OSSERVAZIONI alla variante specifica al PSC e RUE vigenti nel

Unione di Comuni Valle del Samoggia - Protocollo n. 10879/2014 del 23/06/2014
OSSERVAZIONI alla variante specifica al PSC e RUE
vigenti nel Comune di Valsamoggia (BO) e relativa Valutazione Ambientale Strategica per l'ampliamento e
riqualificazione dello stabilimento della Ditta ILPA Srl, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000
All’Unione di Comuni Valle del Samoggia
Sportello Unico Attività Produttive Associato
Largo Don Dossetti n. 10, loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
[email protected]
e p.c. Provincia di Bologna
Al Settore Urbanistica e al Settore Ambiente
[email protected]
OSSERVAZIONI
alla variante specifica al PSC e RUE
vigenti nel Comune di Valsamoggia (BO) e relativa Valutazione Ambientale
Strategica per l'ampliamento e riqualificazione dello stabilimento della Ditta
ILPA Srl, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000
Il sottoscritto COMITATO BAZZANESE AMBIENTE E SALUTE - ONLUS, con sede in P.zza
Garibaldi 26, 40053 Località Bazzano, Valsamoggia (BO), codice fiscale 91313730375, in
persona del vicepresidente Righi Roberto, residente in Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, Via
Canaletta 3/8, tel. 338-6310629, vista la variante specifica al PSC e RUE vigenti nel Comune di
Valsamoggia (BO) e la relativa Valutazione Ambientale Strategica per l'ampliamento e
riqualificazione dello stabilimento della Ditta ILPA Srl, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R.
20/2000, presenta le seguenti osservazioni.
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Comitato Bazzanese Ambiente e Salute ONLUS – P.zza Garibaldi 26, loc. Bazzano- 40053 Valsamoggia (BO)
[email protected] – PEC: [email protected]
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Premesse
La scrivente associazione ritiene illegittimo il procedimento di variante specifica al PSC e RUE
vigenti nel comune di Valsamoggia di cui in oggetto, in quanto conseguente e derivato
dall’attuazione dall’accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990 ed ex art. 18 LR 20/2000 tra il
Comune di Bazzano e la società I.L.P.A. s.r.l., approvato con delibera del Consiglio comunale n.
105 del 29.11.2010. I motivi di illegittimità dell’accordo sono illustrati nel ricorso pendente al TAR
dell’Emilia Romagna (R.G. 261/2011), oltre che nel secondo ricorso depositato al TAR il
04.06.2014 per l’annullamento del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Bazzano nella parte in cui si riferiscono all’area e agli
interventi relativi al suddetto accordo. Detti ricorsi, ai quali la scrivente associazione partecipa
come ricorrente assieme ad Italia Nostra e ad altri, si allegano alla presente come
documentazione integrativa per la Provincia, mentre sono già agli atti del Comune di
Valsamoggia.
Osservazione 1
Si osserva come il progetto in esame non corrisponda ad un “ampliamento di fabbricati
industriali esistenti”, ai sensi dell’Art. A-14 bis della L.R. 20/2000, pertanto la procedura
art. A-14 bis non è applicabile per questo progetto.
Infatti, la procedura di all’art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (introdotto con la L.R. n.
6/2009), al comma 1, prevede:
“1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel
territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione
del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la
valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati
industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti”.
Circa l’applicabilità di questa procedura alla richiesta presentata da ILPA srl, si osserva come i
progetti prevedano una serie di interventi di nuova costruzione, che non costituiscono un
ampliamento di fabbricati esistenti. Il progetto, sintetizzato nella seguente figura 1, evidenzia i
due fabbricati industriali esistenti (contornati in blu) ed i 6 nuovi edifici (contornati in rosso e
labellati come alle pagg. 29 e 30 del documento di VAS), così denominati: (A) Reparto di
picking; (B) Magazzino automatizzato; (C) Ampliamento di produzione 1; (D) Ampliamento di
produzione 2; (E) Reparto manutenzione; (F) Uffici. E’ evidente che i suddetti 6 nuovi edifici non
costituiscono assolutamente un ampliamento dei fabbricati industriali esistenti.
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Sul concetto di “ampliamento” si veda anche la definizione all’art. 3.15 delle norme di RUE del
Comune di Valsamoggia:
“Art. 3.15. Ampliamento (AM)
1. Definizione: per le costruzioni in generale, diverse dagli edifici, costituisce intervento di
ampliamento di una costruzione esistente, quell'intervento che comporta la realizzazione
di nuove porzioni di costruzione che vanno ad incrementare il sedime o l'altezza
totale della costruzione preesistente. Nel caso di edifici costituisce intervento AM
qualunque intervento che va ad incrementare la sagoma netta f.t. e/o l'involucro f.t.
dell'edificio preesistente. Rientra nel concetto di Ampliamento di un edificio (inteso in
senso lato come ampliamento dell'unità edilizia) la realizzazione di pertinenze non
interrate (ad es. la realizzazione di autorimesse e vani tecnici) anche qualora tali
pertinenze siano realizzate in posizione staccata dall'edificio preesistente, purché
nell'ambito della sua area di pertinenza.”
