bando contributi canoni 2014 - Comune di Castelnuovo Berardenga

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA
Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione
anno 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
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la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni ,
per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di
immobili , di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni,
anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle
locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
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con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 , sono stati definiti i requisiti minimi
necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai
proprietari degli immobili , nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al
reddito familiare complessivo imponibile e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
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la Giunta Regionale, con proprio atto n° 265 del 06.04.2009 , aveva indicato i criteri di ripartizione tra i
Comuni toscani, delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana per l’erogazione dei contributi
in questione ed aveva stabilito le modalità operative, le procedure ed i termini per il trasferimento ai
Comuni delle somme loro spettanti;
Considerato che:
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con Decreto n. 803 del 05 marzo 2014 ed in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale
n.265 del 2009, la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Area di
Coordinamento Inclusione Sociale – Settore Politiche Abitative della Regione Toscana, ha approvato la
modulistica relativa alla trasmissione dei dati per il Fondo integrazione canoni di locazione per l’anno
2014;
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con comunicazioni via e-mail in data 22 gennaio 2014 la Direzione Generale di cui sopra ha indicato i
valori ISE/ISEE da adottare per l’ammissione delle domande quantificandoli in €. 28.237,55 quale
limite ISE previsto per l’accesso al Bando, in €. 13.035,88 (pari al doppio di una pensione minima INPS
per l’anno 2014) quale limite massimo ISE per l’accesso alla fascia “A” ed in €. 16.000,00 (pari al
limite di accesso all’ERP attualmente vigente) quale limite massimo ISEE per l’accesso per la fascia
“B”;
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può essere, pertanto, preso a base il Bando di Concorso indetto dal Comune di Castelnuovo Berardenga
per l’anno 2013;
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con atto n. 2S/69 del 16/04/2014 è stato approvato il presente bando per l’anno 2014;
RENDE NOTO
che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in
possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei
canoni di locazione dalla data di pubblicazione del presente bando per 30 giorni consecutivi dal 01/05/2014
compreso, sino alle ore 12,00 del 30/05/2014.
ART. 1 - REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Per l’ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
REQUISITI SOGGETTIVI:
1) - Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. Possono presentare domanda
anche i cittadini extracomunitari regolari purché in possesso del certificato storico di residenza da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione ai sensi
e per gli effetti dell’art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n.
133 del 6 agosto 2008.
L’iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente, DA AUTOCERTIFICARE IN
DOMANDA, deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio
nazionale o dei cinque anni nella medesima regione ed i cinque anni, continuativi nella medesima
regione, devono essere riferiti alla Regione Toscana.
2) - Residenza anagrafica nel Comune di Castelnuovo Berardenga nell'
alloggio oggetto del contratto di
locazione e per il quale si richiede il contributo;
3) - Sussistenza dei requisiti per il richiedente e per tutti i componenti del suo nucleo familiare delle
condizioni di cui alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996, n.96,
e successive modifiche e integrazioni che recitano testualmente:
c) non titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito
territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende adeguato l'alloggio la cui
superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di
passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2
persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore
a 95 mq. per 6 persone ed oltre
d) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località,
il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani
catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale
risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso,
del comune per il quale si concorre.
4) - Essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE, riferita ai redditi prodotti nell’anno 2012 o 2013,
valida alla data di presentazione della domanda, rilasciata dall’INPS o da un CAAF o da altro
soggetto autorizzato o Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta antecedentemente alla
presentazione della domanda e fermo restando quanto previsto dal successivo punto 3) art. 8;
5) - Avere un valore ISE il cui importo, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive
modificazioni ed integrazioni, non sia superore ad € 28.237,55;
6) - Avere valori ISE e ISEE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul
valore ISE , rientranti nei seguenti parametri:
Fascia “A”
Valore ISE uguale o inferiore ad € 13.035,88 corrispondente all’importo di due pensioni
minime INPS per l’anno 2014.
Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al
14%.
Fascia “B”
Valore ISE superiore all’importo di € 13.035,88 e non superiore all’importo di € 28.235,55
Valore ISEE, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni
ed integrazioni, non superiore ad € 16.000,00 ( limite per l’accesso all’ERP vigente alla data
di pubblicazione del presente Bando ).
Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al
24%.
7) - non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da
qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti
dalla Delibera G.R. 1088/2011 inerenti la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità.
