Capitolato assistenza R.S.A.

COMUNE DI CENE
CASA DI RIPOSO
PROVINCIA DI BERGAMO
ITALIA
Piazza Italia n. 14 -24020 CENE
Tel. 035/718111 – Fax 035/718087
SERVIZIO AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE, SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO E
SERVIZIO DI MASSOFIOSIOTERAPIA PRESSO LA RSA CASA DELLA SERENITA’ DI CENE
PERIODO 01/08/2014 – 31/07/2017
CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
1
INDICE
Art. 1 NORME APPLICABILI
pag.
3
Art. 2 SERVIZIO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE
pag.
3
Art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
pag.
3
Art. 4 DURATA DELL'APPALTO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
pag.
6
Art. 5 PERSONALE
pag.
8
Art. 6 PERIODO DI PROVA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
pag.
11
Art. 7 CLAUSOLA DI GRADIMENTO E SOSTITUZIONI
pag.
11
Art. 8 OBBLIGAZIONI E GARANZIE DELL'AGGIUDICATARIO
pag.
11
Art. 9 TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
pag.
12
Art. 10 PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
pag.
13
Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE, TASSE, IMPOSTE E SPESE
pag.
13
pag.
14
Art. 13 INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’
pag.
14
Art. 14 ARBITRARIA SOSPENSIONE E SCIOPERO
pag.
15
Art. 15 DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO
pag.
16
pag.
16
Art. 17 RISOLZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
pag.
16
Art. 18 REVISIONE PREZZI
pag.
17
Art. 19 CONTROVERSIE
pag.
17
Art. 20 NORME DI RINVIO
pag.
17
Art. 12 MODIFICHE DEL CONTRATTO – VARIAZIONI QUANTITATIVE E
QUALITATIVE DEI SERVIZI
Art. 16 FALLIMENTO, TRASFORMAZIONE, SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE,
MORTE DELL’APPALTATORE
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Premessa.
La Casa di riposo – R.S.A. comunale di Cene (di seguito RSA), in ottemperanza alla Deliberazione di
Giunta comunale n. 35 del 05/04/2012 ad oggetto “atto di indirizzo in tema di riorganizzazione della Casa
di Riposo” e determina a contrattare n. 121 del 16/04/2014 ritiene necessario procedere all’indizione di
apposita gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento all’esterno del servizio ausiliario socio
assistenziale per un triennio, oltre al servizio di assistenza infermieristica notturna mediante Infermiere
professionali ed al servizio di massofisioterapia.
L’entità approssimativa del servizio richiesto è indicata al successivo art. 3.
Art. 1: Norme applicabili.
Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio di Assistenza agli Ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) comunale Casa della Serenità, per prestazioni di cui alla Categoria
25 – CPC 93, 85000000 dell'allegato IIB al D.Lgs. n.163/2006.
Tale servizio dovrà essere effettuato sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono,
nonché delle norme igieniche, di sanità e sicurezza vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e
provinciali relativi al personale impiegato (anche se soci di cooperativa).
L’importo triennale presunto dell’appalto è di € 1.408.905,00.= di cui oneri per la sicurezza € 19.809,00.=
non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA (se dovuta).
L’oggetto del presente appalto di servizi è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della
procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Peraltro, il codice suddetto potrà
trovare eventualmente applicazione per analogia.
Art. 2: Servizio Socio Sanitario Assistenziale.
La RSA è una residenza socio-sanitaria-assistenziale di ospitalità permanente che assicura assistenza
sanitaria, infermieristica, riabilitativa ed alberghiera e può ospitare n. 50 persone anziane non
autosufficienti in modo stabilmente residente.
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Nell'ambito degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia, il servizio da erogare a cura della
Ditta/Cooperativa/Cooperativa aggiudicataria agli ospiti come sopra definiti, si configura come servizio di
assistenza alla persona finalizzato a rispondere a tutti i bisogni dei singoli ospiti del nucleo piano 1°, oltre
al servizio infermieristico notturno e al servizio di massofisioterapia per tutti gli Ospiti della struttura.
Le prestazioni da erogare a cura del personale della Ditta/Cooperativa aggiudicataria dovranno rispettare
le procedure formalizzate in specifici protocolli operativi già in uso presso la R.S.A. che sono
costantemente aggiornati e disponibili per la consultazione in struttura al momento del sopralluogo.
Art. 3: Oggetto dell'appalto.
Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato: tutte le prestazioni di assistenza alla
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persona degli ospiti e costituite, a titolo di elencazione esemplificativa non esaustiva, da assistenza,
controllo, vigilanza, igiene dell’ospite, rifacimento letti ed ogni altra prestazione necessaria per garantire
agli stessi un’adeguata assistenza nell’arco delle 24 ore.
Dovranno inoltre essere garantite le prestazioni di coordinamento necessarie per gestire in modo
adeguato ed efficiente il servizio fornito da tutto il personale addetto al servizio ausiliario socio
assistenziale.
L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del contratto.
La Ditta/Cooperativa deve garantire la disponibilità di ASA (eventualmente OSS per posizioni di
coordinamento e controllo) distribuita su 7 giorni, nell’arco delle 24 ore per 365 o 366 giorni all’anno,
Infermiere professionale per l'assistenza notturna (dalle ore 21,00 alle ore 6,00), secondo
programmazione ed in conformità con i mansionari come definiti dalla normativa vigente e come previsto
dai regolamenti, dalle procedure interne e dai protocolli. Dovrà inoltre essere garantito il servizio di
massofisioterapia per n. 70 ore al mese.
Il monte ore annuo previsto è pari a n. 17.885 ore per prestazioni ASA/OSS, corrispondenti a n. 49
ore/turno, n. 3.285 ore per prestazioni di infermiere professionale corrispondenti a n. 9 ore/notte (da
