Circolare Confindustria

CONFINDUSTRIA AREA POLITICHE FISCALI
FISCO – Circolare
ACE - chiarimenti e recenti modifiche normative
1.
Premessa e considerazioni introduttive
2.
Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate - circolare 23 maggio 2014, n. 12
3.
Nuove disposizioni in materia di ACE - articolo 19 del d.l. n. 91/2014
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AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
1. Premessa e considerazioni introduttive
1.1 Con circolare n. 12/E del 23 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti per l’applicazione dell’agevolazione fiscale – c. d. ACE - introdotta dall’art. 1 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) volta a favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso il riconoscimento della deduzione dal reddito del costo figurativo del capitale proprio di nuova formazione rispetto a quello risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
L’impianto normativo dell’agevolazione, che nella generalità dei casi (soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) si è resa applicabile a partire dal periodo d’imposta 2011, è stato completato dalle disposizioni attuative
contenute nel decreto 14 marzo 2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono state introdotte anche specifiche regole di natura
antielusiva nei confronti delle imprese appartenenti a gruppi societari.
Da ultimo, inoltre, la disciplina è stata interessata da due ulteriori interventi
normativi, volti a renderla ancora più efficace.
Con il primo, operato dalla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), di cui
abbiamo già dato notizia nella circolare mensile di gennaio, si è provveduto
a maggiorare per il triennio 2014-2016 il coefficiente di rendimento nozionale
da applicare al nuovo capitale agevolabile (c.d. “base ACE”), per ottenere il
costo figurativo deducibile dal reddito. In particolare, il coefficiente, la cui aliquota era stata in origine fissata al 3% per tutti e tre gli anni è stato elevato,
rispettivamente; al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.
Con il secondo intervento normativo, recato dal recentissimo d.l. n. 91 del 24
giugno 2014, tuttora in corso di conversione, sono state apportate due modifiche di particolare rilievo sistematico. L’art. 19 del citato provvedimento, introduce anzitutto la possibilità, nel caso in cui la deduzione accordata
dall’agevolazione ACE non trovi capienza nel reddito imponibile del periodo
di competenza, di convertire il beneficio in un credito d’imposta spendibile
per l’assolvimento dell’IRAP. L’altra modifica, la cui efficacia, stante il suo carattere selettivo, è però sospesa in attesa dell’autorizzazione comunitaria, è
rivolta alle società neo-quotate e consiste in una maggiorazione (virtuale)
della “base ACE”, per il periodo di quotazione e per i due successivi.
1.2 Nel rinviare al successivo paragrafo 3 il commento di tali modifiche normative, appare utile, prima di entrare nel dettaglio dei chiarimenti contenuti
nella circolare di Agenzia, richiamare in sintesi i tratti fondamentali
dell’agevolazione in oggetto e descriverne il meccanismo di calcolo e applicazione.
A tal fine, ricordiamo, anzitutto, che la disciplina dell’ACE è di carattere permanente e in questo senso, pur essendo stata collocata all’esterno del TUIR,
deve considerarsi parte integrante delle regole di determinazione del reddito
d’impresa.
Con essa si è inteso in qualche modo riequilibrare il trattamento del capitale
proprio rispetto a quello del capitale di debito, approntando un meccanismo
che riconosca in deduzione dal reddito anche il “costo figurativo” del capitale proprio di nuova formazione. In quest’ottica, la disciplina dell’ACE va, per
così dire, combinata con quella concernente il regime degli interessi passivi,
contenuta, per ciò che riguarda i soggetti IRES, nell’art. 96 dello stesso TUIR. Le
due discipline, tuttavia, non interferiscono, nel senso che l’ACE svolge solo
Decreto legge
6 dicembre 2011, n.
2011
Decreto Ministeriale
14 marzo 2012
Circolare
dell’Agenzia delle
entrate del 23 maggio 2014, n. 12/E
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
una funzione incentivante all’autofinanziamento delle imprese con mezzi
propri, ma senza introdurre penalizzazioni di sorta sull’utilizzo del capitale di
terzi. Le imprese restano, dunque, libere di adottare in tema di fonti di finanziamento le scelte ritenute più convenienti ed opportune in relazione alle singole situazioni.
1.3 Sul piano storico, com’è noto, la disciplina dell’ACE si ricollega alla disciplina della c.d. DIT (dual income tax), introdotta nell’ambito della riforma fiscale del 1996 (c.d. “riforma Visco”) e che si rese operante nei periodi
d’imposta ricompresi tra il 1997 e il 2003; disciplina che venne poi del tutto
abrogata per effetto della successiva riforma fiscale del 2003 (c. d. “riforma
Tremonti”). Molteplici sono i punti di contatto tra le due discipline e, anzi, sul
piano del meccanismo e degli aspetti applicativi l’ACE può senz’altro considerarsi una sorta di disciplina “gemella” della precedente.
Va tuttavia costatato che la filosofia della DIT era parzialmente diversa da
quella dell’odierna agevolazione. Ed invero, una volta individuato con regole
in larga parte sostanzialmente identiche a quelle oggi presenti nell’ACE il capitale di nuova formazione agevolabile e una volta individuato il rendimento
nozionale di tale capitale, la DIT perseguiva l’intento di assoggettare la parte
degli utili d’impresa idealmente attribuibili all’impiego del capitale proprio di
nuova formazione alla stessa aliquota di tassazione (tendenzialmente) applicabile sui redditi ordinariamente ritraibili da investimenti in attività finanziarie a
reddito fisso: cosicché, in ambito DIT, fatto pari a 1000 il capitale proprio di
nuova formazione agevolabile e individuato il rendimento figurativo di tale
capitale sulla base dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e
privati, trattati nei mercati regolamentati italiani (pari, ad esempio, al 4%), la
portata del beneficio consisteva nell’assoggettare ad aliquota separata e
ridotta (19%) il reddito d’impresa corrispondente a tale rendimento figurativo,
nell’esempio pari a 40, lasciando che sull’extra-reddito si applicasse
l’ordinaria aliquota IRPEG all’epoca vigente (in origine 37%).
La disciplina ACE, invece, pur poggiando su di un meccanismo sostanzialmente identico, opera nel senso di attribuire al capitale di rischio agevolabile
un “costo figurativo” (facendo riferimento a parametri di mercato analoghi a
quelli assunti a base di calcolo del rendimento figurativo in ambito DIT 1), al fine di renderlo deducibile dal reddito alla stessa stregua del costo reale sostenuto dall’impresa per l’impiego del capitale di debito.
Inoltre, pur avendo in comune molteplici connotati e lo stesso meccanismo di
calcolo, l’odierna agevolazione ACE viene a collocarsi in un sistema fiscale
che ha subito su vari aspetti radicali cambiamenti ed evoluzioni, che in qualche modo si riflettono sulla sua applicazione.
