Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010

Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
N. R.G. 42825/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto
Presidente relatore
Enrico Consolandi
Giudice
Guido Vannicelli
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42825/2010 promossa da:
MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. MONTELLA GALEAZZO A. e ,
ATTORE
CONTRO
ENRICO GRECCHI, MARCO JOEL FELDMAN, elettivamente domiciliato in VIA
FONTANA, 16 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. RICCIARDI MASSIMO
FAUSTO DOMENICO PLACUCCI, contumace
ANTONIO BERNARDI, elettivamente domiciliato in VIA CARROCCIO, 16 20123
MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BERTANI VERONICA e ,
MAURIZIO BURNENGO, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 11
20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. KHOUZAM GEORGES FARES
SKANDAR,
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
1 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
FALLIMENTO SPA EASY B, elettivamente domiciliato in VIALE LAZIO, 21 20135
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
MASSIMO FONTANA, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 132
20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. NICOTRA ALESSANDRO e ,
LUCA MERCALDO, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 12 20123
MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BATTISTA UMBERTO,
ROBERTO ROTOLO, contumace
IVAN CALLIGARIS, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 4 20122 MILANO,
rappresentato e difeso dall’avv. CANTONI ROBERTA ALESSANDRA,
CONVENUTI
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (C.F. 00875360018), con il patrocinio dell’avv.
SAMMARTIN MARIA ELENA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI,
39 20122 MILANOpresso il difensore avv. SAMMARTIN MARIA ELENA
MILANO ASSICURAZIONI SPA (C.F. 00957670151), con il patrocinio dell’avv. DEL
BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA
TERRAGGIO, 17 20123 MILANOpresso il difensore avv. DEL BORRELLO GAETANO
DIEGO ANGELO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER L’ATTORE FALLIMENTO EASY B SPA
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
nel merito
quanto ai convenuti sigg. Emilio Grecchi, Marco Joel Feldman, Maurizio Burnengo,
Luca Mercaldo e Massimo Fontana,
per l’illecito costituito dalla prosecuzione della
attività sociale a far tempo dal 1° giugno 2002 in avanti, condannarli in via tra loro
solidale, e con gli altri convenuti in relazione alle condanna che sarà pronunciata a
carico di questi ultimi, ovvero disgiuntiva, a pagare alla curatela attrice l’importo di
euro 2 milioni, o quello diverso maggiore o minore che apparirà di giustizia, anche in
via equitativa;
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
2 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
TERZE CHIAMATE
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
quanto al convenuto sig.
Domenico Placucci, per l’illecito costituito dalla
prosecuzione dell’attività sociale dal 10 novembre 2003 in avanti, condannarlo in via
solidale con gli altri convenuti in relazione alla condanna che sarà pronunciata a
carico di questi stessi in relazione allo stesso periodo, ovvero disgiuntiva, a pagare
alla curatela attrice l’importo di euro 1,5 milioni ovvero quello diverso maggiore o
minore che apparirà di giustizia, anche in via equitativa;
quanto ai convenuti sigg. Antonio Bernardi, Stefano Pecci, Dario Proia, Roberto
Rotolo e Ivan Calligaris, per l’illecito costituito dalla prosecuzione dell’attività sociale
dal 15 luglio 2004 in avanti, condannarli in via solidale tra di loro, e con gli altri
convenuti in relazione alla condanna che sarà pronunciata a carico di questi stessi
in relazione allo stesso periodo, ovvero in via disgiuntiva, a pagare alla curatela
attrice l’importo di euro 1,5 milioni ovvero quello diverso maggiore o minore che
apparirà di giustizia, anche in via equitativa;
quanto ai convenuti
Antonio Bernardi, Dario Proia, Roberto Rotolo, e Ivan
Calligaris, in relazione all’illecito relativo alla operazione Morgan Spalding – WSat,
condannarli in via tra loro solidale ovvero disgiuntiva, a pagare alla curatela attrice
l’ulteriore importo di euro 1.250.000, ovvero quel diverso importo maggiore o minore
per tutti, con gli interessi di legge dal 1° ottobre 2005, ovvero, in subordine, dalla
domanda al saldo effettivo.
Con il favore delle spese.
In via istruttoria, occorrendo
disporre consulenza tecnica dell’Ufficio intesa, sulla base della documentazione
prodotta, e a quella ulteriore eventualmente acquisita nell’accordo tra le parti,
a riferire
quale
fosse
l’effettiva
situazione
patrimoniale della società fallita a far data dal 31 dicembre 2001 e fino alla
dichiarazione di fallimento;
tenuto
conto
delle
rettifiche
e
riclassificazioni operate dal Fallimento attore, a quale data risulti la perdita del
capitale sociale nella misura di cui all’art. 2447 cod. civ. (all’epoca vigente) con le
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
3 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
che apparirà di giustizia, anche in via equitativa;
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
conseguenze di legge in ordine alla continuazione della gestione e agli obblighi degli
organi sociali;
ove emerga la perdita del capitale
sociale, di quanto si sia aggravata la situazione economico-patrimoniale dalla data di
perdita del capitale alla data del fallimento e, in particolare, di quanto sia aumentato
il disavanzo totale e per ogni esercizio;
ove emerga la perdita del capitale
sociale, circa ogni elemento utile per la determinazione dei danni conseguiti alla
società ed ai creditori sociali, anche con riferimento al criterio della differenza fra
“netti patrimoniali” alla data di perdita del capitale e alla data del fallimento,
depurando tale differenza dell’abbattimento che il patrimonio netto avrebbe
comunque subito se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione;
circa l’ammontare dei danni con
riferimento ai diversi soggetti in causa, tenuto conto della carica rivestita, del
periodo di tempo in cui i medesimi ebbero ad assumerla, e del momento in cui i
medesimi
avrebbero
dovuto
accorgersi,
secondo
le
regole
della
diligenza
professionale, dell’intervenuta perdita del capitale sociale.
