Circolare - Trivento – Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano"

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano”
86029 Trivento (CB) - Via Acquasantianni, s.n.c.
Telefax 0874/871770 – email: [email protected] - [email protected]
sito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it
Codice Fiscale 80002060707
Prot. N. 338/C27 Trivento, 11/02/2015 AI DOCENTI AI COORDINATORI DI CLASSE AGLI STUDENTI AI GENITORI per il tramite degli Studenti AL D.S.G.A. AGLI ATTI DELLA SCUOLA ALL’ALBO DI ISTITUTO Oggetto: Disposizioni concernenti la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 del D.P.R. n. 122/2009 La Circolare ministeriale n. 20/2011 ribadisce le disposizioni vigenti che impartiscono istruzioni sulla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria (Artt. 2 e 14 del DPR n. 122/2009), delle quali di seguito si fornisce sintesi per opportuna conoscenza e massima diffusione. Tali disposizioni prevedono che “…. ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. La normativa, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, stabilisce che il monte ore annuale delle lezioni non deve individuarsi nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina, ma deve intendesi come orario complessivo di tutte le discipline. A seguito delle disposizioni sopra richiamate, il monte ore del curricolo, il limite minimo di frequenza e il limite massimo di assenze in termini di ore risultano i seguenti per le varie classi degli indirizzi attivi presso le scuole secondarie dell’Istituto: Classi Monte ore Monte ore Limite minimo ore frequenza Limite massimo settimanale annuale (3/4 monte ore annuale) ore di assenza Prime, seconde e terze 30 990 742 247 secondaria di 1° grado Prime e seconde 27 891 668 223 Liceo Terze, quarte e quinte 30 990 742 247 Liceo Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009, “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo”. Sono consentite deroghe al limite minino di frequenza, purché non sia pregiudicata la possibilità della valutazione degli alunni. L’articolo 14, comma 7 del Regolamento prevede, infatti, che le istituzione scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al prescritto limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. “Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Ai sensi di quanto previsto dalle norme e dalle disposizioni attuative impartite dalla CM n. 20/2011, è compito del Collegio dei docenti definire i criteri generali che legittimano deroghe al limite di presenza, deroghe che devono avvenire “per casi eccezionali, certi e documentati”. Compete al Consiglio di classe “verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”. Le casistiche, ai fini delle deroghe, riportate a titolo esemplificativo dalla CM n. 20/2011 sono le seguenti: -­‐ gravi motivi di salute adeguatamente documentati; -­‐ terapie e/o cure programmate; -­‐ donazioni di sangue; -­‐ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; -­‐ adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese, che considerano il sabato come giorno di riposo. Sulla base di quanto disposto dal DPR n. 122/2009 e dalla CM n. 20/2011, il Collegio dei docenti di questo Istituto ha individuato per l’a. s. 2014/15 i seguenti criteri di deroga al limite di presenza ai fini della validità dell’anno scolastico: - motivi di salute (opportunamente documentati) - degenze ospedaliere (opportunamente documentati) - motivi familiari gravi (opportunamente documentati) - esonero parziale per alunni diversamente abili - natura particolare espressa nella diagnosi per il sostegno - donazione di sangue (opportunamente documentati) - partecipazione ad attività, progetti, gare, competizioni organizzate da Enti riconosciuti (opportunamente documentati) Si precisa che le assenze dalle lezioni per la partecipazione a visite guidate, a viaggi di istruzione, ad attività di alternanza scuola-­‐lavoro, ad iniziative culturali e formative, programmate e approvate dagli organi collegiali, svolte in contesti esterni all’edificio scolastico rientrano tra le attività didattiche. In relazione a quanto sopra si sottolinea che l’eventuale documentazione relativa alla deroga per le assenze, da consegnarsi al momento del rientro dello studente nella comunità scolastica, vanno consegnate dal Coordinatore di classe all’ufficio di Segreteria per la protocollazione e l’inserimento nel fascicolo personale dello studente. Le documentazioni suddette sono soggette alla normativa sulla privacy. Si ribadisce infine che, secondo le disposizioni normative sopra richiamate, le deroghe sono ammissibili a condizione che le assenze, comunque, non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni. I Docenti sono invitati a leggere la presente circolare agli studenti (facendone annotazione sul registro di classe), i quali ne porteranno a conoscenza i genitori, sottolineando che il documento è pubblicato sull’albo on line dell’Istituto all’indirizzo www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rosanna Scrascia.