F
A
C
B
D
E
Figura 1 - Area oggetto dell’intervento proposto: sono contornati in blu i due fabbricati
industriali esistenti ed in rosso (e labellati come sul documento di VAS) i sei nuovi edifici
Per le ragioni sopra esposte si chiede al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la
proposta di variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 2
Si ritiene che l’istanza di permesso di costruire sulle aree oggetto del presente progetto sia
illegittima per mancanza di disponibilità giuridica di alcune delle aree per le quali il progetto
è stato presentato.
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In particolare:
1. Il progetto prevede la costruzione degli edifici (A) e (B), rispettivamente il Reparto Picking ed
il Magazzino automatizzato, su un area demaniale che comprende l’attuale corso del
canale Torbido nell’area ex Gessi Emiliani. Poichè il R.D. 523/1904, art. 96, comma f,
prevede che le fabbriche siano costruite ad almeno 10 m dall’argine dei corsi d’acqua
pubblici, il progetto prevede la deviazione di tale canale. Però, sui verbali della conferenza di
servizi (seduta del 26.03.2014, pag 6), il Consorzio della Bonifica Burana sottolinea che
l’area di pertinenza dell’attuale corso del canale Torbido è ancora di proprietà
demaniale, dunque ad oggi essa non rientra nella disponibilità giuridica di ILPA srl.
Come ricorda il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po (STB) nel verbale della
seduta del 02.04.2014 (a pag. 3), “tutte le occupazioni sulle aree di demanio idrico devono
ottenere la loro autorizzazione”. Infatti, anche se ILPA ha ottenuto il permesso per realizzare
un percorso alternativo all’attuale corso del canale Torbido, ad oggi tale deviazione non è
stata realizzata. Inoltre, come risulta da un parere espresso dal STB che si allega alla
presente (risultante da accesso agli atti presso STB da parte della scrivente associazione),
una volta realizzata tale deviazione “la ditta ILPA dovrà contattare il Consorzio della Bonifica
di Burana e lo scrivente Servizio regionale che dovranno verificare e comunicare la cessata
funzionalità idraulica del tratto che verrà abbandonato”. Successivamente, come sottolineato
da STB nella lettera che risulta come allegato n. 4 al documento di progetto di ILPA “C.01.19
Relazione tecnica illustrativa” (pag. 65) “il nuovo tracciato del canal Torbido dovrà poi essere
iscritto al demanio idrico dello Stato”. Infine, ILPA dovrà avanzare all’Agenzia del Demanio
richiesta di acquisto del vecchio tratto del canal Torbido al fine di ottenere piena disponibilità
giudridica per quelle aree. Come si vede, per ILPA la disponibilità giuridica di tali aree ad
oggi non esiste e non è nemmeno certo che essa si avrà in seguito.
2. Il progetto prevede l’occupazione di un’ulteriore area (foglio 2, mappali 2 e 343), posta a sud
degli attuali fabbricati industriali, sulla quale è prevista la costruzione del nuovo edificio
decominato “(C) Ampliamento di produzione 1”. Anche per tale area, oggi ILPA non
possiede la disponibilità giuridica, per le ragioni che seguono. Infatti, nel corso del 2013,
su tale area il Comune di Bazzano ha accertato l’esistenza di abusi edilizi compiuti da ILPA,
consistenti nella costruzione di un piazzale asfaltato per il parcheggio pertinenziale e nella
creazione di depositi coperti e scoperti di materiali. Il Comune di Bazzano, con ordinanza n.
87 del 20.08.2013 ha imposto ad ILPA il ripristino dello stato dei luoghi. Come documentato
fotograficamente nell’esposto trasmesso dalla scrivente associazione al Comune di
Valsamoggia via PEC il 14.06.2014 (che si allega alla presente come documentazione
integrativa per la Provincia), ancora oggi tale area, a distanza di oltre 7 mesi dal termine
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esecutivo dell’ordinanza, non è stata ripristinata alla precedente situazione di area agricola,
ma sono rimasti in situ depositi di materiali su un piazzale asfaltato. Dunque, l’area di
sedime non ripristinata è oggi acquisita di diritto al patrimonio del comune, ai sensi
dell’Art.31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27
dicembre 2002, n°301. Pertanto anche su tale area, ILPA ad oggi non possiede più la
disponibilità giuridica in quanto divenuta di proprietà del Comune di Valsamoggia.
Per le ragioni sopra esposte si chiede al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la
proposta di variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 3
La conferenza di servizi si è svolta con carenze di pubblicità, di trasparenza e di
coinvolgimento dei possibili soggetti interessati.
Le ragioni sono le seguenti:
1. non ci risulta che l’avvio del procedimento di conferenza di servizi sia stato oggetto di
pubblicità, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, ad esempio mediante pubblicazione sull’albo
pretorio del Comune di Bazzano; tale omessa pubblicità ha pregiudicato la possibilità di
intervento nel procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, da parte di soggetti
portatori di interesse pubblico o privato, nonché da parte di portatori di interessi diffusi come
la scrivente associazione;
2. per precisione, la scrivente associazione, avendo appreso della conferenza di servizi dalle
controdeduzioni alle osservazioni al PSC approvate dal Consiglio comunale di Bazzano il
19.12.2013, aveva chiesto di accedere agli atti di tale conferenza in data 24.01.2014, ma
tale richiesta è stata - indebitamente - negata dall’ufficio SUAP con l’invito ad attendere
la conclusione della conferenza medesima;
3. una volta conclusasi la conferenza, la scrivente associazione ha trovato mancata
disponibilità da parte del SUAP alla presa visione integrale della documentazione tecnicoamministrativa del procedimento, come risulta dalla lettera di reclamo che chiede
l’intervento del Difensore civico e che si allega alla presente per opportuna conoscenza
della Provincia;
4. con il reclamo di cui sopra, la scrivente ha altresì richiesto “accesso civico” al responsabile
per la trasparenza del Comune di Valsamoggia, ai sensi del D.L. 33/2013, art. 39, comma 2,
ma tale accesso ad oggi non è stato concesso:
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5. dagli atti risulta evidente il mancato coinvolgimento alla conferenza di servizi del confinante
Comune di Savignano sul Panaro, come lamentato da aderenti alla presente associazione
che risiedono sul lato savignanese della frazione di Magazzino; si ritiene che trattandosi di
variante specifica al PSC e RUE, oltre che di intervento edilizio con impatti rilevanti
sull’ambiente, il mancato invito di tale ente costituisca una grave carenza.
