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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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APPRENDISTATO
Assumere, gestire e formare
Si tratta di una guida operativa che contiene tutte le informazioni
necessarie per la stesura di un contratto di apprendistato, per la
corretta instaurazione del rapporto di lavoro in apprendistato, per la
gestione delle singole fasi della prestazione lavorativa e del percorso
formativo dell’apprendista. La Guida contiene l’analisi completa e
dettagliata di tutte le fasi procedurali di instaurazione del rapporto
di lavoro in apprendistato, evidenziando puntualmente le diverse
strumentazioni e i singoli passaggi operativi a carico delle aziende. La
guida offre altresì il quadro completo e aggiornato dei profili gestionali
del rapporto in apprendistato, con particolare riguardo alle normative
nazionale e regionali e alle disposizioni dei singoli contratti collettivi
nazionali di lavoro, tenendo ovunque conto delle novità introdotte dal
Jobs Act (d.l. 34/2014). Suddiviso in 6 parti e 53 capitoli il volume offre
all’operatore tutti gli elementi essenziali per una corretta conoscenza
a cura di
M. Tiraboschi, P. Rausei
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dell’apprendistato è agevolata da una apposita modulistica proposta a
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07/04/14
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1917
Legge europea 2013-bis - Novita` per il lavoro
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1917
Legge n. 161 del 30 ottobre 2014
Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli - Istruzioni
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1918
Inps - Circ. n. 137 del 5 novembre 2014
Polizze speciali pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Indicazioni Inail
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1920
Inail - Nota. n. 7246 del 7 novembre 2014
Contributo di solidarieta` - Chiarimenti ministeriali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1923
Min. lavoro - Circ. n. 26 del 7 novembre 2014
Lavoro intermittente - Settori turismo, pubblici servizi e spettacolo
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1924
Min. lavoro - Interpello. n. 26 del 7 novembre 2014
Somministrazione irregolare, distacco illecito e «lavoro nero» - Chiarimenti
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1925
Min. lavoro - Interpello n. 27 del 7 novembre 2014
Dimissioni della lavoratrice madre - Chiarimenti ministeriali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1927
Min. lavoro - Interpello n. 28 del 7 novembre 2014
Lavoro ripartito (o job sharing)
Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1928
Legislazione e Prassi
Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1933
Adempimenti dal 22 novembre al 6 dicembre 2014
Contrattazione
Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1935
CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1941
Alimentari - Aziende industriali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1941
Accordo 7 novembre 2014; Accordo 7 novembre 2014
Dirigenti - Agenzie marittime ed aeree
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1943
Accordo 31 ottobre 2014
Scadenze contrattuali
Dicembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRATICA LAVORO 46/2014
1945
1915
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Pratica Lavoro
In questo numero
Dati tabellari
TABELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1949
Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 13 novembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1949
Crediti di lavoro
ISTAT - Comunicato 13 novembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PraticaLavoro
Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale
Editrice
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (Mi)
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Direttore responsabile
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Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
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Contributi redazionali
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Indicitalia Redazione
1916
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
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1949
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46/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
Legge europea 2013-bis Novita` per il lavoro
Legge 30 ottobre 2014, n. 161
E` pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis».
Il provvedimento entra in vigore il 25 novembre 2014.
Con riferimento alla materia del lavoro, le novita` introdotte
dalla legge in esame riguardano l’art. 7, recante rilevanti
modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che,
pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia
(c.d. «non residenti Schumacker»), l’art. 13, che incide sul
D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e l’art. 16 che apporta modifiche alla procedura
collettiva di riduzione di personale di cui all’art 24, L. n.
223/1991, con la previsione che nella stessa debbano essere compresi anche i dirigenti.
Con il provvedimento, che involge materie di natura eterogenea, e` stato attuato il doveroso recepimento, all’interno
dell’ordinamento giuridico italiano, di alcuni orientamenti
espressi a livello comunitario; cio`, al fine di ovviare a sentenze di condanna della Corte Europea di Giustizia che, se
non ottemperate, portano a pesanti procedure di infrazione con forti riflessi pecuniari.
Modifiche al regime fiscale applicabile
ai contribuenti c.d. «non residenti Schumacker»
(art. 7)
In ottica di recepimento dei principi di libera circolazione
delle persone e libera circolazione dei lavoratori, nonche´ al
fine di sanare la procedura di infrazione n. 2013/2027, la L.
n. 161/2014 introduce, al capo II, rubricato «Disposizioni in
materia tributaria», l’art. 7, recante rilevanti modifiche al
regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo
fiscalmente residenti in un altro Stato dell’Unione europea
o dello Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia.
Si prevede, cosı`, la modifica dell’art. 24 del TUIR, di cui al
D.P.R. n. 917/1986, tramite l’introduzione del comma 3bis, che contiene una deroga alle disposizioni contenute
PRATICA LAVORO 46/2014
nell’art. 24, comma 1, che precisa le modalita` di calcolo
dell’IRPEF nei confronti dei soggetti «non residenti».
A partire dal periodo d’imposta 2014, l’imposta dovuta da
soggetti, aventi residenza fiscale in uno degli Stati dell’UE o
SEE, sara`, quindi, determinata in base alle ordinarie regole
IRPEF a condizione che:
il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato
italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso
complessivamente prodotto;
il soggetto non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza.
I «non residenti Schumacker», in possesso dei predetti requisiti, potranno, cosı`, beneficiare delle stesse agevolazioni
fiscali, in termini di oneri deducibili e detraibili, riconosciute
ai soggetti residenti nel territorio dello Stato. L’art. 7 in
parola prevede, inoltre, che, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, avente natura non regolamentare, siano adottate le relative disposizioni di attuazione.
Modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori (art. 13)
L’art. 13, L. 161/2014, modificando l’art. 28, comma 3-bis
del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro) - la procedura di infrazione e` la n. 2010/4227 prevede che, anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro e` comunque tenuto a dare immediata
evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) e
f), e al comma 3 del medesimo art. 28, dandone comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
che, peraltro, puo` accedere alla documentazione.
Altra modifica concerne l’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/
2008, ove sono stati aggiunti due periodi: anche in caso di
rielaborazione della valutazione dei rischi (in occasione di
significative modifiche al processo produttivo, all’organizzazione del lavoro, all’evoluzione tecnica dei processi o a
seguito di infortuni sul lavoro particolarmente importanti), il
datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso
idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure
di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, anche in questo
caso, puo` accedere alla documentazione.
1917
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
Modifiche alla procedura di riduzione collettiva
di personale ex art. 24, L. n. 223/1991 (art. 16)
Al riguardo, si ricorda che la Corte Europea di Giustizia, con
decisione 13 febbraio 2014, relativa alla causa C 596/2012,
e` intervenuta sulle modalita` applicative della procedura collettiva di riduzione di personale di cui all’art. 24 della legge
n. 223/1991 ed ha censurato lo Stato italiano che aveva
escluso, esplicitamente, dalle garanzie fornite dalla stessa
anche attraverso gli articoli 4 e 5, il personale con qualifica
dirigenziale (la procedura di infrazione CE e` la n. 2007/
4652).
L’art. 16 della L. 161/2014, modificando il citato art. 24, L.
n. 223/1991, include a pieno titolo il personale con qualifica dirigenziale all’interno della procedura collettiva: cio`
significa, innanzitutto, che i dirigenti stessi debbono esser
computati sia ai fini del limite dimensionale del superamento dei 15 dipendenti che all’interno del numero minimo di 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni,
affinche´ gli stessi possano essere considerati come collettivi.
La norma innova la procedura prevedendo che ai dirigenti
si applichi il medesimo iter previsto per gli altri lavoratori:
pertanto, se interessati ad un possibile licenziamento sono
uno o piu` dirigenti, ricorrendo le condizioni di cui al comma
1, il datore di lavoro, anche non imprenditore, deve atte-
nersi «in toto» a quanto previsto dall’art. 4, dal comma 2 al
comma 15-bis (compreso il possibile demansionamento di
cui al comma 11, finalizzato ad evitare il licenziamento),
con l’eccezione dell’ultimo periodo del comma 3 (non va
pagato il contributo di ingresso alla mobilita`, in quanto i
dirigenti non vanno nelle liste di mobilita`), del comma 10
(recupero del contributo di ingresso), del comma 13 (trattamento dei lavoratori in C.i.g.s. che rientrano in azienda).
Allo stesso modo si applicano i criteri di scelta individuati
dall’accordo sindacale o, in alternativa, dalla legge ed il
primo ed ultimo periodo del comma 3 in ordine alle conseguenze del recesso viziato.
All’esame di cui all’art. 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti
eccedenti, si procede in appositi incontri con il sindacato
degli stessi che ne tutela gli interessi.
Infine, la legge in parola prevede un apposito regime sanzionatorio nel caso in cui siano stati violati l’iter procedimentale o i criteri di scelta: in entrambi i casi la sanzione e`
di natura pecuniaria e prevede il pagamento da parte dell’impresa o del datore di lavoro non imprenditore in favore
del dirigente di una indennita` in misura compresa tra 12 e
24 mensilita` dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo alla natura ed alla gravita` della violazione, salve le
diverse previsioni sulla misura dell’indennita` contenute nei
contratti e negli accordi collettivi.
Incentivo per l’assunzione di giovani
lavoratori agricoli - Istruzioni
INPS, circ. 5 novembre 2014, n. 137
Con la circolare 5 novembre 2014, n. 137, l’Inps fornisce
istruzioni in merito al nuovo incentivo previsto, a decorrere
dal 1º luglio 2014, dall’art. 5 del D.L. n. 91/2014, per i
datori di lavoro agricolo di cui all’art. 2135 cod. civ. che
hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il
1ºluglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di eta` compresa
tra i 18 e i 35 anni. In particolare, l’Istituto chiarisce gli
aspetti legati ai lavoratori per i quali spetta l’incentivo, ai
rapporti incentivati, alla misura e durata dell’incentivo, alle
condizioni di accesso, al coordinamento con altri incentivi,
nonche´ alla domanda di ammissione al beneficio, che potra`
essere presentata all’Istituto esclusivamente in via telematica a partire dal 10 novembre 2014.
1918
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. L. 24 giugno 2014, n.
91, a decorrere dal 1º luglio 2014 e` in vigore un nuovo
incentivo per le assunzioni dei lavoratori di eta` compresa tra
i 18 e i 35 anni, che siano:
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Le assunzioni delle categorie sopraindicate dovranno essere
effettuate nel periodo compreso tra il 1º luglio 2014 e il 30
giugno 2015.
La locuzione «giovani di eta` compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni» contenuta nell’art. 5, comma 1 del
46/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
D.L. n. 91/2014, comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni.
In merito alla nozione di soggetto «privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» di cui all’art. 5,
comma 4, lett. a), per i lavoratori che hanno prestato attivita` lavorativa a tempo determinato (OTD) nel settore agricolo, l’Istituto precisa che sono da considerare «svantaggiati» in quanto «privi di impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi» coloro che non hanno prestato attivita`
lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro
che, pur avendo prestato attivita` lavorativa nel semestre
precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero
di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.
Rapporti incentivati - Misura e durata
dell’incentivo
L’incentivo in parola spetta sia per le assunzioni a tempo
determinato che quelle a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve
presentare i seguenti requisiti:
avere una durata almeno triennale;
garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima
di 102 giornate annue;
essere redatto in forma scritta.
