DECRETO n. 207 del 27/03/2014

ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
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Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175
DECRETO n. 207
del 27/03/2014
Cl.: 1.1.02
OGGETTO:
D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013. Enti gestori di Unità d’Offerta
afferenti all’Area Disabili ubicati nel territorio dell’A.S.L. di Brescia.
Presa d’atto sottoscrizione contratti e schede di budget per la
definizione dei rapporti giuridici ed economici con riferimento
all’assegnazione del budget provvisorio di produzione per il periodo
01.01.2014 – 31.03.2014. Determinazione acconti mensili da erogare
dal 1 Febbraio al 31 Marzo 2014.
Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010
Acquisito il parere di competenza del
DIRETTORE SOCIALE
Dott.ssa Anna Calvi
Acquisito il parere di legittimità del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Mario Azzoni
_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. X/1185 del 20.12.2013, ad oggetto:
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario regionale per
l’esercizio 2014”, e specificatamente l’allegato 4 recante le “Regole di sistema 2014
ambito socio sanitario” nel quale si precisa al punto 3.3: ”I contratti definitivi
sottoscritti con gli enti gestori per l'esercizio 2013 sono prorogati a tutto il
31/01/2014, definendo un budget provvisorio pari a un dodicesimo del budget
definitivo 2013. Entro il 31.01.2014 le ASL sottoscrivono con gli enti gestori il
contratto per l'anno 2014 utilizzando lo schema tipo allegato al presente
provvedimento, definendo un budget provvisorio per il primo trimestre 2014, pari a
tre dodicesimi del budget definitivo 2013, ivi compreso il valore di un dodicesimo di
cui al punto precedente”;
Richiamato il decreto D.G. n. 667 del 30.12.2013 con il quale, in attuazione della
D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013 sopraccitata sono stati assegnati alle Unità di
Offerta Sociosanitarie afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze i budget di
produzione provvisori e gli acconti mensili per il solo mese di gennaio 2014
Ritenuto, ai sensi della citata D.G.R. n. n. X/1185 del 20.12.2013, di procedere per le
Unità di Offerta afferenti all’Area Disabili del territorio dell’ASL di Brescia, alla
definizione dei budget provvisori di produzione per il periodo 01.01.2014 –
31.03.2014, come dettagliato negli Allegati “A”, “B” e “C”, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento per la complessiva somma di €
5.462.939,25;
Preso atto che l’A.S.L. di Brescia ha stipulato con i Legali Rappresentanti delle Unità
d’Offerta socio sanitarie dell’Area Disabili del territorio, in data 31.01.2014, i contratti
per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per il periodo dal 01.02.2014 al
31.12.2014 e le schede di budget per l’assegnazione dei budget provvisori di
produzione per il primo trimestre 2014, in conformità ai nuovi schema tipo di
contratto ai sensi della D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, pervenuti dalla Regione
Lombardia via mail (rec. atti ASL prot. n. 0001979/14 del 09.01.2014), ed alle
successive indicazioni pervenute dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
sociale e Volontariato con nota prot. G1.2014.0001187 del 28.01.2014 (rec. atti ASL
prot. n. 0012254/14 del 28.01.2014), per la gestione di CC.DD.DD., RR.S.DD. e
C.S.SS.;
Preso atto che i budget di produzione provvisori contrattati con gli Enti gestori delle
Unità d’Offerta dell’Area Disabili per il periodo 01.01.2014 -31.03.2014 ammontano
rispettivamente ad € 1.880.960,00 per i CC.DD.DD. (di cui € 1.727.363,00 per i
CC.DD.DD. privati ed € 153.597,00 per i CC.DD.DD. pubblici), € 3.296.756,50 per le
RR.S.DD. ed € 285.222,75 per le C.S.SS., come dettagliato rispettivamente negli
allegati “A”, “B” ed “C”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Dato atto che i suddetti contratti e schede di budget sottoscritti con gli Enti erogatori
in data 31.01.2014 sono stati acquisiti dall’U.O. Disabilità e Protezione Giuridica e
