Congedo parentale

CLUB PREVIDENZA
I trattamenti di maternità e paternità
Paolo Torazza
Congedo parentale - Lavoratori dipendenti
Art. 32 D. Lgs. n. 151/2001
rapporto di lavoro in essere;
non spetta a lavoratori disoccupati o sospesi;
nel caso rapporto di lavoro cessi durante la fruizione del congedo, il
diritto viene meno;
spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Durata
compete entro i primi 8 anni del bambino;
periodo complessivo tra i due genitori non > a 10 mesi (11 se il
padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato
non < a 3 mesi);
può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Durata
Nell’ambito del predetto limite, il diritto compete:
madre per un periodo continuativo o frazionato non > a 6 mesi;
padre per un periodo continuativo o frazionato non > a 6 mesi
elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se egli si astiene dal lavoro per
un periodo continuativo o frazionato non < a 3 mesi;
padre anche durante l’astensione obbligatoria della madre (a
decorrere dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
genitore solo (padre o madre), per periodo continuativo o frazionato non > a 10
mesi;
genitori adottivi o affidatari entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore in
famiglia, indipendentemente dall’età e non oltre il compimento dei 18 anni.
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Prolungamento congedo parentale e diritto alternativo ai permessi retribuiti.
Art. 33 D. Lgs. n. 151/01
La madre o al padre, anche adottivi
-di minori portatori di handicap in situazioni di gravità accertata
-entro ottavo anno di vita del bambino
-se il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati o è richiesta
la loro presenza dai sanitari
Hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a tre anni
In alternativa, il padre o la madre possono chiedere due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
I diritti spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Il trattamento economico previsto per astensione facoltativa, nei casi di
prolungamento del congedo fino a tre anni, è corrisposto per tutto il periodo.
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Trattamento economico
entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo
complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi → un importo pari al 30%
RMG
da 3 anni e un giorno a 8 anni di età, nel caso in cui i genitori non ne
abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita --> importo
pari al 30% RMG solo se il reddito individuale del genitore richiedente
risulti < a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di
pensione (per il 2013: 495,43 € x 13 = 6.440,59 €).
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Trattamento economico genitori adottivi o affidatari
I genitori adottivi o affidatari → indennità pari al 30% RMG
- entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore,
indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per
un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia nel caso
in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso
in famiglia, o per la parte non fruita --> 30% RMG solo se il reddito
individuale del genitore richiedente risulti < a 2,5 volte l'importo
annuo del trattamento minimo di pensione (per il 2013: 495,43 € x
13 = 6.440,59 €).
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Richiesta e procedura
Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a informare
il datore di lavoro con le modalità CCNL e comunque con preavviso
di 15 gg indicando inizio e termine periodo.
L’indennità a carico INPS è anticipata dal datore di lavoro in busta
paga e chiesta a rimborso tramite DM10 del mese interessato
dall’assenza del lavoratore.
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Trattamento normativo
I periodi di congedo parentale:
- sono computati nell'anzianità di servizio;
- non producono effetto per maturazione ferie e 13^ mensilità;
- utili per limite minimo 6 mesi di lavoro effettivamente prestato per mobilità;
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Rapporti con altri trattamenti previdenziali
Malattia → Spetta trattamento di malattia
Indennità temporanea Inail → Spetta trattamento di infortunio
CIG → Spetta trattamento di CIG
Solidarietà → Spetta trattamento di facoltativa per soli periodi di
piena attività.
Congedo matrimoniale → Spetta trattamento di congedo
matrimoniale.
ASPI e mobilità → Spetta indennità di ASPI o mobilità
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Computo giornate in caso di fruizione frazionata
Se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad es.: in caso di settimana corta, dal lunedì al
venerdì) o sono intervallate solo da ferie
i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito
dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo parentale (circ. INPS n. 82/2001).
Messaggio INPS n. 28379/2006
Se la lavoratrice immediatamente dopo il periodo di congedo parentale fruisce di giorni di ferie o
malattia, riprendendo quindi l’attività lavorativa
le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il periodo di congedo
parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale.