Si pensi, a titolo esemplificativo, all’avvento degli IAS nella disciplina di determinazione del reddito d’impresa e alle conseguenti diverse rappresentazioni del patrimonio netto nel bilancio IAS rispetto alle corrispondenti rappresentazioni derivanti dall’applicazione del codice civile e dei principi contabili
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Si ricorda che ai fini della DIT, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 466/1997 stabiliva che la remune-
razione ordinaria della variazione in aumento del capitale doveva essere determinata “con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanare entro il 31
marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3% a titolo di compensazione del maggior rischio”. In maniera
analoga, l’art. 1, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 con riferimento all’ACE dispone che:
“dal settimo periodo d’imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale
del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi
dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio”
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nazionali; o, sotto altro profilo, all’evoluzione giurisprudenziale della nozione di
elusione e di abuso del diritto che potenzialmente si rifletterà sul giudizio da
parte degli uffici dei comportamenti adottati dalle imprese non riconducibili
direttamente alle specifiche regole antielusive contenute nel decreto attuativo; o, ancora, ai necessari adattamenti per l’applicazione dell’ACE in presenza di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale o per il consolidato fiscale. E proprio il richiamo all’istituto del consolidato fiscale e
all’elusione fiscale, offre lo spunto per chiedersi se, in ottica de jure condendo, non sarebbe possibile da parte del legislatore valutare l’opportunità di
introdurre, con i necessari accorgimenti tecnici, direttamente l’ACE di gruppo
basata sulla variazione in aumento del patrimonio netto risultante dal bilancio
consolidato. A ben guardare, potrebbe essere questo un modo per tentare
di semplificare radicalmente l’applicazione dell’ACE nell’ambito dei gruppi
societari, superando in radice il timore, certamente incombente, che a distanza di anni i comportamenti delle imprese, pur adottati nel rispetto delle
specifiche regole antielusive approntate dal decreto attuativo, possano essere comunque contestati ex-post dagli uffici in forza delle norme generali
sull’abuso del diritto e sull’elusione.
1.4 Sott’altro profilo, si osserva che, in quanto disciplina strutturale del sistema
di tassazione delle imprese e in quanto fruibile in via di principio da tutte le
imprese residenti (fatta eccezione per quelle in contabilità semplificata e per
gli enti non commerciali pur svolgenti attività d’impresa), nonché dalle stabili
organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, quale che siano il settore di appartenenza e le dimensioni, l’ACE va considerata alla stregua di “misura generale”. Ciò che assume particolare rilievo ai fini dell’eventuale cumulabilità dei suoi effetti con altri incentivi al capitale di rischio aventi natura di
“aiuti di Stato”. Tale considerazione non è di carattere solo teorico, ma assume concreto e immediato rilievo con riferimento alla misura di aiuto introdotta dall’articolo 29 del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) in favore dei soci che investono nel capitale di
rischio delle c. d. società “start-up innovative”. In questo caso, infatti, il beneficio spettante alla società conferitaria in termini di ACE potrà sommarsi con il
beneficio spettante al socio2.
Nello stesso ordine di considerazioni, va ricordato che, con riferimento al periodo d’imposta 2013 e al periodo d’imposta 2014, può esplicare ancora effetti il beneficio accordato dall’art. 5, comma 3-ter, del d. l. n. 79 del 2009
per gli aumenti di capitale a pagamento effettuati da soci persone fisiche tra
il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010 a favore di società di capitali e società di
persone residenti: c. d. “bonus capitalizzazioni”. In relazione a tali conferimenti, la norma agevolativa ha previsto la deducibilità dal reddito della società
ricevente, per il periodo d’imposta di effettuazione del conferimento e per i
quattro successivi, di un importo pari al 3% delle somme conferite (con un
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Un esempio numerico, senza considerare per semplicità altre variabili che potrebbero influenzare i calcoli di convenienza, può aiutare a comprendere meglio gli effetti del cumulo di benefici sul socio e sulla società. Si ipotizzi che una società di capitali effettui all’inizio del periodo
d’imposta 2014 un conferimento in denaro di 800.000 euro a favore di una “star-up innovativa”.
In applicazione dell’art. 29, comma 4, del citato DL n. 179 del 2012, il socio conferente avrà
diritto a dedurre dal proprio reddito d’impresa del 2014 un importo pari al 20% del conferimento
effettuato e quindi pari a 160.000 euro, con un risparmio di IRES pari a 44.000 euro. Allo stesso
tempo, la società conferitaria, ipotizzando per semplicità che all’inizio dello stesso periodo
d’imposta riceva conferimenti anche da altri due soci (soggetti IRES) sempre di importo pari a
800.000 euro ciascuno e che non si verifichino altri eventi rilevanti in termini di ACE, potrà fruire di
una deduzione dal proprio reddito d’impresa pari esattamente a 26.000 euro e cioè pari al
27,5% del rendimento nozionale (96.000 euro, al coefficiente del 4%) della sua base ACE
(2.400.000 euro).
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
massimale di 500.000 euro di conferimento). Pertanto, avendo a riferimento
per semplicità soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, in caso di
conferimenti ricevuti tra il 5 agosto e il 31 dicembre 2009, la deduzione si è resa applicabile fino al periodo d’imposta 2013, mentre, per i conferimenti ricevuti tra il 1° gennaio e il 5 febbraio 2010 la deduzione si estende anche
all’anno in corso; naturalmente, è appena il caso di precisare, i conferimenti
che hanno dato luogo al “bonus capitalizzazioni” non costituiscono “base
ACE” trattandosi di capitale di vecchia formazione.
1.5 Venendo al meccanismo applicativo dell’ACE, si è detto che
l’agevolazione consiste sul piano sostanziale nella possibilità di dedurre dal
reddito d’impresa il “costo figurativo” del capitale proprio di “nuova” formazione rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio 2010.
In particolare, il capitale di rischio agevolabile (di seguito, la c.d. “base ACE”)
risulta, avendo riguardo alle regole applicabili alle società di capitali e prescindendo per il momento dagli effetti di sterilizzazione o riduzione derivanti
dalle specifiche regole antielusive predisposte per i gruppi societari, dalla
somma algebrica degli incrementi e dei decrementi qualificati del patrimonio netto di bilancio :
-
in positivo: incrementi del capitale e delle riserve di capitale derivanti
da nuovi conferimenti in denaro e incrementi delle riserve formate
con accantonamenti di utili ;
-
in negativo: riduzioni del patrimonio netto per effetto della sua attribuzione ai soci o ai partecipanti per qualunque motivo (distribuzione di
riserve di utili o di capitale, recessi, riduzione del capitale …).
Per la determinazione della c.d. “base ACE” e cioè della variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini del beneficio, occorre però tenere
conto di alcune ulteriori precisazioni:
-
i conferimenti in denaro assumono rilievo solo a partire dal giorno di
loro effettiva esecuzione; pertanto, in caso di conferimenti effettuati a
periodo d’imposta in corso, il loro importo va ragguagliato in funzione
del rapporto tra i giorni intercorrenti dalla data di versamento al termine del periodo d’imposta e la durata del periodo d’imposta;
-
sono rilevanti anche i conferimenti in denaro derivanti dalla conversione in azioni di obbligazioni convertibili nonché quelli effettuati attraverso la rinuncia a crediti per precedenti finanziamenti;
-
quanto agli incrementi delle riserve formate con utili, va ricordato che
l’accantonamento dell’utile di esercizio rileva a partire dall’inizio
dell’esercizio successivo e cioè dall’esercizio in cui è assunta la relativa delibera; l’utile di esercizio accantonato inoltre assume rilievo anche se destinato alla copertura contabile di perdite di precedenti esercizi; non assumono rilevanza gli utili accantonati a riserve indisponibili (vale a dire non distribuibili, non imputabili a capitale e non impiegabili per la copertura di perdite) e le riserve formate con utili non realizzati; di fatto, tali due categorie di riserve vengono assimilate ai conferimenti in natura, nel senso che fanno comunque parte del patrimonio netto di nuova formazione, ma restando irrilevanti ai fini degli
incrementi agevolabili; con l’ulteriore precisazione che le riserve formate con utili non realizzati possono successivamente assumere rilievo
ai fini ACE una volta che i maggiori valori esposti in bilancio si considerino realizzati;
-
quanto ai decrementi per devoluzione ai soci a qualunque titolo del
patrimonio netto, si ricorda che essi assumono rilievo quale che sia la
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voce del netto contabile intaccata dalla distribuzione e si computano
comunque dall’inizio dell’esercizio in cui vengono deliberati a prescindere dalla data della delibera di attribuzione, senza quindi alcun
ragguaglio.
