Pitagora 2_2014.qxd - Collegio dei Geometri della provincia di

2/2014
marzo
Numero 2 - Anno 12 - marzo 2014
on line
LE VERIFICHE NECESSARIE
NELLE COMPRAVENDITE
Bimestrale di informazione
del Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova
2 Comuni e accesso agli atti
Pierluigi Capuzzo
4 Un convegno sul Piano Casa/3
7 Consiglio di disciplina: primo bilancio
Enzo Milan
8 Esercizio della professione
e attività di vigilanza
Chiara Cattani
10 La Relazione tecnica di regolarità
20 Aggiornamento su Ape
e certificazione energetica
26 Il Giardino della biodiversità
Bimestrale ufficiale di informazione
del Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova
via Fornace Morandi, 24
35133 Padova
tel. 049 8757788 - fax 049 661124
e-mail: [email protected]
www.geometri.pd.it
Pitagora n. 2/2014
on line
SOMMARIO
Presidente
Geom. Pierluigi Capuzzo
Segretario
Geom. Oddone Zecchin
Tesoriere
Geom. Paolo Pol
Consiglieri
Geom. Giovanna Baldin
Geom. Moreno Benetazzo
Geom. Luca Biadolla
Geom. Samuela Boggian
Geom. Giovanni Dal Zotto
Geom. Maurizio Falasco
Geom. Giuseppe Gazzin
Geom. Michele Levorato
Geom. Marco Mason
Geom. Sandro Merlo
Geom. Michele Rizzo
Geom. Elena Tresoldi
Direttore
Pierluigi Capuzzo
Referente per il Collegio
Chiara Cattani
Direttore responsabile
Barbara Ammanati
Iscrizione al Tribunale di Padova
n. 1852, 11 luglio 2003
Editore
Lettera srl, Galleria Scrovegni 7
tel. 0498805776; fax 8302577
35121 Padova
[email protected] - www.lettera.org
Pubblicità
Lettera srl, Galleria Scrovegni 7
tel. 0498805776; fax 8302577
35121 Padova
[email protected]
Copyright
Gli articoli pubblicati sono protetti
dalla legge sulla proprietà intellettuale e del diritto d’autore.
Chiuso in redazione 11 marzo 2014
In copertina: Il Giardino della biodiversità, nell’Orto botanico dell’Università di Padova. (foto di Massimo Pistore per l’Università di Padova)
Comuni e accesso agli atti
di Pierluigi Capuzzo
Le stesse norme nel territorio: chiarezza per i cittadini
Un convegno sul Piano Casa/3
2
4
Consiglio di disciplina: primo bilancio
Dodici segnalazioni, nove già chiuse
di Enzo Milan
7
Esercizio della professione e attività di vigilanza
Sui recenti accertamenti della Cassa di previdenza
di Chiara Cattani
È il momento della Relazione tecnica di regolarità
Un’intesa tra Collegio Geometri e Notariato
Imposte di Registro/Ipotecarie/Catastali
Le novità vigenti dal 1° gennaio 2014
Aggiornamento su Ape e certificazione energetica
Le modifiche apportate dal decreto Destinazione Italia
Decreto Destinazione Italia: altre disposizioni
Condominio e fisco hanno avuto modifiche
Decreto Milleproroghe: Pos dal 30 giugno
Nessuna proroga per le fonti rinnovabili nei nuovi edifici
La copertina. Il Giardino della biodiversità all’Expo 2015
Le nuove serre dell’Orto botanico dell’Università di Padova
Punto di Accesso al Processo Civile Telematico
Imu e Tasi dei fabbricati gruppo D non censiti
La bacheca di marzo
Per i proprietari dati catastali a libero accesso
Progettazione e calcoli nelle tracce d’esame
L’elenco degli abilitati agli esami del 2013
Informazioni
8
10
16
20
24
25
26
32
33
34
36
Riforma del catasto: i criteri
Locazioni: sì ai contanti
Nuova Sabatini
Guida aggiornata
Pitagora 2/2014
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
1
EDITORIALE
di Pierluigi Capuzzo
presidente
Comuni e accesso agli atti
all’importante convegno organizzato dal Collegio il 17 febbraio u.s., nel quale grande parte
hanno avuto il presidente del Consiglio notarile di Padova Roberto
Agostini e il suo collega Mario Caracciolo, sono scaturite alcune necessità in tema di compravendite
che vedono la Categoria protagonista assoluta.
Proviamo a riassumere la tematica per tutti coloro che non hanno
potuto essere presenti all’incontro.
È un dato di fatto che moltissime
stipule dall’entrata in vigore della
L. 47/85 -il primo condono edilizio- hanno trattato di immobili viziati dalla presenza di abusi edilizi
più o meno gravi. Ciò è dovuto a
molteplici fattori, primo fra tutti l’ignoranza dei venditori circa la presenza di abusi o meno e alla classica domanda del notaio davano la risposta scontata: non risulta. Salvo
quelli che l’abuso lo avevano sanato e che quindi ne erano a conoscenza, una quantità di venditori ha
dichiarato falsamente l’assenza di
abusi o che l’edificio era ante 1967,
fattore che, comunque, non li eso-
D
Una verifica
urbanistico-edilizia
degli immobili,
da effettuarsi
prima della stipula,
meglio prima
del preliminare,
potrebbe dare
agli acquirenti
la certezza
dell’alienabilità
del bene che stanno
per acquistare.
Anche i venditori
non correrebbero
il rischio di dichiarare
il falso nell’atto
di compravendita.
2
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
nerava dall’eventuale regolarizzazione. Dando così la stura a una serie di problemi dei quali, a tutt’oggi, non tutti sanno rendersi conto,
tra i quali la nullità dell’atto, con
tutto ciò che ne consegue.
Tutto questo potrebbe venire
scongiurato con una semplice operazione: la verifica urbanistico-edilizia dell’immobile, da effettuarsi
prima della stipula. Prima del preliminare, aggiungiamo noi, perché in
presenza di una caparra è opportuno avere la certezza della alienabilità del bene. Se questo fosse invendibile, infatti, il venditore sarebbe
costretto alla restituzione della doppia caparra, e qui esploderebbe il
primo, grave danno.
Ecco dunque che la Categoria
potrebbe essere investita da una
mole di lavoro di un certo interesse, perché quella verifica urbanistico-edilizia nessuno è in grado di
farla meglio dei tecnici intermedi
quali sono i geometri. Una breve
relazione di perizia fornita alle parti prima dell’atto potrebbe schiarire
le idee a tutti, e consentire il prosieguo dell’operazione in tutta se-
Pitagora 2/2014
Ambrogio Lorenzetti,
Effetti del Buon Governo in città,
1338-1339, Palazzo Pubblico, Siena
renità. Se poi da detta verifica sortisse la necessità di una sanatoria,
lo stesso tecnico sarebbe pronto
per eseguirla.
In questo senso sono i contatti col
Consiglio Notarile.
Dobbiamo aggiungere che all’incontro di cui sopra era presente anche il neo presidente del Consiglio
Nazionale Geometri Maurizio Savoncelli, che ci ha onorato della sua
visita in occasione della trattazione
di un tema che egli ha ritenuto di
massima importanza anche a livello
nazionale, e sul quale intende impegnarsi a livello governativo.
Tutto questo passa però attraverso una necessità prioritaria: il miglioramento dell’accessibilità agli
atti da parte dei comuni. Non è
possibile che per una visura degli
atti pregressi si debbano impiegare
quindici giorni o addirittura un
mese.
Sorge spontaneo un paragone caro ai geometri: anche quando il catasto era cartaceo, in una mattinata
portavi a casa le tue visure. La ragione è molto semplice: il catasto è
nato per essere visurato. Non al-
trettanto può dirsi dei comuni, che
invece hanno sempre archiviato
–bene o male- con l’intento di… archiviare. L’eventuale rivisitazione
di quelle carte era appannaggio del
solo ufficio interno e non di altri.
Quindi gli archivi comunali non sono mai stati strutturati per essere visurati e questo è il primo, grande
ostacolo a quanto andiamo qui propugnando. È necessario quindi che
i comuni si adeguino alla possibilità/necessità di accesso agli atti da
parte dei tecnici esterni in maniera
assolutamente dinamica, perché
progresso e sviluppo passano anche
attraverso una sburocratizzazione
di queste azioni. Come a dire: andiamo insieme in archivio, tirami
fuori il faldone e dammi un bancone dove possa consultarlo e poi
mettimi a disposizione una fotocopiatrice. Punto. Se poi, come è giusto, devo pagarti dei diritti –proporzionati!- fammeli pagare lì, seduta
stante, senza mandarmi in tesoreria
o a fare code in posta.
Il tanto auspicato cambiamento
del Paese passa anche attraverso
queste “piccolezze”.
Pitagora 2/2014
I geometri hanno
la competenza
per eseguire
al meglio la perizia,
ma, a fronte
della semplicità
di consulatazione
del catasto,
si scontrano con
la difficoltà di accesso
agli archivi comunali.
Eppure essi sono
in grado di consultare
personalmente i faldoni,
(come si fa con i libri
nelle biblioteche),
sia pure dietro
pagamento di diritti.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
3
Piano casa / 3
Le stesse norme nel territorio:
chiarezza e aiuto per i cittadini
Al convegno
sull’applicazione
del terzo Piano casa
è stata ribadita
la piena vigenza
della legge n. 32/2013.
La maggiore durata
dei precedenti piani
consentirà di rinnovare
quella parte di
patrimonio edilizio
costruito negli anni
Cinquanta/Settanta
ormai non più
adeguato sul piano
architettonico
ed energetico.
Il presidente del Collegio
Pierluigi Capuzzo.
4
Il convegno sul Piano casa del Veneto, entrato in vigore con la legge
regionale 29 novembre 2013 n. 32
che ne ha prolungato la validità fino
al 2017, con modificazioni rispetto
alle due precedenti edizioni, ha richiamato un numero molto elevato di
geometri.
All’incontro del 31 gennaio (quello
del 5 febbraio è stato annullato per
allagamenti) sono intervenuti anche
l’assessore al territorio Marino Zorzato, e il consigliere Bruno Pigozzo,
vice presidente della commissione
Urbanistica e relatore di minoranza
della legge. La relazione tecnica è
stata svolta da Luigi Rizzolo, del settore Urbanistica della Provincia di
Padova, il quale ha risposto anche
alle numerose domande.
Il presidente del Collegio, Pierluigi Capuzzo, ha introdotto il tema sottolineando che proprio un punto controverso della nuova legge, cioè l’applicabilità a tutto il territorio regionale con la sola eccezione degli edifici vincolati, è considerata un fatto
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
tecnicamente positivo, perché elimina le incomprensibili difformità da
comune a comune, tali per cui lo
stesso intervento soggiaceva a diverse disposizioni degli uffici tecnici.
Questo punto, contenuto nell’articolo 9 (che non prevede più la possibilità per i comuni di decidere le modalità di applicazione nei centri storici), era stato oggetto di richieste di
chiarimento da parte del governo,
così come la generica possibilità di
realizzare gli interventi di ampliamento a distanza non superiore a 200
metri dal lotto di pertinenza (articolo
2 comma 2 della legge 14/2009).
Pitagora 2/2014
La legge n. 4/2007
sulla bioedilizia
La legge n. 14/2009, cioè il primo
Piano casa, prevedeva
l’aggiornamento delle Linee guida
per l’edilizia sostenibile prescritte
dalla legge n. 4/2007.
Il terzo Piano casa prevede
un ulteriore aggiornamento
da parte della Giunta regionale,
ma ciò non è ancora avvenuto.
L’assessore Zorzato ha riferito che,
in un incontro con i rappresentanti
del governo, si è impegnato ad apportare alcune modifiche riconoscendo ai comuni la possibilità, attraverso le procedure della variante semplificata dei piani urbanistici, di apporre limiti al nuovo Piano casa, per cui
gli interventi previsti dal Piano casa
non troveranno applicazione per quegli edifici oggetto di specifiche norme
di tutela urbanistica e territoriale anche in relazione a quegli strumenti
che saranno approvati dai Comuni
dopo l’entrata in vigore della legge.
Rimane quindi fermo l’ordinario potere urbanistico dei Comuni interessati dalle disposizioni del nuovo
Piano Casa.
La Regione si è impegnata anche a
definire con precisione il concetto di
“distanza non superiore a 200 metri
dal lotto di pertinenza”.
Tuttavia, ha ribadito Zorzato, attualmente la legge regionale n. 32
del 2013 è perfettamente operante, e
non c’è alcuna ragione che i comuni
non accettino le pratiche presentate
ai sensi di questa legge.
Il consigliere Pigozzo, pur ricordando di avere votato contro questa legge,
ne ha sottolineato alcuni aspetti positivi, che vanno nel senso della riqualificazione del patrimonio edilizio, e in
questa ottica bisognerà apportare i
correttivi necessari.
Sopra, il tavolo dei relatori:
da sinistra, Bruno Pigozzo,
Marino Zorzato, Pierluigi Capuzzo,
Luigi Rizzolo.
GLI ARTICOLI DEL PIANO CASA IMPUGNATI DAL GOVERNO
Nella seduta del Consiglio dei ministri del 24 gennaio
2014 è stata deliberata l’impugnativa dell’articolo 10,
comma 6, in combinato disposto con l’articolo 7, perchè
gli interventi edilizi vengono estesi anche alle aree a
rischio idrogeologico.
É stato impugnato anche l’articolo 11, commi 1 e 2 che modifica l’articolo 10, comma 1, lett.a) e b) della
legge regionale n.14 del 2009 eliminando l’obbligo, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la
sagoma esistente
Pitagora 2/2014
Il Consiglio dei ministri sostiene che lo stesso si
porrebbe in contrasto con l’articolo 3, comma 1, lettera d),
del DPR n. 380 del 2001, che impone, ai fini della
qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia il
rispetto della medesima sagoma dell’edificio preesistente,
qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del D.Lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
Su questi articoli si attende il pronunciamento della
Corte Costituzionale.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
5
Le pagine
del sito della Regione
Sul sito della Regione Veneto
c’è una pagina dedicata
al Piano casa,
nella quale sono riassunti
tutti i provvedimenti che si sono
susseguiti dal 2009.
RIZZOLO: QUESTO PIANO CASA REPLICA NORME GIÀ SCRITTE
Secondo Luigi Rizzolo, della Provincia di Padova, i dati dimostrano
che il precedente Piano casa ha prodotto una edificazione molto ridotta
rispetto alle previsioni urbanistiche
dei singoli comuni.
Ad esempio a Padova si stima, in
base alle pratiche presentate, che siano stati costruiti 167.850 metri cubi,
a fronte del dimensionamento del Pat
che prevede una capacità residua da
Prg di circa 2.500.000 metri cubi, e
una nuova previsione in espansione
di 2.100.000 metri cubi. Il Piano degli interventi di Vicenza, per la zona
ZTO B 9 ammette un ampliamento
della superficie utile pari a 30 mq per
alloggio, nonché un incremento della
superficie utile con destinazione residenziale fino al 20% aggiuntivo rispetto alla potenzialità derivante dalla tabella di cui al comma 4 da realizzare, nel rispetto degli altri parametri
di zona, mediante l’utilizzo di
Credito Edilizio a condizione che
l’intervento edilizio determini la conseguente classificazione energetica A
dell’intero edificio.
