Delibera Corte dei Conti - approvazione - marzo 2014

Deliberazione n.41/2014/PRSP
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
Nell’adunanza del 12 febbraio 2014 composta dai Magistrati:
Maurizio Graffeo
Presidente
Stefano Siragusa
Consigliere
Licia Centro
Consigliere
Francesco Albo
Primo ref. relatore
Giuseppe di Pietro
Referendario
******
VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto
legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTI, in particolare, gli artt. 243 bis e ss. del D. Lgs. n. 267/2000, introdotti dall’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR
del 13 dicembre 2012 con la quale sono state approvate le linee-guida ed i criteri per
l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2013/INPR
del 6 marzo 2013 di integrazione delle predette linee-guida;
VISTO il D.L. 8 aprile 2013, n.35 convertito dalla L. 6 giugno 2013, n.64;
VISTA
la
deliberazione
della
Sezione
delle
Autonomie
della
Corte
dei
conti
n.
22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre 2013 con cui è stata data soluzione ad alcune
questioni interpretativo - applicative concernenti le norme che regolano la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale;
VISTE le pronunce specifiche adottate dalla Sezione nei confronti del comune di Avola, ed in
particolare, le deliberazioni n. 47/2011/PRSP, n. 280/2011/PRSP, n. 174/2012/PRSP e da
ultimo, la pronuncia d’accertamento n. 44/2013/PRSP del 23 aprile 2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Avola n. 1 del 17 gennaio 2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Avola n. 7 del 17 marzo 2013;
1
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Avola n. 25 dell’11 luglio 2013;
VISTA
la
deliberazione
di
questa
Sezione
n.
45/2013/INPR,
recante
indirizzi
alla
Sottocommissione ministeriale;
VISTA la relazione finale redatta dalla Commissione per la stabilità degli enti locali, trasmessa
con nota del Ministero dell’Interno, acquisita al prot. Cdc con il n. 219 del 13/01/2014);
VISTA la nota del magistrato istruttore prot. n. 36576377 del 31 gennaio 2014;
VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 10/2014/CONTR con la quale la
Sezione del controllo è stata convocata per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTE le controdeduzioni prodotte dal Comune di Avola, acquisite al prot. Cdc in data
11/02/2014 al n. 1254;
UDITO il relatore, Primo referendario dott. Francesco Albo;
UDITI all’adunanza pubblica del 12 febbraio 2014 i rappresentanti del comune di Avola, nella
persona del Sindaco e della Responsabile dei servizi finanziari.
********
1.1 Il comune di Avola è stato più volte destinatario di deliberazioni (cfr. del. n.
47/2011/PRSP, n. 280/2011/PRSP, n. 174/2012/PRSP), adottate da questa Sezione in sede di
controllo ex art. 1, commi 166 e ss.
della legge n. 266/2005 e s.m.i.,
con le quali si
evidenziava il progressivo peggioramento della situazione finanziaria e gestionale dell’ente.
Da ultimo, con deliberazione n. 44/2013/PRSP, relativa al rendiconto 2011, sono state
accertate le seguenti criticità:
a) tardiva approvazione del rendiconto 2011 rispetto ai termini previsti dalla legge;
b) elevato ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III rispetto agli
accertamenti in competenza dei medesimi titoli (120%);
c) difficoltà nella riscossione delle entrate proprie ed il consistente e reiterato ricorso
ad anticipazioni di tesoreria (circa 4,8 milioni di euro);
d) possibile sovrastima degli accertamenti relativi alle entrate proprie, testimoniata da
un livello di autonomia impositiva e di autonomia finanziaria ben superiore rispetto
ai corrispondenti valori medi regionali;
e) utilizzo improprio dei servizi per conto terzi (voce “Altre per servizi c/terzi”), al di
fuori delle voci tassativamente individuate dal principio contabile 2.25, con possibili
refluenze sul sostanziale rispetto del patto di stabilità interno;
f)
totale assenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e di passività potenziali che mal si
concilia con le evidenze documentali in atti della Sezione;
2
g) percentuale di incidenza della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente che
si attesta al 54 per cento, e dunque oltre i limiti massimi previsti dall’art. 76,
comma 7 del D.L. 112/2008 e s. m. i. .
1.2 Al fine di porre efficacemente rimedio al quadro fortemente problematico delineato
dalle deliberazioni n. 47/2011/PRSP, n. 280/2011/PRSP, n. 174/2012/PRSP, l’amministrazione
neo insediata si è determinata ad avviare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
quale risposta, in termini correttivi, alle disfunzioni segnalate.
La formalizzazione di tale decisione è avvenuta con delibera di Consiglio comunale n. 1
del 17.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Avvio della
procedura
per
la
successi
approvazione
del
PIANO
DI
RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO
PLURIENNALE e di cui agli artt. 243/bis e 243/ter del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotti
dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012”, trasmessa a questa
Sezione con nota prot. n. 2360 del 21 gennaio 2013.
Con la predetta deliberazione, che intende anche fronteggiare ulteriori situazioni di
potenziale squilibrio, manifestatesi negli esercizi finanziari successivi a quelli presi a riferimento
dalla Corte, si da atto che vengono sospese tutte le procedure esecutive intraprese ne
confronti del Comune fino alla data di approvazione o diniego del piano di equilibrio.
Con successiva deliberazione consiliare n. 7 del 17 marzo 2013, l’ente ha deliberato il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5, del Tuel.
Alla deliberazione sono allegati, inoltre, i seguenti documenti:
•
parere del Collegio dei Revisori;
•
analisi dell’anzianità dei residui a seguito della revisione straordinaria ;
•
atto di indirizzo, a firma del Sindaco, con il quale si forniscono ai vertici burocratici del
Comune le linee guida da seguire per la programmazione delle spese e delle entrate per il
periodo oggetto del piano di riequilibrio;
•
relazioni dei Dirigenti e dei funzionari apicali in risposta al succitato atto di indirizzo.
1.3 in sintesi, il piano di riequilibrio finanziario elaborato dal Comune di Avola, redatto
sulla base dello schema di relazione approvato dalla Sezione delle Autonomie (seppur privo
dell’indicazione di alcune informazioni), mira
al rientro da un’esposizione debitoria di euro
220.965,80, risultante dall’attestazione del dirigente dell’area 4 in data 11 marzo 2013.
La manovra, che non prevede il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del
Tuel, è articolata su un arco temporale decennale, e intende far fronte alle predette passività in
cinque anni.
Nel piano viene altresì riferita l’esistenza di un contenzioso in atto per euro
32.000.000,00 circa, con una valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà
gravare negli esercizi futuri pari ad euro 7.200.000,00 circa.
3
Nella sezione seconda dello schema istruttorio, nell’elencare le misure per il riequilibrio
economico finanziario, l’ente non riconosce veri e propri fattori di squilibrio economico
finanziario, al di fuori degli sparuti debiti fuori bilancio da riconoscere.
Per la copertura delle suddette passività, riferisce di aver proceduto ad adeguare la
TARSU (incremento pari a circa il 40%, con copertura del costo del servizio pari al 93%), il
canone idrico (incremento del 20% con copertura integrale del costo del servizio) e
l’addizionale IRPEF (incrementata dallo 0,6% allo 0,8%). Ulteriori adeguamenti, inoltre, sono
stati previsti per la TARES, per i tributi minori, nonché per l’IMU. Sempre sul fronte
dell’entrata, particolare rilevanza
strategica assume la
costituzione dell’ufficio entrate
comunali, cui è demandato il compito di ottimizzare il recupero dei crediti dell’ente, nonché di
intensificare la lotta all’evasione e all’elusione fiscale.
Il comune, infine, prevede di introitare circa euro 1.215.960,00 dalla dismissione di tre
immobili rientranti nel patrimonio disponibile e ritenuti non indispensabili ai fini istituzionali
dell’ente.
Per i servizi a domanda individuale, prevede la copertura obbligatoria minima del 36 per
cento dei proventi da tariffa, con specifici interventi su refezione scolastica, asili nido ed
impianti sportivi.
Sul versante della spesa, si prevedono una serie di obiettivi molto generali, tesi ad una
razionalizzazione dei costi dei vari servizi, nonché una riduzione della spesa del personale sulla
base di un previsto decremento di organico di 100 unità, dovuto a pensionamenti, di cui si
riferirà più avanti.
La deliberazione è corredata dal parere del Collegio dei revisori (verbale n. 44/2013).
Tale documento, dopo alcune valutazioni preliminari sulla situazione economico
finanziaria dell’ente, contiene l’analisi delle cause che hanno determinato lo squilibrio,
l’attestazione sui contenuti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le valutazioni
specifiche richieste dalle linee guida e dallo schema istruttorio, in relazione alla consistenza
della massa passiva che l’ente dichiara di voler ripianare, le misure individuate nel piano per il
risanamento, la valutazione dell’indebitamento e sulla revisione dei residui.
All’esito della predetta analisi, culminata con alcuni suggerimenti all’ente, l’organo di
revisione esprime parere favorevole sulla proposta di approvazione del piano, sia pur con una
serie di osservazioni che saranno di seguito approfondite.
1.4 Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dell’11 luglio 2013,
l’ente ha proceduto alla rimodulazione del piano, ai sensi dell’art.1, comma 15, del DL n.
35/2013, a seguito dell’anticipazione di liquidità ricevuta da parte di Cassa depositi e prestiti
s.p.a., di cui l’ente ha preso atto con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 21
maggio 2013.
4
Tale riformulazione del documento programmatico precedentemente deliberato, non
risulta, invero, attuata nella sostanza, non avendo l’ente provveduto alla conseguente modifica
dei prospetti a suo tempo approvati.
Con il citato provvedimento, infatti, l’ente, dopo aver preso atto del riscontro positivo
alla richiesta di anticipazione, si limita a deliberare:
•
“di modificare già a decorrere dal 2014 del piano di riequilibrio finanziario giusto
prospetto n. 7 “ revisione della spesa” pag. 25 limitatamente all’importo di € 65.768.73 per
l’anno 2014, ed €131.537.46 per l’anno 2015 quale quota interessi decrescenti, con durata fino
all’anno 2022, (allegato 3 alla presente proposta e che ne fa parte integrante) [non pervenuto
in atti];
•
di far fronte alla maggiore superiore spesa complessiva, già dall’anno 2014 e fino
all’anno 2022 pari a 109.852,06 quale quota rata totale , comprensiva di quota capitale e
quota interessi , tenendo conto del tasso applicato dalla Cassa DD. PP. del 3,302% dall’anno
2015 e fino all’anno 2022, termine piano di riequilibrio finanziario pluriennale, rimanendo
inalterato il tasso di interesse applicato pari al 3,032% anche sulla residua anticipazione di
liquidità pari ad € 2.031.281,78, la maggiore spesa complessiva sarà pari ad € 219.704,12
quale quota rata totale annua comprensiva di quota capitale e quota interessi. Tale spesa, di
cui sopra, dovrà essere finanziata prevedendo risparmi nella spesa degli esercizi di pertinenza,
nonché attuando maggiore attività di recupero evasione, e salvaguardando gli equilibri
finanziari.
•
di prevedere già dall’esercizio finanziario 2014 una quota per fondo svalutazione crediti
di cui al c.17, art. 6, d.l. 95/12 convertito in l. 135/12 per un importo pari al 50% dei Residui
attivi di cui al titolo I e III di entrate con anzianità superiore a cinque anni e per cinque esercizi
finanziari fino al 2018”.
La delibera non è corredata dal parere dell’organo di revisione, che, pervenuto in atti
solo a seguito di richiesta istruttoria del Ministero dell’Interno, è risultato favorevole,
subordinatamente al rispetto dei vincoli posti dal deliberato piano di riequilibrio finanziario
ovvero dell’attivazione dei risparmi di spesa e della maggiore attività di recupero evasione.
All’esito dell’istruttoria, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con
nota prot. Cdc n. 219 del 13 gennaio 2014 ha trasmesso a questa Sezione la relazione
conclusiva sul piano, che evidenzia una serie di anomalie, di incongruenze e di reticenze
rispetto alle richieste istruttorie, e conclude ritenendo che “il piano di riequilibrio non sia del
tutto in linea con i contenuti richiesti dalla normativa e dalle linee guida della Sezione delle
Autonomie”.
Dall’esame del documento ministeriale, inoltre, risulta che taluni approfondimenti
istruttori, richiesti da questa Sezione con deliberazione n. 45/2013/INPR, non siano stati
sufficientemente sviluppati, o comunque non abbiano trovano soddisfacente risposta.
5
Con nota prot. n. 36576377 del 31.1.2014, il magistrato istruttore ha chiesto una serie
di
elementi
conoscitivi
in
relazione
alla
quantificazione
dell’esposizione
debitoria,
all’attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa, nonché all’equilibrio complessivo.
Con nota prot. Cdc n. 1254 dell’11 febbraio 2014, il comune ha presentato le proprie
controdeduzioni, che saranno di seguito esposte in relazione alle singole tematiche trattate,
unitamente agli elementi conoscitivi forniti in adunanza dal Sindaco e dalla Responsabile dei
servizi finanziari.
2. Premessa di carattere giuridico sistematico.
2.1 In via preliminare, appare necessario procedere ad una sintetica disamina della
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dall’art. 3, c. 1, lettera r), del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. n. 213/2012, nell’ambito di una serie
di misure tese a rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse
finanziarie pubbliche e, più in generale, a rendere più incisiva la governance finanziaria del
Paese1.
Tale procedura, contenuta nell’art. 243 bis e ss. del TUEL, essendo finalizzata al
ripristino degli equilibri finanziari – sia in termini di competenza che di cassa – negli enti locali
che versino in condizioni di squilibrio strutturale così grave da poterne causare il dissesto,
valorizza in chiave prospettica e strutturale quel principio di
“pareggio di bilancio”,
recentemente assurto a rango costituzionale (L. cost. 20 aprile 2012, n. 1) 2.
1
Il graduale percorso di revisione della governance economica degli Stati membri dell’Unione europea,
teso a fronteggiare il difficile quadro congiunturale, ha dato luogo recentemente ad importanti riforme,
quale quella del Patto di stabilità e crescita ad opera del c.d. “six pack” e, successivamente, del cd “Two
Pack”.
Con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e monetaria,
meglio noto come “fiscal compact”, è stato previsto, inoltre, l’impegno degli Stati aderenti a recepire la
regola del pareggio strutturale di bilancio all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, mediante fonti
normative dotate di “resistenza passiva qualificata” , di livello costituzionale o equivalente, che ne
garantisca l’effettiva vincolatività.
