CONFINDUSTRIA Venezia Giulia INFORMA

Bollettino
CONFINDUSTRIA
Venezia Giulia
INFORMA
Numero 08 del 05/03/2015
SOMMARIO
Corsi di Formazione “La predisposizione del Bilancio d’esercizio 2015”
Ronchi dei Legionari, 17 - 24 - 31 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0231
pagina n. 4
Corso di Aggiornamento RLS (4 e 8 ore di formazione)
Ronchi dei Legionari, 23 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0198
pagina n. 6
XXVIII Meeting GI NordEst
Programma Convegno - Trieste 14 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia in Primo Piano
pagina n. 7
Ambiente
• SISTRI: prorogato al 1° aprile il termine per l’applicazione delle sanzioni per l’omesso versamento del contributo
annuale 2014
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0263
pagina n. 9
CONFINDUSTRIA Venezia Giulia
34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 – 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7
Appalti pubblici
• Expo 2015. Bando di Gara per progettazione e produzione applicazioni digitali per e-Walls in Expo 2015
destinatari: Informatica e telecomunicazioni, Terziario e servizi
Notizia n. GO15.0238
pagina n. 10
Comunicazioni associative
• Bando di gara - Fornitura materiale informativo e promozionale per Expo 2015
destinatari: Carta Grafica Cartotecnica ed Affini
Notizia n. GO15.0234
pagina n. 11
• EXPO 2015: bando di gara per la gestione e l’assistenza antincendio dell’elisuperficie situata all’interno del sito
di Expo Milano
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0240
pagina n. 12
• Acquisto biglietti EXPO 2015 ad uso non commerciale
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0253
pagina n. 13
Fisco
• Imposta di bollo virtuale: nuove modalità di versamento
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0247
pagina n. 14
Internazionalizzazione
• Normativa doganale. Chiusura della dogana di Porto Nogaro al sabato
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0255
pagina n. 15
Lavoro e Previdenza
• INAIL: Nuovo termine per l’invio delle denunce retributive annuali
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0249
pagina n. 16
• Jobs Act: Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e NASpI: prime indicazioni e primo commento di
Confindustria
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0250
pagina n. 17
• Contratti di Solidarietà: aumento al 70% dell'integrazione riconosciuta - Conversione in legge del decreto-legge
“milleproroghe”
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0254
pagina n. 20
Normativa Tecnica e Legislazione di settore
• Menu dei ristoranti e mense aziendali: nota del Ministero della Salute in marito all’obbligo di dover fornire
indicazioni sulla presenza di allergeni
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0205
pagina n. 21
• Strutture ricettive alberghiere: convertito in Legge con modifiche il Decreto Legge che ha previsto la proroga
dell’entrata in vigore della normativa antincendio (Art. 4, comma 2, della Legge n. 11/2015)
destinatari: Turismo
Notizia n. GO15.0243
pagina n. 24
• Prevenzione incendi: prorogato al 7 ottobre 2016 il termine entro il quale le attività che rientrano per la prima
volta negli obblighi di semplificazione di prevenzione incendi devono espletare i relativi adempimenti (Art. 4
commi 2-bis e 2ter della Legge n. 11/15)
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0252
pagina n. 28
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 2
Trasporti e Circolazione
• Autotrasporto merci in conto terzi. Valori indicativi costi di esercizio gennaio 2015
destinatari: Trasporto merci e persone
Notizia n. GO15.0233
pagina n. 32
• Circolazione e sicurezza stradale. Modifiche alla normativa sul cronotachigrafo per autocarri ed autobus in vigore
dal 2 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0248
pagina n. 34
Finanziamenti per la Formazione
Sportello Informativo
Confindustria Gorizia, unitamente a Formindustria, intende promuovere un’azione per l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse accumulate dalle aziende sul proprio “Conto Formazione” FONDIMPRESA e
FONDIRIGENTI, al fine di agevolare l’organizzazione della formazione aziendale.
Per consentire un contatto diretto con le aziende, Confindustria Gorizia ha attivato un servizio di “Sportello”
con incontri individuali (previo appuntamento).
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - [email protected]
È disponibile una Banca Dati di Curriculum Vitae
Si ricorda che presso i nostri Uffici sono disponibili numerosi curricula di persone laureate e/o diplomate, che, tramite
Confindustria Gorizia, si rendono disponibili ad avere contatti con Aziende potenzialmente interessate ad un ampliamento
dell’organico.
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 3
Classificazione: Formazione\Corsi Seminari Incontri
Notizia n. GO15.0231 del 26/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Personale)
Corso di Formazione “La predisposizione del Bilancio d’esercizio 2015” - Ronchi dei Legionari, 17 - 24 - 31 marzo
2015
Al fine di fornire un aggiornamento di taglio operativo sulle novità di legge, da applicare in sede di redazione del Bilancio
2015, relative alla struttura dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e dei connessi criteri di
valutazione, Confindustria Venezia Giulia organizza un corso di formazione, articolato in tre incontri.
DESTINATARI: Personale degli Uffici Amministrativo e Contabile e personale coinvolto nella redazione del Bilancio
d’esercizio.
OBIETTIVI: Fornire le conoscenze per una corretta predisposizione del Bilancio d’esercizio attraverso lo studio delle
novità, l’analisi degli aspetti procedurali e la trattazione di esempi pratici.
CALENDARIO: Il corso si svolgerà presso Confindustria Venezia Giulia, sede di Ronchi dei Legionari (GO) in Via Pietro
Micca n. 10, e sarà articolato in tre mezze giornate con orario 9.00 - 13.00:
Martedì 17 marzo 2015
Martedì 24 marzo 2015
Martedì 31 marzo 2015
PROGRAMMA:
Aspetti procedurali: la formazione dei documenti di bilancio
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Redazione del progetto di bilancio
Controllo del progetto di bilancio
Deposito del progetto di bilancio
Approvazione del bilancio
Pubblicazione del bilancio
Bilancio in forma abbreviata e collegio sindacale
I nuovi principi contabili e l’impatto sul bilancio 2014
Bilancio 2014: analisi di casistiche, novità e adempimenti
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La valutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali, la perdita durevole di valore e il nuovo OIC 9
La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie
I crediti: valutazione, svalutazione e cancellazione
La valutazione delle rimanenze
Fondi per rischi ed oneri e i debiti
Perdite civilistiche ed impatti sul bilancio d’esercizio
Cambiamenti di principi e di stime, correzioni di errori e accadimenti successivi alla data di bilancio
DOCENTE: Luca Mambrin, Dottore Commercialista in Trieste.
ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI: Per ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di
frequenza e la relativa dispensa.
ATTIVAZIONE DEL CORSO: Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti.
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 4
TERMINI DI ISCRIZIONE: Entro il 13 marzo 2015 tramite la scheda di adesione allegata.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Per le Aziende Associate la quota individuale di partecipazione è di € 320,00 + IVA.
Per le Aziende non Associate la quota individuale di partecipazione è di € 420,00 + IVA.
La quota comprende le dispense, l’attestato di frequenza ed il coffee break.
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEI CORSI A PAGAMANENTO:
Le quote di partecipazione ai corsi a pagamento, per le imprese aderenti a Fondimpresa, possono essere finanziate con
il conto formazione.
Il piano deve essere presentato prima dell’avvio del primo seminario/corso cui si intende partecipare e può comprendere
tutti i seminari/corsi che si svolgono in un periodo di 11 mesi dalla data di avvio (o da quella di autorizzazione, se
precedente).
Per la richiesta di preventivi ed assistenza nella presentazione, gestione e rendicontazione dei piani, si invita a rivolgersi
a Formindustria - P.zza Casali n. 1, Trieste - tel. 040.366434, [email protected].
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 5
Classificazione: Formazione\Corsi Seminari Incontri
Notizia n. GO15.0198 del 18/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Personale)
Corso di Aggiornamento RLS (4 e 8 ore di formazione) - Ronchi dei Legionari, 23 marzo 2015
Confindustria Venezia Giulia organizza il corso di Aggiornamento per R.L.S. rivolto a:
- aziende da 15 a 50 dipendenti (4 ore di formazione);
- aziende con più di 50 dipendenti (8 ore di formazione).
Il corso, concordato a livello di Organismo Paritetico Provinciale, è finalizzato a fornire ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza la formazione specifica ed obbligatoria in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, art. 37, comma 11,
del D.Lgs. 81/2008.
Sede, date di svolgimento e durata
Sede del corso: Confindustria Venezia Giulia - Via P. Micca n. 10, Ronchi dei Legionari.
Modulo da 4 ore (per aziende da 15 a 50 dipendenti): 23 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Modulo da 8 ore (per aziende con più di 50 dipendenti): 23 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 18.00
Quota individuale di partecipazione
La quota individuale di iscrizione (comprensiva della fornitura di dispense didattiche e attestato di partecipazione) è:
Modulo da 4 ore
Aziende associate € 120,00 (+ IVA) a persona
Aziende non associate € 200,00 (+ IVA) a persona
Modulo da 8 ore
Aziende associate € 240,00 (+ IVA) a persona
Aziende non associate € 400,00 (+ IVA) a persona
Le aziende interessate sono pregate di effettuare l’iscrizione attraverso l’invio del modulo on line, entro il
16.03.2015.
Confindustria Venezia Giulia si riserva comunque di rinviare od annullare il corso, qualora non pervenga un numero