aumentare rispettivamente a n. 17.934/ASA e n. 3.294/IP se calcolati su 366 giorni), e n. 840 ore annue
di massofisioterapia.
La Ditta/Cooperativa dovrà garantire i servizi all’interno della RSA, secondo quanto previsto dagli specifici
protocolli operativi per attività; di seguito si elencano per la RSA le prestazioni principali elencate in via
esemplificativa e non esaustiva
a) aiuto per alzarsi dal letto e/o coricarsi ogniqualvolta previsto;
b) igiene personale;
c) vestizione;
d) somministrazione dei pasti e aiuto nell’assunzione degli stessi;
e) deambulazione corretta;
f) aiuto per l’espletamento delle necessità fisiologiche;
g) aiuto per la mobilizzazione;
h) aiuto e/o accompagnamento negli spostamenti in struttura;
i) supporto all’attività di animazione anche nel caso di eventuali progetti di assistenza specifica;
j) segnalazione al Servizio Medico e/o infermieristico di qualsiasi cambiamento osservato nelle condizioni
dell’ospite e collaborazione con le figure professionali sanitarie infermieristiche e di riabilitazione;
k) composizione e cura della salma in caso di decesso dell’ospite;
l) raccolta della biancheria personale dell’ospite e piana per indirizzarla al servizio di lavanderia;
m) all’occorrenza ripristino delle condizioni di igiene e pulizia di tutti i locali e attrezzature in uso (il servizio
ordinario di pulizia viene effettuato da altra Ditta);
n) segnalazione di tutte le necessità di manutenzione riscontrate;
o) collaborazione, attraverso il referente della Ditta/Cooperativa, con il personale di coordinamento e
controllo della Struttura R.S.A., in particolare per la stesura ed aggiornamento del PAI;
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p) pulizia e riordino del letto, comodino, armadio e carrozzina o altro ausilio, secondo le modalità indicate
nella procedura.
Tali prestazioni dovranno essere svolte tenendo conto che:
a) l’igiene personale deve garantire la cura della persona in tutti i suoi aspetti ( bagno completo almeno
ogni 7 giorni o al bisogno (lavaggio, asciugatura dei capelli ogni qual volta si rende necessario, barba,
depilazione viso, taglio unghie) e sarà assicurata con prodotti e materiale d’uso forniti dalla R.S.A.;
b) l’abbigliamento dovrà essere in buone condizioni e rispettoso del senso estetico;
c) la mobilizzazione è intesa anche nel senso che gli ospiti vanno sempre alzati quotidianamente (al
mattino e al pomeriggio) salvo diversa prescrizione medica contingente e fermo restando i programmi
individuali che prevedano una mobilizzazione in senso riabilitativo;
d) in caso di bisogno, la chiamata dei servizi sanitari e di pronto intervento deve essere tempestiva ed
immediata.
Per il personale infermieristico del turno di notte:
sorveglianza e assistenza ospiti, controllo parametri, mobilizzazione e tutto quanto previsto dal piano di
lavoro in uso e visionabile presso la struttura.
Per il servizio di massofisioterpia:
esercizi di mobilizzazione attiva e tonificazione individuale e di gruppo
deambulazione assistita degli Ospiti
esecuzione tecniche di massaggio volte alla cura e prevenzione di problematiche miotensive e vascololinfatiche
esercizi di coordinamento manuale, oculo manuale, motoria.
Inoltre, la Ditta/Cooperativa dovrà garantire le seguenti prestazioni:
 Predisposizione, con comunicazione alla Direzione della Casa di Riposo, dei programmi di
turnazione complessiva, nonché dei piani di lavoro e dei “percorsi”;
 Coordinamento con gli organi direttivi della Casa di Riposo per consentire agli stessi gli
adempimenti di competenza;
 Tenere aggiornata la cartella con il programma personalizzato per ogni ospite;
 Invio semestrale della relazione sull’andamento del servizio.
Lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale designato dovrà avvenire nell’ambito di turni
orari diurni, notturni, festivi, festivi/notturni.
La Ditta/Cooperativa dovrà fornire il personale necessario e si impegna a garantire i turni di
servizio necessari per lo svolgimento delle prestazioni richieste.
La gestione dei turni di servizio e l'assegnazione del personale al nucleo operativo dovrà avvenire
nell'assoluto rispetto dei criteri e delle indicazioni stabilite dal Responsabile della Ditta/Cooperativa, previa
comunicazione al Responsabile della RSA.
La Ditta/Cooperativa si impegna inoltre a garantire la continuità del servizio, assicurando le
sostituzioni dei propri operatori assenti per congedo, malattia od altro.
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All’operatore economico aggiudicatario sarà affidata l’intera gestione del servizio che si svolge sul
nucleo al piano primo della struttura per quanto riguarda il servizio Ausiliario Socio Assistenziale, e
dell’intera struttura per quanto riguarda il servizio notturno con infermiere professionale e di
massofisioterapia. Al fine di consentire all'Amministrazione di porre in atto gli adempimento previsti dalle
DD.GG.RR.
nn.
7435/01,
12618/03,
la
Società/cooperativa
aggiudicatrice
dovrà
rendicontare
mensilmente, le ore di assistenza effettivamente erogate, suddivise per ogni dipendente.
L’aggiudicatario individuerà un “Referente contrattuale” per gli aspetti normativi dell’espletamento del
servizio, che si rapporterà costantemente con la Direzione della R.S.A..
Art. 4: Durata dell'appalto. Requisiti di partecipazione
A) DURATA
L’appalto in oggetto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla concreta immissione del servizio.
Qualora il servizio abbia avuto esito positivo e nel caso in cui tale soluzione sia percorribile a livello
normativo, a fronte di specifica richiesta scritta, la R.S.A. si riserva altresì la facoltà di rinnovare il
contratto al massimo per la durata iniziale dello stesso, alle condizioni economiche pattuite in sede di
gara, senza che l’aggiudicatario possa pretendere compensi aggiuntivi o indennizzi di sorta, fatto salvo
l’aggiornamento ISTAT.
L’Amministrazione comunale si riserva inoltre, a fronte di specifica richiesta, e qualora ciò si renda
necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio, di prorogare il contratto per 6 (sei)
