CONCETTO DI PREVIDENZA SOCIALE La

CONCETTO DI PREVIDENZA SOCIALE
La previdenza sociale è un ramo della legislazione sociale che ha come fine la tutela
del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi conseguenti alla menomazione
o alla perdita della sua capacità lavorativa a causa di eventi predeterminati (naturali
o connessi al lavoro prestato).
Sorta storicamente in relazione alle condizioni di bisogno dei lavoratori subordinati,
la tutela previdenziale è stata poi gradualmente estesa a tutti i produttori di reddito
da lavoro
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
lL sistema di previdenza sociale in senso lato presenta un assetto dicotomico. Alla
previdenza sociale (in senso stretto), connotata da una vocazione mutualistica
aperta ad una solidarietà interna al mondo del lavoro, si contrappone l’assistenza
sociale, a vocazione universalistica e solidaristica, basata sul principio di
finanziamento ad integrale carico dello Stato e dall’ugualitarismo di prestazioni
finalizzate alla liberazione dai bisogni socialmente rilevanti. Dunque, mentre la
prima è “autofinanziata”, mediante il versamento di contributi, la seconda prescinde
da qualsivoglia erogazione, ed è finanziata dallo Stato.
IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELLE PRESTAZIONI
Secondo questo principio, il lavoratore ha diritto al pagamento delle prestazioni
previdenziali dovute anche se il datore di lavoro non ha corrisposto le somme
spettanti all’ Istituto Previdenziale a titolo di contributi, purché il diritto al
pagamento della contribuzione sia ancora possibile: purché, in altri termini, il diritto
medesimo non sia prescritto. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o
prove certe.
IL PRINCIPIO DI INDIFFERENZA
Secondo tale principio, le prestazioni sono dovute per tutti gli eventi verificatisi in
presenza di rischio lavorativo o aggravato dal lavoro, o al lavoro comunque
collegabile in modo diretto o indiretto, esclusi in ogni caso il rischio generico e il
rischio elettivo. Le prestazioni sono dovute anche se l'incombenza lavorativa svolta
al momento del sinistro non rientri tra quelle che abbiano determinato l'inclusione
del lavoratore tra le persone assicurate, purché la suddetta incombenza venga
svolta nell'interesse dell'azienda. E' dunque sufficiente che la condotta del
lavoratore infortunato sia inerente all'esecuzione di un lavoro di interesse aziendale,
posta in essere in connessione con lo svolgimento del lavoro.
IL SISTEMA RETRIBUTIVO
E’ il metodo di calcolo della pensione che si basa sul numero degli anni di
contribuzione accreditati e sulla media delle ultime retribuzioni percepite. In questo
sistema, l'anzianità contributiva è data dal numero delle settimane coperte da
contribuzione obbligatoria o volontaria, comprese tra la data di inizio
dell'assicurazione e quella di decorrenza della pensione.
L’aliquota di rendimento è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti
entro il limite di 40.083 euro annui, per poi decrescere per fasce di importo
superiore. Ciò vuol dire che con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari
al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.
I lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31/12/95 fruiscono del calcolo
retributivo sino al 31/12/2011, quelli con meno di 18 anni fruiscono del retributivo
sino al 31/12/95, mentre gli assicurati a partire dall’1/1/96 hanno il sistema di
calcolo interamente contributivo
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Ai fini del calcolo della pensione col sistema contributivo occorre individuare la
retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori
autonomi o parasubordinati; calcolare i contributi di ogni anno sulla base di una
aliquota; applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione. Per i
dipendenti viene applicata l'aliquota del 33%
ESISTE UNA DIFFERENZA TRA 'FONDO PENSIONE' E 'FORMA PENSIONISTICA'?