Il risultato derivante dalla somma algebrica degli incrementi e decrementi
del patrimonio netto, va poi ridotto per tener conto delle specifiche regole
antielusive stabilite dall’art. 10 del decreto attuativo.
Si tratta di regole volte essenzialmente a prevenire che nell’ambito dei gruppi
societari possano prodursi effetti di moltiplicazione della “base ACE” e, dunque, l’indebita (plurima) fruizione del beneficio a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio. A tali effetti, vengono individuate le seguenti fattispecie:
1) conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti controllati o
sottoposti al controllo del medesimo controllante ovvero divenuti tali a
seguito di tali conferimenti. In questo caso, la fattispecie produce effetti compensativi a livello di gruppo, nel senso che l’importo del conferimento in denaro riduce la “base ACE” del soggetto conferente,
ma al contempo aumenta quella del soggetto conferitario;
2) acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate
già appartenenti ad altre società del gruppo; in questo caso, il corrispettivo in denaro pagato riduce semplicemente la “base ACE” del
soggetto acquirente;
3) acquisizione di aziende o rami d’azienda già appartenenti ad altri
soggetti del gruppo; anche in questo caso il corrispettivo pagato va a
ridurre la “base ACE” dell’acquirente;
4) incremento delle posizioni creditorie per finanziamenti nei confronti
di soggetti del gruppo; in questo caso, l’incremento riduce per pari
importo la “base ACE” del creditore.
A queste fattispecie, che servono a ridurre in tutto o in parte la “base
ACE” in corrispondenza di “impieghi” potenzialmente elusivi
nell’ambito del gruppo, se ne aggiungono altre due che operano,
per così dire, preventivamente, nel senso di sterilizzare ab origine in
capo alla società residente taluni conferimenti provenienti dall’estero.
Si tratta, in particolare:
5) dei conferimenti infra-gruppo provenienti da soggetti non residenti,
se controllati da soggetti residenti; in questo caso, i conferimenti ricevuti non incrementano la “base ACE” della società residente e agli effetti del meccanismo applicativo è come se venissero di fatto convertiti virtualmente in conferimenti in natura;
6) dei conferimenti provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori
diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR; anche in questo caso,
tali conferimenti subiscono una sorta di conversione in conferimenti in
natura.
La somma algebrica di incrementi e decrementi del patrimonio netto contabile, se del caso ridotta per effetto dell’applicazione delle regole antielusive,
costituisce, se positiva ovviamente, la variazione in aumento del capitale
proprio rilevante agli effetti dell’agevolazione e cioè la c. d. “base ACE” su
cui applicare il coefficiente di rendimento nozionale per il calcolo del “costo
figurativo”
da
portare
in
deduzione
dal
reddito
d’impresa.
Va ricordato, però, che in caso di periodo d’imposta anomalo di durata infe-
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riore o superiore ai dodici mesi, detta variazione in aumento deve essere (ulteriormente) ragguagliata alla durata del periodo d’imposta.
L’ultima regola da considerare è quella che riguarda il limite massimo del patrimonio netto contabile. Per effetto di tale regola, la “base ACE” determinata con l’insieme di regole sopra ricordate, non può comunque assumersi in
misura superiore al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio di
competenza; con l’ulteriore precisazione che a questi effetti il patrimonio netto contabile include anche l’utile o la perdita dell’esercizio, mentre non include l’eventuale riserva per acquisto di azioni proprie.
Prima di procedere al calcolo del beneficio, dunque, occorre confrontare la
“base ACE” con il patrimonio netto “fisico” e assumere il minore dei due importi. Su tale grandezza andrà applicato il coefficiente di rendimento nozionale per la determinazione del “costo figurativo” deducibile.
Per i primi periodi di applicazione della disciplina (triennio 2011-2013), tale
coefficiente, come ricordato, è stato fissato dalla legge istitutiva al 3%; elevato al 4% per l’anno in corso e ulteriormente elevato al 4,5% per il 2015 e al
4,75% per il 2016.
La deduzione del “costo figurativo” opera, per così dire, a valle della procedura dichiarativa e, dunque, dopo che lo stesso reddito è stato ridotto delle
eventuali perdite pregresse compensabili.
In tal modo, per una precisa scelta del legislatore, l’eventuale “costo figurativo”, che non trovi capienza nel reddito d’impresa (da assumere al netto delle perdite pregresse) del periodo di competenza, si trasforma in una “eccedenza ACE” riportabile nei successivi periodi d’imposta senza limiti di tempo e
senza che sulla sua “persistenza” influiscano le successive vicende del patrimonio netto contabile. Cosicché, in altre parole, una volta generatasi,
l’eccedenza ACE” è riportabile (ovvero convertibile in credito d’imposta
spendibile per assolvimento dell’IRAP, per quanto diremo tra breve) anche se
la variazione in aumento da cui è scaturita si azzeri o si riduca nei periodi successivi.
Così riepilogati in sintesi i vari passaggi del meccanismo applicativo dell’ACE,
illustriamo di seguito i principali chiarimenti contenuti nella richiamata circolare dell’Agenzia delle entrate; rinviando al successivo paragrafo 3
l’illustrazione delle modifiche introdotte dal recente d. l. n. 91 del 24 giugno
2014.
2. Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
- circolare 23 maggio 2014, n. 12
La circolare dell’Agenzia delle entrate si compone di 5 paragrafi e tocca vari
aspetti della disciplina agevolativa, sui quali erano stati chiesti specifici chiarimenti da parte della dottrina e degli operatori. Nel seguito, riteniamo opportuno soffermare l’attenzione sui punti di maggior interesse per le società di
capitali.
2.1 Per quanto riguarda anzitutto l’ambito soggettivo di applicazione della
disciplina agevolativa, un primo chiarimento da segnalare è quello sulle società di comodo. Era stato chiesto, infatti, se anche tali soggetti potessero
fruire dell’ACE e, quindi, portare l’eventuale deduzione spettante in abbattimento del c. d. “reddito minimo”. L’Agenzia delle entrate (par. 1.3 della circolare in rassegna) ha dato risposta affermativa, muovendo dall’assunto, più
volte ribadito anche in altre occasioni, secondo cui l’applicazione della disciplina delle società di comodo non è in via di principio incompatibile con
Reddito minimo presunto delle società di
comodo
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AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
l’applicazione di eventuali regimi agevolativi spettanti al contribuente. Conseguentemente, anche la società che si trovi a dover determinare il reddito
d’impresa su base presuntiva potrà avvalersi dell’ACE, ove ne ricorrano i presupposti e abbattere il reddito minimo per un importo pari al rendimento nozionale della “base ACE”. Ciò chiarito, la circolare non prende in considerazione l’ipotesi in cui il reddito minimo possa risultare incapiente rispetto alla
deduzione ACE spettante; fattispecie che, seppur difficilmente verificabile,
non può escludersi a priori. Al riguardo, in coerenza con l’assunto principale
da cui muove l’Agenzia, sembrerebbe corretto riconoscere al contribuente
anche il diritto al riporto dell’eventuale eccedenza ACE.