Per le ragioni sopra esposte si chiede al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la
proposta di variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 4
La presente proposta di “variante specifica al PSC e RUE vigenti” risulta ambigua nella sua
definizione e contradditoria rispetto alla propria scheda normativa, mentre il progetto
edilizio, da attuarsi con intervento diretto, risulta in costrasto con la normativa di PSC e
con quella del previgente PRG
Le ragioni sono le seguenti:
1. L’istanza del presente procedimento, ai sensi dell’art. A-14 bis della L.R. 20/2000, è stata
presentata presso il SUAP in data 26.09.2013 e si è conclusa in data 02.04.2013. La
presente variante specifica si sarebbe quindi dovuta riferire al previgente PRG, anche se nel
frattempo, in data 19.12.2013, il Comune di Bazzano ha approvato il vigente PSC e RUE, il
quale è entrato in vigore il 26.03.2014 con la sua pubblicazione sul bollettino regionale.
Che si tratti di variante al previgente PRG lo dimostra anche la Relazione tecnico-illustrativa,
che fa sempre e solo riferimento al previgente PRG, oltre che la scheda normativa
(documento progettuale denominato “D.09”), la quale riporta come “stato attuale” la tavola
3.1 e 6.1 del previgente PRG. La medesima scheda normativa riporta però anche lo “stato
attuale PSC-RUE”, inserendo la tavola “BZ RUE 1a” e “BZ PSC 3a”, nella versione adottata
dal Comune di Bazzano il 25.03.2013, con evidente riferimento al regime di salvaguardia.
Però, prima della conclusione del procedimento di variante, entra in vigore l’attuale PSC e
RUE, le cui tavole, per l’area in esame, differiscono in modo sostanziale da quelle adotatte.
Ne consegue che la variante viene presentata in modo ambiguo nella sua definizione –
si sarebbe dovuta chiamare “variante specifica al PRG previgente” - e contradditoria nei
contenuti della scheda normativa allegata, in quanto essa non contiene affatto le
tavole del PSC e RUE vigenti.
2. Rimanendo fermi sul fatto che la variante proposta si riferisce al previgente PRG e non al
vigente PSC e RUE, occorre considerare che l’intervento IUC proposto vorrebbe accedere
alla fase attuativa senza preventivo inserimento nel POC. Questo infatti è consentito dalle
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norme di PSC: l’art 1.6, comma 6, delle norme di PSC prevede che “I PUA o gli Interventi
Unitari Convenzionati previsti da Varianti di anticipazione approvate o da accordi sottoscritti
(ex art. 18 L.R. 20/2000 o art. 11 L. 241/1990) che ne definiscono le modalità di attuazione,
possono accedere alla fase attuativa senza preventivo inserimento nel POC, nel rispetto
degli accordi, in base ai parametri definiti dagli strumenti urbanistici generali previgenti
(PRG e PSC), nei tempi definiti dalle varianti e dagli accordi, a condizione che le relative
convenzioni siano sottoscritte prima dell’avvio del procedimento di formazione del primo
POC (avviso pubblico o altro atto formale di avvio del procedimento)”.
Nel caso in esame, l’intervento edilizio dovrebbe perciò procedere “in base ai parametri
definiti dagli strumenti urbanistici generali previgenti”. Ma le previgenti norme
prevedevano limitazioni che sono in contrasto con l’intervento descritto nell’accordo, in
particolare l’altezza delle strutture edilizie doveva essere inferiore a 10 m (per i comparti
industriali di tipo D1, quale quello della ex-gessi Emiliani), mentre il magazzino
automatizzato dovrebbe arrivare a 30 m ed anche gli altri fabbricati supererebbero i 20 m di
altezza. E’ evidente il costrasto con la normativa del previgente PRG.
Diversamente, se ci poniamo, anche solo per ipotesi, nell’ambito del vigente PSC,
l’intervento diretto senza preventivo inserimento nel POC risulta in contrasto con la
vigente normativa di PSC e RUE.
Per le ragioni sopra esposte si chiede al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la
proposta di variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 5
La conferenza di servizi si è illegittimamente conclusa, esprimendo PARERE FAVOREVOLE,
prima di aver acquisito tutti gli atti di assenso dagli enti presposti in materia ambientale.
