COMUNE DI CARISOLO (TN)

COMUNE DI CARISOLO
Provincia di Trento
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DETERMINAZIONE N. 65 DD. 10/06/2013
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
OGGETTO: Assunzione con contratto a tempo determinato della Sig.ra Facchinelli dott.ssa Silvia
in qualità di Assistente Tecnico - Cat. C - livello base - pos. Retrib. 1^ (CB1^) a tempo
pieno, per sostituzione dipendente in congedo obbligatorio per maternità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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· Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 43 di data 04/06/2013, mediante la quale,
tra l’altro, si emetteva un atto di indirizzo a favore del Responsabile del Servizio segreteria per
procedere all’assunzione attingendo da graduatorie di altri Comuni/Enti (Comunità delle
Giudicarie), con contratto di lavoro a tempo determinato, di un assistente tecnico (periodo
indicativo dal 17/06/2013 e per tutta la durata di astensione dal lavoro della titolare del posto);
· Ritenute integralmente riportate nel presente provvedimento le motivazioni a supporto di detta
deliberazione, anche se non materialmente trascritte;
· Accertato che la dipendente n. mat. 2.0772 assistente tecnico C base, inquadrata presso
l’ufficio tecnico si asterrà dal lavoro a valere dal 05/07/2013 per congedo straordinario
obbligatorio di maternità;
· Considerato che si rende quindi necessario procedere ad un'assunzione a tempo determinato al
fine di far fronte alle indilazionabili esigenze di servizio dell'ufficio Tecnico in particolare e quindi
al fine di garantire il normale funzionamento degli uffici in generale, che risulterebbe altrimenti
gravemente compromesso;
· Constatato che:
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– L’art. 3, comma 6 bis, della L.P. 31 maggio 2012, n. 10 (Iniziative per la modernizzazione del settore
pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) prevede che la Provincia individui con il
Piano di miglioramento le misure destinate a tener luogo delle disposizioni imposte dal legislatore
nazionale per la riduzione della spesa del personale e per la riorganizzazione delle strutture del
settore pubblico locale, alle quali concorrono, ai sensi del comma 5 del citato articolo 3, i Comuni e
le Comunità nonché i rispettivi enti strumentali pubblici e privati;
– Sono state quindi individuate diverse tipologie di intervento, sulla consistenza delle dotazioni
organiche (blocco per il 2013 e, per il 2014, limitazioni del turn-over), sulle modalità di gestione dei
servizi (gestione associata obbligatoria per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) e per
la riorganizzazione del servizio di segreteria e delle funzioni gestionali.
· Richiamato il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto il
30.10.2012, il quale, tra l’altro, in merito alle misure relative al personale prevede il blocco delle
assunzioni per l’anno 2013 per tutti i Comuni, ma al punto 1.3 acconsente, sempre nel corso del
2013, l’assunzione a tempo determinato per la sostituzione di personale che ha diritto alla
conservazione del posto;
· Atteso che le procedure di assunzione del personale per i comuni con meno di 3.000 abitanti di
competenza dalla Comunità di valle sono a tutt’oggi non ancora operanti;
· Evidenziato quindi che l’assunzione in argomento rispetta i vincoli del patto di stabilità
provinciale;
· Ravvisato che attualmente non esistono presso questo Ente graduatorie idonee e valide per
l'assunzione in argomento;
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· Visto l’art. 29 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale del Comune,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.10.2004 il quale prevede,
all’ultimo capoverso, la facoltà dell’amministrazione di ricorrere all’utilizzo di graduatoria di
altro ente;
· Ritenuto opportuno ricorrere a tale modalità di assunzione per l’indifferibilità e l’urgenza di
provvedere a colmare l’improvvisa carenza di organico e per evitare di interrompere o
pregiudicare l’attività ordinaria amministrativa del Comune;
· Evidenziato che è possibile utilizzare graduatorie predisposte da altre Amministrazioni anche se
tale procedura non è espressamente prevista e disciplinata dalla legge. L'ammissibilità si