Secondo Luigi Rizzolo il Piano casa di fatto consolida una prassi già introdotta da altri strumenti e da altre
COSA SI INTENDE PER EDIFICIO ESISTENTE?
Articolo 2. 1 - In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i
piani ambientali dei parchi regionali,
è consentito l’ampliamento degli edi fici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o
della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri
cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di
abitazione.
Nota. Un’opera per potersi considerare come edificio esistente dovrebbe
possedere perlomeno le mura perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura (Consiglio di Stato, sentenza
del 15.08.2006 n. 5375 – Consiglio di Stato, sentenza del
15 aprile 2004 n. 2142 - Consiglio di Stato, sentenza del
29.10.2001 n. 5642). Questo è quanto sostenuto dall’ing.
Rizzolo.
6
leggi. Il bonus volumetrico è ad esempio già contenuto nella legge 12
luglio 2011, n. 106 (conversione del
Dl 13 maggio 2011, n. 70) che riconosce, in tutto il territorio nazionale, un
ampliamento del venti per cento del
volume dell’edificio se destinato ad
uso residenziale, o del dieci per cento
della superficie coperta per gli edifici
adibiti ad uso diverso. Sia la legge nazionale, sia il Piano casa del Veneto
motivano queste concessioni con la
necessità di incentivare il rinnovamento del patrimonio edilizio vecchio di quaranta o cinquant’anni e ormai degradato, per riqualificarlo dal
punto di vista architettonico e impiantistico e per eliminare gli edifici costruiti in zone a rischio idrogeologico.
Tuttavia l’articolo 10 del terzo Piano casa ha così modificato l’art. 9 della legge 14/2009: comma 6: “L’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di
cui all’articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune
entro il 31 ottobre 2013”.
Dunque non occorre che esista la
struttura, cosa peraltro affermata anche dalla sentenza del Tar Veneto n.
1361 del 12 agosto 2012 che, riguardo
all’art. 9 della legge 14/2009 ha chiarito: “l’art. 9, comma 6 è chiaro nell’affermare l’applicazione delle previsioni
contenute nell’art. 2 anche ai progetti
presentati entro il 31 marzo 2009, non
richiedendo né che i relativi procedimenti siano stati conclusi né che i lavori siano in fase di esecuzione; ciò
che rileva è che l’istanza progettuale sia stata presentata”.
É evidente invece che il Piano casa non si applica ai ruderi e agli edifici demoliti, anche se ricostruibili ai sensi
della legge regionale 18/2006, art, 5.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014
Consiglio
di Disciplina
Bilancio di otto mesi di attività
12 segnalazioni, 9 già chiuse
di Enzo Milan, presidente del Consiglio di Disciplina
l 25 giugno 2013 è iniziata una
nuova esperienza professionale a
tutela sia del consumatore/cliente sia
del professionista, quella del Consiglio di Disciplina Territoriale.
Dopo aver preso conoscenza della
normativa che ha istituito il nuovo
Consiglio di Disciplina, si è provveduto a costituire delle terne, territorialmente suddivise, con il preciso
scopo di assumere informazioni preliminari utili ai fini dell’istruttoria
per la discussione collegiale del singolo caso e le successive decisioni
sulle questioni disciplinari.
L’analisi delle diverse segnalazioni
pervenute ha da un lato messo in luce l’inosservanza del codice deontologico professionale da parte di colleghi geometri e la mancanza di professionalità nell’attività svolta e nel
rapporto con il cliente, dall’altro ha
permesso di constatare un comportamento poco corretto da parte di clienti che molto spesso sottostimano la
nostra categoria.
Ad oggi sono state esaminate 12
segnalazioni di cui 9 già chiuse, in
applicazione del regolamento ex art.
8, comma 3 Dpr 7 agosto 2012 n.
137, del Codice di Deontologia Professionale dei Geometri pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
I
Il Consiglio di Disciplina
Presidente geom. Enzo Milan
Segretario geom. Marco Gomiero
Consiglieri: geom. Franco Campello,
maggio 2007 e delle linee guida per i
procedimenti disciplinari con delibera del Collegio dei Geometri di Padova.
Il Dpr n. 137/2012 ha ben definito
il ruolo del Consiglio di Disciplina
Territoriale, organismo che gestisce
in modo separato ed autonomo l’attività disciplinare da quella dell’Albo:
l’istituzione di tale organismo deve
essere vista dal collega professionista
come tutela della sua attività e professionalità nonché come stimolo ad
una più stretta osservanza delle disposizioni di legge in materia di libera professione, molto spesso dimenticate.
Al fine di essere maggiormente informati sull’attività del Consiglio di
Disciplina ed a supporto dei colleghi
che si trovassero ad affrontare problematiche inerenti la professione dal
punto di vista deontologico, è stato
istituito un indirizzo mail ([email protected]) con cui
dialogare con il Presidente del Consiglio di Disciplina.
Il Codice di deontologia professionale è strumento fondamentale per lo
svolgimento della libera professione
e pertanto, al fine di evitare spiacevoli contenziosi, deve essere oggetto di
frequente consultazione.
Si è riscontrata
l’inosservanza
del codice deontologico
di alcuni colleghi,
ma anche taluni
comportamenti
poco corretti di clienti.
geom. Renato Celeghin, geom. Antonio Ellero, geom. Francesco Fecchio,
geom. Giuseppe Mussolin, geom. Pietro Orteschi, geom. Fabiola Pressato,
geom. Antonio Reato, geom. Giulio
Robusti, geom. Massimo Scagnellato,
geom. Enrico Schiavon, geom. Mauro
Secondin, geom. Claudio Tommasello.
Pitagora 2/2014
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
7
Cassa
di previdenza
Esercizio della professione
e attività di vigilanza
di Chiara Cattani, delegata Cassa
Come mai dieci anni fa
gli iscritti al solo Albo
in Italia
erano 8.000 e oggi
sono oltre 16.000?
C’è bisogno
di fare chiarezza
su chi esercita
la professione senza
essere iscritto alla Cassa,
ma occorre anche
tenere conto della
casistica di cui la Cassa
non ha perfetta
rappresentazione.
8
i viene da dire che dobbiamo
cominciare a contarci sul serio
perché c’è in gioco la nostra dignità
al momento di andare in pensione.
La crisi nel nostro settore è in continua discesa e noi per non annegare
lavoriamo in maniera ansiosa, preoccupati di essere pagati a fronte di una
miriade di responsabilità, aggravate
da incombenze burocratiche che appesantiscono lo svolgersi dell’opera
per poi arrivare verso la fine dell’incarico a fiutare che il nostro cliente
sta cercando delle scuse per non riconoscere il lavoro svolto. Intanto i costi fissi bussano inesorabilmente ogni
mese: affitto, mutuo, utenze, commercialista, oneri fiscali e previdenziali, assicurazione, aggiornamento
solo per ricordarne qualcuna.
E il lavoro manca, come emerso da
una recente ricerca dell’Istat, dove i
permessi di costruire sono calati del
35% nel primo semestre 2013 e i colleghi laureati hanno dichiarato di
aver un cedimento del reddito pari al
30%. Ma anche nella nostra categoria
i segnali sono poco confortanti, tanto
che sommati alla concorrenza sleale
e artificiosa anche tra noi stessi colleghi, rendono la libera professione
quasi una giungla di sopravvivenza.
In tutta Italia siamo oltre 110 mila
iscritti ma una parte di noi è iscritto al
solo Albo – cioè IA - senza essere iscritto alla Cassa di Previdenza. Nel
2003 il numero complessivo di questi
colleghi italiani si aggirava intorno agli
8 mila ma a distanza di 10 anni questo
M
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
numero si è ingrossato fino ad arrivare
nel 2013 ad oltre 16 mila geometri.
DUNQUE COME MAI?
Se una volta era marginale e/o politicamente poco corretto svolgere indagini nazionali (ed eravamo in piena attività produttiva e la professione
attirava costantemente nuove leve),
oggi siamo invece costretti a domandarci come mai tutte queste posizioni
si sono moltiplicate.
Iniziare a fare degli accertamenti
era sicuramente la via da seguire. Allora controlli su coloro che esercitano
la professione utilizzando il timbro
professionale ma che omettono l’iscrizione alla Cassa di previdenza;
controlli sulle società di ingegneria
(società di capitali quali spa, srl, sas e
società cooperative) che eseguono attività riconducibili alla professione
propria del geometra, anche se non
con modalità tradizionali; controlli
sugli obblighi dei soci o amministratori di queste società o delle Stp che
con la discriminante della qualifica di
geometra iscritto all’Albo (e quindi
con il possesso dell’abilitazione professionale) anch’essi eseguono, secondo i concetti odierni, attività tecnico-professionale.
LA CASSA È UN OBBLIGO PROFESSIONALE
Da questo ragionamento la Cassa è
partita per accertare se e quanti geometri usano abitualmente esercitare
la professione senza sentirsi in obbligo di iscriversi alla Cassa, come prevede il nostro Regolamento. E con
Pitagora 2/2014
questo spirito, da delegata, ho approvato e apprezzato lo sforzo politico di
salvaguardare chi svolge la professione alla luce del sole rispettandone
le regole. Ma sinceramente sono rimasta spiazzata di fronte ad una casistica troppo variabile e dove mi sono
ritrovata impreparata a dare delle risposte a colleghi che a volte erano
decisamente seccati della presa di posizione perentoria della stessa Cassa
di previdenza. Posso dire che sono
stati giorni caldi, dove si registrava
quotidianamente un ascolto alle “lamentele”, che mi sono sentita anche
di condividere per certi versi.
CASISTICA OLTREMODO VARIABILE
Forse gli uffici della Cassa non si
sono resi conto che le casistiche sono
a decine e che i delegati, ma soprattutto il personale dei Collegi non erano stati adeguatamente formati in via
preventiva su una materia spinosa che
riguarda aspetti fiscali e previdenziali
non sempre di così facile intuizione.
Aggiungiamo che fino a ieri nessuno
pensava alla mole di casi che si è abbattuta in capo ai Collegi periferici;
almeno noi di Padova ne stiamo risentendo con i nostri 158 geometri interessati da questa prima indagine.
Solo in questi giorni sulle società
di ingegneria sono stati codificati 9
casi ricorrenti e sui soci amministratori sono stati codificati 18 casi ricorrenti. Il numero è destinato a salire in
quanto la scadenza del 28 febbraio,
prorogata al 31 marzo su grande richiesta a scala nazionale, produrrà una mole di circostanze soggettive che
dovranno per forza essere catalogate
per uniformare il tipo di risposta che
la Cassa intenderà perseguire.
Potevamo noi inermi rappresentanti di categoria dare risposte univoche
e certe ai colleghi? Impensabile, eppure così è la faccenda, e l’immagine
della categoria non ha certo brillato
di sensibilità in un momento così penoso come questo tempo di crisi.
CHI HA RICEVUTO GLI AVVISI
I primi controlli sono stati effettuati incrociando la banca dati dell’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del
Territorio) dove apparivano i nomi
dei tecnici che avevano sottoscritto
pratiche Docfa ma che non erano
iscritti alla Cassa di Previdenza. Parallelamente i controlli sono stati effettuati incrociando la banca dati di
Infocamere dove apparivano nomi di
geometri amministratori di società di
ingegneria, o soci di società aventi oggetto sociale assimilabile all’attività
professionale di geometra. Come primo step sono emersi quasi 11 mila
casi di geometri che hanno ricevuto a
fine anno una lettera di invito perentorio a provvedere a giustificarsi o ad
iscriversi entro il 31 marzo 2014.
QUALITÀ O QUANTITÀ?
L’obiettivo è quello di segnalare
l’incongruenza della posizione, iscritto albo, con lo svolgimento di attività
professionale e/o di geometri che dichiarano redditi da partecipazione in
studi associati, in società di ingegneria
o in società di capitali ma che non sono iscritti, come d’obbligo, alla Cassa.
In via principale si è inteso: recuperare i contributi evasi da destinare alla sostenibilità di tutti; incrementare
gli iscritti obbligatori alla cassa come
anche salvaguardare gli iscritti Albo
che effettivamente non esercitano la
professione. E qui si apre il capitolo
di quanti effettivamente svolgono la
professione in maniera esclusiva, argomento sempre sopito ma che forse
merita ora piu che mai una seria riflessione da parte anche del Consiglio
Nazionale che certamente deve interrogarsi sul futuro di coloro che vivono di sola professione in un mercato
di “tecnici” estremamente affollato.
LE CANCELLAZIONI, UN PROBLEMA
Vi annuncio che nei prossimi mesi
seguiranno altre verifiche di banche
dati che presumibilmente andranno a
interessare nuovamente una buona
parte dei 16 mila iscritti al solo Albo
per quanto riguarda pratiche edilizie
presentate nei Comuni, ai Vigili del
Fuoco o presso i Tribunali in veste di
CTU. Vedremo così di capire nei
prossimi mesi anche l’andamento generale della questione, augurandoci
che per tanto rumore sia valsa la pena,
dato che nei Collegi improvvisamente le cancellazioni sono drasticamente
aumentate con le conseguenze economiche che potete ben immaginare.
Pitagora 2/2014
Codici Ateco relativi
all’attività professionale
A partire dal 1 gennaio 2008 l'Istat
ha adottato per le attività economiche
una nuova classificazione.
Quelle che ci riguardano, secondo
la Cassa di Previdenza, sono raccolte
nel capitolo ATTIVITÀ PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE, da cui
derivano i codici relativi all'attività
professionale connessa.
Le lettere di regolarizzazione
inviate a Società di Ingegneria
o società tecnico-ingegneristiche
sono state n. 2833 su scala nazionale.
Codici primari
70.22.09 Altre attività di consulenza
imprenditoriale
71.11 Attività degli studi di
architettura
71.12.10 Attività degli studi di
ingegneria
71.12.20 Servizi di progettazione di
ingegneria integrata
71.12.30 Attività tecniche svolte da
geometri
71.12.40 Attività di cartografia e
aerofotogrammetria
71.12.50 Attività di studio geologico e
di prospezione geognostica e
mineraria
74.90.93 Altre attività di consulenza
tecnica nca
Codici secondari
71.12 Attività degli studi d'ingegneria
ed altri studi tecnici
72.19 Ricerca e sviluppo geologia e
ingegneria
72.19.01 Ricerca e sviluppo ingegneria
72.19.09 Ricerca e sviluppo geologia
70.22 Attività di consulenza
imprenditoriale
70.22.1 Attività di consulenza di
gestione aziendale
43.12 Preparazione cantiere
Codici terziari
71.1 Attività degli studi di
architettura, ingegneria ed altri studi
tecnici
74.90 Altre attività professionali,
scientifiche e tecniche nca
74.10.3 Attività dei disegnatori tecnici
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
9
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SANATORIA
Nuovi orizzonti
della professione
È arrivato il momento della
Relazione tecnica di regolarità
In un affollato convegno
i notai Agostini
e Caracciolo hanno
presentato tutte
le verifiche tecniche
che è opportuno
svolgere prima di
acquistare un immobile.