sufficiente di iscrizioni.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario a:
INDUSVI S.r.l. - Via degli Arcadi, 7 Gorizia - P.IVA 00174010314
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Sede di Gorizia
IBAN: IT 49 A 06340 12410 07402006840W
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 6
Classificazione: Comunicazioni Associative
Notizia in Primo Piano
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Titolare)
XXVIII Meeting GI NordEst - Programma Convegno - Trieste 14 marzo 2015
I4 - Industria Internazionalizzazione Infrastrutture, Italia. 28^ meeting dei Giovani Imprenditori Nord Est - Trieste 12, 13 e
14 marzo 2015.
Sabato 14 marzo 2015
Stazione Marittima, Trieste
09.30 Iscrizione dei partecipanti
10.00 Inno italiano
eseguito dal Coro del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico
Saluti Istituzionali
Roberto Cosolini, Sindaco del Comune di Trieste
Introduzione ai lavori
Matteo Di Giusto, Project Leader Meeting, Presidente GI Confindustria FVG
10.10 Intervento di apertura
Marco Gay, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 7
10.30 I - Industria
Idee per l'industria italiana
Elevator Pitch di un giovane imprenditore
Fare impresa in Italia
Alberto Baban, Presidente Nazionale Piccola Industria
Mariacristina Gribaudi, Amministratrice Unica Keyline
Matteo Marzotto, Presidente Fiera di Vicenza SpA
11.10 I - Internazionalizzazione
Idee per l'internazionalizzazione
Elevator Pitch di un giovane imprenditore
Internazionalizzare le aziende e destinazione Italia
Erich Cossutta, Presidente Confindustria Serbia
Franco Alzetta, Direttore Generale Danieli
11.50 I - Infrastrutture
Idee per le infrastrutture
Elevator Pitch di un giovane imprenditore
Infrastrutture
Antonio Tajani, Vicepresidente Parlamento Europeo
Debora Serracchiani, Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Marguerite Mc Mahon, Capo Divisione Banche e Corporates, Dipartimento Mare Adriatico
Bei – Banca Europea degli Investimenti
12.30 I - Italia
Idee per l'Italia
Elevator Pitch di un giovane imprenditore
Identità italiana: creatività, qualità, passione, innovazione
Jan Slangen, Comandante Frecce Tricolori
Barbara Franchin, Director & Project Supervisor ITS – International Talents Support
13.10 Intervento conclusivo
Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Modera i lavori: David Parenzo, giornalista
link al sito: http://www.ggimeetingne.it/
Pagina facebook del gruppo giovani FVG: https://www.facebook.com/confindustriafvg
Pagina facebook dell'evento: https://www.facebook.com/events/290186401151542
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 8
Classificazione: Ambiente\Rifiuti
Notizia n. GO15.0263 del 05/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
SISTRI: prorogato al 1° aprile il termine per l’applicazione delle sanzioni per l’omesso versamento del contributo
annuale 2014
Con la definitiva approvazione del cd. Milleproroghe (legge 27/2/2015, n. 11 ) è stato fissato al 1° aprile 2015 il termine a
decorrere dal quale si applicano le sanzioni per il mancato versamento del contributo annuale 2014 e per l'omessa
iscrizione a SISTRI. Inoltre, nel medesimo provvedimento, viene confermato lo slittamento al 1° gennaio 2016 del termine
che riguarda l'entrata in vigore delle sanzioni relative all'operatività di SISTRI.
Al riguardo si evidenzia che sono obbligate al versamento del contributo annuale ed all'iscrizione a SISTRI le imprese che
producono (solo per imprese che occupano più di 10 dipendenti), trasportano, recuperano, smaltiscono rifiuti pericolosi.
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Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi Elisa Ambrosi - tel. 0481 33101 - int. 22, 0481 33101 - int. 15 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 9
Classificazione: Appalti pubblici Edilizia urbanistica\Appalti pubblici
Notizia n. GO15.0238 del 27/02/2015
Settore Merceologico: Informatica e telecomunicazioni, Terziario e servizi
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
Expo 2015. Bando di Gara per progettazione e produzione applicazioni digitali per e-Walls in Expo 2015
Expo Spa ricerca un soggetto che progetti, sviluppi e gestisca applicazioni e contenuti digitali che saranno fruiti dai
visitatori di Expo 2015 attraverso e-Walls (muri digitali) posizionati all’interno del Sito Espositivo. Il servizio deve essere
svolto nell’osservanza di quanto indicato nel Capitolato Tecnico e delle norme vigenti in materia di sicurezza. La base
d’asta per il servizio richiesto è pari a € 120.000,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse e comprende tutte le attività
descritte negli atti di gara.
Il servizio avrà inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e terminerà il 1 novembre 2015 e comunque dopo
che saranno adempiuti gli obblighi di qualsiasi natura derivanti dell’espletamento del servizio. La gara verrà assegnata con
aggiudicazione in favore del prezzo più basso e possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art 34 del
D. Lgs. N. 163/2006: imprese temporaneamente raggruppate, consorzi di imprese, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete.
L’offerta dovrà essere presentata mediante la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle ore
16.00 del giorno 11 marzo 2015.
I soggetti interessati dovranno accedere alla sezione “invia offerta” di SINTEL (accessibile dal sito di Expo 2015) e
procedere secondo quanto contenuto nella Piattaforma e nella documentazione di gara, mediante il caricamento delle
informazioni e dei documenti richiesti.
Si invitano le imprese non ancora iscritte alla Piattaforma di e-procurement di Expo 2015, a provvedere alla registrazione
mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it
Eventuali quesiti e richieste di chiarimento dovranno pervenire tramite la modalità di comunicazione telematica della
procedura entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 3 marzo 2015 a cui la stazione appaltante risponderà entro il 5
marzo 2015. Per ulteriori informazioni consultare il capitolato allegato. Per le informazioni tecniche e amministrative
consultare il sito di http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-alle-gare/gare-in-corsoExpo Spa.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Stefano Blason - tel. 0481 33101 - int. 18 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 10
Classificazione: Comunicazioni associative\Generali
Notizia n. GO15.0234 del 26/02/2015
Settore Merceologico: Carta Grafica Cartotecnica ed Affini
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
Bando di gara - Fornitura materiale informativo e promozionale per Expo 2015
Expo cerca un operatore economico nel settore della tipografia per la fornitura di materiali informativi e promozionali
cartacei (leaflet, brochure, cartoline, ecc.) nonché per la gestione della logistica di tali materiali ivi compreso l’eventuale
stoccaggio e la consegna. L’importo massimo stimato della procedura è pari ad Euro 2.973.465,00 IVA esclusa e spese
accessorie incluse, oltre € 3.200,00 per oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze delle attività.La gara verrà
assegnata con aggiudicazione in favore del prezzo più basso.La procedura verrà esperita tramite la piattaforma telematica
di Expo Spa, denominata Sintel. L’offerta, redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano
corredata da traduzione giurata, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno
9 marzo 2015.
La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006.
L’Accordo quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/10/2015, data oltre la quale non potranno
essere ulteriormente affidati nuovi appalti attuativi ma oltre la quale potranno, invece, durare gli appalti attuativi affidati
prima di detta scadenza, salvo che l’importo massimo spendibile venga raggiunto in un termine minore.
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006: imprese
temporaneamente raggruppate, consorzi di imprese, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
I soggetti interessati dovranno accedere alla sezione “invia offerta” di SINTEL (accessibile dal sito di Expo 2015) e
procedere secondo quanto contenuto nella Piattaforma e nella documentazione di gara, mediante il caricamento delle
informazioni e dei documenti richiesti.La procedura verrà esperita tramite la piattaforma telematica di Expo Spa,
denominata Sintel. L’offerta, redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano corredata
da traduzione giurata, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 9 marzo
2015.
Si invitano le imprese non ancora iscritte alla Piattaforma di e-procurement di Expo 2015, a provvedere alla registrazione
mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it.
I Concorrenti, entro la data ultima di presentazione delle offerte, dovranno far pervenire o consegnare brevi manu in un
unico plico sigillato la garanzia a corredo dell’offerta in forma cartacea, alla c.a. Direzione Procurement di EXPO 2015
S.p.A.- Via Carlo Pisacane, 1 – 20016 Pero (MI).
Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire tramite la modalità di
comunicazione telematica della procedura entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 26/2/2015 a cui la Stazione
Appaltante risponderà entro il 3/3/2015.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolato allegato. Per le informazioni tecniche e amministrative consultare il sito di
Expo Spa e il disciplinare allegato.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Anna Gismano – tel 0481 33101 - int. 17 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 11
Classificazione: Comunicazioni associative\Generali
Notizia n. GO15.0240 del 02/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
EXPO 2015: bando di gara per la gestione e l’assistenza antincendio dell’elisuperficie situata all’interno del sito
di Expo Milano
Expo ricerca un soggetto per la gestione e l’assistenza antincendio dell’elisuperficie situata all’interno del sito di Expo