desume implicitamente dall'art. 13 comma 3 del DPReg. 01.02.2005 n. 2/L (che consente ai
Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'espletamento di concorsi unici per l'assunzione a
tempo indeterminato di personale) ed inoltre è coerente con i principi di imparzialità e
trasparenza;
· Fatto presente che si possono utilizzare le graduatorie di altri comuni con i seguenti
limiti/modalità:
a) solo quando il Comune non ha proprie graduatorie;
b) occorre chiedere all'ente con nota scritta la graduatoria nonché il consenso al suo utilizzo;
c) la graduatoria dovrà essere utilizzata secondo i criteri ordinari e quindi rispettandone
rigorosamente l'ordine;
· Visto che nel caso specifico sussistono tutte le condizioni esposte e preso atto che la Comunità
delle Giudicarie, seguito richiesta da parte di quest'Amministrazione, ha fatto pervenire con nota
(a mezzo PEC) ed acquisita al ns. prot. n. 2647 dd. 23/05/2013 l'autorizzazione ad utilizzare la
graduatoria finale di merito dei candidati idonei al concorso pubblico per esami per la copertura
di n. 1 posto di “Assistente Tecnico” - cat. C - livello base, prima posizione retributiva, al fine di
poter procedere all'assunzione a tempo determinato con esclusione però del primo classificato
perché in servizio presso l’Ente stesso;
· Constatato che il secondo classificato non si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico in
argomento come da nota agli atti in quanto già assunto in ruolo presso altro Ente pubblico;
· Atteso che la terza classificata, sig.ra Facchinelli Silvia, si è dichiarata disponibile con
decorrenza dal giorno 17/06/2013;
· Accertato altresì che la stessa è in possesso di tutti i requisiti ed i titoli soggettivi di legge
richiesti per accedere all’incarico di Assistente Tecnico ed ha accettato l'incarico temporaneo
nei termini concordati da questo Comune;
· Considerata l’urgenza e la necessità di provvedere quindi all’assunzione di quest’ultimo a
decorrere dal giorno 17/06/2013 (al fine di consentire un affiancamento formativo/conoscitivo) e
fino alla durata dell’astensione per gravidanza della titolare del posto;
· Accertato in particolare che per la costituzione del rapporto di lavoro è essenziale la
sottoscrizione del contratto individuale redatto in forma scritta;
· Accertato altresì che il contenuto fondamentale e obbligatorio del contratto individuale di lavoro
è individuato sia dall’art. 15 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento del personale dei Comuni
approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 2/L) che dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 20
ottobre 2003 (art. 23) e che il relativo schema può pertanto essere definito come in allegato;
· Accertato che, ai sensi di quanto stabilito in materia di assunzioni a tempo determinato dal
R.O.P.D., dall’art. 35 C.C.P.L. 2002-2005 dd. 20.10.2003 come sostituito dall’art. 14 C.C.P.L.
2006-2009 biennio economico 2008-2009 dd. 22.09.2008 e dal D.Lgs. 06.09.2001, n. 368 e s.
m., ricorrono i presupposti ivi previsti per procedere all’assunzione in oggetto;
· Visto il D.Lgs 6 settembre 2001 n. 368 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”, la circolare esplicativa Ministeriale dd. 1
agosto 2002 n. 42/02, nonché le note rispettivamente della Provincia Autonoma di Trento dd. 23
settembre 2002 n. 11673/02 e del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 30 ottobre 2002 prot. n.
2635 - AR/dt;
· Rilevato che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente prevede apposito
stanziamento per l’assunzione in oggetto;
· Visto il Vigente Regolamento Organico del personale dipendente ed il contratto collettivo di
lavoro;
· Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità comunale;
· Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
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– n. 5 dd. 18.01.2001, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e Servizi”;
– n. 54 dd. 29.10.2009, esecutiva, ad oggetto: “Ulteriore modifica al vigente Regolamento di
Contabilità …”;
– n. 9 dd. 28.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di
previsione esercizio 2013 – relazione previsionale/programmatica e bilancio pluriennale
2013/2015: esame ed approvazione.”