trasmessi via P.E.C. alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e
Volontariato con nota prot. 0017672/14 del 06.02.2014;
Dichiarati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento gli Allegati “E”,
“F”, “G” (composti da n. 8 pagine ciascuno) e l’Allegato “H”, recanti gli schemi tipo
dei contratti e delle schede di budget agli atti, di cui al punto precedente;
Stabilito altresì, in ottemperanza all’art. 5 “Sistema tariffario e pagamenti” dei
contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sottoscritti, di
determinare l’importo mensile degli acconti da erogare dal 1 Febbraio 2014 al 31
_________________________________________________________________
Marzo 2014 agli Enti gestori di Centri Diurni per Disabili, Residenze Sanitario
assistenziali per Disabili e di Comunità Socio Sanitarie del territorio, calcolando per
ogni struttura un importo pari all’85% di un dodicesimo del budget assegnato
nell’anno 2013, come dettagliato negli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
Ritenuto di determinare l’importo mensile degli acconti da erogare per il periodo
01.02.2014 – 31.03.2014, per un totale di € 1.547.833,00 come riportato
nell’Allegato “D” e di seguito specificato:
- € 532.939,00 come riportato, per singolo C.D.D., nell’Allegato “A”;
- € 934.081,00 come riportato, per singola R.S.D., nell’Allegato “B”;
- € 80.813,00 come riportato, per singola C.S.S., nell’Allegato “C”;
Preso atto che il Servizio Risorse Economico Finanziario dovrà procedere, con
cadenza mensile, alla erogazione degli acconti del Fondo Sanitario Regionale
spettanti dal mese di Febbraio 2014, definiti con le modalità sopra specificate ed
indicate negli Allegati “A”, “B” e “C”, mentre la liquidazione dei saldi trimestrali
spettanti agli Enti gestori dei servizi in argomento verrà autorizzata con appositi atti;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento A.S.S.I., Dott.ssa Fausta Podavitte, il
quale attesta altresì la conformità del presente provvedimento al disposto dell’art. 13
comma 17 della L.R. 30.12.2009, n. 33;
Dato atto che la Responsabile dell’U.O. Disabilità e Protezione Giuridica, Dott.ssa
Mariarosaria Venturini, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione della Responsabile dell’U.O. Programmazione e Bilancio, Dott.ssa
Lara Corini, in merito alla regolarità contabile;
Acquisito il parere di competenza del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi;
Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;
DECRETA
a) di determinare, per le motivazioni in premessa indicate che i budget di
produzione provvisori contrattati con gli Enti gestori delle Unità d’Offerta dell’Area
Disabili, per il periodo 01.01.2014 - 31.03.2014, ammontano complessivamente
ad € 5.462.939,25, così suddivisi:
€ 1.880.960,00 per i CC.DD.DD. (di cui € 1.727.363,00 per i CC.DD.DD. privati
ed € 153.597,00 per i CC.DD.DD. pubblici), come dettagliato nell’Allegato “A”;
€ 3.296.756,50 per le RR.S.DD., come dettagliato nell’Allegato “B”;
€ 285.222,75 per le C.S.SS., come dettagliato nell’Allegato “C”;
b) di prendere atto che in data 31.01.2014 sono stati sottoscritti con gli Enti gestori
delle Unità d’Offerta dell’Area Disabili, i contratti giuridici per il periodo dal
01.02.2014 al 31.12.2014 e le allegate schede di budget provvisorio di
produzione per il I trimestre 2014;
c) di dare atto che i contratti e le schede di budget di cui al precedente punto b)
sono stati acquisiti agli atti dell’U.O. Disabilità e Protezione Giuridica;
d) di determinare altresì l’importo mensile degli acconti da erogare, a decorrere dal
1 Febbraio 2014 al 31 Marzo 2014, per un totale di € 1.547.833,00 come
riportato nell’Allegato “D” e di seguito specificato:
€ 532.939,00 come riportato, per singolo C.D.D., nell’Allegato “A”;
€ 934.081,00 come riportato, per singola R.S.D., nell’Allegato “B”;
€ 80.813,00 come riportato, per singola C.S.S., nell’Allegato “C”;
_________________________________________________________________
e) di approvare i sotto elencati allegati quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:
