Chiara Marinuzzi

REG. CE 1169/11: ULTIME NOVITA’ E
QUESTIONI IRRISOLTE
Certiquality
Bologna, 21 novembre 2014
Avv. Chiara Marinuzzi
1
IL REGOLAMENTO 1169/2011
Direttive
89/395/CEE
89/396/CEE
Direttiva
2000/13/
CE
Direttiva 90/496/CEE
D.Lvo 109/1992 concernente
l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti
alimentari.
D.Lvo 77/1993 relativo
all’etichettatura nutrizionale dei
prodotti alimentari
Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori
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2
REGOLAMENTO SULLE
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
rifondere e ad aggiornare in un unico testo normativo,
uniformemente e simultaneamente efficace in tutti gli Stati
membri dell’U.E., l’attuale disciplina sulla etichettatura,
S E M P L I F I C A Z I O N E NORMATIVA
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3
ENTRATA IN VIGORE E DIPOSIZIONI
TRANSITORIE
Il Regolamento sarà applicabile
DAL 13.12.2014
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima
della data di applicabilità del Regolamento che non
soddisfano i requisiti dello stesso possono essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
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4
QUADRO NORMATIVO
NAZIONALE
D.lgs. 109/92
D.lgs. 77/93
Circolari ministeriali interpretative
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5
Rapporto tra D.lvo 109/92 al Reg.
1169/2011
Il Reg.to 1169/2011 è norma di rango
superiore e temporalmente successiva.
Prevale sulla normativa nazionale
Abrogazione implicita delle disposizioni
nazionali coincidenti o contrastanti con il
regolamento.
Rimangono escluse dall’effetto abrogativo
quelle che risultano riferite ad ambiti
normativi che il legislatore comunitario
demanda agli stati membri o quelle per le
quali lo stato ha richiesto possano essere
mantenute.
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6
ABROGAZIONI
DIR. 2000/13/CE
DIR. 90/496/CEE
- +
- MODIFICHE AL REG. CE 1924/06
Tutte le disposizioni nazionali che risultano
assorbite o superate da reg. ce 1169/11 sono
INEFFICACI
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7
POTERI STATI MEMBRI
DIVIETO
adottare i mantenere disposizioni nazionali
salvo
Autorizzazione UE
FACOLTA’
adottare disposizioni su materie
non armonizzate
(no ostacoli a libera circolazione delle merci)
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8
FACOLTA’ adottare ulteriori indicazioni
obbligatorie per tipi o categorie specifici di
alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e
commerciale, delle indicazioni di provenienza,
delle denominazioni d’origine controllata e
repressione della concorrenza sleale.
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FACOLTA’ di introdurre disposizioni
concernenti l’indicazione obbligatoria del paese
d’origine o del luogo di provenienza degli
alimenti solo ove esista un nesso
comprovato tra talune qualità dell’alimento e
la sua origine o provenienza.
Stati membri devono fornire elementi a prova
del fatto che la maggior parte dei consumatori
attribuisce un valore significativo alla fornitura di
tali informazioni (vedi decreto campolibero e EU
Pilot 5938/13/SNCO)
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10
Ambito di applicazione
D.lgs. 109/92
Art. 2
Fianalità
Osservazioni
Stato
Assorbito dall’art. 7
L’ambito di applicazione viene esteso anche:
agli alimenti forniti dalle collettività,
ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto
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11
Finalità
Norma
Art. 2
Finalità
Osservazioni
Stato
Assorbito dall’art. 7
Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in
particolare:
a) su caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura,
l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di
conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il
metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non
possiede;
c) Vantando caratteristiche comuni;
d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni,
la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre
di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente
normalmente utilizzato in tale alimento e stato sostituito con un
diverso componente o un diverso ingrediente.
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12
Indicazioni obbligatorie
Art. 3
Elenco indicazioni
• Responsabile delle
informazioni
•
•
•
Assorbito
La tematica è oggetto di Italia ha posto quesiti interpretativi.
discussione
Si è in attesa di risposte ufficiali da parte
della Commissione.
Sede
dello Il
regolamento
non
la La sede dello stabilimento può essere
stabilimento
prevede.
mantenuta
come
indicazione
volontaria aggiuntiva purché non
Ad oggi non vi sono strumenti sostituisca il “nome o ragione sociale
per mantenere o adottare e indirizzo dell’operatore del settore
disposizioni sul punto.
alimentare di cui all’art. 8 par. 1”
Tale indicazione aggiuntiva non deve
essere confusa con quella obbligatoria.
