Bozza: 16 - HSBC Ireland

ALTA CORTE IRLANDESE
COMMERCIALE
2014 n. 313 COS
2014 n. 84 COM
IN RELAZIONE A HSBC LIFE (EUROPE) LIMITED
E IN RELAZIONE A HSBC LIFE ASSURANCE (MALTA) LIMITED
E IN RELAZIONE ALLA LEGGE 1909 SULLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, ALLA LEGGE 1989 SULLE
ASSICURAZIONI E AL REGOLAMENTO QUADRO 1994 (ASSICURAZIONI VITA) DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (COSÌ COME EMENDATI)
________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA
(conformemente al Paragrafo 13 della Legge 1909 sulle Compagnie di Assicurazioni, al Paragrafo 36
della Legge 1989 sulle Assicurazioni e all'Articolo 35 del Regolamento Quadro 1994 (Assicurazioni Vita)
delle Comunità Europee, in merito al trasferimento a HSBC Life Assurance (Malta) Limited del Ramo
Assicurazioni Vita di HSBC Life (Europe) Limited)
1.
INTRODUZIONE
1.1.
HSBC Life (Europe) Limited (HLE) è una compagnia di assicurazioni del ramo Vita, costituita il
13 dicembre 1994 in Irlanda come società a responsabilità limitata (n. di registrazione 226152)
con la denominazione di Midland Life International Limited (MLI). MLI è stata istituita come
consociata (detenuta al 99%) di Midland Bank International Financial Services Limited (oggi
HSBC International Financial Services (UK) Limited), costituita nel Regno Unito. MLI e Midland
Bank International Financial Services Limited erano membri dell’ex gruppo di società Midland
Bank. La controllante del gruppo di società Midland Bank era Midland Bank plc, società costituita
nel Regno Unito. Nel 1992, Midland Bank plc è stata acquisita da HSBC Holdings plc, società
costituita nel Regno Unito. Nel 1999, Midland Bank plc ha cambiato ragione sociale, assumendo
la denominazione HSBC Bank plc. Il 27 settembre 1999, MLI ha assunto la denominazione HLE.
Il 9 maggio 2008, HLE è diventata una società a responsabilità limitata a socio unico con azioni.
La sede legale di HLE si trova al numero 1 di Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublino 2, Irlanda.
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1.2.
HLE è una consociata diretta e interamente controllata da HSBC Europe BV, società del Gruppo
HSBC costituita in Olanda. HSBC Holdings plc è la controllante del gruppo di società HSBC. Le
azioni di HSBC Holdings plc sono quotate presso le Borse Valori di Londra, Hong Kong, New
York, Parigi e Bermuda.
1.3.
In data 24 gennaio 1996, HLE (allora denominata MLI) è stata autorizzata dal Ministero
dell’Industria e del Lavoro (all’epoca l’autorità normativa competente per i servizi finanziari e
predecessore dell’Autorità irlandese per i Servizi Finanziari e della Banca Centrale d’Irlanda) a
svolgere l’attività di assicurazione Vita nelle Classi I e III (come descritte nella Parte A
dell’Allegato I al Regolamento 1994, in riferimento alle relative classi attualmente stabilite
nell’Allegato I alla Direttiva 2002/83/CE). In seguito alla variazione di denominazione da MLI a
HLE, tale autorizzazione è stata sostituita il 26 novembre 1999, rimanendo pienamente effettiva
e in vigore in base ai termini iniziali. Il 21 gennaio 1997, la Commissione per i Servizi Finanziari
di Jersey ha concesso a HLE un permesso di Categoria A che l’autorizzava a svolgere attività
assicurative nelle Classi I e III, a/da Jersey, in base alle leggi di Jersey.
1.4.
