Avviso pubblico - Regione Calabria

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO "LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO"
INTERVENTI FORMATIVI DI RAFFORZAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELLE
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI E PER LA REALIZZAZIONE
DEL IV ANNO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIUONALE
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1. Riferimenti legislativi e normativi
Il presente avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
Normativa comunitaria:
• Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009
del 7/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
• Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999;
• Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 modificato dal Regolamento
(CE) n. 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
del 15 febbraio 2007;
• Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di
costi ammissibili al contributo del FSE;
• Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE)
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE 1260/1999;
• Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13
luglio 2007;
• Regolamento n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica
il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
• Regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla
gestione finanziaria, il Regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6
maggio 2009 che modifica il Regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
• Regolamento 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009, che modifica il Reg. n.
1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
• Decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del 17 dicembre 2007 che approva il POR
Calabria FSE 2007-2013;
• Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario
unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);
• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del
Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un
sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
• Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale europeo 2007-2013;
Normativa nazionale
• Legge 14 febbraio 2003, n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
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• Legge 28 marzo 2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
• Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.
53”;
• Accordo in Conferenza unificata del 14 luglio 2005, recepito con D.I. del 10 ottobre 2005, che
approva il modello di “Libretto formativo del cittadino”, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i);
• Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni; Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.
76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
• Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 “Regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
• Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme
in materia di lavoro e previdenza sociale;
• Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all’art. 64 comma 4 bis rispetto all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
• Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Spese
ammissibili FSE 2007-2013”
• Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 febbraio 2010 per
l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e
formazione professionale a livello regionale;
• Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito
con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo
2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
• Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente l’adozione di un modello di certificazione
delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
• Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le
Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di
riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
• Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti
necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in
sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell’11 novembre 2011;
• Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l’integrazione del
repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
• Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi
dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
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• Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale
di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato per la qualifica o il diploma
professionale a norma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167;
• Accordo del 20 febbraio 2014 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di
esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
• Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
Normativa regionale
• Delibera Giunta Regionale n. 882 del 24 dicembre 2007 che approva il Piano operativo FSE 20072013;
• Delibera di Giunta Regionale n. 213 del 10 marzo 2008 che approva il Piano Finanziario del Piano
operativo FSE 2007-2013;
• Piano di comunicazione POR Calabria FSE 2007-2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza del
9 aprile 2008;
• Delibera Giunta Regionale n. 529 del 22 luglio 2010 ad oggetto “Attivazione dei percorsi triennali di
istruzione e formazione in osservanza dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010.
Adozione macrotipologia organizzativa in relazione alla fase transitoria disciplinata all’articolo 27,
comma 2, del decreto legislativo n. 226/05”;
• Delibera Giunta Regionale n. 872 del 29 Dicembre 2010 con la quale è stato approvato il nuovo
regolamento per l’Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed
orientamento nella Regione Calabria, pubblicata sul Bollettino della Regione Calabria n. n. 5 del 16
Marzo 2011;
• Delibera Giunta Regionale n. 67 del 28 febbraio 2011 avente ad oggetto “Linee Guida per la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”;
• Delibera Giunta Regionale n. 190 del 26 aprile 2012, “Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167
(Testo unico dell’Apprendistato). Approvazione accordi (art. 3 e 5 D.Lgs. 167/2011) e Disposizioni
(art. 4 D.Lgs. 167/11)” che approva l’Accordo di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011
– T.U. apprendistato, per i profili formativi dell’apprendistato relativi alla qualifica e al diploma
professionale;
• Legge Regionale n. 53 del 18 dicembre 2013 “Disciplina del Sistema Regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale”;
2. Premessa
La presente Direttiva indica le modalità e i termini di presentazione e realizzazione di interventi
formativi, presentati da partenariati costituiti da Agenzie Formative accreditate per la Macrotipologia
“Obbligo Formativo / Obbligo di Istruzione e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” Attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi
dell’art. 1, comma 624, legge 296 del 27/12/2006 -, che abbiano realizzato e concluso percorsi per il
conseguimento della qualifica professionale in esito ai percorsi di IeFP regolarmente autorizzati
dalla Regione Calabria in esito agli avvisi pubblicati a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 29 aprile 2010, in qualità di capofila, e aziende del relativo settore economico di
riferimento, in qualità di partner, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale ai sensi
dell’art. 17 comma 1 lettera B del Decreto Legislativo 226/2005, da realizzare nell’anno formativo
2014/2015.
3. Finalità generali
La Regione Calabria nell’ambito della elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro intende promuovere sperimentazioni per migliorare l’integrazione tra
il sistema della Istruzione e Formazione Professionale ed il lavoro, con particolare attenzione alla
fase di orientamento al lavoro e sviluppando le filiere regionali.
I percorsi di IV anno di cui alla presente Direttiva consentono il conseguimento del Diploma
professionale con una forte caratterizzazione professionalizzante per una migliore fasatura dei
percorsi formativi con gli approdi occupazionali in vista della spendibilità immediata nel mercato del
lavoro.
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La presente iniziativa formativa, in continuità con la sperimentazione attuata nella pianificazione dei
percorsi triennali, rappresenta, dunque, un’ulteriore importante tappa del processo di riforma del
sistema educativo di Istruzione e Formazione Professionale avviato con la Legge Regionale
53/2013.