Sì, la 'forma pensionistica' è il programma o piano pensionistico stabilito da una
fonte istitutiva, mentre il 'fondo pensione' è l'ente attraverso cui il programma trova
concreta attuazione
Il DURC
Si tratta di una certificazione che attesta la regolarità dell'impresa nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri
obblighi previsti dalla normativa vigente (vedi capitoli successivi per una trattazione
più approfondita)
L’ASSEGNO SOCIALE
L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale (prescinde dal
versamento di contributi) riconosciuta ai cittadini italiani con reddito pari a zero o di
modesto importo che abbiano 65 anni di età. A tal fine sono equiparati ai cittadini
italiani I cittadini di uno Stato dell'Unione Europea, e gli extracomunitari dotati di
permesso di soggiorno, se residenti in Italia da almeno 10 anni.
L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari
siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati
ogni anno dalla Legge.
L’ANF spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori
domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico
del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di
prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
La prestazione è calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei
componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con
previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare
disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal
1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente
L'assegno viene pagato:
dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in
occasione del pagamento della retribuzione;
direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici,
operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o
fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni
previdenziali.
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso
ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale,
indicando nella domanda il codice IBAN.
LA DOMANDA DI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:
al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa
dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro
deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie
dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto
nel termine prescrizionale di 5 anni.
all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo
dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero
abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali,
attraverso uno dei seguenti canali:
WEB –
Contact Center –
Patronati –Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del
nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata
entro 30 giorni.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati
spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione
quinquennale)
QUAL E’ LO SCOPO DELLA CIG o CIGO, E A QUANTO AMMONTA L’INDENNITA’
L'integrazione salariale ordinaria (Cassa Integrazione Guadagni ) è’ un istituto
previsto in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa produttiva, per
eventi che non pongono in dubbio la ripresa della normale attività produttiva,
inerenti alla attività produttiva stessa o determinati da forza maggiore o fortuiti.
In queste situazioni viene versata dall’Inps un’indennità pari all’80% dello stipendio
che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto effettuare,
tenuto conto dei limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi, e comunque per
non oltre le 40 ore settimanali. Di anno in anno viene stabilito comunque un limite
massimo mensile dell’assegno.
Oltre a sostenere il reddito del beneficiario, obiettivo di questo strumento è anche
quello di mantenere presso le aziende i lavoratori già specializzati e di sollevare le
aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo del personale momentaneamente
non utilizzato che può essere riammesso al lavoro, una volta superato il periodo di
crisi.
A CHI SPETTA LA CIGO?
La CIGO è destinata a operai, impiegati e quadri, nonché a titolari di un contratto di
inserimento, di un contratto di solidarietà, soci di cooperative di produzione e
lavoro, che lavorano presso aziende industriali in genere, imprese industriali e
artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.
La CIG è attivabile:
nel settore industriale (ivi comprese le lavorazioni accessorie direttamente
connesse)ed edile
nelle società cooperative che svolgono attività industriali o similari
QUANTO DURA LA CIG?
Il trattamento di CIGO può durare:
3 mesi consecutivi (prorogabile fino a un massimo di 12 mesi in determinate
circostanze)
12 mesi in due anni se applicato in modo non continuativo
COME SI RICHIEDE LA CIG?
La domanda va presentata alla sede INPS dove ha sede l’unità produttiva che viene
interessata dalla riduzione o dalla sospensione dell’attività e può essere ripresentata
se, al termine della fruizione del periodo massimo, l’attività è nel frattempo ripresa
per almeno 52 settimane. Da giugno 2010 l’INPS ha attivato un servizio di invio
telematico delle domande di autorizzazione alla CIGO.
DURANTE LA CIG SI MATURANO CONTRIBUTI?
Si,l’Inps accredita contributi figurativi
QUAL E’ LO SCOPO DELLA CIGS
La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle
imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della
retribuzione
A CHI SPETTA LA CIGS?
Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione,
di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:
ndustriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o
ristorazione e dei servizi di pulizia; esse devono avere occupato più di 15 dipendenti
nel semestre precedente la presentazione della domanda;
trasporto e agenzie di viaggio e turismo che
occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di
formazione e lavoro;
COME SI RICHIEDE LA CIGS?
La domanda deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata
la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende
attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico
e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio
DURATA DELLA CIGS
La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo
4 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale,
r i casi di procedure esecutive concorsuali.
Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in
un quinquennio.