2015. L’importo massimo a base d’asta è stimato in € 288.000,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse.
I suddetti corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto secondo quanto specificato nella documentazione di gara (si veda
allegato). Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino al 31/10/2015. La gara verrà assegnata con
aggiudicazione in favore del prezzo più basso e possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all.art 34 del
D. Lgs. N. 163/2006: imprese singole, imprese temporaneamente raggruppate, consorzi di imprese, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete. L’offerta dovrà essere presentata mediante la piattaforma SINTEL entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13 marzo 2015. I soggetti interessati dovranno accedere alla sezione
“invia offerta” di SINTEL (accessibile dal sito di Expo 2015) e procedere secondo quanto contenuto nella Piattaforma e
nella documentazione di gara, mediante il caricamento delle informazioni e dei documenti richiesti. Si invitano le imprese
non ancora iscritte alla Piattaforma di e-procurement di Expo 2015, a provvedere alla registrazione mediante il sito
www.arca.regione.lombardia.it.
Eventuali quesiti e richieste di chiarimento dovranno pervenire tramite la modalità di comunicazione telematica della
procedura entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 4 marzo 2015 a cui la stazione appaltante risponderà entro il 9
marzo 2015. Per ulteriori informazioni consultare il capitolato allegato. Per le informazioni tecniche e amministrative
consultare il sito di http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-alle-gare/gare-in-corsoExpo Spa.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Genny Lovisoni Anna Gismano - tel. 0481 33101, 0481 33101 - int. 17 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 12
Classificazione: Comunicazioni associative\Generali
Notizia n. GO15.0253 del 03/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
Acquisto biglietti EXPO 2015 ad uso non commerciale
E' stato perfezionato l’accordo tra Expo 2015 S.p.A. e Confindustria, quale partner di Padiglione Italia, per l’acquisto dei
biglietti di ingresso all’Esposizione Universale tipologia “1 Day - Adult Open Date”, a condizioni agevolate per le aziende
del nostro Sistema.
Per i biglietti acquistati con finalità non commerciale ma di distribuzione interna (da vendere o omaggiare a dipendenti,
ospiti, special guests e affiliati) al valore ufficiale di 32 Euro sarà applicato uno sconto del 37,5%. Pertanto, il prezzo
finale di acquisto sarà di 20 Euro, comprensivo di Iva.
Al costo promozionale di 6 Euro potrà essere richiesto anche il servizio "Fast Pass", che permette di evitare le code
all'ingresso all'area Expo. Tuttavia tale opzione dovrà essere esercitata entro il 30 aprile 2015 e non potrà superare il 10%
di ogni singolo acquisto.
L’azienda acquistando questi biglietti è consapevole che non sono per uso commerciale e non possono essere
inseriti in campagne marketing o promozionali.
Per usufruire di tale convenzione dovrete compilare la scheda di prenotazione entro il 31 marzo p.v., in tutte le sue parti,
accedendo direttamente al seguente link: Biglietti Expo 2015
Per ulteriori informazioni rif. Anna Gismano, tel. 0481-33101 Michela Rados, tel. 040 3750201: e-mail:
[email protected][email protected]
Per usufruire di tale convenzione è necessario seguire la seguente procedura:
Compilare la scheda di prenotazione entro il 31 marzo p.v., in tutte le sue parti, accedendo direttamente al
seguente link: Biglietti Expo 2015
Confindustria Venezia Giulia inoltrerà le richieste raccolte a Sipi S.p.A., la società editoriale di Confindustria, che
provvederà ad inviare direttamente all'azienda la fattura e le modalità di pagamento.
Sipi S.p.A. al ricevimento del bonifico procederà all’invio dei biglietti in formato elettronico. Solo per ordini
superiori alle 25 unità sarà possibile richiedere, a proprie spese, la spedizione via posta.
La tipologia di biglietto “1 Day Open” permette l’utilizzo in qualsiasi data durante lo svolgimento di Expo, viene caldamente
consigliato di convertire il biglietto per l'uso in una specifica data. Ciò potrà garantire l'accesso alla Esposizione Universale
anche nei giorni di maggiore affluenza. L'operazione va fatta attraverso la sezione "My Expo" dal sito
www.myexpo2015.org , direttamente dall’utilizzatore del biglietto. Una volta confermata la data non sarà più possibile
modificarla.
Pur non essendoci una data di scadenza per questa opportunità, suggeriamo alle aziende interessate di provvedere alla
conferma dell’acquisto in tempi brevi, in quanto la disponibilità di biglietti a prezzo agevolato non è illimitata.
________________________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a
Anna Gismano – tel 0481 33101 - int. 17 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 13
Classificazione: Fisco\Tributi erariali
Notizia n. GO15.0247 del 03/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
Imposta di bollo virtuale: nuove modalità di versamento
A partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, nonché dei relativi
accessori, interessi e sanzioni, sono effettuati mediante il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con
Risoluzione n. 12 del 3 febbraio 2015.
Con provvedimento del 3 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate prevede, a decorrere dal 20 febbraio, l’estensione delle
modalità di versamento unitario, stabilite dall’articolo 17 del Dlgs 241/97, tramite modello F24, anche alle somme dovute
per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale (di cui agli articoli 15 e 15 bis del Dpr 26 ottobre 1972 n. 642) nonché
dei relativi oneri accessori, interessi e sanzioni. Attualmente il versamento viene effettuato tramite il modello F23.
Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento ai soggetti autorizzati al bollo virtuale è stato previsto un
periodo transitorio, sino al 31 marzo 2015, durante il quale è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello
F24.
Con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento con
modello F24:
 “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE - RATA”;
 “2506” denominato “BOLLO VIRTUALE - ACCONTO”;
 “2507” denominato “BOLLO VIRTUALE - Sanzioni”;
 “2508” denominato “BOLLO VIRTUALE - Interessi”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente
denominati, il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno dell’atto emesso
dall’Agenzia delle entrate.
Esclusivamente per il codice “2505”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese di
rif.to” è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in
pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate bimestrali (ad esempio:0106, nel caso di prima rata di 6 rate
bimestrali ).
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
________________________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 14
Classificazione: Internazionalizzazione\Legislazione doganale
Notizia n. GO15.0255 del 04/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Commercio estero, Logistica e trasporti)
Normativa doganale. Chiusura della dogana di Porto Nogaro al sabato
L’Ufficio delle Dogane di Udine ha comunicato che dal 1° marzo 2015, al fine di una migliore organizzazione del lavoro e
nell’ottica di una gestione impostata alla massima economicità, la Sezione Operativa Territoriale di Porto NogaroCervignano rimarrà chiusa nella giornata di sabato, salvo che per eventuali esigenze operative si farà ricorso all’istituto
della reperibilità.
Dal lunedì al venerdì la dogana di Porto Nogaro osserverà inoltre l’orario dalle ore 8,00 alle ore 19,00.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
________________________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a
Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 15
Classificazione: Lavoro e Previdenza\INAIL
Notizia n. GO15.0249 del 03/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
INAIL: Nuovo termine per l’invio delle denunce retributive annuali
Nella sezione “Pubblicità legale” del sito www.lavoro.gov.it è stato pubblicato il Decreto 9 febbraio 2015, con il quale è
stata approvata la determina del Presidente dell’INAIL in virtù della quale, a partire dal corrente anno, è stato fissato al 28
febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione all’Istituto delle denunce annuali delle
retribuzioni (originariamente previsto entro il giorno 16 marzo di ogni anno).
Per quest'anno, coincidendo il 28 febbraio 2015 con un sabato, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle
retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2014 è stato differito al 2 marzo 2015.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 16
Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni
Notizia n. GO15.0250 del 03/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Jobs Act: Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e NASpI: prime indicazioni e primo commento di
Confindustria
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 febbraio 2015, ha approvato in via definitiva i primi due Decreti Legislativi di
attuazione della legge delega n. 183/2014 (c.d. “jobs act”), di cui si sintetizzano, di seguito, i principali contenuti.
I due decreti devono ancora essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non sono attualmente ancora entrati in
vigore.
Si allega, unitamente ai testi dei decreti, un primo commento di Confindustria.
Decreto Legislativo concernente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti
Il decreto (in allegato il testo non ufficiale) entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
La nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi si applica ai lavoratori (operai, impiegati e quadri) assunti con
contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, ivi compresi i casi di conversione, successiva
all’entrata in vigore del decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti.
Licenziamenti individuali
In particolare il decreto prevede:

