Circolare settimanale n. 13 del 2014

CIRCOLARE SETTIMANALE
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 13 DEL 4 APRILE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE

FABBRICATI GRUPPO "D" NON CENSITI: I COEFFICIENTI PER CALCOLARE L'IMU E LA TASI 2014
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2014, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono stati aggiornati i coefficienti
moltiplicatori che consentiranno il calcolo della base imponibile IMU e TASI 2014 per i
fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in Catasto e, quindi, senza
rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Pagina 5
ISTANZA DI RIMBORSO IVA 1° TRIMESTRE 2014 CON IL NUOVO MODELLO IVA TR
I contribuenti IVA che presentano un credito IVA relativo al 1° trimestre 2014 superiore a €
2.582,28 e che rispettano determinati requisiti possono richiederne il rimborso o la
compensazione presentando, entro il prossimo 30 aprile, il modello IVA TR nella sua nuova
versione approvata con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del
26.03.2014.

Pagina 8
LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
In questa scheda si riepiloga la disciplina delle operazioni intracomunitarie, in particolare
per quanto riguarda la definizione di "operazione intracomunitaria", gli obblighi imposti in
capo a cedente e acquirente, nonché il nuovo obbligo di iscrizione nell'archivio VIES, la
cui richiesta, dallo scorso 26 marzo, può essere effettuata direttamente in via telematica.
Pagina 13
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

IMU IMMOBILI STRUMENTALI: LA DEDUZIONE IN UNICO
A partire da UNICO 2014 (periodo d'imposta 2013), l'IMU relativa agli immobili strumentali è
deducibile in parte dal reddito d'impresa o professionale. Nella nostra consueta rubrica di
aggiornamento, rispondiamo ad alcune domande inerenti gli aspetti pratici relativi a tale
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
novità ed alla corretta compilazione del modello UNICO 2014, in vista dell'avvicinarsi
dell'adempimento dichiarativo.
Pagina 17
PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 23

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 23
SCADENZARIO

SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 07.04.2014 AL 22.04.2014
Pagina 25
Pag. 2
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Amici e Colleghi,
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge sul piano casa. Si tratta del D.L.
n. 47 del 28.03.2014, che è entrato in vigore da sabato 29 marzo 2014. Tra le principali novità
contenute nel decreto legge: la riduzione dell'aliquota della cedolare secca dal 15% al 10% per i
contratti di locazione a canone concordato; resta in vigore il limite introdotto dalla Legge di
Stabilità 2014 per la detrazione sui mobili: il costo dei mobili non può superare quello dei lavori di
ristrutturazione.
Per il triennio 2014-2016, le famiglie che vivono nelle case popolari, titolari di contratti di
locazione, fruiranno di una detrazione Irpef fino a 900 euro se il reddito non supera i 15.493,71
euro, oppure 450 se il reddito è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Il decreto, inoltre, ha
previsto la possibilità per l’inquilino di riscattare l’alloggio sociale dopo un periodo minimo di sette
anni dalla stipula del contratto di locazione.
Con la conversione in legge del D.L. n. 4/2014 nella Legge n. 50/2014 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2014), sono state introdotte novità importanti in tema di
monitoraggio fiscale, sulle quali si attendono ora i chiarimenti ufficiali da parte delle Entrate. E'
stata, in particolare, reintrodotta la soglia di 10.000 euro per l'esonero dall'obbligo di
compilazione del modulo RW, ma con novità rispetto al passato: l'esonero riguarderà, a partire
dal periodo d'imposta 2013, solo i depositi ed i conti correnti bancari costituiti all'estero, il cui
valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell'anno non sia superiore a 10.000 euro.
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2014, il decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 con cui sono approvate le modifiche agli studi di
settore relativi al periodo di imposta 2013. Il ministero ha individuato, in particolare, i seguenti
ulteriori indicatori di coerenza economica: incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle
esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; valore negativo del costo
del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi; valore negativo del costo del
venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; mancata dichiarazione delle spese
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo
valore dei beni strumentali; mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei
relativi ammortamenti; mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro
prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro. Inoltre, è stato “sterilizzato” l’indicatore relativo al
“margine per addetto non dipendente”, che non fornirà quindi esiti di coerenza e non sarà
presente in Gerico. Sono state anche aggiornate le analisi territoriali a seguito dell’istituzione di
nuovi Comuni nel 2013.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
Inoltre, la Commissione degli Esperti degli Studi di settore ha approvato i correttivi agli studi di
settore per il periodo d'imposta 2013.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile il testo del decreto del ministero
della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 che aggiorna i parametri per la determinazione giudiziale
dei compensi degli avvocati. I nuovi parametri si rendono applicabili nel caso di liquidazione
delle spese in giudizio, oppure quando manca l'accordo tra cliente e legale o anche quando il
compenso non è stato determinato in forma scritta. Per una causa di valore medio (15mila euro),
si segnala un aumento medio delle parcelle del 130%, da 2.100 a 4.835 euro: è l'effetto dei rincari
previsti un po' per tutte le fasi di giudizio, da quella di studio a quella decisionale, passando per
quelle di introduzione e di trattazione.
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ha pubblicato la Circolare n. 1/DF
del 31 marzo 2014, con cui vengono forniti chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, a
seguito del D.L. n. 55 del 3 aprile 2013. Dal prossimo 6 giugno 2014, infatti, la fattura elettronica
verso la Pubblica Amministrazione entrerà nel vivo. Il documento di prassi fornisce precisazioni sui
termini di caricamento delle anagrafiche nell'Ipa (l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni), sulle
comunicazioni da effettuare ai fornitori e sulla gestione delle anomalie.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014 il decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 51 del 14 febbraio 2014, con cui è stata data attuazione alla
norma di cui all'art. 12 del D.L. n. 201/2011 in materia di riduzione delle commissioni per le
transazioni con carte di pagamento. Il regolamento entrerà in vigore dal 29 luglio 2014. In
particolare, viene stabilito che gli intermediari bancari e finanziari che sottoscrivono le
convenzioni con gli esercenti devono distinguere le commissioni da applicare per ciascuna
tipologia di carta di pagamento, per circuito di riferimento e per eventuali specifiche
caratteristiche funzionali (es.: carta aziendale, carta chip, circuiti e-commerce). L'importo delle
commissioni deve essere, inoltre, proporzionato alle economie di scala collegate ai volumi delle
transazioni di importo inferiori ai 30 euro. Il regolamento adottato assume importanza anche alla
luce del fatto che dal 30 giugno 2014 scatterà l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con
carta di debito da parte dei soggetti privati che effettuano attività di vendita di prodotti o
prestazioni di servizi, anche professionali.
La legge di conversione del D.L. salva-Roma ter, in fase di approvazione alla Camera,
contiene ora la proroga al 31 maggio della sanatoria delle cartelle di pagamento.
Un augurio di buon lavoro dalla Redazione
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Fabbricati gruppo "D" non censiti: i coefficienti per calcolare l'IMU e la TASI 2014
L’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992 prevede che la base imponibile dei fabbricati
classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata ogni anno,
fino all’attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio, applicando al valore che
risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati
annualmente con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In virtù della disposizione di cui sopra, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono stati
aggiornati tali coefficienti moltiplicatori, che consentiranno il calcolo non solo della base
imponibile ai fini IMU per il 2014, ma da quest'anno anche della base imponibile ai fini della TASI, il
nuovo tributo per i servizi indivisibili.
Si ricorda a tal proposito che la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013, art. 1,
comma 639) ha istituito dal 2014 la nuova imposta unica comunale, IUC, che racchiude tre
imposte:

l'IMU, per la componente patrimoniale;

la TASI (tassa sui servizi indivisibili), per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;

la TARI (tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La base imponibile della TASI è la stessa di quella IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 675,
della Legge di Stabilità 2014.
I COEFFICIENTI PER I FABBRICATI GRUPPO “D” NON ISCRITTI A CATASTO
La base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”
non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
(Art. 5, comma 3, D. Lgs. n.
504/1992)
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata
ogni anno, fino all’attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del
Territorio, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al
lordo
delle
quote
di
ammortamento,
i
coefficienti
approvati
annualmente con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
D/1
D/2
GRUPPO CATASTALE “D”
D/3
D/4
D/5
Opifici
Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di
lucro)
Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
D/6
D/7
D/8
D/9
D/10
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni.
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività
commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni.
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti
privati soggetti a pedaggio.
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
Come ogni anno, anche quest’anno il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con Decreto del 19.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta
IL DECRETO M.E.F.
DEL 19.02.2014
ufficiale n. 45 del 24.02.2014, ha aggiornato i coefficienti moltiplicatori
che consentiranno di calcolare il valore dei fabbricati di cui all’art. 5,
comma 3, D. Lgs. n. 504/1992, utile sia per determinare la base
imponibile dell’IMU dovuta per il 2014, che per determinare la base
imponibile della TASI 2014.
I COEFFICIENTI
AGGIORNATI
CALCOLO DELLA
BASE IMPONIBILE
IMU e TASI
Anno 2014
1,01
Anno 2013
1,02
Anno 2012
1,04
Anno 2011
1,08
Anno 2010
1,10
Anno 2009
1,11
Anno 2008
1,15
Anno 2007
1,19
Anno 2006
1,22
Anno 2005
1,26
Anno 2004
1,33
Anno 2003
1,38
Anno 2002
1,43
Anno 2001
1,46
Anno 2000
1,51
Anno 1999
1,53
Anno 1998
1,55
Anno 1997
1,59
Anno 1996
1,64
Anno 1995
1,69
Anno 1994
1,74
Anno 1993
1,78
Anno 1992
1,80
Anno 1991
1,83
Anno 1990
1,92
Anno 1989
2,01
Anno 1988
2,09
Anno 1987
2,27
Anno 1986
2,44
2,62
Anno 1984
2,79
Anno 1983
2,96
Anno 1985
Anno 1982
e preced.
Valore del fabbricato come
risultante
dalle
scritture
contabili alla data di inizio di
ciascun anno solare (o, se
successiva, alla data di
acquisizione), al lordo delle
quote di ammortamento
x
3,14
Coefficiente
La determinazione del valore calcolato sulla base delle scritture
SUPERAMENTO DEL
contabili come sopra non si applica ai fabbricati per i quali sia stata
MECCANISMO DEI
richiesta la c.d. “procedura DOCFA”, di cui al regolamento adottato
FABBRICATI A VALORE
CONTABILE IN CASO DI
PROCEDURA DOCFA
con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
La procedura DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) è una
procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali e per
la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".
In base a tale procedura automatica, il contribuente può avanzare
una proposta di classamento e di rendita; il valore indicato potrà così
essere utilizzato ai fini dell’imposta sugli immobili fino a quando non
verrà attribuita la rendita definitiva.
In particolare, in caso di locazione finanziaria, il locatore o il
locatario possono esperire la procedura “DOCFA” e, quindi, possono
determinare il valore del fabbricato sulla base della “rendita
proposta”, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In
mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle
scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall’ufficio
entro un anno dalla presentazione.
Pertanto:
TIPOLOGIA FABBRICATO
ISCRITTO IN CATASTO
CLASSIFICCABILE CAT "D",
NON ISCRITTO IN CATASTO, POSSEDUTO
DA UN'IMPRESA E DISTINTAMENTE
CONTABILIZZATO
NON ISCRITTO IN CATASTO E PER IL
QUALE E' STATA ATTIVATA LA
PROCEDURA "DOCFA"
BASE IMPONIBILE IMU E TASI
VALORE CATASTALE
(rendita rivalutata per
moltiplicatore)
VALORE CONTABILE
(costi di bilancio per coefficiente
stabilito dal Decreto MEF)
RENDITA "PROPOSTA"
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Istanza di rimborso IVA 1° trimestre 2014 con il nuovo modello IVA TR
I contribuenti IVA che presentano un credito IVA trimestrale superiore a € 2.582,28 e che
rispettano determinati requisiti possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando
un’apposita istanza con il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento.
Di conseguenza, l'istanza per il 1° trimestre 2014 deve essere presentata entro il prossimo 30
aprile 2014.
Il modello da utilizzare a partire da tale istanza è il nuovo modello IVA TR approvato con il
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.03.2014, il quale riporta le seguenti
novità:
 il restyling del Frontespizio, con l'accorpamento in un unico quadro dei precedenti quadri riservati
alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche;