La figura del Tecnico di IeFP si differenzia dall’Operatore di IeFP per:
- la tipologia/ampiezza delle conoscenze;
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche;
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività;
- la tipologia del contesto di operatività;
- la presenza di ulteriori specializzazioni;
oltre che, più in generale, per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l’uso di
strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.
Il Diploma di Istruzione e Formazione Professionale è un titolo di validità nazionale e si colloca al
quarto livello del Quadro Europeo dei titoli e delle certificazioni (EQF - European Qualifications
Framework), riferito a figure tecniche dotate di adeguata cultura e in grado di intervenire nei
processi di lavoro non solo con le relative competenze operative, ma anche con quelle di
programmazione, coordinamento e verifica necessarie allo svolgimento di compiti con soddisfacenti
gradi di autonomia e responsabilità. Pertanto, in coerenza con il Quado Europeo, i descrittori della
figura professionale dovranno rispettare i seguenti requisiti:
LIVELLO 4
CONOSCENZE
ABILITÀ
COMPETENZE
Gli esiti di
apprendimento
rilevanti per il
Livello 4 sono
Conoscenze
pratiche e
teoriche in
ampi contesti in
un ambito di
lavoro o di
studio
- autogestirsi all’interno di linee guida in
Una gamma di
contesti di lavoro o di studio solitamente
abilità cognitive e
prevedibili, ma soggetti al cambiamento
pratiche necessarie
per creare soluzioni - supervisionare il lavoro di routine di altre
persone,
assumendosi
una
certa
a problemi specifici
responsabilità per la valutazione e il
in un ambito di
miglioramento delle attività di lavoro o di
lavoro o di studio
studio
4. Destinatari
Gli interventi formativi per il conseguimento del Diploma professionale di IeFP sono rivolti a giovani in
possesso di una corrispondente qualifica professionale di terzo livello EQF, secondo la tabella di
raccordo riportata nell’Appendice 2, conseguita frequentando un percorso triennale di Istruzione e
Formazione Professionale regolarmente autorizzato dalla Regione Calabria in esito agli avvisi pubblicati
a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010.
I soggetti proponenti dovranno allegare al Formulario/Scheda di Candidatura, Allegato B, l’elenco dei
destinatari.
5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono presentare progetti riferiti alla presente Direttiva Partenariati composti come minimo da:
una o più Agenzie Formative accreditate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 872/2010 per
la Macrotipologia “Obbligo Formativo / Obbligo di Istruzione e percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale” - di cui almeno una, in qualità di capofila, abbia realizzato, negli ann1 formativo 20122013 e 2013-2014, un intervento di terzo anno conclusivo di un percorso triennale di Istruzione e
Formazione Professionale, regolarmente autorizzato dalla Regione Calabria in esito agli avvisi pubblicati
a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, di cui il progetto di quarto anno
costituisce sviluppo;
una o più aziende del settore economico di riferimento, in qualità di partner.
Le Agenzie Formative devono essere in possesso dei requisiti per il mantenimento dell’accreditamento
ai sensi della DGR 872 del 29 dicembre 2010 per la Macrotipologia “Obbligo Formativo / Obbligo di
Istruzione e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”, essere in regola con i requisiti di
accreditamento delle strutture che realizzano percorsi triennali definiti dal DM 29 novembre 2007, essere
in possesso dei requisiti aggiuntivi previsti nelle Linee Guida di cui alla Delibera della Giunta Regionale
n. 67 del 28 febbraio 2011.
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Il possesso dei requisiti previsti dal precedente capoverso, che saranno verificati dal Servizio
Accreditamento del Dipartimento, costituisce condizione per la sottoscrizione dell’atto di convenzione.
6. Requisiti delle sedi
In riferimento all’art. 21 del Decreto Legislativo 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi
delle Agenzie Formative, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale potranno essere realizzati
esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti del vigente modello di accreditamento
regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di
mantenimento dell’accreditamento ai sensi della DGR 872 del 29 dicembre 2010.
Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l’indirizzo completo della sede o delle sedi di
realizzazione.
Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell’attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si
rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva
autorizzazione al Settore Formazione Professionale del Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia,
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato con almeno 20 giorni di anticipo, al fine di poter
effettuare la verifica dell’idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione.
7. Definizione delle figure professionali
I percorsi che si intendono realizzare devono essere mirati a figure professionali che rappresentano la
naturale continuità formativa in verticale rispetto a quelle previste per i percorsi triennali attuati negli
ambiti territoriali.
La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata all’acquisizione delle competenze di
base e tecnico-professionali definite nel Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione
Professionale e riportate nell’allegato 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011.
Le figure professionali individuate dalla Regione per la presente sperimentazione relativa all’anno
formativo 2014/2015 di percorsi di diploma di Istruzione e Formazione Professionale sono:
- TECNICO ELETTRICO;
- TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA;
- TECNICO DI CUCINA;
- TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR;
- TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI;
- TECNICO DI IMPIANTI TERMICI;
- TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE;
- TECNICO GRAFICO;
- TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA;
- TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI;
- TECNICO DELL’ACCONCIATURA;
Il numero dei percorsi Formativi, relativi le citate figure professionali, sarà definito al fine di soddisfare le
esigenze dei giovani che conseguita la qualifica hanno avanzato richiesta di frequentare il percorso di IV
anno per la realizzazione del diploma di tecnico.