2
L’allineamento normativo alle nuove prescrizioni europee è avvenuto con l’approvazione della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, in vigore dal 2014, che ha elevato a rango costituzionale il principio
del “pareggio di bilancio” , successivamente declinato nel nuovo art. 81 della Costituzione come semplice
«equilibrio tra entrate e spese».
Per le autonomie locali, il nuovo art. 97 della Costituzione ribadisce l’obbligo di pareggio e di sostenibilità
dell’indebitamento - in riferimento ai noti parametri del disavanzo e del debito pubblico, oggetto di
monitoraggio col patto di stabilità e crescita – da garantire in un quadro di necessaria coerenza con i
vincoli dell’Unione europea .
Nella medesima prospettiva, il successivo art. 119 declina l’autonomia finanziaria degli enti locali
nell’ambito di principi, quali il necessario rispetto dell’equilibrio dei bilanci e il concorso all’osservanza dei
vincoli comunitari, che delineano i contorni del sistema autonomistico complessivamente inteso.
6
La nuova fattispecie, cui possono accedere tutti gli enti locali nell’ambito delle rispettive
politiche di risanamento, si colloca sistematicamente (art. 243 bis del TUEL) tra la disciplina
della deficitarietà strutturale (art. 242 e 243) e quella del dissesto finanziario (art. 244 e ss.),
quasi prefigurando una graduazione dei relativi livelli di criticità gestionale.
La predetta procedura è attivabile qualora ricorrano “squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario”, non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti
previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL, cui l’ente locale può far fronte attraverso
l’approvazione di un piano di riequilibrio pluriennale, della durata massima di dieci anni.
Si tratta, in buona sostanza, di uno strumento di auto risanamento offerto agli enti
locali in funzione preventiva rispetto all’ipotesi, ben più grave, del dissesto finanziario, che, in
base all’art. 244 del Tuel, l’ente è obbligato a deliberare:
- quando non sia più in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili (cd. “ paralisi funzionale”), ovvero
- quando versi in un grave stato di insolvenza, dovuto a crediti liquidi ed esigibili di
terzi, cui non possa validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di
riconoscimento di debiti fuori bilancio.
L’articolata procedura di riequilibrio finanziario prevede una serie cadenzata di
adempimenti da parte dell’ente, che coinvolgono anche la competente Sezione di controllo, cui
spetta l’approvazione o meno del piano e – in caso di esito favorevole – il relativo monitoraggio
degli effetti durante tutto il periodo di durata.
Il disegno procedimentale dettato dal novellato art. 243 quater contempla, infatti, che il
piano di riequilibrio adottato dall’ente, corredato dal relativo parere dell’organo di revisione,
debba essere trasmesso entro 10 giorni alla Sezione di controllo, nonché alla Commissione per
la stabilità finanziaria presso il Ministero dell’Interno, cui sono intestate importanti funzioni
istruttorie, sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie (delibera n.
16/SEZAUT/2012/INPR).
All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, trasmessa alla
Sezione dal Ministero dell’Interno, ai fini della delicata funzione decisoria finale, da espletarsi
entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
La decisione sull’approvazione o meno del piano di riequilibrio, che avviene all’esito di
un’articolata procedura che coinvolge organi ministeriali e locali, valorizza ai massimi livelli il
ruolo di garanzia della magistratura contabile, nella propria neutralità ed indipendenza.
I parametri dell’attività decisionale risiedono ex lege nella congruenza del piano ai fini
del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l’attendibilità
della quantificazione dei fattori di
squilibrio rilevati, nonché l’idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive
proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste ultime con l’ordinamento contabile.
7
3. Valutazioni sull’osservanza dei termini legislativi, sulla coerenza con le linee
guida
della
Sezione
delle
Autonomie
(16/SEZAUT/2012/INPR)
e
sulla
completezza dello schema istruttorio.
3.1 Il comune ha attivato la procedura di riequilibrio con delibera C.C. n. 1 del 17
gennaio 2013, ritualmente comunicata a questa Sezione e al Ministero dell’Interno con nota
prot. n. 2360 del 21 gennaio 2013, e dunque entro i termini previsti dall’art.243 bis, comma 2,
del Tuel.
Con successivo atto del C.C. n. 7 del 17 marzo 2013 è stato deliberato il piano di
riequilibrio, anch’esso trasmesso (nota prot. n. 11606 del 25 marzo 2013) tempestivamente a
questa Sezione ed alla Commissione, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 243 quater,
comma 1, del Tuel.
La predetta deliberazione è corredata da un parere favorevole del Collegio dei revisori,
che però subordina indissolubilmente
“l’attendibilità e la veridicità del piano, oggi
numericamente equilibrato, (…) al rispetto dei seguenti valori di rilevanza strategica:
- garantire concrete azioni di riscossione delle entrate correnti e dei crediti pregressi
ancora esigibili”;
- attivare l’immediata istituzione di un ufficio unico delle entrate dei tributi locali;
- monitorare con molta attenzione la genesi e l’evoluzione dei debiti fuori bilancio e
delle passività potenziali al fine di poter intervenire in caso di variazione e incidere sulla loro
riduzione;
- vigilare con molta attenzione sui piani di dismissione del patrimonio immobiliare” .
Infatti, prosegue l’organo di revisione, “le misure previste nel piano di riequilibrio
finanziario pluriennale 2013/2022, così come rappresentate, se rispettate, consentono di far
fronte agli impieghi previsti per l’eliminazione dei fattori di squilibrio rilevati”.
Con riferimento alla consistenza della massa passiva, il Collegio esprime alcune riserve
ed “invita l’amministrazione a sottoporre la parte dei debiti fuori bilancio rilevati e non ancora
riconosciuti alle procedure di analisi e valutazione ai fini della verifica della sussistenza delle
condizioni per il riconoscimento, previste e disciplinate, oltre che dalla legge e dal regolamento
di contabilità interna”.
Sul punto si tornerà più avanti.
3.2 Rispetto allo schema istruttorio della Sezione delle Autonomie, il piano risulta
carente di una serie di parti relative al patto di stabilità interno (sez. I punto 2), entrate a
specifica destinazione (sez. I punto 3.3), mantenimento residui di dubbia esigibilità (sez. I
punto 5.3), prospetto relativo al dettaglio delle sentenze esecutive (sez. I punto 9.2), debiti
non riconosciuti (sez. I punto 9.4a), spese ripianate (sez. I punto 9.5), passività potenziali
(sez. I punto 9.6), prospetto di dettaglio della voce “altre per servizi conto terzi” (sez. I
8
par.10), organismi partecipati e allineamento contabile (sez. I punto 14). Carenze si
riscontrano anche nella sezione seconda, con riferimento ai tributi locali, al recupero evasione
tributaria, alla copertura dei servizi a domanda, ai risparmi derivanti dalla dotazione organica,
dalla spesa del personale, dalla gestione delle partecipate.
3.3 Il piano di riequilibrio è stato successivamente riformulato con delibera CC n. 25
dell’11 luglio 2013, entro i termini di cui all’art. 1, comma 15 del DL n. 30/2013. Il
provvedimento è corredato da un parere favorevole dell’organo di revisione “subordinatamente
al rispetto dei vincoli posti dal deliberato piano di riequilibrio finanziario”.
Con tale deliberazione, il Consiglio si è limitato a rimodulare il piano alla luce
dell’anticipazione di liquidità concessa da Cassa Depositi e prestiti spa senza, tuttavia,
provvedere
ad
una
sua
sostanziale
revisione,
come
peraltro
osservato
anche
dalla
Commissione di cui all’art. 155 del Tuel.
In una fase successiva, e segnatamente in sede di interlocuzione istruttoria con il
Ministero dell’Interno, risultano introdotte una serie di modifiche sostanziali al piano
formalmente approvato dal Consiglio comunale.
Ad esempio, risulta variato il numero di annualità di ripiano dei debiti fuori bilancio,
previste originariamente in cinque, e poi ridotte a quattro, con conseguente modifica della
tabella 9.1 dello schema istruttorio e delle tabelle ivi connesse.
Una simile eventualità, tuttavia, sembra porsi al di fuori della logica di sistema, atteso
che, allo scadere del termine previsto dall’art. 243 bis, comma 5, del Tuel, l’organo consiliare
perde la disponibilità dei contenuti del piano, rimesso alle valutazioni istruttorie, con
conseguente
impossibilità
di
operare
revoche
(Sezione
delle
Autonomie,
delibera
n.
22/2013/QMIG), o di apporre modifiche sostanziali, che si porrebbero come elusive del
predetto termine perentorio.
Tale preclusione risulta a fortiori valida qualora le modifiche sostanziali siano introdotte,
come nella fattispecie, da organi diversi da quello deliberante, sprovviste di competenza a
riguardo.
3.4 In merito ai presupposti richiesti dalle linee guida approvate dalla Sezione delle
Autonomie, si osserva che il piano è stato adottato in data antecedente alla formale
approvazione di una serie di importanti documenti di programmazione economico finanziaria,
quali il bilancio di previsione 2013 (approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 2 dicembre
2013), il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (approvato dal C.C. il 19 settembre
2013), nonchè il programma triennale fabbisogno del personale 2013/2015 (approvato con
delibera G.M. n. 242 del 13 novembre 2013).
9
La manovra di riequilibrio, inoltre, benchè rimodulata in data 7 luglio 2013, non risulta
aggiornata alle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato a quella data, ossia quello relativo
all’esercizio 2012.
Tali circostanze, pur
non costituendo condizioni legali di ammissibilità del piano,
costituiscono “oggettivo elemento di perplessità che si riflette sul valore della
congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento, e che sarà
esposto nella relazione finale e che sarà valutato dalla Sezione regionale di controllo
ai fini delle sue determinazioni”, come precisato dalla Sezione delle Autonomie con
deliberazione n. 22/2013/SEZAUT/QMIG.
In merito alla tempestività, “necessaria affinchè le successive proiezioni abbiano come
punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali” (delibera n.
16/SEZAUT/2012/INPR), si rileva che sia il rendiconto 2012 (delibera C.C. n. 22 del 4 giugno
2013), che il bilancio di previsione 2013 (delibera CC n. 51 del 2 dicembre 2013), oltre ad
essere successivi al piano, sono stati approvati oltre i termini di legge.
Con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, l’ente comunica di non aver rispettato il
patto di stabilità interno 2012, per via di una serie di pagamenti effettuati al titolo II per un
importo di euro 1.188.070,70.
A riguardo, la citata delibera n. 16/2012 chiarisce che “presupposto indefettibile per la
positiva valutazione dei piani di rientro è che si possa constatare l’adeguamento al complesso
delle regole di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle vigenti norme in tema di
finanza locale, quali il rispetto del patto di stabilità interno, le misure per la riduzione della
spesa di personale e quelle in tema di società partecipate, limiti all’indebitamento, dismissioni
patrimoniali, ecc.. Se al momento di avvio della procedura la situazione dell’ente non risulti
allineata a tali prescrizioni è necessario che il piano contenga misure atte a consentirne il
rispetto entro il primo periodo di attuazione del programma di risanamento”.
Per quanto concerne, poi, il patto di stabilità 2011, la Sezione, con delibera n.
44/2013/PRSP, ha accertato la presenza di possibili profili di elusività collegati all’indebita
postergazione di passività e all’irregolare utilizzo dei servizi per conto terzi.
Questa grave irregolarità è peraltro riscontrata anche dalla stessa Commissione
ministeriale (cfr. pag. 11 e 12 della relazione), ove si dà atto della mancata compilazione da
parte dell’ente della tabella 10.2 dello schema istruttorio, relativa ai pagamenti contenuti nella
voce “Altre per servizi per conto terzi”.
A seguito dell’apposita richiesta istruttoria, il comune ha precisato che “i pagamenti
contenuti nella voce “altre servizi c/terzi” hanno riguardato alcune voci che attengono a
finanziamenti deficitari di programmazione sia nella parte Entrata, sia nella parte Spesa e con
una precisa destinazione nel rispetto del principio contabile 2.25 quali: Spese per partenariato
sociale – Progetto Apprendo imprendo. Spese bonus figlio, precisando che ad ogni
10
accertamento di entrata ne è conseguito il relativo impegno di Spesa di pari importo, come da
allegato 2” (di seguito riportato).
Tab. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pagamenti contenuti nella voce altre per servizi conto terzi
Rendiconto
Rendiconto
Rendiconto
esercizio 2010
esercizio 2011
esercizio 2012
Partenariato sociale
€ 183.415
€ 120.230
€ 1.250
Contributo Provinciale per manifestazioni
€ 15.496
€ 13.000
Bonus figlio
€ 5.000
€ 5.000
Restituzione somme da rimborsi
€ 15.116
€ 5.611
€ 27.484
Imposta registro
€ 1.274
€ 1.340
€ 1.108
Programma Apprendo - Imprendo
€ 21.543
Elezione
€ 28.364
€ 7.507
Spese per il rilevamento numeri civici
€ 7.330
€ 22.363
Sportello catastale
€ 3.931
€ 3.102
TOTALE
€ 226.562
€ 207.553
€ 55.349
Fonte: C omune di Avola allegato 2 alla nota prot. 81803 del 8.10.2013
Della regolarità e della coerenza delle imputazioni con il principio contabile 2.25 dubita
anche la Commissione, che, infatti, mostra di condividere le perplessità a suo tempo espresse
dalla Sezione in sede di controllo finanziario.
Particolare attenzione, in tale ambito, merita la contabilizzazione ai servizi per conto
terzi di contributi da altri enti, quali ad esempio i “contributi provinciali per manifestazioni”, che
avrebbero dovuto trovare regolare imputazione al titolo II dell’entrata e al titolo I della spesa,
o la contabilizzazione di “finanziamenti deficitari di programmazione”, in relazione ai quali
l’allocazione ai servizi per conto terzi, oltre a risultare non pertinente (non potendo in nessun
caso sopperire alla mancanza di stanziamento negli ordinari capitoli di bilancio), si pone in
palese violazione del basilare principio stabilito dall’art. 191, comma 1, del Tuel, secondo cui
gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul
competente intervento o capitolo del bilancio di previsione. Tale principio, com’è noto, è
naturale corollario della funzione autorizzatoria del bilancio di previsione.
Come
già
più
volte
fatto
presente
all’ente
(delibere
n.
84/2010/PRSP,
n.
