CONFINDUSTRIA Venezia Giulia INFORMA

Bollettino
CONFINDUSTRIA
Venezia Giulia
INFORMA
Numero 02 del 21/01/2015
SOMMARIO
Corso di Formazione “La nuova Certificazione Unica dei redditi”
Ronchi dei Legionari, 11 febbraio 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0069
pagina n. 3
Agevolazioni
• Start-up innovative: dal 16 febbraio presentazione delle domande di finanziamento a tasso zero
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0021
pagina n. 4
Ambiente
• CONAI: adempimenti, scadenze ed obblighi per il 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0065
pagina n. 6
Appalti pubblici
• Decreto Milleproroghe 2015: interventi nel settore dei lavori pubblici
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0055
pagina n. 8
Credito Finanza Assicurazioni
• PMI: prolungato l’Accordo per il Credito (cd. “Moratoria”)
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0071
pagina n. 10
Diritto d'impresa
• Privacy: le nuove regole del Garante per il trattamento dei dati biometrici
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0045
pagina n. 12
CONFINDUSTRIA Venezia Giulia
34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 – 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7
Fisco
• Split payment: si applica alle operazioni fatturate nei confronti delle pubbliche amministrazioni a partire dal 1°
gennaio 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0046
pagina n. 14
• Legge di Stabilità: norma interpretativa sui criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili
produttivi
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0048
pagina n. 15
Lavoro e Previdenza
• Somministrazione di lavoro: comunicazione
somministrazione. Termine del 31 gennaio 2015
destinatari: Tutte le imprese
periodica
sull'utilizzo
del lavoro
tramite
Notizia n. GO15.0039
agenzie di
pagina n. 17
• Ccnl per l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti - Variazione dei minimi tabellari da gennaio
2015
ccnl: Metalmeccanici
Notizia n. GO15.0060
pagina n. 18
• INPS: indennità ASpI e mini-ASpI – Accesso e decadenza dalla fruizione in caso di raggiungimento dei requisiti
per la pensione – Istruzioni
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0066
pagina n. 19
• INPS: domanda di ammissione al contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia – Dichiarazione ISEE –
Precisazioni
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0067
pagina n. 21
• INPS: lavori particolarmente faticosi e usuranti – Termine di presentazione delle domande di riconoscimento del
beneficio pensionistico – Istruzioni
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0068
pagina n. 22
Normativa Tecnica e Legislazione di settore
• Imprese alimentari: il 31 gennaio 2015 scade il termine per il pagamento della tariffa prevista per i controlli
sanitari ufficiali per determinate attività alimentari (D. Lgs. n. 194/08)
destinatari: Alimentari Vino e Bevande
Notizia n. GO15.0041
pagina n. 23
Trasporti e Circolazione
• Autotrasporto merci internazionale. Validità autorizzazioni 2014 fino al 31 gennaio 2015
destinatari: Trasporto merci e persone
Notizia n. GO15.0047
pagina n. 26
• Autotrasporto merci internazionale. Germania. Variazione pedaggi autostradali dal 1° gennaio 2015
destinatari: Trasporto merci e persone
Notizia n. GO15.0053
pagina n. 27
• Circolazione e sicurezza stradale. Divieti integrativi 2015 per i trasporti eccezionali
destinatari: Costruttori edili, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Marmo Porfido Estrattive
Minerario, Materiali per costruzioni, Trasporto merci e persone
Notizia n. GO15.0070
pagina n. 28
È disponibile una Banca Dati di Curriculum Vitae
Si ricorda che presso i nostri Uffici sono disponibili numerosi curricula di persone laureate e/o diplomate, che, tramite
Confindustria Gorizia, si rendono disponibili ad avere contatti con Aziende potenzialmente interessate ad un ampliamento
dell’organico.
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 2
Classificazione: Fisco\Corsi Seminari Incontri
Notizia n. GO15.0069 del 20/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante)
Corso di Formazione “La nuova Certificazione Unica dei redditi”. Ronchi dei Legionari, 11 febbraio 2015
Confindustria Venezia Giulia organizza un corso di formazione sulle modalità di compilazione del nuovo Modello CU con
cui i sostituti d’imposta certificheranno i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi.
DESTINATARI: Personale amministrativo che si occupa della compilazione del Modello CU.
CALENDARIO: Il corso si terrà mercoledì 11 febbraio 2015 dalle 9.00 alle 13.00.
PROGRAMMA:
- Il recente “Decreto Semplificazioni” (D.Lgs. 21-11-2014, n. 175) e le novità per i sostituti d’imposta
- Termini di consegna ai dipendenti e agli altri soggetti interessati
- Termini per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate
- I dati da indicare nella nuova certificazione
- I dati previdenziali e assistenziali
- I dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi
- Compilazione e consegna del modello nel caso di operazioni societarie straordinarie
- Aspetti sanzionatori
DOCENTE: La docenza sarà curata da Alessandro Molinari, Responsabile Servizio Tributario di Confindustria Belluno
Dolomiti.
SEDE DEL CORSO: Confindustria Venezia Giulia, sede di Ronchi dei Legionari (GO) in via Pietro Micca, 10.
ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI: Per ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato
di frequenza e la relativa dispensa.
ATTIVAZIONE DEL CORSO: Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.
TERMINI DI ISCRIZIONE: Entro il 9 febbraio 2015 tramite la scheda di adesione allegata.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Per le Aziende Associate la quota individuale di partecipazione è di € 150,00 + IVA.
Per le Aziende non Associate la quota individuale di partecipazione è di € 200,00 + IVA.
OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO: Per le aziende aderenti a Fondimpresa, i corsi possono essere finanziati
attraverso l’utilizzo del voucher formativo a valere sulle risorse economiche accantonate dall’azienda nel conto formazione
(importo minimo finanziabile pari ad € 800,00) oppure attraverso la presentazione di un Piano formativo aziendale.
Le aziende interessate sono invitate a contattare il nostro Ente Formindustria per ulteriori informazioni in merito
all’opportunità di finanziamento: tel. 040.366434 oppure all’indirizzo [email protected].
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 3
Classificazione: Agevolazioni\Credito
Notizia n. GO15.0021 del 13/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza, Ricerca e sviluppo, Titolare o legale rappresentante)
Start-up innovative: dal 16 febbraio presentazione delle domande di finanziamento a tasso zero
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l’attesa circolare relativa alle modalità operative di presentazione delle
domande di concessione dei finanziamenti a tasso zero a favore delle start-up innovative. I finanziamenti verranno erogati
a fronte di programmi d'investimento di importo compreso fra 100.000 ed 1,5 milioni di euro, da avviare dopo la
presentazione della domanda. Lo sportello informatico per la presentazione delle domande si aprirà il 16 febbraio 2015.
La documentazione da utilizzare per la presentazione verrà resa disponibile sul sito web del gestore Invitalia spa entro il
6 febbraio.
Come anticipato (vedi news del 24 novembre 2014) le "start-up innovative" di piccola dimensione, iscritte all'apposita
sezione speciale del Registro imprese, e le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, potranno
presentare al gestore pubblico Invitalia spa domanda di concessione di finanziamenti a tasso zero, per la realizzazione di
piani di sviluppo aziendale.
La data di apertura dello sportello informatico per la presentazione delle domande è stata fissata al 16 febbraio 2015, a
partire dalle ore 12.00 (1).
Agevolazioni
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, della durata di otto anni, d’ importo pari al 70% delle spese
ammissibili.
La copertura sale all'80% per le start-up i cui soci siano giovani di età non superiore a 35 anni e/o donne, oppure nel caso
in cui fra i soci vi sia almeno una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca da non più di 6 anni.
I finanziamenti verranno erogati dal gestore dell’agevolazione, Invitalia Spa, senza garanzie.
Alle start-up costituite da non più di 12 mesi, Invitalia fornirà anche servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, relativi
all’accesso al mercato dei capitali, al marketing, all’organizzazione e risorse umane, all’innovazione e trasferimento
tecnologico.