Un secondo chiarimento concernente l’ambito di applicazione dell’ACE ha
riguardato i soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In proposito, la circolare ha osservato come
tale procedura possa perseguire due finalità alternative: il risanamento della
società (con continuazione dell’attività) oppure la liquidazione della medesima qualora il risanamento si riveli impossibile o economicamente non conveniente. Ad avviso di Agenzia (par. 1.2 della circolare), solo in questo secondo caso resta preclusa l’applicazione dell’ACE e in tal senso va intesa
l’esclusione disposta dall’art. 9 del decreto attuativo. Inoltre, analoga conclusione, nel senso dell’applicabilità dell’ACE, vale anche per le società assoggettate all’amministrazione straordinaria di cui agli artt. 70 e ss. del TUB, atteso
che in questo caso l’ordinaria finalità del procedimento è il ritorno alla normale attività d’impresa.
Amministrazione
straordinaria delle
grandi imprese in crisi
Di particolare interesse risulta anche il chiarimento relativo alle modalità di
applicazione del beneficio nei confronti delle società estere neo residenti in
Italia che assumano la residenza fiscale in Italia in un periodo d’imposta successivo a quello di prima applicazione dell’ACE (nella generalità dei casi: il
2011). A questo proposito, si trattava di stabilire se, con riferimento ad esempio a una società estera divenuta fiscalmente residente in Italia a partire dal
periodo d’imposta 2013, agli effetti della determinazione della “base ACE”
assumessero rilevanza solo gli incrementi (e i decrementi) del patrimonio netto verificatisi a partire dal periodo d’imposta di assunzione della veste di soggetto residente (e quindi dal 2013) oppure se a tali effetti potessero (e dovessero) essere considerati (come per i soggetti già residenti fiscalmente in Italia
nel 2011) anche quelli verificatisi nel 2011 e nel 2012. L’Agenzia delle entrate
(par. 1.1 della circolare) ha risolto in senso affermativo il problema, considerando che in via generale ai fini dell’applicazione dell’ACE rilevano “…gli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011…a nulla rilevando il
fatto che l’impresa – per propria scelta o per mancanza dei presupposti richiesti ex lege – abbia o meno fruito dell’ACE nei precedenti esercizi”.
Per la verità, si osserva, la situazione della società estera che diventi residente
in Italia a partire dal 2012 e quella di una società da sempre residente in Italia
che per scelta abbia deciso di non avvalersi dell’agevolazione pur avendone i requisiti non appaiono pienamente identiche; va, infatti, considerato che
alla società italiana resterebbe pur sempre il diritto di richiedere ex post
l’applicazione del beneficio almeno attraverso la dichiarazione integrativa;
mentre la società estera per gli anni agevolabili precedenti al suo insediamento in Italia non avrebbe comunque titolo ad avvalersi del beneficio. Ad
ogni modo, la soluzione adottata dalla circolare di Agenzia richiederà in
concreto - e in via obbligatoria - che la società estera che intenda avvalersi
dell’ACE ricostruisca analiticamente e fedelmente tutte le vicende che hanno interessato il suo patrimonio netto nonché tutti gli eventuali comportamenti elusivi rientranti nelle fattispecie previste dal decreto attuativo; solo in
questo modo, infatti, può essere realizzata l’equiparazione tra le due situazioni descritte su cui poggia la risposta di Agenzia. Nel prendere atto della soluzione adottata, non può escludersi che in certi casi la ricostruzione ex post di
Soggetti che portano
la residenza
dall’estero in Italia
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incrementi e decrementi per le società estere appartenenti a gruppi potrebbe dare luogo a problemi pratici di non facile soluzione. Ragion per cui, sarebbe stato forse opportuno prevedere anche la possibilità per il soggetto estero che si venga a trovare in tale situazione di richiedere attraverso apposito interpello l’equiparazione di fatto a una società italiana di nuova costituzione e, quindi, l’abilitazione a considerare ai fini dell’ACE semplicemente gli
incrementi e i decrementi realizzati a partire dal periodo d’imposta di assunzione della residenza fiscale italiana. In tal modo, oltre a una notevole semplificazione sul piano pratico anche per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, si eviterebbe di assegnare valenza ex post a comportamenti, sia a vantaggio che a svantaggio del contribuente, adottati in modo del tutto autonomo e indipendente dalla disciplina dell’ACE (ciò assume particolare rilievo
nella verifica di eventuali comportamenti elusivi adottati dalla società prima
di trasferirsi in Italia; se si esclude, infatti, il caso in cui la società estera risulti
controllata o controllante o comunque collegata a un gruppo italiano, parrebbe difficile imputare comportamenti elusivi a una società estera che abbia avuto relazioni solo con società appartenenti allo stesso gruppo estero).
2.2 Anche se solo indirettamente riguardante l’applicazione della disciplina
dell’ACE, merita soffermare l’attenzione sul par. 1.3 della circolare in rassegna, nel quale l’Agenzia ha affrontato il problema della rilevanza
dell’agevolazione ai diversi effetti del calcolo del tax rate domestico delle
CFC. Si trattava di chiarire, in particolare, se nel calcolo del tax rate domestico, da effettuarsi ai sensi dell’art. 168 del TUIR, assumesse o meno rilievo, per
l’appunto, la disciplina dell’ACE. L’Agenzia ha risolto in senso negativo la
questione, escludendo dunque che nel computo del tax rate domestico (virtuale) possa incidere “positivamente” per il contribuente la deduzione ACE
potenzialmente attribuibile alla società estera. Tale soluzione secondo
l’Agenzia troverebbe fondamento in “ragioni di semplificazione” già affermate in precedenti documenti di prassi e che inducono a ritenere rilevanti per il
tax rate esclusivamente “le disposizioni ordinariamente previste dal TUIR in
materia di reddito d’impresa”.
Per la verità, che la disciplina dell’ACE non rientri nel novero delle “ordinarie”
disposizioni del reddito d’impresa è tesi alquanto opinabile; come abbiamo
rilevato, infatti, anche se formalmente collocata all’esterno, si tratta di una
disciplina strutturale del sistema impositivo, del tutto integrata con le altre regole contenute nel TUIR e che, anzi, deve ritenersi complementare a quella
relativa al trattamento degli oneri finanziari sul capitale di debito. Comunque, occorre anche dire che la soluzione affermata da Agenzia doveva considerarsi già implicitamente desumibile dalla relazione illustrativa al decreto
attuativo dell’ACE, nella quale è stato precisato che “L’ACE non trova applicazione in sede di determinazione del reddito delle partecipate estere per le
quali opera l’art. 167 del tuir; per tali società, infatti, la determinazione del
reddito imputato ai soggetti residenti avviene secondo le specifiche regole
domestiche espressamente previste dal medesimo articolo 167”.