ricostruzione di parte attrice per la quale Easy B aveva perso il proprio capitale
ancora all’inizio del 2002, e che tale situazione di dissesto era stata occultata
mediante sistematiche falsificazioni di bilancio, in particolare e tra le altre attraverso
le operazioni Fiuggi / Il Casaro e Morgan Spalding;
Inoltre, sempre occorrendo, ammettere prova per testi sulla seguente circostanza:
Vero che Il Casaro srl era società “cartiera” dedita alla emissione e alla ricezione di
fatture per operazioni inesistenti e di comodo nel fraudolento interesse – fiscale e/o di
bilancio - delle controparti, e vero comunque che Il Casaro srl non ha mai avuto la
dimensione economica e finanziaria tale da supportare una operazione da 1,3 milioni
quale quella Fiuggi.
Teste: dott. Lino De Vecchi, già curatore del Fallimento Il Casaro srl, via Vincenzo
Monti 8, Milano;
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
4 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
circa la esattezza o meno della
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
Inoltre ancora, sempre occorrendo, ordinare, ex artt. 201 e/o 203 cod, proc, civ. al
Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di esibire l’originale e depositare
copia fotostatica ed autenticata dell’atto dal quale risulta la avvenuta accettazione
ad opera dei sindaci Ivan Calligaris, Dario Proia e Roberto Rotolo della carica di
sindaco della società ora fallita, con le relative sottoscrizioni.
CONCLUSIONI PER GRECCHI E FELDMAN
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie,
così giudicare
A) In via preliminare
1. Dichiarare l’intervenuta decadenza e prescrizione delle domande e azioni ex
adverso dedotte e promosse.
2. Dichiarare la nullità dell’atto introduttivo.
3. Dichiarare la carenza degli elementi costitutivi propri per l’individuazione e la
determinazione delle pretese ragioni di danno e di responsabilità dei singoli
componenti gli organi societari.
B) Nel merito
5. Dichiarare l’insussistenza e l’infondatezza degli addebiti rivolti.
6. Con vittoria integrale e distrazione dei compensi professionali, oltre Iva,
Contributo Integrativo 4% e Rimborso spese 12,5%.
C) In via istruttoria
7. Si chiede, senza inversione alcuna dell'onere probatorio, l’ammissione dei
seguenti capitoli di prova per testi:
a. Vero che la S.p.A. Easy B svolgeva una attività di acquisizione di spazi
pubblicitari da editori o concessionarie di pubblicità.
b. Vero che la clientela della S.p.A. Easy B commissionava alla stessa l’acquisto di
spazi pubblicitari.
c. Vero che tra la S.p.A. Easy B e il proprio cliente veniva stipulato un contratto nel
quale, a fronte dell’obbligazione della S.p.A. Easy B di
acquistare spazi pubblicitari, il cliente si obbligava a corrispondere il relativo
corrispettivo.
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
5 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
4. Rigettare ogni e qualsiasi domanda ex adverso svolta.
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
d. Vero che il corrispettivo che il cliente versava era costituito da prodotti
merceologici.
e. Vero che i prodotti, consegnati dal cliente quale corrispettivo del contratto
concluso, costituivano successivamente oggetto di cessione in autonomi contratti
stipulati tra la S.p.A. Easy B e il proprio utente finale.
f. Vero che relativamente al contratto concluso tra la S.p.A. Easy B e la Fiuggi (più
propriamente Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. - doc. 16 che si rammostra al teste), la
Fiuggi si era obbligata al pagamento del corrispettivo con la cessione di 7.473.530
bottiglie di acqua Fiuggi.
g. Vero che nel corso del rapporto, attesa la mancata consegna da parte della Fiuggi
della complessità dei quantitativi di bottiglie convenuti e di cui la precedente
capitolo f., la S.p.A. Easy B richiese un decreto ingiunzionale di consegna che venne
concesso dall’Ill.mo Tribunale di Frosinone (doc. 15 che si rammostra al teste).
h. Vero che successivamente al commissariamento della Fiuggi venne conclusa una
transazione tra la S.p.A. Easy B e la Sangemini S.p.A. (società che acquistò l’azienda
Fiuggi).
i. Vero che un quantitativo di bottiglie di cui al precedente capitolo f. , per un valore
alla s.r.l. Il Casaro.
l. Vero che in considerazione della mancata consegna dei prodotti di cui al
precedente capitolo f. da parte della Fiuggi, la s.r.l. Il Casaro risolse il rapporto
contrattuale posto in essere con emissione di relativo documento fiscale (doc. 16
fasc. avv. che si rammostra al teste).
