ISTRUZIONESUPERIORE “Arturo Malignani”

MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE , DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Arturo Malignan i” - UDI NE
Circolare A.T.A. n.
84
a.s. 2013/2014
A tutto il personale A.T.A.
SEDE
Oggetto: Ferie estive a.s. 2013/14
Al fine di consentire di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio, si invita il personale
in indirizzo a presentare, entro e non oltre giovedì 15/05/2014, richiesta di fruizione delle ferie relative al periodo
estivo (mesi di luglio e agosto).
Pertanto, si invitano tutti gli Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici a
concordare i periodi con i coordinatori d’ufficio, area e settore affinché sia presente in servizio il contingente di
personale necessario a garantire l’operatività dell’attività istituzionale.
Coloro che presenteranno istanza, come sopra richiesto, saranno inseriti nel Piano Ferie redatto entro il
30.05.2014. Il rimanente personale fruirà del periodo di ferie in subordine i colleghi fruitori del Piano.
FERIE – art. 13 CCNL 29/11/2007
1. Il dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato dopo tre anni di servizio ha diritto, per ogni
anno, ad un periodo di ferie retribuito di 32 gg. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non
siano corrisposte per dodici mensilità.
2. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
3. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse
devono essere richieste dal personale docente a a.t.a. al Dirigente Scolastico.
4. In caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di
malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di
riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale a.t.a. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile
dell’anno successivo, sentito il parere del D.S.G.A.
5. Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale a.t.a. può frazionare le ferie in più periodi. La
fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al
dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto.
6. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso
una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
7. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali
assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
Codice Min. :
UDIS01600T
Codice fiscale: C.F. e P.I. 00401740303 Email:
Viale Leonardo da Vinci, 10
33100 UDINE
[email protected]
tel.
fax
0432 46361
0432 545420
MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE , DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Arturo Malignan i” - UDI NE
8. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
Inoltre si precisa che:
 Qualora l’orario di servizio sia distribuito su 5 giorni lavorativi, ciascun giorno fruito è considerato pari a1,2 di
ferie;
 Le ferie sono proporzionalmente ridotte per le aspettative per famiglia, per i periodi di congedo parentale (ex
astensione facoltativa) – Decreto Legislativo n. 151/2001.
 Per il personale in servizio part-time verticale le ferie sono proporzionali al servizio prestato (i calcoli saranno
effettuati dall’ufficio personale)
 Il personale supplente è tenuto a fruire delle ferie entro la data di cessazione del contratto.
 Predisposto il Piano Ferie non sarà possibile modificare le richieste, tranne che in casi motivati da
bisogni/necessità sopravvenuti e in subordine alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi.
FESTIVITA’ – art. 14 CCNL 29/11/2007
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23
dicembre 1977, n. 937. – omissis –
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e,
in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e
l’inizio delle lezioni dell’anno successivo, ovvero durante i periodi di predisposizione delle lezioni.
RECUPERI
Le prestazioni eccedenti l’orario ordinario giornaliero concorrono, nei momenti di sospensione delle attività
didattiche, alla fruizione di riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio entro il termine del 31
agosto 2014.
Si ricorda, infine, che la Giunta Esecutiva dell’ Istituto ha deliberato le chiusure prefestive della scuola nei
giorni, 2 – 9 – 14 – 16 agosto 2014.
Udine, 30 aprile 2014
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Ester Iannis
VISTO: il D.S.G.A.
Dott.ssa Maurizia ZAPPAMIGLIO
Il responsabile del procedimento: dott..ssa Maurizia ZAPPAMIGLIO
Il responsabile dell’istruttoria: A.A. Elisabetta Ravaioli
Codice Min. :
UDIS01600T
Codice fiscale: C.F. e P.I. 00401740303 Email:
Viale Leonardo da Vinci, 10
33100 UDINE
[email protected]
tel.
fax
0432 46361
0432 545420