N. 1493 /2013 RG TRIBUNALE DI MASSA Sezione

N. 1493 /2013 RG
TRIBUNALE DI MASSA
Sezione unica civile
a scioglimento della riserva tenuta all’udienza del 19 settembre 2014,
letti gli atti e sentite le parti,
Rilevato che Riccardo Ferrari, Vilma Federici e Gaspero Buonaguidi, nella loro qualità di
titolari di quote della Comunione dei Beni Sociali di Vinca, hanno impugnato le deliberazioni
assunte dall’assemblea del 28.7.2013, ivi compreso il Regolamento di gestione, deducendone la
contrarietà alla legge sotto molteplici profili e chiedendo, previa sospensione della loro efficacia, in
tesi, che ne sia dichiarata la nullità, in ipotesi l’annullamento, oltre il risarcimento del danno; gli
attori hanno pertanto citato in giudizio Amedeo Boiardi, Fernando Bertoli, Pietrino Battaglia,
Asdrubale Borzani, Giuseppe Boni, Paolo Mariani, Davide Giannanti, Pietro Garibaldo Boiardi;
Gabriele Borghini, Sauro Ferrari, sia in proprio che in qualità di promotori e componenti l’organo di
gestione della Comunione dei Beni di Vinca; Alessandro Matteucci, il segretario verbalizzante, la
Comunione dei Beni Sociali di Vinca in persona degli amministratori pro tempore, Amedeo
Boiardi, Fernando Bertoli, Pietrino Battaglia, Asdrubale Borzani, Giuseppe Boni, Paolo Mariani,
Davide Giannanti, Pietro Garibaldo Boiardi, Gabriele Borghini, Sauro Ferrari;
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Il Giudice,
Considerato che i convenuti Amedeo Boiardi, Pietro Battaglia, Asdrubale Borzani, Giuseppe
Boni, Paolo Mariani, Davide Giannanti, Pietro Boiardi, Sauro Ferrari, all’atto di costituirsi in
giudizio, hanno rilevato: l’inammissibilità dell’impugnazione delle delibere per decorso del termine
di cui all’art. 1109 c.c., in quanto l’atto di citazione risulta notificato il 4.9.2013 ancorché la sig.ra
Federici avesse partecipato all’assemblea del 28.7.2013 e gli altri attori, pur assenti, avessero avuto
comunque conoscenza dello svolgimento della stessa, di talché, al momento dell’instaurazione della
presente causa, il termine decadenziale di 30 giorni era ormai decorso; carenza di legittimazione
Pietro senza tuttavia provare la propria qualità, producendo unicamente un’autocertificazione;
l’infondatezza dei motivi di impugnazione e la nullità della domanda di risarcimento del danno, non
essendo stato allegato e provato alcun concreto pregiudizio conseguente all’adozione delle delibere
oggi impugnate; l’inammissibilità della richiesta preliminare di sospensiva ex art. 669-septies c.p.c.
per essere stata la stessa proposta ante causam e respinta dal tribunale;
che il convenuto Gabriele Borghini si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle
domande di parte attrice, deducendo: la carenza di legittimazione passiva degli amministratori della
comunione in quanto privi di rappresentanza sia attiva che passiva, non essendo previsto tale potere
dall’art. 1106 c.c. ed occorrendo, diversamente, un apposito mandato conferito dalla maggioranza
dei comunisti, ovvero dall’autorità giudiziaria; l’infondatezza dei motivi di impugnazione delle
delibere allegati dagli attori;
che il convenuto Alessandro Matteucci si è costituito in giudizio ed ha dedotto la sua
completa estraneità alla vicenda, essendosi limitato a redigere il verbale della riunione, tanto che
sarebbe evidente il suo difetto di legittimazione passiva; la nullità dell’atto di citazione allo stesso
notificato ex art. 164 co. 4 c.p.c. in quanto carente della specificazione di eventuali profili di
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attiva del sig. Gaspero Buonaguidi, che in citazione si è dichiarato erede di Davide Radicchi Fu
responsabilità e non essendo inoltre chiaro quale sarebbe il suo apporto nella causazione del danno
di cui è chiesto il ristoro;
Rilevato che all’udienza del 18.9.2014 gli attori hanno insistito affinché il Giudice si
pronunciasse sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto Borghini,
nonché in ordine alla corretta vocatio in ius della Comunione dei beni Sociali di Vinca; l’avv.
Firomini ha inoltre reiterato la richiesta preliminare di sospensione delle delibere impugnate ed ha
chiesto la riunione del procedimento n. 2136/2014 RG prendente innanzi al dott. Pellegri al
convenuti si sono dichiarate remissive sulla richiesta di integrazione del contraddittorio,
opponendosi tuttavia alla riunione tra le cause sopra indicate e chiedendo comunque termine per
note quanto all’istanza di sospensione delle delibere;
***
1. Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dai convenuti Borghini e Matteucci
Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dai convenuti Borghini e Matteucci sono
entrambe infondate.
