Semplificazioni per le imprese in possesso di certificazioni ambientali

Semplificazioni per le imprese in possesso di
certificazioni ambientali
La legge comunitaria regionale n. 14 del 3 aprile 2014 favorisce le imprese che
adottano volontariamente le certificazioni ambientali ISO EN14001 e EMAS,
nell’ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi legati alla
gestione delle autorizzazioni in materia ambientale. Nello specifico, la legge
introduce all’art. 12 un incremento delle soglie dimensionali che rendono
obbligatorie la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e verifica di
esclusione dalla VIA per trasformazioni o ampliamenti di impianti esistenti in
possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (pari al 15%) o certificati
EMAS (pari al 30%) . L'intervento costituisce un vantaggio per la Pubblica
Amministrazione, che istruisce meno pratiche, per le imprese già certificate che
potrebbero, grazie all’innalzamento della soglia dimensionale, non dover attivare
le procedure di valutazione di impatto ambientale o verifica di esclusione dalla
VIA, e anche per le imprese non ancora certificate che spendono meno nel
certificarsi piuttosto che nell’attivare procedure di VIA/verifica di esclusione dalla
VIA. Regione Lombardia già nella legge regionale n°7 del 2012 aveva introdotto
sconti sulle tariffe per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(da un minimo del 20 a un massimo del 30% se registrate EMAS nonché certificate
ISO 14001) e per gli impianti alimentati da Fonti energetiche rinnovabili (FER)
soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA
(pari al 50% se imprese registrate EMAS e del 20% se con attività certificate ISO
14001). Il rilancio degli strumenti di certificazione ambientale, individuati dal Sesto
Programma Comunitario di Azione per l'Ambiente (“Ambiente 2010”) tra le priorità
della politica ambientale comunitaria per i prossimi anni, oltre a comportare un
vantaggio economico ingente sia per le imprese sia per la Pubblica
Amministrazione, consente anche una migliore gestione dei potenziali impatti
ambientali conseguenti all’esercizio di numerose attività produttive.
“SISTRI”: obbligatorio solo per aziende con
più di 10 dipendenti.
È stato firmato il 24 aprile il nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente che
prevede l'obbligo di adesione al “Sistri” solo per le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti. Il decreto, che
entrerà in vigore il giorno dopo la data della sua pubblicazione, esclude dalla
tracciabilità dei rifiuti tutte le imprese artigiane che, nonostante producano rifiuti
pericolosi, non hanno più di 10 dipendenti. Pertanto tali imprese non dovranno
pagare i diritti annuali 2014, dovranno cancellarsi il prima possibile dal Sistri e
dovranno continuare a tenere i registri di Carico e Scarico dei Rifiuti e a compilare
la Dichiarazione Mud. Per coloro che rientrassero invece tra i soggetti obbligati, il
Decreto contiene lo slittamento della data entro cui pagare il diritto annuale 2014
che viene prorogata al 30 giugno 2014. Effettuato il pagamento, gli operatori
dovranno comunicare al Sistri gli estremi del pagamento stesso accedendo
all’area “gestione aziende” disponibile sul Portale Sistri in area autenticata.
Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra.
Il Regolamento (CE) n. 842/2006 (pdf, 109 KB) su taluni gas fluorurati ad effetto
serra contiene una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle
emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal Protocollo
di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo
(SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali.
