Regolamento_1169-2011_Etichettatura [modalità

CNA Alimentare
Etichettatura
Reg. 1169/2011
Roma
15 maggio 2014
Roma, 15 maggio 2014 _ CNA Unione Alimentare
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
Il Reg. 1169/2011/EU sostituirà parti essenziali delle direttive europee e
dei decreti di attuazione statali, e si applica dal
13 dicembre 2014
ad esclusione
Dichiarazione
Nutrizionale
si applica dal
Designazione
delle carni
macinate
si applica dal
13 dicembre 2016
1° gennaio 2014
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Le principali novità
Oggetto e ambito di applicazione (Articolo 1)
1. Il presente regolamento «stabilisce le basi che garantiscono un
elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni
sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei
consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo
al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno».
2. …definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità
che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare,
l'etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto
dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di
informazioni sugli alimenti…
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Oggetto e ambito di applicazione (Articolo 1)
3. … si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi
della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
4. …si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale,
compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura
delle collettività
5. …si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto
quando il luogo di partenza si trovi nel territorio dell’UE
6. …si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche
disposizioni dell'Unione per particolari alimenti.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Definizioni importanti
COLLETTIVITA’
INGREDIENTE
PRIMARIO
«qualunque struttura (compreso un veicolo
o un banco di vendita fisso o mobile), come
ristoranti, mense, scuole, ospedali e
imprese di ristorazione in cui, nel quadro di
un'attività imprenditoriale, sono preparati
alimenti destinati al consumo immediato da
parte del consumatore finale»
«l’ingrediente o gli ingredienti di un
alimento che rappresentano più del 50 %
di tale alimento o che sono associati
abitualmente alla denominazione di tale
alimento dal consumatore e per i quali
nella maggior parte dei casi è richiesta
un’indicazione quantitativa»
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Definizioni importanti
LUOGO
DI PROVENIENZA
«luogo da cui proviene l’alimento, ma che
non è il «paese d’origine» come
individuato nel Codice Doganale Reg.
952/2013
il nome, la ragione sociale o l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare apposto
sull’etichetta non costituisce un’indicazione del
paese di origine o del luogo di provenienza del
prodotto alimentare ai sensi del presente
regolamento.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
ORIGINE Reg. (CE) 9-10-2013 n. 952/2013 (ART. 60-61)
Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono
considerate originarie di tale paese o territorio, se alla loro produzione
contribuiscono due o più paesi o territori, sono considerate originarie del
paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o
lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata,
effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa
con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una
fase importante del processo di fabbricazione.
Prova dell'origine: «…Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un
documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione, conformemente
alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri
metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente
ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.
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Responsabilità (Articolo 8)
1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli
alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è
commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito
nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.
2. …assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti,
conformemente alla normativa applicabile in materia di
informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni
nazionali.
3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle
informazioni relative agli alimenti, non forniscono alimenti di cui conoscono
o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di
professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni
sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Responsabilità (Articolo 8)
4. …non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se
tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in
qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le
possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli
5. …sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle
informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso
6. …assicurano che le informazioni sugli alimenti non preconfezionati
destinati al consumatore finale o alle collettività, siano trasmesse
all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le
informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al
consumatore finale
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Responsabilità (Articolo 8)
7. …assicurano che le indicazioni obbligatorie appaiano
sul preimballaggio oppure su un'etichetta,
oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si
può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono
o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma
commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale
e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività
per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Responsabilità (Articolo 8)
8. …assicurano che
la denominazione dell’alimento
Il tmc o la data di scadenza
le condizioni di conservazione e/o impiego
Il nome/ragione sociale e indirizzo dell’operatore alimentare
responsabile delle informazioni in etichetta
figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti
preconfezionati sono presentati al momento della
commercializzazione.
9. …quando forniscono ad altri operatori del settore alimentare, alimenti
non destinati al consumatore finale o alle collettività, assicurano che a tali
operatori siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del
caso, di adempiere agli obblighi di assicurare la presenza e l'esattezza
delle informazioni sugli alimenti.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Denominazione dell'alimento (Articolo 17)
1. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale,
oppure la sua denominazione usuale, oppure una denominazione
descrittiva.
2. È ammesso l'uso nello Stato membro di commercializzazione, della
denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto è legalmente
fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione.
Tuttavia, quando la denominazione non consente ai consumatori di
conoscere la natura reale dell'alimento e di confonderlo con altri prodotti,
la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre
informazioni descrittive che appaiono in prossimità della
denominazione dell'alimento.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Denominazione dell'alimento (Articolo 17)
3. In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello Stato membro
di produzione non è utilizzata nello Stato membro di
commercializzazione quando tale nome potrebbe trarre in inganno i
consumatori
4. La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione
protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione
di fantasia
5. L'allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione
dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Requisiti linguistici delle etichette (Art. 15)
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti, devono apparire in una
lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati
membri nei quali l’alimento è commercializzato.
Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un
alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o
più lingue ufficiali dell’Unione.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Allergeni
Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare
nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione
della sostanza definita come allergene.
Inoltre l'allergene deve
essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli
altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.
