Regoletecniche_protocollo

PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Regole tecniche
In arrivo le Regole tecniche su protocollo
informatico e conservazione dei documenti
di Sarah Ungaro
e Simonetta Zingarelli
I nuovi adempimenti previsti dai decreti siglati dal
ministro D’Alia ai primi di dicembre e la centralità
dei responsabili che operano d’intesa tra loro
Digital&Law Department, Studio legale Lisi
S
ono di prossima pubbli­
cazione in Gazzetta Uffi­
ciale i due decreti relativi
alle nuove Regole tecniche sul
protocollo informatico e sul si­
stema di conservazione dei do­
cumenti, firmati il 3 dicembre
2013 dal ministro per la Pubbli­
ca amministrazione e la sempli­
ficazione.
Le novità in arrivo
Nell’attesa, è possibile anticipa­
re alcune delle più rilevanti no­
vità contenute, innanzitutto,
nelle Regole tecniche per il
protocollo informatico, ai sensi
degli artt. 40­bis, 41, 47, 57­bis e
71, del Codice dell’amministra­
zione digitale di cui al Dlgs n.
82 del 2005, le quali sostituiran­
no quelle emanate con l’ormai
risalente Dpcm 31 ottobre 2000.
In particolare, al comma 3 del­
l’art. 5 del testo delle nuove Re­
gole tecniche sul protocollo, si
dispone che il manuale di ge­
stione sia reso pubblico dalle
PA, mediante la pubblicazione
sui rispettivi siti istituzionali[1];
mentre, in riferimento alle mo­
dalità di registrazione dei do­
cumenti informatici, l’art. 18
del decreto prescrive che alla
registrazione di protocollo sia­
no associate le ricevute genera­
te dal sistema di protocollo in­
formatico e, nel caso di regi­
strazione di messaggi di posta
elettronica certificata spediti,
anche i dati relativi alla conse­
gna del messaggio oggetto di
registrazione rilasciati dal siste­
ma di posta certificata.
Tuttavia, appaiono rilevanti so­
prattutto le disposizioni che, in
riferimento ai requisiti minimi
di sicurezza dei sistemi di pro­
tocollo informatico, impongo­
no di rispettare le misure previ­
ste dagli artt. da 31 a 36 e dal
disciplinare tecnico di cui al­
l’allegato B del Codice in mate­
ria di protezione dei dati perso­
1) Nello stesso art. 5 del testo, poi, si prevede che nel manuale di gestione siano riportate anche le modalità di utilizzo degli strumenti informatici per la
formazione dei documenti, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005), nonché l’insieme minimo dei
metadati associati ai documenti soggetti a registrazione particolare e gli eventuali ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di
documento, nell’ambito del contesto a cui esso si riferisce.
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Regole tecniche
nali (di cui al Dlgs 30 giugno
2003, n. 196), e di trasmettere il
registro giornaliero di protocol­
lo al sistema di conservazione
entro la giornata lavorativa suc­
cessiva, al fine di garantirne
l’immodificabilità del contenu­
to[2]. Da tali norme, in effetti,
emerge chiaramente come, an­
che alla luce delle nuove Regole
tecniche per il protocollo infor­
matico, nelle pubbliche ammi­
nistrazioni il Responsabile del­
la gestione documentale (o Re­
sponsabile del servizio per la
tenuta del protocollo informati­
co, della gestione dei flussi do­
cumentali e degli archivi)[3]
debba necessariamente operare
d’intesa con il Responsabile
della conservazione e il Re­
sponsabile per il trattamento
dei dati personali.
Per quanto attiene poi alle nuo­
ve Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione, ai
sensi degli artt. 20, commi 3 e
5­bis, 23­ter, comma 4, 43, com­
mi 1 e 3, 44, 44­bis e 71, comma
1, del Codice dell’amministra­
zione digitale (Dlgs n. 82 del
2005), confrontando il testo ap­
pena licenziato con la delibera­
zione Cnipa n. 11/2004, è imme­
diatamente evidente il supera­
mento della distinzione fra
conservazione sostitutiva di do­
cumenti informatici e conser­
vazione sostitutiva di documen­
ti analogici. In effetti, è stato in­
trodotto il concetto di “sistema
di conservazione”, che ­ dalla
presa in carico fino all’eventuale
scarto ­ assicura la conservazio­
ne dei documenti e dei fascicoli
informatici con i metadati a essi
associati, tramite l’adozione di
regole, procedure e tecnologie
idonee a garantirne le caratteri­
stiche di autenticità, integrità,
affidabilità, leggibilità e reperi­
bilità. Tali requisiti dovranno es­
sere assicurati mediante la pre­
disposizione di un processo di
conservazione attraverso cui si
provveda, in estrema sintesi, al­
l’acquisizione e alla verifica del
pacchetto di versamento, alla
generazione del rapporto di ver­
samento, alla preparazione del
pacchetto di archiviazione sot­
toscritto con firma digitale o fir­
ma elettronica qualificata del
responsabile della conservazio­
ne e, infine, alla preparazione
del pacchetto di distribuzione,
sempre sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qua­
lificata.