per i licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il
risarcimento del danno in misura non inferiore a 5 mensilità;

per i licenziamenti disciplinari, e solo nel caso in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento del danno;

negli altri casi in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo
soggettivo o giusta causa l’estinzione del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno, pari a due mensilità per ogni
anno di anzianità di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
I datori di lavoro, al fine di evitare il giudizio, potranno fare ricorso alla conciliazione facoltativa incentivata, offrendo al
lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, una somma esente da imposizione fiscale e
contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità; con
l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
Licenziamenti collettivi
Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce:

nel caso di violazione delle procedure (1) o dei criteri di scelta (2) l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del
licenziamento e il risarcimento secondo il regime previsto per i licenziamenti individuali (due mensilità per ogni anno
di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi);

nel caso di non osservanza della forma scritta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento del
danno in misura non inferiore a 5 mensilità, così come previsto per i licenziamenti individuali.
Piccole imprese
Per le piccole imprese (che occupano alle loro dipendenze fino a 15 lavoratori), il decreto prevede:

solo nei casi di licenziamento nullo e discriminatorio e intimato in forma orale, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro;
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 17

negli altri casi di licenziamento ingiustificato l’estinzione del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno, pari a una
mensilità per ogni anno d’anzianità di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mesi.
Decreto Legislativo concernente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati
Il decreto (in allegato il testo non ufficiale) innova la disciplina in materia di strumenti di sostegno nel caso di disoccupazione
involontaria istituendo:

a partire dall’1 maggio 2015:
·
un’indennità mensile di disoccupazione (NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). La durata della
prestazione, ricorrendo determinati requisiti, è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle
settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro e l’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e
non può eccedere i 1.300 euro; dopo i primi 4 mesi di pagamento, la NASpI viene ridotta del 3% al mese;
·
un Assegno di Disoccupazione (ASDI) a favore del lavoratori beneficiari della NASpI che, dopo avere fruito di
questa per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione
economica di bisogno. La durata dell’assegno, pari al 75% dell’indennità NASpI, è di 6 mesi;

in via sperimentale in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2015:
·
un’indennità mensile (DIS-COLL) in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con
esclusione di amministratori e sindaci, non pensionati e privi di partita IVA. Presuppone tre mesi di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto
evento. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La
durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi.
Si segnala, inoltre, che il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare gli schemi di altri due decreti
legislativi attuativi della legge n. 183/2014 che, prima della loro approvazione definitiva e della successiva
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, saranno sottoposti al parere delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.
Il primo di tali schemi di decreto concerne un testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle
mansioni e – salvo le modifiche che potranno intervenire nel corso dell’iter di approvazione - in particolare prevede:
Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.)
A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli
già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza).
In ogni caso dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal
datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, che prevedono discipline specifiche relative al
trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Contratti a tempo determinato: la conferma della disciplina “liberalizzata” del contratto a termine (con la positiva
innovazione della previsione espressa della derogabilità del limite quantitativo del 20% anche da parte della contrattazione
aziendale);
Contratti di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing): estensione del campo di applicazione, eliminando le
causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato
dell’impresa che vi fa ricorso (10%).
Contratti a chiamata: è confermata l’attuale modalità tecnologica (sms) di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
Lavoro accessorio: elevazione del tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro e introduzione della tracciabilità con
tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.
Apprendistato: semplificazione dell’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello
(alta formazione e ricerca) e riduzione dei costi per le imprese che vi fanno ricorso.
Part-time: vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni del CCNL applicato, il datore di lavoro può
chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche o flessibili.
Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura
connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Mansioni: in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti
collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificarne il trattamento
economico.
In “sede protetta”, accordi tra datore di lavoro e lavoratore potranno prevedere la modifica anche del livello di
inquadramento e della retribuzione, al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa
professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore.
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 18
Contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e job sharing: superamento di tali tipologie contrattuali.
Il secondo schema di decreto legislativo prevede misure sperimentali volte a tutelare la maternità e a favorire le opportunità
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di
fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.
Il decreto prevede poi un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di
vita del bambino a 12 anni.
Il congedo parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6
anni di vita del bambino ai 12 anni.
In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti
come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia
impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.
Sono inoltre previste norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti, prevedendo estensioni di tutele
già previste per i genitori naturali.
Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il decreto contiene due disposizioni innovative in
materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.
__________________________
(1) art. 4, comma 12, legge 223/1991.
(2) art. 5, comma 1, legge 223/1991.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
________________________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a
Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 [email protected], [email protected]
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 19
Classificazione: Lavoro e Previdenza\Ammortizzatori sociali
Notizia n. GO15.0254 del 03/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Contratti di Solidarietà: aumento al 70% dell'integrazione riconosciuta - Conversione in legge del decreto-legge
“milleproroghe”
La legge di conversione del decreto “milleproroghe” prevede, per l’anno 2015, l’aumento del 10% del trattamento di
integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati dalle aziende soggette alla disciplina della CIGS e ridetermina le
aliquote contributive per i titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 49/2015 è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione, con modificazioni,
del Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
In questa sede si segnala che la legge di conversione ha inserito nel menzionato decreto, l’art. 2-bis che dispone, per
l’anno 2015, nel limite di cinquanta milioni di euro, l’aumento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale
relativo ai contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863 (cioè stipulati dalle aziende soggette
alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria), dal 60 al 70% della retribuzione persa a seguito della
riduzione di orario. Tali risorse sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di
solidarietà stipulati nell’anno 2014.
Di seguito si riporta stralcio del testo coordinato del provvedimento in questione, facendo riserva di tornare sugli argomenti
esaminati anche ad esito delle istruzioni che dovessero essere emanate dagli Enti competenti.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 20
Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Legislazione di settore
Notizia n. GO15.0205 del 20/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Produzione, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale rappresentante)
Menu dei ristoranti e mense aziendali: nota del Ministero della Salute in marito all’obbligo di dover fornire
indicazioni sulla presenza di allergeni
Il Ministero della salute ha dettato chiarimenti in merito alle modalità per fornire le indicazioni obbligatorie relative alla
presenza di allergeni negli alimenti somministrati nei ristoranti, nei ristoranti delle strutture ricettive alberghiere e nelle
mense aziendali.
Il Ministero della salute ha pubblicato, sul proprio sito internet, una nota di chiarimento in marito all’obbligo di dover fornire
indicazioni in merito alla presenza di allergeni contenuti negli alimenti somministrati nei ristoranti, nei ristoranti delle
strutture ricettive alberghiere e nelle mense aziendali.
Indicazioni riportate nella nota ministeriale
In vista del fatto che la normativa che disciplina l’etichettatura dei prodotti alimentari (1) stabilisce che:

