Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 18/03/2015, n. 5399

Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
- Rel. Consigliere -
Dott. LUCIO NAPOLITANO
- Consigliere -
Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA
- Consigliere -
Dott. GIULIA IOFRIDA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 21783-2010 proposto da:
COMUNE DI ARZACHENA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA
95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO
PICCIAREDDA, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ARRIGO FILIGHEDDU giusta delega a
margine;
- ricorrente -
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contro
SARDEGNA RESORTS SRL;
- intimato Nonché da:
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Rep_
- Presidente - ud.
Dott. MARINA MELONI
2015
R.G.N. 21783/2010
Cron.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOMENICO CHINDEMI
*TRIBUTI
PU
20/01/2015
SARDEGnei RESORTS SRL in persona del legale
rappesentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato
GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
- controricorrente incidentale contro
COMUNE DI ARZACHENA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA
95, presso lo studio dell'avvocato FRANCO
PICCIAREDDA, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ARRIGO FILIGHEDDU giusta delega a
margine;
controricorrente incidentale
-
avverso la sentenza n. 25/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il
12/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l'Avvocato PICCIAREDDA che ha
chiesto l'accoglimento per quanto di ragione del
ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l'Avvocato LO MONACO
delega Avvocato PUOTI che si riporta e chiede il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l'accoglimento del 6° motivo, cassazione con rinvio,
assorbito il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
In data 12 febbraio 2003 la società Sardegna
Resorts srl presentava istanza di rimborso
integrale della ICI versata in riferimento all'anno
di imposta 2002 e, successivamente, impugnava il
silenzio rifiuto del Comune di Arzachena davanti
alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari
la quale rigettava il ricorso.
La società affermava che i terreni sui quali aveva
pagato l'IC, posti all'interno del perimetro della
zona turistica esclusiva denominata Costa Smeralda,
non avevano natura di area edificabile in quanto
soggetti ai vincoli del piano paesaggistico
territoriale della Gallura mentre, al contrario,
secondo il Comune trattavasi di aree utilizzabili a
scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali.
Su ricorso in appello proposto dalla società
contribuente, la Commissione tributaria regionale
della Sardegna con sentenza nr. -25/08/10 depositata
in data 12/2/2010, riformava parzialmente la
sentenza di primo grado e dichiarava che la società
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u-1
aveva
diritto
al
rimborso del 70 %
della somma versata al Comune di Arzachena a titolo
di Ici conseguentemente ritenendo il Comune tenuto
a rimborsare il suddetto importo versato dalla
società per l'anno 2002.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sardegna ha proposto ricorso per
cassazione il Comune di Arzachena con tOtta motivi,
Sardegna Resort srl ha resistito con controricorso
e ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il
ricorrente ha depositato controricorso su ricorso
incidentale e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i
motivi da uno a cinque del ricorso
principale il
Comune di Arzachena lamenta,
sotto differenti profili, la nullità della
sentenza impugnata ex art. 360 nr.4 cpc per
assoluta indeterminatezza della domanda di
rimborso presentata al Comune di Arzachena,
nonché per vizio di ultra ed extrapetizione ex
art. 112 cpc in quanto il giudice di appello,
pronunciando su una domanda radicalmente
difforme da quella formulata, ha rideterminato
il valore reale dell'area e disposto
parzialmente il rimborso dell'ICI, sebbene la
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Ciga
Immobiliare
Sardegna srl non
avesse mai formulato richiesta di
"rideterminazione dei valori reali sulla base
della remota edificabilità" .
Il giudice di appello infatti non ha tenuto
conto che nella domanda di rimborso dell'imposta
ICI non era contenuta alcuna domanda riguardante
un presunto minor valore degli immobili in
quanto la domanda proposta riguardava unicamente
l'asserita inedificabilità dell'area, tanto più
che la contribuente, con atto di accertamento
per adesione sottoscritto in data 14/11/2008
aveva confermato il valore venale accertato
dall'Ufficio Tributi del Comune di Arzachena per
le aree oggetto di causa.
Con il sesto motivo di ricorso il Comune di
Arzachena
lamenta
violazione
e
falsa
applicazione dell'art. 10 comma 4 D.Lgs. 30
dicembre 1992 nr.504, in riferimento all'art.
360 comma 1 n.3 cpc nonchè contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso per il
giudizio, in riferimento all'art. 360 comma l
n.5 cpc, in quanto il giudice di appello è
entrato in contraddizione perché non ha tenuto
conto dell'Accordo di Programma di cui all'art.