Il beneficio puo`, altresı`, essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 1º luglio 2014 ma nel solo caso in
cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il
requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto, di
cui si dira` appresso.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio spetta a favore dell’agenzia.
L’incentivo e` pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai
fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi 18 mesi dalla data di
assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalita`:
sei mensilita` dopo il primo anno di assunzione;
sei mensilita` dopo il secondo anno di assunzione;
sei mensilita` dopo il terzo anno di assunzione.
L’incentivo e` riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
L’incentivo e` riconosciuto al datore di lavoro unicamente
mediante compensazione con i contributi dovuti.
PRATICA LAVORO 46/2014
L’importo annuale dell’incentivo non potra` superare, per
ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede l’incentivo stesso, l’importo di:
3.000 euro per lavoratori OTD;
5.000 euro per lavoratori OTI.
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio e` proporzionalmente ridotto.
Condizioni di accesso al beneficio
Ai fini dell’accesso all’incentivo, il datore di lavoro deve:
essere in possesso della regolarita` prevista dall’art. 1,
commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006, inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme
poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonche´ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano
nazionale;
essere in regola con l’applicazione dei principi di cui all’art. 4, commi 12, 13 e 15, L. n. 92/2012.
Coordinamento con altri incentivi
Il D.L. n. 91/2014 prevede che, a decorrere dalla data in cui
e` possibile presentare istanza di ammissione all’incentivo in
parola, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova piu` applicazione l’incentivo di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013.
La data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio e` il 10 novembre 2014.
Pertanto, le sole domande di ammissione all’incentivo di cui
all’art. 1 del D.L. n. 76/2013, pervenute prima del 10 novembre 2014, saranno considerate valide ai fini della valutazione dell’ammissibilita` dell’incentivo in argomento.
Ricorrendone i presupposti, l’incentivo e` cumulabile con le
agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza
della normativa vigente.
Incremento occupazionale netto
Per fruire dell’incentivo e`, inoltre, richiesto un altro requisito, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate
lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.
La condizione prevista dal paragrafo 3 dell’art. 32 del Regolamento comunitario n. 651/2014, inerente l’incremento
occupazionale, deve essere verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate.
Ai sensi del paragrafo 3, l’incentivo spetta se l’assunzione
realizzi un incremento netto del numero dei dipendenti del
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datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici
mesi precedenti; l’incentivo e` comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidita` sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiunti limiti di eta`;
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Dato che l’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento comunitario n. 651/2014 fa riferimento all’impresa, l’incremento
occupazione deve essere valutato secondo la nozione del
criterio di «impresa unica» definito dall’art. 2, paragrafo 2,
del Regolamento n. 1408/2013 (cfr. circolare INPS n. 102/
2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 37/2014, pag. 1599).
La base di computo della forza aziendale per la valutazione
dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro c.d. accessorio, compresi i lavoratori che sono
somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo
determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il
lavoratore sostituito.
Domanda di ammissione al beneficio
Per accedere all’incentivo in parola, e` necessario inoltrare
specifica istanza all’Inps; come accennato, la domanda
potra` essere presentata a partire dal 10 novembre 2014,
esclusivamente in via telematica accedendo al modello di
comunicazione «GIOV/AGR (D.L. 91/2014)» disponibile
all’interno del «Cassetto previdenziale aziende agricole»
_ sezione «Comunicazioni bidirezionale - Invio Comunicazione».
Tramite la medesima funzionalita` sara` possibile consultare
l’esito della richiesta di ammissione al beneficio che sara`
riportato, a cura dell’operatore, previa verifica dei requisiti
richiesti, nell’apposito campo «Note comunicazione».
Alle aziende ammesse al beneficio sara` attribuito il codice
di autorizzazione (C.A.) A3 che sara` consultabile, da parte
del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalita`
«Codice autorizzazione» presente nella sezione «Dati
Azienda» del Cassetto previdenziale Aziende agricole.
Infine, l’Istituto comunica che con successivo messaggio
saranno rese note le modalita` di fruizione del beneficio
da parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo stesso
e le necessarie istruzioni alle Sedi territoriali per la verifica
della sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
Polizze speciali pescatori della piccola
pesca marittima e delle acque interne Indicazioni Inail
INAIL, nota 7 novembre 2014, n. 7246
L’Inail, con la nota del 7 novembre 2014, n. 7246, fornisce indicazioni in merito ai nuovi servizi on line realizzati per
le polizze speciali pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne, disponibili sul sito www.inail.it, nonche´
in merito alle implementazioni rilasciate in GRA Web.
La disciplina di tale assicurazione, istituita dalla L. n. 250/
1958, prevede che:
— i pescatori autonomi e i pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne sono assicurati all’Inail con il sistema dei premi
speciali unitari nell’ambito della gestione Industria;
— i familiari dei pescatori della piccola pesca marittima e
1920
delle acque interne e cioe` il coniuge, i figli, gli altri parenti,
ecc. sono assicurati con la forma contributiva ordinaria;
— i componenti dell’equipaggio delle navi da pesca alle
dipendenze altrui (addetti alla navigazione marittima e alla
pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo non assunti
direttamente dagli armatori) sono assicurati con la gestione
speciale Navigazione (ex Ipsema).
Per i pescatori autonomi e i pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne e` stabilito un premio a persona per mese o
frazione di mese, pari per il 2014 a euro 31,60, in relazione
alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno
46/2014 PRATICA LAVORO
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specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente (uguale per l’anno 2014 a euro
26,44).
Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente (il premio minimo deve essere
diviso per la retribuzione minima e moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
Ai premi speciali unitari e ai premi ordinari relativi al settore
della pesca si applica la riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 1 del D.L. n. 457/1997.
Per i rapporti assicurativi di nuova istituzione, il titolare e la
societa` cooperativa o compagnia di pescatori sono tenuti a
presentare la denuncia di esercizio entro i termini di cui
all’art. 12, D.P.R. n.1124/1965, comunicando il numero
dei soci assicurati, il relativo codice fiscale, la retribuzione
giornaliera e la data di iscrizione o recesso dei soci, se
trattasi di societa` cooperativa.
L’Istituto fa presente che entro il 10 gennaio di ogni anno
devono essere presentati gli elenchi dei soci.
In caso di variazioni (ingresso e recesso di uno o piu` soci nel
corso dell’anno), e` necessario effettuare la relativa comunicazione entro il 10 del mese successivo a quello in cui si e`
verificata la variazione; sulla base dei dati comunicati, l’Inail
determina i conguagli relativi ai mesi interessati dalle variazioni dei soci.
Qualora non si sia verificata alcuna variazione nella compagine societaria la cooperativa non deve ovviamente inviare
alcun elenco.
La determinazione dei premi mensili dovuti per l’intero anno e` effettuata a gennaio sulla base degli elenchi annuali
che le cooperative hanno l’obbligo di presentare entro il 10
del suddetto mese.
Nuovi servizi telematici
L’istituto fa presente che con i rilasciati servizi di iscrizione e
variazione per le polizze speciali pescatori e per gli adempimenti relativi alle comunicazioni annuali e mensili, gli
utenti registrati devono effettuare:
— la denuncia di iscrizione per l’istituzione di una posizione
assicurativa territoriale con polizza speciale pescatori, attraverso il servizio «denuncia di iscrizione»;
— la denuncia di variazione per l’istituzione di una polizza
pescatori su una Pat con polizza dipendenti gia` presente
nel codice ditta interessato, attraverso il servizio «denuncia
di variazione»;
— la comunicazione annuale dei soci, da effettuarsi entro il
10 di gennaio, attraverso il servizio «invio elenco annuale
soci pescatori»;
— la comunicazione delle variazioni dei soci, da effettuarsi
entro il 10 del mese successivo a quello in cui e` intervenuta
PRATICA LAVORO 46/2014
la variazione (nuovo ingresso/recesso), attraverso il servizio
«invio elenco mensile variazioni soci pescatori»;
— la comunicazione della retribuzione prescelta, nel caso si
intenda pagare il premio su una retribuzione superiore rispetto a quella minima convenzionale, attraverso il servizio
«denuncia di variazione retribuzione».
I nuovi servizi sono illustrati nei manuali pubblicati nella
sezione «Manuali operativi» del portale www.inail.it - Servizi online - Istruzione e Manuali.
Con riferimento alla istituzione della polizza speciale pescatori, l’Inail fa presente che il soggetto assicurante o un suo
intermediario deve presentare all’Istituto la denuncia di
iscrizione telematica con il servizio «Iscrizione ditta» e, dopo aver compilato il «Quadro B - Premi Denuncia di iscrizione - Sede lavori», deve selezionare nel «Menu` quadri» il
nuovo link «Polizza pescatori» e compilare la denuncia.
La denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori.
Nel caso in cui la denuncia venga effettuata oltre il termine
sopra menzionato, il servizio determina automaticamente il
periodo ovvero i periodi ante denuncia per i quali devono
essere indicate le retribuzioni.
Inoltre, e` possibile indicare la retribuzione minima convenzionale oppure una retribuzione differente; in questo ultimo caso, spiega l’istituto, il servizio non permette di inoltrare la denuncia se la retribuzione indicata e` inferiore a
quella convenzionale.
Nella denuncia on line, spiega l’Inail, sono comunque presenti gli stessi dati previsti nel modulo «quadro G» pubblicato in www.inail.it - Modulistica.
In caso di denuncia di iscrizione presentata da un soggetto
gia` titolare di codice ditta cessato, il servizio on line «Iscrizione ditta», dopo la verifica del codice fiscale, permette di
effettuare la nuova iscrizione riattivando lo stesso codice
ditta.
Qualora il soggetto assicurante sia gia` titolare di un codice
ditta e debba essere istituita una nuova Pat per assicurare i
pescatori con la polizza speciale, l’utente deve utilizzare il
servizio «Denuncia di variazione» e compilare la denuncia
per l’apertura di una nuova Pat con polizza pescatori.
In tale caso, spiega l’Inail, trattandosi di una variazione, la
denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio
dell’attivita` da assicurare con la polizza speciale pescatori.
Con riferimento all’istituzione e cessazione della polizza
pescatori, l’Istituto fa presente che in «Servizi online», «Denunce», «Denunce di variazione», l’utente deve selezionare
il codice ditta e la Pat interessati alla variazione e selezionare il link «Polizza pescatori» e poi il link «Nuova polizza»
in caso di apertura di una nuova polizza.
Qualora debba essere cessata la polizza, si deve selezionare
il link «Polizza pescatori» e poi «Cessazione polizza».
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Il servizio «Invio elenco annuale soci pescatori» deve essere
utilizzato dalle cooperative o compagnie della piccola pesca
marittima e delle acque interne titolari di codice ditta e Pat
con polizza pescatori attiva per effettuare la comunicazione
annuale degli elenchi dei soci.
Deve essere inoltrato un file formato «.txt» denominato
«Pescatori», che deve essere allegato dopo aver selezionato il link «Invio elenco annuale soci pescatori», all’interno
del menu` «Polizza pescatori» dei servizi on line.
L’invio annuale dell’elenco dei soci pescatori deve essere
effettuato entro il 10 di gennaio di ogni anno.
L’Inail spiega, inoltre, che il servizio «Invio elenco mensile
variazioni soci pescatori» deve essere utilizzato dalle cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle
acque interne per comunicare gli ingressi e/o i recessi dei
singoli soci che si verificano nel corso dell’anno.