mesi, o comunque per il periodo necessario alla conclusione della procedura concorsuale per
l’individuazione del nuovo contraente, senza che l’aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi
di sorta.
La R.S.A. si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lettere a) e b) del D. Lgs.
163/2006 di procedere all’affidamento di servizi complementari e/ nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto al medesimo soggetto aggiudicatario, a procedura
negoziata e senza necessità di ulteriore pubblicazione di bando. In tal caso tali servizi saranno considerati
estensione del presente appalto e sottoposti alle medesime condizioni contrattuali.
Il ricorso alla suddetta procedura è limitato al triennio successiva alla stipula del contratto iniziale.
B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato i
soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e
tecnica, nonché osservare le prescrizioni di seguito indicate:
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in caso di Imprese, iscrizione al registro Imprese della competente CCIAA per la voce: "servizi sanitari e sociali" con gli estremi della stessa, la forma giuridica, la denominazione, la sede legale,
con l’indicazione degli organi di amministrazione, delle persone che li compongono e dei poteri a
loro conferiti, ovvero per le Imprese straniere non aventi sedi in Italia registro equivalente;
in caso di cooperative sociali: autocertificazione o certificato d’iscrizione all’albo regionale delle
cooperative sociali e all’Albo Prefettizio;
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di essere in possesso di almeno due referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente o idonea dichiarazione secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs.
163/2006;
insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 comma 1, D.Lgs 163/2006;
regolarità con le disposizioni dettate dalla legge n. 68 del 12/03/99 recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili e s.m. e i.;
non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n. 383 introdotto
dall’art. 1, comma 2 del d.l. 25.09.2002 n. 210 convertito nella legge n. 266/02 ovvero che i piani di
emersione di cui alla legge si sono conclusi;
impegno all’applicazione del CCNL di lavoro di settore “servizi socio assistenziali” siglato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative integrati da eventuali contratti provinciali e/o regionali;
essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 626/94 e s.m.i. e di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 7 dello stesso D.lgs. per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;
dichiarazione che nei propri confronti non vi è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 575/1965;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 55/1990;
insussistenza di sanzione interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001 per reati contro la
Pubblica Amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità
professionale o per delitti finanziari ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale;
insussistenza di sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto;
essere in possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio oggetto del presente appalto;
impegno in sede di aggiudicazione a stipulare polizza assicurativa nei modi indicati all’art 6 del
presente Capitolato d’oneri;
accettazione integrale e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel presente Capitolato
d’appalto e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che
regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in
caso di aggiudicazione ad osservarli in ogni loro parte;
aver preso conoscenza di tutti gli elementi che possono avere influito sulla determinazione del
prezzo offerto e di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la presentazione dell’offerta;
aver realizzato nel triennio 2010/2011/2012 un fatturato medio annuo specifico per il servizio oggetto dell’appalto non inferiore all’importo di € 450.000,00 IVA esclusa;
di avere alle dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste, almeno uguale a quello
necessario per il funzionamento dei servizi oggetto della gara d’appalto;
accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c. 2 del D.P.R. 3.6.1998 N. 252, che i pagamenti
saranno corrisposti sotto condizione risolutiva del favorevole esito dell’informazione antimafia, che
verrà richiesta alla competente Prefettura, e che, qualora dall’informazione prefettizia dovessero
emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nel soggetto aggiudicatario, lo stesso
verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione definitiva ed il
risarcimento dei danni ulteriori;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito o di non avere a proprio carico in atto un procedimento per la di chiarazione di uno stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito o di non versare in uno stato di sospensione dell’attività commerciale;
di non avere commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
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di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dell’ articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’operatore economico verrà esclusa dalla procedura di gara o, se già risulta aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione
provvisoria. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 1456 del c.c.
impegno da parte delle A.T.I. in caso di aggiudicazione:
di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006.
a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale Rappresentante
dell’Operatore economico designato quale Capogruppo ai sensi del citato art. 37 del D.Lgs. n°
163/2006.
avere effettuato il versamento del contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pari ad € 70,00 determinato con delibera del Consiglio a partire dal 1 febbraio 2008 in attuazione dell’art 1, commi 6 e 7 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (il mancato versamento sarà
motivo di esclusione della gara).