Il presidente nazionale
Maurizio Savoncelli
e il presidente
del Collegio
Pierluigi Capuzzo
hanno affermato
l’impegno perché
la Relazione tecnica
di regolarità accompagni
ogni atto
di compravendita.
Il presidente nazionale
Maurizio Savoncelli e il presidente
del Collegio Pierluigi Capuzzo.
10
’argomento era impegnativo in
sé: “Verifiche urbanistiche, edilizie, catastali ed energetiche nelle
compravendite”. Lunedì 17 febbraio
oltre trecento geometri sono venuti a
sentire che cosa avrebbero detto due
notai di Padova, Roberto Agostini,
che è anche presidente del Consiglio
Notarile, e Mario Caracciolo, oltre al
geometra Guerino Polito, presidente
provinciale degli agenti immobiliari
aderenti alla Fimaa.
Ma l’argomento ha superato il carattere tecnico per la presenza del presidente nazionale dei geometri, Maurizio Savoncelli, di recente elezione,
che ha inserito questo tema nell’ambito più ampio di nuove frontiere professionali per la categoria. Egli ha infatti detto che sono in corso contatti
con il ministero della Giustizia e con
il Notariato per rendere obbligatoria
nelle compravendite immobiliari la
perizia contrattuale, da allegare al rogito. Tale perizia accerta lo stato dell’immobile dal punto di vista urbanistico, edilizio, catastale ed energetico,
e mette al riparo l’acquirente da amare sorprese dopo l’acquisto. In tal modo si possono evitare i contenziosi
che sorgono quando i nuovi proprie-
L
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
tari scoprono che l’immobile acquistato non corrisponde in parte o in tutto a quello descritto dal venditore.
Il presidente Cng ha detto che questa non è solo una nuova opportunità di lavoro per i geometri, professionalmente i più indicati a redigere la
perizia, ma anche una garanzia per
gli acquirenti e per i soggetti coinvolti nelle compravendite, come i
notai e gli agenti immobiliari. I notai, e l’agente immobiliare hanno
confermato con assoluta convinzione questa idea.
Il presidente del Collegio Pierluigi
Capuzzo, nel chiudere i lavori, ha annunciato l’intenzione di realizzare al
più presto un protocollo con queste
due categorie, di modo da ottenere la
conformità delle perizie e quindi la garanzia che le verifiche sono state eseguite in modo attendibile e omogeneo.
All’interno di queste verifiche, l’Ape assume una particolare rilevanza.
Poiché è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il tecnico che lo sottoscrive è assoggettato
alle sanzioni penali previste per il caso di false attestazioni. L’invito ai
geometri è di non considerarlo un
semplice adempimento burocratico.
Pitagora 2/2014
Il punto sui problemi
della professione
Verifiche urbanistiche, edilizie, catastali
ed energetiche nelle compravendite
di Roberto Agostini e Mario Caracciolo, notai in Padova
Novità normative in materia di Ape
L’attestato di prestazione energetica ha una funzione informativa: strumento di orientamento del mercato.
Deve:
a) contenere nuovi metodi e criteri di
calcolo (in attesa dei decreti);
b) contenere l’attribuzione della classe energetica;
c) essere rilasciato da professionista
autorizzato e indipendente;
d) contenere le raccomandazioni per
il miglioramento dell’efficienza energetica.
Rimangono validi gli Ace rilasciati prima del 5 giugno 2013.
I CALCOLI
In attesa che vengano emanati i regolamenti, continuano ad applicarsi
transitoriamente il Dpr 59/2009 e le
Linee Guida Nazionali di cui al Dm
26 giugno 2009. L’Ape può essere un
unico attestato per più unità a condi-
zione che:
1) facciano parte del medesimo fabbricato;
2) abbiano la medesima destinazione
d’uso, situazione di contorno, orientamento e geometria;
3) siano servite dal medesimo impianto termico e di climatizzazione.
I PRESUPPOSTI OGGETTIVI
Nuovi fabbricati: costruiti con permesso richiesto dopo 8 ottobre 2005
(oltre che la sanzione amministrativa
preclude il rilascio dell’abitabilità);
“Ristrutturazioni importanti”, concetto diverso rispetto alla ristrutturazione in materia edilizia perché comprende tutte le manutenzioni ordinarie, straordinarie, ristrutturazioni che
riguardino almeno il 25% della superficie dell’intero edificio;
Edifici pubblici.
Riferimenti Normativi per l’Ape
La normativa di riferimento è il D. Lgs. 19 agosto 2005
n. 192 attuativo della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE.
Sono intervenute molteplici modifiche/integrazioni.
Vanno ricordati:
Dpr 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento contenente i
criteri di calcolo della prestazione energetica);
Dm 26 giugno 2009 con cui sono state approvate le
Linee guida nazionali per la certificazione energetica.
In seguito alla Direttiva 2010/31/UE il D.Lgs. 192/2005 è
stato modificato con:
Dl 4 giugno 2013 n. 63 (convertito in legge 3 agosto
2013 n. 90). Sopprime l’Ace e introduce l’Ape che, per quanto riguarda le metodologie e i criteri di calcolo, rinvia a dei
regolamenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE
(non ancora emanati); modifica i presupposti per l’obbligo
di dotazione dell’APE (presupposto oggettivo; presupposto
contrattuale); introduce specifiche sanzioni per il caso di
Pitagora 2/2014
Il presidente nazionale Savoncelli
ha riepilogato lo stato delle cose:
Decreto 20 luglio 2012, n. 140,
Regolamento recante la
determinazione dei parametri per
la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi.
Decreto 31 ottobre 2013, n. 143,
Regolamento recante determinazione
dei corrispettivi da porre a base
di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici
dei servizi relativi all'architettura
ed all'ingegneria.
Progetto “Georientiamoci” di
orientamento agli istituti tecnici
perché sia chiaro il percorso
del tecnico CAT (Costruzioni,
ambiente e territorio).
Polizza assicurativa contro i rischi
della professione.
Rete delle professioni tecniche
per presentarsi compatti davanti
all’interlocutore che determina
le norme (governo e parlamento).
Perizia contrattuale: stiamo
lavorando perché sia obbligatoria
nelle compravendite.
Da sinistra: Guerino Polito, Maurizio
Savoncelli, Pierluigi Capuzzo, Mario
Caracciolo, Roberto Agostini.
violazione dell’obbligo di dotazione (in precedenza non
erano previste sanzioni ed era dubbio se l’obbligo di dotazione fosse derogabile); con la clausola di cedevolezza si
applica solo alla Regioni e Province che non abbiano provveduto a legiferare in materia. Rimangono validi gli Ace rilasciati prima del 5 giugno 2013.
Dl 23 dicembre 2013 n. 145 (Decreto Destinazione
Italia, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9). L’omessa allegazione dell’Ape non determina la nullità dell’atto
di compravendita, ma è punita con sanzione pecuniaria
da 3.000 euro a 18.000 euro, e comunque non esenta
dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono
svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso
del procedimento sanzionatorio.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
11
Ape: gli obblighi
Nell’Ape dove essere menzionata
la “dichiarazione di indipendenza” del
tecnico certificatore.
L’Ape è di per sé considerato
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà a prescindere dalla forma
usata. I tecnici redattori sono
sottoposti alle sanzioni penali
previste per il caso di false
attestazioni.
L’Ape ha validità di 10 anni a
condizione che:
- non ci siano stati interventi
di ristrutturazione/riqualificazione
che modifichino
la classe energetica;
- dal suo rilascio siano state
effettuate regolarmente
le operazioni di controllo
e adeguamento degli impianti
termici, dimostrabili
dai libretti di impianto,
altrimenti scade il 31 dicembre
dell’anno successivo.
Nel decreto “Destinazione Italia”,
convertito con legge 21 febbraio
2014, n. 9, è contenuta
la prescrizione che nel calcolo
si tiene conto del raffrescamento
derivante dalle schermature solari
mobili, a condizione che
la prestazione energetica
delle predette schermature
sia di classe 2, così come definita
dalla norma europea, o superiore.
I PRESUPPOSTI CONTRATTUALI
In occasione di trasferimenti immobiliari onerosi e gratuiti (per questi ultimi manca la sanzione);
in occasione di nuove locazioni;
purché relativi a fabbricati esistenti o da costruire.
GLI OBBLIGHI NEI TRASFERIMENTI ONEROSI
Per i trasferimenti onerosi e le locazioni, oltre all’obbligo di dotazione, ci sono specifici obblighi di:
- informativa;
- consegna (obbligo distinto e autonomo rispetto all’allegazione);
- allegazione.
Tali obblighi sono così graduati:
L’annuncio di vendita (in qualsiasi forma effettuato) deve riportare gli
indici di prestazione energetica e la
classe energetica corrispondente.
Il proprietario, all’avvio delle trattative, deve rendere disponibile l’Ape al potenziale acquirente e consegnarlo alla fine delle medesime cioè
al preliminare. Non serve allegarlo
perché va allegato al definitivo. È invece opportuno dare atto nel preliminare che il promissario acquirente ha
avuto a disposizione l’Ape sin dall’inizio delle trattative e al preliminare
ha, quindi, ricevuto le informazioni e
la documentazione attestante la prestazione energetica dell’immobile.
L’Ape va allegato al contratto di
compravendita. L’omessa allegazione è punita con sanzione pecuniaria
da 3.000 euro a 18.000 euro. Analoga
sanzione è prevista per l’omessa
menzione dell’informativa e consegna. Tale sanzione viene applicata
dall’Agenzia delle Entrate alla registrazione dell’atto.
Chi sono i soggetti certificatori dell’Ape
Poiché la Regione Veneto non ha legiferato in materia,
si applicano le disposizioni contenute nel Dpr 16 aprile
2013 n. 75, secondo cui per tecnici abilitati si intendono
i soggetti in possesso dei titoli di studio indicati e che
siano iscritti nei relativi Ordini e Collegi ed abilitati alla
progettazione di edifici e impianti. Si tratta di ingegneri,
architetti, periti industriali, geometri. Se questi soggetti
hanno frequentato, con superamento dell'esame finale,
uno specifico corso di formazione per la certificazione
12
GLI OBBLIGHI NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE SOGGETTI
A REGISTRAZIONE (solo per
nuova locazione e sub-locazione superiore a 30 giorni)
L’annuncio di locazione (in qualsiasi forma effettuato) deve riportare
gli indici di prestazione energetica e
la classe energetica corrispondente,
ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di
quattro mesi all’anno.
Il proprietario, all’avvio delle trattative, deve rendere disponibile l’Ape
al potenziale locatario e consegnarlo
alla fine delle medesime (cioè al contratto di locazione).
È obbligatorio dare atto nel contratto che il locatario ha ricevuto le informazioni e la documentazione attestante la prestazione energetica dell’immobile, ma non di allegarlo al contratto. Deve essere allegato solo per le
locazioni di interi fabbricati (dal 4
agosto 2013 fino al 24 dicembre 2013
doveva essere allegato a tutti i contratti di locazione; dal 24 dicembre 2013
va allegato solo ai contratti di locazione di interi fabbricati e non per quelli
di singole unità immobiliari).
Dal 24 dicembre 2013 in caso di
omessa dichiarazione o allegazione,
se dovuta, le parti sono soggette al pagamento in solido ad una sanzione
amministrativa da 3.000 a 18.000 euro ovvero da 1.000 a 4.000 euro per
contratti di locazione di singole unità
(ridotta a metà se di durata non superiore a 3 anni).
C’è la possibilità di sanatoria per
contratti stipulati dal 4 agosto 2013 al
24 dicembre 2013 eventualmente nulli per mancata allegazione, pagando
la relativa sanzione.
energetica degli edifici, sono abilitati alla certificazione
energetica degli edifici senza alcuna limitazione.
In sede di conversione del Dl 145/2013 (Destinazione
Italia), è stata inserita (legge 9/2014, art. 8-ter, lettera e)
la disposizione che le regioni possono riconoscere, quali
soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere
in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per
la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del Dpr n.
75/2013 (12 luglio 2013).
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014
La legge e gli abusi
Regolarità urbanistica nei trasferimenti immobiliari
GLI ABUSI E LA VALIDITÀ
DEGLI ATTI NOTARILI
In tutti i trasferimenti immobiliari
onerosi o gratuiti, devono essere indicati, a pena di nullità dell’atto, i titoli edilizi in base ai quali il fabbricato è stato realizzato ovvero è stato sanato. Pertanto, vanno indicati a pena
di nullità:
dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, per i fabbricati costruiti ante
1° settembre 1967;
licenza edilizia per le costruzioni
eseguite prima del 30 gennaio 1977;
concessione edilizia per le costruzioni eseguite dopo il 30 gennaio
1977 e prima del 30 giugno 2003;
permesso di costruire per le costruzioni eseguite dal 30 giugno
2003;
denuncia inizio attività (super
Dia) per interventi di nuova costruzione ex art. 22 comma terzo Dpr
380/2001;
provvedimento di sanatoria “straordinaria” (legge 47/1985, legge
724/1994, Dl 269/2003) o sanatoria
“a regime” (art. 36 Dpr 380/2001).
Pertanto per la validità degli atti
notarili occorrono due requisiti:
requisito formale: devono esserci le menzioni di cui all’art. 46 T.U.
380/2001 a pena di nullità;
requisito sostanziale:
ante 1967 (è sempre commerciabile ma comunque se effettuato in
maniera abusiva sono sempre applicabili le sanzioni amministrative ex legge 47/85);
post 1967, deve esserci il titolo
abilitativo e non deve sussistere una totale difformità rispetto al titolo stesso (è causa di nullità solo la
totale difformità ex art. 31 T.U.).
LE CONSEGUENZE DEGLI
ABUSI NEGLI ATTI NOTARILI
Gli interventi edilizi abusivi effettuati successivamente al 1967 sul
fabbricato esistente non determinano
la nullità dell’atto, fatta eccezione
per la ristrutturazione “maggiore”,
cioè quella per la quale serve il permesso di costruire o la super Dia.
Altri interventi sull’esistente: ristrutturazione minore, trasformazioni
parziali (ad esempio modifica di destinazione d’uso senza opere, frazionamento o accorpamento di unità con
minime opere interne, ampliamento e
sopraelevazione senza creazione di
nuove unità, creazione di manufatti
pertinenziali, modifiche prospettiche) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
Il notaio non è responsabile delle dichiarazioni
Secondo la Cassazione – sentenza n. 11628 del 26 marzo 2012 - non sussiste alcuna responsabilità del notaio in
ordine alla verifica circa la rispondenza al vero delle dichiarazioni di parte ex art. 18 legge 47/85 e art. 46 T.U.
(titolo autorizzativo dell’edificio, eventuali sanatorie) a
meno che non ci sia stato uno specifico incarico da parte dei clienti. Se tali dichiarazioni mancano oppure non
rispondono al vero, cioé se l’edificio non ha alcun titolo
autorizzativo, l’atto è nullo.