In questa prima fase la sperimentazione verrà attivata anche per le figure di “Tecnico dei trattamenti
estetici” e di “Tecnico dell’acconciatura” previste in prosecuzione ai percorsi triennali di “Operatore del
benessere: estetica” e “Operatore del benessere: acconciatura”.
I percorsi triennali per “Operatore del benessere: estetica” e “Operatore del benessere: acconciatura” si
differenziano da tutte le altre figure del Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale, in
quanto costituiscono parte integrante di percorsi abilitanti finalizzati all’esercizio autonomo di professioni
regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Legge di disciplina dell’attività di estetista”, Legge
Regionale 19 marzo 1999, n. 5. Disciplina della qualificazione professionale dell’attività di estetista nella
Regione Calabria, Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”), che
prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una
annualità abilitante con competenze tecnico professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle
previste dagli standard del Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale in
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esito ai percorsi di “Tecnico dei trattamenti estetici” e di “Tecnico dell’acconciatura” e, pertanto, la
progettazione dovrà tenere conto delle competenze tecnico professionali di cui alle norme speciali.
Nell’articolazione didattica, inoltre, dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al
conseguimento dei diplomi di:
Tecnico di cucina;
Tecnico di sala e bar;
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza;
deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia
di promozione delle peculiarità locali.
Questo complesso di conoscenze deve portare alla maturazione di competenze specifiche, riferite al
profilo professionale di riferimento, in ordine alla promozione del territorio e delle sue particolarità
storico-artistico-culturali ed enogastronomiche nell’ambito dei processi di lavoro/attività di accoglienza,
informazione e promozione, rapporto con i fornitori, rapporto con i clienti, predisposizione ed erogazione
del servizio.
Le competenze acquisite con la frequenza al modulo “cultura del territorio” saranno riportate nel diploma
professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.
Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza
raggruppabili in un modulo specifico denominato “Cultura della sicurezza e ambiente”, privilegeranno
obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso, della prevenzione
incendi, della sicurezza sul lavoro, della manipolazione degli alimenti e dell’Hazard analysis and critical
control points (HACCP), della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale
interessato. (Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45, art. 46, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011)
Le competenze, acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla
legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione, a margine del percorso
formativo dello studente, consentendone, peraltro, un’immediata valenza applicativa sul piano
professionale.
I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli “Cultura del territorio” e “Cultura della sicurezza e
ambiente” dovranno essere specificatamente declinati in competenze, abilità e conoscenze all’interno
dei progetti formativi dei percorsi per “Tecnico di cucina”, “Tecnico di sala e bar”, “Tecnico dei servizi di
animazione turistico-sportiva e del tempo libero” e “Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza”.
8. Tipologie progettuali
In adesione alla Direttiva possono essere presentati progetti per la realizzazione di uno o più percorsi di
IV anno, in continuità con le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali regolarmente
autorizzati dalla Regione Calabria in esito agli avvisi pubblicati a seguito dell’Accordo in Conferenza
Stato Regioni del 29 aprile 2010.
L’inquadramento professionale delle figure di “Tecnico di Istruzione e Formazione Professionale”,
correlate al 4°livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell’Operatore
Professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la
naturale evoluzione.
La figura del Tecnico di IeFP si differenzia dall’operatore di IeFP per:
- la tipologia/ampiezza delle conoscenze;
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche;
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività;
- la tipologia del contesto di operatività;
- la presenza di ulteriori specializzazioni;
oltre che, più in generale, per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l’uso di
strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.
Il Tecnico di IeFP è dotato di adeguata cultura ed è in grado di intervenire nei processi di lavoro non
solo con le relative competenze operative, ma anche con quelle di programmazione, coordinamento
e verifica necessarie allo svolgimento di compiti con soddisfacenti gradi di autonomia e
responsabilità.
8.a. Caratteristiche degli interventi
Gli interventi proposti devono rispettare i livelli essenziali definiti nel Decreto Legislativo 226/2005,
richiamati nel citato Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, e devono essere:
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- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l’impianto riportato nell’Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di un Diploma professionale di Tecnico previsto tra le figure
professionali di durata quadriennale elencate e declinate negli allegati 4 e 5 dell’accordo citato e
riportate al punto 7 della presente Direttiva;
- orientati al raggiungimento degli standard formativi minimi definiti al precedente punto 7.
Potranno essere progettati percorsi personalizzati che tengano conto della specificità dell’allievo, ovvero:
• percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani provenienti da un percorso scolastico o dal
mondo del lavoro;
• unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità
del territorio.
Il rilascio del Diploma professionale è previsto a conclusione del percorso annuale, previo superamento
dell’esame finale e/o con la certificazione delle competenze di cui al successivo punto 8.e.
