Atto T0AZ0N Settore T Ecologia e Ambiente Servizio AU Ecologia e

Atto T0AZ0N
Settore
T
Ecologia e Ambiente
Servizio AU
Ecologia e ambiente
U.O.
0031
Aria
Ufficio
TARI
Emissioni
C.d.R.
0023
Ecologia e Ambiente
Autorizzazione Unica Ambientale
N. Reg. Decr.
75/2014
N. Protocollo
17517/2014
Data
18/02/2014
2
Oggetto: Ditta CARDIN ELETTRONICA SPA - via del Lavoro, 73
CODOGNE'. Autorizzazione Unica Ambientale.
D.P.R.
13 Marzo 2013, n. 59.
IL DIRIGENTE
VISTA
la
domanda
presentata
in
data
02.10.2013
per
il
tramite del S.U.A.P., con cui la ditta CARDIN ELETTRONICA
SPA (P.IVA 00681370268), con sede legale e impianto in via
del
Lavoro,
73
-
CODOGNE'
-
chiede
il
rilascio
dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4
del D.P.R. n. 59/2013 per modifica ad un impianto che dà
luogo ad emissioni in atmosfera;
CONSIDERATO
che
la
ditta
è
in
possesso
delle
seguenti
autorizzazioni ambientali:
–
decreto n. 77/2013 del 05.02.2013 per le emissioni in
atmosfera (D.Lgs. 152/2006 parte 5^);
CONSIDERATO che la Ditta è in possesso dell'atto di assenso
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all'attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche
e/o
assimilabili
in
pubblica
fognatura,
rilasciato
da
Servizi Idrici Piave Srl in data 12.02.2013 prot. n. 2276;
VISTE le integrazioni trasmesse dal S.U.A.P. del comune di
Codognè in data 03.12.2013;
CONSIDERATO
che
la
richiesta
al
Comune
di
Codognè
di
esprimere il parere ai sensi dell'art. 269 comma 3 del
D.Lgs. n. 152/2006, datata 28.10.2013, trascorso il termine
concesso, non ha avuto riscontro;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta, nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di
Tutela delle Acque e il D.P.R. n. 59/2013;
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;
DECRETA
ART. 1 – Alla Ditta CARDIN ELETTRONICA SPA, è rilasciata
l'Autorizzazione
Unica
Ambientale,
ai
sensi
del
D.P.R.
n.59/2013, per l'attività svolta nell'impianto sito in via
del Lavoro, 73 - CODOGNE', relativamente a:
– autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006, parte quinta.
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– scarico di acque reflue domestiche e/o assimilabili con
recapito in pubblica fognatura.
ART. 2 – Il decreto n. 77/2013 del 05.02.2013, citato in
premessa, è revocato.
ART. 3 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e
le
prescrizioni
definite
nell'allegato
tecnico
che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART.
4
–
La
Ditta
deve
effettuare
una
verifica
sull'estensione delle superfici scoperte annesse al proprio
stabilimento,
sul
loro
gestione delle acque
accertare
l'eventuale
utilizzo
meteoriche
e
sulle
modalità
di
ivi cadenti, al fine di
assoggettabilità
alle
prescrizioni
contenute nell'art. 39 delle Norme Tecniche del Piano di
Tutela delle Acque della Regione Veneto. Nel caso in cui il
proprio
stabilimento
dovesse
ricadere
in
una
delle
fattispecie contemplate dalla normativa, è fatto obbligo
di presentare un piano di adeguamento i cui contenuti sono
riportati nell'allegato A della DGRV n. 1770/2012, entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto.
ART. 5 – Ogni variazione riguardante la titolarità della
ditta,
nonché la
modifica sostanziale
dell'impianto e/o
dello scarico devono essere preventivamente autorizzate.
ART. 6 – La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha
validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del
D.P.R. n. 59/2013.
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ART. 7 – La presente autorizzazione è accordata restando
comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i
provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi
all'art. 1.
art.
8
–
ricorso
Regionale
Avverso
il
presente
giurisdizionale
oppure
al
al
provvedimento
Tribunale
Presidente
della
è
ammesso
Amministrativo
Repubblica,
nel
termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti
dal ricevimento dello stesso.
ART. 9 – Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P.
del Comune di Codognè perché lo notifichi, nelle forme di
Legge, alla Ditta, all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale
di
Treviso)
alla
Regione
Veneto
e
al
Comune
sede
dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del
Comune.