Riferimenti:
- art. 9 comma 1, lettera c) "Elenco delle indicazioni
obbligatorie"
- art. 21 "Etichettatura di alcune sostanze o prodotti
che provocano allergie o intolleranze"
- allegato II "Sostanze e prodotti che provocano allergie"
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Novità relative all’aspetto grafico dell'etichetta
Presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 13, comma 2)
«…le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta
sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità,
in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è
pari o superiore a 1,2 mm.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno
di 80 cm quadrati , l’altezza della x della dimensione dei caratteri
è pari o superiore a 0,9 mm.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Novità relative all’ aspetto grafico dell'etichetta
Presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 13, comma 2)
«…le indicazioni dell’alimento, quali:
la denominazione dell’alimento
la quantità netta
il titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande
che contengono più dell’1,2 % di alcool in volume)
devono apparire nello stesso campo visivo»
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Vendita dei prodotti sfusi (D.Lgs 109/1991, art. 16)
I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo
frazionamento, anche se originariamente preconfezionati,
i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i
prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata,
devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai
recipienti che li contengono oppure applicato nei
comparti in cui sono esposti.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Vendita dei prodotti sfusi (D.Lgs 109/1991, art. 16)
Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente
deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno
(DPR 9 febbraio 2001, n. 187);
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto
alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati
glassati.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Vendita dei prodotti sfusi (D.Lgs 109/1991, art. 16)
«…i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della
gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli
ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto ben in vista
oppure,
per singoli prodotti,
su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a
disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei
prodotti stessi».
Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato
direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate
nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la
specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata e gassata» se
è stata addizionata di anidride carbonica.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati (Articolo 44)
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle
collettività senza preimballaggio, oppure siano imballati sui luoghi di
vendita su richiesta del consumatore, o preimballati per la vendita diretta,
a) è obbligatorio segnalare la presenza di allergeni;
b) la fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria, a meno che gli Stati
membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale
o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i
mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere forniti, ed
eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Prodotti non destinati al consumatore
(D Lgs 109/1991, art. 17)
I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali
intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali, oppure per essere
sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al
consumatore, devono riportare:
la denominazione di vendita
la quantità netta (o nominale per i prodotti preconfezionati in quantità
unitarie costanti)
nome/ragione sociale/marchio depositato e la sede o del fabbricante o
del confezionatore o di un venditore stabilito nell’UE
il lotto di appartenenza
Tali indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla
confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Paese d'origine o luogo di provenienza (Articolo 26)
Il presente articolo non si applica ai prodotti agricoli e alimentari
riconosciuti come:
specialità tradizionali garantite
indicazioni geografiche protette
denominazioni d'origine
L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria
solo se l'omissione può indurre in errore il consumatore sul paese
d'origine o il luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le
informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta
potrebbero far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o
luogo di provenienza
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Paese d'origine o luogo di provenienza (Articolo 26)
Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un
alimento è indicato, e non è lo stesso di quello del suo
ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese
d'origine o il luogo di provenienza
di tale ingrediente primario;
oppure
b) il paese d'origine o il luogo di
provenienza dell'ingrediente
primario è indicato come diverso
da quello dell'alimento.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Paese d'origine o luogo di provenienza (Articolo 26)
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese
d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:
a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle della nomenclatura
combinata (allegato XI);
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d) gli alimenti non trasformati;
e) i prodotti a base di un unico ingrediente;
f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Dichiarazione nutrizionale (Articoli 29-35)
La presente sezione non si applica
agli integratori alimentari e alle
acque minerali naturali.
La presente sezione si applica anche
agli alimenti destinati a un'alimentazione
particolare, pur mantenendo in vigore
la normativa specifica (Direttiva 2009/39/CE).
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Dichiarazione nutrizionale
(Articoli 29-35)
Il Regolamento stabilisce:
il contenuto, la presentazione e l'ordine di presentazione;
il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione
elencati nell'allegato XIV. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a
seconda dei casi, sulla base:
a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli
ingredienti utilizzati;
oppure
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi
ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Disposizioni specifiche per la vendita a distanza (Articolo 14)
Alimenti preconfezionati venduti tramite tecniche di comunicazione a
distanza:
a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione del tmc o data di
scadenza, sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e
appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante
qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore
del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le
informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore
del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori; tali
obblighi non si applicano agli alimenti messi in vendita tramite distributori
automatici o locali commerciali automatizzati.
b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della
consegna.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Disposizioni transitorie (Articolo 54)
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014
che non soddisfano i requisiti del Regolamento,
possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016
che non riportano la nuova indicazione nutrizionale, possono essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
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Nuova etichettatura dal 13 dicembre 2014
Disposizioni transitorie (Articolo 54)
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014
che non soddisfano i requisiti relativi alla designazione delle carni macinate
(allegato VI, parte B) possono essere commercializzati fino all'esaurimento
delle scorte.
Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione
nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme a
quanto stabilito nel Regolamento.
Gli alimenti etichettati secondo le nuove regole possono essere immessi
sul mercato anche prima del 13 dicembre 2014.
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CNA
Alimentare
Fine
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