REQUISITI OGGETTIVI:
Essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio:
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a) - di proprietà privata ( con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 );
b) - di proprietà pubblica ( con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e di quelli
concessi in locazione dall’Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della
L.R.96/96 e successive modificazioni, nonché quelli assegnati in locazione a canone concordato
sulla base di uno specifico Bando di Concorso Comunale)
adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi
dell’ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli
Accordi Territoriali o, in mancanza di quest’ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale
14 Luglio 2004 e dal Decreto Ministeriale 10 Marzo 2006, regolarmente registrato ed in regola con le
registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.
In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente
nell’alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.
I requisiti di cui ai punti 1-2-3 dei requisiti soggettivi e quello oggettivo, salvo che per l’ultima tassa annuale
di registro pagata, che potrà avere data di pagamento successiva alla pubblicazione del bando ma non
successiva alla scadenza del bando stesso, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, e
per quanto concerne i punti 1 e 3 devono essere posseduti anche al momento e nel corso dell’erogazione dei
contributi.
ART. 2 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO
1. La posizione reddituale da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella relativa a quanto
percepito dal nucleo familiare nell’anno 2012 o 2013, risultante da una attestazione ISE/ISEE valida alla
data di presentazione della domanda, rilasciata dall’INPS o da un CAAF o da altro soggetto
autorizzato o da una Dichiarazione Sostitutiva Unica, sottoscritta antecedentemente alla
presentazione della domanda e fermo restando quanto previsto dal successivo punto 3) art. 8.
2. Per gli studenti universitari o per i soggetti fiscalmente a carico di altre persone l’attestazione ISE/ISEE è
quella relativa al nucleo familiare del quale il soggetto è fiscalmente a carico.
3. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ ISE zero “ è possibile soltanto in presenza di:
-
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione della fonte accertabile del reddito o
dei redditi e relativi importi, che contribuiscono al pagamento del canone di locazione,
quali, ad esempio redditi non soggetti ad IRPEF o redditi percepiti da soggetti non aventi
l’obbligo di sostituto d’imposta.
Qualora il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori,
parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio sulla base dello schema allegato “A”nella quale la persona indicata attesti la veridicità del
sostegno erogato. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre ad essere corredata della
copia del documento di identità del dichiarante, dovrà contenere la professione esercitata,
l’ammontare e l’anno dell’ultimo reddito percepito, con l’indicazione del soggetto erogatore, o
l’altra fonte di reddito che consente l’erogazione dell’aiuto, che dovranno risultare congrui
rispetto al sostegno prestato.
Nella fascia di “ISE zero” oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si
intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri
accessori, sia superiore all’importo derivante dalla somma tra l’importo dei redditi della dichiarazione e
quella del patrimonio mobiliare desunti dall’attestazione ISEE prodotta.
4. Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l’anno 2014 risultante dal contratto di
locazione regolarmente registrato, aumentato degli aggiornamenti ISTAT ed al netto degli oneri
accessori;
5. In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da
considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal
contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.
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ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO
Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda, deve essere quello
composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo
stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello
stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui
esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal tribunale. Una semplice separazione di
fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o
integrazioni).
ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione
sostitutiva, resa contestualmente all’istanza, così come previsto agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.
Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all’autocertificazione del requisito richiesto
dall’art. 1 p. 3) del presente bando, delle eventuali variazioni intervenute all’interno del proprio nucleo
familiare rispetto a quanto certificato nell’attestazione ISE/ISEE allegata alla domanda, e delle condizioni
previste per l’attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l’autocertificazione soltanto nei casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati
Italiani.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:
A) - Attestazione ISE/ISEE, riferita ai redditi prodotti nell’anno 2012 o 2013, valida alla data di
presentazione della domanda, rilasciata dall’INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato o
Dichiarazione Sostitutiva Unica, sottoscritta antecedentemente alla presentazione della domanda e
fermo restando quanto previsto dal successivo punto 3) art. 8;
B) - Copia del contratto di locazione;
C) - Copia dell’ultimo versamento dell’imposta di registro annuale o copia della comunicazione del
proprietario dalla quale risulti che lo stesso intendeva avvalersi dell’opzione “cedolare secca”;
D) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione della fonte accertabile del reddito o dei redditi
e relativi importi, che contribuiscono al pagamento del canone di locazione, quali, ad esempio redditi
esenti da IRPEF o redditi percepiti da soggetti che non hanno l’obbligo di sostituto d’imposta.