8.b. Opzioni metodologiche di base
I percorsi formativi di quarto anno debbono soddisfare i seguenti principi e criteri metodologici:
- riferimento alle mete educative, culturali e professionali proprie della legge 53/03 definite in termini
di comprensione della realtà, approfondimento della scientificità dei fenomeni oggetto di interesse e
dei modelli di intervento, assunzione di responsabilità personale e sociale, elaborazione di un
progetto di intervento volto a modificare la realtà stessa, acquisizione di padronanza circa
l’esecuzione del progetto, sviluppo di uno stile relazionale e cooperativo, comprensione del valore
economico, sociale e culturale delle azioni svolte, approfondimento della conoscenza di sé;
- coerenza e continuità rispetto ai percorsi triennali di qualifica sui quali si innestano;
- metodologia formativa del compito reale, centrata su unità formativa di apprendimento, a carattere
laboratoriale con prevalenza interdisciplinare, ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto,
all’acquisizione di una o più competenze, i contenuti e le relative competenze da acquisire devono
essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di
apprendimento e facilmente comprensibili all’utenza finale per permettere l’autovalutazione delle
stesse e ciò costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento
anche parziale delle competenze;
- gestione dei corsi:
o in conformità ai contenuti dell’Accordo sottoscritto il 27 luglio 2011, tra il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.226 e nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni indicati nel decreto
medesimo;
o nel rispetto, per tutto quanto non direttamente esplicitato nella DGR di approvazione e nel testo
della presente Direttiva, delle Linee Guida approvate con DGR 67/2011.
- personalizzazione, approccio progettuale (project work) ed utilizzo del portfolio delle competenze
personali;
- accorpamento delle discipline e delle tecnologie in numero limitato di aree formative (dei linguaggi,
storico-socio-economica, matematico-scientifico-tecnologica, professionale) e valorizzazione del
lavoro collegiale, anche con l’individuazione di funzioni di coordinamento e tutoriali;
- forte partnership formativa con il coinvolgimento delle imprese, con la presenza di un tutor
aziendale, sia per la specificazione dei compiti oggetto dello stage aziendale e sia per la valutazione
e validazione degli esiti. Lo stage deve rappresentare una autentica esperienza di lavoro e
consentire agli allievi di cogliere il senso più ampio dell’attività lavorativa svolta, comprendendo le
interconnessioni tra le diverse fasi del ciclo produttivo, sia attraverso la rotazione su più posti di
lavoro sia attraverso una conoscenza completa dei cicli di lavorazione e cogliendo le occasioni di
contatto con tutte le componenti del mondo del lavoro, al fine di sviluppare una adeguata cultura per
essere in grado di intervenire nei processi di lavoro non solo con competenze operative, ma anche
con competenze, adeguate al livello del percorso formativo di Tecnico di IeFP, di programmazione,
coordinamento e verifica necessarie allo svolgimento di compiti con soddisfacenti gradi di
autonomia e responsabilità.
8
In particolare i progetti di quarto anno debbono prevedere esperienze di alternanza, concordate con le
imprese partner, allo scopo di facilitare l’elaborazione e la realizzazione, da parte dell’allievo, di progetti
rispondenti a compiti coerenti con le finalità del percorso formativo. Sarà compito del tutor aziendale
attestare le attività svolte in azienda ed il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.
Al termine del percorso gli allievi dovranno in particolare evidenziare l’acquisita capacità di lavoro
autonomo, problem solving e conseguenti competenze volte al coordinamento e alla supervisione
nell’ambito di gruppi di lavoro operativi.
8.c. Opzioni metodologiche innovative
Allo scopo di favorire il successo formativo e di realizzare percorsi di apprendimento coerenti con
obiettivi avanzati nel campo delle competenze chiave di cittadinanza (con particolare riferimento
all’imparare ad imparare, all’agire in modo autonomo e responsabile e all’acquisire e interpretare
l’informazione) saranno favorevolmente valutate innovazioni metodologiche che, destrutturando almeno
in parte la didattica tradizionale, rispondano alle seguenti opzioni:
- predisposizione di spazi dedicati all’apprendimento laboratoriale, anche relativi agli assi culturali, al
fine di diminuire il tempo dedicato alla lezione tradizionale ad aula intera;
- articolazione dell’orario per asse e non per disciplina;
- organizzazione innovativa dei raggruppamenti, attraverso la previsione di gruppi di apprendimento
cooperativo, diminuendo il più possibile il lavoro a gruppo intero;
- utilizzo delle tecnologie per la didattica digitale, allo scopo di facilitare ulteriormente la messa a
punto di ambienti di apprendimento.
8.d. Durata
Il percorso prevede una durata complessiva di 1000 ore comprendente competenze di base per 250 ore,
laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti per 50 ore, competenze tecnico professionali per
400 ore, con la funzione di potenziare le attività di personalizzazione nell’area professionale, un modulo
di consulenza individuale di accompagnamento per l’inserimento nel mercato del lavoro di almeno 4 ore,
16 ore per gli esami, una fase di stage/tirocinio formativo per 280 ore. È possibile prevedere una
flessibilità didattico-organizzativa del 10% da stabilire tra le competenze tecnico professionali e la fase di
stage/tirocinio
Le ore dell’area professionale devono essere utilizzate per gli insegnamenti degli standard delle
competenze tecnico professionali caratterizzanti la figura previsti dall’Accordo Stato Regioni del 27 luglio
2011 e s. m. i.