qualunque operatore (2) che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un
ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di
un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni relative alla presenza
delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari;

le informazioni relative alla presenza delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari, devono:
-) figurare nell’elenco degli ingredienti, con un riferimento chiaro alla relativa denominazione della sostanza o del prodotto
classificato come allergene;
-) essere evidenziate attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per
dimensioni, stile o colore di sfondo;
il Ministero della salute ha precisato che:

le informazioni relative alla presenza delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari possono
essere riportate:
-) nei menù;
-) con appositi registri o cartelli;
-) con un altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di
accedervi facilmente e liberamente;
Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi
non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non
facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo;

si considera soddisfatto l’obbligo in questione, nel caso in cui l’operatore del settore alimentare:
-) indichi per iscritto, in maniera chiara e in un luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza
di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”;
oppure
-) riporti per iscritto nel menù o in un registro o in un apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazioni su
sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in
servizio”.
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 21
A seconda della scelta fatta, il Ministero precisa che:
-) le informazioni relative alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari devono risultare da idonea
documentazione scritta, facilmente reperibile per:
*) l’autorità competente a effettuare i controlli;
*) il consumatore finale;
e di cui il personale dovrà aver preventivamente preso visione e conoscenza con la contestuale approvazione per iscritto;
-) la scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità
dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale;
-) l’operatore, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per segnalare la presenza delle sostanze che possono
provocare allergie o intolleranze alimentari, è libero di indicare la presenza degli stessi allergeni in rapporto alle singole
preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune.
Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli
allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste e che, contestualmente, individui le
preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al
consumatore.
Ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari
Ricordiamo che gli ingredienti che possono provocare allergie o dare intolleranze alimentari previsti dall’Unione europea
sono:

i cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e
prodotti derivati, tranne:
-) gli sciroppi di glucosio a base di grano, incluso il destrosio e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che
hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono
derivati;
-) le maltodestrine a base di grano e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è
suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati;
-) gli sciroppi di glucosio a base di orzo;
-) i cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;

crostacei e i prodotti a base di crostacei;

le uova e i prodotti a base di uova;

il pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
-) la gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
-) la gelatina o la colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino;

gli arachidi e prodotti a base di arachidi;

la soia e i prodotti a base di soia, tranne:
-) l’olio e il grasso di soia raffinato e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è
suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati;
-) i tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo d-alfa naturale, tocoferolo acetato d-alfa naturale, tocoferolo succinato d-alfa
naturale a base di soia;
-) gli oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
-) l’estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;

il latte e i prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
-) il siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
-) il lattiolo;







la frutta a guscio, vale a dire: mandorle (amygdalus communis l.), nocciole (corylus avellana), noci (juglans regia),
noci di acagiù (anacardium occidentale), noci di pecan [carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i
loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di
origine agricola;
il sedano e i prodotti a base di sedano;
la senape e i prodotti a base di senape;
le semi di sesamo e i prodotti a base di semi di sesamo;
l’anidride solforosa e i solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di So 2 totale da calcolarsi
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti;
i lupini e i prodotti a base di lupini;
i molluschi e i prodotti a base di molluschi.
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 22
_______________________
Note
(1) di cui al Regolamento UE n. 1169/2011.
(2) l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni degli alimenti è il soggetto con cui il nome o la ragione
sociale è commercializzato il prodotto. Nel caso in cui il soggetto non è stabilito nell’Unione si identifica l’operatore con
l’importatore che immette nel mercato dell’Unione l’alimento.
RIFERIMENTI
Notizia n. VG14.0012 del 04/12/2014
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 23
Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Prevenzione incendi
Notizia n. GO15.0243 del 02/03/2015
Settore Merceologico: Turismo
(Area Interessata: Amministrazione, Produzione, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale rappresentante)
Strutture ricettive alberghiere: convertito in Legge con modifiche il Decreto Legge che ha previsto la proroga
dell’entrata in vigore della normativa antincendio (Art. 4, comma 2, della Legge n. 11/2015)
E’ stato convertito in legge il Decreto-Legge che ha previsto la proroga del termine entro il quale, le strutture ricettive
alberghiere devono adeguarsi alla normativa antincendio. Il termine di adeguamento, in precedenza previsto per il 30 aprile
2015, è ora stato previsto per il 31 ottobre 2015.
Con l’articolo 4, comma 2, della Legge 27 febbraio 2015 n. 11 (1) è stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto
Legge 31 dicembre 2014 n. 192, con il quale è stata disposta la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative
vigenti.
La legge di conversione prevede ora il rinvio al 31 ottobre 2015 e non più, come previsto dal citato Decreto Legge il 30
aprile 2015, dell’entrata in vigore delle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti (alberghi).
La Legge in questione è in vigore dal 28 febbraio 2015.
Strutture ricettive esistenti soggette alle disposizioni antincendio
Ricordiamo che sono soggette alla normativa antincendio (2) le seguenti strutture ricettive aventi capacità superiore a
venticinque posti letto:

alberghi;

motel;

villaggi-albergo;

villaggi turistici;

esercizi di affittacamere;

case ed appartamenti per vacanze;

alloggi agrituristici;

ostelli per la gioventù;

residenze turistico-alberghiere;

rifugi alpini.
Per le strutture ricettive alberghiere con meno di venticinque posti letto, la normativa antincendio (2) prevede comunque
dei requisiti minimi antincendio.
Disposizioni previste dalla Legge n. 11/2015
L’articolo 4, comma 2, della Legge in questione, dispone la proroga al 31 ottobre 2015 delle disposizioni antincendio (2)
per le strutture ricettive turistico-alberghiere:

con oltre venticinque posti letto;

esistenti alla data dell’11 maggio 1994;

non a norma con la normativa di sicurezza antincendio (2);

in possesso dei requisiti minimi stabiliti con apposito Decreto (3), che ha previsto le modalità per l’ammissione al
piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 24
Requisiti minimi previsti dal Decreto recante il piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive
alberghiere
Ricordiamo che i requisiti minimi previsti dal Decreto (3) che ha disposto il piano straordinario di adeguamento delle
strutture ricettive alberghiere, concernono:

nel possesso di specifici requisiti di sicurezza antincendio (4);

nella predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente una specifica
formazione in materia.
Requisiti di sicurezza antincendio
I requisiti di sicurezza antincendio sono riferiti:

agli impianti elettrici, i quali devono essere rispondenti alla normativa di riferimento (5);

al sistema di allarme acustico, il quale deve avvertire gli ospiti e il personale presente della presenza di condizioni
di pericolo in caso d'incendio;

agli estintori, i quali devono essere presenti in numero adeguato e omologati dal Ministero dell’Interno;

alla segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente (6);

alla gestione della sicurezza. In particolare il responsabile deve garantire che nel corso della gestione dell’attività
non vengano alterate le seguenti condizioni di sicurezza e relative:
-)
ai sistemi delle vie di uscita nelle quali non devono essere collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano
intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
-)
all’obbligo di dover adottare opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali:
manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
-)
all’obbligo di dover mantenere efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, a dover eseguire tempestivamente le
eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e a dover effettuare periodicamente prove degli stessi con cadenze non
superiori a sei mesi;
-)
a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente (5);
-)
a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento.
In particolare, il controllo deve essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista anche una prova
periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale
qualificato, in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche vigenti (7);
-)
ai servizi di soccorso, i quali devono essere avvertiti immediatamente con la rete telefonica;

al personale, del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio), il quale deve essere
specificatamente formato:
-)
affinché, in caso d’incendio, sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo
intervento, nonché di azionare il sistema di allarme, di chiamata, di soccorso al primo intervento e di azionamento del
sistema di allarme;
-)
ad applicare le istruzioni che sono state a loro impartite per iscritto;
-)
a contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’attività ricettiva;

alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all’ingresso, su ciascun piano e in ciascuna camera;

alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze delle vie di
uscita.
Per le strutture ricettive alberghiere con:

capienza superiore a 100 posti letto;

