ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - [email protected] Posta certificata: [email protected] Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175 DECRETO n. 207 del 27/03/2014 Cl.: 1.1.02 OGGETTO: D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013. Enti gestori di Unità d’Offerta afferenti all’Area Disabili ubicati nel territorio dell’A.S.L. di Brescia. Presa d’atto sottoscrizione contratti e schede di budget per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con riferimento all’assegnazione del budget provvisorio di produzione per il periodo 01.01.2014 – 31.03.2014. Determinazione acconti mensili da erogare dal 1 Febbraio al 31 Marzo 2014. Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010 Acquisito il parere di competenza del DIRETTORE SOCIALE Dott.ssa Anna Calvi Acquisito il parere di legittimità del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pier Mario Azzoni _________________________________________________________________ IL DIRETTORE GENERALE Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. X/1185 del 20.12.2013, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 2014”, e specificatamente l’allegato 4 recante le “Regole di sistema 2014 ambito socio sanitario” nel quale si precisa al punto 3.3: ”I contratti definitivi sottoscritti con gli enti gestori per l'esercizio 2013 sono prorogati a tutto il 31/01/2014, definendo un budget provvisorio pari a un dodicesimo del budget definitivo 2013. Entro il 31.01.2014 le ASL sottoscrivono con gli enti gestori il contratto per l'anno 2014 utilizzando lo schema tipo allegato al presente provvedimento, definendo un budget provvisorio per il primo trimestre 2014, pari a tre dodicesimi del budget definitivo 2013, ivi compreso il valore di un dodicesimo di cui al punto precedente”; Richiamato il decreto D.G. n. 667 del 30.12.2013 con il quale, in attuazione della D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013 sopraccitata sono stati assegnati alle Unità di Offerta Sociosanitarie afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze i budget di produzione provvisori e gli acconti mensili per il solo mese di gennaio 2014 Ritenuto, ai sensi della citata D.G.R. n. n. X/1185 del 20.12.2013, di procedere per le Unità di Offerta afferenti all’Area Disabili del territorio dell’ASL di Brescia, alla definizione dei budget provvisori di produzione per il periodo 01.01.2014 – 31.03.2014, come dettagliato negli Allegati “A”, “B” e “C”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento per la complessiva somma di € 5.462.939,25; Preso atto che l’A.S.L. di Brescia ha stipulato con i Legali Rappresentanti delle Unità d’Offerta socio sanitarie dell’Area Disabili del territorio, in data 31.01.2014, i contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per il periodo dal 01.02.2014 al 31.12.2014 e le schede di budget per l’assegnazione dei budget provvisori di produzione per il primo trimestre 2014, in conformità ai nuovi schema tipo di contratto ai sensi della D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, pervenuti dalla Regione Lombardia via mail (rec. atti ASL prot. n. 0001979/14 del 09.01.2014), ed alle successive indicazioni pervenute dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato con nota prot. G1.2014.0001187 del 28.01.2014 (rec. atti ASL prot. n. 0012254/14 del 28.01.2014), per la gestione di CC.DD.DD., RR.S.DD. e C.S.SS.; Preso atto che i budget di produzione provvisori contrattati con gli Enti gestori delle Unità d’Offerta dell’Area Disabili per il periodo 01.01.2014 -31.03.2014 ammontano rispettivamente ad € 1.880.960,00 per i CC.DD.DD. (di cui € 1.727.363,00 per i CC.DD.DD. privati ed € 153.597,00 per i CC.DD.DD. pubblici), € 3.296.756,50 per le RR.S.DD. ed € 285.222,75 per le C.S.SS., come dettagliato rispettivamente negli allegati “A”, “B” ed “C”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; Dato atto che i suddetti contratti e schede di budget sottoscritti con gli Enti erogatori in data 31.01.2014 sono stati acquisiti dall’U.O. Disabilità e Protezione Giuridica e trasmessi via P.E.C. alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato con nota prot. 0017672/14 del 06.02.2014; Dichiarati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento gli Allegati “E”, “F”, “G” (composti da n. 8 pagine ciascuno) e l’Allegato “H”, recanti gli schemi tipo dei contratti e delle schede di budget agli atti, di cui al punto precedente; Stabilito altresì, in ottemperanza all’art. 5 “Sistema tariffario e pagamenti” dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritti, di determinare l’importo mensile