IMPORTO DELLA CIGS
Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di
lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un
limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2012 è di € 931,28 (meno
riduzione 5,84% = 876,89 €) ed è elevato ad € 1.119,32 (meno riduzione 5,84% =
1.053,95 €) in caso di retribuzione mensile superiore ad € 2.014,77. Nel settore edile
e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi metereologici, il limite è
incrementato del 20%
QUALI SONO LE ORE DI CIGS NON INTEGRABILI?
Sono escluse dall'integrazione:
ncata prestazione per cause che comportano un trattamento
economico a carico dell'azienda, quali:
per tutti i lavoratori i periodi di ferie;
per i lavoratori retribuiti non in misura fissa le festività nazionali del 25 aprile, del 1º
maggio e del 2 giugno, le festività infrasettimanali (1º gennaio, 6 gennaio, lunedì
dopo Pasqua, 15 agosto, 1º novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, ricorrenza del
S. Patrono) cadenti nelle prime due settimane di sospensione; in caso di riduzione di
orario il trattamento per festività è sempre a carico dell'azienda;
i di assenza per malattia e per gravidanza e puerperio (INPS circ. n.
625/1980);
comportano il diritto ad un trattamento
economico a carico dell'azienda, ad es. permessi non retribuiti, aspettativa (art.
3,D.Lgs. Lgt. n.788/1945);
ttività in cui il lavoratore si dedichi ad
altre attività remunerate (art. 3, D.Lgs.Lgt. n.788/1945).
CIGS E CONTRIBUTI
La retribuzione che viene accreditata figurativamente per i periodi di sospensione
(CIG a zero ore) è quella lorda presa a base per il calcolo delle integrazioni salariali
anche nelle ipotesi in cui sia applicabile il massimale mensile.
Per i periodi di CIG ad orario ridotto l’importo figurativo da riconoscere è pari alla
differenza fra la retribuzione lorda spettante in costanza di normale attività
lavorativa e la parziale retribuzione corrisposta ed assoggettata a contribuzione.
L’accredito figurativo non viene effettuato per le settimane intere di calendario nelle
quali il lavoratore in integrazione salariale beneficia delle ferie in quanto, per tali
periodi, la retribuzione e la relativa contribuzione è a carico del datore di lavoro.
I periodi di integrazione salariale sono equiparati alla contribuzione effettiva e, come
tali, sono utili a perfezionare il diritto ed a determinare le misura delle pensioni,
compresa la pensione anticipata.
IL TRATTAMENTO DI MOBILITA’A CHI SPETTA
Spetta ai lavoratori licenziati da imprese (anche coop. di lavoro) con più di 15
dipendenti che hanno versato all’Inps un contributo dello 0,30% sul totale delle
retribuzioni erogate.
Il lavoratore per poter beneficare dell’indennità deve avere i seguenti requisiti:
)iscrizione nelle liste di mobilità regionali
)anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 effettivamente lavorati
) presentare apposita domanda al Centro per l’impiego entro 68 gg. dalla cessazione
del rapporto di lavoro
)dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a corso di riqualificazione
professionale
La durata va da un minimo di 12 a un massimo di 36 mesi per le aziende non ubicate
nel Mezzogiorno, mentre per quelle ivi ubicate va da un minimo di 24 a un massimo
di 48 mesi (a seconda dell’età-inferiore a 40 anni-da 40 a 50-over 50).
Il trattamento di mobilità, ex L.92/2012, sarà sostituito dall’Aspi gradualmente, sino
al 2017, dopodichè sarà definitivamente abolito.
A QUANTO AMMONTA IL TRATTAMENTO DI MOBILITA’?
Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che
comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione
salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione
percepita durante il rapporto di lavoro.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze
sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del
personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84);
favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione
dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2
legge 863/84).
Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.
La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
1. TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione
della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
2. TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e
per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
QUAL E’ LA RATIO DELL’ASPI
l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), ha la funzione di fornire ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di
disoccupazione.
Tale nuova assicurazione – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la
disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei
soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili
agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un
contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
In particolare, l’ASpI eroga un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio
2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria
con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, dal 1°
gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art.7 legge n. 223/91.
QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASPI?
----essere in stato di disoccupazione
contribuzione (52 settimane) nel biennio
precedente
re cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale (tranne le
casistiche di giusta causa)
A QUANTO AMMONTA L’ASPI?
L'indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile media del biennio fino al
limite retributivo di 1.180 €, cui si andrà a sommare il 25% dell'eccedenza.
L'importo in pagamento non potrà comunque essere superiore al limite massimo
della indennità di cassa integrazione: per il 2013 tale limite é pari a 1.152,90 €.
Data un’ ASpI erogata ipoteticamente nel 2013, ad un lavoratore con una
retribuzione media nel biennio pari a 2.100 €, come procedo per calcolare
l’indennità?
ribuzione fino a 1.180 = 75% di 1.180 = 885 €
manenza = 25% di 2.100 – 1180 = 25% di 920 = 230€
in pagamento sarà pari a 885 + 230 = 1.115 €
Essendo tale importo inferiore al massimale, sarà pagato interamente.
In caso contrario, sarebbe stato messo in pagamento l'importo - tetto di 1.152,90 €.
Sull'indennità in argomento non è previsto il prelievo contributivo del 5,84% come
avveniva in caso di pagamento di mobilità e di Cig.
ASPI E LAVORO AUTONOMO/A PROGETTO/ACCESSORIO
In caso di lavoro autonomo o a progetto, la norma prevede l'obbligo di comunicare
all'Inps, entro 1 mese, l'avvio dell'attività e il reddito presunto.
Se il reddito derivante dall'attività sarà inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, l'Inps ridurrà il trattamento di
una misura pari all'80% del reddito da lavoro autonomo, rapportato al periodo che
intercorre tra l'inizio dell'attività e la fine dell'indennità, o la fine dell'anno, se
antecedente.
I previgenti limiti di reddito di 8.000 € per collaborazioni a progetto e 4.800 € riferiti
a lavoro autonomo sono stati abrogati e sono sostituiti da tetti stabiliti a livello
regionale.
In caso di lavoro accessorio, permane anche per il 2014 la possibilità di cumulare
importi fino a 3.000 € netti circa (4.000 € circa lordi).
CHE COSA SOSTITUISCE LA MINI ASPI?
L'indennità di disoccupazione mini ASpI nasce come alternativa all' abrogata
indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti ed è stata introdotta per i
lavoratori che, svolgendo attività stagionali o precarie, non potrebbero raggiungere i
requisiti necessaria all'ASpI ordinaria.
I requisiti per l'indennità di disoccupazione mini ASpI sono:
o 13 settimane di contribuzione dovuta o versata negli ultimi 12 mesi;
anche in questo caso opera il minimale di retribuzione settimanale di cui alla legge
638/83.
Rispetto alla precedente disoccupazione con requisiti ridotti i cambiamenti più
importanti sono:
i essere disoccupati al momento della percezione dell'emolumento.
La misura della prestazione è calcolata in base a quanto previsto per l'indennità ASpI
Diversa è la durata del periodo di percezione, infatti è erogata, mensilmente, per la
metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 12 mesi.
I CONTRIBUTI FIGURATIVI
In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa
(per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione ecc.), viene meno, per
il datore di lavoro, l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali.
Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto
alla pensione, la legge prevede che l’Inps accrediti dei contributi
assicurativo dei lavoratori: tali contributi sono chiamati figurativi
sul conto
I contributi figurativi sono dunque contributi “fittizi” (cioè non versati né dal datore
di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo
del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione
dell’attività lavorativa, e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi
obbligatori da parte del datore di lavoro.
La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere
accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato.
Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi:
corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del
lavoratore.