Deve essere inoltrato un file formato «.txt» denominato
«Pescatori», che deve essere allegato dopo aver selezionato il link «Invio elenco mensile variazioni soci pescatori»,
all’interno del menu` «Polizza pescatori» dei Servizi on line.
L’invio dell’elenco mensile delle variazioni dei soci pescatori
deve essere effettuato entro il 10 del mese successivo a
quello in cui le variazioni si sono verificate.
Con riferimento alla denuncia di variazione retribuzione,
spiega l’Inail, sia il pescatore autonomo che le cooperative
o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque
interne possono scegliere di pagare il premio di assicurazione sulla base di una retribuzione differente rispetto a
quella convenzionale stabilita per legge, purche´ la retribuzione prescelta sia superiore a quest’ultima.
La relativa comunicazione puo` essere effettuata in qualsiasi
momento nel corso dell’anno e, comunque, non piu` di una
volta nel periodo di riferimento, attraverso l’apposito servizio «Denuncia di variazione retribuzione» selezionabile all’interno del menu` «Polizza pescatori» dei Servizi on line.
In GRA Web sono state create:
— la classe documentale «Elenchi annuali soci pescatori»,
ordinati cronologicamente per anno di riferimento. Il premio dovuto per l’anno di riferimento e` determinato ovviamente nel momento in cui gli elenchi sono lavorati in GRA
Web;
— la classe documentale «Elenchi mensili soci pescatori»,
la cui lavorazione determina le integrazioni di premio dovute;
— una ulteriore classe di documenti denominata «Variazione retribuzione pescatori», la cui lavorazione determina
l’acquisizione in archivio della retribuzione dichiarata relativamente al periodo di riferimento, con determinazione
dell’integrazione di premio dovuta.
L’Inail, infine, fa presente che:
— in caso di tardata o omessa denuncia di iscrizione si
applica l’art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965, pertanto, nel caso in cui la denuncia sia presentata oltre il
termine dell’inizio attivita`, si configura evasione ai sensi
dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000;
— allo stesso modo, si configura evasione nel caso in cui la
cooperativa/compagnia presenti l’elenco dei soci pescatori
oltre il termine del 10 gennaio dell’anno di riferimento e sia
dovuto un maggior premio nonche´ nel caso in cui le variazioni relative a nuovi ingressi e/o recessi dei soci pescatori in
corso d’anno siano comunicate oltre il 10 del mese successivo.
Adeguamenti in GRA Web
Nelle denunce di iscrizione con apertura della polizza pescatori, inviate in maniera telematica, sono presenti tutti i
dati a compilazione obbligatoria (numero dei soci, codice
fiscale del titolare pescatore autonomo, codici fiscali dei
soci della cooperativa o compagnia della piccola pesca marittima e delle acque interne, retribuzione giornaliera prescelta, data ingresso, data recesso), sulla base dei quali
GRA Web determina il premio dovuto.
L’Istituto fa presente che la procedura e` stata implementata
in modo da acquisire anche il dato relativo alla retribuzione
giornaliera prescelta (se indicata nella denuncia) superiore
alla retribuzione minima fissata per legge, in quanto per
retribuzioni giornaliere superiori al minimo, il premio va
aumentato in misura proporzionale all’aumento retributivo.
1922
46/2014 PRATICA LAVORO
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Contributo di solidarieta` Chiarimenti ministeriali
Min. lavoro, circ. 7 novembre 2014, n. 26
Con la circolare del 7 novembre 2014, n. 26, il Ministero
del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarieta` previsto dall’art. 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/1993.
In particolare, il Ministero precisa quali sono le imprese che
possono stipulare contratti di solidarieta` e beneficiare, per
un periodo massimo di due anni, del contributo pari alla
meta` del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario e descrive puntigliosamente
la procedura da seguire per richiedere ed ottenere l’erogazione del medesimo.
Il Ministero del lavoro, inoltre, chiarisce che, analogamente
a quanto previsto per i trattamenti di integrazione salariale,
anche i dipendenti interessati al contratto di solidarieta` devono avere un’anzianita` aziendale non inferiore a 90 giorni
alla data dell’inizio del regime di solidarieta`.
In caso di trasferimento di azienda, l’anzianita` aziendale
puo` essere valutata con riferimento all’impresa cedente,
cumulando, cioe`, i periodi prestati alle dipendenze delle
due diverse imprese. Il medesimo criterio si applica anche
in caso di successione di appalti.
Il regime di solidarieta` ed il relativo contributo puo` essere
applicato anche ai lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e agli apprendisti, in ogni
caso, non oltre il termine di scadenza del rapporto di lavoro
e purche´ la riduzione di orario concordata non impedisca il
raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla
fattispecie contrattuale applicata.
Relativamente alle imprese artigiane, il contributo puo` essere erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto
percepiscano, a carico di Fondi bilaterali, una prestazione di
entita` non inferiore alla meta` della quota del contributo
pubblico destinata ai lavoratori.
Imprese beneficiarie
Possono stipulare contratti di solidarieta` ex art. 5, commi 5
e 8, del D.L. n. 148/1993 e beneficiare del relativo contributo, le seguenti imprese:
imprese con oltre 15 dipendenti, che non rientrano nel
campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che abbiano avviato la procedura di mobilita` di cui
all’art. 24 della legge n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procede-
PRATICA LAVORO 46/2014
re a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo;
imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un
numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di
applicazione del trattamento di integrazione salariale;
imprese alberghiere ed aziende termali pubbliche e private operanti nelle localita` termali, che presentino gravi crisi
occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Per le imprese alberghiere e per le aziende termali
private con piu` di 15 dipendenti vige l’obbligo di avviare la
procedura di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991, ove ne
ricorrano i presupposti;
imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il
compenso previsto a carico dei Fondi bilaterali.
Procedura per l’erogazione del contributo
di solidarieta`
Il contratto di solidarieta`, da stipulare con le rappresentanze sindacali aziendali e/o con le rappresentanze sindacali
unitarie, puo` riguardare tutta l’organizzazione produttiva
dell’impresa o le singole unita` nonche´ tutte le categorie e
qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed e` efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito della sua applicazione, senza necessita` di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione
dell’orario di lavoro.
Nella duplice esigenza di salvaguardare, da un lato, la continuita` dell’attivita` aziendale e la reale tenuta produttiva
dell’impresa, e, dall’altro, l’interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, e` ritenuta congrua una percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% per
singolo lavoratore, dell’orario contrattuale a tempo pieno
su base annua.
Pertanto, la competente Direzione territoriale del lavoro,
ovvero quella nella cui provincia si trova la sede legale dall’azienda o l’unita` produttiva interessata, nel caso di richieste di periodi di solidarieta` inferiori a 12 mesi, in sede di
presentazione dell’istanza del contributo, deve accertare
che non siano state presentate dal medesimo datore di
lavoro, nel corso del medesimo anno di riferimento, istanze
per periodi precedenti che, cumulati, superino la percen-
1923
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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tuale predetta del 60%. In caso contrario, ovvero qualora il
periodo richiesto sia comunque inferiore all’anno e superiore al 60%, occorre riparametrare la percentuale richiesta
dall’azienda rispetto a 12 mesi e verificare che la percentuale media complessiva rientri nei limiti del 60% su base
annua.
Qualora il contratto di solidarieta` interessi piu` unita` produttive, i limiti sopraindicati devono essere esplicitati per ciascuna delle unita` produttive interessate.
L’accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione ed alla Direzione territoriale del lavoro competente.
L’istanza dell’impresa richiedente il contributo di solidarieta`
deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro
competente in duplice copia, di cui una in bollo. Le istanze
vengono vagliate seguendo l’ordine cronologico di presentazione.
Per quanto riguarda la retribuzione lorda di riferimento ai
fini del calcolo del contributo di solidarieta` si deve far riferimento alla retribuzione lorda denunciata all’Inps, relativa
ai 12 mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzione
dell’orario di lavoro, con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario. Ai fini del calcolo del contributo di solidarieta` rientrano nella retribuzione lorda tutte
quelle voci retributive caratterizzate dalla stabilita` dell’erogazione.
Il computo della retribuzione lorda relativa ai 12 mesi precedenti, nell’ipotesi in cui l’azienda abbia gia` fruito della
solidarieta` o di altro ammortizzatore sociale, deve essere
effettuato sulla scorta dell’ultimo periodo di retribuzione
piena antecedente al primo periodo di integrazione salariale gia` concessa.
Nel caso in cui nei 12 mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza non vi sia stato alcun imponibile previdenziale riferibile all’intero anno, si prendera` come riferimento il primo mese utile in cui vi e` stato imponibile previdenziale per poi riparametrarlo nei 12 mesi.
L’ammissione al contributo di solidarieta` e` disposta dalla
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione nel limite delle disponibilita` finanziarie per tale ammortizzatore sociale.
La Direzione territoriale del lavoro competente, dal canto
suo, deve:
effettuare l’accertamento, con cadenza trimestrale, sull’effettiva riduzione dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori
interessati, con riferimento sia a quelli occupati presso la
sede legale che a quelli operanti presso le diverse unita`
produttive decentrate;
compiere la verifica iniziale di legittimita` della documentazione presentata dall’azienda, nonche´ la verifica delle
cause del manifestarsi dell’eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo;
accertare la cessazione dell’attivita` da parte dell’impresa
in corso di solidarieta`, per qualunque causa. In tale ipotesi,
deve individuare unicamente l’ammontare della quota di
contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e
degli incentivi all’occupazione tale avvenuta cessazione. La
Direzione generale, a sua volta, trasmettera` i dati all’Inps ai
fini dell’erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota
di contributo loro spettante.
Durante il regime di solidarieta` e` fatto divieto di mettere in
mobilita` o licenziare, tranne che per giusta causa i dipendenti dell’impresa inclusi quelli interessati dal contratto di
solidarieta`.
Lavoro intermittente - Settori turismo,
pubblici servizi e spettacolo
Min. lavoro, interpello 7 novembre 2014, n. 26
Il Ministero del lavoro, con interpello 7 novembre
2014, n. 26, risponde ad un’istanza avanzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro in merito alla corretta interpretazione da dare all’art. 34, comma 2-bis, D.Lgs. n. 276/2003, riguardante il limite delle
1924
quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre
anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro
intermittente concludendo che tale limite non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo.
46/2014 PRATICA LAVORO
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In particolare, l’istante chiede se l’eccezione che vale in
materia per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo debba riferirsi al c.c.n.l. applicato ai rapporti di lavoro
intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di
lavoro individuato come codice attivita` ATECO.
Il Ministero ricorda che, ai sensi della norma in esame,
l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente e` ammessa nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo gia` individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/
2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di
lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.
Il vincolo si riferisce alle giornate di lavoro prestate succes-
sivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento
comporta la trasformazione del rapporto in un «normale»
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre la legge espressamente dispone che il citato limite
quantitativo non trova applicazione nei settori «del turismo,
dei pubblici esercizi e dello spettacolo» e i datori di lavoro
interessati sono:
quelli iscritti alla Camera di commercio con il codice attivita` ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
quelli che, pur non rientrando nel codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attivita` proprie
del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
Somministrazione irregolare, distacco
illecito e «lavoro nero» - Chiarimenti
Min. lavoro, interpello 7 novembre 2014, n. 27
Con interpello 7 novembre 2014, n. 27, il Ministero del
lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Confimi Impresa in merito alla corretta interpretazione degli artt. 27,
comma 2, e 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco
illecito. In dette ipotesi, precisa il Ministero, non si applica la
maxi sanzione per lavoro nero ne´ il provvedimento di sospensione dell’attivita` imprenditoriale e neppure le sanzioni
legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro; cio`, in quanto esiste una «tracciabilita`»
dell’esistenza dei rapporti di lavoro che fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al
lavoro nero tout court.
