IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE
l'articolo 42-bis del decreto-Iegge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013,
n.98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel
rispetto del
quale
i
certificati per l'attivita
sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta,
relativamente ai
propri assistiti,
0
dai medici
specialisti in medicina delle sport ovvero dai medici
della Federazione medico sport iva italiana del Comitato
olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame
clinico
e
degli
accertamenti,
incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate
con decreta del Ministro della salute, su proposta
della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio
superiore di sanita;
VISTO
VISTO il decreto ministeriale 18 febbraio 1982,
per
la
tutela
agonistica";
sanitaria
dell'attivita
"Norme
sportiva
il decreto interministeriale 24 aprile 2013,
"Disciplina della certificazione dell'attivita sportiva
non agonistica e amatoriale e linee guida sulla
dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici
e di eventuali altri dispositivi salvavita";
VISTO
ACQUISITA dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17
febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di
certificati
medici
per
l'attivita
sport iva
non
agonistica;
CONSIDERATO il parere del Consiglio superiore di sanita
adottato nella seduta del 17 giugno 2014;
CONTO dell'aumentato rischio cardiovascolare
legato all'eta per colora che hanno superato i sessanta
anni
e
che
associano
altri
fattori
di
rischio
cardiovascolari;
TENUTO
SENTITO il
gruppo di lavoro in materia di medicina
della sport istituito presso il Ministero della salute;
RITENUTO di dover adottare le linee guida di indirizzo
per i medici certificatori circa gli esami clinici e
gli
accertamenti
finalizzati
al
rilascio
del
certificato medico;
DECRETA
Articolo 1
Ambito della disciplina
11 presente decreto, in attuazione del comma 2
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di
indirizzo
in
materia
di
certificati
medici
per
l'attivita
sport iva
non
agonistica,
allegate
al
presente decreto quale parte integrante (All. 1).
1.
2. E confermato il modello del certificato di cui
all'allegato C del decreta interministeriale 24 aprile
2013 (All. 2) .
II presente decreta viene trasmesso agli organi di
controllo per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
n '.
~! Gf'
(I
~I 0
j
J.
.
\).
ALL. 1
LlNEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFlCATI
MEDICI PER L'ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISITlCA
DEFINIZIONE DI ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTlCA
1.Si definiscono attivita sportive non agonistiche
quelle praticate dai seguenti soggetti:
a)
gli alunni che svolgono attivita fisico-sportive
organizzate dagli organi scolastici nell' ambito delle
attivita parascolastiche;
b)
coloro che svolgono attivita organizzate dal
CONI, da societa sportive affiliate aIle Federazioni
sportive nazionali, aIle Discipline associate, agli
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che
non siano considerati atleti agonisti ai sensi del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c)
coloro
che
partecipano
ai
Giochi
sportivi
studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
MEDICI CERTIFlCATORI
1.1 certificati per l'attivita sportiva non agonistica
sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta, relativamente ai propri
assistiti, 0 dai medici specialisti in medicina delle
sport ovvero dai medici della Federazione medico
sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale
italiano.
PERIODICITA DEI CONTROLLI E VALIDITA DEL CERTIFlCATO
MEDICO
1.Coloro
che
praticano
attivita
sportive
non
agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale
che determina l'idoneita a tale pratica sportiva.
2. II
certificato medico ha
validita annuale
con
decorrenza dalla data di rilascio.
ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI
1.Ai fini del rilascio del certificato medico, e
necessario quanto segue:
a)
l'anamnesi e l'esame obiettivo,
completo di
misurazione della pressione arteriosa;
b)
un elettrocardiogramma a riposo,
debitamente
refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c)
un
elettrocardiogramma
basale
debi tamente
refertato con periodicita annuale per coloro che hanno
superato i 60.anni di eta e che associano altri fattori
di rischio cardiovascolare;
d)
un
elettrocardiogramma
basale
debitamente
refertato con periodici ta annuale per coloro che, a
prescindere
dall'eta,
hanno
patologie
croniche
conclamate,
comportanti
un
aumentato
rischio
cardiovascolare.
2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze
cliniche e/o diagnostiche rilevate, si PUQ avvalere
anche di una prova da sforzo massimale e di altri
accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.
Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della
consulenza del medico specialista in medicina dello
sport 0, secondo il giudizio clinico, dello specialista
di branca.
3.Il medico certificatore conserva copia dei referti di
tutte
le
indagini
diagnostiche
eseguite,
riorroh.e
dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti
commi,
in conformita alle vigenti disposizioni e
comunque per la validita del certificato.
4.Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed
i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione
dei
documenti
PUQ
essere
assolto
anche
dalla
registrazione
dei
referti
nella
scheda
sanitaria
individuale informatizzata, ove attivata.
All. 2
Certificato di idoneita alIa pratica di
attivita sportiva di tipo non agonistico
Sig. ra/Sig
.
Nata/o a
il
.
residente a
11
.
soggetto,
sulla
base
della
visita
medica
da
me
effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati,
nonche
data
del
referto
,
non
del
presenta
tracciato
ECG
eseguito
controindicazioni
in
in
atto
alla pratica di attivita sportiva non agonistica.
11 presente certificato ha validita annuale dalla data
del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medicD certificatore.