Art. 5: Personale.
Nell’ambito dell’effettuazione del servizio di cui al presente capitolato si precisano di seguito alcuni
requisiti per il personale di cui si avvarrà l'aggiudicatario al fine di espletare le attività oggetto del servizio:
a) il personale offerto deve possedere le qualifiche e i titoli richiesti dalla normativa vigente ed essere
inquadrato nel rispetto del CCNL di riferimento;
b) le cooperative sociali dovranno garantire l’applicazione integrale (in riferimento a salari e periodi reali)
degli istituti retributivi e contributivi previsti dalla vigente normativa, validi per la provincia di Bergamo.
Verrà riconosciuto l'incremento ISTAT a partire dal mese di gennaio 2016, prendendo a riferimento
l’indice ISTAT (FOI) del mese di dicembre 2015.
Eventuali aumenti dovuti ai rinnovi contrattuali verranno riconosciuti a partire dalla data di sottoscrizione
del contratto, nelle progressioni temporali previste, senza riconoscimento degli arretrati.
L'incremento verrà riconosciuto esclusivamente sul costo della remunerazione del personale ASA/OSSI.P. e MASSOFISIOTERAPISTA (evidenziato nella composizione dei costi dell'offerta) per la parte
eccedente la quota già assorbita dall’incremento ISTAT applicato. Gli adeguamenti ISTAT successivi alla
stipula del CCNL
verranno riconosciuti solo per la parte eventualmente eccedente a quanto già
riconosciuto per il rinnovo del contratto.
c) detto personale è tenuto al rigoroso rispetto del D. Lgs. 196/2003 in tema di norme sulla privacy;
d) la Ditta/Cooperativa incaricata deve assegnare ed impiegare per ogni tipologia di prestazione descritta
all’art. 3 personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali.
L’ operatore economico dovrà inviare a questa amministrazione l’elenco del personale operante con
specificata la relativa qualifica entro 30 giorni dall’inizio del servizio: ogni variazione a detto elenco deve
essere comunicata entro sette giorni all’amministrazione.
Il mancato invio dell’elenco nei termini sopra indicati comporterà una penale di euro 100,00 per ogni
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giorno di ritardo.
e) la Ditta/Cooperativa deve impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto, il medesimo
personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non sono ammessi turnover, se non per cause di
forza maggiore, di personale superiori al 20% delle forze presenti.
f) il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza all’
operatore economico affidatario per l’espletamento del servizio.
g) il personale dell’ operatore economico è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di
cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
L’appaltatore ha l’obbligo di assumere tutto il personale attualmente in servizio, dipendenti o soci
lavoratori dell’attuale appaltatore, riconoscendo loro il trattamento economico maturato, compresi gli scatti
di anzianità maturati e maturandi. A tale scopo l’aggiudicatario deve fornire prova di avere regolarmente
soddisfatto i suddetti obblighi. In caso di non ottemperanza agli obblighi suddetti, debitamente accertati, il
Comune provvederà alla risoluzione del contratto ed all’affidamento dello stesso all’Impresa che segue
immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario
L’aggiudicatario si impegna:

a garantire, in caso di sostituzione del personale impiegato nel servizio, l’affiancamento tra la
persona uscente e la persona entrante di almeno 3 (tre) giorni, interamente a proprio carico.

a mantenere la più stretta disciplina fra il personale alle proprie dipendenze ed a prendere idonei
provvedimenti disciplinari a carico di coloro che si comportassero in modo non corretto, fino
all’allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata della RSA;all'istruzione del
personale impiegato e all'adeguamento del servizio alle norme imposte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
in materia di sicurezza dei lavoratori;

a presentare idoneo programma annuale di aggiornamento da realizzarsi presso la struttura in
collaborazione con la direzione, con le modalità esplicitate nell’offerta;
ed inoltre:

se cooperativa sociale dovrà impegnarsi al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro per i
lavoratori delle cooperative sociali siglato dalle OO.SS. più rappresentative integrato dal contratto
provinciale del maggio 2013 il quale prevede anche che nei cambi di gestione l’azienda
subentrante assuma i dipendenti della precedente azienda. Qualora la Ditta/Cooperativa abbia
diversa ragione sociale, al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti dei
servizi, essa si impegna a riconoscere l’obbligo di assunzione del personale attualmente presente
nei servizi oggetto dell’appalto con la relativa anzianità nonché l’applicazione del C.C.N.L. del
settore siglato dalle OO.SS. più rappresentative;

dovrà garantire l'espletamento dei servizi secondo l'orario di lavoro stabilito dall'Ente, nel rispetto
di quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria;

nei confronti del proprio personale l’ operatore economico dovrà osservare le leggi, i regolamenti e
gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali, siglati dalle OO.SS.
maggiormente rappresentative, riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le
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disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza
del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e
penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;

il personale impiegato per il servizio dovrà indossare idonea divisa sempre pulita “del modello in
uso” presso la struttura, con l’indicazione dell’operatore economico appaltatore e, qualora il
genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi e Dispositivi di
Protezione Individuale (D.P.I.) conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti monouso, calzari,
ecc.) e secondo il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) predisposto dall’operatore economico
secondo i disposti del D.Lgs. n.626/1994 ed in attuazione del D.Lgs. n.494/1996 e del D.Lgs.
81/2008 e dovrà essere dotato di cartellini marca tempo;

