Il nuovo libretto di impianto

Intervenire su impianti di climatizzazione:
norme, documentazione e sanzioni
G. Galeotti APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Sostanze ozono lesive
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Sostanze ozono lesive
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Count down L’uso e l’immissione sul mercato di HCFC riciclati o rigenerati sono consentiti fino al 31 dicembre 2014 limitatamente alla manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, alle condizioni previste negli articoli 11(3) e 11(4) del Regolamento 1005/2009. Fino al 31 dicembre 2019, gli HCFC possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati
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Uso in assistenza
L’Articolo 11(4) del Regolamento (CE) No 1005/2009 prevede che "fino al 31 Dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza". G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Etichetta
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Etichetta
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Ricerca perdite
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Libretto di impianto
• Obbligatorio
• Secondo format del ministero
• Da conservare 5 anni dopo dismissione dell’impianto
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Raccolta rifiuti
CENTRO DI RACCOLTA
• Ricorrere solo a un operatore qualificato, affidabile e autorizzato al trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del T.U.A. (CER 140601*; 160504*);
• Ha concluso un Accordo di Programma con i Ministeri compenti (obbligatorio per il conferimento delle ODS);
• Procede trattamento delle ODS favorendo il recupero in luogo dello smaltimento.
… SE RAEE
[Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche]
• estrazione gas refrigerante;
• conferimento presso isola ecologica o direttamente alla piattaforma di trattamento RAEE o al rivenditore all’atto dell’acquisto di un’apparecchiatura nuova;
• il gas estratto è inviato ad un Centro di Raccolta ai fini di rigenerazione o distruzione.
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Sanzioni
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Sanzioni
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F‐gas
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Gas effetto serra
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Chi è l’operatore?
Il regolamento sugli F‐gas stabilisce che l’operatore
dell’apparecchiatura è responsabile del rispetto degli obblighi
normativi.
L’operatore è definito come “una persona fisica o giuridica
che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico
delle apparecchiature e degli impianti”.
II proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’apparecchiatura. Obblighi dell’operatore
Sanzioni
Schema di D.Lgs – Sanzioni per violazione disposizioni Regolamento (CE) 842/2006
• Art. 3 individua le sanzioni per le violazioni da parte degli operatori degli
obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati
Sanzione prevista
Operatore che non ottempera agli obblighi di controllo
Da 7.000 a 100.000 €
Operatore che nel controllo perdite non si avvale di persone certificate
Da 10.000 a 100.000 €
Operatore che nella riparazione perdite non si avvale di persone certificate
Da 10.000 a 100.000 €
Operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura
Da 7.000 a 100.000 €
Operatore che tiene i registri in modo incompleto o inesatto o comunque non conforme Da 7.000 a 100.000 €
Operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente (ISPRA) i registri
Da 500 a 5.000 €
Ricerca perdite
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Registro dell’apparecchiatura
N° di registro presente nel sito
Elenco anni contenuti nel registro
Proprietario impianto o chi ne detiene la responsabilità
economica totale
Il luogo dove è installato l’impianto
Il tipo installazione es. supermercato; magazzino; ecc..
Registro dell’apparecchiatura
Rapporto
di intervento
Rapporto di intervento
Dichiarazioni ISPRA
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei
sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o
più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al
Ministero dell’Ambiente per il tramite dell’Ispra una
dichiarazione contenente informazioni riguardanti la
quantità delle emissioni in atmosfera di gas fluorurati
relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti
nel relativo registro di impianto.
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia‐ispra/fgas
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Sanzioni
Schema di D.Lgs – Sanzioni per violazione disposizioni Regolamento (CE) 842/2006
• Art. 4 individua le sanzioni per le violazioni da parte degli operatori e
delle imprese in materia di recupero di gas fluorurati
Sanzione prevista
Operatore che non si avvale di persone certificate nell’attività di recupero, di manutenzione e riparazione Imprese che effettuano il recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore servendosi di personale non in possesso dell’attestato
Proprietario di un contenitore che non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati Da 10.000 a 100.000 €
Da 7.000 a 100.000 €
Da 7.000 a 100.000 €
Raccolta rifiuti
CENTRO DI RACCOLTA
• Ricorrere solo a un operatore qualificato, affidabile e autorizzato al trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del T.U.A. (CER 140601*; 160504*);
• Procede trattamento degli F‐gas favorendo il recupero in luogo dello smaltimento.
