DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1576 DEL 17/04/2014
SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIOINI
SOCIALI AGEVOLATE - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE,
ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI (ART. 65
L.448/98 E ART 74 L.151/2001): APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESAME E
L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI COMPETENZA 2014. CODICE
C.I.G.: X220E84EAC
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto:
–
l'art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) L. 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;
–
l'art. 74 del D.Lgs 151/2001 in materia di Assegno di Maternità di base;
–
il D.lgs n. 109 del 31/03/1998;
–
il D.Lgs n.130 del 03/05/2000 ha disposto correttivi ed integrazioni al D.lgs n. 109/1998;
–
il D.P.R. n. 452/2000 così come modificato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per la Solidarietà sociale del 25/05/201, n. 337 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
del 18/01/2002, n.34;
–
il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che: all'art. 23, comma 12-bis, disciplina
l'abrogazione del D.Lgs n. 109/1998, nonché del DPCM n. 221/1999, a far data dai gg 30 dall'entrata in
vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE; all'art. 23, comma 12-ter, prevede
che le informazioni comunicate ai sensi dell'art 7, 6° comma, del DPR n. 605/1973 e, comma 2 dell'art 11 del
DL n. 201/2011, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito
alla compilazione della DSU, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima
dichiarazione;
–
il DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) “ (GU serie generale n.
19/ del 24/01/2014) entrato in vigore l'08/02/2014;
–
l'art. 10, comma 3, del DPCM n. 159/2013 il quale prevede che, con apposito provvedimento ministeriale, in
sede di prima applicazione, il modello della DSU è adottato entro gg 90 dall'entrata in vigore dello stesso
decreto (08/02/2014);
–
l'art. 14 del DPCM n. 159/2013 il quale prevede:
comma 1 “Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo
10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita' del presente
decreto. Le DSU in corso di validita' alla
data
del
primo periodo, presentate sulla base del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono piu'
utilizzabili ai fini della richiesta di
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nuove prestazioni.”
comma 2 “Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente
alla data di cui al comma 1, sono
erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle
prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari
all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del
presente
decreto nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati. ”
comma 3 “Relativamente all'assegno ai nuclei
familiari
con
almeno
tre figli minori, di cui
all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al
momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1°
gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data,
il beneficio e' limitato al semestre in cui e'
stata
presentata
la domanda, con riferimento al periodo di
possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato al possesso
del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato
secondo le modalita' di cui al presente decreto. Al riguardo
propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al
i
comuni assicurano, anche attraverso i
richiedente
sulla
necessita'
di ripresentare
la DSU secondo le modalita' di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio ”
comma 4 “Con riferimento
all'assegno
di maternita' di base
di
cui all'articolo 74 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della
presentazione della domanda, la soglia di
cui
al
comma
3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in
cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia
presentata successivamente a tale data ”
comma 5 “Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla
data di entrata
in
vigore
del presente
decreto,
continuano
ad
essere
erogate
secondo
le
disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione
in conformita' con
le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui
al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. “
–
che, l'Assegno ai Nuclei Familiari con tre figli minori e l'Assegno di Maternità è concesso dai comuni ed erogato
dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni;
–
che, i Comuni sono deputati a ricevere le dichiarazioni sostitutive concernenti le condizioni reddituali dei
cittadini, nonché, avvalersi dell’attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale di cui alla L. n. 431/91 e
successive modificazioni, mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPCM n.