1^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale
2^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia
3 ^ settimana: Lunedì = ripresa dell’attività lavorativa
In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana
e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale.
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Computo giornate in caso di fruizione frazionata
Quando si susseguono, senza interruzione, un primo periodo di congedo
parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo
parentale,
i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano
immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del
successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
1^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale
2^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia
3^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale
In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la
seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come
congedo parentale.
Congedo parentale (astensione facoltativa)
Svolgimento di altra attività lavorativa durante congedo parentale
Il congedo parentale assicura al genitore-lavoratore un periodo finalizzato
a cura del bambino e non può essere utilizzato per nuova attività
lavorativa.
Se il dipendente intraprende altra attività lavorativa (dipendente,
parasub. o autonoma) non ha diritto all’indennità e deve rimborsare
indennità indebitamente percepita nei periodi di contemporaneo
svolgimento della nuova attività (circ. n. 62/2010).
Incompatibilità si configura anche se il dipendente intraprende attività
durante periodi non indennizzabili: al lavoratore non può essere
riconosciuta la copertura figurativa per tali periodi.
Se il lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale
(orizzontale), e esercita il diritto al congedo relativamente ad uno di essi,
può proseguire l’attività nell’altro o negli altri.
Congedo parentale - Iscritti Gestione Separata
Requisiti iscritti GS (L. n. 335/95)
iscritti a GS come lavoratori a progetto e assimilati e non pensionati
o iscritti ad altra previdenza obbligatoria;
iscritti a GS in qualità di professionisti e non pensionati o iscritti ad
altra previdenza obbligatoria;
abbiano almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a
riferimento per erogazione indennità di maternità/paternità;
rapporto di lavoro sia ancora in corso di validità nel periodo in cui si
colloca congedo parentale;
effettiva astensione da attività lavorativa.
Congedo parentale – Iscritti Gestione Separata
Il padre ha diritto se versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12
mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del bambino al padre;
- adozione o affidamento non esclusivi, se la madre non ne fa richiesta.
Congedo parentale - Iscritti Gestione Separata
Durata
Indennità max 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento spetta entro primo anno da
ingresso in famiglia a prescindere da età del minore e comunque
entro il 18° anno.
Trattamento economico
indennità giornaliera → 30% di 1/365 del reddito derivante da
attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito nei 12 mesi presi
a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Congedo parentale – GS e autonome
Iscritti a GS e lavoratrici autonome
non possono proseguire attività lavorativa nel periodo in cui
fruiscono dell’indennità
non possono intraprendere nuova attività (sia essa
dipendente, parasub. o autonoma); anche in tal caso, infatti,
l’eventuale indebito a titolo di congedo parentale dovrà
essere recuperato.
Congedo parentale
Domanda
La domanda all’INPS per indennità di congedo parentale va
presentata prima dell’inizio del periodo richiesto
Se presentata successivamente saranno pagati solo i giorni di
congedo successivi alla data di presentazione.
Al datore di lavoro o committente la domanda va presentata nei
termini previsti da legge o contratto.
Per tutte le categorie la domanda telematica tramite PIN
dispositivo o Patronato modello AST/FAC SR23.
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Voucher baby sitting e asili nido
L. n. 92/2012 in via sperimentale per triennio 2013-2015
voucher alla madre lavoratrice, al termine del periodo di
congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in
alternativa al congedo parentale
- acquisto di servizi di baby-sitting,
- sostenere oneri asili nido (pubblici o privati accreditati).
Disciplina D. M. 22.12.2012
Sito INPS pagina “Voucher baby sitting – asili nido”
Circolare INPS n.48 del 28.03.2013.
Congedo parentale – lavoratori dipendenti
Frazionamento ad ore congedo parentale
Direttiva 2010/18/Ue
Art. 1, c 339 L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013)
Modificato art. 32 D. Lgs. n. 151/2001 → frazionare ad ore la fruizione del
congedo parentale.
