Decisione N. 1805 del 26 marzo 2014

Decisione N. 1805 del 26 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA
Nella seduta del 30/01/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, titolare di un conto corrente con un fido di € 500,00, ha chiesto il rimborso
delle somme addebitate a titolo di corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata
delle somme (c.d. DIF) e a titolo di commissione istruttoria veloce (c.d. CIV).
Più precisamente, in data 12.04.2013 il ricorrente ha contestato all’intermediario
convenuto i seguenti addebiti:
1. € 50,24, per competenze di liquidazione;
2. € 50,21, per competenze di liquidazione;
3. € 65,74, per competenze di liquidazione;
Ritenendo insoddisfacente la nota di riscontro dell’intermediario, il ricorrente ha presentato
ricorso all’ABF, contestando l’applicazione dei suddetti addebiti -qualificati come “addebiti
per sconfinamento fido”-, sia nell’ammontare sia nei presupposti, e ne ha chiesto il
rimborso, per un totale complessivo di € 166,19.
Con l’integrazione al ricorso del 21.06.2013, parte ricorrente ha precisato di essere titolare
di un conto corrente che prevede in suo favore un fido permanente di € 500,00 e di essere
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andato tre volte oltre il fido accordatogli (per una cifra fra € 40,00 - € 50,00), per una
durata di 10 giorni. Poiché l’Intermediario:
ha chiesto dei chiarimenti che giustifichino gli illegittimi prelievi.
Con ricorso protocollato il 29 maggio 2013, parte ricorrente ritenendo che:
Nelle proprie controdeduzioni, protocollate il 20 settembre 2013, l’intermediario ha
premesso che il ricorrente, a far data dal 06.09.2007, è titolare di un conto corrente
presso la Banca convenuta, in riferimento al quale ha aderito al servizio di Banca
Multicanale e di Documenti On Line.
Le commissioni e gli interessi a debito applicati al cliente sono stati determinati dall’utilizzo
del conto corrente oltre il fido concesso di € 500,00.
L’introduzione della c.d. “commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi” è stata
comunicata ed illustrata al ricorrente in data 25.05.2009 ed è stata oggetto delle previste
segnalazioni di trasparenza.
Le commissioni applicate nel periodo 30/06/2012 trovano fondamento nella seconda parte
dell’art. 2-bis, comma 1, del D.L 29 novembre 2008, n.185, che legittimava tre differenti tipi
di commissioni:
1) la commissione di massimo scoperto (applicabile solo in presenza di
affidamento e per scoperti continuativi non inferiori a trenta giorni);
2) la commissione per il servizio di messa a disposizione di somme;
3) commissioni che remunerino la Banca in conseguenza dell’effettivo
prelevamento delle somme e dell’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi.
In quest’ultima categoria si inquadra e trova fondamento la commissione de qua. Tale
norma non si limitava, infatti, a stabilire quali dovessero essere le caratteristiche del
corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (c.d. DIF), ma stabiliva in
primo luogo la nullità delle clausole che prevedevano una remunerazione per la banca
indipendentemente dall’effettivo prelevamento delle somme e dall’effettiva durata
dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
Sicché “letta a contrariis, questa norma stabiliva quindi che sono legittime le clausole che
prevedono una remunerazione per la banca in dipendenza dell’effettivo prelevamento e
dell’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi”. L’intermediario ha aggiunto, inoltre, che la
norma in questione non faceva alcun riferimento alla necessità che lo scoperto perdurasse
per un periodo minimo di tempo, per cui anche un solo giorno era sufficiente a legittimare
l’applicazione di una tale commissione.
Le commissioni applicate per il periodo 31 dicembre 2012-31 marzo 2013 ineriscono,
invece, alle “commissione istruttoria veloce” (c.d. CIV), introdotte con il d.m. 30 giugno
2012, n. 1644, in attuazione dell’art. 117-bis del TUB.