305 del 21/07/99;
DATO ATTO
–
che, sono stati invitati a manifestare al Comune la volontà di rinnovo del rapporto convenzionale,
relativamente alle istanze di competenza 2014 agli stessi costi del 2013, i n. 16 CAAF già convenzionati per
le istanze di competenza 2013, ad eccezione di n. 01 CAAF (FE.N.A.P.I. Srl) che ha comunicato il recesso
dalla convenzione 2013 il 17/09/2013 con nota acquisita al prot n. 72996/2013 e n. 01 CAAF (CSE Srl) che
pur avendone chiesto il convenzionamento nello scorso anno, di fatto il delegato non si è presentato a
sottoscrivere la convenzione 2013;
–
che, il Caf Professione Fisco srl, con propria nota, ha chiesto di sottoscrivere la convenzione 2014 con il
Comune di Andria per gli adempimenti relativi al Dlsg 109/98 e s.m.i.;
–
che al 09/04/2014 n. 12 CAAF hanno già confermato la volontà di convenzionarsi con il Comune di Andria,
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fermo restando la possibilità di altri caf di richiedere e rilasciare la propria disponibilità alla sottoscrizione della
convenzione in qualunque momento nel corso dell'anno 2014;
DATO ATTO altresì,
che i rapporti tra Comune e CAAF convenzionati sono disciplinati da apposita convenzione conforme al testo di
–
cui all'allegato A);
RITENUTO che la pluralità dei contraenti sul territorio promuova la qualità dei servizi erogati e tuteli la libertà di
scelta del cittadino in ordine alle prestazioni di consulenza;
DATO ATTO che la convenzione di cui all'allegato A) espressamente prevede:
– consulenza gratuita al cittadino per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate;
– obbligo del CAAF di dare comunicazione al Settore Socio-Sanitario dell'avvenuto positivo inoltro informatico al
competente ufficio INPS dei dati dei beneficiari;
– pagamento delle sole istruttorie positive di istanze di Assegno ai Nuclei Familiari ed Assegno di Maternità;
–
decurtazione dagli importi da pagare del corrispettivo dovuto per quelle istanze che seppur istruite
positivamente dal CAAF siano state successivamente annullate dall'INPS per irregolarità;
– pagamento per ogni pratica positivamente evasa di un corrispettivo di € 9,30 IVA inclusa;
– obbligo da parte dei CAAF convenzionati di assicurare la regolarità e correttezza delle istanze istruite.
DATO ATTO, altresì,
–
che l'intervento Sportello Sociale CAAF è stato espressamente progettato in sede di Piano Sociale di Zona
2010/2012 prorogato per l'annualità 2013
–
che è in corso di predisposizione il Piano sociale di zona 2014/2016
VISTO il PEG DI SETTORE ANNUALITA' 2013
DATO ATTO che non è stato ancora approvato il Bilancio relativo all'annualità 2014.
DETERMINA
1) di approvare lo schema di convenzione di durata annuale, composto da n. 11 articoli, regolativo dei
rapporti tra il Comune e CAAF che, trascritto all'allegato A, forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di assegnare al presente procedimento il codice CIG X220E84EAC;
3) di provvedere all'esame delle istanze di cui agli artt. 65 L. 448/98 (assegno ai nuclei familiari) e art. 74
del D.Lgs 151/2001 (Assegno di Maternità di base) di competenza anno 2014 mediante affidamento del
servizio ai CAAF presenti sul territorio cittadino che hanno sottoscritto la specifica convenzione;
4) di dare atto che ai CAAF sarà corrisposta, per ogni pratica positivamente evasa, la somma di €9,30 (IVA
compresa) con eventuale decurtazione della stessa cifra per ogni istanza annullata dall'INPS;
5) di dare atto che il cittadino è libero di rivolgersi a qualsivoglia CAAF convenzionato per la presentazione
della propria istanza e per riceverne la relativa assistenza;
6) di dare atto che la convenzione è sottoscrivibile con tutti i CAAF che ne formalizzino espressa richiesta;
7) di impegnare per l'istruttoria delle istanze di Assegno ai Nuclei Familiari ed Assegno di Maternità
competenza anno 2014 la somma presuntiva di € 18.000,00 al cap 7001/1 del bilancio 2014;
8) di dare atto che il presente impegno di spesa non è frazionabile
9) di dare atto che, ove se ne ravvisi la necessità in base alle istanze assegnate per l'istruttoria 2014, con
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successiva determinazione si provvederà ad integrazione dell'impegno di spesa assunto;
10) di dare atto che la liquidazione delle somme spettanti a ciascun CAAF convenzionato sulla base delle
istanze effettivamente istruite avverrà con successiva determinazione di liquidazione;
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OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIOINI SOCIALI
AGEVOLATE - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, ASSEGNO DI MATERNITA’
CONCESSO DAI COMUNI (ART. 65 L.448/98 E ART 74 L.151/2001): APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESAME E L'ISTRUTTORIA
DELLE ISTANZE DI COMPETENZA 2014. CODICE C.I.G.: X220E84EAC
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Ottavia Matera / INFOCERT SPA
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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