Piani d’impresa
Per l’accesso alle agevolazioni è richiesta la presentazione di un piano d’impresa:
a) caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
b) mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o
c) finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Nei paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4 della circolare allegata vengono fornite indicazioni dettagliate circa i contenuti dei piani
d'impresa.
Spese ammissibili
Sono ammessi al finanziamento agevolato programmi di investimento di costo complessivo compreso fra 100.000 ed
1,5 milioni, relativi all’acquisizione di:
a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, o tecnico-scientifici;
b) componenti hardware e software;
c) brevetti e licenze;
d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa;
e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici
produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento.
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 4
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ed
essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Sono finanziabili anche i seguenti costi di esercizio, da sostenersi sempre entro i 24 mesi successivi alla data di stipula
del contratto di finanziamento:
a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa;
b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature (qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta
l’agevolazione di cui sopra per l’acquisto);
c) canoni di leasing o spese di affitto relativi ad impianti, macchinari e attrezzature;
d) costi salariali relativi al personale dipendente ed ai collaboratori, limitatamente al personale in possesso del titolo di
dottorato di ricerca (o che sta svolgendo un dottorato di ricerca); oppure in possesso di laurea e con almeno tre anni di
attivita' di ricerca certificata; oppure in possesso di laurea magistrale;
e) licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale;
f) licenze relative all’utilizzo di software;
g) servizi di incubazione e di accelerazione di impresa.
Presentazione delle domande
Le domande di agevolazione, firmate digitalmente e corredate dal piano d’impresa e dalla ulteriore documentazione
richiesta, dovranno essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che verrà
resa disponibile sul sito dedicato (vedi link).
Gli schemi da utilizzare pre la presentazione della domanda e del relativo piano d'impresa saranno resi disponibili da
Invitalia almeno 10 giorni prima dell’apertura dello sportello.
Valutazione delle domande
Le domande di finanziamento verranno esaminate da Invitalia secondo la procedura “valutativa a sportello”, cioè sulla
base dell’ordine di presentazione, previa verifica del raggiungimento delle soglie minime di punteggio stabilite (vedi allegati
1 e 2 alla circolare ministeriale del 10 dicembre 2014).
L’esame di merito, che comprenderà anche un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del
piano d’impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza
lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al piano di impresa;
b) carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o
servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
d) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa;
e) fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento.
Erogazione del finanziamento
Il finanziamento verrà erogato a stati di avanzamento, ciascuno dei quali di importo non inferiore al 20% delle spese
complessive.
Sarà possibile richiedere l'erogazione di un'anticipazione, di importo non superiore al 40% dell'importo del finanziamento,
a fronte di garanzia fidejussioria.
Cumulabilità
Le agevolazioni di cui sopra non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, anche a titolo di de minimis, sulle stesse
spese ammissibili.
Fa eccezione la garanzia eventualmente rilasciata dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, a fronte di finanziamenti
bancari accesi per la copertura delle spese non coperte dal finanziamento Invitalia.
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Note
(1) Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 10 dicembre 2014.
RIFERIMENTI
Smart&Start Italia
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Flavio Flamio Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 26, 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected]
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 5
Classificazione: Ambiente\Consorzi
Notizia n. GO15.0065 del 19/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Titolare o legale rappresentante)
CONAI: adempimenti, scadenze ed obblighi per il 2015
Come ogni anno Conai ha messo a disposizione la guida all’adesione ed al contributo ambientale per l’anno 2015. Le
dichiarazioni periodiche non potranno più essere presentate utilizzando i moduli contenuti all'interno della guida Conai ma
dovranno essere predisposte on-line.
Riepiloghiamo di seguito gli obblighi, le scadenze e gli adempimenti che riguardano produttori, importatori ed utilizzatori di
imballaggi.
Produttori ed importatori di imballaggi: adempimenti del 2015
La documentazione, relativa agli adempimenti ed alle scadenze relative all’anno 2014, da inviarsi entro il 20 gennaio 2015
riguarda:
1) i produttori di imballaggi:
modulo 6.1 per la dichiarazione mensile (mese di dicembre 2014), trimestrale (ultimo trimestre 2014) o
annuale (anno 2014) ordinaria;
modulo 6.4, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo
Ambientale - modulo 6.1);
modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export,
in base alla classe di dichiarazione adottata;
2) gli importatori di imballaggi:
modulo 6.2 per la dichiarazione mensile (mese di dicembre 2014), trimestrale (ultimo trimestre 2014) annuale
(anno 2014) ordinaria e semplificata;
modulo 6.3, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo
Ambientale - modulo 6.2);
modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export,
in base alla classe di dichiarazione adottata;
Periodicità delle dichiarazioni e classi di riferimento
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli imballaggi prodotti, immessi sul mercato, importati ed esportati a partire
dal 1 gennaio 2015, ricordiamo che per la periodicità delle dichiarazioni di produzione e di importazione, le classi di
riferimento rimangono le seguenti:
·
Esente: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 26,00 euro nel 2014;
·
Esente per importatori in dichiarazione semplificata: per contributo ambientale dovuto fino a 52,00 euro nel
2014;
·
Annuale: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 310,00 euro nel 2014;
·
Trimestrale: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 31.000,00 euro nel 2014;
·
Mensile: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale oltre 31.000,00 euro nel 2014.
Pur non essendo prevista alcuna comunicazione a Conai, ciascuna azienda è tenuta a verificare entro il 20 gennaio 2015
la classe di dichiarazione (mensile, trimestrale, annuale, esente) cui aderire per l’anno 2015, con riferimento alle produzioni
o alle importazioni del 2014 e, per l’eventuale utilizzo delle procedure semplificate per l’importazione e per la
compensazione import/export, si dovrà verificare la presenza dei necessari requisiti.
Procedura di esportazione – Anticipazione presentazione modulo
Relativamente alla procedura di esportazione (ex post e ex ante) la scadenza per la presentazione viene anticipata al 28
febbraio 2015 ed i moduli da utilizzare sono:
1) per la procedura “ex ante”:
- modulo 6.5./Conai, integrato con l’elenco dei fornitori;
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 6
- modulo 6.5/Fornitori;
2) per la procedura “ex post”:
- modulo 6.6 con la richiesta di rimborso del contributo versato nell’anno 2014.
A partire dal rimborso per le esportazioni effettuate nel 2013, le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta
giorni dalla scadenza del termine non sono più respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo
spettante.
Il contributo ambientale Conai
Gli importi del contributo ambientale per singolo materiale vanno espressi in euro/tonnellata (arrotondando il peso alla
terza cifra decimale) con riferimento agli importi unitari vigenti nel 2014 per le dichiarazioni da inviare entro il 20 gennaio
2015 e con i seguenti importi unitari per gli imballaggi prodotti, immessi sul mercato ed importati a partire dal 1 gennaio
2015:
- ACCIAIO 26,00 Euro/ton (21,00 Euro/ton dal 1° aprile 2015)
- ALLUMINIO 45,00 Euro/ton
- CARTA 4,00 Euro/ton
- LEGNO 8,00 Euro/ton (7,00 Euro/ton dal 1° aprile 2015)
- PLASTICA 188,00 Euro/ton
- VETRO 20,80 Euro/ton.
Le aliquote per il calcolo del contributo ambientale per le aziende importatrici di merci imballate che vogliano avvalersi
della procedura semplificata (presente nel modulo 6.2) sono:
- per l’importazione di prodotti alimentari: 0,12% sul valore complessivo delle importazioni;
- per l’importazione di prodotti NON alimentari: 0,06% sul valore complessivo delle importazioni.
In alternativa alle suddette aliquote può essere applicato un contributo forfetizzato pari a 49,00 euro/Ton (che passerà a
48,00 Euro/ton dal 1° aprile 2015) sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinguere tra le 6 tipologie di
imballaggio ed indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti alimentari o non alimentari.