Contratti collettivi di settore
- stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria;
- criteri di calcolo della base oraria;
- equiparazione di un determinato monte ore alla giornata lavorativa.
Interpello n. 25/2013 Ministero del Lavoro ha chiarito che anche la
contrattazione collettiva di II livello (aziendale) può disciplinare l'istituto.
In assenza di disciplina a livello contrattuale (nazionale o aziendale) al
momento la fruizione su base oraria dei congedi parentali non è possibile.
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Direttiva 2010/18/UE
Art. 4, c 24, lett a) L. n. 92/2012
Decreto Interministeriale 22.12.2012
Circ. INPS n. 40/2013
Dal 1 gennaio 2013 spetta al padre lavoratore dipendente (anche adottivo
o affidatario)
congedo obbligatorio (un giorno)
congedo facoltativo (due giorni) --> alternativo al congedo di maternità
della madre
entro il 5° mese di vita del figlio
ovvero
entro il 5° mese dall'ingresso in famiglia o in Italia del figlio
(rispettivamente per adozioni e affidamenti nazionali o internazionali)
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Regole
Entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore
dipendente
ha «obbligo» di astenersi dal lavoro per un periodo di 1
giorno;
«può» astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche
continuativi, previo accordo con la madre e in sua
sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria
a lei spettante.
Conseguente anticipazione del termine finale del congedo
post-partum della madre per un numero di giorni pari al
numero di giorni fruiti dal padre.
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Trattamento economico
Il padre lavoratore percepisce un’indennità giornaliera a
carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
I congedi non possono essere frazionati a ore, ma devono
essere fruiti in soluzione unica.
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Rapporto con altri istituti
Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del
congedo di paternità ex art. 28 del D. Lgs. n. 151/2001.
Il congedo facoltativo fruibile dal padre anche contemporaneamente
all'astensione della madre.
Il congedo facoltativo deve essere fruito dal padre entro quinto mese
dalla nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del
periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di
una preventiva rinuncia della stessa a equivalente periodo (uno o
due giorni).
Il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone
diritto, non si avvale del congedo di maternità (ad es. lavoratrice
autonoma).
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
I congedi possono essere richiesti inoltre durante AspI, mini AspI,
Mobilità e CIG come previsto dall'art. 24 D. Lgs.151/2001 con
riferimento al congedo di maternità.
In tali periodi, analogamente al congedo di maternità, l’indennità per
i congedi prevale rispetto alle altre prestazioni a sostegno del
reddito, che sono incumulabili.
In entrambi i congedi sono riconosciuti gli ANF.
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni
previste in materia di congedo di paternità dagli art. 29 e 30 del D.
Lgs. n. 151/2001.
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Trattamento economico
Indennità anticipata da datore e successivamente conguagliata, fatti salvi i casi
di pagamento diretto.
INPS con il mess n. 6499/2013 ha comunicato le modalità per il conguaglio
della indennità anticipate al lavoratore e per l’esposizione nell'Uniemens.
Nei casi di pagamento a conguaglio, il lavoratore deve comunicare per iscritto
al datore di lavoro le date con anticipo di almeno 15 gg., e ove richiesti in
relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto (art. 3 D.
M. 22.12.2012).
Nei casi di pagamento diretto in attesa della reingegnerizzazione delle
procedure informatiche, le domande possono essere presentate alla INPS dai
lavoratori con il Modello Cong. Padre SR136.
Accredito dei contributi figurativi
Contributi figurativi
Contributi “fittizi” accreditati da INPS sul conto assicurativo del
lavoratore
Relativi a periodi in cui si è verificata interruzione o riduzione
attività lavorativa e non c’è stato versamento contributi
obbligatori.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo per maternità durante il rapporto di lavoro
D.Lgs. n. 564/1996 prevede che per l’accredito figurativo, sia
dell'astensione obbligatoria che quella
facoltativa, non è più
richiesta alcuna anzianità pregressa.