Si indicano a testi con riserva di integrare la lista testimoniale:
Tiziana Zacchetti via Podgora 11, 20122 Milano c/o Avv. Marco
Tazzoli
Andrea Panichi viale Papiniano 28 Milano
Giancarlo Poli Via Cefalonia 70 - Brescia (Crystal Palace 25° piano)
c/o Sangemini
avv. Salvo Dell’Arte - Collegno, via Minghetti 14
Ezio Dozio - Milano
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
6 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
di £ 1.318.069.440.= costituirono oggetto di cessione da parte della S.p.A. Easy B
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
8. Qualora venissero ammessi dei capitoli di prova avversari, ammettersi la prova
contraria con i testi indicati.
9. Ordinare alla Curatela l’esibizione delle scritture contabili, della documentazione
contabile, dei registri contabili, dei verbali assembleari e dei verbali del Consiglio di
Amministrazione.
10. Richiedere al Fallimento Easy B S.p.A. l’esibizione del decreto ingiunzionale
richiesto innanzi al Tribunale di Frosinone nei confronti della Fiuggi ed avente ad
oggetto la consegna di bottiglie.
11. In subordine, autorizzare il signor Grecchi e il signor Feldman a richiedere copia
del decreto ingiunzionale richiesto innanzi al Tribunale di Frosinone nei confronti
della Fiuggi ed avente ad quale oggetto una domanda di ingiunzione alla consegna di
bottiglie di acqua minerale.
12. Ordinare al Fallimento Easy B S.p.A. la esibizione dell’atto di transazione
concluso tra la S.p.A. Easy B e la S.p.A. Sangemini.
13. In subordine, ordinare alla S.p.A. Sangemini l’esibizione dell’atto di transazione
concluso tra la stessa e la S.p.A. Easy B.
CONCLUSIONI PER ANTONIO BERNARDI
Piaccia al’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
in via preliminare
accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 n. 4 c.p.c.
per le ragioni esposte in atti;
sempre in via preliminare
accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle domande tutte proposte dal
Fallimento Easy B S.p.A. nei confronti del signor Antonio Bernardi;
in subordine, nel merito
respingere tutte le domande proposte dal Fallimento Easy B S.p.A. nei confronti del
signor Antonio Bernardi in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti
in atti;
in via istruttoria
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
7 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
14. Si fa salva ogni ulteriore istanza.
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
1) Vero che, in data 1 luglio 2004, il signor Antonio Bernardi conferiva incarico al
dott. Salvatore Taverna di esaminare la situazione contabile ed extra contabile della
società Easy B S.p.A.
al 31
maggio
2004
presentata dal Consiglio di
amministrazione precedente rimasto in carica sino al 26 maggio 2004;
2) Vero che, alla data del 30 ottobre 2004, il dott. Salvatore Taverna stava ancora
svolgendo l’incarico conferitogli in data 1 luglio 2004 e di cui al capitolo precedente;
3) Vero che il dott. Salvatore Taverna completava l’incarico conferitogli in data 1
luglio 2004, consegnando le proprie conclusioni in merito alla situazione economicopatrimoniale della società Easy B S.p.A. successivamente al 19 aprile 2005;
4) Vero che nei registri della società Easy B S.p.A. venivano registrate in data 31
dicembre 2003 le fatture n. 34/2003, n. 35/2003 e n. 36/2003 emesse dalla società
Wsat S.r.l. per la vendita di n. 30.000 PIN telefonici del valore di € 10,00 cadauno
per complessivi € 3.258.000,00 (come da documenti rispettivamente nn. 16, 17 e 18
che si rammostrano al teste);
5) Vero che l’operazione con la società Wsat S.r.l. che ha portato alla registrazione,
nella contabilità della società Easy B S.p.A., delle fatture n. 34/2003, n. 35/2003 e
per il corrispettivo di € 3.258.000,00 è stata condotta dal signor Enrico Grecchi;
6) Vero che nella contabilità di magazzino al 31 maggio 2004 venivano iscritti n.
30.000 PIN telefonici del valore di € 10,00 cadauno per complessivi € 3.258.000,00,
come da documento n. 19 che si rammostra al teste;
7) Vero che la nota di credito nei confronti di European Trolley Ltd. per complessivi
€ 3.000.000,00 recante la data del 20 ottobre 2004 veniva emessa dalla società Easy
B S.p.A. in epoca successiva al 19 aprile 2005;
8) Vero che, a far tempo dal mese di maggio 2004, i signori Riccardo Mazzuoli e
Stefano Pecci, i quali agivano in qualità di mandatari del socio unico Morgan
Spalding & Co. Ltd., erano presenti almeno due giorni alla settimana presso la sede
della società Easy B S.p.A. ove era stato riservato per ciascuno di loro un ufficio;
9) Vero che, a far tempo dal maggio 2004, il signor Riccardo Mazzuoli impartiva
direttamente ordini alla signora Donatella Gramatica;
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
8 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
n. 36/2003 emesse dalla società Wsat S.r.l. per la vendita di n. 30.000 PIN telefonici
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
10) Vero che, a far tempo dal maggio 2004, l’ufficio grafico della società Easy B
S.p.A. composto da due persone era gestito dal signor Riccardo Mazzuoli;
11) Vero che, a far tempo dal maggio 2004, il signor Stefano Pecci sovraintendeva la
gestione dei flussi di cassa (entrate e uscite) della società Easy B S.p.A., analizzando
i dati predisposti dall’ufficio amministrativo e decideva in ordine ai pagamenti da
effettuare in favore del personale e dei creditori della stessa Easy B S.p.A.;
12) Vero che il signor Antonio Bernardi consegnava al signor Riccardo Mazzuoli
assegno bancario n. 2089716815-04 tratto in data 29 luglio 2004 su BNL Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. dell’importo di € 1.250.000,00;
13) Vero che, alla data del 29 luglio 2004, le giacenze del conto corrente n. 194087
intrattenuto dalla società Morgan Spalding & Co. Ltd. presso BNL Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A., Agenzia n. 63 di Roma, viale Parioli n. 9 angolo via Stoppani,
erano insufficienti a coprire il pagamento dell’assegno n. 2089716815-04 tratto su
detto conto dell’importo di € 1.250.000,00;
14) Vero che la contabilità della società fallita veniva tenuta all’interno della società
fallita a cura dell’ufficio amministrativo, sotto la direzione del dott. Ferdinando Patti;
15) Vero che, sino al 19 aprile 2005, l’ufficio amministrativo provvedeva
fatture che pervenivano dai fornitori della società fallita, elaborando i relativi
mastrini.
