(Microsoft PowerPoint - CONVEGNO DEL 23 MARZO 2015 2.0.ppt

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Strumenti di impiego temporaneo dei lavoratori stranieri negli
eventi Expo
DISCIPLINA FISCALE E
PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI
STRANIERI IN ITALIA
Relatore: Giovanni Francesco
Cassano
23 marzo 2015, Milano Auditorium San Fedele
Ingresso di lavoratori stranieri in Italia
Disciplina diversificata in funzione della provenienza geografica
LAVORATORI
COMUNITARI
SUBORDINATO
INIZIATIVA
PERSONALE
LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI
AUTONOMO
SUBORDINATO
DISTACCO
FLUSSI
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AUTONOMO
DISTACCO
FLUSSI
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Ingresso di lavoratori stranieri in Italia
ASPETTI ANALIZZATI
DISCIPLINA
PREVIDENZIALE ED
ASSISTENZIALE
DISCIPLINA FISCALE
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Ingresso di lavoratori comunitari
INGRESSO PER ATTIVITA’ LAVORATIVA DI INIZIATIVA PROPRIA
PRINCIPIO DI LIBERA
CIRCOLAZIONE
RAPPORTI DI
LAVORO
SUBORDINATO
RAPPORTI DI
LAVORO
AUTONOMO
PRIMI TRE MESI SENZA
FORMALITA’
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SUCCESSIVAMENTE
SERVONO DEI
REQUISITI
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Ingresso di lavoratori comunitari in Italia
disciplina previdenziale
Principio di territorialità: il lavoratore che si sposta all’interno
dell’Unione Europea deve essere assoggettato ad un’unica
legislazione di sicurezza sociale, salvo eccezioni esplicitamente
previste(art.13, par.1 del regolamento)
Principio di territorialità: i lavoratori devono essere assicurati ai fini previdenziali nel Paese in cui
svolgono attività lavorativa;
• Eccezione al principio di territorialità:
a) distacchi regolamentati da convenzioni in materia di sicurezza sociale;
b) distacchi disciplinati dall’art. 3, c. 8 L398/87 (reciprocità nel trattamento di esonero dal
versamento dei contributi alle assicurazioni generali obbligatorie dei rispettivi Paese).
Al di fuori delle predette eccezioni: spetta la stessa tutela previdenziale prevista per i lavoratori di
nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni
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Ingresso di lavoratori comunitari in Italia
disciplina previdenziale
DEROGHE
DISTACCO TEMPORANEO
DISTACCO BREVE O
INFERIORE AI TRE
MESI
DISTACCHI
PROROGABILI DI 12
MESI MAX 24
DISTACCO DI 12
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Lavoratori provenienti da Paesi comunitari
Per lavoratore distaccato si intende colui che, abitualmente occupato in un paese
membro Ue, è chiamato a svolgere il proprio lavoro in territorio italiano per un
periodo predeterminato, laddove il rapporto di lavoro instaurato tra l’impresa
beneficiaria del servizio ed il lavoratore distaccato è sottoposto alle disposizioni
legislative, regolamentari, amministrative e contrattuali applicate a coloro che in
Italia svolgono funzioni analoghe ai distaccati.
• Il committente che si serve di un appaltatore transnazionale è obbligato con
quest’ultimo a corrispondere al distaccato una retribuzione che garantisce il
rispetto dei minimi contrattuali, garantendo un trattamento normativo non
inferiore a quello spettante ai propri dipendenti.(c.d.: «principio di territorialità)
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segue
Per quanto concerne l’aspetto previdenziale, trova applicazione il principio di
«personalità» opposto al principio di «territorialità» vigente in materia di condizioni
di lavoro.
• Occorre riferirsi al regime di previdenza contributiva ed assistenziale obbligatoria
previsto dalla legislazione del Paese di invio del lavoratore (art. 14 Reg CEE n.
1408/71 –art. 12 Reg. CEE n. 883/2004) fermo restando che, la retribuzione su
cui calcolare l’imponibile sarà determinata secondo il principio di parità di trattamento
(Interpello Min. Lav. 33/2010).