locali adibiti a deposito, indipendentemente dal numero di posti letto,
ai requisiti minimi di sicurezza di cui sopra, è previsto l’obbligo di dover avere installato anche un impianto di rivelazione e
di segnalazione degli incendi.
Formazione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio)
Il servizio interno di sicurezza consiste nella presenza permanente, durante l’esercizio dell’attività della struttura ricettiva
alberghiera, di un numero minimo di addetti, i quali devono consentire:

un tempestivo intervento di contenimento dell’incendio;

l’assistenza all’esodo delle persone presenti nell’edificio.
Il numero minimo di addetti è previsto in:

una unità, se la struttura alberghiera ha fino a 100 posti letto;

due unità, se la struttura alberghiera ha più di 100 posti letto e sino a 300 posti letto;

una unità in aggiunta alle due unità previste, per ogni ulteriore incremento di 150 posti letto, se la struttura
alberghiera ha oltre 300 posti letto.
La determinazione degli addetti antincendio deve tenere anche conto della valutazione del rischio incendio (8) e deve
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 25
comparire nel piano di emergenza antincendio (8) unitamente alle misure di gestione della sicurezza.
Gli addetti del servizio devono aver partecipato a un apposito corso di formazione di:

otto ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha sino 100 posti letto;

sedici ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 100 posti letto.
Gli addetti delle strutture ricettive alberghiere con oltre 100 posti letto, al termine del corso di formazione di cui sopra,
devono ottenere l’attestato d’idoneità tecnica rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, previo
superamento di un apposito esame.
Infine le strutture ricettive, già dotate di un servizio interno di sicurezza previsto come misura alternativa alle disposizioni
di prevenzione incendi (8), devono integrare tale servizio con il numero di addetti previsti.
Nota:
in vista del fatto che il servizio interno di sicurezza deve essere permanentemente presente durante l’esercizio
dell’attività della struttura ricettiva alberghiera, precisiamo che il numero di addetti antincendio è sicuramente superiore a
quello disposto dal nuovo Decreto:
-)
di almeno il triplo di quello previsto, in vista che deve essere garantita la presenza del servizio interno nelle
ventiquattro ore giornaliere;
-)
di ulteriori unità a quelle previste al punto precedente, in quanto si deve prevedere:
*)
la possibilità di poter sostituire gli addetti incaricati quando questi non sono presenti nella struttura alberghiera
per ferie, malattie, permessi ecc. ecc;
*)
ad attuare tutte le misure di sicurezza in caso di incendio quali ad esempio le procedure atte a far evacuare in
sicurezza tutti gli occupanti dell’attività ricettiva.
Conclusione dei lavori di adeguamento da effettuarsi entro il 31 ottobre 2015 e presentazione della SCIA
Ricordiamo che alla conclusione dei lavori il cui termine ultimo ricordiamo è ora previsto per il 31 ottobre 2015, il
responsabile delle struttura ricettiva alberghiera per poter continuare a svolgere l’attività, deve presentare al Comando
provinciale dei vigili del fuoco la Segnalazione Certificata Inizio Attività antincendio (SCIA). La SCIA autorizza lo
svolgimento dell’attività alberghiera ai soli fini antincendio.
Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera è classificata nella categoria:

A - rischio basso (con numero di posti letto oltre 25 e non oltre 50) e B - rischio medio (con numero di posti letto
oltre 50 e non oltre 100), effettua il sopralluogo ispettivo a campione o sulla base di programmi settoriali previsti a livello
nazionale entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. A esito positivo del controllo, il quale è atto
ad accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio, il Comando rilascia, su richiesta
dell’interessato, il verbale di visita tecnica.
Per la categoria B (rischio medio) si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter presentare la SCIA.

C - rischio elevato (con oltre 100 posti letti), effettua il sopralluogo ispettivo atto al rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi (CPI) entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. Il sopralluogo ha lo scopo di
accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio.
Per la categoria C (rischio medio) si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter presentare la SCIA.
Sanzioni
Nel caso in cui sia accertata:

il mancato rispetto della normativa di prevenzione incendi (2) durante il sopralluogo del Comando provinciale dei
vigili dei fuoco a seguito della presentazione della SCIA antincendio, la normativa:
-)
di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi (9) dispone che il Comando deve adottare motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi riscontrati, ad esclusione
ove possibile, del caso in cui la struttura ricettiva alberghiera possa essere adeguata alla normativa antincendio e ai criteri
tecnici di prevenzione incendi entro i successivi quarantacinque giorni;
-)
di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (10), dispone
l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro,
per la mancata regolarizzazione della struttura ricettiva alberghiera alla normativa antincendio (2);
-)
in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (11), dispone che ove
il fatto non costituisca grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione d’inizio attività, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti dalla normativa
vigente, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso in questione, il Comando deve segnalare all’Autorità
Giudiziaria il ricevimento della SCIA antincendio falsa, al fine di far applicare la relativa sanzione penale;

-)
la mancata presentazione:
della SCIA antincendio entro il 30 aprile 2015;
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 26
-)
della domanda di rinnovo entro i 5 anni dalla presentazione della SCIA per la struttura ricettiva alberghiera della
categoria A e B o dalla data di scadenza del CPI per la categoria C,
la normativa di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (10):

dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro
a 2.582 euro;

la facoltà per il Prefetto di disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera sino
all’adempimento dell’obbligo.
____________________
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015.
(2) di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003.
(3) di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.
(4) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto 16 marzo 2012.
(5) ai sensi:

della Legge n. 186 del 1° marzo 1968 relativa a disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 49/90) concernente l’attività d’installazione degli
impianti all’interno degli edifici.
(6) di cui al Titolo V del Decreto Legislativo n. 81/08 – Testo Unico Sicurezza.
(7) ai sensi del Titolo II (impianti termici civili) della parte quinta (norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale. In particolare
l’articolo 287 di detto Decreto stabilisce che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza
termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un’autorità
individuata dalla legge regionale.
(8) di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Il Decreto in questione è previsto dal Testo Unico Sicurezza – Decreto Legislativo
81/08.
(9) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(10) di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
(11) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
RIFERIMENTI
Notizia n. VG15.0031 del 12/01/2015
Notizie relative al piano di straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
Notizie relative al regolamento di semplificazione antincendio
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
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Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 27
Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Prevenzione incendi
Notizia n. GO15.0252 del 03/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Produzione, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale
rappresentante)
Prevenzione incendi: prorogato al 7 ottobre 2016 il termine entro il quale le attività che rientrano per la prima volta
negli obblighi di semplificazione di prevenzione incendi devono espletare i relativi adempimenti (Art. 4 commi 2bis e 2ter della Legge n. 11/15)
Con la Legge che dispone la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative è stata disposto il rinvio sino al 7 ottobre
2016 dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione
incendi, per le attività che sono in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella
citata disciplina. Le attività classificate a rischio medio e alto per poter beneficiare del citato rinvio, devono ottenere
l’approvazione del progetto entro il prossimo 28 ottobre 2015.
Con l’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, della Legge 27 febbraio 2015 n. 11 (1), recante la conversione in legge del Decreto
Legge n. 192/2014 in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, è stata introdotto il rinvio sino al 7
ottobre 2016 dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di
prevenzione incendi per le attività che sono in esercizio al 7 ottobre 2011 e che rientrano da tale data nella normativa di
semplificazione antincendio (2).
Al fine di poter beneficiare del citato rinvio, le citate attività che rientrano nelle categorie B e C, devono ottenere
l’approvazione del progetto (3) entro il prossimo 28 ottobre 2015.
Attività soggette all’obbligo di adeguamento delle disposizioni antincendio
Le attività che sono in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che devono attuare gli adempimenti di prevenzione incendi
(2) entro il 7 ottobre 2016, sono:
N
Attività
Categoria
A
B
C
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi
55
N.P.
Fino a 5.000 m2
Oltre 5.000 m2
depositi, di superficie > 3.000 m2
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
Strutture fino a 100
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a Fino a 50 posti letto
posti letto
ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per
anziani
con
oltre
25
posti
letto; Strutture riabilitative,
Strutture riabilitative, di
68 Strutture sanitarie che erogano prestazioni di di
diagnostica
Oltre 100 posti letto
diagnostica
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi strumentale e di
strumentale
e
di
comprese quelle riabilitative, di diagnostica laboratorio fino a
laboratorio oltre 1.000
2
strumentale e di laboratorio, di superficie 1.000 m
m2
complessiva superiore a 500 m2
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o
industriale caratterizzati da promiscuità strutturale
Oltre 500 unità
Fino a 500 unità
73 e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica N.P.
ovvero oltre 6.000
ovvero fino a 6.000 m2 2
con presenza di persone superiore a 300 unità,
m
ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 28
m2, indipendentemente dal numero di attività
costituenti e dalla relativa diversa titolarità
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime,
con superficie coperta accessibile al pubblico
78
N.P.
superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in
parte sotterranee
79 Interporti con superficie superiore a 20.000 m2
N.P.
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e
80
Tutte
ferroviarie superiori a 2.000 m
N.P.
Tutti
N.P.
Tutti
N.P.
N.P.
N.P. = non prevista
Attività che sono state riformulate nei criteri di assoggettabilità
Le attività che invece sono state riformulate nei criteri di assoggettabilità sono:
N Attività
9
12
13
48
65
66
Categoria
A
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei
metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti,
N.P.
con oltre 5 addetti alla mansione specifica di
saldatura o taglio
B
C
Fino a 10 addetti alla Oltre 10 addetti alla
mansione specifica di mansione specifica
saldatura o taglio
di saldatura o taglio
Liquidi infiammabili e/o
combustibili
e/o Liquidi infiammabili
Liquidi con punto di lubrificanti
e/o
oli e/o combustibili e/o
infiammabilità
diatermici di qualsiasi lubrificanti e/o oli
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
superiore a 65 °C per derivazione
per diatermici
di
combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
capacità geometrica capacità geometrica qualsiasi
qualsiasi derivazione, di capacità geometrica
complessiva
complessiva
derivazione
per
complessiva superiore a 1 m3
compresa da 1 m3 a compresa da 1 m3 a 50 capacità geometrica
9 m3
m3, ad eccezione di complessiva
quelli indicati nella superiore a 50 m3
colonna A)
Impianti fissi di distribuzione carburanti per
l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori
- distributori rimovibili di carburanti liquidi:
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi
Contenitori,
distributori rimovibili
e non di carburanti
Solo
liquidi
liquidi fino a 9 m3 con
Tutti gli altri
combustibili
punto
di
infiammabilità
superiore a 65 °C
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e
N.P.
N.P.
Tutti
di tipo misto (liquidi e gassosi)
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse
Centrali
con presenza di liquidi isolanti combustibili in N.P.
Macchine elettriche
termoelettriche
3
quantitativi superiori a 1 m
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere
pubblico che privato, con capienza superiore a 100
persone, ovvero di superficie lorda in pianta al N.P.
Fino a 200 persone
Oltre 200 persone
chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le
manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere,
che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo,
Oltre 50 posti letto fino
residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi
a 100 posti letto
Fino a 50 posti letto
Oltre 100 posti letto
turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù,
Strutture
turisticorifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per
ricettive
nell'aria
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 29
ferie, con oltre 25 posti letto.
aperta
(campeggi,
Strutture
turistico-ricettive
nell'aria
aperta
villaggi-turistici, ecc.)
(campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità
ricettiva superiore a 400 persone
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore
70 a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali N.P.
Fino a 3.000 m2
Oltre 3.000 m2
combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi
Autorimesse
oltre
Autorimesse
oltre
2
pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva
3.000
m
1.000 m2 e fino a 3.000
coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero
Ricovero di natanti e
m2
di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 Autorimesse fino a
aeromobili
di
75 2
m ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di 1.000 m2
superficie oltre i
Ricovero di natanti e
superficie coperta superiore a 1.000 m2
1.000 m2
aeromobili oltre 500 m2
Depositi di mezzi
2
e fino a 1.000 m
rotabili
N.P. = non prevista
Le attività di cui sopra, che a seguito della riformulazione dei criteri di assoggettabilità rientrano nella regolamentazione di
prevenzione incendi (2) devono espletare gli obblighi previsti entro il prossimo 7 ottobre 2016 (per le categorie B e C è
previsto di dover ottenere l’approvazione del progetto entro il prossimo 28 ottobre 2015), ad esclusione delle strutture
ricettive alberghiere la cui normativa specifica di prevenzione incendi si applicherà partire dal 31 ottobre 2015.
Disposizioni previste dalla Legge di rilancio dell’economia
Ricordiamo che la Legge di rilancio dell’economia (4) stabilisce che gli enti e i privati delle attività di cui sopra:

sono esentati dall’obbligo di dover presentare l’istanza preliminare per l’approvazione del progetto (3), qualora
siano già in possesso di atti abilitativi, rilasciati dalle competenti autorità e riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. Per dette attività dovrà invece essere presentata la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)
attestante il possesso dei requisiti di sicurezza, entro il prossimo 7 ottobre 2016;

sono soggetti invece all’obbligo di dover presentare l’istanza preliminare per l’approvazione del progetto (3) e la
segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), attestante il possesso dei requisiti di sicurezza entro il prossimo 7 ottobre
2016, nel caso in cui non hanno ottenuto in precedenza atti abilitativi, rilasciati dalle competenti autorità e riguardanti anche
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In detta circostanza per poter beneficiare del rinvio, le citate attività
che rientrano nelle categorie B e C, devono ottenere l’approvazione del progetto (3) entro il prossimo 28 ottobre 2015.
Regola tecnica di prevenzione incendi per determinate attività
A integrazione delle disposizioni previste dalla Legge di rilancio dell’economia, per precisare che il Ministero dell’Interno
ha successivamente emanato specifici provvedimenti recanti la regola tecnica di prevenzione incendi per:

le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, con superficie superiore a 3.000 m2 (5);

le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m 2 (6);

gli asili nido (7);

gli interporti con superficie superiore a 20.000 m 2 (8).
I provvedimenti recanti la regola tecnica di prevenzione incendi delle attività di cui sopra prevedono:

diverse temporalità entro le quali le attività di cui sopra devono adeguarsi, di cui la prima scadenza relativa al
possesso di requisiti minimi di sicurezza antincendio è ora prevista per il 7 ottobre 2016;

per ciascuna scadenza di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi l’obbligo di dover presentare al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata d’inizio dell’attività - SCIA (9).
Adempimenti di semplificazione della prevenzione incendi
Ricordiamo che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (10), tra cui anche quelle riportate in tabella, sono
classificate nelle seguenti tre categorie:

A, a rischio basso. Rientrano in detto rischio le attività che sono dotate di specifiche regole tecniche di riferimento
e sono contraddistinte da un limitato livello di complessità legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento e ai
quantitativi di materiale presente;

B, a rischio medio. Rientrano le attività presenti nella categoria A, in quanto a tipologia, ma caratterizzate da un
maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma
comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria superiore;
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 30

C, a rischio elevato. Rientrano le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno
della regola tecnica di prevenzione incendi.
Autorizzazione per lo svolgimento delle attività soggette alla normativa di semplificazione della prevenzione
incendi
Nel caso in cui l’attività sia classificata nella categoria:

A (a rischio basso), al rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla specifica normativa di riferimento,
l’ente o il privato deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e prima dell’inizio dell’attività, la segnalazione
certificata d’inizio attività (SCIA). Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, può
effettuare specifici controlli ispettivi, tramite sopralluogo, atti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In caso di controllo e
su richiesta dell’interessato, il Comando rilascia copia del verbale di visita tecnica;

B (a rischio medio), l’ente o il privato deve:
-)
presentare apposita domanda per l’approvazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
-)
effettuare gli interventi previsti nel progetto approvato;
-)
presentare la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) al Comando, il quale, entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento della segnalazione, può effettuare specifici controlli ispettivi, tramite sopralluogo, atti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio, previste nel progetto. In caso di controllo e su richiesta dell’interessato, il Comando rilascia copia del verbale
di visita tecnica;

