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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE 1° CIVILE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
nella procedura cautelare n. 11977/13 R.G.
PROMOSSA DA:
BAHLSEN GmBH & CO. KG. e BAHLSEN ITALIA SAS di Bih srl, difesa dagli
avv.ti Fabio Guastadisegni, Monica Riva, Andrea Tuninetti Ferrari del foro di Milano e
dagli avv.ti prof. Marco Ricolfi e Dario Candellero, per procura notarile in atti e procura
a margine del ricorso
RICORRENTI
CONTRO
DAL COLLE INDUSTRIA DOLCIARIA SPA, con sede in Colognola ai Colli
(Verona), difesa dagli avv.ti Annavittoria Devoto, Maddalena Devoto e Ilaria Zorino
per delega a margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE
MAXI DI SRL, con sede legale in Belfiore (VR), difesa dagli avv.ti Giorgio
Massarotto e Gabriele Fantin e con domicilio eletto presso l’avv. Giorgia Andreis, per
delega a margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitrò, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia
la seguente
ORDINANZA
1) Con ricorso ex artt. 129 e 131 CPI e 700 c.p.c. la società di diritto tedesco Bahlsen
GmBH & Co. KG. e la società Bahlsen Italia sas hanno riferito:
- di essere leader di mercato, in Europa, nei segmenti torte e biscotti e in generale
nell’ambito della pasticceria;
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- di produrre, fra l’altro, la storica tortina al cioccolato Tam Tam, a forma di piccolo
tamburo africano, acquisita nel 1994 dal gruppo St. Michel;
- che il marchio “Tam Tam” è stato registrato anche con efficacia in Italia come marchio
internazionale denominativo n. 453256 nel 1980 per la classe 30;
- che le prime confezioni Bahlsen recanti l’indicazione Tam Tam erano di un rosso
marrone, distribuite fino alla fine del 2009, mentre a partire dal 2010 il packaging è
stato traghettato nel colore blu, con il marchio denominativo declinato nel colore
bianco;
- che verso la fine del giugno 2012 le ricorrenti hanno constatato la presenza sul
mercato del prodotto “TamBurelli”, identico alla tortina Bahlsen e commercializzato
dall’impresa veronese Dal Colle;
- che le ricorrenti hanno inviato diffida alla Dal Colle in data 29/6/2012, che la
resistente ha replicato negando ogni confusione, che però per alcuni mesi il predetto
prodotto Dal Colle non è apparso sul mercato e che poi, però, poche settimane fa è
ricomparso nel canale discount (reperito presso la Maxi Di srl di Grugliasco, To).
A questo punto le ricorrenti hanno sostenuto che la condotta delle resistenti
comporta:
- contraffazione del marchio denominativo “Tam Tam”, essendovi rischio di
confusione, almeno sotto il profilo del rischio di associazione, per via della somiglianza
visiva, fonetica e concettuale del marchio “TamBurelli” con quello attoreo;
- contraffazione del marchio “Tam Tam” inteso quale marchio di rinomanza;
- imitazione della forma (segno distintivo di fatto sia tridimensionale, sia
bidimensionale) della tortina delle ricorrenti e imitazione servile del disegno raffigurato
sulle confezioni:
- imitazione del colore delle originarie confezioni dei “Tam Tam”;
- appropriazione dei pregi delle ricorrenti e scorrettezza professionale.
Le ricorrenti hanno concluso chiedendo:
- l’inibitoria della produzione e commercializzazione dei prodotti recanti la forma e le
caratteristiche esteriori su descritte e contraddistinti dal marchio TamBurelli;
- il sequestro dei prodotti, del materiale pubblicitario e delle scritture contabili delle
resistenti;
- la fissazione di penale;
- la pubblicazione del provvedimento su giornali e sul sito internet delle resistenti.