Allegato “E” (composto da n. 8 pagine) recante lo schema tipo dei contratti
stipulati con i CC.DD.DD.;
Allegato “F” (composto da n. 8 pagine) recante lo schema tipo dei contratti
stipulati con le RR.S.DD.;
Allegato “G” (composto da n. 8 pagine) recante lo schema tipo dei contratti
stipulati con le C.S.SS.;
Allegato “H” recante lo schema tipo delle schede di budget sottoscritte con
tutte le unità d’offerta socio sanitarie sopra citate;
f) di precisare che il maggior onere derivante dal presente provvedimento, è pari a
complessivi € 3.641.959,25 e trova riferimento nella Contabilità Aziendale –
Bilancio A.S.S.I. anno 2014 come di seguito specificato:
Centri Diurni per Disabili (CC.DD.DD.): € 1.253.973,00 di cui € 1.151.575,00
al conto “Assistenza C.D.D. da privato” codice 43.3.929 ed € 102.398,00 al
conto “Assistenza C.D.D. da pubblico” codice 43.1.929, gestiti con i
programmi di spesa dal n. 20300/2014 al n. 20328/2014;
Residenze Sanitario assistenziali per Disabili (RR.S.DD.): € 2.197.837,50 al
conto “Assistenza R.S.D.” (servizi privati) codice 43.3.927 gestito con i
programmi di spesa dal n. 20410/2014 al n. 20414/2014;
Comunità Socio Sanitarie per disabili (C.S.SS.): € 190.148,75 al conto
“Assistenza C.S.S.” (servizi privati) codice 43.3.928 gestito con i programmi
di spesa dal n. 20420/2014 al n. 20438/2014;
g) di precisare che la copertura finanziaria dei costi derivanti dall’adozione del
presente provvedimento è garantita dalle risorse assegnate all’Azienda per
l’esercizio 2014 con D.G.R. X/1185 del 20.12.2013 della Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato;
h) di dare mandato al Servizio Risorse Economico Finanziario di erogare, per i mesi
di Febbraio e Marzo 2014, agli Enti gestori in argomento gli acconti mensili,
secondo gli importi indicati nei citati Allegati da “A”, “B”, “C” e “D”, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
i) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione
trimestrale ed al relativo pagamento, agli Enti gestori delle Unità d’Offerta
dell’Area Disabili in argomento, del saldo dei corrispettivi delle prestazioni rese
nel periodo di riferimento;
j) di trasmettere il presente provvedimento, a cura dell’U.O. Disabilità e Protezione
Giuridica di questa A.S.L.:
alla Regione Lombardia, alla casella di posta elettronica certificata:
[email protected];
agli Enti gestori delle strutture in premessa richiamate;
k) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
l) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
BUDGET PROVVISORIO - DEFINIZIONE ACCONTI
I TRIMESTRE ANNO 2014
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO "A"
CENTRI DIURNI PER DISABILI
BENEFICIARI
N. REPERTORIO
CONTRATTI
SOTTOSCRITTI
IL 31.01.2014
BUDGET PROVVISORIO
I TRIMESTRE
ANNO 2014
BUDGET
DEFINITIVO 2013
RIMODULATO
ACCONTI MENSILI
I TRIMESTRE
ANNO 2014
ACCONTI
I TRIMESTRE
ANNO 2014
BUDGET
PROVVISORIO
GENNAIO 2014
GIA' ASSEGNATO
CON DECRETO N.
667/2013
ONERE DERIVANTE DAL
PRESENTE
PROVVEDIMENTO
1
FOBAP ONLUS
C.D.D. "ITALO E BEATRICE GNUTTI 1" BRESCIA
386/2014
89.930,00
359.719,00
25.480,00
76.440,00
29.977,00
59.953,00
1
FOBAP ONLUS
C.D.D. "ITALO E BEATRICE GNUTTI 2" BRESCIA
387/2014
80.946,00
323.784,00
22.935,00
68.805,00
26.982,00
53.964,00
1
FOBAP ONLUS
C.D.D. "ITALO E BEATRICE GNUTTI 3" BRESCIA
388/2014
81.606,00
326.425,00
23.122,00
69.366,00
27.202,00
54.404,00
1
FOBAP ONLUS
C.D.D. "ITALO E BEATRICE GNUTTI 4" BRESCIA
389/2014
76.391,00
305.564,00
21.644,00
64.932,00
25.464,00
50.927,00
1
COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA
ONLUS
C.D.D. "NIKOLAJEWKA" - BRESCIA
359/2014
72.260,00
289.040,00
20.474,00
61.422,00
24.087,00
48.173,00
1
COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA
ONLUS
C.D.D. "PADRE PIFFERETTI" - BRESCIA
358/2014
74.871,00
299.485,00
21.213,00
63.639,00
24.957,00
49.914,00
1
LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. "LA MONGOLFIERA" - BRESCIA
360/2014
77.404,00
309.615,00
21.931,00
65.793,00
25.801,00