… SE RAEE
[Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche]
• estrazione gas refrigerante;
• conferimento presso isola ecologica o direttamente alla piattaforma di trattamento RAEE o al rivenditore all’atto dell’acquisto di un’apparecchiatura nuova;
• il gas estratto è inviato ad un Centro di Raccolta ai fini di rigenerazione o distruzione.
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Sanzioni
Schema di D.Lgs – Sanzioni per violazione disposizioni Regolamento (CE) 842/2006
Art. 5 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi a carico delle
imprese
Sanzione prevista
Imprese non in possesso di pertinente certificato che prendono in consegna gas fluorurati Da 10.000 a 100.000 €
Imprese che svolgono attività previste dai Reg. (CE) 303 e 304 senza pertinente certificato Da 10.000 a 100.000 €
Sanzioni
Schema di D.Lgs – Sanzioni per violazione disposizioni Regolamento (CE) 842/2006
• Art. 6 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di
trasmissione delle informazioni
Sanzione prevista
Produttore, importatore o esportatore che non trasmette la relazione alla Commissione europea e all’autorità competente (ISPRA) la quantità di F‐gas
prodotte, importate o esportate
Da 10.000 a 100.000 €
Produttore, importatore o esportatore che non trasmette la relazione incompleta o inesatta
Da 1.000 a 10.000 €
Chiunque non trasmetta le informazioni circa la quantità di emissioni F‐gas
Da 1.000 a 10.000 €
Chiunque trasmetta in modo incompleto o inesatto le informazioni circa la quantità di emissioni F‐gas
Da 1.000 a 10.000 €
Etichetta impianti
Sanzioni
• Art. 7 individua le sanzioni a chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiare sprovvisti di etichetta o con etichettatura non conforme alla norma
Sanzioni amministrative previste da 50.000 a 150.000 €
• Art. 8 individua le sanzioni per la violazione dei divieti d’uso di esafluoruro
di zolfo nella pressofusione del magnesio e per il riempimento degli pneumatici
Sanzioni previste: arresto da 3 a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 €
• Art. 9 stabilisce le sanzioni per la violazione dei divieti di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono taluni gas fluorurati ad effetto serra Sanzioni previste: arresto da 3 a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 €
• Art. 10 individua le sanzioni da applicare alle imprese che non si iscrivono al Registro delle persone e delle imprese certificate
Sanzioni amministrative previste da 1.000 a 10.000 €
Sanzioni
Art . 14 Stabilisce che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni
Art. 16. legge 689 del 1981 ‐ Pagamento in misura ridotta.
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione
Mantenimento della certificazione
Il certificato vale 5 anni, per valutare il mantenimento dei presupposti per
la sua validità, sono previste delle attività di verifica periodiche.
VERIFICHE DOCUMENTALI annuali:
• Fatturato degli ultimi tre anni
• Gestione dei reclami
• Piano della qualità
• Elenco delle attività effettuate dall’impresa
• Situazione aggiornata delle certificazioni del personale addetto
• Situazione delle attrezzature, comprese manutenzioni e tarature
• Gestione delle NC/raccomandazioni emesse nella verifica precedente
Ricordiamo che l’Impresa deve comunicare tempestivamente all’Organismo
di certificazione variazioni dei dati significativi per la certificazione: sede,
31
personale, attrezzature, ecc.
D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013
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Ambiti di intervento e finalità Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari
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Definizioni
Ambiti di intervento e finalità  Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto.  Conduzione: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto.  Controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Definizioni
Ambiti di intervento e finalità  Manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti. [Definizione generale che non esisteva]  Ispezione: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto.