Si è costituita nel giudizio cautelare la resistente Dal Colle Industria Dolciaria
spa, con comparsa del 14/5/2013, contestando il ricorso cautelare e in particolare
eccependo:
- l’assenza di periculum in mora, rilevato:
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.che, pur avendo la Dal Colle iniziato a commercializzare i prodotti oggetto di causa a
partire dall’ottobre 2011, la Bahlsen le ha inviato diffida solo nel giugno 2012 e, poi,
prima di iniziare l’azione cautelare, ha atteso altri 10 mesi;
.che, comunque, la produzione dei Tamburelli da parte della Dal Colle è marginale e
secondaria, con conseguente assenza di danno nei confronti della Bahlsen;
.che la Maxi DI ha ritirato la merce in questione dal mercato e la Dal Colle ne ha
accettato la restituzione;
- la genericità del marchio “Tam Tam” e la differenza del medesimo dal marchio
“Tamburelli” sia dal punto di vista concettuale che grafico;
- la non configurabilità di un marchio di fatto relativamente alla forma della tortina
Bahlsen, essendo tale forma banale (semplice cestello con farcitura);
- il carattere necessitato, comunque, di detta forma;
- l’assenza degli estremi dell’imitazione servile, non avendo la forma dei Tam Tam
carattere individualizzante e originale;
- l’assenza dei presupposti per la pubblicazione del provvedimento.
La resistente Maxi Di srl, costituitasi con memoria del 2/5/2013, ha contestato le
domande cautelari, eccependo:
- di aver commercializzato i “Tamburelli” della Dal Colle solo in occasione di due
vendite promozionali (fornitura del giugno 2012 di 14.400 confezioni e fornitura del
febbraio 2013 di 21.1670 confezioni) e di avere, poi, dopo la notifica del ricorso, ritirato
dal mercato le residue 1.800 confezioni;
- l’incompetenza territoriale del giudice adito;
- il fatto di non aver mai commissionato alla Dal Colle la produzione dei Tamburelli;
- l’assenza di periculum in mora;
- il carattere generico, onomatopeico e comune del marchio “Tam Tam”;
- la non confondibilità dei marchi in questione, non venendo i rispettivi prodotti venduti
affiancati.
2) Il ricorso cautelare va accolto.
2.1) In primo luogo va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale
di Torino.
Si osserva, infatti, che l’avvenuta vendita dei prodotti Tamburelli presso l’unità
locale di Grugliasco della Maxi Di srl è stata da questa ammessa, per cui l’allegazione
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della commercializzazione del prodotto asseritamente confondibile nel territorio
rientrante nella competenza del Tribunale di Torino non appare essere stata strumentale.
2.2) A questo punto si osserva che appare sussistente il fumus boni iuris in ordine alla
lamentata contraffazione del marchio denominativo registrato Tam Tam della Bahlsen
(doc. 14 attoreo) ad opera del marchio Tamburelli della Dal Colle (doc. 25 attoreo).
In particolare si nota, in primo luogo, che il marchio Tam Tam, che
contraddistingue le tortine della Bahlsen di cui alla produzione attorea 35, appare essere
dotato di carattere distintivo, dal momento che viene originalmente associato ad un
dolcetto il suono di uno strumento musicale, con conseguente assenza di immediata
aderenza concettuale del segno al tipo di prodotto contraddistinto.
La distintività permane anche nel caso in cui si sottolinei che il dolcetto in questione
appare avere la forma di un tamburello, dal momento che sembra comunque originale
contraddistinguere un prodotto con un termine che non descrive la natura, qualità,
quantità o provenienza di tale prodotto (dolcetto di cioccolato e crema), ma riproduce il
suono di uno strumento musicale che appare essere fantasiosamente riprodotto nella
forma del dolcetto.
Si osserva, inoltre, che l’individuazione, da parte delle resistenti, di altri marchi
contenenti la parola TamTam (doc. 3-7 di parte Dal Colle e doc. 12-15 di Maxi Di) non
appare escludere il carattere originale del marchio della Bahlsen, non essendo provato
che detti marchi siano usati e che lo siano in maniera confondibile con il prodotto della
Bahlsen.
Si osserva, poi, che i due marchi in questione appaiono confondibili.
Appare sussistere, infatti, somiglianza sia concettuale (essendo evidente
l’associazione della parola tam tam al suono onomatopeico del tamburo), sia fonetica e
visiva (le due parole hanno in comune il suffisso “tam”, messo in evidenza sulle
confezioni della Dal Colle con colorazione bianca che lo separa dal resto del segno
(Tam-Burello).
