conguaglio fiscale di fine anno per redditi da lavoro dipendente

IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO
PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
SOMMARIO
Art. 23 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - L. 23.06.2014, n. 89
L. 27.12.2013, n. 147 - DPCM 19.02.2014 - BCE Comunicato 4.09.2014 - L. 24.10.2013, n. 124 - D.P.C.M. 22.01.2013
L. 24.12.2012, n. 228 - BCE Comunicato 7.11.2013 - L. 28.10.2013, n. 124 - D.P.C.M. 22.01.2013 - L. 24.12.2012, n. 228
D.L. 10.10.2012, n. 174 - L. 1.8.2012, n. 122 - D.M. 1.06.2012 - L. 26.04.2012, n. 44 - D.P.C.M. 23.03.2012 - L. 24.02.2012, n. 14
D.M. 21.11.2011 - L. 12.11.2011, n. 183 - L. 14.09.2011, n. 148 - L. 15.07.2011, n. 111 - Provv. Ag. Entrate 29.7.2011, n. 97156
D.M. 3.06.2011 - D. Lgs. 6.05.2011, n. 68 - L. 30.12.2010, n. 238 - D.M. 3.12.2010 - L. 13.12.2010, n. 220
D.P.R. 10.11.1997, n. 445 - L. 8.08.1995, n. 335 - L. 23.05.1997, n. 135 - L. 24.12.2007, n. 244 - L. 29.11.2007, n. 222
D. Lgs. 2.09.1997, n. 314 - D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 - D.L. 19.09.1992, n. 384
C.M. 23.12.1997, n. 326/E - L. 4.08.2006, n. 248 - L. 27.12.2006, n. 296 - D.L. 3.10.2006, n. 262 - D.L. 2.07.2007, n. 81
D.L. 1.10.2007, n. 159 conv. in L. 29.11.2007, n. 222 - D.L. 25.06.2008, n. 112
D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. L. 28.01.2009, n. 2 - L. 22.12.2008, n. 203 - Circ. Ag. Entrate 17.04.2007, n. 21/E
Circ. Ag. Entrate 9.01.2008, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 5.03.2008, n. 15/E - Circ. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 59/E
Circ. Ag. Entrate 11.07.2008, n. 49/E - Ris. Ag. Entrate 19.11.2008, n. 448/E - Ris. Ag. Entrate 29.03.2010, n. 26/E
Ris. Ag. Entrate 28.05.2010, n. 46/E - Ris. Ag. Entrate 17.08.2010, n. 83/E - Circ. Ag. Entrate 27.09.2010, n. 47/E e 48/E
Circ. Ag. Entrate 14.02.2011, n. 3/E - Circ. Ag. Entrate 10.05.2011, n. 19/E - Circ. Ag. Entrate 13.05.2011, n. 20/E
Circ. Ag. Entrate 28.07.2011, n. 36/E - Circ. Ag. Entrate 5.08.2011, n. 41/E - Ris. Ag. Entrate 27.12.2011, n. 131/E
Comunicato MEF 18.07.2012, n. 98 - Circ. Ag. Entrate 1.06.2012, n. 19/E - Circ. Ag. Entrate 4.05.2012, n. 14/E
Ris. Ag. Entrate 9.01.2012, n. 4/E - Circ. Ag. Entrate 28.02.2012, n. 4/E - Circ. Ag. Entrate 28.02.2012, n. 3/E
Ris. Ag. Entrate 8.07.2013, n. 48/E - Circ. Ag. Entrate 9.05.2013, n. 13/E - Circ. Ag. Entrate 2.05.2013, n. 12/E
C.M. Lavoro 3.04.2013, n. 15 - Int. M.L. 1.07.2013, n. 21 - Circ. Ag. Entrate 30.04.2013, n. 11/E
Ris. Ag. Entrate 8.07.2013, n. 48 - Circ. Ag. Entrate 9.05.2013, n. 13/E - Circ. Ag. Entrate 2.05.2013, n. 12/E
C.M. Lavoro 15/2013 - Int. Min. Lavoro 21/2013 - Circ. Ag. Entrate 11/E/2013 - Circ. Ag. Entrate 21.05.2014, n. 11/E
Circ. Ag. Entrate 28.04.2014, n. 8/E - Ris. Ag. Entrate 7.05.2014, n. 48/E
.IT
• SCHEMA DI SINTESI
• DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
W
.R
AT
IO
Entro il 28.02 di ogni anno il datore di lavoro deve provvedere a effettuare le operazioni di conguaglio fra le imposte dovute dai dipendenti e le ritenute già operate
e versate sui redditi corrisposti, rendendo così definitiva la tassazione provvisoria
del normale periodo di paga. L’anno 2014 si è caratterizzato per diverse novità; in
particolare, si evidenzia quanto segue:
.. nuove detrazioni di produzione reddito;
.. la gestione della detassazione del salario di produttività;
.. il credito di € 80;
.. le nuove disposizioni in materia di addizionali regionali e comunali.