Invio delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere predisposte “on-line”, accedendo al servizio, previa registrazione con
l’attribuzione di uno user e di una password , all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org. La compilazione on-line permette
la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati. In seguito all’invio, l’utente riceverà una “ricevuta
di presentazione” nella quale verrà riportato il modulo compilato e una notifica di accettazione da parte di Conai.
Si allega la Guida Conai 2015 ed il Calendario Conai 2015
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi Elisa Ambrosi - tel. 0481 33101 - int. 22, 0481 33101 - int. 15 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected]
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 7
Classificazione: Appalti pubblici Edilizia urbanistica\Appalti pubblici
Notizia n. GO15.0055 del 15/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Titolare o legale rappresentante)
Decreto Milleproroghe 2015: interventi nel settore dei lavori pubblici
Il decreto Milleproroghe 2015 (d.l. 192 del 31.12.2015) è intervenuto nella materia degli appalti pubblici in alcuni aspetti
rilevanti. Da un lato è stata prevista la conferma anche per il 2015 dell'operatività dell'istituto
dell'anticipazione del 10% del prezzo dell'appalto, dall'altro, per il Contraente generale, sono state introdotte delle proroghe
in tema di dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e del possesso delle attestazioni SOA.
Il d.l. 192 del 31.12.2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2014) all'art. 8, ha introdotto delle proroghe ad
alcune scadenze previste nel Codice dei contratti pubblici, di seguito esposte:
1) Proroga al 31 dicembre 2015 dell'obbligo di corrispondere l'anticipazione del 10% all'appaltatore nei lavori
pubblici (art. 8 comma 3)
L'art. 26 ter del d.l. 21.06.2013, n. 69 (convertito in l. 09.08.2013, n. 98) aveva introdotto una deroga al generale divieto di
anticipazioni in materia di lavori pubblici, sancito all'art. 140 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, prevedendo l'obbligo
per le stazioni appaltanti di riconoscere un'anticipazione pari al 10% del corrispettivo dovuto all'appaltatore, per le gare
bandite successivamente all'entrata in vigore del d.l. 69/2013 e fino al 31.12.2014.
L'art. 8 comma 3 del d.l. 192/2014 interviene sull'art. 26 ter spostando di un anno tale ultimo termine che slitta, quindi, al
31.12.2015.
E' bene osservare, sul punto, come la previsione abbia natura imperativa, per cui si deve ritenere applicabile anche ai casi
in cui non sia stata espressamente richiamata nel bando di gara o nella lex specialis.
Tale considerazione si ricava dalla lettura del Bando-Tipo n. 2 del 02.09.2014 nel quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione
ha inserito l'istituto dell'anticipazione del 10% tra le clausole a contenuto prescrittivo vincolante del modello elaborato,
precisamente all'art. 1.7, determinandone l'obbligatorietà.
2) Proroga al 30 giugno 2015 per la possibilità concessa ai Contraenti generali di dimostrare il possesso dei
requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante certificati SOA (art. 8 comma 8)
Secondo quanto previsto dall'art. 189 comma 5 del Codice dei contratti pubblici i Contraenti generali possono dimostrare
il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa avvalendosi di attestazioni
SOA "per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie,
di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di
opere generali" per le iscrizioni richieste e rinnovate fino alla data del 31.12.2014. Il decreto Milleproroghe 2015, con l'art.
8 comma 8,ha modificato la norma spostando il termine del 31.12.2014 alla data del 30.06.2015.
3) Proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità per i Contraenti generali di dimostrare il possesso dell'attestazione
SOA mediante copia conforme (art. 8 comma 9)
Secondo quanto previsto dall'art. 357 comma 27 del d.lgs. 207/2010 (Regolamento del Codice dei contratti pubblici), i
Contraenti generali in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, hanno la possibilità di dimostrarne il possesso
mediante la produzione di copie conformi delle stesse. Questa facoltà è stata estesa fino al 31 dicembre 2015.
4) La "mancata proroga" della Stazione Unica Appaltante
Si segnala, da ultimo, che il decreto Milleproroghe 2015 non è intervenuto sull'art. 33 comma 3 bisdel Codice dei contratti
pubblici, introdotto dal d.l. 24.06.2014, n. 90 (convertito in l. 11.08.2014, n. 114, c.d. "Decreto
p.a.").
Di conseguenza, resta fissato al 1 gennaio 2015, per servizi e forniture, ed al 1 luglio 2015, per i lavori pubblici, l'entrata in
vigore dell'obbligo per gli enti locali di avvalersi della Stazione Appaltante Unica. Sarà, quindi, necessario per i comuni
non capoluogo di provincia bandire le proprie gare tramite Unioni di comuni oppure, ove non esistano, utilizzando un unico
centro amministrativo (anche provinciale) previo accordo specifico tra municipalità o, ancora, avvalendosi di un soggetto
aggregatore o direttamente delle province. L'alternativa alla figura della Stazione Appaltante Unica consiste nel ricorso a
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 8
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Stefano Blason - tel. 0481 33101 - int. 18 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 9
Classificazione: Credito Finanza Assicurazioni\Normativa bancaria
Notizia n. GO15.0071 del 20/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante)
PMI: prolungato l’Accordo per il Credito (cd. “Moratoria”)
L’ABI, e le rappresentanze delle Associazioni imprenditoriali hanno siglato il 29 dicembre 2014 l’”Accordo per la Crescita”
che prolunga la scadenza dell’accordo “Nuove misure per il Credito 2013” (cd. “Moratoria”) al 31 marzo 2015.
Soggetti firmatari
ABI, Confindustria e rappresentanze delle associazioni imprenditoriali
Nome dell’accordo
Accordo per la Crescita
Data di sottoscrizione
29.12.2014
Scopo
Assicurare adeguate risorse finanziarie alle imprese
Scadenza
31.03.2015
Riferimenti Normativi
“Avviso Comune” del 03.08.2009 e proroghe, “Accordo per il credito” del 16.02.2011,
“Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28.02.2012 e proroghe, “Nuove Misure
per il Credito 2013” del 01.07.2013.
Scenario e scopi
L’attuale fase del ciclo economico evidenzia contemporaneamente:






primi segnali di ripresa, dopo numerosi anni di contrazione;
una permanente criticità nell’erogazione del credito verso le imprese, ulteriormente in calo nel 2014 (1);
una crescente esigenza da parte delle banche di individuare nuovi approcci di valutazione qualitativa delle aziende,
non affidandosi solamente a metodologie quantitative;
nuove norme regolamentari previste dall’EBA a carico del sistema bancario europeo, che potrebbero portare ulteriori
necessità di accantonamenti patrimoniali a fronte di sospensioni ed allungamenti dei prestiti concessi alle imprese e
forse ulteriori richieste di rafforzamento dei coefficenti di patrimonializzazione;
l'iniezione di liquidità nel sistema a bassissimo costo da parte della BCE (LTRO) nel tentativo di stimolare l’economia
reale;
numerosi interventi governativi volti a favorire lo smaltimento integrale dei crediti vantati dalle imprese verso la P.A.
Tale scenario complessivo ha determinato la necessità di prorogare l’accordo “Nuove Misure per il Credito 2013”.
L’eventuale estinzione dell’accordo avrebbe infatti creato una discontinuità nella relazione banca-impresa in una fase
economica ancora molto delicata (2). La volontà dimostrata dalle parti è stata quella di elaborare un accordo forte, capace
di individuare nuovi ed evoluti strumenti di sostegno alle imprese che tenessero conto di tutti gli elementi dell’attuale
contesto.
Il nuovo accordo
L’Accordo per la Crescita prevede:

·
proroga temporanea dei termini di validità del precedente accordo “Nuove Misure per il Credito 2013” (c.d.