( Attenzione: tale dichiarazione deve essere presentata solo nel caso che il richiedente abbia un
ISEE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i redditi dichiarati e l’ammontare dei
risparmi e non usufruisca dei Servizi Sociali del Comune e non abbia compilato
l’autocertificazione presente nella domanda);
E) – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla persona che contribuisce al sostegno
economico del nucleo familiare, corredata da copia di un suo documento valido d’identità, attestante
la veridicità del sostegno erogato, la professione esercitata, l’ammontare e l’anno dell’ultimo reddito
annuo percepito o l’altra fonte di reddito che consente l’erogazione dell’aiuto ( VEDI ALLEGATO “A”
ALLA DOMANDA);
( Attenzione: tale dichiarazione deve essere presentata solo nel caso che il richiedente abbia un
ISEE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i redditi dichiarati e l’ammontare dei
risparmi e non usufruisca dei Servizi Sociali del Comune e che riceva sostegno, per il pagamento
dell’affitto, da altro soggetto o soggetti quali, ad esempio, figli, genitori, parenti, amici );
F) - Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un
procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
G) - Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente
coniugati;
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H) – Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; (Solo per i richiedenti extracomunitari);
I) - Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE
1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all’art.. 1, sono collocati nelle graduatorie
comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone
/valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – punti
1;
b) Nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico – punti 1;
c) Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per
morosità – punti 1.
I punteggi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) sono tra loro cumulabili
2. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e
alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l’ordine è
effettuato sulla base dell’incidenza canone/valore ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l’ordine verrà
assegnato con riferimento all’importo del canone di locazione maggiore.
ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
a) Istruttoria delle domande
Il Comune, mediante l’apposita Commissione, procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti
verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna
domanda secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del presente bando.
b) Formazione della graduatoria generale
Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede
all’adozione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.
La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, con l’indicazione dei modi e
dei tempi per l’opposizione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non comunicare per iscritto l’esito
della domanda. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria o l’esclusione della
domanda, è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria stessa all’Albo Pretorio.
La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini
per l’opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate
nella domanda, salvo quanto previsto dal presente Bando, nei requisiti oggettivi per la tassa di registro.
Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art.
6. La graduatoria definitiva, pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal
1° giorno dalla sua pubblicazione.
ART. 8 - DURATA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori
Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell’art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle
risorse disponibili e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a
titolo di sostegno alloggiativo.
Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore
ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo è così determinato:
a) per i nuclei rientranti nella fascia “A” di cui all’art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del
canone di locazione eccedente il 14% dell’ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di
euro 3.100,00 annui;
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b) per i nuclei rientranti nella fascia “B” di cui all’art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del
canone di locazione eccedente il 24% dell’ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di
euro 2.325,00 annui;
c) per i nuclei familiari beneficiari dell’integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma
attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall’Ente, ma andrà a scomputo
di tale somma
d) I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale
Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente
integrate con risorse comunali.
L’Amministrazione Comunale, all’atto dell’erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione
Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di destinare una percentuale non inferiore al 60%,
del fondo regionale e nazionale trasferito, alla fascia “A” ed utilizzare la restante percentuale per la fascia
“B”.
L’Amministrazione Comunale inoltre, all’atto dell’erogazione dei contributi si riserva la facoltà di:
1) erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante e cioè, nel
caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si
riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di
effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non
comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto.
2) Compensare, qualora l’Ente stesso abbia messo a disposizione risorse proprie e il richiedente si
trovi in stato di morosità nei confronti dell’Ente medesimo, tale morosità con la parte di contributo
derivante dalle risorse proprie di cui sopra.
3) richiedere, così come previsto dal D.P.C.M. 159 del 05/12/2013, l’aggiornamento della
certificazione ISE/ISEE presentata in sede di domanda, qualora siano, nel frattempo, intervenute
variazioni anagrafiche rispetto al nucleo familiare dichiarato nella certificazione ISE/ISEE di cui
sopra o la stessa, non faccia riferimento ai redditi dell’anno 2013 o anche se riferita ai redditi 2013
non sia stata compilata ai sensi di quanto previsto dal DPCM sopra citato.
4)
ricalcolare il contributo spettante sulla base del nuovo importo, nel caso che dalla nuova
certificazione, richiesta ai sensi del precedente punto 2), risulti un importo ISE maggiore di quello di
cui alla certificazione allegata alla domanda.
