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Guida aggiornata a marzo 2014
e realizzata a cura di:
Giuseppe Benincasa
Francesco D’Alessandro
Simone Ceccarelli
Grafica e impaginazione: Andrea Lucania
Si ringraziano:
Maristella Deplano
Valerio Zanellato (Inca Cgil nazionale),
Tiziana Tramontano (Inca Cgil nazionale)
Caterina Di Francesco (Inca Cgil nazionale)
Alessandra Romano (SPI CGIL nazionale)
NIdiL CGIL
Sede Nazionale:
Via Palestro, 78 - 00185 Roma
www.nidil.cgil.it - mail: [email protected]
tel. 06/44340140 - 06/44340310 - 06/44340510
fax 06/44340282
INDICE
Parte Prima –Tipologie di lavoro e norme
La collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
La collaborazione coordinata e continuativa a progetto
La mini co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa
occasionale)
Il lavoro autonomo occasionale
La prestazione d’opera in regime di partita Iva
L’associazione in partecipazione
Il lavoro accessorio
La certificazione dei contratti di lavoro
I termini per contestare e impugnare i contratti precari
Le norme per il contrasto alle dimissioni in bianco
Parte Seconda – Il regime fiscale infortunistico e
previdenziale
Il regime fiscale del lavoro parasubordinato
L’assicurazione Inail contro infortuni e malattie professionali
Il regime previdenziale - Il fondo Inps Gestione separata
Le prestazioni per gli iscritti al Fondo Inps:
1) La tutela della maternità
2) Trattamento economico per congedo parentale
3) L’assegno al nucleo familiare
4) L’indennità di malattia
5) L’indennità una tantum per i collaboratori a progetto
I contributi versati e la pensione
Il riscatto dei contributi
Il cumulo tra pensione e reddito da collaborazione coordinata e continuativa e a progetto
ALLEGATI
Parte Terza – La Cgil
Chi ti può aiutare in Cgil
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
PRESENTAZIONE
A distanza di sei anni dall’ultima edizione, torna la guida
per i collaboratori e per le altre figure che afferiscono alla
Gestione separata Inps.
Da allora il quadro normativo è parzialmente mutato a seguito delle novità introdotte dalle legge 92/12 di riforma
del mercato del lavoro e da altri interventi successivi seppure di portata più ridotta. Di queste modificazioni e di
quelle non meno importanti relative all’assetto del welfare
per questi lavoratori si dà conto nella guida, realizzata nella collaborazione tra NIdiL, SPI e Patronato Inca. Si conferma anche con questa guida un impegno ad un comune
lavoro su questi temi, fatto di informazione, tutela individuale
e collettiva, rappresentanza. Un lavoro che dia corpo e
gambe alla Confederalità come strumento e azione di un
sindacato generale dei lavoratori e dei pensionati.
La prima parte della guida contiene un’analisi puntuale del
nuovo assetto normativo relativo a queste figure che tiene
conto dalle modifiche intervenute, la seconda propone
un quadro dettagliato su fisco, previdenza e prestazioni
sociali.
Essa vuole essere uno strumento di lavoro snello ma completo che gli operatori sindacali possano utilizzare sia per
l’informazione e la tutela individuale sia per la rappresentanza e la tutela collettiva di questi lavoratori da realizzarsi
in stretto raccordo con le categorie dei lavoratori attivi
della Cgil.
L’obiettivo che, parimenti, ci siamo proposti è anche quello
di produrre un libricino che nelle mani di un lavoratore risultasse più facilmente leggibile pur non potendo sempre
semplificare temi molto complessi.
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Una lettura d’insieme della guida propone alcuni considerazioni: l’obiettivo di riunificare il lavoro - posto dalla
CGIL ormai da anni - rimane da conquistare; sopravvivono
nel mercato del lavoro italiano ampie possibilità di uso im-
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
proprio di contratti atipici per eludere il lavoro dipendente,
tali da oscurare quella ridotta fetta, pur esistente in questo
mondo, di vera autonomia.
L’assenza, infatti, sia di un discrimine tra ciò che in generale
- o in uno specifico contesto produttivo - può realizzarsi attraverso una prestazione di lavoro autonomo e ciò che
non può e l’assenza di una visione più ampia che consideri
gli effetti di vero e proprio intrappolamento (quando non
di ricatto) che molti lavoratori subiscono sia attraverso la
continua reiterazione di contratti parasubordinati sia attraverso la “dipendenza” da commesse di un solo soggetto
(pensiamo in particolare alle partite Iva monocommittenti), fanno sì che gli stessi interventi legislativi o amministrativi in materia risultino spesso incoerenti tra loro. Ciò anche
quando si tenta di aumentare le tutele per queste figure di
lavoratori. Prova ne sono da una parte l’assimilazione dei
collaboratori a progetto ai dipendenti per quanto riguarda
la funzione di sostituto d’imposta del committente senza
che, contemporaneamente, si preveda, per esempio,
l’automatismo delle prestazioni previdenziali per il lavoratore in caso di mancato versamento, dall’altra l’estensione
di talune tutele sociali, salvo poi escludere alcune figure
o rendere praticamente inesigibile il diritto come nel caso
dell’una tantum co.pro. e della malattia domiciliare per le
partite Iva.
Partendo da questi presupposti, sono state svolte da NIdiL
in questi anni nel raccordo con la Confederazione, l’Inca
e le categorie – e in alcuni significativi casi unitariamente
- iniziative, campagne e attività contrattuali volte a combattere gli abusi e ad includere questi lavoratori nel sistema contrattuale e di welfare; anche di questa attività si dà
conto nella parte finale della guida.
Nel momento in cui andiamo in stampa si discute di una
prossima iniziativa del nuovo governo sul mercato del
lavoro e sul welfare che riguarderebbe anche il variegato mondo oggetto della guida. Come sempre, la CGIL
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
valuterà il merito e si misurerà con rigore e correttezza, ma
certo il suo giudizio dipenderà dal grado di inclusività della
proposta, in particolare su due versanti: la riconduzione
delle tipologie di finto lavoro autonomo al rapporto subordinato, con ciò ribadendo la centralità del lavoro subordinato a tempo indeterminato da raggiungersi con una
drastica riduzione delle tipologie d’impiego, e un sistema
di ammortizzatori sociali pubblico e universale per tutti i
lavoratori.
Claudio Treves
Segretario generale NIdiL CGIL
Carla Cantone
Segretaria generale SPI CGIL
Morena Piccinini
Presidente Patronato INCA CGIL
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
PARTE PRIMA - TIPOLOGIE DI LAVORO E NORME
LA COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
(CO.CO.CO.)
La collaborazione coordinata e continuativa è definita in
tanti modi: prestazione d’opera, consulenza, contratto di
diritto privato, lavoro parasubordinato, ecc.
Una definizione delle collaborazioni coordinate e continuative si rinviene nell’art. 409 del codice di procedura civile che ricomprende, fra le controversie individuali di lavoro,
anche quelle che originano da “rapporti di collaborazione
che si concretino in una prestazione di opera continuativa
e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato”.
La collaborazione è un rapporto di lavoro autonomo che
presenta alcune caratteristiche (la continuità, il coordinamento e la collaborazione rispetto all’attività del committente) analoghe a quelle del lavoro subordinato.
La differenza con il lavoro autonomo è che il collaboratore
agisce in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa.
La differenza con il lavoro subordinato consiste prevalentemente nell’autonomia organizzativa del collaboratore e
nella mancanza di esercizio del potere direttivo e disciplinare del committente. Invece, non è molto rilevante l’eventuale rispetto di un orario di lavoro.
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In mancanza di una legislazione organica è stata la giurisprudenza a specificare I requisiti della collaborazione
coordinata e continuativa, che si possono così riassumere:
• Autonomia: il collaboratore decide in autonomia i
tempi e le modalità di esecuzione del lavoro;
• Coordinamento: nelle varie modalità della collaborazione, la parola coordinata indica la necessità di collegare funzionalmente l’attività del lavoratore al ciclo
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
•
produttivo del committente. Il collaboratore, quindi,
deve godere di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento, ma l’attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all’organizzazione dell’impresa;
Continuità: la continuità indica una serie di prestazioni
lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo,
frutto di un accordo tra le parti. Nella collaborazione
coordinata e continuativa non è previsto un tempo
minimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovato più volte.
Personalità: la prestazione lavorativa è resa prevalentemente in via personale.
Le norme di riferimento delle collaborazioni coordinate e
continuative sono: gli articoli 2222 e successivi del codice
civile, la legge di riforma previdenziale 335/95, l’art. 409 del
codice di procedura civile e, in materia fiscale, il Testo unico
delle imposte dirette e legge 342/00 che interviene in materia di assimilazione fiscale ai redditi da lavoro dipendente.
Pluri-committenza e mono-committenza
Per mono-committenza si intende lo svolgimento di una
collaborazione con un unico committente (datore di lavoro); per pluri-committenza lo svolgimento della collaborazione contemporaneamente con più committenti.
La collaborazione coordinata e continuativa può prevedere un patto di esclusiva con il committente. Quando il
patto di esclusiva manca, il collaboratore è libero di stipulare altri contratti di collaborazione con più committenti.
Le collaborazioni coordinate e continuative dopo
l’entrata in vigore del d.lgs. 276/03
Le collaborazioni coordinate e continuative sono state sostituite dal lavoro a progetto con il d.lgs. 276/03.
Tuttavia, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ancora possibili per:
• i collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
• i pensionati di vecchiaia;
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
coloro che collaborano con società sportive e associazioni di promozione sportiva riconosciute dal Coni
(Comitato olimpico nazionale).
Per le collaborazioni coordinate e continuative (per le quali non si applica l’art. 61 del d.lgs. 276/03), non è richiesta la
forma scritta.
Le collaborazioni coordinate e continuative nelle
pubbliche amministrazioni
Gli incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dal Testo unico sul pubblico impiego
(art. 7, comma 6, d.lgs. 165/01). Le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti:
a)l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale
proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi
non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
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d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di colla-
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
NOTA BENE
borazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica
e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.
È importante sapere che mentre nel settore privato la prova della
subordinazione in un processo del lavoro può comportare l’assunzione a tempo indeterminato, nel pubblico impiego in virtù dell’art.
97 della Costituzione (che prevede il concorso come presupposto
per l’accesso ai ruoli della P.A.) non si instaura il rapporto di lavoro
e si ha diritto al solo risarcimento economico del danno, cioè alle
differenze retributive e contributive tra quanto il finto collaboratore ha percepito e quanto avrebbe dovuto percepire.
ATTENZIONE:
la legge di stabilità 2013, modificando l’art. 35
del d.lgs. 165/01, ha previsto la possibilità che nei concorsi pubblici finalizzati alle assunzioni possa essere valorizzata, con apposito
punteggio, l’esperienza professionale dei lavoratori che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando di concorso.
Le collaborazioni coordinate e continuative nello
sport dilettantistico
La mancanza di una disciplina legislativa organica nel
settore dello sport dilettantistico (individuato spesso per
esclusione rispetto allo sport professionistico e con indebite
estensioni ai settori commerciali e ai pubblici esercizi) ha
favorito il proliferare di situazioni ambigue e di un utilizzo
distorto della normativa per eludere quanto previsto in materia di rapporti di lavoro.
Una serie di norme si sono intrecciate sino a creare una
particolare situazione di esclusione dai diritti per chi lavora
in questo settore:
•
l’art. 61 d.lgs. 276/03 che lascia nel settore sportivo dilettantistico la possibilità di utilizzare co.co.co., esclu-
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
•
dendo l’uso dei contratti a progetto;
l’art. 37, comma 1, lett. d) della legge 342/00 che considera i rimborsi spese, i premi ed i compensi per attività sportivo dilettantistica fra i cosiddetti redditi diversi,
quindi non assimilati ai redditi da lavoro dipendente
ed esclusi dall’imposizione fiscale (sino alla soglia di €
7.500);
L’art. 90, comma 3, della legge 289/02 che ha fatto rientrare fra i redditi diversi (con conseguente agevolazione fiscale) anche i compensi percepiti da lavoratori
dell’area amministrativo-gestionale (attività di segreteria, raccolta iscrizioni, tenuta cassa, ecc.) impegnati
con rapporti di co.co.co. di natura non professionale.
L’insieme di queste norme, nei termini sopra descritti, priva
di diritti chi lavora nello sport, determinando il mancato assoggettamento dei compensi ad obbligo sia assicurativo
presso l’INAIL (nota Inail Ad/126/03), sia contributivo previdenziale presso l’Enpals (Circolare Enpals 13/06) che per
l’Inps nella Gestione separata (circolare Inps 32/01): quindi niente pensione, né prestazioni di tutela quali malattia,
maternità o infortunio.
Unico obbligo previsto per le associazioni e società sportive è quello delle registrazione sul libro unico del lavoro e
della comunicazione preventiva al Centro per l’impiego
(Interpello ministero del Lavoro 22/10).
L’azione contrattuale di NIdiL nello sport
Il ricorso esasperato a forme di collaborazioni che mascherano
lavoro subordinato, spesso attraverso interpretazioni distorte della
legge, ha prodotto nel settore dello sport dilettantistico situazioni
di precarietà strutturale e persistente.
NIdiL CGIL ha stipulato alcuni accordi che hanno permesso la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro fintamente autonomi o svolti
in monocommittenza e migliorato le condizioni di chi lavora con
forme di collaborazione realmente autonome.
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
LA COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
A PROGETTO
Il contratto di collaborazione a progetto è stato introdotto nel
nostro ordinamento con il d.lgs. 276/03 al fine di sostituire nel
settore privato la collaborazione coordinata e continuativa.
Il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione
coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente.
Come anche nella co.co.co., anche nel lavoro a progetto il collaboratore agisce in assenza di rischio economico,
senza mezzi organizzati d’impresa e in funzione del risultato
da raggiungere.
Il collaboratore a progetto, però, per essere tale deve svolgere la sua attività in base al progetto assegnatogli dal
committente, gestendo autonomamente la propria attività; il committente non deve esercitare su di lui potere
direttivo o disciplinare (caratteristica questa del lavoro dipendente). Tuttavia, l’attività del collaboratore è collegata funzionalmente al ciclo produttivo dell’impresa, per cui il
collaboratore deve coordinare la propria prestazione con
le esigenze dell’organizzazione aziendale del committente.
Il coordinamento con l’organizzazione del lavoro del committente va realizzato in funzione del risultato finale da raggiungere, ma indipendentemente dal tempo impiegato
per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Le principali norme di riferimento per il contratto a progetto sono: il d.lgs. 276/03 (articoli da 61 a 69) e l’art. 409 del
Titolo III del codice di procedura civile; la legge di riforma
previdenziale 335/95 con le successive modifiche e, in materia fiscale, il Testo unico delle imposte dirette unitamente
alla legge 342/00 che interviene in materia di assimilazione
fiscale al lavoro dipendente.
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Il contratto a progetto dopo la legge 92/12
Il contratto di lavoro a progetto, sin dalla sua introduzione,
ha creato molteplici controversie interpretative in merito al
suo corretto utilizzo da parte delle imprese, che hanno invece molto spesso abusato di questa tipologia contrattuale in
ragione del suo minor costo rispetto al lavoro dipendente.
La “riforma Fornero” (legge 92/12) ha introdotto alcuni paletti utili a circoscrivere il lavoro a progetto entro limiti più
definiti e rendere più difficili gli abusi da parte dei datori di
lavoro1.
La riforma è intervenuta in particolare sulla definizione e
sui requisiti che deve avere il progetto ai fini dell’autenticità del rapporto di collaborazione (art. 61, comma 1, d.lgs.
276/03):
•
•
•
•
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Specificità del progetto: il progetto e il suo contenuto caratterizzante devono essere descritti in maniera
specifica e puntuale e nel contratto di collaborazione.
Progetto e risultato finale: il contratto a progetto deve
avere un chiaro riferimento al risultato finale che il collaboratore deve conseguire, e al quale il progetto va collegato.
Questo risultato, oltre a essere individuato nel testo del
contratto, è parte integrante del progetto e deve poter essere riscontrato, verificabile, oggettivamente misurabile. Pertanto, non è consentito inserire nel contratto un generico riferimento al risultato da raggiungere.
Eliminazione del concetto di “programma di lavoro o
fase di esso”: in precedenza il rapporto di collaborazione poteva riguardare anche solo una fase di un’attività, a cui non era direttamente riconducibile un risultato
finale. Adesso invece il progetto deve essere riconducibile ad un risultato finale e non parziale.
Progetto e oggetto sociale dell’impresa: il progetto
“non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente”. Questo è un principio
importante che aveva già sancito la giurisprudenza in
1 Le norme introdotte dalla riforma si applicano alle collaborazioni a progetto stipulate
successivamente all’entrata in vigore della legge (18 luglio 2012).
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
molte sentenze: i contratti a progetto per essere autentici non devono essere sottoscritti per lo svolgimento di
attività coincidenti con l’attività principale (core business) normalmente svolta dall’impresa, ma devono
essere caratterizzati da un’autonomia di contenuti e
obiettivi.
•
Compiti meramente esecutivi e ripetitivi: il progetto non può comportare lo svolgimento di
compiti meramente esecutivi e ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dai sindacati.
La circolare n. 29/12 del ministero del Lavoro ha definito i compiti meramente esecutivi come quelli “caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza
alcun margine di autonomia anche operativa da
parte del collaboratore”; i compiti ripetitivi come le
“attività elementari, tali da non richiedere, per loro
stessa natura nonché per il contenuto delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite dal committente”.
La circolare ha indicato, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, sulla base della giurisprudenza intervenuta, le attività non inquadrabili nell’ambito di un
autentico rapporto di collaborazione a progetto, in
quanto contraddistinte da esecutività e ripetitività:
- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna
di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- addetti alle agenzie ippiche;
- addetti alle pulizie;
- autisti e autotrasportatori;
- baristi e camerieri;
- commessi e addetti alle vendite;
- custodi e portieri;
- estetiste e parrucchieri;
- facchini;
- istruttori di autoscuola;
- letturisti di contatori;
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
- magazzinieri;
- manutentori;
- muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
- piloti e assistenti di volo;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
- addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
- prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi
cosiddetti inbound.
Chi è escluso dal campo di applicazione della normativa
sul lavoro a progetto
Sono esclusi dal campo di applicazione delle norme sul lavoro a progetto:
•
•
•
•
•
•
gli agenti e i rappresentanti di commercio per i quali
resta in vigore la disciplina specifica;
le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti al 24 ottobre
20032;
le collaborazioni coordinate e continuative nelle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni;
i pensionati di vecchiaia;
i collaboratori della Pubblica Amministrazione.
Sono inoltre escluse dalla norme sul progetto le prestazioni occasionali (art. 61, comma 2, d.lgs. 276/03) che nello
stesso anno solare e con lo stesso committente hanno una
durata complessiva non superiore a 30 giorni, nell’ambito
2 La legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/12, art. 1, comma 27) ha interpre-
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tato autenticamente la disposizione specificando che l’esclusione dal campo di applicazione
della disciplina sul lavoro a progetto riguarda “le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per
l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”. L’iscrizione del
collaboratore all’albo non basta dunque, da sola, ad escludere dall’obbligo di applicazione del
progetto, richiedendosi che l’attività svolta per il committente sia proprio quella per la quale
si deve iscrivere all’albo professionale (ad esempio l’attività giornalistica per chi è iscritto
all’albo dei giornalisti).
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
dei servizi di cura e assistenza alla persona non superiore a
240 ore, e che prevedono un compenso complessivo non
superiore a € 5.000.
ll lavoro a progetto nei call center outbound
Il ministero del Lavoro è più volte intervenuto in passato al fine di
individuare i criteri di utilizzo del contratto di collaborazione nel
settore dei call center, distinguendo tra attività inbound, in cui il
lavoratore riceve le chiamate dell’utenza (che si realizzano attraverso il lavoro subordinato) e outbound, dove il collaboratore si
rende attivo nel contattare per un arco di tempo predeterminato
l’utenza di un prodotto o servizio.
L’art. 61, comma 1, del d.lgs 276/03 (come modificato dalla legge
134/12) ha previsto una disciplina specifica per i contratti di collaborazione a progetto nelle “attività di vendita diretta di beni e di
servizi realizzate attraverso call center outbound”.
In particolare, la legge ammette la possibilità di ricorrere alle collaborazioni a progetto per queste specifiche attività purché alle collaborazioni si applichino “i corrispettivi previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale di riferimento”.
Il legislatore è intervenuto successivamente a specificare che per
“vendita diretta di beni e di servizi” si deve intendere sia le attività
di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi (ad es. ricerche
di mercato, recupero crediti, raccolta dati, ecc.) estendendo il
campo di applicazione della disciplina specifica.
NIdiL CGIL ha siglato nel mese di novembre 2013 un accordo per
gli operatori telefonici outbound che effettuano attività di ricerche di mercato, per riconoscere l’applicazione dei minimi contrattuali previsti dal CCNL “Commercio, Turismo e Servizi”, e per aprire
percorsi di contrattazione aziendale per la verifica del corretto
utilizzo del lavoro autonomo e per la sua trasformazione in lavoro
dipendente, quando non ricorrano i requisiti di reale autonomia.