il personale addetto dovrà essere sottoposto dall’operatore economico a controlli sanitari che ne
attestino l’idoneità; dovrà essere vaccinato contro il tetano, ed essere in regola con tutte le
vaccinazioni obbligatorie. La R.S.A. non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle
malattie contratte dai dipendenti dell’assuntrice del servizio, la quale ha l’obbligo di iscrivere tutti i
propri dipendenti agli istituti previdenziali-assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge e
secondo i contratti di categoria del territorio;
la Ditta/Cooperativa dovrà garantire:
a.
un numero congruo di operatori per uno standard minimo pari a 17.885 ore annue per il servizio
ausiliario socio assistenziale, n. 3.285 ore annue per il servizio notturno con inf. professionale E N.
840 ore annue di massofisioterapia;
b.
alfine di consentire all'amministrazione di porre in atto gli adempimenti previsti dalla D.G.R.
7435/2001 la Società/Cooperativa aggiudicatrice dovrà rendicontare mensilmente le ore di assistenza
effettivamente erogate, suddivise per ogni dipendete
c.
un operatore deputato alla programmazione, al coordinamento ed al controllo del servizio, il cui
nominativo dovrà essere comunicato alla stazione appaltante entro 10 giorni prima dell’inizio
dell’appalto, per relazionarsi con la Direzione della R.S.A.;
d.
l'appaltatore riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o
giuridica tra l’appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente. Pur tuttavia detto personale deve
essere completamente sottoposto alle regole interne della stazione appaltante;
e.
chiunque, tra il personale stesso, non sia di gradimento della stazione appaltante, per comprovati
motivi esternati, debitamente fatti constare, dovrà essere sostituito, a richiesta della medesima;
f.
lo stesso operatore economico sarà unicamente responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi
natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque nell’esecuzione
dei servizi o per cause inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, e
conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro
risarcimento e ad esonerare la committenza da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale
scopo l’ operatore economico affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, fotocopia
autenticata di idonea polizza assicurativa, stipulata con una delle Compagnie di Assicurazione
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
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indicate nel Decreto del Ministero dell’Industria 15.6.1984, e successive modificazioni, che copra ogni
rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecato a persone o cose, con un massimale
non inferiore a € 2.500.000,00;
g.
nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la committenza e il personale addetto
all’espletamento delle prestazioni assunte dall’operatore economico.
h.
l'Aggiudicatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune a causa della mancata
osservanza degli obblighi di cui sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento
delle spettanze del personale dipendente nonché del versamento dei contributi assicurativi.
Art. 6: Periodo di prova e monitoraggio del servizio.
L'appaltatore dovrà iniziare il servizio entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione, o nel minore tempo richiesto dalla stazione appaltante per motivi di urgenza e di
organizzazione/prosecuzione del servizio.
L'inizio del servizio dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto ed indicato dal presente
capitolato.
La R.S.A./Comune si riserva la facoltà di rendere definitiva l'aggiudicazione del servizio dopo 3 (tre) mesi
dall'entrata in vigore dello stesso, considerando questi mesi quale periodo di prova, in seguito ad
accertato buon esito ad insindacabile giudizio della Direzione R.S.A.
In
caso
di
esito
negativo,
l'aggiudicazione
sarà
revocata
con
l'affidamento
ad
altra
Ditta/Cooperativa/cooperativa e la Ditta/Cooperativa/cooperativa avrà diritto al pagamento dei canoni per
il periodo di prova e per le operazioni eseguite.
La R.S.A., nel corso di validità del contratto, effettuerà controlli, secondo necessità, al fine di monitorare e
verificare il funzionamento del servizio espletato alla luce dei requisiti proposti dall'aggiudicatario nel
progetto presentato in sede di gara, requisiti che dovranno essere garantiti e mantenuti per tutta la durata
del servizio, in particolare con riferimento al numero del personale impiegato, alla loro qualifica, al turnover del personale.
Art. 7: Clausola di gradimento e sostituzioni.
In considerazione della delicatezza dell’oggetto del servizio e delle funzioni richieste, il personale
preposto dall'aggiudicatario per concorrere allo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta
soddisfazione per la R.S.A., in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche.
A tale scopo, l'aggiudicatario si impegna a far visionare il fascicolo personale degli operatori di cui si
avvarrà per lo svolgimento dei servizi, prima della loro entrata in servizio.
La R.S.A. si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze (in relazione al profilo professionale o alla
condotta lavorativa degli operatori) del personale dell'aggiudicatario in rapporto alle funzioni indicate nel
presente capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, la R.S.A.
contraente si riserva la facoltà di richiedere alla controparte l’immediata sostituzione.
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
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Art. 8: Obbligazioni e garanzie dell'aggiudicatario.
A completamento ed a specificazione di quanto indicato nell’art. 5, l'aggiudicatario si impegna a:
1. svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente atto a favore degli assistiti dalla R.S.A.;
2. garantire continuità del servizio e immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla
sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti richiesti e della necessaria formazione (come
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni);
3. fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon
andamento della convenzione, esonerando la R.S.A. da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti
personale-utente-datore di lavoro (polizza R.C. con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 –
art. 5 n. 13). In particolare l'aggiudicatario dovrà garantire che il proprio personale sia tutelato da
regolare contratto di lavoro e che il personale stesso sia regolarmente assicurato contro gli infortuni
nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi, e sia fornito di adeguati dispositivi di protezione
individuale, laddove necessari, di attrezzature, ausili e tecnologie innovative che possano coadiuvare
e limitare i rischi lavorativi per gli operatori, oltre a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a
persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
4. sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, esami e vaccinazioni
previsti per la specifica categoria di lavoratori, certificate dal medico competente dell'aggiudicatario; la
documentazione relativa dovrà essere presentata con cadenza annuale, o secondo la tempistica
prevista dalla normativa di riferimento alla R.S.A.;
5. prendere visione del documento redatto dal R.S.P.P. relativo all’art. 3 della legge 123/2007 ex art. 7
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Garantire che il personale, che lavora in turni continuativi articolati sulle
24 (ventiquattro) ore, fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, per consentire il recupero psicofisico, in ottemperanza alle normative contrattuali e/o comunitarie vigenti;
6. garantire l’individuazione di un coordinatore del personale A.S.A.;
7. corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti secondo
legge, nonché a dar prova di quanto sopra alla Amministrazione comunale, manlevandola da qualsiasi
pretesa in tal senso;
8. fornire le calzature necessarie al personale operante presso i Servizi, conformi a quelle del personale
dipendente ed alle normative vigenti in materia di sicurezza;
9. trasmettere, almeno entro 5 gg lavorativi prima della fine del mese, la pianificazione dei turni mensili
degli operatori, ed entro il 10 (dieci) del mese successivo la rendicontazione dei turni mensili degli
operatori impiegati;
10. eseguire le prestazioni a regola d’arte a proprio esclusivo rischio;
11. fornire al proprio personale idonee divise e cartellini di riconoscimento, nonché provvedere alla pulizia
e manutenzione delle stesse.
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
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Art. 9: Tutela dei diritti dei lavoratori.
L’aggiudicatario si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la sicurezza e la salute del
lavoratore, per quanto di competenza, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni e dal, come specificato negli articoli che precedono.
La R.S.A. avrà cura che gli ambienti ed i luoghi di lavoro siano rispondenti a quanto necessario per
svolgere la prestazione lavorativa, garantendo le condizioni di sicurezza, di salute e di igiene previsti per i
luoghi di lavoro.
Art. 10: Presentazione fatture e modalità di pagamento.
Per il pagamento, l'aggiudicatario provvederà all’emissione, a carico del Comune di Cene di regolari
fatture mensili, Partita I.V.A. n. 00240600163, che dovranno contenere tutti i dati atti a consentire la
verifica del servizio svolto.
Gli importi ammessi al pagamento saranno quelli accertati in base alle effettive presenze registrate nel
mese e comunque non superiore al monte ore annuale come indicato all’art. 3 del presente capitolato.
I pagamenti, che avverranno nei termini di legge, saranno subordinati, in ogni caso, all'avvenuta verifica
delle prestazioni effettivamente svolte da parte del Responsabile della R.S.A..
Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento delle
fatture, mediante apposizione del protocollo.
Il pagamento delle fatture non contestate libera il Comune di Cene da qualsiasi rivendicazione economica
dell’aggiudicatario.
Art. 11: Deposito cauzionale, imposte, spese, tasse.
Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, dovrà
presentare un cauzione provvisoria nella misura del 2% del prezzo posto a base di gara; il beneficiario
della cauzione è il Comune di Cene.
L’aggiudicatario dovrà costituire a favore del Comune di Cene un deposito cauzionale pari al 10%
(diecipercento) dell’importo netto complessivo aggiudicato, secondo le modalità previste dall'art. n. 113
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le pattuizioni
contrattuali saranno state integralmente osservate, con piena soddisfazione della R.S.A. interessata.
La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva potranno essere costituite da fideiussione bancaria o da
polizza assicurativa; in questo caso dovranno essere riportati:

formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 c.c. - nei riguardi della
Ditta/Cooperativa/cooperativa obbligata;