Al fine di ridurre le emissioni di tali gas, il regolamento:
a) stabilisce all’articolo 3 le misure che gli operatori delle apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi di
protezione antincendio, contenenti F-Gas, devono adottare per prevenire le
perdite di tali gas (controlli periodici da parte di personale certificato, installazione
di sistemi automatici di rilevamento delle perdite, registro di impianto ...);
b) stabilisce all’articolo 4, paragrafo 1, che gli operatori delle apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore,
apparecchiature contenenti solventi, impianti di protezione antincendio ed
estintori, e commutatori ad alta tensione, contenenti F-gas, sono responsabili del
corretto recupero di tali gas, avvalendosi di personale certificato. Il regolamento
(CE) n. 307/2008 prevede inoltre l’obbligo di avvalersi di personale in possesso di
apposito attestato per le operazioni di recupero di F-gas dagli impianti di
condizionamento d’aria dei veicoli a motore M1 e N1 classe I;
c) assegna agli Stati membri (articolo 5, paragrafo 2) il compito di istituire un
sistema di certificazione/attestazione per il personale e le imprese volto a garantire
il possesso delle necessarie competenze e conoscenze in materia di prevenzione
delle emissioni e di recupero degli F-Gas e di manipolazione sicura degli stessi. Il
sistema deve prevedere la designazione di appositi organismi di valutazione e
certificazione, nonché di organismi di attestazione per il rilascio dei pertinenti
certificati/attestati;
d) prevede all'articolo 5, paragrafo 3, che l’operatore delle apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi di
protezione antincendio, contenenti F-Gas debba avvalersi, per le operazioni di
installazione, manutenzione o riparazione, di personale e imprese certificate;
e) prevede all'articolo 5, paragrafo 4, che le società che svolgono le attività di
contenimento e recupero di F-gas dalle apparecchiature e sistemi
sopramenzionati possano prendere in consegna tali gas solo se il loro personale
addetto è certificato;
f) vieta l'immissione sul mercato, a norma dell'articolo 9 e secondo le modalità
riportate nell'allegato II, di alcuni prodotti e apparecchiature che contengono FGas. Ad esempio dal 4 luglio 2007 è vietata la vendita di contenitori non
ricaricabili contenenti F-Gas e di sistemi di protezione antincendio ed estintori
contenenti perfluorocarburi (PFC);
g) vieta dal 1° gennaio 2008 l'uso di esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base
di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità
di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 kg l'anno; inoltre l'uso di
esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di esafluoruro di zolfo è vietato dal 4
luglio 2007 per il riempimento dei pneumatici (articolo 8).
La Commissione europea ha stabilito con successivi Regolamenti i requisiti minimi
relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere valutate nel corso
di un esame teorico-pratico al fine del rilascio della certificazione alle persone
(Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008), i requisiti
minimi per il rilascio della certificazione alle imprese (Regolamenti (CE) n. 303/2008
e n. 304/2008), nonché i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze
che devono essere acquisite nei corsi di formazione al fine del rilascio
dell’attestazione alle persone (Regolamento (CE) n. 307/2008). Tali Regolamenti
sono specifici per ogni settore di attività.
In particolare, è prevista la designazione da parte dello Stato membro di:
- Organismi di certificazione che rilasciano un certificato al personale previo
superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle
conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti di esecuzione
della Commissione Europea (Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n.
305/2008 e n. 306/2008);
- Organismi di certificazione che rilasciano un certificato alle imprese previa
verifica dei seguenti requisiti: impiego di personale certificato in numero sufficiente
da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e procedure
necessarie a svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione (Regolamenti
CE n. 303/2008 e n. 304/2008);
- Organismi di attestazione che rilasciano attestati al personale a seguito di
frequenza di un corso di formazione riguardante il recupero dei gas fluorurati dagli
impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n.
307/2008).
OBBLIGO di CERTIFICAZIONE dell'IMPIANTO di CONDIZIONAMENTO con rilascio del
libretto secondo il dpr n° 147/2006 (regolamento ce 842/2012) per tutti gli impianti
di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore contenenti 3 o più kg di
gas.
OBBLIGO di REGISTRAZIONE TELEMATICA ISPRA entro il 31 Maggio 2014 sul portale
nazionale (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas) secondo l'art.16
comma 1 del dpr 43/2012.
Con la violazione dei decreti sopra citati, in merito agli obblighi derivanti dagli
articoli, la sanzione verrà comminata salvo il fatto non costituisca reato.