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
La forma del contratto
Il contratto a progetto deve essere stipulato in forma scritta
(art. 62 d.lgs. 276/03) e deve contenere i seguenti elementi
essenziali ai fini della validità del contratto:
•
•
•
•
NOTA BENE
•
la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
la descrizione del progetto, con l’individuazione del
suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che
si intende conseguire;
il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina
dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento con il committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa. Queste forme, in ogni caso, non possono essere tali
da pregiudicare l’autonomia del collaboratore nell’esecuzione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore.
La mancanza della forma scritta e della specificazione degli elementi sopra elencati comportano l’esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello a progetto.
ATTENZIONE: il concetto di “durata determinabile” può prestarsi a un possibile uso discrezionale attraverso l’inserimento di indicazioni generiche di termine che non mettano il collaboratore
nelle condizioni di conoscere i limiti del compito assegnatogli (es.
“fino alla fine del progetto”). È utile invece che sia individuato un
termine temporale definito, cioè una data, entro cui il progetto
si realizza. Nell’ambito della ricerca scientifica “la durata determinata o determinabile” è strettamente legata all’oggetto della
ricerca. Se questa viene ampliata o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente, senza particolari formalità (art.
61, comma 2 - bis, d.lgs. 276/03).
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Il compenso del collaboratore
Il compenso corrisposto al collaboratore, secondo l’art. 63
del d.lgs. 276/03, deve essere proporzionato alla quantità
e qualità del lavoro eseguito.
La contrattazione collettiva (interconfederale o nazionale,
ovvero su delega anche a livello decentrato) è tenuta a
fissare i compensi per ciascun settore di attività, articolandone la definizione con riguardo ai profili professionali tipici
del settore e in ogni caso sulla base dei minimi salariali (i minimi tabellari, con esclusione delle altre voci retributive) per
le mansioni comparabili svolte dai lavoratori dipendenti.
Laddove non sia presente la contrattazione collettiva, il
compenso non potrà comunque essere inferiore, a parità
di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi
applicati nel settore per le figure professionali analoghe a
quelle dei collaboratori a progetto.
ATTENZIONE: Questa norma, introdotta dalla legge 92/12, è di
notevole importanza in quanto riconosce ai collaboratori un parametro di riferimento per la determinazione del proprio compenso
che non è più lasciato alla libera determinazione del datore di
lavoro. Sono già stati sottoscritti da parte del sindacato alcuni accordi che hanno regolamentato i compensi dei collaboratori in
alcuni specifici settori. È consigliabile rivolgersi ad una sede NIdiL
per verificare se il compenso individuato nel proprio contratto è
indicato in maniera giusta e se è conforme a quanto definito dalla
contrattazione collettiva (o se assente al CCNL di settore).
Pluricommittenza, dovere di riservatezza e di non
concorrenza
L’art. 64 del d.lgs. 276/03, prevede che salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la
sua attività a favore di più committenti.
Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in
concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all’organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in
pregiudizio dell’attività dei committenti medesimi.
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NOTA BENE
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Il testo della legge non prevede un obbligo di compenso aggiuntivo nel caso in cui venga inserita nel contratto una clausola di
esclusività, elemento che invece è opportuno che venga corrisposto.
Invenzioni del collaboratore
NOTA BENE
Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto
(art. 65 d.lgs. 276/03). I diritti e gli obblighi delle parti sono
regolati dalle leggi speciali in materia, comprese le disposizioni relative alla tutela dell’utilizzazione economica dell’opera (art. 12 bis, legge 633/91).
Questa norma è utile nei settori della ricerca, delle tecnologie informatiche e delle sperimentazioni tecnologiche, in cui i collaboratori con medie-alte professionalità potrebbero averne diritto.
Estinzione del contratto, recesso e preavviso
La legge (art. 67, d.lgs. 276/03) prevede che i contratti a
progetto si risolvano al momento della realizzazione del
progetto che costituisce l’oggetto del contratto. Generalmente il contratto di collaborazione si estingue alla data di
scadenza individuata dalle parti nel contratto stesso.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa, cioè per una causa che non consenta
una prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Il collaboratore può recedere anche prima della scadenza del
termine dando un preavviso, purché questa possibilità sia
stata prevista nel contratto individuale.
Il committente invece può recedere prima della scadenza del termine, oltre che per giusta causa “qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del
progetto”.
20
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Punti critici:
•
•
•
non è chiaro quali siano le motivazioni per una giusta
causa;
l’ipotesi dei profili di inidoneità del collaboratore potrà
prestarsi a dubbi interpretativi e applicativi;
la soluzione di prevedere quale unica ipotesi di recesso
per il lavoratore quella del preavviso solo se stabilita
contrattualmente potrebbe non trovare la disponibilità
del committente, e pregiudicare il diritto del collaboratore sin dal momento della stipula del contratto.
ATTENZIONE: un recesso anticipato del committente fuori dai
casi previsti dà diritto al collaboratore di pretendere i compensi
maturati, le spese sostenute e soprattutto il risarcimento del danno
da mancato guadagno (art. 2227 c.c.); in caso di risoluzione consensuale del rapporto o di dimissioni presentate dal collaboratore
si dovranno seguire le procedure per la convalida previste dalla
legge.
Tutela dagli abusi e conversione del contratto
L’art. 69, comma 1, del d.lgs. 276/03 sancisce che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto” sono
“considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.
La legge 92/12, rifacendosi alla prevalente giurisprudenza
intervenuta sul tema3, ha interpretato autenticamente la
disposizione, precisando che l’individuazione di uno specifico progetto nel contratto di collaborazione costituisce
elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dunque, in caso il progetto manchi o sia indicato in maniera generica, tra le parti deve ritenersi sorto un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato indipendentemente dalle concrete modalità con le quali si è di fatto
3 Fra le tante si veda: Corte Appello Firenze, 17 gennaio 2012; Trib. Milano, 13 dicembre
2012; Trib. Benevento 15 dicembre 2009; Trib. Benevento 9 ottobre 2008.
21
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
svolto il rapporto (cosiddetta “presunzione legale assoluta”).
L’art. 69, al 2° comma, disciplina invece l’ipotesi in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe
a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente. In questi casi, fatte salve le prestazioni di elevata
professionalità che possono essere individuate dai contratti
collettivi, i rapporti di collaborazione sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto. L’onere di fornire una prova contraria è a carico
del committente, al quale spetterà dimostrare in giudizio
che le modalità di lavoro dei collaboratori non sono analoghe a quelle dei propri dipendenti e che l’attività svolta dai
collaboratori non sia riconducibile al lavoro subordinato.
Cosa fare se il contratto a progetto maschera un lavoro
subordinato
Per chi ha una collaborazione attivata dopo l’entrata in vigore
della legge 92/12 (18 luglio 2012) occorre verificare innanzitutto se
il progetto individuato nel contratto è descritto in termini specifici
o generici, se è indicato il risultato finale, se sono previste mansioni ripetitive o esecutive, se l’attività svolta è analoga a quella
dei lavoratori dipendenti, se il compenso appare proporzionato
a quello dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente, ecc.
Altrimenti, ci sono i margini per il riconoscimento del lavoro dipendente. Prima di procedere è però importante farsi assistere dal
sindacato per valutare tutti gli aspetti e le eventuali azioni da intraprendere.
É importante sapere che per la contestazione del contratto vi
sono dei termini abbastanza stringenti entro cui poter presentare
il ricorso.
L’individuazione di una normativa più stringente per l’utilizzo dei
contratti a progetto è senz’altro positiva. La riforma non ha però
individuato uno strumento di sostegno e incentivazione alla trasformazione in lavoro dipendente, attraverso percorsi contrattuali, dei rapporti di lavoro a collaborazione non più rispondenti alla
nuova norma.
22
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Le prestazioni: maternità, malattia e infortunio
In caso di gravidanza, malattia e infortunio sul lavoro del
collaboratore la legge (art. 66, commi 1-3, d.lgs. 276/03)
regolamenta unicamente la possibilità di interrompere la
prestazione sospendendo l’erogazione del compenso.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso
di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non
comporta una proroga della durata del contratto, che si
estingue alla scadenza.
Il committente però ha la facoltà di rescindere il contratto
se la sospensione si protrae per un periodo superiore:
•
•
a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando
essa sia determinata;
a 30 giorni, per i contratti di durata determinabile (art.
66, comma 2, d.lgs. 276/03).
In caso di gravidanza, alle collaboratrici a progetto iscritte
alla Gestione separata Inps si applica la disciplina dell’astensione obbligatoria dal lavoro, anche anticipata. La durata del rapporto è sospesa e prorogata per un periodo di
180 giorni. Nel contratto individuale le parti possono migliorare tale disposizione.
In caso di infortunio ai collaboratori è riconosciuto un indennizzo Inail.
Salute e sicurezza sul lavoro
Al collaboratore a progetto si applica la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro come per
tutti i lavoratori subordinati (d.lgs. 81/08; d.lgs. 106/09) se
la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del
committente. Su quest’ultimo gravano tutti gli obblighi e
le responsabilità posti in capo alla generalità dei datori di
lavoro.
23
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
LA MINI CO.CO.CO.
(COLLABORAZIONE COORDINATA
E CONTINUATIVA OCCASIONALE)
La circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
1/04, interpretando l’art. 61, comma 2, del d.lgs. 276/03, ha
distinto due diverse tipologie di lavoro occasionale:
•
•
le prestazioni occasionali (collaborazioni coordinate e
continuative occasionali);
il lavoro autonomo occasionale.
Di fatto, è stata introdotta un’ulteriore tipologia contrattuale: il lavoro coordinato e continuativo occasionale.
L’Inps ha definito queste collaborazioni “mini co.co.co.”. Si
tratta, infatti, di collaborazioni coordinate e continuative
di “portata limitata” che, nello stesso anno solare e con
lo stesso committente, hanno una durata complessiva non
superiore a 30 giorni (nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non superiore a 240 ore) e prevedono
un compenso complessivo non superiore a € 5.000.
Analogamente alle co.co.co. il collaboratore coordinato e continuativo occasionale agisce in assenza di rischio
economico e senza mezzi organizzati d’impresa. Inoltre, il
collaboratore gode di autonomia organizzativa circa le
modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento.
In quanto “coordinate”, questo tipo di collaborazioni sono
caratterizzate da un costante raccordo tra l’attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente.
Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla
legge non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto.
24
Questi rapporti di mini co.co.co. si distinguono sia dalle prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti (art.
70 e seguenti, d.lgs. 276/03), sia dal lavoro autonomo occasionale, dove non è previsto né un coordinamento con il
committente, né una continuità della prestazione.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Gli aspetti fiscali e previdenziali
Trattandosi di collaborazioni coordinate e continuative,
anche se occasionali, ad esse si applica la stessa disciplina
fiscale e previdenziale prevista per le collaborazioni a progetto e per quelle coordinate e continuative.
IL LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE
Il lavoro autonomo occasionale è una sottocategoria del
contratto di lavoro autonomo, ed è disciplinato, in via generale, dall’articolo 2222 del Codice civile.
Ciò che contraddistingue questa tipologia di lavoro è l’assenza di coordinamento con l’attività del committente, il
carattere episodico dell’attività e la mancanza di continuità
della prestazione.
Il lavoratore autonomo occasionale deve poter svolgere la
sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal
committente ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda. In questo tipo
di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di
rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di
lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al
raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.
Questa modalità lavorativa non prevede né un contratto
scritto né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione
degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.
Gli aspetti fiscali e previdenziali
Fisco: Il corrispettivo economico del lavoratore autonomo
occasionale è assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%.
Naturalmente la ritenuta d’acconto non esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore relativi al reddito complessivo
annuo. Infatti, dovrà eventualmente pagare sui propri
compensi complessivi (dopo il raggiungimento di determinati scaglioni di reddito), la relativa integrazione di aliquota
dovuta per l’Irpef, presentando la dichiarazione dei redditi.
25
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
esempio
Previdenza: non è previsto il versamento di contributi previdenziali a meno che il reddito annuo da collaborazione
sia superiore a € 5.000. In questo caso si è obbligati (legge
326/03, art. 44, comma 2) a iscriversi e versare i contributi
per gli importi superiori ai € 5.000 alla Gestione separata
Inps dei lavoratori parasubordinati.
ESEMPIO DI NOTULA DI PAGAMENTO PER PRESTAZIONE DI
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso, dovrà firmare un prospetto (notula) di
questo tipo: ESEMPIO DI UN COMPENSO LORDO DI € 1.000
NOME COGNOME
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
Spett. le ditta
XY
Quietanza
Il sottoscritto NOME COGNOME dichiara di aver ricevuto in
data odierna dalla Ditta XY le somme sotto indicate a fronte delle prestazioni rientranti in rapporto di prestazione di
lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67, comma
1, lett. L del TUIR 917/86 e fuori campo Iva ai sensi dell’art. 5,
Dpr 26/10/72 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni:
compensi lordi per la collaborazione: € 1.000,00
Ritenuta d’acconto Irpef (20%): € 200,00
Netto percepito € 800,00
Luogo e data
Firma
ATTENZIONE Ricordiamo che:
•
in sede di dichiarazione dei redditi possono essere dedotte
le eventuali spese sostenute strettamente per lo svolgimento
dell’opera.
•
26
le eventuali marche da bollo (per la contabilità della ditta
committente) saranno a carico della stessa ditta committente.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
LA PRESTAZIONE D’OPERA IN
REGIME DI PARTITA IVA
Si può parlare di prestazioni d’opera (tra cui le consulenze
professionali) quando una persona si impegna a compiere
un’opera o un servizio dietro pagamento di un compenso.
A differenza del lavoro dipendente il lavoratore svolge la
propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti
del committente, decidendo i tempi e le modalità per il
compimento dell’opera.
Le prestazioni d’opera fanno riferimento agli articoli dal
2222 al 2228 del codice civile; in caso di prestazioni d’opera intellettuali, si fa riferimento anche agli articoli 2229-2238
sempre del codice civile.
Non è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto; tuttavia generalmente si procede alla compilazione di un “Ordine di lavoro o contratto di prestazione d’opera” scritto e
firmato dalle parti.
È importante che tale documento ci sia, poiché è l’unico
oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso. A tal
fine è bene che comprenda: la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; i tempi di
consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso.
In caso di tardivo o mancato pagamento, è possibile per il
lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue
in costi e tempi. Perciò è bene che l’ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento.
La partita Iva individuale
Una prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di
partita Iva viene convenzionalmente definita partita Iva individuale. La legislazione fiscale italiana prevede l’obbligo
27
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
di aprire la partita Iva quando si svolge in maniera abituale, anche se non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo,
arte o professione (Dpr 633/72).
Per aprire la partita Iva bisogna recarsi presso un ufficio
dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e compilare un apposito modulo in cui indicare i propri
dati anagrafici, il tipo di attività che si intende svolgere, il
luogo in cui si presta il proprio servizio, il presunto volume
d’affari e il regime fiscale che si intende applicare (ordinario, regime dei minimi, agevolato). Il modulo è scaricabile
dal sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov
NOTA BENE
Dal momento in cui si apre la partita Iva si è tenuti ad una
serie di adempimenti contabili e fiscali: emissione fatture,
registro delle fatture emesse su apposito registro (registro
delle fatture emesse e registro degli acquisti), alla liquidazione trimestrale e/o mensile dell’Iva, nonché alla relativa
liquidazione annuale.
Lavorare con la prestazione d’opera significa sostenere costi a volte elevati per la tenuta della partita Iva.
NIdiL CGIL ha sottoscritto con commercialisti privati o società di assistenza fiscali nelle varie città alcune convenzioni per l’assistenza
dei propri iscritti a costi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.
Maggiori informazioni su www.nidil.cgil.it
Il rischio di abusi e la legge 92/12
Soprattutto per il suo costo inferiore rispetto al lavoro dipendente (visto che non è previsto l’aggancio ai minimi retributivi dei CCNL, e poiché il costo della previdenza viene
scaricato interamente sui lavoratori), la prestazione d’opera ha spesso costituito per i committenti un facile strumento
di elusione delle norme di tutela del lavoro, mascherando veri e propri rapporti di lavoro subordinato, specie se
in condizioni di monocommittenza, oltre che aver sostituito forme contrattuali divenute nel tempo più costose (ad
esempio le collaborazioni a progetto).
28
La riforma del mercato del lavoro (legge 92/12) ha aggiunto un nuovo articolo, art. 69 - bis, nel d.lgs. 276/03, intro-
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
ducendo il cosiddetto “principio di presunzione” di riconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa a progetto (e solo di conseguenza di un
possibile rapporto di lavoro subordinato), qualora l’attività
del collaboratore con partita Iva sia contraddistinta da almeno due dei seguenti presupposti:
•
•
•
durata complessiva del rapporto superiore a otto mesi
annui, per due anni consecutivi (241 giorni anche non
continuativi ogni anno, vedi circolare 32/12 del ministero del Lavoro) con lo stesso committente;
oltre l’80% del fatturato del collaboratore, da valutarsi
nell’arco di due anni solari consecutivi (due periodi di
365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile), derivante da un’unica realtà imprenditoriale;
presenza di una postazione di lavoro fissa presso una
delle sedi del committente.
In pratica, qualora ricorrano almeno due dei sopra elencati presupposti, il lavoratore potrà ricorrere al giudice e
chiedere di veder convertito il proprio contratto di collaborazione professionale in collaborazione a progetto e, di
conseguenza, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se la collaborazione è stata instaurata
senza l’individuazione di uno specifico progetto.
La configurazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa implica l’applicazione di tutte le
norme che disciplinano tale contratto, incluse quelle relative al regime previdenziale. La legge, a questo riguardo,
precisa che, in caso di trasformazione del rapporto in collaborazione a progetto, il collaboratore potrà rivendicare al
proprio committente la quota di contributi previdenziali per
l’iscrizione alla Gestione separata Inps che lo stesso committente avrebbe dovuto versare al suo posto (infatti l’onere
contributivo per i collaboratori è ripartito nella misura di 2/3
a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore).
A questi vincoli, introdotti per scongiurare lo scorretto utilizzo delle collaborazioni con partita Iva, la legge ha tuttavia
29
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
contemporaneamente previsto molte eccezioni.
Infatti, i tre presupposti sopra elencati non valgono:
1. nei confronti di quanti svolgano attività connotate da
“competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità
tecnico pratiche acquisite attraverso esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività”4;
2. qualora il reddito annuo derivante da lavoro autonomo
percepito dal collaboratore sia non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali. Ad esempio, per l’anno 2014 il
reddito annuo lordo al di sopra del quale non si applica la presunzione corrisponde a € 19.395 (15.516 x 1,25).
I requisiti sopra indicati devono entrambi realizzarsi in
capo al collaboratore, come ha specificato la circolare 32/12 del ministero del Lavoro.
3. per le prestazioni svolte da iscritti a ordini o collegi professionali qualificati. Il decreto del ministero del Lavoro
del 20/12/2012 ha specificato gli ordini e i collegi professionali sono esclusivamente quelli tenuti o controllati
da un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01, nonché da federazioni sportive, in
relazioni ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività5.
4 La circolare del Ministero del Lavoro 32/2012 ha indicato che a titolo esemplificativo tali
competenze e capacita possano essere comprovate:
competenze teoriche con il possesso di un titolo di scuola superiore o di un titolo universitario
(laurea, dottorato di ricerca, master post laurea), un diploma conseguito al termine di una
qualsiasi tipologia di apprendistato, una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno
dieci anni e attribuita da un datore di lavoro in forza di un lavoro subordinato;
capacità tecnico pratiche: con lo svolgimento di un’attività autonoma almeno decennale, pertinente con la prestazione per la quale si vuole far valere la presunzione.
5 A titolo esemplificativo il decreto individua i soggetti inclusi in tale definizione: Consiglio na-
30
zionale del Notariato; Consiglio Nazionale ingegneri, Consiglio nazionale dei Chimici; Ordine
Nazionale Forense; Consiglio Nazionale Architetti; Pianificatori; Paesaggisti e conservatori; Ordine Nazionale degli Attuari; Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed odontoiatri; Federazioni Nazionale Ordine Veterinari italiani; Federazione degli Ordini dei Farmacisti
Italiani; Ordine Nazionale dei Giornalisti; Consiglio Nazionale dei Geologi; Ordine Nazionale
dei Biologi; Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Ordine Nazionale dei
Consulenti del Lavoro; Ordine Nazionale degli Psicologi; Ordine degli Assistenti Sociali; Ordine dei tecnologi Alimentari, Ordine dei consulenti in proprietà industriale; Ordine dei dottori
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Le nuove disposizioni riguardano solo i rapporti instaurati
successivamente all’entrata in vigore della legge di riforma
(18 luglio 2012). Per le “vecchie” partite Iva le nuove norme
si applicano dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (quindi dal 18 luglio 2013).
Una riforma che non elimina gli abusi
Se l’intento dichiarato dal legislatore era quello di limitare l’uso improprio e distorsivo delle prestazioni d’opera, in realtà con la legge
92/12 si finisce per giustificare l’utilizzo della partita Iva attraverso
molteplici eccezioni a paletti già deboli. Innanzitutto, i criteri individuati per la presunzione si prestano a forti elusioni e potranno
essere fatti valere solo in caso di ricorso al giudice (se non altro,
l’onere di provare il contrario è a carico del committente).
Inoltre, le norme si applicano per livelli di reddito troppo bassi e
per tipologie di attività molto generiche, circoscrivendo di molto
l’area dei possibili lavoratori interessati (sono esclusi infatti gli iscritti
agli ordini professionali).