l'introduzione di appositi righi per l'indicazione delle operazioni soggette all'aliquota IVA del 22%,
aliquota in vigore dal 1° ottobre 2013;

l'inserimento, nelle istruzioni al modello, dell'importante precisazione che, ai fini della verifica delle
operazioni non imponibili, si deve tenere conto anche delle operazioni non soggette ad IVA per
carenza del requisito della territorialità e per le quali è stata emessa fattura, come previsto dal 1°
gennaio 2013.
IL NUOVO MODELLO IVA TR E LA SCADENZA DEL 30.04.2014
Con il Provvedimento 26.03.2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il
nuovo mod. IVA TR (con le relative istruzioni) per la richiesta di rimborso o di
utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale.
La predisposizione di un nuovo modello, che sostituisce la precedente
versione approvata con Provvedimento del 20.03.2012, è stata resa
necessaria per poter adeguare la struttura ed il contenuto del modello IVA
TR alle modifiche recentemente introdotte nella disciplina Iva.
IL NUOVO
MODELLO IVA TR
In particolare:

sono stati introdotti appositi righi (TA11 e TB11) per l'indicazione delle
operazioni soggette all'aliquota IVA del 22%, aliquota in vigore dal 1° ottobre
2013;
 nelle istruzioni, è stata inserita la precisazione che, ai fini della verifica delle
operazioni non imponibili, si deve tenere conto anche delle operazioni non
soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità e per le quali è
stata emessa fattura, come previsto dal 1° gennaio 2013. Da tale data,
infatti, ad opera della Legge di Stabilità 2013 (articolo 1, comma 325, lettera
Pag. 8
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
c), Legge n. 212/2012, che ha modificato l'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972), le
operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) non soggette ad IVA in
Italia per mancanza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies del
DPR 633/72) concorrono alla formazione del volume d'affari IVA, pur essendo
operazioni fuori campo di applicazione del tributo. Per tali operazioni, inoltre,
sempre la Legge di Stabilità 2014 (all'art. 1, comma 325, lett. d), che ha
modificato l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 introducendo il nuovo comma 6bis), ha previsto l’obbligo di emissione della fattura, senza indicazione
dell’ammontare dell'IVA ma con l’indicazione della causa per la quale la
stessa viene emessa.
Inoltre, il Frontespizio è stato alleggerito accorpando in un unico
quadro i precedenti quadri riservati alle persone fisiche e ai soggetti diversi
dalle persone fisiche.
Il nuovo modello è utilizzabile a partire dalle richieste di rimborso o di
utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 1° trimestre 2014, da
presentare entro il prossimo 30 aprile.
Il modello IVA TR può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti IVA
che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta, un
credito IVA > a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti.
SOGGETTI CHE
POSSONO
UTILIZZARE IL
MODELLO IVA TR
In base a quanto disposto dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72,
infatti, tali soggetti possono, in tutto o in parte:

richiedere il rimborso del credito Iva;

ovvero, portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi,
contributi e premi.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso o in compensazione
unicamente dai contribuenti che, nel singolo trimestre, risultino in possesso di
almeno uno dei requisiti indicati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed
e), del D.P.R. n. 633/1972.
Si tratta, in particolare, dei:

contribuenti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive
soggette ad imposta con aliquota media1 (aumentata del 10%) inferiore
REQUISITI
all’aliquota media sugli acquisti e importazioni (lett. a);

contribuenti che effettuano operazioni non imponibili2, per un ammontare
superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate (lett. b);

contribuenti che effettuano acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili
per un importo superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo di tutti gli
acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili (lett. c). In tal caso, il
recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l’imposta relativa agli
acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili del trimestre (ad
1
2
Nella determinazione dell’aliquota media non si tiene conto delle operazioni relative ai beni ammortizzabili, mentre si
tiene conto delle operazioni interne sottoposte al meccanismo del “reverse charge”, che, ai fini in esame, si
considerano imponibili con “aliquota zero”.
Di cui agli artt. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi
internazionali connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/1972.
Pag. 9
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
eccezione dell’acquisizione in leasing del bene);

contribuenti che effettuano operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a
7-septies del D.p.r. n. 633/72, ovvero:

lavorazioni relative a beni mobili materiali;

trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

servizi
accessori
ai
trasporti
di
beni
e
relative
prestazioni
di
intermediazione;

servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a
beni da esportare fuori dall’UE;
purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni
effettuate (lett. d).