Preliminarmente si osserva che, per giurisprudenza costante, il difetto di legittimazione riguarda la
mancata astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti rispettivamente richiedenti e
destinatari della pronuncia richiesta: “La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si
distingue nettamente dall’accertamento in concreto che l’attore ed il convenuto siano, dal lato
attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio” (cfr. Cass., 24.3.2004,
n. 5912).
Quella della legittimazione è dunque una verifica intrinseca alla domanda giudiziale che si compie
in astratto, sulla base del diritto o rapporto sostanziale così come affermato dall’attore e non sulla
sua effettiva esistenza (Cass., 9.5.2000, n. 5877).
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presente, ravvisando tra gli stessi un rapporto di pregiudizialità dipendenza; che le difese dei
Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che
propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da
quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è
affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto.
Ciò premesso, quanto alla posizione di Borghini, lo stesso risulta essere stato evocato in giudizio
nella sua duplice qualità di titolare delle quote sociali della Comunione (e quindi in proprio) e di
componente dell’organo di Gestione dell’Ente, per cui, a prescindere dall’esistenza di un potere di
legittimo “destinatario” della domanda avanzata dagli attori.
Infondata è altresì l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Matteucci, in quanto
sussiste astratta coincidenza tra il soggetto evocato in giudizio, e come tale costituitosi, e quello che
- a dire degli attori - ha contribuito con la sua condotta all’adozione delle delibere impugnate; è
dunque questione di merito – e non già attinente alla legittimazione passiva - accertare se
effettivamente il Matteucci, per il ruolo assunto in seno all’assemblea, abbia in qualche modo inciso
nella formazione di una delibera nulla e/o annullabile, come sostengono gli attori, ovvero abbia in
ogni caso concorso alla causazione del danno di cui è chiesto il risarcimento.
2. La vocatio in ius della Comunione Sociale dei Beni di Vinca.
Più complessa è la questione attinente alla corretta evocazione in giudizio della Comunione Sociale
dei Beni di Vinca.
Al riguardo è necessario qualificare dal punto di vista giuridico detto Ente al fine di individuare la
normativa applicabile e quindi l’esistenza o meno in capo agli amministratori di un potere di
rappresentanza.
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rappresentanza del suddetto Ente e di cui si dirà infra, lo stesso, proprio perché comunista, è
È pacifico per stessa ammissione delle parti che la Comunione dei Beni Sociali di Vinca abbia ad
oggetto terreni di varia natura, per lo più agricoli e marmiferi, situati in località Vinca, nel Comune
di Fivizzano e nel Comune di Minucciano, i quali appartengono pro indiviso - sin dall’atto di
associazione del livello a rogito del Notaio Sicurani del 1781 - ad una pluralità di persone.
Dall’esame della documentazione agli atti emerge che l’Ente ha natura di comunione a scopo di
godimento e non di Ente commerciale o di società, difettando il requisito dell’esercizio di un’attività
La disposizione dei beni per mezzo della concessione in affitto dei siti estrattivi a soggetti terzi in
cambio del pagamento di cospicui canoni non vale a mutare detta qualificazione, costituendo
piuttosto una modalità di godimento dei beni medesimi.
Trattandosi di comunione a scopo di godimento la normativa applicabile risulta essere quella dettata
dagli artt. 1100 e ss. c.c.; anche l’art. 2248 c.c., inserito nel Titolo V del Libro V del codice civile
dedicato alle Società, prevede che nel caso di comunione costituita o mantenuta al solo scopo di
godimento, debbano trovare applicazione le norme del Titolo VII del Libro III.
Premesso quanto sopra, per quanto riguarda l’amministrazione della cosa comune, l’art. 1105 c.c.
prevede che tutti i partecipanti alla comunione abbiano diritto di concorrere all’amministrazione
della cosa comune. L’art. 1106 c.c. consente inoltre, purché in tal senso deliberi almeno la
maggioranza dei comunisti calcolata secondo il valore delle quote, la nomina di uno o più
amministratori, ai quali può essere delegata l’amministrazione con previa determinazione dei poteri
ed obblighi.
L’ampiezza dei poter conferiti agli amministratori è quindi rimessa alle determinazioni
dell’assemblea.
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imprenditoriale a fine di lucro, per mezzo di un’organizzazione di mezzi e/o persone.