In data 20/07/2012 l’intermediario ha provveduto a comunicare al ricorrente l’introduzione
di tale commissione, la quale “è stata applicata come contrattualmente previsto in
occasione degli sconfinamenti, sul saldo disponibile a fine giornata, del conto corrente
intestato al ricorrente”.
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Considerato anche che le comunicazioni della Banca sono state rese disponibili al cliente
in tempo reale (v. servizi Banca Multicanale e Documenti On Line), che gli interessi a
debito maturati sul conto (di importo esiguo) sono legittimi alla luce delle prestazioni
reciproche previste dai contratti e che le commissioni applicate (DIF e CIV), per le quali la
banca si è premurata di avvisare il cliente di non utilizzare il conto oltre il fido concessogli,
sono stati oggetto di chiarimenti – di cui il ricorrente si era detto soddisfatto –
l’intermediario ha chiesto di respingere la richiesta di rimborso.
DIRITTO
Tra le parti sono in essere un rapporto di conto corrente e un’apertura di credito regolata
sul predetto conto. Di entrambi i rapporti è stata versata in atti copia del contratto e delle
successive variazioni.
In particolare, il conto corrente è stato acceso in data 6.09.2007 e la linea di credito,
accordata a far data dal 5.05.2009, è stata concessa fino a concorrenza di € 500,00.
Le commissioni in questa sede contestate sono qualificate da parte resistente come
commissioni DIF (per il periodo fino al 30.06.2012) e commissioni CIV (per il periodo
31.12.2012-31.3.2013). Si riporta lo schema prodotto dall’intermediario, esemplificativo
delle suddette commissioni:
La questione demandata all’ABF con il presente ricorso, involge l’evoluzione normativa in
materia. Al riguardo deve ricordarsi che:
- l’art. 117-bis T.U.B., nella sua prima formulazione (priva di disposizioni di diritto
transitorio per in contratti in corso), è entrato in vigore il 28.12.2011, prima
dell’addebito di € 65,25 a titolo di “DIF”;
- l’entrata in vigore dell’attuale disciplina in materia di remunerazione degli
affidamenti e degli sconfinamenti è stata regolata in modo compiuto soltanto con la
L. 27/2012, che, in sede di conversione del D.L. 1/2012, ha interamente sostituito il
relativo art. 27, prevedendo appunto per l’entrata in vigore della complessiva
disciplina, data dall’art. 117-bis T.U.B. e dalla Delibera CICR di cui al comma 4 del
medesimo art. 117-bis T.U.B., il termine ultimo del 1° luglio 2012 e introducendo un
termine di adeguamento per i contratti in essere di tre mesi decorrente dalla data di
entrata in vigore della Delibera CICR;
- la Delibera CICR (D.M. 644 del 30 giugno 2012) è entrata in vigore il 1° luglio 2012
e dunque i contratti in corso, come quelli del caso di specie, dovevano essere
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adeguati entro il 1° ottobre 2012, data che precede l’addebito delle commissioni
CIV;
- nelle more, il medesimo art. 27 D.L. 1/2012 prevedeva, già nella sua formulazione
originaria entrata in vigore il 24.01.2012, l’abrogazione espressa dei commi 1 e 3
dell’art. 2 bis del D.L. 185/2008.
La prima questione concerne l’introduzione - in un contratto di conto corrente affidato già
in essere al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
successivamente integrato, in sede di conversione, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 - di una
commissione di “Disponibilità immediata fondi - DIF”, in sostituzione di una precedente
“commissione di massimo scoperto”.
Giova rilevare, infatti, che il documento di sintesi relativo all’apertura di credito in conto
corrente prevedeva le seguenti condizioni economiche:
Le condizioni paiono prevedere una commissione di messa a disposizione fondi e
l’applicazione di un tasso di interesse speciale per gli utilizzi extrafido.
L’art. 2-bis della legge n. 2/2009 ha introdotto una nuova tipologia di commissione, la c.d.
