24 NOVEMBRE 2014

CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII
INCONTRO
CON L’ANMIC BELLUNO
RELAZIONE
DEL PRESIDENTE
Dottor
ARMANDO
TARGON
24 novembre 2014
Gli invalidi civili
si suddividono in tre fasce:
1. CIECHI CIVILI
2. SORDOMUTI
3. MUTILATI E INVALIDI CIVILI
Gli invalidi civili sono persone che, affetti da una
patologia, hanno perso una determinata
percentuale della capacità lavorativa.
La perdita della capacità lavorativa non deve
essere dovuta a cause di guerra, di lavoro, di
servizio: queste menomazioni sono indennizzate
dallo Stato (guerra e servizio) o dall’INAIL o
dall’INPS (infortuni o malattie professionali).
Le leggi che regolamentano
tutte queste invalidità sono
tutte del dopoguerra:
Più che per le prestazioni economiche, queste leggi
garantivano il diritto all’assistenza sanitaria, anche ai figli
e ai familiari maggiorenni. Questo diritto, nel 1980 è
stato assorbito dalla riforma sanitaria che ha garantito il
diritto all’assistenza di tutti i residenti.
Sono da ricordare, in modo
particolare, le leggi del:
1950 provvedimenti per Il recupero dei poliomielitici
e per gli affetti dalla lussazione congenita dell’anca.
1954: assegno a vita anche per i ciechi civili al 90%
(decimisti): visus non superiore a 1/10: veniva
erogato, con fondi dello Stato, dalle UIC.
1958: riconoscimento ed assunzione obbligatoria dei
sordomutismi.
1961: assunzione massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
1962: pensione non reversibile ai ciechi assoluti.
1968: indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.
1969: pensione sociale agli ultra sessantacinquenni
senza reddito familiare e non dell’invalido.
Nel 1970 la legge 381 prevede la pensione per i
sordomuti congeniti pre-linguali; la legge 382
prevede la pensione e l’indennità di
accompagnamento, legate al reddito, per i ciechi
civili; per entrambe le categorie le leggi
prevedono la sostituzione della pensione di
invalidità con la pensione sociale per gli ultra
sessantacinquenni, legate al reddito dell’invalido
e non della famiglia.
Nel 1971 la legge 118 riconosce i mutilati ed invalidi
civili con un assegno per un’invalidità > del 67% e la
pensione con il 100%, dal 18° al 65° anno ed in
funzione del reddito; l’ ind. frequenza per i
minorenni; l’assegno sociale e la pensione vengono
sostituite dall’ assegno sociale per gli ultra
sessantacinquenni con reddito personale limitato e
diverso per gli invalidi parziali (67% - 99%) e totali.
Nel1980 legge 18 indenn. Accomp. per invalidi
impossibilitati a deambulare o non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita senza
assistenza continua.
Nel 1988 sono state istituite l’indennità di
comunicazione per i sordomuti ed un’ indennità
speciale
per
ciechi
ventesimisti
(indipendentemente dal reddito) e soppresso
l’assegno mensile per i decimisti; elevazione dal
67 al 74% l’invalidità per essere considerati inv.
civili con beneficio economico, sempre legato al
reddito, dal 33 al 46% l’invalidità per il
collocamento obbligatorio ed al 51 % per il
diritto al congedo per cure.
Nel 1989 le competenze dell’ULSS sono state
trasferite allo Stato le competenze per l’invalidità
civile e istituite le Commissioni per le pensioni di
guerra e l’invalidità civile; lo scopo era quello di
eliminare i falsi invalidi, fallito l’esperimento, la
competenza è ritornata alle ULSS e queste
Commissioni sono state trasformate in commissioni
di verifica: lo Stato dubita dell’operato dei medici
delle ULSS e sottopone il loro operato al giudizio
delle commissioni di verifica formate da medici
scelti dal Ministero del Tesoro.