47/2011/PRSP, n. 174/2012/PRSP e da ultimo, delibera n. 44/2013/PRSP), operazioni di tal
genere rivestono profili di grave criticità, in quanto le partite di giro, le cui voci sono da
considerare tassative (cfr. pr. cont. 2.25), non sono prese in considerazione dal legislatore ai
fini del computo dei saldi rilevanti per il patto di stabilità, proprio in ragione della loro
neutralità e della propedeuticità rispetto alla realizzazione di interessi istituzionali di terzi.
Tale prassi, come rilevato nella delibera n. 44/2013, ha comportato l’indebita
sterilizzazione di consistenti importi dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, con
possibile influenza sul suo rispetto apparente e formale, ma non sostanziale, in ragione anche
11
del risicato margine con il quale l’ente risulta aver
rispettato il limite imposto dal patto di
stabilità interno nel 2011 (7.439 euro).
Poco pertinente, peraltro, appare l’allegato 2 richiamato dall’ente (tab. 1), che, facendo
riferimento testuale ai “pagamenti contenuti nella voce altre per servizi conto terzi” (ossia alla
sola spesa ed in termini di cassa), non chiarisce in alcun modo l’allineamento temporale delle
movimentazioni di competenza (accertamenti ed impegni) che l’ente sostiene apoditticamente
di aver rispettato.
Al fine di contrastare queste prassi elusive, il legislatore è recentemente intervenuto
con l’art. 20, comma 12, del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, confermato dall’art. 31,
comma 31, della legge n. 183/2011, con la quale è stato previsto che in caso di artificioso
conseguimento degli obiettivi imposti dal patto di stabilità da parte degli enti locali, le Sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti irroghino sanzioni pecuniarie agli amministratori (fino ad un
massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita) e al responsabile del servizio economicofinanziario (fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali) che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto stesso.
La norma prevede che il rispetto solo formale ed apparente del patto possa essere
conseguito attraverso la non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti
capitoli di bilancio, come nella fattispecie, ovvero mediante “altre forme elusive”.
4. Esposizione debitoria dell’ente.
4.1 L’ente, che non ha fatto richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 243
ter del Tuel, ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per rientrare da
un’esposizione debitoria complessiva di euro 220.965,80.
Tab. 2
Articolo 194 T.U.E.L.
Es. 2010 e
precedenti
2011
2012
Totale da
ripianare
lettera a) - sentenze esecutive
lettera b) - copertura
disavanzi
lettera c) - ricapitalizzazioni
lettera d) - procedure
espropriative/occupazione
d'urgenza
lettera e) - acquisizione beni e
servizi senza impegno di
€ 9.014
€ 143.110
€ 68.842
€ 220.966
spesa
Totale
€ 9.014
€ 143.110
€ 68.842
€ 220.966
Fonte: Piano di riequilibrio allegato alla prima deliberazione del CC n. 7 del 17.03.2013
12
In dettaglio, le passività, di cui l’ente non produce la richiesta relazione dettagliata,
sono imputabili a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nei termini di seguito
esposti.
Tab. 3
Per servizi di Per servizi di
Anno di riferimento manutenzione manutenzione
ordinaria
oridinaria
2010
€ 399
2011
€ 1.587
€ 141.523 € 143.110
2012
€ 3.960
€ 64.881 € 68.842
€ 5.946
€ 215.020 € 220.966
Toale Complessivo
€ 8.615
Totale
€ 9.014
Fonte: nota del Resp. Servizio manutenzione prot. 2629 del
30.05.2013
Il ripiano delle predette passività è previsto nel piano in cinque annualità, dal 2013 al
2017, con uno stanziamento annuo di euro 44.194,00, come evidenziato dalla tabella
seguente.
Tab. 4
Articolo 194 T.U.E.L.
2013
2014
2015
2016
2017
lettera a) - sentenze esecutive
lettera b) - copertura
disavanzi
lettera c) - ricapitalizzazioni
lettera d) - procedure
espropriative/occupazione
d'urgenza
lettera e) - acquisizione beni e
servizi senza impegno di
€ 44.194
€ 44.194
€ 44.194
€ 44.194
spesa
Totale
€ 44.194
€ 44.194
€ 44.194
€ 44.194
Fonte: Piano di riequilibrio allegato alla prima deliberazione del CC n. 7 del 17.03.2013
€ 44.194
€ 44.194
Con successiva nota prot. n. 2629 del 20 maggio 2013, tale rateizzazione delle passività
appare rimodulata su quattro annualità, dal 2013 al 2016, anche se nulla risulta a riguardo
dalla successiva riformulazione del piano, da parte dell’organo consiliare, avvenuta nel mese di
luglio.
La predetta anomalia, cui si è fatto riferimento in precedenza, è stata peraltro
evidenziata anche nella relazione ministeriale a pag. 10.
L’ente, in sede di
controdeduzioni (prot Cdc n. 1254 dell’11 febbraio 2014), oltre a
confermare la riduzione delle tempistiche di rientro in quattro annualità, ha comunicato che la
predetta esposizione debitoria si riferisce a debiti fuori bilancio derivanti dall’attestazione del
13
dirigente area 4 LLPP, rientranti nella tipologia di cui all’art. 194, comma 1, lett. e), del Tuel,
per i quali è stata prevista e impegnata nel bilancio di previsione 2013 (determina n.
155/2013) l’impegno di spesa di euro 55.241,44. L’amministrazione, nel frattempo, “sta
predisponendo gli atti necessari per il riconoscimento dei debiti da parte del Consiglio
comunale essendo prossima la definizione del consenso dei creditori circa il
differimento del pagamento”.
4.2 Orbene, al di là dell’evidente inversione procedimentale che si palesa nella
fattispecie, e che mal si concilia con le norme giuscontabili e con la consolidata giurisprudenza
di questa Sezione3, non può non rilevarsi come il piano di rateizzazione dei pagamenti previsto
dall’ente risulti privo dei necessari atti di assenso dei vari creditori.
Tale carenza, peraltro,
risulta
perdurare
anche alla
data
dell’adunanza, come
comprovato dalla nota prot. n. 1924/MA del 5 febbraio 2013, a firma del responsabile del
servizio 2, secondo la quale “per quanto riguarda la verifica degli assensi da parte dei soggetti
creditori di cui alla quantificazione dei debiti fuori bilancio per euro 220.965,80 emersi in sede
del piano di riequilibrio finanziario dell’ente, attivata la relativa procedura di assenso da parte
dei creditori, si attesta che tale fase è prossima alla definizione”.
Il piano, dunque, risulta sprovvisto di un fondamentale requisito previsto dall’art. 243
bis, commi 6, lett. c, e 7, del Tuel4.
3
Cfr, da ultimo, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibere n. 74/2013/PRSP, n.
21/2013/VSGF, n. 270/2011/GEST, ecc., secondo cui, in coerenza con i principi contabili (pr. n. 2101/103), l’attività di riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista dall’art. 194 del Tuel non ammette
in alcun modo interposizioni, neppure in via d’urgenza, da parte di altri organi, a maggior ragione se
appartenenti ad altra sfera di attribuzioni.
Le sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell’esigenza di impedire la maturazione di
oneri ulteriori, e di adottare le conseguenti misure di riequilibrio, infatti, devono essere soddisfatte
attraverso la celere convocazione dell’organo consiliare, che con la deliberazione di riconoscimento,
ascrivibile all’attività di indirizzo e controllo politico amministrativo:

accerta la sussumibilità del debito all’interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;

riconduce l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente;

individua le risorse per farvi fronte;

accerta le cause che hanno originato l’obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali
responsabilità.
Per il consiglio comunale, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 194 del
TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato (principio contabile 2.96), da
espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori
(interessi moratori , spese legali, ecc.).
4
L’art. 243 bis, comma 6, del Tuel, tra i presupposti obbligatori ivi elencati (“Il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni
di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere…”), annovera , alla lett. c, “l'individuazione, con
relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per
ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione
accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da
quello in corso alla data di accettazione del piano”.
Il successivo comma 7 rafforza l’indispensabilità di questo requisito prevedendo che “ai fini della
predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere
14
Tali norme, coerentemente col principio stabilito dall’art. 194, comma 2, del TUEL 5,
subordinano la possibilità di beneficiare di alcune misure extra ordinem, tra cui la facoltà di
rateizzazione delle passività e di dilazione dei relativi pagamenti entro un termine massimo di
dieci anni, all’obbligo di accettazione da parte dei creditori.
La dilazione dei pagamenti, infatti, già sul piano prettamente civilistico, non può essere
unilateralmente decisa dal debitore, ma postula necessariamente il consenso dei creditori, che
assurge a vero e proprio presupposto della manovra di riequilibrio, di cui condiziona la data di
effettiva decorrenza.
In realtà, quando - come nella fattispecie - ci sono debiti che l’ente non è in grado di
pagare nell’esercizio corrente, un piano di riequilibrio può essere valutato congruo solo in
presenza di idonei accordi preventivi di rateizzazione dei debiti con tutti i creditori, visto il
concreto rischio che anche solo una parte di questi possa non concedere la rateizzazione, o
concederla per un periodo inferiore a quella prevista nel piano di riequilibrio o, ancora,
concederla solo per una parte dei crediti.
Tali preventivi accordi con i creditori, quando l’ente non sia in grado (o non preveda nel
piano) di finanziare e pagare i debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio corrente,
costituiscono veri e propri presupposti di legittimità
e congruenza del piano di riequilibrio
(Sezione regionale di controllo per la Calabria, delibera n. 2/2014), che, come si desume dalla
formulazione dell’art. 243 bis, comma 7, del Tuel,
dovrebbero, di regola, sussistere già al
momento della deliberazione del piano da parte dell’organo consiliare.
In sostanza, la regolarità, l’attendibilità e la congruenza di un piano di riequilibrio
finanziario, in presenza
di debiti fuori bilancio da finanziare e pagare in più anni per
l’incapacità dell’ente di provvedere nell’esercizio corrente, è strettamente ed inevitabilmente
collegata alla previa stipulazione di idonei accordi di rateizzazione con i creditori interessati,
compatibili con il piano stesso e la relativa normativa. Non può infatti essere considerato
attendibile e congruo un piano di riequilibrio nel quale i necessari accordi di rateizzazione con i
creditori costituiscono solo un evento futuro ed incerto, senza il quale l’ente è esposto al
contenzioso a fronte dell’iniziativa unilaterale.
Ma vi è di più: se l’ente rateizza i propri debiti in assenza del necessario assenso
formalizzato dai vari creditori, permane il dubbio se lo stesso sia ancora in condizione di far
fronte “validamente” (ossia con le tempistiche e le modalità consentite dall’ordinamento
contabile) alle pretese creditorie di terzi.
anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di
riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.
5
Tale norma prevede che ai fini del pagamento dei debiti fuori bilancio l’ente possa provvedere anche
mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
15
L’art. 244 del Tuel, infatti, prevede l’obbligo di formalizzare il dissesto nel caso di grave
insolvenza, quando esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui
non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le
modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
L’avverbio “validamente”, nella fattispecie, richiama principalmente al rispetto formale
dei limiti previsti dagli articoli 193 e 194 (cui si aggiungono quelli del sopravvenuto art. 243
bis, introdotto dal DL n. 174/2012) del Tuel, con riferimento alle fonti di finanziamento, alle
tipologie di debiti riconoscibili, al numero massimo di annualità entro cui è consentita la
rateizzazione, ma anche – e soprattutto – alla presenza del fondamentale requisito civilistico
del consenso dei creditori, senza il quale l’intera operazione degrada ad iniziativa meramente
unilaterale ed arbitraria.
Quest’ultima, peraltro, essendo pregiudizievole sotto il profilo civilistico nei confronti dei
creditori, esporrebbe l’ente al rischio di nuovo contenzioso, con un effetto potenzialmente
ampliativo delle passività, che va in direzione diametralmente opposta alla ratio ispiratrice
della norma.
5. Passività latenti
5.1 In base al disposto dell’art. 243 bis, comma 7, del Tuel (che impone all’ente
l’obbligo di effettuare, già in sede di predisposizione del piano, una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili e da finanziare), si rende necessario verificare se le passività indicate
dall’ente all’esito della ricognizione, ed oggetto di ripiano, esauriscano il novero delle passività
suscettibili di riconoscimento.
5.2 Forti perplessità sono sorte a riguardo, già in sede istruttoria, per l’evidente
disallineamento rispetto all’ammontare della massa debitoria indicata dall’organo di revisione,
che nel proprio parere –pur favorevole -, fa riferimento ai seguenti ulteriori fattori di squilibrio,
rimasti estranei al piano:
a) Utilizzo nel 2010 di fondi a destinazione vincolata per 2.000.000 di euro, non
ancora ricostituiti;
b) Contenzioso in atto per risarcimento danni ed interessi per ritardato pagamento
per un importo stimato in complessivi euro 32.081.000,00 , di cui una parte,
quantificata in euro 7.122.760,00 , pendente in Cassazione;
c) Debiti verso fornitori di beni e servizi pari ad euro 4.800.000,00 al 14 marzo
2013;
d) Debiti per costi della politica anni 2004/2008 relativi ad adeguamento ISTAT pari
ad euro 99.790,00;
e) Debiti verso dipendenti per euro 115.027,00;
16
f)
Spese per onorari per prestazioni professionali già eseguite e da liquidare pari ad
euro 144.432,00;
g) Costo per l’avvio (previsto dal 31 dicembre 2013) del depuratore delle acque,
stimato in circa euro 3.000.000.
a - fondi a destinazione vincolata 2010 non ricostituiti
L’ente, in sede di controdeduzioni, ha confermato l’avvenuto utilizzo nel 2010 di un
contributo statale destinato ad opere di investimento (salvaguardia delle coste) per spese
correnti indifferibili, nonchè la mancata ricostituzione integrale dei fondi a destinazione
vincolata a suo tempo utilizzati.
In relazione a questi ultimi esisterebbe, allo stato, solo un accantonamento di euro
400.000 presso la tesoreria comunale per far fronte ai pagamenti relativi agli stati di
avanzamento dei lavori.
Evidente, nella fattispecie, risulta la violazione dell’art. 195, comma 3, del Tuel che
imponeva al comune l’obbligo di ricostituire immediatamente la consistenza delle somme
vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo
di destinazione.
La passività derivante dal mancato ripristino dei fondi a suo tempo utilizzati, invece, è
rimasta del tutto estranea al piano approvato dall’ente.
Ma vi è di più.