soggetti non residenti (lett. e):

identificatisi direttamente in Italia;

con rappresentante fiscale in Italia.
Per il rimborso, è necessaria la prestazione delle apposite garanzie
previste dalla legge anche nel caso del rimborso del credito IVA annuale.
Per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o
la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il
modello IVA TR, che deve essere presentato esclusivamente in via
telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del
trimestre di riferimento.
MODALITA’ DI
RICHIESTA DEL
RIMBORSO/
COMPENSAZIONE
INFRANNUALE
Di conseguenza, quest'anno le scadenze per la presentazione del
modello sono le seguenti:

il 30.04.2014, per il 1° trimestre 2014;

il 31.07.2014, per il 2° trimestre 2014;

il 31.10.2014, per il 3° trimestre 2014.
Quindi, il termine per presentare la richiesta di rimborso/compensazione
del credito IVA relativa al 1° trimestre 2014 scade il prossimo 30 aprile 2014
e, come detto, per essa deve essere già utilizzato il nuovo modello IVA TR
approvato con il Provvedimento del 26.03.2014.
Per la compensazione nel modello F24 dei crediti Iva trimestrali, si devono
CODICI TRIBUTO
PER LA
COMPENSAZIONE
utilizzare i seguenti codici-tributo:

6036, per il 1° trimestre 2014;

6037, per il 2° trimestre 2014;

6038, per il 3° trimestre 2014.
Come noto, i contribuenti che hanno affidato la tenuta della contabilità a
terzi (studi professionali, società di servizi,…) possono optare per la
liquidazione periodica mensile posticipata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del
CONTRIBUENTI
MENSILI CON
CONTABILITA’
PRESSO TERZI
D.P.R. n. 100/1998, assumendo cioè a riferimento, per la liquidazione
periodica, le operazioni effettuate nel 2° mese precedente.
Tali contribuenti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione n. 6/E dell’11 gennaio 2011, per determinare il credito Iva
rimborsabile relativo ad un determinato trimestre, devono fare “riferimento
alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate
Pag. 10
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
nel trimestre stesso e l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel
medesimo periodo”. Ad esempio, per il primo trimestre 2014, le operazioni
da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, e non quelle di dicembre 2013,
gennaio 2014 e febbraio 2014 (considerate per le liquidazioni di gennaio,
febbraio e marzo 2014). Lo stesso riferimento vale per la verifica della
sussistenza dei presupposti individuati dall’art. 30, D.P.R. n. 633/1972.
In merito alla compensazione, si precisa che, a seguito del Decreto
semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 18-20), le regole per la
compensazione del credito IVA annuale o trimestrale sono le seguenti:

i crediti IVA > € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno
16 del mese successivo a quello di presentazione:

della dichiarazione annuale;

dell’istanza di rimborso infrannuale;
dalla quale il credito emerge ed esclusivamente attraverso i canali
telematici dell’Agenzia delle Entrate;
i crediti IVA ≤ € 5.000, possono essere compensati liberamente, senza
o
attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui il credito emerge.
Diversamente da quanto previsto per il credito IVA annuale, se il credito
IVA trimestrale compensabile è superiore a € 15.000 non vi è l'obbligo di
apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale, non previsto nel
IL LIMITE ALLA
COMPENSAZIONE
DEI CREDITI IVA
modello IVA TR.
Si precisa che il “tetto” di € 5.000 (come era stato chiarito nella Circolare
n. 1/E/2010 in merito al precedente limite di € 10.000) è riferito all’anno di
maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione,
ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale
o infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA
annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno,
quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due
distinti plafond cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il
secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.
Nel corso del periodo d’imposta, in ogni caso, non è possibile
compensare nel modello F24 un ammontare complessivo di credito Iva
(trimestrale e annuale insieme) superiore a:

€ 700.000 (limite così innalzato da € 516.456,90 ad opera dell'art. 9 del D.L. n.
35/2013);

€ 1.000.000,00 nel caso di subappaltatori edili con volume d’affari dell’anno
precedente derivante per almeno l’80% da prestazione di servizi resi in
subappalto con applicazione del meccanismo del “reverse charge”.
DIVIETO DI
COMPENSAZIONE
DI RUOLI SCADUTI
DI IMPORTO
 € 1.500
I contribuenti che intendano portare il credito IVA infrannuale in
compensazione devono tener presente, oltre al suddetto limite di € 5.000
per la compensazione "orizzontale", anche del divieto di compensazione
orizzontale di tutti i crediti d'imposta erariali (compresi quelli IVA, quindi) e
relativi accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo) in
Pag. 11
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
presenza di debiti su ruoli definitivi se di importo superiore a € 1.500, scaduti
e non pagati (art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010).
In base a quanto stabilito dal D.M. 10.02.2011, i pagamenti, anche
parziali, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e accessori in
compensazione con i crediti relativi a tali imposte devono essere effettuati
mediante modello F24 - Accise indicando la Provincia di competenza
dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico ed il
codice tributo "RUOL".
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Pag. 12
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Le operazioni intracomunitarie
Quando le transazioni sui beni sono effettuate tra Stati Comunitari, si considerano come
“operazioni intracomunitarie” e godono di uno speciale regime (disciplinato in Italia dal D. L. n.
331/1993, convertito nella legge n. 427/1993).
In questa scheda si riepiloga la disciplina delle operazioni intracomunitarie, in particolare per
quanto riguarda la definizione di "operazione intracomunitaria", gli obblighi imposti in capo a
cedente e acquirente, nonché il nuovo obbligo di iscrizione nell'archivio VIES, la cui richiesta,
dallo scorso 26 marzo, può essere effettuata direttamente in via telematica.
LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Sono considerate intracomunitarie le operazioni che hanno i seguenti
requisiti:

riguardano la cessione o l'acquisto di beni mobili. Dal 1° gennaio 2010,
infatti, le prestazioni di servizi seguono il principio generale della
territorialità (art. 7 D.p.R. 633/72);