Nel 1992 abbiamo la legge 104 sull’handicap
che sancisce il diritto all’integrazione sociale e
assistenza del disabile handicappato. E’
considerato handicappato l’invalido che presenta
una menomazione fisica, psichica o sensoriale
con difficoltà di apprendimento, di relazione con
svantaggio sociale o di emarginazione. Questa
legge, che molti non considerano importante,
garantisce un sacco di privilegi.
Questi diventano maggiori se la patologia assume
connotazione di gravità ex art. 3, comma3, i benefici sono tanti:
misure assistenziali dirette a superare lo svantaggio del minorato
dall’asilo nido all’università (sussidi tecnici, insegnanti di sostegno,
personale di assistenza, trasporto gratuito, permessi parentali per
se e per familiari;
congedo straordinario di 2 anni per se o i genitori, o se conviventi
per il coniuge, i figli, i fratelli, agevolazioni per il trasporto sia
collettivo, che individuale, diritto di scelta della sede di lavoro,
agevolazioni per i concorsi o l’abilitazione, assegno per il nucleo
familiare;
diritto alla libera circolazione, sussidi tecnici ad uso personale
idonei anche per il superamento delle barriere architettoniche,
contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia
negli edifici pubblici che in quelli privati;
agevolazione sui mezzi di trasporto, agevolazioni sull’IRPEF, IVA
4% per tutti i sussidi tecnici e per l’acquisto dei veicoli adattati,
ed esenzione bollo auto per ciechi , sordomuti, psichici con
indennità di accompagnamento, o invalidi con grave limitazioni di
deambulazione.
Negli anni successivi queste leggi (381 per sordomutismi, 382
per ciechi, 118 per mutilati invalidi civili, 18 per l’indenn.
accomp., 104 sull’ handicap, 482/68 per il collocamento
obbligatorio sono state integrate dalla legge 68/99 sul
collocamento obbligatorio mirato del disabile; dalla legge
138/01 per una nuova valutazione del concetto di cecità:
ciechi totali, ciechi parziali ventesimisti, ipovedenti gravi
decimisti ed ipovedenti medio-grave (visus 2/10) e lievi (visus
3/10); dalla legge 95/2006 che modifica il sordomuto in sordo
congenito o acquisito durante l’età evolutiva, prima del
tredicesimo anno.
La legge 248/05 che trasferisce all’INPS tutte le competenze
sull’invalidità civile già del Ministero del Tesoro; la legge 80/2006
che impone alle commissioni l’obbligo di visitare i richiedenti
entro 15 giorni dalla presentazione della domanda se affetti da
neoplasia;
il DM 2.8.87 che preveda l’esclusione dalle visite di revisione gli
affetti da una serie di menomazione o patologie stabilizzate o
ingravescenti, con indennità di accompagnamento; la legge
114/2014 che semplifica ulteriormente molte procedure
amministrative per gli invalidi e per i minori che diventano
maggiorenni ed esclude dalle visite di verifica di cui al DM
02/08/07 anche gli invalidi al 100%.
Altre disposizioni di legge hanno
modificato qualche norma dell’invalidità
civile, dell’handicap, del collocamento dei
disabili, ma non è possibile citarle tutte
perché trattasi di norme che modificano
qualche aspetto delle leggi precedenti.
Le domande per l’invalidità civile, che non
venivano presentate all’ULSS, con la legge
102/90, debbono essere presentata
all’INPS solo per via telematica sia
dall’interessato, se ha il PIN, o dalle
associazioni di categoria (ANMIC, Ciechi,
Sordi) o dai Patronati.
Abbiamo parlato di invalidità e di percentualò di invalidità, cioè
la perdita delle capacità lavorative determinata dalla patologia; le
percentuali interessanti sono quelle del 33%, 46%, 51%, 67%,
74%, 75%, 100%,
persona non deambulante o non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita senza assistenza continua, cieco assoluto,
cieco ventesimista, sordo prelinguale, handicap e collocamento
privilegiato e mirato dell’invalido.