51.603,00
1
LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. "LA ZEBRA A POIS" - BRESCIA
361/2014
58.546,00
234.182,00
16.588,00
49.764,00
19.515,00
39.031,00
2
IL VOMERE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. "IL VOMERE" - TRAVAGLIATO
363/2014
86.024,00
344.098,00
24.374,00
73.122,00
28.675,00
57.349,00
3
AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI
C.D.D. "NATALE ELLI" - REZZATO
377/2014
41.092,00
164.367,00
11.642,00
34.926,00
13.697,00
27.395,00
4
L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. "VITTORIO LOMBARDI" - GARDONE
VAL TROMPIA
382/2014
62.872,00
251.486,00
17.813,00
53.439,00
20.957,00
41.915,00
4
C.V.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
C.D.D. "IL CAMMINO" - LUMEZZANE
353/2014
60.735,00
242.940,00
17.208,00
51.624,00
20.245,00
40.490,00
4
FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
C.D.D. "FUTURA" - NAVE
383/2014
33.871,00
135.483,00
9.597,00
28.791,00
11.290,00
22.581,00
5
IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. DI MARONE - MARONE
375/2014
17.997,00
71.990,00
5.100,00
15.300,00
6.000,00
11.997,00
5
IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. DI PROVAGLIO D'ISEO - PROVAGLIO
D'ISEO
373/2014
40.901,00
163.604,00
11.589,00
34.767,00
13.634,00
27.267,00
5
IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. DI PARATICO - PARATICO
374/2014
29.644,00
118.577,00
8.400,00
25.200,00
9.882,00
19.762,00
6
LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ONLUS
C.D.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO
380/2014
72.474,00
289.896,00
20.534,00
61.602,00
24.158,00
48.316,00
7
LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ONLUS
C.D.D. DI RUDIANO
381/2014
38.785,00
155.140,00
10.989,00
32.967,00
12.928,00
25.857,00
8
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
L'OASI
C.D.D. "OASI" - QUINZANO D'OGLIO
368/2014
86.813,00
347.254,00
24.597,00
73.791,00
28.938,00
57.875,00
9
SOCIETA' COLLABORIAMO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. "COLLABORIAMO" - LENO
371/2014
78.244,00
312.977,00
22.169,00
66.507,00
26.081,00
52.163,00
9
SERGIO LANA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. "SERGIO LANA" - GHEDI
376/2014
58.348,00
233.391,00
16.532,00
49.596,00
19.449,00
38.899,00
9
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. "IL GABBIANO" - PONTEVICO
356/2014
83.986,00
335.942,00
23.796,00
71.388,00
27.995,00
55.991,00
10
LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. DI MONTICHIARI - MONTICHIARI
366/2014
61.144,00
244.575,00
17.324,00
51.972,00
20.381,00
40.763,00
10
LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
C.D.D. DI PONTE SAN MARCO - PONTE S.
MARCO FRAZ. DI CALCINATO
367/2014
52.360,00
209.441,00
14.835,00
44.505,00
17.453,00
34.907,00
11
A.N.F.F.A.S. ONLUS DESENZANO
C.D.D. "1" - RIVOLTELLA FRAZ. DI
DESENZANO D/GARDA
378/2014
91.390,00
365.560,00
25.893,00
77.679,00
30.463,00
60.927,00
11
A.N.F.F.A.S. ONLUS DESENZANO
C.D.D. "2" - RIVOLTELLA FRAZ. DI
DESENZANO D/GARDA
379/2014
72.341,00
289.365,00
20.497,00
61.491,00
24.114,00
48.227,00
11
FOBAP ONLUS
C.D.D. "VILLA DALLA ROSA" - TOSCOLANO
MADERNO
390/2014
87.480,00
349.918,00
24.786,00
74.358,00
29.160,00
58.320,00
12
COMUNITA' MONTANA DI VALLESABBIA
C.D.D. DI IDRO - IDRO
364/2014
73.287,00
293.148,00
20.765,00
62.295,00
24.429,00
48.858,00
12
COMUNITA' MONTANA DI VALLESABBIA
C.D.D. DI VILLANUOVA - VILLANUOVA SUL
CLISI
365/2014
39.218,00
156.874,00
11.112,00
33.336,00
13.073,00
26.145,00
TOTALE
1.880.960,00
7.523.840,00
532.939,00
1.598.817,00
626.987,00
1.253.973,00
SERVIZI PRIVATI
1.727.363,00
6.909.451,00
489.420,00
1.468.260,00
575.788,00
1.151.575,00
SERVIZI PUBBLICI
153.597,00
614.389,00
43.519,00
130.557,00
51.199,00
102.398,00
D.S.S.
Responsabile del procedimento
Responsabile U.O. Disabilità e Protezione Giuridica Dott.ssa Mariarosaria Venturini
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO "B"
BUDGET PROVVISORIO - DEFINIZIONE ACCONTI
I TRIMESTRE ANNO 2014
RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER DISABILI
D.S.S.