Per i prodotti di origine animale
lo
stabilimento è rintracciabile tramite la
marchiatura di identificazione o il bollo
sanitario ex Reg. Ce 853/04.
Inserita come obbligatoria
Dichiarazione
Si tratta di una previsione nuova rispetto
nutrizionale
a quanto contenuto nel D.lgs. 109/92 e
77/93.
Lotto
Non
prevista
dal La dicitura del lotto rimane obbligatoria ex
regolamento.
dir. 2011/91/UE
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13
Lingua
Rimane efficace l’art. 3 comma 2 D.lgs. 109/92
che prevede l’obbligo dell’uso della lingua
italiana
COMPATIBILE
CON ART. 15 REG. CE 1169/11
«Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è
commercializzato un alimento possono imporre
che tali indicazioni siano fornite in una o più
lingue ufficiali dell’Unione»
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14
NOVITA’
LEGGIBILITÀ: MISURE STANDARD
CARATTERI TIPOGRAFICI
PER
I
Data DI CONGELAMENTO per carne, preparazioni
a base di carne e prodotti non trasformati a base
di pesce congelati: i produttori dovranno
segnalare
sulla
confezione
la
data
di
congelamento o la data del primo congelamento
per i prodotti che sono stati congelati più di una
volta.
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15
OPERATORE RESPONSABILE
(art. 8 e 9 h Reg. CE 1169/11)
1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle
informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui
nome o con la cui ragione sociale è
commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è
stabilito
nell’Unione,
l’importatore
nel
mercato
dell’Unione.
Nota del MiSE del 31.07.2014 n. 0139304 NEL
CASO DI PRODUZIONE PER CONTO DI PRIVATE
LABEL, L’OPERATORE RESPONSABILE AI SENSI
DELL’ART. 8.1 È IL DISTRIBUTORE PERTANTO IL
SUO NOME/RAGIONE SOCIALE E L’INDIRIZZO
DEVONO COMPARIRE OBBLIGATORIAMENTE IN
ETICHETTA;
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16
Modalità di indicazione
OBBLIGO DI INDIRIZZO (completo)
IL MARCHIO - POTRÀ CONTINUARE AD
ESSERE UTILIZZATO in sostituzione del
nome/ragione
sociale
dell’operatore
responsabile;
E’ possibile in caso di contoterzismo
aggiungere il nome e l’indirizzo del
produttore;
la sede dello stabilimento è indicazione
facoltativa.
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17
Prodotti non destinati al consumatore
NB Gli operatori del settore alimentare che
forniscono ad altri operatori del settore
alimentare
alimenti
non
destinati
al
consumatore finale o
alle
collettività
assicurano che a tali altri operatori del
settore alimentare siano fornite sufficienti
informazioni che consentano loro, se del
caso, di adempiere agli obblighi di cui al
paragrafo 2.
NB PROBLEMATICA ALLERGENI CONTENUTI IN
SEMILAVORATI DESTINATI ALL’INDUSTRIA O AD ALTRI
OPERATORI INTERMEDI
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18
ALLERGENI: LE NOVITA’
riferimento chiaro all’allergene
evidenziazione
«contiene» se manca elenco ingredienti
ripetizione dell’allergene
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19
Nei casi in cui la denominazione
dell’alimento
fa
chiaramente
riferimento alla sostanza o al
prodotto in questione, le indicazioni
di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), non sono richieste.
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20
Tracce
NB. Il Consiglio ha ritenuto, diversamente dal
“timido”
approccio
parlamentare
poi
abbandonato in seconda lettura, di non
intervenire in merito all’etichettatura di
allergeni derivanti da cross contaminatio o
potenzialmente presenti in tracce.
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21
L’ORIGINE: LA VIGENTE
DISCIPLINA
Indicazione richiesta nel caso in
cui l’omissione possa indurre in
errore l’acquirente circa l’origine o
la provenienza del prodotto.
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22
L’origine del prodotto trasformato
l’origine di un prodotto con riferimento al
Paese di trasformazione,
oppure
il Paese di provenienza della materia prima
utilizzata nella produzione
?
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23
Origine
“Ai fini del regolamento, il paese di origine di un
alimento si riferisce all’origine come definita
conformemente agli articoli da 23 a 26 del codice
doganale comunitario. Ossia:
l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale,
economicamente giustificata
effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo
che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione”.