OGGETTO DEL CONTROLLO PER I POSSESSORI
DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E POMPA
DI CALORE
Annuale applicazioni con 3 kg. o più di gas
Semestrale per applicazioni contenenti 30 o più
kg. di gas Trimestrale per applicazioni con 300 o
più kg. di gas Annuale per sistemi rilevamento
perdite su impianti contenenti 300 kg
Utilizzo di persone non certificate (PATENTINO
FRIGORISTA) per controllo perdite di impianti di
cui ai punti 1, 2, 3
Mancata tenuta del registro
dell'apparecchiatura o del sistema
Operatore che non mette a disposizione
dell'ISPRA il REGISTRO
Operatore che non trasmette all'ISPRA la
dichiarazione annuale prevista entro il 31/03
Operatore che trasmette all'ISPRA la
dichiarazione prevista entro il 31/03 in modo
incompleto, inesatto o non conforme
EVENTUALE SANZIONE
da € 7.000 a € 100.000
da € 500 a € 5.000
da € 7.000 a € 100.000
Calendario sorveglianza sanitaria – Maggio 2014
Il personale medico ed infermieristico in sarà presente presso il nostro ambulatorio
nelle seguenti date:
10 maggio
14 maggio
26 maggio
28 maggio
Chi avesse necessità di programmare esami e/o visite mediche può contattare il
nostro Ufficio Sorveglianza Sanitaria
(e mail: [email protected]
[email protected])
Calendario corsi di formazione – Maggio 2014
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
- corso di formazione dei lavoratori rischio basso – data corso 21 maggio 2014
- corso di formazione dei lavoratori rischio medio – date corso 14 e 20 maggio 2014
- corso di formazione dei lavoratori rischio alto – date corso 14 - 20 e 28 maggio 2014
AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER SICUREZZA
- corsi di agg.to per RLS aziende fino a 50 dipendenti – data corso 20 maggio 2014
- corsi di agg.to per RLS aziende fino a 50 dipendenti – data corso 10 giugno 2014
- corsi di agg.to per RLS aziende oltre a 50 dipendenti – data inizio corso 20 maggio 2014
FORMAZIONE LAVORATORI D.P.I.
- corso di formazione dei lavoratori D.P.I – data corso 22 maggio 2014
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI ADDETTI EMERGENZA
- corso formazione addetti emergenza rischio basso – data corso 29 maggio 2014
- corso formazione addetti emergenza rischio medio – data corso 29 maggio 2014
- corso agg.to per addetti emergenza rischio basso – data corso 29 maggio 2014
- corso agg.to per addetti emergenza rischio medio – data corso 29 maggio 2014
CORSO CARRELLI ELEVATORI
- corso per addetti conduzione carrelli elevatori - date corso 04 e 06 giugno 2014
CORSO FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI
- corso formazione particolare aggiuntiva per preposti – data corso 06 giugno 2014
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI ADDETTI PRIMO SOCCORSO
- corso per addetti primo soccorso aziende gruppo A – inizio corso 20.06.2014
- corso per addetti primo soccorso aziende gruppo B-C – inizio corso 23.06.2014
- corso agg.to per addetti primo soccorso aziende gruppo A – data corso 24.06.2014
- corso agg.to per addetti primo soccorso aziende gruppo B-C – data corso 24.06.2014
CORSI AGGIORNAMENTO RSPP-DDL
- corso aggiornamento RSPP-DDL – data corso 15 maggio 2014
- corso aggiornamento RSPP-DDL – data corso 22 maggio 2014
- corso aggiornamento RSPP-DDL – data corso 27 maggio 2014
- corso aggiornamento RSPP-DDL – data corso 03 giugno 2014
- corso aggiornamento RSPP-DDL – data corso 05 giugno 2014
- corso aggiornamento RSPP-DDL – data corso 11 giugno 2014
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro Ufficio Formazione
(e-mail [email protected])