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Regolamenti comunitari
I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano ai seguenti paesi:
AUSTRIA-BELGIO-BULGARIA-CIPRO-DANIMARCA-ESTONIA-FINLANDIA-FRANCIA-GERMANIAGRECIA-IRLANDA-ITALIA-LETTONIA-LITUANIA-LUSSEMBURGO-MALTA-PAESI BASSIPOLONIA-PORTOGALLO-REGNO UNITO-REPUBBLICA CECA-ROMANIA-SLOVACCHIASLOVENIA-SPAGNA-SVEZIA-UNGHERIA-CROAZIA
SVIZZERA, IN VIRTU’ DEGLI ACCORDI GLOBALI SVIZZERA-UE
STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO: ISLANDA-LIECHTENSTEIN-NORVEGIA
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Regolamenti comunitari di sicurezza sociale
I regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano
alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia,
invalidità e superstiti, le prestazioni di pensionamento anticipato, le prestazioni di malattia, maternità
e paternità assimilate, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni familiari, le prestazioni per
infortunio sul lavoro e malattie professionali e gli assegni in caso di morte
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Regolamenti comunitari: Principi fondamentali
Alle persone cui si applica la normativa comunitaria
sono garantiti
-Parità di Trattamento
-Totalizzazione dei periodi assicurativi
-Esportabilità delle prestazioni
-Applicazione di una sola legislazione
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Regolamenti comunitari: non esportabilità delle
prestazioni speciali di carattere non contributivo
Le prestazioni italiane non esportabili sono:
 l’assegno sociale;
. le pensioni sociali;
. la maggiorazione sociale;
 le pensioni e le indennità ai sordomuti;
 le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
 l’integrazione della pensione minima;
 l’integrazione dell’assegno di invalidità;
 le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi
civili;
Le prestazioni in argomento possono essere erogate esclusivamente
nello Stato membro in cui gli interessati risiedono.
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Ambito soggettivo delle convenzioni
internazionali
L’AMBITO SOGGETTIVO, GENERALMENTE, RIGUARDA SOLO GLI ASPETTI RELATIVI
ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.
LE ALTRE PRESTAZIONI SONO SOLO PARZIALMENTE DISCIPLINATE DALLE
CONVENZIONI, ESEMPIO ASSEGNI FAMILIARI, DISOCCUPAZIONE , ETC.
AD ESEMPIO CON ALCUNI PAESI ESISTONO SOLO ACCORDI IN MATERIA DI
LEGISLAZIONE APPLICABILE, ISRAELE-REPUBBLICA DI COREA
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Gli Accordi e le Convenzioni Internazionali di
sicurezza sociale
Gli Accordi e le Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale sono state
stipulate per assicurare, ai lavoratori migranti, le stesse tutele e gli stessi diritti
previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini
PAESI CON I QUALI ESISTONO CONVENZIONI INTERNAZIONALI:
ARGENTINA-AUSTRALIA-BOSNIA ERZEGOVINA-BRASILE-CANADA E QUEBEC-JERSEY E
ISOLE DEL CANALE- MACEDONIA-MONTENEGRO-PRINCIPATO DI MONACO-REP. DI CAPO
VERDE-REPUBBLICA DI SAN MARINO- STATO PONTIFICIO-SERBIA-TURCHIA- TUNISIAURUGUAY-STATI UNITI D’AMERICA-VENEZUELA
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Lavoratori provenienti da paesi extra comunitari
con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale
Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, D.Lgs. 72/2000: le imprese stabilite in uno
Stato non membro UE, in occasione di prestazioni di servizi transnazionali,
distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio
nazionale italiano, nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della
prestazione di servizi.
• Il distacco del lavoratore è consentito qualora sussista la permanenza di un rapporto
di lavoro fra lavoratore distaccato e impresa distaccante, durante tutto il periodo
del distacco (Circ. Min. Lav. 82/2000; Msg. Inps n. 102 del 4.3.3002).