L’istante, infatti, ha chiesto di chiarire se nelle ipotesi di
somministrazione irregolare e di distacco illecito si possa
riscontrare anche la fattispecie del «lavoro nero» per l’applicazione della maxisanzione di cui alla L. n. 183/2010,
nonche´ per l’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attivita` imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/
2008.
Preliminarmente, il Ministero ricorda che l’art. 18, comma
5-bis del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 e di distacco
privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, l’utilizzatore e
il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda di
PRATICA LAVORO 46/2014
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003,
se manca la forma scritta il contratto di somministrazione e`
nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell’utilizzatore, mentre, in caso di distacco
illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4-bis, il lavoratore
puo` chiedere, mediante ricorso giudiziale ex art. 414, cod.
proc. civ., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha
utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.
In base a quanto esposto, quindi, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore
della prestazione non e` sempre «automatica», potendo
dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al giudice.
Cio`, in particolare, avviene nei casi di somministrazione
irregolare - e cioe` quando la somministrazione di lavoro
avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli
artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) - ovvero,
come gia` chiarito, quando il distacco sia «illecito», cioe`
avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1
dell’art. 30 del decreto in parola che introduce i noti requisiti dell’interesse e della temporaneita` del distacco.
Ferme restando le specifiche misure sanzionatorie di cui
all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, spiega il Ministero, l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli
1925
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effetti il datore di lavoro del personale utilizzato in forza di
una somministrazione irregolare o di un distacco illecito
con la conseguenza, in entrambi i casi, che tutti gli atti
compiuti dal somministratore - distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il
quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono
come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
In questi casi, di conseguenza, e` da ritenersi esclusa «in
radice» la possibilita` di applicare le sanzioni per lavoro «nero» e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
Al di la` delle ipotesi descritte si ritengono comunque inapplicabili dette sanzioni anche nelle ipotesi in cui il contratto
di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta e
nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua
l’iniziativa giudiziale del lavoratore, trattandosi, in entrambi
i casi, di fattispecie autonome del tutto distinte e peculiari,
in quanto presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori
1926
sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore. Tale elemento determina una peculiarita` della fattispecie a cui corrisponde una specifica
disciplina sanzionatoria essendo il bene giuridico tutelato
diverso da quello presieduto dalle sanzioni per lavoro «nero» o da quelle legate all’assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
In tali ipotesi, peraltro, esiste una «tracciabilita`» dell’esistenza del rapporto di lavoro ed anche dei relativi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad un
datore di lavoro che non e` l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, fa comunque ritenere tali comportamenti meno
lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro «nero» tout court.
Con l’ulteriore conseguenza, conclude il Ministero, della
impossibilita` di applicare sia le sanzioni per somministrazione e distacco illecito, sia quelle per lavoro «nero» o legate
agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di
lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attivita` imprenditoriale.
46/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
Dimissioni della lavoratrice madre Chiarimenti ministeriali
Min. lavoro, interpello 7 novembre 2014, n. 28
Con l’interpello n. 28 del 7 novembre 2014, il Ministero
del lavoro chiarisce che, in caso di dimissioni presentate nel
periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioe` fino
al compimento di un anno di eta` del bambino, non e` necessaria l’osservanza del preavviso.
Ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, come
modificato dalla L. n. 92/2012, la risoluzione consensuale
del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla
lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal
lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino,
deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro.
Il Ministero risponde all’Associazione religiosa istituti sociosantitari (Aris) circa la corretta interpretazione dell’art. 55,
comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, riguardante la possibilita`
della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare
le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 cod. civ.
PRATICA LAVORO 46/2014
Specificamente, e` stato chiesto se la disposizione si riferisca
alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del
bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro
entro il compimento del terzo anno.
Il Ministero fa presente che, allo scopo di predisporre una
tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinita` della
scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore, la L. n.
92/2012 ha esteso, da un anno a tre anni di vita del bambino, il periodo in cui e` necessaria la convalida delle dimissioni da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Pertanto, considerato che le modifiche relative all’estensione temporale da uno a tre anni, riguardano esclusivamente
la procedura di convalida delle dimissioni stesse, il Ministero
ritiene che l’art. 55, comma 5 debba essere interpretato nel
senso che in caso di dimissioni presentate nel periodo in cui
sussiste il divieto di licenziamento e cioe` fino al compimento di un anno di eta` del bambino non sia necessaria l’osservanza del preavviso.
1927
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Normativa
Focus
Lavoro ripartito (o job sharing)
Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali
Riferimenti
normativi
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 41-45 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)
ML circ. 29 Settembre 2010, n. 34 (Settore turismo - Specificita` e ricorso ad istituti
lavoristici - indicazioni operative)
Nozione e oggetto del contratto
Il D.Lgs. n. 276/2003, tra le tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato o flessibile
previste nel Titolo V, al Capo II disciplina anche il «lavoro ripartito» (o job sharing).
Il lavoro ripartito rappresenta uno speciale contratto di lavoro subordinato, mediante il quale
due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una sola obbligazione lavorativa (art. 41,
comma 1, D.Lgs. n. 276/2003).
Oggetto del contratto e` pertanto un’unica ed identica prestazione lavorativa che accomuna
due lavoratori uniti fra loro da un vincolo di solidarieta`. In sostanza, ciascun lavoratore e`
responsabile direttamente e personalmente dell’intera obbligazione e il datore di lavoro puo`
chiedere l’adempimento globale della prestazione ad uno o ad entrambi, essendo irrilevante
per lui la ripartizione interna dell’obbligazione fra i due soggetti.
Finalita` di questa tipologia contrattuale e` il contemperamento delle esigenze di flessibilita` delle
imprese da una parte e di quelle dei lavoratori dall’altra, i quali in questo modo possono
meglio gestire i tempi di vita e di lavoro (per l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore
turistico v. ML circ. n. 34/2010).
In precedenza, l’unica fonte in materia era la circ. n. 43/1998 del Ministero del lavoro, che
sosteneva la legittimita` del ricorso a questo schema negoziale per talune particolari categorie
di lavoratori, purche´ naturalmente non si trattasse di un mero espediente per aggirare la
normativa vigente in materia di lavoro subordinato in generale e di lavoro a tempo parziale
in particolare.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere tenuto nettamente distinto dal part-time, non
potendo in alcun modo essere considerato come originato da due distinti rapporti di lavoro
a tempo parziale, posto che nella fattispecie in esame ogni lavoratore e` in solido obbligato per
l’intero della prestazione lavorativa dedotta in contratto.
Applicabilita` art. 8,
D.L. n. 138/2011
1928
In relazione alla disciplina sul lavoro ripartito puo` inoltre trovare applicazione l’art. 8 del D.L.
n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011). La norma ha infatti assegnato ai contratti collettivi di
lavoro - sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda - la possibilita` di realizzare specifiche intese finalizzate alla
maggiore occupazione, alla qualita` dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita` e
di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di
nuove attivita`.
Tali intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro
e della produzione con riferimento, fra l’altro, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile. Le stesse intese, inoltre, avranno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a
46/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Focus
condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette
rappresentanze sindacali.
Vincolo di solidarieta`
Ai sensi del comma 2 dell’art. 41, D.Lgs. n. 276/2003, in virtu` del vincolo di solidarieta` e fatta
salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ciascun lavoratore resta personalmente e
direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa. In questo
modo si offre al datore di lavoro un’importante garanzia per l’adempimento dell’obbligazione;
infatti, qualora ricorrano situazioni che rendano impossibile ad uno dei due lavoratori lo
svolgimento della propria prestazione (es.: maternita` o malattia), l’altro eseguira` per intero
l’obbligazione assunta nei confronti del datore di lavoro.
Il Legislatore ha poi cercato di trovare un giusto contemperamento tra il vincolo solidaristico
posto a carico dei lavoratori ed a garanzia del datore di lavoro e la discrezionalita` lasciata ai
lavoratori stessi nel modificare i loro rapporti interni. Infatti, fatte salve diverse intese tra le
parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta` di
determinare discrezionalmente ed in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonche´ di
modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il
rischio della impossibilita` della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati e` posto
in capo all’altro obbligato. Nei casi invece di eventuali sostituzioni, per impossibilita` di uno o
di entrambi i lavoratori coobbligati, con terzi estranei all’originario rapporto di lavoro, e`
necessario il preventivo consenso del datore di lavoro, altrimenti tali sostituzioni sono
vietate.
Solidarieta`
ed estinzione
del contratto
Il vincolo di solidarieta` sussiste anche nelle ipotesi di estinzione del contratto; infatti, salvo
diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati
comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. L’unica ipotesi in cui tale disposizione
non trova applicazione si verifica se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro
si rende disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel
qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ.
Salvo diversa intesa tra le parti, l’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati e` disciplinato
in base ai criteri che regolano l’impossibilita` definitiva e/o temporanea della prestazione di cui
all’art. 1256 cod. civ.
Forma del contratto
Per il contratto ripartito l’art. 42 del D.Lgs. n. 276/2003 richiede la forma scritta ad probationem, cioe` non ai fini della validita` del contratto stesso, bensı` ai fini della prova di determinati
elementi e precisamente per:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le
intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilita` per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche´ il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita` dedotta in
contratto.
Inoltre, ai fini della possibilita` di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti ad informare
preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all’orario di
lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
PRATICA LAVORO 46/2014
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Focus
Fac-simile
CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
(Intestazione)
Da: ...................................................................................... (datore di lavoro)
A: ........................................................................................ (lavoratore)
Vi comunichiamo l’assunzione a tempo indeterminato presso la nostra azienda con contratto
di lavoro ripartito, a decorrere dal ...................................
A norma dell’art. 41, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per effetto della sottoscrizione del
contratto, assumete in solido l’adempimento dell’unica obbligazione lavorativa, restando entrambi coobbligati: pertanto ciascuno di Voi disgiuntamente dall’altro e` personalmente e
direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
Voi svolgerete mansioni di ........................................................................................... e sarete
inquadrati con la qualifica di ...................................................................................... nel livello
............................... del C.C.N.L. per le imprese del settore ....................................................
La Vostra prestazione lavorativa e` fissata complessivamente in ......................... ore settimanali,
distribuite in .................................... giorni per ............................... ore di lavoro giornaliere,
da espletarsi dalle ore .......................... alle ore ........................... fermo restando che ciascuno
di Voi sara` singolarmente responsabile per l’adempimento dell’intero obbligo.
La ripartizione temporale della prestazione sopra indicata tra il Sig. .................................... e il
Sig. ....................................................... sara` tendenzialmente:
- di .......... ore (dalle ore .............. alle ore ...............) per il Sig. ................................................,
- di .......... ore (dalle ore .............. alle ore ...............) per il Sig. ................................................,
fermo restando che potrete in qualsiasi momento determinare discrezionalmente la reciproca
sostituzione ovvero la modificazione consensuale della suddetta distribuzione dell’orario di
lavoro con il solo obbligo di informarci preventivamente (con cadenza almeno settimanale) in
merito all’orario che verra` effettuato da ciascuno di Voi.