Inoltre la parziale stretta sui contratti a progetto in molti casi ha determinato un “travaso” ulteriore dalle collaborazioni alle partite Iva individuali.
È infine del tutto assente nelle norme un intervento in grado di riequilibrare il pesante differenziale di costo contributivo, oggi ancora tutto a carico del lavoratore autonomo.
Gli aspetti fiscali
Come si determina il reddito
Dal momento in cui si apre la partita Iva, per ogni prestazione effettuata si deve emettere fattura che, oltre al compenso pattuito deve contenere la rivalsa Iva (20%) e la ritenuta d’acconto Irpef (20%).
I redditi dei lavoratori con partita Iva sono classificati fiscalmente
come redditi di lavoro autonomo (art. 53 e 54 d.p.R. 917/86).
Il reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo è
Commercialisti e degli esperti Contabili; Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti
industriali laureati; Federazione Nazionale dei collegi delle Ostetriche; Federazione Nazionale
Collegio degli infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia; Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione Nazionale, Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati; Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine; Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati; Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali; Albo unico dei
Promotori Finanziari.
31
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
costituto dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in
denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche
sotto forma di partecipazione agli utili e quello delle spese
sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Le spese sono interamente deducibili dal reddito solo se
inerenti l’attività.
Le spese relative all’acquisto di beni adibiti promiscuamente all’esercizio della professione e all’uso personale sono
deducibili nella misura del 50% (art. 54, comma 3, d.p.R.
917/86).
Il reddito imponibile è tassato in sede di dichiarazione dei
redditi (obbligatoria per i titolari di partita Iva anche in caso
di reddito zero) secondo il principio di acconto e saldo,
applicando le aliquote progressive vigenti per scaglioni
di reddito (Irpef, addizionali regionali e comunali). Con la
stessa dichiarazione dei redditi si dovrà versare l’Irap nella
misura che varia da regione a regione, da un minimo del
3,90% ad un massimo del 4,97% per i redditi oltre i 9.500 €.
Regime fiscale
L’ordinamento contempla diversi regimi fiscali agevolati che
si sono succeduti e in parte sovrapposti nel corso del tempo.
1) Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
o lavoratori in mobilità (Nuovo regime dei minimi)
L’art. 27 del d.l. 98/11 ha riformato il regime cosiddetto
dei “minimi” introdotto con la legge 244/07 restringendo la
platea dei destinatari del regime fiscale di vantaggio solamente a coloro che iniziano una nuova attività, oppure che
l’hanno iniziata a partire dal 31 dicembre 2007. Tale regime
si applica per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e
per i quattro successivi, ma non oltre il periodo d’imposta di
compimento del 35° anno di età; tuttavia, in caso di soggetto di età inferiore ai 35 anni il periodo si protrae anche oltre i
cinque anni, fino al compimento del 35° anno di età.
Per accedere al regime di vantaggio bisogna essere in
possesso dei seguenti requisiti:
32
•
nel triennio precedente, non aver esercitato attività
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
non proseguire un’attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista
nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio
di arti o professioni (ad es. il praticantato professionale);
ATTENZIONE: questo requisito viene meno per quei con-
tribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per
cause indipendenti dalla propria volontà;
•
•
qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta
in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non deve essere superiore a € 30.000;
nel triennio precedente, non aver effettuato acquisti
di beni strumentali per un ammontare superiore a
€ 15.000.
Inoltre, nell’anno precedente non bisogna avere:
• conseguito ricavi o compensi superiori a € 30.000;
• sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), né aver erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
• effettuato cessioni all’esportazione.
Sono esclusi, invece, dal regime di vantaggio:
• tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (ad
esempio agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e
tabacchi, ecc.);
• i non residenti;
• chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività
di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e
di mezzi di trasporto;
• chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l. che hanno optato per la trasparenza
fiscale.
Le principali agevolazioni previste dal regime di vantaggio
si possono riassumere come segue:
33
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
1. applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sul reddito (comprensiva di Irpef, addizionali regionali e comunali). Il reddito è determinato dalla differenza fra
l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e quello
dell’ammontare delle spese sostenute nell’esercizio
dell’attività;
2. i ricavi e i compensi non devono essere assoggettati a
ritenuta d’acconto; si è tenuti alla sola emissione, numerazione e conservazione delle fatture. Le fatture dovranno recare la seguente dicitura: “Prestazione svolta
in regime fiscale di vantaggio ex art.27 del D.L. 98/11 e
pertanto non soggetta ad Iva né a ritenuta d’acconto
ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
22.12.2011, n. 185820”.
3. esonero degli adempimenti Iva: non si addebita l’Iva in
fattura e non si detrae l’Iva dagli acquisti. Conseguentemente non dovrà essere presentata la dichiarazione
Iva e non dovranno essere effettuati i versamenti periodici;
4. esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e
dal versamento della relativa imposta;
5. esonero dalla tenuta delle scritture contabili e delle registrazioni Iva. Resta l’obbligo di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute;
6. esclusione dall’applicazione dagli studi di settore;
7. esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili;
8. esonero dalle comunicazioni delle operazioni black list.
Rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione
dei redditi Irpef (Mod. Unico).
34
2) Il regime contabile agevolato (ex minimi)
Il comma 3 dell’articolo 27 del d.l. 98/11 ha disposto che,
dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che pur avendo le
caratteristiche originariamente prescritte non possiedono
gli ulteriori requisiti previsti dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(ovvero ne fuoriescono), rientrano in un regime semplifica-
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
to intermedio.
Possono accedere al regime contabile agevolato anche i
contribuenti che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”,
hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/00);
Nello specifico, sono ammessi al regime contabile agevolato i soggetti che nell’anno precedente:
• non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a
€ 30.000;
• non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti
o collaboratori (anche a progetto), né hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di
solo lavoro;
• non hanno effettuato cessioni all’esportazione.
• nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti
di beni strumentali per un ammontare superiore a €
15.000.
Sono esclusi, invece:
• tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva;
• i non residenti;
• chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività
di cessioni di immobili e di mezzi di trasporto;
• chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l. che hanno optato per la trasparenza
fiscale.
Il regime cessa di avere efficacia:
• dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche
uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle
condizioni di esclusione;
• a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.
Chi si avvale del nuovo regime contabile agevolato è esonerato dai seguenti obblighi:
• registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
• tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
• liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;
35
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
presentazione della dichiarazione Irap e versamento
della relativa imposta.
Si è obbligati, invece, ai seguenti adempimenti:
• conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
• fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
• dichiarazione annuale Iva e Irpef;
• versamento annuale dell’Iva;
• versamento acconto e saldo Irpef e relative addizionali;
• comunicazione delle operazioni black list;
• applicazione degli studi di settore.
3) Regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo (art. 13 legge 388/00)
Possono accedervi le persone fisiche che avviano una
nuova attività, limitatamente ai primi 3 periodi d’imposta,
in possesso dei seguenti requisiti:
• non aver esercitato negli ultimi 3 anni un’attività d’impresa o professionale, anche in forma associata;
• l’attività non deve costituire una mera prosecuzione di
altra attività precedentemente svolta dal medesimo
soggetto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
• l’ammontare dei ricavi o compensi non deve essere superiore a € 30.987,41 per le imprese esercenti prestazioni
di servizi e per i lavoratori autonomi, ovvero a € 61.974,83
per le imprese aventi per oggetto altre attività;
• siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Al reddito imponibile - determinato applicando le regole
del regime semplificato - si applica un’imposta sostitutiva
dell’Irpef e delle relative addizionali fissata in misura pari
al 10%.
In materia di Iva viene previsto il solo pagamento annuale
dell’imposta, esonerando il contribuente dagli obblighi di
liquidazione e versamento periodico nonché di pagamento dell’acconto Iva.
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Rimane, invece, invariata la disciplina in materia di Irap.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Gli adempimenti contabili sono limitati a:
• conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
• fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
• presentazione delle dichiarazioni annuali;
• versamento annuale dell’Iva;
• versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
• adempimenti previsti per i sostituti d’imposta, qualora
sia datore di lavoro ovvero riceva fatture con ritenute
d’acconto.
Sono invece esonerati dai seguenti obblighi:
• registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti
ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
• liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale Iva;
• versamento delle addizionali comunali e regionali
all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Gli aspetti previdenziali
Chi è in possesso di partiva Iva è obbligato a iscriversi alla
Gestione separata Inps se esercita un’attività che non prevede l’iscrizione a un albo o a un ordine provvisto di cassa
previdenziale specifica. L’iscrizione è obbligatoria anche
se si hanno contributi versati nel fondo dei lavoratori dipendenti: in tal caso c’è solo una riduzione dell’aliquota
dovuta.
La contribuzione è a totale carico del lavoratore con partita Iva: egli ha la possibilità di addebitare nella fattura il 4%
del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.
37
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
L’ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
I contratti di associazione in partecipazione, nella loro quasi totalità, sono un’elusione sostanziale del contratto di lavoro subordinato, riscontrata soprattutto nei settori del commercio, dei trasporti,
dell’alimentare. La CGIL ha chiesto la cancellazione di questa forma contrattuale, utilizzata a discapito dei lavoratori.
L’associazione in partecipazione, secondo il Codice civile
(artt. 2549-2554), è un contratto in base al quale l’associante (imprenditore) attribuisce all’associato (lavoratore) una
partecipazione agli utili dell’azienda o di uno o più affari, in
cambio di un determinato apporto che può consistere in una
prestazione patrimoniale oppure in una prestazione di lavoro.
Gli elementi che contraddistinguono questo tipo di contratto sono dunque costituiti dall’apporto dell’associato
e dalla sua partecipazione agli utili dell’impresa o a quelli
conseguenti un determinato affare. Sono possibili anche
forme miste di apporto, di lavoro e di capitale.
L’associante è quello che gestisce l’impresa o che fa l’affare. L’associato ha diritto ad essere informato sull’andamento dell’azienda e ad esercitare i controlli, nonché al
rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della
gestione se questa si protrae per più di un anno.
L’associato partecipa, di regola, tanto alle perdite quanto
agli utili, sebbene le perdite non possano superare il valore
del suo apporto.
I pagamenti dovrebbero avvenire a consuntivo di bilancio;
solitamente però vengono erogate quote fisse di compenso sotto forma di anticipi sugli utili.
38
Se il contratto non specifica la quota di utili spettanti all’associato, questa deve essere calcolata in proporzione al
valore dell’apporto dato dall’associato rispetto al valore
dell’impresa. Il calcolo è effettuato sulla base dei criteri di
valutazione del bilancio dell’impresa.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
La fine del rapporto contrattuale può avvenire in questi modi:
• per decorrenza del termine fissato dalle parti;
• per inadempimento contrattuale di una delle parti
(salvo risarcimento);
• per perdite gravi o di entità tale da non consentire la
prosecuzione dell’esercizio d’impresa. Se prevista nel
contratto, la cessazione può avvenire anche per giusta causa.
ATTENZIONE: in caso di risoluzione consensuale del rapporto o
di dimissioni presentate dall’associato si dovranno seguire le procedure per la convalida previste dalla legge.
I limiti all’utilizzo introdotti dalla legge 92/12
I termini utilizzati nel Codice civile per definire il contratto di
associazione in partecipazione danno l’idea di un rapporto
tra due soci di un’attività, con tanto di divisione di utili e perdite. In realtà, molto spesso dietro l’utilizzo di tale forma contrattuale si nasconde un’elusione sostanziale delle norme sul
contratto di lavoro subordinato e delle previsioni del contratto collettivo con le tutele e i diritti che ne conseguono.
La legge 92/12 non ha eliminato la possibilità di stipulare
contratti di associazione in partecipazione ma ha posto
solo alcune limitazioni nell’utilizzo.
Il limite dei tre associati: si possono utilizzare tali contratti
per un numero di lavoratori non superiore a tre per la medesima attività6 (indipendentemente dal numero degli associanti) a meno che gli associati siano legati all’associante imprenditore da rapporto coniugale, di parentela entro
il terzo grado o di affinità entro il secondo. Qualora si violino
tali disposizioni, il rapporto con tutti gli associati si considera
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, il
limite dei tre associati non trova applicazione:
• nelle cooperative, per gli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’art. 2540
c.c. (il cui contratto sia comunque certificato dagli appositi organismi di certificazione);
6 La legge non ha chiarito se con la nozione di “attività” si intenda l’azienda,
punto vendita.
il negozio o il
39
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
•
per i rapporti tra produttori e artisti, interpreti, esecutori, finalizzati alla realizzazione di registrazioni sonore,
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento;
fino alla loro scadenza, per i contratti di associazione in
partecipazione certificati presso le apposite commissioni di certificazione prima dell’entrata in vigore della
legge (18 luglio 2012).
La presunzione di subordinazione: la riforma ha inoltre previsto che i rapporti di associazione in partecipazione instaurati o attuati senza che vi sia stata una effettiva partecipazione agli utili dell’impresa, ovvero senza la consegna del
rendiconto dell’attività, si presumono, salvo prova contraria
dell’imprenditore, rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (si tratta di un principio già sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in numerose sentenze).
La presunzione opera anche nei confronti degli associati
che non possiedono competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o
capacità tecnico pratiche acquisite attraverso esperienze
maturate nell’esercizio concreto di attività7.
La campagna “Dissòciati!”
È evidente che con questo strumento le aziende risparmiano sul costo del lavoro, evitando di applicare il contratto
nazionale con le tutele e i diritti che ne conseguono per i
dipendenti.
A partire dal novembre 2011, NIdiL CGIL e Filcams CGIL
hanno dato vita alla campagna “Dissòciati!”, volta a contrastare l’abuso del contratto di associazione in partecipazione nel commercio e nei servizi. La campagna ha visto
la presenza del sindacato nei grandi centri commerciali e
nelle strade dello shopping cittadino, con punti informativi
mirati a raggiungere direttamente i lavoratori.
I lavoratori, attraverso il sito www.dissociati.it, hanno segnalato le aziende che applicano il contratto di associazione
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7 Vedi la Nota 4 a pag 30
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
in partecipazione in sostituzione di lavoro dipendente.
La campagna ha raccolto centinaia di segnalazioni e ha
consentito ai lavoratori, attraverso un percorso sindacale,
di avviare varie contrattazione aziendali che hanno ottenuto la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
La sanatoria per gli associati irregolari
Anche a seguito della campagna di denuncia e degli accordi di stabilizzazione sottoscritti da NIdIL e Filcams, il governo ha inserito una norma nel cosiddetto “Decreto lavoro”
(d.l. 76/13, art. 7-bis) finalizzata ad incentivare la regolarizzazione di rapporti di associazione in partecipazione.
Tale misura si è purtroppo conclusa il 31 marzo 2014. Andrebbe invece individuata una forma stabile di incentivazione
– subordinata alla contrattazione – utile a trasformare in lavoro dipendente questo e altri rapporti di lavoro precario.
Gli aspetti fiscali e previdenziali
I compensi percepiti dall’associato lavoratore sono qualificati come reddito di natura autonoma (art. 53, comma
2, lettera c, del Tuir, Testo unico imposte sui redditi) e sono
soggetti alla ritenuta d’acconto del 20% calcolata sull’importo del compenso al lordo dei contributi previdenziali.
Gli associati sono obbligati alla presentazione annuale dei
redditi (mod. Unico).
Dal 1° gennaio 2004 gli associati in partecipazione che forniscono prestazioni lavorative, non iscritti ad albi professionali e i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo, hanno l’obbligo di iscriversi all’Inps presso la
Gestione separata e versare i contributi previdenziali.
Il contributo è ripartito in misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.
Il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all’associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione e salvo conguaglio in
sede di determinazione annuale dei redditi. Il versamento
deve essere effettuato dall’associante entro il giorno 16 del
mese successivo a quello della corresponsione del com-
41
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
penso all’associato mediante modello F24.
È previsto anche per gli associati in partecipazione senza altre coperture previdenziali obbligatorie il contributo
aggiuntivo per l’erogazione dell’indennità di maternità,
dell’assegno al nucleo familiare e dell’indennità di malattia.
Le modalità e i termini per l’iscrizione ed il versamento dei
contributi in questione sono gli stessi di quelli previsti per i
collaboratori iscritti alla Gestione separata Inps.
NIdiL ha richiesto una modifica della ripartizione del contributo previdenziale fra lavoratore e datore di lavoro per
tutti le figure iscritte alla Gestione separata, per portarlo in
linea con quanto previsto per le collaborazioni (rispettivamente 1/3 e 2/3). È infatti iniquo che questi lavoratori (così
come i lavoratori con partita Iva) abbiano una ripartizione
dei costi pensionistici tale da gravare direttamente sui loro
compensi, a vantaggio di una minore contribuzione versata dai datori di lavoro.
42
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
IL LAVORO ACCESSORIO
(VOUCHER)
Il lavoro accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 sulla base dell’esperienza di alcuni paesi
europei (in particolare il Belgio).
La finalità iniziale era quella di regolamentare rapporti di
lavoro occasionali a carattere saltuario e di breve durata
svolti soprattutto da soggetti a rischio di esclusione sociale.
Nel corso degli anni però il lavoro accessorio, attraverso
numerosi interventi legislativi che ne hanno ampliato a dismisura le possibilità di utilizzo, è stato trasformato in un’ulteriore tipologia contrattuale precaria utilizzata molto spesso
in sostituzione di contratti di lavoro subordinato.
Il lavoro accessorio dopo la legge 92/12
La legge 92/12 (“riforma Fornero”) e successivamente il
“decreto lavoro” (d.l. 76/13) hanno modificato il d.lgs.
276/03 che disciplina il lavoro accessorio cercandone di
restringere il campo di utilizzo. In realtà gli interventi normativi hanno reso possibile l’utilizzo dei voucher per qualsiasi
attività lavorativa anche non occasionale, e in quasi tutti i
settori produttivi.
Secondo la nuova formulazione della legge (art. 70, d.lgs.
276/03), per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
le attività lavorative che non generano redditi superiori a
€ 5.0008 nel corso di un anno solare, con riferimento alla
totalità dei committenti.
Se svolte nei confronti di imprese commerciali (qualsiasi
soggetto che opera su un determinato mercato, come
specificato nelle circolari del ministero del Lavoro n. 4/13 e
n. 18/12) o di studi professionali, le prestazioni non potranno
8 Gli importi sono annualmente rivalutati sulla basa della variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al cinsumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per l’anno 2014 corrispondono a € 6.740 lordi, corrispondenti a € 5.050 netti
43
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
eccedere il limite di € 2.0009 per ciascun committente (fatto salvo il limite complessivo di € 5.000).
La legge, inoltre, ammette un utilizzo dei buoni in agricoltura, per le attività agricole stagionali se svolte da giovani
sotto i 25 anni (se inseriti in un percorso di istruzione) o da
pensionati, oppure nel caso di attività svolte per i piccoli
produttori agricoli (fatturato non superiore a € 7.000) con
esclusione di impiego degli iscritti l’anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche da parte
di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Il ministero del Lavoro con proprio decreto potrà stabilire
deroghe su condizioni, modalità e importo dei buoni orari
utilizzati da particolari categorie di lavoratori svantaggiati
(disabili, detenuti, tossicodipendenti, fruitori di ammortizzatori sociali) nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche.
Inoltre, per gli anni 2013 e 2014, in tutti settori produttivi (compresi gli enti locali) i lavoratori che beneficiano di
ammortizzatori sociali possono prestare attività di lavoro
accessorio nel limite massimo di € 3.000 di corrispettivo (al
netto dei contributi previdenziali) per anno solare.
L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa,
relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Il sistema dei buoni lavoro (voucher)
La caratteristica principale del lavoro accessorio è costituita dal sistema dei buoni (cosiddetti “voucher”) con i quali i
committenti corrispondono ai lavoratori il compenso per la
prestazione di lavoro. I committenti/datori di lavoro acqui-
9 Gli importi sono annualmente rivalutati sulla basa della variazione dell’indice ISTAT dei
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prezzi al cinsumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per l’anno 2014 corrispondono a € 2.690 lordi corrispondenti a € 2.020 netti
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
stano i buoni presso le sedi Inps, presso le banche e persino
presso le tabaccherie. È possibile acquistare i buoni anche
per via telematica. I buoni devono essere numerati progressivamente e datati. Prima dell’inizio della prestazione i
committenti hanno l’obbligo di comunicare all’Inps (esclusivamente per via telematica) la data di inizio attività, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo
presunto di durata di quest’ultima (circolare Inps 177/13).
Il pagamento della “retribuzione” del lavoratore accessorio avviene mediante la consegna dei voucher. I lavoratori
possono riscuotere l’importo netto dei voucher presso uno
dei concessionari del servizio (Inps, sportelli bancari, uffici
postali, tabaccai). La riscossione dei voucher ‘telematici’
può avvenire tramite l’INPSCard o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali (per tutte le informazioni sulle procedure di riscossione consultare il sito
www.inps.it).
ATTENZIONE: il buono ha un valore nominale di 10 euro e corrisponde ad un’ora di lavoro. Il buono è comprensivo dei contributi
per la Gestione separata Inps (13%), della copertura assicurativa Inail
(7%) e di una quota di spese del servizio (5%). Il valore netto a favore
del prestatore occasionale è pari a euro 7,50 per singolo voucher.
Cosa bisogna sapere sul lavoro accessorio
È importante sapere che chi lavora con questa tipologia lavorativa non sottoscrive un contratto di lavoro. Non è previsto alcun
riferimento alla contrattazione collettiva, non si matura il Tfr (trattamento di fine rapporto), non si maturano ferie, straordinari ecc.