Si indicano a testi i signori:
- dott. Salvatore Taverna, domiciliato in Torino, corso Tassoni n. 25, sui capitoli nn.
1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- Eugenio Paschetta, residente in Pozzo d’Adda, Località Villa Montalto n. 1;
- Luca Sponziello, residente in Peschiera Borromeo, via Matteotti n. 18/4, sui
capitoli nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15;
- Felice Strippoli, residente in Milano, corso Buenos Aires n. 47, sui capitoli nn. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15;
- Sabrina Cerisara, residente in Milano, via Termopili n. 29, sui capitoli nn. 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10;
- Patricia Fouchet, residente in Milano, via Tartaglia n. 19, sui capitoli nn. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 14 e 15;
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
9 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
all’emissione delle fatture e alla registrazione, anche su supporto informatico, delle
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
- Donatella Gramatica, residente in Milano, via Trenno n. 18, sui capitoli nn. 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10;
- Riccardo Mazzuoli, residente in Roma, via Della Dataria n. 96, sui capitoli nn. 8, 9,
10, 11, 12 e 13;
- Direttore dell’Agenzia n. 63 di Roma della BNL Banca Nazionale del Lavoro,
domiciliato in Roma, viale Parioli n. 9 angolo via Stoppani, sul capitolo n. 13;
ordinare, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., alla BNL Banca Nazionale del Lavoro
dell’Agenzia n. 63 di Roma, viale Parioli n. 9 angolo via Stoppani, di esibire l’estratto
del conto corrente n. 194087 intrattenuto dalla società Morgan Spalding & Co. Ltd.
dalla data del 29 luglio 2004 alla data del 4 agosto 2004.
in ogni caso
con vittoria di spese.
CONCLUSIONI PER MAURIZIO CARLO BURNENGO
L’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese,
voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità
proposta dal Fallimento attore, ai sensi degli articoli 2393 e seguenti e 2949 e
seguenti C.C., in quanto promossa essendo decorso il termine quinquennale da essi
previsto e, per l’effetto,
- dichiarare prescritto il diritto del Fallimento attore al risarcimento dei danni
Nel merito
- respingere ogni domanda formulata dal Fallimento Easy B S.p.A. nei confronti di
Maurizio Carlo Burnengo, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti
esposti in narrativa
In via subordinata
- nel caso in cui venga accertata la responsabilità professionale di Maurizio Carlo
Burnengo, quantificare l’entità del risarcimento al rapporto causale tra la violazione
alla stesso imputata e l’ammontare del danno relativo accertato in corso di causa
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
10 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
In via preliminare
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei
confronti di Maurizio Carlo Burnengo, condannare la Milano Assicurazioni S.p.A., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via di manleva e di garanzia
in forza della polizza n. R61403914 (già n. n. 503.914), a pagare direttamente al
Fallimento Easy B S.p.A. quanto dovuto in conseguenza della sentenza per capitale,
interessi e spese legali da Maurizio Carlo Burnengo.
In ogni caso. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI PER MASSIMO FONTANA
Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale: respingere la domanda attrice nei confronti del rag. Massimo
Fontana in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In via subordinata: in caso di accoglimento della domanda attrice, ridurre l’entità
della domanda nei confronti dei convenuti sulla base del concreto apporto causale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI PER LUCA MERCALDO
disattesa e reietta,
In via preliminare
- Accertare e dichiarare prescritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2393 e ss e
2949 e ss cod. civ., l’azione di responsabilità promossa dal fallimento Easy B S.p.A.
nei confronti del Dott. Luca Mercaldo in considerazione del mancato rispetto da
parte del fallimento Easy B S.p.A. del termine quinquennale per l’esperimento della
suddetta azione di responsabilità e conseguentemente dichiararne prescritto il
diritto al risarcimento danni.
- Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la carenza di legittimazione
passiva del Dott. Mercaldo e, conseguentemente, estrometterlo dal presente giudizio.