Pitagora 2/2014
Dpr 380/2001, art. 46,
Nullità degli atti giuridici relativi
ad edifici la cui costruzione abusiva
sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
1. Gli atti tra vivi, sia in forma
pubblica, sia in forma privata, aventi
per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione
è iniziata dopo il 17 marzo 1985,
sono nulli e non possono essere
stipulati ove da essi non risultino,
per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi del permesso di costruire o
del permesso in sanatoria. Tali
disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di
diritti reali di garanzia o di servitù.
Viceversa le parti, secondo l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 3599 del 3 giugno 2008), in caso di
dichiarazione mendace incorrono, anche se non determina la nullità dell’atto, in responsabilità penali qualora
fosse ravvisabile il reato di cui all’art. 483 codice penale
“falso ideologico commesso da privato in atto pubblico”.
In altre parole ragioni di tutela dell’affidamento dei
terzi, certezza dei traffici giuridici, lealtà e buona fede nei
rapporti contrattuali impongono alle parti l’obbligo di dire la verità negli atti notarili.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
13
Sanzioni per gli abusi
Il Dpr 380/2001 distingue:
ABUSI GRAVI
Mancanza assoluta del titolo:
- sanzione penale; sanzione civile
(nullità dell’atto: bene non
commerciabile);
- sanzione amministrativa
(demolizione).
Totale difformità (art. 31):
- sanzione penale;
- sanzione amministrativa
(demolizione);
- sanzione civile (nullità dell’atto per
interpretazione: bene non
commerciabile);
Variazioni essenziali (art. 32):
- sanzione penale;
- sanzione amministrativa
(demolizione);
- non c’è nullità dell’atto: bene
commerciabile.
ABUSI MENO GRAVI (solo sanzioni
amministrative)
- Art. 33. Ristrutturazione abusiva
per assenza di titolo o in totale
difformità (non ristrutturazione
maggiore);
- Art. 34. Interventi eseguiti in
parziale difformità al permesso
o alla Super Dia;
- Art. 37. Interventi eseguiti in
parziale difformità alla Dia/Scia.
14
L’importanza della Relazione tecnica di regolarità
È fondamentale informare il cliente che le dichiarazioni prescritte dalla legge non sono sufficienti a tutelare adeguatamente l’acquirente.
Appare quanto mai opportuno:
informare e sensibilizzare il cliente sull’importanza di verificare prima
della stipula di un atto notarile la regolarità edilizia e catastale;
conseguentemente far redigere una relazione (“Relazione Integrata di
Regolarità Urbanistica e Catastale dei fabbricati” - R.I.R.U.C.) da parte di un
tecnico che esattamente verifichi la storia urbanistica dell’immobile al fine
di garantire alla parte acquirente l’acquisizione di un edificio conforme alle
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, e sulla conformità catastale.
Il notaio tutela la parte acquirente per:
l’acquisto della proprietà;
la conformità soggettiva catastale, cioé le risultanze dei registri immobiliari.
varianti ai permessi (per i quali in linea di principio serve la Scia), non
determinano la nullità dell’atto, tuttavia, determinano sanzioni pecuniarie
di tipo amministrativo e nei casi più
gravi una responsabilità penale (variazione essenziale) a carico dell’autore o altre sanzioni amministrative
(demolizione/obbligo di rimessa in
pristino) a carico del proprietario dell’immobile.
TUTELA PER CHI ACQUISTA
UN IMMOBILE ABUSIVO
Poiché la presenza di abusi edilizi
assoggetta il proprietario dell’immobile alle sanzioni amministrative da
parte della Pubblica Amministrazione, questa situazione viene assimilata
all’ipotesi prevista dall’art. 1489 c.c.
a norma del quale l’acquirente può
chiedere la riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto e
il risarcimento danni (termine di prescrizione 10 anni).
La responsabilità del venditore non
sussiste se l’abuso è stato dichiarato
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
nel contratto ovvero il compratore ne
abbia avuto conoscenza.
Secondo la giurisprudenza:
A) deve trattarsi di abusi conoscibili
in base al semplice esame dell’immobile non essendo imposto all’acquirente alcuna ricerca o indagine
specifica;
B) non esclude la responsabilità del
venditore la presenza di clausole di stile del tipo “l’immobile è venduto nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova”.
L’AGIBILITÀ
Il rilascio dell’agibilità non costituisce attestazione della conformità
dell’edificio al progetto approvato.
L’agibilità attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico (la conformità dell’opera al progetto, pur essendo il presupposto logico dell’agibilità stessa, è contenuta nella richiesta di agibilità sulla base di mera dichiarazione di parte). La mancanza di
agibilità è causa di risoluzione del
contratto.
Pitagora 2/2014
Cosa impone la legge
Conformità catastale nei trasferimenti immobiliari
AL NOTAIO SOLO LA VERIFICA
SUI REGISTRI IMMOBILIARI
La norma contenuta nell’art. 29 della legge 52/1985, modificata dal Dl n.
78/2010, impone che negli atti di
compravendita di fabbricati esistenti
sia presente, per le unità immobiliari
urbane, non solo l’identificazione catastale ma anche il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione degli intestatari della
conformità allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie; in questa
fase al notaio non è demandato alcun
controllo. Successivamente la norma
impone al notaio di verificare la conformità degli intestatari catastali con
le risultanze dei registri immobiliari.
Per i fabbricati rurali, la circolare
n.2/2010 dell’Agenzia del Territorio,
che fornisce indicazioni sul Dl 78,
scrive che non sono interessati da tali adempimenti i fabbricati rurali censiti al catasto terreni che non abbiano
subito variazioni, né perso i requisiti
oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali; i
fabbricati iscritti in catasto come
“unità collabenti”, in quanto non più
abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati; i fabbricati iscritti in catasto come “in corso costruzione” o “in
corso di definizione”, sempre che
non siano stati ultimati o definiti.
Ciò contrasta con il Dl. 557/93
che, all’art. 9, come modificato dalla
legge 244 del 24 dicembre 2007, ha
previsto che tutti i fabbricati rurali
devono essere denunciati al catasto
dei fabbricati.
FALSE DICHIARAZIONI
Anche per la dichiarazione di conformità catastale resa in atto potrebbe
valere il principio del “falso ideologico commesso da privato in atto pubblico” ex art. 483 codice penale.
Per questo motivo, è opportuno che
il venditore consulti un tecnico abilitato per avere la certezza che la difformità esistente non incida sull’attribuzione della rendita e consente di rendere una dichiarazione di conformità
sostanziale. Infatti la predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da
un tecnico abilitato alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale.
Quali variazioni denunciare al catasto
(Circolare n. 2 del 9 luglio 2010 dell’Agenzia del Territorio)
Devono essere evidenziate, attraverso una denuncia di
variazione, solo quelle variazioni che incidono sullo stato, sulla consistenza e sull’attribuzione della categoria e
classe (ossia sulle situazioni dalle quali dipende la rendita catastale).
Non è obbligatorio, ma è possibile, presentare la variazione per quelle modifiche lievi che non incidono sugli
Pitagora 2/2014
Legge 52/1985, art. 29
(come modificato dal Dl 78/2010))
1bis. Gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi aventi ad
oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su
fabbricati già esistenti, ad esclusione
dei diritti reali di garanzia, devono
contenere, per le unità immobiliari
urbane, a pena di nullità, oltre
all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli
intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e
delle planimetrie, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia
catastale. La predetta dichiarazione
può essere sostituita da
un'attestazione di conformità
rilasciata da un tecnico abilitato alla
presentazione degli atti di
aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti
il notaio individua gli intestatari
catastali e verifica la loro
conformità con le risultanze dei
registri immobiliari.
elementi di cui sopra (variazione dei toponimi, nomi dei
confinanti, lievi modifiche interne quali lo spostamento
di porte o tramezzo che pur variando la superficie dei vani non variano il numero dei vani e la loro funzionalità).
Per le unità la cui consistenza è valutata in mc o mq, le
modifiche interne di modeste entità non incidenti sulla
consistenza dei beni ovvero sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l’obbligo di presentazione di
nuova planimetria. Questo è il significato della conformità catastale.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
15
Le novità in tre leggi
Nel 2011 interviene il Decreto
Legislativo 23/2011 (che sarebbe
entrato in vigore il 1° gennaio 2014)
che all’art. 10 modifica l’art. 1
della Tariffa Parte Prima Allegata
al Dpr 131/86: introduce due uniche
aliquote del 9% e del 2%
che “assorbono”
le ipotecarie/catastali/altri diritti.
Nel 2013 interviene l’art. 26 del
Decreto Legge 12 settembre 2013 n.
104 (convertito con legge 8
novembre 2013 n. 128) che modifica
il predetto art. 10 D.Lgs. 23/2011:
introduce le ipotecarie e catastali
pari a 50 euro ciascuna per
i trasferimenti di cui all’art. 1.
Nel 2013 interviene ancora la Legge
di stabilità (Legge 27 dicembre 2013
n. 147 – art. 1 commi 608 e 609)
introducendo un’ulteriore modifica
all’art. 1 della Tariffa: per i terreni
agricoli introduce l’imposta di
registro al 12% e conferma le
agevolazioni per la piccola proprietà
contadina.
IMPOSTE DI REGISTRO/IPOTECARIE/CATASTALI
LE NOVITÀ VIGENTI DAL 1° GENNAIO 2014
I notai Agostini e Caracciolo avevano preparato un prospetto di aggiornamento sul regime vigente dal 1° gennaio 2014 riguardo alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, ma per ragioni di tempo non hanno potuto
presentarlo al convegno. Ne diamo conto qui, aggiungendo la notizia della circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2014, avente
per oggetto “Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di
registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione
a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23”.
Atti soggetti a imposta di registro
Abitazioni soggette ad imposta di
registro: Registro aliquota 9% +
Ipotecaria € 50 + Catastale € 50
Abitazioni prima casa non rientranti nella categoria catastale A/1
– A/8 – A/9: Registro aliquota 2% +
Ipotecaria € 50 + Catastale € 50
Il tutto con un minimo di € 1000 + €
100 (50 ipotecaria + 50 catastale).
Tali imposte assorbono il bollo, la tassa di trascrizione e i diritti di voltura.
Per tutti questi l’imposta dovuta
non può essere inferiore a € 1000.
Non sono cambiati i coefficienti per
il calcolo del valore catastale (115,5
prima casa – 126 per seconda casa)
Rimane il meccanismo del “prezzovalore”.
Rimane il recupero di quanto anticipato per il preliminare e la detrazione di imposta in quanto l’imposta minima di euro 1000 è da riferirsi all’imposta “dovuta” non all’imposta
da corrispondere (in concreto l’imposta da versare potrebbe essere anche pari a zero).
Terreni non agricoli: Registro aliquota 9% + Ipotecaria € 50 +
Catastale € 50
Terreni agricoli: acquistati da soggetti non imprenditori agricoli professionali e non coltivatori diretti:
Registro aliquota 12% + Ipotecaria
€ 50 + Catastale € 50
Terreni agricoli: acquistati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali iscritti all’Inps: Imposta di registro € 200 + Ipotecaria €
200 + Catastale 1%.
Preliminare registrato: 0,50% sulla
caparra; € 200 imposta fissa; 3% su
acconti prezzo non soggetti ad Iva; €
16 di bollo per foglio da 100 righe.
Preliminare trascritto: come sopra
+ € 155 bollo + € 200 trascrizione.
Atti soggetti a Iva
L’imposta fissa è aumentata da 168
a 200 euro.
Non opera il principio dell’assorbimento del bollo (230) e dei diritti di
trascrizione e voltura (35 + 55) che,
pertanto, continuano a pagarsi. In altre parole solo quando si applicano le
imposte di registro proporzionali
(9%, 2%, 12%) non si pagano bollo e
i diritti di trascrizione e voltura.
Le aliquote del 9 o del 2 % trovano
applicazione anche con riferimento
alle cessioni di immobili esenti da
Iva, di cui all’articolo 10, n. 8-bis, del
Dpr n. 633 del 1972. Vale anche in
16
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
questo caso la norma che l’imposta,
comunque, non può essere inferiore a
1000 euro.
Abitazioni prima casa: Iva 4%,
tranne quelle di lusso (Dm 2 agosto
1969), cioé con superficie superiore a
240 mq, o piscina superiore a 80 mq
Le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono state elevate a € 200.
Riguardo alle agevolazioni prima
casa relative a trasferimenti derivanti da successione e donazione,
le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di 200 euro
ciascuna.
Pitagora 2/2014
IMPOSTE DI REGISTRO/IPOTECARIE/CATASTALI
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N.2/2014
Riportiamo qui gli stralci della circolare n. 2 dell’Agenzia delle Entrate
del 21 febbraio 2014, riguardanti dubbi di interpretazione.
1.1.2 Credito di imposta per il riacquisto della ‘prima casa’
L’articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede l’attribuzione di un credito
d’imposta a favore di coloro che dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni
previste ai fini dell’imposta di registro o dell’Iva per l’acquisto della
‘prima casa’ provvedano ad acquisire
a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione, altra casa di abitazione
‘non di lusso’, avente i requisiti previsti per fruire delle agevolazioni
‘prima casa’.
Tale credito spetta fino a concorrenza dell’imposta di Registro o
dell’Iva dovuta in relazione al precedente acquisto agevolato per un ammontare non superiore all’imposta di
Registro o all’Iva dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione.
Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che tale previsione è
da ritenersi comunque ancora applicabile, a prescindere da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 10 del
decreto che stabilisce la soppressione
di “tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”.
Il credito di imposta, ancorché costituisca comunque un vantaggio per
i contribuenti, non concretizza, infat-
ti, una agevolazione che ha effetti
sulla misura dell’imposta di registro
dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso.
Per quanto attiene alla misura dell’imposta che può essere utilizzata in
compensazione, si precisa, inoltre,
che, a tali fini, deve essere computata anche l’imposta di registro corrisposta nella misura minima di 1.000
euro, nei casi in cui l’applicazione
delle aliquote proporzionali di registro risultava inferiore a detto importo minimo.
Inoltre, laddove per effetto dello
scomputo dall’imposta dovuta per il
nuovo acquisto effettuato, risulti un
importo di imposta di registro inferiore alla somma di 1.000 euro, dovrà
essere versato per la registrazione
dell’atto solo tale importo e non l’imposta minima di 1.000 euro.
Per quanto riguarda, infine, il riferimento all’acquisto di “un’altra casa
di abitazione non di lusso” di cui al
citato articolo 7 della legge n. 448 del
1998, si ritiene che tale locuzione deve essere riferita, per gli atti soggetti
ad imposta di registro, in considerazione del rinvio operato dalla norma
in commento alla Nota II-bis, alle case di abitazione ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, così come previsto
ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ‘prima casa’.
Le case di lusso
A decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’applicabilità delle agevolazioni
‘prima casa’ risulta vincolata, ai fini
dell’imposta di registro, alla categoria
catastale in cui è classificato o
classificabile l’immobile e non più
alle caratteristiche individuate dal
Dm 2 agosto 1969, nella
formulazione applicabile fino al 31
dicembre 2013.