Tale constatazione si desume dai verbali della conferenza, in particolare:
già nel primo verbale (seduta del 20.11.2013) a pag. 2 si legge “Si rileva che non è stata fatta la
richiesta per l’Autorizzazione Unica Ambientale, viene condiviso ad unanimità la proposta di
fare la procedura esterna alla variante ma in modo parallelo. Pertanto, ARPA e AUSL in
sede di conferenza si esprimeranno solo per la variante urbanistica, esprimendosi sul
progetto con la procedura AUA”. Si osserva che l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai
sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, è deputata a fornire le autorizzazioni ambientali da parte di
ARPA, AUSL e Provincia, ma essa non può avvenire fuori dal procedimento unico in corso,
ovvero dalla conferenza di servizi. Infatti, la disciplina statale (Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e
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D.P.R. n. 447/1998 poi riformato dal D.P.R. n. 160/2010) prevede espressamente che la
conferenza di servizi presso il SUAP possa esprimersi solo dopo aver accertato che la
realizzazione dell’intervento sia rispettosa degli aspetti ambientali, valutate le specifiche
risultanze di tutte le amministrazioni competenti coinvolte (art. 14-ter, comma 6-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241). Si osserva inoltre che l’integrazione di un procedimento di AUA all’interno
di una conferenza di servizi è previsto dalla disciplina e dovuto, ai sensi dell’art. 4, commi 4, 5 e
6 del DPR 13 marzo 2013, n. 59.
Ciò nonostante, la conferenza di servizi decide (v. il verbale a pag. 7) che la procedura per
l’AUA venga gestita parallelamente alla variante urbanistica, e comunica ai progettisti di
presentare istanza per il rilascio dell’AUA. E’ poi singolare che al termine della prima seduta
si decida anche che la variante urbanistica richiesta sia assoggettabile a procedura di VAS, per
la quale si chiede al proponente di fornire gli elaborati previsti. Si osserva infatti che nel
documento di VAS presentato mancano alcuni temi ambientali che fanno espressamente parte
dall’AUA, come lo scarico delle acque reflue e le emissioni in atmosfera. D’altronde, come
precisato nel primo verbale, i pareri degli enti relativamente all’AUA non verranno forniti in
sede di conferenza di servizi.
Nel secondo verbale (seduta del 26.03.2014), a pag 2 si trova conferma dell’impostazione sopra
descritta: “Si informa, che come concordato nella prima seduta la procedura di AUA è stata
scorporata dal procedimento in oggetto e che la proprietà ha già presentato istanza di
AUA per lo stato di fatto degli scarichi e chè presenterà in seguito quella riguardante il
progetto”. Dunque, solo il 26.03.2014 viene comunicato in conferenza di servizi che ILPA ha
presentato istanza di AUA limitata allo stato di fatto, ovvero agli stabilimenti esistenti, e
non per quelli di progetto, e che tale AUA, per quanto limitata (e poco significativa ai fini della
valutazioni ambientali del presente procedimento), è stata scorporata dal procedimento di
conferenza. Sempre nel secondo verbale, a pag. 2 si legge che la “Provincia Settore Ambiente Chiede conferma che I'AUA che la proprietà ha richiesto sullo stato di fatto avrà poi un
collegamento nell'istanza AUA che verrà presentata per il progetto in quanto l'eventuale
negazione di una o dell'altra procedura AUA comporterebbe la negazione della restante.”
Da questa considerazione del funzionario provinciale risulta ancora più evidente, di fronte ad un
progetto di espansione industriale come quello in esame, la scelta illogica, oltre che
contradittoria rispetto ad un’istanza di procedimento unico (ex DPR 160/2010), di chiedere
all’azienda di presentare istanza per la valutazione di due distinte AUA, il cui procedimento ed
esito risulterà scorporato da quello della conferenza di servizi in corso.
Con il verbale della seduta del 02.04.2014 si chiude infatti la conferenza di servizi senza che
alcuna AUA sia stata inclusa nei lavori della conferenza.
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Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Provincia di Bologna di esprimere PARERE
NEGATIVO sulla VAS e al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la proposta di
variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 6
La conferenza di servizi si è illegittimamente conclusa, esprimendo PARERE FAVOREVOLE,
prima di aver acquisito il parere da parte dei Vigili del Fuoco sull’intero progetto, in termini
di prevenzione e protezione antincendio.
Dall’ultimo verbale di conferenza di servizi (seduta del 02.04.2014) si evince che la conferenza
di servizi si è chiusa con una valutazione da parte dei Vigili del Fuoco, riguardante solo
una parte del progetto. Infatti, nel parere dei VV.F, al p.to 10 risulta che l’edificio relativo al
“magazzino automatizzato” non è stato sottoposto a valutazione antincendio in quanto oggetto di
specifica istanza di deroga (ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011). Dal documento di
progetto “C.05.15 Relazione antincendio” si evince poi che il motivo di tale richiesta di deroga è
legato alla mancanza dei requisiti di resistenza al fuoco della struttura portante del
magazzino automatizzato. Poichè anche la richiesta di valutazione per la prevenzione incendi
è parte dell’istanza di procedimento unico presentato, si ritiene che anche il parere in deroga
dovesse essere parte integrante del procedimento di conferenza di servizi, la quale si è invece
conclusa senza attendere il parere complessivo dei VV.F.