In via principale e nel merito
Respingere tutte le domande promosse dal fallimento Easy B S.p.A. in quanto
infondate in fatto e in diritto per tutto quanto già espresso e precisato in narrativa;
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
11 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, anche istruttoria,
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo
parziale) delle domande di parte attrice
- Accertata la sussistenza di profili di responsabilità professionale imputabili al
convenuto Dott. Luca Mercaldo, dichiarane la misura e/o comunque condannare il
Dott. Luca Mercaldo al risarcimento dei danni accertati in corso di causa, in misura
proporzionale al grado di colpa accertato.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del
Dott. Mercaldo per le domande svolte dalla Curatela, dichiarare la Società Reale
Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a
manlevare il Dott. Luca Mercaldo da qualsivoglia responsabilità professionale per
l’attività da questi svolta in qualità di Sindaco di Easy B S.p.A. per il periodo di cui
al presente giudizio e per l’effetto condannarla in virtù della polizza n. 510.03.15865
a manlevarlo di quanto fosse eventualmente condannato a pagare in caso di
accoglimento delle domande tutte avversarie.
- respingere ogni eccezione sollevata da parte di Società Reale Mutua di
Assicurazioni S.p.a. in merito alla mancata operatività della garanzia assicurativa in
favore del Dott. Mercaldo per il sinistro in esame, con conseguente condanna
qualsivoglia titolo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed eccepire nei concedendi termini
processuali, anche in via istruttoria.
CONCLUSIONI PER IVAN CALLIGARIS
Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
dichiarare l’estinzione del diritto vantato da parte attrice per intervenuta
prescrizione quinquennale, come meglio argomentato in comparsa di costituzione e
risposta, e comunque perchè infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
12 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
dell’Assicurazione a manlevare il Dott. Mercaldo per ogni importo richiesto, a
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
CONCLUSIONI PER REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo:
1) respingere le avverse domande;
2) in caso contrario, e nel non creduto caso di accoglimento della richiesta di
garanzia, limitare la manleva nei limiti del giusto e del provato, tenendo presente in
ogni caso il massimale di polizza, la limitazione dell’importo alla sola percentuale di
eventuale responsabilità dell’assicurato e lo scoperto assicurativo a suo carico.
con vittoria di spese e onorari
CONCLUSIONI PER MILANO ASSICURAZIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la prescrizione dell’azione di responsabilità promossa dal Fallimento Easy
B nei confronti del dott. Maurizio Burnengo e per l’effetto respingere tutte le
domande contro lo stesso avanzate e la susseguente domanda di garanzia avanzata
nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A.
NEL MERITO
respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate dal
Fallimento Easy B nei confronti del dott. Maurizio Burnengo e per l’effetto respingere
la domanda di garanzia avanzata nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A.
In via subordinata
E nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità colposa del Dott.
Maurizio Burnengo in relazione ai fatti di causa e di ritenuta operatività della
garanzia, accertare la quota di responsabilità ascrivibile al Dott. Maurizio Burnengo
in quanto la garanzia prestata dalla Milano Assicurazioni S.p.A. opera unicamente
con riferimento alla responsabilità diretta dell’assicurato, esclusa ogni responsabilità
che dovesse derivargli in via di solidarietà e conseguentemente limitare l’esposizione
della concludente in ragione della quota di responsabilità ascritta al proprio
assicurato nei limiti del massimale pattiziamente stabilito pari ad € 516.456,89, con
uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di €
5.164,56,00.
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
13 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
In via principale:
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
Vinte in ogni caso le spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La controversia concerne l’azione di responsabilità esercitata dal curatore del
Fallimento Easy B spa, dichiarato in data 26.9.2005, ai sensi dell’art. 146 l.f., ed
espressamente riferita sia all’azione sociale, sia all’azione dei creditori sociali, nei
confronti di amministratori e sindaci che si sono succeduti nelle rispettive cariche
dal 2001 alla data del fallimento.
L’oggetto sociale della fallita concerneva l’esecuzione di campagne pubblicitarie e lo
scambio di servizi contro beni (barter).
La procedura attrice, premesso che alcuni debiti della società insinuati al passivo
risalivano addirittura al 1999-2001 per un ammontare complessivo di circa €
700.000,00 ha sostenuto che l’insolvenza della società risaliva a quella data, ed ha
addebitato ad amministratori e sindaci:
- la prosecuzione vietata dell’attività di impresa a decorrere da quel momento
- l’inerzia dagli stessi mantenuta a fronte del manifestarsi dell’insolvenza
- l’aggravamento del dissesto in misura tale da condurre ad un’esposizione debitoria
al passivo).
Secondo il fallimento la società era già insolvente nel 2001, sicché amministratori e
sindaci avrebbero dovuto ‘portare i libri in tribunale’, a tutto voler concedere, almeno
dopo l’approvazione del bilancio al 30.6.2002.
Gli amministratori e i sindaci sarebbero comunque responsabili del danno ex art.
2485 cc cagionato alla società a seguito della prosecuzione indebita dell’attività
caratteristica.
Secondo la prospettazione del fallimento, come detto, il capitale sociale era andato
già perduto a conclusione dell’esercizio al 30.6.2001. Il bilancio al 30.6.2002
registrava la perdita di € 150.000, che, tuttavia dovrebbe considerarsi di ammontare
superiore, tale da azzerare anche il patrimonio netto, in ragione dell’illegittima
iscrizione del credito inesistente verso Fiuggi.
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
14 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
aumentata fino ad oltre nove milioni e mezzo di euro (ammontare dei debiti insinuati
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
Più precisamente, sarebbe stato appostato nel bilancio al 30.6.2002, a dire del
curatore, un credito inesistente verso Fiuggi (567.000, oltre IVA per 113.400 =
680.000).
