MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE

Realizzazione delle
Misure Specifiche di Conservazione
del SIC-ZPS IT4050032
MONTE DEI CUCCHI PIAN DI BALESTRA
MISURE SPECIFICHE
DI CONSERVAZIONE
Novembre 2014
Adottate con Atto presidenziale in esercizio delle funzioni del Consiglio Provinciale
n.87 del 11/12/2014
Ditta Contraente
Studio Delta Ecologia Applicata S.r.l.
Responsabile: dott.ssa Cristina Barbieri
Servizio Pianificazione Paesistica
Dirigente
ing. Gianpaolo Soverini
Responsabile U.O. Tutela Naturalistica
dott.ssa Ornella De Curtis
()
Organismo responsabile dell’informazione: Direzione Generale Agricoltura della Regione EmiliaRomagna
HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI NEL SITO 1
Tipi di Habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis
9260 Boschi di Castanea sativa
91AA Boschi orientali di quercia bianca
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Specie vegetali elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Himantoglossum adriaticum
Anacamptis pyramdialis (come Anacamptis urvilleana)
Specie animali elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Oxygastra curtisii
Austropotamobius pallipes
Chondrostoma genei
Leuciscus souffia
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Triturus carnifex
Bombina pachypus (come Bombina variegata)
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Canis lupus*
Specie di uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE
Aquila chrysaetos
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Falco peregrinus
Falco biarmicus
1
Dati estratti dal Formulario del sito aggiornato a febbraio 2014
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Caprimulgus europaeus
Lullula arborea
Emderiza hortulana
Anthus campestris
Lanius collurio
Data la numerosità delle specie per l'elenco delle specie di uccelli migratori abituali, non elencati
nell'Allegato I della Direttiva 09/147/UE, si fa riferimento al Formulario del sito.
1. FINALITA'
2. PROCEDURA DI ELABORAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE
3. VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE
4. RAPPORTI CON IL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE
PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
5. STRUTTURA
CONSERVAZIONE
E
ORGANIZZAZIONE
DELLE
MISURE
SPECIFICHE
DI
6. RAPPORTO TRA MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE, PIANO DI GESTIONE E
VALUTAZIONE DI INCIDENZA
7. PRESCRIZIONI
7.1 Prescrizioni di carattere generale
7.2 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività
7.3 Attività venatoria e gestione faunistica
7.4 Attività agricola e zootecnia
7.5 Utilizzo dei boschi e gestione forestale
7.6 Pesca e gestione della fauna ittica
7.7 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture
idrauliche
7.8 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo
7.9 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive
7.10 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari
8. INCENTIVI ECONOMICI
8.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività
8.2 Attività venatoria e gestione faunistica
8.3 Attività agricola e zootecnia
8.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale
8.5 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture
idrauliche
8.6 Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari
9. MISURE DI INDIRIZZO GESTIONALE
9.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività
9.2 Attività venatoria e gestione faunistica
9.3 Attività agricola e zootecnia
9.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale
9.5 Pesca e gestione della fauna ittica
9.6 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture
idrauliche
9.7 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive
9.8 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari
9.9 Informazione, formazione, educazione, divulgazione naturalistica
10. SANZIONI
11. INDENNIZZI E CONTRIBUTI
1. FINALITA'
La Direttiva Habitat 92/43/CEE ha costituito una rete ecologica europea coerente di Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) denominata “Natura 2000”. Questa rete, formata dai siti in cui si
trovano tipi di habitat naturali elencati nell'Allegato I e habitat delle specie di cui all'Allegato II,
deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di
ripartizione naturale. La rete “Natura 2000” comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
individuate ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE come sostituita della Direttiva 2009/147/CE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
L'attuazione delle due direttive comunitarie mira, quindi, a costituire una rete funzionale di aree
dedicate alla tutela della biodiversità, attraverso la protezione delle specie e degli habitat che le
ospitano; non un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma un insieme armonico di ambienti
biotici e abiotici rappresentativi per l’intera Europa, un sistema di siti studiato per ridurre
l’isolamento di habitat e di popolazioni e per agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.
Per raggiungere tale obiettivo la Direttiva Habitat dispone che, in base alle esigenze ecologiche dei
tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti, siano definite le
Misure di Conservazione necessarie a garantire il loro mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente.
In Emilia-Romagna in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007, le Misure di
Conservazione si articolano in:
• Misure Generali di Conservazione, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, di
competenza della Regione Emilia-Romagna;
• Misure Specifiche di Conservazione, articolate per ogni singolo sito Natura 2000, di
competenza degli Enti Gestori dei siti (Province e Parchi).
Il presente documento contiene le Misure Specifiche di Conservazione necessarie per il
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie che
costituiscono gli obiettivi di conservazione del SIC-ZPS IT4050032 Monte dei Cucchi, Pina di
Balestra. Tali Misure si integrano a quelle generali approvate dalla Regione Emilia Romagna con
Delibera di Giunta Regionale n.1419 del 07/10/2013.
Le Misure sono dirette prioritariamente ad evitare un significativo disturbo delle specie e il degrado
degli habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati.; devono altresì garantire l'uso sostenibile
delle risorse naturali presenti, tenendo conto della necessità di instaurare un rapporto equilibrato tra
le esigenze di conservazione dell’ambiente e quelle socioeconomiche. Le Misure di Conservazione
sono, quindi, lo strumento con cui da una parte si regolamentano le attività, le opere e gli interventi
particolarmente critici per la conservazione della biodiversità, e dall'altro si individuano gli ambiti
prioritari di intervento nei quali concentrare le azioni di gestione e le attività da incoraggiare e
incentivare, di cui la Regione e l'Ente di gestione del sito si fanno promotori per:
−
prevenire il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie d'interesse comunitario
presenti nei siti;
−
per il ripristino degli stessi habitat ed il miglioramento delle condizioni ambientali più
favorevoli alle popolazioni delle specie da tutelare, sulla presenza dei quali si è basata
l’individuazione dei siti stessi.
2. PROCEDURA DI ELABORAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI
CONSERVAZIONE
La Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 (art. 3) attribuisce alle Province l'obbligo di adottare per “i
siti della Rete Natura 2000, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie,
approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che
prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità
della Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 ” [….] “Qualora le misure di conservazione
necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le
stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia.”
Al fine di realizzare quanto disposto nella suddetta legge, la Regione Emilia Romagna
con deliberazione n.676, in data 28 maggio 2012, la Giunta Regionale ha provveduto ad
approvare nell’ambito del più vasto Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma
Operativo d’Asse 3, definito “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale” – Aggiornamento e integrazione del programma di spesa della Misura
323,” Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” anni 2011-2013, articolata in due
sottomisure (1 e 2););
- tra gli obiettivi della Sottomisura 1, da realizzarsi direttamente dalla Regione nell’esercizio
finanziario 2013, rientra anche l’adozione delle misure di conservazione per i nuovi siti istituiti
nel corso del 2012 e, quindi, successivamente all’indagine conoscitiva promossa nell’ambito
della sottomisura 1 della Misura 323 del PRSR;
- con Determinazione n. 850/2013 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa ha acquisito un servizio di consulenza finalizzato alla Redazione delle Misure di
Conservazione dei nuovi siti nell’ambito delle attività previste dalla Misura 323 – Sottomisura 1
del PSR 2007/2013.
Per la predisposizione delle Misure Specifiche di Conservazione la Provincia di Bologna ha attivato
un confronto con le Amministrazioni locali e con i principali portatori di interesse o stakeholders
(associazioni, Enti, autorità competenti, ecc) realizzato con appositi incontri.
Successivamente la Provincia di Bologna, con atto presidenziale n.87 del 11/12/2014, in esercizio
delle funzioni del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. n. 56/2014, ha adottato le Misure Specifiche di Conservazione, integrate e modificate a seguito delle osservazioni regionali pervenute.
Le Misure Specifiche di Conservazione sono state redatte secondo il processo di elaborazione descritto nella Relazione illustrativa e in conformità con:
− il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
− il Manuale per la gestione dei siti natura 2000 redatto dal Ministero dell’Ambiente Direzione per la Conservazione della Natura, prodotto nell’ambito del progetto LIFE
denominato “Verifica della rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione” (LIFE 99
NAT/IT/006279);
− la deliberazione della Giunta regionale n. 1191/07, allegato A “Indirizzi per la
predisposizione dei Piani di gestione e delle Misure specifiche di conservazione e dei siti
della Rete Natura 2000”;
− le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) di cui all’art. 2
“Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)” del
DM 17.10.2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS)”;
− le indicazioni della deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 28.7.2008 “Recepimento
DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR
357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 28/12/2009 e relativi allegati e successiva
deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 14/02/2011;
− a deliberazione di Giunta regionale n.1419 del 07/10/2013 “Misure Generali di
Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N. 184/2007 “Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”.
3. VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE
Le presenti Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità
prescritte dall'art.3, comma 3 della Legge Regionale 14 aprile 2004, N. 72; le stesse hanno validità a
tempo indeterminato e vengono sottoposte a revisione da parte dell'Ente di gestione in base all'esito
delle attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del
monitoraggio dell'efficacia delle misure di conservazione stesse, e/o a seguito di approfondimenti
conoscitivi o a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessarie alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per
gli habitat e le specie di interesse comunitario.
Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le disposizioni vigenti.
Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente.
All’approvazione di eventuali norme specifiche regionali o nazionali, queste prevalgono di volta in
volta sui corrispondenti criteri specifici indicati nelle presenti norme solo se più restrittive o vincolanti.
In deroga alle presenti norme, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valu tata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..
Le presenti misure specifiche di conservazione si applicano all'interno del sito in parola, fatto salvo
quelle misure che riguardano l'obbligo di Valutazione di Incidenza per piani/progetti/interventi ricadenti all'esterno del sito stesso.
Gli Enti locali interessati sono obbligati a conformare al dettato delle presenti norme approvate i relativi strumenti di pianificazione, generali e di settore, o gli strumenti di regolamentazione vigenti.
4. RAPPORTI CON IL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE
PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Le Misure Specifiche di Conservazione, comprensive delle analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti del Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 di cui all’art. 12 della L.R. 6 del 2005 e,
segnatamente, per la individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento
degli obiettivi di conservazione e gestione nell’arco di validità temporale dei Programmi stessi.
5. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE
Le Misure Specifiche di Conservazione devono regolamentare e/o promuovere le attività antropiche
per un uso sostenibile delle risorse del territorio, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
sito, indicando regolamentazioni cogenti e azioni concrete da realizzare e, pertanto, hanno carattere
di:
− prescrizioni contenenti le disposizioni che pongono obblighi e/o divieti, per alcuni dei quali
sono previsti specifici indennizzi (prescrizioni indennizzabili);
− incentivi economici, contenenti le disposizioni che individuano le attività antropiche
all'interno del sito favorevoli alla conservazione di habitat e specie, da promuoversi
mediante un sistema di meccanismi incentivanti, la cui realizzazione e applicazione è
subordinata alla disponibilità di risorse economiche da definirsi da parte delle
2
Al riguardo l'art.3, comma 3 della Legge Regionale 14 aprile 2004, N. 7 così prescrive : “la delibera della Provincia o dell'ente ge store dell'area protetta è trasmessa alla Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, può proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione approvati e/o adottati acqui stano efficacia.
amministrazioni competenti;
− indirizzi gestionali contenenti le disposizioni volte a fissare le attività da intraprendere
(azioni, interventi attivi sul territorio, attività da regolamentare, ecc) per il raggiungimento
degli obiettivi di conservazione, e quindi per una corretta gestione del sito, da realizzare da
parte dell'Ente gestore del sito e/o da altri Enti competenti e/o da soggetti privati.
All'interno delle sopracitate categorie normative le Misure sono state organizzate per ambiti di attività da regolamentare e/o da promuovere, come di seguito dettagliato:
− tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività;
− informazione, formazione, educazione, divulgazione naturalistica;
− attività venatoria e gestione faunistica;
− utilizzo dei boschi e gestione forestale;
− attività agricola e zootecnia;
− utilizzo delle acque lentiche e lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua,
infrastrutture idrauliche;
− attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo;
− urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità;
− attività turistico-ricreative, culturali e sportive;
− pesca e gestione della fauna ittica.
6. RAPPORTO TRA MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE, PIANO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Modifica Della Tabella E della D.G.R. 1191/2007 - Con Delibera di Giunta Regionale 2253/2009,
relativa al finanziamento della elaborazione e redazione delle Misure Specifiche di Conservazione e
dei Piani di gestione dei siti natura 2000, la Regione Emilia Romagna ha richiesto che gli Enti di
gestione provvedano all'applicazione della D.G.R. 1191/2007, relativamente alla possibilità di i rivedere la Tabella E della suddetta direttiva contenente le tipologie di interventi/opere/piani che non
sono soggetti alla Valutazione di Incidenza, per ampliarla 3 o restringerla a seconda delle specifiche
necessità del singolo sito. I soggetti gestori dei siti Natura 2000 possono, quindi, escludere, ovvero
ampliare o restringere la Tabella E della suddetta direttiva, contenente le tipologie di interventi/opere /piani che non sono soggetti alla Valutazione di Incidenza. I soggetti gestori dei siti Natura 2000
possono, quindi, escludere o modificare in senso più restrittivo, le tipologie d'intervento indicate
nella Tabella E, attraverso le misure specifiche di conservazione o l’eventuale piano di gestione del
singolo sito Natura 2000. Le presenti norme contengono pertanto disposizioni modificative della
Tabella E della D.G.R. 1191/2007
Valutazione di incidenza al di fuori del perimetro del sito - Le Misure Specifiche di Conservazione costituiscono anche un punto di riferimento per definire la potenziale significatività dell'eventuale incidenza negativa di un piano, progetto o intervento sul sito e quindi per definire l'ambito di
applicazione della Valutazione di Incidenza anche degli interventi localizzati all'esterno del sito, soprattutto nelle sue vicinanze. Pertanto, le presenti misure specifiche di conservazione individuano
anche le tipologie di attività/interventi/progetti/piani che pur essendo localizzati all'esterno del sito
possono determinare incidenze negative significative sul sito stesso e, pertanto, per queste fattispecie la Valutazione di Incidenza viene specificamente indicata come obbligatoria.
Esaustività del quadro normativo in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale - Il presente documento, quindi, contiene anche le modifiche alla Tabella E di cui alla DGR 1191/2007 per
il sito in parola, introdotte dalle Misure Specifiche di Conservazione e dal Piano di gestione. Il documento tuttavia non comprende le norme già vigenti ai sensi della D.G.R. 1191/2007 che non vengono modificate e, pertanto, non è esaustivo del quadro normativo in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale.
Il rispetto delle Misure Specifiche di Conservazione non comporta automaticamente l’esclusione
3
L'eventuale ampliamento della Tabella E è consentito solo nell'ambito dell'approvazione di un Piano di Gestione.
della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., nonché di
cui alla L.R. 7/2004 e alla DGR n.1191/07.
7. PRESCRIZIONI
Le seguenti Misure Specifiche di Conservazione contengono obblighi e/o divieti, per alcuni dei
quali sono previsti specifici indennizzi (prescrizioni indennizzabili), necessari a regolamentare le
attività antropiche sfavorevoli alla conservazione di habitat e specie in uno stato di conservazione
soddisfacente.
7.1 Prescrizioni di carattere generale
In ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 92/43/CEE, deve essere garantito il mantenimento
in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario che
costituiscono gli obiettivi di conservazione del sito.
Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che
possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo, secondo le disposizioni del D.P.R. 357/97 e
successive modifiche, della L.R. 7/2004 e della D.G.R. 1191/2007, nonché delle presenti misure
specifiche di conservazione.
Per le tipologie di piani, progetti e interventi (PUA, elettrodotti, scarichi, impianti che producono
emissioni in atmosfera, derivazioni di acque, ecc) individuati nei punti 1 e 3 della Tabella F della
DGR 1191/2007 è obbligatoria la procedura di Valutazione di Incidenza anche se localizzati
all'esterno dei siti entro un'area di 1 km in linea d'aria dal perimetro; per distanze superiori non è
comunque da escludersi a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte
dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR
1191/2007).
Ai sensi della D.G.R. 1191/2007 (Tabella E, punto 15) non sono sottoposti a Valutazione di
Incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e
specie previsti dalle presenti Misure Specifiche di Conservazione che per definizione concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esse perseguiti.
Nel sito sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia
degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo agli habitat di interesse comunitario, alla
flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva n. 2009/147/CEE e 92/43/CE,
in particolare sono vietate le attività, le opere e gli interventi indicate nei paragrafi successivi.
7.2 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività
In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013) all'interno del sito è
vietata la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'All. I della
Direttiva 92/43/CEE.
All'interno del sito è vietato, altresì, danneggiare, distruggere ed estirpare la flora spontanea protetta
e/o di interesse conservazionistico, fatti salvi gli interventi appositamente autorizzati dall'Ente
gestore, le normali pratiche agro-forestali, gli interventi di manutenzione idraulica e di tutela degli
habitat. Tale flora spontanea può inoltre essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione
e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente gestore del sito, che specifichi modalità,
contenuti e limiti della raccolta. L'elenco delle specie vegetali protette nel sito sono elencate nella
Tabella 1 delle presenti misure di conservazione; la tabella sarà periodicamente aggiornata da parte
dell'Ente di gestione del sito in base ai risultati di studi e ricerche di settore.
E' comunque sempre vietata la raccolta ed il possesso di piante di Himantoglossum adriaticum e
Anacamptis pyramidalis in quanto specie della flora di Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Nelle
aree di presenza di tali specie si applicano, inoltre, le misure relative alla conservazione dell'habitat
6210*.
Al fine di assicurare la tutela della fauna, deve inoltre essere garantito il rispetto del regime di tutela
introdotto per le specie protette ai sensi della Direttiva 43/92/CEE Art. 12, della Legge 157/92
relativa alla fauna omeoterma e della L.R. 15/2006 relativa alla tutela della fauna minore. In
particolare, sono vietate la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli
e la cattura o l’uccisione intenzionale:
− delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE,
− delle specie di cui all’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE,
− delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art.
6 della L.R. n. 15/06,
− delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n.
15/06.
Sono inoltre vietate, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), le
seguenti altre attività:
− la liberazione o l’immissione nell’ambiente naturale di esemplari di animali allevati in
cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai
Programmi ittici annuali e comunque previo esito positivo della Valutazione di Incidenza
come previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle misure di conservazione del sito;
− l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi
d’acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui, lungo le sponde dei
fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
− la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
L'attività di ricerca scientifica e monitoraggio di habitat e specie di interesse conservazionistico
all'interno del sito, nonché dell'efficacia delle misure specifiche di conservazione, quando non
direttamente realizzata dall'Ente gestore del sito, deve essere appositamente autorizzata dall'Ente
stesso, al quale devono essere restituite le informazioni risultanti acquisite nel corso della attività
autorizzate.
Per le specie di fauna vertebrata omeoterma di elevato valore conservazionistico di cui agli allegati
1 della Direttiva 2009/147/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE ed in particolare per quelle prioritarie
(lupo, aquila reale, falco pellegrino, lanario, albanella minore, ecc), gli Enti competenti in materia di
pianificazione, gestione faunistica e delle aree protette devono monitorare, per il territorio di
propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, lo stato di conservazione delle
specie di interesse comunitario, sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali; al fine di
conoscere lo status e la consistenza delle popolazioni di tali specie sul territorio provinciale della
macroarea Emilia Orientale e di coordinare la gestione delle specie di areale vasto, gli Enti
competenti si impegnano a svolgere l'attività di monitoraggio delle specie di interesse comunitario
in forma coordinata, ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e
interpretazione dei dati, nonché nella condivisione degli stessi.
Anche per le specie di interesse comunitario oggetto di gestione ittica (specie ittiche e gambero di
fiume) gli Enti competenti in materia di pianificazione, gestione della fauna ittica e delle aree
protette devono monitorare, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse
disponibili, le specie di areale vasto al fine di conoscere la reale consistenza e lo status della fauna
ittica sul territorio della macroarea Emilia Orientale; gli Enti competenti si impegnano a svolgere
l'attività di monitoraggio delle specie di interesse comunitario in forma coordinata, ricercando ogni
possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella
condivisione degli stessi.