In relazione alle mansioni assegnateVi e al corrispondente inquadramento contrattuale la
Vostra retribuzione mensile lorda sara` complessivamente pari a:
1 - Minimo tabellare Euro .............................................................
2 - ......................................... Euro ..............................................
3 - ......................................... Euro .............................................
——————————————
Totale Euro ................................................
La retribuzione indicata verra` corrisposta per tredici mensilita`.
Resta inteso che tale retribuzione complessiva sara` corrisposta a ciascuno di Voi in proporzione
alla quantita` di lavoro effettivamente prestato. Nel caso di mancata comunicazione della
sostituzione o della modificazione dell’orario di lavoro indicato, il cui onere grava ugualmente
su ciascuno di Voi, la retribuzione sara` determinata in base alla suddivisione dell’orario risultante dal presente contratto.
Il trattamento economico e normativo a ciascuno spettante sara` riproporzionato in ragione
della prestazione effettivamente eseguita anche per quanto riguarda, ad esempio, le ferie, i
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale ed i congedi parentali.
Il luogo principale di lavoro e` presso la nostra sede di ...............................................................,
via ............................................................................................. (resta intesa peraltro la Vostra
disponibilita` a svolgere temporaneamente attivita` lavorativa anche in luoghi diversi da quello
di assunzione).
L’assunzione e` subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di .........................
giorni di calendario durante il quale ciascuna delle parti sara` libera di recedere dal contratto
senza obbligo di preavviso.
1930
46/2014 PRATICA LAVORO
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Focus
Sia nel periodo di prova che successivamente resta inteso che anche il recesso di uno solo dei
coobbligati comportera` l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale; in questa ipotesi ci riserviamo la facolta` di richiedere all’altro prestatore di lavoro di rendersi disponibile ad adempiere
integralmente l’obbligazione lavorativa con conseguente trasformazione del contratto di lavoro ripartito in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ.
Per quanto non previsto dalla presente lettera troveranno applicazione, oltre alle vigenti norme
di legge e in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito, le
norme contenute nel C.C.N.L. sopra citato cui rinviamo espressamente.
Ad ogni effetto di legge, La informiamo che abbiamo iscritto il Suo nominativo nel libro unico
del lavoro, di cui all’art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112; inoltre, ai sensi dell’art. 4-bis,
comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 40, D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, Le consegniamo copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (o
del contratto individuale di lavoro, che contiene tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 26
maggio 1997, n. 152).
Voglia restituirci l’unita copia della presente lettera, sottoscritta in segno di integrale accettazione e per conferma di aver preso visione delle norme disciplinari relative alle infrazioni e alle
procedure di contestazione previste dalla L. 25 maggio 1970, n. 300 e dal contratto collettivo
di lavoro e delle norme relative agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
(Luogo, data e firma del datore di lavoro e del lavoratore).
Disciplina del rapporto
La regolamentazione del lavoro ripartito e` demandata alla contrattazione collettiva, fermo
restando le previsioni di legge.
In assenza di contratti collettivi e fatto salvo quanto stabilito dalla legge, nel caso di prestazioni
rese a favore di un datore di lavoro, si applica la normativa generale del lavoro subordinato in
quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito (art. 43, D.Lgs. n.
276/2003).
Trattamento
economico
e normativo
Anche per i soggetti che prestano lavoro ripartito valgono i divieti di discriminazione diretta ed
indiretta previsti dalla legislazione vigente.
Inoltre, il lavoratore ripartito non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a
parita` di mansioni svolte.
Per il riproporzionamento del trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati si
prende a riferimento la prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche´ delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
congedi parentali.
Ognuno dei coobbligati ha diritto, inoltre, di partecipare alle riunioni assembleari di cui all’art.
20 della L. n. 300/1970, entro il limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento
economico verra` ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita (art. 44, D.Lgs. n. 276/2003).
Trattamento
assicurativo
e previdenziale
Essendo unica l’obbligazione lavorativa, unico e` anche il rischio a cui sono esposti i lavoratori
contitolari del contratto ed unico e` anche il premio assicurativo, che sara` determinato in base
alle ore complessive retribuite, a prescindere dalla ripartizione oraria percentuale (INAIL nota
10 giugno 2005).
I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono «assimilati» ai lavoratori part-time ai
fini delle prestazioni dell’assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita`, la vecchiaia ed i
superstiti, dell’indennita` di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e
PRATICA LAVORO 46/2014
1931
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Normativa
Focus
delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale
della prestazione lavorativa.
Tuttavia, a differenza di quanto avviene nel lavoro a part-time, il calcolo delle prestazioni e dei
contributi va effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio da effettuare a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, in modo da
poterne calcolare con precisione l’esatto ammontare per ciascun lavoratore (art. 45, D.Lgs. n.
276/2003).
Le prestazioni di malattia e di maternita` e Tbc vanno inizialmente calcolate sulla base della
retribuzione percepita, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno, per il lavoro oggetto del contratto
fino al momento di inizio dell’evento, divisa per il numero di giornate lavorative o retribuibili
(30 mensili per gli impiegati, 26 per gli operai o 25 per i ratei) dall’inizio del rapporto (non oltre
comunque il 1º gennaio). Il risultato cosı` ottenuto va ulteriormente dimensionato sulla base
dell’impegno lavorativo in percentuale attribuibile al lavoratore interessato. Successivamente,
a fine anno, deve procedersi ad un conguaglio, ricalcolando le prestazioni inizialmente liquidate in base all’effettiva incidenza percentuale dell’attivita` lavorativa svolta da ciascuno dei
due coobbligati (INPS circ. n. 41/2006).
In particolare, il congedo parentale (ex astensione facoltativa), e` fruibile (e indennizzabile) in
relazione alle giornate contrattualmente previste. Per i riposi orari (cd. riposi per allattamento)
sono fruibili e computabili soltanto le giornate di effettivo lavoro secondo quanto previsto dal
contratto. Tuttavia, in tale ipotesi non e` necessario effettuare il conguaglio a fine anno,
trattandosi di prestazione per la quale e` prevista un’indennita` pari alla retribuzione che il
lavoratore dovrebbe percepire qualora non fruisse del beneficio in esame.
Con riferimento alle prestazioni per malattia, come nei rapporti di lavoro a tempo determinato,
il diritto all’indennita` viene meno al momento della cessazione dell’attivita` lavorativa. In merito
alle prestazioni per Tbc, il suddetto dimensionamento proporzionale all’impegno svolto incontra ovviamente il limite della misura minima dell’indennita`, cioe` quella fissa, che deve essere
comunque garantita al lavoratore ammalato.
L’assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori coobbligati secondo le regole previste
per il part-time: in misura intera se il lavoratore effettua almeno 24 ore di lavoro settimanali,
altrimenti spettano gli assegni per ogni giorno di lavoro effettivo.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, ai lavoratori contitolari e` riconosciuta l’indennita` ordinaria di disoccupazione.
L’indennita` di mobilita` e i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia possono essere
riconosciuti ai lavoratori con contratto di lavoro ripartito, come ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
Infine, i lavoratori in questione possono essere destinatari dell’integrazione salariale, che spetta
in proporzione alla suddivisione dell’orario di lavoro.
1932
46/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Rassegna
Legislazione e Prassi
Agevolazioni
fiscali
Decreto ministeriale 24 luglio 2014, n. 148
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori
detenuti.
Agenzia delle Entrate risoluzione 14 ottobre 2014, n. 87/E
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni fiscali in favore delle start-up
innovative e degli incubatori certificati - requisito «alternativo» previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Agevolazioni
per l’assunzione
di particolari
categorie
di lavoratori
Decreto ministeriale 24 luglio 2014, n. 148
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori
detenuti.
Inps messaggio 9 ottobre 2014, n. 7598
Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014 - Rilascio - a decorrere da domani, 10 ottobre 2014 - del
modulo telematico «GAGI», per l’inoltro delle istanze di ammissione agli incentivi all’assunzione, inerenti il Programma «Garanzia Giovani».
Inps circolare 5 novembre 2014, n. 137
Art. 5, D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 - Nuovo
incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli.
Artigiani
e commercianti
Inps messaggio 1º ottobre 2014, n. 7384
Indennizzi per cessazione attivita` commerciale ex articolo 19-ter legge n. 2/2009, come
modificato dall’articolo 1, comma 490, della legge n. 147/2013 - Compatibilita` con la
titolarita` di trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianita`/anticipata e con l’assegno sociale
- Chiarimenti.
Emersione
del lavoro
irregolare
Ministero lavoro nota 9 ottobre 2014, n. 16920
Applicabilita` della maxisanzione in caso di disconoscimento di rapporto di lavoro autonomo ex
art. 2222 cod. civ. con partita IVA e/o ritenuta d’acconto.
Fondi bilaterali
Decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 82761
Fondo di solidarieta` per il sostegno dell’occupabilita`, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Decreto ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486
Fondo di solidarieta` per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92.
Giornalisti
Inpgi circolare 17 ottobre 2014, n. 5
Variazione della contribuzione in materia di ammortizzatori sociali - Delibera del Consiglio di
amministrazione INPGI n. 41 del 30 luglio 2014.
PRATICA LAVORO 46/2014
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Normativa
Rassegna
Inail assicurazione:
determinazione,
denuncia
e versamento
dei premi
Inail determinazione 26 settembre 2014, n. 286
Proposta di nuovo testo dell’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente
modificato dal D.M. 3 dicembre 2010.
Inail determinazione 1º ottobre 2014, n. 287
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Art. 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi
per gli artigiani - Annualita` 2014.
Inps Determinazione
dei contributi
Decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 82761
Fondo di solidarieta` per il sostegno dell’occupabilita`, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Decreto ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486
Fondo di solidarieta` per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92.
Inps messaggio 24 ottobre 2014, n. 7978
Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello - Decreto interministeriale
14 febbraio 2014 - Modalita` operative per la fruizione del beneficio contributivo.
Lavoro a progetto
Ministero lavoro nota 17 ottobre 2014, n. 17495
Art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) - Call-center - Circolare n. 14/2013.
Somministrazione
di lavoro
Ministero lavoro interpello D.G. Attivita` Ispettiva 7 novembre 2014, n. 27
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Somministrazione irregolare, distacco illecito e «lavoro nero» - Art.
27, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.
Tirocini
Inps messaggio 22 ottobre 2014, n. 7899
Erogazione dell’indennita` di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cosiddetta «Garanzia Giovani» - Istruzioni procedurali - Istruzioni contabili - Variazioni al Piano dei
conti.
1934
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Scadenzario
Adempimenti
dal 22 novembre al 6 dicembre 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
25 novembre
Denuncia e versamento contributi Enpaia
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Modalita`
Tramite M.Av. bancario:
— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria
agenzia la possibilita` di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico
bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di
competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di
CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia
on line.
25 novembre
Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
Adempimento
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o
riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Modalita`
La richiesta va inoltrata telematicamente:
— all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di
PRATICA LAVORO 46/2014
1935
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Normativa
Scadenzario
file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione
sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state
sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso
elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero
del protocollo informatico assegnato.
