CRC 08_2014 Adempimenti CONAI

Carlin Laurenti & associati
STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI
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per informazioni su questa circolare: [email protected]
Circolare nr. 8 del 18 gennaio 2014
:
Obbligo iscrizione CONAI
per le imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi
a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile
Il CONAI sta avviando in questi giorni un’azione per recuperare le imprese utilizzatrici e produttrici di
imballaggi che ancora non si sono iscritte al consorzio.
Preoccupanti le possibili sanzioni per chi non si iscrive al consorzio obbligatorio e ai consorzi
di filiera
Premessa
Mentre nei primi anni dalla sua costituzione (1998) il Consorzio CONAI è arrivato ad avere fino a circa
1.500.000 soci, sull'onda della novità e della comunicazione battente, negli ultimi anni, il numero si è di
molto ridotto (circa 1.000.000 soci).
Teoricamente le imprese obbligate a iscriversi sono comunque molte di più (circa 3.000.000).
Peraltro le iscrizioni dei piccoli utilizzatori (a 5.16 Euro “una tantum”, che non hanno altri obblighi)
non invoglia più di tanto il Consorzio ad esigere queste iscrizioni.
Purtroppo il problema delle mancate iscrizioni rimanda alla questione delle sanzioni in quanto, per la
sola mancanza di iscrizione al consorzio CONAI, un'impresa rischia una SANZIONE
ELEVATISSIMA comminata dalla Provincia.
Infatti, il D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, all’art.26, prevede un NOTEVOLE AUMENTO DELLE
SANZIONI a carico di produttori e utilizzatori di imballaggi per la mancata adesione ad un consorzio
(CONAI) o ad un’organizzazione alternativa:
Non più 6 volte le somme dovute al CONAI (€ 30,96 per i piccoli utilizzatori) ma le SANZIONI sono ora
comprese tra 10.000 e 60.000 euro. Il decreto è stato convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27 ed è
in vigore dal 24/01/2012
In questi giorni, CONAI sta quindi inviando migliaia di lettere alle imprese non iscritte (il CONAI ha
operato un confronto con i dati delle CCIAA sui codici ATECO dei settori da iscrivere, come gli utilizzatori
commerciali) contenenti due strumenti sull'iscrizione e i principali adempimenti.
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Il primo è una versione sintetica della Guida CONAI alle aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che
non risultano iscritte a CONAI; vi si possono ricavare informazioni sintetiche riguardanti la normativa
vigente.
Il secondo è una miniguida riversata anche in un mini-sito web (www.easyconai.it) con il quale si può
ottenere informazioni attraverso un percorso interattivo.
Definizioni utilizzate e loro significato
Allo scopo di facilitare la comprensione dei contenuti in oggetto e di verificare la propria situazione
aziendale diamo alcune definizioni di base.
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
È l’importo da versare per ogni tipologia di materiale destinato a diventare imballaggio; rappresenta la
forma di compensazione del costo per la raccolta, il recupero e il riciclo dei relativi rifiuti.
IMBALLAGGIO
Si definisce ogni prodotto, composto da materiale di qualsiasi natura (es. legno, carta, metallo, ecc..),
adibito a contenere merci, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all’utilizzatore (es. pallet, scatole, flaconi, bancali, ecc.).
DICHIARAZIONE PERIODICA
È una dichiarazione nella quale vengono denunciati a CONAI la tipologia di imballaggi trattati, i
quantitativi assoggettati al contributo ambientale e l’entità del contributo che andrà versato per ciascun
materiale.
PRODUTTORE DI IMBALLAGGI
Sono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti
e di materiali di imballaggio.
UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI
Sono i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di
imballaggi pieni.
Soggetti esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI
In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI gli UTENTI FINALI degli imballaggi ossia
quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio
consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce
imballata acquistata.
L’esclusione degli utenti finali dall’obbligo di adesione a CONAI non riguarda i seguenti casi:
quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale
anche marginale rispetto alla propria attività principale;
quanto tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi
vuoti per l’esercizio della propria attività;
quanto tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio
della propria attività.
Esempio:
Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell’esercizio della sua
attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso
vale per tutti i consumatori finali. Invece, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la
propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte imballata alla propria
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clientela è tenuto all’iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista
direttamente i prodotti di bellezza imballati all’estero per la propria attività (anche se non li
rivende alla propria clientela). È tenuto all’iscrizione anche quando acquista imballaggi vuoti sul
territorio nazionale ( il parrucchiere che acquista le buste di carta in Italia per consegnare ai clienti i
prodotti di bellezza ceduti).