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24
Il luogo di provenienza
«luogo di provenienza»: qualunque luogo
indicato come quello da cui proviene
l’alimento, ma che non è il «paese d’origine»
come individuato ai sensi degli articoli da 23
a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il
nome, la ragione sociale o l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare apposto
sull’etichetta non costituisce un’indicazione
del paese di origine o del luogo di
provenienza del prodotto alimentare ai sensi
del presente regolamento;
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25
ORIGINE:
quando è obbligatoria
nel caso in cui l'omissione INDICA IN ERRORE
in
particolare
se
le
informazioni
che
accompagnano
l'alimento
o
contenute
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero
altrimenti far pensare che l'alimento abbia un
differente paese d'origine o luogo di provenienza;
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26
…
Estensione dell’obbligo di indicazione del
paese di origine alla carne suina, caprina e
alle carni di volatili (come si ricorderà per i
bovina tale obbligo è già stato introdotto in
seguito all’allarme BSE).
DAL 1° APRILE 2015 INDICAZIONI DI
ORIGINE PER CARNI DI MAIALE, PECORA,
CAPRA E POLLO (Reg N. 1337/2013)
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27
Art. 26/2 del Regolamento 1169/2011 origine per le
carni dei codici della nomenclatura combinata (NC):
Codici NC
Descrizione
0203
Carni di animali della specie suina, fresche,
refrigerate o congelate
0204
Carni di animali delle specie ovina o caprina,
fresche, refrigerate o congelate
Ex 0207
Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili
della voce 0105
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28
Reg 1337/2013
L’etichetta delle carni di suino, ovino, caprino e volatili
destinate al consumatore finale o ad una collettività,
dovrà contenere le seguenti indicazioni (NO
NASCITA!!):
ALLEVAMENTO
MCELLAZIONE
CODICE PARTITA
Norma
Osservazioni
Art. 26 comma 2 lett. b) Sul punto è stato emanato il reg. CE
Reg. CE 1169/11
1337/2013 sull’indicazione dell’origine
Origine delle carni
delle carni animali della specie suina,
ovina, caprina e di volatili.
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Stato
In parlamento è stata approvata la mozione
diretta ad inserire il luogo di nascita
L’Italia si è opposta.
Ad oggi l’obbligo di indicare il luogo di
nascita non è stato inserito.
29
Altre categorie
Valutazione di impatto per
a) tipi di carni diverse dalle carni bovine, suine, caprine di volatili;
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d) gli alimenti non trasformati;
e) i prodotti a base di un unico ingrediente;
f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento;
g) carni utilizzate come ingrediente;
Art. 26 Comma 5 lett. d) E’ in corso una consultazione In attesa della regolamentazione
e) f) reg. CE 1169/11
per
l’elaborazione
di specifica
Origine degli alimenti un’apposita relazione.
non
trasformati,
prodotti a base di un
unico
ingrediente,
ingredienti
che
rappresentano più del
50% di un alimento.
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30
Discrasia
primario
tra
origine
e
ingrediente
Obbligo di indicare paese d'origine o luogo di
provenienza dell’ ingrediente primario;
oppure
il paese d'origine o il luogo di provenienza
dell'ingrediente primario è indicato come diverso
da quello dell'alimento.
Comma 3
Origine
dell’ingrediente
primario se diverso
dall’origine
dichiarata.
Gli atti esecutivi non
sono stati emanati. E’
stata svolta un’indagine
presso gli stakeholders
non ancora pubblicata.
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Non applicabile e non
sanzionabile
fino
all’emanazione degli atti
esecutivi nessuna sanzione
potrà essere comminata
prima
dell’adozione
dei
suddetti atti.
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Cosa fa l’Italia
DECRETO CAMPOLIBERO
Il decreto riprende la legge 4/2011 che come si ricorderà aveva
introdotto l’obbligo di indicazione di origine dei prodotti
alimentari, rimanendo tuttavia lettera morta a causa dello stop
della commissione europea che aveva portato alla non
emanazione dei decreti attuativi
L’Italia ritorna sul tema escludendo un’immediata formulazione
dei decreti attuativi ma prevedendo prima dell’adozione degli
stessi una procedura di consultazione pubblica tra i
consumatori per valutare in quale misura, nelle
informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita
come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o
di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima
agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione
degli stessi e quando l'omissione delle medesime
indicazioni sia ritenuta ingannevole.
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DENOMINAZIONE DI VENDITA
Art. 4
Denominazione di vendita
-
Assorbito e superato salvo:
art. 4 comma 5 e eventualmente 5 bis
(se autorizzato).