Nella disamina delle novità di carattere normativo fiscale dovranno essere prese in
considerazioni le numerose circolari e risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate.
Il lavoratore può comunicare per iscritto al
Sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente
datore di lavoro, entro il 12.01 dell’anno
o assimilato, che corrispondono somme e valori soggetti
 a ritenute alla fonte in relazione al rapporto di lavoro  successivo, di tenere conto anche di altri
redditi da lavoro dipendente o assimilato
dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa.
percepiti, erogati da terzi.
W
SOGGETTI
INTERESSATI
W
SCHEMA DI SINTESI
(+) Imposta dovuta
• Sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori imponibili corrisposti
nel corso dell’anno, entro il 12.01 dell’anno successivo.
 • Tenendo conto degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta spettanti
al dipendente e applicando le aliquote progressive Irpef.
(-) Ritenute operate
 di paga.
(=) Conguaglio
 Da effettuare a cura del sostituto d’imposta, in relazione a ciascun dipendente.
 Regola
Se il conguaglio è effettuato in gennaio
Il conguaglio deve essere effeto febbraio, il versamento delle relative
 tuato entro il 28.02 dell’anno  ritenute è identificato con il codice tributo
successivo.
1013 (Mod. F24).
 Eccezione
 deve essere effettuato, in ogni caso, nel periodo di paga in cui è intervenuta
CALCOLO
FISCALE
SCADENZE
Sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti in ciascun periodo
In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, il conguaglio
la cessazione del rapporto di lavoro.
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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
SCHEMA DI CALCOLO
Reddito complessivo lordo
-
Oneri deducibili (art. 10 Tuir)
=
Imponibile
x
Aliquote per scaglioni
=
Imposta lorda
Detrazioni
=
Imposta netta
-
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
=
Imposta da versare
• Per i soggetti non residenti si considerano solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
• Imposta
netta
• Il meccanismo di determinazione
dell’imposta netta è strutturato
come segue (non spettano le
detrazioni per carichi di famiglia,
salvo quanto stabilito per gli
anni 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 e 2014).
.IT
• Base
imponibile
AT
IO
SOGGETTI NON RESIDENTI
ALIQUOTE IRPEF
• Imposta netta
€
€
€
€
€
€
€
€
Aliquota
23%
15.000
15.000
28.000
28.000
55.000
55.000
75.000
75.000
27%
38%
41%
43%
W
W
W
.R
Reddito complessivo
Fino a
Oltre
fino a
Oltre
fino a
Oltre
fino a
Oltre
• Imposta lorda
(-)
• Altre detrazioni
(-)
• Detrazioni per oneri [es.: art. 15, c.
1, lett. a), b), g), h), h-bis), i) Tuir] (=)
CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ 3%
• A carico delle persone fisiche con un reddito complessivo lordo annuo superiore a €
300.000,00 è riconosciuto un contributo:
.. pari al 3% del reddito complessivo lordo annuo che eccede l’importo di € 300.000,00;
.. deducibile ai fini dell’Irpef (e si ritiene delle addizionali regionali e comunali).