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Lavoratori provenienti da paesi extra comunitari in
cui non vigono accordi di sicurezza sociale
PRINCIPIO DELLA
TUTELA MINIMA
GARANTITA
PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI
+
DISPOSIZIONI VIGENTI NEL PAESE DI DISTACCO
=
DOPPIA CONTRIBUZIONE
RAPPRESENTANZA
CONTRIBUTIVA IN ITALIA
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Regole generali del distacco transnazionale
Ai lavoratori stranieri deve essere garantita la parità di trattamento economico e
normativo non inferiore a quello previsto dalla legge o dai ccnl applicati a
lavoratori italiani con analoghe mansioni.
• L’azienda distaccante rimane responsabile di tutti gli adempimenti con gli Enti, salve
le eccezioni previste da accordi internazionali, stipulati dall’Italia, a condizione di
reciprocità
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Rappresentante Previdenziale
Aziende straniere
Le imprese straniere con filiali in Italia devono rispettare le medesime regole previste
per tutte le imprese italiane.
Le imprese, invece, che occupano dipendenti in Italia, ma non hanno alcuna struttura
operativa, sono tenute anch’esse a versare i contributi e a rispettare gli
adempimenti previdenziali iscrivendosi all’INPS, sulla base del principio della lex
loci laboris.
L’azienda dovrà:
· richiedere all’Agenzia delle entrate un codice fiscale;
· produrre un documento, rilasciato dall’Autorità competente del suo Paese, dal quale
risultino la denominazione e l’attività esercitata; copia dei contratti di lavoro stipulati
con i dipendenti operanti in Italia e un documento da cui risulti il nominativo del
legale rappresentante della società in Italia.
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Rappresentante Previdenziale
Qualora l’impresa intenda avvalersi di un intermediario, dovrà conferire mandato di
rappresentanza al soggetto incaricato ad adempiere in sua vece agli obblighi
contributivi.
Il conferimento e l’assenso devono risultare da atto pubblico; il secondo, nello
specifico, comporta l’esplicita accettazione della responsabilità solidale
nell’obbligazione da parte del rappresentante.
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Rappresentante Previdenziale
Tale mandatario aprirà un’apposita posizione previdenziale/assicurativa e
verserà i contributi dovuti secondo le scadenze ordinarie.
• Il mandatario provvederà alla tenuta del Libro Unico e a redigere tutti i documenti necessari
inerenti il rapporto di lavoro (es: CU).
• In relazione alle obbligazioni fiscali su tali redditi da lavoro dipendente, il rappresentante
non ha un obbligo di sostituzione in quanto non rientra nel campo di applicazione
del comma 1 dell’art. 23 DPR 600/73 che definisce quali siano i soggetti obbligati
ad effettuare le ritenute alla fonte come sostituti d’imposta.
• L’azienda straniera, che non ha stabile organizzazione né base fissa sul territorio italiano, non
potrà quindi provvedere a trattenere le imposte, neanche mediante il soggetto che agisce da
rappresentante previdenziale.
• Il lavoratore dovrà provvedere al versamento delle imposte in autoliquidazione,
mediante presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico).
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Rappresentante Previdenziale
Nel momento in cui si è dato incarico di rappresentanza previdenziale in Italia, il
soggetto che ha ricevuto procura deve aver cura di:
• procedere con l’apertura della posizione Inail (allegando copia del conferimento della procura
speciale) presso la sede competente per territorio;
• procedere alla apertura della posizione Inps ( allegando copia del conferimento della procura
speciale) presso la sede competente per territorio e versare i contributi;
• iscrivere la società estera ad altri fondi di assistenza e previdenza integrativi se previsti (ad
esempio se il dipendente viene assunto con la qualifica di dirigente commerciale va iscritto al
Fondo Mario Negri – Mario Besusso – Associazione Antonio Pastore);
• adempiere ad ogni obbligazione previdenziale in Italia per la società estera (ad esempio tenuta
dei libri obbligatori, redazione dei modelli Cu )
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Aspetti retributivi e contributivi
Il datore di lavoro è tenuto all’applicazione delle medesime misure
retributive e contributive adottate per i lavoratori italiani;
• Al lavoratore straniero spettano gli ANF e le detrazioni per i familiari a carico (fatto
salvo il trattamento di reciprocità di trattamento);
• Il diritto alle detrazioni per familiari a carico sussiste nel caso venga provato di non
godere di analogo beneficio nel paese di residenza e di non possedere un
determinato reddito stabilito ogni anno dalla Legge Finanziaria;
• L’aspi e la mobilità sono riconosciute al cittadino straniero che, per brevi periodi, si
reca all’estero per comprovate ragioni di salute personali o di un familiare.