[Non si verifica più la conformità a tutte le norme]  Degli impianti termici: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. [Scompare la definizione di impianto come composto da componenti di produzione, utilizzazione]. [Sono esclusi solo gli scaldabagni unifamiliari, quindi ricompresi stufe, termogas, ecc…] G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Valori massimi delle
temperature ambiente Inverno: 18°C + 2°C di tolleranza per attività industriali e artigianali e assimilate. 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri Estate: 26°C ‐ 2°C di tolleranza per tutti gli edifici Sono esentati: • Ospedali o simili • Ricoveri minori e anziani • Recupero tossicodipendenti o servizi sociali Possibili deroghe per: • Piscine e saune • Rappresentanze diplomatiche • Attività produttive con necessità legate alla produzione • Attività produttive con energia non altrimenti utilizzabile G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Limiti di esercizio invernale
Zona A: 6 ore/g – 01/12 – 15/03 Zona B: 8 ore/g – 01/12 – 31/12 Zona C: 10 ore/g – 15/11 – 31/03 Zona D: 12 ore/g – 01/11 – 15/04 Zona E: 14 ore/g – 15/10 – 15/04 Zona F: Nessun limite Tra le ore 5:00 e le ore 23:00 I Sindaci possono stabilire riduzioni di: ‐Temperatura ‐Periodo di accensione ‐Orario di accensione Accensioni al di fuori dei periodi stabiliti solo: ‐ per particolari esigenze climatiche ‐ al massimo per il 50% delle ore previste G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Limiti di esercizio invernale
Esenzioni: Ospedali, ricoveri, servizi sociali, sedi diplomatiche, scuole materne e asili, piscine e saune, specifiche esigenze produttive Esenzioni dal solo limite orario: Uffici e attività produttive 24/24 h, cogenerazione, pannelli radianti, condomini con sonda temperatura esterna e regolazione temperatura nelle 24 ore (max 16°C + 2°C nelle ore extra), condomini con contabilizzazione e regolazione temperatura nelle 24 ore, autonomi con regolazione temperature nelle 24 ore, impianti gestiti in servizio energia (max 16°C + 2°C nelle ore extra) Nelle Centrali Termiche targa affissa con: ‐ Periodo e orario di funzionamento ‐ Responsabile dell’impianto ‐ Codice Catasto Termico G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Soggetti responsabili dell’impianti
Il Responsabile: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. può delegare un terzo responsabile terzo responsabile dell’impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Soggetti responsabili dell’impianti
La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale tecnico dedicato Impianti non conformi: la responsabilità non può essere delegata oppure delega con contratto che prevede la messa a norma. La delega diviene attiva al termine dei lavori La delega al terzo responsabile deve sempre essere in forma scritta Adeguamenti normativi imprevisti: Il T.R. comunica in forma scritta gli interventi Il Delegante deve autorizzare entro 10 giorni In mancanza, la delega al T.R. decade Il T.R. informa la Regione: della delega ricevuta entro 10 giorni della revoca della delega entro 2 giorni della decadenza della delega entro 2 giorni
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Soggetti responsabili dell’impianti
Il T.R.: ‐ non può delegare la responsabilità ‐ ricorre solo occasionalmente al subappalto ad imprese abilitate DM 37/08 ‐ subappalta solo attività di manutenzione Il T.R. è incompatibile: ‐ con il venditore di energia nello stesso impianto ‐ con società collegate o associate al venditore, aventi la stessa proprietà, o aventi un contatto di collaborazione, a meno che non vi sia un “Contratto Servizio Energia” [Dlgs 115/08] con “remunerazione non riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a parametri oggettivi preventivamente concordati ‐ subappalta solo attività di manutenzione” Requisiti Per impianti > 350kW: ‐ UNI EN ISO 9001 Oppure ‐ attestazione SOA OG11/0S28 G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Controllo e manutenzione
Può essere svolta solo da imprese abilitate DM 37/08
Indicazioni per i controlli: a) Installatore b) Istruzioni fabbricante (apparecchi/dispositivi) c) Norme UNI e CEI Installatori e/o manutentori devono dichiarare in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica:
a)Controlli e manutenzioni necessarie b)Frequenza degli stessi sugli impianti da loro installati o mantenuti. G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Novità del DPR 74/13
Il DPR 74/2013, adeguandosi a quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE e dalla successiva 2010/31/UE che l'ha sostituita, ha esteso l'obbligo di controlli di efficienza energetica anche agli impianti di climatizzazione estiva.
Negli ultimi anni si è inoltre assistito al proliferare di impianti di nuova concezione (cogenerazione ‐ trigenerazione, teleriscaldamento – teleraffrescamento) e di impianti alimentati con fonti di energia rinnovabile (solare termico e fotovoltaico, biomasse).
Tutto ciò ha imposto una profonda rivisitazione di tutta la documentazione tecnica a corredo dell’impianto.