• Il sostituto d’imposta:
.. calcola il contributo di solidarietà del 3%;
.. versa il contributo di solidarietà entro il 16 del mese successivo alle
operazioni di conguaglio;
.. riconosce l’onere deducibile in fase di conguaglio (Circ. Ag. Entrate
n. 3/E/2012).
Il contributo di solidarietà dovrà essere versato nei termini e secondo le
modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute con il codice tributo 1618
(per F24) e 145E (per F24-EP)
D.L. 13.8.2011, n. 138
ALIQUOTA PIÙ ELEVATA
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Art. 2, c. 2
D.M.
21.11.2011
Ris. Ag.
Entrate
4/E/2012
• Nell’effettuazione delle ritenute il sostituto può, previa richiesta del sostituito, applicare
un’aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.
• Questo al fine di evitare che al momento del conguaglio o in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta sia particolarmente elevata.
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IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
ADDIZIONALE REGIONALE
IRPEF
• Le Regioni dovranno inoltrate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.01
dell’anno di riferimento i provvedimenti di applicazione dell’addizionale
regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico istituzionale; il
mancato inserimento comporta l’inapplicabilità di sanzioni e interessi per il
sostituto d’imposta che determina l’addizionale con la previgente aliquota.
• Per la determinazione dell’aliquota sarà preso a riferimento il domicilio
fiscale al 1.01 dell’anno di riferimento (invece del 31.12).
Art. 8
D. Lgs.
21.11.2014,
n. 175
Dal
13.12.2014
• Le Regioni possono deliberare che la maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale regionale all’Irpef, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella
vigente, sia applicata anche al periodo di imposta al quale si riferisce l’addizionale regionale.
• Le Regioni possono maggiorare l’aliquota con provvedimento da pubblicare
entro il 31.12 dell’anno precedente quello cui l’addizionale si riferisce
(art. 50, c. 3 D. Lgs. 446/1997).
• Pertanto, se nel 2014 la Regione delibera una riduzione dell’aliquota,
gli effetti si possono produrre sull’addizionale relativa al periodo di
imposta 2014.
• Se, invece, delibera un aumento della stessa, la disposizione produce
effetto, in base alla regola generale, dall’addizionale relativa al periodo
di imposta 2015.
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• Delibere
regionali
• L’addizionale regionale calcolata in fase di conguaglio deve essere rateizzata nel 2015 in un massimo di 11 rate (10 o 9 se il conguaglio sarà
effettuato rispettivamente in gennaio o febbraio).
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AT
• Saldo
IO
Le Regioni a statuto ordinario possono aumentare o diminuire l’addizionale regionale determinata per legge e pari all’1,23% di non più di
0,5 punti percentuali.
• L’aliquota dovrà essere disposta con deliberazione da pubblicare sul sito
del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
• L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della
delibera sul sito.
• L’aliquota applicabile per la determinazione dell’acconto è quella vigente
nell’anno precedente.
Art. 8
D. Lgs.
21.11.2014,
n. 175
Dal
13.12.2014
W
W
ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
W
• L’addizionale comunale all’Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1.01 dell’anno di riferimento.
• Saldo
• L’aliquota applicabile per la determinazione del saldo è quella vigente
nell’anno di riferimento.
• Ai fini della determinazione dell’importo a saldo deve essere considerata
l’addizionale comunale versata in acconto nell’anno 2014.
• L’addizionale comunale a saldo sarà rateizzata nel 2015 in un massimo
di 11 rate (10 o 9 se il conguaglio sarà effettuato rispettivamente in
gennaio o febbraio).
• Delibere
comunali
• I Comuni possono aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale.
• I Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef
differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale (art. 11 del Tuir).
