Depliant - Royal Bus

L.R. 10.11.2014 n. 65
“Norme per il governo del territorio”
- - - - -
le principali novità in materia edilizia
Arch. Lorenzo Paoli
Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica / Comune di Scandicci (FI)
Consulente ANCI Toscana / Area “Governo del Territorio”
CRITERI GENERALI
riallineamento della LR ai principi del DPR 380/2001
recepimento L.R. 98/2013 (c.d. ‘del fare’)
con opportune razionalizzazioni dell’impianto normativo e
degli adempimenti amministrativi
inserimento di alcune innovazioni / specificazioni
utili per la gestione dei procedimenti
N.B. non ancora recepiti i contenuti della legge di conversione
Decreto ‘sblocca Italia’
del c.d.
art. 134 (ex art. 78)
permesso di costruire
comma 1, lett. a)
più compiuta definizione degli interventi di ‘nuova edificazione’
comma 1, lett. g)
le addizioni volumetriche comprendono tutti gli ampliamenti
all’esterno della sagoma esistente
(salvo pertinenze in aderenza inferiori al 20% del volume dell’edificio principale)
comma 1, lett. h)
ristrutturazione edilizia ‘ricostruttiva’
(recepimento delle innovazioni introdotte dalla Legge n. 98/2013 c.c. ‘del fare’)
art. 134 (ex art. 78)
permesso di costruire
comma 1, lett. l)
ricalibrata la definizione degli interventi di ‘sostituzione edilizia’
(coordinamento con la ristrutturazione edilizia ‘ricostruttiva’)
comma 1, lett. m)
soggette a PC di costruire le piscine “nonché gli impianti sportivi
incidenti sulle risorse essenziali del territorio”
comma 2
in alternativa al PC, possono essere realizzati mediante SCIA le
‘addizioni volumetriche’ e gli interventi di ristrutturazione edilizia
‘ricostruttiva’, ove non ricadenti all’interno delle zone “A”
e
ferme restando le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001
art. 135 (ex art. 79)
SCIA
comma 1, lett. a)
eliminata la ‘super-SCIA’ per gli interventi di nuova edificazione
[erano quelli specificamente disciplinati dal R.U. o da piani attuativi contenenti
“precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive”]
comma 2, lett. b)
recepiti i frazionamenti e gli accorpamenti negli interventi di
‘manutenzione straordinaria’ (DL ‘sblocca Italia’)
con specificazione relativa all’identità di sagoma (oltre che di volumetria)
comma 2, lett. d)
soggetta a SCIA la ristrutturazione edilizia ‘conservativa’
(ossia quella che non comporta demolizione dell’edificio esistente)
art. 135 (ex art. 79)
SCIA
comma 2, lett. e)
gli ‘interventi pertinenziali’ comprendono anche i manufatti
pertinenziali posti in aderenza all’edificio principale o sulla
copertura, purché non superiori al 20% del volume di tale edificio
(allineamento al DPR 380/2001 / superamento delle c.d. ‘addizioni funzionali’)
comma 5
in alternativa alla SCIA, può essere richiesto il PC
per gli interventi di ‘restauro e risanamento conservativo’
per gli interventi di ristrutturazione edilizia ‘conservativa’
per gli ‘interventi pertinenziali’
art. 137 (nuovo)
opere prive di rilevanza edilizia
elencazione esemplificativa - desunta da consolidata
giurisprudenza - delle opere, interventi e manufatti “non incidenti
in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per
i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile
amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione”
a) elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali
b) installazioni temporanee o stagionali
c) installazioni impiantistiche di modeste dimensioni
d) elementi segnaletici e pubblicitari
e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza
non si tratta di ‘attività edilizia libera’ (disciplinata dall’art. 136)
bensì di consistenze ‘non-edilizie’
come tali non soggette alla disciplina e alle sanzioni della LR 65/2014
ma soggette comunque al rispetto di altre discipline o norme regolamentari
art. 140 (nuovo)
deroghe alle distanze
comma 1
limitatamente ai casi previsti dal piano operativo, negli interventi
di ristrutturazione edilizia ‘ricostruttiva’ e di sostituzione edilizia di
edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10
metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l’edificio
ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri
purché non inferiore a quella preesistente
comma 2
limitatamente ai casi previsti dal piano operativo, nei piani
attuativi sono consentite le deroghe alle distanze previste dal DM
1444/68 nonché - in particolari casi - forme di monetizzazione
degli standard urbanistici non reperibili
art. 140 (nuovo)
deroghe alle distanze
comma 4
i comuni possono prevedere negli strumenti urbanistici, anche
attuativi, la facoltà di realizzare ampliamenti di edifici o
stabilimenti produttivi esistenti, in deroga alle distanze previste
dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle
norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, oltre alla minima
dotazione degli standard
comma 7
con regolamento regionale saranno individuate le ulteriori
fattispecie di intervento sul patrimonio edilizio esistente - diverse
da quelle di cui al comma 1 – nelle quali sono ammesse deroghe
alle distanze tra fabbricati
art. 141 (ex art. 82)
disposizioni generali
commi 9 e 10
- il comune esercita il controllo sui DURC “nell’ambito dell’attività di vigilanza”
- il comune e le azienda USL rendono accessibili in via telematica notizie sugli
interventi in corso per consentire i controlli ad INPS, INAIL e Cassa Edile
- le inosservanze “sono tempestivamente comunicate dai suddetti enti al comune,
che ordina la sospensione dei lavori”
comma 11
l’inosservanza delle norme sulla sicurezza dei cantieri comporta l’ordinanza di
sospensione dei lavori da parte del comune
(ma non configura l’abusività dei lavori eseguiti in conformità al titolo edilizio)
comma 15
la mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive sulle
cadute dall’alto previste dalle norme regionali comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui all’articolo 215
art. 149 (ex art. 86)
agibilità
comma 2
casistica degli interventi soggetti a certificazione di agibilità:
allineamento sostanziale al DPR 380/2001
comma 3
recepimento delle sanzioni amministrative previste
dall’ordinamento statale in caso di mancata presentazione
della certificazione
comma 4
attribuiti direttamente alle aziende USL i compiti di controllo
art. 182 (ex art. 118)
sanatorie in zona sismica
CORTE COSTITUZIONALE / Sentenza n. 101/2013
(…) Se (…) nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso
di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto
delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36
del testo unico subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al
rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della
realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. (…)
comma 3
“Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere
realizzate, o in corso di realizzazione (…) che (…) non risultino conformi alla
normativa tecnica, il comune respinge l’istanza, oppure, previo accertamento della
conformità dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione
della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato
l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina
edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione
dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune
respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria.”