Qualora dalla certificazione di cui al precedente punto 2) gli importi ISE e ISEE e l’incidenza del canone non
rientrassero più all’interno dei parametri di cui al punto 6 dei requisiti soggettivi dell’art.1 del presente
Bando, si procederà all’annullamento della domanda ed al conseguente annullamento dell’eventuale
beneficio spettante.
Nel caso infine che dalla certificazione di cui al precedente punto 2) risultasse un ISE ZERO, l’interessato
sarà tenuto, pena l’annullamento della domanda, a produrre, a seconda della sua situazione specifica, la
documentazione di cui alle lettere D) – E) –F) dell’art.5 del presente Bando.
ART. 9 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FONDO
Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2014 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione,
allegato alla domanda, se successiva al 01/01/2014 e ha valenza fino al 31 dicembre 2014.
Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
Il Comune provvederà all’erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati
autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il
Comune stesso comunicherà agli interessati della seguente documentazione:
• copia del versamento dell’ultima tassa di registro annuale corrisposta, o copia della
comunicazione del proprietario dalla quale risulti che lo stesso intendeva avvalersi
dell’opzione “cedolare secca”, nonché, per importi di affitto inferiori a € 1.000,00, di una
prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca o idonea ad attestare
l’avvenuto pagamento di una somma di denaro contante per il canone di locazione o di idonea
documentazione equipollente a firma del proprietario che attesti il pagamento annuale
dell’affitto corredata dalla fotocopia del documento d’identità dello stesso.
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• Copia dei bonifici di pagamento tramite Banca o Posta a condizioni che, dai suddetti bonifici,
risulti chiaramente ed inequivocabilmente che il versamento è stato effettuato a titolo di
pagamento del canone di locazione.
• estremi del conto corrente bancario o postale, se non già indicato in domanda, intestato al
richiedente od ad altro familiare, sul quale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/07 e s.m. ,
l’amministrazione comunale dovrà effettuare il versamento del contributo spettante per un
importo superiore ad € 1.000,00
La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti, nel termine indicato dal
Comune, costituisce automatica decadenza dal beneficio.
Il contributo spettante sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata
la relativa ricevuta di pagamento, senza che all’Amministrazione possa essere imputata alcuna
responsabilità.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata a comprova del versamento del canone di locazione, si
accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era
stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:
a) se risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà
luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) se risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà
alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcalo del contributo spettante.
L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica
da parte del Comune, le mensilità utili per l’erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione
della residenza anagrafica.
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione
acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
E’ causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell’alloggio,
l’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
La data di disponibilità dell’alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva
disponibilità dell’alloggio.
E’ inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di una alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro
alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il
mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai
diversi alloggi rispetto all’ISE.
L’entità del contributo non può in ogni caso superare l’importo del contributo originario.
In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione
ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI
Nel caso di mancata presentazione della documentazione comprovante il versamento del canone di
locazione, per morosità dovuta a quanto previsto da punto 2 allegato C) della Delibera della Giunta
Regionale Toscana n.1088/2011, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria parziale
o totale della morosità medesima fermo restando quanto previsto dalla deliberazione sopra citata e dal punto
7 dell’art.1 del presente Bando. Tale erogazione è subordinata alla presentazione entro i termini stabiliti dal
Comune di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore dove dovranno essere elencati
i canoni non corrisposti e l’ammontare della morosità relativa all’anno 2014. Il locatore dovrà altresì
dichiarare se l’importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest’ultimo caso
rendersi disponibile a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del successivo
bando per i contributi degli affitti. L’erogazione del contributo a favore del locatore verrà effettuata mediante
accredito su un conto corrente bancario o postale indicato dal locatore medesimo - comma 3° dell’art. 11
della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni ( Possibilità di erogare il contributo al locatore
in caso di morosità del conduttore ).
In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del
beneficiario nell’immobile e sulla base della documentazione comprovante il versamento del canone di
locazione, è assegnato al componente del nucleo familiare che subentra nel contratto di affitto.
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ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni consecutivi dal 01/05/2014 compreso e
sino alle ore 12,00 del 30/05/2014.
ART. 12 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui
moduli appositamente predisposti dal Comune e distribuiti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
nell’orario di apertura al pubblico.