• La soglia di esenzione di cui al c. 3-bis dell’art. 1 del D. Lgs. 360/1998 è
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali
e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e che, nel caso di superamento
del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
• Obblighi
dei sostituti
d’imposta
• Applicazione delle aliquote presenti nel sito ministeriale
alla data del conguaglio.
• Applicazione delle delibere non rispettose dei criteri normativi sopra indicati se pubblicate sul sito ministeriale.
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Ris.
n. 1/2001/DF
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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
CREDITO RENZI
(80 EURO)
• Per l’anno 2014 è concesso ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato un credito
stabilito nella misura di € 80 mensili per un totale di € 640 annuali.
• Il credito è dovuto solo ove l’imposta calcolata sui redditi sopra menzionati sia superiore
alle detrazioni di cui al c. 1 dell’art. 13 del D.P.R. 917/1986 (ossia quelle collegate alla
produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato debitamente rapportate al periodo
di lavoro svolto).
Condizione
essenziale
Imposta lorda > detr. produzione reddito
Art. 13, c. 1
D.P.R. 917/1986
• Il credito è determinato sulla base di tre fasce collegate al parametro di misurazione (reddito complessivo), come di seguito indicato:
.. fino a € 24.000: il credito sarà pari a € 640 (€ 80 al mese da maggio a dicembre);
.. oltre € 24.000 e fino a € 26.000: il credito di € 640 sarà ridotto in virtù del rapporto
tra l’importo di € 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000;
.. oltre € 26.000: il credito non è concesso.
• La misura così determinata, che dovrà essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno,
sarà valida solo per 8 mesi (da maggio a dicembre) mentre diverrà strutturale dal 2015
sole ove appositamente previsto (legge Stabilità 2015).
CONTRIBUTI
DI ASSISTENZA
SANITARIA
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Durante il conguaglio fiscale sarà determinato il reale importo del credito annuale.
• Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’importo dei contributi di assistenza sanitaria versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale (compreso Metasalute
dal 2014), in conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale.
• Fasi
• Nel limite non sono da computarsi i contributi a carico
Circ.
azienda per i dirigenti pensionati.
n. 95/E/1999
• Versamenti
a ONLUS
• A decorrere da gennaio 2014, la detrazione è pari al 26%, entro il limite
di importo di € 2.065,00.
• Detrazioni
polizze vita
e indennità
permanente
• Il limite massimo detraibile per il 2014 per tali polizze
è pari a:
.. € 530,00 (assicurazioni vita / morte / infortuni/ invalidità);
.. € 1.291,00 per le sole assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana.
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DETASSAZIONE
PER L’ANNO 2014
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Art. 23 D.P.R. 600/1973
Art. 15 Tuir
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ONERI DETRAIBILI
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Art. 12,
c. 1
D.L.
102/2013
• Misura dell’ • 10% a titolo di imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali
agevolazione
e comunali.
• Requisito
• Presenza degli importi previsti da contrattazione collettiva territoriale
o aziendale sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda.
• Deposito del contratto collettivo presso la Direzione territoriale del
lavoro entro 30 giorni con allegata un’autodichiarazione di conformità
dell’accordo depositato.
• Importi
detassabili
• Retribuzione di produttività:
.. voci retributive erogate in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/
efficienza/innovazione;
.. voci retributive previste da contratti territoriali e aziendali che prevedano l’attivazione almeno di una misura in almeno tre delle seguenti
aree di intervento:
a) flessibilità orari di lavoro;
b) flessibilità nella distribuzione delle ferie;
c) adozione tecnologie innovative;
d) fungibilità delle mansioni e integrazioni delle competenze.
• Misura
massima
agevolabile
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Fino
al limite
di
€ 3.615,20
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• Limite
• € 3.000,00
• Il reddito di riferimento 2013 non deve essere superiore a €
40.000,00 (reddito di lavoro dipendente al lordo del reddito
assoggettato ad imposta sostitutiva).
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