Prodotti dolciari a Rimane in vigore l’art. 4 Efficace
basse temperature comma 5 D.lgs. 109/92 che
- Indicazione del prevede
che
la
trattamento
conservazione dei prodotti
dolciari a basse temperature
non costituisce trattamento
• Uso,
nella
denominazione
di
vendita,
della
denominazione
generica
dell’ingrediente usa
to
L’art. 4 comma 5 bis d.lgs.
109/92 consente di usare
all’interno
della
denominazione di vendita la
denominazione
generica
dell’ingrediente usato (es.
biscotto
al
cacao
in
denominazione di “cacao
magro in polvere” in lista
ingredienti”.
L’Italia ha chiesto che la disposizione
possa essere mantenuta.
Sul punto non è stata ancora fornita una
risposta ufficiale
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33
Novità
«decongelato»
simil alimenti
proteine aggiunte
acqua aggiunta sopra il 5%
PRODOTTI RICOMPOSTI;
Carni macinate
budelli di salsiccia.
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34
Elenco degli ingredienti
Art. 5
Ingredienti
-
Ingredienti L’art.
5
comma
6
concentrati
o consentiva di usare la
disidratati.
denominazione originaria
degli
ingredienti
concentrati o disidratati
Assorbito e superato salvo
eventuale
autorizzazione
dell’efficacia dell’art. 5 comma 6.
L’Italia
ha
chiesto
che
la
disposizione
possa
essere
mantenuta.
Sul punto non è stata ancora fornita
una risposta ufficiale.
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35
Omissione dell’elenco ingredienti
Art. 7
Esenzione dall’indicazione degli ingredienti
Indicazione Il regolamento è più
dell’acqua negli restrittivo rispetto all’art.
aceti
7 comma 3 lett. C) che
consente di non indicare
l’acqua per gli aceti in
cui è dichiarato il
contenuto acetico.
Assorbito e superato da artt. 19
e 20
Superato.
In caso di impiego di acqua nelle
fasi produttive dell’aceto, nei casi
in cui non rientrano nelle deroghe
di cui all’art. 19 comma 1 lett. C) o
all.to VII parte A Reg. CE 1169/11
l’acqua va indicata nell’elenco
ingredienti
NB bozza decreto mod. D.lgs. 109/92
ripropone esenzione indicazione
acqua
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36
QUID
Art. 8
QUID
Assorbito.
La commissione emanerà
linee Guida sul punto che
dovranno essere coordinate
con le circolari nazionali sul
QUID.
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37
QUANTITA
Art. 9
Quantità
Esenzione per L’allegato IX prevede
prodotti a calo che
peso
L’indicazione della
quantità netta non è
obbligatoria per gli
alimenti….
che sono soggetti a
notevoli perdite del
loro volume o della
loro massa e che
sono venduti al pezzo
o pesati davanti
all’acquirente;
Assorbito dall’art. 23
L’Italia
ha
chiesto
alla
commissione se per “notevoli
perdite” (per prodotti soggetti a
notevole perdita di volume o
massa venduti a pezzo o pesati
davanti all’acquirente) si possa
intendere
il
calo
peso
eccedente le tolleranze in
mento di cui all’art. 5 DPR
391/1980.
Si attendere la risposta.
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38
TMC/data scadenza
Art. 10
TMC
Assorbito, salvo autorizzazione al
mantenimento dell’art. 10 comma 5.
-
L’Italia ha posto un quesito circa la
possibile estensione dell’esenzione del
TMC
ai
prodotti di confetteria con edulcoranti,
Si è in attesa di risposta.
esenzione prodotti L’art.
10
comma
5
confetteria
prevede
una specifica
esenzione dal TMC per
prodotti
di
confetteria
costituiti esclusivamente da
zuccheri e/o edulcoranti
aromi e/o coloranti che non
si ritrova nel Reg. Ce 1169.
Art. 10 bis
Data di scadenza
Assorbito.
- Data di scadenza del Per quanto concerne il latte Assorbito.
latte
la disciplina rimane solo
quella di cui al D.lgs. 157/04
che prevede la scadenza del
latte fresco.
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39
Modalità indicazione menzioni
obbligatorie
Art. 14
Modalità di indicazione delle menzioni
obbligatorie
• Ceste
Il Reg. CE 1169/11 non
regalo/natalizie
prevede disposizioni per
questo tipo di imballaggi
che
invece
risultano
regolate
nell’art.
14
comma 7 bis d.lgs.
109/92
Campo visivo
Nello stesso campo
visivo solo
denominazione
di
vendita
e
quantità
netta,
titolo alcolometrico
Assorbito artt. 8 co. 7, 12 e 13,
salvo autorizzazione a deroga
L’Italia ha posto un quesito circa il
possibile mantenimento di tale
disposizione
motivando
come
eccezione per il settore della
regalistica stagionale di forte
tradizionale nazionale.