C (a rischio alto), l’ente o il privato deve:
-)
presentare apposita domanda per l’approvazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
-)
effettuare gli interventi previsti nel progetto approvato;
-)
presentare la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) al Comando, il quale, entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento della segnalazione, deve effettuare specifici controlli ispettivi, tramite sopralluogo, atti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio, previste nel progetto. A esito positivo del sopralluogo ispettivo, il Comando rilascia il Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI).
_____________________
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015.
(2) di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.
(3) di cui all’articolo 3, del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.
(4) di cui all’articolo 38 (disposizioni in materia di prevenzione incendi) della Legge 9 agosto 2013 n. 98 pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.
(5) di cui al Decreto Ministeriale 1° luglio 2014.
(6) di cui al Decreto Ministeriale 17 luglio 2014.
(7) di cui al Decreto Ministeriale 16 luglio 2014.
(8) di cui al Decreto Ministeriale 18 luglio 2014.
(9) ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(10) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 31
Classificazione: Trasporti e Circolazione\Autotrasporto merci in conto terzi
Notizia n. GO15.0233 del 26/02/2015
Settore Merceologico: Trasporto merci e persone
(Area Interessata: Logistica e trasporti)
Autotrasporto merci in conto terzi. Valori indicativi costi di esercizio gennaio 2015
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione alla legge di stabilità 2015, ha reso noti i valori indicativi di
riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto merci in conto terzi, per gennaio 2015, fermo restando la
libertà negoziale nella determinazione del corrispettivo.
Le modifiche normative
La legge di stabilità, legge 23 dicembre 2014 n. 190 (1), ha apportato importanti modifiche per quanto riguarda la normativa
che regola i rapporti tra committenti ed imprese di autotrasporto merci in conto terzi.
In particolare, dal 1° gennaio 2015 è stata ripristinata la libertà negoziale delle parti nella determinazione dei corrispettivi
nei contratti di trasporto merci in ambito nazionale.
Come modifica all’art. 83-bis della legge n. 133/08, la legge di stabilità ha infatti abrogato i costi minimi di esercizio ai quali
bisognava attenersi nella determinazione del corrispettivo del trasporto, sia per i contratti scritti che per quelli verbali: viene
in ogni caso precisato nel testo di legge che si deve comunque tener conto dei principi di adeguatezza in materia di
sicurezza stradale e sociale.
A tal fine è stato previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto delle rilevazioni ufficiali del
prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubbblichi dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa
di autotrasporto per conto di terzi: come tale, il Ministero ha reso noti quelli di gennaio 2015.
I valori indicativi ministeriali
Tali valori sono stati formulati partendo dalle ore di guida settimanali che non dovrebbero superare le 45 ore,
presupponendo una velocità commerciale sulle medie e lunghe percorrenze pari a circa 60 km/h e tenendo conto che,
per 46 settimane, la percorrenza annua complessiva può essere ritenuta pari a circa 120.000 km.
E’ stato, inoltre, considerato il costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione della prestazione (per i
veicoli superiori a 7,5 ton. è stato previsto lo sconto accisa nonché incidenza sul prezzo del carburante della fonte
di rifornimento, come impianti ordinari o extra-rete), il costo dei pedaggi, il costo trattore stradale e/o del semirimorchio
e relativi ammortamenti, pneumatici, manutenzione del mezzo, assicurazioni, revisioni e bolli, il costo del lavoro e il
costo di organizzazione.
Tale ultima voce di costo non andrebbe considerata in presenza di una subvezione, poiché è ritenuto che la stessa è
a carico del primo vettore.
L’adeguamento dei valori suddetti, aggiornati con il costo del carburante, avverrà mensilmente, mentre per i costi diversi
dal carburante medesimo si procederà con cadenza annuale.
Resta fermo il principio della libertà negoziale delle parti nella determinazione del corrispettivo del servizio di
trasporto e, quindi, è sottinteso che i costi effettivi dello stesso possono variare notevolmente a seconda della tipologia
di impresa e della tipologia del trasporto, sempreché vengano “rispettati i principi di adeguatezza in materia di
sicurezza stradale e sociale”.
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 32
____________________
Note
(1) Pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99
RIFERIMENTI
Notizia n. VG14.0102 del 30/12/2014
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Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 33
Classificazione: Trasporti e Circolazione\Circolazione e Sicurezza stradale
Notizia n. GO15.0248 del 03/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Logistica e trasporti)
Circolazione e sicurezza stradale. Modifiche alla normativa sul cronotachigrafo per autocarri ed autobus in vigore
dal 2 marzo 2015
Il 2 marzo 2015 sono entrate in vigore alcune delle modifiche introdotte alla normativa comunitaria sul cronotachigrafo per
effetto del regolamento (UE) n. 165/14.
La normativa comunitaria
Il regolamento (CE) n. 561/06 è il testo base della normativa sul cronotachigrafo e sui tempi di guida per autocarri (oltre
3,5 t. di massa complessiva pieno carico) ed autobus, sia digitale che analogico.
Con il regolamento (UE) n. 165/14 , sono state apportate limitate variazioni al regolamento (CE) n. 561/06, che in parte
sono entrate in vigore il 2 marzo 2015 (2).
Nuove esenzioni
Dal 2 marzo 2015 sono stati esentati dall’obbligo del cronotachigrafo e rispetto dei tempi di guida i veicoli o combinazioni
di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t., impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o
macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio
di 100 km. dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del
conducente (si tratta di autocarri immatricolati ad uso proprio o muniti di licenza in conto proprio, a seconda della loro
massa complessiva a pieno carico).
Ancora il regolamento (UE) n. 165/14 e sempre al 2 marzo 2015, aumenta da 50 a 100 km. il raggio entro cui i veicoli entro
7,5 t. di massa massima autorizzata impiegati nel servizio postale, i veicoli elettrici o gas liquido o naturale per trasporto
merci, i veicoli per trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali/macelli, possono essere esentati dall’obbligo del
cronotachigrafo e dal rispetto dei tempi di guida, deroga che però deve essere adottata con apposito provvedimento da
parte di ogni singolo Stato membro (al momento, non ci sono provvedimenti nazionali, eccetto per il servizio postale, come
più sotto spiegato).
Esenzioni nazionali già in vigore
Riguardo alle esenzioni nazionali, è necessario ricordare che per quanto riguarda l’Italia, con proprio decreto del 20 giugno
2007 (3), il Ministro dei trasporti ha dato attuazione a questa facoltà prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 per i singoli
Stati UE, ovvero di poter derogare a livello nazionale dalle norme comunitarie relative a talune categorie di veicoli che
sono esentate dall’obbligo dell’apparecchio di registrazione dei tempi di guida/sosta/riposo.
Il decreto del 2007 ha previsto che siano esentati (solo a livello nazionale) dall’obbligo del cronotachigrafo e dal rispetto
dei tempi di guida/sosta/riposo i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi postali con massa non superiore a 7,5 t (ora entro
i 100 km.)., dei servizi fognari (da intendersi anche spurgo pozzi neri), di protezione contro le inondazioni, di manutenzione
della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana (veicoli adibiti alla
raccolta), dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, delle televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di
televisione o radio, veicoli per circhi o parchi divertimenti, veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la
restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale.
Boll. n. 08 del 05/03/2015
pag.n. 34
Già dal 1° gennaio 2008 non sono invece più esentati dal cronotachigrafo i carri-attrezzi specializzati che operano oltre i
100 km. dalla propria base operativa (quindi, aziende e conducenti devono essere dotati delle corrispondenti cards).
Le altre modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 165/14
Il regolamento (UE) n. 165/14, ha previsto anche delle modifiche per le autorizzazioni di installatori, officine e costruttori di
veicoli (art. 24), mentre con l’art. 34 viene disposto che gli Stati membri non possono imporre al conducente alcun obbligo
di presentazione di moduli attestanti le loro attività mentre sono lontani dal veicolo (i tempi di lavoro diversi dalla guida, i
tempi di disponibilità ed i periodi di riposo, devono infatti essere annotati a mano sul disco in caso di cronotachigrafo
analogico, inseriti in forma elettronica sulla card del conducente in caso di cronotachigrafo digitale: tutto questo nei casi in
cui i conducenti si allontano dal veicolo e non sono pertanto più in grado di utilizzare il tachigrafo per l’inserimento dei dati.
Nulla varia invece per quanto riguarda l’attestazione di ferie/malattia/altri lavori del conducente che non ha guidato nell’arco
della giornata e che deve giustificare la sua attività ai fini della prova dei 28 giorni previsti dalle disposizione comunitarie.
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Note
(1) Regolamento (UE) n. 165/14 del 4 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 60 del 28 febbraio 2014
(2) Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 24, 34 e 45 del Regolamento (UE) n. 165/14
(3) Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2007, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 10 ottobre
2007
RIFERIMENTI
Guida: La normativa sul cronotachigrafo analogico/digitale e sui tempi di guida
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pag.n. 35