"inistero della Salute
LEG
0004608-P-11/09/2013
F.l.a.a/2012/1443
il 126925220
111111
Ufficio Legislativo
III
Lungotevere Ripa, 1- 00153 Roma
ALLA FEDERAZIONE ITALlANA
MEDICI DI FAMIGLIA
E,pc
ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICI PEDIATRI
ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI OROINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI
ALL 'UFFICIO DI GABINETIO
Criticita
interpretative
nell'applicazione
delle norme sulla certificazione di attivita
sportiva.
OGGETTO:
In riscontro alIa nota di codesta Federazione, in data 26
agosto 2013,
di pari
oggetto a LLa presente,
finalizzata
ad
acquisire Ie valutazioni della scrivente Dicastero in ordine
a
difficolta
interpretative
delle
dall'articolo 42-bis della legge n.
disposizioni
98 del 9 agosto 2013, di
conversione del decreto-Iegge n . 69 del
certificazione
sanitaria
per
introdotte
2013,
I' eserci zio
in materia di
delle
attivi t a
sportive, e cosi garantirne la corretta attuazione, acquisite
Le
valutazioni
della
rappresenta quanta segue.
competente
Direzione
generale,
si
2
e
Come
n.1S8
del
n.189
nato
2012,
del
I' articolo
7,
convertito
con
2012,
recante
comma 11,
del
decreto-Iegge
modificazioni
disposizioni
dalla
in
legge
materia
di
certificazione sanitaria per chi pratica attivita sportiva,
e
stato modificato da un emendamento di iniziativa parlamentare
presentato
ed
conversione
del
al
Senato,
decreto-Iegge
in
occasione
n.69
del
della
2013.
Tale
e entrata in vigore il 21 agosto 2013.
disposizione
Con
approvato
la
citata
disposizione,
al
fine
dichiarato
di
"salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica
sportiva,
per
non
gravare
cittadini
e
Servizio
sanitario
nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni"
e
stato
soppresso
l'attivita
ludico
introdotto
citato,
l'obbligo
certificazione
motoria/amatoriale,
dall'articolo
7,
comma
11,
che
del
correlate disposizioni
Le
nonche
della
DL
per
era
state
n.1S8,
sopra
recate dal decreto
attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.
La
stessa
disposizione
certificazione presso
l' at t Lv i t a
ha
il medico
sportiva
non
confermato
a
il
l'obbligo
pediatra
agonistica,
di
di
base per
rinviando
a Ll.a
discrezionalita tecnica del medico certificatore la necessita
omena
di
prescrivere
ulteriori
esami
clinici,
come
l'elettrocardiogramma.
Al.La
specifico
luce
delle
suddette
riferimento
aIle
innovazioni
questioni
normative,
sollevate
da
e
can
codesta
Federazione, si osserva quanta segue:
a)
in
conoscere
per
ordine
se
la
l' at.t Lv i t a
esarne,
ha
al
primo
quesito,
con
cui
si
soppressione dell' obbligo di
ludico
comportato
motoria,
anche
la
introdotta
di
certificazione
con
soppressione
chiede
la
delle
norma
in
relative
disposizioni recate dal decreto del Ministro della salute del
24 aprile 2013, non puo che conferrnarsi quanta disposto dalla
medesima
norma
che,
nel
sopprimere
I' obbligo
di
3
ce rt ifica z io ne p r e vi s t o dall 'art .7 ,
del 2 0 12 ,
al l e
comma 11 ,
del D. L .
n .158
ha co ntestualmente esteso detta soppress io ne a nc he
r el at i ve
d i s pos i z i o n i
di
cui al
citato dec re t o d e l
24
a p ri le 20 13 , con tenute nell 'articolo 2 .
b)
In ordine
chia rime nti
spo r t i va
in
no n
s e c o nd o quesito ,
ordine
alla
ag on is t i c a
certi fica tore
ci r c a
p r e s cr i ve r e ,
c o n ferm are
al
si
e
certif icazione
alla
gli
osserva
l 'ob bli go
si
per
la
esami
norma
me d e s ima
chiedono
l ' attivi ta
discrezionalita
u lteriori
che
della
con cui
de l
me dico
cli n ic i
da
introdotta ,
ne l
cert if ica zione ,
ha
nel
contempo r i nviato a lla valutazione del medico p rescritto re la
ne c essi t a
0
i nd a g i n i
me no
di
e ffett uare
diag nostiche ,
ulteriori
come
esami
cl in ici
l ' elettrocardiogramma .
e
Ne
c o n segue , pe r tan t o , che l 'articolo 3 del decreto min iste r iale
24
ap ri le
20 13 ,
ri fer ito
a
t ale
ultima
spe cifica
cert i fica zione , s ia da considerarsi vigente , ad eccezione del
comma
3 d el la ste ss o ar ticolo ,
che a veva dispo sto l ' obbli g o
dell 'e ffet tuaz io ne dell ' elettroca rd iogramma .
c)
Da
rela t iva
ult imo ,
al l e
cardiovascolare
per
att ivita
"gr an
quanto
di
attiene
part ico lare
fondo " ,
nulla
alla
ed
certi ficaz ione
elevato
sembra
i mp e gn o
esse re
stato
modifi c a t o r i s pe tto a l la d iscipli na previs ta da ll ' a r tico lo 4
d e l d ecre to min iste r iale del 24 aprile 2013 .
11 Capo
GR
dell 'U ff~LegiSlativo