Le categorie catastali per le quali
non è possibile fruire delle
agevolazioni ‘prima casa’ sono:
- le abitazioni di tipo signorile (cat.
A/1),
- le abitazioni in ville (cat. A/8),
- i castelli e i palazzi di eminenti
pregi artistici e storici (cat. A/9).
Due esempi forniti dalla Circolare n. 2 riguardo al credito di imposta per riacquisto prima casa
1 Acquisto di abitazione ‘prima casa’ in data antece-
2 Acquisto di abitazione ‘prima casa’ in data antece-
dente al 31 dicembre 2013, per il quale è stata applicata
l’imposta di registro pari a 900 euro;
vendita del primo immobile e riacquisto di un altro immobile ‘prima casa’ successivamente al 1° gennaio 2014
per il quale è dovuta l’imposta di registro pari a 1.300 euro.
Credito di imposta pari a 900 euro
Imposta di registro da corrispondere per il nuovo acquisto: 400 euro.
dente al 31 dicembre 2013, per il quale è stata applicata
l’imposta di registro pari a 400 euro;
vendita del primo immobile e riacquisto di un altro immobile ‘prima casa’ successivamente al 1° gennaio 2014
per il quale è dovuta l’imposta di registro pari a 900 euro (da arrotondare all’importo minimo di 1.000 euro).
Credito di imposta pari a 400 euro
Imposta di registro da corrispondere per il nuovo acqui sto: 600 euro.
Pitagora 2/2014
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
17
L’indice della circolare
1. Modifiche all’articolo 1 della tarif fa, parte prima, allegata al Tur
1.1 Permuta
1.2 Divisione11
1.3 Agevolazioni ‘prima casa’
1.1.1 Agevolazione ‘prima casa’ in sede di successione e donazione
1.1.2 Credito di imposta per il riacquisto della ‘prima casa’
1.4 Norme abrogate per effetto della
riformulazione dell’articolo 1
2. Atti immobiliari soggetti ad Iva
3. Effetti della riforma sugli atti societari: conferimento di beni immo bili e assegnazioni ai soci
4. Effetti della riforma sugli atti giu diziari – atti recanti il trasferimento
di immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari
5. Esenzione dall’imposta di bollo, dai
tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie
5.1 Atti e formalità direttamente
conseguenti
5.2 Fattispecie particolari
5.3 Atti per i quali non opera l’esenzione
6 Regole di determinazione della ba se imponibile
6.1 La disciplina del ‘prezzo-valore’
IMPOSTE DI REGISTRO/IPOTECARIE/CATASTALI
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N.2/2014
Riportiamo qui gli stralci della circolare n. 2 dell’Agenzia delle Entrate
del 21 febbraio 2014, riguardanti dubbi di interpretazione.
1.4 Norme abrogate per effetto della riformulazione dell’articolo 1
Per effetto della riformulazione
dell’articolo 1 della Tariffa non risultano, inoltre, più applicabili le aliquote di imposta o la tassazione in
misura fissa prevista per le seguenti
tipologie di trasferimenti:
immobili di interesse storico, artistico e archeologico;
fabbricati o porzioni di fabbricato
ceduti in esenzione da Iva nei confronti di imprese di rivendita di immobili;
immobili in favore dello Stato o di
enti pubblici territoriali;
immobili situati all’estero;
immobili in favore di Onlus o di istituzioni riordinate in aziende di servizi;
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati;
immobili ceduti a titolo oneroso
nei confronti di un imprenditore agricolo professionale.
8. Soppressione delle agevolazioni
previste in leggi speciali
Si riporta di seguito un elenco di
previsioni normative che recano agevolazioni fiscali da ritenere non più
applicabili per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili, posti in essere a titolo oneroso, a
partire dal 1° gennaio 2014:
agevolazioni per i piani di recupero (articolo 5 della legge 22 aprile
1982, n. 168);
agevolazioni per il compendio unico nei territori delle comunità montane (art. 5-bis legge 31.12.1994, n. 97);
agevolazioni per il compendio unico in territori diversi dalle zone montane (combinato disposto dell’art. 5bis della legge n. 97/94 e dell’articolo
5-bis del D.Lgs n. 228/2001);
agevolazioni per i trasferimenti a
favore di giovani agricoltori (art. 14,
comma 5, della legge n. 441 del 1998;
agevolazioni per l’acquisto di fondi
rustici da parte di cooperative e società forestali (articolo 7, comma 4, lettera b), legge 27 dicembre 1977, n. 984);
agevolazioni per i trasferimenti di
immobili dello Stato, enti previden-
LE NUOVE ALIQUOTE
A partire dal primo gennaio 2014, sono previste tre aliquote di imposta nella misura rispettivamente del:
per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi
per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria cata2%
stale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis (prima casa)
per i trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diver12 %
si dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale
L’imposta dovuta non può essere inferiore a 1000 euro.
Esempio:
Cessione a titolo oneroso di fabbricato abitativo per il quale non ricorrono le condizioni ‘prima casa’ di valore pari a
10.000 euro. In caso di trasferimento a titolo oneroso di un fabbricato abitativo per il quale non ricorrono le condizioni ‘prima casa’ in base alle nuove disposizioni, il trattamento fiscale è il seguente:
Tipologia di imposta
Misura dell’imposta
Imposta dovuta
Imposta di registro
(10.000 * 9 %) =900
1.000 (imposta minima)
Imposta ipotecaria
50 euro
50
Imposta catastale
50 euro
50
euro 1.100
Tootale imposte
9%
18
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014
ziali pubblici, regioni, enti locali, o loro consorzi, a favore di fondi di investimento immobiliare (articolo 9,
comma 2, Dl 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410);
agevolazioni per i piani di insediamento produttivo e per l’edilizia economico popolare (art. 32 del Dpr 29
settembre 1973, n. 601);
agevolazioni per i trasferimenti posti in essere nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo (legge 27
gennaio 1977, n. 10);
agevolazioni per i trasferimenti di
immobili da Comuni a fondazioni o a
società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute.
9 Regimi agevolativi applicabili
Restano applicabili quelle agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili tra quelli a titolo oneroso
di cui all’articolo 1 della Tariffa.
In deroga alla previsione di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto
che sopprime tutte le esenzioni e le
agevolazioni tributarie, l’articolo 1,
comma 608, della legge di stabilità
2014 ha previsto espressamente che
tale soppressione non si applica per
le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, di cui all’arti-
colo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25.
Inoltre, l’articolo 1, comma 737,
della legge di stabilità per il 2014 introduce, a decorrere dal 1° gennaio
2014, una previsione normativa che
stabilisce la tassazione nella misura
fissa di 200 euro, ai fini dell’imposta
di registro ipotecaria e catastale, per i
trasferimenti gratuiti di beni effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione di enti.
Si riporta di seguito un elenco delle previsioni fiscali che, sulla base di
tali criteri, trovano applicazione anche a seguito della efficacia della
previsione recata dall’articolo 10,
comma 4, del decreto. Ulteriori chiarimenti potranno essere formulati su
diverse specifiche previsioni con
successivi documenti di prassi.
mediazione civile e commerciale
procedimenti in materia di separazione e divorzio
conciliazione giudiziale
agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
atti di riorganizzazione tra enti
fondi immobiliari
agevolazioni previste per la partecipazione all’EXPO 2015.
L’indice della circolare
7. Applicazione delle imposte minime
di Registro
7.1 Criteri di applicazione dell’imposta minima di registro di 1.000 euro e
dell’imposta fissa/minima di 200 euro di cui all’articolo 41 del TUR
7.1.1 Applicazione dell’imposta minima
in caso di atti plurimi
7.1.2 Applicazione dell’imposta minima in caso di unica disposizione
8. Soppressione delle agevolazioni
previste in leggi speciali
9 Regimi agevolativi applicabili
9.1 La mediazione civile e commerciale
9.2 Procedimenti in materia di separazione e divorzio
9.3 La conciliazione giudiziale
9.4 Agevolazioni per la piccola proprietà contadina .
9.5 Atti di riorganizzazione tra enti
9.6 Fondi immobiliari
9.7 Agevolazioni previste per la partecipazione all’EXPO 2015
10. Decorrenza delle nuove disposizioni
10.1 Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di imposta di registro
e delle imposte ipotecaria e catastale
per gli atti di trasferimento e di costituzione di diritti reali immobiliari
10.2 Decorrenza dell’aumento delle
imposte fisse di registro, ipotecaria e
catastale
CRITERI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MINIMA DI REGISTRO DI 1.000 EURO
Ai fini dell’applicazione dell’imposta minima di registro di
1.000 euro applicabile per i trasferimenti immobiliari la
circolare n. 2/2014 richiama i criteri affermati con la circolare 29 maggio 2013, n. 18, per cui occorre distinguere tra atti plurimi, cioè contenenti più disposizioni autonome e atti contenenti un’unica disposizione sia pure
con pluralità di soggetti e/o oggetti.
Esempio di atto contenente un’unica disposizione
Unico venditore che trasferisce al medesimo acquirente
un immobile abitativo ‘prima casa’ e una pertinenza non
prima casa.
- l’imposta di registro proporzionale del 2 per cento dovuta per il bene immobile è pari ad euro 600;
- l’imposta di registro proporzionale del 9 per cento per
l’immobile pertinenziale è pari ad euro 200.
L’imposta di registro dovuta è pari ad euro 1.000.
Esempio di atti plurimi (Si realizza un atto plurimo nel caso, ad esempio di unico venditore che vende vari immobili,
ciascuno a un diverso acquirente; in tal caso, ogni disposizione rimane assoggettata ad autonoma tassazione. Ai fiPitagora 2/2014
ni dell’imposta minima di registro, trovano applicazione i
principi già forniti con la risoluzione 3 luglio 2008, n. 272,
con riferimento al caso di più disposizioni negoziali contenute nel medesimo contratto: se l’imposta proporzionale
dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo
minimo, mentre l’importo complessivamente dovuto,
commisurato a tutte le disposizioni, è superiore a quello
minimo, l’imposta diregistro da corrispondere è pari alla
somma degli importi dovuti per ciascun negozio)..
Unico venditore che trasferisce diversi immobili a tre diversi acquirenti; l’imposta di registro proporzionale determinata in relazione a ciascun negozio è la seguente:
1. euro 600 per il trasferimento dell’immobile A nei confronti del primo soggetto;
2. euro 300 per il trasferimento dell’immobile B nei confronti del secondo soggetto;
3. euro 850 per il trasferimento dell’immobile C nei confronti del terzo soggetto.
L’imposta di registro complessivamente dovuta è pari ad
euro 1.750.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
19
AGGIORNAMENTO SU APE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Le modifiche apportate dal decreto legge n. 145 (Destinazione Italia)
convertito nella legge n. 9 del 21 febbraio 2014
Nel decreto “Destinazione Italia” (n. 145/2013), convertito con la legge n. 9 del 21 febbraio 2014, sono contenute numerose disposizioni che riguardano l’Attestato
di prestazione energetica e i requisiti dei certificatori.
Riportiamo qui gli articoli del decreto (che nel corso
dell’iter parlamentare ha subito modifiche) coordinato
con la legge di conversione. Poiché si tratta per lo più di
modifiche di altre leggi, riportiamo anche la norma modificata, cosicché sia possibile percepire la disposizione
di legge vigente.
ALLEGAZIONE DELL’APE AI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE IMMOBILIARE
Dl. 145/2013 - Articolo 1, commi 7, 8
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di
prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità
immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro
1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole
unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della
sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono
svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma,
dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del
procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
D.lgs. 192/2005 - Articolo 6, comma 3
Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
NUOVO TESTO VIGENTE
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti
di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di
prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità
immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro
1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole
unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della
sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono
svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma,
dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del
procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
NOTA
È confermato che nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai
contratti di compravendita o di locazione immobiliare
viene eliminata la clausola di nullità degli atti, ma le parti sono soggette al pagamento, in parti uguali, della sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000; la sanzione
è da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non
eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento
della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall'obbligo di presentare l'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. Con le stesse sanzio-
ni si possono sanare i casi di nullità anteriormente previsti (vedi comma 8, riportato di seguito).
In sintesi:
Atti di compravendita: Ape sempre allegato.
Atti di donazione: Ape non va allegato, ma l’immobile ne
va dotato. Chi riceve la donazione non deve dichiarare di
avere ricevuto le informazioni sulla prestazione energetica dell’immobile.
Locazione di singole unità immobiliari: Ape non va allegato, ma l’unità ne va dotata e il conduttore deve dichiarare di averlo ricevuto e di avere ottenuto le informazioni sulla prestazione energetica dell’immobile.
Locazione di intero edificio: Ape sempre allegato.
20
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo
avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al
comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192
del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di
quella della nullità del contratto anteriormente prevista,
per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purchè la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in
giudicato.
TENDE DA SOLE NEL CALCOLO
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-bis
8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si
tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica
delle predette schermature sia di classe 2, come definita
nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.
NOTA
Si tratta principalmente delle tende da sole. La norma
UNI EN 14501:2006, dal titolo: Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e classificazione, si può scaricare, a pagamento, dal sito www.uni.com.
NUOVI TITOLI RICHIESTI PER I CERTIFICATORI
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4"
a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le
parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti:
"4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17,
LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e
le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";
Dpr n. 75/2013 - Articolo 2, comma 3 lettere a) e c).,
comma 4 lettera b)
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
NUOVO TESTO VIGENTE
I titoli richiesti sono:
3. a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69,
LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita
nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S,
74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data
28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
3. c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in
uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1
'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati:
edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
4. b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e
Pitagora 2/2014
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
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NOTA
Il Dl 145 amplia notevolmente la platea dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici senza che abbiano seguito un corso specifico. Sono state
aggiunte le lauree in ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e
tecnologie della chimica industriale; e inoltre i diplomi
in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.
della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio
2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti
classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai
sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 2004;
INDIPENDENZA DEI TECNICI DI ENTI PUBBLICI
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi
per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto
pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il
requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi";
Dpr n. 75/2013 - Articolo 3
Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
NUOVO TESTO VIGENTE
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di
giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i
tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato
di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa
attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da
certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non
deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto
grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza
di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento
diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni
caso non deve essere né coniuge né parente fino al
quarto grado.
1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per
conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato
dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di
interesse pubblico proprie di tali enti e organismi".
22
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014
POSSIBILITÀ DI RICONOSCERE ALTRI CERTIFICATORI
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
"a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica
degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";
IL CORSO DIVENTA DI 80 ORE
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-ter
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle seguenti: "80 ore".
Allegato 1 (Art.2, comma 5) NUOVO TESTO VIGENTE
Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Durata minima 80 ore
I Modulo
La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure di certificazione.
La normativa tecnica.
Obblighi e responsabilità del certificatore.
II Modulo
Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.
III Modulo
Analisi tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli
edifici esistenti.
IV Modulo
Involucro edilizio:
le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
LOCAZIONI INFERIORI A QUATTRO MESI ALL’ANNO
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 8-quater
8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad
eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,".