“Moratoria”) fino al 31.03.2015 (3)
impegno delle parti, entro la scadenza dell’accordo, ad individuare nuovi strumenti, se possibile anche agevolati,
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di concerto con il Governo, per:
Ø
sostenere finanziariamente le PMI in temporanea difficoltà ma con prospettive di continuità e sviluppo;
Ø
promuovere l’evoluzione della struttura finanziaria delle aziende, attivando nuovi strumenti volti al rafforzamento
patrimoniale;
Ø
valorizzare le informazioni qualitative utili a migliorare la percezione del rischio aziendale;
Ø
evitare che interventi comunitari non tengano in considerazione le esigenze e le necessità del sistema economico
italiano con ricadute negative sul sistema del credito.
La nuova scadenza
La scadenza dell’accordo è il 31.03.2015.
_________________
Note
(1)
Il Bollettino Statistico di Banca d’Italia- IV trimestre 2014 rileva un calo degli impieghi totali aggregati fra dicembre
2013 e settembre 2014 del 1,54% (equivalente a cca 29 mld di euro) ed un contemporaneo aumento dei crediti in
sofferenza del 13,4% (equivalente a cca 21 mld di euro in più)
(2)
La scadenza, già prorogata, era prevista per il 31.12.2014
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pag.n. 11
Classificazione: Diritto d'impresa\Privacy
Notizia n. GO15.0045 del 14/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, ICT, Legale)
Privacy: le nuove regole del Garante per il trattamento dei dati biometrici
Il Garante della Privacy, con un recente suo Provvedimento generale, ha individuato gli specifici casi di trattamento di dati
dati biometrici che possono venir compiuti senza dover richiedere al Garante una verifica preliminare circa la liceità del
trattamento stesso. Il Provvedimento, nell’individuare i casi ammessi, ha pure precisato quali misure e accorgimenti di
carattere tecnico ed organizzativo debbano venir adottati per mantenere alti i livelli di sicurezza nell’utilizzo dei dati in
questione.
E’ bene preliminarmente evidenziare come l’intervento dell’Autorità Garante si sia reso necessario alla luce della crescente
diffusione di dispositivi biometrici e risultando di fatto non così esaurienti i precedenti provvedimenti emanati sul tema dalla
stessa Autorità.
I principi generali
Con il Provvedimento generale (1) e le Linee guida ad esso allegate (2) il Garante è così intervenuto sulla materia
individuando alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio
e per le quali non è necessario procedere alla verifica preliminare che il Codice della privacy (3) impone per i trattamenti
più delicati. Tale verifica preliminare, infatti, rimane necessaria nei casi non espressamente considerati dal Provvedimento,
fra cui, ad esempio, i trattamenti che prevedono la realizzazione di archivi biometrici centralizzati.
Le specifiche tipologie di trattamento individuate nel Provvedimento generale dovranno essere effettuate nel rispetto di
rigorose misure di sicurezza, anch’esse individuate con tale Provvedimento, che vanno ad aggiungersi a quelle minime
obbligatorie prescritte dal disciplinare allegato al Codice della privacy (4).
In ogni caso, andranno rispettati i presupposti di legittimità previsti dal Codice della privacy, tra i quali, ricordiamo, gli
obblighi di informativa, del preventivo consenso (ove il provvedimento non lo escluda) e della preventiva notifica al Garante
(5) del trattamento dei dati biometrici. Ogni sistema di rilevazione dovrà, poi, essere configurato in modo tale da raccogliere
un numero limitato di informazioni (principio di minimizzazione), escludendo l’acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli
necessari per il conseguimento della finalità perseguita. Ad esempio, in caso di autenticazione informatica, i dati biometrici
non dovranno essere trattati in modo da poter desumere anche informazioni di natura sensibile dell’interessato.
Tipologie di dati biometrici e situazioni autorizzate
Il Garante ha autorizzato, in via generale e rispetto a precise casistiche, i trattamenti di alcuni dati biometrici: impronte
digitali, emissione vocale, topografia della mano e firma grafometrica.
a) Autenticazione informatica per accesso alle banche dati e sistemi
Le caratteristiche biometriche dell’impronta digitale o dell’emissione vocale di una persona possono essere utilizzate come
credenziali di autenticazione per l’accesso a banche dati e sistemi informatici. Tale trattamento può essere effettuato anche
senza il consenso dell’utente, in forza del principio di “bilanciamento degli interessi”.
b) Controllo di accesso fisico ad aree “sensibili” e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi
Le caratteristiche dell’impronta digitale o della topografia della mano potranno essere trattate per consentire l’accesso ad
aree e locali ritenuti “sensibili” oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati.
Anche tale trattamento può essere realizzato, sempre in forza del principio di “bilanciamento degli interessi”, senza il
consenso dell’utente.
c) Accesso fisico ad aree pubbliche o private
L’impronta digitale e la topografia della mano potranno essere utilizzate per consentire l’accesso fisico di utenti ad aree
fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate), oppure a servizi. Tuttavia, in questo
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caso, l’utilizzo è consentito solo con il consenso degli interessati; peraltro, dovranno essere previste modalità alternative
per chi rifiuta di far utilizzare i propri dati biometrici.
d) Sottoscrizione di documenti informatici
L’analisi dei dati biometrici associati all’apposizione a mano libera di una firma autografa (firma grafometrica) potrà essere
utilizzata quale firma elettronica avanzata come definita dal Codice dell’amministrazione digitale (6). Questa modalità viene
consentita nell’ambito delle imprese solo con il consenso degli interessati, che, invece, non viene considerato necessario
in ambito pubblico qualora debbano essere perseguite specifiche finalità istituzionali. Dovranno comunque essere resi
disponibili sistemi alternativi (cartacei o digitali) di sottoscrizione, che non comportino l’utilizzo di dati biometrici.
Notificazione preventiva
Il trattamento di qualsiasi dato biometrico comporta l’obbligo di notificare preventivamente in via telematica al Garante lo
stesso trattamento (7). Ricordiamo che l’omessa notificazione può venir sanzionata attraversa la gravosa sanzione
pecuniaria amministrativa prevista dall’art.163 del Codice della privacy (8).
Le misure di sicurezza
Il Garante, nel suo Provvedimento generale e nelle Linee guida ad esso allegate, ne individua diverse.
a) Tecniche crittografiche
Innanzitutto, quella che obbliga a cifrare il riferimento biometrico con tecniche crittografiche, con una lunghezza delle chiavi
adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.
b) Registrazione log
Ulteriore misura di sicurezza imposta è quella della registrazione dei log di accessi al sistema informatico effettuati dagli
amministratori di sistema.
c) Relazione tecnica
Una misura di sicurezza imposta per tutti i trattamenti dei dati biometrici previsti dal provvedimento è quella della redazione
di una relazione tecnica aggiornata annualmente sugli aspetti tecnici ed organizzativi delle misure poste in atto dal titolare.
Comunicazione obbligatoria al Garante delle violazioni di dati biometrici
Tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici (cd. “data breaches”) che possano avere un impatto significativo sui
sistemi biometrici o sui dati personali custoditi, dovranno essere comunicati al Garante, da coloro che detengono i dati in
questione, entro le 24 ore successive alla scoperta, così da consentire di adottare opportuni interventi a tutela delle persone
interessate. A tal fine è stato predisposto un modulo di comunicazione (9) da inviare per posta elettronica al Garante.
___________________
Note
(1) Provvedimento Generale del 12 novembre 2014 (G.U. n.280 del 2.12.2014).
(2) Allegato A al Provvedimento Generale.
(3) All’art.17 del Codice della privacy (D.lgs. n.196 del 2003).
(4) Allegato B al Codice della privacy (D.lgs. n.196 del 2003).
(5) Disposta dall’art. 37, lettera a) del Codice della privacy (D.lgs. n.196 del 2003).
(6) D.lgs. n.82 del 2005.
(7) A norma dell’art.37, lettera a), del Codice della privacy.
(8) Che può, infatti, variare in una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
(9) Contenuto nell’Allegato B al Provvedimento generale.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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pag.n. 13
Classificazione: Fisco\Tributi erariali
Notizia n. GO15.0046 del 14/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza)
Split payment: si applica alle operazioni fatturate nei confronti delle pubbliche amministrazioni a partire dal 1°
gennaio 2015
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto, anticipando i contenuti del relativo decreto attuativo, che il
meccanismo dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.