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune di Cene.
Fideiussione e polizza dovranno avere validità di almeno 3 (tre) mesi oltre la durata del contratto.
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
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La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.
Nell'attesa della cauzione definitiva, il Comune di Cene potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali
dell’aggiudicatario sulla cauzione provvisoria.
Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Eventuali riduzioni dell’importo della cauzione obbligheranno l'aggiudicatario a reintegrarne il valore.
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione
delle copie occorrenti alla Ditta/Cooperativa/cooperativa stessa ed ai diversi Uffici, e tutte le imposte e
tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.
Tutti gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario dovranno essere effettuati entro 20 (venti) giorni dalla
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
L'I.V.A. resterà a carico del Comune di Cene e l'aggiudicatario dovrà addebitarla in fattura ai sensi della
normativa vigente.
Oltre alla cauzione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella
lettera d’aggiudicazione.
In particolare, l'aggiudicatario dovrà fornire l'elenco nominativo delle figure professionali di cui intende
avvalersi per lo svolgimento del servizio, e dovrà comunicare al Comune di Cene qualsiasi variazione
riguardante il personale in servizio, provvedendo ad aggiornare l'elenco stesso.
Ove previsto dalla normativa, la documentazione richiesta potrà essere sostituita da autocertificazione
resa nei termini di legge.
Qualora l'aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in
grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle
autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e il Comune di Cene affiderà ad altro concorrente il
servizio, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara.
In tal caso, l'Amministrazione Comunale incamererà la cauzione prestata e provvederà ad addebitare
all'aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli
eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Art. 12: Modifiche del contratto – Variazioni quantitative e qualitative dei servizi
Qualora venissero richiesti interventi straordinari non contemplati nel presente capitolato, le condizioni
relative saranno di volta in volta concordate fra la RSA e l’aggiudicatario.
La stazione appaltante, con un preavviso di 1 mese e qualora la riorganizzazione della struttura lo
richieda, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il servizio fino ad un massimo del 20% senza che
l’operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o compenso di sorta oltre alle condizioni
contrattuali.
Art. 13: Inadempienze, risoluzione del contratto e penalità
Il Responsabile della R.S.A. avrà la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio con
ausilio di incaricati scelti a sua discrezione.
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
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Ove si verifichino inadempienze, verrà applicata una penale rapportata all’importo delle prestazioni non
eseguite o non esattamente eseguite fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza,
alla quale l’Operatore economico aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e
non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.
In particolare, la Casa di Riposo applicherà una penale di valore compreso tra un minimo di €. 100,00
ed un massimo di €. 1.000,00 per eventuali inadempienze in relazione alle seguenti fattispecie:
 ritardo nella copertura di un turno
€.
100,00
 per ogni turno rimasto scoperto
€.
500,00
 mancato invio dei dati mensili relativi ai turni di servizio
€.
100,00
 mancata o ritardata sostituzione di personale assente
€.
500,00
La RSA ha diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a)
abbandono dell’appalto, nel qual caso la RSA potrà rivalersi per i danni subiti oltre che mediante il
trattenimento della cauzione versata;
b)
dopo 2 (due) contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o del presente
Capitolato relative al servizio compresi gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori impiegati, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse;
c)
ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione
dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile;
d)
in caso di continuata ed accertata non rispondenza del servizio erogato alle caratteristiche previste
negli atti di gara (previa contestazione con raccomandata ar);
e)
in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio, ove siano state applicate almeno 3 (tre)
penalità, quali (a mero titolo esemplificativo): interruzione del servizio – violazione dei tempi di
consegna, notificata regolarmente e non rimossa;
f)
quando, a carico degli aggiudicatari, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato
per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
g)
in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
h)
in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato.
In caso di risoluzione del contratto, l’ Operatore economico aggiudicatario è comunque impegnato a
proseguire l’incarico, alle medesime condizioni, fino a nuova assegnazione.
Art. 14: Arbitraria sospensione e sciopero
In caso di arbitraria sospensione del servizio, parziale o totale, da parte dell’operatore economico
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
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affidatario, la stazione appaltante provvederà a trattenere un importo pari al doppio delle ore non
effettuate nel periodo di arbitraria sospensione.
Qualora l’arbitraria sospensione dovesse protrarsi per più di una giornata, la stazione appaltante ha piena
facoltà di ritenere risoluto di diritto il contratto e conseguentemente a procedere, senza bisogno di messa
in mora, all’incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione del servizio in danno dell’
Operatore economico affidatario, a carico del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a
quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito, e salva ogni azione che la
stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
In caso di sciopero del personale dell’operatore economico affidatario, la stazione appaltante opererà