REQUISITI
si effettua un trasferimento oneroso a titolo di proprietà o di altro diritto
reale di godimento;

il trasferimento è fisico, da un territorio ad un altro (sempre entrambi
appartenenti all'Unione Europea);

gli operatori sono soggetti passivi Iva, con partita Iva attribuita da due stati
diversi dell'Unione Europea.
La mancanza di uno dei requisiti sopra elencati comporta che
l'operazione non può considerarsi intracomunitaria.
La disciplina delle operazioni intracomunitarie armonizza la disciplina Iva
dei diversi paesi membri dell'UE, e segue un unico principio di tassazione:
la tassazione avviene nel Paese di destinazione dell'operazione.
Per assicurare la correttezza di questo principio, la legge impone
l'osservanza di alcune precise regole, distinte a seconda che si tratta di:
IL PRINCIPIO DI
TASSAZIONE NEL PAESE
DI DESTINAZIONE

cessioni intracomunitarie;

acquisti intracomunitari.
Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie, esse sono non
imponibili nello stato del venditore (colui che cede il bene). A livello
pratico ciò comporta che il cedente dovrà:

acquisire la partita Iva estera del cliente, in quanto ha l'obbligo di inserirla
in fattura;

non addebitare l'Iva in fattura;

riportare in fattura la dicitura specifica "Non imponibile ai sensi dell'art. 41
Pag. 13
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
del D.l. 331/1993".
Per quanto riguarda, invece, gli acquisti intracomunitari, essi sono
assoggettati all'Iva nello stato dell'acquirente. Questo comporta che
l'acquirente dovrà (art. 46 comma 1 d.l. 331/1993):

comunicare al fornitore la propria partita Iva preceduta da "IT";

numerare la fattura ricevuta dal fornitore senza addebito Iva;

integrare la fattura indicando il controvalore in euro dell'Iva calcolata
secondo l'aliquota o dei beni, o l'eventuale norma di esenzione/non
imponibilità;

annotare distintamente la fattura nel registro delle fatture emesse. Questo
comporta che in sede di liquidazione l'Iva viene computata a debito.
Poiché si tratta di un acquisto per cui è possibile detrarre l'Iva,
l'acquirente potrà esercitare tale diritto annotando la fattura integrata nel
registro degli acquisti.
Dal 1° marzo 2011 ai fini dell'effettuazione delle operazioni intracomunitarie
è diventato necessario, per i soggetti passivi Iva, l'inserimento nel sistema
VIES (Vat information exchange system): l'archivio delle posizioni Iva
autorizzate agli scambi intraUe.
A tal proposito, occorre segnalare che, dal 26 marzo 2014, è attivo il
nuovo servizio on line dell'Agenzia delle Entrate che consente ai soggetti
già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere
direttamente in via telematica la propria iscrizione nell’archivio VIES.
Prima, tali contribuenti, per essere iscritti nell’archivio Vies, dovevano
necessariamente presentare l’apposita istanza all’ufficio a mano, con
raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec).
Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre
L'AUTORIZZAZIONE
PREVENTIVA
in
essere
operazioni
intracomunitarie,
l’Agenzia
effettua
le analisi
propedeutiche all’inserimento della posizione nel Vies e, se il riscontro è
positivo, concede l'autorizzazione. Qualora emergano elementi di rischio
di evasione o di frode, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario
competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento
di diniego. Infine, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio Vies sono
effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della
dichiarazione di volontà.
Attraverso i seguenti siti internet è possibile verificare se un soggetto è
iscritto o meno nell'archivio:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm;