Con un comunicato stampa diffuso lo scorso 9 gennaio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in
fase di perfezionamento il decreto che dà attuazione alle nuove disposizioni in materia di “split payment” introdotte dalla
Legge di stabilità 2015 (1) secondo cui le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la
qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori.
Nel comunicato il Mef anticipa alcuni contenuti del decreto chiarendo, in primo luogo, che il nuovo meccanismo si applica
alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla
stessa data.
Pertanto, rimangono escluse dalla nuova disciplina tutte le fatture emesse fino al 31 dicembre 2014 ancorché per esse
l’Iva diventa esigibile a partire dal 2015.
Il comunicato chiarisce, inoltre, che per le operazioni soggette allo split payment l’imposta divenga esigibile al momento
del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Infine, viene anticipato che il versamento dell’imposta potrà essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione
acquirente, con le seguenti modalità:
a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta
è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le
quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
_________________________
Note
1) Articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge 190/2014
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Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 14
Classificazione: Fisco\Tributi locali
Notizia n. GO15.0048 del 14/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza, Legale, Tecnica, Titolare o legale rappresentante)
Legge di Stabilità: norma interpretativa sui criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili
produttivi
Ai fini del classamento degli immobili produttivi (gruppo D) si applicano le istruzioni della Circolare n 6 del 30 novembre
2012 dell'Agenzia del territorio secondo le quali devono essere escluse dalla rendita catastale, quelle componenti che,
sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell’immobile produttivo, siano prive dei requisiti di “immobiliarità”, vale
a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare.
L’art. 1, comma 244 della Legge di Stabilità (L. 23 dicembre 2014 n. 140) prevede che, nelle more dell’attuazione della
revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (prevista dall’art. 2 della Legge n. 23/2014 -Legge
delega di riforma fiscale), ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi (art. 10, R.D.L. n.
652/1939) gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono seguire le istruzioni contenute nella Circolare n. 6/T del 30 novembre
2012 emanata dall'ex Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate).
La norma è finalizzata a fornire criteri interpretativi delle regole di determinazione della rendita catastale degli immobili a
uso produttivo, censiti nelle categorie catastali del gruppo D (opifici industriali, alberghi, fabbricati costruiti o adattati per le
speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni, ecc..). Si ricorda che, date le caratteristiche e le peculiarità specifiche di tali immobili, ai fini della
determinazione della rendita catastale, non si può far riferimento al sistema della tariffa d’estimo, ma è necessaria una
stima diretta operata dagli Uffici, ai sensi dell’art. 10 del Regio Decreto Legge n. 652/1939 (Accertamento generale dei
fabbricati urbani, Nuovo Catasto Edilizio Urbano). Solitamente l’Amministrazione finanziaria per determinare la rendita
catastale assume il “costo di ricostruzione”, ossia il costo a nuovo dell’immobile e delle installazioni connesse o incorporate
ai fabbricati o comunque stabilmente infisse (art. 4 R.D.L. n. 652/1939), poiché con gli altri procedimenti è pressoché
impossibile individuare il reddito lordo ritraibile da tali immobili, tenuto conto dell’elevata eterogeneità che caratterizza il
mercato delle compravendite o delle locazioni degli immobili industriali.
L’individuazione, in concreto, delle tipologie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita ha sempre generato
dubbi interpretativi e un cospicuo contenzioso tra Agenzia delle entrate e contribuenti, per dirimere i quali il legislatore è
intervenuto, in passato, con norme interpretative come quella in commento.
La Circolare dell’Agenzia del territorio n. 6 del 30 novembre 2012 è stata emanata con l’obiettivo di chiarire le questioni
relative alla determinazione della rendita catastale degli immobili. Nel dettaglio, l’Agenzia ha precisato che devono essere
escluse dalla rendita catastale, quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell’immobile
produttivo, siano prive dei requisiti di “immobiliarità”, vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali
dell’unità immobiliare.
Si rileva, però, che il principio espresso nella predetta circolare è risultato, nella sua concreta applicazione, eccessivamente
ampio. Ne è derivata una disomogeneità interpretativa e operativa nelle modalità di accatastamento degli immobili a
destinazione speciale che ha portato - specie in alcune aree del Paese - alla valorizzazione nella rendita catastale di
macchinari (presse, laminatoi, macchine continue, ecc.) aventi vita utile limitata (5-7-10 anni) e, pertanto, soggetti a ricambi
periodici, non in linea con i tempi di ammortamento dell’immobile in cui sono collocati.
Il comma 245 prevede, inoltre, che gli uffici fiscali non devono tener conto delle segnalazioni pervenute dai Comuni (ai
sensi dei commi 335 e 336 dell’art. 1 della Legge 31 dicembre 2004, n. 311) che risultino difformi alle indicazioni contenute
nella predetta Circolare n. 6/2012. In particolare, i Comuni hanno la facoltà di chiedere all’Agenzia delle entrate il
riclassamento delle microzone del proprio territorio nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente
valore medio catastale si discosta in modo significativo dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali
(comma 335).Gli stessi hanno, altresì, il potere di notificare ai proprietari di singoli immobili l’obbligo di provvedere alla
presentazione degli aggiornamenti catastali, nel caso si sia verificata la sussistenza di variazioni edilizie e di ristrutturazioni
che comportano una modifica del classamento (comma 336).
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 15
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Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 16
Classificazione: Lavoro e Previdenza\Lavoro temporaneo
Notizia n. GO15.0039 del 13/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Somministrazione di lavoro: comunicazione periodica sull'utilizzo del lavoro tramite agenzie di somministrazione.
Termine del 31 gennaio 2015
Si ricorda che il prossimo 31 gennaio 2015 scade il termine per effettuare la comunicazione annuale relativa al numero ed
ai motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2014, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica
dei lavoratori interessati.
Entro il 31 gennaio 2015 deve essere effettuata la comunicazione periodica relativa all'utilizzo, nel corso dell'anno 2014,
del lavoro tramite agenzie di somministrazione.
L’art. 24, comma 4, del Decreto Legislativo n. 276/2003, infatti, prevede in capo all’utilizzatore l’obbligo di comunicare “alla
rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di
categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione;
ove ricorrano motivate ragioni d’urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

ogni dodici mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce
mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.
Per i contratti di somministrazione privi di causale in base alla normativa vigente, riportare il riferimento alla disposizione
di legge contenuta nel contratto stesso.
A decorrere dal 6 aprile 2012, per l’inadempimento dei predetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
da 250 a 1.250 euro (art. 18, comma 3 bis, Decreto Legislativo 276/2003).
Al riguardo il Ministero del Lavoro, con nota del 3 luglio 2012, ha fissato, quale termine per l’adempimento della
comunicazione annuale di cui trattasi, il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 31 gennaio 2013.
Per facilitare l'adempimento da parte delle aziende interessate, si allega un possibile "format" per effettuare la
comunicazione in esame.
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Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 17
Classificazione: Lavoro e Previdenza\Contrattazione collettiva
Notizia n. GO15.0060 del 16/01/2015
CCNL: Metalmeccanici
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Ccnl per l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti - Variazione dei minimi tabellari da gennaio
2015
Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 decorre l'erogazione della terza tranche di aumento dei minimi tabellari, come previsto
dal Ccnl 5 dicembre 2012 (Notizia n. VG14.0020 del 09/12/2014).
RIFERIMENTI
Notizia n. VG14.0020 del 09/12/2014
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Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 18
Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS
Notizia n. GO15.0066 del 19/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
INPS: indennità ASpI e mini-ASpI – Accesso e decadenza dalla fruizione in caso di raggiungimento dei requisiti
per la pensione – Istruzioni
La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS, con circolare n. 180 del 23 dicembre 2014, ha fornito
istruzioni circa l’accesso alle indennità ASpI e mini-ASpI ed alla decadenza da tali prestazioni in caso di raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento, nonché in merito alla valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa
accreditata a seguito della fruizione delle stesse indennità.