Inoltre il committente non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impiego, né consegnare la busta
paga al lavoratore.
I lavoratori, infine, non vengono registrati dal committente sul Libro Unico del Lavoro. L’unico obbligo del committente è quello
di effettuare la comunicazione di inizio attività all’Inps. Il reddito
percepito tramite voucher non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato; può essere però computato ai fini del rilascio o il
rinnovo del permesso di soggiorno.
45
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Gli aspetti fiscali e previdenziali
Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale.
Il compenso del prestatore di lavoro accessorio è assoggettato a contribuzione previdenziale, seppure ridotta. A
valere sul buono, il committente versa alla Gestione separata Inps un contributo pari al 13% del valore nominale del
buono stesso.
La legge prevede che con un decreto del ministero del
Lavoro sia rideterminata la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive previste per gli iscritti alla
Gestione separata dell’Inps.
La contribuzione versata all’Inps è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità e assegno al nucleo familiare.
La circolare 4/13 del ministero del Lavoro
Con la circolare n. 4/13 il ministero del Lavoro ha stabilito
quali sono le sanzioni per i datori di lavoro che eccedono
nell’utilizzo dei buoni voucher nei confronti del singolo lavoratore. Il ministero ha precisato che se il datore di lavoro
impiega e retribuisce attraverso il lavoro accessorio un lavoratore per una cifra superiore a € 5.000 (o a € 2.000 nel
caso di imprenditori commerciali e professionisti), scatta la
trasformazione del rapporto tra le parti in un rapporto di
natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
46
Inoltre, il ministero chiarisce che siccome i buoni devono
essere numerati progressivamente e datati, il riferimento
alla “data” implica che la stessa vada intesa come un
arco temporale di utilizzo non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto. In caso di un utilizzo del voucher oltre
30 giorni dal suo acquisto, la prestazione occasionale deve
ritenersi una “prestazione di fatto”, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi “in nero” e sanzionabile
con tutte sanzioni previste dalla legge.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
LA CERTIFICAZIONE DEI
CONTRATTI DI LAVORO
L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro è stato
introdotto dal d.lgs. 276/03 (artt. 75 - 84) e poi modificato
dalla legge 183/10 (cosiddetto “Collegato lavoro”).
La certificazione è una procedura finalizzata alla sottoscrizione di un atto attraverso il quale le parti, datore di lavoro
e lavoratore, con il proprio “consenso”, possono qualificare preventivamente il contratto di lavoro oppure disciplinare alcuni aspetti della prestazione di lavoro.
La finalità della certificazione sarebbe quella di ridurre la
quantità di cause giudiziarie sui rapporti di lavoro. Tuttavia
gli scopi veri dello strumento, secondo il parere di molti osservatori e giuristi, sono quelli di incentivare, attraverso le
certezze prodotte dalla procedura, la diffusione di forme di
lavoro precario e rendere più difficile il ricorso al giudice da
parte del lavoratore per vedere riconosciuti i propri diritti.
Con la nuova formulazione dell’art. 75 del d.lgs. 276/03 è
stata estesa la possibilità di certificare contratti di qualunque tipo (associazione in partecipazione, a progetto, prestazioni occasionali, ecc.) e, recentemente con la legge
183/10, si è resa possibile la certificazione per interpretare
ogni clausola del rapporto di lavoro (mansioni, ferie, orario,
retribuzione, ecc.).
La certificazione può essere fatta presso la Direzione provinciale del lavoro, presso le eventuali commissioni istituite
dalla Province, presso gli enti bilaterali, presso il ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (nei casi previsti dall’art.
76, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. 276/03), presso i consigli
provinciali dei consulenti del lavoro (art. 76, comma 1, lett.
c-ter, del d.lgs. 276/03), o presso le università che si siano
iscritte a tal fine in apposito albo.
47
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
I rischi della certificazione per il lavoratore
La CGIL si è sempre opposta all’utilizzo dello strumento
della certificazione, dal momento che dietro la minaccia
della perdita del posto di lavoro è sin troppo facile far diventare pratica quotidiana un’attività che ridurrebbe sistematicamente i diritti dei lavoratori (acquisiti e futuri).
Inoltre, attraverso la procedura di certificazione viene ostacolata la possibilità del giudice di analizzare l’effettiva modalità di svolgimento della prestazione e la natura stessa
del rapporto di lavoro.
Con l’entrata in vigore della legge 183/10 si è ulteriormente
rafforzato lo strumento, con la finalità di vincolare sempre
più il giudice nell’interpretazione del contratto certificato.
Inoltre, l’atto di certificazione è indispensabile per includere nel contratto di lavoro una clausola compromissoria per
affidare ad un arbitro le future controversie, privando i lavoratori del diritto costituzionalmente garantito di ricorrere
a un giudice per vedere riconosciuti i propri diritti.
È importante sapere che:
•
•
•
•
•
•
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la certificazione è un atto volontario a cui il lavoratore
non può essere obbligato;
è necessario, perché la certificazione sia valida, il consenso di entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro);
il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
sindacale per limitare le pressioni del datore di lavoro;
la certificazione deve essere motivata e indicare l’autorità preposta e il termine temporale entro cui è possibile impugnarla;
la certificazione deve elencare esplicitamente tutti gli
effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali a cui fa
riferimento il rapporto di lavoro che si sta certificando;
gli effetti della certificazione valgono anche verso terzi
(Inps, Inail, Ufficio delle imposte ecc.). Anche nel caso
di ricorso (art. 80, d.lgs. 276/03) da parte del lavoratore,
tali effetti continuano a perdurare fino alla sentenza di
merito (sentenza del giudice del lavoro, conciliazione
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
•
•
ecc.). In questo modo si depotenzia, nei fatti, il ricorso
ai soggetti attivati a seguito di ispezioni che hanno provato la falsa natura del rapporto di lavoro;
la certificazione potrà essere utilizzata anche in corso
di rapporto di lavoro. In pratica è possibile abdicare
sostanzialmente a diritti precedentemente maturati in
un rapporto di lavoro;
nei confronti dell’atto di certificazione i lavoratori possono proporre ricorso presso l’autorità giudiziaria per
erronea qualificazione del contratto oppure difformità
tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Inoltre, è possibile impugnare l’atto di
certificazione anche per vizi del consenso;
presso tutte le sedi di certificazione è possibile effettuare la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui
all’art. 2113 del codice civile.
ATTENZIONE: in ogni caso, prima di certificare qualsiasi contratto, è opportuno chiedere informazioni per valutare attentamente tutti gli effetti giuridici e contrattuali alla più vicina sede del
sindacato: a NIdiL o agli Uffici vertenze e legali della CGIL.
Oppure, anche quando si è già firmata la certificazione è bene
far visionare il testo sottoscritto a un sindacalista di NIdiL Cgil così
da, eventualmente, poter contestare (sia al termine, sia durante
lo svolgimento del rapporto di lavoro) quanto erroneamente certificato.
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
TERMINI PER IMPUGNARE I
CONTRATTI PRECARI
La legge 183/10 (cosiddetto “collegato lavoro”), recentemente modificata dalla legge 92/12, ha previsto dei termini di decadenza stringenti per contestare i licenziamenti,
i contratti a termine e in genere i contratti precari che si
ritengono illegittimi.
Prima dell’entrata in vigore di questa legge, il lavoratore
aveva la possibilità di contestare un contratto precario che
riteneva illegittimo anche dopo molti mesi dalla sua conclusione (in genere vigeva il termine di prescrizione di 5 anni).
Anche quando, cioè, era certo che non sarebbe più stato
chiamato per un successivo contratto.
Per i collaboratori e i lavoratori precari in genere è più difficile decidere in tempo utile se avviare il ricorso legale o
meno, poiché di fronte al recesso del contratto di lavoro
da parte del datore, permane l’aspettativa e la speranza
di poter riattivare comunque il rapporto.
I termini
In caso di contestazione del recesso del committente nei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e nel
lavoro a progetto, e in generale dei contratti precari ritenuti illegittimi, la legge prevede un doppio termine per poter
presentare il ricorso, decorsi i quali il lavoratore non potrà
più procedere alla contestazione. Nello specifico:
•
•
50
primo termine di 60 giorni, dalla comunicazione del recesso o dalla scadenza del contratto, per inviare una
lettera raccomandata al datore di lavoro in cui si dichiara di voler contestare il contratto;
il secondo termine di 180 giorni (a partire dalla data di
invio della lettera) per depositare il ricorso al Tribunale
del lavoro competente.
Per contestare invece la nullità del termine apposto al contratto si hanno 120 giorni per inviare la lettera e ulteriori 180
giorni per depositare il ricorso.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
ATTENZIONE:
la normativa non è molto chiara: quelli indicati
sopra (60+180) sono i termini che consigliamo prudenzialmente ai
lavoratori di rispettare per la contestazione. Per avere informazioni
e consigli più specifici contattare una sede territoriale NIdiL o un
ufficio vertenze della CGIL www.ufficivertenze.cgil.it
LE NORME PER IL CONTRASTO
ALLE DIMISSIONI IN BIANCO
Il termine “dimissioni in bianco” sta ad indicare quella pratica
illecita attraverso la quale si obbligano i lavoratori neoassunti
a firmare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di lavoro, una lettera di dimissioni senza data. Ciò consente
al datore di lavoro di licenziare in qualsiasi momento il lavoratore senza giustificazione alcuna. Il parlamento aveva
messo fuori legge questa pratica nel 2008 con la legge 188,
poi cancellata dal governo Berlusconi.
La riforma Fornero (legge 92/12), per contrastare tale fenomeno ha reintrodotto una disciplina che impone alle parti
di seguire una procedura a cui viene subordinata l’efficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali nel rapporto di lavoro.
Una successiva legge (decreto lavoro 76/13) ha esteso anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori
a progetto e agli associati in partecipazione la procedura.
Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto:
la procedura da seguire
Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto consistono in un atto individuale volontario del lavoratore che
decide di terminare il rapporto con l’impresa.
La legge 92/12 prevede due differenti procedure da seguire
a seconda che le dimissioni e la risoluzione consensuale siano presentate o meno da lavoratrici/lavoratori che godono
delle tutele in materia di maternità e paternità:
1. Nel primo caso (lavoratrice in gravidanza oppure entrambi i genitori entro il terzo anno di età del bambino
51
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
o il terzo anno dall’avvenuta adozione) le dimissioni
devono essere convalidate esclusivamente davanti
alla Direzione territoriale del Lavoro (DTL) competente
per territorio, che deve accettarsi dell’effettiva volontà
della lavoratrice/lavoratore di lasciare il posto di lavoro.
2. In tutti gli altri casi di dimissioni, affinché le stesse possano produrre effetto, sono previste due alternative:
a) dopo che le dimissioni sono state presentate o
dopo che è stata sottoscritta la risoluzione consensuale del rapporto, queste devono consolidate presso la DTL o il centro per l’impiego territorialmente competente, oppure presso le sedi sindacali;
b) il collaboratore dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta del foglio delle comunicazioni obbligatorie inviato dall’impresa al centro
per l’impiego attestante la data di dimissioni.
Cosa succede se le dimissioni non sono convalidate?
L’impresa deve invitare per iscritto il lavoratore a recarsi
presso la DTL o controfirmare il foglio delle comunicazioni obbligatorie. Se il lavoratore non lo fa entro sette giorni
dal ricevimento dell’invito, o non revoca le dimissioni, allora
il rapporto si intende risolto. Ma se il datore di lavoro non
manda l’invito entro 30 giorni dalla mancata convalida
presso la DTL o la mancata controfirma, allora il rapporto
di lavoro non si considera risolto. Inoltre, in caso di forzata
sottoscrizione di dimissioni, l’imprenditore deve pagare una
multa, salvo che non si consideri il suo comportamento penalmente rilevante.
52
ATTENZIONE: la normativa è molto farraginosa e rischia di non
essere efficace per stroncare la pratica delle dimissioni in bianco.
Il 3 agosto 2012 è stato sottoscritto tra Confindustria, CGIL, CISL e
UIL un accordo in cui si abilitano le sedi sindacali a convalidare
le dimissioni. Pertanto è conveniente utilizzare questo canale per
avere la certezza che il funzionario sindacale verificherà con scrupolo che si tratti effettivamente di una scelta libera e volontaria
del lavoratore.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
PARTE SECONDA – IL REGIME FISCALE
INFORTUNISTICO E PREVIDENZIALE
IL REGIME FISCALE DEL
LAVORO PARASUBORDINATO
La legge 147/13 (cosiddetta legge di Stabilità), intervenendo sul Tuir10 – Testo unico delle imposte sui redditi - ha apportato delle piccole modifiche al sistema delle detrazioni,
determinando sui redditi da lavoro dipendente e assimilati
(fra cui redditi da collaborazione a progetto e co.co.co.)
un taglio fiscale puramente simbolico.
Alla luce delle modifiche, riepiloghiamo il quadro complessivo del regime fiscale.
Calcolo dell’imposta
•
•
•
•
Per prima cosa va individuata la cosiddetta base imponibile, che per il calcolo dell’Irpef è costituita dal
reddito complessivo del contribuente al netto degli
oneri deducibili indicati nell’art. 10 del Tuir, quali ad
esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i contributi versati alla previdenza complementare (fino al limite di € 5.164,57) ecc.
Dopo aver determinato la base imponibile, a questa si
applica l’aliquota Irpef corrispondente allo scaglione
di reddito di appartenenza. Da questa operazione si
ottiene l’imposta lorda.
Successivamente si determinano le detrazioni spettanti
sulla base dell’ammontare del reddito complessivo e
della propria condizione familiare (detrazioni per reddito da lavoro o da pensione e detrazioni per carichi
di famiglia).
L’imposta netta si ottiene sottraendo all’imposta lorda
le detrazioni effettive spettanti.
10 d.p.R. 917/1986 e successive modificazioni
53
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Il sistema delle detrazioni
L’attribuzione delle detrazioni spettanti varia (insieme al relativo calcolo) in base alla tipologia di reddito che viene
considerato. In particolare ci soffermiamo sulle modalità di
determinazione delle detrazioni spettanti ai redditi da lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. e co.pro.) e ai redditi
da lavoro autonomo.
Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati
Reddito complessivo
Detrazione spettante
Fino a € 8.000
€ 1.880*
Oltre € 8.000 e fino a € 28.000
978+902x(28.000-reddito complessivo)/€ 20.000
Da € 28.000 e fino a € 55.000
978x(55.000-reddito complessivo)/€ 27.000
*La detrazione effettivamente spettante non può essere mai inferiore a 690 euro.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto) la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a €. 1.380.
Le detrazioni per altre categorie di reddito (tra cui
redditi da lavoro autonomo e redditi da lavoro autonomo occasionale)
Reddito complessivo
Detrazione annua spettante
fino a € 4.800
€ 1.104
oltre € 4.800 e fino a € 55.000
€ 1.104 x [(€ 55.000 – reddito
complessivo)/ € 50.200]
Le detrazioni per carichi di famiglia
54
Oltre alle detrazioni da lavoro sopra indicate, vanno detratte dall’imposta lorda anche le detrazioni per eventuale
coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e
figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e i figli
affidati o affiliati) a carico. Inoltre le detrazioni in questione spettano a condizione che il reddito del familiare per il
quale si richiede non sia superiore a € 2.840,51al lordo degli
oneri deducibili.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Detrazioni per coniuge a carico
Reddito complessivo
Detrazione spettante
Fino a € 15.000
€ 800 – € 110 x (reddito complessivo/ € 15.000)
Oltre € 15.000 e fino a € 40.000
€ 690
Oltre € 40.000 e fino a € 80.000
€ 690 x [(€ 80.000 – reddito
complessivo)/ € 40.000]
Alla detrazione spettante si aggiunge, a partire da una
certa soglia di reddito, una maggiorazione individuabile
secondo la seguente tabella:
Reddito complessivo
Maggiorazione spettante
Oltre € 29.000 e fino a € 29.200
€ 10
Oltre € 29.200 e fino a € 34.700
€ 20
Oltre € 34.700 e fino a € 35.000
€ 30
Oltre € 35.000 e fino a € 35.100
€ 20
Oltre € 35.100 e fino a € 35.200
€ 10
Detrazioni per figli a carico
In caso di figli a carico spetta una detrazione pari a € 950
per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati.
La detrazione spettante è pari a € 1.220 per ciascun figlio
di età inferiore a 3 anni.
Per ogni figlio portatore di handicap le suddette detrazioni
sono aumentate di un importo pari a € 400.
Per chi abbia più di 3 figli a carico, la detrazione è aumentata di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo.
Quelle appena descritte rappresentano gli importi relativi alle detrazioni annue teoriche. Per poter determinare le
detrazioni annue effettivamente spettanti devono essere
utilizzate le seguenti formule:
1. Nel caso di un solo figlio
€ 95.000 – reddito complessivo/ € 95.000
2. Nel caso di più di un figlio1011
(€ 95.000 + € 15.000) – reddito complessivo/(€ 95.000 + € 15.000)
11 In presenza di più figli l’importo di € 95.000 è aumentato per tutti di € 15.000 per ogni
figlio successivo al primo. Pertanto nella formula matematica se ad esempio si hanno 2 figli,
al valore di € 95.000 si aggiungerà € 15.000, con 3 figli si aggiungerà € 30.000 e così via.
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NOTA BENE
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori riconosciuta
un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro; tale detrazione non è riconosciuta per ciascun figlio, ma è un bonus complessivo per famiglie numerose. Per maggiori informazioni rivolgersi al
Caaf Cgil più vicino.
Detrazioni per altri familiari a carico
È riconosciuta una detrazione pari a € 750 (da ripartire pro
quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione) anche
per gli altri familiari a carico previsti dall’art. 433 del codice
civile (i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi,
anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero
e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali) che convivono
con il contribuente o percepiscono assegni alimentari che
non risultano assegnati sulla base di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In questo caso la detrazione effettivamente spettante si ricava dalla seguente formula:
€ 80.000 – reddito complessivo/ € 80.000
Aliquote Irpef e scaglioni di reddito
Scaglioni di reddito
Aliquota
Calcolo dell’imposta*
Fino a € 15.000
23%
€ 3.450 (23% del reddito)
Da € 15.000 e fino a
27%
€ 3.450 + 27% del reddi-
€ 28.000
Da € 28.000 e fino a
to eccedente € 15.000
38%
€ 55.000
Da € 55.000 e fino a
to eccedente € 28.000
41%
€ 75.000
Oltre € 75.000
€ 6.960 + 38% del reddi€ 17.220 + 41% del reddito eccedente € 55.000
43%
€ 25.420 + 43% del reddito eccedente € 75.000
*L’imposta si intende al lordo delle detrazioni effettivamente spettanti
56
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
L’ASSICURAZIONE INAIL
CONTRO INFORTUNI E
MALATTIE PROFESSIONALI
L’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali riguarda anche i lavoratori parasubordinati e gli
associati in partecipazione, qualora svolgano determinate
attività.
I soggetti con obbligo di iscrizione all’Inail
Devono essere assicurati all’Inail i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi quelli per
“prestazioni occasionali” di cui all’art. 61, d.lgs. 276/03) e a
progetto, compresi gli amministratori di società, gli amministratori di condominio non professionali, i partecipanti a
collegi e commissioni, i venditori porta a porta e gli associati in partecipazione. Insomma, tutti i lavoratori iscritti alla
Gestione separata Inps, qualora svolgano le attività rischiose previste dall’assicurazione obbligatoria Inail (art. 1 T.U.
1124/65) comprensive anche dell’utilizzo non occasionale
di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, compresi i
computer e le macchine da scrivere.
Inoltre devono essere obbligatoriamente assicurati tutti coloro che, per la loro attività, conducono non occasionalmente veicoli a motore.
Il premio assicurativo e gli adempimenti
L’onere assicurativo è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore. La
denuncia assicurativa e il versamento del premio devono
essere effettuati dal committente anche per il terzo del lavoratore.
Il contributo assicurativo è calcolato, in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare dei compensi
effettivamente percepiti sempre nel rispetto del minimale
e massimale previsti per il pagamento delle prestazioni Inail
e stabilito di anno in anno.
57
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Va precisato che il tasso applicabile sarà uguale a quello
dell’azienda committente, se l’attività del collaboratore è
inserita in una delle posizioni assicurative già attivate, altrimenti verrà determinato in relazione all’attività effettivamente svolta dall’assicurato.
Qualora la durata del rapporto di collaborazione sia inferiore all’anno, il compenso dovrà essere diviso per i mesi di
attività per determinare la base imponibile mensile.
In caso di pluricommittenze per periodi sovrapposti anche
parzialmente, per il periodo coincidente il contributo assicurativo verrà calcolato sulla media dei compensi.
La denuncia assicurativa e le prestazioni erogate
La denuncia nominativa all’Inail dei lavoratori parasubordinati va fatta tenendo conto delle modifiche intervenute
(decreto ministeriale 19 settembre 2003) in materia di presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di
cessazione dell’attività.
In virtù di tali modifiche la denuncia deve essere effettuata
dal committente:
•
•
58
contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro in caso di denuncia di esercizio;
non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi
di variazione e cessazione dell’attività.
I lavoratori parasubordinati hanno diritto, in caso d’infortunio o malattia professionale, all’indennità di temporanea
(60% per i primi 90 giorni di inabilità e 75% per i successivi).