Nei percorsi dove sono previste due diverse figure professionali di tecnico di IeFP le ore dell’area
tecnologica e dell’area professionale devono essere realizzate in due gruppi distinti.
L’attività comune, pur prevedendo la prevalenza del gruppo classe, si svolge preferibilmente nella forma
didattica del laboratorio che si sviluppa tramite tutte le diverse articolazioni dal gruppo classe, dal
sottogruppo fino all’attività individuale. Lo stage e il project work (un’attività compiuta, realizzata su
richiesta della struttura partner dell’alternanza formativa - impresa, associazione, ente pubblico...) si
svolgono prevalentemente in forma individuale e di piccolo gruppo nel quale sia riconoscibile il contributo
del singolo allievo.
Per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro si prevede un modulo sperimentale di consulenza
individuale orientativa al lavoro della durata di 4 ore allievo. Il modulo in questione si deve intendere
come accompagnamento finale e deve offrire agli allievi elementi necessari ad attivare strategie di
ingresso nel mondo del lavoro. Il modulo di accompagnamento è la naturale continuazione del progetto
individuale di ogni singolo allievo, elaborato durante il percorso formativo con l’ausilio del tutor, e
prevede la realizzazione di un progetto personale che sarà presentato in sede di esame finale (durante
la prova orale). Il modulo di consulenza individuale deve concludersi entro 3 mesi dalla fine del percorso
(esami finali). Le ore del modulo orientativo devono essere riferite ai singoli allievi dei percorsi di Tecnico
di IeFP e, pertanto, qualora il monte ore complessivo fruibile (cinque ore complessive) non venisse
utilizzato da ciascuno degli iscritti e frequentanti, il medesimo non potrà essere utilizzato per
implementare il monte ore massimo consentito degli altri allievi.
L’attività orientativa effettuata dovrà risultare registrata in appositi registri di presenza debitamente
compilati e sottoscritti secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale.
8.e. Esame finale e certificazione delle competenze
L’Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 20 febbraio 2014 ha individuato gli elementi minimi
9
comuni, di seguito esplicitati, che costituiscono condizioni di omogeneità di pratiche e procedure in
materia di accertamento, valutazione e certificazione finale degli standard formativi nazionali e regionali
dei percorsi di IeFP e del conseguente rilascio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale (art. 17,
D.lgs. 226/2005). Tali elementi sono:
a) ammissione degli allievi frequentanti all’esame conclusivo: oltre al rispetto del requisito della
frequenza minima dei tre quarti del monte ore, è necessaria anche una formalizzazione del
raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18
del Decreto Legislativo 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali, sulla base delle
valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti e degli esperti
di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 226/2005 (art. 20 del Decreto Legislativo 226/2005);
b) composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall’art. 20, c. 1, lett. e) del
Decreto Legislativo 226/2005, la composizione della Commissione deve soddisfare i seguenti due
requisiti:
• almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o
di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato
dall’Amministrazione competente (Regione nella fattispecie) o comunque da essa autorizzato;
• garanzia del carattere collegiale con presenza, per la validità delle operazioni, di almeno tre
docenti nominati dall’agenzia formativa;
c) finalità e tipologia delle prove: previsione di almeno un colloquio e di una prova professionale,
finalizzati all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard
formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005);
la dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame e
può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di
accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base);
d) configurazione della prova professionale: deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali
caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili; deve
avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard
tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale e non solo
nella forma di colloquio o test;i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in
rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento; deve possedere un peso almeno pari
al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall’eventuale punteggio di
ammissione.
e) modalità di accertamento: devono essere finalizzate al riscontro delle competenze degli standard
formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità;
f) periodo di svolgimento dell’esame: al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione
di cui all’art. 17, comma 2 del Decreto Legislativo 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del
secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l’inizio dell’anno
scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche
adeguatamente motivate.
A conclusione dell’esame con esito positivo verrà rilasciato ai giovani il titolo di Diploma Professionale, il
cui format di riferimento è quello previsto dall’allegato 6 dell’accordo Stato regione del 27 luglio 2011 , e
il certificato delle competenze acquisite da candidato, in relazione al quarto livello del Quadro Europeo
dei titoli e delle certificazioni (EQF - European Qualifications Framework). Il diploma conseguito a
conclusione del percorso può essere registrato sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da
documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo.
Agli studenti che interrompono il percorso di quarto anno prima del conseguimento del diploma
professionale e che lo richiedano è rilasciato un “Attestato di competenze” riportante le competenze
acquisite, redatto sul modello allegato 7 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.
I soggetti attuatori dei percorsi formativi dovranno partecipare attivamente, attraverso la presenza di
operatori direttamente impegnati nelle attività formative, alle iniziative di accompagnamento,
monitoraggio e valutazione esterna ai vari livelli (didattico - formativo, organizzativo - gestionale,
territoriale), per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi indicati.
8.f. Realizzazione degli interventi
Le attività formative finanziate dovranno terminare di norma entro il 30 luglio 2015.