Dal libro giornale emergerebbero infatti le seguenti contestuali scritturazioni:
- ‘credito verso Fiuggi per merce non consegnata’ per € 567.271,71 (+ 113.454,35
per IVA)
- fattura di acquisto da Il Casaro srl per lire 1.318.069.440 IVA compresa (pari ad €
680.726,06) con la causale ‘fattura merce Fiuggi non consegnata’
Il fallimento ha dedotto che dette iscrizioni sottendano un complesso e non chiaro
rapporto tra la fallita e la Sangemini-Fiuggi, in forza del quale la fallita avrebbe
dovuto espletare attività pubblicitaria in cambio della fornitura di acqua minerale.
Tra le parti sarebbe poi insorta una controversia risoltasi con una transazione a pari
e patta. La fallita avrebbe illegittimamente mantenuto l’iscrizione del credito verso
Fiuggi per occultare la perdita del capitale anche per l’esercizio successivo.
Quanto al danno, il fallimento ha inteso addebitare agli amministratori
l’indebitamento maturato dal 2001 in avanti, pari almeno a 8.700.000 euro, quale
maturato dopo l’insolvenza e comunque dopo la perdita del capitale sociale, dal
ricavato dal recupero crediti, posto che l’attività di servizi esercitata dalla fallita non
richiedeva l’utilizzo di rilevanti cespiti materiali. Il curatore ha aggiunto che non vi
sarebbero ulteriori prospettive di incremento dell’attivo, salvo l’esito dell’azione di
responsabilità.
In subordine il fallimento ha chiesto la determinazione della perdita incrementale del
patrimonio netto.
Il curatore deduce inoltre che gli amministratori e i sindaci in carica fino alla metà
del 2002 debbano rispondere di tutto il danno cagionato alla massa dalla
prosecuzione indebita dell’attività caratteristica, perché con l’inerzia nell’attivazione
della procedura concorsuale hanno creato i presupposti per l’ulteriore passivo
maturato, e ciò anche perché quasi tutti i debiti si sarebbero originati a quell’epoca.
Il Fallimento ha addebitato ad amministratori e sindaci che hanno assunto la carica
in epoca successiva, solo il passivo maturato dal momento dell’assunzione
dell’incarico e successivamente.
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
15 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
quale va tuttavia detratto l’attivo recuperato, pari ad € 1.400.000, sostanzialmente
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
Un’ulteriore censura che il Fallimento ha mosso all’operato degli organi sociali in
carica al 30 luglio 2004, quale titolo autonomo di responsabilità, attiene alla
‘perdita’ del conferimento in denaro per aumento di capitale sottoscritto e versato
dalla socia Morgan Spalding & Co., società di diritto britannico.
Secondo la tesi attorea, l’assemblea dei soci in data 26.5.2004 ha deliberato
l’aumento di capitale da € 100.000 ad € 1.350.000 (e dunque di € 1.250.000).
L’aumento è stato interamente sottoscritto dalla società di diritto inglese Morgan
Spalding & Co., che ha consegnato alla società un assegno di € 1.250.000 in data
29.7.2004. In pari data Morgan Spalding & Co. ha comunicato a Easy B spa di
essere divenuta creditrice per € 3.258.000 per avere acquistato il credito di Wsat srl
verso la fallita. La fallita ha pagato una parte del debito restituendo l’assegno di €
1.250.000 ed è restata debitrice di Morgan Spalding & Co. per la differenza.
L’amministratore Grecchi avrebbe riferito al curatore che il debito originario verso
Wsat srl era inesistente. Il Fallimento sostiene di aver reperito fatture relative
all’operazione in parola (acquisto di 300.000 PIN telefonici nel novembre 2003, poi
rivenduti a terzi nel giugno 2004), ma non risulterebbe alcuna movimentazione di
denaro e merce; il curatore ha dunque chiamato a rispondere di tale illegittima
controllo sull’aumento di capitale (e dunque l’amministratore Bernardi ed i sindaci
Proia, Rotolo e Calligaris).
Va aggiunto che lo stesso curatore ha sottolineato la singolarità della sottoscrizione
dell’aumento di capitale da parte di una società, Morgan Spalding & Co., a suo dire
priva di patrimonio effettivo, posto che dal bilancio relativo al 2004 figuravano le
seguenti poste: 7,8 milioni di euro di cui 360.000 di domini internet; 999.000 di
marchi; 6,4 milioni di “know how”; debiti per 9,3 milioni.
In conclusione, il curatore ha chiesto il risarcimento del danno ad amministratori e
sindaci come segue:
- agli amministratori Grecchi e Feldman, nonché ai sindaci Burnengo, Fontana e
Mercaldo: tutto il danno da aggravamento del dissesto dal 2002 in avanti
- agli amministratori Placucci e Bernardi, e ai sindaci Calligaris e Rotolo: danno dal
luglio 2004
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
16 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
condotta anche i sindaci in carica a quella data, per non avere esperito alcun
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
I convenuti Rotolo e Placucci non si sono costituiti in giudizio nonostante la
regolarità della notificazione e sono stati dichiarati contumaci.
La posizione del convenuto Proia è stata separata per ragioni di perfezionamento
della notifica.
Il convenuto Patti ha raggiunto un accordo con il fallimento, sicché, previa
separazione del procedimento, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 306
cpc in relazione al rapporto processuale instauratosi tra il fallimento attore ed il
convenuto predetto.