Da
riscontri
istruttori,
è
emerso
che
l’amministrazione
non
ha
vincolato
la
corrispondente quota dell’anticipazione di tesoreria disponibile, che è stata fruita, per carenza
di liquidità, oltre i limiti consentiti, non essendo stato preventivamente sterilizzato dall’importo
massimo disponibile l’ammontare dei fondi da ricostituire, come previsto dal combinato
disposto di cui agli artt. 195, comma 3, e 222 del Tuel.
Tale circostanza, peraltro agevolmente riscontrabile (cfr. tabella 12), è stata anche
ammessa dai rappresentanti dell’ente in sede di adunanza.
b) oneri da contenzioso
L’ente presenta un elevatissimo contenzioso in atto per risarcimento danni ed interessi
per ritardati pagamenti, per un importo stimato in complessivi euro 32.081.000,00. Una
consistente parte di questo, del valore di euro 7.122.760,00, è pendente in Cassazione ed è
dunque suscettibile di essere definito a breve.
Tale circostanza, già di per sé indicativa di un possibile stato di insolvenza (vedasi il
riferimento agli interessi da ritardato pagamento), pur costituendo una forte incognita per i
futuri bilanci, non ha dato luogo, però, ad alcun
piano di riequilibrio.
17
accantonamento prudenziale di risorse nel
A seguito di richiesta di chiarimenti sul punto, l’ente ha riferito che i predetti importi –
che menziona nel piano senza includerli nella manovra di riequilibrio - si riferiscono a debiti
potenziali per liti pendenti in vari gradi di giudizio, la cui stima andrebbe attualmente
aggiornata in ribasso, in soli euro 1.700.000 circa, per via dell’esito vittorioso di alcune cause,
comprovato da una relazione dell’ufficio legale non prodotta in atti.
L’ente comunica inoltre che la copertura di tali passività negli esercizi finanziari
successivi sarà comunque finanziata con la vendita di tre immobili, con inasprimento della lotta
all’evasione e con recupero del contenzioso attivo, del valore stimato di euro 5.400.000, di cui
si riferirà più avanti.
Sulla natura meramente potenziale di tutte le predette passività il Collegio esprime
profondi dubbi.
L’amministrazione, infatti, pur non avendo fornito, con riferimento ai debiti fuori bilancio
e alle passività potenziali molte delle informazioni richieste dallo schema istruttorio, dopo varie
sollecitazioni, ha, infine, prodotto un elenco dettagliato delle cause pendenti e delle richieste
risarcitorie (all. 2 alla nota prot. Cdc n. 1254 dell’11 febbraio 2014).
Tale documento, benchè in alcune parti lacunoso, annovera anche una serie di richieste
risarcitorie ormai definite con
provvedimenti giudiziari esecutivi, o comunque rimesse agli
uffici per il relativo pagamento.
Tra queste, a titolo di mero esempio, viene indicato un decreto ingiuntivo proposto da
AMPA e non opposto
per euro 225.698 (di importo, cioè, superiore all’intero ammontare
delle passività incluse nel piano), e anche un ricorso per decreto ingiuntivo da parte del
comune di Pachino per euro 573.720 in relazione al quale si afferma di non conoscere se
l’importo sia già stato liquidato.
18
Tab. 5
Parti
Comune di Avola/M. P. + 1
Oggetto
Valore
risarcimento danni da carenza manutenzione
€ 5.556
tombino Parco Pantanello
appello sentenza Tribunale di Siracusa Comune di Avola/C. M. A. e P.
Non dichiarato
annullamento bando di concorso posto di
L.
dall'Ente
comandante VV. UU. E risarcimento danni
Stato
Pendente
Situazione
Autorità
in attesa di adozione atto di impegno di spesa transazione per Tribunale di Siracusa € 5.000 da parte dell'Ufficio tecnico
Avola
Definita
accolto appello della C. ed adottata delibera di G.M. n. 34 del
14.02.2013 Area 1 per presa d'atto sentenza n. 459/2012 e
pagamento delle differenze retributive; pagamento delle spese
legali che per la parte del Comune ammontano a € 3.963,96
Comune di Avola/ A. V. + 1
atto di citazione - risarcimento danni per
€ 295.215
carenza manutenzione strada
Definita
accolta la domanda limitatamente al risarcimento di € 15.266,50 Tribunale di Siracusa che l'UTC ha impegnato - non sappiamo se liquidata
Avola
Comune di Avola/D. A. G.
citazione per risarcimento danni carenza
€ 10.000
manto stradale
Definita
sentenza n. 138 del 13.04.2011 di accoglimento per
€
Tribunale di Siracusa 1.000.000 (probabilmente euro 10.000), assegnata all'UTC per
Avola
la liquidazione
Definita
sentenza n. 1460/08 Corte Appello di CT di rigetto dell'appello
del Comune confermata dalla Corte di Cassazione con
sentenza n. 17696/2011, comunicata dall'Avv. S.V. con lettera
del 13.11.2012, che ha chiesto il rimborso delle spese di
giudizio per complessive euro 13.094,44; è stata richiesta
relazione all'avv. incaricato E.T. non ancora pervenuta
Comune di Avola/G. M.
risarcimento danni lottizzazione abusiva
Comune di Avola/ A.M. e
citazione risarcimento danni
D.P.M.
Non dichiarato
dall'Ente
€ 10.000
Comune di Avola/ D.M.D.
mancato pagamento differenza spese per
€ 1.282
festa anziani
Comune di Avola/N.A.
Ricorso in amteria di lavoro - pagamento
somme
quale
compenso
accessorio € 7.097
partecipazione sottocmmisione elettorale
Comune di Avola/Ing. R.L.
ric. Atti di espropirazione progetto collettore
indeterminato
fognario
Comune di Avola/ A. A. e A. A. citazione per risarcimento danni fondi rustici € 18.500
Comune di Avola/P.P.
Comune di Avola/
Cavarra S.a.s di P. C.
risarcimento danni da insidia stradale
€ 20.000
in attesa di definizione proposta transattiva, con parere
Pendente favorevole di quest'ufficio; in attesa del provvedimento di
spesa da parte dell'UTC.
Giudice di Pace di Avola - 124/07 - sentenza n. 35/12 di
accoglimento della domanda per € 1.281,60 e spese legali
trasmessa per la liquidazione al Settore Servizi sociali in data
20.02.2012
appello della dipendente accolto-l'esecuzione della sentenza è
Definita
stata rimessa alla computazione dell'Area per la liquidazione non sappiamo se liquidato
ordinanza n. 604/04 di accoglimento domanda cautelare e
concessione provvisionale - giudizio di merito pendente Pendente
corrisposta la somma determinata dal Tar a seguito della
C.T.U.
Sentenza di accoglimento esecutiva notificata per esecuzione
Pendente
all'U.T.C.
sentenza n. 190 del 28.11.2012 del Trib. Di Avola di
accogliemtno nella misura di € 1.744,40, oltre interessi e
Pendente
rivalutazione e spese legali di € 1.000,00 e spese C.T.U. che
quest'ufficio ha suggerito all'U.T.C. di liquidare.
incongruenza tra i
valori indicati uno
Edilizia Citazione maggiori oneri per appalto lavori in euro e l'altro in
Definita
restauro teatro - valore € 290.005,31
lire
seppure
la
sentenza
è
avvenuta nel 2009
Comune di Avola/I.A.S.
opposizione
ecologia)
a
D.I. dell I.A.S. (ufficio
€ 15.776
TAR
Tribunale di Avola
Tribunale di Siracusa Avola
Sentenza di aprziale accoglimento n. 982 del 21/07/2009, di
accoglimento parziale per lire 51.550,32 con gli interessi
legali dalla domanda, oltre spese legali e spese C.T.U. rimessa
per l'esecuzione, all'U.T.C. con nota del 29/10/2009
l'uffico ecologia ha impegnato con determina le maggiori
Pendente spese dovute, inferiori a quelle ingiunte e si è in attesa di Tribunale di Siracusa
definizione con conciliazione
Ricorso per D.I. del Comune di Pachino per
recupero oneri deposito in discarica- Uff.
Il comune di Avola afferma di non sapere se l'importo è stato
€ 573.720
Ecologia - risulta adottato l'atto di
liquidato
rateizzazione
Comune di Avola/C.A e P.G.
ricorso per ottemperanza
€ 2.210
Decreto ingiuntivo proposto da AMPA non
Comune di Avola/AMPA
€ 225.698
Tribunale di Augusta
opposto
TOTALE
€ 1.175.053
Fonte: Estratto da prospetto all.2 a nota ente prot. Cdc n.1254 dell’11.2.2014, ad oggetto “Contenzioso pendente per richieste giudiziali risarcitorie area legale”
Comune di Avola/ Comune di
Pachino
Le predette passività, che appaiono ormai effettive e non già potenziali, sono rimaste
del tutto estranee al piano, che considera esclusivamente un’esigua massa debitoria (euro
220.965,8) integralmente riconducibile (cfr. tabelle 2 e 3) a pregresse acquisizioni di beni e
servizi in violazione delle norme giuscontabili (art. 194, lett. e, Tuel).
L’importo complessivo di tali debiti, non ricondotti né al sistema di bilancio né alla
manovra di riequilibrio, e da considerare pertanto a tutti gli effetti come passività latenti, è
almeno pari ad euro 1.253.662,32.
Tale stima è da intendersi, comunque, per difetto a causa della lacunosità delle
informazioni contenute nella tabella, invero in molte parti non compilata con riferimento allo
stato del contenzioso o alla descrizione degli importi.
c) Debiti verso fornitori di beni e servizi
19
Con riferimento all’elevato importo di debiti verso fornitori e verso terzi, quantificato al
14 marzo 2013 in euro 4.800.000,00 , il comune, in sede di controdeduzioni, ha chiarito che
per far fronte al pagamento di tali passività, non previste della versione originaria del piano,
ha ottenuto da Cassa depositi e prestiti spa un’anticipazione di liquidità ex art. 1, comma 13,
del DL 35/2013, per un importo di euro 4.062.563,56.
La concessione del predetto importo, ben inferiore alla richiesta (euro 6.500.000,
corrispondenti ai debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012) avrebbe probabilmente meritato
una diversa attenzione in sede di rimodulazione del piano.
d) Debiti per costi della politica
L’organo di revisione, nel proprio parere, fa riferimento a debiti per adeguamento ISTAT
di emolumenti dovuti per gli anni 2004/2008, pari ad euro 99.790,00.
In sede di controdeduzioni l’amministrazione si è limitata a dichiarare che “si prevede di
estinguerli con risparmi di spesa corrente in cinque esercizi”, confermando, in definitiva,
l’esistenza anche di questa passività pretermessa nel piano, di cui indica peraltro una modalità
di copertura assolutamente generica ed indeterminata.
e) Debiti verso dipendenti
Considerazioni analoghe valgono per i debiti verso dipendenti, di ammontare pari ad
euro 115.027,00 , anch’essi estromessi dalla manovra di riequilibrio, in relazione ai quali è
stata fornita la stessa risposta.
In sede di adunanza, l’ente, infatti, ha dichiarato di volerli estinguere con risparmi di
spesa corrente in quattro esercizi (anziché cinque, come scritto nelle controdeduzioni).
f) Spese per onorari per prestazioni professionali già eseguite e da liquidare
Medesime considerazioni possono farsi anche con riferimento a questa voce di debito,
dell’importo di euro 144.432,00, di cui l’ente ammette l’esistenza, e che prevede di finanziare
con risparmi di spesa corrente in cinque esercizi.
g) Costo per l’avvio del depuratore delle acque
Anche questa voce di spesa menzionata dall’organo di revisione, dell’importo stimato di
circa euro 3.000.000, è rimasta fuori dal piano, nonostante l’avvio del depuratore risultasse
previsto al 31 dicembre 2013.
Interpellata sul punto, l’amministrazione, nella memoria, ha ammesso l’esistenza anche
di questa passività, affermando, però, che “i costi potenziali per la messa in funzione del
depuratore saranno sostenuti dall’Ente nella fase di avvio dello stesso depuratore prevista per
euro 900.000, circa, per il prossimo 1.4.2014 (…); si precisa, inoltre, che la differenza di €
2.100.000 sarà ripristinata nei prossimi 5 anni”.
20
Nella nota dirigenziale richiamata (prot. n. 360/utc del 6 febbraio 2014, all. 3 alla
memoria), è testualmente riportato: “si puntualizza che ad oggi è in via di definizione la
procedura per la stipula dei contratti d’appalto sia con la ditta aggiudicataria del servizio di
avvio e gestione, che con quella per il servizio di smaltimento dei fanghi prodotti”; inoltre, è
riportato che “i relativi pagamenti saranno effettuati sia nell’esercizio finanziario 2014 (75%),
sia in quello 2015 (25%)”.
Da quanto emerge, risulta sinceramente inspiegabile come l’ente, che ha aggiudicato
due distinte gare d’appalto, si ostini in una fase ormai così avanzata a definire gli oneri
contrattuali che da esse scaturiranno come semplici “costi potenziali per la messa in funzione
del depuratore”, anziché costi certi, da sostenere entro un arco biennale, e che avrebbero
dovuto trovare regolare copertura in bilancio prima dell’indizione delle relative gare, secondo le
modalità previste dall’art. 183 del Tuel.
Ulteriori perplessità desta la mancata indicazione di una spesa così rilevante ed
imminente, in riferimento alla quale l’amministrazione si limita ad affermare che “la differenza
di € 2.100.000 sarà ripristinata nei prossimi 5 anni” , senza minimamente indicare le modalità
di copertura di questa ennesima passività estromessa dal piano.
L’evidente violazione delle più elementari regole giuscontabili fornisce, probabilmente,
una nuova chiave di lettura in ordine alle procedure di spesa condotte dall’ente e alle modalità
di contabilizzazione delle obbligazioni versi terzi.
6. Passività potenziali da contenzioso
6.1 Sempre con riferimento al contenzioso pendente, in relazione al quale sono già stati
rilevati consistenti oneri latenti, bisogna rilevare che il comune, a fronte di un importo così
elevato delle richieste risarcitorie (euro 32.081.000), in alcuni casi in avanzato stato di
definizione, non stanzia nel piano di riequilibrio finanziario alcun fondo rischi ed oneri, o
comunque alcun accantonamento prudenziale teso a limitare l’impatto di un eventuale esito
infausto del contenzioso sui futuri equilibri di bilancio.
L’omesso stanziamento di risorse tese a tenere indenne l’ente da sopravvenienze
passive di tale portata, oltre a confliggere con i più elementari principi di prudenza che
dovrebbero ispirare i comportamenti del comune, soprattutto in frangenti così delicati, finisce
per compromettere gravemente la credibilità e l’attendibilità dell’intera operazione, esponendo
i già compromessi equilibri di bilancio agli effetti sicuramente esiziali che deriverebbero da
possibili future soccombenze.