Questa valutazione
viene effettuata da commissioni presiedute da:
 un medico specialista in medicina legale,
 da un medico dell’ULSS,
 da un medico delle associazioni di categoria degli invalidi
(Anmic/Anfaas/Ciechi/Sordi)
 da uno specialista neurologo/psichiatrico/oculistico /
oncologo
 dal 01/01/2010, da un medico del CML dell’INPS.
Per l’handicap, legge 104
e per il collocamento privilegiato legge 68,
la Commissione viene integrata da altri esperti:
fisioterapisti,
ortopedici,
assistente sociale,
dirigente del Servizio Inserimento Lavoro.
La Commissione può esprimere la valutazione dell’invalidità con
voto unanime (in questo caso il verbale dovrebbe essere subito
comunicato all’invalido) o a maggioranza per il dissenso di uno
dei componenti la Commissione.
In questo caso, ma purtroppo anche quando il voto è unanime, il
Centro Medico Legale dell’INPS può accettare o non accettare il
giudizio emesso dalle Commissioni
In quest’ultimo caso (troppo spesso succede anche quando la
Commissione esprime il giudizio con voto unanime, compreso il
medico INPS) il CML dell’INPS può disporre per una nuova
visita(all’INPS) dell’invalido, presente un medico di categoria, ed
esprimere un nuovo giudizio.
Il CML può non accettare il giudizio della Commissione
e rifare il verbale ed emettere un nuovo giudizio.
Tutti i verbali, prima di diventare esecutivi, devono avere
l’approvazione della Commissione Medica superiore dell’inps
(Roma), che può approvare o modificare il verbale nel giudizio,
come può chiedere una nuova visita da parte del CML della sede,
il giudizio può essere definitivo, come può essere soggetto a
revisione indicando anche entro quando; la revisione è
competenza del CML dell’INPS effettuata sempre da un medico
INPS, presidente e da un medico di categoria degli invalidi.
Contro il giudizio definitivo può essere disposto ricorso giudiziario
entro sei mesi dal ricevimento del verbale.
Per il ricorso occorre la relazione di un medico che indichi il
motivo del ricorso, la presentazione dell’istanza al giudice da
parte di un avvocato, la nomina di un medico quale CTU dal
giudice del lavoro. Il CTU, visitato l’invalido in presenza di un
medico di fiducia dell’invalido e uno dell’INPS, relazionerà al
Giudice esprimendo il suo giudizio sull’invalidità; il Giudice
disporrà il provvedimento in conformità a quanto stabilito dal
CTU e disporrà per i conseguenti provvedimenti nei confronti
della parte perdente.
Contro questo pronunciamento è possibile chiedere di andare a
sentenza specificando il motivo della richiesta.
La sentenza del Giudice è inappellabile.
Altra possibilità è la richiesta di aggravamento dell’invalidità.
L’aggravamento può essere richiesto o per la comparsa di nuove
patologie invalidanti o perché è trascorso qualche mese con
aggravamento della patologia esistente o perché non sono state
valutate tutte le patologie invalidanti:
in questi casi ritengo più opportuno attivare subito ricorso
giudiziario sia per non perdere i diritti acquisiti, sia perché le
Commissioni difficilmente riconoscono una loro omissione e
difficilmente valutano patologie precedentemente ignorate.
Il ricorso giudiziario può aver diritto al gratuito patrocinio, cioè
nessuna spesa a carico del ricorrente, se il reddito familiare è
inferiore a € 10.500/anno o ad alcune altre agevolazioni se il
reddito è inferiore a € 21.000
Per il suo giudizio le Commissioni non decidono arbitrariamente
ma si avvalgono di tabelle indicative delle percentuali di
invalidità delle patologie rilevate.