7.3 Attività venatoria e gestione faunistica
All'interno del sito si applicano gli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di
programmazione per la gestione faunistico-venatoria.
Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente
alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al
cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento
Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di
non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).
In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), nell'ambito dell'attività
venatoria e gestione faunistica, nel sito è vietato:
− l’esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della
Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
− l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (Aythya fuligula) e
Combattente (Philomacus pugnax)
− l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento delle attività di controllo
demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di
corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus);
− l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1
febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8,
lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza
positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore della D.G.R. 1224/2008; le gare
cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente
competente;
− l’abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone
(Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas
crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Aythya ferina),
folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus
aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino
(Lymnocryptes minimus) e pavoncella (Vanellus vanellus);
− la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
− l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d’acqua, nonché nel
raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
− la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare
cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti;
− la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all’attività venatoria all’interno del
sito Natura 2000;
− i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti
appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da
allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di
ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
− l’allevamento e l’introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide (anche in
mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate nel 2006 in
merito all’influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la
caccia agli uccelli acquatici;
− l’utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria
all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali
laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati,
nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
− l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana,
scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con
l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio
regionale;
− l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
− la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli.
−
il controllo della densità della popolazione della volpe mediante interventi nelle tane, salvo
che non sia esplicitamente autorizzato dall'Amministrazione competente al Piano di
Controllo, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna
nidificante e sulle altre specie di interesse comunitario.
Sono, inoltre, vietate:
− la caccia alla specie Allodola (Alauda arvensis) allo scopo di annullare le possibilità di
abbattimenti involontari di Tottavilla (Lullula arborea);
− la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;
− la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione
della caccia di selezione;
− la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di
500 metri dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli;
− l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie
particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo.
Allo scopo di ridurre le possibilità di disturbo dei rapaci e di altre specie sensibili di interesse
comunitario durante il periodo riproduttivo, il controllo della densità di cinghiali ed altri ungulati
deve essere realizzato con trappole e metodi selettivi e può con tali metodi essere esercitato in
qualsiasi periodo dell’anno (sia durante la stagione venatoria sia al di fuori); è altresì ammessa la
possibilità di integrare il controllo anche con il metodo della girata, come definita nel Regolamento
Regionale n. 1/2008 e successivi, utilizzando un solo cane ed esclusivamente dal 1 ottobre al 31
dicembre; è comunque vietato lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue ed è
sempre vietato il controllo mediante battuta o braccata.
Per le specie di fauna vertebrata omeoterma di elevato valore conservazionistico di cui agli allegati
1 della Direttiva 2009/147/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE ed in particolare per quelle
prioritarie (lupo, aquila reale, falco pellegrino, lanario, albanella minore, ecc), gli Enti competenti
in materia di pianificazione e gestione faunistica devono monitorare, per il territorio di propria
competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, lo stato di conservazione delle specie di
interesse comunitario, sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali; al fine di conoscere
la reale consistenza della fauna sul territorio della macroarea Emilia Orientale e di evitare
sovrapposizioni nelle decisioni assunte che riguardano le specie di areale vasto, gli Enti competenti
si impegnano a svolgere l'attività di monitoraggio delle specie di interesse comunitario ricercando
ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella
condivisione degli stessi.
7.4 Attività agricola e zootecnica
Dal momento che talune misure generali di conservazione, di cui alla D.G.R. 1419/2013, derivano
dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità
contenute nella “condizionalità” di cui al D.M. del 30125/09 e s.m.i., dal momento inoltre che le
stesse ai sensi della medesima D.G.R. 1419/2013 si ritengono modificate qualora intervengano
variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere
regionali di recepimento in materia di condizionalità, anche le misure specifiche di conservazione
inerenti le attività agricole che derivano dalla condizionalità si ritengono modificate secondo quanto
in esse riportato.
Al fine di evitare danni da costipamento del suolo, di sovraccumulo di nutrienti, di alterazione della
composizione specifica e di danni alla flora e agli habitat di interesse comunitario, è necessario
elaborare un apposito “Piano di dettaglio per l'esercizio del pascolo nel sito”, approvato dall'Ente di
gestione, che individui le specifiche modalità di blando pascolo da esercitarsi nelle superfici con
habitat di interesse comunitario, allo scopo di mantenere gli stessi in un buono stato di
conservazione. Il pascolo esercitato nel rispetto di tali specifiche modalità non sarà soggetto alla
procedura di Valutazione di Incidenza. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del
pascolo nel sito, l'esercizio del pascolo nelle superfici con presenza di habitat di interesse
comunitario è soggetto alla preventiva Valutazione di Incidenza (restringimento della Tabella E).
In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013) sono vietate:
− l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con
alta valenza ecologica quali, stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari
alberati, canneti, risorgive, fontanili e piantate;
− l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da
una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati dall'Ente competente
alla Valutazione di Incidenza di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di
assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;
− la conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c)
del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii;
− l’esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno
e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall’Ente competente alla valutazione di
incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per
gli impianti arborei;
− la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei
cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi
dell’art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi, in ogni caso,
gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti
all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione del
competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e
92/43/CEE;
− la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) ai
sensi dell’art. 56 della L.R. 6/2005;
− l'impiego di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le
sponde dei fossati, nei corsi d'acqua e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle
scoline.
All’interno del sito sono, inoltre, vietate:
− l'uso di sostanze chimiche nelle aree di rispetto dei corpi idrici e per una fascia di 10 m per
i corpi idrici minori;
− l'utilizzazione e lo spandimento sulle superfici agricole e naturali del sito di fanghi
provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da
aziende agroalimentari, nel rispetto del Dls 99/1992.
E' consentito lo sfalcio, trinciatura e la lavorazione superficiale delle superfici incolte e dei
seminativi soggetti a set-aside solo tra il 1 Agosto e il 28 Febbraio così come previsto dal Decreto
MIPAF del 13.12.2004.
7.5 Utilizzo dei boschi e gestione forestale
All'interno del sito è vietato:
− la realizzazione di nuova viabilità carrabile, così come definita dalle Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale4, quando sia causa di frammentazione di habitat di interesse
comunitario, salvo i casi in cui sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali,
al miglioramento gestionale degli habitat di interesse comunitario, alla creazione di fasce
tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza; per tali casi è sempre obbligatoria la
Valutazione di Incidenza;
− nelle superfici con presenza di habitat 3240 e 3270, la realizzazione di nuovi rimboschimenti
e nuovi impianti selvicolturali;
− nelle superfici boscate con habitat 9110, 9180*- 91AA*- 91E0*- 91L0, habitat 92A0-9260e
-9210*- 9220*, la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione /
rinaturalizzazione / perpetuazione della compagine arborea, da attuare con specie autoctone
4
approvate con delibera del Consiglio Regionale n.2354 del 1/03/1995)
e coerenti con la composizione dell'habitat;
− nelle superfici boscate con habitat 9110, 9180*- 91AA*- 91E0*- 91L0, habitat 92A0-9260 e
9210*- 9220*, l'esecuzione di interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano
la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti per
far fronte ad esigenze di protezione fitosanitaria o a seguito di calamità naturali o da
esigenze di protezione civile e di sicurezza idraulica;
− il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse
comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità. Per tale
misura è da prevedersi un indennizzo, che diviene attivo solo a seguito dell'effettiva
disponibilità delle risorse finanziarie e secondo le modalità che saranno stabilite.
− l'effettuazione di interventi di taglio su piante sporadiche ossia su specie forestali che non
superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano
allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, ad eccezione delle specie alloctone.
In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013) è inoltre vietato:
− l'impiego di specie arboree e arbustive alloctone nei lavori di forestazione;
− il rimboschimento delle radure, prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere e delle aree
interessate da habitat di prateria, salvo interventi necessari alla difesa del suolo, nonché per
ragioni connesse alla pubblica incolumità o nell'ambito di progetti specifici di ripristino
naturalistico, da effettuarsi tramite l'impiego di specie autoctone, autorizzati dall'Ente
gestore del sito;
− il taglio degli individui di Tasso (Taxus) e di Agrifoglio (Ilex), con particolare attenzione agli
esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
− la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e ricoveri per gli uccelli.
All'interno del sito è, inoltre, obbligatorio:
− effettuare la preventiva Valutazione di Incidenza per gli interventi forestali che ricadono
nelle fustaie di conifere, anche nei casi previsti dai punti 6 e 7 della Tabella E della D.G.R:
1191/2007 (restringimento della Tabella E), al fine di garantire il mantenimento e
miglioramento delle caratteristiche dell'habitat del Barbastello comune (Barbatella
brbastellus), oggi caratterizzato dai rimboschimenti prossimi alla fine del ciclo;
− il mantenimento di legno morto in piedi, a terra o piante stroncate per un minimo di 10 m 3
ha-1 fino ad un massimo di 40 m 3 ha-1 (si considera il materiale legnoso con diametro
superiore a 2,5 cm)5, fatte salve esigenze di pubblica incolumità ed eventuali ulteriori
prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza; sono altresì possibili ulteriori e/o
differenti modalità di rilascio del legno morto sulla base di specifiche linee guida e norme
regolamentari definite dall'Ente di gestione del sito, volte a disciplinare il rilascio di legno
morto in bosco, la rimozione di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da
fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fisiopatologico, così come
previsto dalle misure di indirizzo gestionale del sito.
− contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio, la
cercinatura e il successivo abbattimento o l'estirpazione dei soggetti presenti in occasione di
ogni taglio selvicolturale;
− adottare, durante le attività selvicolturali, le tecniche e strumentazioni utili a evitare il
danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle
zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.
Durante la realizzazione delle piste forestali (di esbosco temporanee) è vietata la frammentazione
delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco; a tal fine le eventuali piste che per esigenze
di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del
materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori, secondo la
procedura prevista dalle P.M.P.F.6 (cfr. Art. 20). Le dimensioni e le caratteristiche devono
5
La letteratura scientifica riporta una quota ottimale di necromassa - alberi in piedi, a terra e ceppaie - di 20-40 mc ha-1
o di 5-10 “alberi habitat” per ettaro (Pignatti et al., 2009).