Pitagora 2/2014
Dpr n. 75/2013 - Articolo 4, comma 2
Funzioni delle Regioni e Province autonome
NUOVO TESTO VIGENTE
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea
della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE
e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti
che dimostrino di essere in possesso di un attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica
degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi edifici;
del miglioramento degli edifici esistenti.
V Modulo
Impianti termici:
fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie
tradizionali e innovative;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi impianti;
della ristrutturazione degli impianti esistenti.
VI Modulo
L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.
VII Modulo
Comfort abitativo.
La ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio
e degli impianti.
VIII Modulo
La diagnosi energetica degli edifici.
Esempi applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici
posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.
D.lgs. 192/2005 - Articolo 6, comma 8
Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
NUOVO TESTO VIGENTE
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati
meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci
tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la
classe energetica corrispondente.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
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DECRETO DESTINAZIONE ITALIA: ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE
Il decreto legge n. 145 (Destinazione Italia), convertito nella legge n. 9 del 21 febbraio 2014
interessa il condominio, il fisco, l’autoimprenditorialità
CONDOMINIO - FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera a)
La legge 220/2012 di riforma del condominio prevedeva
i requisiti e la formazione obbligatoria degli amministratori, ma non ne fissava le modalità. Queste saranno contenute in un futuro regolamento del Ministero della
Giustizia.
CONDOMINIO - MAGGIORANZA SEMPLICE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera b)
È soppressa la lettera b) del comma 9 dell’articolo 1, (all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n.
220, le parole «,per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;), per cui viene ripristinata la situazione precedente al decreto, secondo cui
gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi
energetici possono essere autorizzati dal condominio
attraverso maggioranza semplice (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
Per il periodo di vigenza del decreto (24 dicembre 2013
- 21 febbraio 2014) è stata necessaria la maggioranza
qualificata (maggioranza degli intervenuti ed i due terzi
del valore dell'edificio).
CONDOMINIO - ANAGRAFE CONDOMINIALE
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera c)
Viene specificato che sono solo le parti comuni dell’edificio interessate alla raccolta dei dati da parte dell’amministratore, ai fini della sicurezza.
CONDOMINIO - FONDO OBBLIGATORIO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera d)
Viene precisato che “se i lavori devono essere eseguiti in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”. In tal modo non si bloccano i lavori in attesa di avere accantonato tutta la somma necessaria. È perciò importante che la delibera assembleare indichi con precisione la scansione dei pagamenti, in
modo che i condomini siano esonerati dal versare l’intero fondo obbligatorio.
CONDOMINIO - SANZIONI
Dl. 145/2013 - Articolo 1, comma 9, lettera e)
L’articolo 70 del Codice civile, come modificato, era
oscuro in fatto di sanzioni. Ora viene chiarito che “l'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea
con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice”, cioè la maggioranza semplice.
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FISCO - COMPENSAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI
Dl. 145/2013 - Articolo 12, comma 7-bis
Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 145 (22 febbraio 2014), stabilirà le modalità per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi,
anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma
iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
AUTOIMPRENDITORIALITÀ - MUTUI A TASSO ZERO
Dl. 145/2013 - Articolo 2
Vengono radicalmente modificate le misure per l’autoimprenditorialità contenute nel decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185.
Ora i soci possono avere più di 35 anni, purché siano
donne. Le società, di micro e piccole dimensioni (secondo la classificazione europea) devono essere costituite
da non più di 12 mesi e possono essere collocate ovunque nel territorio nazionale.
Il sostegno avviene attraverso la concessione di un mutuo agevolato a tasso zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75 per cento della
spesa ammissibile. Il limite massimo agevolabile è di 1,5
milioni di euro, nel rispetto della normativa de minimis
(vedi riquadro sottostante).
I settori saranno: industria, artigianato, trasformazione
dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese.
Occorre attendere il regolamento attuativo da emanare
entro 90 giorni.
Sul sito www.invitalia.it si può seguire lo sviluppo delle
procedure.
La normativa de minimis e le micro e piccole imprese
Gli aiuti concessi su un periodo di tre anni e che non
superano la soglia dei 200.000 euro non vengono
considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 1, Trattato Unione europea.
Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui
organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o
il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di
euro.
Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il
totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014
DECRETO MILLEPROROGHE: POS DAL 30 GIUGNO
Il decreto legge n. 150 (Milleproroghe), convertito nella legge n. 15 del 27 febbraio 2014
reca varie disposizioni di interesse
POS
Dl. 150/2013 - Articolo 9, comma 15-bis
Viene differito al 30 giugno 2014 l'obbligo per professionisti e imprese di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante bancomat (POS).
BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Dl. 150/2013 - Articolo 9, comma 15-ter
È ulteriormente differito al 1º luglio 2014 il termine di
cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo all'acquisizione, esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.
PREVENZIONE INCENDI PER STRUTTURE ALBERGHIERE
Dl. 150/2013 - Articolo 11
È prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.
SFRATTI ESECUTIVI
Dl. 150/2013 - Articolo 4, comma 8
È prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per le esecuzioni di rilascio per finita locazione degli immobili ad
uso abitativo.
SISTEMA AVCPASS
Dl. 150/2013 - Articolo 3, comma 1-bis
È differito al 30 giugno 2014 l'obbligo relativo all'utilizzazione del sistema AVCpass per la verifica telematica dei
requisiti nelle gare d'appalto. L'obbligo relativo all'utilizzazione del sistema AVCpass gestito
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture era già
scattato con l'1 gennaio 2014 ma soltanto
poche stazioni appaltanti si erano registrate. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di
gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto (1 marzo
2014)
PICCOLI COMUNI E CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
Dl. 150/2013 - Articolo 3, comma 1-bis
Slitta al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono affidare ad
un'unica centrale di committenza l'acqui-
Pitagora 2/2014
sizione di lavori, servizi e forniture. L'obbligo, dopo una
precedente proroga, era entrato in vigore il 31 dicembre
2013. Sono salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal
1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore della legge di
conversione del Milleproroghe (1 marzo 2014)
REQUISITI DEL GENERAL CONTRACTOR
Dl. 150/2013 - Articolo 4, comma 5
Fino al 31 dicembre 2014, il general contractor può dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata capacità
tecnica e organizzativa con un’attestazione Soa per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di
cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e
in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali, per la Classifica III.
SINGOLE IMPRESE: REQUISITO DELL’ADEGUATA IDONEITÀ
TECNICA ED ORGANIZZATIVA PER LA QUALIFICAZIONE
Dl. 150/2013 - Articolo 4, comma 6
Fino al 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del Dpr 207/2010, Regolamento
attuativo del Codice dei contratti.
FONTI RINNOVABILI NEL NUOVI EDIFICI: NESSUNA PROROGA
Gli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti
rinnovabili e di potenza installata dei medesimi impianti continuano ad essere richiesti, per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti con richiesta di titolo
edilizio presentata dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre
2016 (e non dal 01/01/2015, come proposto dal Senato).
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da
garantire il contemporaneo rispetto della
copertura, tramite il ricorso ad energia
prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti
per l'acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono
essere obbligatoriamente installati sopra
o all'interno dell'edificio o nelle relative
pertinenze, misurata in kW, è calcolata
secondo la formula:
P (kW) = 1 / 65 (m²/kW) x Superficie in
pianta dell'edificio al livello del terreno
(m²).
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
25
La copertina
Il Giardino della biodiversità
all’Expo di Milano 2015
I visitatori dell’Expo
potranno scoprire
che a Padova,
l’Orto Botanico
dell’Università,
il più antico del mondo,
si è arricchito di serre
dentro alle quali
c’è l’universo vegetale.
Orto Botanico dell’Università
di Padova è pronto a sbarcare
all’Expo di Milano 2015. All’interno
dell’esposizione sarà creato un Parco
della biodiversità, in cui ci sarà uno
spazio dedicato alla promozione, attraverso video e materiale informativo, dell’omonimo giardino dell’Orto
Botanico padovano.
I visitatori sapranno così che, a poche ore di treno da Milano, c’è un
giardino raro, che aggiorna il modo
di fare e vivere la botanica abbinando
la ricerca con l’intrattenimento. Si
chiama Il Giardino della biodiversità
e si innesta sullo storico Orto Botanico ampliandolo verso sud su un’a-
L’
26
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
rea di 15.000 metri quadrati, in un
cono visuale tra la basilica del Santo
e la basilica di Santa Giustina: si tratta di una veduta totalmente nuova
dello spazio urbano. Qui è creato un
percorso fitogeografico dei cinque
continenti, dotato di molte applicazioni tecnologiche e di spazi di intrattenimento e di relazione. Dalla lama
d’acqua che separa l’Orto antico e il
moderno fino alle cascate che dividono le varie fasce climatiche, l’acqua è
il leitmotiv delle nuove serre.
Un’anticipazione del Giardino della Biodiversità è stata data il nell’ottobre 2013. L’apertura definitiva avverrà entro la prossima estate.
Pitagora 2/2014
Dopo oltre 450 anni di vita, l’Orto Botanico richiedeva un profondo rinnovamento per coniugare tradizione e apertura al futuro. L’Università di Padova, nel 2005, ha bandito un concorso internazionale di progettazione con un duplice obiettivo: la salvaguardia del sito esistente, e l’utilizzo di una nuova area di 15.000 metri quadri, acquisita dai
Gesuiti pochi anni prima, a sud dell’attuale Orto. Lo studio VS Associati di Marostica ha presentato il progetto vincitore. L’architetto Giorgio Strappazzon, che ha firmato il progetto, ha scritto le note sottostanti.
Planimetria dell’Orto Botanico di Padova. (VS. associati)
IL GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ
PROGETTO
Per rappresentare la grande biodiversità delle specie vegetali il progetto si pone come una grande vetrina che illustra un’ideale sezione del globo dall’equatore digradando verso i poli: dalle condizioni più favorevoli per la vita
con abbondante umidità e elevate temperature che fanno
crescere la foresta pluviale sino alle condizioni più estreme dove il freddo e la scarsa umidità rendono la vita quasi impossibile.
Per comunicare si ritiene che le emozioni siano uno
strumento fondamentale: la grande vetrata della biodiversità viene nascosta da una fitta vegetazione sino al
punto di uscita del taglio nella collina che porta il visitatore ad avere, con effetto sorpresa, un’immagine complessiva associata alla visione del complesso monumentale di Santa Giustina.
L’impostazione del progetto ha mantenuto il vuoto urbano degli orti benedettini preesistenti agli interventi degli anni ’50 caratterizzati da un’ampia vista verso Prato
della Valle. I volumi di nuova edificazione sono stati collocati in prossimità del tessuto urbano esistente posto ad
est per dare unità visiva con l’ambito della proprietà posta ad ovest.
Pitagora 2/2014
Il rapporto con l’Orto antico non è stato ricercato nella
riproposizione di forme copiate, ma è stato definito nella
lettura delle regole compositive che determinano l’impostazione della parte cinquecentesca. L’architettura rinascimentale utilizzava moduli e forme, quali il cerchio ed il
quadrato, e moduli numerici, che sono state utilizzate
nella progettazione dell’ampliamento con le stesse dimensioni e gli stessi passi presenti nei tracciati regolatori
all’interno dell’hortus cintus. Inoltre si è voluto mantenere il medesimo orientamento degli assi, che attraversano
il grande cerchio, e che visivamente collegano le cupole
del complesso monumentale di Santa Giustina a quelle di
Sant’Antonio.
Il nuovo ampliamento è stato pensato come luogo urbano, come parte integrante del tessuto cittadino, all’interno del quale la visita possa trovare molteplici possibilità di fruizione. Non solo ambiti espositivi, ma spazi di intrattenimento e di relazione nei quali facilitare momenti
per usufruire della nuova struttura. Per tale motivo la pavimentazione di tutta la nuova area è stata progettata per
essere quanto più simile alla trachite, una pietra vulcanica locale, che tappezza le piazze e gli spazi pubblici padovani.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
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TEMA ACQUA
SOLAR ACTIVE BUILDING
Sia dal punto di vista visivo che didattico il tema dell’acqua è volutamente ricorrente all’interno del progetto.
Il padiglione del visitor center ha una terrazza a sbalzo sul
canale Alicorno, una delle antiche vie d’acqua di Padova,
mentre una lama d’acqua separa l’Orto antico dalla parte
nuova, caratterizzata dalla presenza di cascate e laghetti
che separano un bioma dall’altro. Appositi pannelli illustrativi saranno posizionati per evidenziare l’elemento
fondamentale per la vita sulla terra, che sta diventando
una risorsa sempre più preziosa e che deve essere salvaguardata e tutelata.
L’edificio è stato pensato e progettato per ridurre il più
possibile l’impatto ambientale, non solo in ambito urbanistico ed architettonico, ma soprattutto rispetto al consumo di
risorse rinnovabili per il suo funzionamento. La forma, l’articolazione degli spazi ed il funzionamento della parte impiantistica, all’interno della grande teca di vetro lunga circa 100
metri e alta 18, sono ottimizzati per sfruttare l’apporto dell’energia rinnovabile e gratuita proveniente dal sole.
L’edificio svolge un ruolo attivo con un’azione positiva di trasformazione dell’ambiente circostante attuata attraverso varie tecnologie che ne riducono l’impatto ambientale:
Nelle due foto: sopra, una lama d’acqua separa l’Orto antico
dalla parte nuova; sotto, copertura delle nuove serre.
(fotografie di Massimo Pistore per l’Università di Padova)
Recupero delle acque meteoriche in una vasca di 450
mc posta sul tratto che segna il passaggio tra Orto antico
e nuovo ampliamento. La lama d’acqua che si attraversa
prima del taglio nella collina costituisce un ricircolo che
consente la continua movimentazione ed ossigenazione
della riserva idrica.
Integrazione idrica delle acque meteoriche da un pozzo artesiano a quota 284 m che porta acqua di 24 C° costanti che fa vivere le piante acquatiche tropicali tutto
l’anno.
Produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici
che alimentano in autonomia le serre in una logica di off grid.
Rivestimento delle superfici opache interne ed esterne
con un composto fotocatalitico che consente, attraverso
l’azione dei raggi UV, di combinare l’O2 dell’aria con le sostanze nocive tipo C02 NO2. Si ottiene la trasformazione
in COx ed NOx con un abbattimento dell’inquinamento
atmosferico di circa 200 mc/mq/giorno. La “pelle” dell’edificio si comporta come una gigantesca foglia di albero.
Le superfici di copertura non trasparenti sono state
piantumate con una nuova tecnica di crescita di piante
arbustive che si sviluppa in circa 4 cm di spessore. Questo
consente di trasformare le coperture in zone di crescita
del verde con numerose positive ricadute sull’ambiente:
produzione di O2, abbattimento di CO2 e polveri sottili,
disinquinamento dell’aria, comfort visivo, isolamento termico, riduzione dei consumi di energia. Con appositi pannelli si tratterà il tema sempre più di attualità dell’utilizzo
28
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014
delle superfici dei tetti per migliorare l’ambiente urbano.
Tutta la parte impiantistica è stata studiata per ridurre i
consumi di energia ed ottimizzare le risorse disponibili attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili provenienti dal sole.