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Art. 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici
Art. 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria
devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare i
libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente
aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza
energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle
diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una
numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e
Province autonome di apportare ulteriori integrazioni.
I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di
check‐list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento
energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
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Il nuovo libretto di impianto
 E’ obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione estiva e invernale sia esistenti che di nuova installazione indipendentemente dalla loro potenza termica
 La compilazione iniziale spetta all’impresa installatrice
 Per gli impianti esistenti va fatta dal Responsabile dell’impianto o dal 3° Responsabile
 Se un edificio è servito da 2 impianti diversi (uno per la climatizzazione estiva ed uno per quella invernale) con in comune il solo sistema di rilevazione delle temperature sono necessari 2 libretti di impianto distinti. Negli altri casi ne basta uno.
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Rapporto di Controllo di
Efficienza Energica
Al termine del controllo l’operatore redige il rapporto ‐Una copia al responsabile (allegato al libretto) ‐Una copia alla Regione, prioritariamente per mezzi informatici I generatori che non soddisfano i valori minimi vanno sostituiti entro 180 giorni
I generatori che non soddisfano i valori minimi sono esclusi dall’esercizio continuo
Macchine frigorifere e pompe di calore: se i parametri di efficienza (EER‐COP) sono peggiori del 15% rispetto al collaudo (dati libretto d’impianto), devono essere ripristinati (± 5%) Cogeneratori: se i parametri di efficienza non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, devono essere ripristinati. G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Rapporto di Controllo di
Efficienza Energica
Si effettuano per: ‐Impianti riscaldamento > 10KW ‐impianti condizionamento > 12kW Si verificano: ‐Il generatore (caldo, freddo, ACS) ‐Presenza e funzionalità sistema regolazione temperatura ‐Presenza e funzionalità trattamento acqua (se previsto) Si effettuano: ‐Alla prima accensione (installatore) ‐Alla sostituzione del generatore ‐Per interventi che modificano l’efficienza energetica ‐Comunque a scadenza periodica G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Catasto impianti
Art. 10. Competenze delle regioni e delle province autonome
4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, [ … ]
Art. 8. Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici
[…] Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione (del rapporto di controllo di efficienza energetica n.d.r.) alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. [ … ]
Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici
10.Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale.
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Ispezioni
 Competono alle Regioni (e Province Autonome)
 Si effettuano su impianti di: ‐ Riscaldamento ≥10kW ‐ Condizionamento ≥ 12kW  Comprendono una consulenza per migliorare il rendimento energetico Il rapporto di controllo del terzo responsabile/manutentore sostituisce l’ispezione: ‐per riscaldamento 10/100kW a gas ‐per condizionamento 12/100kW  Le Regioni: ‐Accertano la rispondenza alla norma degli impianti termici ‐Stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati per costituire il catasto impianti ‐Accertano i rapporti di controllo pervenuti ‐Intervengono sui responsabili di impianti inefficienti per l’adeguamento G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Ispezioni
 Priorità per le ispezioni: a) Impianti di cui non è pervenuto il rapporto di controllo b) Generatori > 15 anni c) Combustibile liquido o solido >100kW :100% ogni 2 anni d) Macchine frigorifere >100kW : 100% ogni 4 anni e) Gas >100kW, liquido o solido 20/100kW :100% ogni 4 anni f) Rendimenti inferiori ai minimi  Gli oneri sono a carico degli ispezionati, salvo diverse disposizione delle Regioni  Entro il 31/12/2014 e poi biennalmente predispongono una relazione sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti  La stagione termica va dell’1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo
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Decreto 10 febbraio 2014
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Il nuovo libretto di impianto
Da quando scatta l’obbligo? G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Tranne che per gli impianti FER, per i quali resta l’obbligo di compilazione del libretto,
Dal 1° GIUGNO 2014 Il libretto va conservato per almeno 5 anni dalla data di dismissione dell’impianto
Libretto impianto
DPR 74/13 art. 7
Gli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un libretto di impianto
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Il modello ufficiale del libretto di impianto è allegato al Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero Sviluppo Economico Rapporto di Controllo di
Efficienza Energica
 Art. 2. Modelli di rapporto di efficienza energetica
1. A partire dal 1 giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 del DPR 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
Rapporto di Controllo di
Efficienza Energica
Art. 2. Modelli di rapporto di efficienza energetica
1. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ferma restando la compilazione del Libretto.