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
STATO
ELENCO AGGIORNATO
DEI PAESI DELL'UNIONE
EUROPEA
CON O
SENZA €
SIGLA
N. CARATTERI
EVENTUALI TERRITORI
CODICE IVA
ESCLUSI
1
Austria
€
AT
9
2
Belgio
€
BE
10
3
Bulgaria
---
BG
9 o 10
4
Cipro
€
CY
9
Escluso zona turca
Pag. 14
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
Incluso Akrotiri e
Dhekelia
5
Croazia
---
HR
11
6
Danimarca
---
DK
8
7
Estonia
€
EE
9
8
Finlandia
€
FI
8
Francia
FR
Escluso
dipartimenti
9
€
Principato
11
di
Incluso Principato
Monaco
10
Germania
d'oltremare
di Monaco
€
DE
9
Escluso isole del
11
Gran Bretagna
---
GB
5 o 9 o 12
Canale
Incluso
Isola
di
Man
12
13
Grecia
Irlanda
€
€
EL
9
Escluso
Monte
Athos
IE
8
Escluso Livigno,
14
Italia
€
IT
11
Campione d'Italia
e acque nazionali
lago di Lugano
15
Lettonia
---
LV
9 o 11
16
Lituania
---
LT
9 o 12
17
Lussemburgo
€
LU
8
18
Malta
€
MT
8
19
Olanda
€
NL
12
20
Polonia
---
PL
10
21
Portogallo
€
PT
9
22
Repubblica Ceca
---
CZ
8 o 9 o 10
€
SK
9 o 10
23
Repubblica
Slovacca
24
Romania
---
RO
10
25
Slovenia
€
SI
8
26
Spagna
€
ES
9
Escluso
Melilla
Ceuta,
e
isole
Pag. 15
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
Canarie
27
Svezia
---
SE
12
28
Ungheria
---
HU
8
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Pag. 16
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
SAPERE PER FARE
IMU IMMOBILI STRUMENTALI:
LA DEDUZIONE IN UNICO
INTRODUZIONE
A partire da UNICO 2014 (periodo d'imposta 2013), l'IMU relativa agli immobili strumentali è
deducibile in parte dal reddito d'impresa o professionale. A stabilirlo è stata la Legge di Stabilità
2014, la quale ha previsto che per il periodo d'imposta 2013 sia deducibile una quota pari al 30%,
mentre a partire dal periodo d'imposta 2014 (UNICO 2015) la quota deducibile dell'IMU sarà pari
al 20% a regime.
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, rispondiamo ad alcune domande inerenti gli
aspetti pratici relativi a tale novità e alla corretta compilazione del modello UNICO 2014, in vista
dell'avvicinarsi dell'adempimento dichiarativo.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
L'Imu pagata sugli immobili strumentali dalle imprese è deducibile?
2.
Quali sono i soggetti passivi interessati dalla deduzione Imu dal reddito?
3.
Quali soggetti non possono dedurre l'Imu dal reddito?
4.
Come va imputata la deduzione?
5.
Cosa si intende per beni immobili strumentali ai fini della deducibilità dell'Imu?
6.
Qual è l'effetto della deduzione Imu sulla dichiarazione Unico?
7.
Come si indica in dichiarazione la quota Imu deducibile?
Pag. 17
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 L'IMU PAGATA SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALLE IMPRESE È DEDUCIBILE?
R.1 Fino al periodo d'imposta 2012 (UNICO 2013), l'IMU pagata sugli immobili strumentali da
imprese e professionisti non era deducibile dal reddito d'impresa o professionale.
Poi, la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), all'art. 1, commi 715 e 716, ha
previsto che l'IMU pagata sugli immobili strumentali sia ora deducibile dal reddito d'impresa e
professionale nella misura del:
 30% per il periodo d'imposta 2013 (UNICO 2014);
 20% a regime a partire dal periodo d'imposta 2014 (quindi, da UNICO 2015).
Si precisa che la deduzione si applica sul reddito d'impresa o sul reddito di lavoro autonomo,
ma non direttamente sul reddito complessivo (quadro RN), che include anche altri redditi,
quali i redditi fondiari, i redditi diversi, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, ecc.
Sul reddito complessivo si ha solo l'effetto indiretto dovuto all'abbattimento del reddito
d'impresa o professionale.
L'imposta resta, invece, indeducibile ai fini IRAP.
D.2 QUALI SONO I SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI DALLA DEDUZIONE IMU DAL REDDITO?
R.2 La deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di
reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione, pertanto:

le società e gli enti commerciali residenti (es. Spa; Srl, Sapa);

gli enti non commerciali, con riguardo all'IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata;

le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali,
familiari o coniugali (per l'IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata);

le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni;

i professionisti e gli studi professionali;

le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.
D.3 QUALI SOGGETTI NON POSSONO DEDURRE L'IMU DAL REDDITO?
R.3 Non possono portare l'IMU in deduzione dal reddito i seguenti soggetti:
 i soggetti che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo;
 i soggetti che non hanno beni immobili strumentali nel proprio attivo patrimoniale.
Pag. 18
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
D.4 COME VA IMPUTATA LA DEDUZIONE?
R.4 La Legge di Stabilità 2014, nel prevedere la possibilità di dedurre una quota dell'IMU pagata
relativamente agli immobili strumentali, non ha anche specificato il criterio di imputazione di
tale deduzione. Si ritiene applicabile, tuttavia, quanto previsto dall'art. 99, comma 1, secondo
periodo del TUIR per la deducibilità delle imposte diverse da quelle sui redditi, e cioè il criterio
di cassa. Non assume, quindi, rilevanza l'anno di competenza dell'IMU, bensì l'anno di
pagamento dell'imposta.
E' da dire, comunque, che generalmente i versamenti dell'IMU sono effettuati nel corso del
periodo d'imposta che risulta essere di competenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi (ad
esempio: acconto e saldo IMU per il 2013 generalmente sono stati pagati nel 2013 e, quindi,
non ci sono dubbi sul fatto che la deduzione trova spazio in UNICO 2014).
D.5 COSA SI INTENDE PER BENI IMMOBILI STRUMENTALI AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DELL'IMU?
R.5 Per poter portare in deduzione l'IMU dal reddito d'impresa o professionale è necessario che
essa sia relativa agli immobili strumentali. Assume, pertanto, rilevanza a tal fine il requisito
della "strumentalità" del bene immobile.
Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art. 43,
comma 2, del Tuir:
 gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa
commerciale da parte del possessore, a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche;
rileva, pertanto, solo l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore
possessore dell'immobile (e non da terzi);
 gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione; si tratta degli immobili diversi da quelli
abitativi ed appartenenti ai seguenti gruppi di categorie catastali:
 gruppo B (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini
sotterranei per deposito di derrate);
 gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e
botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori);
 gruppo D (immobili a destinazione speciale, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con
fine di lucro, istituti di credito),
 gruppo E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze
pubbliche;
 gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o
studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria).
Si precisa che, per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede (art. 65 del
TUIR) la preliminare iscrizione del bene in contabilità (nel libro inventari, nel libro cespiti
ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria). Pertanto, se l'immobile è utilizzato ai fini
Pag. 19
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad
alcuna deduzione.
Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione
e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.
La deducibilità dell'IMU non vale, invece, per gli immobili destinati alla vendita (i c.d. "beni
merce", per i quali, comunque, l'IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013), né per gli
"immobili patrimonio", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Sono,
inoltre, escluse dalla deduzione le aree fabbricabili.
D.6 QUAL È L'EFFETTO DELLA DEDUZIONE IMU SULLA DICHIARAZIONE UNICO?
R.6 In dichiarazione, la deduzione della quota dell'IMU sugli immobili strumentali implica
l'applicazione:
 di una variazione in aumento pari alla quota non deducibile (70% per il 2013);
 di una variazione in diminuzione pari alla quota deducibile (30% per il 2013).
D.7 COME SI INDICA IN DICHIARAZIONE LA QUOTA IMU DEDUCIBILE?
R.7 Per i professionisti, la deduzione comporta la compilazione del rigo RE19 del modello UNICO
PF 2014 ("altre spese documentate"), colonna 3 "IMU fabbricati", dove va indicato, appunto,
per il periodo d'imposta 2013, il 30% dell'IMU pagata sui fabbricati strumentali. Il dato va
inserito anche in colonna 4 insieme a tutte le altre spese non documentate.
Le imprese individuali, invece, dovranno indicare il 30% di tale IMU:

se in contabilità ordinaria, al Rigo RF55 tra le "altre variazioni in diminuzione", con il codice 38:
30% dell'IMU sui fabbricati
strumentali
38
Pag. 20
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014

se in contabilità semplificata, tra gli altri componenti negativi di reddito di cui al rigo RG22, da
indicare
nella
colonna
6.
L'importo
dell'IMU
sui
fabbricati
strumentali
va
indicata
separatamente anche nella colonna 5:
Con riguardo all'UNICO SC 2014, il 30% dell'IMU pagata nel periodo d'imposta in relazione agli
immobili strumentali va indicato nel rigo RF55, con il codice "38":
30% dell'IMU sui fabbricati
strumentali
38
Con riferimento, infine, all'UNICO SP 2014, il 30% dell'IMU pagata nel periodo d'imposta in
relazione agli immobili strumentali va indicato:

con riferimento al reddito di lavoro autonomo (associazione tra professionisti), nel rigo RE19,
colonna 4 e colonna 3:

con riferimento al reddito d'impresa (società di persone), se in contabilità ordinaria, nel rigo
RF55, con il codice "38":
30% dell'IMU sui fabbricati
strumentali
38
Pag. 21
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
ovvero, se in contabilità semplificata, nel rigo RG22, colonna 7 e colonna 6:
Pag. 22
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 34/E del 28 Marzo 2014
L'Agenzia istituisce un codice ente ("JAE”) ed un
codice tributo (“JAET”), per il pagamento delle
sanzioni inflitte dalla Regione Sicilia in caso di
violazioni in materia fitosanitaria.
Risoluzione n. 35/E del 3 Aprile 2014
L'Agenzia istituisce il codice tributo "8120" per
consentire il versamento, tramite il modello F24
allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio
della partita Iva o i modelli “F24 Versamenti con
elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici”, della
sanzione
per
omessa
presentazione
della
dichiarazione di cessazione di attività.
Risoluzione n. 36/E del 3 Aprile 2014
L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBMC”,
che consente il versamento, mediante modello
F24, dei contributi in favore dell’Ente bilaterale
metalmeccanici, in breve Ebm.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 31 Marzo 2014
L'Agenzia informa che ora tutti i contribuenti titolari
di immobili, attraverso la registrazione ai canali
telematici Entratel e Fisconline e accedendo al sito
dell'Agenzia delle Entrate, possono consultare
gratuitamente i dati relativi a tali immobili e la
rendita, oltre che vedere la planimetria della
propria casa o la mappa dei terreni, senza doversi
più recare presso l’ufficio provinciale – Territorio
competente. La consultazione è valida per gli
Pag. 23
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
immobili
presenti
sul
territorio
nazionale,
con
l’eccezione delle province di Trento e Bolzano e
delle zone in cui vige il sistema tavolare. Questo
nuovo
servizio,
realizzato
a
seguito
del
provvedimento dello scorso 4 marzo, estende una
funzione già attiva sul sito delle Entrate, ma finora
limitata ai dati catastali più essenziali.
Comunicato stampa del 3 Aprile 2014
L'Agenzia rende noto che la Commissione degli
esperti degli studi di settore ha approvato i
correttivi anticrisi agli studi di settore per il periodo
d'imposta 2013 (da allegare a UNICO 2014).
I correttivi ricalcano sostanzialmente quelli previsti
per il periodo di imposta 2012 e si distinguono nelle
seguenti
all’analisi
quattro
di
categorie:
normalità
interventi
economica;
relativi
correttivi
specifici per la crisi; correttivi congiunturali di
settore; correttivi congiunturali individuali.
Pag. 24
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 07.04.2014 AL 22.04.2014
Giovedì 10 Aprile 2014
Per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale
agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13,
Legge
n.
388/2000)
avvalendosi
dell’assistenza
fiscale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, scade il
termine per la presentazione della comunicazione
dei dati contabili relativi alle operazioni effettuate nel
1° trimestre 2014.
Giovedì 10 Aprile 2014
Per
i
soggetti
passivi
IVA
che
effettuano
la
liquidazione mensile dell'IVA, scade il termine per la
comunicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 (c.d.
"spesometro").
Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligo
di
emissione
della
fattura,
la
comunicazione
telematica deve essere effettuata qualora l'importo
unitario dell'operazione sia pari o superiore a
€
3.600,00 al lordo dell'Iva.
Giovedì 10 Aprile 2014
Per gli esercenti commercio al minuto e attività
assimilate e agenzie di viaggio e turismo, che
effettuano la liquidazione mensile dell'IVA e presso i
quali sono effettuati acquisti di beni in contanti,
scade
il
termine
per
la
comunicazione
dei
corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate
al turismo effettuate nell'anno 2013 nei confronti
delle persone fisiche di cittadinanza diversa da
quella italiana e comunque diversa da quella di uno
dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio
economico europeo, che abbiano residenza fuori
dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a
euro 1.000.
Con riguardo alle operazioni relative al 2013 è
consentita la comunicazione delle operazioni attive
per le quali viene emessa fattura di importo unitario
pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell'Iva.
Giovedì 10 Aprile 2014
Per le società che esercitano attività di leasing
finanziario
e
operativo,
nonché
operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e/o
di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli,
Pag. 25
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
unità da diporto e aeromobili, che effettuano la
liquidazione mensile ai fini IVA, scade il termine per
la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati
anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con
i quali hanno stipulato contratti in essere con
riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti
nell'anno 2013 (In assenza di dati da trasmettere per
l'anno, le società devono comunque effettuare una
comunicazione negativa).
Martedì 15 Aprile 2014
Emissione e registrazione delle fatture differite relative
a beni consegnati o spediti nel mese solare
precedente e risultanti da documento di trasporto o
da altro documento idoneo a identificare i soggetti
contraenti
Martedì 15 Aprile 2014
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
solare
precedente
dai
soggetti
esercenti
il
commercio al minuto e assimilati
Martedì 15 Aprile 2014
Termine
per
annotare,
anche
con
unica
registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di
qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività
commerciali, con riferimento al mese precedente
dalle associazioni sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che
hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1
della L. n. 398/1991
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine per la presentazione della comunicazione
dei
dati
contenuti
nelle
dichiarazioni
d’intento
ricevute per le quali le operazioni effettuate senza
applicazione
dell'Iva
sono
confluite
nella
liquidazione con scadenza 16 aprile.
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
corrisposti nel mese precedente
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese
precedente
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine per il versamento dell'addizionale regionale
e
comunale
all'IRPEF
trattenuta
ai
lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
interessi e redditi di capitale vari corrisposti o
maturati nel mese precedente
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di
collaborazione a progetto corrisposti nel mese
precedente
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
rendite
derivanti
da
perdita
di
avviamento
commerciale corrisposte nel mese precedente
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
di marzo per i contribuenti IVA mensili
di marzo per i contribuenti IVA mensili che hanno
affidato a terzi la tenuta della contabilità optando
per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR
100/98
Mercoledì 16 Aprile 2014
Termine
per
il
intrattenimenti
versamento
relativi
alle
dell'imposta
attività
svolte
sugli
con
carattere di continuità nel mese precedente
Mercoledì 16 Aprile 2014
Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai
datori di lavoro o committenti dei rapporti di
collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti
nel mese precedente
Mercoledì 16 Aprile 2014
Per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento
rateale del saldo Iva 2013 con versamento della 1a
rata entro il 17.03.2014, termine per il versamento
della 2a rata del saldo Iva 2013 risultante dalla
dichiarazione annuale, con maggiorazione degli
interessi dello 0,33%
Mercoledì 16 Aprile 2014
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei
versamenti non effettuati (o effettuati in misura
insufficiente)
entro
il
17.03.2014
(ravvedimento
operoso breve)
Mercoledì 16 Aprile 2014
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Marzo
2014) da parte degli intermediari finanziari e dei
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
notai che intervengono nelle operazioni, nonché da
parte dei contribuenti che pongono in essere tali
operazioni senza l'intervento di intermediari né di
notai.
Martedì 22 Aprile 2014
Trasmissione telematica della dichiarazione relativa
alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e
contestuale versamento dell’Iva dovuta da parte
degli operatori extracomunitari identificati in Italia ai
fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite
mezzi elettronici (c.d. servizi di e-commerce) nei
confronti di committenti comunitari non soggetti
passivi d’imposta
Martedì 22 Aprile 2014
Per i soggetti passivi IVA che NON effettuano la
liquidazione mensile dell'IVA, scade il termine per la
comunicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 (c.d.
"spesometro").
Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligo
di
emissione
della
fattura,
la
comunicazione
telematica deve essere effettuata qualora l'importo
unitario dell'operazione sia pari o superiore a
€
3.600,00 al lordo dell'Iva.
Martedì 22 Aprile 2014
Per gli esercenti commercio al minuto e attività
assimilate e agenzie di viaggio e turismo, che NON
effettuano la liquidazione mensile dell'IVA e presso i
quali sono effettuati acquisti di beni in contanti,
scade
il
termine
per
la
comunicazione
dei
corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate
al turismo effettuate nell'anno 2013 nei confronti
delle persone fisiche di cittadinanza diversa da
quella italiana e comunque diversa da quella di uno
dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio
economico europeo, che abbiano residenza fuori
dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a
euro 1.000.
Con riguardo alle operazioni relative al 2013 è
consentita la comunicazione delle operazioni attive
per le quali viene emessa fattura di importo unitario
pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell'Iva.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014
Martedì 22 Aprile 2014
Per le società che esercitano attività di leasing
finanziario
e
operativo,
nonché
operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e/o
di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli,
unità da diporto e aeromobili, che NON effettuano
la liquidazione mensile ai fini IVA, scade il termine
per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati
anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con
i quali hanno stipulato contratti in essere con
riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti
nell'anno 2013 (In assenza di dati da trasmettere per
l'anno, le società devono comunque effettuare una
comunicazione negativa).
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