Estremamente importanti sono
anche le novità dal punto di vi­
sta terminologico: in effetti, gli
oggetti del sistema di conserva­
zione individuati all’art. 4 sono
i pacchetti informativi[4] di ver­
samento (inviati dal “produtto­
re”[5] ­ figura che nelle pubbli­
che amministrazioni dovrà
identificarsi nel responsabile
della gestione documentale[6] ­
al sistema di conservazione se­
condo un formato predefinito e
concordato, descritto nel ma­
nuale di conservazione), di ar­
chiviazione (composti dalla
trasformazione di uno o più
pacchetti di versamento secon­
do le specifiche contenute nel­
l’allegato IV del decreto e se­
condo le modalità riportate nel
manuale di conservazione) e di
distribuzione (inviati dal siste­
ma di conservazione all’uten­
te[7] in risposta a una sua richie­
sta, o in caso di esibizione al­
l’Autorità richiedente).
Il Manuale della conservazione
Inoltre, si evidenzia che con
l’entrata in vigore delle nuove
Regole tecniche sarà obbligato­
ria l’adozione del Manuale del­
la conservazione, un “docu­
mento informatico”[8] che illu­
stri dettagliatamente i ruoli, le
responsabilità, gli obblighi e le
eventuali deleghe dei soggetti
coinvolti, le tipologie degli og­
getti informatici conservati, il
modello di funzionamento e il
processo di conservazione e di
trattamento dei pacchetti di ar­
chiviazione (con particolare ri­
ferimento alle modalità di presa
in carico dei pacchetti di versa­
mento e della predisposizione
del rapporto di versamento, che
ora viene reso obbligatorio e
per il quale è prevista la neces­
saria apposizione di un riferi­
2) Una previsione simile era contemplata anche nel Dpcm 31 ottobre 2000, tuttavia senza uno specifico riferimento al sistema di conservazione.
3) Definito nel Glossario di cui all’Allegato I al decreto come il “dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di
professionalità tecnico­archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi
dell’articolo 61 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di
conservazione”.
4) In base alle definizioni del Glossario di cui all’allegato I al decreto, per pacchetto informativo si intende il “contenitore che racchiude uno o più oggetti da
conservare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da
conservare”.
5) Nel Glossario citato, il produttore è “la persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di
versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione”.
6) Come espressamente prescritto nell’allegato I delle nuove Regole tecniche.
7) Nelle definizioni del Glossario, l’utente è la “persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di
un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse”.
8) Si veda l’art. 8 del decreto in commento.
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Regole tecniche
mento temporale), le procedure
per la produzione di duplicati o
copie, le normative in vigore
nei luoghi dove sono conservati
i documenti (e ciò è sintomati­
co dell’attenzione che occorre
nella scelta dell’eventuale out­
soucer[9]), nonché le infrastrut­
ture utilizzate e le misure di si­
curezza adottate.
Il processo di conservazione
delle PA
Con particolare riguardo al pro­
cesso di conservazione delle
pubbliche amministrazioni de­
scritto nelle nuove Regole tec­
niche, si prevede che lo scarto
avente a oggetto il pacchetto di
archiviazione relativo a docu­
menti di archivi pubblici (o an­
che privati che rivestano un in­
teresse storico particolarmente
importante) avvenga previa au­
torizzazione del ministero per i
Beni e le attività culturali rila­
sciata al produttore, secondo
quanto previsto dalla normati­
va vigente in materia. Occorre­
rà tener presente, dunque, oltre
al Dlgs n. 42/2004 (c.d. Codice
dei beni culturali), il Dpcm del
21 marzo 2013, emanato ai sen­
si dell’art. 22 del Codice del­
l’amministrazione digitale, con
il quale il Legislatore è final­
mente intervenuto sulla que­
stione dei documenti analogici
originali unici. Tale decreto, in
effetti, indica sia le tipologie di
documenti analogici originali
unici per i quali permane l’ob­
bligo della conservazione del­
l’originale cartaceo (e per i qua­
li, dunque, non è possibile pro­
cedere
alla
conservazione
sostitutiva), sia le particolari ti­
pologie per le quali, in ragione
di esigenze di natura pubblici­
stica, permane l’obbligo della
conservazione
dell’originale
analogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la
necessità di autenticare la con­
formità all’originale a opera di
un notaio o di un altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione da questi firmata
digitalmente e allegata al docu­
mento informatico.