Ai limiti della temerarietà appare, pertanto, l’atteggiamento del comune, che attiva la
procedura di riequilibrio per il ripiano di passività dall’importo irrisorio (poco più di 200.000
euro), senza stanziare, invece, alcuna risorsa per attutire i rischi derivanti da una siffatta mole
21
di contenzioso, in relazione al quale confida, sostanzialmente, in un complessivo esito
vittorioso.
Circostanza, quest’ultima, che sembra comprovata anche dall’ottimismo sugli esiti dei
giudizi pendenti manifestato dal Sindaco in adunanza, che, tuttavia, oltre a stridere
apertamente - già sul piano logico - con il principio di prudenza, sembra essere smentito dalla
stessa qualità del contenzioso, in parte relativo ad interessi da ritardato pagamento e che
spesso ha già avuto esito sfavorevole nei precedenti gradi di giudizio.
6.2 Dall’elencazione prodotta dall’amministrazione risulta, ad esempio, una causa tra il
comune di Avola ed una Parrocchia locale per opposizione alla stima dell’indennità di
occupazione, in relazione alla quale pende ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’Appello (n. 1047 del 19.7.2011) che condannava il comune al pagamento di euro
962.580,21.
Sempre in materia di provvedimenti espropriativi, si segnala un contenzioso pendente
dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa, definito in primo grado con una sentenza di
accoglimento parziale delle domande della ricorrente per un importo di euro 471.414,72.
Si segnala, inoltre, il contenzioso “comune Avola / A.A. + 4”, per deprezzamento
fabbricato a seguito dei lavori della circonvallazione, per cui pende appello dopo la sentenza
del Tribunale di Avola che ha condannato il comune al pagamento di euro 181.194,00, oppure
il lodo “Comune di Avola/ Ing. V. G.” per il mancato pagamento compensi professionali, che ha
visto l’ente soccombente (euro 576.578,43) il 20 dicembre 2006 e che è stato impugnato
avanti la competente Corte di appello di Catania, unitamente all’opposizione avverso il
pignoramento presso terzi proposto per l'esecuzione del lodo medesimo.
Sempre per i lavori della circonvallazione, inoltre, risulta un lodo arbitrale non esecutivo
(n. 6/2011), di accoglimento per euro 16.094.911,46 (oltre 2/3 delle spese di difesa e 2/3
delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale), per cui pende giudizio d’appello.
A fronte di specifica richiesta sul punto in sede di adunanza, il Sindaco ha riferito che su
tale contenzioso sono in atto trattative transattive per nove milioni di euro - di cui non v’è,
comunque, traccia nel piano - e che comunque il comune è ottimista sull’esito del contenzioso.
Inutile sottolineare come le due prospettazioni confliggano apertamente tra di loro (se il
comune tratta per chiudere una transazione sulla base di nove milioni di euro, non è,
probabilmente, così ottimista sulla vittoria finale).
In ogni caso, anche a voler considerare queste passività semplicemente come
potenziali,
come
prospettato
dall’ente,
risulta
comunque
gravemente
compromessa
l’attendibilità del piano e dunque la sua congruenza ai fini del riequilibrio, per via delle
pesantissime incognite cui l’ente è esposto per tutta la durata del piano.
22
7. Passività derivanti dalle società partecipate
7.1 Ulteriori aspetti di problematicità derivano dalla gestione delle società partecipate,
in riferimento alle quali l’ente nel piano omette di fornire le informazioni richieste dallo schema
istruttorio.
Nulla risulta, in particolare, con riferimento all’osservanza dell’obbligo di conciliazione
contabile previsto dall’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 in relazione alle situazioni di
debito/credito con gli organismi partecipati dall’ente.
Tale norma, com’è noto, prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i
Comuni e le Province debbano allegare al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La
predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza
indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Richiesto a riguardo, l’ente ha comunicato di aver provveduto, con delibera del Consiglio
comunale n. 55 del 5.12.2013, alla ricognizione delle società partecipate ex art. 3, commi 27 e
ss., della legge n. 244/2007 e di essersi attivato per il tramite degli uffici interessati ai fini della
verifica di cui al citato art. 6, comma 4.
7.2 Tale omissione risulta di elevata gravità non solo per la violazione di un preciso
obbligo di legge cui l’ente era tenuto già a partire dal rendiconto 2012, ma anche, e
soprattutto, per i rischi sulla tenuta dei futuri equilibri di bilancio connessi all’estromissione di
possibili rapporti debitori nei confronti delle proprie società partecipate.
Rischio, peraltro, non proprio remoto, atteso che l’ente, dalla documentazione in atti,
risulta aver richiesto alla Regione siciliana una consistente anticipazione di risorse – che in
base ai dati forniti dall’amministrazione regionale ammonterebbero ad euro 963.580,80 - per
far fronte ai debiti della società d’ambito per la gestione dei rifiuti, di cui è ex lege coobligato in
via sussidiaria.
Interpellato a riguardo, il Sindaco ha confermato in adunanza la presenza di tale
richiesta - che ricorda di un importo di poco superiore a 900.000 euro – rimasta, tuttavia
inevasa dalla Regione che è in attesa di conoscere l’esito della procedura di riequilibrio.
Anche di tali passività, dunque, il piano non fa alcuna menzione.
8. Considerazioni di sintesi su oneri latenti e passività potenziali
8.1 Dalle superiori considerazioni emerge con estrema chiarezza come l’ente abbia
omesso di includere nel piano una serie di passività di importo molto consistente, che ne
compromettono irrimediabilmente l’attendibilità.
23
Ai fini della valutazione della manovra di rientro programmata dall’ente, infatti, primaria
importanza riveste la rappresentazione veritiera della situazione economico-finanziaria al
momento dell’adesione alla procedura di riequilibrio, di cui costituisce un vero e prorpio
presupposto logico.
8.2 Ulteriore conferma – anche in questo caso documentale della pretermissione di
rilevanti poste debitorie – è stata peraltro fornita dall’ente, che, richiesto di produrre un
prospetto di sintesi sulla copertura delle passività incluse nel piano, ha depositato (all. n.8 alle
controdeduzioni prot. n. 1254 in data 11.02.2014) il seguente documento, intitolato “prospetto
di sintesi passività e attività”:
Tab. 6
PAGAMENTI
Totale
2013
2014
2015
2016
complessivo
Salvaguardia coste
€ 2.000.000
€ 400.000
€ 533.000
€ 533.000
€ 533.000
Debiti verso fornitori*
€ 4.800.000 € 4.462.000
€ 75.000
€ 75.000
€ 75.000
Debiti per costi delal politica
€ 99.790
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
Debiti verso dipendenti
€ 115.027
€ 38.300
€ 38.300
€ 38.300
Debiti verso prestazioni professionali legali
€ 144.432
€ 48.144
€ 48.144
€ 48.144
Costi avvio depuratore
€ 3.000.000
€ 500.000
€ 400.000
€ 420.000
€ 420.000
Debiti fuori bilancio
€ 220.966
€ 55.241
€ 55.241
€ 55.241
€ 55.241
Debiti per passività legali potenziali
€ 1.700.000
€ 340.000
€ 340.000
€ 340.000
TOTALE
€ 12.080.215 € 5.417.241 € 1.514.685 € 1.534.685 € 1.534.685
* € 4.462.000 a carico anticipazione di liquidità D.L. 35/13 ed € 400.000 a carico dell'Ente
PASSIVITA'
ATTIVITA'
Dismissione patrimonio immobiliari
Recupero evasione entrate proprie
Attività di recupero ruoli in forma coattiva
Recupero ruoli concessionario
Entrate da energie rinnovabili
Attività legale potenziale
TOTALE
2017
2018
2019
2020
2021
2022
€ 75.000
€ 25.000
€ 420.000
€ 420.000
€ 420.000
€ 340.000
€ 860.000
€ 340.000
€ 760.000
€ 420.000
€0
€0
€0
RISCOSSIONI
Totale
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
complessivo
€ 1.358.538
€ 642.379
€ 453.000
€ 261.840
€ 12.000.000 € 1.200.000 € 1.260.000 € 1.400.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000
€ 1.800.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 2.250.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 1.150.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 115.000
€ 3.900.000 € 1.400.000
€ 625.000
€ 625.000
€ 625.000
€ 625.000
€ 22.458.538 € 2.715.000 € 3.092.379 € 3.043.000 € 2.951.840 € 2.690.000 € 2.065.000 € 2.065.000 € 2.065.000 € 2.065.000 € 2.065.000
Fonte: all. n.8 alle controdeduzioni prot. n. 1254 dell’11.02.2014.
In linea con la prassi di “aggiustare in corso d’opera” i contenuti del piano formalmente
approvato a luglio, l’amministrazione, con il predetto prospetto, prova in extremis ad includere
tutte le passività pretermesse in precedenza.
Tale documento, ovviamente, non può essere valutabile ai fini del riequilibrio, in
quanto, attraverso modifiche introdotte da organi del tutto sprovvisti di competenza a
riguardo, stravolge nella sostanza i contenuti del piano formalmente approvato dal consiglio
comunale. Il prospetto, infatti, prevede il rientro da passività per euro 12.080.214,80 da
diluire in 7 anni, a fronte del piano ufficiale, oggetto della presente deliberazione, che
prevedeva il ripiano di soli 220.965,80 rateizzati in cinque anni.
Come già osservato al par. 3.3, cui si rinvia, tale prassi si rivelerebbe comunque elusiva
del termine perentorio previsto dall’art. 243 bis, comma 5, del Tuel, decorso il quale l’organo
consiliare – e a fortiori qualsiasi organo diverso da questo – perde la disponibilità del piano,
per consentire l’espletamento delle successive fasi istruttorie e decisionali6.
6
Un simile prospetto sarebbe comunque non valutabile in quanto privo del consenso dei creditori alla
rateizzazione, e in quanto sostanzialmente snaturante il documento a suo tempo formalmente licenziato
dall’organo consiliare.
24
L’amministrazione, probabilmente conscia della macroscopica
dissimulazione delle
passività posta in essere, tenta di recuperare nella manovra di riequilibrio tutte le poste
debitorie rimaste escluse, includendo, tra l’altro, gli oneri per il ripristino dei fondi a
destinazione vincolata derivanti da contributi per la salvaguardia delle coste (euro 2.000.000),
utilizzati per cassa nel 2010, i debiti per i costi della politica (euro 99.790), i debiti verso i
dipendenti (euro 115.027), i debiti verso i professionisti (euro 144.432), i costi dell’avvio del
depuratore (euro 3.000.000), nonchè i debiti per passività legali potenziali, che quantifica in
euro 1.700.000.
Sotto quest’ultimo profilo, risulta evidente l’asimmetria nei criteri di valutazione del
contenzioso passivo (zero euro di stanziamento a fronte di oltre 32 milioni di euro,
successivamente elevato ad euro 1.700.000) rispetto al contenzioso attivo (ove, a fronte di un
totale di 5 milioni di euro, si tenterebbe di prevedere entrate per 4 milioni di euro, senza,
peraltro, documentarne le ragioni).
8.3 La macroscopica sottostima delle passività incluse nel piano risulta evidente anche
solo considerando l’irrisorietà delle passività dichiarate (euro 220.965,80), in relazione alle
dimensioni dell’ente (oltre 32.000 abitanti), di per sé scarsamente giustificatrici del ricorso ad
una procedura così articolata e rischiosa.
Una possibile chiave di lettura, in questo senso, potrebbe forse essere fornita dallo
stesso ente che, nella deliberazione C.C. n. 1 del 17.1.2013, dà espressamente atto (punto n.
6 del dispositivo) della sospensione dei pignoramenti e delle azioni esecutive intentate nei
confronti del comune7, in virtù di quanto disposto dall’art. 243 bis, comma 4, del Tuel.
Tale norma, peraltro, nel difficile contemperamento tra la funzionalità della procedura e
le esigenze creditorie, circoscrive la sospensione temporanea delle azioni esecutive soltanto
fino all’adozione della presente deliberazione da parte di questa Corte e non anche durante
l’esecuzione del piano eventualmente approvato, con ciò apprestando una tutela verso le casse
comunali evidentemente ridotta rispetto all’ipotesi di dichiarazione di dissesto finanziario.
Pertanto, è appena il caso di rilevare come, nella specie, la gravissima situazione qualiquantitativa del contenzioso (stante l’assenza di stanziamenti in termini di competenza ma
soprattutto la grave situazione di cassa) appare, per così dire, pronta a riacutizzarsi in tutta la
sua virulenza per le casse comunali, non appena terminata la procedura di approvazione del
piano, quale che ne sia l’esito.
8.4 Non possono sottacersi, inoltre, le conseguenze dell’evidente pretermissione di
passività effettive e reali così rilevanti, risultanti per tabulas, che un serio e credibile tentativo
di auto risanamento avrebbe dovuto necessariamente considerare.
7
In sede di adunanza il sindaco ha escluso, allo stato attuale, la presenza di pignoramenti e di azioni
esecutive nei confronti dell’ente.
25
Questo fattore assume valenza determinante e fa venir meno il presupposto logico
dell’intera operazione, che postula una quantificazione attendibile della reale esposizione
debitoria complessiva da cui rientrare.
L’accesso al piano di riequilibrio decennale, infatti, in assenza di una rappresentazione
veritiera delle passività e di un insieme di misure strutturali serie e sostenibili, avrebbe il solo
effetto di impedire o di dilazionare la formalizzazione del dissesto, con conseguente
inapplicabilità
dell’annesso
sistema
di
responsabilità, introdotto
nell’ordinamento come
poderoso disincentivo verso condotte gestionali non improntate a criteri di oculatezza, di buon
andamento e di sana gestione, ed in un’ottica di efficientamento del sistema pubblico.
La dissimulazione della reale esposizione debitoria dell’ente, che ha preso in
considerazione
solo
una
parte
irrisoria
dei
debiti
reali,
e
che
non
presenta
alcun
accantonamento per le passività potenziali, infatti, finisce per compromettere inevitabilmente
la veridicità e l’attendibilità del piano, e dunque la sua congruenza ai fini del riequilibrio.
A questo proposito, bisogna comunque rilevare che, in relazione alle passività rimaste
latenti, quantificabili in almeno euro 6.612.911,32 (la stima, come detto, è per difetto),
non è comunque possibile simularne la riconduzione nell’ambito della manovra di riequilibrio
per la totale assenza del relativo consenso alla rateizzazione da parte dei creditori, che ne
costituisce presupposto fondante.