Dott. Simone Busoni
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Emissioni in atmosfera - valori limite e prescrizioni
Per l’individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento alla domanda di
autorizzazione pervenuta in data 2 ottobre 2013.
Operazioni di saldatura in forno (rifusione)
Punto di emissione n. 01
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m3
Parametro: metalli nelle polveri
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in
Tabella B, allegato I, parte quinta del D.Lgs.n.152/2006.
Parametro: composti organici volatili
Valore limite di emissione: quello stabilito per le singole classi di sostanze, così come definite in
Tabella D allegato 1, parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.
Operazioni di saldatura ad onda, saldatura a stagno e saldatura MIG-MAG
Punti di emissione nn. 02, 03, 05 e 07
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m3
Parametro: metalli nelle polveri
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in
Tabella B, allegato I, parte quinta del D.Lgs.n.152/2006.
Operazioni di preparazione prototipi con utilizzo di bagni acidi
Punto di emissione n. 06
Parametro: acido cloridrico
Valori limite di emissione: 30 mg/m3 con un flusso di massa ≥ 300 g/h
Procedure di messa in esercizio ed a regime degli impianti
Punti di emissione nn. 01, 02, 03, 05, 06
L’impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti né da
comunicazione alla Provincia di Treviso.
Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti non deve
essere superiore a 60 giorni.
Entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti l’impresa comunica alla
Provincia di Treviso i dati relativi ad almeno due serie complete di misure analitiche alle
emissioni da effettuarsi nell’arco di dieci giorni.
Misure analitiche di autocontrollo periodiche
•
•
Operazioni di saldatura in forno (rifusione)
Punti di emissione n. 01
Operazioni di saldatura ad onda, saldatura a stagno
Punti di emissione nn. 02, 03 e 05
Dopo le prime misure analitiche effettuate di avvio impianto a norma non sarà necessario
effettuare successive misure di autocontrollo.
Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati
agli impianti di trattamento delle emissioni.
•
•
Operazioni di saldatura MIG-MAG
Punto di emissione n. 07
Operazioni di preparazione prototipi con utilizzo di bagni acidi
Punto di emissione n. 06
Le misure di autocontrollo devono essere effettuate e trasmesse a questa Amministrazione con
periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione
Le emissioni in atmosfera generate da:
•
n.1 unità termica alimentata a metano di potenzialità termica nominale < a 3 MW
emissione convogliata in atmosfera tramite punto denominato A
non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs.n.152/2006.
Le emissioni generate dalla fase di ricarica muletti, e convogliate in atmosfera tramite il punto
di emissione n.08, ai sensi dell’art.272 comma 5 del D.Lgs.n.152/2006 non sono sottoposte ad
autorizzazione perché provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla
protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera
L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque
condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti
alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione;
le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere
effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all’atto della loro progettazione;
le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate
mediante registrazione degli interventi effettuati;
qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento
documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
dovranno
essere
qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro
manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti
impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo
tecnologico ad essi collegati, dell’esercizio degli impianti industriali.
Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti
tecnologici ad essi collegati.
Metodi analitici di autocontrollo e modalità di esecuzione delle misure
I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di
esercizio più gravose;
I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle
condizioni fisiche normali (O° C e 101,3 kPa);
Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei
prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n. 158/88;
Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri
di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie
utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
Accessibilità ai punti di campionamento e misura
Ogni punto di emissione devono essere dotato un tronchetto di prelievo con diametro interno di
4 pollici munito di controflangia.
Il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse,
dovranno essere conformi a quanto indicato nel documento “Standardizzazione delle
metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”, pubblicato nel sito internet
della Provincia di Treviso – www.provincia.treviso.it – Servizio Ecologia ed Ambiente – Area
Tutela della Qualità dell’Aria Energia – Pubblicazioni.
Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa
Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l’esecuzione di analisi
assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione delle stesse
(prese e scale di accesso).
Metodi analitici di riferimento
-
Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 e 16911-2 per la misura della velocità e portata dei
flussi gassosi convogliati;
Metodo UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri;
Metodo UNI EN 14385 per la misura dei metalli;
Metodo UNI EN 13649 per la misura di composti organici volatili;
Metodo UNI EN 1911 per la misura dell’acido cloridrico;
Allegato 2 del D.M. 25.08.2000 per la misura dell’acido cloridrico.