Il sistema di conservazione
Ulteriore elemento di novità
nelle Regole tecniche è rappre­
sentato dalla previsione di mo­
delli organizzativi relativi al si­
stema di conservazione, che
devono essere esplicitamente
definiti e tenuti logicamente di­
stinti dall’eventuale sistema di
gestione documentale. Nello
specifico, il comma 3 dell’art. 5
dispone che le pubbliche am­
ministrazioni realizzino i pro­
cessi di conservazione all’inter­
no della propria struttura orga­
nizzativa, oppure affidandoli a
conservatori accreditati, pub­
blici o privati, di cui all’art. 44­
bis, comma 1, del Cad.
Tutti i soggetti, dunque, che in­
tendessero procedere alla ri­
chiesta per ottenere il ricono­
scimento di conservatore ac­
creditato presso l’Agenzia per
l’Italia digitale dovranno prov­
vedere a integrare la documen­
tazione eventualmente già pre­
sentata con gli ulteriori requisi­
ti imposti dalle disposizioni del
decreto in commento e dai suoi
allegati[10], come peraltro già
previsto dalla circolare di Digi­
tPA (ora AgId) 29 dicembre
2011, n. 59[11]. In particolare,
per espressa previsione della ci­
tata circolare, “nelle more che
vengano emanate le regole tec­
niche relative al sistema di con­
servazione previste dal Cad, co­
loro che desiderano avviare il
processo di accreditamento pos­
sono presentare la domanda
corredata della documentazione
di cui alle lett. da a) a u) che
DigitPA provvederà a esamina­
re. I termini dell’istruttoria si ri­
terranno tuttavia sospesi fino
all’emanazione delle suddette
regole tecniche. Nel momento di
ripresa dei termini dell’istrutto­
ria sarà cura del conservatore
provvedere a completare la do­
cumentazione […] e a ripresen­
tare la documentazione per la
quale è richiesto uno specifico
termine di validità o autodi­
chiarare espressamente che essa
è ancora valida”.
Sul punto, occorre precisare
che soggetto diverso dal con­
servatore accreditato è il certi­
ficatore accreditato del proces­
so, ossia un soggetto, pubblico
o privato, che svolge attività di
certificazione del processo di
conservazione stesso e al quale
sia stato riconosciuto, dal­
l’Agenzia per l’Italia digitale, il
possesso dei requisiti del livello
più elevato, in termini di quali­
tà e di sicurezza[12]. Il certifica­
9) In particolare, è prescritto all’art. 9 del decreto che i sistemi di conservazione delle pubbliche amministrazioni e dei conservatori accreditati prevedano la
materiale conservazione dei dati e delle copie di sicurezza sul territorio nazionale e garantiscano un accesso ai dati presso la sede del produttore (dunque
delle stesse PA e degli stessi certificatori accreditati) e misure di sicurezza conformi a quelle stabilite nel decreto.
10) Nello specifico, gli allegati al decreto constano di documenti relativi a: Glossario/Definizioni (allegato I), Formati (allegato II), Misure, Standard, Specifiche
tecniche (allegato III), Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione (allegato IV), Metadati (allegato V).
11) Recante le modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei
documenti informatici di cui all’articolo 44­bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in Gu n. 32 dell’8 dicembre 2012).
12) Così definito nel Glossario in allegato al decreto in commento.
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Regole tecniche
tore accreditato dovrà chiara­
mente essere un soggetto diver­
so
dal
conservatore
accreditato[13], il quale, come
ovvio, non potrà anche essere
certificatore dei processi di
conservazione.