Per la liquidazione di tale prestazione dovrà essere preso in
considerazione il corrispettivo effettivo, anche se superiore
al massimale di legge.
In caso di postumi derivanti da infortunio o malattia professionale si ha diritto (art. 13, d. lgs 38/00):
• a un indennizzo in capitale, con grado di inabilità dal
6% al 15%,
oppure
• a una rendita mensile, con grado di inabilità dal 16%
al 100%.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore
è obbligato a informare immediatamente il committente.
In caso di infortunio non guaribile in 3 giorni, il committente
dovrà denunciare l’evento all’Inail, allegando il certificato
medico, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia. Invece, nella malaugurata circostanza di infortunio mortale
o con prognosi funesta, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’evento.
Le registrazioni obbligatorie
Per tutti i collaboratori e gli associati in partecipazione
soggetti all’assicurazione antinfortunistica, i committenti
sono obbligati alla tenuta del libro unico del lavoro (legge 133/08), che ha sostituito i libri matricola e paga, in cui
dovranno essere indicati: dati anagrafici, codice fiscale,
compenso pattuito, durata del contratto, data inizio e fine
dei lavori, importo lordo, trattenute previdenziali e assicurative, ritenute fiscali, importo netto corrisposto.
ATTENZIONE: i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale con società sportive dilettantistiche non sono più coperti da assicurazione obbligatoria Inail (art. 90, comma 3, legge
289/02). La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2003, data in cui
sono stati chiusi tutti i rapporti assicurativi Inail che riguardano le
suddette collaborazioni (nota Inail Ad/126/03).
Per ricevere assistenza o maggiori informazioni rivolgersi al Patronato Inca Cgil: www.inca.it
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GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
IL REGIME PREVIDENZIALE
Il fondo Inps Gestione separata
Norme Generali
La contribuzione previdenziale
La legge Dini (335/95) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un fondo di Gestione separata presso l’Inps per i
lavoratori che esercitano per professione abituale, ma non
esclusiva, l’attività di lavoro autonomo (comma 1, art. 53
del Tuir - testo unico imposte sui redditi), per i collaboratori coordinati e continuativi (comma 1, lett. c-bis, art. 50
del Tuir), per gli incaricati della vendita a domicilio (art. 36,
legge n. 426/71) e - dopo il d.lgs. n. 276/03 – anche per le
collaborazioni a progetto.
Sono escluse dall’obbligo di iscrizione al fondo della Gestione
separata le collaborazioni occasionali (lavoro autonomo occasionale) con reddito complessivo non superiore a € 5.000
annui. Oltre tale cifra scatta l’obbligatorietà del contributo.
Inoltre, dal 1° gennaio 2004 devono iscriversi alla Gestione separata Inps anche gli associati in partecipazione con
apporto di solo lavoro e, solo in caso di reddito annuo superiore a € 5.000, i venditori a domicilio.
Chi deve iscriversi al Fondo Gestione separata Inps
L’obbligo di iscrizione al fondo nel tempo è stata esteso ad
una serie di figure e tipologie contrattuali sempre maggiori.
Attualmente tale obbligo è previsto per:
•
•
•
•
60
i prestatori d’opera non iscritti ad altre casse previdenziali e i liberi professionisti che svolgono attività che esulano da quella per cui sono iscritti alla cassa professionale di appartenenza;
i collaboratori coordinati e continuativi;
i collaboratori coordinati e continuativi occasionali
(mini co.co.co.);
i lavoratori autonomi occasionali (nel caso di reddito
annuo superiore a € 5000);
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
•
i collaboratori a progetto;
gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Hanno inoltre l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata
Inps anche:
•
•
•
•
•
•
•
i percettori di assegni per l’incentivazione delle attività
di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero erogati a favore di
studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea
specialistica, scuole di specializzazione per le professioni forensi, scuole di specializzazione per insegnanti di
scuola secondaria, dottorato di ricerca;
i medici in formazione specialistica;
i venditori porta a porta non occasionali in caso di reddito annuo non superiore a € 5.000;
gli spedizionieri doganali non dipendenti;
gli assegnatari di borse di studio relative a dottorati di
ricerca;
gli assegnisti di ricerca;
i prestatori di lavoro accessorio (voucher).12
Sono inoltre tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps
anche amministratori, sindaci e revisori di società, e i partecipanti a collegi e commissioni.
Quando, come e dove ci si iscrive al fondo Gestione
separata Inps
L’obbligo di iscriversi alla Gestione separata va eseguito entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla
comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio o
dell’assegno d’incentivazione da parte dell’ente erogatore.
Il lavoratore interessato dovrà indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività
svolta, la data di inizio dell’attività e i dati del committente.
La sede competente è quella del territorio dove è ubicato
il committente.
12 Per i prestatori di lavoro accessorio la contribuzione versata alla Gestione separata Inps
(13% del valore nominale del buono) è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle
prestazioni di malattia, maternità e assegno al nucleo familiare.
61
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Nel caso di attività professionale la domanda deve essere
presentata alla sede Inps in cui risiede il professionista.
È data, comunque, la possibilità di presentare la domanda
a qualsiasi sede Inps.
A partire dal 1° giugno 2011 la presentazione della domanda di iscrizione alla Gestione separata Inps dovrà avvenire
esclusivamente attraverso canali telematici. In particolare
sarà possibile iscriversi con le seguenti modalità:
•
•
•
via web attraverso il sito dell’Inps (www.inps.it) nella
sezione “Servizi on line”, mediante procedura con PIN
OnLine oppure con accesso senza autenticazione;
attraverso il contact center Inps al numero verde
803164 (sia tramite PIN che senza PIN);
attraverso i soggetti intermediari dell’Inps (in quest’ultimo caso suggeriamo di rivolgersi ad una sede del Patronato Inca Cgil).
Quando è possibile chiudere la propria posizione Inps
La cancellazione, ad opera dell’iscritto, non consente accrediti successivi. La cancellazione non è un obbligo: non è
dettata da norma, ma è una facoltà che l’Inps ha previsto
entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività. Successivamente alla cancellazione è possibile iscriversi nuovamente alla Gestione separata Inps qualora vengano instaurati
nuovi rapporti di collaborazione.
Quando è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati
Il rimborso dei contributi versati può essere richiesto solo in
alcuni casi ben definiti:
•
•
62
versamenti superiori al massimale (per il 2014 pari a
€ 100.123,00);
versamenti a titolo di acconto superiore a quanto realmente dovuto.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Le aliquote contributive dovute
La legge 92/12 (“riforma Fornero”), ha previsto per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps un progressivo aumento delle aliquote contributive che porterà a regime nel
2018 ad una sostanziale parificazione con la contribuzione
previdenziale versata all’Inps dai lavoratori subordinati.
Per gli iscritti alla Gestione separata Inps senza altre coperture previdenziali obbligatorie
Per questi lavoratori l’aliquota contributiva è pari al 28,72%
dal 1° gennaio 2014, al 30,72% dal 1° gennaio 2015, al
31,72% dal 1° gennaio 2016, al 32.72% dal 1° gennaio 2017
e al 33,72% dal 1° gennaio 2018.
Parte del contributo versato è destinato al finanziamento
dell’indennità di maternità, dell’indennità per congedo
parentale, dell’indennità di malattia, dell’indennità per
degenza ospedaliera e degli assegni al nucleo familiare.
Detta aliquota aggiuntiva è pari allo 0,72%.
ATTENZIONE: la legge di Stabilità 2014 (l. 147/13) ha previsto soltanto per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata Inps, la sospensione per il solo
2014 dell’aumento contributivo. Pertanto per questi lavoratori l’aliquota previdenziale complessiva dal 1° gennaio 2104 è pari al
27,72%. A legislazione invariata, per i suddetti lavoratori l’aliquota
riprenderà la normale progressione prevista per tutti gli iscritti in via
esclusiva a partire dal 2015.
Per gli iscritti alla Gestione separata Inps con altre coperture previdenziali obbligatorie e/o titolari di pensione diretta
e indiretta
Per questi lavoratori l’aliquota contributiva è fissata dal 1°
gennaio 2014 al 22%, dal 1° gennaio 2015 al 23,5% e dal 1°
gennaio 2016 al 24%.
ATTENZIONE: nell’aliquota dovuta dai suddetti lavoratori non
è compreso il contributo aggiuntivo dello 0.72%. Pertanto, non si
ha diritto alle relative prestazioni.
63
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
La ripartizione dell’aliquota previdenziale e il
versamento contributivo
Nel fondo Inps Gestione separata l’onere contributivo è ripartito tra committente e lavoratore.
Per gli iscritti con contratto di collaborazione (co.co.co.,
co.pro, mini co.co.co e prestazioni di lavoro autonomo occasionale): l’aliquota contributiva dovuta al fondo è ripartita nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a
carico del lavoratore.
Per gli iscritti con contratto di associazione in partecipazione:
è a carico dell’associante (datore di lavoro) il 55% del contributo mentre è a carico dell’associato (lavoratore) il 45%.
Per gli iscritti con partita Iva: il lavoratore con partita Iva, diversamente dagli altri iscritti, non ha la ripartizione dell’onere contributivo con il committente. Pertanto deve versare
per intero il contributo dovuto alla Gestione separata Inps,
con facoltà di addebitare nella fattura il 4% del compenso
lordo a titolo di rivalsa previdenziale.
Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, mini co.co.co, associazione in partecipazione e di
lavoro autonomo occasionale (in caso di compenso annuo
superiore a € 5000) è l’impresa committente che, attraverso
l’utilizzo del modello F24, deve versare l’intero ammontare
del contributo previdenziale dovuto alla Gestione separata,
trattenendo la quota a carico del lavoratore dal suo compenso lordo. Il versamento va effettuato entro il 16 del mese
successivo a quello in cui viene erogato il compenso.
64
I lavoratori con partita Iva provvedono essi stessi al versamento contributivo. Così come avviene per i versamenti
Irpef, questi lavoratori versano il contributo alla Gestione
separata Inps attraverso un meccanismo di acconto e saldo. Pertanto a giugno va versato il saldo dell’anno precedente ed il primo acconto dell’anno in corso pari al 40%
del contributo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente e dagli accertamenti definiti.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
NOTA BENE
A novembre va versato il secondo acconto. Se al momento del saldo risultano versate a titolo di acconto somme superiori al contributo dovuto, il professionista può presentare
richiesta di rimborso all’Inps, oppure dedurre la somma eccedente da eventuali importi dovuti nell’anno successivo.
L’art. 1, comma 770, della legge 296/07 (Finanziaria 2007) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2007 l’aliquota di computo (aliquota che serve ad accantonare i contributi utili per la liquidazione della pensione) è stabilita in misura della medesima aliquota
contributiva pensionistica. Pertanto, nel 2014 per gli iscritti alla Gestione separata Inps senza altre coperture previdenziali l’aliquota
di computo sarà pari al 28% (al 27% per i titolari di partita Iva),
mentre per i titolari di pensione e gli iscritti ad altri fondi previdenziali sarà pari al 22%.
MINIMALI E MASSIMALI
Il versamento previdenziale al fondo Inps Gestione separata è commisurato a un massimale annuo che per il 2014 è
pari a € 100.123,00.
In questa gestione non esiste il minimale per il versamento
dei contributi.
Per poter accreditare tutti i 12 mesi di anno solare, occorre
far riferimento al minimale contributivo dei commercianti
pari per il 2014 a € 15.516.
65
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
TABELLA RIEPILOGATIVA
TIPOLOGIA
LAVORATIVA
COLLABORAZIONE
COORDINATA E
CONTINUATIVA
(CO.
CO.CO.)
PRESTAZIONE
OCCASIONALE
(MINI
CO.CO.
CO.)
COLLABORAZIONE A
PROGETTO
PRESTAZIONE DI
LAVORO
AUTONOMO
OCCASIONALE
A S S O CIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE
PARTITA
IVA INDIVIDUALE
66
POSIZIONE ASSICURATIVA
ALIQUOTA 2014
ALIQUOTA 2015
ALIQUOTA 2016
ALIQUOTA 2017
ALIQUOTA 2018
senza
altra copertura
previdenziale
obbligatoria
28.72%
30.72%
31.72%
32.72%
33.72%
con altra
copertura previdenziale
obbligatoria o
titolari di
pensione
(diretta o
indiretta)
22%
23.50%
24%
24%
24%
senza
altra
copertura...
28.72%
30.72%
31.72%
32.72%
33.72%
con altra
copertura...
22%
23.50%
24%
24%
24%
senza
altra
copertura...
28.72%
30.72%
31.72%
32.72%
33.72%
con altra
copertura...
22%
23.50%
24%
24%
24%
senza
altra
copertura...
28.72%
30.72%
31.72%
32.72%
33.72%
con altra
copertura...
22%
23.50%
24%
24%
24%
senza
altra
copertura...
28.72%
30.72%
31.72%
32.72%
33.72%
con altra
copertura...
22%
23.50%
24%
24%
24%
senza
altra
copertura...
27.72%
30.72%
31.72%
32.72%
33.72%
con altra
copertura...
22%
23.50%
24%
24%
24%
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Una campagna per rintracciare i contributi scomparsi
“Sei precario e ti scappano i contributi? Senza i contributi previdenziali perdi i tuoi diritti: maternità, malattia, una tantum, pensione”. Con questo slogan Cgil, Flc, Fp, NIdiL e Inca hanno lanciato,
nel maggio 2013, una campagna a sostegno dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti alla Gestione separata Inps.
L’iniziativa è nata a seguito di alcune segnalazioni da parte di
ricercatori e assegnisti di diverse università ai quali l’Inps non ha
accreditato correttamente i versamenti contributivi previdenziali,
provocando loro non pochi disagi, a cominciare da indennità di
maternità non riconosciute o riconosciute parzialmente e mettendo a rischio anche le loro aspettative pensionistiche.
Un problema già affrontato dall’Inca nel 2007, quando ad essere
investiti furono alcuni lavoratori dell’Università Federico II di Napoli,
che ottennero poi dall’Inps la modifica delle posizioni individuali.
La questione è però riemersa in modo più critico, dopo le più recenti denunce pervenute alla Cgil di lavoratori e lavoratrici iscritti
alla Gestione separata Inps, esclusi dai diritti perché il committente
(per la maggior parte amministrazioni pubbliche) ha omesso, del
tutto o solo parzialmente, di effettuare i versamenti contributivi pur
avendo operato, in molti casi, la trattenuta al lavoratore.
Pur non potendo fare una stima di quanti siano i lavoratori e le
lavoratrici coinvolti, si tratta di migliaia di lavoratori impegnati nei
ministeri, nei comuni, nelle università e in istituti di ricerca pubblici
(per collaboratori, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca).
Questa è la ragione che ha indotto la Cgil, insieme a Fp, Flc, NIdiL
e Inca a promuovere una vera e propria campagna per sensibilizzare tutti i lavoratori precari delle diverse amministrazioni e tutti
gli iscritti alla Gestione separata Inps affinché controllino le proprie
posizioni assicurative con l’aiuto degli esperti del Patronato della
Cgil.
67
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
LE PRESTAZIONI PER GLI
ISCRITTI AL FONDO INPS
LA TUTELA DELLA MATERNITÀ
Congedo di maternità e gravidanza a rischio
La disciplina della maternità per le lavoratrici iscritte alla
Gestione separata Inps è prevista dal decreto ministeriale 12 luglio 2007 che, rispetto alla precedente normativa,
allarga ulteriormente l’area della tutela in caso di gravidanza.
La legge prevede l’estensione ai committenti, per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate13 e agli associanti
in partecipazione per le associate, del divieto di adibire le
donne al lavoro per i periodi previsti dall’art. 16 del d.lgs.
151/01 (Testo Unico in materia di sostegno e tutela della
maternità e paternità), vale a dire:
•
durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
•
qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva
del parto;
•
durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a
quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternità dopo il parto;
13 Il concetto di “categorie assimilate” non sempre è stato univoco. Con circolare n. 137 del
68
2007 l’Inps ha precisato che rientrano tra le destinatarie delle nuove disposizioni, in quanto
assimilate alle lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative ma non le
lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (mini co.co.co.). Un successivo interpello
del ministero del Lavoro (n. 42/11) precisa invece che “il richiamo letterale delle recenti norme alle categorie ‘assimilate’ ai lavoratori a progetto non può che includere – salvo espresse
esclusioni – tutte quelle categorie per quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, quindi anche quelle di cui all’attuale comma c-bis del comma 1, dell’art. 50 del testo
unico delle imposte sui redditi…” (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). L’interpello (che aveva ad oggetto la prestazione di malattia domiciliare) si conclude sostenendo
che “la tutela della malattia è estesa – così come, per le medesime argomentazioni, la
tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare – a tutti gli iscritti alla Gestione
separata, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria e dei pensionati”.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto
all’art. 20 del d.lgs. 151/0114.
Le libere professioniste (titolari di partita Iva individuale)
iscritte alla Gestione separata, hanno diritto all’indennità di
maternità a condizione che l’astensione effettiva dall’attività nei periodi previsti dall’art. 16 sia certificata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Oltre al congedo di maternità obbligatorio, sono altresì tutelate le ipotesi di maternità a rischio così come disciplinate dall’art. 17 del d.lgs. 151/01. L’estensione del citato art.
17, tuttavia, è modulata in base alla natura del rapporto
di lavoro:
•
lavoratrici a progetto, categorie assimilate e associate in partecipazione – Per queste lavoratrici è prevista
l’integrale applicazione dell’art. 17 del decreto 151/01.
In particolare l’art. 17 comma 1 prevede che l’obbligo
di astensione dalla prestazione può essere anticipato
a 3 mesi dalla data presunta del parto qualora le lavoratrici siano occupate in lavori che, in relazione allo
stato avanzato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi
o pregiudizievoli. L’anticipazione è disposta dal servizio
ispettivo del ministero del Lavoro competente per territorio. All’art. 17 comma 2 è previsto che sempre il servizio ispettivo del ministero sulla base di accertamento
medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio
sanitario nazionale, può disporre l’interdizione dal lavoro fino ai due mesi precedenti la data presunta del parto oppure fino ai periodi di astensione previsti agli artt.
7 comma 6 e 12 comma 2 del d.lgs. 151/01.La disposizione di interdizione può essere fatta nei seguenti casi:
1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza
14 art. 20 d.lgs. 151/01: “1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità,
le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri della Sanità
e per la olidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l’elenco dei
lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1”.
69
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
3) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni. Nel caso 1) l’astensione è disposta dal
servizio ispettivo del ministero del Lavoro (in base agli
esiti dell’accertamento medico) e il relativo provvedimento deve essere emanato entro sette giorni dalla
ricezione dell’istanza della lavoratrice. Nei casi 2) e 3)
l’astensione può essere disposta anche d’ufficio.
libere professioniste – E’ applicato solo il comma 2, lettera a) dell’art. 17. Pertanto il riconoscimento dell’interdizione anticipata è limitato esclusivamente alla
sola ipotesi di “gravi complicanze della gravidanza o
di preesistenti forme morbose che si presume possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza”.
Ai fini del riconoscimento dei periodi di congedo previsti
dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 151/01, va presa a riferimento la
data presunta del parto.
Ricade quindi sulle lavoratrici interessate l’onere di consegnare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo il certificato medico attestante lo stato di gravidanza con riferimento alla data presunta del parto. La documentazione
va consegnata sia al committente che alla Gestione separata Inps unitamente alla domanda di maternità.
Per le lavoratrici a progetto resta valida la previsione
dell’art. 66 del decreto legislativo 276/03 relativamente alla
sospensione e alla proroga del rapporto di lavoro per un
periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del
contratto individuale.
L’indennità di maternità
Il periodo indennizzabile
70
Il diritto all’indennità di maternità compete per i periodi di
congedo previsti dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 151/01.
L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
giorno dall’inizio della gestazione è considerata parto a
tutti gli effetti. Lo stesso vale qualora il bambino nasca morto o muoia dopo un breve lasso di tempo.
I requisiti contributivi per maturare il diritto all’indennità di maternità
Hanno diritto all’indennità di maternità le lavoratrici iscritte
alla Gestione separata a condizione che:
• non abbiano altre forme di copertura previdenziale
obbligatoria;
• non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità;
• risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione
nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (la contribuzione deve essere comprensiva della
maggiorazione dovuta per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare)15.
Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio
2007, i 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile
vanno individuati (diversamente dalla disciplina previgente) in considerazione della data presunta del parto.
I 12 mesi in questione costituiranno il periodo di riferimento
sia per l’individuazione del requisito contributivo (3 mensilità effettive di contribuzione), sia per l’individuazione del
reddito sulla base del quale verrà calcolata l’indennità di
maternità.
In mancanza della data presunta, i dodici mesi di riferimento saranno quelli determinati sulla base della data effettiva
del parto.
Il requisito delle 3 mensilità di effettiva contribuzione va invece individuato nei 12 mesi interi che precedono il diverso
periodo di congedo che si determina in caso di interdizione anticipata (art. 17 d.lgs. 151/01) e/o nel caso di esercizio
della flessibilità del congedo di maternità (1 mese prima
della data presunta del parto e 4 mesi successivi al parto).