BENEFICIARI
N. REPERTORIO
CONTRATTI
SOTTOSCRITTI
IL 31.01.2014
BUDGET
PROVVISORIO
I TRIMESTRE
ANNO 2014
BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2013
ACCONTI
MENSILI
I TRIMESTRE
ANNO 2014
ACCONTI
I TRIMESTRE
ANNO 2014
BUDGET PROVVISORIO
GENNAIO 2014
GIA' ASSEGNATO CON
DECRETO N. 667/2013
ONERE
DERIVANTE DAL
PRESENTE
PROVVEDIMENTO
1
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
G.TONINI - G. BONINSEGNA
R.S.D. "G.TONINI-G. BONINSEGNA" BRESCIA
369/2014
766.420,00
3.065.679,00
217.152,00
651.456,00
255.473,00
510.947,00
1
COOPERATIVA SOCIALE
NIKOLAJEWKA ONLUS
R.S.D. "NIKOLAJEWKA" - BRESCIA
357/2014
580.569,00
2.322.276,00
164.495,00
493.485,00
193.523,00
387.046,00
4
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE'
ONLUS
R.S.D. "FIRMO TOMASO" - VILLA
CARCINA
396/2014
421.874,00
1.687.496,00
119.531,00
358.593,00
140.625,00
281.249,00
9
ISTITUTO BASSANO CREMONESINI
PER DISABILI PSICHICHE
R.S.D. "ISTITUTO BASSANO
CREMONESINI" - PONTEVICO
370/2014
1.250.472,50
5.001.890,00
354.300,00
1.062.900,00
416.824,00
833.648,50
11
FO.B.A.P. ONLUS
R.S.D. "VILLA ZANARDELLI" TOSCOLANO MADERNO
391/2014
277.421,00
1.109.685,00
78.603,00
235.809,00
92.474,00
184.947,00
3.296.756,50
13.187.026,00
1.098.919,00
2.197.837,50
403.928,00
1.615.712,00
TOTALE
1
A.S.L.
R.S.D. "GIUSEPPE SEPPILLI"
- BRESCIA
Rif. nota prot. n.
0017672/2014
Responsabile del procedimento
Responsabile U.O. Disabilità e Protezione Giuridica Dott.ssa Mariarosaria Venturini
934.081,00 2.802.243,00
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO "C"
BUDGET PROVVISORIO - DEFINIZIONE ACCONTI
I TRIMESTRE ANNO 2014
COMUNITA' SOCIO SANITARIE PER DISABILI
D.S.S.
BENEFICIARI
N. REPERTORIO
CONTRATTI
SOTTOSCRITTI IL
31.01.2014
BUDGET
PROVVISORIO
I TRIMESTRE
ANNO 2014
BUDGET DEFINITIVO
ANNO 2013
ACCONTI MENSILI
I TRIMESTRE
ANNO 2014
ACCONTI
I TRIMESTRE
ANNO 2014
BUDGET
PROVVISORIO
GENNAIO 2014
GIA' ASSEGNATO
CON DECRETO N.
667/2013
ONERE
DERIVANTE DAL
PRESENTE
PROVVEDIMENTO
1
LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
C.S.S. "LA MONGOLFIERA"- BRESCIA
362/2014
16.135,00
64.540,00
4.571,00
13.713,00
5.378,00
10.757,00
1
FO.B.A.P. ONLUS
C.S.S. "CASA FAMIGLIA BONINSEGNA"- BRESCIA
394/2014
13.392,00
53.568,00
3.794,00
11.382,00
4.464,00
8.928,00
1
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
C.S.S. "SICHEM" - BRESCIA
401/2014
13.316,00
53.265,00
3.773,00
11.319,00
4.439,00
8.877,00
1
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
C.S.S. "HEBRON" - BRESCIA
399/2014
16.115,00
64.458,00
4.566,00
13.698,00
5.372,00
10.743,00
2
FO.B.A.P. ONLUS
C.S.S. "MARCO E PAOLO DIONI" - GUSSAGO
395/2014
17.819,00
71.277,00
5.048,00
15.144,00
5.939,00
11.880,00
2
FO.B.A.P. ONLUS
C.S.S. "CAVALIERE MICHELE SALERNO" - GUSSAGO
392/2014
16.626,00
66.502,00
4.711,00
14.133,00
5.542,00
11.084,00
3
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA
RONDINE
C.S.S. "ITACA" - MAZZANO
385/2014
14.657,00
58.629,00
4.153,00
12.459,00
4.886,00
9.771,00
4
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
C.S.S. "SIN" - VILLA CARCINA
403/2014
14.330,00
57.321,00
4.060,00
12.180,00
4.777,00
9.553,00
4
C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C.S.S. "MEMORIAL DOTT. FELICE SALERI B" LUMEZZANE
352/2014
16.982,25
67.929,00
4.811,00
14.433,00
5.660,00
11.322,25
4
C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C.S.S. "MEMORIAL DOTT. FELICE SALERI A" LUMEZZANE
351/2014
11.328,00
45.312,00
3.210,00
9.630,00
3.776,00
7.552,00
5
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
C.S.S. "SILOE" - ISEO
402/2014
18.411,00
73.642,00
5.216,00
15.648,00
6.136,00
12.275,00
7
FONDAZIONE BERTINOTTI FORMENTI
C.S.S. "BERTINOTTI FORMENTI" - CHIARI
384/2014
15.900,00
63.600,00
4.505,00
13.515,00
5.300,00
10.600,00
8
FONDAZIONE ENRICO NOLLI
C.S.S. "ENRICO E LAURA NOLLI" - ORZINUOVI
354/2014
15.553,50
62.214,00
4.407,00
13.221,00
5.185,00
10.368,50
9
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL
GABBIANO
C.S.S. "ANTIGUA" - PONTEVICO
355/2014
14.679,00
58.717,00
4.159,00
12.477,00
4.893,00
9.786,00
9
SOCIETA' COLLABORIAMO COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
C.S.S. "MONICA CRESCINI" - LENO
372/2014
12.282,00
49.127,00
3.480,00
10.440,00
4.094,00
8.188,00
10
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
C.S.S. "JERUSALEM" - CALCINATO
400/2014
14.429,00
57.715,00
4.089,00
12.267,00
4.810,00
9.619,00
10
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
C.S.S. "BETFAGE" - CALCINATO
397/2014
12.378,00
49.512,00
3.507,00
10.521,00
4.126,00
8.252,00
11
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
C.S.S. "GALGALA" - DESENZANO DEL GARDA
398/2014
14.583,00
58.335,00
4.132,00
12.396,00
4.861,00
9.722,00
11
FO.B.A.P. ONLUS
C.S.S. "IRENE AVANZINI" - TOSCOLANO MADERNO
393/2014
16.307,00
65.228,00
4.621,00
13.863,00
5.436,00
10.871,00
285.222,75
1.140.891,00
80.813,00
242.439,00
TOTALE
Responsabile del procedimento
Responsabile U.O. Disabilità e Protezione Giuridica Dott.ssa Mariarosaria Venturini
95.074,00
190.148,75
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO "D"
RIEPILOGO DEFINIZIONE ACCONTI
I TRIMESTRE ANNO 2014
CC.DD.DD. - RR.S.DD. - C.S.SS.
SERVIZI
ACCONTI MENSILI
COSTO TOTALE
ACCONTI I TRIMESTRE
ANNO 2014
CC.DD.DD.
€ 532.939,00
€ 1.598.817,00
RR.S.DD.
€ 934.081,00