QUALI SONO I PERIODI COPERTI DA CONTRIBUTI FIGURATIVI
Si ha diritto all’accredito dei contributi figurativi per i seguenti periodi:
attività svolta da lavoratori invalidi
ia
COME SI CALCOLANO I CONTRIBUTI FIGURATIVI
Accreditare la contribuzione figurativa significa attribuire al periodo di interruzione
dell’attività lavorativa un numero di contributi:
al periodo da riconoscere;
Il valore dei contributi da accreditare al lavoratore, di norma, si ottiene prendendo
in considerazione la media delle retribuzioni percepite nello stesso anno solare in cui
si collocano i periodi di interruzione o riduzione dell’attività.
Sono escluse dal calcolo le retribuzioni percepite in forma ridotta per uno degli
eventi che danno diritto all’accredito figurativo o per i periodi di Cassa integrazione
guadagni.
Se nell’anno solare non risultano retribuzioni, il valore da attribuire ai contributi
figurativi è calcolato sulle retribuzioni dell’anno precedente.
LA CONTRAZIONE
A norma dell'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 638, il numero dei contributi
settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, è pari
a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti
erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione
pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell'importo del trattamento minimo mensile
di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio
dell'anno considerato.
Posto che l'importo mensile del trattamento minimo nell'anno 2014 è pari ad euro
500,88, per tale anno il minimale retributivo per l'accredito di una settimana è pari
ad euro 200,35, e il minimale retributivo annuo è pari a euro 10.418,20
Quindi se il lavoratore ha percepito una retribuzione annua, comprensiva
dell'indennità di disponibilità, pari a 7.000,00 euro, il numero di contributi
settimanali da accreditare è pari a 35 (7.000,00:200,35= 34,93).
DEFINIZIONE DI PENSIONE
La pensione è la finalità delle assicurazioni sociali, ossia quello di fornire un servizio
pubblico agli iscritti all'AGO o sue forme sostitutive o esclusive, quindi su base
obbligatoria, per le esigenze di vita, in caso di vecchiaia, invalidita' o nel caso dei
superstiti di pensionati (reversibilità, indiretta) previste dall'art. 38 della
Costituzione. In Italia gli enti o istituti predisposti per la sua erogazione sono
correntemente detti "enti previdenziali" e comprendono l'INPS e le casse
professionali. Le pensioni sono finanziate con le imposte ossia attraverso i contributi
previdenziali ed altri trasferimenti di risorse fiscali dal bilancio statale attraverso
quindi la solidarietà intragenerazionale e intergenerazionale
IL CALCOLO RETRIBUTIVO
Abolito dall’1.1.2012 dal DL 201/2011 (cd. Riforma Monti-Fornero),era il sistema di
calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa.
butiva maturata al 31
dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni immediatamente
precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 10
anni per i lavoratori autonomi.
anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio
1993 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e
degli ultimi 15 anni per i lavoratori autonomi
Fruiscono del metodo retributivo sino al 31.12.2011 i lavoratori con oltre 18 anni di
contributi maturati entro il 31.12.95, sino al 31.12.95 i lavoratori aventi meno di 18
anni alla stessa data; gli altri periodi devono essere tutti calcolati con il metodo
contributivo.
IL SISTEMA MISTO DI PENSIONE
E’ il sistema di calcolo utilizzato per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno
un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. L’importo della pensione è calcolato
sulla base sia del sistema contributivo (per gli anni successivi al 1995), sia di quello
retributivo (per gli anni fino al 1995).
L’OPZIONE CONTRIBUTIVA PER LA PENSIONE
Si tratta di una norma sperimentale , eventualmente prorogabile entro il 2015. Le
donne possono, attualmente sino al 31.12.2015 (anche se la circolare 37/2012 Inps
parrebbe restringere il campo al 31.12.14) scegliere di ritirarsi dal lavoro con i
requisiti validi fino al 31 dicembre 2010 e cioè:
- 57 anni di età e 35 di contributi per le dipendenti;
- 58 anni di età e 35 di contributi per le autonome. (ora 57 anni+3 mesi e 58+3
mesi, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita)
l calcolo della pensione con il sistema
contributivo
LA RIFORMA DELLE PENSIONI MONTI FORNERO DL 201/2011
Dal 2012 la riforma previdenziale impone un sistema fondato su due pilastri: la
“nuova” pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, mentre anzianità e quote
non esistono più.