L’effetto serra, comunemente valutato come negativo, viene sfruttato per mantenere gli ambienti a temperature ed
umidità costanti suddivisi per tipologia di fascia climatica.
Ogni ambiente è controllato da sonde impostate sulle esigenze di vita delle piante che attraverso un sistema computerizzato comandano i vari sistemi di gestione climatica.
Il risparmio energetico si attua con l’accumulo e/o dispersione del calore generato dai raggi solari. Durante la
stagione estiva l’irraggiamento, opportunamente dosato
con l’apertura/chiusura dei tendaggi, produce moti convettivi dell’aria che vengono sfruttati per creare un flusso
di vento che, unitamente ad immissioni di umidità, riducono la temperatura percepita in ambiti prestabiliti. Nella
fase invernale l’energia solare viene accumulata nella parte massima dell’edificio che la restituisce durante la notte
con uno sfasamento prestabilito. Il sistema di controllo
automatizzato gestisce su input dettato dalle piante i
meccanismi di produzione/movimentazione dell’energia.
Le finestrature a vari livelli possono creare/interrompere
flussi d’aria prestabiliti all’interno degli ambienti. I tendaggi riparano dal sole estivo o costituiscono un “cappotto” interno quando la temperatura esterna scende eccessivamente nella fase invernale. Quando i raggi non sono
sufficienti per mantenere le temperature previste, vengono coadiuvati dal riscaldamento per irraggiamento di tutte le superfici pavimentate con eventuali destratificatori e
produttori di aria calda nei momenti di calo nelle fasi notturne invernali.
La copertura è composta di cuscini di ETFE che raccolgono il calore del sole con uno spessore di 60 cm di aria e
riduce le dispersioni per irraggiamento nelle fasi notturne.
Oltre ad isolare termicamente è estremamente leggera
(4Kg/mq), con un risparmio sulle strutture, è più trasparente del vetro ai raggi UV, vitali per le piante, ed è autopulente.
Per le vetrate è stato messo a punto un nuovo sistema
Pitagora 2/2014
di fissaggio delle lastre senza profili esterni, senza elementi passanti, conforme a normativa, in grado di sopportare carichi di vento oltre i 400 kg/mq, che consente di
ottenere l’effetto visivo di un piano di vetro perfettamente piano lungo 100 metri.
In questa pagina in ordine dall’alto:
- cascate e laghetti separano le varie fasce climatiche
- la grande teca di vetro lunga 100 metri e alta 18.
- la copertura delle nuove serre è realizzata con cuscini di Etfe
(fotografie di Massimo Pistore per l’Università di Padova)
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
29
PERCORSO ESPOSITIVO
LA PIANTA E L’AMBIENTE
Il progetto curatoriale suddivide le circa 1300 specie
previste, tra quelle presenti e quelle di nuova acquisizione,
in diversi ambiti omogenei per umidità e temperature: i
biomi. Sono rappresentate e ricreate le aree tropicali, le
subumide, le temperate, le aride e le artiche.
All’interno degli ambienti la posizione è determinata da
criteri di natura fitogeografica con la suddivisione tra America nord/centro/sud, Africa nord/centro/sud e Madagascar,
Asia, Europa temperata, Oceania. Anche il laghetto delle
piante acquatiche è suddiviso in America, Africa, Asia.
Si rappresentano aree omogenee con particolare attenzione ad evidenziare l’importanza della biodiversità presente in determinate fasce del globo: ad esempio il clima
temperato collocato sul 35° parallelo con meno del 2% di
superficie terrestre contiene il 20% della biodiversità nonostante la forte pressione antropica che lo minaccia.
LA PIANTA E L’UOMO
Il percorso didattico-interpretativo delle specie presenti
inizia illustrando cosa è un essere vegetale e quali sono le
sue caratteristiche che lo rendono così indispensabile per
la nostra esistenza come esseri umani. Si tratterà del ruolo svolto dalle piante nell’evoluzione umana, dai primi insediamenti in epoca preistorica sino all’era contemporanea portando all’attenzione del visitatore spunti didattici
e reperti conservati in apposite teche climatizzate.
Il rapporto uomo-vegetali e soprattutto le modalità di
utilizzo delle più svariate specie a disposizione nelle varie
latitudini e nei vari climi viene illustrato individuando tre
macro categorie: medicina e cosmesi, alimenti e materiali
utili. A loro volta le tre categorie sono suddivise in usi più
specifici (17 tipologie complessive) per meglio documentare nel corso della storia umana e nelle varie civiltà quali sono stati gli utilizzi e le reciproche influenze.
Per facilitare la visita le tre categorie sono individuate
da un colore che consente una immediata percezione dell’uso di una determinata pianta. Il progetto espositivo è
orientato ad una logica di edutainment nella quale il visitatore è coinvolto, ed attore partecipe durante il percorso
con exhibit interattivi e laboratori didattici.
Le aiuole esterne saranno dedicate a temi specifici con
coltivazioni compatibili con il clima padovano, quali le
piante alimurgiche, i giardini fioriti, le piante aromatiche.
Temi di interesse scientifico ma la tempo stesso divulgativo per un pubblico di non addetti ai lavori. I giardini tematici potranno essere trovare implementazione nel tempo in relazione alla tradizione ed alla vocazione di luogo
di ricerca universitaria.
GREENTERNET
Rappresenta il campo nel quale si stanno concentrando
le ricerche più avanzate: l’acronimo è la fusione della parola green e della parola internet. Nasce dalla constatazione che ogni apparato radicale è una vera e propria rete internet, dove ogni apice radicale funge da nodo, in grado
30
(foto di Massimo Pistore per l’Università di Padova)
di rilevare l’ambiente e di comunicare con altri apparti radicali in un gigantesco web botanico che esiste da milioni
di anni. Per la data di apertura dovrebbero essere già disponibili le app attraverso le quali un comune smartphone potrà relazionarsi direttamente con le piante e dialogare con esse.
WIKIORTO
Il sistema computerizzato di controllo, sopra indicato,
che dalle piante insediate porta alla movimentazione della macchina architettonica, verrà esteso ad un livello più
generale di un “orto virtuale” posto nel web. Ciò consentirà di allargare la possibilità di diffusione delle conoscenze botaniche presenti nel “sito reale” e di accompagnare il
visitatore prima, durante e dopo la visita con modalità che
sono proprie di ogni fase. Prima svolgerà funzioni di information, con possibilità di acquisto biglietto, scaricare applicazioni, eventuale e-commerce di prodotti specifici
quali libri, semi, piante, strumenti, comunque presenti nel
book-shop.
Durante la visita il piano virtuale gestirà tutte le informazioni degli apparati interattivi e i sistemi di trasmissioni dei dati che il visitatore potrà vedere/scaricare tramite
smartphone o idonei device. Inoltre l’interattività sarà attuata con due strumenti: il cartellino collocato alla base
della pianta e hot spot posti in punti strategici. Il cartellino indicherà nome comune, nome scientifico, luogo di
provenienza e permetterà al visitatore di approfondire le
conoscenze entrando nelle banche dati predisposte, in
eventuali link di approfondimento e relazionarsi ad essi.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014
IL PIÙ ANTICO ORTO UNIVERSITARIO DEL MONDO
(foto di Massimo Pistore per l’Università di Padova)
L’Orto Botanico dell’Unido rinascimentale. La circonversità di Padova è il più anferenza è il simbolo della pertico Orto universitario del
fezione dell’Universo. Cermondo e dal 1997 fa parte
chio e quadrato rappresentadel patrimonio dell’umanità
no, nei principi filosofici del
tempo, l’universo e la terra.
Unesco. Creato nel 1545 con
il nome di Hortus SimpliAttualmente ogni quarto,
cium (giardino dei semplici,
provvisto di fontana centracioè delle erbe medicinali),
le, è diviso a sua volta in 250
ha mantenuta intatta la strutaiuole, chiamate areole, ditura del progetto iniziale, atsposte secondo differenti
tribuito al dotto patrizio vegeometrie. Al centro una pineziano Daniele Barbaro, e a
scina per le piante acquatiPietro da Noale, insigne proche viene alimentata da un
fessore di Medicina all’U- Hortus medicus Patav.Tav. da Theatro delle città d’Italia fiotto d’acqua calda proveniversità di Padova. La realiz- Padova, 1629.
niente da una falda posta a
zazione è opera del bergamasco Andrea Moroni, il cui quasi trecento metri sotto il livello dell’Orto.
nome è legato a numerose altre opere architettoniche
Le piante coltivate nell’Hortus erano quelle utilizzapadovane, tra cui il Palazzo del Bo, la basilica di Santa te per le preparazioni officinali. Gli studenti di mediciGiustina e la sede del Municipio (Palazzo Moroni).
na potevano, pertanto, imparare a conoscere e identifiL’Orto sorge su un’area di forma trapezoidale di cir- care correttamente le piante esaminando esemplari vica due ettari ed è delimitato su due lati dal canale vi anziché disegni, come avveniva in precedenza. Alla
Alicorno dal quale, fino a pochi decenni fa, veniva pre- fine del XVI secolo, le specie che vi venivano coltivalevata l’acqua per l’irrigazione.
te erano più di mille, tra cui anche specie non necessaLa parte più antica è quella racchiusa entro il muro cir- riamente medicinali. Grazie alla notevole espansione
colare (eretto nel 1552 per arginare i furti), iscritta in un dei commerci della Repubblica di Venezia, l’Orto ha
quadrato e suddivisa a sua volta in quattro quadrati mi- accolto molte nuove piante esotiche, che vi sono state
coltivate per la prima volta
nori, detti “quarti” o anche
lontano dal loro habitat ori“spalti” separati da due viali
ginario.
perpendicolari orientati seL’orto ha attualmente una
condo i punti cardinali che
superficie di quasi 22.000
rappresentano i quattro elemetri quadrati e contiene olmenti: acqua, terra, aria, fuotre 6.000 piante coltivate, alco. La forma circolare e la caratteristica ripartizione geocune delle quali risalenti agli
metrica che suddivide l’area
anni della sua creazione, coin 16 settori, è ricca di rime un Chamaerops humilis,
ferimenti e di simbologie co- Veduta prospettica dell’Orto di Andrea Tosini, edita dal- piantato nel 1568 e citato da
smologiche, proprie del perio- la Litografia Kier di Venezia intorno al 1840.
Goethe.
Pitagora 2/2014
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
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Notizie dal Consiglio Nazionale
PUNTO DI ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Dal prossimo 30 giugno sarà obbligatorio il deposito in via telematica degli atti processuali
nei procedimenti civili. I Consulenti Tecnici d'Ufficio dovranno avvalersi di un Punto di Accesso al PCT
Riportiamo la circolare del 25 febbraio del Consiglio nazionale avente per oggetto: Punto di Accesso al Processo
Civile Telematico.
A partire dal prossimo 30 giugno 2014, nell'ambito del
Processo Civile Telematico (PCT), entrerà in vigore l'obbligatorietà del deposito in via telematica degli atti processuali nei procedimenti civili e pertanto per tutti i colleghi che svolgono attività in ambito giurisdizionale quali
Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.), esperti, stimatori,
ausiliari del giudice e dell'ufficiale giudiziario, diverrà
obbligatorio avvalersi di un Punto di Accesso al PCT. Tale
Punto di Accesso consiste in una piattaforma informatica che consente ai professionisti abilitati presso i Tribunali e le Cancellerie di gestire il fascicolo processuale
informatico con tutte le funzionalità previste.
Entro il prossimo mese di marzo la nostra Società
GEOWEB S.p.A., in partnership con Lextel S.p.A., soggetto autorizzato dal Ministero della Giustizia, offrirà ai
Geometri la possibilità di usufruire del servizio GEO-CTU,
che consentirà di accedere al Punto di Accesso al PCT, via
internet e senza nessuna installazione sul proprio PC,
semplicemente iscrivendosi e collegandosi al portale di
GEOWEB S.p.A. (www.geoweb.it).
Il servizIo GEO-CTU consentirà di effettuare, relativamente ai procedimenti giudiziari di propria competenza,
la consultazione dei Registri di Cancelleria dei Tribunali e
delle Corti di Appello italiane, la gestione dei fascicoli,
dei documenti, delle comunicazioni e dei pagamenti, la
redazione e il deposito degli atti, la consultazione dello
stato delle procedure in tempo reale, l'accesso al fascicolo informatico, la gestione delle comunicazioni di Cancelleria e l' organizzazione dell'Agenda Legale online. Nel
contempo il professionista potrà contare sul servizio di
assistenza telefonica di GEOWEB S.p.A., sempre attivo a
supporto dei propri clienti.
L'iscrizione a GEOWEB S.p.A. è gratuita ed il servizio
GEO-CTU verrà offerto ai Geometri con formule e costi
assolutamente favorevoli e competitivi sul mercato.
lnoltre, il Geometra che usufruirà del servizio GEO-CTU
tramite GEOWEB S.p.A. sarà automaticamente iscritto al
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).
A titolo di completezza, si segnala che, sempre attraverso GEOWEB S.p.A. con il servizio GEO FORMAZIONE è
già possibile usufruire di corsi in modalità e-learning
inerenti l'attività del C.T.U., in particolare il corso "L'esperto del giudice: le attività e i compensi".
IMU E TASI:COME CALCOLARE IL VALORE DEI FABBRICATI GRUPPO D NON CENSITI
Pubblicato in GU (serie generale n. 45 del 24 febbraio) il
consueto aggiornamento annuale dei coefficienti per la
determinazione del valore degli immobili classificabili nel
gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell’imposta municipale propria (Imu) e, a partire da
per l’anno 2014 = 1,01
per l’anno 2011 = 1,08
per l’anno 2008 = 1,15
per l’anno 2005 = 1,26
per l’anno 2002 = 1,43
per l’anno 1999 = 1,53
per l’anno 1996 = 1,64
per l’anno 1993 = 1,78
per l’anno 1990 = 1,92
per l’anno 1987 = 2,27
per l’anno 1984 = 2,79
per l’anno 2013 = 1,02
per l’anno 2010 = 1,10
per l’anno 2007 = 1,19
per l’anno 2004 = 1,33
per l’anno 2001 = 1,46
per l’anno 1998 = 1,55
per l’anno 1995 = 1,69
per l’anno 1992 = 1,80
per l’anno 1989 = 2,01
per l’anno 1986 = 2,44
per l’anno 1983 = 2,96
Il metodo di calcolo per determinare l’imponibile ai fini
Imu e Tasi sarà utilizzato fino all’anno solare in cui gli
stessi immobili saranno iscritti in catasto, con relativa attribuzione di rendita.
Il Decreto del 19 febbraio 2014 - Min. Economia e Finan32
quest’anno, del tributo per i servizi indivisibili, la Tasi (decreto Mef del 19 febbraio 2014).