6
Vedi nota 5
corrispondere a quelle delle stesse P.M.P.F., sezione “Definizioni”, salvo diverse specifiche
derivanti dalla Valutazione di Incidenza.
Le trasformazioni del bosco disciplinate dalla DGR 549/2012 sono sempre soggette alla procedura
di Valutazione di Incidenza e devono essere prioritariamente finalizzate ad usi agrosilvopastorali; le
stesse sono comunque vietate nelle superfici con habitat 9180*-91E0*, nelle aree idonee alla
nidificazione di rapaci di interesse comunitario e nelle superfici entro 100 m per lato dai corsi
d'acqua di presenza del Gambero di fiume (Austropotmaobius pallipes).
Al fine di evitare la perturbazione della riproduzione delle specie ornitiche di interesse comunitario
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Lanario (Falco
biarmicus), nelle more della regolamentazione da parte della Regione Emilia Romagna delle
modalità di taglio selvicolturale nelle aree di nidificazione delle specie ornitiche di interesse
comunitario (cfr. D.G.R. 1419/2013, Allegato 3), gli interventi selvicolturali che ricadono nelle aree
che interessano i siti di nidificazione delle suddette specie, sono soggette alla procedura di
Valutazione di Incidenza. A tal fine, secondo le modalità da concordarsi, gli Enti competenti in
materia trasmettono le comunicazioni e/o richieste di utilizzazione del bosco che ricadono in tali
aree all'Ente di gestione del sito, che verifica se siano possibili incidenze negative significative e, in
tali casi, effettua la Valutazione di Incidenza (in questi casi la misura comporta il restringimento
della Tabella E, punti 6 e 7).
7.6 Pesca e gestione della fauna ittica
All'interno del sito, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013),
sono vietate le seguenti attività:
− la cattura o l’uccisione intenzionale delle specie di cui all’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE;
− l'immissione e la reimmissione di pesci di specie ittiche estranee alla fauna autoctona e,
pertanto, per tali specie è vietata anche la pratica della pesca no kill, ad eccezione degli
impianti di pesca a pagamento, fermo restando il benessere animale;
− l’impiego come esca di pesce vivo o morto ai sensi della L.R. 11/2012;
− le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo
o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone;
− l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo deroga
dell'Ente gestore del sito;
− l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti.
Inoltre, nel sito sono vietate:
− le immissioni di ciprinidi nei corsi d'acqua, salvo il caso di interventi di reintroduzione con
soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del
medesimo bacino idrografico di destinazione;
− l'immissione, l' allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni;
− l'immissione di esemplari di specie ittiche nelle raccolte d'acqua di modeste dimensioni
(inferiore a 30 m di diametro) di qualsiasi tipo, forma, uso, finalità;
Le attività di ripopolamento delle specie ittiche autoctone devono essere previste da Piani e/o
programmi ittici, soggetti a preventiva Valutazioni d’incidenza come prevede la normativa vigente
in materia, sulla base di un programma operativo (che specificherà ad esempio specie, personale
autorizzato, area del rilascio, ecc) e devono essere effettuati esclusivamente con soggetti provenienti
da centri pubblici e privati di riproduzione o da siti individuati da piani e progetti predisposti per la
conservazione di specie ittiche autoctone; nel caso di centri pubblici e privati di riproduzione
dovranno essere utilizzati stock di comprovata rusticità, la cui origine possa essere ricondotta a
materiale selvatico proveniente dallo stesso bacino/sottobacino idrografico in cui verranno
effettuate le semine; il materiale per i ripopolamenti dovrà essere accompagnato da
autocertificazione riguardante la provenienza ed essere certificato geneticamente da un soggetto
pubblico (Università, Istituto zooprofilattico, ISPRA, enti territorialmente competenti); le attività di
ripopolamento consentite dovranno prevedere la redazione di appositi verbali di semina, che
dovranno essere consegnati all’Ente di gestione del sito e all’Ente territorialmente competente e che
dovranno contenere le informazioni sulle date delle semine, le specie utilizzate, la certificazione
genetica ed autocertificazione riguardante la provenienza, il quantitativo (numero di esemplari e/o
peso totale), età/pezzatura, indicazione cartografica dei luoghi dei rilasci.
Gli Enti competenti in materia di pianificazione e gestione della fauna ittica e delle aree protette, al
fine di conoscere la reale consistenza e lo status delle specie di interesse comunitario (specie ittiche
e gambero di fiume) sul territorio della macroarea Emilia Orientale e di coordinare la gestione che
riguarda le specie di areale vasto, si impegnano a svolgere l'attività di monitoraggio in forma
coordinata, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili,
ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché
nella condivisione degli stessi.
7.7 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua,
infrastrutture idrauliche
Negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione del reticolo idrico (interventi nei
corsi d'acqua, alvei fluviali, infrastrutture idrauliche, ecc) è fatto obbligo di adottare, secondo le
specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della Valutazione di Incidenza dello
stesso, misure di mitigazione che prevedano la rimozione o, là dove non fosse possibile,
l'adeguamento dei manufatti che di fatto causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e
limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario.
In caso di progetti e interventi di nuova realizzazione, che potrebbero determinare l'interruzione
della continuità ecologica di fiumi e torrenti, è fatto obbligo di prevedere la costruzione di strutture
idonee a consentire la risalita della fauna ittica di interesse comunitario e garantire il mantenimento
della continuità ecologica fluviale.
Tutte le opere e gli interventi in alveo devono essere svolti al di fuori del periodo di riproduzione
della fauna di interesse comunitario (20 febbraio – 31 luglio), salvo eventuali differenti prescrizioni
scaturite dalla Valutazione di Incidenza, gli interventi indifferibili e urgenti per la sicurezza di cose e
persone, che rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ex-post ai sensi della
normativa vigente, e gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali si applicano le prescrizioni
del Disciplinare tecnico7 approvato dalla D.G.R. 667/2009 ad eccezione dei casi previsti nel punto
successivo.
E' fatto divieto:
− di canalizzazione, di tombamento e di copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del
D.Lgs. 152/2006, individuati come reticolo idrografico principale, secondario e minore dagli
strumenti di pianificazione vigenti (PTCP, PSAI), fatte salve le azioni necessarie per
comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla
pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai
sensi della normativa vigente;
− di alterazione della naturalità degli alvei fluviali, fatto salvo nei tratti individuati dall'Ente
gestore del sito a seguito di Valutazione di Incidenza o parere motivato, con esclusione dei
periodi riproduttivi e nei siti di riproduzione delle specie di allegato II Direttiva Habitat;
− eseguire lavori in alveo nel periodo riproduttivo delle specie di cipriniformi di interesse
comunitario presenti nel sito (Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Barbus plebejus,
Barbus meridionalis), salvo le azioni necessarie per motivi di somma urgenza o per ragioni
connesse alla pubblica incolumità, che rimangono comunque soggette alla Valutazione di
Incidenza ai sensi della normativa vigente;
− attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo
7
“Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della
costa nei siti della rete natura 2000 (SICe ZPS)”.
quanto espressamente autorizzato dall'Ente gestore.
Nei corsi d'acqua in cui risulti presente il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) e/o la
Bombina pachypus è fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza di opere ed interventi in
alveo, anche quando trattasi di manutenzione ordinaria (la misura comporta il restringimento della
Tabella E della D.G.R. 1191/2007 al punto 10); nei casi di somma urgenza per la tutela della
pubblica incolumità e/o la sicurezza idraulica si procede secondo la procedura di Valutazione di
Incidenza ex-post prevista dalla normativa vigente (D.G.R. 1191/2007).
Nel sito, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), è vietato:
− effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
− effettuare captazioni idriche che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei
corsi d'acqua naturali;
− effettuare le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli
specchi d’acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di
prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali, gli
interventi di manutenzione straordinaria previa positiva Valutazione di Incidenza, nonché le
operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, che rimangono
soggette alla Valutazione di Incidenza ex post.
7.8 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo
All'interno del sito, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), è
vietato:
− la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di
media e alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la
pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche
per consentire la completa funzionalità dell’opera idraulica interessata; è data facoltà
all’Ente competente per la Valutazione di Incidenza di derogare da tale periodo;
− l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
− la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di
fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le
discariche per inerti;
− la realizzazione di nuovi impianti eolici; sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e di
ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell''impatto sul sito
in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per
autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 Kw per richiedente.
In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013) in caso di nuova
realizzazione o manutenzione straordinaria o ristrutturazione di elettrodotti e linee aeree ad alta e
media tensione, è fatto obbligo di prevedere le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione ed
impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati
dall'Ente competente ad effettuare la Valutazione di Incidenza.
Sempre in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), all'interno del
sito è fatto obbligo di effettuare le Valutazioni di Incidenza ante e post operam degli impianti eolici,
da realizzare (dove tali opere sono consentite) nella fascia perimetrale esterna di 5 Km intorno ai
confini del sito (in caso di specie con home range maggiori di 5 Km, il buffer entro cui vale
l'obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza, viene definito dall'ampiezza dell'home range
stesso), attenendosi, per i chirotteri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d’Europa con la
risoluzione 5.6 “Wind Turbines and Bat Populations” del 2006; in particolare la Valutazione di
Incidenza dovrà:
− basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all’intero arco
dell’anno, considerando un’area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km
attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e
qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici;
− individuare e monitorare le rotte migratore degli uccelli e dei chirotteri e le aree di
collegamento per le specie presenti nell’ambito regionale, oltre che con rilievi a vista,
mediante strumenti (es. radar, termocamere, ecc.) in grado di fornire le indicazioni circa
fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (es. altezza e direzione di volo, intensità,
ecc.).
Inoltre, è fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza degli impianti a biomassa , anche
quando questi siano localizzati in aree esterne al sito Natura 2000 per un’area buffer di 1 chilometro
in linea d'aria dal perimetro del sito stesso; è fatto obbligo di effettuare la valutazione di incidenza
anche nel caso in cui i terreni di approvvigionamento delle biomasse e di spandimento del digestato
prodotto rientrino nel buffer di 1 km indicato; per distanze superiori al buffer indicato non è
comunque esclusa a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente
competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007).
E' fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza di nuove derivazioni di acque superficiali
(incluse centrali idroelettriche e miniidroelettriche) anche se localizzate all'esterno del sito entro una
distanza di 1 km in linea d'aria dal perimetro; per distanze superiori al buffer indicato non è
comunque da escludersi a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte
dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR
1191/2007).
7.9 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive
All'interno del sito, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), è
vietata:
− la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e
forestali, per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di
protezione civile autorizzate previa Valutazione di Incidenza, nonché ai fini dell’accesso al
fondo ed all’azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e
gestori; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni;
− lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata;
All'interno del sito, al fine di non arrecare disturbo alle specie e agli habitat di interesse
comunitario, è inoltre vietata:
− l'attività di arrampicata per la tutela della riproduzione di Lanario (Falco biarmicus), Falco
Pellegrino (Falco peregrinus), Aquila Reale (Aquila chrysaetos);
− il sorvolo a bassa quota, inferiore a 500 m AGL (Above Ground Level), dal 1 gennaio al 10
agosto in prossimità delle pareti rocciose, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna, in
quanto potenzialmente utilizzate per la nidificazione da Aquila reale (Aquila chrysaetos),
Falco pellegrino (Falco peregrinus) e Lanario (Falco biarmicus) e dal 20 febbraio al 10
agosto in prossimità delle garzaie. Il sorvolo a bassa quota nelle zone sopra indicate è
vietato con qualunque tipo di mezzo aereo a motore, con il deltaplano e parapendio. Il
sorvolo a bassa quota nelle zone e nei periodi sopra indicati finalizzati allo svolgimento di
attività di studio e di monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria
all'interno del sito deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Gestore. La norma non
trova applicazione nel caso in cui si tratti di mezzi impiegati nelle operazioni a tutela
dell'incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza e antincendio;
− l’uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche
autorizzazioni rilasciate dall’Ente competente;
− l’uso di fonti di rumore e/o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat
naturali presenti;
− la realizzazione, in assenza di esito positivo della Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente
gestore del sito, di riprese video/fotografiche, anche mediante collocazione e utilizzo di
trappole fotografiche o videocamere, che comportano l'avvicinamento a roost, rifugi, tane,
nidi, rendez-vous, siti di alimentazione, e che possono pertanto determinare la perturbazione
delle specie di interesse comunitario.
È vietato durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1 gennaio - 10 agosto), l'avvicinamento non
preventivamente autorizzato alle aree utilizzate per la nidificazione da rapaci rupicoli, quali Lanario
(Falco biarmicus) e/o Falco pellegrino (Falco peregrinus), fatto salvo ragioni di sicurezza e
incolumità pubblica, nonché le attività sottoposte a Valutazione di Incidenza con esito positivo.
Sono obbligatoriamente soggette alla preventiva Valutazione di Incidenza le seguenti attività:
− l'individuazione di nuovi sentieri escursionistici ai sensi della L.R. 14/2013;
− lo svolgimento delle attività organizzate di fruizione turistica o agonistica (gare sportive, ecc)
che implicano l'uso di mezzi motorizzati e/o un afflusso ingente di persone (superiore a 100),
sono fatte salve le manifestazioni localizzate nei territori urbanizzati;
− lo svolgimento di riprese video/fotografiche che comportano l'avvicinamento ai siti di
riproduzione e/o la perturbazione delle specie di interesse comunitario degli Allegati II e IV
della Direttiva 92/43/CEE e specie di cui all’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.
7.10 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari
In caso di strade pubbliche in costruzione o soggette ad interventi di rifacimento completo vi è
l'obbligo di adottare interventi per la mitigazione degli impatti sulla fauna quali sottopassi e/o
barriere antiattraversamento, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito
della Valutazione di Incidenza dello stesso.
In caso di ristrutturazione o nuova costruzione di ponti vi è l'obbligo di adottare soluzioni
progettuali per la mitigazione degli impatti sui chirotteri, quali ad esempio il mantenimento di
nicchie e cavità, o installazione di bat box, ecc. utili per la riproduzione e il rifugio di chirotteri,
secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della Valutazione di
Incidenza dello stesso; sono comunque vietati gli interventi durante il periodo riproduttivo delle
specie.
In caso di nuove edificazioni vi è l'obbligo di adottare soluzioni progettuali per la mitigazione degli
impatti sui chirotteri, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della
Valutazione di Incidenza dello stesso.
Per le tipologie di interventi del punto 2 della Tabella E della D.G.R. 1191/2007 è fatto obbligo di
effettuare la Valutazione di Incidenza, con sopralluogo nell’edificio per la verifica dell’esistenza di
colonie di chirotteri, utilizzando inoltre le “Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle
costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi” sopra citate.
E' vietata qualsiasi forma di disturbo a siti di rifugio per chirotteri presenti sia su manufatti in uso
che su quelli abbandonati. In caso di problematiche derivanti dalla contestuale presenza di uomini e
chirotteri o in caso di lavori che coinvolgano un manufatto, di proprietà pubblica o privata,
effettivamente o potenzialmente utilizzato come sito di rifugio, è fatto obbligo di seguire il
protocollo d'intervento presentato nel documento “Linee guida per la conservazione dei chirotteri
nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”edito nel 2008 a cura
del GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e
le Attività Culturali.
In osservanza della L.R. n. 19/03 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di
risparmio energetico” e della relativa Direttiva applicativa, l'intero sito Natura 2000 è individuato
come Zona di Protezione dall’inquinamento luminoso. A tal fine, nel sito è vietata:
− il posizionamento di fasci di luce indirizzati verso il cielo;
− l’illuminazione diretta dei rifugi utilizzati dai Chirotteri.
In caso di realizzazione di recinzioni è fatto obbligo di realizzarle con modalità tali da assicurare il
passaggio della fauna selvatica, ad esclusione delle zone residenziali, produttive e industriali.
8. INCENTIVI ECONOMICI
Le seguenti Misure Specifiche di Conservazione individuano le attività antropiche favorevoli alla
conservazione di habitat e specie all'interno del sito e, quindi, da promuovere mediante un sistema
di meccanismi incentivanti, la cui realizzazione e applicazione è subordinata alla disponibiità di
risorse economiche da reperire.
8.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività
Sono da promuovere mediante specifici incentivi gli interventi da realizzare per il ripristino e per la
manutenzione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito.
8.2 Attività venatoria e gestione faunistica
Sono da promuovere mediante incentivi :
− l'acquisto e la manutenzione dei sistemi di prevenzione dei danni da canidi (recinzioni,
dissuasori, ecc), in particolare l'acquisto e il mantenimento di cani da guardiania per la
difesa attiva del bestiame;
− gli interventi di miglioramento e gestione ambientale che siano specifici per il ripristino e la
manutenzione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito;
− la realizzazione di opere di protezione (es. recinzioni) dai cinghiali nei casi in cui siano
presenti specie che utilizzano piccoli ambienti acquatici (pozze).
8.3 Attività agricola e zootecnica
All'interno del sito è necessario prevedere specifici incentivi al fine di promuovere:
− l'attività agrosilvopastorale finalizzata al mantenimento e alla gestione di superfici a
prateria, prato e pascolo;
− le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
− l'adozione di sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica, secondo le norme previste dal
Regolamento (CEE) n. 834/2007, e dell'agricoltura integrata, anche mediante la
trasformazione ad agricoltura biologica e integrata delle aree agricole esistenti, in particolar
modo quando contigue a zone umide o alla rete idrografica minore;
− il mantenimento, il ripristino e la realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi
naturali e seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce
tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento,
arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, macereti,
stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti);
− la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna
selvatica di interesse conservazionistico;
− la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e
permanenti) e prati arbustati, gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in
particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento dei terreni
precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
− la messa a riposo a lungo termine i terreni coltivati situati in zone marginali o precalanchive;
− mantenere, ripristinare o creare prati e pascoli mediante la messa a riposo di aree coltivate
− lo sfalcio regolare, anche da associarsi alle attività di pascolo, recupero e gestione delle aree
aperte a vegetazione erbacea, delle aree a prato-pascolo e dell'attività tradizionale di
coltivazione dei prati, anche per proprietari non imprenditori agricoli;
− il mantenimento ovvero creazione di elementi ecotonali quali margini o bordi dei campi,
quanto più ampi possibili (di almeno 50 cm), lasciati incolti, mantenuti a prato, o con
essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo
riproduttivo delle specie (20 febbraio - 10 agosto);
− l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle
operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei
cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);
− l'utilizzo della barra di involo da parte delle aziende agricole;
− segnalazione da parte degli agricoltori e/o conduttori dei terreni agricoli della presenza di
nidi a terra di Albanella minore (Circus pygargus) e conseguente sospensione della mietitura
della coltivazione in un raggio di 25 m dal nido;
− la conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi ed il loro successivo
mantenimento;
− la creazione, il ripristino ed il mantenimento delle pozze di abbeverata in condizione idonee
a garantire la contemporanea funzione zootecnica e naturalistica;
− prevedere opere di protezione (es. recinzioni) dai cinghiali nei casi in cui siano presenti
specie che utilizzano piccoli ambienti acquatici (pozze).
8.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale
Sono da prevedere specifici incentivi:
− per la realizzazione nei boschi del sito di interventi colturali mirati di miglioramento
dell'ecosistema forestale (diradamenti, avviamenti all'alto fusto, tagli di rinnovazione, ecc),
compatibilmente con le caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche);in particolare per
la realizzazione di interventi di diradamento delle fustaie di conifere alloctone (Picea abies,
Pinus nigra, Pseudotsuga menziesii) al fine di favorire la rinnovazione delle essenze
caratteristiche dell’habitat 9180* e per la realizzazione di interventi di mantenimento e
miglioramento dell’habitat del Barbastello comune (Barbastella barbastellus); allo scopo di
non deteriorare l'habitat di questo chirottero gli interventi devono essere di tipo leggero, in
modo tale da non interrompere la continuità della copertura delle chiome del bosco e, fatto
salvo esigenze di sicurezza di cose e persone, salvaguardando le piante cavitate, habitat
riproduttivo della specie;
− per il mantenimento degli alberi cavitati, la creazione di cataste di legna “a perdere” e la
posa di nidi artificiali, bat-box e bat board;
− per il rilascio, durante i tagli di utilizzazione, di almeno 5 esemplari arborei ad ettaro morti o
marcescenti o che presentino nei 10 m basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili
dalla fauna a fini riproduttivi e di rifugio, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la
sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;
− per gli interventi di ripulitura del sottobosco per la conservazione di habitat idonei per alcuni
Rettili e Anfibi (rilascio di cataste di legna, pietrame e macchie arbustate);
− per la conservazione di aree boscate non soggette a tagli.