30 novembre
Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
Soggetti obbligati
Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia
mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro
tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770
Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla
Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i
lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS;
i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita` e ANF
venivano versati con il sistema DM), nonche´ dai soggetti che non rivestono la qualifica di
sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano
lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Adempimento
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Modalita`
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce
la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato
erogato il compenso (criterio di cassa).
30 novembre
Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS
individuale)
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Adempimento
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Modalita`
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce
la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato
erogato il compenso (criterio di cassa).
30 novembre
Mod. 730 - Trattenuta II o unica rata Irpef
Soggetti obbligati
Sostituti d’imposta.
1936
46/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Effettuazione delle operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica rata di acconto Irpef
per l’anno in corso. Nel caso in cui l’importo da versare sia di ammontare superiore a quello
della retribuzione corrisposta al dipendente nello stesso mese, l’importo residuo sara` trattenuto sulla retribuzione del mese successivo con maggiorazione dello 0,40%.
30 novembre
Versamento contributi Fasi
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.
Modalita`
Le sole modalita` di versamento previste sono:
— il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»;
— l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
1º dicembre
Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS
Soggetti obbligati
I soggetti titolari di partita IVA esercenti attivita` di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna
forma previdenziale.
Adempimento
I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effettuano il versamento del secondo acconto.
Modalita`
I soggetti obbligati devono versare il secondo acconto per l’anno 2014 pari al 40 per cento
dell’importo dovuto per il 2013.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e
dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate
delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e
dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia
di importo superiore a mille euro.
Le causali da indicare nel Mod. F24 «Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)»
sono:
— P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
— PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale.
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle
medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.
PRATICA LAVORO 46/2014
1937
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Normativa
Scadenzario
1º dicembre
Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad Unico 2014 PF e SP
Soggetti obbligati
I contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2014 Persone fisiche o
Societa` di persone), risulta un’imposta dovuta, anche se in sede di determinazione del relativo
saldo non e` stato effettuato alcun pagamento.
Adempimento
Versamento secondo acconto imposte risultanti da Unico 2014 persone fisiche e societa` di
persone.
Modalita`
I versamenti IRPEF ed IRAP devono essere effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e
dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate
delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e
dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia
di importo superiore a mille euro.
Non possono essere rateizzati i versamenti in acconto dovuti nel mese di novembre.
Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 e` il seguente:
— 4034 «IRPEF Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione»;
— 3813 - Irap Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
— «1841» - denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonche´
delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione
- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE»;
— «1794» denominato «Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita` - Acconto seconda rata o in unica soluzione».
1º dicembre
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale.
Adempimento
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno
precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo
acconto.
Modalita`
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, il contribuente e` tenuto al
versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per
gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti e` necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con rife-
1938
46/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
rimento al reddito d’impresa dell’anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per
l’anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale cosı` determinato devono essere infine applicate
le aliquote previste per l’anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo
stesso anno.
Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2014 o entro il 16
luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la seconda delle due rate di acconto (di pari
importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del
2013, per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante
dall’anno precedente.
I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il giorno
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la
parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti. I versamenti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato F24
cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche per i
titolari di partita IVA.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e
dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate
delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e
dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia
di importo superiore a mille euro.
I pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza INPS potranno comunque essere ancora
effettuati con modalita` non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l’istituto
previdenziale.
I codici da utilizzare per il versamento sono:
— AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti);
— CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani).
E` consentita, inoltre, la possibilita` di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono
un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto
presso una delle banche a tal fine convenzionate con l’Agenzia delle Entrate.
PRATICA LAVORO 46/2014
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Contrattazione
Notizie
Alimentari - Aziende industriali
Accordo - 7 novembre 2014
Accordo - 7 novembre 2014
Disciplina dei contratti a termine, rappresentanza sindacale e contrattazione aziendale
â Parti stipulanti: Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol,
Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assodistil, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil
â Campo di applicazione: dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Alimentari - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi degli accordi
Premessa
Con separati accordi del 7 novembre 2014 le parti hanno disciplinato:
— il contratto a tempo determinato;
— la rappresentanza sindacale unitaria e la contrattazione aziendale.
Lavoro a termine
Con l’accordo in oggetto le Parti hanno aggiornato la normativa contrattuale del lavoro a
termine alla luce delle nuove disposizioni legislative (D.L. n. n. 34/2014, convertito nella L. n.
78/2014) e confermato l’Accordo 17 marzo 2008 sulle attivita` stagionali.
La disciplina risultante e` la seguente.
Limiti temporali
Il limite di legge dei 36 mesi opera per tutte le ipotesi di contratto a termine previste dall’art. 1,
comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, con le esclusioni da questo previste o con le eventuali deroghe
previste dalla contrattazione collettiva.
Limiti percentuali
Il numero massimo di contratti a termine che possono essere stipulati e` pari al 25% in media
annua (*) dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’impresa al 31 dicembre dell’anno
precedente e comunque possono stipularsi almeno 10 contratti a termine.
L’eventuale frazione di unita` e` arrotondata all’unita` superiore.
Per i contratti a termine stipulati prima del 21 marzo 2014 (entrata in vigore della L. n. 78/
2014) continua ad applicarsi il limite del 14%.
Per «fase di avvio di nuove attivita`», durante la quale, ai sensi di legge, e` possibile stipulare
contratti a termine senza limitazioni quantitative, si intende:
— per l’avvio di una nuova unita` produttiva: un periodo fino a 18 mesi;
— per l’avvio di una nuova linea/modulo di produzione: un periodo fino a 12 mesi.
Tali periodi possono essere incrementati, con accordo aziendale, con riferimento ad aziende o
unita` produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal TU n. 218/1978.
Accordi aziendali potranno individuare fattispecie concrete relative alle ipotesi di cui all’art. 10,
comma 7, D.Lgs. n. 368/2001, per le quali i contratti a termine sono esenti da limitazioni quantitative.
____________
(*) La modalita` di computo della media annua opera anche nell’anno 2014: in questo caso il parametro sara` il numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza fino al 31 dicembre 2013.
PRATICA LAVORO 46/2014
1941
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Contrattazione
Notizie
Intervalli temporali
L’accordo 17 marzo 2008 sulle attivita` stagionali soddisfa i requisiti legali per la non applicazione di intervalli temporali tra piu` contratti a termine stipulati con lo stesso lavoratore.
Gli intervalli temporali non operano in tutti i casi di contratti a termine non superiori a 12 mesi.
Nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni sostitutive (es.: lavoratrici in maternita`,
ferie, malattia, etc.), gli intervalli temporali possono essere eliminati con uno specifico accordo
di 2º livello.
Stagionalita`
Fermo restando il limite normativo di 5 proroghe nei contratti a temine, nel caso di attivita`
stagionali e` possibile applicare fino a 4 proroghe ad ogni rapporto a termine di cui all’accordo
17 marzo 2008 sulla stagionalita`, fermo restando che ogni singolo contratto stagionale ha una
durata massima di 8 mesi.
Successione di contratti
La disciplina sulla successione dei contratti a termine prevista dall’art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n.
368/2001 non trova applicazione, oltre che per le attivita` stagionali individuate dal D.P.R. n.
1525/1963, anche nei seguenti casi:
— contratti di lavoro riconducibili all’attivita` stagionale in senso ampio, cioe` alle attivita`
produttive concentrate in particolari periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una
intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche ed alle variazioni
climatiche;
— ragioni obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festivita`;
— iniziative promo-pubblicitarie, per un periodo limitato.
In tali casi, il ricorso all’assunzione temporanea deve essere fatto per il tempo strettamente
necessario; inoltre, nell’arco dello stesso ciclo di attivita` stagionale non e` consentito superare la
durata massima complessiva di 8 mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali
proroghe.
Nell’ipotesi di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la
durata massima del contratto a termine da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di
36 mesi (c.d. deroga assistita), non puo` superare i 12 mesi.
Malattia
La conservazione del posto e` limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la
scadenza del contratto.
L’integrazione economica a carico dell’azienda e` effettuata per un periodo non superiore a
quello per il quale e` dovuta l’indennita` economica di malattia da parte dell’INPS e comunque
non oltre la scadenza del contratto.
Nel part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di piu` assenze, riferiti ad
un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta
nei periodi stessi e con criteri di proporzionalita`.
Nel part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad
un arco temporale di 24 mesi nel caso di piu` assenze, verra` riproporzionato a livello aziendale
in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potra` comunque
superare l’80% della prestazione annua concordata.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attivita` stagionale ai sensi dell’Accordo 17 marzo 2008, ha
diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di
lavoro per le medesime attivita` stagionali, presso la stessa azienda, con le medesime mansioni.
1942
46/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Notizie
La richiesta va fatta entro 3 mesi dalla cessazione del contratto e il diritto si estingue entro 14
mesi dalla cessazione del rapporto.
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piu` contratti a termine presso la stessa azienda,
abbia prestato attivita` lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza ai
sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.Lgs. n. 368/2001 rispetto ad assunzioni a tempo
indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi riferite a mansioni gia` espletate nei rapporti
a termine.
La richiesta scritta va fatta entro 6 mesi dalla cessazione del contratto e il diritto si estingue
entro un anno dalla cessazione del rapporto.
Trattamento economico e normativo
I trattamenti per ferie, tredicesima e quattordicesima mensilita`, riposi in sostituzione delle ex
festivita` e per riduzione d’orario, sono ragguagliati a 1/365 per ogni giorno di durata del
rapporto.
Contrattazione
aziendale
L’accordo in oggetto stabilisce che I contratti aziendali sono efficaci ed esigibili per tutto il
personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali aziendali espressione delle Confederazioni che hanno siglato gli Accordi interconfederali sulla rappresentanza o che comunque abbiano accettato tali Accordi.
R.S.U.
L’accordo in oggetto integra la disciplina contrattuale alla luce dell’Accordo interconfederale
10 gennaio 2014 (costituzione, elezioni e composizione delle R.S.U.).
Dirigenti - Agenzie marittime ed aeree
Accordo - 31 ottobre 2014
Disciplina previdenza e assistenza integrativa
â Decorrenza e durata: 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
â Parti stipulanti: Federagenti con Manageritalia
â Campo di applicazione: dirigenti delle agenzie marittime ed aeree
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Dirigenti - Agenzie marittime ed aeree» in Tuttolavoro - modulo Disciplina
contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Previdenza
integrativa
Dal 1º gennaio 2014 il contributo integrativo a carico azienda e` elevato dall’attuale 1,91%
all’1,95% della retribuzione convenzionale annua.
L’adeguamento avverra` entro il 10 gennaio 2015.
Assistenza
sanitaria
integrativa
Limitatamente all’anno 2014, la contribuzione per il Fasdac a carico azienda a favore della
Gestione dirigenti pensionati per la malattia e` elevata dall’attuale 2,41% al 2,46%.
L’adeguamento avverra` entro il 10 gennaio 2015.
PRATICA LAVORO 46/2014
1943
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Contrattazione
Scadenzario
Dicembre 2014
Carta Aziende industriali
C.c.n.l. 13 settembre 2013
Trattamento di garanzia quadri
La retribuzione annua effettiva del quadro, comprensiva di superminimo o premi, non puo`
essere inferiore al trattamento economico tabellare annuo, maggiorato del 7%.
Nel caso in cui la retribuzione effettivamente percepita nell’anno sia inferiore a questo minimo
garantito (tabellare + 7%), la differenza deve essere corrisposta nel mese di dicembre 2014
come «importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo.