10
Di norma il numero di allievi per ciascun corso non dovrà essere inferiore a 10 (dieci) e superiore a 15
(quindici). Potrà, essere autorizzata, su specifica richiesta motivata del soggetto attuatore, la riduzione
del numero al minimo di 8 (otto) allievi per ciascun corso o in presenza di adeguata documentazione
comprovante la impossibilità a realizzare diversamente il percorso o nel caso in cui sia stato erogato un
unico percorso triennale di IeFP nella qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto.
9. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d’aula
Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione
all’insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni
nel settore professionale di riferimento.
Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d’aula nel medesimo
intervento formativo. Il tutor d’aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente
organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un
percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e
sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma
sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. È,
quindi, importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria
specifica valenza in campo formativo/educativo.
10.
Risorse disponibili e vincoli finanziari
Al finanziamento della presente Direttiva sono assegnate risorse a valere sul P.O.R. FSE 2007-2013 Asse III Politiche sociali Obiettivo Specifico G.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a €. 5.200.000,00.
Il costo massimo ammissibile per i singoli percorsi risponde al parametro finanziario di €. 6,5 ora/allievo.
11.
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La presentazione della proposta di candidatura del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante della
Agenzia Formativa proponente attuatore, deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro il 15°
(quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC del presente provvedimento,
accompagnata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
a. Formulario/Scheda di candidatura in duplice copia cartacea di cui una deve essere siglata e
timbrata in ogni pagina e sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto
proponente o del soggetto capofila, e due copie su supporto informatico (Allegato B);
b. copia dell’accordo di partenariato o dichiarazione di intenti debitamente firmata dai partner;
c. attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente attuatore, delle
esperienze maturate dal soggetto titolare della candidatura e dai partner, indicando gli anni di
attività realizzate in Calabria di formazione nell’area professionale di riferimento relativamente a
percorsi di obbligo formativo, diritto/dovere e IeFP dall’anno scolastico/formativo 2003/2004;
d. dichiarazione del legale rappresentante dell’Agenzia Formativa capofila di adozione, per la
realizzazione delle attività formative, dei seguenti criteri metodologici:
- riferimento alle mete educative, culturali e professionali proprie della legge 53/2003 definite in
termini di comprensione della realtà, approfondimento della scientificità dei fenomeni oggetto
di interesse e dei modelli di intervento, assunzione di responsabilità personale e sociale,
elaborazione di un progetto di intervento volto a modificare la realtà stessa, acquisizione di
padronanza circa l’esecuzione del progetto, sviluppo di uno stile relazionale e cooperativo,
comprensione del valore economico, sociale e culturale delle azioni svolte, approfondimento
della conoscenza di sé;
- coerenza e continuità rispetto ai percorsi triennali di qualifica sui quali si innestano;
- metodologia formativa del compito reale, centrata su unità di apprendimento, a carattere
laboratoriale con prevalenza interdisciplinare;
- rispondenza, per quanto non diversamente indicato nella presente Direttiva, alle Linee Guida
per la realizzazione dei percorsi di IeFP, approvate con DGR n. 67/2011;
- gestione dei corsi in conformità ai contenuti dell’Accordo sottoscritto il 27 luglio 2011, tra il
11
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari
per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di
cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e nel rispetto dei livelli essenziali di
prestazioni indicati nel decreto medesimo;
- personalizzazione, approccio progettuale (project work) e utilizzo del portfolio delle
competenze personali;
- accorpamento delle discipline e delle tecnologie in numero limitato di aree formative (dei
linguaggi, storico-socio-economica, scientifica, tecnologica, professionale) e valorizzazione
del lavoro collegiale, anche con l’individuazione di funzioni di coordinamento e tutoriali;
- forte partnership formativa con il coinvolgimento delle imprese sia per la specificazione dei
compiti oggetto dello stage aziendale e la presenza di un tutor aziendale, sia per la
valutazione e validazione degli esiti. Lo stage deve rappresentare una autentica esperienza di
lavoro e consentire agli allievi di cogliere il senso più ampio dell’ attività lavorativa svolta,
comprendendo le interconnessioni tra le diverse fasi del ciclo produttivo, sia attraverso la
rotazione su più posti di lavoro sia attraverso una conoscenza completa dei cicli di
lavorazione e cogliendo le occasioni di contatto con tutte le componenti del mondo del lavoro,
al fine di sviluppare una adeguata cultura per essere in grado di intervenire nei processi di
lavoro non solo con competenze operative, ma anche con competenze, adeguate al livello del
percorso formativo di Tecnico di IeFP, di programmazione, coordinamento e verifica
necessarie allo svolgimento di compiti con soddisfacenti gradi di autonomia e responsabilità.
e. scheda finanziaria debitamente compilata sulla base di un costo massimo ammissibile pari a €.