Nello specifico, appare rilevan­
te la previsione in base alla
quale il Responsabile della
conservazione, anche delle PA,
oltre ad affidare il processo di
conservazione a un conserva­
tore accreditato (ai sensi del­
l’art. 44­bis, comma 1, del
Cad), possa chiedere la certifi­
cazione della “conformità del
processo di conservazione a
soggetti, pubblici o privati che
offrano idonee garanzie orga­
nizzative e tecnologiche, ovvero
a soggetti a cui sia stato ricono­
sciuto il possesso dei requisiti di
cui all’art. 44­bis, comma 1”
del Cad, “distinti dai conserva­
tori o dai conservatori accredi­
tati” (art. 7, comma 2, del de­
creto).
Da ultimo, assolutamente ine­
dito è il Piano della sicurezza
del sistema di conservazione,
previsto all’art. 12 del decreto:
questo documento, infatti, do­
vrà essere predisposto dal Re­
sponsabile della conservazio­
ne, di concerto con il Respon­
sabile
della
sicurezza,
nell’ambito del Piano generale
della sicurezza, nel rispetto
delle misure di sicurezza previ­
ste dagli artt. da 31 a 36 del
Dlgs n. 196/2003, Codice pri­
vacy, e dal disciplinare tecnico
di cui all’allegato B dello stesso
Codice, nonché coerentemente
a quanto previsto dagli artt. 50­
bis e 51 del Cad.
In argomento, tuttavia, è im­
portante porre in evidenza che
la figura professionale del Re­
sponsabile della conservazio­
ne è obbligatoria per privati e
PA che formano i loro docu­
menti informatici, figura che
deve necessariamente operare
d’intesa con il Responsabile del
trattamento dei dati personali e
con gli altri responsabili de­
scritti, tra cui ­ per le sole am­
ministrazioni pubbliche ­ il Re­
sponsabile del protocollo infor­
matico.
La responsabilità in team
Il Codice dell’amministrazione
digitale e le nuove Regole tecni­
che, quindi, per la corretta ge­
stione e la tutela di un archivio
elettronico prevedono obbliga­
toriamente la presenza di un
team composto dal Responsa­
bile della conservazione, dal
Responsabile della sicurezza,
dal Responsabile del trattamen­
to dei dati e dal Responsabile
del protocollo (ove previsto)
che devono operare d’intesa tra
loro. Con specifico riferimento
alle pubbliche amministrazioni,
le figure obbligatorie che devo­
no collaborare tra loro sono,
dunque:
n il Responsabile della conser­
vazione
(tendenzialmente
configurabile nella profes­
sionalità di un informatico
e/o information document
manager con conoscenze an­
che di informatica giuridica,
diritto dell’informatica e basi
di archivistica), il quale deve
coordinare e presidiare i si­
stemi informatici informativi
e documentali garantendone
una durata nel tempo;
n il Responsabile per il tratta­
mento dei dati personali
(tendenzialmente riconduci­
bile alla figura professionale
o di un consulente giuridico/
organizzativo che abbia an­
che cognizioni di informati­
ca e sicurezza informatica
oppure di un esperto di sicu­
rezza informatica con cogni­
zioni di diritto) che deve oc­
cuparsi della protezione del
dato nei database e negli ar­
chivi digitali;
n il Responsabile del proto­
collo, dei flussi documentali
e degli archivi (un archivista
che abbia anche conoscenze
base di informatica, infor­
matica giuridica e diritto
dell’informatica), il quale
deve presidiare la compo­
nente archivistica di qualsia­
si sistema di conservazione
dei documenti informatici.
In tale contesto, dunque, è or­
mai imprescindibile valorizzare
le figure professionali del Re­
sponsabile della conservazione
e del Responsabile privacy, tito­
lari di compiti, poteri e funzio­
ni fondamentali per una PA o
un’azienda, che ricoprono ruoli
chiave nella gestione dei pro­
cessi digitali delle pubbliche
amministrazioni, figure alle
quali è necessario garantire,
dunque, un’adeguata prepara­
zione, un costante aggiorna­
mento e il riconoscimento delle
competenze.
Proprio per dare regolamenta­
zione e il giusto riconoscimento
a queste due figure che operano
in maniera complementare, è da
poco nata l’associazione Anorc
Professioni, prima associazione
italiana che ha aperto per i Re­
sponsabili della conservazione e
i Responsabili del trattamento
due registri nazionali, istituen­
do un percorso virtuoso di for­
mazione e aggiornamento a loro
dedicato (http://www.anorc.it/
anorc_professioni/).
l
13) Come peraltro si evince chiaramente dalla presenza di due distinte definizioni nel Glossario allegato alle nuove regole tecniche sulla conservazione.
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