Lettera ad aams - ostruzionismo concessionari VLT

ANIB - Associazione Nazionale Italiana Bingo
ADM
c.a. Dott. Roberto Fanelli
Direttore Giochi
Dott.ssa Elisabetta Poso
Dirigente uff. A.D.I.
Piazza Mastai,11
00153 - ROMA
OGGETTO: Cambiamento di concessionario in una sala VLT
Ci rivolgiamo a codesta Spett.le Agenzia per rappresentare il problema, già illustrato per
le vie brevi nel corso di precedenti incontri, relativo al cambiamento del concessionario in una sala
VLT.
Su tale punto la scrivente manifesta a codesta Agenzia profonda preoccupazione in merito
alle modalità e ai tempi di attuazione del processo in argomento, nonché in relazione alle inevitabili
e dannose conseguenze che potrebbero derivarne.
Come è noto, il “subentro” di un Concessionario al Concessionario precedente è
condizionato dal “rilascio telematico della sala” (invio di apposito messaggio al Sistema di
Controllo VLT); tale operazione condiziona tutte le attività di collaudo propedeutiche all’esercizio
della raccolta della sala nell’abito della rete del nuovo Concessionario.
Nell’ottica di assicurare alla sala continuità di raccolta ed all’Erario continuità di introiti,
si ritiene necessario un riesame del processo di “subentro”, che consenta di minimizzare i tempi di
fermo operativo e soprattutto che eviti che tale fermo sia effetto di pratiche di ostruzione messe in
atto dal Concessionario uscente al fine di dissuadere il titolare di sala dall’intraprendere iniziative di
cambio del concessionario.
Riteniamo che un processo controllato e rispettoso delle esigenze di entrambi i
Concessionari, uscente e subentrante, operi a favore di una corretta e costruttiva competizione, a
tutto vantaggio della qualità del servizio reso dalla sala al giocatore e quindi all’immagine del
comparto del gioco lecito.
Il processo di subentro si articola di massima nei seguenti passi:
1- attività di tipo amministrativo e tecnico preliminari, svolte dal concessionario subentrante,
riguardanti la contrattualizzazione del titolare di sala e l’acquisizione dei relativi
documenti/autorizzazioni, l’attivazione della linea di trasmissione dati per il collegamento
della sala al Sistema del Concessionario, il posizionamento provvisorio delle
apparecchiature necessarie al collaudo
2- attività di “rilascio amministrativo e telematico” della sala, svolte dal concessionario uscente,
dalla comunicazione ad ADM della dismissione della sala al versamento mediante F24
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dell’eventuale jackpot accantonato, il consolidamento della posizione contabile della sala ed invio degli
appositi messaggi telematici comprensivi della comunicazione di risoluzione delcontratto, operazione
essenziale a rendere possibile l’utilizzo dell’identificativo univoco di sala per le operazioni
telematiche in capo al concessionario subentrante
3- collaudo di I fase della sala in configurazione definitiva delle apparecchiature
4- collaudo di II fase alla presenza di ADM
5- apertura della sala, previo rilascio del titolo autorizzatorio rilasciato da ADM ad esito positivo del
collaudo e possesso della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.
Ad oggi l’identificativo univoco di sala viene reso disponibile da ADM solo a conclusione
delle operazioni in carico al concessionario cedente ed esposte al precedente punto 2. Tale
disponibilità è condizionata ulteriormente dall’attività di Sogei, che “rilascia telematicamente” la
sala solo dopo aver verificato l’assenza di qualsiasi pendenza amministrativa.
Tutto ciò premesso, al fine di agevolare il passaggio in argomento, si sottopongono a
codesta spettabile Agenzia le seguenti proposte:
al fine di svincolare l’inizio dell’attività di collaudo (punto 3) dal completamento della dismissione
della sala da parte del concessionario uscente (punto 2), si potrebbe prevedere
l’assegnazione da parte di ADM di un codice identificativo di sala provvisorio specifico
per tale scopo.
Per ovviare ad eventuali ritardi (anche strumentali) da parte del concessionario uscente
nell’espletamento delle attività a suo carico, si potrebbe prevedere la definizione da parte di
ADM di una finestra temporale entro la quale tali operazioni devono essere concluse.
Superato tale termine, in assenza di documentazione che attesti l’esistenza di un contenzioso
fra concessionario uscente e sala, in materia di pagamento delle imposte o altri addebiti
dovuti ad inadempienze di obblighi contrattuali, la sala verrebbe dismessa d’ufficio.
Ovviamente qualora il concessionario uscente si rendesse colpevole di un comportamento
artatamente dilatorio si renderebbe passibile di una richiesta di risarcimento dei danni
causati sia alla sala che all’erario.
Confidando nella disponibilità di codesta Agenzia a voler considerare la problematica
espressa e le proposte enunciate, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse
necessario, porgiamo distinti saluti.
Roma 12 Maggio 2014
A.N.I.B
Il Presidente
Renato Calcara
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