La tabella che segue attribuisce un moltiplicatore, per
ogni anno solare, da applicare al valore dei fabbricati in
questione, costituito dall’ammontare, al lordo delle quote
di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.
per l’anno 2012 = 1,04
per l’anno 2009 = 1,11
per l’anno 2006 = 1,22
per l’anno 2003 = 1,38
per l’anno 2000 = 1,51
per l’anno 1997 = 1,59
per l’anno 1994 = 1,74
per l’anno 1991 = 1,83
per l’anno 1988 = 2,09
per l’anno 1985 = 2,62
per gli anni ante 1983 = 3,14
ze ha per titolo “Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014”.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014
La bacheca di marzo
CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO
Geom. Nicola Lissandron
Vigodarzere - tel. 349 4216608
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Offro collaborazione esterna come geometra pratiche catastali e topografiche.
Pregeo (inserimenti in mappa, frazionamenti, verifiche confini), Docfa (nuove
costruzioni e variazioni), volture catastali
e successioni, visure e verifiche presso
enti e comuni.
Paolo Lago
via S. Stefano 3, Albignasego
tel. 349 74373
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Diplomato nel 2011, abilitato alla libera
professione ad ottobre 2013, cerco uno
studio per collaborazione in merito a progettazione, pratiche catastali; libero fin da
subito anche per trasferte sia in territorio
nazionale che internazionale.
Marco Viola
via Prà 3A bis, Este
tel.349 0067177
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Cerco lavoro. Possiedo diploma di geometra e abilitazione alla libera professione. Ricerco studio tecnico o impresa/azienda edile per intraprendere un percorso lavorativo. Massima serietà. Disponibilità ad inviare CV.
Federico Barison
Caselle di Selvazzano Dentro
[email protected]
Diplomato anno 2000; esperienza maturata dal 2008 come project manager turn
key appalti pubblici Siemens healthcare,
industria e settore fotovoltaico. Iscritto
all’Albo nel 2013, cerco lavoro.
Filippo Peron
Malo (Vi) - tel. 339 6061142
[email protected]
Geometra offresi per collaborazioni tecniche occasionali per redazioni disegni
ed elaborati (anche per via telematica).
Esperienza in progettazione e redazione
architettonica, esecutiva e strutturale.
Elena Boaretto
piazza S. Maria Assunta, Galzignano T.
tel.389 0243467
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Diplomata nel 2001, ho lavorato per 6 anni come resp. ufficio tecnico/progettazione, ufficio acquisti e resp. cantiere in tutta Italia, 7 anni di esperienza presso una
ditta termoidraulica.
OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO
Roberto Zavattiero
via Magarotto 17/D, Limena
tel. 328 27331693 - [email protected]
Lo studio cerca geometra con buona conoscenza di autocad 2D per collaborazione occasionale per la redazione di disegni
per pratiche di prevenzione incendi. No
praticantato.
Geom. Simone Buson
via Giorgione 35, Albignasego
tel.049 8806307
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Ricerco neodiplomato per periodo di praticantato, serio e motivato, da avviare alla professione, con possibilità di collaborazione anche futura.
Ing. Alberto Artoni
via Lisbona10, Padova
tel. 333 3556589
[email protected]
Cerco per praticantato diplomato con conoscenza di Autocad 2d; pacchetto office; posta elettronica; navigazione internet.
PER I PROPRIETARI DATI CATASTALI A LIBERO ACCESSO
Dati catastali on line e senza spese
Le persone fisiche, con abilitazione ai servizi Fisconline
o Entratel, dal prossimo 31 marzo, potranno consultare on
line, gratuitamente e senza versare tributi, le banche dati
ipotecaria e catastali in relazione agli immobili dei quali
risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o
di altri diritti reali di godimento.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 4 marzo 2014, stabilisce le modalità e i tempi di
accesso alla procedura, attivata in base a quanto previsto
dall’articolo 6, comma 5-quinquies, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012. Per accedere alla consultazione
occorre che il codice fiscale del richiedente, presente nelle banche dati ipotecaria e catastale, coincida con quello
del titolare dell’abilitazione ai due servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate. La procedura risponde esclusivamente in relazione ai fabbricati di cui il soggetto risulta intestatario negli archivi catastali e, riguardo ai registri
immobiliari, alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto, sia i fabbricati di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.
Inoltre, sempre dal prossimo 31 marzo, la consultazione
degli stessi dati potrà essere richiesta, senza costi, anche
presso gli sportelli decentrati del Catasto.
Pitagora 2/2014
Nuove aliquote Tasi
Il 28 febbraio il Governo ha approvato un decreto legge in
cui ci sono disposizioni sulla finanza locale, e in particolare
sulla Tasi. L’aliquota massima della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) per l’anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili
può essere aumentata complessivamente fino ad un massimo
dello 0,8 per mille complessivo. L’incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta Tasi siano equivalenti a quelli dell’Imu prima casa.
Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o
bollettino di conto corrente postale. Il Comune stabilisce le
scadenze di pagamento della Tasi e della Tari (tassa sui rifiuti) prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
I terreni agricoli sono esclusi dal pagamento della Tasi. Le
detrazioni non sono limitate all'abitazione principale in senso stretto, ma riguardano anche le case dei disabili e degli
anziani ricoverati, se lo prevede il Comune. Così come le case date in comodato gratuito ai parenti in primo grado in linea retta – sempre se lo prevede il Comune – per la parte di
rendita catastale fino a 500 euro o se il comodatario ha un
Isee non superiore a 15mila euro.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
33
Esami
di abilitazione
Progettazione di una residenza
e calcoli per un condominio
Hanno superato
l’esame di abilitazione
ottanta diplomati
della provincia
di Padova
Le prove scritte degli esami di abilitazione alla libera professione di
geometra si sono svolti il 24 e 25 ottobre 2013 presso l’istituto tecnico
Belzoni di Padova, con due commissioni operanti. Diamo qui il testo
delle due prove.
Prima prova scritta o scrittografica
Si progetti, in un lotto rettangolare
di 60x120 ml, un edificio residenziale a schiera di 3200 mc composto di
8 unità residenziali, con le seguenti
caratteristiche morfologiche e funzionali:
- Terreno con pendenza del 15% lungo la direttrice est-ovest, con lato ad
est a quota 0,00 e quello a ovest a
quota +9,00 ml;
- Lato maggiore del lotto parallelo alla direttrice nord-sud;
- Il lotto confina a nord con una strada pubblica, invece per gli altri tre
lati, con altri lotti privati.
Prevedere, all’interno del lotto rettangolare, una strada per la viabilità
interna, con relativi parcheggi e spazi di manovra per entrare ed uscire
dal lotto stesso e dalla restante area a
verde.
Elaborati richiesti:
1. Planimetria 1:500 con sistemazione della viabilità, dei lotti edificabili, dei parcheggi e delle aree verdi;
2. Pianta, sezione e prospetti di almeno due unità abitative limitrofe
1:100;
3. Pianta, sezione e prospetto di una
unità abitativa 1:50.
Seconda prova scritta o scrittografica
Date le coordinate dei vertici:
A: (Ax = -37,00; Ay = -24,00)
B: (Bx = 45,00; By = -33,00)
C: (Cx = 27,00; Cy = 24,00)
D: (Dx = -11,00; Dy = 35,00)
E: (Ex = -43,00; Ey = 14,00)
di un lotto poligonale irregolare, con
il lato AB di confine con la pubblica
via, edificabile in zona di completamento “B” di PRG di un comune sismico:
1. si ricavi la superficie del lotto;
2.si definisca il dimensionamento del
34
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
manufatto residenziale plurifamiliare sulla base delle seguenti N.T.A:
- indice di copertura Ic = 0,06
- indice fondiario If = 0,35 mc/mq
- altezza massima H = m 7,00
- distanze dai confini = m. 7,00
- distanze dalle vie pubbliche = m
10,00;
3. si stabiliscano i costi di massima,
sulla base delle tariffe regionali aggiornate, di tutte le opere da eseguire fino al completamento della
struttura ipotizzata.
Pitagora 2/2014
ESAMI DI STATO 2013: GLI ABILITATI ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA
Alviano Glaviano Valentino
Bassan Jacopo
Bazzan Luca
Bertoldo Nicola
Bertolin Enrico
Boaretti Valentina
Bonaldo Enrico
Bonetto Chiara
Bordignon Daniel
Bratko Renato
Butacu Cristinel Valentin
Cacco Davide
Campagnolo Simone
Canella Marco
Caon Manuel
Carnieletto Federico
Carniello Emanuele
Carraro Nicola
Carraro Nicola
Celli Alberto
Cestaro Alessia
Chiera Cosimo
Comacchio Simone
Costa Andrea
Costa Martina
De Marchi Davide
De Rossi Giorgio
De Toni Andrea
Domizio Nicola
Ereno Nicolò
Fantinato Damiano
Ferro Marco
Ferro Enrico
Gallo Alberto
Garbo Giada
Giacomini Andrea
Girelli Terence
Giunchi Sabrina
Grandini Mauro
Guarda Gemma
Lago Paolo
Lazzari Michel
Longo Silvia
Maggiolo Massimo
Manera Jacopo
Marroccu Massimo
Marzotto Francesco
Mendo Marco
Millan Matteo
Munari Gioele
Nalon Gianmaria
Nalon Sebastiano
Novo Vanessa
Occhi Gianmarco
Parancola Massimiliano
Pasin Paride
Passarotto Fabio
Pegoraro Federico
Perin Erica
Petagna Filippo
Pierobon Emanuele
Pistore Nicolò
Rizzon Federico
Romaro Francesco
Rossetto Massimo
Ruffin Stefano
Scarabottolo Claudia
Schiavolin Marco
Scquizzato Daniele
Settimo Lorenzo
Simoni Tommaso
Squizzato Nicola
Stocco Arianna
Stocco Tiziano
Tadio Massimo
Toniolo Valerio
Turetta Matteo
Turrin Andrea
Varotto Davide
Zampieri Massimo
Zanaica Davide
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE / 2014
Con inizio il 17 marzo e termine il 13 ottobre, tutti i lunedì (tranne agosto) si svolge nell’auditorium del Collegio
il corso di preparazione all’esame di abilitazione, sessione
2014. Sono iscritti circa 40 praticanti.
Sono 26 lezioni per complessive 80 ore. I temi trattati
sono quelli che riguardano la professione di geometra:
topografia, catasto, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, diritto, estimo, comunicazione professionale, legislazione tecnica, urbanistica. Le lezioni teoriche saranno
integrate con esercitazioni pratiche riferite alle argomentazioni d’esame degli anni precedenti.
I docenti sono i seguenti geometri: Oddone Zecchin,
Ermes Salmaso, Antonio Ellero, Chiara Cattani, Udino
Ranzato, Pierluigi Capuzzo, Michele Levorato, Eleuterio
Tieghi. Barbara Ammanati terrà due lezioni di italiano.
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
Prestazione energetica degli edifici per tecnici certifi catori richiesta dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75.
In collaborazione con Essetiesse
Il corso è iniziato il 26 febbraio e sarebbe dovuto terminare il 16 aprile, ma sarà prolungato di altre due lezioPitagora 2/2014
ni, per adeguarsi alla disposizione prevista dalla legge n.
9 del 21 febbraio 2014, che ha portato a 80 ore il corso di
formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, i cui contenuti minimi sono contenuti
nell’Allegato 1 del Dpr 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti
e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
Questi i temi trattati
Modulo I. La legislazione per l'efficienza energetica degli
edifici.
Modulo II. Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Modulo III. Analisi tecnico-economica degli investimenti.
Modulo IV. Le tipologie e le prestazioni energetiche dei
componenti opachi e trasparenti, orizzontali e verticali.
Modulo V. Fondamenti e prestazioni energetiche delle
tecnologie tradizionali e innovative.
Modulo VI. L'utilizzo e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici nuovi ed esistenti.
Modulo VII. Comfort abitativo.
Modulo VIII. Metodologia di analisi energetica del sistema edificio-impianto ed esempi applicativi.
Modulo IX. Il sistema di climatizzazione estiva.
Esame - verifica finale
Il corso sarà replicato con inizio il 25 marzo.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
35
Informazioni
Riforma del catasto: ora si conoscono i criteri
É stato definitivamente approvato
il disegno di legge “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e
orientato alla crescita”. Il Governo
entro 12 mesi deve adottare i decreti
delegati, ma almeno uno deve essere
adottato entro i primi quattro mesi.
All’articolo 2. sono indicate le norme per la Revisione del catasto dei
fabbricati. Per la determinazione del
valore patrimoniale dovrà essere utilizzato il metro quadrato come unità
di consistenza in luogo del numero
dei vani. Valori e rendite non possono comunque andare al di sopra del
valore di mercato. C’è un regime fiscale agevolato per la realizzazione
di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica
e architettonica.
Anche per assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, viene assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di
revisione delle rendite. La riforma
deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni
socio-economiche e dell’ampiezza
e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’Isee, da
rilevare anche attraverso le informazioni fornite dal contribuente,
per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all’attribuzione delle nuove
rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa.
Viene previsto l'aggiornamento dei
trasferimenti perequativi ai comuni e
la ridefinizione delle competenze
delle commissioni censuarie, che
avranno il compito di validare le funzioni statistiche (pubblicate per garantire la trasparenza del processo
estimativo) utilizzate per determinare
i valori patrimoniali e le rendite.
Per garantire i saldi di bilancio, una
clausola stabilisce che dalla riforma
non debbano derivare nuovi o maggiori oneri.
Con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) è stata autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2014 e
di 40 milioni per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2019.
Nuova Sabatini
Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso operativo il decreto 27
novembre 2014 con la Circolare direttoriale 10 febbraio 2014, n. 4567
recante “Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo
di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti
per l'acquisto di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese”.
A partire dal 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare
le domande alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo
economico, Cassa Depositi e Prestiti e
Associazione Bancaria Italiana. I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014
nella sezione “Beni strumentali
(Nuova Sabatini)” del sito www.sviluppoeconomico.gov.it.
Locazioni: sì ai contanti
Il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative può avvenire
in contanti per importi inferiori a
mille euro. A chiarirlo è il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito
delle richieste di chiarimento pervenute dall’Agenzia delle Entrate. La
legge di Stabilità per il 2014 aveva
stabilito che i pagamenti riguardanti
canoni di locazione di unità abitative,
fatta eccezione per quelli di alloggi
di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso
del contante e ne assicurino la tracciabilità.
La circolare 5 febbraio 2014 del
Tesoro chiarisce che “la finalità di
conservare traccia delle transazioni
in contante, eventualmente intercorse
tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivocabile e idonea
ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante
al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione
dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a
vantaggio delle parti contraenti”.
La circolare non è presente sul sito
del Dipartimento del Tesoro.
Guida aggiornata
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate
c’è la Guida aggiornata a gennaio
2014 delle agevolazioni fiscali riguardanti le ristrutturazioni.
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova
via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova - Tel. 049 8757788 - Fax 049 661124 - e-mail: [email protected]
ORARIO DI RICEVIMENTO: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30
COMMISSIONE PARCELLE: riceve ogni primo e terzo lunedì del mese, su appuntamento.
Ufficio staccato di FONTANIVA
presso Centro Padre Odone Nicolini - via Umberto I, 27 - tel. 0495942943, fax 049 5941749
Lunedì ore 9-12.30
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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
Pitagora 2/2014