Il periodo di astensione obbligatoria prevede l’accredito dei
contributi figurativi sull’estratto conto previdenziale della
lavoratrice.
INPS richiedeva una domanda ai fini dell'accredito; tramite il flusso
Uniemens vengono oggi inseriti nell'estratto conto in automatico.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo per maternità durante il rapporto di lavoro – periodi
accreditabili
Possono essere accreditati figurativamente periodi non coperti da
contribuzione obbligatoria
INPS prevede diverse modalità di accredito dei periodi a seconda
della data in cui è avvenuta la nascita del bambino
o specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso
convenzionato) o il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestano
che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro;
Se l’evento della nascita è avvenuto dal 18 gennaio 1972 al
31 dicembre 1999 possono essere accreditati i 2 mesi
precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi al
parto, sempre per complessive 22 settimane;
Se l’evento è avvenuto entro il 17 gennaio 1972 i periodi
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo per maternità durante rapporto di lavoro – periodi accreditabili
Nascita avvenuta prima del 17 gennaio 1972
Per le lavoratrici dell'industria accreditati i 3 mesi precedenti la data presunta
del parto e le 8 settimane successive al parto (complessive 21 settimane).
Per le lavoratrici degli altri settori accreditate le 6 settimane precedenti la
data presunta del parto e le 8 settimane successive al parto.
Nascita avvenuta dal 18 gennaio 1972 al 31 dicembre 1999
Accreditati i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi
al parto (complessive 22 settimane);
Dal 1 gennaio 2000
facoltà di ottenere l’accredito dei contributi figurativi per il mese precedente
la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto (complessive 22
settimane), in caso di maternità flessibile.
Accreditabile anche il periodo intercorrente fra la data presunta e la data
effettiva del parto.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo per maternità durante il rapporto di lavoro – parto
prematuro
I giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima del parto
vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria spettante
dopo il parto.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo per maternità durante rapporto di lavoro
I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto alla pensione, sia di
vecchiaia che anticipata, e per il calcolo della pensione stessa.
Sono inoltre utili anche per il diritto e per la misura dell’ASPI.
Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria del
versamento dei contributi essendo considerati periodo neutro.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo per maternità durante il rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro deve sussistere alla data di inizio
dell’astensione stessa e a quella del parto.
Deve sussistere, nei mesi precedenti e successivi, sia il rapporto di
lavoro che la relativa contribuzione AGO all’INPS.
In caso contrario, si applica la normativa sull’accredito dei contributi
per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo per maternità durante il rapporto di lavoro
Retribuzione figurativa
Ai contributi figurativi, utili per il diritto a pensione, è associata una
retribuzione figurativa, determinante ai fini della misura della
pensione.
Se la lavoratrice, durante l'astensione obbligatoria, non ha
percepito alcuna retribuzione o una retribuzione ridotta, la
retribuzione figurativa è calcolata sulla base della retribuzione
intera che sarebbe spettata alla lavoratrice durante l’anno
dell'evento o, nell’ipotesi in cui nell'anno non abbia percepito
alcuna retribuzione intera, a quella percepita nell’anno precedente.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro
A domanda possono essere accreditati contributi figurativi:
- per periodo corrispondente a congedo di maternità;
- indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento
(prima o dopo un rapporto di lavoro);
- se lavoratore possiede almeno 5 anni di contributi versati per
lavoro subordinato al momento della domanda.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro
versati almeno 260 contributi settimanali effettivi nella vita assicurativa;
Per il perfezionamento dei 5 anni di contributi:
- utili periodi con retribuzione assoggettata a versamento contributi anche se
non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.);
- utili contributi accreditati per attività lavorativa subordinata;
- non è utile la contribuzione versata nelle gestioni dei lavoratori autonomi;
- utile unicamente la contribuzione versata in Italia;
- se prima e dopo l’evento il soggetto ha solo contribuzione versata per attività
autonoma, anche se titolare del requisito dei 5 anni versati per lavoro
subordinato, non ha titolo all’accredito.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro
Sussistendo requisiti richiesti
accreditate 22 settimane di contributi (2 mesi precedenti e 3
successivi al parto)
Hanno diritto all’accredito lavoratrici:
-dipendenti;
-iscritte a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell‘AGO;
-iscritte ai Fondi Elettrici, Telefonici, Dazio, Trasporti, Volo e
Ferrovieri.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro
Alla domanda va allegato
certificato anagrafico con data di nascita del bambino e dati
anagrafici della madre (certificato per riassunto dell’atto di nascita).