Si è in attesa di risposta.
Non è più previsto il TMC/data di
scadenza.
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40
Distributori automatici diversi dagli
impianti di spillatura
Art. 15
Efficace.
Distributori automatici diversi dagli impianti Le disposizioni nazionali non
di spillatura
contrastano con il regolamento
- Prodotti preconfezionati- obbligo di tutte le
indicazioni obbligatorie;
- Non preconfezionati o erogazione istantanea –
obbligo di denominazione di vendita, lista
ingredienti e nome e ragione sociale e sede
impresa responsabile gestione impianto.
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41
VENDITA A DISTANZA
Per tale tipologia di alimenti preimballati:
a) le informazioni obbligatorie, ad eccezione del TMC,
dovranno essere disponibili all’acquirente prima della
conclusione dell'acquisto, e appaiono sul supporto della
vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro
mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del
settore
alimentare,
senza
imposizione
di
costi
supplementari ai consumatori.
b) Tutte le indicazioni obbligatorie saranno poi disponibili al
momento della consegna.
La norma non si applica agli alimenti messi in vendita
tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati.
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42
Prodotti sfusi
Art. 16
Prodotti sfusi
Efficace.
Le norme nazionali restano in
vigore
in
relazione
alla
possibilità riconosciuta agli stati
membri ex art. 44 Regolamento.
Cartello con:
Denominazione di vendita
Elenco ingredienti salvo esenzione + Allergeni
Modalità conservazione (per deperibili)
Data scadenza paste fresche e con ripieno
Titolo alcolometrico;
Decongelato
Glassatura.
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43
BtoB
Art. 17
Prodotti non destinati al consumatore
Indicazioni obbligatorie:
Efficace.
Le norme nazionali restano in
vigore., ma vanno aggiornate e
coordinate con l’art. 44
Denominazione vendita
Elenco ingredienti
Allergeni
Responsabile;
Lotto
Non obbligatoria lingua italiana
-
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44
Sanzioni
Art. 18
Sanzioni
DESIGNAZIONE DEGLI AROMI
Superato.
La
disposizione
sarà
superata dal nuovo decreto
sanzionatorio
del
NELL’ELENCO
regolamento. DEGLI
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45
NOVITA’ IN VISTA: LE
INFORMAZIONI NNUTRIZIONALI
CON IL NUOVO
REGOLAMNETO
⇓
L’ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE DIVENTA
OBBLIGATORIA PER LA
GENERALITA’ DEI PRODOTTI
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46
NUOVO REGOLAMENTO
la dichiarazione nutrizionale reca le indicazioni seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Energia (kj kcal),
grassi,
acidi grassi saturi,
carboidrati,
zuccheri,
proteine,
sale*.
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47
Indicazioni facoltative
Oltre alle sopra elencate indicazioni il contenuto della
dichiarazione nutrizionale può essere integrato con
l’indicazione della quantità di altri elementi quali:
acidi grassi monoinsaturi;
acidi grassi polinsaturi;
polioli;
amido;
fibre;
i sali minerali e/o le vitamine presenti in quantità
significativa
ATTENZIONE! tra i nutrienti che possono essere
indicati volontariamente non è più previsto il
colesterolo.
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48
Front Pack: INFORMAZIONI
RIPETIBILI SU BASE VOLONTARIA
Quando l’etichettatura di un alimento preimballato
contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria possono
essere ripetute, nel CAMPO VISIVO PRINCIPALE, le
seguenti informazioni:
a) valore energetico; oppure
b) valore energetico accompagnato dalla quantità di
grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
«campo visivo principale»: il campo visivo di un
imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo
del consumatore al momento dell’acquisto e che permette
al consumatore di identificare immediatamente il carattere
e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio
di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del
campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella
scelta dall’operatore del settore alimentare;
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49
APPLICABILITA’ NUOVE NORME IN MATERIA DI
INFORMAZIONI NUTRIZIOANLI
5 anni dalla data di entrata in vigore
del Regolamento (20 gg dopo la
pubblicazione in GUUE)
13.12.2016
Gli alimenti immessi sul mercato o
etichettati
prima
della
data
di
applicabilità della normativa in esame
possono essere commercializzati fino
all’esaurimento delle scorte.
POSSIBILITA’
DI ADEGUAMENTO
PREVENTIVO
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GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
Via Garibaldi n° 90
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Tel. +39 0532/212049
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