Tanto più che il magazzino automatizzato in esame è del tipo “ad alte scaffalature”,
raggiungendo l’altezza interna di ben 34 metri, ed essendo per sua natura un luogo
complesso, dovrebbe essere considerato
come un edificio con rischio d’incendio di tipo
particolare, con conseguenze di grave portata in caso di sinistro, anche a causa del gigantesco
volume dell’edificio, pari a 331.500 mc (150x65x34 mc), e dell’elevatissimo carico d’incendio
dovuto al materiale plastico ed infiammabile che il magazzino conterrà, come PoliPropilene
(PP), PoliStirene (PS), PoliEtilene (PE), PoliEtilenTereftalato (PET), PoliLAttide (PLA), oltre ai
relativi imballaggi in cartone e legno. In particolare, PP, PE e PET, sono tra le materie plastiche
che bruciano con il più basso basso tenore di ossigeno e sono infiammabili a bassa
temperatura. Per queste ultime ragioni si ritiene che una simile espansione dell’azienda, in
particolare in termini di capacità di stoccaggio di ingenti quantità di materiale di origine
petrolifera, potrebbe farla rientrare tra gli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante, ai sensi del
D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 (“normativa Seveso”), per i quali sono previste particolari
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procedure di prevenzione. Anche tale possibile profilo normativo non pare che sia stato preso in
esame durante la conferenza di servizi.
In merito alle caratteristiche edili del magazzino, si osserva che esso dovrebbe essere costruito
con strutture portanti incombustibili e dovrebbe prevedere suddivisioni interne in compartimenti
tagliafuoco, le quali, in base alle planimetrie di progetto, non paiono essere state previste.
Inoltre, il fatto che lo stoccaggio sia a forma di torre, con grandi spazi intermedi tra le
scaffalature, provoca un effetto camino che accelera la propagazione verticale delle fiamme in
caso d’incendio.
Si osserva anche che l’edificio del magazzino automatico non prevede l’impianto parafulmini (si
veda il documento di progetto “C.03.2 Relazione tecnica scariche atmosferiche”), il quale
potrebbe invece evitare in primo luogo un incendio causato da fulmini.
Si osserva inoltre che gli attuali stabilimenti di ILPA confinano con un pozzo estrattivo di metano,
gestito dalla SNAM, sito ad appena 30 metri di distanza.
Si consideri infine la vicinanza con gli edifici residenziali della località Magazzino, che in caso
d’incendio sarebbe direttamente esposto ai fumi, essendo alcune abitazioni a meno di 100 m di
distanza e l’abitato principale della frazione ad appena 250 m di distanza.
Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Provincia di Bologna di esprimere PARERE
NEGATIVO sulla VAS e al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la proposta di
variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 7
La conferenza di servizi si è svolta con carenze istruttorie sul tema sanitario, legato alla
presenza di una “industria insalubre di prima classe”.
L’istruttoria non ha affrontato compiutamente il tema dell’industria insalubre di prima classe, ai
sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS), ovvero l’analisi di compatibilita
sanitaria con l’ambiente circostante di quelle attività “che debbono essere isolate nelle
campagne e tenute lontane dalle abitazioni”. Si evidenzia che l’argomento è stato appena
sollevato durante la prima seduta di conferenza (verbale del 20.11.2013, pag. 12), senza porlo
come elemento centrale sul quale valutare la compatibilità, sotto il profilo sanitario,
dell’insediamento di ulteriori stabilimenti produttivi con emissioni in atmosfera. Si ricorda infatti,
come illustrato con l’osservazione 4, che le valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera sono
state “scorporate” dalla conferenza di servizi e rinviate alla presentazione di una istanza di AUA
per gli stabilimenti esistenti ed una futura ulteriore istanza di AUA per i nuovi stabilimenti. Inoltre,
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nessun documento tecnico descrittivo delle emissioni in atmosfera risulta agli atti, così come non
risulta alcuna conclusione in merito alla compatibilità dell’espansione industriale con l’ambiente
circostante, ai sensi dell’art. 216 del TULS.
Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Provincia di Bologna di esprimere PARERE
NEGATIVO sulla VAS e al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la proposta di
variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 8
La conferenza di servizi si è svolta con carenze istruttorie sul tema della bonifica ambientale
del sito della ex-Gessi Emiliani.
Nella documentazione acquisita agli atti risulta il documento "D.03 Indagine ambientale
preliminare", che si riferisce all’indagine ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.
n. 152/2006 , relativamente a siti potenzialmente inquinati. Da tale relazione, a firma del Geol.
Michele Dall’Olmo del 18.07.2013, risultano inquinamenti sia del terreno sia delle acque di
falda, in particolare:
1. per la matrice SUOLO si legge quanto segue:
"Il test di cessione eseguito ai sensi del D.M. 186/2006 ha rilevato concentrazioni di Solfati
nei campioni prelevati nelle trincee T4, T6 e T7 superiori ai limiti previsti per l’ammissibilità
ai fini del recupero dei rifiuti non pericolosi. Le indagini eseguite in prossimità dei serbatoi
interrati hanno permesso di osservare l’evidente presenza di idrocarburi nei terreni alla
base dei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio di idrocarburi a servizio del’impianto di
riscaldamento, prossimi alle trincee T8 e T9. ... omissis ... Le analisi chimiche hanno
confermato le osservazioni in campo, mostrando concentrazioni di Idrocarburi pesanti
superiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) di riferimento nei campioni
più profondi prelevati nelle trincee T8 e T9";
2. per la matrice ACQUE SOTTERRANEE si legge quanto segue:
"Si osserva una diffusa concentrazione di Ferro e Manganese superiore ai limiti di
riferimento su tutti i campioni rilevati (ndr, sino a 22 volte per il ferro, e sino a 6 volte
per il manganese). Solo per i pozzi P1 e P3 (ndr, 2 pozzi su tre) la concentrazione di
Alluminio eccede i limiti (ndr, sino a 6 volte), mentre il superamento per il parametro
Solfati è riscontrabile solamente nel pozzo P3 (ndr, 1.5 volte i limiti)”.