sulla fattura mensile le trattenute per l’importo corrispondente ai servizi non resi, con gli stessi criteri
indicati al 1° comma del presente articolo.
All’operatore economico verrà inoltre trattenuto un importo pari alla quota corrispondente al compenso
necessario per far eseguire il servizio dal personale dipendente della R.S.A. e/o da altre ditte, comunque
acquisite dalla stazione appaltante.
In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla Legge n° 146 del 12/06/90 per la tutela dei
servizio minimi essenziali, trattandosi di Amministrazione Pubblica.
Art. 15: Divieto di cessione o subappalto
E’ vietato all’aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, la
cessione del contratto e qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale del servizio.
Articolo 16: Fallimento, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell’appaltatore
Nel caso di fallimento dell’operatore economico affidatario, il contratto si intenderà senz’altro
risolto fin dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza di fallimento.
Nel caso di liquidazione, scioglimento e cessazione dell’operatore economico affidatario, si provvederà ad
incamerare in toto la cauzione con eventuale ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da
liquidare, della eventuale maggiore spesa conseguente al nuovo contratto.
In caso di trasformazione o fusione dell’ operatore economico aggiudicatario ovvero di cambiamento di
ragione sociale, l’ operatore economico dovrà segnalare all’amministrazione ogni evento societario
rilevante ai fini della consistenza della stessa, continuando comunque la gestione dell’appalto, purché in
caso di fusione, la quota societaria di appartenenza non influisca sulla consistenza originale che diede
luogo all’aggiudicazione dell’appalto.
In caso di morte dell’appaltatore, l’Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli eredi legittimi di
subentrare solidalmente nelle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere immediatamente risolto il
contratto stesso.
Articolo 17: Risoluzione anticipata del contratto
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, nel caso
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
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in cui il servizio non venga prestato nel pieno e completo rispetto del presente capitolato d’oneri, senza
che l’appaltatore abbia adottato provvedimenti di normalizzazione né controdedotto, entro quindici giorni
dalla notifica, argomenti e proposte risolutive.
Il Responsabile cui è demandato il compito di accertare la corretta applicazione del contratto, provvede
ad accurate e ricorrenti verifiche.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, il pagamento viene corrisposto fino al giorno della
cessazione dell’appalto, in misura delle ore effettivamente prestate.
Nei casi di risoluzione del contratto per colpa o disdetta dell’affidatario la stazione appaltante incamererà
in totale la cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, della
eventuale maggiore spesa conseguente al nuovo contratto.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di far ricorso al recesso unilaterale per motivi di pubblico
interesse di cui all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 introdotto dalla legge n. 15/2005.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente, con
particolare riferimento all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Il Comune di Cene avrà facoltà di esercitare il recesso anche qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di
frode, negligenza o imperizia.
Art. 18: Revisione prezzi.
I prezzi rimangono fissi ed invariati per il 1° anno di espletamento del servizio, mentre a partire dal
2° anno, con apposita richiesta, l'aggiudicatario può chiedere la revisione dei prezzi con l’applicazione del
75% dell’indice inflattivo ISTAT FOI 3.1 (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati – indice generale – variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente) dei prezzi al consumo medio dell’anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale
del contratto.
La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa
dell’aumento, dovrà essere inoltrata al responsabile della struttura Casa di Riposo.
Art. 19: Controversie.
Eventuali controversie relative al contratto, che non siano risolte bonariamente ed in sede
amministrativa, saranno deferite esclusivamente al Foro giudiziale di Bergamo.
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio, l'aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere
l'erogazione del servizio, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia, e fatta salva la
possibilità per il Comune di Cene di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Art. 20: Norme di rinvio.
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni vigenti in materia.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato e quelle contenute in qualsiasi atto di
trattativa o contrattuale, sarà privilegiata l’interpretazione più favorevole all’Amministrazione comunale.
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1342, 2° comma del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa
lettura delle norme contenute nel presente capitolato speciale, con particolare riguardo ai seguenti
articoli:

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

Art. 6 - Periodo di prova e monitoraggio del servizio

Art. 7 - Clausola di gradimento e sostituzioni

Art. 8 - Obbligazioni e garanzie dell'aggiudicatario

Art. 10 - Presentazione fatture e modalità di pagamento

Art. 13 – Inadempienze,, risoluzione del contratto e penalità

Art. 15 –Divieto di cessione o subappalto

Art. 16–Fallimento, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell’appaltatore

Art. 17 – Risoluzione anticipata del contratto

Art. 19- Controversie
che si intendono quivi integralmente trascritti, dichiarano di approvarle specificamente, reietta sin d’ora
ogni reciproca eccezione.
Il presente Capitolato Speciale di Gara, che si compone di n. 18 pagine e di n. 20 articoli, è stato
approvato e sottoscritto per accettazione incondizionata di quanto in esso contenuto.(opportunità o meno
della sottoscrizione pagina per pagina).
Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________
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