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SC-06-587/EA 35
ALLE IMPRESE
AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO INDIRIZZI
Bergamo, 26 gennaio 2015
Prot. Nr. 20/2015/GC/ep
Oggetto: contribuzione contrattuale a PREVEDI: novità dal 1 gennaio 2015.
PREMESSA
L’art. 97 del CCNL Edili Industria, modificato a seguito del rinnovo contrattuale del 1 luglio 2014 e reso operativo con il
successivo accordo del 18 novembre 2014, prevede che dal 1 gennaio 2015 le imprese debbano versare al fondo
PREVEDI un “contributo contrattuale” mensile a favore dei lavoratori.
Il contributo deve essere versato sia per i dipendenti (operai/impiegati) già associati al fondo PREVEDI (per i quali tale
contributo si somma alle fonti contributive ordinarie), sia per i dipendenti (operai/impiegati) NON ancora associati a
PREVEDI, per i quali il versamento determina l’iscrizione al fondo1.
Il contributo è obbligatorio per tutto il periodo nel quale il lavoratore rimane soggetto al CCNL Edili Industria.
1. LE QUOTE PER GLI OPERAI E PER GLI APPRENDISTI OPERAI
Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorrente dal 1 gennaio 2015 si calcola, per i lavoratori operai, secondo le
modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo
medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore
di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti
dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Di seguito riportiamo la tabella degli importi del contributo contrattuale a Prevedi per ciascun livello retributivo previsto
dal CCNL Edile Industria.
Livelli
A
O4 - C4 - D6
O3 - C3 - D5
O2 - C2 - D4
O1 - D3
Parametri
B
140
130
117
100
Riparametrazione per livelli
C
11,20
10,40
9,36
8,00
Maggiorazione 18,5%
D = C x 18,5%
2,072000
1,924000
1,731600
1,480000
Totale
E = C+D
13,272000
12,324000
11,091600
9,480000
Valori orari
E / 173
0,0767
0,0712
0,0641
0,0548
L’importo di ciascun lavoratore verrà calcolato automaticamente dal M.U.T. sulla base della qualifica e delle ore ordinarie
indicate, e verrà esposto con due decimali nella casella denominata Prevedi Contrib. Contrattuale. Contrariamente agli
altri importi denunciati, il contributo contrattuale non viene arrotondato all’euro. Pur essendo totalmente a carico del
datore di lavoro, il contributo contrattuale NON sarà oggetto di rimborso da parte della Cassa Edile di Bergamo.
Per gli apprendisti siamo in attesa che le Parti Sociali ci forniscano le indicazioni relative alla determinazione
del contributo contrattuale.
1
Ulteriori impegni contributivi possono essere assunti solo in presenza di una esplicita e autonoma decisione dei lavoratori interessati
CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA – BERGAMO
24068 SERIATE Via Locatelli, 15 Tel. 035 242 289 Fax 035 235 073 [email protected]
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2. LE QUOTE PER GLI IMPIEGATI E PER GLI APPRENDISTI IMPIEGATI
Per questa categoria di dipendenti sono necessarie alcune specifiche:
2.1 impiegati e apprendisti impiegati GIÀ ASSOCIATI a PREVEDI alla data del 31/12/2014: per questa categoria di
lavoratori esiste già un’anagrafica. Sarà necessario specificare il livello dell’impiegato ed eventualmente il relativo
profilo orario nel campo situazione lavoratore (se si tratta di dipendente part time) sulla base della tabella sotto
riportata. La mancata indicazione della qualifica durante la compilazione del MUT comporterà errore bloccante;
2.2. impiegati e apprendisti impiegati NON ASSOCIATI a PREVEDI alla data del 31/12/2014: per questa categoria di
lavoratori sarà necessario compilare l’anagrafica come se si inserisse un nuovo lavoratore, precisandone la qualifica, il
profilo orario e la data di assunzione;
2.3 imprese che impiegano solo lavoratori inquadrati con il CCNL Edili Industria come IMPIEGATI (sia
amministrativi che tecnici): queste imprese, per ottemperare all’obbligo contrattuale del versamento della quota al
Fondo PREVEDI, possono decidere se fare riferimento direttamente al Fondo PREVEDI, inviando una mail all’indirizzo
[email protected] e specificando nell’oggetto della comunicazione “richiesta istruzione per contribuzione contrattuale a
PREVEDI”, oppure avvalersi della Cassa Edile Bergamo (in questo caso sarà necessario iscrivere l’impresa secondo le
consuete modalità).
Di seguito riportiamo la tabella degli importi del contributo contrattuale a Prevedi per ciascun livello retributivo previsto
dal CCNL Edile Industria.
Livelli
7
6
5
4
3
2
1
Categoria
Quadri e prima categoria super
Prima categoria
Seconda categoria
Quarto livello
Terza categoria
Quarta categoria
Quarta categoria I°impiego
Parametri
200
180
150
140
130
117
100
Riparametrazione per livelli
16,00
14,40
12,00
11,20
10,40
9,36
8,00
Per i lavoratori impiegati CCNL Edili Industria, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi
impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. L’importo
di ciascun impiegato verrà calcolato automaticamente dal M.U.T. sulla base del solo livello (attualmente non è prevista,
infatti, alcuna riduzione dell’importo in funzione del profilo orario), e verrà esposto con due decimali nella casella
denominata Prevedi Contrib. Contrattuale. Contrariamente agli altri importi denunciati, il contributo contrattuale non
viene arrotondato all’euro.
3. IL PROFILO CONTRIBUTIVO E FISCALE E LA RILEVANZA DEL VERSAMENTO AI FINI DELLA REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA
3.1 Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento
al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare e, di conseguenza, anche sul
contributo contrattuale, è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto dalla normativa vigente nella
misura del 10 per cento, in luogo della contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro.
3.2 Si ricorda che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito
complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
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3.3 Le parti sociali, con la sottoscrizione dell’accordo del 18 novembre 2014, hanno stabilito che “la contribuzione dovuta
al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile
secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili”.
Compete dunque alle Casse Edili la vigilanza sulla regolarità contributiva delle imprese, anche per quanto riguarda il
Fondo PREVEDI.
4. ESEMPIO
Per chiarire i contenuti esposti, si propone un esempio di compilazione del M.U.T. per un lavoratore (operaio/impiegato)
con la sola adesione contrattuale.
Si sottolinea che una compilazione effettuata in maniera diversa/incompleta da quella riportata nell’esempio, comporta
errore bloccante. È quindi importante seguire con attenzione e con puntualità le istruzioni indicate.
Per approfondimenti è possibile accedere al sito www.prevedi.it; gli uffici della Cassa Edile sono comunque a completa
disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordialmente
Il Direttore
Giuseppe Carbone
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