2.3 Il paragrafo 2 della circolare dell’Agenzia delle entrate è dedicato al
meccanismo di applicazione dell’agevolazione. Vengono anzitutto ricordate
le regole già contenute nella norma principale e nel decreto attuativo relative all’individuazione del momento a partire dal quale assumono rilevanza gli
incrementi e i decrementi del patrimonio netto contabile (conferimenti in
denaro, accantonamenti di utili, riduzioni per distribuzione ai soci o partecipanti). Nell’operare un generale rinvio alle precisazioni svolte da Agenzia,
meritano attenzione le affermazioni contenute in chiusura di paragrafo in ordine al riporto dell’eccedenza ACE.
Al riguardo, dopo aver ricordato che la deduzione spettante in applicazione
dell’ACE opera a livello di reddito complessivo netto - e, quindi, ridotto per
Determinazione del
tax rate domestico
per le CFC
10
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
effetto di eventuali perdite pregresse - e che nel caso in cui essa superi il
reddito complessivo al netto di dette perdite la differenza – c.d. “eccedenza
ACE” - può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale, è stato precisato che “Il meccanismo di funzionamento, incentrato sula riportabilita illimitata delle eccedenze di rendimento nozionale, impone l’uso obbligatorio dell’ACE fino a concorrenza del
reddito complessivo netto del periodo cui si riferisce. Conseguentemente, nei
predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi”. Secondo l’Agenzia, dunque, il contribuente non ha la discrezione di decidere in quale anno utilizzare
l’eccedenza. Si tratta, a ben guardare, di una regola del tutto simile a quella
che si applica nell’ambito del regime, di cui al richiamato art. 96 del TUIR, per
la deduzione degli interessi passivi eccedenti l’importo ammesso in deduzione nell’anno di competenza. Va osservato, comunque, che l’eventuale violazione, per errore di calcolo o per dimenticanza, di tale regola di utilizzo obbligatorio dell’eccedenza ACE, non preclude al contribuente di far valere il
proprio dritto con riguardo al periodo d’imposta in cui l’eccedenza avrebbe
dovuto essere utilizzata in tutto o in parte.
Utilizzo obbligatorio
dell’ACE fino a capienza del reddito
complessivo netto di
periodo
Sempre in tema di calcolo della “base ACE”, specifiche questioni sono state
affrontate dall’Agenzia nei successivi paragrafi 2.1, 2.2, e 2.3 della circolare in
oggetto.
Una prima questione ha riguardato, nell’ambito della problematica di carattere generale dei soggetti con periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, il caso delle società di nuova costituzione il cui primo periodo d’imposta era in corso alla data del 31 dicembre 2011, ma era iniziato
in data anteriore al 1° gennaio dello stesso anno. In particolare, il caso ipotizzato dalla circolare è quello di una società costituitasi con conferimento in
denaro nell’ottobre 2010 e il cui primo esercizio si sia protratto fino al 31 dicembre 2011. Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che tale periodo d’imposta,
pur essendo iniziato nel corso dell’anno 2010, deve essere considerato agevolabile agli effetti dell’ACE, in quanto comprendente la data del 31 dicembre 2011, che individua per tutti i soggetti il periodo di decorrenza della disciplina agevolativa: nel caso di specie, in altri termini, proprio perché avvenuto nel corso del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, il conferimento in denaro effettuato dalla società nel mese di ottobre 2010 non potrebbe in nessun modo essere riferito all’esercizio antecedente all’entrata in
vigore dell’agevolazione e dunque essere considerato patrimonio netto di
vecchia formazione.
In generale, comunque, la circolare ricorda che in presenza di periodi
d’imposta di durata diversa dai dodici mesi, la “base ACE” deve essere ragguagliata alla durata del periodo d’imposta, secondo la formula:
Giorni di durata del periodo d’imposta
Incremento del capitale proprio x
365
In caso di conferimenti in denaro, considerando che la rilevanza è fissata a
decorrere dalla data di versamento (art. 5, comma 4, del DM), si renderà
necessario un duplice ragguaglio per tener conto sia della diversa durata del
periodo d’imposta, sia del lasso di tempo intercorso tra il versamento è il
termine del periodo d’imposta:
Esercizio non coincidente con l’anno solare
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
11
Giorni di durata effettiva Giorni dal versamento al
del periodo d’imposta termine del periodo d’imposta
Incremento del capitale x
x
proprio
365
Giorni di durata effettiva
del periodo d’imposta
Una seconda questione affrontata da Agenzia è quella del momento di
rilevanza dei conferimenti deliberati dagli amministratori. Ricordando che la
rilevanza per l’ACE degli atti
conferimenti in denaro è comunque
subordinata alla loro effettiva esecuzione, non essendo sufficiente né la
semplice delibera e neanche la sottoscrizione da parte dei soci di un
aumento di capitale, la circolare ha esaminato il caso in cui l’assemblea
della società, con apposita delibera, abbia dato facoltà di aumentare il
capitale sociale al consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2443 o 2481
del codice civile, ovvero al consiglio di gestione, in un esercizio anteriore a
quello di prima applicazione dell’ACE e che la delibera degli amministratori
sia intervenuta invece in tale esercizio. Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che
in tale fattispecie “competa il beneficio collegato all’incremento di capitale
proprio, in quanto il processo deliberativo può dirsi compiuto solo nel
momento in cui il consiglio di amministrazione, ovvero il consiglio di gestione
abbia deliberato le caratteristiche dell’aumqnto di capitale (i.e. numero di
azioni, prezzo, termini di sottoscrizione del nuovo capitale)”.
In relazione agli incrementi del capitale proprio di formazione interna e cioè
derivanti da accantonamenti di utili, particolarmente rilevante è la
precisazione contenuta nel par. 2.3 della circolare di Agenzia in merito alla
riclassificazione da indisponibili a disponibili delle riserve da FTA alimentate a
decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione dell’ACE, in
occasione vale a dire del passaggio agli IAS avvenuto o che avvenga
successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La posizione assunta dall’Agenzia è stata sul punto negativa. In particolare,
nella circolare viene chiarito che “In linea di principio, si ritiene che la quota
delle riserve che si libera (nel senso indicato nella guida OIC 4) non concorre
alla determinazione dell’incremento di capitale proprio, in quanto si tratta di
una riserva determinata a seguito di una diversa rappresentazione del
patrimonio dell’azienda e, dunque, non generata da utili derivanti da
fenomeni gestionali e mantenuti nell’economia dell’impresa”. Una diversa
conclusione, prosegue la circolare, “violerebbe la ratio dell’agevolazione
ACE finalizzata…ad incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante
una riduzione della imposizone sui redditi derivanti dal finanziamento con
capitale di rischio”.