in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione.
nascita figlio all'estero non preclude l’accesso alla contribuzione
figurativa se sussistono i requisiti.
astensione obbligatoria non deve coincidere con periodi di lavoro
svolti in Stato convenzionato.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro
Accredito figurativo può essere effettuato:
- periodo non è coperto da altra contribuzione (obbligatoria,
volontaria, figurativa, da riscatto);
- periodo da accreditare è coperto da contribuzione figurativa per
DS. In questo caso si deve modificare il "titolo" dell’accredito;
-in presenza di contributi sia da lavoro dipendente che autonomo
a condizione che risultino accreditati almeno 5 anni per attività
lavorativa subordinata.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro
Efficacia
I contributi figurativi sono utili per diritto e misura delle prestazioni
pensionistiche determinate con sistema retributivo e misto.
Per la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo i
contributi figurativi non sono validi ai fini dell’anzianità contributiva
minima richiesta.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro
Retribuzione figurativa
Ai fini del calcolo della pensione riveste particolare importanza
la misura della retribuzione figurativa attribuita dall’INPS.
Questa è determinata:
per gli anni in cui vigeva il sistema a mezzo marche sul valore
I.V.S. corrispondente alle retribuzioni a suo tempo corrisposte;
utilizzando i dati esposti sulla certificazione annuale rilasciata
dal datore di lavoro (mod. 01/M, fino al 1998 e mod. CUD a
partire dal 1999).
.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo parentale
Accreditabili periodi di astensione facoltativa successivi all’astensione
obbligatoria, utili
- per il diritto e per la misura di tutte le pensioni;
- per il diritto e per la misura dell‘ASPI.
Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria (periodo neutro).
I periodi da accreditare figurativamente in corrispondenza dell’astensione
facoltativa variano in relazione alla collocazione temporale dell’evento.
Il periodo si deve collocare nell’ambito di un rapporto di lavoro con
versamento nell’AGO.
I periodi di astensione facoltativa relativi a maternità che si è verificata al
di fuori di un rapporto di lavoro non sono accreditabili, ma riscattabili nella
misura massima di 5 anni, a condizione che siano presenti almeno 5 anni
di contributi obbligatori.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Congedo parentale
Retribuzione figurativa
Il congedo parentale successivo ai tre anni del bambino, anche in assenza
di trattamento economico, è coperto parzialmente da contribuzione
figurativa.
Viene attribuito come valore retributivo del 200% del valore massimo
dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento.
Il lavoratore ha la facoltà di integrare la contribuzione figurativa con
riscatto ovvero con versamento volontario dei relativi contributi.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Riposi giornalieri
Le ore di allattamento, una o due al giorno, sono coperte con
contribuzione figurativa per i periodi successivi al 28.03.2000 (entrata in
vigore L. n. 53/2000).
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Riposi giornalieri
Il datore di lavoro comunica con Uniemens assenze su base settimanale.
Le ore di riposo fruite nel periodo sono sommate e divise per le ore
settimanali di lavoro previste dal CCNL, arrotondando per eccesso.
A ogni settimana di accredito figurativo è attribuita una retribuzione
“convenzionale” pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale
previsto nell’anno.
Il valore figurativo attribuito ad ogni settimana accreditata è pari a 1/52
del 200% dell’assegno sociale.