Tale grave situazione di contaminazione del sito, in particolare per quanto concerne le acque
di falda, evidenzia la necessità di compiere una bonifica, almeno per la matrice SUOLO, mentre
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per la matrice ACQUE SOTTERRANEE nasce il problema di individuare e rimuovere le
cause di tale inquinamento. Si è sorpresi del fatto che il documento di VAS menzioni in poche
righe l’indagine ambientale eseguita e non discuta quasi per nulla i risultati d’inquinamento
riscontrati. E’ inoltre inaccettabile che tale problema d’inquinamento non sia stato oggetto di
approfondimento e discussione in sede di conferenza di servizi, in quanto nessun piano
di bonifica è stato allegato agli atti. Si ritiene invece che tale problema d’inquinamento debba
essere urgentemente affrontato e risolto prima di dare nuove autorizzazioni.
Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Provincia di Bologna di esprimere PARERE
NEGATIVO sulla VAS e al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la proposta di
variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 9
La conferenza di servizi si è svolta con carenze istruttorie sul tema del rumore.
I documenti presi in esame sono la VAS ed il documento “D.05 Documentazione di previsione
d’impatto acustico” (DOIMA). Il documento di VAS, sulla matrice RUMORE costituisce di fatto un
estratto del documento di DOIMA. Le carenze riscontrate sono le seguenti:
1. mancato riferimento alla classificazione acustica adottata dal Comune di Bazzano il
19.12.2013, che quindi oggi deve essere obbligatoriamente applicata, almeno in regime di
salvaguardia. Invece, nella documentazione acustica di VAS (e DOIMA), aggiornata al 18
febbraio 2014, si afferma erroneamente che “La zonizzazione acustica del Comune di
Bazzano è stata redatta dal punto di vista cartografico ma non ancora approvata in via
definitiva, per cui resta in vigore la “Classificazione Provvisoria” di cui al DPCM 1 Marzo
1991”. Il fatto di ignorare la zonizzazione acustica appena adottata ha gravi
implicazioni. Inoltre la prospicente area residenziale sita nel territorio del Comune di
Savignano sul Panaro, corrisponde ad un territorio edificato a residenziale classificato come
“Zona B”, ai sensi del DPCM 1 marzo 1999, per il quale valgono limiti più stringenti di quelli
indicati sulla VAS (e DOIMA). Dei 6 recettori presi in considerazione, i recettori R1, R2 ed R3
sono infatti sul territorio di Valsamoggia, mentre i recettori R4, R5 ed R6 sono sul territorio di
Savignano sul Panaro. In tabella sono messi a confronto i limiti di immissione presi in
considerazione dallo studio di VAS (e DOIMA) rispetto a quanto prevede la classificazione
acustica della località Bazzano di Valsamoggia, e la zonizzazione di Savignano sul Panaro.
Come si nota, per tutti i recettori, salvo R1, i limiti di immissione indicati sulla VAS sono
10 decibel più alti di quelli prevista dalla normativa vigente.
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Recettori
VAS (e DOIMA)
Zona
Limite
Limite
diurno
notturno
Classificazione acustica
Zonizzazione di Savignano
di Bazzano del 19.12.2014
DPCM 1 marzo 1991
Classe
Limite
Limite
diurno
notturno
Zona
Limite
Limite
diurno
notturno
R1
“tutto il territorio”
70
60
5
70
60
-
-
-
R2
“tutto il territorio”
70
60
3
60
50
-
-
-
R3
“tutto il territorio”
70
60
3
60
50
-
-
-
R4
“tutto il territorio”
70
60
-
-
-
B
60
50
R5
“tutto il territorio”
70
60
-
-
-
B
60
50
R6
“tutto il territorio”
70
60
-
-
-
B
60
50
Tabella - Confronto tra i limiti di emissione (espressi in decibel) considerati nella VAS e quelli previsti
dalla normativa vigente, per i 6 recettori R1-R6 siti in territorio di Valsamoggia e di Savignano sul Panaro
2. mancata valutazione del rumore prodotto dal magazzino automatizzato. Non si menziona
il rumore prodotto all’interno del magazzino (fabbricato B), generato dai numerosi carrelli
trasloelevatori che si muovono sino a 30 metri di altezza, quindi senza possibile mitigazione
di barriere acustiche, considerato che le pareti dell’edificio sono realizzate con bassa densità
superficiale e quindi con scarso potere fonoassorbente alle basse frequenze;
3. mancata valutazione del contributo di rumore legato al traffico di carico merci sul
reparto di picking. Tale contributo non viene valutato per nulla, nonostante l’ingente traffico di
veicoli commerciali, quali auto, furgoni e camion, che andranno a caricare le merci al reparto
di picking (fabbricato A). Come meglio precisato nell’Osservazione 12, l’intero traffico di
spedizioni verrà concentrato su questo edificio. Inoltre, la via Canaletta, oggi a senso unico
di percorrenza, diventerà a doppio senso di marcia e pertanto aumenterà il volume di traffico
che interesserà l’abitato della località Magazzino.