In effetti, la soluzione adottata dall’Agenzia sul punto non appare del tutto
convincente e soprattutto non appare confortata dalla ratio legis,
sembrando ispirata, più che altro, da ragioni di ordine semplificativo: vale a
dire dall’esigenza di evitare l’analisi e il controllo dell’origine storica e della
natura delle componenti che possono concorrere alla formazione delle
riserve della specie. Anche sotto l’aspetto della semplificazione, tuttavia, la
tesi di Agenzia non pare ugualmente convincente poiché introduce
surrettiziamente nel sistema dell’ACE una sorta di “doppio binario” che non
trova agganci nel dato normativo. Il dato rilevante ai fini dell’ACE è il
patrimonio netto civilistico e questo dato va assunto nella sua accezione
bilancistica e nella grandezza che risulta dalla corretta applicazione delle
regole contabili applicate dall’impresa. L’esclusione delle riserve generatesi
in sede di FTA, dunque, può essere solo temporanea, come prescrive la
Conferimenti effettuati in forza di deleghe agli amministratori concesse prima
del 2011
Riclassificazione delle riserve first time
adoption
12
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
legge e il decreto attuativo, ma non permanente; esse, infatti, una volta
“liberate” esprimono a tutti gli effetti utili di bilancio o comunque incrementi
di patrimonio netto consolidatisi e meritevoli di essere considerati ai fini
dell’ACE, sia che derivino da maggiori valutazioni di singoli cespiti, sia che
derivino dalle diverse rappresentazioni contabili adottate in ambito IAS/IFRS
rispetto a quelle previste nel bilancio codicistico e nei principi contabili
nazionali. D’altra parte, almeno con riferimento alla quota di riserve FTA che
origini, ad esempio, da un diverso criterio di valutazione delle poste di
bilancio, non è chiaro in che cosa esse differirebbero dalle riserve da
“rivalutazioni volontarie” iscrivibili in casi eccezionali in bilancio da soggetti
tenuti alla redazione del bilancio codicistico in applicazione dell’obbligo di
deroga di cui al comma quarto dell’art. 2423 del codicie civile: anche tali
riserve sono al momento della nascita non rilevanti ai fini dell’ACE, ma non
c’è dubbio che, man mano che le stesse si considerano liberate in
connessione al realizzo dei maggiori valori iscritti in bilancio, le stesse
partecipino alla formazione del capitale agevolabile. Comunque, va
sottolineato che la circolare di Agenzia si esprime nel senso che la non
riconvertibilità in patrimonio netto agevolabile delle riserve da FTA
opererebbe “In linea di principio”; formula questa che parrebbe autorizzare a
ritenere che la posizione espressa da Agenzia non sia assoluta e che esistano
casi in cui potrebbe addivienirsi a diverse conclusioni. Il punto meriterebbe di
essere approfondito dalla dottrina e sottoposto ad un ulteriore riflessione da
parte di Agenzia.
2.4 Il paragrafo 3 della circolare in commento è dedicato alle disposizioni
antileusive dettate dal citato art. 10 del D. M. 14 marzo 2012 e che abbiamo
sinteticamente riepilogato nella premessa. Si tratta, come accennato, di
regole che integrano - pro fisco - le tutele di cui agli artt. 37, comma 3, e 37bis del DPR n. 600/1973, e che sono specificamente finalizzate a contrastare,
i possibili effetti duplicativi del beneficio nell’ambito dei gruppi societari.
Tali regole, come si è detto, prendono di mira taluni “impieghi” operati
all’interno del gruppo (conferimenti, acquisto di aziende, di partecipazioni di
controllo e finanziamenti), al verificarsi dei quali scatta in automatico la
riduzione della variazione in aumento del patrimonio netto del soggetto che
li pone in essere; in altri casi, invece, esse hanno ad oggetto i conferimenti in
denaro ricevuti dall’estero e operano nel senso di negare agli stessi la natura
di incrementi agevolabili.
Va inoltre ricordato che nella generalità dei casi le regole anitelusive
producono conseguenze permanenti, nel senso che l’effetto di riduzione
della variazione in aumento ovvero quello di sterilizzazione dei conferimenti
ricevuti sono irreversibili e, quindi, costituiscono elementi negativi per il
calcolo dell’agevolazione non solo nel periodo d’imposta in cui si
manifestano per la prima volta, ma anche in quelli successivi. Solo in una
fattispecie, quella dell’incremento dei crediti per finanziamenti all’interno del
gruppo, gli effetti negativi sono reversibili, assumendo rilievo le eventuali
contrazioni del livello dei finanziamenti concessi registrate in successivi
periodi.
Le regole antielusive possono tuttavia essere rese inefficaci dal contribuente
attraverso apposita istanza di interpello da presentarsi ai sensi del comma 8
dell’art. 37-bis del DPR n. 600/73. In questo senso si era espressa la relazione
illustrativa del decreto attuativo; riconoscendo che, trattandosi di regole
finalizzate ad evitare la moltiplicazione del beneficio, sarebbe possibile
richiederne la disapplicazione nei casi in cui si ritenga che tale proliferazione
non sussista.
La circolare di Agenzia ha dato seguito a questa affermazione di principio,
esaminando alcune situazioni in cui il contribuente potrebbe avvalersi di
Chiarimenti sulla disciplina antielusiva
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
13
detta procedura e meglio circostanziandone i presupposti.
Uno degli esempi presi in considerazione dalla circolare è quello esaminato
nel paragrafo 3.1, relativo al caso di una società che abbia realizzato un
incremento di capitale proprio in un periodo agevolabile generato
esclusivamente dall’utile di esercizio accantonato a riserva e che (nello
stesso periodo o in periodi successivi) “immetta” liquidità nel gruppo
compiendo una delle operazioni individuate dall’art. 10 del decreto
attuativo (conferimenti, acquisto di partecipazioni, acquisto di aziende,
finanziamenti). In questa situazione, si legge nella circolare, se il contribuente
dimostra di non aver ricevuto in precedenza “…alcun conferimento in
denaro e alcun prestito da parte di un soggetto del gruppo di una somma
che, prima di essere prestata a quest’ultimo, abbia aumentato il capitale
proprio di un’impresa del gruppo mediante conferimento, non si genera
alcun effetto elusivo”. In altri termini, il contribuente deve dimostrare,
corredando
l’interpello
con
l’opportuna
documentazione,
che
“…l’incremento di capitale proprio ACE non è stato preceduto da
un’immissione di denaro che ha aumentato, in precedenza, il capitale
proprio di un altro soggetto del gruppo”.
Ed è importante sottolineare, come evidenzia Agenzia, che in questa
fattispecie l’accoglimento dell’istanza d’interpello rende del tutto inutile
“…ogni indagine circa il susseguente impiego delle somme di cui si tratta dal
momento che le disponibilità in questione non hanno precedentemente
provocato alcun giovamento in materia di ACE per altre entità giuridiche del
gruppo”. Peraltro, si osserva, qualora l’utile di esercizio sia stato direttamente
reinvestito nel gruppo mediante conferimento in denaro a vantaggio di un
altro soggetto, l’accoglimento dell’istanza di interpello comporta proprio il
riconoscimento di un duplice beneficio ACE, nel senso che all’incremento
del capitale proprio agevolabile del conferitario si accompagna il
mantenimento dell’incremento in capo al soggetto conferente.