Nel riprodurre in allegato il testo della menzionata circolare, se ne evidenziano di seguito i principali contenuti.
SOGGETTI CHE PERFEZIONANO I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA O ANTICIPATA CON ETA’ PARI O
SUPERIORE A SESSANTADUE ANNI
Per effetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 40, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, il lavoratore, al
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, non può accedere alle indennità ASpI o miniASpI, ovvero decade da tali prestazioni in corso di fruizione.
L’applicazione di detto criterio - osserva l’INPS - non pone problemi per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 maturano i
requisiti, di cui all’art. 24, commi 6, 7, 10 e 11, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata con età pari o superiore a sessantadue
anni.
Pertanto, l’Istituto rimarca che:
·
devono essere respinte le domande d’indennità ASpI e mini-ASpI per le quali la fruizione delle indennità dovrebbe
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia
o anticipata (prima decorrenza utile per la prestazione pensionistica);
·
i soggetti che percepiscono le indennità ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle indennità dal primo giorno
del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (prima
decorrenza utile per la prestazione pensionistica).
SOGGETTI CHE RAGGIUNGONO IL REQUISITO CONTRIBUTIVO PER LA PENSIONE ANTICIPATA CON ETA’
INFERIORE A SESSANTADUE ANNI
Le istruzioni fornite dall’INPS in proposito tengono conto:
·
di quanto previsto dall’art. 24, comma 10, del Decreto-Legge n. 201/2011, in ordine alla riduzione percentuale del
trattamento pensionistico nei confronti dei soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata
con un’età inferiore a sessantadue anni;
·
del disposto dell’art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24
febbraio 2012, n. 14, ai sensi del quale la predetta riduzione percentuale non si applica nei confronti dei soggetti che
maturano il previsto requisito d’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, laddove quest’ultima derivi
esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi d’astensione obbligatoria per maternità, per
l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, per la
donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità, disciplinati dal Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art. 33 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104 (1).
Nello specifico, con riferimento alle disposizioni dettate dal citato art. 24, comma 10, del Decreto-Legge n. 201/2011, in
materia di riduzione percentuale della pensione anticipata, l’Istituto fa presente che i soggetti di cui trattasi:
·
possono fruire delle indennità ASpI e mini-ASpI sino al compimento di sessantadue anni di età (pertanto, decadono
dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento di sessantadue
anni di età, prima decorrenza utile della pensione anticipata, senza riduzioni percentuali);
·
qualora, invece, presentino domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello di compimento dei
sessantadue anni di età (stante l’espressa volontà degli stessi di accedere alla pensione anticipata nonostante la
riduzione percentuale della medesima pensione), decadono dalla fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione (data di decorrenza della pensione
anticipata).
Relativamente ai soggetti nei cui confronti, per effetto dell’art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge n. 216/2011, non si
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 19
applica la riduzione percentuale della pensione anticipata, l’INPS segnala che devono essere respinte le domande
d’indennità ASpI e mini-ASpI per le quali la fruizione delle stesse dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello di perfezionamento del requisito contributivo, in quanto non opera la predetta riduzione percentuale (2).
Si ritiene opportuno evidenziare che l’art. 1, comma 113, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)
(3), con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, ha sostituito il secondo periodo del comma 2quater dell’art. 6 del Decreto-Legge n. 216/2011, stabilendo che le disposizioni contenute nell’art. 24, comma 10, terzo e
quarto periodo del Decreto-Legge n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata non trovano
applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Si fa pertanto riserva di tornare sull’argomento anche ad esito delle indicazioni che verranno al riguardo diramate dall’INPS.
SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI
ACCESSO E DI REGIME DELLE DECORRENZE VIGENTI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE
N. 201/2011
Ai sensi dell’art. 24 del Decreto-Legge n. 201/2011, nei confronti dei soggetti per i quali continuano ad applicarsi in materia
di requisiti di accesso alla pensione le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dello stesso
decreto-legge) trova applicazione la disciplina delle decorrenze della pensione di vecchiaia e d’anzianità previgente alla
predetta data (cosiddette “finestre di accesso”).
In merito alla decadenza dalla fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI di tali soggetti, l’INPS ritiene che la stessa debba
essere riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.
Di conseguenza:
·
i soggetti in questione, una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o d’anzianità, decadono dalla
fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della “finestra di accesso”;
·
devono essere respinte le domande d’indennità ASpI e mini-ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità
dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di
anzianità (data di apertura della “finestra di accesso”).
VALUTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITATA A SEGUITO DELLA
FRUIZIONE DELLE INDENNITA’ MENSILI ASPI E MINI-ASPI
Al punto 2., la circolare in commento ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 10, della Legge n. 92/2012, i periodi di
contribuzione figurativa riconosciuti per i periodi di fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI sono utili ai fini del diritto e
della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui la normativa preveda il computo della sola contribuzione
effettivamente versata.
In proposito, l’INPS:
·
richiama le precisazioni già fornite al punto 2.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, secondo le quali, ai fini del
raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei soggetti in possesso
di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in
favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per
il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa;
·
ricorda che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b), della Legge 30 aprile 1969, n. 153, possono accedere alla
pensione di anzianità i soggetti che “possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro”,
con esclusione, quindi, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Quanto sopra rilevato, considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità ASpI e mini-ASpI e la previgente
indennità di disoccupazione ordinaria (tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 2, comma 24-bis, della Legge n.
92/2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola), l’INPS pone in rilievo
che la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto
e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto
alla pensione di anzianità.
_______________
(1) Si ricorda che, al riguardo, la Direzione Generale dell’INPS ha impartito istruzioni con messaggio n. 5280 dell’11
giugno 2014.
(2) La circolare in esame precisa che qualora all’esito dell’istruttoria della domanda di pensione anticipata dovesse
risultare applicabile la riduzione percentuale del trattamento pensionistico, la competente Sede INPS deve informare
gli interessati della facoltà di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione della domanda d’indennità ASpI e
mini-ASpI, previa rinuncia alla domanda di pensione anticipata.
(3) Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015 verranno illustrate da un’apposita circolare di prossima
pubblicazione.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected]
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 20
Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS
Notizia n. GO15.0067 del 19/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
INPS: domanda di ammissione al contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia – Dichiarazione ISEE –
Precisazioni
La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS, con messaggio n. 28 del 2 gennaio 2015 – testo di
seguito allegato, ha fornito precisazioni in merito alla dichiarazione ISEE che la madre lavoratrice deve presentare ai fini
della domanda di ammissione al contributo per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei
servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Si ricorda che la suddetta Direzione dell’INPS, con circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, aveva comunicato che il Decreto
Interministeriale 28 ottobre 2014 ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri d’accesso e le modalità di utilizzo, da parte
della madre lavoratrice, dei voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero del contributo per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all’art. 4, comma 24, lettera b), della Legge
28 giugno 2012, n. 92.
Al punto 4. della menzionata circolare, l’Istituto ha evidenziato che nella domanda di ammissione al beneficio la madre
lavoratrice deve, fra l’altro, dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza) valida.
La predetta Direzione Generale, con il messaggio in esame ha precisato che:

ai fini della presentazione della domanda di ammissione al beneficio, per l’anno 2015 la dichiarazione ISEE deve
essere conforme alla vigente normativa, prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159, in relazione alla quale l’INPS ha fornito istruzioni operative nel paragrafo 7. della circolare n. 171 del 18
dicembre 2014 (allegato al messaggio in discorso);

la domanda di ammissione al beneficio per il corrente anno può essere presentata dalla madre lavoratrice in possesso
di dichiarazione ISEE valida, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.