degli acconti da erogare dal 1 Febbraio 2014 al 31 _________________________________________________________________ Marzo 2014 agli Enti gestori di Centri Diurni per Disabili, Residenze Sanitario assistenziali per Disabili e di Comunità Socio Sanitarie del territorio, calcolando per ogni struttura un importo pari all’85% di un dodicesimo del budget assegnato nell’anno 2013, come dettagliato negli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; Ritenuto di determinare l’importo mensile degli acconti da erogare per il periodo 01.02.2014 – 31.03.2014, per un totale di € 1.547.833,00 come riportato nell’Allegato “D” e di seguito specificato: - € 532.939,00 come riportato, per singolo C.D.D., nell’Allegato “A”; - € 934.081,00 come riportato, per singola R.S.D., nell’Allegato “B”; - € 80.813,00 come riportato, per singola C.S.S., nell’Allegato “C”; Preso atto che il Servizio Risorse Economico Finanziario dovrà procedere, con cadenza mensile, alla erogazione degli acconti del Fondo Sanitario Regionale spettanti dal mese di Febbraio 2014, definiti con le modalità sopra specificate ed indicate negli Allegati “A”, “B” e “C”, mentre la liquidazione dei saldi trimestrali spettanti agli Enti gestori dei servizi in argomento verrà autorizzata con appositi atti; Vista la proposta del Direttore del Dipartimento A.S.S.I., Dott.ssa Fausta Podavitte, il quale attesta altresì la conformità del presente provvedimento al disposto dell’art. 13 comma 17 della L.R. 30.12.2009, n. 33; Dato atto che la Responsabile dell’U.O. Disabilità e Protezione Giuridica, Dott.ssa Mariarosaria Venturini, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento; Vista l’attestazione della Responsabile dell’U.O. Programmazione e Bilancio, Dott.ssa Lara Corini, in merito alla regolarità contabile; Acquisito il parere di competenza del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi; Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni; DECRETA a) di determinare, per le motivazioni in premessa indicate che i budget di produzione provvisori contrattati con gli Enti gestori delle Unità d’Offerta dell’Area Disabili, per il periodo 01.01.2014 - 31.03.2014, ammontano complessivamente ad € 5.462.939,25, così suddivisi: € 1.880.960,00 per i CC.DD.DD. (di cui € 1.727.363,00 per i CC.DD.DD. privati ed € 153.597,00 per i CC.DD.DD. pubblici), come dettagliato nell’Allegato “A”; € 3.296.756,50 per le RR.S.DD., come dettagliato nell’Allegato “B”; € 285.222,75 per le C.S.SS., come dettagliato nell’Allegato “C”; b) di prendere atto che in data 31.01.2014 sono stati sottoscritti con gli Enti gestori delle Unità d’Offerta dell’Area Disabili, i contratti giuridici per il periodo dal 01.02.2014 al 31.12.2014 e le allegate schede di budget provvisorio di produzione per il I trimestre 2014; c) di dare atto che i contratti e le schede di budget di cui al precedente punto b) sono stati acquisiti agli atti dell’U.O. Disabilità e Protezione Giuridica; d) di determinare altresì l’importo mensile degli acconti da erogare, a decorrere dal 1 Febbraio 2014 al 31 Marzo 2014, per un totale di € 1.547.833,00 come riportato nell’Allegato “D” e di seguito specificato: € 532.939,00 come riportato, per singolo C.D.D., nell’Allegato “A”; € 934.081,00 come riportato, per singola R.S.D., nell’Allegato “B”; € 80.813,00 come riportato, per singola C.S.S., nell’Allegato “C”; _________________________________________________________________ e) di approvare i sotto elencati allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: Allegato “E” (composto da n. 8 pagine) recante lo schema tipo dei contratti stipulati con i CC.DD.DD.; Allegato “F” (composto da n. 8 pagine) recante lo schema tipo dei contratti stipulati con le RR.S.DD.; Allegato “G” (composto da n. 8 pagine) recante lo schema tipo dei contratti stipulati con le C.S.SS.; Allegato “H” recante lo schema tipo delle schede di budget sottoscritte con tutte le unità d’offerta socio sanitarie sopra citate; f) di precisare che il maggior onere derivante dal presente provvedimento, è pari a complessivi € 3.641.959,25 e trova riferimento nella Contabilità Aziendale – Bilancio A.S.S.I. anno 2014 come di seguito specificato: Centri Diurni per Disabili (CC.DD.DD.): € 1.253.973,00 di cui € 1.151.575,00 al conto “Assistenza C.D.D. da privato” codice 43.3.929 ed € 102.398,00 al conto “Assistenza C.D.D. da pubblico” codice 43.1.929, gestiti con i programmi di spesa dal n. 20300/2014 al n. 20328/2014; Residenze Sanitario assistenziali per Disabili (RR.S.DD.): € 2.197.837,50 al conto “Assistenza R.S.D.” (servizi privati) codice 43.3.927 gestito con i programmi di spesa dal n. 