L’art. 2 del Regolamento per la migliore amministrazione della Comunione dei Beni Sociali di
Vinca, approvato nel corso dell’assemblea del 28.7.2013 ed allegato sub b) al verbale della riunione
prevede che “l’ordinaria amministrazione potrà essere delegata ad uno o più amministratori, in
numero non superiore a 12. Gli amministratori verranno designati dai partecipanti alla riunione
con voto pro quota su liste bloccate. Gli amministratori indicatati nella lista che avrà ottenuto il
voto favorevole del 50% + 1 delle quote della CBSV resteranno in carica 5 anni. Gli
amministratori non avranno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive
specifici la cui remunerazione sarà stabilita all’unanimità dagli altri amministratori. Le decisioni
degli amministratori verranno assunte a maggioranza”.
Nel verbale dell’Assemblea del 28.7.2013, nel corso della quale sono stati nominati gli
Amministratori, non viene indicato alcun specifico potere conferito agli amministratori, cosicché
occorre concludere nel senso gli agli stessi è stata delegata unicamente l’ordinaria amministrazione,
come previsto dal Regolamento di cui sopra.
In mancanza di un esplicito conferimento del potere di rappresentanza dell’Ente – sia sostanziale
che processuale – agli amministratori, e fermo restando che lo stesso non può ritenersi ricompreso
entro i poteri di “ordinaria amministrazione” della cosa comune, resta da vedere se siano applicabili
anche nella fattispecie concreta le norme dettate in materia di condominio che attribuiscono
all’amministratore anche il potere di rappresentanza, a prescindere da un’apposita deliberazione
assembleare in tal senso (v. art. 1131 c.c.).
Ad avviso di questo Giudice, in mancanza di una norma che rinvii alla normativa in tema di
condominio, tale applicazione estensiva, o meglio analogica, è preclusa, non essendo ravvisabile
alcuna lacuna normativa da colmare ed essendo evidente la volontà del legislatore di disciplinare in
maniera diversa comunione e condominio.
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documentate e/o anticipate per l’espletamento del mandato, fatta salva l’eventualità di incarichi
Del resto, quando il legislatore ha voluto estendere l’applicazione della normativa dettata con
esplicito riferimento ad uno solo di questi istituti, lo ha fatto espressamente all’art. 1139 c.c. che, in
tema di condominio, fa rinvio alle norme sulla comunione “per quanto non espressamente
previsto”. Da ciò si deduce, altresì, che la disciplina generale è quella della comunione, mentre
quella del condominio è lex specialis che, come tale, non può applicarsi al di fuori delle ipotesi
espressamente contemplate e quindi al di fuori dell’istituto del condominio per il quale è stata,
Per le ragioni sopra dette, come ritenuto anche da questo Tribunale con la sent. n. 570/2014, la
disposizione normativa applicabile nella fattispecie in discorso è quella di cui all’art. 1106 co. 2 c.c.
che, in sostanza, rimette alla maggioranza dei comunisti il potere di decidere l’ampiezza della
delega a favore degli amministratori e quindi, in definitiva, anche se assegnare o meno agli stessi la
rappresentanza dell’Ente.
Accertato quindi che gli attuali amministratori della Comunione dei Beni Sociali di Vinca non
hanno alcun potere di rappresentanza dell’Ente, per la corretta vocatio in ius della Comunione è
necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comunisti.
Considerato il numero elevato dei soggetti titolari di quote, ad avviso di questo Giudice, sussistono i
presupposti per procedere alla notificazione per pubblici proclami, come richiesto dagli attori a
verbale di udienza del 19.9.2014. Il fascicolo va pertanto rimesso al Presidente del Tribunale
affinché provveda, ex art. 150 c.p.c., sulla richiesta di autorizzazione, fissando altresì un termine
perentorio per l’integrazione del contraddittorio.
3. La richiesta di riunione del procedimento n. 2136/2014 RG pendente innanzi al dott. Pellegri al
presente.
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appunto, dettata.
Gli attori sostengono che sussista un rapporto di pregiudizialità dipendenza tra la presente causa e
quella pendente innanzi al dott. Pellegri rubricata al n. 2136/2014 RG e chiedono pertanto la
riunione dei due procedimenti.
Osserva al riguardo questo Giudice che, nella specie, non sussistono i presupposti per la riunione.
In primo luogo perché, ferma restando la pressoché sostanziale coincidenza soggettiva delle parti
coinvolte, le due cause hanno ad oggetto due distinte deliberazioni assunte dalla Comunione dei
quell’identità di petitum che suggerisca la trattazione unitaria.
Anzi, detta trattazione unitaria appare inopportuna, in considerazione dalla complessità della
vicenda dedotta in giudizio; la riunione dei due procedimenti finirebbe infatti, inevitabilmente, per
appesantire la trattazione e soprattutto l’istruttoria, ripercuotendosi poi sulla durata del processo,
così sacrificando il principio costituzionale della ragionevole durata e del giusto del processo. Al
riguardo si evidenzia inoltre che la presente causa si trova in una fase più avanzata rispetto a quella
rubricata al n. 2136/2014 dove deve ancora essere celebrata la prima udienza.