La confondibilità dei marchi (o almeno il rischio di associazione), che si è detto
essere simili, è rafforzata dall’identità dei prodotti contraddistinti (tortine al cioccolato
aventi forma di tamburello).
E il rischio di confondibilità o associazione deriva anche dall’osservazione che il
consumatore medio dei prodotti in questione è un consumatore distratto e frettoloso e
che quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può
essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché
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da dati che richiedano un'attenzione riflessiva (v., per es.: Cass. civ., sez. I. 190/12/2008
n. 29775; Trib. Torino, sez. IX, 12/7/2010).
Si nota, inoltre, che il pericolo di confusione potrebbe anche non essere
necessario, ai fini del riconoscimento della contraffazione di marchio, laddove si rilevi
che il marchio Tam Tam appare godere del carattere della rinomanza (art. 20, co. 1, lett.
c, CPI), considerato che il prodotto contraddistinto da questo marchio è diffusissimo in
tutto il territorio nazionale da molti anni, con
elevato grado di notorietà (come
appare emergere dai doc. 21, 22, 23, 24 attori).
E appare evidente che la somiglianza del marchio della Dal Colle a quello rinomato
comporti un vantaggio per la resistente (in virtù del richiamo alla notorietà e prestigio
del prodotto della Bahlsen) e nello stesso tempo un pregiudizio per la ricorrente, alla
luce della bassa qualità del prodotto della Dal Colle (come appare emergere dalla
visione delle tortine contenute nelle confezioni Dal Colle prodotte in causa, aventi
forme dotate di scarsa regolarità e consistenza) e della scelta, da parte della resistente, di
un canale distributivo (catena discount) di minore prestigio.
2.3) Appare sussistente anche la contraffazione, da parte della tortina della Dal Colle,
del marchio di forma (marchio di fatto) costituito dalla forma della tortina della Bahlsen
(sia in senso tridimensionale, sia in senso bidimensionale, come riportata nelle
immagini apposte sulle confezioni).
Si osserva, infatti, da un lato, che la forma della tortina Bahlsen (rappresentante
un tamburello africano) appare essere arbitraria, di fantasia e non consueta, come appare
emergere dal fatto che non è provata in causa l’esistenza di altre tortine aventi questa
specifica forma (di cestello con farcitura a forma di tamburello africano).
Ben diversa è infatti la forma dei volauvent citati dalla resistente Dal Colle.
L’originalità e non banalità di questa forma, accresciuta dalla notevole e prolungata
diffusione della stessa sul mercato, comporta l’acquisizione da parte della medesima di
carattere distintivo del prodotto, per cui il consumatore appare poter essere indotto da
essa a ricollegare il prodotto all’impresa produttrice Bahlsen.
Né la forma della tortina Tam Tam appare essere imposta dalla natura del
prodotto (considerata la serie inesauribile di forme utilizzabili per creare tortine), né è
provato in causa che tale forma abbia una specifica funzione tecnica (ed infatti, tra
l’altro, la stessa resistente Dal Colle ha dedicato a tale argomento solo 4 righe alla pag.
13 della sua memoria e l’esempio da essa riportato, dell’ovetto Kinder, non appare
rilevante, attesa la assoluta diversità di tale caso rispetto alla presente situazione).
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Dall’altro lato si nota che la tortina della Dal Colle appare costituire
contraffazione (o almeno imitazione servile) della forma (tridimensionale e
bidimensionale) della Bahlsen, come emerge dall’esame del prodotto della resistente e
dall’identità delle immagini riportate sulle scatole della Dal Colle rispetto a quelle delle
confezioni dei Tam Tam.
L’intenzione confusoria della Dal Colle (ai fini della configurabilità perlomeno
dell’imitazione servile dei prodotti della ricorrente) appare emergere anche dall’uso,
sulle confezioni dei Tamburelli, degli stessi colori (giallo-rosso-marrone) a lungo
utilizzati dalla Bahlsen sulle confezioni dei Tam Tam fino alla fine del 2009 (doc. 17,
18 attori).