Anno 2014 il valore massimo dell’assegno sociale è € 5.818,93 (447,61 €
mese)
Retribuzione convenzionale annua = € 11.637,86
Retribuzione convenzionale settimanale = € 223,80
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Riposi giornalieri - integrazione valore figurativo tramite riscatto o vv
La lavoratrice può integrare il valore figurativo dell’allattamento, per
ottenere un accredito maggiore con il pagamento di un onere di riscatto o
il versamento di contribuzione volontaria.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Permesso per malattia del bambino
I periodi dal 1.1.2000 sono utili per il diritto e per la misura di tutte le
pensioni.
Sono accreditabili a domanda ad entrambi i genitori, alternativamente:
-per l'intero periodo della malattia attestata dal medico, qualunque sia la
durata, se il bambino ha età inferiore ai 3 anni;
-nel limite di 5 giorni all'anno, per complessivi 10 giorni, se il bambino è di
età compresa fra i 3 e 8 anni.
Accredito dei contributi figurativi - dipendenti
Permesso per malattia del bambino
Ai contributi figurati per malattia del bambino di età < a 3 anni è attribuita
un valore calcolato sulla base della retribuzione effettivamente percepita
durante l'anno dell'evento.
Ai contributi figurativi per malattia del bambino di età fra 3 e 8 anni è
attribuito un importo pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale
dell'anno in cui si è verificato l'evento.
E' possibile integrare il valore figurativo mediante:
- un onere di riscatto (art. 13 L. n. 1338/1962);
- un contributo volontario determinato sulla differenza tra il valore della
retribuzione effettivamente percepita e quella accreditata prendendo a
base l'assegno sociale.
Accredito dei contributi figurativi - Iscritti GS (art. 2, c 26, L. n. 335/95)
Congedo di maternità e paternità
Art. 1, c 791, L. 296/2006 (Finanziaria 2007)
DM 12.07.2007 estende a lavoratrici a progetto e categorie assimilate, a
associate in partecipazione e a libere professioniste iscritte alla GS art 16,
17 e 22 D. Lgs. n. 151/2001
Nei periodi di astensione in cui è corrisposta indennità di maternità, sono
accreditati contributi figurativi utili per diritto e misura pensione
Professioniste iscritte alla GS accedono all'indennità se si astengono
effettivamente dall’attività lavorativa nei periodi suindicati e attestano
l’astensione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Contribuzione figurativa riconosciuta nei casi in cui è corrisposta
l’indennità per congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato)
che di paternità.
Accredito dei contributi figurativi- Iscritti GS (art. 2, c 26, L. n. 335/95)
Congedo parentale
Lavoratrici a progetto e categorie assimilate da 1.01.2007 percepiscono
indennità per congedo parentale per un periodo di 3 mesi entro il 1° anno
di vita del bambino oppure entro il 1° anno dall’ingresso in famiglia del
minore adottato o affidato.
I periodi di astensione per i quali è corrisposta indennità per congedo
parentale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della
misura della pensione.
Accredito dei contributi figurativi- Iscritti GS (art. 2, c 26, L. n. 335/95)
Calcolo della contribuzione figurativa (circ. INPS n. 64/2010)
Il valore dei contributi figurativi in base a retribuzione percepita nell’anno solare in cui è collocato
periodo di astensione dal lavoro da riconoscere (art 8 L. 155/1981)
Se nell’anno solare non risulta corrisposta retribuzione, il valore sarà calcolato sulle retribuzioni
dell’anno solare precedente.
Ai fini dell’obbligo contributivo nella GS, vige il principio di cassa stabilito dall’art. 2, c 29, L. 335/1995.
Contribuzione accreditata mensilmente da inizio dell’anno solare cui si riferisce il versamento in favore
del lavoratore beneficiario.
Se il contributo versato è inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito i mesi di contribuzione da
accreditare sono proporzionalmente ridotti in relazione alla somma versata.
In applicazione dell’art 8, verrà accreditato a ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore
“retributivo” medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella GS nell’anno
solare interessato dall’evento. Se nell’anno solare non risulta corrisposta retribuzione, il valore va
desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno precedente.
Il reddito preso in esame per la contribuzione alla GS è quello annuale valido ai fini IRPEF.