Nel successivo paragrafo 3.2 della circolare in commento, l’Agenzia ha
avuto modo di richiamare l’attenzione sul fatto che la regola antilelusiva
concernente i conferimenti in denaro infragruppo, per effetto della quale, a
fronte dell'incremento della base ACE della conferitaria, si produce un
corrispondente decremento sul soggetto conferente, si applica ovviamente
anche ne caso in cui il conferimento derivi in esito alla conversione (in epoca
ACE) di un prestito obbligazionario. Uguale considerazione viene svolta con
riguardo ai conferimenti che derivino, invece, dalla rinuncia a precedenti
finanziamenti. Naturalmente, nel caso in cui la rinuncia abbia ad oggetto
precedenti finanziamenti nei confronti di imprese controllanti, controllate o
consorelle, il decremento della base ACE sul conferente/rinunciante viene
“compensato” a livello di gruppo non solo dal corrispondente incremento
della base ACE del conferitario, ma anche dalla eliminazione in capo al
soggetto conferente della penalizzazione subita in precedenza per l’impiego
di liquidità colpito dalle regole antielusive. A parte queste osservazioni,
comunque, con l’occasione l’Agenzia, ribadendo quanto già affermato
dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, ha chiarito che nei confronti
dei soggetti IAS/IFRS adopter - i quali, com’è noto, rappresentano in bilancio
l’emissione di obbligazioni convertibili iscrivendo sin dall’origine oltre che la
passività anche una componente di patrimonio netto - l’incremento della
base ACE si avrà solo in occasione della conversione, anche per la quota
già iscritta tra le poste del netto in sede di emissione; pertanto, medio
tempore, tale quota non costituirà incremento della base ACE, ma
purtuttavia dovrebbe ritenersi rilevante, riteniamo, almeno ai fini della verifica
del limite massimo del patrimonio netto contabile. Identiche soluzioni, ricorda
la circolare si applicano con riferimento ai diritti di opzione (warrant) alla
Accrescimento ACE
generato esclusivamente da utile non
distribuito
Accrescimento ACE
generato da conversione di prestiti obbligazionari
14
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
sottoscrizione di capitale.
Il paragrafo 3.3 della circolare si occupa delle fattispecie antileusive
contemplate dalle lett. c) e d) dell’art. 10 del decreto attuativo, concernenti
la neutralizzazione dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non
residenti e, in particolare, quelli provenienti da soggetti residenti in Paesi c.d.
“collaborativi” (inclusi cioè nell’elenco di cui al DM 4 settembre 1996) se
controllati da soggetti residenti e in ogni caso, quelli provenienti da Paesi
“non collaborativi”.
Entrambe queste preclusioni sono volte a contrastare la possibilità che gli
apporti incrementali di capitale non siano “originali” ma che in realtà siano
veicolati all’interno del gruppo, attraverso una società controllata o esterna
e che diano luogo, in ultima analisi, agli effetti moltiplicativi che la disciplina
antielusiva intende contrastare.
Su questo punto l’Agenzia evidenza che, in coerenza con le altre disposizioni
della disciplina ACE, la preclusione deve intendersi operativa non solo per i
conferimenti ma anche per le operazioni assimilate (ad esempio, le rinunce o
le compensazioni di crediti in sede di aumenti di capitale).
Conferimenti in denaro da soggetti non
residenti
Come si è detto, mentre per i Paesi c.d. “collaborativi” la disciplina
antielusiva è condizionata dal criterio del controllo dell’entità estera che
effettua l’operazione, per i confrimenti provenienti da soggetti residenti in
Paesi “non collaborativi” la penalizzazione opera in ogni caso, e quindi a
prescindere dall’esistenza di rapporti di controllo. A tal proposito, l’Agenzia
ricorda che per Paesi “non collaborativi”, ai fini della disciplina in parola,
devono intendersi, in mancanza del DM di cui all’art. 168-bis del TUIR, quelli
non inclusi nel DM 4 settembre 1996 (emanato in base all’art. 1, comma 88,
della legge n. 244/2007) e che, analogamente a quanto stabilito per la DIT
(Circolare 29 gennaio 2002, n. 26/E), non sono ricevibili gli interpelli
disapplicativi della disciplina atielusiva (presentati in base all’art. 37-bis,
comma 8, DPR 600/1973) in relazione ai conferimenti provenienti da tali
Paesi, stante l’impossibilità per l’Amministrazione di verificare l’eventuale
improprio utilizzo dell’agevolazione.
Un ulteriore punto preso in esame dall’Agenzia concerne la sterilizzazione
della base di calcolo dell’ACE in caso di incremento dei crediti da
finanziamento. La movimentazione infragruppo di crediti da finanziamento,
infatti, si presta a generare l’effetto moltiplicativo dell’ACE che la disciplina
antielusiva intende contrastare.
Riguardo l’individuazione della nozione di “crediti da finanziamento”, il
paragrafo 3.4 della circolare contiene alcune precisazioni riguaradnti
essenzialmente il settore bancario. Al riguardo, viene precisato che occorre
tener conto dell’intrinseca natura degli stessi e non dei criteri nominalistici
(Circolare n. 61/E del 19 giugno 2001). Vengono, così, considerati crediti di
finanziamento, ad esempio, quelli derivanti dall’erogazione di denaro a
scopo di mutuo per una durata superiore a 18 mesi.
Vengono invece considerati crediti di funzionamento e quindi non
“penalizzabili” in ottica ACE, quelli collegati all’attività bancaria e finanziaria
della società del gruppo finanziata. L’Agenzia precisa comunque che la
distinzione tra crediti di funzionamento e di finanziamento non puo essere
oggetto di istanze di disapplicazione della disciplina antielusiva, trattandosi di
questione di fatto e non di natura intepretativa.
Ciò posto, la circolare reca una importante innovazione intepretativa in
riferimento alle modalità applicative della regola antileusiva in discorso. In
particolare, viene affermato che allo scopo di quantificare alla fine di
ciascun periodo d’imposta agevolabile “l’incremento, rispetto a quelli
risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei
crediti di finanziamento” il contribuente deve determinare “…in modo
Incremento dei crediti da finanziamento
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
15
distinto, relativamente a ciascuna impresa del gruppo finanziata, gli aumenti
e le riduzioni dei diritti di credito, rispetto alle risultanze dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2010”: in sostanza, le posizioni creditorie vantate nei confronti
di soggetti diversi del gruppo “…non devono essere sommate
algebricamente”. Secondo Agenzia, infatti, se si operasse in termini di
“masse” si consentirebbe di compensare gli incrementi dei finanziamenti
verso una società controllata con i decrementi fatti segnare nei confronti di
un’altra controllata; ma, in tal modo, “…la restituzione e il reimpiego – anche
se riguardano soggetti diversi – si verrebbero ad elidere reciprocamente
impedendo il monitoraggio di tutti i flussi di crediti da finanziamento
all’interno del gruppo”; diversamente, effettuando il confronto dei flussi
separatamente per singola società “…si consente il riscontro di tutti i singoli
reimpieghi al fine di verificare eventuali duplicazioni de beneficio al’interno
del gruppo”.
Come si è accennato poc’anzi, la posizione assunta da Agenzia (corredata
anche da un esempio numerico, cui rinviamo) è innovativa rispetto a quella
che era stata assunta in passato rispetto all’applicazione della stessa regola
antilelusiva in ambito DIT (cfr.la circolare 6 marzo 1998, n. 76). Per tale
motivo, molto opportunamente, nel nuovo documento di prassi in
commento è stata data istruzione agli uffici, qualora in sede di controllo
dovesse emergere una maggiore imposta per effetto del ricalcolo della
“base ACE” in relazione agli aspetti considerati,
di non procedere
all’applicazione di sanzioni.