turate a decorrere da
tale data vengono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo
contributivo, che si basa sui contributi versati durante la vita lavorativa. Si distingue
dal sistema di calcolo retributivo, che invece si basa sulla media delle retribuzioni
percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Pertanto, tutti i lavoratori che
avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo
retributivo (più vantaggiosa) avranno una pensione calcolata con entrambi i sistemi
di calcolo: retributivo fino al 31 dicembre 2011, contributivo dal 1° gennaio 2012
icembre 2011 valgono le
vecchie disposizioni di legge. Il lavoratore ha la possibilità di ottenere la
certificazione del diritto da richiedere all’Ente previdenziale di appartenenza. Detta
certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.
vengono cancellate. La pensione
decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti di
pensionamento. Le finestre “mobili” restano, in ogni caso, per i “lavoratori usurati”,
cioè gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA
Requisiti:
- lavoratrici dipendenti iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria e forme
sostitutive: si partiva nel 2012 con 62 anni di età, con aumento progressivo fino al
raggiungimento dei 66 anni nel 2018;
- lavoratrici autonome e lavoratrici iscritte alla gestione separata: si partiva nel
2012 con 63 anni e 6 mesi, con aumento progressivo fino al raggiungimento dei 66
anni nel 2018;
- lavoratrici del pubblico, lavoratori del pubblico e del privato: 66 anni di età.
eve aggiungere anche l’adeguamento alla speranza di vita. Il primo
adeguamento è avvenuto nel 2013 ed è pari a 3 mesi. Dopo i primi due adeguamenti
triennali, 2013 e 2016, a partire dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà
biennale. Nel 2021 viene stabilito che l’età per la pensione di vecchiaia dovrà essere
almeno pari a 67 anni.
la pensione di vecchiaia, fermo restando
quello anagrafico, è l’aver versato contributi per un minimo di 20 anni.
LA PENSIONE ANTICIPATA
La pensione anticipata è una strumento previdenziale che sostituisce la pensione di
anzianità. Si consente sostanzialmente al lavoratore che non ha raggiunto l'età per
ottenere la pensione di vecchiaia, ma che ha versato un elevato numero di
contributi di ottenere una pensione. Si tratta di uno strumento introdotto con la
riforma delle pensioni Monti-Fornero nel 2011.
La pensione anticipata consiste in una prestazione patrimoniale costituita dal
versamento mensile di una somma di denaro da parte dell’INPS in favore di un
lavoratore che, pur non avendo raggiunto i requisiti di età previsti per ottenere la
pensione di vecchiaia, ha comunque versato contributi per un numero di anni
elevato.
I lavoratori, pur non avendo raggiunto l’età per ottenere la pensione di vecchiaia,
devono avere versato un numero minimo di contributi.
Per gli uomini:
42 anni e 1 mese
42 anni e 5 mesi per l’anno 2013
42 anni e 6 mesi per l’anno 2014 e 2015
42 anni e 6 mesi per l’anno 2016.
N.B. questi limiti sono comunque soggetti all’adeguamento basato sui criteri di
aspettativa di vita. (In pratica sono destinati ad aumentare in funzione
dell’incremento della speranza di vita rilevata dal Ministero).
Per le donne
41 anni e 1 mese
41 anni e 5 mesi per l’anno 2013
41 anni e 6 mesi per l’anno 2014 e 2015
41 anni e 6 mesi per l’anno 2016.
N.B. Anche questi limiti sono comunque soggetti all’adeguamento basato sui criteri
di aspettativa di vita.
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si
applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo
nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni. La percentuale annuale è
aumentata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Viene poi prevista una disciplina speciale per i soggetti che vantano il primo
accredito contributivo a decorrere dal 1.1.1996.
Per questi lavoratori è anche possibile accedere alla pensione anticipata a
condizione che:
abbiano compiuto in 63 anni di età
abbiano versato almeno 20 anni di contributi effettivi, ovverosia si conteggia la
contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con
esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
l’importo della prima rata di pensione non sia inferiore ad un importo minimo pari a
2,8 volte l’ammontare mensile dell’assegno sociale