20410/2014 al n. 20414/2014; Comunità Socio Sanitarie per disabili (C.S.SS.): € 190.148,75 al conto “Assistenza C.S.S.” (servizi privati) codice 43.3.928 gestito con i programmi di spesa dal n. 20420/2014 al n. 20438/2014; g) di precisare che la copertura finanziaria dei costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento è garantita dalle risorse assegnate all’Azienda per l’esercizio 2014 con D.G.R. X/1185 del 20.12.2013 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato; h) di dare mandato al Servizio Risorse Economico Finanziario di erogare, per i mesi di Febbraio e Marzo 2014, agli Enti gestori in argomento gli acconti mensili, secondo gli importi indicati nei citati Allegati da “A”, “B”, “C” e “D”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; i) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione trimestrale ed al relativo pagamento, agli Enti gestori delle Unità d’Offerta dell’Area Disabili in argomento, del saldo dei corrispettivi delle prestazioni rese nel periodo di riferimento; j) di trasmettere il presente provvedimento, a cura dell’U.O. Disabilità e Protezione Giuridica di questa A.S.L.: alla Regione Lombardia, alla casella di posta elettronica certificata: [email protected]; agli Enti gestori delle strutture in premessa richiamate; k) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; l) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella BUDGET PROVVISORIO - DEFINIZIONE ACCONTI I TRIMESTRE ANNO 2014 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO "A" CENTRI DIURNI PER DISABILI BENEFICIARI N. REPERTORIO CONTRATTI SOTTOSCRITTI IL 31.01.2014 BUDGET PROVVISORIO I TRIMESTRE ANNO 2014 BUDGET DEFINITIVO 2013 RIMODULATO ACCONTI MENSILI I TRIMESTRE ANNO 2014 ACCONTI I TRIMESTRE ANNO 2014 BUDGET PROVVISORIO GENNAIO 2014 GIA' ASSEGNATO CON DECRETO N. 667/2013 ONERE DERIVANTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO 1 FOBAP ONLUS C.D.D. "ITALO E BEATRICE GNUTTI 1" BRESCIA 386/2014 89.930,00 359.719,00 25.480,00 76.440,00 29.977,00 59.953,00 1 FOBAP ONLUS C.D.D. "ITALO E BEATRICE GNUTTI 2" BRESCIA 387/2014 80.946,00 323.784,00 22.935,00 68.805,00 26.982,00 53.964,00 1 FOBAP ONLUS C.D.D. "ITALO E BEATRICE GNUTTI 3" BRESCIA 388/2014 81.606,00 326.425,00 23.122,00 69.366,00 27.202,00 54.404,00 1 FOBAP ONLUS C.D.D. "ITALO E BEATRICE GNUTTI 4" BRESCIA 389/2014 76.391,00 305.564,00 21.644,00 64.932,00 25.464,00 50.927,00 1 COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS C.D.D. "NIKOLAJEWKA" - BRESCIA 359/2014 72.260,00 289.040,00 20.474,00 61.422,00 24.087,00 48.173,00 1 COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS C.D.D. "PADRE PIFFERETTI" - BRESCIA 358/2014 74.871,00 299.485,00 21.213,00 63.639,00 24.957,00 49.914,00 1 LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. "LA MONGOLFIERA" - BRESCIA 360/2014 77.404,00 309.615,00 21.931,00 65.793,00 25.801,00 51.603,00 1 LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. "LA ZEBRA A POIS" - BRESCIA 361/2014 58.546,00 234.182,00 16.588,00 49.764,00 19.515,00 39.031,00 2 IL VOMERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. "IL VOMERE" - TRAVAGLIATO 363/2014 86.024,00 344.098,00 24.374,00 73.122,00 28.675,00 57.349,00 3 AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI C.D.D. "NATALE ELLI" - REZZATO 377/2014 41.092,00 164.367,00 11.642,00 34.926,00 13.697,00 27.395,00 4 L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. "VITTORIO LOMBARDI" - GARDONE VAL TROMPIA 382/2014 62.872,00 251.486,00 17.813,00 53.439,00 20.957,00 41.915,00 4 C.V.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. "IL CAMMINO" - LUMEZZANE 353/2014 60.735,00 242.940,00 17.208,00 51.624,00 20.245,00 40.490,00 4 FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. "FUTURA" - NAVE 383/2014 33.871,00 135.483,00 9.597,00 28.791,00 11.290,00 22.581,00 5 IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. DI MARONE - MARONE 375/2014 17.997,00 71.990,00 5.100,00 15.300,00 6.000,00 11.997,00 5 IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. DI PROVAGLIO D'ISEO - PROVAGLIO D'ISEO 373/2014 40.901,00 163.604,00 11.589,00 34.767,00 13.634,00 27.267,00 5 IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. DI PARATICO - PARATICO 374/2014 29.644,00 118.577,00 8.400,00 25.200,00 9.882,00 19.762,00 6 LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ONLUS C.D.