26
9. Gli equilibri di cassa
9.1 Il comune di Avola versa in una cronica carenza di liquidità, che imputa alla bassa
percentuale di riscossione delle entrate accertate, al disallineamento temporale tra previsioni e
riscossioni, nonché alla riduzione e al ritardo dei trasferimenti.
Le criticità in fase di riscossione, ammesse dalla stessa amministrazione in sede di
redazione del piano di riequilibrio pluriennale, sembrano trovare riscontro anche nella
comparazione tra la velocità di riscossione del comune rispetto ai – pur bassi - corrispondenti
valori medi regionali (44,2 per cento).
Tab. 7 - velocità di riscossione
Titolo Entrate
TITOLO I
TITOLO III
Totale Entrate
Proprie
2009
36%
17%
2010
33%
28%
2011
53%
22%
2012
45%
16%
29%
31%
43%
35%
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel.
9.2 Analoghe problematiche si riscontrano nella gestione residui, in cui appare evidente
la sovrastima delle partite creditorie datate, contabilizzate nel conto del bilancio, che dà luogo
ad una parziale, lenta ed esigua riscossione.
Particolarmente preoccupante, inoltre, il trend di costante decrescita del tasso di
realizzazione dei residui attivi (che, con riferimento alle entrate proprie, passa dal 46,7 per
cento del 2009 al 27,5 per cento del 2012), a testimonianza della perdurante contabilizzazione
di poste attive di sempre più dubbia esigibilità, che solo in minima parte si traduce in effettiva
riscossione.
Tab. 8
2009
2010
2011
2012
Capacità di
Capacità di
Capacità di
Capacità di
Titolo Entrate
realizzazione realizzazione realizzazione realizzazione
residui
residui
residui
residui
TITOLO I
51,8%
34,9%
35,5%
29,0%
TITOLO II
66,6%
82,4%
72,0%
83,6%
TITOLO III
37,4%
25,6%
24,1%
25,3%
Entrate correnti
48,5%
35,1%
33,1%
30,4%
Entrate proprie
46,7%
31,1%
31,4%
27,5%
TITOLO IV
1,5%
6,0%
3,0%
2,7%
TITOLO V
38,0%
17,2%
28,7%
9,4%
TITOLO VI
2,9%
3,9%
4,0%
4,6%
Totale Entrate
21,4%
16,8%
17,1%
14,5%
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sirtel
Chiaramente, la presenza di residui attivi contabilizzati in maniera imprudente (in
ragione di previsioni ottimistiche) o, addirittura, irregolare (in ragione della carenza del titolo
giuridico per il mantenimento in bilancio) altera indebitamente il risultato d’amministrazione,
27
contribuendo alla formazione di un avanzo non veritiero e, in definitiva, al finanziamento di
maggiori spese, impedendo di determinare correttamente le dimensioni del reale disavanzo.
Tab. 9
GESTIONE 2009
RESIDUI
COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO
RISCOSSIONI
€ 11.865.751
€ 44.529.944
PAGAMENTI
€ 9.880.212
€ 46.744.850
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
€ 43.707.443
€ 18.522.476
RESIDUI
€ 43.287.177
€ 16.832.931
PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
GESTIONE 2011
RESIDUI
COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO
RISCOSSIONI
€ 9.578.160
€ 24.232.533
PAGAMENTI
€ 12.178.084
€ 21.632.986
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
€ 46.479.840
€ 11.607.271
RESIDUI
€ 41.456.592
€ 12.187.738
PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
Fonte: Banca dati Corte dei conti Sirtel
Come
si
nota
GESTIONE 2010
RESIDUI
COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO
RISCOSSIONI
€ 9.855.226
€ 46.131.573
PAGAMENTI
€ 13.529.484
€ 42.456.938
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
€ 48.916.093
€ 10.724.601
RESIDUI
€ 43.100.128
€ 14.606.552
PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
TOTALE
€ 229.367
€ 56.395.695
€ 56.625.062
€0
€0
€0
€ 62.229.919
€ 60.120.107
€ 2.109.811
€ 2.109.811
€ 53.644.331
€ 4.442.781
€ 4.442.781
dalla
€0
€ 55.986.799
€ 55.986.422
€ 378
€0
€ 378
€ 59.640.694
€ 57.706.680
€ 1.934.014
€ 1.934.391
GESTIONE 2012
RESIDUI
COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO
RISCOSSIONI
€ 8.304.807
€ 20.479.642
PAGAMENTI
€ 8.187.956
€ 20.596.492
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
€ 49.072.478
€ 13.082.299
RESIDUI
€ 44.525.537
€ 12.787.099
PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
TOTALE
€ 378
€ 33.810.693
€ 33.811.071
€0
€0
€0
€ 58.087.111
agevolmente
TOTALE
tabella
precedente,
l’anomalo
TOTALE
€0
€ 28.784.448
€ 28.784.448
€0
€0
€0
€ 62.154.777
€ 57.312.636
€ 4.842.141
€ 4.842.141
avanzo
di
amministrazione 2011 (tabella 5 del piano di riequilibrio), pari ad euro 4.442.780,88, è dato
esclusivamente dal saldo tra residui attivi e passivi (essendo il fondo cassa e il saldo della
gestione di cassa pari a zero). Considerazioni analoghe valgono per il 2012, in cui il saldo della
gestione residui da luogo ad un avanzo di amministrazione di euro 4.842.141,00.
Tra i residui attivi, tuttavia, determinanti ai fini dell’avanzo, risultano contabilizzate
partite creditorie estremamente datate e dunque di riscossione molto dubbia.
Tab. 10
Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012
2005 ed esercizi
2006 ed esercizi
2007 ed esercizi
precedenti
precedenti
precedenti
Attivi Tit. I
€ 58.296
€ 839.524
€ 710.397
Attivi Tit. II
€ 216.823
€ 251.876
€ 86.629
Attivi Tit. III
€ 1.112.334
€ 1.635.165
€ 1.257.652
Attivi Tit. IV
€ 19.584.469
€ 19.584.079
€ 19.407.178
Attivi Tit. V
€ 1.878.009
€ 1.878.009
€ 1.870.709
Attivi Tit. VI
€ 7.212.456
€ 3.815.666
€ 3.656.583
Totale Attivi
€ 30.062.387
€ 28.004.317
€ 26.989.149
RESIDUI
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati trasmessi dall'Organo di revisione
con il questionario sul rendiconto 2010, 2011 ed allegato 2 del piano di
riequilibrio
Come
si
evince
dalla
tabella
precedente,
infatti,
il
volume
dei
residui
attivi
ultraquinquennali, pur in trend di decrescita, risulta estremamente elevato, con conseguenti
28
forti riserve sull’attendibilità del risultato di amministrazione, solo formalmente in avanzo,
nonchè sulla conseguente stima delle passività da ripianare con la manovra pluriennale di
riequilibrio.
La situazione rimane grave pur a seguito della revisione straordinaria dei residui, che
l’ente pare aver effettuato con delibera consiliare n. 7/2013, ai sensi dell’art. 243 bis, comma
8, lett. e, del Tuel.
Tab. 11
Esercizi
Precedenti
Attivi Tit. I
€ 710.397
Attivi Tit. II
€ 86.629
Attivi Tit. III
€ 1.257.652
Attivi Tit. IV
€ 19.407.178
Attivi Tit. V
€ 1.870.709
Attivi Tit. VI
€ 3.656.583
Totale Attivi € 26.989.149
RESIDUI
Esercizi
Precedenti
€ 1.321.892
€ 22.836.353
RESIDUI
2007
€ 206.105
€ 21.554
€ 469.555
€ 3.601
€ 32.048
€ 287.291
€ 1.020.153
Passivi Tit. I
Passivi Tit. II
Passivi Tit. III
Passivi Tit. IV
€ 2.405.277
Totale Passivi € 26.563.522 €
Fonte: Allegato "2" Piano di riequilibrio
2007
2008
2009
2010
€ 1.767.190
€ 2.024.690
€ 2.234.573
€ 875.522
€ 40.276
€ 386.692
€ 118.543
€ 3.188.222
€ 2.128.310
€ 3.718.450
€ 217.009
€ 40.853
€ 8.129.311
€ 600.610
€ 479.779
2008
2009
€ 114.930
€ 3.429.892
2010
€ 351.443
€ 709.110
€ 253.203
€ 1.000.382
€ 558.013
€ 4.580.895
€ 581.386
€ 3.955.827
€ 127.176
1.187.729
€ 88.088
€ 1.341.673
€ 119.994
€ 5.258.902
€ 117.085
€ 4.654.298
2011
€ 2.114.843
€ 86.785
€ 1.426.938
€ 772.335
€ 1.649.115
€ 265.734
€ 6.315.750 €
2011
2012
Totale
€ 6.169.562 € 15.227.359
€ 1.029.899 € 1.224.867
€ 4.740.889 € 11.499.476
€ 689.287 € 25.110.906
€ 4.155.572
€ 452.662 € 4.936.596
13.082.299 € 62.154.777
2012
Totale
€ 1.427.260
€ 3.822.589
€ 6.298.888 € 10.792.085
€ 1.742.778 € 38.647.933
€ 4.267.599 € 4.267.599
€ 269.565
€ 477.834 € 3.605.019
€ 5.519.414 € 12.787.099 € 57.312.636
Permane molto consistente, infatti, il saldo tra residui attivi (euro 62.154.777) e residui
passivi (euro 57.312.636), che determina un avanzo nella gestione residui pari ad euro
4.842.141, corrispondente al risultato di amministrazione.
In sede istruttoria, l’ente, non avendo fornito informazioni sul punto 5.3 dello schema
istruttorio, relative al mantenimento dei residui di dubbia esigibilità, non ha prodotto le
determinazioni dei responsabili dei servizi richieste dalla Commissione di cui all’art. 155 del
Tuel (cfr. relazione Commissione, pag. 8 e 9).
9.3 Tali problematiche sono state più volte segnalate da questa Sezione (cfr., ex multis,
delibere n. 174/2012/PRSP e n. 47/2011/PRSP), che, da ultimo, con deliberazione n.
44/2013/PRSP, ha riscontrato le seguenti criticità:

presenza di residui attivi molto datati (l’ente risulta aver contabilizzato nel conto
del bilancio 2011 ingenti partite creditorie risalenti addirittura al periodo dal
1993 al 2000);

elevato ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III rispetto agli
accertamenti di competenza dei medesimi titoli (120%);

difficoltà nella riscossione delle entrate proprie e consistente e reiterato ricorso
ad anticipazioni di tesoreria;

sovrastima degli accertamenti relativi alle entrate proprie, come testimoniato da
livelli di autonomia impositiva e finanziaria ben superiori ai corrispondenti valori
medi regionali.
29
Ai fini della soluzione delle predette criticità, misure correttive più incisive risultano
essere state adottate solo a partire dal 2012, con la costituzione del fondo svalutazione crediti
previsto dall’art. 6, comma 17, DL n. 95/2012, pur sottostimato nei termini di cui si dirà più
avanti.
Tali anomalie, nella fattispecie, hanno finito per snaturare, nel tempo, la funzione
dell’anticipazione di tesoreria, che da strumento per sopperire a temporanee carenze di
liquidità si è via via trasformato in un ordinario, benchè patologico, sistema di finanziamento a
breve termine, senza il quale l’ente non riesce a provvedere alle proprie necessità di spesa.
9.4 La gestione negli ultimi esercizi, infatti, è stata caratterizzata da un costante ed
elevato ricorso all’anticipazione di tesoreria, nei termini di seguito esposti.
Tab.12
2010
2011
Anticpazioni di tesoreria inestinte al
€ 4.549.503
€ 4.806.385
31.12
Limite di anticipazione concedibile
€ 5.866.811
€ 5.866.811
ai sensi dell'art. 22 TUEL
Entità delle somme maturate per
€ 90.000
€ 127.991
interessi passivi
Giorni di utilizzo anticipazioni
365
365
Fonte: Relazione conclusiva del Ministero dell'Interno sul Piano di riequilibrio
2012
€ 4.266.139
€ 5.912.589
€ 101.052
365
Come si è rilevato in precedenza, peraltro, il comune risulta aver fatto ricorso
all’anticipazione oltre i limiti massimi consentiti, non avendo incluso nel computo dell’importo
massimo fruibile la quota di fondi a destinazione vincolata da ricostituire (euro 3.000.000), in
violazione dell’art. 195 e 222 del Tuel.
L’amministrazione intende fronteggiare le problematiche di liquidità attraverso un
allineamento temporale tra riscossioni e stanziamenti, attraverso un’anticipazione delle
tempistiche di emanazione dei ruoli Tarsu, incrementi tariffari, intensificazione delle politiche
di recupero evasione tributaria e soprattutto tramite la costituzione di un ufficio entrate
tributarie (di cui si riferirà più avanti).
9.5 Benchè più volte sollecitate, non risultano adottate misure tese ad una
contabilizzazione degli accertamenti maggiormente ispirata a criteri prudenziali - in termini di
abbattimento dell’ammontare o di accantonamento ad un fondo crediti di dubbia esigibilità- in
un’ottica di tutela, anche in termini prospettici, degli equilibri di cassa.
Infatti, a fronte degli esigui importi effettivamente riscossi, si registra un elevato
livello degli accertamenti, che finiscono per far lievitare indebitamente i valori di autonomia
tributaria e finanziaria (indicatori della gestione di competenza) dell’ente a livelli ben
superiori alla corrispondente media regionale.
30
Ben diversa, come visto, è la situazione degli indicatori con riferimento alla gestione
di cassa, i cui valori, con riferimento alla velocità di riscossione e al tasso di realizzazione dei
residui attivi, risultano assolutamente deficitari.
In buona sostanza, ed in via esemplificativa, se l’ente con riferimento alle entrate da
recupero evasione tributaria ha riscosso nel 2009 euro 10.358,04 a fronte di accertamenti
per 1.598.195,10 e nel 2010 euro 24.254,21 a fronte di accertamenti per 2.501.227,02 (con
una velocità di riscossione, dunque, pari allo 0,64% nel 2009 e allo 0,96 % nel 2010), è
evidente che efficaci misure correttive passano non solo dal miglioramento della riscossione,
ma anche dalla riduzione prudenziale dell’accertamento, che, in termini di competenza, può
alimentare volumi di spesa non sostenibili per l’ente con conseguente erosione della liquidità.