D. Lgs. 28/11 Art. 2, comma 1.
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
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Il nuovo libretto di impianto
CARTACEO
 Viene conservato dal Responsabile dell’impianto o dal 3° Responsabile che lo aggiorna e lo mette a disposizione degli interessati.
 Il Responsabile uscente lo consegna al subentrante
 Il 3°Responsabile a fine contratto riconsegna libretto ed allegati al Responsabile dell’impianto (amministratore di condominio,etc.) G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
ELETTRONICO
 Viene conservato preso il Catasto Informatico dell’autorità competente (CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI)
 Viene aggiornato dagli operatori interessati che vi accedono tramite password Il nuovo libretto di impianto
Art. 3. Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli
4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l’eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione.
5. Al responsabile dell’impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del Libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico al quale il Libretto stesso si riferisce
6. Nel caso di integrazioni dell’impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il Libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione
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Il nuovo libretto di impianto
 Il responsabile dell'impianto ha la facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
 Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti
Il nuovo libretto di impianto
 I modelli ufficiali del libretto sono quelli ministeriali
 Le regioni possono apportare integrazioni sotto forma di schede aggiuntive
 Le Associazioni di categoria possono pubblicare il libretto apponendo il loro logo, ma senza fare modifiche
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Il nuovo libretto di impianto
Art. 3. Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli
7. Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell’autorità competente
8. Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i “libretti di centrale" ed i "libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto
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Il nuovo libretto di impianto
 Per gli impianti esistenti alla data del 1°giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi ai modelli riportati negli allegati I e II del DM 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto
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Il nuovo libretto di impianto
Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli
9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.
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G. Galeotti – APAVE ITALIA CPM – Divisione Fgas
Il nuovo libretto di impianto
Art. 4. Disposizioni finali
1. Gli allegati I (Libretto di Centrale) e II (Libretto di Impianto) del decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono sostituiti dall’allegato I del presente decreto.
2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il nuovo libretto di impianto
Gli allegati I e II del DM 17 marzo 2003 sono sostituiti dall’Allegato I del Decreto
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Gli allegati F e G del D.Lgs 192/2005 sono sostituiti dagli allegati II, III, IV, e V del decreto Istruzioni per la compilazione
Libretto di impianto per la climatizzazione
 Per gli impianti in servizio alla data di pubblicazione del presente libretto di impianto, questo sostituisce gli esistenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all'art. 11, comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i., che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto.
 Il libretto di impianto viene generato dall’installatore «assemblando» le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l’inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell’installatore dei nuovi sistemi, le relative schede.
 In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.
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Istruzioni per la compilazione
Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.
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Istruzioni per la compilazione
La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile.
Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell’impianto si intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima.
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da:
A cura del Responsabile che la firma: Scheda 1
Installatore: Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Responsabile (con firma 3° Responsabile): Scheda 3
Manutentore: Schede 11, 12
Ispettore: Scheda 13
Responsabile o eventuale 3° Responsabile: Scheda 14
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Istruzioni per la compilazione
Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l'impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha l’obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.
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Istruzioni per la compilazione
Allegato II – Rapporto Tipo 1
Rapporto di controllo di efficienza energetica per gruppi termici
Allegato III – Rapporto Tipo 2
Rapporto di controllo di efficienza energetica per gruppi frigo
Allegato IV – Rapporto Tipo 3
Rapporto di controllo di efficienza energetica per scambiatori
Allegato V – Rapporto Tipo 4
Rapporto di controllo di efficienza energetica per cogeneratori
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Manutenzione energetica vs manutenzione di sicurezza
I “Rapporti di efficienza energetica” tengono conto della volontà del MiSE di meglio distinguere le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ai fini della sicurezza (le cui modalità e periodicità sono individuate, in cascata, dall'installatore, dai fabbricanti gli apparecchi e componenti, dalle norme tecniche ed infine dal tecnico manutentore) da quelle di controllo dell'efficienza energetica, individuate dal DPR n. 74/2014. Naturalmente distinzione non significa separazione, e comunque in occasione del controllo di efficienza energetica una verifica dei principali aspetti di sicurezza è necessaria In realtà ai cittadini «sfugge» questa differenza, seppur sostanziale, per cui è ormai invalsa la convinzione che la manutenzione «energetica» coincida con la manutenzione di «sicurezza»
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