4. previsioni numeriche contraddette dai dati misurati. Si osserva come la tabella
previsionale post-operam indicata a pag. 39 della VAS indichi una sistematica e marcata
differenza, di 4-5 dB, tra il livello di rumore ambientale previsto durante il giorno e quello
previsto durante la notte, per tutti i recettori. Tale previsione è però smentita dalle misure
fonometriche indicate nella tabella di pag. 30 della VAS (punto di misura “PM”, nel periodo
01/07/2013 e 02/07/2013), le quali dimostrano che il livello di rumore è praticamente
costante in tutte le fascie orarie, nell’arco del giorno e della notte, in quanto l’attività di ILPA è
continua sulle 24 ore (nei giorni feriali). Per le medesime misure, a pag. 15 del documento di
DOIMA è riportato esplicitamente il livello sonoro per il periodo diurno, pari a 55.7 dB(A) e
quello notturno, pari a 55.2 dB(A), cioè sono praticamente identici. Allora la discrepanza tra
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le previsioni e le misure non è spiegabile, anche perchè la produzione viene considerata
attiva su 24 ore anche per i nuovi stabilimenti ed inoltre non è prevista nemmeno una
modificata incidenza dal traffico, in quanto a pag. 36 della DOIMA, si specifica che “si può
quindi asserire che l’ampliamento oggetto della presente analisi non provoca flussi
addizionali di traffico rispetto alla situazione attuale”. Dunque si
pongono seri dubbi
sull’attendibilità di tali previsioni post-operam.
Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Provincia di Bologna di esprimere PARERE
NEGATIVO sulla VAS e al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la proposta di
variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 10
La conferenza di servizi si è svolta con carenze istruttorie sul tema dell’impatto
paesaggistico.
Le ragioni sono le seguenti:
1. Il parere integrale della CQAP non è stato messo agli atti della conferenza (e nemmeno
la documentazione visionata dalla CQAP) ma ne è stato riportato solo uno stralcio dal
funzionario del comune di Valsamoggia.
2. La documentazione fotografica nella Relazione paesaggistica, documento “D.09”, tenuto
conto che il magazzino automatizzato è di notevole altezza e dimensioni, non fornisce viste
prospettiche che inquadrino l’abitato di Magazzino rispetto all’insediamento industriale.
1. Nella Relazione paesaggistica manca l’informazione sugli effetti conseguenti la
realizzazione dell’opera, che di fatto sono consistenti. Si pensi ad esempio al problema
dell’ombreggiatura che viene causato dal magazzino automatizzato alto 30 m sulle aree
limitrofe. Tale tema non è stato minimamente trattato, eppure è rilevante. Ad esempio, a
nord-ovest del magazzino automatizzato, in angolo tra via Canaletta e via Anna Frank, si
trova
un
terreno
agricolo
coltivato
a
frutteto
che
risenterebbe
pesantemente
dell’ombreggiatura di tale edificio, con un conseguente danno economico in quanto è noto
che l’ombra produce effetti negativi sulle piante da frutto. Per quel caso, con un modello
matematico di ombreggiamento (si veda il report ENEA “calcolo dell’ombreggiamento
sull’involucro dell’edificio” – report RSE/2010 a cura di Y. Cascone, V. Corrado, V. Serra, C.
Toma) è stato stimato che il tempo di luce solare persa in un anno sarebbe dell’ordine di
1300 ore, pari ad oltre il 2% del totale di ore di luce disponibili in un anno, alla latitudine della
località Magazzino. Ulteriori aree agricole ed edifici, posti a nord, nord-est e nord-ovest
risentirebbero dell’ombreggiamento del magazzino automatizzato.
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Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Provincia di Bologna di esprimere PARERE
NEGATIVO sulla VAS e al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la proposta di
variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 11
La conferenza di servizi si è svolta con carenze istruttorie sul tema della gestione degli
scarichi reflui.
Il progetto propone la realizzazione di un depuratore aziendale ad una distanza dalle abitazioni
(3 edifici) che è inferiore ai 100 m prescritti dalla Delibera Interministeriale 04/02/1977. Il
funzionario di ARPA aveva sollevato la questione durante la prima seduta di conferenza, come
si desume dal verbale del 20.11.2013 (pag. 12) : “Sì manifestano perplessità e preoccupazione
relativamente all'ubicazione dell'impianto di depurazione. Si ricorda che la Delibera
lnterministeriale 04/02/1977 prevede: "Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi
contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla.salute dell'uomo, è prescritta una
fascia di rispetto assoluto con vincolo di ·inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto.
La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede dii definizione degli
strumenti urbanistici e/o in sede· di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale
larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri". Tale collocazione è indicata dai progettisti
come l’unica tecnicamente possibile, però sulla distanza minima dalle abitazioni la
normativa non prevede deroghe. Ciò nonostante, nel secondo verbale di conferenza, del
26.03.2014, pag 13, si legge quanto segue: ”Si prende atto di quanto dichiarato e documentato
dai progettisti in merito al limite dei 100 metri previsti dalla Delibera lnterminìsteriale 04 febbraio
1977. Poiche', come affermato, sono presenti situazioni ostative a mantenere tale distanza si
rimette alle responsabilita' dei progettisti, nonche' all 'organizzazione degli interventi di ordinaria
e straordinaria manutenzione affinche' l'impianto non determini situazioni di disagio, disturbo o
danno.” E’ evidente che la normativa non consente di rimettersi alla responsabilità dei
progettisti e che il depuratore debba trovare una diversa collocazione.
Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Provincia di Bologna di esprimere PARERE
NEGATIVO sulla VAS e al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la proposta di
variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
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Osservazione 12
La conferenza di servizi si è svolta con carenze istruttorie sul tema della viabilità e in ordine
al carico urbanistico.
Le ragioni sono le seguenti:
1. si osserva che il documento di VAS discute unicamente della diminuzione di traffico per il
trasporto e lo stoccaggio di merci da parte di ILPA, affermando che si ridurrà il numero di
viaggi verso i diversi magazzini satellite di stoccaggio, distribuiti in diversi comuni, nel raggio
di 10-15 km dal sito produttivo. E’ sicuramente vero che il nuovo magazzino automatizzato,
per la sua elevatissima capacità di stoccaggio permetterà la chiusura dei magazzini satellite,
ma questo andrà a scapito di una maggior concentrazione di traffico a livello locale, sulla
frazione di Magazzino. Si consideri infatti che tutti i veicoli commerciali, oggi inviati dai clienti
di ILPA a ritirare le merci presso i magazzini satellite, domani verranno a caricare presso il
magazzino automatizzato. E’ evidente che i mezzi deputati alla spedizione della merce verso
il cliente potranno essere solo parzialmente carichi e pertanto saranno sicuramente in
numero notevolmente superiore rispetto ai veicoli ILPA che distribuiscono unicamente la
produzione verso i magazzini satellite, i quali viaggiano sempre a pieno carico. Inoltre non
viene considerata la maggior produzione che ILPA intende potenzialmente ottenere, di fatto
con un raddoppio di stabilimenti produttivi. E’ evidente che a regime di produzione varrà un
principio di proporzionalità diretta: tanto maggiore è la quantità di merce che entra nel
magazzino, tanto maggiore e la quantità di merce che esce. Dunque l’aumento di
produzione avrà un peso rilevante sul carico urbanistico.
2. La via Canaletta verrà allargata e diventerà a doppio senso di marcia, favorendo così un
maggior flusso di traffico sulla parte residenziale di Magazzino. Inoltre, anche l’apertura di un
ulteriore accesso all’area produttiva di ILPA da Via canaletta andrà nella medesima direzione
di aumento del traffico. Tali situazioni non sono state valutate nella VAS, anzi si afferma che
ci sarà una diminuzione di traffico (inteso su vasta scala) senza portare particolari prove di
ciò.
Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Provincia di Bologna di esprimere PARERE
NEGATIVO sulla VAS e al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la proposta di
variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Osservazione 13
La conferenza di servizi si è svolta con carenze istruttorie sul tema della tutela degli edifici
di interesse storico testimoniale.
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Comitato Bazzanese Ambiente e Salute ONLUS – P.zza Garibaldi 26, loc. Bazzano- 40053 Valsamoggia (BO)
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Sul tema della declassificazione dell’edificio storico per la sua demolizione si osserva:
1. gli atti a della conferenza di servizi riportano in modo molto marginale l’analisi dello stato di
fatto e del passato storico dell’edificio (ex mulino ed annessa residenza) che si vuole
abbattere (si veda la relazione istruttoria della Provincia allegata al verbale del 26.03.2014),
ove si assume come vero il dato che l’edificio sia stato danneggiato durante i
bombardamenti della seconda guerra mondiale e poi ricostruito nel dopoguerra,
compromettendone le caratteristiche tipologiche. Ciò non corrisponde al vero e ne danno
testimonianza gli anziani del paese che ricordano il periodo dei bombardamenti del 1944, e
confermano che nessuna bomba ha mai interessato l’edificio in questione. E’ evidente che
ulteriore documentazione è stata prodotta in separata sede rispetto al procedimento di
conferenza di servizi. Comunque sia, il mulino e l’annesso edificio residenziale fanno ancora
parte del gruppo di 3 mulini costruiti dai Marchesi Tanari di Bologna tra il ‘500 ed il ‘600,
come risulta da più testi storici e dagli archivi bolognesi, e sono quindi di grande interesse,
anche in termini di archeologia industriale. La loro distruzione è un verò “delitto storicoarcheologico”!
2. Si osserva anche che il parere della Soprintendenza sulla demolizione dell’edificio è
sostanzialmente contrario ma condizionato dalla volontà dell’amministrazione comunale:
“riscontrati gli atti tecnici pervenuti ed in particolare le motivazioni espresse dal Comune di
Bazzano, ente delegato per la gestione del vincolo paesaggistico, nonchè facendo seguito a
quanto già espresso in sede di incontri congiunti con l' Amministrazione Comunale stessa, si
ribadisce l'opportunità che la realizzazione di nuove volumetrie per i previsti nuovi
stabilimenti produttivi compenetri la conservazione di elementi peculiari attinenti alle
presistenze storiche.”. Ciò nonostante, il progetto non prevede alcuna conservazione di
elementi peculiari attinenti alle preesistenze storiche.
Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Provincia di Bologna di esprimere PARERE
NEGATIVO sulla VAS e al Comune di Valsamoggia di NON APPROVARE la proposta di
variante specifica al PSC e RUE in oggetto.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Righi Roberto,
vice Presidente del Comitato Bazzanese Ambiente e Salute ONLUS
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