· Richiamata infine la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 11.04.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale si approvava l’atto programmatico di
indirizzo generale per la gestione del bilancio e si affidavano ai responsabili degli uffici le
competenze previste dalla normativa vigente, ivi compreso l’oggetto della presente.
· Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
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1. di assumere, per i motivi esposti in premessa ed in sostituzione di dipendente in congedo
straordinario per gravidanza (n. mat. 2.0772), dal giorno 17/06/2013 e fino alla durata
dell’astensione della titolare del posto, la Sig.ra Facchinelli Silvia (dati anagrafici agli atti), con
contratto a tempo determinato in qualità di Assistente Tecnico - Cat. C - livello base - pos.
Retrib. 1^ (CB1^) a tempo pieno;
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2. di dare atto che la decorrenza del rapporto di lavoro viene anticipata rispetto all’effettivo
collocamento in congedo straordinario della titolare del posto al fine di consentire un
affiancamento formativo/conoscitivo da parte della nuova assunta;
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3. di stabilire che l’andamento del rapporto d’impiego è interamente disciplinato dal vigente
Regolamento Organico del Personale, nonché dallo schema di contratto di lavoro a tempo
determinato, che con il presente provvedimento viene approvato per formarne parte integrante
e sostanziale;
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4. di dare atto, fin d’ora, che il trattamento economico è quello previsto per l’Assistente Tecnico
corrispondente alla cat. C livello base (1^ p.r.) fissato nello stesso schema di contratto e che
inoltre in favore della signora Facchinelli Silvia sarà corrisposto, alla cessazione dell’incarico, il
trattamento di fine rapporto, ai sensi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;
5. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, che fin d’ora si stima
presuntivamente in complessivi Euro 47.000,00 (17/06/2013 – 30/09/2014 = mesi 17 arrotond.
comprensiva 13^ mensilità, ogni eventuale indennità aggiuntiva e TFR spettante) ripartita come
segue:
- per € 14.000,00 al Tit. 1 - int. 01 – centro di costo 0102 - cap. 100 (stipendio);
- per € 3.500,00 al Tit. 1 - int. 01 – centro di costo 0102 - cap. 101 (oneri);
- per € 1.200,00 al Tit. 1 - int. 07 – centro di costo 0108 - cap. 105 (IRAP);
per la quota derivante dal Bilancio esercizio corrente, al momento sufficientemente disponibili e
che saranno in conformità adeguati, mentre per il restante periodo relativo all’anno successivo
come segue:
- per € 19.000,00 al Tit. 1 - int. 01 – centro di costo 0102 - cap. 100 (stipendio);
- per € 5.000,00 al Tit. 1 - int. 01 – centro di costo 0102 - cap. 101 (oneri);
- per € 1.700,00 al Tit. 1 - int. 07 – centro di costo 0108 - cap. 105 (IRAP);
ai capitoli del Bilancio di Previsione 2014 che saranno in conformità adeguati, oltre all’importo
presunto rispettivamente di:
- € 1.000,00 TFR eserc. 2013 al Tit. 1 - int. 01 – centro di costo 0108 - cap. 116;
- € 1.600,00 TFR eserc. 2014 al Tit. 1 - int. 01 – centro di costo 0108 - cap. 116;
che saranno in conformità adeguati;
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6. di fare salva la revoca del presente provvedimento in caso di circostanziate e motivate
esigenze dell’Amministrazione e/o per pubblico interesse;
7. di informare che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs
02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di
aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato
1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
dr. Leonardo Leonardi
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IL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità e dell’art. 19 del
T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 4/L:
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Viene dato visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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Fa difetto il visto di regolarità contabile in quanto la presente determinazione non comporta alcuna spesa;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Alberto Belletti
Carisolo, lì _10/06/2013_
V I S T O: per presa visione
IL SINDACO
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