15 Il decreto ministeriale 12 luglio 2007 ha previsto a copertura dei nuovi oneri derivanti
dall’estensione della tutela una maggiorazione ulteriore del contributo dovuto per maternità,
malattia e assegno al nucleo familiare. La maggiorazione è dello 0,22% che unitamente al già
previsto 0,50% porta complessivamente il contributo allo 0,72%
71
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
NOTA BENE
Se quando inizia il periodo indennizzabile la collaboratrice
non è più iscritta alla Gestione separata, ma ha maturato
all’interno del periodo di riferimento almeno 3 mensilità di
effettiva contribuzione, ha ugualmente diritto all’indennità
di maternità (a meno che non abbia diritto a una maggiore indennità derivante da attività lavorativa subordinata o
autonoma).
Le lavoratrici a progetto (e categorie assimilate) e le associate in
partecipazione per avere diritto all’indennità di maternità per i periodi di congedo obbligatorio (art. 16 d.lgs. 151/01) e di interdizione
anticipata (art. 17 d.lgs. 151/01) devono attestare l’effettiva astensione dall’attività lavorativa attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è richiesta da parte
del committente/associante in partecipazione.
Anche per le libere professioniste la corresponsione dell’indennità di
maternità è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa
attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’indennità di paternità
Il padre lavoratore iscritto alla Gestione separata, in caso di:
•
•
•
•
morte o grave infermità della madre;
abbandono del figlio da parte della madre;
affidamento esclusivo al padre;
rinuncia totale o parziale della madre al congedo a lei
spettante, in caso di adozione o affidamento di minori;
ha diritto ad un’indennità per i 3 mesi successivi alla data
effettiva del parto (o per il periodo residuo che sarebbe
spettato alla madre).
Il padre deve ovviamente essere in possesso dei requisiti
contributivi; in particolare il requisito di 3 mensilità effettive
di contribuzione va rinvenuto nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (data di abbandono, morte ecc.).
L’indennità di paternità è riconosciuta anche al padre
adottivo o affidatario.
72
Dopo il decreto ministeriale 12 luglio 2007, anche i lavora-
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
tori padri iscritti alla Gestione separata Inps hanno diritto
all’astensione dall’attività lavorativa per i periodi in cui beneficiano dell’indennità di paternità.
Come si calcola l’indennità
L’indennità di maternità o di paternità è calcolata per ogni
giornata del periodo indennizzabile comprese le festività.
Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è
quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le
attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello
risultante dalla denuncia dei redditi.
esempio
L’indennità è pari all’80% di 1/365 del reddito percepito
nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile che, a sua volta, può variare in funzione del diverso
periodo di congedo richiesto dalla lavoratrice. L’importo
così ottenuto va moltiplicato per il numero di giornate da
indennizzare.
Per comodità di calcolo, supponiamo che la data presunta del parto e la data effettiva coincidano. Il parto avviene
il 1° marzo 2014 e la collaboratrice a progetto ha avuto un
reddito complessivo di euro 10.300 nel periodo di riferimento (in questo caso, i 12 mesi utili per determinare il reddito
vanno individuati nel periodo compreso fra l’1/1/2013 e il
31/12/ 2013).
Anno di produzione del reddito
2013
Mesi di produzione di reddito
12
Importo reddito
€ 10.300
Reddito totale: 365 = valore di € 28,22
1 giornata
80% del valore giornaliero
€ 22,58
Giornate da indennizzare*
151
Indennità spettante
151 x € 22,58 = € 3409,58
*Tali giornate sono conteggiate sulla base del calendario dell’anno in cui avviene il parto, comprendendo anche le festività
73
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
In seguito alla circolare Inps n. 93/03, sono stati individuati
alcuni casi particolari che richiedono diverse modalità di
calcolo per l’indennità di maternità:
1. anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi;
2. iscrizione alla Gestione separata antecedente alla
percezione del reddito;
3. riscossione di emolumenti arretrati, percepiti nell’anno
in cui ricade in tutto o in parte il periodo di riferimento;
4. cambiamento di attività lavorativa (passaggio da attività libero-professionale ad attività di collaborazione,
o viceversa);
5. anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, qualora l’iscrizione alla Gestione separata avvenga nello
stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento ed è
successiva al mese di gennaio.
In particolari circostanze il calcolo per determinare l’indennità di maternità è molto complesso. Per avere certezza di
quanto spetti è bene quindi rivolgersi alle sedi territoriali del
patronato Inca-Cgil della propria città o a quelle di NIdiL (gli
indirizzi sono disponibili sui siti www.inca.it e www.nidil.cgil.it).
Le adozioni e l’indennità di maternità
Il congedo di maternità con astensione dalla prestazione
lavorativa, e la relativa indennità, possono essere richiesti
anche in caso di adozione o affidamento.
Il congedo e l’indennità possono essere richiesti per i 5 mesi16
successivi all’ingresso del bambino nella famiglia adottante o affidataria, se il bimbo non ha superato i 6 anni di età.
Per ricevere l’indennità è necessario aver versato almeno
3 mensilità contributive nei 12 mesi precedenti la data di
ingresso del bambino nella famiglia.
In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità viene riconosciuta per i 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia qualsiasi sia l’età del bambino fino ai 18 anni.
74
16 Il periodo di fruizione dell’indennità di maternità nei casi di adozione o affidamento
preadottivo è stato elevato da 3 a 5 mesi a seguito della sentenza n. 257/12 della Corte Costituzionale.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Congedo di maternità e contribuzione figurativa
L’art. 6 del decreto ministeriale 12 luglio 2007 dispone che
per i periodi di astensione dal lavoro per i quali viene corrisposta l’indennità di maternità siano accreditati i contributi
figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Le modalità e i termini per la domanda
Per poter usufruire dell’indennità di maternità la domanda va
presentata prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità. La domanda dovrà essere corredata dal certificato
medico di gravidanza attestante la data presunta del parto.
La domanda di congedo di maternità va presentata attraverso le modalità telematiche descritte a pagina 62.
Ricordiamo che le lavoratrici parasubordinate, qualora l’indennità di maternità riconosciuta dalla Gestione separata
Inps risulti inferiore all’assegno di maternità a carico dello
Stato, possono usufruire della relativa integrazione per la
quota differenziale fra i due importi.
Tale integrazione spetta, però, a condizione che le collaboratrici possano far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che
va dal 18° al 9° mese antecedente il parto (art. 75 d.lgs. 151/01).
Trattamento economico per congedo parentale
La legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha introdotto in favore
dei lavoratori a progetto e categorie assimilate un’indennità economica per congedo parentale.
A seguito del citato interpello del ministero del Lavoro n.
42/11 (vedi nota 13 a pagina 68) e del successivo intervento normativo con la legge n. 241/11 (legge di conversione
del decreto n. 201/11) la platea dei beneficiari della prestazione è stata ulteriormente estesa ad altre figure prima
escluse, fra cui i professionisti, gli associati in partecipazione
e in genere tutte le categorie di lavoratori con committente non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria, per i quali sussiste l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata17.
17 v. circolare Inps n. 77/13.
75
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Il trattamento economico in questione è riconosciuto, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di
vita (o ingresso in famiglia) del bambino, ed è pari al 30%
del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità.
I requisiti contributivi
Il diritto al trattamento è riconosciuto a quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) che:
•
•
•
risultino in possesso di almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva comprensiva della maggiorazione dovuta
per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare18,
nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità;
abbiano un rapporto di lavoro in corso di validità nel
periodo in cui si colloca il congedo;
si astengano effettivamente dall’attività lavorativa.
In particolare, per la sussistenza degli ultimi due requisiti
verranno verificati una serie di elementi a seconda della
figura lavorativa considerata. Per i lavoratori che abbiano
un committente o un associante verrà verificata: la data
di inizio e fine del rapporto di lavoro; l’effettiva astensione
sulla base dei dati negli archivi dell’Inps inerenti le denunce
contributive inviate dai committenti/associanti; la comunicazione del committente/associante e del lavoratore circa l’effettiva astensione nel periodo di congedo, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Per i professionisti: le informazioni contenute nella dichiarazione fiscale oppure quelle relative all’apertura e/o chiusura della partita Iva; la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che attesta l’effettiva astensione.
La corresponsione del trattamento economico riguarda
eventi di parto o ingressi in famiglia (in caso di adozioni
o affidamenti) avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007 (1°
gennaio 2012 per i professionisti).
In caso di parto plurimo il diritto al congedo è riconosciuto
76
18 il contributo aggiuntivo richiesto è quello dello 0,72%
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
per ogni bambino sempre nel limite di 3 mesi per ciascun
figlio entro il primo anno di vita.
La misura del trattamento economico riconosciuto è pari al
30% del reddito che viene preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità/paternità.
La domanda deve essere presentata attraverso le modalità telematiche (vedi pagina 62) prima dell’inizio del congedo parentale. In caso contrario il trattamento economico verrà riconosciuto soltanto per i periodi successivi alla
presentazione della domanda.
Congedo parentale e contribuzione figurativa
NOTA BENE
Analogamente a quanto avviene per il congedo di maternità, anche per i periodi di astensione dall’attività lavorativa per congedo parentale sono accreditati i contributi
figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Per verificare il possesso dei requisiti utili all’accesso delle prestazioni e per inoltrare le relative domande è consigliabile rivolgersi
presso una delle strutture del Patronato Inca Cgil.
L’assegno al nucleo familiare
I casi in cui si ha diritto all’assegno
Gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione) hanno diritto all’assegno al nucleo familiare (decreto
ministeriale del 4/4/02) a condizione che i nuclei familiari
siano composti da:
•
•
•
entrambi i genitori, o un solo genitore, con almeno un
figlio minore (con o senza inabili);
entrambi i genitori o un solo genitore senza figli minori,
con almeno un figlio maggiorenne inabile;
entrambi i coniugi, senza figli, con la presenza di un
fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche
77
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
se maggiorenne);
singolo richiedente (celibe/nubile, separato o divorziato, vedovo ecc.) che componga un nucleo familiare
assieme ad almeno un fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne).
Quelle appena descritte sono le principali casistiche; per
avere il quadro completo degli aventi diritto è necessario
rivolgersi al patronato Inca.
Per verificare se spetta il diritto all’assegno si utilizzano le
tabelle in vigore per i lavoratori dipendenti e si prende a
riferimento il reddito del nucleo familiare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.
I requisiti per ottenere l’assegno al nucleo familiare
Per il diritto all’assegno bisogna prendere in considerazione
il reddito complessivo della famiglia. Tale reddito è dato
dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, escludendo i redditi prodotti dai figli maggiorenni e dal coniuge
legalmente ed effettivamente separato.
Inoltre non vanno considerati i redditi derivanti da: rendite
Inail; pensioni di guerra; indennità di accompagnamento;
trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio.
Vanno, invece, considerati: tutti i redditi assoggettabili ad
Irpef al netto dei contributi previdenziali obbligatori; i redditi esenti da imposta, come ad esempio le pensioni sociali,
gli assegni sociali, le pensioni civili, interessi da Bot e i redditi
di qualsiasi natura, compresi quelli soggetti a ritenute alla
fonte superiori a € 1032,92.
Per maturare il diritto all’assegno, almeno il 70% del reddito familiare deve derivare da attività soggette all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Tuttavia nei nuclei
familiari in cui siano presenti più tipi di reddito, al fine del
raggiungimento del suddetto requisito concorrono anche
eventuali redditi da lavoro dipendente.
78
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
I casi di esclusione dal diritto
Sono esclusi dal diritto agli assegni al nucleo familiare, per
il primo anno di attività assicurata alla Gestione separata,
i soggetti che prima di cominciare tale attività abbiano
svolto soltanto lavoro dipendente, oppure siano stati disoccupati ma proprietari della casa di abitazione.
Le modalità e i termini per la domanda
I lavoratori parasubordinati devono presentare domanda
direttamente all’Inps, attraverso le modalità telematiche
(vedi pagina 62), a decorrere dal 1° febbraio dell’anno
successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’erogazione avverrà con pagamento diretto.
Per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare, poiché
il decreto citato cambia i destinatari delle prestazioni, può
essere presentata domanda ex novo per i periodi pregressi
nei limiti della prescrizione quinquennale.
ATTENZIONE: per i nuclei familiari numerosi con più di tre figli
o equiparati di età inferiore a 26 anni, vengono considerati ai fini
della determinazione dell’assegno al pari dei figli minori anche i
figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a
21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti.
L’indennità di malattia
In caso di ricovero ospedaliero
I requisiti per ottenere l’indennità
Per gli iscritti alla Gestione separata è prevista un’indennità
di malattia in caso di ricovero ospedaliero, a condizione
che risultino versate almeno 3 mensilità contributive nei 12
mesi precedenti l’evento. Inoltre, il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata nell’anno
solare precedente non deve superare il massimale contributivo diminuito del 30%. Pertanto, per gli eventi insorti nel
2014 il limite di reddito ai fini del diritto è pari a € 69.323,80
(70% del massimale 2013).
Per aver diritto alla prestazione è necessario che gli iscritti al
fondo Inps Gestione separata non siano titolari di pensione
79
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
diretta o di reversibilità, e non siano contemporaneamente
iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria.
Le modalità di erogazione
L’indennità spetta per tutte le giornate di ricovero, presso
strutture ospedaliere sia pubbliche che private, fino a un
massimo di 180 giorni nell’anno solare (comprese le giornate di dimissioni dal luogo di cura e le festività).
Inoltre, in caso di ricovero presso strutture ospedaliere estere, l’indennità di malattia è dovuta per ogni giornata di
degenza autorizzata o riconosciuta dal Servizio sanitario
nazionale.
In caso di day hospital, si avrà diritto alla prestazione solo
se verrà riconosciuta un’effettiva incapacità lavorativa per
l’intera giornata.
L’indennità economica giornaliera è calcolata sul massimale della contribuzione (per il 2014 pari a € 100.123,00)
diviso per 365 giorni, ed è dovuta per ogni giornata di degenza ospedaliera, nella misura del:
•
•
•
8% se sono stati versati contributi fino a 4 mesi;
12% se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi;
16% se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi.
Quindi, per l’anno 2104 l’indennità deve essere calcolata su € 274,31 (cifra che si ottiene dividendo l’importo del
massimale, € 100.123,00, per 365), e in base alle percentuali
previste (8%; 12%; 16%) corrisponderà a:
•
•
•
€ 21,94 giornalieri se sono stati versati contributi da 3 a
4 mesi;
€ 32,92 giornalieri se sono strati versati contributi da 5
a 8 mesi;
€ 43,89 giornalieri se sono stati versati contributi da 9 a
12 mesi.
L’interessato deve presentare domanda all’Inps (attraverso le modalità telematiche descritte a pagina 62) entro 180
giorni dalla dimissione ospedaliera.
80
La domanda deve essere accompagnata dall’autocertificazione dei redditi percepiti nell’anno precedente.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
La malattia con decorso domiciliare
Dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla Gestione separata Inps non pensionati
e senza altre coperture previdenziali è riconosciuto il diritto
ad una indennità giornaliera a carico dell’Inps (art. 1, comma 788, L. 296/06).
Come illustrato rispetto alla tutela economica di congedo
parentale, anche per la malattia con decorso domiciliare i
soggetti beneficiari della prestazione sono stati successivamente meglio definiti (come nel caso delle categorie assimilate al lavoro a progetto) o addirittura ricompresi nella
tutela nonostante una iniziale esclusione (come nel caso
dei professionisti19). Pertanto figure come i professionisti e
gli associati in partecipazione, in precedenza esclusi dalla
prestazione di malattia con decorso domiciliare, possono
oggi accedere alla relativa indennità al riscontro dei requisiti di accesso previsti dalla legge.
L’indennità è riconosciuta per un numero di giorni pari, al
massimo, ad 1/6 della durata complessiva del rapporto.
Per durata complessiva del rapporto di lavoro s’intende
il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite,
nell’ambito dei rapporti in essere nei 12 mesi precedenti
l’inizio della malattia. Pertanto, il numero massimo delle
giornate indennizzabili nello stesso anno solare non può superare i 61 giorni (1/6 di 365).
In ogni caso la prestazione è comunque riconosciuta per
un minimo annuo di 20 giorni.
L’esclusione dall’indennizzo va limitata a malattia inferiore
ai 4 giorni, mentre se superiore a 4 giorni (o si configura
come continuazione o ricaduta di una precedente malattia) anche i primi 3 giorni vengono indennizzati.
L’indennità è riconosciuta a condizione che:
• nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia
il lavoratore abbia almeno 3 mensilità contributive accreditate;
19 Vedi circolare Inps n. 77/2013.
81
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
nell’anno solare che precede la data di inizio della
malattia il reddito del lavoratore non superi il 70% del
massimale contributivo previsto per lo stesso anno, pari
a € 69.323,80 per eventi insorti nel 2014.
La misura dell’indennizzo (pagato direttamente dall’Inps)
è pari al 50% di quanto previsto a titolo di indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e quindi le indennità
riconosciute per gli eventi morbosi contratti nel 2014 saranno le seguenti:
•
€ 10,97 se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità contributive;
•
€ 16,46 se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità contributive;
•
€ 21,94 se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità contributive;
Per il riconoscimento della malattia è necessario che l’Inps
riceva idonea certificazione attestante lo stato di temporanea incapacità al lavoro. Per questi aspetti si applicano le
disposizioni relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps20.
Ai lavoratori interessati si applicano altresì le disposizioni in
materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00) previste dalla
legislazione vigente.
A tal fine i lavoratori sono tenuti ad indicare sul certificato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità,
comunicando tempestivamente all’Inps e al committente,
ogni eventuale variazione.
La domanda per richiedere la prestazione va presentata
attraverso le modalità telematiche descritte a pagina 62.
82
20 Vedi decreto del ministero della Salute del 26/02/10 e relativo disciplinare tecnico allegato.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
L’indennita’ una tantum per i collaboratori a progetto
La legge n. 92/12 (“riforma Fornero”) ha ulteriormente modificato i requisiti di accesso e le modalità di calcolo relativi alla prestazione introdotta nel 2009 (legge n. 2/09) per
garantire un sostegno al reddito ai lavoratori a progetto in
caso di cessazione del contratto di lavoro.
La prestazione continua a rimanere a carattere sperimentale21 ed al termine degli anni 2013, 2014 e 2015, a seguito di specifica attività di monitoraggio, la legge prevede
una verifica della misura stessa che possa eventualmente
portare alla sostituzione dell’indennità una tantum con la
mini-ASPI, la prestazione che ha sostituito l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
Soggetti beneficiari della prestazione
I beneficiari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/03 (ovvero i collaboratori a progetto)
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps.
Non sono beneficiari della prestazione i titolari di redditi di
lavoro autonomo (partita Iva individuale) nonché tutti i lavoratori iscritti a vario titolo alla Gestione separata Inps non
inquadrabili nell’ambito di un contratto di collaborazione
a progetto (ad es. co.co.co. della pubblica amministrazione, mini co.co.co., associati in partecipazione, assegnisti
di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio ecc.).
Requisiti di accesso alla prestazione
Nel 2014 per poter accedere all’indennità una tantum
erogata dall’Inps bisogna soddisfare, in via congiunta, i seguenti requisiti:
• Avere operato in regime di monocommittenza, ovvero
21 L’efficacia della prestazione sin dalla sua introduzione è stata limitata dai numerosi e
restrittivi requisiti d’accesso, lasciando fuori dalla tutela la generalità dei lavoratori che si
pretendeva di sostenere nei periodi di non occupazione. Basti pensare che tra il 2009 ed il
2012 sono stati spesi circa 74 milioni di euro a fronte di risorse disponibili (fino al 2015)
pari a 260 milioni di euro. In pratica su 70.000 domande presentate solo 26.500 (il 38% del
totale) sono state accolte. Esistono pertanto cospicui margini di estensione della misura ai
lavoratori fino ad oggi esclusi
.
83
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
•
•
•
•
per un solo committente, nell’anno precedente quello
della richiesta;
Avere un reddito lordo complessivo imponibile ai fini
fiscali inferiore a € 20.220 nell’anno precedente quello
della richiesta;
Avere un contributo mensile nell’anno di richiesta
(anno cosiddetto “di riferimento”), quindi avere percepito un compenso pari ad almeno un dodicesimo del
minimale Inps per gli artigiani e commercianti (nel 2014
tale importo è pari a € 1293);
Avere almeno due mesi di disoccupazione22, ovvero
essere rimasti senza contratto ed iscritti al centro per
l’impiego per almeno due mesi nell’anno precedente
quello della richiesta;
Avere almeno 323 mensilità di contribuzione nell’anno
precedente quello della richiesta;
La domanda
La domanda di indennità “una tantum” deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (ad esempio
se la richiesta viene fatta nel 2014, entro il 31 dicembre del
2014). Solo nel caso in cui il requisito del contributo mensile di
cui alla lettera c) viene maturato nel mese di dicembre, il termine ultimo per poter presentare la domanda è prorogato al
31 gennaio dell’anno successivo (es. requisito della mensilità
contributiva maturato a dicembre 2014, la domanda di prestazione può essere fatta entro il 31 gennaio 2015).
22 Circolare Inps n. 38/13: “…Si tratta della disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 00, n.181, e successive modificazioni, (condizione
del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti). Come
disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, lo stato di disoccupazione
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio,
accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa…”
84
23 In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015 il requisito di cui alla lettera e) del comma
51, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi (legge n.92/12, art. 2,
comma 56)
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Calcolo dell’importo della prestazione
L’importo che il lavoratore riceverà è pari al 5% del minimale annuo per artigiani e commercianti, moltiplicato per
il numero minore tra le mensilità contributive accreditate e
quelle non accreditate nell’anno precedente.