Tab. 13
2009
2010
2011
2012
Previsione
€ 1.288.195
€ 2.304.185
€ 1.146.699
€ 836.556
Accertamento
€ 1.598.195
€ 2.501.227
€ 1.042.423
€ 836.556
Riscossione
€ 10.358
€ 24.254
€ 355.349
€ 236.321
c/competenza
Capacità di riscossione
0,6%
1,0%
34,1%
28,2%
in c/competenza
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Piano di riequilibrio integrati per il 2012
con i dati contenuti nella relazione trasmessa dall'organo di revisione ai sensi dell'art.
166 dell L. 266/2005
Qualche lieve miglioramento su questo versante, anche se non sufficiente, sembra
registrarsi nel 2011 e, sia pur in misura minore, nel 2012.
9.6 E’ da segnalare, inoltre, che la possibile sovrastima degli accertamenti, oltre a dar
luogo ad anomali volumi di residui attivi, può migliorare indebitamente i saldi rilevanti per il
patto di stabilità interno (che, ai fini della spesa corrente, prendono a riferimento il
differenziale tra accertamenti e impegni) a vantaggio dell’ente, come peraltro già rilevato dalla
Sezione con la delibera n. 44/2013 /PRSP.
Sempre sul versante degli equilibri di cassa, a fronte delle forti difficoltà registrate nella
riscossione delle entrate proprie, sono state chieste all’ente valutazioni prognostiche circa la
tenuta degli equilibri tra riscossioni e pagamenti nel periodo di durata del piano, anche in
relazione al consistente utilizzo delle anticipazioni di tesoreria.
In sede di controdeduzioni, il comune si è limitato a precisare di aver invertito
l’impropria tendenza ad incassare i ruoli Tarsu e Acquedotto fognatura depurazione
nell’esercizio di competenza, avendo, pertanto, ridotto l’ammontare dell’anticipazione di
tesoreria già dal 2013. In ogni caso, puntualizza che è del tutto evidente la difficoltà nella
riscossione dei tributi propri, nonostante avvenga tramite concessionario, causata dall’ormai
quinquennale crisi finanziaria generale.
31
10. Attendibilità previsioni di entrata
10.1 Il grafico seguente illustra la previsione di andamento delle entrate nell’arco di
durata decennale del piano.
Appare evidente, a fronte di una tendenziale stabilità delle entrate extra tributarie, un
iniziale decremento di quelle
da trasferimenti, che poi, a partire dal 2016 invertono
sensibilmente tale tendenza stabilizzandosi, con simmetrica compensazione tramite un
andamento pressochè eguale e contrario delle entrate tributarie.
Grafico 1
Trend Entrate Proprie da Piano di riequilibrio
Tributarie
Extratributarie
Trasferimenti
€ 16.000.000
€ 14.669.987
€ 14.658.906
€ 14.639.137
€ 14.000.000
€ 12.865.011
€ 12.841.400
€ 12.817.906
€ 11.723.295
€ 12.000.000
€ 11.700.037
€ 11.676.894
€ 11.178.416
€ 10.000.000
€ 8.000.000
€ 6.000.000
€ 7.503.276
€ 7.419.677
€ 5.627.625
€ 5.421.148
€ 5.192.917
€ 5.258.685
€ 7.503.276
€ 7.503.276
€ 4.749.645
€ 7.503.276 € 7.503.276
€ 5.330.326
€ 5.334.481
€ 5.332.444
€ 4.979.639
€ 4.000.000
€ 7.503.276
€ 5.208.148
€ 5.327.106
€ 5.208.148
€ 4.749.645
€ 2.000.000
€0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: Elaborazione Corte conti su dati comunicati dal Comune
Con specifico riferimento ai trasferimenti, è stato chiesto all’amministrazione di chiarire
i motivi dell’incremento delle previsioni di entrata a partire dal 2016, che passano da euro
4.749.645 ad euro 7.503.276 e si stabilizzano su tale importo per tutta la durata del piano,
dopo il sensibile decremento iniziale (33 per cento).
Sul punto, l’ente ha risposto che “la quantificazione dei trasferimenti statali nel suddetto
prospetto si ritiene meramente programmatica”.
Tali conclusioni risultano confermate dal Sindaco in sede di adunanza, che, interpellato
sul punto, ha risposto che l’andamento delle entrate derivate è improntato ad ottimismo (per
via anche dell’insostenibilità dei tagli ai trasferimenti) e che, comunque, qualora non dovesse
32
realizzarsi l’auspicata tendenza, l’ente, per rispettare gli equilibri, manterrà la tendenza
prevista fino al 2015.
Pur prendendo atto della disponibilità al recupero dell’eventuale minore introito al titolo
II, non può non rilevarsi come il previsto incremento dei trasferimenti, nell’attuale fase
congiunturale, risulti alquanto improbabile (il trend negli ultimi anni risulta consolidato in senso
inverso e, allo stato, non reversibile anche in base ai documenti di programmazione di medio
periodo) e comunque collida apertamente con i principi di prudenza cui l’ente avrebbe dovuto
improntare la propria programmazione.
10.2 Con riferimento alle entrate tributarie, già la Commissione ministeriale ha rilevato
carenze nella dimostrazione dell’andamento delle entrate dei tributi locali, della Tarsu e della
tariffa dell’acquedotto.
Sul punto, l’amministrazione ha risposto di essersi adoperata per garantire la copertura
integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti ed acquedotto, nonchè di aver allineato
temporalmente la riscossione dei ruoli.
La tabella seguente riporta l’andamento delle entrate tributarie distinte per tipologia,
benchè compilata successivamente e non contestualmente al piano approvato dall’organo
consiliare, in cui non vi è traccia di tale dettaglio.
A seguito di richiesta di chiarimenti sulla non coincidenza dei totali rispetto al prospetto
generale, l’ente ha risposto che “la discordanza evidenziata nasce dalla mancata allocazione
nell’allegato prospetto 6 del piano (ricompilato in difformità rispetto al prospetto originario)
dell’importo relativo al fondo di solidarietà comunale”.
Tab. 14
Tributo
IMU
TARSU/TIA
Compartecipazione
IVA
Addizionale IRPEF
TOSAP
Imposta comunale
sulla pubblicità
Canoni su impianti
pubblicitari
Diritti su pubbliche
affissioni
2013
€ 4.732.076
€ 4.663.368
2014
€ 4.732.076
€ 4.663.368
2015
€ 4.732.076
€ 4.663.368
2016
€ 4.732.076
€ 4.663.368
2017
€ 4.732.076
€ 4.663.368
€ 1.550.102
€ 100.000
€ 1.550.102
€ 100.000
€ 1.550.102
€ 100.000
€ 1.550.102
€ 100.000
€ 1.550.102
€ 100.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 11.000
€ 11.000
€ 11.000
€ 11.000
€ 11.000
Imposta di soggiorno
Imposta di scopo
Altre non specificate
€ 1.123.227
€ 895.606
€ 895.606
€ 895.606
€ 895.606
Totale Attivi € 12.204.773 € 11.977.152 € 11.977.152 € 11.977.152 € 11.977.152
Fonte:allegato alla nota di risposta del comune di Avola alla richiesta istruttoria del Ministero dell'Interno
33
Con riferimento ad uno dei punti riconosciuti di maggiore importanza strategica ai fini
del riequilibrio, ossia il recupero dell’evasione tributaria, l’ente, invece, non compila nel piano il
prospetto che evidenzia il relativo incremento di gettito (schema istruttorio, sez. seconda,
punto 6, pag. 21).
Intempestiva, al riguardo, appare la produzione, solo in sede di risposta al Ministero
(tabella 14), del prospetto
richiesto espressamente dallo schema istruttorio approvato dalla
Sezione delle Autonomie, di cui sarebbe stata assolutamente consigliabile - anche per la
prioritaria importanza ai fini del riequilibrio - la formale approvazione da parte del Consiglio
comunale, contestualmente al piano.
10.3 Lacune informative sono state acclarate anche con riferimento ai servizi a
domanda individuale, privi della mancata compilazione degli appositi prospetti dello schema
istruttorio relativi alla copertura dei costi.
Richiesta a riguardo, l’amministrazione ricorda di aver sospeso il servizio di asilo nido,
nonchè di aver incrementato le tariffe ISEE della refezione scolastica ed introdotto apposita
modifica regolamentare per i proventi da impianti sportivi, anche se permangono poco chiare
le previsioni complessive di entrata, di spesa e di copertura percentuale dei costi.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’ente, con delibera CC n. 15 del 2 agosto 2012
e n. 26 dell’11 luglio 2013, ha peraltro accertato il mancato raggiungimento della percentuale
obbligatoria di copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale (36 per cento, ex
art. 243, comma 2, lett. a, del Tuel) sia nel 2011 che nel 2012, cui era tenuto in quanto
strutturalmente deficitario, con conseguente indebito accollo di costi non compensati da
proventi tariffari.
Bisogna rilevare, peraltro, che le previsioni di entrata risultano sprovviste, sotto il
profilo metodologico, di analisi, studi e raffronti tesi a suffragarne l’attendibilità, secondo
quanto previsto dall’art. 162, comma 5, del Tuel per il bilancio di previsione e a fortiori valido
nel caso di specie, in cui la programmazione investe un arco di tempo molto più ampio (dieci
anni).
34
11. Attendibilità previsioni di spesa
11.1 L’ente prevede una riduzione dei costi di numerosi servizi, anche se, talvolta, non
ne risultano chiare le modalità attuative.
E’ il caso, ad esempio, del servizio idrico, ove il piano testualmente prevede “riduzione
del costo del servizio, assicurando tariffe eque e parametrate ai termini di legge e, quindi, alla
tipologia di utenza”, ovvero degli impianti sportivi, ove si prevede “riduzione delle spese
connesse, in linea con l’indirizzo generale, nella misura possibile. Fermo restando che
l’amministrazione prevede di adottare nel corso del quinquennio le scelte del caso, ivi inclusa
quella dell’eventuale affidamento della gestione di tutti gli impianti sportivi alle società sportive
che li utilizzano, ovvero, a titolo oneroso, a privati portatori di interesse che intendono
utilizzarli anche per scopi di lucro, salvaguardando le attività sportive amatoriali”.
Non emergono significative precisazione alla successiva pag. 20 del piano, ove si fa
riferimento alla volontà di esternalizzare la gestione di tali impianti “attraverso affidamento o
convenzione” (?). In quest’ultimo caso, al di là della diversità delle opzioni gestionali che si
prospettano (una sembrerebbe a titolo oneroso, l’altra no), non risulta in atti alcuna proiezione
delle ricadute delle medesime sul bilancio comunale e sui relativi equilibri.
A riguardo, l’art. 243 bis, comma 8, lett. f, del Tuel, prevede che, al fine di assicurare il
prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente
sia
tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi
erogati e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e
oneri comunque a carico del bilancio.
11.2 Particolarmente importante appare la riduzione della spesa personale, in ragione
della particolare incidenza di questa voce di costo, che assorbe il 54 per cento della spesa
corrente (delibera 44/2013/PRSP), e che è legata ad organici definiti già dell’ente in sede di
adunanza come “sovradimensionati” (ben 410 unità di personale a regime).
Giova osservare che l’ente, che ha attualmente un organico potenziale di 410 unità ed
uno effettivo di 264 unità di personale, prevede di realizzare una costante riduzione di tale
voce di costo per effetto dei collocamenti a riposo obbligatori, stimabili in 100 unità fino al
2022, destinati “ad ammortizzare il maggior costo a carico dell’ente, dall’esercizio 2015 in poi,
per la scadenza del cofinanziamento regionale per la stabilizzazione a tempo indeterminato
part time del personale ex contrattista, già disposta nell’anno 2005 e successivi”.
L’amministrazione, infatti, che ha anche stabilizzato negli anni pregressi ben 124 unità
di personale, dovrà coprire con risorse di bilancio l’intero costo del predetto personale, una
volta venuta meno, a partire dal 2015, il consistente cofinanziamento.
35
Tab. 15
Anno
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Totale
Pensionamenti
1
6
8
5
12
10
8
18
14
18
100
Riduzione spesa per i
Progressivo
pensionamenti dell'anno
risparmio
(comprensivi dgli oneri personale a tempo
riflessi e dell'Irap)
indeterminato
€ 10.671
€ 10.671
€ 84.039
€ 94.711
€ 101.181
€ 195.892
€ 79.934
€ 275.825
€ 158.762
€ 434.587
€ 113.305
€ 547.891
€ 71.967
€ 619.859
€ 311.267
€ 931.125
€ 179.087
€ 1.110.213
€ 325.981
€ 1.436.194
€ 1.436.194
Fonte: Nota Dirigente Area1 Comune di Avola prot. n. 168 del 13.03.2013 allegata
al Piano approvato con Delibera n. 7 del 17.03.2013
In base al prospetto prodotto in atti, al 31 dicembre 2014 – data in cui cessa la
contribuzione regionale per il personale precario - è previsto il pensionamento di sole 6 (sei)
delle 100 unità previste, per un risparmio stimato di appena 94.711 euro, pari al 6,5 per cento
del risparmio complessivo, stimato in euro 1.436.194.
La realizzazione al 2015 di una parte solo minima delle economie di spesa previste darà
luogo, inevitabilmente, alla necessità di reperimento di ulteriori risorse a carico del proprio
bilancio, non computate nel piano, rispetto al quale costituiscono, pertanto, un onere latente e
comunque una preoccupante incognita.
Ma v’è di più.
L’amministrazione, infatti, comunica che il risparmio derivante dai pensionamenti attesi
sarà in parte destinato anche all’indizione, nel decennio, di alcuni concorsi pubblici.
Ed invero, nel programma del fabbisogno del personale, approvato il 13 novembre
2013, ossia in data successiva sia al piano di riequilibrio, che al bilancio di previsione, l’ente,
con la delibera della Giunta comunale n. 242 prevede, già nel triennio 2013-2015, assunzioni
per un totale di 42 unità di personale (suddivise tra le seguenti figure professionali: 6 dirigenti,
1 cat. D3, 5 cat. D1, 14 cat. C1, 8 cat. B1 e 10 cat. A), che mal si conciliano, già sul piano
logico, con le esigenze di revisione di spesa e con la dichiarata sovrastima degli organici.
Sul piano giuridico, inoltre, tali reclutamenti appaiono incompatibili sia con il blocco
delle assunzioni previsto per gli enti con un’incidenza percentuale della spesa di personale sulla
spesa corrente superiore ai limiti di cui all’art. 76, comma 7, del DL n. 112/2008, sia con le
limitazioni previste dall’art. 243 bis, comma 8, lett. d, del Tuel (che, com’è noto, assoggetta
l’ente per tutto il periodo di durata del piano ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali).