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO 380/2014 72.474,00 289.896,00 20.534,00 61.602,00 24.158,00 48.316,00 7 LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ONLUS C.D.D. DI RUDIANO 381/2014 38.785,00 155.140,00 10.989,00 32.967,00 12.928,00 25.857,00 8 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'OASI C.D.D. "OASI" - QUINZANO D'OGLIO 368/2014 86.813,00 347.254,00 24.597,00 73.791,00 28.938,00 57.875,00 9 SOCIETA' COLLABORIAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. "COLLABORIAMO" - LENO 371/2014 78.244,00 312.977,00 22.169,00 66.507,00 26.081,00 52.163,00 9 SERGIO LANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. "SERGIO LANA" - GHEDI 376/2014 58.348,00 233.391,00 16.532,00 49.596,00 19.449,00 38.899,00 9 IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. "IL GABBIANO" - PONTEVICO 356/2014 83.986,00 335.942,00 23.796,00 71.388,00 27.995,00 55.991,00 10 LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. DI MONTICHIARI - MONTICHIARI 366/2014 61.144,00 244.575,00 17.324,00 51.972,00 20.381,00 40.763,00 10 LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.D.D. DI PONTE SAN MARCO - PONTE S. MARCO FRAZ. DI CALCINATO 367/2014 52.360,00 209.441,00 14.835,00 44.505,00 17.453,00 34.907,00 11 A.N.F.F.A.S. ONLUS DESENZANO C.D.D. "1" - RIVOLTELLA FRAZ. DI DESENZANO D/GARDA 378/2014 91.390,00 365.560,00 25.893,00 77.679,00 30.463,00 60.927,00 11 A.N.F.F.A.S. ONLUS DESENZANO C.D.D. "2" - RIVOLTELLA FRAZ. DI DESENZANO D/GARDA 379/2014 72.341,00 289.365,00 20.497,00 61.491,00 24.114,00 48.227,00 11 FOBAP ONLUS C.D.D. "VILLA DALLA ROSA" - TOSCOLANO MADERNO 390/2014 87.480,00 349.918,00 24.786,00 74.358,00 29.160,00 58.320,00 12 COMUNITA' MONTANA DI VALLESABBIA C.D.D. DI IDRO - IDRO 364/2014 73.287,00 293.148,00 20.765,00 62.295,00 24.429,00 48.858,00 12 COMUNITA' MONTANA DI VALLESABBIA C.D.D. DI VILLANUOVA - VILLANUOVA SUL CLISI 365/2014 39.218,00 156.874,00 11.112,00 33.336,00 13.073,00 26.145,00 TOTALE 1.880.960,00 7.523.840,00 532.939,00 1.598.817,00 626.987,00 1.253.973,00 SERVIZI PRIVATI 1.727.363,00 6.909.451,00 489.420,00 1.468.260,00 575.788,00 1.151.575,00 SERVIZI PUBBLICI 153.597,00 614.389,00 43.519,00 130.557,00 51.199,00 102.398,00 D.S.S. Responsabile del procedimento Responsabile U.O. Disabilità e Protezione Giuridica Dott.ssa Mariarosaria Venturini A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO "B" BUDGET PROVVISORIO - DEFINIZIONE ACCONTI I TRIMESTRE ANNO 2014 RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER DISABILI D.S.S. BENEFICIARI N. REPERTORIO CONTRATTI SOTTOSCRITTI IL 31.01.2014 BUDGET PROVVISORIO I TRIMESTRE ANNO 2014 BUDGET DEFINITIVO ANNO 2013 ACCONTI MENSILI I TRIMESTRE ANNO 2014 ACCONTI I TRIMESTRE ANNO 2014 BUDGET PROVVISORIO GENNAIO 2014 GIA' ASSEGNATO CON DECRETO N. 667/2013 ONERE DERIVANTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO 1 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS G.TONINI - G. BONINSEGNA R.S.D. "G.TONINI-G. BONINSEGNA" BRESCIA 369/2014 766.420,00 3.065.679,00 217.152,00 651.456,00 255.473,00 510.947,00 1 COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS R.S.D. "NIKOLAJEWKA" - BRESCIA 357/2014 580.569,00 2.322.276,00 164.495,00 493.485,00 193.523,00 387.046,00 4 ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS R.S.D. "FIRMO TOMASO" - VILLA CARCINA 396/2014 421.874,00 1.687.496,00 119.531,00 358.593,00 140.625,00 281.249,00 9 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE R.S.D. "ISTITUTO BASSANO CREMONESINI" - PONTEVICO 370/2014 1.250.472,50 5.001.890,00 354.300,00 1.062.900,00 416.824,00 833.648,50 11 FO.B.A.P. ONLUS R.S.D. "VILLA ZANARDELLI" TOSCOLANO MADERNO 391/2014 277.421,00 1.109.685,00 78.603,00 235.809,00 92.474,00 184.947,00 3.296.756,50 13.187.026,00 1.098.919,00 2.197.837,50 403.928,00 1.615.712,00 TOTALE 1 A.S.L. R.S.D. "GIUSEPPE SEPPILLI" - BRESCIA Rif. nota prot. n. 0017672/2014 Responsabile del procedimento Responsabile U.O. Disabilità e Protezione Giuridica Dott.ssa Mariarosaria Venturini 934.081,00 2.802.243,00 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO "C" BUDGET PROVVISORIO - DEFINIZIONE ACCONTI I TRIMESTRE ANNO 2014 COMUNITA' SOCIO SANITARIE PER DISABILI D.S.S. BENEFICIARI N. REPERTORIO CONTRATTI SOTTOSCRITTI IL 31.01.2014 BUDGET PROVVISORIO I TRIMESTRE ANNO 2014 BUDGET DEFINITIVO ANNO 2013 ACCONTI MENSILI I TRIMESTRE ANNO 2014 ACCONTI I TRIMESTRE ANNO 2014 BUDGET PROVVISORIO GENNAIO 2014 GIA' ASSEGNATO CON DECRETO N. 667/2013 ONERE DERIVANTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO 1 LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.S.S. "LA MONGOLFIERA"- BRESCIA 362/2014 16.135,00 64.540,00 4.571,00 13.713,00 5.378,00 10.757,00 1 FO.B.A.P. ONLUS C.S.S. "CASA FAMIGLIA BONINSEGNA"- BRESCIA 394/2014 13.392,00 53.568,00 3.794,00 11.382,00 4.464,00 8.928,00 1 ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS C.S.S. "SICHEM" - BRESCIA 401/2014 13.316,00 53.265,00 3.773,00 11.319,00 4.439,00 8.877,00 1 ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS C.S.S. "HEBRON" - BRESCIA 399/2014 16.115,00 64.458,00 4.566,00 13.698,00 5.372,00 10.743,00 2 FO.B.A.P. ONLUS C.S.S. "MARCO E PAOLO DIONI" - GUSSAGO 395/2014 17.819,00 71.277,00 5.048,00 15.144,00 5.939,00 11.880,00 2 FO.B.A.P. ONLUS C.S.S. "CAVALIERE MICHELE SALERNO" - GUSSAGO 392/2014 16.626,00 66.502,00 4.711,00 14.133,00 5.542,00 11.084,00 3 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA RONDINE C.S.S. "ITACA" - MAZZANO 385/2014 14.657,00 58.629,00 4.153,00 12.459,00 4.886,00 9.771,00 4 ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS C.S.S. "SIN" - VILLA CARCINA 403/2014 14.330,00 57.321,00 4.060,00 12.180,00 4.777,00 9.553,00 4 C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.S.S. "MEMORIAL DOTT. FELICE SALERI B" LUMEZZANE 352/2014 16.982,25 67.929,00 4.811,00 14.433,00 5.660,00 11.322,25 4 C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.S.S. "MEMORIAL DOTT. FELICE SALERI A" LUMEZZANE 351/2014 11.328,00 45.312,00 3.210,00 9.630,00 3.776,00 7.552,00 5 ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS C.S.S. "SILOE" - ISEO 402/2014 18.411,00 73.642,00 5.216,00 15.648,00 6.136,00 12.275,00 7 FONDAZIONE BERTINOTTI FORMENTI C.S.S. "BERTINOTTI FORMENTI" - CHIARI 384/2014 15.900,00 63.600,00 4.505,00 13.515,00 5.300,00 10.600,00 8 FONDAZIONE ENRICO NOLLI C.S.S. "ENRICO E LAURA NOLLI" - ORZINUOVI 354/2014 15.553,50 62.214,00 4.407,00 13.221,00 5.185,00 10.368,50 9 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL GABBIANO C.S.S. "ANTIGUA" - PONTEVICO 355/2014 14.679,00 58.717,00 4.159,00 12.477,00 4.893,00 9.786,00 9 SOCIETA' COLLABORIAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.S.S. "MONICA CRESCINI" - LENO 372/2014 12.282,00 49.127,00 3.480,00 10.440,00 4.094,00 8.188,00 10 ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS C.S.S. "JERUSALEM" - CALCINATO 400/2014 14.429,00 57.715,00 4.089,00 12.267,00 4.810,00 9.619,00 10 ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS C.S.S. "BETFAGE" - CALCINATO 397/2014 12.378,00 49.512,00 3.507,00 10.521,00 4.126,00 8.252,00 11 ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS C.S.S. "GALGALA" - DESENZANO DEL GARDA 398/2014 14.583,00 58.335,00 4.132,00 12.396,00 4.861,00 9.722,00 11 FO.B.A.P. ONLUS C.S.S. "IRENE AVANZINI" - TOSCOLANO MADERNO 393/2014 16.307,00 65.228,00 4.621,00 13.863,00 5.436,00 10.871,00 285.222,75 1.140.891,00 80.813,00 242.439,00 TOTALE Responsabile del procedimento Responsabile U.O. Disabilità e Protezione Giuridica Dott.ssa Mariarosaria Venturini 95.074,00 190.148,75 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO "D" RIEPILOGO DEFINIZIONE ACCONTI I TRIMESTRE ANNO 2014 CC.DD.DD. - RR.S.DD. - C.S.SS. SERVIZI ACCONTI MENSILI COSTO TOTALE ACCONTI I TRIMESTRE ANNO 2014 CC.DD.DD. € 532.939,00 € 1.598.817,00 RR.S.DD. € 934.081,00 € 2.802.243,00 C.S.SS. € 80.813,00 € 242.439,00 TOTALE € 1.547.833,00 € 4.643.499,00 Responsabile del procedimento Responsabile U.O. Disabilità e Protezione Giuridica Dott.ssa Mariarosaria Venturini A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “E” CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E ___________ ENTE GESTORE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI (C.D.D.) “__________” Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a _______ il ________ codice fiscale ______________, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. _________ del ___________; e l’ente gestore _______________, con sede legale nel comune di __________ (___) in Via _________ n. __, codice fiscale ________________, partita iva ______________, nella persona del Sig. ______________ nato a _____________ (__) il ___________ residente nel comune di ______________ (__) Via ____________ n. ___ codice fiscale ________________, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria CDD denominata “____________”, con sede nel comune di ______________ (___) in Via _____________ n. __, codice di struttura n. ________; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della _______________, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria CDD denominata “___________” ubicata nel comune di ______________ (____) in Via _______________ n. ___, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi; l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al funzionamento con validità definitiva rilasciata dal ___________________ con provvedimento n. ______ del ____________ prot. n. __________, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. ____ posti; con Deliberazione della Giunta Regionale n. ________ del ____________ è stato riconosciuto l’accreditamento per n. ____ posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. ____ posti autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica/differenziata praticata agli ospiti dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: € _______ (iva compresa) decurtata di € _______ per le giornate di assenza e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 1 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “E” ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità d’offerta CDD denominata “___________”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti disabili gravi. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. Il Centro è aperto n. ___ giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, ed osserva il seguente orario di funzionamento: dalle ore _____ alle ore _______. Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. E’ prevista una chiusura per le vacanze, di n. ____ settimane nell’anno. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’ente gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18334 del 23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori; 2 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “E” c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla Regione; d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito; e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nell’unità d’offerta; m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. 2. L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque 3 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “E” coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. 3. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. 4. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. 5. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. 6. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio. 7. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. 8. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico, indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che: - il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della persona assistita; - sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto dall’accreditamento; - non venga superato il budget annuale. 9. Per i minori disabili, per i quali il programma personalizzato preveda un raccordo con la scuola, dove sono inseriti, e si renda necessario un intervento degli educatori del centro presso la scuola stessa, è possibile rendicontare la frequenza scolastica ai fini delle presenze e provvedere alla conseguente remunerazione. 10. Considerando l’obbligatorietà della progettazione educativa individuale e la collegialità della stesura dei progetti di intervento che caratterizza i CDD è prevista, la remunerazione per un massimo di quattro giornate annue, per le attività di programmazione delle attività educative personalizzate e per la verifica delle attività programmate che possono essere effettuate nei giorni di chiusura della struttura. Tale remunerazione corrisponde alla media delle classi sidi degli ospiti moltiplicata per le giornate di programmazione e verifica delle attività come sopra definite. Tale remunerazione comporta che l’attività risulti chiaramente evidenziata nelle schede personali riportanti i PEI di ogni singolo ospite per i quali viene richiesta la remunerazione. 11. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI, riabilitazione e CDD erogate ad utenti di CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria di provenienza dell’ospite. 4 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “E” ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità d’offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. 5 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “E” I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili affinché il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. 6 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “E” Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.) (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.). ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 Febbraio 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida 7 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “E” ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Brescia, ____________ PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.L. di Brescia __________________ Dott.ssa Anna Calvi Sig. _______________ 8 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “F” CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E _______________ ENTE GESTORE DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (R.S.D.) “__________________” Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a __________ il __________ codice fiscale _______________, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. __________ del __________; e l’ente gestore ________________, con sede legale nel comune di __________ (___) in Via _________ n. ___, codice fiscale ______________, partita iva ______________, nella persona del Sig. _______________ nato a _________ (___) il __________ residente nel comune di _____________ (___) Via ___________ n. ___ codice fiscale _______________, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria RSD denominata “________________”, con sede nel comune di ___________ (____) in Via ______ n. ___, codice di struttura n. _________; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della ______________________, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria RSD denominata “_________________” ubicata nel comune di __________ (___) in Via __________ n. ___, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi; l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al funzionamento con validità definitiva rilasciata dal __________________ con provvedimento n. _______ del ___________ prot. n. ____________, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. ____ posti; con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____________ del ___________ è stato riconosciuto l’accreditamento per n. ____ posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. ____ posti autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica/differenziata praticata agli ospiti dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: ______ (iva compresa) decurtata di _____ per le giornate di assenza e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 1 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “F” ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità d’offerta RSD denominata “________________”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti disabili gravi. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’ente gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del 23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori; c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla Regione; d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito; 2 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “F” e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nell’unità d’offerta; m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto; r) provvedere alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina generale a partire dal giorno dell’ingresso o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto se successivo alla data di ingresso. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. 2. L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. 3 A.S.L. DI BRESCIA 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ALLEGATO “F” L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. Nel caso di assenza temporanea per ricovero ospedaliero la tariffa sanitaria è riconosciuta a condizione che l’ente gestore assicuri, all’ospite ricoverato, prestazioni di carattere assistenziali integrative e/o sostitutive dei famigliari. Di tali attività deve essere data evidenza nel FASAS e nelle registrazioni delle attività giornaliere. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria di provenienza dell’ospite. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità d’offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”, parte integrante del presente contratto. 4 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “F” L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. 5 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “F” ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili affinché il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. 6 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “F” ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.) (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.). ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 Febbraio 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. 