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Presupposto impositivo
(Art.3, c.1 TUIR)
Soggetti fiscalmente
residenti in Italia
Soggetti fiscalmente
non residenti in
Italia
Tassazione sui redditi
prodotti in Italia – reddito di
lavoro dipendente prodotto
in Italia
Tassazione sui redditi
ovunque prodotti –
worldwide taxation
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Trattati contro le doppie imposizioni
Articolo 15 Modello OCSE: Reddito di lavoro
dipendente
Principio generale (c.1) : tassazione nel paese ove si produce il reddito
ECCEZIONE (C .2) : Tassazione nello stato di residenza solo se
a)
il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è
residente dell'altro Stato;
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da
una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
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Aspetti Fiscali
I NON RESIDENTI , AI FINI DELLE IMPOSTE SUL
REDDITO, HANNO IL DOMICILIO FISCALE NEL
COMUNE OVE IL REDDITO E’ PRODOTTO, SE
ESISTONO PIU’ COMUNI, CONTA QUELLO CON IL
REDDITO PIU’ ELEVATO
DOMICILIO FISCALE IN ITALIA
DI NON RESIDENTE
PRINCIPALI IMPOSTE PER I NON RESIDENTI:
- IRPEF
- ADDIZ.REGIONALE
- ADDIZ COMUNALE
- IPOCATASTALI SU IMMOBILI/REGISTRO
- IRAP
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La residenza fiscale ai sensi del Trattato
(Art. 4, Modello OCSE)
Se la persona fisica risulta residente fiscale in entrambi gli Stati,
ai sensi delle normative nazionali, si dovranno considerare alcuni
elementi specifici quali:
-Abitazione permanente
-Centro vitale degli interessi
-- luogo di interessi vitali
-- nazionalità
-Accordi tra stati
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Aspetti Fiscali
IL LAVORATORE DISTACCATO IN ITALIA PER
PIU’ DI 183 DEVE ASSOLVERE L’OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA SALVE LE DISPOSIZIONI DELLE
CONVENZIONI
> 183 gg
< 183 gg la tassazione
avviene nel paese di
origine
Con convenzione:
regime della
tassazione
concorrente
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Senza convenzione:
vige il regime della
doppia imposizione
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Convenzioni Su Doppie Imposizioni
SI TRATTA DI ACCORDI INTERNAZIONALI BILATERALI
ED INDIVIDUANO, IN BASE A CRITERI CONDIVISI,
QUALE STATO POSSA ESERCITARE LA POTESTA’
IMPOSITIVA AL FINE DI EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI
SULLO STESSO REDDITO
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Lavoratori Extracomunitari In Distacco in
ITALIA
PAGAMENTO DELLE
RETRIBUZIONI DALLA
DISTACCANTE
RESIDENTE IN PAESE
NON CONVENZIONATO
AZIENDA ESTERA NON E’
RESIDENTE NE HA UNA STABILE
ORGANIZZAZIONE
IL LAVORATORE DICHIARA I
REDDITI CON MODELLO UNICO
AZIENDA ESTERA CON UFFICIO
DI RAPPRESENTANZA
L’AZIENDA AGISCE COME
SOSTITUTO D’IMPOSTA
IL LAVORATORE
DISTACCATO SI
DEVE DOTARE DI
CODICE FISCALE
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Tutela Lavoratore distaccato
Per risolvere eventuali controversie insorte tra lavoratore distaccato e impresa
distaccataria , è previsto che il lavoratore straniero distaccato che presta servizio
in Italia può tutelare i propri diritti innanzi al Tribunale civile competente, in
funzione di giudice del lavoro, ovvero innanzi all’autorità giudiziaria di altro Stato
con il quale esiste una convenzione internazionale in tema di giurisdizione in
materia di rapporto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore intende avvalersi
dell’autorità giudiziaria non dovrà preventivamente esperire il tentativo di
conciliazione previsto dall’art. 410 c.p.c.
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