RIFERIMENTI
Notizia n. VG14.0099 del 29/12/2014
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Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 21
Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS
Notizia n. GO15.0068 del 19/01/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
INPS: lavori particolarmente faticosi e usuranti – Termine di presentazione delle domande di riconoscimento del
beneficio pensionistico – Istruzioni
La Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con messaggio n. 9963 del 30 dicembre 2014 – testo di seguito allegato, ha
ricordato che entro il 1° marzo 2015 devono essere presentate le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori
particolarmente faticosi e pesanti da parte dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti agevolati per l’accesso alla
pensione dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
L’Istituto rammenta che la presentazione delle domande oltre il suddetto termine comporta, in caso di accertamento positivo
dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione anticipata pari a:

un mese, per ritardo della prestazione compreso in un mese;

due mesi, per un ritardo superiore ad un mese ed inferiore a tre;

tre mesi, per un ritardo della prestazione pari o superiore a tre mesi.
Nel messaggio in esame sono riportate le tabelle con i requisiti pensionistici richiesti per il corrente anno.
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Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 22
Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Legislazione di settore
Notizia n. GO15.0041 del 13/01/2015
Settore Merceologico: Alimentari Vino e Bevande
(Area Interessata: Amministrazione, Produzione, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale rappresentante)
Imprese alimentari: il 31 gennaio 2015 scade il termine per il pagamento della tariffa prevista per i controlli sanitari
ufficiali per determinate attività alimentari (D. Lgs. n. 194/08)
In relazione alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 194/08, si ricorda che entro il 31 gennaio di ogni anno deve
essere pagata al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Unità Locale Socio Sanitaria ULSS/ASLL competente
per territorio, la tariffa spettante per i controlli sanitari ufficiali.
Con il Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194 (1), recante la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali (2), sono state determinate le tariffe spettanti per i controlli sanitari ufficiali che gli operatori dei settori
interessati devono versare alle autorità competenti per le verifiche previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia
di alimenti.
Attività soggette al pagamento della tariffa
Il Decreto in questione stabilisce che gli operatori ricompresi nella seguente tabella sono soggetti alla relativa tariffazione.
Tipologia stabilimento
(Attività prevalente ingrosso)
Prodotti e preparazioni di carne
Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei
casi in cui non sia possibile applicare la sezione 4,
relativa agli importi delle tariffe applicabili alla
produzione di latte)
Ovoprodotti
Centri imballaggio uova
Miele
Molluschi bivalvi vivi
Cosce di rana e lumache
Grassi fusi di origine animale e ciccioli
Stomaci, vesciche e budella
Gelatina e collagene
Centri di cottura
Acque minerali e bevande analcoliche
Integratori alimentari e prodotti dietetici
Prodotti di IV gamma e di V gamma
Molini, pastifici, panifici e prodotti da forno
Pasticcerie
Produzione surgelati
Conserve vegetali frutta secca e spezie
Alimenti vegetali non considerati altrove
Boll. n. 02 del 21/01/2015
Fascia produttiva
annua
A
Fascia produttiva
annua
B
Fascia produttiva
annua
C
fino a 200 ton
da 201 a 1000 ton
oltre 1000 ton
fino a 10.000.000
uova
fino a 500 ton
fino a 10 ton
fino a 10 ton
fino a 100 ton
fino a 100 ton
fino a 100 ton
fino a 10 ton
di materie prime
fino a 10.000 hl
da 10.000.000 a
50.000.000 uova
da 501 a 1.000 ton
da 11 a 100 ton
da 11 a 100 ton
da 101 a 500 ton
da 101 a 500 ton
da 101 a 500 ton
da 11 a 100 ton
di materie prime
da 10.001 a 100.000
hl
da 101 a 500 ton
da 501 a 1.000 ton
da 501 a 1.000 ton
da 101 a 500 ton
da 501 a 1.000 ton
da 501 a 1.000 ton
da 501 a 10.000 ton
oltre 50.000.000
uova
oltre 1.000 ton
oltre 100 ton
oltre 100 ton
oltre 500 ton
oltre 500 ton
oltre 500 ton
oltre 100 ton
di materie prime
oltre 100.000 hl
fino a 100 ton
fino a 500 ton
fino a 500 ton
fino a 100 ton
fino a 500 ton
fino a 500 ton
fino a 500 ton
oltre 500 ton
oltre 1.000 ton
oltre 1.000 ton
oltre 500 ton
oltre 1.000 ton
oltre 1.000 ton
oltre 10.000 ton
pag.n. 23
Vino e bevande alcoliche
Produzione ed imbottigliamento olii
Caffè e the
Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da
materia prima trasformata
Additivi e coloranti alimentari
Operatori del settore alimentari operanti in mercati
generali e del settore ortofrutticoli freschi
Depositi alimentari (*)
Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo
e piattaforme di Distribuzione
Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso
fino a 5.000 hl
fino a 1.000 hl
fino a ton 500
da 5.001 a 50.000 hl
da 1.001 a 10.000 hl
da ton 501 a ton 1.000
oltre 50.000 hl
oltre 10.000 hl
oltre ton 1.000
fino a 500 ton
da 500 a 1.000 ton
oltre 1.000 ton
fino a 100 ton
da 101 a 500 ton
oltre 500 ton
fino a 500 ton
da 501 a 1.000 ton
oltre 1.000 ton
fascia unica 1.500 euro
(*) ad esclusione degli stabilimenti utilizzati dalle cooperative e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori
agricoli, ai sensi dell’articolo l’articolo 1-bis, comma 13, della Legge 11 agosto 2014 n. 116 (3).
Attività non soggette al pagamento della tariffa annuale ma a singola prestazione da parte dell’ufficiale veterinario
Sono soggetti a specifiche tariffazioni determinate in funzione della singola prestazione dell’ufficiale veterinario:
 gli impianti di macellazione di carni rosse e bianche;
 gli impianti di sezionamento;
 i centri di lavorazione della selvaggina cacciata;
 la produzione del latte;
 la produzione e l’immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura;
 l’importazione di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale ed animali vivi.
Definizioni delle attività delle imprese ricomprese nella tabella
Al fine di poter individuare le attività indicate nella tabella di cui sopra, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno fornire
le definizioni di alcune di queste, al fine di evitare in fraintendimenti da parte degli operatori soggetti alla tariffazione.
Tra le varie definizioni riportate, riteniamo opportuno indicare di seguito quelle che sono d’interesse per le imprese del
settore alimentare e relative:
 alla lavorazione di stomaci, di vesciche e di budella: sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla
lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti
gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per
gli insaccati o per la commercializzazione per il consumo diretto;
 ai centri di cottura: sono compresi tutti i centri di cottura che veicolano/distribuiscono un quantitativo di pasti superiore
al 50% della produzione annuale a uno o più terminali di distribuzione di altra ditta, ente o istituzione. La tariffa è
dovuta sulla base del quantitativo di materie prime in entrata nel centro di cottura;
 ai molini, ai pastifici, ai panifici e ai prodotti da forno industriali: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono
farine, paste alimentari, pane e prodotti da forno. Il termine industriale pertanto esclude tutte le attività che
commercializzano la propria produzione al dettaglio con una percentuale superiore al 50%;
 alle pasticcerie: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono prodotti dolciari comprese le caramelle, le gomme
da masticare, i confetti ecc.. Il termine industriale pertanto esclude tutte le attività che commercializzano la propria
produzione al dettaglio con una percentuale superiore al 50%;
 agli alimenti di origine vegetale non considerati altrove: sono compresi tutti gli stabilimenti di produzione e
commercializzazione non specificati nella tabella di cui sopra, quali ad esempio zuccherifici, impianti di lavorazione e
confezionamento di funghi, essiccatoi di cereali per l’alimentazione umana ecc. ecc.;
 ai depositi alimentari, ai depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e alle piattaforme di distribuzione:
sono compresi tutti i depositi alimentari per la commercializzazione all’ingrosso, nei quali sono detenuti prodotti
alimentari e prodotti intermedi di lavorazione. Sono compresi anche i depositi degli spedizionieri specificatamente
destinati al deposito di alimenti e i depositi centralizzati delle grandi catene di distribuzione.