36
Risulterebbe, inoltre, un’incongruenza tra i risparmi previsti nel piano a fronte del
pensionamento di 100 unità (la spesa passerebbe da 9.592.452,73 euro nel 2013 ad
8.861.327,32 euro nel 2020) e le risultanze del programma del fabbisogno del personale 20132015, approvato successivamente al piano, che prevedono una spesa potenziale a regime, su
una dotazione di 410 unità, pari ad euro 10.298.590,24.
L’ente, in sede di controdeduzioni, precisa che “non sussiste la rilevata incongruenza tra
i risparmi derivanti da pensionamenti, come previsti in sede di redazione del Piano di
riequilibrio, ed il programma di fabbisogno di personale deliberato con atto n. 242/13.11.13
per l’esercizio 2013/2015, il quale non costituisce impegno certo e consolidato, ma
trattasi di mera programmazione alla quale può darsi corso solo nel rispetto delle norme di
legge e di quanto deliberato nel piano di riequilibrio”.
Sulla natura “meramente programmatica”, quasi non vincolante (secondo l’accezione
usata dal comune) del programma delle assunzioni ha insistito anche il Sindaco nel corso
dell’Adunanza.
A riguardo, pur prendendosi atto del mancato avvio di procedure di assunzione di
personale da parte dell’ente, non può non rilevarsi, nella fattispecie, la diversità contenutistica
e il disallineamento temporale tra documenti programmatici, che dovrebbero necessariamente
essere
coerenti
sotto
il
profilo
logico–contenutistico,
nella
dichiarata
prospettiva
di
contenimento di un ambito di spesa così rilevante per gli equilibri di bilancio.
A tali esigenze dovrebbe ispirarsi qualsiasi atto di programmazione - soprattutto se
irritualmente adottato in data successiva alla manovra di bilancio - che, lungi dall’essere un
mero elenco delle velleità dell’amministrazione, costituisce un fondamentale documento di
programmazione (art. 6 e 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), autorizzatorio delle assunzioni
(di cui peraltro costituisce presupposto di legittimità).
L’approvazione di tale programma non può prescindere dalla preventiva verifica
dell’attuabilità dei relativi contenuti rispetto alle limitazioni normative, alla copertura della
spesa e all’impatto sugli equilibri di bilancio, né dalla necessaria coerenza contenutistica
rispetto al piano stesso, cui è chiamato a dare stretta attuazione, a prescindere dalla
realizzazione o meno delle previsioni assunzionali.
11.3 Il piano di riequilibrio, inoltre, per sua stessa ammissione, non fa alcun riferimento
agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, in quanto non preventivamente programmabili né
quantificabili, ed attualmente congelati.
Lo stesso ente, pertanto, non stanzia alcuna risorsa per tale voce, pur quantificando
l’incremento degli oneri dell’ultima tornata contrattuale nella misura del 3 per cento, e pur
dichiarando di volerne assicurare la copertura con priorità rispetto agli interventi assunzionali.
La genericità di tale affermazione, che non specifica le modalità di copertura,
unitamente al mancato stanziamento prudenziale per il finanziamento di oneri pressochè certi
37
finiscono anch’essi per minare l’attendibilità del piano e la sua congruenza ai fini del
riequilibrio.
11.4 Sempre per quanto concerne la spesa, l’ente ha comunicato di aver costituito nel
2012 e nel 2013 il fondo svalutazione crediti previsto dall’art. 6, comma 17, del D.L. n.
95/2012, di importo pari al 25 per cento dei residui attivi ultraquinquennali delle entrate
proprie e di averne incrementato la consistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 17, del DL n.
35/2013 (come modificato, successivamente, dall’art. art. 11-bis, comma 2, D.L. 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99),
a seguito
dell’anticipazione ottenuta, per gli anni dal 2014 al 2018.
La mancata previsione dell’incremento nel 2013, anno di ottenimento dell’erogazione, e
l’assenza totale
di stanziamento per le annualità dal 2019 in poi (a fronte di un obbligo a
carattere permanente) determinano un’evidente sottostima del fondo, in relazione agli obblighi
di legge, che finisce per ripercuotersi sugli equilibri di bilancio, anche futuri.
12. Conclusioni
12.1 In ragione di quanto precedentemente esposto, il Collegio, preliminarmente, condivide il
giudizio della Commissione di cui all’art. 243 quater, comma 1, del Tuel circa la non integrale
coerenza del piano rispetto alle linee guida e alle prescrizioni legislative.
Il riferimento è, in particolare, al mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2012, alla
sussistenza di possibili prassi elusive nell’esercizio precedente, alla mancata approvazione nei
termini
del
bilancio
di
previsione
2013,
successivo
al
piano
di
riequilibrio,
nonché
all’intempestività del rendiconto di gestione 2012, alle cui risultanze il piano non risulta
aggiornato.
La Sezione, inoltre, accerta una serie fattori ostativi ai fini della valutazione di
congruenza del piano di riequilibrio approvato, nei termini di seguito esposti.
Particolarmente rilevante appare, innanzitutto, la mancanza di un piano di rateizzazione
dei debiti convenuto con tutti i creditori, che costituisce, anche sulla base di quanto previsto
dall’art. 243 bis, commi 6, lett. c, e 7, del Tuel il naturale presupposto su cui si fonda l’intera
procedura, senza il quale la manovra di riequilibrio deliberata rischia di essere derubricabile a
mera iniziativa unilaterale dell’ente, potenzialmente pregiudizievole per i terzi.
12.2 Nel merito, la Sezione ritiene che l’ente non abbia effettuato una valutazione
complessiva ed esaustiva della propria reale esposizione debitoria, nonché della propria
situazione amministrativa ed economico-finanziaria, necessarie per la programmazione di un
adeguato processo di risanamento.
38
L’esposizione debitoria, quantificata dall’ente in euro 220.965,80 ed oggetto di ripiano
quinquennale, risulta evidentemente sottostimata, ove posta in raffronto con le risultanze del
parere del Collegio dei revisori e della successiva istruttoria, che ha consentito di evidenziare la
presenza di ulteriori passività, certe ed effettive, almeno pari ad euro 6.612.911,32, rimaste
del tutto estranee alla manovra di riequilibrio e dunque latenti.
Tale importo va considerato assolutamente per difetto, tenuto conto delle lacune
informative in ordine al contenzioso pendente, sia delle passività derivanti dalla gestione degli
organismi partecipati, di cui l’ente non ha fatto alcuna quantificazione, non avendo
ottemperato all’obbligo, cui era assoggettato, di conciliazione contabile previsto dall’art. 6,
comma 4, del D.L. n. 95/2012.
12.3 Specifico rilievo merita la circostanza del mancato stanziamento di un fondo rischi
ed oneri, o comunque di accantonamenti prudenziali, a fronte di un contenzioso quantificato
dall’ente
in
euro
32.080.000,
una
parte
del
quale,
quantificabile
in
almeno
euro
18.105.454,82, ormai prossimo alla definizione e già oggetto di soccombenza giudiziale nei
precedenti gradi di giudizio.
La dissimulazione della reale esposizione debitoria dell’ente, che ha preso in
considerazione
solo
una
parte
irrisoria
dei
debiti
reali,
e
che
non
presenta
alcun
accantonamento per le elevatissime passività potenziali, infatti, finisce per compromettere
inevitabilmente la veridicità dell’intero piano di riequilibrio, tarato sul rientro da passività per
poco più di 220.000 euro.
L’evidente pretermissione di poste debitorie così ingenti fa venir meno il presupposto
logico dell’operazione, che, al contrario, postula una quantificazione attendibile della reale
esposizione debitoria complessiva da cui rientrare (Sezione di controllo per la Regione
siciliana,
delibera
n.
355/2012/PRSE,
Sezione
delle
Autonomie,
delibera
n.
16/SEZAUT/2012/INPR).
12.4 Alla evidente sottostima delle passività da riconoscere, vanno aggiunte le forti
riserve in ordine all’attendibilità del risultato di amministrazione formalmente ottenuto
dall’ente, ossia dell’avanzo, determinato esclusivamente dal saldo tra residui attivi e passivi,
con una marcata contabilizzazione tra le poste attive di partite creditorie estremamente datate,
che i principi di sana e prudente gestione finanziaria avrebbero imposto di stralciare dal conto
del bilancio.
A tal proposito, giova ricordare che il ricorso alla procedura di riequilibrio non può
costituire “un dannoso escamotage per evitare il trascinamento verso una situazione di
dissesto, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente
attuate” (Corte dei conti, deliberazione n.16/SEZAUT/2012).
39
Per la valutazione della congruenza del piano ai fini del riequilibrio, la totale
inattendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, pur dirimente a giudizio di
questa Sezione, non esaurisce, tuttavia, gli aspetti di forte problematicità rilevati dal Collegio.
12.5 In estrema sintesi, infatti, e rimandando ai relativi paragrafi di riferimento, si
registrano le seguenti ulteriori criticità:
 irregolarità nella consistenza e nella durata del fondo svalutazione crediti di cui
all’art. 6, comma 17, del DL n. 95/2012, a seguito delle modifiche introdotte dall’art.
1, comma 17, del D.L. n. 35/2013 e relativa legge di conversione;
 assenza
di
efficaci
misure
correttive,
più
volte
sollecitate,
tese
ad
una
contabilizzazione degli accertamenti maggiormente ispirata a criteri prudenziali, in
un’ottica di tutela, anche in termini prospettici, degli equilibri di cassa;
 insufficienza delle valutazioni prognostiche sulla tenuta degli equilibri tra riscossioni e
pagamenti nel periodo di durata del piano, anche in relazione al consistente utilizzo
delle anticipazioni di tesoreria;
 scarsa attendibilità della previsione di incremento delle entrate da trasferimenti a
decorrere dal 2016;
 con riferimento alle previsioni di entrata, frequente carenza di analisi, studi e
raffronti, tesi a suffragarne l’attendibilità, pur alla luce delle variabili insite in un arco
temporale decennale;
 sul versante della spesa, frequente genericità della previsione della riduzione dei
costi di molti servizi, senza alcuna esplicitazione delle strategie e delle modalità
concrete di attuazione;
 incongruenze nelle modalità di realizzazione delle economie derivanti dai previsti
pensionamenti per compensare l’aggravio di costi del personale stabilizzato, a
decorrere dal 2015, con conseguente sottostima dei costi a carico del bilancio, non
adeguatamente computati nel piano di riequilibrio;
 contraddittorietà tra le previsioni del piano di riequilibrio, tese alla riduzione della
spesa del personale, e quelle del programma triennale di fabbisogno del personale
per il triennio 2013-2015, peraltro approvato in data successiva sia al piano che al
bilancio di previsione, con riferimento al previsto reclutamento - fortunatamente ad
oggi non attuato - di assunzioni per 49 unità di personale a fronte di 6 pensionamenti
previsti nel medesimo periodo;
 mancata dimostrazione della compatibilità tra le predette previsioni e i limiti di
finanza pubblica (es., art. 76, comma 7, DL n. 112/2008), nonchè le limitazioni di cui
all’art. 243 bis, comma 8, lett. d, del Tuel);

mancata quantificazione ed inclusione nel piano degli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali.
40
Le predette criticità, per la loro pregnanza, sono in grado di compromettere l’idoneità e
la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte, peraltro non coerenti con
l’ordinamento contabile, ripercuotendosi, pertanto, sul giudizio di congruenza ai fini del
riequilibrio, che è, pertanto, negativo.
12.6 Premesso tutto quanto precede, si rammenta che l’art.243-quater, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 stabilisce che la delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del
piano di riequilibrio è comunicata al Ministero dell’Interno.
L’art.243-quater, comma 7, del medesimo decreto legislativo prevede che il diniego
della approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale della
Corte dei conti comporta l’applicazione della fase terminale dell’art.6, comma 2, del D.Lgs.
149/2011, con assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non
superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 16 luglio 2013, per le
motivazioni già espresse nella deliberazione n. 321/2013/PRSP, cui si rinvia, la Sezione, nel
caso di definitività dell’accertamento dei presupposti del dissesto, potrà attivare, per il relativo
adempimento, la procedura sostitutiva prevista dall’art. 109 bis dell’OREL.
Essa, pertanto, trasmetterà gli atti al competente Assessorato regionale ai fini degli
adempimenti strettamente conseguenziali, ossia la diffida e l’eventuale commissariamento
dell’ente inottemperante, senza alcuna possibilità di interposizione di ulteriori adempimenti e/o
verifiche di tipo amministrativo.
L’art.243-quater, co.5, del Tuel prevede, inoltre, che la deliberazione di approvazione o
di diniego del piano possa essere impugnata, entro il termine di 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione.
A riguardo, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.22/SEZAUT/2013, pag.20) ha
specificato che, al fine di garantire l’effettività della tutela dell’ente, agli adempimenti finalizzati
all’attuazione coattiva dell’obbligo di deliberare il dissesto, la Sezione di controllo provveda non
prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non
prima della decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione
della deliberazione che decide sul piano.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana
DELIBERA
di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Avola (SR),
avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell’ente
41
DISPONE
la sospensione degli adempimenti di cui all’art. 243 quater, comma 7, ultimo cpv del Tuel, per
30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle
Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, fino all’avvenuta comunicazione
dell’esito dell’impugnazione, secondo l’orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie
della Corte dei conti nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2012;
ORDINA
che alla scadenza della sospensione succitata, la presente deliberazione sia trasmessa
all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica per gli adempimenti
strettamente conseguenziali al presente deliberato, ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti
di cui all’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL., richiamato dall’art. 58 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 26;
ORDINA
che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente
deliberazione sia comunicata, contestualmente al deposito, al Sindaco, al Consiglio comunale
per il tramite del suo Presidente ed all’Organo di revisione del Comune di Avola (SR).
Analoga trasmissione sarà curata nei confronti della Commissione ex art. 155 del TUEL, del
Ministero dell’Interno, nonché della Procura regionale della Corte dei conti.
La presente deliberazione può essere impugnata entro 30 giorni, a decorrere dalla data di
deposito, “nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della
Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso” (art. 243 quater, comma 5, del TUEL).
Così deliberato in Palermo nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014.
Il Relatore
Il Presidente
Francesco Albo
Maurizio Graffeo
Depositato in Segreteria il 17 Marzo 2014
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
(Vita Alamia)
42