UTILIZZATORI IMBALLAGGI: sintesi principali adempimenti CONAI
Attività
Definizione
Adesione
Contributo
Si iscrive a CONAI
nella categoria degli
Utilizzatori
Gli acquirenti - riempitori che acquistano gli imballaggi
in Italia devono pagare il contributo ambientale
esposto in fattura dal fornitore e apporre le diciture
richieste sulle proprie fatture di vendita. Se l’impresa
acquista gli imballaggi all’estero deve fare la
dichiarazione periodica e versare il contributo
ambientale CONAI.
Normalmente qualunque tipo di
importazione di merci implica
anche “l’importazione di
imballaggi pieni”. Ogni
Importatore di
Si iscrive a CONAI
importatore, quindi, quando
imballaggi
nella categoria degli
acquista delle merci all’estero
pieni
Utilizzatori
acquista anche gli imballaggi che
le contengono e di conseguenza
immette questi imballaggi nel
territorio nazionale.
Obbligo di dichiarazione periodica e di versamento del
contributo ambientale CONAI, per singolo materiale,
su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni,
vengono immessi al consumo.
E’ l’impresa che acquista materie
prime per produrre imballaggi
destinati a contenere le merci da
lei stessa prodotte. E’ tenuta a
Si iscrive a CONAI
nella categoria degli
Autoproduttore inviare preventivamente, ai
propri fornitori di materiale
Utilizzatori
destinato a creare l’imballaggio e
a CONAI, una specifica
dichiarazione.
Devono pagare il contributo esposto in fattura dal
fornitore e apporre le diciture richieste sulle proprie
fatture di vendita. (Se l’autoproduttore importa
dall’estero le materie prime occorrenti per realizzare i
propri prodotti imballati è tenuto a fare la
dichiarazione periodica e versare il contributo CONAI).
Si iscrive a CONAI
nella categoria degli
Utilizzatori - Se
acquista imballaggi
Commerciante
pieni in Italia e li
E’ l’operatore che acquista merci
di imballaggi
immette al consumo,
imballate e le rivende.
pieni
questa attività non
comporta alcun
obbligo diretto rispetto
all’applicazione del
Contributo Ambientale.
Il commerciante dovrà pagare il Contributo esposto in
fattura dai propri fornitori e apporre le diciture
richieste sulle proprie fatture di vendita;- Se acquista
imballaggi pieni all’estero e successivamente li
immette al consumo, questa attività comporta, ai fini
del contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli
dell’importatore di imballaggi pieni.
Acquirenteriempitore di
imballaggi
vuoti
E’ colui che acquista gli
imballaggi vuoti e li riempie con
le merci che sono oggetto della
propria attività
E’ l’operatore che acquista e
Commerciante rivende imballaggi vuoti nel
di imballaggi
territorio nazionale, senza
vuoti
effettuarne alcuna
trasformazione
Si iscrive a CONAI
nella categoria degli
Utilizzatori
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PRODUTTORE IMBALLAGGI: sintesi principali adempimenti CONAI
Attività
Definizione
Adesione
Contributo
Produttore
di materie
prime
destinate a
imballaggi
Impresa che produce materie
prime (es. carta, legname, ecc.)
destinate a diventare imballaggi.
Si iscrive al CONAI
nella categoria dei
Produttori.
Si iscrive ad uno o più Consorzi di Filiera Nella
maggioranza dei casi l’attività di produzione di materie
prime non obbliga alcun adempimento rispetto al
contributo ambientale. Quando però il produttore
rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla
dichiarazione periodica sia al versamento del
contributo ambientale per le quantità cedute
all’”autoproduttore”
Importatore
di materie
prime
destinate ad
imballaggi
E’ il primo soggetto che immette
sul territorio nazionale materie
prime destinate alla produzione di
imballaggi (che dovranno essere
raccolti e riciclati a spese del
sistema nazionale).
Si iscrive al CONAI
nella categoria dei
Produttori. Si iscrive ad
uno o più Consorzi di
Filiera
Obbligo della dichiarazione periodica e al versamento
del contributo ambientale per gli imballaggi delle
materie prime importate.Inoltre, quando l’importatore
rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla
dichiarazione periodica sia al versamento del
contributo ambientale per le quantità di materie prime
cedute all’”autoproduttore”
Produttore
di
imballaggi
vuoti
E’ l’impresa che fabbrica gli
Si iscrive al CONAI
imballaggi finiti, pronti a contenere nella categoria dei
la merce
Produttori.
