Scheda sintetica tirocini garanzia giovani

 PROGETTO “GARANZIA GIOVANI” TIROCINIO EXTRACURRICULARE ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA La Regione Marche nella DGR n. 1134/2013 definisce il tirocinio come una “misura formativa di politica attiva, non configurata come rapporto di lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo”. Soggetti ospitanti:  Imprese Private  Studi‐Professionali  Associazioni Destinatari:  Giovani di età compresa tra 18 ‐ 29 anni  Privi di lavoro  Non iscritti e non frequentanti percorsi di Istruzione (Scuola secondaria, Università) e Formazione.  Non partecipanti a Tirocini o contratti di Apprendistato Durata: ‐ 6 mesi (elevabile a 12 mesi per soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91 e disabili di cui alla Legge n. 68/1999) ‐ minimo 25 ore settimanali (elevabili secondo quanto previsto dal CCNL del settore di riferimento) Indennità tirocinante: ‐ € 500,00 mensili lordi, al superamento della soglia del 75% delle presenze stabilite dal progetto formativo per un max importo complessivo non superiore a € 3.000,00 o € 6.000,00 in caso di soggetti disabili o svantaggiati L’indennità verrà erogata dall’INPS con risorse pubbliche. BONUS OCCUPAZIONALE: In caso di assunzione del tirocinante all’azienda sarà riconosciuto un bonus che varia dai € 1.500,00 ai € 6.000,00 in base al profiling dell’utente e al tipo di contratto. DETTAGLIO REQUISITI AZIENDA OSPITANTE Il Soggetto Ospitante può accogliere tirocinanti, in proporzione alla sua dimensione, con i seguenti limiti: NUMERO LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Da 0 a 5 Da 6 a 20 Superiore a 20 NUMEROTIROCINI ATTIVABILI 1
2
10%
TIPOLOGIE ESCLUSE DAL CONTEGGIO ‐
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Contratti a termine
Tirocini curriculari/stage (non attivati ai sensi della DGR n‐. 1134/2013) Praticantato Borse lavoro Il soggetto ospitante: ‐ garantisce e provvedere esclusivamente ai costi per l’intera durata del tirocinio delle: o Copertura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; o Copertura presso idonea compagnia assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi. ‐ indica un tutor aziendale; ‐ non può aver attivato precedenti tirocini ( ai sensi della L.196/97, art.18 e DGR n.1134/2013 o aver avuto precedenti lavorativi di tipo subordinato e/o autonomo (collaborazione ecc.) e/o lavoro accessorio(voucher ecc.) con il tirocinante; ‐ non può impiegare i tirocinanti per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; ‐ non può avere rapporti di parentela con i tirocinanti, come definiti dall’art. 230 bis c.c. ‐ non può sostituire i lavoratori con contratti a termine con i tirocinanti nei periodi di picco delle attività e i tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso; ‐ deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, e deve intendere il tirocinante, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), come “lavoratore” ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto; ‐ deve essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche; ‐ deve essere in regola con l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro e territoriale, se previsto, sottoscritti dalla Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; ‐ non deve aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa; ‐ può attivare tirocini, anche qualora risulti che tra quelli realizzati e conclusi negli ultimi ventiquattro mesi (a partire dall’ultimo tirocinio), non abbia assolto all’obbligo di assunzione di cui all’art. 6 della DGR n. 1134/2013, come da deroga successiva contenuta nella DGR n. 754/2014; ‐ è tenuto ad effettuare la Comunicazione Obbligatoria (L. n. 296/06 e Decreto Interministeriale del 30/10/2007 art.4 bis comma 7), tramite UNILAV di avvio del tirocinio.