art. 182 (ex art. 118)
sanatorie in zona sismica
comma 4
“Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla
normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura regionale la
richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento
necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine
dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa
certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di
collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il
permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria.”
art. 197 (ex art. 133)
variazioni essenziali
comma 1, lett. b) e c)
specificato che l’incremento di Sul che configura la variazione
essenziale deve essere correlato ad un ampliamento volumetrico
non costituiscono quindi ‘variazioni essenziali’ gli incrementi difformi di Sul
eseguiti all’interno di un involucro edilizio realizzato conformemente al titolo
la più calibrata definizione delle ‘variazioni essenziali’ è utile anche
ai fini dell’ampliamento della casistica delle ‘varianti in corso
d’opera’ introdotte dal DL ‘sblocca-Italia’ (vedi art. 143)
art. 207 (nuovo)
sanzioni per difformità ante 1967
comma 1
sanzioni pecuniarie applicabili ad immobili all’epoca
ricadenti all’esterno della perimetrazione dei centri abitati
(quelli all’interno sono da considerarsi legittimi)
il comune valuta prioritariamente l’interesse pubblico - rilevante
concreto ed attuale - al ripristino
comma 2
sanzione più onerosa per opere in contrasto con le attuali
previsioni urbanistiche, più lieve se oggi conformi
comma 3
il pagamento della sanzione non determina
legittimazione dell’abuso
art. 207 (nuovo)
sanzioni per difformità ante 1967
comma 5
l’avvenuta ultimazione delle opere ed interventi entro il 1
settembre 1967, nonché la collocazione dei medesimi in relazione
alla perimetrazione dei centri abitati, vanno comprovate mediante
adeguata documentazione
comma 6
sono fatti salvi i vincoli imposti da leggi statali e regionali (vincoli
artistici, architettonici, paesaggistici, ambientali, etc.)
comma 7
Il piano operativo può dettare specifica disciplina per le
consistenze edilizie sanzionate. In mancanza vigono limitazioni di
intervento stabilite dall’art. 207
art. 208 (nuovo)
sanzioni per difformità 1967-1985
comma 1
sanzioni pecuniarie applicabili a violazioni edilizie realizzate tra il 1
settembre 1967 e il 17 marzo 1985
il comune valuta prioritariamente l’interesse pubblico - rilevante
concreto ed attuale - al ripristino
comma 2
sanzione più onerosa per opere in contrasto con le attuali
previsioni urbanistiche e/o in assenza di titolo, più lieve se in
presenza di titolo ed oggi conformi
comma 3
il pagamento della sanzione non determina
legittimazione dell’abuso
art. 208 (nuovo)
sanzioni per difformità 1967-1985
comma 4
l’avvenuta esecuzione e ultimazione delle opere ed interventi tra il
01.09.1967 e il 17.03.1985 va comprovata mediante adeguata
documentazione
comma 5
sono fatti salvi i vincoli imposti da leggi statali e regionali (vincoli
artistici, architettonici, paesaggistici, ambientali, etc.)
comma 6
Il piano operativo può dettare specifica disciplina per le
consistenze edilizie sanzionate. In mancanza vigono limitazioni di
intervento stabilite dall’art. 208
art. 242 (nuovo)
artt. 78 e 79 LR 1/2005
comma 1
“Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie di intervento edilizio già
previste dagli articoli 78 e 79 della LR 1/2005 non incidono sulla disciplina
sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine
dell’individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli
interventi medesimi.”
comma 2
“E’ consentita la presentazione della SCIA per gli interventi di nuova edificazione
proposti in applicazione dell’articolo 79, comma 1, lettera a), della LR 1/2005,
qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e
costruttive contenute:
a) nel RU vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) in piani attuativi, comunque denominati, già adottati o approvati alla data di
entrata di entrata in vigore della presente legge.”