8.5 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua,
infrastrutture idrauliche
Sono da promuovere specifici incentivi finalizzati:
− alla riduzione delle barriere ecologiche fluviali su impianti esistenti (es. scale di risalita, by
pass ecologici);
− al ripristino e alla manutenzione di piccoli ambienti umidi (pozze, stagni, abbeveratoi,
vasche, ecc) finalizzata alla presenza di anfibi di interesse comunitario e conservazionistico;
− a promuovere azioni volte all’incremento della disponibilità dell’acqua nel periodo estivo
nei corsi d’acqua e nelle zone mide, nonché a contrastare ed a prevenire la captazione delle
acque ed il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e di corsi d’acqua
9. MISURE DI INDIRIZZO GESTIONALE
Le seguenti Misure Specifiche di Conservazione individuano le attività gestionali da intraprendere
(azioni, interventi attivi sul territorio, attività da regolamentare, ecc) per il raggiungimento degli
obiettivi di conservazione e, quindi, per una corretta gestione del sito, da realizzarsi da parte
dell'Ente gestore del sito e/o da altri Enti competenti e/o da soggetti privati.
9.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività
L'Ente di gestione promuove la realizzazione del Piano di gestione del sito che preveda
l'ampliamento della Tabella E, con particolare riferimento all'attività edilizia semplice che non si
ritiene determini incidenza negativa significativa, e alla necessità di fare un Piano di dettaglio per
l'esercizio del pascolo e per la gestione dei boschi nel sito, analogamente agli altri siti del territorio
montano provvisti di Piano di Gestione.
L'Ente di gestione promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno del sito, in
particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli
obiettivi di conservazione del sito, ai relativi loro fattori di minaccia, e/o al monitoraggio
dell'efficacia delle presenti misure specifiche di conservazione.
L'Ente di gestione del sito promuove ed attua in particolare il monitoraggio a cadenza regolare
degli habitat di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di
interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE (con frequenza almeno
triennale) con valutazione almeno semi-quantitativa delle popolazioni e delle specie ornitiche
tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
L'Ente gestore del sito promuove e/o attua la raccolta e gestione dei dati attraverso la definizione di
un sistema di condivisione e di un codice deontologico di trattamento dei dati e l'attivazione e
gestione di una piattaforma di raccolta dati.
L'Ente gestore del sito si impegna in particolare ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle
seguenti misure specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito:
− la realizzazione di uno studio finalizzato alla conoscenza della distribuzione reale delle stazioni di
presenza delle specie Himantoglossum adriaticum e Anacamptys piramidalis nel sito
− la realizzazione di uno studio dettagliato che individui i corsi di presenza reale del gambero
di fiume all’interno del sito;
− il controllo periodico, così come la realizzazione di interventi di manutenzione, dei rii e
delle pozze per il mantenimento in buono stato di conservazione di Bombina pachypus
− la realizzazione di un monitoraggio regolare annuale di Bombina pachypus;
− le realizzazione di uno studio per la individuazione dei roost utilizzati dalla specie
Barbatella barbastellus;
− la realizzazione di un monitoraggio regolare di Barbatella barbastellus
− l’individuazione nel sito dei siti/aree di nidificazione e/o dei territori riproduttivi delle specie
ornitiche di interesse comunitario (falco pecchiaiolo, anario, pellegrino, averla piccola, ecc;
− la realizzazione di un monitoraggio regolare annuale delle popolazioni nidificanti delle
specie ornitiche di maggiore interesse conservazionistico con particolare riguardo alla
valutazione del loro successo riproduttivo;
− potenziare la vigilanza nei siti di nidificazione di rapaci durante il periodo riproduttivo, con
particolare riferimento all'aquila reale, lanario e pellegrino;
− la ricerca e localizzazione dei siti di rendez vous di lupo nel sito;
− il monitoraggio del fenomeno di espansione attualmente in atto del gatto selvatico nel
territorio bolognese;
− la realizzazione di un monitoraggio delle specie vegetali ed animali alloctone;
− la creazione di una banca del germoplasma di specie prioritarie, minacciate e rare;
− lo sviluppo di programmi di conservazione di specie prioritarie, minacciate e rare anche ex
situ;
− la realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla
riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della
frammentazione;
− la realizzazione di interventi di rinaturazione e ripristino privilegiando l'utilizzo di tecniche
di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale;
− la realizzazione degli interventi necessari a ridurre l'interrimento delle pozze e zone umide;
− la collocazione e la manutenzione di cassette nido per favorire l'insediamento e la
riproduzione di vertebrati forestali dipendenti da cavità (chirotteri, piccoli mammiferi
arboricoli, passeriformi e strigiformi);
− il monitoraggio delle cavità ipogee utilizzate dai chirotteri per valutarne l'opportuna tutelala,
la regolamentazione dell'accesso ai siti ipogei presenti e la realizzazione degli interventi,
dove necessario, per mantenere l'ingresso alle varie cavità fruibile da parte dei chirotteri,
impedendone crolli e rimuovendo la vegetazione in eccesso;
− la definizione della distribuzione della chitridiomicosi all'interno del sito;
− controllo del prelievo di frodo delle specie di interesse conservazionistico ed in particolar
modo di Austropotamobius pallipes
L'Ente di gestione del sito si impegna ad attuare e/o promuovere l'individuazione di aree oggetto di
eradicazione delle specie alloctone e invasive, nonché di aree in cui, a seguito del contrasto alle
specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di restocking delle
popolazioni autoctone; la realizzazione di progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni
esistenti delle specie di interesse conservazionistico.
9.2 Attività venatoria e gestione faunistica
L'Ente competente in materia si impegna ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti
misure di indirizzo gestionale per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito:
− porre in essere azioni di prevenzione dei danni causati da canidi, mediante la protezione
degli allevamenti;
− monitorare l'impiego e l'efficacia dei sistemi di prevenzione da danno da canidi forniti alle
aziende agricole nell'ambito del “Progetto Lupo: misure per la mitigazione del conflitto
uomo-lupo”, finanziato nell'ambito del Piano di Azione Ambientale 2008-2010 della
Regione Emilia Romagna, o comunque acquistati mediante incentivi pubblici;
− promuovere l'applicazione all'interno del sito Natura 2000 di un sistema di indennizzo dei
danni da canidi, premiante per le aziende agricole che adottino sistemi di prevenzione, che
riconosca oltre al danno diretto al 100%, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, anche il danno indiretto, nonché il risarcimento dei danni in tempi immediati
all'evento di predazione, previa verifica dell'effettivo impiego dei sistemi di prevenzione
adottati;
− realizzare una banca dati sui danni al patrimonio zootecnico;
− indirizzare la riduzione del numero di cinghiali nelle aree dove l'eccessiva densità può
causare danni ad habitat e specie di interesse comunitario;
− la repressione del bracconaggio
− definire e adottare provvedimenti che consentano di vietare le catture di animali e
sospendere i ripopolamenti e/o l'attività venatoria nelle aree in cui vengono trovati bocconi
avvelenati, animali uccisi da bocconi avvelenati ed anche lacci e altri strumenti di
cattura/uccisione vietati, allo scopo di scoraggiare i responsabili di tali pratiche illegali;
− realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione contro l'uso illegale dei bocconi
avvelenati per evitare l'uccisione di lupo e di vari rapaci.
L'Ente competente in materia, allo scopo di ridurre la competizione (alimentare, genetica e per i
territori) con il lupo e il gatto selvatico, di favorire il processo di espansione del gatto selvatico in
atto nel territorio bolognese, nonché di ridurre i rischi di predazione di specie selvatiche da parte dei
gatti domestici, promuove e attua:
− il monitoraggio del fenomeno del randagismo canino e felino;
− il controllo di cani e gatti randagi con metodi incruenti (cattura, sanzioni ai proprietari,
controlli sulla registrazione dei cani, mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti
senza proprietario o con proprietario rintracciabile, incentivi e facilitazioni per la
sterilizzazione dei gatti);
− la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e
gatti vaganti.
In caso di presenza di colonie feline, qualora risulti incompatibile con il mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie di interesse comunitario, l'Ente competente in materia
in considerazione della L. n. 281 del 14/8/91 e della L.R. 27/2000 si impegna a spostare i punti di
alimentazione in aree meno impattanti e a promuovere, in accordo con i soggetti interessati
(associazioni animaliste e zoofile, ecc), la realizzazione di interventi per la limitazione delle nascite
ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 27/2000. L'Ente di gestione del sito si impegna a fornire ai Comuni le
indicazioni affinché non favoriscano la nascita di nuove colonie in aree molto delicate per le specie
potenzialmente predate.
9.3 Attività agricola e zootecnica
L'Ente gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, la coltivazione
di specie di varietà locali, nonché la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti
comunitari in materia agroambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnicoamministrativa ai possibili beneficiari.
L'Ente di gestione, si impegna ad elaborare un specifico Piano di dettaglio e a promuovere un
accordo programmatico con i proprietari/conduttori ed eventuali altri Enti, per l'esercizio del
pascolo sulle superfici pascolive del sito, mediante uno studio analitico con localizzazione
cartografica e catastale delle aree a pascolo, individuazione delle proprietà, definizione e
descrizione dei tipi vegetazionali per singole proprietà, definizione degli interventi possibili sui
diversi tipi in accordo con le volontà dei proprietari, definizione di un piano degli interventi con
tipo, modalità e criteri di intervento, grado di urgenza, entità in termini di superficie, stima dei costi
e dei ricavi eventuali; accordo programmatico tra Ente Gestore, Proprietari, ed altri Enti per la
realizzazione del Piano di dettaglio e l’utilizzo razionale di programmi finanziari di sostegno (es.