€ 2.802.243,00
C.S.SS.
€ 80.813,00
€ 242.439,00
TOTALE
€ 1.547.833,00
€ 4.643.499,00
Responsabile del procedimento
Responsabile U.O. Disabilità e Protezione Giuridica Dott.ssa Mariarosaria Venturini
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “E”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E ___________ ENTE GESTORE DEL
CENTRO DIURNO PER DISABILI (C.D.D.) “__________”
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a _______ il ________ codice fiscale ______________,
domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale
rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. _________ del
___________;
e
l’ente gestore _______________, con sede legale nel comune di __________ (___) in Via
_________ n. __, codice fiscale ________________, partita iva ______________, nella
persona del Sig. ______________ nato a _____________ (__) il ___________ residente nel
comune
di
______________
(__)
Via
____________
n.
___
codice
fiscale
________________, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta
sociosanitaria CDD denominata “____________”, con sede nel comune di ______________
(___) in Via _____________ n. __, codice di struttura n. ________;
premesso che:
-
-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della _______________, di
seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria CDD
denominata “___________” ubicata nel comune di ______________ (____) in Via
_______________ n. ___, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale
socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al
funzionamento con validità definitiva rilasciata dal ___________________ con
provvedimento n. ______ del ____________ prot. n. __________, nel rispetto delle
disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. ____ posti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. ________ del ____________ è stato
riconosciuto l’accreditamento per n. ____ posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta
iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato della Regione Lombardia;
l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. ____ posti autorizzati e
accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica/differenziata praticata agli ospiti
dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: € _______
(iva compresa) decurtata di € _______ per le giornate di assenza e si impegna a
comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività
stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “E”
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di
prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità
d’offerta CDD denominata “___________”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla
Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della
vigente normativa;
L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria
integrata a favore di utenti disabili gravi.
L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
Il Centro è aperto n. ___ giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, ed osserva il seguente
orario di funzionamento: dalle ore _____ alle ore _______. Per le giornate di apertura,
eccedenti i cinque giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale
dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. E’ prevista una
chiusura per le vacanze, di n. ____ settimane nell’anno.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che
dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e
autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il
mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta,
mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo
incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’ente gestore si impegna a:
a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18334 del
23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n.
G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori;
2
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “E”
c)
rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla
Regione;
d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;
e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in
cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in
carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà
essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima;
j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti
nell’unità d’offerta;
m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni
nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di
Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi
a contratto.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1.
2.
L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque
3
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “E”
coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
3. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
4. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
5. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in
corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti
per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
6. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il
riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa,
intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio.
7. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite,
a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non
deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
8. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico,
indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che:
- il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della
persona assistita;
- sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto
dall’accreditamento;
- non venga superato il budget annuale.
9. Per i minori disabili, per i quali il programma personalizzato preveda un raccordo con la
scuola, dove sono inseriti, e si renda necessario un intervento degli educatori del centro
presso la scuola stessa, è possibile rendicontare la frequenza scolastica ai fini delle
presenze e provvedere alla conseguente remunerazione.
10. Considerando l’obbligatorietà della progettazione educativa individuale e la collegialità
della stesura dei progetti di intervento che caratterizza i CDD è prevista, la remunerazione
per un massimo di quattro giornate annue, per le attività di programmazione delle attività
educative personalizzate e per la verifica delle attività programmate che possono essere
effettuate nei giorni di chiusura della struttura. Tale remunerazione corrisponde alla media
delle classi sidi degli ospiti moltiplicata per le giornate di programmazione e verifica delle
attività come sopra definite. Tale remunerazione comporta che l’attività risulti chiaramente
evidenziata nelle schede personali riportanti i PEI di ogni singolo ospite per i quali viene
richiesta la remunerazione.
11. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di
offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI, riabilitazione e CDD erogate ad
utenti di CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a
causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni
riabilitative, escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano
riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura
socio sanitaria di provenienza dell’ospite.
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “E”
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza
semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità d’offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni,
queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le
prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in
quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che
provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del
FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi
criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti
lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche
l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione
Lombardia.
Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente
con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “E”
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore
L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza
di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili
affinché il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed
organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di
accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine.
La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel
corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che
dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la
necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e
successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal
Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto
di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “E”
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può
perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli
stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini
del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e
condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando
l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con
lo stesso le modifiche al presente contratto.
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e
che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.)
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che
l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta
accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso
dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta
la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.).
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 Febbraio 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni
prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed
agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “E”
ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a
titolo di penale la somma di euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, ____________
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.L. di Brescia
__________________
Dott.ssa Anna Calvi
Sig. _______________
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “F”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E _______________ ENTE GESTORE
DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (R.S.D.)
“__________________”
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a __________ il __________ codice fiscale
_______________, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore
Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n.
__________ del __________;
e
l’ente gestore ________________, con sede legale nel comune di __________ (___) in Via
_________ n. ___, codice fiscale ______________, partita iva ______________, nella
persona del Sig. _______________ nato a _________ (___) il __________ residente nel
comune di _____________ (___) Via ___________ n. ___ codice fiscale _______________,
in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria RSD
denominata “________________”, con sede nel comune di ___________ (____) in Via
______ n. ___, codice di struttura n. _________;
premesso che:
-
-
-
-
l’ASL
di
Brescia,
di
seguito
denominata
ASL,
intende
avvalersi
della
______________________, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità
d’offerta sociosanitaria RSD denominata “_________________” ubicata nel comune di
__________ (___) in Via __________ n. ___, per l’erogazione di prestazioni di assistenza
semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al
funzionamento con validità definitiva rilasciata dal __________________ con
provvedimento n. _______ del ___________ prot. n. ____________, nel rispetto delle
disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. ____ posti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____________ del ___________ è stato
riconosciuto l’accreditamento per n. ____ posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta
iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato della Regione Lombardia;
l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. ____ posti autorizzati e
accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica/differenziata praticata agli ospiti
dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: ______ (iva
compresa) decurtata di _____ per le giornate di assenza e si impegna a comunicare alla
ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore,
non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “F”
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di
prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità
d’offerta RSD denominata “________________”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti
dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi
della vigente normativa;
L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria
integrata a favore di utenti disabili gravi.
L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che
dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e
autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il
mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta,
mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo
incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’ente gestore si impegna a:
a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del
23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n.
G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori;
c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla
Regione;
d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “F”
e)
assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in
cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in
carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà
essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima;
j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti
nell’unità d’offerta;
m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni
nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di
Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi
a contratto;
r) provvedere alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina
generale a partire dal giorno dell’ingresso o comunque dalla data di sottoscrizione del
contratto se successivo alla data di ingresso.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1.
2.
L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque
coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
3
A.S.L. DI BRESCIA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ALLEGATO “F”
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in
corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti
per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il
riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa,
intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio.
Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite,
a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non
deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
Nel caso di assenza temporanea per ricovero ospedaliero la tariffa sanitaria è riconosciuta
a condizione che l’ente gestore assicuri, all’ospite ricoverato, prestazioni di carattere
assistenziali integrative e/o sostitutive dei famigliari. Di tali attività deve essere data
evidenza nel FASAS e nelle registrazioni delle attività giornaliere.
Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di
offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di
CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a causa di un
repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative,
escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo
predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria
di provenienza dell’ospite.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza
semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità d’offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni,
queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le
prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in
quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che
provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del
FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi
criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti
lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche
l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione
Lombardia.
Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”,
parte integrante del presente contratto.
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “F”
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente
con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
5
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “F”
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore
L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza
di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili
affinché il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed
organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di
accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine.
La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel
corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che
dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la
necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e
successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal
Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto
di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può
perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli
stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini
del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e
condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando
l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con
lo stesso le modifiche al presente contratto.
6
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “F”
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e
che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.)
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che
l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta
accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso
dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta
la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.).
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 Febbraio 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni
prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed
agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida
ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a
titolo di penale la somma di euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
7
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “F”
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, ____________
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.L. di Brescia
____________________________
Dott.ssa Anna Calvi
Sig. _________________
8
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “G”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E ____________________ ENTE
GESTORE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER DISABILI (C.S.S.)
“_______________”
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a __________ il __________ codice fiscale
________________, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore
Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n.
___________ del ___________;
e
l’ente gestore _____________________, con sede legale nel comune di __________ in Via
_____________ n. _____, codice fiscale ________________, partita iva _____________,
nella persona del Sig. ______________ nato a ___________ (___) il ____________ residente
nel comune di __________ Via _____________ n. ___ codice fiscale ______________, in
qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria CSS
denominata “_____________”, con sede nel comune di ___________ in Via _____________
n. ____, codice di struttura n. ______;
premesso che:
-
-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della ___________, di
seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria CSS
denominata “____________” ubicata nel comune di _______ in Via __________ n.
_____, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio sanitaria
integrata a favore di persone disabili gravi;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al
funzionamento con validità definitiva rilasciata __________________ con provvedimento
n. __________ del ___________, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente
normativa, relativamente a n. ___ posti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. __________ del ___________ è stato
riconosciuto l’accreditamento per n. ___ posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta
iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato della Regione Lombardia;
l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. ___ posti autorizzati e
accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica/differenziata praticata agli ospiti
dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: _______ (iva
compresa) e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi
di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti
all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “G”
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di
prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità
d’offerta CSS denominata “___________”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla
Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della
vigente normativa;
L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria
integrata a favore di utenti disabili gravi.
L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che
dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e
autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il
mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta,
mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo
incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’ente gestore si impegna a:
a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del
23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n.
G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori;
c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla
Regione;
d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;
2
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “G”
e)
assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in
cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in
carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà
essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima;
j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti
nell’unità d’offerta;
m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni
nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di
Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi
a contratto.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1.
2.
3.
L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque
coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
3
A.S.L. DI BRESCIA
4.
5.
6.
7.
8.
ALLEGATO “G”
L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in
corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti
per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il
riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa,
intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio.
Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite,
a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non
deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico,
indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che:
- il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della
persona assistita;
- sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto
dall’accreditamento;
- non venga superato il budget annuale.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza
semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità d’offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni,
queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le
prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in
quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che
provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del
FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi
criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti
lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche
l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione
Lombardia.
Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente
con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7.
4
A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “G”
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore
L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza
di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili
affinché il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed
organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “G”
accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine.
La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel
corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che
dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la
necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e
successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal
Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto
di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può
perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli
stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini
del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e
condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando
l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con
lo stesso le modifiche al presente contratto.
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e
che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.)
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “G”
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che
l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta
accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso
dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta
la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.).
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 Febbraio 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni
prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed
agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida
ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a
titolo di penale la somma di euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO “G”
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, ____________
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.L. di Brescia
__________________________
Dott.ssa Anna Calvi
Sig. _______________
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A.S.L. DI BRESCIA
ALLEGATO "H"
ALLEGATO 1 - SCHEDA DI BUDGET
ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data
Validità dal
al
Riferimenti
STRUTTURA
Tipologia
Denominazione
Indirizzo
Comune
Codice struttura
ENTE GESTORE
Ragione sociale
Comune sede legale
Legale rappresentante
Codice fiscale
Partita IVA
POSTI / TRATTAMENTI
Autorizzati
Accreditati
A contratto
BUDGET DI PRODUZIONE
in regime residenziale o di ricovero
in regime semiresidenziale
in regime diurno
-
complessivo
Letto e sottoscritto
ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Per delega del Direttore Generale
Dott.ssa Anna Calvi
Brescia,
COOPERATIVA ___________
Il Legale Rappresentante
Sig. _____________________