Si sono costituite in giudizio le compagnie di assicurazione SOCIETÀ REALE MUTUA
ASSICURAZIONI spa chiamata in garanzia da MERCALDO, nonché MILANO
ASSICURAZIONI spa chiamata in causa da BURNENGO.
Non può essere accolta l’eccezione di nullità della citazione sollevata da alcuni dei
convenuti, asseritamente riconducibile alla mancanza di specificazione delle
condotte tenute o omesse che, in tesi, sarebbero produttive di danno. Va però
rilevato al riguardo che l’attore ha sufficientemente delineato gli addebiti mossi ad
amministratori e sindaci, e quanto a questi ultimi, le deduzioni del curatore vanno
integrate e coordinate con il contenuto delle produzioni documentali in atti, e
mancanza di ogni iniziativa volta a contrastare l’illegittima prosecuzione dell’attività,
e l’omesso rilievo delle criticità della sottoscrizione dell’aumento di capitale nel 2004.
La citazione ha, del resto, raggiunto lo scopo, dato che i convenuti hanno svolto
diffuse difese di merito, così mostrando di avere ben compreso gli addebiti dedotti in
citazione (art. 156 cpc), tanto che l’eccezione medesima non è stata più coltivata dai
convenuti nel prosieguo del giudizio.
I convenuti costituiti hanno tutti eccepito la prescrizione quinquennale, perché
sostengono che, alla luce delle stesse allegazioni del Fallimento, il dissesto si
sarebbe manifestato al più tardi nel 2002, e che, comunque, sono decorsi più di
cinque anni dalla cessazione delle cariche sociali. Le insinuazioni al passivo prodotte
dal curatore evidenzierebbero infatti procedure esecutive infruttuose e ricorsi per
ingiunzione risalenti al 2003 e 2004, in cui si chiedeva la provvisoria esecuzione in
ragione della conclamata insolvenza. Si noti che la dichiarazione di fallimento è stata
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
17 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
segnatamente con i verbali del collegio sindacale, da cui egli farebbe derivare la
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
pronunciata con sentenza del settembre 2005, e che la notifica della citazione è
avvenuta per tutti nel giugno 2010.
Il curatore ha eccepito a sua volta, nella prima memoria, che i fatti addebitati a
amministratori e sindaci integrano gli estremi dei reati di falso in bilancio e
bancarotta fraudolenta o semplice.
L’eccezione di prescrizione, che il Tribunale reputa infondata, va esaminata con
riferimento ad entrambi gli addebiti:
- prosecuzione illegittima dopo la perdita del capitale sociale
- ‘perdita’ della somma corrispondente al conferimento di Morgan Spalding & Co.
I convenuti hanno sollevato l’eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo per
la decorrenza del termine dal momento della perdita del capitale sociale, come
indicata dall’attore, ossia nel momento dell’approvazione del bilancio al 30 giugno
2001, o, al più tardi, del bilancio relativo all’esercizio successivo.
Al riguardo, deve subito mettersi in evidenza che costituisce principio di diritto
assolutamente consolidato che i termini di prescrizione cominciano a decorrere solo
dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale della società si è verificata e, al
contempo, diviene conoscibile da parte dei creditori e dei terzi.
che – secondo la tesi attorea - non avrebbero mai rivelato la sussistenza di una
simile situazione, sicché difetterebbe il profilo della percepibilità all’esterno
dell’insufficienza del patrimonio per il soddisfacimento dei crediti sociali. Ed infatti,
nel bilancio al 30.6.2002, gli amministratori hanno evidenziato la sussistenza dei
presupposti ex art. 2447 cc, ed hanno proposto la copertura delle perdite mediante
l’utilizzo di fondi e riserve, ed hanno poi preannunciato la stipulazione di importanti
contratti con nuovi clienti, così evidenziando evidenziando una situazione tutt’altro
che critica. Il risultato della gestione, così come palesato dagli amministratori,
sarebbe in contrasto con la prospettazione dell’attore che ha denunciato
l’appostazione in bilancio di un credito inesistente che avrebbe comportato
l’oscuramento della percezione della mancanza di disponibilità di risorse per il
pagamento dei crediti, e addirittura l’insolvenza della società.
I convenuti hanno sostenuto che dallo stato passivo emerge che nel periodo 2002 e
2003 sono stati emessi nei confronti di Easi B spa numerosissimi decreti ingiuntivi,
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
18 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
L’evento dell’incapienza patrimoniale sarebbe stato occultato nei bilanci 2001 e 2002
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
e che tale situazione sarebbe sintomatica dello stato di insolvenza. Va detto,
tuttavia, che non esiste un regime di pubblicità dei decreti ingiuntivi, sicché non vi
sono elementi per sostenere fondatamente che l’insufficienza patrimoniale fosse
oggettivamente percepibile dalla generalità dei terzi e dei creditori.
L’eccezione non può comunque essere accolta in ragione di un ulteriore ed
assorbente rilievo.