PSR, azioni GAL, ) e/o l’attivazione di progetti specifici (es. LIFE Nature, LIFE Enviroment,
Policy and Governance, ecc).
L'Ente gestore del sito promuove ed attua attraverso opportune norme regolamentari, le procedure
di sfalcio nei prati stabili, seminativi e medicai garantendo comunque che il taglio venga realizzato
a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga a velocità ridotta e che gli organi
falcianti siano posizionati ad almeno 10 cm da terra. Nelle more dell'emanazione di apposito
documento regolamentare gli Enti di gestione/gli utenti dovranno attenersi alle norme al momento
in vigore.
L'Ente gestore del sito promuove ed attua altresì la definizione di linee guida e sottoscrizione di un
protocollo d'intesa con concessionari/proprietari/gestori per ripuliture e sfalci ai margini di strade,
sentieri e bordi forestali; le operazioni di sfalcio e trinciatura della vegetazione erbacea di
cavedagne, bordi dei campi e fossati devono essere compiute frequentemente solo là dove è
necessario il transito di mezzi, animali e persone, impedendo così anche la distruzione dei nidi ed il
loro eventuale danneggiamento.
L'Ente gestore del sito si impegna, inoltre, ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti
misure di indirizzo gestionale per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito:
− la creazione ed il mantenimento delle pozze di abbeverata in condizione idonea a garantire
la contemporanea funzione zootecnica e naturalistica;
− il ripristino di pozze esistenti e la realizzazione di nuove pozze per anfibi;
− la formazione agli agricoltori in merito all'utilizzo sostenibile dell'acqua e all'adozione di
tecniche agronomiche che consentano un risparmio idrico (modalità lavorazione dei terreno,
modalità di irrigazione, ecc).
9.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale
L'Ente di gestione promuove e/o attua l'elaborazione, redazione e approvazione di un Piano di
dettaglio specifico per la gestione dei boschi nel sito, finalizzato al mantenimento/miglioramento
dello stato di conservazione degli habitat forestali di interesse comunitario, degli habitat di specie di
interesse comunitario nelle aree forestali e della biodiversità del sito legata ai boschi.
L'Ente di gestione promuove e/o attua l'elaborazione, redazione e approvazione, altresì, di uno
specifico Piano di dettaglio relativo alla gestione dell'habitat 9260 “Boschi di castagno”, e
promuove altresì un accordo programmatico con i proprietari/conduttori ed eventuali altri Enti, per
la relativa gestione e la valorizzazione degli stessi, inclusa la regolamentazione e il relativo
sfruttamento. A tal fine l'Ente di gestione promuove e/o attua uno studio analitico sui siti di presenza
dei boschi di castagno che dovrà contenere almeno:
− l'individuazione della localizzazione cartografica e catastale dei boschi a prevalenza di
castagno;
− l'individuazione delle proprietà;
− la definizione e descrizione dei tipi fisionomico-strutturali dei boschi a prevalenza di
castagno per singole proprietà;
− la definizione degli interventi possibili nelle diverse tipologie …. in accordo con le volontà
dei proprietari (es. recupero o miglioramento di castagneto da frutto, avviamento all’alto
fusto, utilizzazione a ceduo, ecc.);
− la definizione di un piano degli interventi che indichi il tipo, le modalità e i criteri di
intervento, il grado di urgenza, l' entità in termini di superficie, la stima dei costi (es. azioni
di miglioramento a macchiatico negativo) e dei ricavi eventuali (interventi a macchiatico
positivo -es. utilizzazione cedui);
− l'accordo programmatico tra Ente Gestore, Proprietari, ed altri Enti per la realizzazione del
piano e l’utilizzo razionale di programmi finanziari di sostegno (es. PSR, azioni GAL, ) e/o
l’attivazione di progetti specifici (es. LIFE Nature, LIFE Enviroment, Policy and
Governance, ecc).
L'Ente di gestione provvede alla definizione di linee guida ed alla elaborazione di apposite norme
regolamentari volte a disciplinare il rilascio di legno morto in bosco, la rimozione di alberi morti o
deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di
ordine fisiopatologico. In attesa della definizione di apposite linee guida gli Enti competenti in
materia forestale sono tenuti a:
− prevedere, nella predisposizione dei piani di gestione forestale, all'interno delle aree boscate
la presenza di zone di almeno 2 ettari in cui sia possibile raggiungere una densità di alberi
maturi di 7 – 10 piante per ettaro (alberi vecchi, deperienti o morti in piedi); in tali zone, che
non dovranno distare più di 500 – 1000 m l’una dall’altra, deve essere vietato sia
l’abbattimento di alberi stramaturi che la rimozione del legno morto;
− prevedere, nella previsione dei piani e degli interventi di taglio, una quota di legno morto da
lasciare al suolo per la conservazione dei coleotteri xilofagi.
Ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, gli Enti competenti in
materia forestale sono tenuti a dotare il sito di uno specifico Piano di prevenzione e di estinzione
degli incendi.
L'Ente gestore del sito, inoltre, promuove e/o attua :
− la progettazione di dettaglio e realizzazione di interventi di decespugliamento manuale o
meccanico e sfalcio regolare finalizzati alla conservazione e/o ripristino di aree aperte e
dell'habitat 6210*;
− la progettazione esecutiva e realizzazione di interventi colturali, compatibilmente con le
caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche), secondo appositi progetti e/o in
applicazione del Piano di dettaglio per la gestione degli habitat forestali, sopra elencati;
− il diradamento delle fustaie di conifere alloctone (Picea abies, Pinus nigra, Pseudotsuga
menziesii) al fine di favorire la rinnovazione delle essenze caratteristiche dell’habitat 9180*,
compatibilmente con il mantenimento dell’habitat del Barbastello comune (Barbatella
barbatellus).
− la tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale;
− la progettazione di dettaglio e realizzazione di interventi forestali per il mantenimento e il
miglioramento dell’habitat del barbastello comune (Barbatella basrbastellus)
− il controllo e contenimento delle specie erbacee, arbustive e arboree invasive o alloctone,
anche mediante la realizzazione di aree sperimentali;
− la definizione, l'applicazione, e la realizzazione di aree dimostrative/sperimentali permanenti
di modelli colturali di riferimento, di trattamenti selvicolturali e di interventi selvicolturali
idonei alla rinnovazione e conservazione della perpetuità degli habitat;
− la realizzazione di interventi di avviamento all'alto fusto dei cedui invecchiati;
− la conservazione di habitat idonei per Rettili e Anfibi mediante la regolamentazione degli
interventi di pulizia del sottobosco, prevedendo l'obbligo per proprietari e conduttori di
lasciare aree con vegetazione marcescente, cataste di legna, cataste di pietrame.
9.5 Pesca e gestione della fauna ittica
L'Ente di gestione del sito promuove e/o attua:
− il monitoraggio finalizzato a verificare l'efficacia delle misure di conservazione per la
riduzione del prelievo di vairone (verifica dei quantitativi massimi stabiliti):
− il censimento dei laghetti a gestione privata su scala di bacino, interni o esterni al sito
(localizzazione, modalità di gestione) nonché la definizione del rischio di introduzione di
specie alloctone ed all'individuazione, in accordo con i soggetti gestori, di misure e azioni
volte ad evitare che le acque private, soprattutto quelle soggette a ripetuti ripopolamenti,
entrino in contatto con le acque pubbliche che ospitano specie ittiche di interesse
comunitario;
− il monitoraggio periodico annuale di Austropotamobius pallipes, tramite metodi almeno
semi-quantitativi, in grado di delineare il trend della popolazione; nel caso in cui i
monitoraggi rilevassero la presenza di specie alloctone di gamberi, la disposizione di idonee
misure finalizzate al controllo e/o all'eradicazione di tali specie dal sito;
− la definizione di programmi di eradicazione progressiva di specie acquatiche alloctone o non
naturalmente presenti nei corpi idrici naturali e in ambienti interessati da siti di riproduzione
di anfibi e che mettano a rischio la conservazione di fauna e flora autoctone; il programma
di eradicazione va valutato in relazione alla possibilità di concreta reintroduzione di specie
autoctone.
L'Ente di gestione del sito si impegna inoltre a definire ed adottare un disciplinare con l'obbligo di
pulizia e disinfezione degli attrezzi di cattura e pesca da parte di pescatori, tecnici, ricercatori e
amatori allo scopo di prevenire la diffusione di malattie, in particolare la Chitridiomicosi e la
Afanomicosi responsabili rispettivamente del declino di anfibi e gambero di fiume.
L'Ente gestore del sito promuove ed attua programmi di conservazione ex situ del Gambero di
fiume (Asutropotamobius pallipes) e del Barbo canino (Barbus caninus) che prevedano, previo
studio di fattibilità, la costituzione di nuove popolazioni nel sito mediante produzione e semina di
novellame e/o spostamento di riproduttori e che prevedano la successiva verifica di attecchimento
delle nuove popolazioni; a tal fine l'Ente gestore può utilizzare i centri di riproduzione
(prioritariamente provinciali e in alternativa regionali), previa eventuale sottoscrizione di specifici
accordi con i soggetti gestori.
9.6 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua,
infrastrutture idrauliche
L'Ente gestore del sito promuove e attua:
− la rimozione o l'adeguamento dei manufatti esistenti che causano interruzione del continuum
dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario,
prevedendo qualora possibile anche i necessari accorgimenti per salvaguardare il
mantenimento delle eventuali pozze esistenti;
− la verificare della funzionalità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello
sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo;
− il mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del
geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio
idrogeologico.
9.7 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive
L'Ente gestore del sito si impegna ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti misure
specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito:
− la limitazione in tutto o in parte , di concerto con i proprietari e/o gestori dei terreni,
dell'accesso a determinate zone del sito per particolari ragioni di tutela ambientale;
− promuove con le associazioni speleologiche la redazione e sottoscrizione di un codice per la
regolamentazione della fruizione degli ambienti ipogei presenti nel sito;
− prevede, in caso di fruizione turistica delle cavità presenti, opportune misure di salvaguardia
nei confronti dei chirotteri;
− limita le attività sportivo/ricreative nelle stazioni di presenza o nell'areale di distribuzione di
Himantoglossum adriaticum e Anacamptis pyramidalis.