Il valore da attribuire al periodo figurativo potrà essere correttamente determinato solo quando risulterà
consolidato il reddito dell’anno preso come base di calcolo.
Accredito dei contributi figurativi- Iscritti GS (art. 2, c 26, L. n. 335/95)
Calcolo della contribuzione figurativa (circ. INPS n. 64/2010)
Per determinare la contribuzione figurativa, il reddito medio di riferimento andrà
moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità.
Il reddito medio di riferimento è pari al reddito conseguito nell’anno di riferimento,
rapportato al periodo dell’anno non coperto da indennità di maternità.
Detto valore medio sarà applicato ad ogni giorno di fruizione dell’indennità.
La remunerazione figurativa sarà accreditata mensilmente a seguito del periodo già
coperto da contribuzione effettiva, con eventuale contrazione proporzionale del
periodo riconosciuto ai fini del diritto in caso di retribuzione accreditata inferiore al
minimale.
Se, per il principio di cassa, l’intero anno risulti già coperto da contribuzione effettiva,
la figurativa per il relativo periodo da coprire andrà sommata, ai soli fini della misura
della prestazione, in aggiunta a quella già accreditata.
La copertura contributiva figurativa non può essere di durata superiore al periodo di
assenza per maternità o per congedo parentale.
La contribuzione figurativa per i periodi di astensione per maternità/paternità e per
congedo parentale è accreditata d’ufficio .
Pensione Anticipata con sistema misto - penalizzazioni
Riforma Pensioni Monti-Fornero
Art. 24, c 10, DL 201/2011 (L. 214/11)
Se accesso a «pensione anticipata” avviene prima dei 62 anni di età
penalizzazioni sulla quota retributiva dell’importo della pensione
- 1% per i primi due anni di anticipo nell’accesso alla pensione (60-61);
- 2% per ogni anno di anticipo ulteriore (ante 60) .
Pensione Anticipata con sistema misto - penalizzazioni
Decreto Milleproroghe 2011
Deroga fase transitoria
penalizzazioni non si applicano a soggetti che maturano il requisito di
anzianità contributiva entro il 31.12.2017
anzianità contributiva derivante «esclusivamente» da prestazione effettiva
di lavoro inclusi periodi di:
- astensione obbligatoria per maternità;
- assolvimento degli obblighi di leva;
- infortunio;
- malattia;
- cassa integrazione guadagni ordinaria.
tutti gli altri istituti, non essendo citati, erano da considerarsi esclusi.
Pensione Anticipata con sistema misto - penalizzazioni
Decreto Milleproroghe 2011
Esclusi dalla deroga prevista per fase transitoria:
-periodi di congedo parentale (astensione facoltativa per maternità);
-periodi di mobilità, di CIGS o CIGD, di DS;
-permessi L. n. 104/1992;
-astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti;
-giornate di sciopero;
-permessi retribuiti per motivi familiari e lutto;
-permessi per motivi di studio;
-aspettative senza assegni a qualsiasi titolo.
Pensione Anticipata con sistema misto - penalizzazioni
Decreto Milleproroghe 2011
Tali periodi, spesso anche interamente retribuiti
-sono utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo
-ma non evitano la penalizzazione in caso di “pensione anticipata”
Pertanto occorre prolungare l'attività lavorativa, e quindi ritardare il
pensionamento, di un numero di giornate di lavoro pari a quelle
neutralizzate.
Dal 2018 la norma sarà a regime e la penalizzazione si applicherà in ogni
caso.
Pensione Anticipata con sistema misto - penalizzazioni
Art. 4 bis DL 101/13 (L. n. 125/13) - Razionalizzazione PA
Equipara alla prestazione effettiva di lavoro la fruizione di permessi per
donazione di sangue e i congedi parentali.
Art. 1 c 493 L. 147/13 - Legge di Stabilità 2014
Equipara alla prestazione effettiva di lavoro i congedi e i permessi concessi
ai sensi dell’art. 33 L. n. 104/92.