Attuazione della direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza

 Attuazione della direttiva 2011/24/UE in materia di
assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della
direttiva 2012/52/UE in materia di riconoscimento delle
ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(Schema di decreto legislativo n. 54)
N. 60 –29 gennaio 2014
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni
Attuazione della direttiva 2011/24/UE, in materia di
assistenza sanitaria transfrontaliera, e della direttiva
2012/52/UE in materia di riconoscimento delle ricette
mediche emesse in un altro Stato membro
(Schema di decreto legislativo n. 54)
N. 60 – 29 gennaio 2014
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti
all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di
relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita
cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione).
L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli
organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne
ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero
ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
 066760-2174 / 066760-9455 –  [email protected]
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
 066760-3545 / 066760-3685 –  [email protected]
-2-
Estremi del provvedimento
Atto n.:
54
Natura dell’atto:
Schema di decreto legislativo
Titolo breve:
Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza
sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva
2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare
il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un
altro Stato membro
Legge 6 agosto 2013, n. 96
Riferimento normativo:
Relatore per la Commissione Bellanova
di merito:
PD
Gruppo:
Relazione
finanziaria:
tecnico- Presente
Assegnazione
Alla XII Commissione
Alla XIV Commissione
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento
(termine per l’esame: 13 gennaio 2014)
Alla Commissione Bilancio
ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento
(termine per l’esame: 24 dicembre 2013)
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INDICE
ARTICOLI 1-19 .................................................................................................................................................... 3
ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA ..................................................................................................... 3
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PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/24/UE,
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE relativa a misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
Il provvedimento si compone di 19 articoli e di un allegato ed è corredato di relazione
tecnico-finanziaria, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
In data 16 gennaio 2014 la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole,
condizionato all’accoglimento di alcune osservazioni.
Si ricorda che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della
legge 96/2013 (Legge di delegazione europea 2013). Per le direttive 2011/24/UE e 2012/52/UE in esame
viene confermato il meccanismo di copertura degli oneri previsto per la generalità delle norme di
recepimento della disciplina europea1.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla suddetta relazione tecnica, nonché le
altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1-19
Assistenza sanitaria transfrontaliera
Le norme recano attuazione della direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE in materia di riconoscimento delle
ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
In particolare, le norme dispongono che:
 i pazienti di un altro Stato UE abbiano diritto di ricevere dal Punto di contatto
nazionale informazioni riguardanti l’assistenza sanitaria, al fine di compiere una
In base alla disciplina generale sulla materia (articolo 32 della legge 234/2012) e alla legge di delegazione europea
2013 (articolo 1, comma 4), le amministrazioni direttamente competenti devono provvedere all'attuazione dei decreti
legislativi di recepimento delle direttive con le ordinarie strutture amministrative. Eventuali oneri non contemplati
dalla legislazione vigente possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione. Alla relativa copertura si provvede:
- con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
- in caso di insufficienza di tali fondi, a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie.
Sempre in base alla legge 234/2012 (art. 30 cc. 4-5), gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio reso. Le entrate derivanti da tali tariffe sono attribuite, mediante riassegnazione, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli.
1
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scelta informata e consapevole. I prestatori di assistenza sanitaria applicano ai
pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea gli stessi onorari applicati
ai pazienti nazionali. (Secondo il parere della Conferenza Stato-Regioni, il riferimento
dovrebbe essere non solo agli onorari, ma anche alle tariffe). Qualora sia giustificato da
motivi imperativi di interesse generale, quali l'obiettivo di assicurare, nel territorio
nazionale, un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure
di elevata qualità o un controllo dei costi e di evitare lo spreco di risorse
finanziarie, tecniche e umane, possono essere adottate misure sull'accesso alle
cure. Tali misure possono essere limitate al territorio di una o più regioni, o a
singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e possono essere adottate
anche su richiesta delle regioni e delle province autonome. Le predette misure
sono limitate a quanto è necessario e proporzionato e non possono costituire un
mezzo di discriminazione arbitraria (articolo 5);
 le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera e a ricevere dal Punto di contatto nazionale le
informazioni in merito. Qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria
transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico nel territorio dello Stato,
questo è disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza
sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale (articolo 6);
 è istituito presso il Ministero della salute il Punto di contatto nazionale per
l'assistenza sanitaria transfrontaliera. È fatta salva la facoltà di regioni e province
autonome di istituire propri punti di contatto regionali. Il Punto di contatto
nazionale facilita lo scambio di informazioni e coopera strettamente con i Punti
degli altri Stati UE e con la Commissione europea. Per le informazioni relative ai
prestatori di assistenza sanitaria, il Punto di contatto fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero
della salute. Le regioni e le province autonome assicurano la tempestiva
trasmissione per via telematica al NSIS di ulteriori informazioni di organizzazione
dei servizi erogati dai prestatori di assistenza sanitaria, necessarie per lo
svolgimento delle funzioni del Punto di contatto. Il Ministero della salute attiva le
necessarie procedure volte ad assicurare che le informazioni siano facilmente
accessibili e rese disponibili per via elettronica sul portale del Ministero della
salute e in formati accessibili alle persone con disabilità (articolo 7);
 i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia, che si è avvalsa dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera, sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione
erogata sia compresa nei livelli essenziali di assistenza (LEA)2. È fatta salva la
2
Di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 502/1992.
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possibilità per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di
assistenza regionali ulteriori o altri costi riferiti all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari
eventualmente sostenuti da una persona disabile.
In deroga a quanto sopra descritto:

se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro UE è riconosciuto il diritto
alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria è prestata senza anticipazione di costi, durante il
soggiorno sul territorio nazionale conformemente alla legislazione in vigore, come se gli
interessati fossero residenti nel territorio nazionale;

se l'assistenza sanitaria è prestata nel territorio dello Stato membro che, secondo la normativa
comunitaria, è, in ultima analisi, responsabile del rimborso dei costi, questi ultimi sono a carico di
detto Stato membro.
I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura
corrispondente alle tariffe regionali vigenti. (Secondo il parere della Conferenza StatoRegioni, il rimborso andrebbe effettuato al netto della compartecipazione alla spesa). In ogni
caso, tale copertura non può superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria
ricevuta. Le regioni comunicano le tariffe regionali al Punto di contatto nazionale e
adottano meccanismi trasparenti per verificare i costi dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera da rimborsare alla persona assicurata in Italia. Le ASL applicano
alla persona assicurata in Italia, che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le
condizioni e i criteri di ammissibilità stabilite dalla legislazione in vigore. Per motivi
imperativi di interesse generale, come l’obiettivo di assicurare un accesso
sufficiente e permanente a una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o il
controllo dei costi ed evitare lo spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, con
decreto possono essere adottate misure volte a limitare l'applicazione di detta
normativa. Tali misure possono essere limitate al territorio di una o più regioni, o a
singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale e possono essere adottate
anche su richiesta delle regioni. Le predette misure sono tempestivamente
pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle
province autonome interessate e sono oggetto di informazioni rese dal Punto di
contatto nazionale. Le regioni e le province autonome provvedono affinché
l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale è stata concessa un'autorizzazione
preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione. La decisione di
limitare l'applicazione è ridotta a quanto necessario e proporzionato e non può
costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla
libera circolazione di merci, persone o servizi (articolo 8);
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 il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è sottoposto ad
autorizzazione preventiva esclusivamente quando: è soggetto ad esigenze di
pianificazione per un accesso sufficiente e permanente a cure di elevata qualità o
la volontà di garantire il controllo dei costi; richiede cure che comportano rischi
per il paziente o la popolazione; è fornita da un prestatore di assistenza sanitaria
che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla
sicurezza dell’assistenza. L'autorizzazione preventiva non può essere rifiutata
quando l'assistenza sanitaria in questione non può essere prestata sul territorio
nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. Il Punto di
contatto nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni
sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva. Con decreto del
Ministro della salute sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione
preventiva e le modalità per l'aggiornamento delle stesse. Nelle more dell'adozione
del predetto decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni
che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che
richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche
altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica
strumentale, fatta salva la possibilità per le regioni di sottoporre ad autorizzazione
preventiva ulteriori prestazioni (articolo 9);
 la domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva è presentata all’ASL
territorialmente competente. Nel provvedimento di autorizzazione l’ASL specifica
il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso. Il diniego
dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato. Al fine di ottenere il
rimborso dei costi sostenuti per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, la persona
assicurata presenta apposita domanda di rimborso all’ASL di appartenenza che
dovrà corrispondere il rimborso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della
richiesta (articolo 10);
 l'Italia si impegna a prestare assistenza agli Stati membri UE e a favorire lo
scambio di informazioni, soprattutto attraverso il Punto di contatto nazionale.
L’Italia si impegna altresì a cooperare nell’erogazione di assistenza sanitaria
transfrontaliera a livello regionale e locale, nonché mediante l'impiego delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di altre forme di
cooperazione transfrontaliera. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il
sistema di informazione del mercato interno (IMI). Il Ministero della salute
promuove un sistema di monitoraggio delle attività e delle reti assistenziali
affinché le stesse siano conformi agli standard e agli orientamenti di qualità e di
sicurezza definiti dalla legislazione vigente e dalla normativa UE (articolo 11);
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 i medicinali di cui è autorizzato il commercio in Italia, prescritti in un altro Stato
membro UE, sono dispensati sul territorio italiano. Il riconoscimento delle
prescrizioni non pregiudica la normativa italiana in materia, comprese le
disposizioni in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali
generici o di altro tipo. Con decreto possono essere adottate ulteriori misure
necessarie a garantire la continuità della cura, qualora una prescrizione per
medicinali o dispositivi medici disponibili in Italia sia rilasciata nello Stato
membro di cura e l'erogazione sia richiesta sul territorio nazionale (articolo 12);
 l'Italia concorre allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN tra prestatori
dì assistenza sanitaria e centri di eccellenza situati negli Stati membri UE,
impegnandosi a promuovere e agevolare il coordinamento dei centri d'eccellenza
situati sul territorio nazionale. A tal fine, il Ministero della salute istituisce un
organismo di coordinamento e monitoraggio per la cui partecipazione – che è a
titolo gratuito - non sono previsti compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.
Detto organismo ha il compito di:

individuare regole, modelli e indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze e
monitorare gli standard delle performance ospedaliere;

elaborare un sistema di identificazione e monitoraggio dei prestatori di assistenza sanitaria;

supportare la Commissione europea nella procedura di valutazione e selezione dei centri di
riferimento e delle reti;

coordinare la complessiva cooperazione in materia mediante lo sviluppo dì reti nazionali e
regionali;

diffondere le informazioni relative alle opportunità derivanti dalle ERN ai prestatori di
assistenza sanitaria e ai centri dì eccellenza in tutto il territorio nazionale.
L’Italia si impegna altresì a cooperare:
 allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura in materia di malattie
rare;
 allo scambio di informazioni nell'ambito di una rete volontaria che
collega le autorità nazionali responsabili dell' assistenza sanitaria on line;
 allo scambio di informazioni scientifiche nell'ambito di una rete
volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali
responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie (articoli 13-16);
 le regioni garantiscono il monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni del
provvedimento in esame, al fine di comunicare eventuali criticità che
pregiudichino l’ accesso a cure di elevata qualità o un controllo dei costi, oppure
idonee a comportare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane, al fine
dell'adozione tempestiva delle necessarie misure (articolo 19, comma 1);
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
dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati
svolgono le attività previste dalle norme con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 19, commi 2 e 3).
La relazione tecnico-finanziaria afferma preliminarmente che il provvedimento in
esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, la RT
evidenzia che lo scopo della direttiva è quello di "agevolare l'accesso a un'assistenza
sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità nell'Unione e garantire la mobilità dei pazienti
conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia”. Tali
obiettivi sono perseguiti dalla direttiva senza introdurre misure in grado di aumentare le
spese sostenute, a legislazione vigente, dai singoli Stati per l'assistenza sanitaria. Essa,
infatti, si basa su due principi fondamentali, sanciti dall'articolo 7, paragrafo l, della
direttiva, secondo cui "[...]lo Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti da
una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano
rimborsati, se l'assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la
persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione" e al paragrafo 4 del
medesimo articolo, secondo cui "i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono
rimborsati o direttamente pagati dallo Stato membro di affiliazione in misura
corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria fosse
stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo
effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta". Tali principi sono recepiti dall'articolo 8,
comma l, dello schema di decreto, secondo cui i costi sostenuti da una persona assicurata
in Italia che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati, se e nella
misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei livelli essenziali di assistenza e dal
successivo comma 3, secondo cui "i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti. In ogni caso, tale
copertura non può superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta". Il presente
schema di decreto legislativo, pertanto, non comporta oneri ulteriori per la finanza
pubblica.
La RT rimarca inoltre che, ove il Sistema sanitario nazionale riesca a configurarsi
competitivo nello scenario europeo e ad attrarre, in ragione della sua qualità e della sua
efficienza, pazienti degli altri Stati dell'Unione europea, ciò comporterà nuove entrate
finanziarie, dovute al pagamento delle prestazioni erogate nei confronti dei predetti
pazienti.
La RT precisa altresì che la direttiva consente, a determinate condizioni - legate alla
necessità di assicurare un controllo dei costi e di evitare lo spreco di risorse umane,
tecniche e finanziarie - di porre misure limitative della mobilità sanitaria. Con lo schema di
-8-
decreto in esame l'Italia si avvale di tale facoltà, introducendo tutte le limitazioni previste
dalla direttiva e individuando gli strumenti giuridici per l'adozione delle stesse, ove si
verifichino le condizioni previste dalla direttiva stessa.
La RT afferma che, in ragione di quanto esposto, si ritiene che dal recepimento delle
direttive in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In
particolare, il contenimento degli effetti economici è assicurato dalla
procedimentalizzazione stabilita per l'attivazione delle misure limitative (puntuale
monitoraggio e, in relazione alle criticità eventualmente segnalate dalle regioni, tempestiva
adozione delle conseguenti necessarie azioni di limitazione all'accesso), oltre che dalle
richiamate norme sull’autorizzazione preventiva.
Per quanto riguarda le funzioni attribuite alle ASL, la RT evidenzia che esse non
comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti previsti dal decreto avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, per
quanto concerne i rimborsi e le autorizzazioni, la RT evidenzia che le ASL, in materia di
assistenza transfrontaliera, già adesso svolgono funzioni autorizzatorie, nonché funzioni
relative ai rimborsi, nei casi in cui non sia possibile procedere all'assistenza diretta.
Nel dettaglio dei singoli articoli, la RT, oltre a descrivere le norme, afferma in sintesi
quanto segue:
 gli articoli da 1 a 4 non comportano effetti finanziari;
 l'articolo 5, in materia di garanzie e di mezzi di tutela dei pazienti assicurati in
altro Stato membro dell'UE, non comporta oneri finanziari, in quanto
introduce norme di carattere ordinamentale;
 l'articolo 6 - che enuncia i diritti e le garanzie poste a tutela dei pazienti
assicurati nel territorio nazionale che intendono avvalersi di cure in un altro
Stato membro - reca disposizioni che non comportano oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica;
 l'articolo 7, in base al quale l’istituendo Punto di contatto nazionale potrà
operare utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Successivamente esso potrà essere ulteriormente
implementato, ove necessario, mediante l'utilizzo di una parte delle risorse
finanziarie previste dal progetto "Portale della trasparenza dei servizi per la
salute", già approvato dal CIPE;
 l'articolo 8 - che enuncia i principi generali per il rimborso dei costi – contiene
disposizioni secondo cui l'assicurato presso il SSN avrà diritto al rimborso dalla
propria ASL di appartenenza nella misura in cui la prestazione erogata risulti
compresa nei LEA e in base ai tariffari regionali vigenti, contemplando altresì
l’eventualità di limitazioni per motivi imperativi di interesse generale;
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 l'articolo 11 – in materia di assistenza e cooperazione con gli Stati membri UE
– prevede norme di integrazione di informazioni rilevabili attraverso strumenti
e procedure già esistenti;
 l'articolo 12 – che garantisce il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un
altro Stato membro - non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica,
recando disposizioni di carattere ordinamentale;
 l'articolo 13 – che definisce la partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di
riferimento europee "ERN" - istituisce un organismo di coordinamento e
monitoraggio, per il quale non sono previsti compensi, gettoni di presenza e
rimborsi spese ai partecipanti;
 l'articolo 14 – in materia di cooperazione relativa alle malattie rare - reca
disposizioni che non comportano oneri finanziari;
 gli articoli 14, 15 e 16 - che introducono l'impegno dello Stato italiano nella
cooperazione e nello scambio di informazioni – recano norme che non
implicano oneri aggiuntivi.
Al riguardo, si rileva che, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria transfrontaliera
propriamente detta, l’invarianza degli effetti per la finanza pubblica, come specificato nella
relazione tecnica è assicurata:

dal rimborso di prestazioni erogate in uno Stato UE a un soggetto assicurato
in Italia qualora le stesse sarebbero comunque state prestate in loco, con
importi esattamente corrispondenti;

dall’erogazione di prestazioni a soggetti assicurati in altri Stati UE alle stesse
condizioni economiche di quelle cui sono soggetti gli assicurati italiani,
eventualmente contingentando l’accesso per comprovati “motivi imperativi di
interesse generale”.
Tali precondizioni sembrano assicurate dagli articoli 5 e 8. Premessa la necessità di una
conferma in proposito, si osserva che, con riguardo ai medesimi articoli, nel parere della
Conferenza Stato-regioni si sottolinea, per un verso, che i prestatori di assistenza
sanitaria devono applicare ai pazienti esteri non solo gli stessi onorari ma anche le stesse
tariffe applicate ai pazienti nazionali, per altro verso, che i rimborsi andrebbero effettuati
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al netto della compartecipazione del paziente alle spese. In ordine a tali osservazioni e ai
conseguenti effetti finanziari, andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Con riferimento agli adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche (regioni, ASL,
Ministero della salute), andrebbero forniti dati ed elementi volti a confermare la
sostenibilità degli stessi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene l’istituzione del Punto di contatto nazionale e dell’organismo di
coordinamento e monitoraggio, nell’ambito del Ministero della salute, andrebbero altresì
forniti chiarimenti circa le modalità di funzionamento di tali organismi, al fine di
confermarne la sostenibilità ad invarianza di oneri.
Appare infine opportuno acquisire elementi di valutazione circa le modalità di
partecipazione dell’Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN e, in generale,
alle attività di monitoraggio, con particolare riguardo all’eventuale necessità di ricorrere a
nuovi investimenti al fine di implementare le dotazioni strumentali necessarie ad
adempiere a detto monitoraggio.
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