Ed infatti, il danno di cui il fallimento ha chiesto il risarcimento si è prodotto in
epoca successiva alla perdita del capitale sociale, tanto che il curatore si duole
proprio del pregiudizio conseguente alle perdite generatesi a seguito della violazione
del divieto ex art. 2449 cc vecchio testo, e art. 2485 nuovo testo cc, pregiudizio,
questo, che può ovviamente insorgere solo dopo la perdita del capitale sociale. Siamo
di fronte, in altre parole, ad una domanda risarcitoria riferita a un’indebita
prosecuzione dell’attività di impresa, compiuta in epoca posteriore all’integrale
perdita del capitale sociale. Il dato dell’“insufficienza patrimoniale”, a cui si
riferiscono i convenuti, individua propriamente sia una condizione per l’esercizio
della azione ex art. 2394 cc, sia il presupposto necessario ad integrare la peculiare
limitazione agli ordinari poteri di gestione sociale previsti dalle norme appena
situazione di insufficienza patrimoniale precede il compimento degli atti gestori che
in citazione si assumono cagionativi di danno, e di cui si chiede il risarcimento in
giudizio. Non si può pertanto pretendere di far decorrere il dies a quo del termine di
prescrizione per l’esercizio della azione risarcitoria da un momento (quello della
perdita del capitale sociale) in cui non solo le condotte illegittime di prosecuzione
dell’attività caratteristica a capitale perduto non sono state ancora poste in essere,
ma neppure si sono prodotti – e manifestati - i danni che da esse sarebbero
scaturiti.
Non si può certamente disconoscere che la prescrizione decorre dal momento in cui
il diritto può essere fatto valere, sicché – va ribadito - non può considerarsi come
dies a quo del termine in parola un momento antecedente a quello in cui è stata
tenuta la condotta illegittima, o si sono prodotte le conseguenze dannose, ovvero
ancora queste sono divenute conoscibili.
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
19 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
ricordate. Sembra perciò evidente che il momento del concreto verificarsi della
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
La specifica funzione dell’istituto della prescrizione, è risaputo, è quella di differire il
decorso dei termini naturalmente conseguenti all’esecuzione di ciascuna condotta
produttiva di danno al momento eventualmente successivo, e mai precedente, in cui
il presupposto dell’insufficienza patrimoniale diviene conoscibile da parte della
generalità dei terzi (si veda, in tal senso, Tribunale di Milano, 23 febbraio 2012,
causa
R.G.
6373/2009,
in
www.istitutocuratorifallimentari.it/imagebank//Sent%20%20Tribunale%20di%20Mi
lano.pdf).
A identica conclusione si deve giungere riguardo all’asserita ‘perdita’ della somma
conferita da Morgan Spalding & Co. a titolo di aumento di capitale, compiuta dagli
amministratori a metà del 2004, posto che l’inesistenza del credito acquistato da
Morgan Spalding & Co. sarebbe emersa in seguito all’esame della contabilità
compiuto dal curatore fallimentare, e dunque in epoca successiva alla dichiarazione
di fallimento.
Considerato dunque che le condotte di indebita prosecuzione dell’attività gestoria
sono state tenute fino alla data del fallimento, e che il pregiudizio ad esse
conseguente è diventato oggettivamente conoscibile dalla verifica del passivo e dagli
non può dirsi maturato, almeno per l’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art.
2394 cc. La sentenza dichiarativa di fallimento è stata infatti pronunciata nel
settembre 2005, e la citazione è stata notificata nel giugno del 2010.
Le eccezioni di nullità della citazione e di intervenuta prescrizione vanno dunque
respinte. Con separata ordinanza si provvede sulle istanze istruttorie delle parti.
Ritiene poi il Tribunale che risulta infondata la domanda di chiamata in garanzia
proposta dal convenuto Mercaldo nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni.
Il convenuto Mercaldo, infatti, non ha contestato le circostanze dedotte dalla
compagnia assicuratrice fin dalla comparsa di risposta a sostegno della sospensione
della garanzia ai sensi dell’art. 1901 cc, e segnatamente:
- l’operatività claims maid della garanzia;
- il mancato pagamento del premio scaduto al 31.12.2009 (il premio sarebbe stato
pagato solo dopo la notifica della citazione);
– il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza del premio non pagato;
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
20 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
accertamenti compiuti dal curatore, deve concludersi che il termine di prescrizione
Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014
RG n. 42825/2010
- la mancata attivazione della terza chiamata per il recupero del credito.
Dette circostanze rendono evidentemente inoperante la garanzia di cui alla polizza in
atti, per risoluzione di diritto ex art. 1901 cc, sicché la domanda di manleva
proposta dal convenuto Mercaldo nei confronti di Società Reale Mutua di
Assicurazioni – previa separazione delal domanda ai sensi dell’art. 103 cpc - deve
essere fin da ora respinta per ragioni di economia processuale, anche a prescindere
da ogni decisione e statuizione sul merito degli obblighi risarcitori del convenuto
Mercaldo nei confronti del Fallimento attore che verrà adottata con la sentenza
definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. definitivamente
pronunciando,
previa
separazione
del
procedimento
relativamente al rapporto processuale instauratosi tra Luca Mercaldo e Reale
Mutua di Assicurazioni, respinge la domanda di chiamata in garanzia
proposta dal predetto convenuto nei confronti della terza chiamata;
2. condanna il convenuto medesimo al rimborso delle spese di lite sostenute
d’avvocato, oltre iva e cp;
3. non definitivamente pronunciando, respinge l’eccezione di nullità della
citazione e di prescrizione dell’azione proposta dal Fallimento attore nei
confronti dei convenuti;
4. provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Milano, 27 giugno 2013.
Il Presidente relatore
- Marianna Galioto -
pagina
http://bit.ly/1kIL56p
21 di 21
Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
dalla terza chiamata, che si liquidano in complessivi € 9.200,00 per compenso