Cemento - Piccola
e media industria
Accordo 14 luglio 2014
Periodo di prova - Aziende Confapi
Per i lavoratori assunti dalle aziende aderenti a Confapi, nelle aree professionali di seguito
indicate, a partire dal 1º dicembre 2014 la durata del periodo di prova e` cosı` elevata:
— Area concettuale: 4 mesi;
— Area specialistica: 3 mesi.
Giocattoli Aziende industriali
Accordo 12 febbraio 2014
Una tantum
Con la retribuzione di dicembre 2014, ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo 12
febbraio 2014 spetta la terza tranche di importo forfettario una tantum pari a E 150,00.
L’importo e` commisurato all’anzianita` di servizio maturata nel periodo 1º gennaio 2013-31
dicembre 2013 e ridotto proporzionalmente, oltre che nel caso di assunzione nel suddetto
periodo, nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum e C.i.g. a zero
ore, nonche´ per i lavoratori con contratto part-time.
L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di nessun istituto legali o contrattuale ne´ del
t.f.r.
Lavanderie Aziende industriali
C.c.n.l. 19 giugno 2013
Elemento perequativo
Nelle aziende prive di contrattazione aziendale o nel caso i cui la contrattazione aziendale si
concluda senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, con la retribuzione di
dicembre 2014 verra` erogata ai lavoratori una somma a titolo perequativo omnicomprensiva e
non incidente sul t.f.r. pari a E 120,00.
Tale importo deve essere riproporzionato per i casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro
nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, nonche´ in caso di part-time.
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga prima della data di corresponsione dell’elemento
in parola, questo verra` erogato all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Elemento salariale aggiuntivo
Nel mese di dicembre 2014 va erogato un importo pari ad E 264,00 a titolo di elemento
salariale aggiuntivo da destinare al sostegno della contrattazione di 2º livello.
PRATICA LAVORO 46/2014
1945
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Contrattazione
Scadenzario
L’elemento e` utile per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti
contrattuali e legali.
Metalmeccanica Aziende industriali
C.c.n.l. 5 dicembre 2012
Minimi tabellari - Elemento di mensilizzazione
Agli operai in forza al 31 dicembre 2008, con la retribuzione del mese di dicembre 2014 viene
riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento
individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile.
In caso di risoluzione del rapporto, l’elemento spetta in proporzione dei dodicesimi maturati (la
frazione di mese superiore a 15 giorni e` considerata mese intero).
Occhiali Aziende industriali
Accordo 9 novembre 2013
Elemento perequativo
Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la
contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre di ogni anno,
con la retribuzione di dicembre 2014 verra` erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r. pari a E 290,00. In caso di inizio o cessazione del rapporto in
corso d’anno la somma sara` riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi
quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione superiore a 15 giorni sara` considerata
mese intero). La somma sara` riproporzionata anche in caso di part-time.
Assistenza integrativa
Entro il 31 dicembre 2014 una Commissione paritetica nazionale definira` iniziative di welfare a
favore dei lavoratori (assistenza sanitaria integrativa, sostegno per malattia, ecc.). Le iniziative
saranno realizzate attraverso un finanziamento gia` attivo a carico azienda, pari ad E 3,00
mensili per dipendente a tempo indeterminato non in prova, per 12 mensilita`.
La quota potra` essere elevata dalla contrattazione aziendale ovvero integrata con quote
aggiuntive volontarie a carico del dipendente.
Penne, spazzole
e pennelli Aziende industriali
Porti
Accordo 27 novembre 2013
Elemento perequativo
Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la
contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre 2014, con la
retribuzione di dicembre 2014 verra` erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo e
non incidente sul t.f.r., pari a E 250,00.
In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno la somma sara` riproporzionata pro
quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione
superiore a 15 giorni sara` considerata mese intero). La somma sara` riproporzionata anche in
caso di part-time.
Accordo 14 gennaio 2014
Elemento di garanzia
Ai dipendenti di aziende o autorita` portuali che non abbiano mai stipulato accordi aziendali e
che non svolgano entro il 31 dicembre 2014 la contrattazione di secondo livello, qualora non
beneficino di erogazioni retributive collettive o «ad personam» individuali (*), spetta un elemento retributivo di garanzia pari al 3% del minimo conglobato, con verifica annuale.
____________
(*) Diversi da quelli gia` fissati dal c.c.n.l. per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento.
1946
46/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Retifici meccanici
da pesca Aziende industriali
Accordo 17 marzo 2014
Vetro, lampade
e display Aziende industriali
Accordo 19 luglio 2013
Elemento perequativo
Ai lavoratori in forza dal 17 marzo 2014 in aziende prive di contrattazione di 2º livello con
contenuti economici, verra` erogato con la retribuzione del mese di dicembre 2014 un importo
annuo di E 260, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r.
In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno di riferimento (2014-2015) la
cifra sara` riproporzionata, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15
giorni e sara` altresı` proporzionata in caso di attivita` part-time.
Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento della corresponsione
dell’elemento perequativo, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo verra`
corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Retribuzioni in vigore dal 1º dicembre 2014 - Settori meccanizzati (prime lavorazioni
del vetro)
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
E.d.r.
confederale
I.p.o.
E.a.r.
Totale
A2
58,50
2.304,69
10,33
52,96
60,00
2.427,98
A1
58,50
2.304,69
10,33
—
60,00
2.375,02
B2
52,10
2.109,25
10,33
52,24
—
2.171,82
B1
52,10
2.109,25
10,33
—
—
2.119,58
C2
45,69
1.908,83
10,33
35,34
—
1.954,50
C1
45,69
1.908,83
10,33
—
—
1.919,16
D3
39,00
1.700,92
10,33
162,34
—
1.873,59
D2
39,00
1.700,92
10,33
117,33
—
1.828,58
D1
39,00
1.700,92
10,33
—
—
1.711,25
E3
32,60
1.504,52
10,33
148,85
—
1.663,70
E2
32,60
1.504,52
10,33
115,57
—
1.630,42
E1
32,60
1.504,52
10,33
—
—
1.514,85
F1
29,10
1.400,31
10,33
—
—
1.410,64
Retribuzioni in vigore dal 1º dicembre 2014 - Settori della trasformazione (seconde
lavorazioni del vetro e mosaico vetroso)
Liv.
Aumento
contrattuale
Minimo
8A
60,25
1.825,40
532,25
8
58,50
1.772,58
7
52,10
6A
E.d.r.
Contingenza confederale
Superminimo
E.a.r.
Totale
10,33
—
60,00
2.427,98
532,11
10,33
—
60,00
2.375,02
1.581,12
528,14
10,33
—
—
2.119,59
45,86
1.419,65
523,53
10,33
—
—
1.953,51
6
45,69
1.386,55
522,29
10,33
—
—
1.919,17
5A
44,24
1.341,51
521,76
10,33
—
—
1.873,60
5
42,78
1.296,49
521,76
10,33
—
—
1.828,58
4
39,00
1.182,06
518,86
10,33
—
—
1.711,25
PRATICA LAVORO 46/2014
1947
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Liv.
Aumento
contrattuale
Minimo
3
36,38
1.102,97
517,12
2
32,60
989,57
1
29,10
882,53
E.d.r.
Contingenza confederale
Superminimo
E.a.r.
Totale
10,33
—
—
1.630,42
514,95
10,33
—
—
1.514,85
512,61
10,33
5,16
—
1.410,63
Retribuzioni in vigore dal 1º dicembre 2014 - Settori lampade e display
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
A
60,34
1.801,38
531,73
B
53,63
1.625,11
530,32
C
48,46
1.467,61
D
42,96
E
E.d.r.
Contingenza confederale
E.a.r.
Totale
10,33
60,00
2.403,44
10,33
—
2.165,76
526,74
10,33
—
2.004,68
1.320,82
521,23
10,33
—
1.852,38
41,92
1.264,66
521,23
10,33
—
1.796,22
F
39,00
1.172,52
518,46
10,33
—
1.701,31
G
35,38
1.067,77
516,48
10,33
—
1.594,58
H
32,85
1.010,10
514,95
10,33
—
1.535,38
I
32,18
976,97
514,95
10,33
—
1.502,25
L
28,08
852,29
512,27
10,33
—
1.374,89
N.B.: La decorrenza del 1º dicembre 2014 e` posticipata al 1º febbraio 2015 per le aziende:
— della produzione del vetro piano e della lana e del filato di vetro;
— delle seconde lavorazioni del vetro piano.
1948
46/2014 PRATICA LAVORO
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Dati tabellari
Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 13 novembre 2014
Periodo
Indice
ISTAT
Differenza
% indice
Rateo
1,5%
75%
differenza
indice
Coefficiente
di rivalutazione
Gennaio 2014
dal 15.01 al 14.02
107,3
0,186741
0,125
0,140056
0,265056
Febbraio 2014
dal 15.02 al 14.03
107,2
0,093371
0,250
0,070028
0,320028
Marzo 2014
dal 15.03 al 14.04
107,2
0,093371
0,375
0,070028
0,445028
Aprile 2014
dal 15.04 al 14.05
107,4
0,280112
0,500
0,210084
0,710084
Maggio 2014
dal 15.05 al 14.06
107,3
0,186741
0,625
0,140056
0,765056
Giugno 2014
dal 15.06 al 14.07
107,4
0,280112
0,750
0,210084
0,960084
Luglio 2014
dal 15.07 al 14.08
107,3
0,186741
0,875
0,140056
1,015056
Agosto 2014
dal 15.08 al 14.09
107,5
0,373483
1,000
0,280112
1,280112
Settembre 2014
dal 15.09 al 14.10
107,1
0,00
1,125
0,00
1,125000
Ottobre 2014
dal 15.10 al 14.11
107,2
0,093371
1,250
0,070028
1,320028
Decorrenza
Crediti di lavoro
ISTAT - Comunicato 13 novembre 2014
N.B.: Modalita` di utilizzo dei coefficienti di rivalutazione
Per i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella il
coefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia` rivalutato al 31
dicembre 1997.
Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al mese
di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.