Se l’importo da erogare è pari o inferiore a € 1.000, l’indennità viene pagata in un’unica soluzione; in più rate mensili
se l’importo è superiore.
ATTENZIONE:
la legge 92/12(comma 56) prevede che in via
transitoria per gli anni 2013, 2014, 2015 la percentuale di calcolo
esempio
dell’indennità sia elevata dal 5% al 7%.
Esempio di calcolo dell’indennità: un collaboratore a progetto che
ha 5 mesi di contributi nel 2013 avrà diritto al 7% del minimale (nel
2014 pari a € 15.516) = € 1086,12 moltiplicato per i mesi coperti, in
quanto sono inferiori ai mesi scoperti da contribuzione, pertanto l’importo complessivo dell’indennità sarà pari a € 1086,12 x 5 = € 5430,6.
85
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
I CONTRIBUTI VERSATI E LA
PENSIONE
Il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ha come principale finalità quella di ottenere, al
raggiungimento dei requisiti di legge, un trattamento pensionistico. Non sempre però si ha la piena consapevolezza
circa la effettiva destinazione della contribuzione versata,
specie in presenza di carriere lavorative non sempre stabili
nel tempo e che hanno determinato percorsi contributivi
frastagliati.
Pensiamo ad esempio a chi ha iniziato a lavorare con rapporti di lavoro subordinato e si è trovato, suo malgrado, a
dover ripensare la propria vita lavorativa attraverso forme
di lavoro come le collaborazioni, catapultato allo stesso
tempo in nuovi e differenti contesti previdenziali. Nella situazione opposta invece potrebbe trovarsi chi, cominciando
a lavorare con rapporti di collaborazione, successivamente passa a un rapporto di lavoro subordinato e conseguentemente ad una diversa posizione assicurativa/previdenziale. Ci sono poi quei lavoratori che per varie ragioni scelgono
di instaurare rapporti di lavoro di natura parasubordinata,
cristallizzando nel tempo la propria posizione previdenziale
esclusivamente all’interno della Gestione separata.
Un principio non derogabile è che i contributi versati alla
Gestione separata non possono essere trasferiti o ricongiunti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per poter ricevere da quest’ultima la
pensione secondo le regole di questo fondo o viceversa.
La pensione maturata con contributi versati esclusivamente nella Gestione separata
86
Nella Gestione separata si applicano le disposizioni previste
nel sistema contributivo per i lavoratori iscritti per la prima
volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
La legge Monti–Fornero n. 214/11 modifica profondamente i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo, penalizzando in modo particolare i giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro e i lavoratori
parasubordinati.
Pensione di vecchiaia
Fino al 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia venivano richiesti:
•
•
•
60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini;
5 anni di contribuzione effettiva;
la maturazione di un determinato importo del trattamento per ottenere la pensione prima di 65 anni di
età (in pratica per le donne), dato dall’1,2 volte quello
dell’assegno sociale (€ 501,74 mensili nel 2011).
I provvedimenti del governo Berlusconi 2010/2011 avevano
già previsto, a partire dal 1° gennaio 2013 e poi ogni triennio, l’adeguamento dell’età pensionabile in base all’incremento della speranza di vita.
La legge n. 214/11 ha innalzato l’età richiesta per l’accesso
alla pensione di vecchiaia e ha accelerato l’adeguamento alla speranza di vita dal 2019 a cadenza biennale. Lo
stesso provvedimento ha stabilito che, in ogni caso, considerando questi incrementi, dal 2021 l’età pensionabile non
potrà comunque essere inferiore a 67 anni.
Oltre all’età, è stato innalzato il requisito contributivo, nonché l’importo minimo di pensione da maturare. Infatti dal
1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia si matura con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che l’importo
della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte quello
dell’assegno sociale (643,50 euro mensili nel 2012).
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, considerando i 3 mesi di incremento della speranza di vita fissati dal decreto ministeriale 6 dicembre 2012 a partire dal 1° gennaio
2013 e quelli presunti riportati nella relazione tecnica della
legge n. 214/11 (4 mesi dal 2016 e dal 2019, 3 mesi dal 2021
e dai successivi bienni), sono indicati nella tabella n. 1.
87
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Tab. 1 - Pensione di vecchiaia nella Gestione separata
Periodo
Età pensionabile con aumento
presunto speranza di vita
(anni e mesi)
Donne
Uomini
2012
63 e 6
66
2013
63 e 9*
66 e 3*
2014-2015
64 e 9
66 e 3
2016-2017
66 e 1
Anzianità
contributiva
(anni)
66 e 7
2018
66 e 7
2019-2020
66 e 11
2021-2022
67 e 2**
2023-2024
67 e 5
2025-2026
67 e 8
20
Importo
minimo di
pensione
1,5 volte l’importo sociale
(rivalutato
dal 2013)
* incremento effettivo di 3 mesi, come previsto dal DM 6.12.12
** Dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore
a 67 anni
Ai fini del raggiungimento dei 20 anni concorre tutta la
contribuzione accreditata, compresa quella figurativa.
Come possiamo notare, i lavoratori con primo accredito
contributivo dal 1° aprile 1996 non potranno andare in pensione di vecchiaia prima del 1° aprile 2016, a meno che
non abbiano compiuto 70 anni e 3 mesi di età.
La legge n. 214/11 dispone infatti che all’età di 70 anni si
accede alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di
contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo maturato.
Aver innalzato il requisito anagrafico (da 65 a 70 anni) per
il pensionamento senza la valutazione dell’importo è molto
penalizzante, soprattutto per i lavoratori con compensi non
elevati.
Inoltre, secondo l’Inps, tale requisito anagrafico va adeguato alla speranza di vita ed è già diventato, dal 1° gennaio 2013, di 70 anni e 3 mesi (vedi tab. 2).
88
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Tab. 2 - Pensione di vecchiaia senza requisito di importo minimo
Periodo
Età anagrafica
minima con aumento presunto
speranza di vita
(anni e mesi)
2012
2013-2014-2015
Anzianità contributiva effettiva
minima
(anni)
Importo minimo
di pensione
5
Non richiesto
70
70 e 3*
2016-2017-2018
70 e 7
2019-2020
70 e 11
2021-2022
71 e 2
2023-2024
71 e 5
2025-2026
71 e 8
* incremento effettivo di 3 mesi, come previsto dal DM 6.12.12
Per contribuzione “effettiva” si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Lavoratrici madri
Così come previsto dalla legge 335/95, le lavoratrici madri possono anticipare l’età del pensionamento indicata nelle tabelle n. 1
e n. 2 di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure in alternativa, di optare per un calcolo più favorevole della
pensione grazie all’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno
tre figli).
Le pensioni liquidate con il sistema contributivo di importo modesto non vengono integrate al trattamento minimo
garantito dalla legge, così come avviene per le altre pensioni qualora il titolare non superi determinati limiti di reddito personale e coniugale.
Pensioni anticipate
La legge 214/11 innalza, dal 1° gennaio 2012, l’anzianità
contributiva richiesta per la pensione anticipata (ex pensione con 40 anni di contribuzione), fissando requisiti diversi
per donne e uomini. La stessa legge, inoltre, dispone anche per questa prestazione l’adeguamento del requisito
contributivo in base all’incremento della speranza di vita.
89
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
I requisiti di accesso alla pensione anticipata, considerando i 3 mesi di incremento della speranza di vita fissati dal
decreto ministeriale 6 dicembre 2012 a partire dal 1° gennaio 2013 e quelli presunti riportati nella relazione tecnica della
legge n. 214/11 (4 mesi dal 2016 e dal 2019, 3 mesi dal 2021 e
dai successivi bienni), sono indicati nella tabella n. 3.
Tab. 3 - Pensione anticipata
Anzianità contributiva con aumento presunto speranza di vita
(anni e mesi)
Periodo
Donne
Uomini
2012
41 e 1
42 e 1
2013
41 e 5*
42 e 5*
2014-2015
41 e 6
42 e 6
2016-2017-2018
41 e 10
42 e 10
2019-2020
42 e 2
43 e 2
2021-2022
42 e 5
43 e 5
2023-2024
42 e 8
43 e 8
2025-2026
42 e 11
43 e 11
*incremento effettivo di 3 mesi, come previsto dal DM 6.12.12
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo, ad
esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre la contribuzione accreditata per i periodi di
lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (1
anno di lavoro viene considerato 1 anno e 6 mesi).
Anche questa possibilità al momento è teorica e non praticabile: le lavoratrici o i lavoratori con primo accredito
contributivo dall’1.4.1996 alla fine del 2013 potranno aver
accumulato al massimo 17 anni e 9 mesi di contributi.
90
La legge 214/11 ha introdotto nel sistema contributivo una
ulteriore possibilità di pensionamento anticipato al compimento di 63 anni di età, a condizione che si possiedano
almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’importo
minimo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte quello
dell’assegno sociale (circa 1200 euro mensili nel 2012). È
evidente che questa modalità interesserà soltanto coloro
che hanno compensi annui elevati.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Secondo l’Inps, anche per questa tipologia di pensione
il requisito anagrafico va adeguato agli incrementi della
speranza di vita ed è già diventato, dal 1° gennaio 2013, di
63 anni e 3 mesi (vedi tab. 4).
Tab. 4 - Ulteriore pensione anticipata
Periodo
Età anagrafica
minima con aumento presunto
speranza di vita
(anni e mesi)
Anzianità contributiva effettiva
minima
(anni)
Importo minimo
di pensione
2012
63
2013-2014-2015
63 e 3*
2016-2017-2018
63 e 7
2019-2020
63 e 11
2021-2022
64 e 2
sociale
2023-2024
64 e 5
(rivalutato dal
2025-2026
64 e 8
2013)
2,8 volte l’importo
20
dell’assegno
*incremento effettivo di 3 mesi, come previsto dal DM 6.12.12
Per contribuzione “effettiva” si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con
esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
La pensione maturata con contributi versati
nella Gestione separata e in altri fondi
I contributi versati in altre gestione pensionistiche possono
essere cumulati/sommati a quelli versati nella Gestione separata, con diverse modalità di seguito illustrate.
Computo nella Gestione separata
Il decreto ministeriale 282/96, all’art. 3, dispone che gli
iscritti alla Gestione separata che possiedono periodi di
contribuzione nell’assicurazione obbligatoria, nei fondi
esclusivi e sostitutivi o nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi possono chiedere il computo dei predetti contributi nell’ambito della Gestione separata, ai fini del diritto
e della misura dei trattamenti pensionistici, alle condizioni
previste per l’opzione al sistema contributivo.
91
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Questa norma consente quindi, definendolo computo, l’utilizzo nella Gestione separata dei periodi di lavoro dipendente – sia pubblico che privato – ed autonomo presenti
in altre gestioni. Restano però esclusi i periodi con iscrizione
alle casse libero professionali.
Per avvalersi di questa facoltà, a parere degli Istituti previdenziali è necessario soddisfare i seguenti requisiti richiesti
per esercitare l’opzione al sistema contributivo:
•
•
almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 dopo il 31 dicembre 1995;
un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
Gli iscritti alla Gestione separata in possesso di contribuzione in altri fondi precedente il 1° gennaio 1996, che esercitano la facoltà di computo, accedono al pensionamento
di vecchiaia e anticipata in base alle disposizioni previste
per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre
dal 1° gennaio 1996 (vedi precedenti tabelle n. 1 e n. 2 per
la pensione di vecchiaia e n. 3 e n. 4 per la pensione anticipata), ovvero con il regime contributivo.
Le quote di pensione relative a periodi posseduti negli altri
fondi saranno determinate anch’esse con il sistema di calcolo contributivo.
Il computo può essere effettuato anche per ottenere un
trattamento di invalidità (assegno ordinario di invalidità
e pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere
qualsiasi attività lavorativa), nonché dal superstite di un lavoratore iscritto alla Gestione separata per il conseguimento della pensione indiretta ai superstiti.
La pensione avuta con il computo non viene integrata al
trattamento minimo.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
92
La totalizzazione - attualmente disciplinata dal d.lgs. 42/06
- consente di cumulare/sommare gratuitamente periodi assicurativi non coincidenti posseduti in diverse gestioni pensionistiche al fine di conseguire un’unica pensione.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
La facoltà di totalizzare può essere esercitata per cumulare
i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria
e nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nelle casse privatizzate e private dei liberi professionisti,
nel soppresso fondo spedizionieri doganali, nella Gestione
separata e nel fondo clero.
Questa norma consente, quindi, di sommare i periodi di lavoro dipendente (sia pubblico che privato), autonomo e
parasubordinato, nonché quello libero professionale con
iscrizione alle relative casse.
Tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non
siano già titolari di trattamento pensionistico.
La totalizzazione consente di ottenere, sia per gli uomini
che per le donne, la pensione:
•
•
•
•
di vecchiaia, al compimento di 65 anni e 3 mesi di età
(nel periodo 2013-2015)24 con 20 anni di contribuzione;
anticipata, con almeno 40 anni e 3 mesi di contribuzione (nel periodo 2013-2015)25, indipendentemente
dall’età anagrafica;
di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi
attività lavorativa26;
indiretta ai superstiti.
Per i trattamenti di vecchiaia e anticipata vige ancora il
regime delle decorrenze: una volta maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi bisognerà attendere l’apertura della cosiddetta “finestra mobile”.
La pensione di vecchiaia decorre trascorsi 18 mesi dalla
maturazione dei predetti requisiti. Per il trattamento pensionistico anticipato l’attesa è pari a 19 mesi per chi ha maturato i
40 anni di contributi nel 2012, di 20 mesi per coloro che hanno
perfezionato i 40 anni e 3 mesi nel 2013 e di 21 mesi per quelli
che raggiungeranno il requisito contributivo dal 2014.
24 Dal 1° gennaio 2013 l’età è stata adeguata alla speranza di vita e incrementata di 3 mesi
25 Dal 1° gennaio 2013 la contribuzione è stata incrementata e adeguata alla speranza di vita di 3 mesi.
26 È possibile ricorrere alla totalizzazione anche per l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro
ma solo se il lavoratore da ultimo è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost
93
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
La facoltà di totalizzare viene esclusa per il conseguimento
dell’assegno ordinario d’invalidità.
Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo.
Tuttavia se l’assicurato matura un “diritto autonomo alla
pensione” in una determinata gestione, tale pro-quota
può essere determinato con il sistema di calcolo retributivo
o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).
La pensione in totalizzazione non viene integrata al trattamento minimo.
Cumulo dei periodi assicurativi (l. 228/12)
La legge 228/2012 ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, una
nuova possibilità di cumulo che consente agli iscritti presso
due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata
e alle forme sostitutive ed esclusive, di cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento
di un’unica pensione. Restano esclusi dal cumulo i periodi
con iscrizione alle casse libero professionali.
Tale facoltà non può essere effettuata dal lavoratore titolare di pensione o che abbia maturato i requisiti per il
diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle
predette gestioni.
Il cumulo è finalizzato al conseguimento della pensione di
vecchiaia, della pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa27 e della pensione ai superstiti di assicurato.
Non si può ricorrere al cumulo per avere la pensione anticipata e l’assegno ordinario d’invalidità.
Le quote che compongono il trattamento pensionistico
vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste
da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo).
94
27 E’ possibile ricorrere al cumulo anche per l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ma solo
se il lavoratore da ultimo è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
La pensione liquidata con il cumulo, se soddisfatti i limiti di
reddito personali e coniugali, viene integrata al trattamento minimo qualora sia coinvolta una gestione dove è previsto tale beneficio.
Cumulo dei periodi assicurativi (d.lgs. 184/97)
I lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 (destinatari del sistema contributivo), iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, possono cumulare gratuitamente i periodi
assicurativi non coincidenti, ai sensi del d.lgs. 184/97, per
ottenere un solo trattamento pensionistico.
Il cumulo viene effettuato per ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità assoluta e permanente a
svolgere qualsiasi attività lavorativa e la pensione indiretta
ai superstiti.
Secondo l’Inps non si può avere l’assegno ordinario d’invalidità ricorrendo a questo cumulo.
Le quote della pensione ottenuta con il cumulo vengono
calcolate con il sistema contributivo.
NOTA BENE
La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.
Per avere un quadro informativo che rispecchi esattamente il proprio futuro pensionistico è necessario rivolgersi alla sede più vicina
del Patronato Inca Cgil.
Pensione supplementare e incrementi alla pensione
(supplementi)
In mancanza del requisito per il diritto alla pensione, i soggetti già titolari di altra pensione liquidata da qualsiasi fondo o cassa previdenziale, al compimento della nuova età
pensionabile prevista dalla legge n. 214/11 (nel 2014-2015
pari a 63 anni e 9 mesi per le donne e a 66 anni e 3 mesi per
gli uomini), hanno diritto alla pensione supplementare nella
Gestione separata.
A coloro che continuano a versare contributi nella Gestione separata dopo il pensionamento spetta il supplemento
sulla pensione stessa, a domanda dell’interessato: per la
95
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
prima volta, dopo 2 anni dalla data di decorrenza della
pensione e, successivamente, dopo 5 anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
Pensione ai superstiti
I familiari di un defunto iscritto alla Gestione separata possono avere la pensione indiretta se l’iscritto possedeva
almeno 15 anni di contributi in qualsiasi epoca, oppure 5
anni di contributi di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
Se il defunto era già titolare di pensione, ai familiari spetta
la pensione di reversibilità.
Pensione di inabilità
Il lavoratore con infermità può ottenere la pensione di inabilità in presenza dei seguenti requisiti:
•
•
assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nei 5
anni precedenti la domanda.
Inoltre è necessaria la cessazione di ogni rapporto di lavoro
e bisogna non essere iscritti ad altra gestione o albo professionale, né godere di trattamenti integrativi o sostitutivi
della retribuzione.
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno di invalidità spetta ai lavoratori le cui capacità
di lavoro - a causa di infermità o difetto fisico o mentale
- sono ridotte a meno di 1/3, a condizione che abbiano
versato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nei 5 anni precedenti la domanda.
NOTA BENE
Il titolare dell’assegno può continuare a lavorare ma è soggetto ad una riduzione dell’importo del trattamento stesso
in base al reddito conseguito.
96
Per verificare le condizioni e i requisiti di accesso alle prestazioni
descritte è necessario rivolgersi alla sede più vicina del Patronato
INCA CGIL
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
IL RISCATTO DEI CONTRIBUTI
Il riscatto dei corsi universitari
Il d.lgs. n. 184/97 ha esteso anche agli iscritti alla Gestione
separata la possibilità di riscattare i periodi di corso legale di laurea e di studi universitari, purché privi di copertura
contributiva. Gli anni “fuori corso” non sono riscattabili.
Inoltre, la facoltà di riscatto può essere esercitata a condizione che:
•
•
il diploma di livello universitario relativo al periodo oggetto del riscatto sia stato conseguito;
sia stato versato almeno un contributo nella Gestione
separata.
In particolare la facoltà di riscatto può essere esercitata per :
• diploma universitario – cosiddetta “laurea breve”;
• diploma di laurea;
• altri titoli equipollenti (diploma di specializzazione successivo alla laurea e dottorato di ricerca).
Va ricordato che i periodi di frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca successivi al 1° gennaio 1999 e gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione sono soggetti
all’obbligo contributivo presso la Gestione separata, pertanto non sono riscattabili.
Possono essere ammessi a riscatto anche i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 che
hanno dato luogo al conseguimento dei seguenti titoli di
studio rilasciati dagli istituti di Alta Formazione Artistica e
Musicale:
•
•
•
•
diploma accademico di primo livello;
diploma accademico di secondo livello;
diploma di specializzazione;
diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario).
Secondo l’Inps, nella Gestione separata possono formare oggetto di riscatto esclusivamente i periodi di studio temporalmente successivi al 31 marzo 1996, cioè successivi alla decor-
97
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
renza dell’obbligo contributivo nella Gestione separata. Nei
casi in cui il periodo si colloca in parte precedentemente e
in parte successivamente alla predetta data, il richiedente
può riscattare nella Gestione separata solo il periodo successivo al 31 marzo 1996. Il periodo precedente potrà eventualmente essere riscattato in altra gestione pensionistica.
I periodi riscattati sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione nella Gestione separata, oltre che per la determinazione del montante
contributivo individuale su cui calcolare l’importo del trattamento pensionistico.
Dal 1° gennaio 2008, ai sensi della legge 247/07, il pagamento dell’onere di riscatto può essere effettuato in 120
rate mensili senza interessi (in pratica si può pagare in 10
anni contro i precedenti 5 anni). Resta ferma la possibilità di
poter pagare il riscatto in un’unica soluzione.
Infine, in deroga a quanto previsto dalla legge 335/95, i contributi da riscatto titoli di studio concorrono al raggiungimento del requisito contributivo (oltre 40 anni) per la pensione
anticipata.
Il riscatto dei periodi di collaborazione antecedenti
l’istituzione della Gestione separata
Gli iscritti alla Gestione separata possono riscattare i periodi
di collaborazione antecedenti l’istituzione dell’obbligo assicurativo (1.4.1996) per un massimo di 5 annualità.
Tali periodi devono riferirsi a periodi di attività prestata in veste di collaboratori coordinati e continuativi. Il riscatto viene
concesso anche ai professionisti, a condizione che in tali periodi gli stessi abbiano svolto un’attività sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. I periodi da riscattare
non devono essere coperti da alcuna contribuzione, nemmeno in fondi diversi.