6,5 ora/allievo (Allegato B1)
f. La proposta di candidatura, corredata dai documenti richiesti, deve essere consegnata a
mano, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal rappresentante legale del
soggetto capofila, con l’indicazione dell’Agenzia Formativa proponente capofila mittente, alla
Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato – Ufficio Protocollo - Via Lucrezia della Valle - 88100 Catanzaro,
recante a margine la dicitura:
NON APRIRE LA BUSTA
“Procedura di presentazione delle candidature dei soggetti attuatori dei percorsi di Diploma di
Istruzione e Formazione Professionale - Tecnico IeFP (IV anno) per l’anno 2013-2014”
PROVINCIA DI _____________________
Percorso per Tecnico _______________
entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Direttiva sul
BURC, di cui verrà data evidenza anche mediante la pubblicazione sul sito Internet della Regione
Calabria
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione della domanda e della
relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle
specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
Il Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato
è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono
essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected]
12.
Requisiti di ammissibilità
Le proposte di candidatura saranno istruite e selezionate da un apposito Gruppo di lavoro, individuato
con apposito atto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato, composto da funzionari del Dipartimento stesso.
Le proposte sono ritenute ammissibili se in possesso dei requisiti sotto indicati:
12
- presentazione da parte dei soggetti individuati al precedente punto 5;
- rispetto delle tipologie progettuali e dei contenuti tecnici, metodologici e didattici indicati al
precedente punto 8;
- rispetto dei termini indicati al precedente punto 11;
- presentazione mediante le modalità definite al precedente punto 11.
13.
Tempi ed esiti delle istruttorie
I tempi previsti per la conclusione della istruttoria relativa alle proposte di candidatura non
dovranno superare i 15 giorni dalla data di scadenza della presente Direttiva.
Gli esiti dell’istruttoria costituiranno oggetto di apposito Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e
Volontariato che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale e costituirà notifica agli interessati.
La data di pubblicazione del Decreto costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi da inoltrare entro il termine perentorio di dieci giorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro dieci giorni dal ricevimento formale degli stessi.
14.
Modalità di erogazione del contributo
Il finanziamento sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
• un primo acconto pari al 50% del finanziamento complessivo assegnato, ad avvenuta
comunicazione di avvio delle attività previa presentazione di apposita polizza fideiussoria per
l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996);
• un secondo acconto pari 30% del finanziamento complessivo assegnato, (pagamento
intermedio), che il soggetto attuatore potrà richiedere al raggiungimento del 50% delle ore
formative previa presentazione di apposita polizza fideiussoria per l’erogazione di anticipi a
favore di soggetti privati (art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996);
• il saldo eventuale nella misura del 20% e/o comunque sino alla concorrenza massima del
finanziamento riconosciuto, (da richiedere a chiusura delle attività) previa presentazione di
domanda di pagamento previa verifica ed approvazione della rendicontazione finale esibita dal
soggetto attuatore.
Si ribadisce che le richieste di acconto e/o pagamenti intermedi, dovranno essere accompagnati
da fideiussione a garanzia dell’importo richiesto, secondo lo schema in uso presso la Regione
Calabria, rilasciata da:
banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP;
società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993
presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca
d’Italia. Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su
disposizione del Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di
legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/
utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari [scorrere
fino a “Consultazione elenco” e ciccare su Società cancellate con Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze].
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare,
in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali,
decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del
rimborso.
15.
Controlli
È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell’Unione Europea, di
effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività. Il beneficiario ha l’obbligo di
mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa
all’attività finanziata.
13
16.
Modalità di informazione e pubblicità degli interventi
L’elenco delle candidature ammissibili e dei relativi soggetti attuatori beneficiari, sia in via
provvisoria che definitiva, sarà pubblicato dall’Amministrazione Regionale sul sito:
www.regione.calabria.it. Nell’elenco saranno indicati i beneficiari, la denominazione degli interventi
e l’importo del finanziamento pubblico destinato agli interventi.
Per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario nei confronti del pubblico, deve essere
garantita l’opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario FSE attraverso
l’esposizione di targhe e cartelli e l’apposizione dell’emblema europeo (commi 2 e 3 dell’art. 8 Reg.
CE 1828/2006). Inoltre il beneficiano deve garantire che i partecipanti siano informati in merito a
tale finanziamento e deve informare che l’operazione è stata selezionata nel quadro del
Programma Operativo cofinanziato dal FSE (comma 4 dell’art.8 del Reg. CE 1828/2006).
In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, deve essere
presente una dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE.
17.
Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.calabria.it che, pertanto, vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto
di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito
per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono
essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l’interesse generale del
quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle
FAQ.
18.
Termini per l’avvio e la conclusione degli interventi formativi
Gli interventi approvati devono essere avviati entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione
dell’ammissibilità definitiva della candidatura pubblicata sul sito istituzionale, salvo eventuale diversa
indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del riconoscimento.
I progetti devono concludersi di norma entro il 30 luglio 2015.
19.
Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Catanzaro.
20.
Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il Dirigente del Settore Formazione
Professionale del Dipartimento 10.
21.
Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
14
APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica
Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:
- Accordo tra il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della
Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma
dell’art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”, sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’ istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Nell’ambito dell’articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore
per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:
- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali
delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui
all’Allegato 4 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e
conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale
dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni
del 29 aprile 2010 e del 27 luglio 2011.
Formazione nel settore del turismo.
Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l’economia italiana, può assumere un
ruolo decisivo per la crescita economica della Calabria. A questo scopo è importante puntare, anche
nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità
culturale che conferiscono al territorio calabrese tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire
al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni
locali, dell’offerta culturale ed enogastronomia e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.
Ciò premesso nell’articolazione didattica dei percorsi di istruzione e formazione finalizzati al
conseguimento dei diplomi di:
- Tecnico di cucina;
- Tecnico di sala e bar;
- Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza;
deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia
di promozione delle peculiarità locali.
Questo complesso di conoscenze deve portare alla maturazione di competenze specifiche - riferite al
profilo professionale interessato - in ordine alla promozione del territorio e delle sue particolarità storicoartistico-culturali ed enogastronomiche nell’ambito dei processi di lavoro/attività di accoglienza,
informazione e promozione, rapporto con i fornitori, rapporto con i clienti, predisposizione ed erogazione
del servizio.
Le competenze acquisite con la frequenza al modulo “cultura del territorio” saranno riportate nel diploma
professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.
Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza
raggruppabili in un modulo specifico denominato “Cultura della sicurezza e ambiente”, privilegerà
obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso13, della
prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, della manipolazione degli alimenti e dell’Hazard analysis
and critical control points (HACCP), della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo
professionale interessato.
Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla
legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso
formativo dello studente, consentendone peraltro un’immediata valenza applicativa sul piano
professionale.
I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli “Cultura del territorio” e “Cultura della sicurezza e
ambiente” dovranno essere specificatamente declinati in competenze, abilità e conoscenze all’interno
dei progetti formativi dei percorsi per “Tecnico di cucina”, “Tecnico di sala e bar”, “Tecnico dei servizi di
animazione turistico-sportiva e del tempo libero” e “Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza”.
15
Quarto anno (1000 ore)
COMPETENZE DI BASE Ore 250
• competenza matematica, scientifico tecnologica;
• competenza linguistica;
• competenza storico, socio-economica.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI Ore 400
Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali
di cui al repertorio nazionale dell’offerta di IeFP:
• project-work;
• laboratori di impresa simulata;
• formazione in assetto lavorativo.
LARSA Ore 50
Accompagnamento al lavoro Ore 4
Esami finali Ore 16
STAGE Ore 260
TOTALE ORE 1000
Flessibilità didattico-organizzativa del 10% tra Competenze Tecnico Professionali e Stage
APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell’Accordo Stato-Regioni
del 27 luglio 2011)
FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI RACCORDO CON LE FIGURE DEI
PERCORSI TRIENNALI
1. Tecnico edile in continuità con la figura dell’operatore edile;
2. Tecnico elettrico in continuità con la figura dell’operatore elettrico;
3. Tecnico elettronico in continuità con la figura dell’operatore elettronico;
4. Tecnico grafico in continuità con la figura dell’operatore grafico;
5. Tecnico delle lavorazioni artistiche in continuità con la figura dell’operatore delle lavorazioni
artistiche;
6. Tecnico del legno in continuità con la figura dell’operatore del legno;
7. Tecnico riparatore di veicoli a motore in continuità con la figura dell’operatore alla riparazione dei
veicoli a motore;
8. Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati in continuità con la figura
dell’operatore meccanico;
9. Tecnico per l’automazione industriale in continuità con la figura dell’operatore meccanico;
10. Tecnico dei trattamenti estetici in continuità con la figura dell’operatore del benessere: estetica;
11. Tecnico dei servizi di sala e bar in continuità con la figura dell’operatore della ristorazione:
indirizzo servizi di sala e bar;
12. Tecnico dei servizi di impresa in continuità con la figura dell’operatore amministrativo –
segretariale;
13. Tecnico commerciale delle vendite in continuità con la figura dell’operatore ai servizi di vendita;
14. Tecnico agricolo in continuità con la figura dell’operatore agricolo;
15. Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero in continuità con la figura
dell’operatore ai servizi di promozione ed accoglienza;
16. Tecnico dell’abbigliamento in continuità con la figura dell’operatore dell’abbigliamento;
17. Tecnico dell’acconciatura in continuità con la figura dell’operatore del benessere: acconciatura;
18. Tecnico di cucina in continuità con la figura dell’operatore della ristorazione: indirizzo
preparazione pasti;
19. Tecnico di impianti termici in continuità con la figura dell’operatore operatore di impianti
termoidraulici;
20. Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza in continuità con la figura dell’operatore ai servizi
di promozione ed accoglienza;
21. Tecnico della trasformazione agroalimentare in continuità con la figura dell’operatore della
trasformazione agroalimentare.
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L’inquadramento professionale delle figure di “Tecnico di istruzione e formazione professionale”,
correlate al 4°livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell’operatore
professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la
naturale evoluzione.
La figura del Tecnico di IeFP si differenzia dall’operatore di IeFP per:
- la tipologia/ampiezza delle conoscenze;
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche;
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività;
- la tipologia del contesto di operatività;
- la presenza di ulteriori specializzazioni;
oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l’uso di
strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.
Il Tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali tendenzialmente
autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell’individuare alternative d’azione, anche elaborate fuori dagli
schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo
da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.
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