9.8 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari, altre attività
L'Ente di gestione promuove l'elaborazione e l'adozione, previo esito positivo della Valutazione di
Incidenza, di Disciplinari tecnici per materie standardizzabili che consentano una semplificazione
delle procedure amministrative di categorie d'interventi, quali ad esempio gli interventi di
manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici.
L'Ente di gestione del sito e gli Enti gestori della viabilità extraurbana principale e secondaria
promuovono ed attuano un accordo finalizzato all'individuazione e all'applicazione di modalità di
manutenzione ordinaria delle strade che comportino minori impatti sul territorio interessato. In
particolare tale accordo dovrà valutare/regolamentare:
− l'introduzione di materiali alternativi al sale (cloruro di sodio) per lo scioglimento del
ghiaccio e/o la definizione e la realizzazione di interventi per la raccolta delle acque di
scioglimento da spargimento di sale;
− la regolamentazione dell'utilizzo di trinciatori/sfibratori nelle potature di alberi e arbusti;
− l'eliminazione o il massimo contenimento dell'uso di diserbanti chimici per il controllo della
vegetazione erbacea;
L'Ente gestore del sito promuove inoltre la riduzione dell'inquinamento luminoso mediante:
− la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto
luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di
illuminazione fotovoltaici e a LED e/o nuove tecnologie a minore impatto;
− l’illuminazione decorativa degli edificati in modo che non siano posti in luce le vie di
accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chirotteri;
− nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di
interventi su edifici e spazi privati, l'utilizzo di lampade caratterizzate da alta efficienza
luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d’onda corrispondenti a
ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per
esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra
ed installate ad altezza non superiore a 3,5 metri salvo motivate ragioni di sicurezza o
pubblica incolumità;
L'Ente gestore del sito si impegna, inoltre, ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti
misure specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito:
− riduzione dell'impatto della viabilità su specie e habitat attraverso l'adozione di misure di
mitigazione quali sottopassaggi o altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare
per la fauna minore in presenza di corridoi ecologici locali ad alta densità di individui
durante l'anno o concentrati nei periodi di migrazione;
− attuazione di interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale finalizzati al
graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del
sito e l'innesco spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia;
− progressiva riduzione delle operazioni di disinfestazione contro gli insetti tramite
nebulizzazione di sostanze chimiche in ambito urbano;
− l'impiego di tecniche e materiali a basso impatto ecologico negli interventi di ingegneria
naturalistica, ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili.
9.9 Informazione, formazione, educazione, divulgazione naturalistica
L'Ente di gestione del sito promuove ed attua l'informazione ai proprietari o conduttori di terreni
circa la presenza di habitat e/o habitat di specie nella proprietà, circa il procedimento della
Valutazione di Incidenza e le conseguenze anche penali di eventuali danneggiamenti agli habitat.
E' necessario inoltre provvedere ad una mirata campagna di informazione e divulgazione delle
misure specifiche di conservazione del sito approvate, presso i proprietari e i conduttori di terreni,
residenti nel sito e tecnici di Enti pubblici.
L'Ente gestore del sito si impegna, inoltre, ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti
misure specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito:
− predisposizione e messa in di posa opportuna segnaletica stradale di avvicinamento al fine di
individuare agevolmente sul territorio il sito Natura 2000;
− qualificazione della fruizione turistico-ricreativa mediante la progettazione, realizzazione e
posa in opera di cartellonistica che informi sulle modalità di accesso e di fruizione del sito,
sulle sue principali emergenze e vulnerabilità, e che educhi a comportamenti coerenti con le
finalità della rete Natura 2000;
− realizzare campagne di informazione, divulgazione e sensibilizzazione rivolte a residenti, a
operatori economici locali, a soggetti interessati (agricoltori, cacciatori, pescatori, sportivi,
turisti, ecc) e alla popolazione in generale (scuole, famiglie, ecc), mediante incontri pubblici
e produzione di materiale informativo (cartaceo, multimediale, ecc), relativamente al
rispetto e alla conservazione della biodiversità, alle attività produttive che potenzialmente
interferiscono con gli habitat e le specie, alla promozione di comportamenti coerenti con le
finalità della Rete Natura 2000. A tal fine si individuano i seguenti temi prioritari:
− sensibilizzazione degli agricoltori sull’adozione di sistemi agricolturali eco-compatibili, e
importanza delle forme di coltivazione senza o con ridotto uso di geodisinfestanti,
rodenticidi e diserbanti, nonché dell'utilizzo sostenibile dell'acqua
− effetti della presenza delle specie alloctone: invasività, interazione con habitat e specie
autoctoni, rischi ecologici connessi alla loro diffusione, modalità di prevenzione e controllo
degli impatti
− mantenimento degli elementi naturali e seminaturali tipici del paesaggio agrario tradizionale
ad alta valenza ecologica;
− importanza della necromassa nel bosco, il rilascio del legno morto e la tutela degli alberi
morti, vetusti e deperienti;
− modalità sia di realizzazione e manutenzione delle pozze, fontanili, abbeveratoi e delle
piccole zone umide, sia di gestione dei livelli idrici e della vegetazione delle sponde allo
scopo di incrementare la presenza e lo stato di conservazione di specie di interesse
comunitario, con particolare riferimento agli anfibi;
− modalità di realizzazione e collocazione di cassette nido e rifugi per la fauna minore
(invertebrati, erpetofauna, piccoli mammiferi, chirotteri, passeriformi);
− divulgazione e sensibilizzazione sulla conservazione dell'entomofauna di particolare
interesse conservazionistico;
− svolgere attività di sensibilizzazione per il controllo di cani e gatti vaganti;
− svolgere attività di informazione e sensibilizzazione per disincentivare l'uso illegale dei
bocconi avvelenati per evitare l'uccisione del lupo e di vari rapaci;
− realizzare corsi tecnici per la progettazione di opere di sistemazione idraulica al fine di
incentivare a livello progettuale l'adozione di soluzioni che riducano le alterazioni
ecologiche e la riduzione delle possibili alterazioni chimico-fisiche delle acque;
− disincentivare il prelievo e la raccolta della flora nelle stazioni dell'habitat prioritario 6210*
mediante la produzione e diffusione di materiale informativo (agriturismi, ecc) e
realizzazione di apposita segnaletica lungo i sentieri e le aree di sosta;
− sensibilizzare gli agricoltori per la salvaguardia delle specie di avifauna nidificanti nei
coltivi o ai margini dei coltivi.
− svolgere attività di sensibilizzazione e informazione per contrastare il fenomeno
dell'abbandono di rifiuti e la formazione di piccole discariche abusive.
L'Ente di gestione del sito promuove ed attua inoltre:
− l'informazione e la sensibilizzazione al rispetto dei siti di rapaci rupicoli durante lo
svolgimento di attività turistico-ricreative;
− la realizzazione di bacheche esplicative e di staccionate in legno a scopo dissuasivo ai lati
dei sentieri pedonali che lambiscono il 6210 o a protezione degli stessi;
− la formazione agli agricoltori in merito all'utilizzo sostenibile dell'acqua e all'adozione di
tecniche agronomiche che consentano un risparmio idrico ( modalità lavorazione dei terreno,
modalità di irrigazione, ecc).
10. SANZIONI
Fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18
della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle ipotesi di reato previste dagli artt. 727 bis e 733 bis del
codice penale, delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente), delle sanzioni penali di
cui alla legge n. 394 del 1991, nonchè l'applicazione di altre fattispecie dettate da normativa di
settore, nel caso in cui si manifestino comportamenti costituenti violazione delle misure specifiche
di conservazione del Sito, si applicano le sanzioni previste dall’art. 60 della L.R. n. 6/05 “Disciplina
della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della
rete Natura 2000”.
Oltre alle sanzioni di cui al precedente capoverso può essere altresì ordinata la riduzione in pristino
dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro
un congruo termine l'Ente di Gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi
gli animali abbattuti.
La tipologia e l'entità della sanzione sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- dal pregio del bene danneggiato;
- dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
Ai sensi dell'art. 60, comma 7, della L.R. n. 6/05 i proventi delle spettano all'Ente di Gestione del
sito.
Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie trova applicazione la legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. INDENNIZZI E CONTRIBUTI
Gli indennizzi e gli incentivi previsti nell'ambito delle presenti misure saranno definiti in base
ad indennità, contributi e finanziamenti erogabili prioritariamente attraverso il Piano Regionale
di Sviluppo Rurale o altri Piani e Programmi regionali, fatta salva la facoltà da parte dell'Ente
gestore del sito di reperire anche altre fonti di finanziamento utilizzabili ai termini di legge.
TABELLA 1
ELENCO DELLE SPECIE DI FLORA PROTETTE E/O DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO DI CUI ALL'ART. 7.2
Specie
(nome latino)
Phyllitis scolopendrium
Ophioglossum vulgatum
Galanthus nivalis
Leucojum vernum
Ilex aquifolium
Dianthus armeria armeria
Dianthus balbisii
Sedum monregalense
Gentiana asclepiadea
Gentianopsis ciliata
Scilla bifolia
Crocus vernus
Erythronium dens-canis
Lilium bulferum ssp. croceum
Lilium martagon
Anacamptis morio
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis ustulata
Cephalantera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalantera rubra
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii
Dactylorhiza sambucina
Epipactis helleborine
Neottia nidus-avis
Orchis mascula mascula
Orchis purpurea
Platanthera chlorantha
Aquilegia atrata
Aquilegia vulgaris
Digitalis ferruginea
Daphne laureola
Specie
(nome italiano)
Lingua cervina
Lingua di serpe
Bucaneve
Campanellino
Agrifoglio
Garofano a mazzetti
Garofano di Balbis
Borracina di Mondovì
Genziana di Esculapio
Genziana cigliata
Scilla silvestre
Croco
Dente di Cane
Giglio rosso
Giglio martagone
Orchide minore
Orchide piramidale
Orchide bruciacchiata
Cefalantera bianca
Cefalantera maggiore
Cefalantera rossa
Orchide di Fuchs
Orchide sambucina
Elleborine comune
Nido d’uccello
Orchide maschio
Orchide maggiore
Platantera verdastra
Aquilegia scura
Aquilegia comune
Digitale bruna
Dafne laurella
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