Anche la regola antielusiva concernente l’incremento dei crediti di
finanziamento, da applicarsi nel modo ora chiarito, può formare oggetto di
interpello disapplicativo da parte del contribuente “finanziante”, cioè da
parte del soggetto che altrimenti subirebbe in automatico il decremento
della propria “base ACE”. In particolare, osserva la circolare, “…potranno
trovare accoglimento le istanze di disapplicazione, adegatamente motivate
e corredate da opportuna documentazione, che dimostrino come a seguito
dell’incremento dei crediti da finanziamento il contribuente ricevente non
abbia operato alcun conferimento dei crediti ad altro soggetto del gruppo
ovvero alcun ulteriore finanziamento ad altri soggetti del gruppo (che
abbiano a loro volta operato dei conferimenti)”.
L’ultima questione in tema di regole antileusive affrontata dalla circolare
riguarda la fattispecie contemplata dalla lett. a) dell’art. 10 del decreto
attuativo che, si ricorda, dispone l’automatico decremento della “base
ACE” per un importo pari ai corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di
partecipazioni di controllo. Sul punto la circolare reca un importante
chiarimento teso a restringere l’ambito applicativo di tale regola. In
particolare, viene precisato che “…ai fini dell’applicazione della disposizione
antielusiva, il contraente che aliena le partecipazioni deve essere un
soggetto residente appartenente al gruppo. Sono presi in considerazione,
dunque, soltanto gli acquisti di partecipazioni di controllo trasferite da
cedenti che risiedono in Italia da punto di vista fiscale…”.
2.5 Il paragrafo 5 della circolare, infine, si occupa delle modalità di
applicazione della deduzione ACE per i soggetti che partecipano al
consolidato fiscale.
Viene rircordato che in conformità con l’art. 6 del decreto attuativo le
eventuali eccedenze ACE generatesi (dopo l’opzione per per il consolidato)
in capo ad una società consolidata possono essere trasferite alla fiscal unit
nei limiti di quanto trova capienza a livello di gruppo. Il trasferimento deve
avvenire obbligatoriamente fino a capienza del reddito complessivo netto
del gruppo, pena la perdita della possibilità per la consolidata di riportare
l’eccedenza a nuovo. Qualora la quota trasferita non sia utilizzata
nell’ambito del gruppo potrà essere riportata dalla singola società
Acquisto di partecipazioni di controllo
da soggetto non residente
Deduzione ACE nel
consolidato
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
16
consolidata che l’ha generata nei periodi d’imposta successivi, ed
eventualmente essere nuovamente trasferita alla fiscal unit.
3. Nuove disposizioni in materia di ACE articolo 19 del d.l. n. 91/2014
Come anticipato in premessa, il recente d.l. n. 91 del 24 giugno 2014, ha
apportato due rilevanti modifiche alla disciplina dell’ACE 3.
La prima di tali modifiche è opera della lett. a) dell’art. 19 del citato d.l. n. 91
che ha inserito nell’art. 1 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella
legge n. 214 del 2011, il nuovo comma 2-bis, rivolto alle società per azioni
neo-quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo
Spazio economico europeo, alle quali viene accordato un beneficio
temporaneo in termini di “base ACE” maggiorata. La norma prevede che
“…per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due
successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata
senza tenere conto del suddetto incremento”.
Super ACE per imprese neo-quotate
Per effetto di tale previsione, dunque, la “base ACE” del periodo d’imposta di
ammissione alle quotazioni e quella dei due periodi d’imposta successivi, da
calcolarsi comunque applicando in ciascuno di detti periodi le ordinarie
regole di calcolo, ivi includendo gli effetti delle regole antileusive, viene ad
essere maggiorata ope legis di un importo pari al 40%. Dovrebbe ritenersi
però che anche la “base ACE” così maggiorata incontri comunque il limite in
ciascun periodo d’imposta del patrimonio netto contabile. Terminato il
triennio, la maggiorazione virtuale del 40 % cesserà ogni effetto e la “base
ACE” tornerà a coincidere, per così dire, con quella reale.
Per espressa previsione del comma 2, primo periodo, del citato art. 19, la
norma si applica alle società “…la cui ammissione alla quotazione avviene
dalla data di entrata in vigore del presente decreto…” ma l’efficacia della
stessa è subordinata “…alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico”.
Qualora, dunque, la Commissione Europea dovesse concludere per la compatibilità di tale misura con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, potranno beneficiare della maggiorazione in questione anche le società
che abbiano iniziato la procedura di quotazione prima del 24 giugno 2014
(data di entrata in vigore del citato d. l. n. 91).
L’altra modifica alla disciplina dell’ACE assume invece portata generale e
concerne l’introduzione della possibilità, su opzione del contribuente, di
convertire la c.d. “eccedenza ACE” in credito d’imposta utilizzabile per il
pagamento dell’IRAP, in luogo del suo riporto in avanti. In questo senso, la lett.
b) del comma 1 del citato art. 19 del d. l. n. 91, aggiunge al comma 4 del
richiamato art. 1 del provvedimento istitutivo dell’ACE le seguenti parole:
“ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
3
Ricordiamo che il provvedimento ha iniziato il suo iter parlamentare lo scorso 24 giugno e che la
conversione in legge dovrà avvenire entro la data del 23 agosto 2014.
Trasformazione delle
eccedenze in crediti
IRAP
AREA POLITICHE FISCALI – ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative
attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo”.
Per quel che attiene alla decorrenza, il secondo periodo, comma 2, dell’art.
19 del d. l. n. 91/2014 stabilisce semplicemente che la nuova previsione ha
effetto “a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”. Il
successivo comma 3 dello stesso articolo, peraltro, nel quantificare gli effetti
sul gettito delle modifiche apportate e le relative coperture non assegna
alcuna minore entrata in relazione all’anno 2014. Tenendo presente anche la
procedura di nascita dei crediti d’imposta e le modalità del loro utilizzo in
compensazione, appare logico concludere nel senso che i contribuenti
potranno in concreto cominciare ad esercitare la nuova opzione di
conversione solo in sede di presentazione della dichiarazione realtiva al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, ferma restando la possibilità
di utilizzare il credito, nella misura di un quinto, sin dall’inizio del periodo
d’imposta successivo. Tuttavia, considerando che il credito è utilizzabile solo
in compensazione dell’IRAP, il suo utilizzo avverà non prima del versamenti in
acconto dell’IRAP 2015 o a saldo dell’IRAP 2014. Aggiungiamo che nulla
sembra ostare alla convertibilità, in sede di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, anche delle
eventuali “eccedenze ACE” che si siano generate in periodi precedenti; così
come non sembrerebbe dubbia la possibilità di convertire anche solo una
parte delle eccedenze così accumulate. Su questi aspetti comunque sarà
opportuno attendere conferme da parte dell’Agenzia delle entrate (che
dovrà comunque provvedere anche all’istituzione del relativo codice da
indicare in sede di compensazione).
Quanto infine al calcolo da effettuare per convertire l’eccedenza ACE in
credito d’imposta, l’operazione non pone particolari problemi per i soggetti
IRES, dato che sarà sufficiente applicare a tale importo l’aliquota del 27,5%.
17