Mepa testo integrale - Le Banche Dati per gli Operatori del Diritto

 Il MEPA come sistema unico di qualificazione delle imprese e come Banca dati dei contratti pubblici Come tutti sanno, bene o male, il MEPA esiste da diversi anni e così da alcuni anni ne è obbligatorio l’utilizzo sostanzialmente da parte di tutte le stazioni appaltanti. Partendo da questa premessa e ponendosi nell’ottica di provare a risolvere le numerose criticità che l’attuale assetto normativo della materia pone, si potrebbe ipotizzare di obbligare all’utilizzo del MEPA (o in alternativa di altri sistemi telematici forniti da Consip, come i sistemi dinamici di acquisizione, cosa che sta già avvenendo anche in questo caso da anni per le gare regionali farmaci) anche per l’affidamento di lavori servizi e forniture ‘sopra soglia’ (fermi restando gli obblighi di pubblicazione vigenti). In tal modo verrebbero salvaguardati da un lato i principi di evidenza pubblica in tali gare (che diverrebbero necessariamente a procedura ristretta, con una prima fase di richiesta di invito e la successiva emissione della Rdo), dall’altro si addiverrebbe a quella (addirittura integrale) implementazione dei sistemi di e‐
procurement su cui anche le nuove direttive europee giustamente insistono in una logica di semplificazione, efficientamento e sburocratizzazione. Quanto sopra avrebbe potenzialmente una sequenza di benefici effetti. Se si considera che le imprese abilitate ai Bandi MEPA forniscono già in tale sede e rinnovano ogni 6 mesi l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali, e Consip provvede periodicamente a controlli a campione, l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate potrebbe, con opportune modifiche della vigente legislazione, essere ritenuto condizione necessaria e sufficiente alla partecipazione alle gare, nonché presunzione, fino a prova contraria, del possesso di detti requisiti, esonerando le stazioni appaltanti dall’appesantimento di ulteriori controlli ed eliminando alla radice l’enorme contenzioso in materia. Si potrebbe così finalmente, e con una soluzione a portata di mano, dare luogo a quel sistema unico di qualificazione delle imprese fornitrici della p.a. la cui assenza è fonte di problematiche evidenti ed acuite da norme come l’art. 39 del d.l. 90/2014 ss.mm.ii. che invece, se applicate a livello univoco e centralizzato, avrebbero tutt’altra razionalità. A tal punto potrebbe altresì abolirsi formalmente anche l’art. 48 del cdcp (comunque già in oggi non applicabile alle gare MEPA) che d’altronde rappresenta un relitto storico risalendo alla fase transitoria dell’introduzione del sistema SOA ed essendo rimasto in vigore sino alla nostra epoca del tutto inspiegabilmente. Nel contempo è evidente che, effettuandosi tutte le transazioni della p.a. su tale piattaforma, in tal modo si formerebbe progressivamente e in via ‘automatica’ anche quella ‘banca dati dei contratti pubblici’ la cui realizzazione è stata maldestramente tentata attraverso il sistema AVCPass che peraltro non a caso già oggi, per incompatibilità logica e pratica, non si applica alle gare svolte tramite il MEPA. Tale banca dati dovrebbe essere poi quella da cui attingere preferibilmente ed anzi esclusivamente per i vari adempimenti informativi e rendicontativi previsti a carico delle amministrazioni, superando l’attuale necessità di implementare raccolte di dati su sistemi che non dialogano tra loro e in base a previsioni normative mal coordinate (basti pensare che l’attuazione della trasparenza ai sensi della l. 190/2012, per logica, avrebbe dovuto superare ed assorbire ogni altra comunicazione in materia, cosa che non è avvenuta). L’ex AVCP oggi ANAC ha un nuovo vertice e sta selezionando un nuovo Segretario generale, ciò è di auspicio perché si percorrano nuove vie che consentano di uscire da un’impostazione dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici formata da raccolte dati tanto onnivore quanto inutili e da approcci burocratici‐cartolari ai problemi che non ne scalfiscono in alcun modo la portata. E’ evidente che Anac deve concentrarsi sulla prevenzione e il contrasto alla corruzione (in senso lato) in primo luogo là dove è, occupandosi prioritariamente delle grandi stazioni appaltanti e delle fattispecie di maggiore rilevanza economica, con strumenti che consentano di leggere nel merito gli snodi dove tali fenomeni possono annidarsi, e quindi deve liberare risorse oggi impegnate nelle attività di cui sopra a basso valore aggiunto. Va anche detto che dalla maggior parte dei dati oggi raccolti, anche ai fini della normativa sulla trasparenza, non è possibile evincere in realtà alcun indicatore di fattispecie corruttive; un ripensamento integrale della problematica è urgente, superando quella che non a caso è stata definita la burocrazia della trasparenza e dell’anticorruzione. Anche funzioni come il precontenzioso paiono incompatibili con tale nuova natura dell’Autorità, oltre ad essersi dimostrate poco utili e controproducenti, rappresentando l’output di tali attività l’emissione di un parere non vincolante fonte esclusivamente di imbarazzo per i destinatari, magari intervenuto a fattispecie già esaurite o su cui si è già espresso in termini opposti il giudice amministrativo. Tali funzioni risultano fondate sulla precedente configurazione dell’AVCP quale autorità regolatoria del mercato dei contratti pubblici ed oggi sembrano pertanto superate e/o da attribuire ad altri soggetti. Così come ad esempio la fissazione di prezzi di riferimento di beni e servizi, che, certo utile per analisi anche in un’ottica di contrasto alla corruzione, non pare comunque compito di un’Autorità anticorruzione (non a caso, con una norma il cui inadempimento ventennale non è mai stato azionato a livello di responsabilità e che è peraltro tuttora vigente, tale compito era stato affidato all’ISTAT; oggi i tempi sono maturi perché queste attività vengano svolte direttamente da Consip e/o dalle centrali regionali, se del caso con il coordinamento del MEF/Commissario alla spending review). Anche il meccanismo di finanziamento dell’Autorità non può continuare, per evidente incompatibilità logica ed etica, a reggersi sulla contribuzione dei destinatari dell’attività della stessa ma deve trovare copertura sul bilancio dello Stato, specie alla luce del mandato conferito dal legislatore alla stessa Autorità circa il contenimento dei costi di funzionamento e in particolare della spesa di personale. In tal modo verrebbe meno il barbarico istituto della ‘tassa sulle gare’. Insomma, c’è materia per fare e intervenire, se si vuole veramente dar corso all’intento di ‘sbloccare l’Italia’. E’ stato recentemente reso noto dalla Commissione europea un rapporto in base al quale la performance dell’Italia in termini di burocratizzazione e durata delle procedure d’appalto, già al di sotto della media europea, è ulteriormente peggiorata nel quadriennio 2009‐2013. Non c’è francamente da stupirsi visti tutti gli errori compiuti in tale periodo dal legislatore e anche, per la sua parte, dalla ex AVCP. Quindi un sincero augurio di buon lavoro alla nuova Autorità (nonché al legislatore), e nel nostro piccolo, se ci è consentito, un auspicio da parte nostra di essere più ascoltati che nel passato, dall’una e dall’altro.