Mese
Indice Istat
Coefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Dicembre 1997
106,5
1,000000
—
Gennaio 1998
106,8
1,002817
1,378142
Febbraio 1998
107,1
1,005634
1,374282
Marzo 1998
107,1
1,005634
1,374282
Aprile 1998
107,3
1,007512
1,371720
Maggio 1998
107,5
1,009390
1,369168
Giugno 1998
107,6
1,010329
1,367896
Luglio 1998
107,6
1,010329
1,367896
Agosto 1998
107,7
1,011268
1,366626
Settembre 1998
107,8
1,012207
1,365358
108
1,014085
1,362830
108,1
1,015023
1,361569
Ottobre 1998
Novembre 1998
PRATICA LAVORO 46/2014
1949
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dati tabellari
Mese
Indice Istat
Coefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Dicembre 1998
108,1
1,015023
1,361569
Gennaio 1999
108,2
1,015962
1,360311
Febbraio 1999
108,4
1,017840
1,357801
Marzo 1999
108,6
1,019718
1,355300
Aprile 1999
109
1,023474
1,350327
Maggio 1999
109,2
1,025352
1,347853
Giugno 1999
109,2
1,025352
1,347853
Luglio 1999
109,4
1,027230
1,345389
Agosto 1999
109,4
1,027230
1,345389
Settembre 1999
109,7
1,030047
1,341710
Ottobre 1999
109,9
1,031925
1,339268
Novembre 1999
110,3
1,035681
1,334412
Dicembre 1999
110,4
1,036620
1,333203
Gennaio 2000
110,5
1,037559
1,331996
Febbraio 2000
111
1,042254
1,325996
Marzo 2000
111,3
1,045070
1,322422
Aprile 2000
111,4
1,046009
1,321235
Maggio 2000
111,7
1,048826
1,317687
Giugno 2000
112,1
1,052582
1,312985
Luglio 2000
112,3
1,054460
1,310646
Agosto 2000
112,3
1,054460
1,310646
Settembre 2000
112,5
1,056338
1,308316
Ottobre 2000
112,8
1,059155
1,304837
Novembre 2000
113,3
1,063850
1,299079
Dicembre 2000
113,4
1,064789
1,297933
Gennaio 2001
113,9
1,069484
1,292235
Febbraio 2001
114,3
1,073239
1,287713
Marzo 2001
114,4
1,074178
1,286587
Aprile 2001
114,8
1,077934
1,282105
Maggio 2001
115,1
1,080751
1,278763
Giugno 2001
115,3
1,082629
1,276545
Luglio 2001
115,3
1,082629
1,276545
Agosto 2001
115,3
1,082629
1,276545
Settembre 2001
115,4
1,083568
1,275438
Ottobre 2001
115,7
1,086385
1,272131
Novembre 2001
115,9
1,088263
1,269936
Dicembre 2001
116
1,089202
1,268841
Gennaio 2002
116,5
1,093897
1,263396
Febbraio 2002
116,9
1,097653
1,259073
Marzo 2002
117,2
1,100469
1,255850
1950
46/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dati tabellari
Indice Istat
Coefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Aprile 2002
117,5
1,103286
1,252643
Maggio 2002
117,7
1,105164
1,250515
Giugno 2002
117,9
1,107042
1,248394
Luglio 2002
118
1,107981
1,247336
Agosto 2002
118,2
1,109859
1,245225
Settembre 2002
118,4
1,111737
1,243122
Ottobre 2002
118,7
1,114554
1,239980
Novembre 2002
119
1,117371
1,236854
Dicembre 2002
119,1
1,118310
1,235815
Gennaio 2003
119,6
1,123005
1,230649
Febbraio 2003
119,8
1,124883
1,228594
Marzo 2003
120,2
1,128638
1,224506
Aprile 2003
120,4
1,130516
1,222472
Maggio 2003
120,5
1,131455
1,221457
Giugno 2003
120,6
1,132394
1,220444
Luglio 2003
120,9
1,135211
1,217416
Agosto 2003
121,1
1,137089
1,215405
Settembre 2003
121,4
1,139906
1,212402
Ottobre 2003
121,5
1,140845
1,211404
Mese
Novembre 2003
121,8
1,143662
1,208420
Dicembre 2003
121,8
1,143662
1,208420
Gennaio 2004
122
1,145540
1,206439
Febbraio 2004
122,4
1,149296
1,202497
Marzo 2004
122,5
1,150235
1,201515
Aprile 2004
122,8
1,153052
1,198580
Maggio 2004
123
1,154930
1,196631
Giugno 2004
123,3
1,157746
1,193719
Luglio 2004
123,4
1,158685
1,192752
Agosto 2004
123,6
1,160563
1,190822
Settembre 2004
123,6
1,160563
1,190822
Ottobre 2004
123,6
1,160563
1,190822
Novembre 2004
123,9
1,163380
1,187939
Dicembre 2004
123,9
1,163380
1,187939
Gennaio 2005
123,9
1,163380
1,187939
Febbraio 2005
124,3
1,167136
1,184116
Marzo 2005
124,5
1,169014
1,182214
Aprile 2005
124,9
1,172770
1,178428
Maggio 2005
125,1
1,174648
1,176544
Giugno 2005
125,3
1,176526
1,174666
Luglio 2005
125,6
1,179343
1,171860
PRATICA LAVORO 46/2014
1951
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dati tabellari
Indice Istat
Coefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Agosto 2005
125,8
1,181221
1,169997
Settembre 2005
125,9
1,182160
1,169068
Ottobre 2005
126,1
1,184038
1,167213
Novembre 2005
126,1
1,184038
1,167213
Dicembre 2005
126,3
1,185915
1,165365
Gennaio 2006
126,6
1,188732
1,162603
Febbraio 2006
126,9
1,191549
1,159855
Marzo 2006
127,1
1,193427
1,158030
Aprile 2006
127,4
1,196244
1,155303
Maggio 2006
127,8
1,200000
1,151687
Giugno 2006
127,9
1,200939
1,150787
Luglio 2006
128,2
1,203756
1,148094
Agosto 2006
128,4
1,205634
1,146305
Settembre 2006
128,4
1,205634
1,146305
Ottobre 2006
128,2
1,203756
1,148094
Novembre 2006
128,3
1,204695
1,147199
Dicembre 2006
128,4
1,205634
1,146305
Gennaio 2007
128,5
1,206573
1,145413
Febbraio 2007
128,8
1,209390
1,142745
Mese
Marzo 2007
129
1,211268
1,140974
Aprile 2007
129,2
1,213146
1,139207
Maggio 2007
129,6
1,216901
1,135691
Giugno 2007
129,9
1,219718
1,133069
Luglio 2007
130,2
1,222535
1,130458
Agosto 2007
130,4
1,224413
1,128724
Settembre 2007
130,4
1,224413
1,128724
Ottobre 2007
130,8
1,228169
1,125272
Novembre 2007
131,3
1,232864
1,120987
Dicembre 2007
131,8
1,237559
1,116734
Gennaio 2008
132,2
1,241315
1,113356
Febbraio 2008
132,5
1,244131
1,110835
Marzo 2008
133,2
1,250704
1,104997
Aprile 2008
133,5
1,253521
1,102514
Maggio 2008
134,2
1,260094
1,096763
Giugno 2008
134,8
1,265728
1,091881
Luglio 2008
135,4
1,271362
1,087043
Agosto 2008
135,5
1,272300
1,086241
Settembre 2008
135,2
1,269484
1,088651
Ottobre 2008
135,2
1,269484
1,088651
Novembre 2008
134,7
1,264789
1,092692
1952
46/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dati tabellari
Mese
Indice Istat
Coefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Dicembre 2008
134,5
1,262911
1,094317
Gennaio 2009
134,2
1,260094
1,096763
Febbraio 2009
134,5
1,262911
1,094317
Marzo 2009
134,5
1,262911
1,094317
Aprile 2009
134,8
1,265728
1,091881
Maggio 2009
135,1
1,268545
1,089457
Giugno 2009
135,3
1,270423
1,087846
Luglio 2009
135,3
1,270423
1,087846
Agosto 2009
135,8
1,275117
1,083841
Settembre 2009
135,4
1,271362
1,087043
Ottobre 2009
135,5
1,272300
1,086241
Novembre 2009
135,6
1,273239
1,085440
Dicembre 2009
135,8
1,275117
1,083841
Gennaio 2010
136
1,276995
1,082247
Febbraio 2010
136,2
1,278873
1,080658
Marzo 2010
136,5
1,281690
1,078283
Aprile 2010
137
1,286385
1,074347
Maggio 2010
137,1
1,287324
1,073564
Giugno 2010
137,1
1,287324
1,073564
Luglio 2010
137,6
1,292019
1,069663
Agosto 2010
137,9
1,294836
1,067336
Settembre 2010
137,5
1,291080
1,070441
Ottobre 2010
137,8
1,293897
1,068110
Novembre 2010
137,9
1,294836
1,067336
Dicembre 2010
138,4
1,299531
1,063480
Gennaio 2011
101,2
1,304672
1,059289
Febbraio 2011
101,5
1,308540
1,056158
Marzo 2011
101,9
1,313697
1,052012
Aprile 2011
102,4
1,320143
1,046875
Maggio 2011
102,5
1,321432
1,045854
Giugno 2011
102,6
1,322721
1,044834
Luglio 2011
102,9
1,326589
1,041788
Agosto 2011
103,2
1,330456
1,038760
Settembre 2011
103,2
1,330456
1,038760
Ottobre 2011
103,6
1,335613
1,034749
Novembre 2011
103,7
1,336902
1,033751
Dicembre 2011
104
1,340770
1,030769
Gennaio 2012
104,4
1,345927
1,026820
Febbraio 2012
104,8
1,351084
1,022901
Marzo 2012
105,2
1,356240
1,019011
PRATICA LAVORO 46/2014
1953
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dati tabellari
Indice Istat
Coefficiente di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficiente di rivalutazione
post 1.1.1998
Aprile 2012
105,7
1,362686
1,014191
Maggio 2012
105,6
1,361397
1,015152
Giugno 2012
105,8
1,363976
1,013233
Luglio 2012
105,9
1,365265
1,012276
Agosto 2012
106,4
1,371711
1,007519
Settembre 2012
106,4
1,371711
1,007519
Ottobre 2012
106,4
1,371711
1,007519
Novembre 2012
106,2
1,369132
1,009416
Dicembre 2012
106,5
1,373000
1,006573
Gennaio 2013
106,7
1,375578
1,004686
Febbraio 2013
106,7
1,375578
1,004686
Marzo 2013
106,9
1,378157
1,002806
Aprile 2013
106,9
1,378157
1,002806
Maggio 2013
106,9
1,378157
1,002806
Giugno 2013
107,1
1,380735
1,000934
Luglio 2013
107,2
1,382024
1,000000
Agosto 2013
107,6
1,387181
0,996283
Settembre 2013
107,2
1,382024
1,000000
Ottobre 2013
107,1
1,380735
1,000934
Mese
Novembre 2013
106,8
1,376868
1,003745
Dicembre 2013
107,1
1,380735
1,000934
Gennaio 2014
107,3
1,383314
0,999068
Febbraio 2014
107,2
1,382024
1,000000
Marzo 2014
107,2
1,382024
1,000000
Aprile 2014
107,4
1,384603
0,998138
Maggio 2014
107,3
1,383314
0,999068
Giugno 2014
107,4
1,384603
0,998138
Luglio 2014
107,3
1,383314
0,999068
Agosto 2014
107,5
1,385892
0,997209
Settembre 2014
107,1
1,380735
1,000934
Ottobre 2014
107,2
1,382024
1,000000
N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento
2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita` temporale tra le serie espresse nella nuova base
di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010 per l’indice generale FOI e`
pari a 1,373.
1954
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corretta instaurazione del rapporto di lavoro in apprendistato, per la
gestione delle singole fasi della prestazione lavorativa e del percorso
formativo dell’apprendista. La Guida contiene l’analisi completa e
dettagliata di tutte le fasi procedurali di instaurazione del rapporto
di lavoro in apprendistato, evidenziando puntualmente le diverse
strumentazioni e i singoli passaggi operativi a carico delle aziende. La
guida offre altresì il quadro completo e aggiornato dei profili gestionali
del rapporto in apprendistato, con particolare riguardo alle normative
nazionale e regionali e alle disposizioni dei singoli contratti collettivi
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730
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le condizioni necessarie per la corretta gestione
e applicazione della procedura
Incentivo per assunzioni di giovani
lavoratori agricoli
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i casi risolti e gli esempi di calcolo
31
Dicembre 2014
Scadenze contrattuali
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Anno XV, 29 novembre 2014, n. 46 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
46
2014
14/11/14 09:49