Si iscrive ad uno o più Consorzi di Filiera. Obbligo della
dichiarazione periodica e al versamento del contributo
ambientale
Come si aderisce al CONAI
Per iscriversi al CONAI occorre inviare la “DOMANDA DI ADESIONE” con allegata la ricevuta di
versamento della QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
Quanto si versa e termini per l’iscrizione
L’adesione comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di Euro 5,16 alla quale
si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente
all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a Euro 500.000,00.
All’atto dell’adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, secondo la categoria di appartenenza, i
corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l’ammontare dei ricavi dell’ultimo esercizio.
In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile (tenendo presente che l’ “importo variabile”,
costituisce una semplice facoltà attribuita alle aziende per poter disporre di un numero di voti maggiore
nell’Assemblea del Conai). Per ulteriori chiarimenti, si rimanda al sito-web http://www.conai.org/
Il termine per l’iscrizione scadeva il 28-02-1999.
Inizialmente l’adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla L. 426/98 che ha
fissato al 31-12-1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al
28.02.1999.
Le aziende di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta
produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono entro un mese dalla data di inizio attività
prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Oltre alla domanda di adesione
con ricevuta di versamento, devono inviare una lettera in cui viene segnalata la data di
costituzione e , in particolare, la data di inizio dell’attività. Non sono tenute al versamento
della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all’anno precedente. La
quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo esercizio di
attività.
Dati obbligatori da indicare in fattura
Sono obbligatorie particolari modalità di esposizione in fattura del Contributo CONAI a seconda dei
soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti.
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In generale, salvo casi particolari, in alternativa all’esposizione dettagliata in fattura, l’utilizzatore può
ricorrere a una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura “Contributo
Ambientale CONAI assolto”.
Questa dicitura segnala all’acquirente che le procedure sono state correttamente applicate “a monte”
della vendita e che di fatto il contributo è stato internalizzato nel prezzo delle merci.
Autodenuncia
Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse
nell’applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia” a
condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell’avvio dei controlli.
Infatti, restando ferma l’applicazione degli interessi di mora dovuti, NESSUNA SANZIONE si applica
nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli, autodenuncino l’infrazione commessa,
liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30
giorni dalla presentazione, mediante raccomandata A.R. , della stessa autodenuncia.
Si evidenzia infine che dal 1° gennaio 2014 c’è l’obbligo di invio on line della dichiarazione del
contributo ambientale e delle richieste di esenzione e rimborsi.
Riassumendo in via esemplificativa
Adesione al Conai: obbligatoria per tutte le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi. La
quota di adesione è pari a 5,16 € per le attività con ricavi delle vendite e delle prestazioni
inferiori a 500.000,00 € (per le altre la quota è maggiore) e va versata “una tantum”. Se non si
supera il fatturato di 500.000,00 €, e se non si cambia attività, tutto finisce con l'iscrizione
iniziale.
Dichiarazione del Contributo Ambientale: obbligatoria per i produttori di imballaggi o di
materiale per imballaggio e per gli importatori di imballaggi, materiale per imballaggio, merci
imballate al superamento della soglia di esenzione.
Dicitura in fattura: esposizione del valore del Contributo Ambientale come voce a parte nelle
fatture di vendita oppure apposizione della dicitura “contributo Conai assolto” e accorpamento
del Contributo nel costo della merce.
Chi non si deve iscrivere:
i soggetti che acquistano prodotti imballati e li utilizzano
nell'esercizio della propria attività generando rifiuti di imballaggio ma non “creano” nuovi
imballaggi; se invece il soggetto una volta acquistato un bene lo “rimballa” e procede con la
vendita dello stesso bene o del bene modificato vige l'obbligo di iscrizione. A titolo
esemplificativo generalmente le imprese di servizi, gli studi professionali (geometra, ingegnere,
architetto, ecc), le imprese artigiane (carpentiere, idraulico, edile, falegname, tinteggiatore,
ecc...), i consulenti commerciali, gli agenti assicurativi, il personale sanitario (medico, infermiere,
fisioterapista, ecc) non sono tenuti all'iscrizione.
Chi si deve iscrivere: sono tenuti in genere all'adesione, e al versamento del contributo
obbligatorio, gli esercizi commerciali, i negozi di calzature, i venditori di ricambi, pizzerie da
asporto, chi vende hardware informatico, tabacchi, ecc; lo stesso obbligo scatta per gli esercizi
che, anche in minima parte rispetto all'attività principale, commercializzano i propri prodotti, e, di
conseguenza, gli imballaggi in cui essi sono contenuti.
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