28 della legge regionale nr. 45/1989 nel quale
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non
è
stata
presentata alcuna
dichiarazione rettificativa e/o integrativa del
valore dell'area da parte della contribuente.
e no vID
Con il settimo/ m( ottavo motivo di ricorso il
Comune di Arzachena lamenta violazione e falsa
applicazione dell'art. 113 coma 2 cpc ed art. 5
coma 5 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr.504, in
riferimento all'art. 360 comma l n.5 cpc perché
il giudice di appello ha ridotto il valore
imponibile ai fini ICI delle aree avvalendosi
del criterio dell'equità e senza alcun
riferimento ai criteri di determinazione del
valore delle aree edificabili di cui all'art. 5
comma 5 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr.504.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in
relazione al sesto motivo, assorbiti gli altri.
Infatti è vero che il giudice di appello non
avrebbe dovuto, tanto più in mancanza di domanda
specifica, rideterminare il valore dell'area
proponendo una soluzione equitativa al fine di
"trovare un equilibrio tra il valore dei terreni
prima e dopo l'entrata in vigore della legge
paesaggistica regionale" e disporre così
un
rimborso del 70% dell'imposta ICI versata a suo
discrezionale giudizio. In ogni caso il giudice
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di secondo grado non
ha tenuto conto
che il valore venale imponibile ICI era stato
spontaneamente dichiarato dalla stessa
contribuente con dichiarazione presentata nel
1994, cioè dopo l'istituzione degli Accordi di
Programma di cui all'art. 28 della legge
regionale nr. 45/1989, costituenti un mero piano
attuativo della pianificazione urbanistica
territoriale vigente, e che tale valore non era
stato mai disconosciuto dalla Ciga Immobiliare
Sardegna la quale non ha mai presentato alcuna
dichiarazione rettificativa e/o integrativa del
valore dell'area.
A tal riguardo si osserva che la dichiarazione
ICI ha effetto, ex art. 10 comma 4 D.L.gs
504/1992, anche per gli anni successivi qualora
non intervenga una nuova dichiarazione e che non
risulta decisiva la circostanza che la
dichiarazione è. stata effettuata da società
diversa dalla Ciga Immobiliare Sardegna
srl,appartenente allo stesso gruppo di società,
data l'irrilevanza soggettiva del dichiarante.
Con unico motivo di ricorso incidentale Sardegna
Resort srl lamenta violazione e falsa
applicazione dell'art. 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992
nr.504, in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3
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cpc
perché
il
giudice di appello
ha ritenuto l'area edificabile in base allo
strumento urbanistico generale sebbene non
adottati i necessari strumenti attuativi.
Sul punto si è pronunciata questa Corte con
sentenza 11182 del 21/5/2014 secondo la quale
"In tema di imposta di registro, a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 36, coma 2,
del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, di interpretazione autentica del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, l'edificabilità di un'area,
ai fini dell'inapplicabilità del sistema di
valutazione automatica previsto dall'art. 52,
quarto comma, del d.P.R. n. 131 cit., è
desumibile dalla qualificazione attribuita nel
piano regolatore generale adottato dal Comune,
anche se non ancora approvato dalla Regione
ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici
attuativi, dovendosi ritenere che l'avviso del
procedimento di trasformazione urbanistica sia
sufficiente a far lievitare il valore venale
dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo
eventuali vicende successive incidenti sulla sua
edificabilità, quali la mancata approvazione o
la modificazione dello strumento urbanistico, in
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ít
quanto
la
valutazione
del
bene deve essere compiuta in riferimento al
momento del suo trasferimento, che costituisce
il fatto imponibile, avente carattere
istantaneo. L'impossibilità di distinguere, ai
fini dell'inibizione del potere di accertamento,
tra zone già urbanizzate e zone in cui
l'edificabilità è condizionata all'adozione dei
piani particolareggiati o dei piani di
lottizzazione non impedisce, peraltro, di tener
conto, nella determinazione del valore venale
dell'immobile, della maggiore o minore attualità
delle sue potenzialità edificatorie, nonché
della possibile incidenza degli ulteriori oneri
di urbanizzazione.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
principale in relazione al sesto motivo,
assorbiti gli altri e rigettato il ricorso
incidentale. La sentenza impugnata deve essere
cassata senza rinvio e la causa può essere
decisa nel merito ex art. 384 cpc non
richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito
e di legittimità, stante l'evolversi della
7
i
:
vicenda processuale.
,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto in ordine al sesto
motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata, decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo. Rigetta il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di
merito e di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/1/2015
Il Presidente
Il consigliere estensore
Marina Mel ni i\IN\ - AOÀ
■••••
n Funzionario Giudiziario
osposrrATo IN CANCEll.ENA
IL
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11 Funzionario Giudiziario
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