Nella specie poi non è dato ravvisare neppure alcun rapporto di pregiudizialità dipendenza, il quale
tra l’altro imporrebbe non la riunione, bensì la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa n.
2136/2014 RG in attesa della definizione della presente. In ogni caso, ed a prescindere dalle
conseguenze “giuridiche”, confrontando i petita delle due procedure, è evidente che l’esito della
causa di impugnazione della delibera del 2014 non dipende e non è condizionata dall’esito della
presente, trattandosi di due delibere assembleari di diverso contenuto ed adottate in due distinti
momenti; del resto, la decisione che sarà resa in questa causa non costituisce affatto un
indispensabile antecedente logico-giuridico per la definizione della causa n. 2136/2014 RG.
L’istanza di riunione delle due procedure va quindi respinta.
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Beni Sociali di Vinca, l’una assunta nel luglio 2013, l’altra nel luglio 2014; non vi è quindi
4. L’istanza di sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate.
L’istanza preliminare di sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate avanzata dagli attori,
contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, è ammissibile.
È infatti principio generale quello per cui le decisioni di rigetto della domanda per ragioni di rito
non hanno efficacia vincolante al di fuori del giudizio in cui sono state pronunciate.
Nella specie, è pacifico che la precedente istanza di sospensiva proposta ante causam sia stata
analogo contenuto, ed in assenza di circostanze sopravvenute, possa essere legittimamente
riproposta nel presente giudizio, senza che a ciò osti il disposto dell’art. 669-septies c.p.c.;
5. L’eccezione di nullità dell’atto di citazione proposta dai convenuti.
Le eccezioni di nullità dell’atto di citazione per mancata indicazione del petitum e della causa
petendi, nonché delle norme di legge su cui si fonda la domanda azionata dagli attori nei confronti
dei convenuti sono infondate e quindi vanno respinte.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la mancata indicazione delle ragioni di diritto su cui si
fonda la domanda non costituisce motivo di nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.;
in secondo luogo si osserva che, quanto alla domanda di risarcimento del danno, nell’atto
introduttivo del giudizio sono comunque indicati i pregiudizi di cui gli attori chiedono il ristoro; che
poi gli stessi siano risarcibili o meno è questione che non attiene alla validità dell’atto di citazione,
ma unicamente al merito della domanda; quanto invece alla posizione del convenuto Matteucci, il
richiamo al ruolo dallo stesso svolto, di redattore e segretario dell’assemblea, appare di per sé
sufficiente per identificare compiutamente la domanda nei suoi confronti e consentire al convenuto
di esercitare in pienezza il diritto di difesa.
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dichiarata inammissibile e non respinta nel merito. Ne consegue quindi che la stessa, ancorché di
Tutto ciò premesso,
Ritenuto che le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti in ordine all’inammissibilità
dell’impugnazione per decorso del termine di cui all’art. 1109 c.c., nonché quella relativa al difetto
di legittimazione attiva del sig. Bonaguidi per non aver dato prova della propria qualità di erede,
anche in considerazione del “carattere plurisoggettivo” della parte attrice, possano essere decise
unitamente al merito;
Giudice, bensì, in base all’art. 150 c.p.c., dal Presidente del Tribunale, al quale pertanto va rimesso
il fascicolo;
che la decisione sulla istanza di sospensione debba essere assunta a contraddittorio integro, quindi
successivamente all’avvenuta notifica a tutti i comunisti, così come la decisione sull’ammissione
dei mezzi di prova;
che la richiesta di termine per note avanzata dai legali dei convenuti possa essere accolta e che,
anche al fine di consentire a questo Giudice di pronunciarsi già in udienza su detta richiesta, possa
essere concesso a tutte le parti termine fino a 10 giorni prima dell’udienza;
PQM
Visto l’art. 150 c.p.c., rimette il fascicolo al Presidente del Tribunale affinché valuti l’opportunità di
autorizzare la parte attrice a procedere alla notificazione dell’atto di citazione a tutti i comunisti
della Comunione dei Beni Sociali di Vinca per pubblici proclami;
Fissa già da ora nuova udienza al 17 febbraio 2015 ore 9.00 per la decisione sull’istanza di
sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate, nonché per la discussione in ordine
all’ammissione dei mezzi istruttori;
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che la notificazione per pubblici proclami non possa essere autorizzata direttamente da questo
Assegna alle parti termine sino a 10 giorni prima di detta udienza per il deposito di note ai soli fini
della decisione sull’istanza di sospensione.
Si comunichi alle parti.
Massa, 8 ottobre 2014
Il Giudice
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Sara Farini