Quelle attualmente in vigore sono state approvate dal Ministero
della sanità (oggi della Salute) con DM 05/02/1992 o di quelle
internazionali: ICD9
Le tabelle del DM sono precedute da alcune premesse
indispensabili per una loro corretta applicazione perché molte
patologie possono essere concorrenti o coesistenti ad altre e,
molto spesso, debbono essere “interpretate”:
le miocardiopatie sono classificate in classi NYHA (da I a IV) con
percentuali variabili da 21 - 30% a 100%; così per la
coronaropatia: può essere lieve (NYHA I = 11 – 20%), gravissima
(NYHA IV = 100%):
descrivono la patologia e lasciano la sua interpretazione ai
medici delle Commissioni;
così è per il morbo di Crohn, la pancreatite cronica, la sindrome
depressiva endoreattiva, o la sdr. depressiva endogena, la
sindrome schizofrenica, i disturbi ciclotimici, eccetera.
In questi casi ci sono sempre modi diversi sull’interpretare la
diagnosi e l’invalidità è in balia delle Commissioni.
Conseguita l’invalidità con il diritto ad eventuali benefici
economici, o conseguito l’handicap grave ex art. 3, comma 3,
necessita relazionarsi con l’INPS (o con gli Enti pubblici per alcune
prestazioni) per ottenere il beneficio acquisito:
la pensione, l’indennità di accompagnamento, l’indennità di
frequenza, i permessi parentali, il congedo straordinario di due
anni e gli altri benefici che possono essere di competenza
dell’INPS, o di altri Enti.
L’INPS informa l’invalido sulla
documentazione che deve
trasmettere all’INPS solo per via telematica direttamente
dall’invalido, dopo che ha ottenuto il PIN, o tramite un patronato.
Le associazioni degli invalidi (ANMIC, Unione Ciechi, Ente
Nazionale Sordi, ANFAAS), autorizzate a presentare le domande,
ad assisterli durante le visite, eccetera, non sono autorizzate a
presentare la documentazione richiesta;
l’invalido deve arrangiarsi o rivolgersi ad un patronato.
Questi può agire, però, se l’invalido comunica alla sua
associazione che le revoca la delega precedentemente rilasciata e
l’associazione, a sua volta, trasmette all’INPS con posta PEC
l’avvenuta rinuncia.
Faccio presente che il modello per i benefici economici (AP70) è
soltanto di 13 pagine, quello per i permessi parentali è di 7, e
così via, ogni pagina presenta più quesiti ai quali si deve
rispondere con esattezza pena la perdita del beneficio richiesto.
Contro questa decisione è ammesso ricorso
al Comitato Provinciale INPS e, dopo, alla magistratura.
Se gli errori sono facilmente emendabili l’invalido o il Patronato
possono intervenire per correggere o completare la
documentazione.
E’ da tener presente che l’invalido avente diritto alla pensione o
all’indennità di frequenza deve comunicare l’importo del reddito
personale presunto, e per l’indennità di accompagnamento se ha
avuto dei ricoveri ospedalieri o in altre strutture a titolo gratuito.
Ultima perla dell’INPS: la legge 114/2/2014 riconosce alcune
agevolazioni all’invalido: per ottenerle, negli ultimi sei mesi prima
del diciottesimo anno, bisogna presentare la domanda all’INPS;
le domande all’INPS possono essere presentate solo dai
Patronati; le associazioni di categoria sembrano escluse da
questa possibilità: la legge 114 è stata voluta per semplificare la
vita al cittadino, ma la nostra burocrazia sa sempre escogitare
qualche stratagemma perché ciò non avvenga.
All’interno del mondo
dell’handicap
c’è ancora molta strada da fare.
Finché continueranno ad esserci
le denominazioni
“bagno per disabili”,
“attività per disabili”,
vorrà dire che non avremo
ancora raggiunto il traguardo.
L’ANMIC LO HA RIBADITO CON FORZA
ANCHE AL NOSTRO RECENTE CONGRESSO STRAORDINARIO NAZIONALE
E CONTINUA A IMPEGNARSI PER TUTELARE E OFFRIRE DEI SERVIZI ADEGUATI
ALLE PERSONE DISABILI E ALLE LORO FAMIGLIE.
Grazie per la vostra attenzione!!!