7 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “F” ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Brescia, ____________ PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.L. di Brescia ____________________________ Dott.ssa Anna Calvi Sig. _________________ 8 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “G” CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E ____________________ ENTE GESTORE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER DISABILI (C.S.S.) “_______________” Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a __________ il __________ codice fiscale ________________, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. ___________ del ___________; e l’ente gestore _____________________, con sede legale nel comune di __________ in Via _____________ n. _____, codice fiscale ________________, partita iva _____________, nella persona del Sig. ______________ nato a ___________ (___) il ____________ residente nel comune di __________ Via _____________ n. ___ codice fiscale ______________, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria CSS denominata “_____________”, con sede nel comune di ___________ in Via _____________ n. ____, codice di struttura n. ______; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della ___________, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria CSS denominata “____________” ubicata nel comune di _______ in Via __________ n. _____, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi; l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al funzionamento con validità definitiva rilasciata __________________ con provvedimento n. __________ del ___________, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. ___ posti; con Deliberazione della Giunta Regionale n. __________ del ___________ è stato riconosciuto l’accreditamento per n. ___ posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. ___ posti autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica/differenziata praticata agli ospiti dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: _______ (iva compresa) e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 1 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “G” ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità d’offerta CSS denominata “___________”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti disabili gravi. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’ente gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del 23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori; c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla Regione; d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito; 2 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “G” e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nell’unità d’offerta; m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. 2. 3. L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. 3 A.S.L. DI BRESCIA 4. 5. 6. 7. 8. ALLEGATO “G” L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico, indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che: - il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della persona assistita; - sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto dall’accreditamento; - non venga superato il budget annuale. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità d’offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7. 4 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “G” Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili affinché il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di 5 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “G” accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.) 6 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “G” (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.). ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 Febbraio 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. 7 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO “G” ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Brescia, ____________ PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.L. di Brescia __________________________ Dott.ssa Anna Calvi Sig. _______________ 8 A.S.L. DI BRESCIA ALLEGATO "H" ALLEGATO 1 - SCHEDA DI BUDGET ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data Validità dal al Riferimenti STRUTTURA Tipologia Denominazione Indirizzo Comune Codice struttura ENTE GESTORE Ragione sociale Comune sede legale Legale rappresentante Codice fiscale Partita IVA POSTI / TRATTAMENTI Autorizzati Accreditati A contratto BUDGET DI PRODUZIONE in regime residenziale o di ricovero in regime semiresidenziale in regime diurno - complessivo Letto e sottoscritto ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Per delega del Direttore Generale Dott.ssa Anna Calvi Brescia, COOPERATIVA ___________ Il Legale Rappresentante Sig. _____________________
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