La domanda può essere fatta sia dal diretto interessato, sia
98
dai suoi superstiti. La richiesta può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere corredata da documenti, aven-
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
ti data certa, che possano attestare l’esistenza del rapporto
di collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti.
L’onere del riscatto deve essere calcolato con riferimento al compenso percepito nei periodi oggetto del riscatto,
rivalutato in base alle variazioni dell’indice Istat. Nel caso
in cui la documentazione non attesti l’ammontare effettivo dei compensi, il calcolo verrà effettuato in relazione al
reddito minimo previsto per i commercianti. Per la determinazione dell’onere viene presa in considerazione l’aliquota
pensionistica della Gestione separata in vigore alla data di
presentazione della domanda.
Gli importi dei compensi riscattabili per ciascun anno non
possono comunque superare i massimali contributivi relativi
agli anni oggetto del riscatto.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni, pena
la decadenza della domanda.
Periodi non coperti da contribuzione e prescritti
È possibile costituire una rendita vitalizia per sanare un
periodo lavorativo per il quale il datore di lavoro non ha
adempiuto agli obblighi contributivi.
La facoltà di costituzione di rendita vitalizia (di cui all’art. 13
della legge 1338/62) è stata estesa agli iscritti alla Gestione
separata non obbligati al versamento diretto della contribuzione (collaboratori, associati in partecipazione, autonomi occasionali, ecc.), essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente
da quest’ultimo. I professionisti senza cassa sono pertanto
esclusi da questa possibilità.
La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare
un’omissione contributiva in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione.
La costituzione della rendita è applicabile ai soli periodi successivi alla data di inizio dell’obbligo contributivo alla Gestione separata (1° aprile 1996 per privi di altra tutela e 30 giugno
2006 per pensionati o iscritti ad altre forme obbligatorie).
99
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Il soggetto legittimato è il committente/associante. Solo
qualora egli non voglia o non possa esercitare tale facoltà,
il lavoratore può sostituirsi ad esso, salvo il diritto al risarcimento del danno. La facoltà è concessa anche ai superstiti dell’iscritto deceduto.
Alla domanda vanno allegati i documenti di data certa
dai quali possa evincersi con certezza l’esistenza ed il tipo
del rapporto di lavoro: contratto di lavoro, buste paga, ricevute degli emolumenti, estratti dei libri paga e matricola,
dichiarazioni dei redditi, verbali assembleari, visure camerali storiche da cui emerga la nomina alla carica, ecc.
Per la modalità di calcolo dell’onere si utilizzano gli stessi
criteri previsti per il riscatto di periodi dei corsi universitari.
Il pagamento dell’onere può essere effettuato:
•
•
in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
in forma rateizzata, con un massimo di 60 rate mensili
con la maggiorazione degli interessi di dilazione calcolati sulla base del tasso legale in vigore.
L’onere di riscatto versato per se stessi e/o per i familiari a
carico è deducibile ai fini fiscali.
Periodi di servizio civile volontario
I periodi di servizio civile svolti da volontari avviati dal 1° gennaio 2009 sono scoperti da contribuzione e possono essere
riscattati, in tutto o in parte, a domanda dell’interessato.
Per esercitare la facoltà di riscatto il soggetto deve essere
in possesso di almeno un contributo obbligatorio nella Gestione separata.
Per la modalità di calcolo dell’onere di riscatto e il relativo
pagamento si utilizzano gli stessi criteri previsti per il riscatto
di periodi dei corsi universitari.
Per i periodi di servizio civile svolti da volontari avviati dal 1°
100
gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 c’è stata l’iscrizione alla
Gestione separata con il relativo versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile,
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
mentre quelli precedenti (volontari avviati fino al 31 dicembre 2005) vengono accreditati figurativamente nell’assicurazione generale obbligatoria o valorizzati gratuitamente
nelle casse dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
con le modalità previste per il riconoscimento del servizio
militare di leva.
NOTA BENE
L’onere di riscatto versato per se stessi e/o per i familiari a
carico è deducibile ai fini fiscali.
Per verificare il possesso dei requisiti utili all’esercizio della facoltà
di riscatto e per determinare l’onere di riscatto da pagare è consigliabile rivolgersi presso una delle strutture del Patronato Inca Cgil.
IL CUMULO TRA PENSIONE E
REDDITO DA COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
E A PROGETTO
Anche se ai fini fiscali il reddito da collaborazione coordinata e continuativa e a progetto è assimilato a quello da
lavoro dipendente, per quanto riguarda la disciplina del
cumulo mantiene la configurazione di reddito da lavoro
autonomo.
La legge 133/08 ha modificato il regime di cumulo previsto dalla legge 335/95. Dal 1° gennaio 2009 i trattamenti
pensionistici di vecchiaia e anticipati liquidati con il sistema
contributivo sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro, sia autonomo che dipendente.
ATTENZIONE: per i titolari di assegni d’invalidità o di pensione ai
superstiti valgono altre regole, in base al reddito conseguito. Si consiglia, quindi, di rivolgersi alle sedi territoriali del Patronato Inca Cgil.
101
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Cinque proposte dei sindacati per la Gestione separata Inps.
Cinque proposte economicamente sostenibili per cancellare le iniquità alle quali sono soggetti gli iscritti alla Gestione separata Inps,
garantendogli adeguate tutele per il presente e una pensione dignitosa in futuro. Le proposte, contenute in un documento unitario
redatto da FeLSA CISL, NIdiL CGIL e UIL Tem.p@ sono state presentate a Roma nello scorso novembre, nel corso di una tavola rotonda.
Pensioni dignitose. Per evitare una vera e propria emergenza so-
102
ciale che riguarderà i lavoratori parasubordinati quando il sistema
contributivo andrà pienamente a regime, chiediamo il sostegno
alle posizioni assicurative di coloro che tra il 1996 e il 2006 hanno
versato alla Gestione Separata Inps contributi poco più che simbolici tra il 10% e il 17% del reddito percepito.
Contribuzione previdenziale. La ripartizione del carico contributivo
(2/3 dell’aliquota a carico del datore di lavoro ed 1/3 a carico
del lavoratore) deve essere uguale per tutti i lavoratori iscritti alla
Gestione Separata. Inoltre, chiediamo che la condivisibile parità
contributiva del 33% con il lavoro dipendente non si traduca in un
onere a carico dei lavoratori parasubordinati superiore a quello
pagato attualmente dai dipendenti. A tal proposito chiediamo
una sterilizzazione della parte aliquota a carico del lavoratore,
riversandola sul committente, fin da gennaio 2014, in quanto in
quella data è previsto un ulteriore aumento dei contributi.
Automatismo delle prestazioni. Il principio di automatismo delle
prestazioni – come quello già in vigore per i dipendenti – deve essere esteso ai lavoratori iscritti alla Gestione separata nei casi in cui
il lavoratore non sia titolare in proprio dell’obbligazione contributiva,
garantendogli l’accesso alle prestazioni previdenziali anche in caso
di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Prestazioni temporanee. Deve essere previsto un generale rafforzamento delle tutele sociali erogate dalla Gestione separata Inps. In
particolare un aumento delle indennità per la malattia ospedaliera e
per la malattia domiciliare, e che quest’ultima sia riconosciuta a partire dal 1° giorno di malattia, con riconoscimento della contribuzione
figurativa. Per il congedo parentale la richiesta è, nei limiti della compatibilità e della durata del contratto, di rafforzare ed estenderne i
periodi di fruizione, come avviene per i lavoratori dipendenti.
Sostegno al reddito. Un sistema inclusivo e universale per tutti, anticipando al 2014 la revisione dell’Una Tantum, come previsto anche dalla legge 92/2012, ed includendo anche i parasubordinati
tra i beneficiari della Mini Aspi, con relativa contribuzione figurativa. Nel frattempo, è necessario rivedere l’attuale Una Tantum prevista esclusivamente per i collaboratori a progetto, estendendo
la platea dei beneficiari a tutti gli iscritti alla Gestione separata
rendendo i requisiti per accedervi meno stringenti.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
ALLEGATI
L’elenco delle leggi e circolari di seguito riportate sono scaricabili
dal sito www.nidil.cgil.it:
•
Codice civile (artt. da 2222 a 2238)
•
Codice civile (artt. da 2549 a 2554)
•
Codice di procedura civile (art. 409)
•
Decreto Legislativo n. 151/01 (artt. 16, 17, 18, 22, 64)
•
Decreto Legislativo n. 165/01 (art. 7, comma 6 e art. 35, comma 3-bis)
•
Decreto legislativo n. 276/03 (artt. 61-69 bis; artt. 70-72 e artt.
75-82)
•
Legge n. 296/06 (art.1, comma 788)
•
Legge n. 247/07 (art. 1, comma 79)
•
Decreto Legge n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/11 (art. 24)
•
Legge n. 92/12 (art. 1, commi 24-33, art. 2 commi 51-57, art. 4,
commi 16-23bis)
•
Decreto legge n. 76/13 (artt. 7, 7-bis, 9)
•
Legge n. 147/13 (art. 1)
•
Decreto ministeriale 20/12/12
•
Decreto ministeriale 12/07/07
•
Decreto ministeriale 04/04/02
•
Decreto ministeriale 12/01/01
•
Circolare ministero del lavoro n. 35/13
•
Circolare ministero del lavoro n. 14/13
•
Circolare ministero del lavoro n. 4/13
•
Circolare ministero del lavoro n. 32/12
•
Circolare ministero del lavoro n. 29/12
•
Circolare ministero del lavoro n. 1/04
•
Circolare Inps n. 77/13
•
Circolare Inps n. 38/13
•
Circolare Inail n. 13/13
•
Circolare Inps n. 72/11
•
Circolare Inps n. 137/07
•
Circolare Inps n. 76/07
•
Circolare Inps n. 138/02
•
Interpello ministero del lavoro n. 42/11
•
Interpello ministero del lavoro n. 22/10
103
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Parte Terza – La Cgil
CHI TI PUÒ AIUTARE IN CGIL
Oltre 10 milioni di persone usufruiscono ogni anno dei servizi
della CGIL.
La CGIL offre una molteplicità di risposte attraverso un insieme di servizi tra loro coordinati, altamente professionali
e presenti su tutto il territorio nazionale, in grado di dare
informazioni, aiuto, assistenza e tutela.
I servizi della CGIL garantiscono un’azione costante di difesa e di promozione dei diritti e continuano a crescere mettendo a disposizione sempre nuove proposte e una sicura
e costante professionalità.
Il Sistema Servizi CGIL
Il Sistema delle tutele e dei servizi della CGIL è la struttura di coordinamento e di indirizzo di tutte le attività offerte
alle persone che cercano una risposta ai problemi che si
incontrano nella ricerca del lavoro, nell’attività lavorativa,
nei rapporti con il fisco, in campo previdenziale, nella tutela della salute o nell’accesso ai servizi sociali. In tutti questi
casi, e in tanti ancora, il Sistema delle tutele e dei servizi
della CGIL può efficacemente aiutare i giovani, i lavoratori, i disoccupati e i pensionati.
Per la tutela dei diritti previdenziali ed assistenziali:
INCA (Il patronato)
Promuove e difende i diritti previdenziali, sociali e assistenziali dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini, degli
immigrati, in Italia e all’estero, attraverso l’informazione,
l’assistenza e la consulenza. È presente su tutto il territorio
nazionale e negli Stati esteri dove è consistente la comunità italiana. www.inca.it
Per i servizi e la tutela fiscale:
CAAF (I centri di assistenza fiscale)
104
I CAAF assistono lavoratori e pensionati nell’adempimento di alcuni obblighi fiscali: dichiarazione dei redditi (730,
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Unico); IMU e versamento dei tributi comunali in genere;
dichiarazione di successione; calcolo dell’ISEE per la certificazione reddituale utile per beneficiare delle provvidenze
del welfare; adempimenti in favore di colf e badanti.
www.cafcgil.it
Per l’assistenza contrattuale e per le vertenze di lavoro:
Uffici Vertenze Legali
Gli Uffici vertenze e legali della CGIL, presenti all’interno delle Camere del lavoro territoriali, offrono agli iscritti
un’ampia ed efficace tutela dei diritti del lavoratore sanciti dai contratti e dalle leggi sul lavoro. Promuovono e gestiscono, se necessario, le azioni legali necessarie davanti
alla magistratura competente. www.ufficivertenze.cgil.it
Per l’orientamento e l’informazione sul mercato del lavoro:
SOL (Servizi Orienta Lavoro)
I SOL assistono quanti devono scegliere un percorso di istruzione o formazione o sono alla ricerca di un lavoro. Attraverso la consulenza aiutano quanti si rivolgono a loro nel
definire un proprio progetto professionale, a comprendere
la domanda del mercato del lavoro e a conoscere l’offerta formativa e ad utilizzare con efficacia gli strumenti per
una ricerca attiva (CV, colloquio di lavoro, banche dati,
concorsi). Informano inoltre sulle tipologie contrattuali e
l’accesso al lavoro, sugli ammortizzatori sociali, sui diritti dei
lavoratori studenti e sul riscatto degli anni di laurea. Lavorano in rete con i Servizi pubblici per l’Impiego e realizzano
interventi nelle scuole sui temi legati al mondo del lavoro e
dei diritti. www.servizisol.it
105
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
LE CATEGORIE DELLA CGIL
NIdiL CGIL è una struttura autonoma di rappresentanza diretta di tutto il lavoro in somministrazione e “atipico”.
Nel contempo NIdiL è una federazione di natura confederale che svolge una funzione di rappresentanza trasversale. NIdiL è promossa dalla Cgil e dalle categorie, nell’ambito del patto associativo inserito nel progetto di tutela dei
lavoratori atipici e di lotta alla precarietà.
Grazie al lavoro comune tra NIdiL e le categorie della
CGIL, sempre più spesso e con più forza, siamo riusciti ad
affrontare la condizione di lavoro dei collaboratori dando
dignità al lavoro di migliaia di persone, rendendole meno
ricattabili, portando diritti sociali dove non vi era nulla.
Pubblichiamo l’elenco delle categorie della CGIL specificando, per ognuna, il settore lavorativo di cui si occupa e
i riferimenti web.
FILCAMS - Commercio, turismo, mense e servizi
La Federazione Italiana Commercio Alberghi, Mense e Servizi, FILCAMS CGIL, associa sul territorio nazionale i lavoratori che operano nel settore terziario privato (commercio,
turismo, servizi). - www.filcams.cgil.it - [email protected]
FILCTEM - Chimica, tessile, energia, manifatture
La Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia
e Manifatture, FILCTEM CGIL, opera in importanti comparti
dell’industria e dell’artigianato (chimico-farmaceutico, tessileabbigliamento e calzaturiero, gomma plastica, vetro, concia
e pelli, ceramica e piastrelle, occhiali, lavanderie industriali,
lampade e display), dell’energia (petrolio, trasporto gas, miniere) e dei servizi ad alta rilevanza tecnologica (elettricità,
acqua, gas). www.filctemcgil.it - [email protected]
FILLEA – Edilizia, legno e affini
106
La Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell’ Edilizia, delle industrie Affini ed estrattive, FILLEA CGIL, organizza i lavoratori dei rami produttivi di edilizia e affini, legno e
arredamento, materiali da costruzione (cemento, calce e
gesso, laterizi, manufatti in cemento), lapidei ed estrattivi.
www.filleacgil.it
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
FILT – Trasporti
La Federazione Italiana Lavoratori Trasport, FILT CGIL, organizza tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritti alla CGIL
che prestano la loro attività nei settori del trasporto aereo,
marittimo e terrestre (su ferro e su gomma) e nel settore dei
servizi ausiliari e complementari alle attività di trasporto.
www.filtcgil.it - [email protected]
FIOM – Metalmeccanica
La FIOM, Federazione impiegati operai metallurgici, è la federazione di categoria che organizza e tutela le lavoratrici e
i lavoratori dipendenti dell’industria metalmeccanica, della
cooperazione e dell’artigianato metalmeccanico nei settori
auto, aerospazio, cantieristica, difesa, elettrodomestici, energia, impiantistica, materiale ferroviario, motociclo, odontotecnico, orafo e argentiero, siderurgico, informatica e delle
telecomunicazioni. www.fiom.cgil.it - [email protected]
FISAC - Credito e assicurazioni
La Federazione Italiana Sindacato Assicurazione Credito,
FISAC CGIL, organizza i lavoratori addetti alle attività creditizie, finanziarie, parabancarie, assicurative, di esazione imposte, della Banca d’Italia e della Vigilanza (Consob, Isvap).
www.fisac-cgil.it - [email protected]
FLAI - Agroindustria e difesa dell’ambiente
La Federazione Lavoratori Agroindustria, FLAI CGIL, organizza i lavoratori dipendenti, fissi, stagionali (e i disoccupati di
comparto) nelle diverse articolazioni professionali operanti
nel sistema agro-industriale e per la difesa dell’ambiente.
www.flai.it - [email protected]
FLC - Scuola, Università e Ricerca
La Federazione Lavoratori della Conoscenza, FLC CGIL, è il
sindacato di tutti coloro che lavorano nei settori della scuola (pubblica, privata e scuole italiane all’estero), dell’educazione degli adulti, dell’università (pubblica e privata),
della ricerca (pubblica e privata), della formazione professionale, dell’alta formazione artistica e musicale.
www.flcgil.it - [email protected]
107
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
FP - Pubblico impiego
La Funzione Pubblica, FP CGIL, organizza e tutela i lavoratori dello stato (ministeri), delle agenzie fiscali, del parastato
(INPS, INAIL, ACI, CRI, ecc...), della sanità pubblica e privata,
degli enti locali, di vigili del fuoco, AIMA, Monopoli di stato,
Cassa depositi e prestiti, del settore socio sanitario assistenziale educativo privato (cooperazione sociale, associazionismo, ecc.), dell’igiene ambientale pubblica e privata.
www.fpcgil.it - [email protected]
SLC - Settore radio televisivo, comunicazioni e poste
italiane, grafici, poligr. e cartai
Il Sindacato Lavoratori della Comunicazione, SLC CGIL,
organizza i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni,
servizi postali, emittenza radiotelevisiva pubblica e privata,
della filiera della carta (carta, cartotecnica, grafica, agenzie di stampa, quotidiani e periodici), produzione culturale
(teatro, musica, cinema, danza, fondazioni lirico-sinfoniche), delle attività sportive e dei casinò. www.slc-cgil.it
SPI – Pensionati
Il Sindacato Pensionati Italiani, SPI CGIL, è il sindacato generale delle pensionate, dei pensionati e delle persone anziane aderenti alla CGIL; organizza e tutela i pensionati di
tutte le categorie del lavoro, soggetti a qualsiasi regime
pensionistico. www.spi.cgil.it - [email protected]
NIdiL CGIL
108
NIdiL Cgil è il sindacato di collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali,
lavoratori con partita Iva, free-lance, lavoratori assunti con
contratto di somministrazione (ex-interinali), ecc.
NIdiL, inoltre, organizza e tutela i disoccupati, inoccupati o
comunque in cerca di prima occupazione.
NIdiL Cgil insieme alle categorie dei lavoratori dipendenti
opera per contrastare gli abusi, per dare stabilità ai lavoratori che subiscono falsi contratti di collaborazione e per
dare certezze e diritti a quei lavoratori che decidono di
lavorare con attività riconducibili alla parasubordinazione.
GUIDA NIdiL LAVORO PARASUBORDINATO
Perché iscriversi a NIdiL Cgil
Perché per battere la precarietà ed estendere diritti e tutele
a tutto il mondo del lavoro dobbiamo essere in tanti e uniti.
Perché iscriversi al sindacato vuol dire uscire da una condizione di solitudine che rende più deboli e poter lottare insieme,
con più forza, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Perché è importante essere informati?
Conoscere le norme giuridiche che regolamentano la tipologia contrattuale con cui si lavora, conoscere i propri
diritti e i propri doveri; saper leggere il proprio contratto è il
modo migliore di combattere abusi e illegalità e muoversi
più sicuri in questo mondo del lavoro che cambia.
Le sedi NIdiL-Cgil, presenti in tutto il territorio nazionale, offrono ai collaboratori informazioni, assistenza e tutela (gli
indirizzi li trovi sul nostro sito alla pagina
www.nidil.cgil.it/contatti-sedi).
LA CARTA DEI SERVIZI E LE CONVENZIONI CGIL
La Carta dei servizi è uno degli strumenti efficaci per la difesa
del nostro stato sociale. Quando si forniscono le informazioni
necessarie per esercitare i diritti, quando si mettono a disposizione accessi facilitati a servizi commerciali, bancari, assicurativi, culturali, ricreativi, si predispongono in realtà aiuti concreti
alle persone, sostenendole nell’esercizio della cittadinanza.
La descrizione delle strutture della CGIL e delle associazioni collegate, gli indirizzi, i numeri di telefono, il numero
del Centro di Informazione telefonica, l’elenco dei soggetti commerciali con le loro migliori offerte e, in molti casi,
anche l’indicazione delle risorse messe a disposizione da
parte degli enti locali, sono informazioni certamente molto
apprezzate dai nostri lettori.
La Carta dei servizi aggiornata al 2014 è disponibile su internet
alla pagina www.sistemaservizi.cgil.it/cartadeiservizi.aspx
L’elenco completo e aggiornato di tutte le convenzioni per
gli iscritti Cgil è disponibile, invece, alla pagina
www.sistemaservizi.cgil.it/Leconvenzioni.aspx
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