2.4) Va poi ritenuto sussistente il concorso della Maxi Di srl nella contraffazione e
concorrenza sleale posta in essere dalla Dal Colle, attesa la commercializzazione dei
prodotti dalla Dal Colle ammessa dalla Maxi Di (e secondo quantitativi, come sopra
indicati, non certo trascurabili).
2.5) Va infine considerato sussistente il periculum in mora.
Si nota, infatti, in primo luogo, che la successione degli eventi descritti dalle parti
dimostra l’assenza di inerzia della Bahlsen nell’agire in via cautelare nei confronti della
Dal Colle.
In particolare, la Dal Colle non ha dimostrato che la Bahlsen si sia accorta della
diffusione dei Tamburelli molto tempo prima dell’invio della diffida del giugno 2012
(doc. 30 attoreo). Anzi, la resistente stessa afferma che la distribuzione dei suoi prodotti
era stata all’epoca molto limitata, per cui appare verosimile che la Bahlsen non avesse
immediatamente percepito la diffusione di prodotti costituenti contraffazione del suo
marchio.
Né può imputarsi alla Bahlsen un comportamento di tolleranza e inerzia nei mesi
immediatamente successivi alla diffida del giugno 2012, dal momento che la difesa
della Dal Colle ha ammesso, all’udienza, che dopo detta diffida il prodotto era stato
ritirato dal mercato, in particolare dalle linee della grande distribuzione, rimanendo solo
in maniera molto limitata (e dunque difficilmente percepibile) in singoli negozi.
La ricomparsa, secondo modalità alquanto aggressive (si vedano le non irrilevanti
vendite promozionali su descritte dalla Maxi Di) nella catena discount a inizio 2013 ha
con evidenza convinto la ricorrente della necessità di agire in via cautelare, non avendo
la Dal Colle desistito dall’azione che appare contraffattoria.
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Né può dirsi che il periculum non sussista alla luce della limitatezza della
produzione e distribuzione da parte della Dal Colle dei Tamburelli, dal momento che,
come sopra viso, la distribuzione operata da ultimo nella catena discount non appare
essere stata di scarso rilievo.
Né le (mere) affermazioni della Maxi Di e della Dal Colle sul ritiro dal mercato
delle confezioni non ancora vendute appare sufficiente ad escludere il pericolo che la
Dal Colle ponga di nuovo in commercio le tortine Tamburelli secondo le modalità
contraffattorie sopra descritte.
2.6) Vanno pertanto accolte le richieste cautelari delle ricorrenti, compresa la
disposizione della pubblicazione su giornali, attesa la non limitata diffusione dei
prodotti della Dal Colle e la funzione rafforzativa dell’inibitoria da parte della misura
della pubblicazione.
P.Q.M.
Il giudice designato,
- Inibisce alle resistenti Dal Colle Industria Dolciaria spa e Maxi Di srl la produzione e
commercializzazione dei prodotti su descritti contraddistinti dal marchio “Tamburelli”,
ordinando il ritiro degli stessi dal commercio;
- Autorizza il sequestro, presso la sede e le unità locali delle resistenti, dei prodotti
“Tamburelli” suddetti e del relativo materiale pubblicitario e dei mezzi adibiti alla loro
produzione;
- Autorizza il sequestro delle scritture contabili della Dal Colle Industria Dolciaria spa e
della Maxi Di srl, relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti
“Tamburelli”, presso la sede e le unità locali delle stesse; detti documenti saranno
conservati in busta sigillata, a tutela delle informazioni riservate delle resistenti, e
rimessi direttamente alla Cancelleria a cura dell’Ufficiale Giudiziario;
- Autorizza le resistenti ad assistere alle operazioni di sequestro a mezzo di loro
rappresentanti e tecnici di fiducia;
- Fissa la somma di €. 1.000, dovuta da ciascuna resistente per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
provvedimento;
- Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza cautelare per una
volta sul quotidiano “Corriere della Sera”, a cura delle ricorrenti e a spese delle parti
resistenti;
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- condanna le resistenti Dal Colle Industria Dolciaria spa e Maxi Di srl, in solido tra
loro, a rimborsare alle ricorrenti le spese processuali del giudizio cautelare, che liquida
in complessivi €. 6.000, oltre Iva e Cpa.
Torino, 23/5/2013.
Si comunichi.
Il G.I.
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