Il Bando e la domanda e relativi allegati sono consultabili e/o scaricabili dal sito:
www.comune.castelnuovo.si.it
Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità
del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui
all’art.5 del presente Bando.
La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali
comunicazioni del Comune ed eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere tempestivamente
comunicati.
In mancanza di quanto sopra l’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata
ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni nonché per i ritardi del Servizio Postale.
La domanda potrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune o spedita tramite
raccomandata postale A/R.
Le domande spedite per raccomandata postale A/R dovranno comunque pervenire entro il termine di
scadenza del Bando e, pertanto, non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE
Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:
a) non firmate;
b) prive della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
c) pervenute successivamente alla scadenza del Bando;
d) che, a seguito di controlli da parte del Comune di Castelnuovo Berardenga, dovessero contenere dati
non corrispondenti al vero.
ART. 14 - MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE
Saranno escluse le domande prive di:
a. Attestazione ISE/ISEE, riferita ai redditi prodotti nell’anno 2012 o 2013, valida alla data di
presentazione della domanda, rilasciata dall’INPS o da un CAAF o da altro soggetto
autorizzato o Dichiarazione Sostitutiva Unica, sottoscritta antecedentemente alla
presentazione della domanda;
b. - Copia del contratto di locazione;
c. - Copia dell’ultimo versamento dell’imposta di registro annuale o copia della
comunicazione del proprietario dalla quale risulti che lo stesso intendeva avvalersi
dell’opzione “cedolare secca”;
d. – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione della fonte accertabile del reddito
o dei redditi e relativi importi, che contribuiscono al pagamento del canone di locazione,
quali, ad esempio redditi esenti da IRPEF o redditi percepiti da soggetti che non hanno
l’obbligo di sostituto d’imposta.
( Attenzione: tale dichiarazione deve essere
presentata solo nel caso che il richiedente abbia un ISEE Zero o paghi un canone
maggiore della somma tra i redditi dichiarati e l’ammontare dei risparmi e non
usufruisca dei Servizi Sociali del Comune e non abbia compilato l’autocertificazione
presente nella domanda);
e. – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla persona che contribuisce al
sostegno economico del nucleo familiare, corredata da copia di un suo documento valido
d’identità, attestante la veridicità del sostegno erogato, la professione esercitata,
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l’ammontare e l’anno dell’ultimo reddito annuo percepito o l’altra fonte di reddito che
consente l’erogazione dell’aiuto ( VEDI ALLEGATO “A” ALLA DOMANDA);
( Attenzione: tale dichiarazione deve essere presentata solo nel caso che il richiedente
abbia un ISEE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i redditi dichiarati e
l’ammontare dei risparmi e non usufruisca dei Servizi Sociali del Comune e che riceva
sostegno, per il pagamento dell’affitto, da altro soggetto o soggetti quali, ad esempio,
figli, genitori, parenti, amici );
f. - Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in
corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato
per morosità;
g. - Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora
anagraficamente coniugati;
h. – Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; (Solo per i richiedenti
extracomunitari);
Le domande prive di uno o più documenti sopra elencati saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e,
salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti
per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.
ART. 15 - CONTROLLI E SANZIONI
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le
ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del
D.P.R. 445/2000).
L’elenco degli aventi diritto al contributo, con una particolare attenzione a quelli aventi ISE ZERO,
sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti
per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, procederà,
comunque, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche
d’intesa con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio.
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di
un altro soggetto pubblico, l’Amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria
documentazione al soggetto competente.
L’Amministrazione comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°
445/2000, dichiarerà decaduto il richiedente dall’intero contributo nel caso che dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, non dovuta ad errori materiali o di
modesta entità.
In ogni caso l’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite,
gravate di interessi legali.
ART. 16 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs n.196
del 2003)
La raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti
di legge e di regolamento.
Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni
di locazione di cui all’art. 11 L. 431/98.
Il trattamento di tali dati avviene tramite l'
inserimento in banche dati automatizzate e/o l'
aggiornamento di
archivi cartacei.
Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o,
comunque, per l'
esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati è il Comune di Castelnuovo Berardenga.
L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati
personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'
art. 13 del D.Lgs n.196/2003.
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ART. 17 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T..
96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998, all’art. 11 comma 13
del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e alle direttive
regionali in materia.
Castelnuovo Berardenga, 01/05/2014
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Alessandro Scali
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