“commissione di messa a disposizione fondi”, rigorosamente commisurata all’ammontare
dell’accordato indipendentemente dall’utilizzato. Sempre l’art. 2-bis, comma 3, con
riferimento sia alle CMS che alla commissione di messa a disposizione fondi, prevede
esplicitamente che i contratti in corso “alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo
entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce
giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia”.
La banca resistente ha provveduto a modificare unilateralmente le condizioni contrattuali
applicate al ricorrente, inviando a quest’ultimo una comunicazione datata 25/5/2009, nella
quale si informava il cliente della variazione unilaterale delle condizioni contrattuali con la
sostituzione delle vecchie CMS con “un corrispettivo per il servizio di disponibilità
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immediata fondi, calcolato semplicemente in proporzione all’importo ed alla durata
dell’affidamento tempo per tempo concesso e, solo nel caso di utilizzi in assenza di
provvista, una commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi”.
A tal proposito si rileva che, nonostante quanto prospettato al cliente nella suddetta
comunicazione, l’allegata proposta di modifica unilaterale del contratto riporta solo la
”Commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi” – applicata giornalmente e solo per
sconfinamenti superiori a € 50,00 giornalieri – e non anche il “Corrispettivo per il servizio di
disponibilità immediata fondi”.
Nel documento di sintesi al 31.12.2011, invece, si rinviene sia il “Corrispettivo per servizio
di disponibilità immediata fondi” (calcolato trimestralmente in proporzione all’importo e alla
durata dell’affidamento per tempo concesso), sia la “Commissione utilizzi oltre la
disponibilità del fido”.
In data 29.06.2012 l’Intermediario convenuto ha comunicato al ricorrente di aver
riscontrato in data 28.06.2012 uno sconfinamento protratto per oltre venticinque giorni per
€ 50,00, rispetto al totale dell’apertura di credito concessa, pari ad € 500,00, ricordandogli
che, sull’importo dello sconfinamento, si applicavano, “fra le altre”, le seguenti condizioni:
1. tasso di interesse debitore annuo nominativo: 12, 35000%;
2. tasso di interesse debitore annuo effettivo: 12,93000%;
3. commissione utilizzi oltre i limiti del fido: € 2,25 al giorno, con un massimo di €
150,00 trimestrali, per ogni € 1.000,00 o frazione di saldo oltre il limite del fido,
applicata solo per sconfinamenti superiori ai € 50,00 giornalieri.
La seconda questione concerne l’applicazione per il periodo 31/12/2012-31/3/2013 delle
commissioni c.d. CIV. A tal proposito si rileva che la “Commissione di Istruttoria Veloce”
(CIV) è stata introdotta dall’intermediario in ottemperanza della Delibera CICR n. 644 del
30 giugno 2012 (che ha stabilito che i contratti in corso al 1 luglio 2012 dovevano essere
adeguati, entro il primo ottobre 2012, alle nuove disposizioni in materia di remunerazione
degli affidamenti e degli sconfinamenti contenute nell’art. 117-bis del TUB, con
l’introduzione di clausole conformi).
È stata prodotta in atti la documentazione contrattuale –comunicazione del 20.07.2012 –
volta all’adeguamento dell’apertura di credito.
Dalla stessa emerge che “la CIV compensa esclusivamente i costi mediamente sostenuti
dalla banca per svolgere l’istruttoria stessa, mentre l’attuale ‘Commissione utilizzi oltre la
disponibilità fondi’, remunera anche il maggior rischio di credito dipendente dallo
sconfinamento, la sostituzione di questa commissione con la CIV costituisce giustificato
motivo per modificare il tasso debitore annuo su sconfinamenti in assenza di fido o extra
fido in modo da recuperare il costo di tale rischio”.