Indicazioni per l’applicazione delle tariffe delle imprese ricomprese nella tabella
Le imprese sono soggette al pagamento della tariffa, nel caso in cui queste effettuano l’attività prevalente all’ingrosso
con una percentuale, rispetto al dettaglio, superiore al 50%.
La fascia produttiva annua deve essere calcolata sulla base del volume complessivo prodotto (vendita del prodotti
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 24
all’ingrosso e al dettaglio) nell’anno precedente.
Qualora uno stabilimento svolga più di una attività, la tariffa che deve essere applica è quella relativa all’attività prevalente
determinata del numero di riferimento del riconoscimento comunitario o della registrazione (4).
Nel caso in cui l’azienda abbia riconosciute o registrate più attività, la tariffa deve essere calcolata prendendo in
considerazione il volume prodotto o commercializzato dall’attività che si colloca nella fascia più onerosa.
Modalità per il calcolo della fascia produttiva annua per nuovi stabilimenti ricompresi nella tabella
Nel caso di nuovi stabilimenti, l’operatore del settore alimentare deve effettuare una stima dell’entità produttiva prevista
nell’anno di riferimento. La determinazione della tariffa deve avvenire mediante la suddivisione in dodicesimi.
L’anno successivo si dovrà provvedere al conguaglio, in positivo o negativo, oltre al pagamento della relativa tariffa.
Determinazione della tariffa
Le tariffe annue forfetarie che devono essere corrisposte per ciascun stabilimento produttivo entro il 31 gennaio di ogni
anno, sono determinate mediante autodichiarazione dell’operatore del settore alimentare (OSA) e corrispondono a:
 482,00 euro/anno per la fascia A;
 964,00 euro/anno fascia B;
 1.807,50 euro/anno fascia C.
Modalità del versamento della tariffa
Le modalità per il pagamento della tariffa e le coordinate bancarie, sono state determinate da ogni Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione dell’ULSS/ASLL competente per territorio a cui non possiamo far altro che demandare a loro
per avere ulteriori informazioni in merito.
______________________
Note
(1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 dell’11 dicembre 2008.
(2) in attuazione del Regolamento CE n. 882/04, recante i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
(3) recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. La Legge in questione è stata
pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014.
(4) Sono soggetti:
 al riconoscimento, gli stabilimenti alimentari che trattano prodotti alimentari diversi da quelli di origine animale e quelli
di origine alimentare ricompresi nelle esclusioni previste dal Regolamento CE n. 853/04;
 alla registrazione, gli stabilimenti che trattano prodotti alimentari di origine animale.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 25
Classificazione: Trasporti e Circolazione\Autotrasporto merci internazionale
Notizia n. GO15.0047 del 14/01/2015
Settore Merceologico: Trasporto merci e persone
(Area Interessata: Logistica e trasporti)
Autotrasporto merci internazionale. Validità autorizzazioni 2014 fino al 31 gennaio 2015
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le autorizzazioni 2014 al trasporto merci internazionale
sono valide fino al 31 gennaio 2015: fanno eccezione solo i titoli relativi ad Israele, Kyrgyzistan e Svizzera.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 26
Classificazione: Trasporti e Circolazione\Autotrasporto merci internazionale
Notizia n. GO15.0053 del 15/01/2015
Settore Merceologico: Trasporto merci e persone
(Area Interessata: Logistica e trasporti)
Autotrasporto merci internazionale. Germania. Variazione pedaggi autostradali dal 1° gennaio 2015
Dal 1° gennaio 2015 sono entrati in vigore in Germania i nuovi importi del pedaggio elettronico per gli autocarri da 12 t. in
su che percorrono le autostrade ed alcune strade federali tedesche, con significative riduzioni rispetto alle tariffe 2014.
Il metodo di calcolo
Dal 1° gennaio 2015 sono entrati in vigore in Germania i nuovi importi del pedaggio elettronico per autocarri aventi massa
complessiva a pieno carico da 12 t. in su, che transitano sulla rete autostradale e parte delle strade federali tedesche.
Il nuovo meccanismo di calcolo tiene conto del numero degli assi del veicolo, della classe Euro di appartenenza dal punto
di vista del grado di inquinamento del motore, della distanza chilometrica da percorrere, dei costi dell’infrastruttura e dei
costi dell’inquinamento prodotto dal veicolo.
I veicoli Euro 6
E’ stata altresì introdotta una tariffa specifica per la classe Euro 6, per la quale nel pedaggio non è inclusa la componente
di costo relativa all’inquinamento, in considerazione del basso impatto ecologico che hanno tali veicoli.
Gli importi 2015
Per quasi tutte le tipologie di autocarri vi sono riduzioni anche significative delle tariffe 2015 rispetto a quelle del 2014.
Ad esempio, un autocarro Euro 2 a 4 o più assi, pagherà nel 2015 20,4 cent/km, con una riduzione del 29,2% rispetto alla
tariffa 2014 che era di 28,8 cent/km; un autocarro Euro 6 a 4 o più assi, pagherà nel 2015 13,1 cent/km rispetto a 15,5
cent/km del 2014, ovvero una riduzione del 15,5%.
RIFERIMENTI
Guida: Il nuovo sistema di pedaggio delle autostrade in Germania
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Boll. n. 02 del 21/01/2015
pag.n. 27
Classificazione: Trasporti e Circolazione\Circolazione e Sicurezza stradale
Notizia n. GO15.0070 del 20/01/2015
Settore Merceologico: Costruttori edili, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Marmo Porfido
Estrattive Minerario, Materiali per costruzioni, Trasporto merci e persone
(Area Interessata: Logistica e trasporti)
Circolazione e sicurezza stradale. Divieti integrativi 2015 per i trasporti eccezionali
In aggiunta al tradizionale calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti nel 2015 in Italia, l’Aiscat ha diramato
alle società concessionarie delle autostrade una direttiva riguardante i divieti di circolazione integrativi specifici per i veicoli
ed i trasporti eccezionali sulla viabilità autostradale, per consentire una uniformità sul contenuto delle relative ordinanze
che le singole società emaneranno, in funzione del potere loro concesso dal Codice della Strada.
La direttiva Aiscat
E’ presumibile che le concessionarie si atterranno alla direttiva Aiscat, ma in ogni caso è sempre suggeribile un riscontro
con i provvedimenti delle singole società autostradali.
I divieti integrativi
La direttiva Aiscat stabilisce i seguenti ulteriori divieti nel 2015, validi solo sulla viabilità autostradale, per i veicoli eccezionali
o adibiti ai trasporti eccezionali, fatta esclusione per i mezzi d’opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno
carico entro i limiti legali di massa fissati dal Codice della Strada:
-
3 aprile
4 aprile
7 aprile
30 aprile
30 maggio
2 giugno
7 giugno
13 giugno
14 giugno
20 giugno
21 giugno
27 giugno
28 giugno
3 luglio
4 luglio
5 luglio
10 luglio
11 luglio
12 luglio
17 luglio
18 luglio
19 luglio
24 luglio
25 luglio
26 luglio
31 luglio
1 agosto
2 agosto
7 agosto
8 agosto
9 agosto
14 agosto
15 agosto
16 agosto
Boll. n. 02 del 21/01/2015
dalle ore 8 alle ore 14
dalle ore 16 alle ore 22
dalle ore 8 alle ore 22
dalle ore 14 alle ore 22
dalle ore 16 alle ore 22
dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 7 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 7 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 7 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
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dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 0 all ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
pag.n. 28
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21 agosto
22 agosto
23 agosto
28 agosto
29 agosto
30 agosto
5 dicembre
24 dicembre
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 16 alle ore 24
dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24
dalle ore 14 alle ore 22
dalle ore 16 alle ore 24
RIFERIMENTI
Notizia n. VG14.0101 del 30/12/2014
Scheda: Calendario 2015 divieti di circolazione mezzi pesanti in Italia
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 02 del 21/01/2015
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