Di seguito le condizioni più rilevanti della proposta di modifica unilaterale del contratto:
1. il tasso debitore su utilizzi oltre la disponibilità, a partire dal 1.10.2012, passa
da TN* 12,35000% - TE* 12,93382% a TN* 15,40000% - TE* 16,31239%;
2. introduzione, a decorrere dal 1.10.2012, della commissione di istruttoria
veloce (CIV) -importo per sconfinamenti fino a € 5.000- per un valore pari a
€ 50,00.
Ora, va ricordato che la L. 214/2011 ha introdotto l’art. 117-bis (remunerazione degli
affidamenti e degli sconfinamenti) nel testo unico bancario, la cui iniziale versione
disponeva al comma 1°: “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici
oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata
dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare
della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a
disposizione del cliente” e al comma 2°: “A fronte di sconfinamenti in assenza di
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affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito
possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria
veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un
tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”; comminando in entrambi
i casi la nullità di clausole difformi (comma 3°) e demandando al CICR l’adozione di
disposizioni applicative.
Tale disposizione è entrata formalmente in vigore il 28.12.2011, ma la sua compiuta
andata a regime è avvenuta solo con la L. 27/2012, che, in sede di conversione del D.L.
1/2012, ha interamente sostituito il relativo art. 27, prevedendo, appunto, per l’entrata in
vigore della complessiva disciplina data dall’art. 117-bis T.U.B. e dalla Delibera CICR di
cui al comma 4 del medesimo art. 117-bis T.U.B., il termine ultimo del 1° luglio 2012 e
introducendo un termine di adeguamento per i contratti in essere di tre mesi decorrente
dalla data di efficacia della Delibera CICR.
Quest’ultima è stata poi adottata (D.M. 644 del 30 giugno 2012) con efficacia dal 1° luglio
2012 e, dunque, i contratti in corso dovevano essere adeguati entro il 1° ottobre 2012.
Il quadro si completa rammentando che il medesimo art. 27 D.L. 1/2012 prevedeva, già
nella sua formulazione originaria (entrata in vigore il 24.01.2012), l’abrogazione espressa
dei commi 1° e 3° dell’art. 2-bis del D.L. 185/2008.
Ebbene, da quanto appena rilevato deriva la legittimità degli addebiti effettuati
dall’intermediario resistente con riferimento alla c.d. CIV. (“Commissione di Istruttoria
Veloce”) per il periodo 31/12/2012-31/3/2013, in quanto conforme alle disposizioni della
normativa in materia appena richiamate.
Per quanto, invece, attiene alla commissione applicata per il periodo 30.3.201230.06.2012, alla luce delle considerazioni già svolte, deve sottolinearsi come questa sia
caduta in un momento di transizione normativa.
Come già, tuttavia, si è avuto modo di sottolineare (cfr. pronuncia n. 4597 del 6 settembre
2013), in presenza di un nuovo art. 117-bis (che concedeva un trimestre per
l’adeguamento dei contratti in essere) e di un pregresso art. 2-bis, comma 1°, D.L.
185/2008 (comunque, nel frattempo, oggetto di abrogazione), bisogna domandarsi se si
fosse creato un vuoto normativo tale da non consentire l’applicazione della nuova
disciplina dell’art. 117-bis e, nel contempo, di non ritenere neppure più vigente quella
pregressa di cui all’art. 2-bis, comma 1°, D.L. 185/2008.
Ebbene tale (apparente) vuoto normativo appare colmato dalla disposizione di cui all’art.
27-bis D.L. 1/2012, come modificato dal D.L. n. 29 del 24 marzo 2012, secondo il quale
(nella versione in vigore dal 25/03/2012 al 21/05/2012) “Sono nulle tutte le clausole
comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della
concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in
essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero
oltre il limite del fido stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio”.
Ne deriva che gli addebiti effettuati a titolo di “commissione per utilizzi oltre la disponibilità
fondi” per il periodo sopra riportato non appaiono conformi alla normativa di settore allora
in essere e devono, conseguentemente, essere restituiti alla ricorrente.
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P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda
alla parte ricorrente la somma di euro 65,25.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
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