HSBC Life Assurance (Malta) Limited (HLM) è una compagnia di assicurazioni del ramo Vita,
costituita il 20 luglio 1995 a Malta come società a responsabilità limitata (n. di registrazione
C18814) con la denominazione MLA Company Limited (MLA). MLA è stata istituita come
consociata (al 99,99%) di Mid-Med Bank Limited (oggi HSBC Bank Malta plc), società a
responsabilità limitata costituita a Malta. Il 26 gennaio 1996, MLA ha assunto la denominazione
Mid-Med Life Assurance Company Limited (MMLA). Il 31 dicembre 1997, Mid-Med Bank Limited
ha assunto la denominazione Mid-Med Bank plc. Nel 1999, HSBC Holdings plc ha acquisito il
70,03% del capitale azionario emesso di Mid-Med Bank plc dal Governo di Malta; il 1° dicembre
1999, Mid-Med Bank plc prese il nome di HSBC Bank Malta plc. Il 1° dicembre 1999, MMLA ha
assunto la denominazione HLM. HLM è una consociata (al 99,99%) di HSBC Bank Malta plc,
che a sua volta è una consociata (al 70,03%) di HSBC Europe BV, società del gruppo di società
HSBC con sede nei Paesi Bassi. La sede legale di HLM si trova al numero 80 di Mill Street,
Qormi, QRM 3101, Malta.
1.5.
Il 26 gennaio 1996, HLM (allora denominata MMLA) ha ottenuto l’abilitazione per operare in
qualità di assicuratore ai sensi della Legge sulle Attività Assicurative di Malta (CAP290) ed è
stata autorizzata dall’MFSC (Malta Financial Services Centre, all’epoca l’autorità normativa
competente per i servizi finanziari e predecessore dell’Autorità maltese per i Servizi Finanziari) a
svolgere attività assicurative a lungo termine (assicurazioni Vita, assicurazioni e riassicurazioni
di rendita, assicurazioni linked a lungo termine). In seguito al cambio di denominazione da
MMLA in HLM, tale autorizzazione è stata sostituita il 24 gennaio 2000, data in cui HLM è stata
abilitata dall’MFSC a svolgere attività di assicurazione Vita a Malta, nelle Classi I e III, così come
descritte nel Secondo Allegato della Legge (maltese) 1998 sulle Attività Assicurative. Detta
autorizzazione rimane pienamente effettiva e in vigore. HLM propone di richiedere alla
Commissione per i Servizi Finanziari di Jersey un permesso di Categoria A ai sensi delle leggi di
Jersey, prima della Data di Decorrenza del Programma.
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1.6.
HLE e HLM hanno concordato che, con riserva di approvazione del presente Programma da
parte della Corte, HLE trasferisca a HLM la totalità delle attività di assicurazione Vita di HLE in
base ai termini del presente Programma.
1.7.
HLE e HLM hanno concordato di comparire tramite il loro legale all’udienza per la richiesta di
approvazione del presente Programma, si sono impegnate ad accettarne i vincoli e a compiere
tutto quanto ragionevolmente necessario o funzionale (compresa l’esecuzione di documenti)
all’adempimento del Programma.
1.8.
Con l’accordo stipulato il 24 giugno 2014 HLE e HLM hanno concordato alcune questioni
accessorie e aggiuntive rispetto al Programma (Accordo Integrativo di Trasferimento).
2. INTERPRETAZIONE
2.1.
Nel presente Programma (compresi gli Allegati e le Appendici), i termini e le espressioni avranno
i significati riportati in Appendice, salvo diversamente richiesto dal contesto.
2.2.
Nel presente Programma, il termine responsabilità include le responsabilità, i doveri e gli obblighi
di ogni tipo (presenti o futuri, effettivi o contingenti). I termini diritti, benefici e poteri includono i
diritti, i benefici e i poteri di ogni tipo (presenti o futuri, effettivi o contingenti).
2.3.
Ogni riferimento al presente Programma include la sua Appendice e, salvo diversamente
richiesto dal contesto, i riferimenti ai paragrafi o all’Appendice rimandano ai paragrafi e
all’Appendice del presente Programma.
2.4.
I titoli sono inseriti nel presente Programma a semplice scopo pratico e non influiscono sulla sua
interpretazione.
2.5.
Il termine “compreso” deve essere interpretato senza alcun intento limitativo.
2.6.
Tutti i riferimenti alla legislazione:
2.6.1.1.
rimanderanno alla legislazione irlandese, se non diversamente indicato; e
2.6.1.2.
includeranno il riferimento a ogni legislazione ad essa subordinata;
inoltre, salvo diversamente richiesto dal contesto, i termini e le espressioni utilizzate
nelle Leggi e nei regolamenti emessi conformemente a detta legislazione avranno lo
stesso significato nel presente Programma.
2.7.
Nel presente Programma, ogni riferimento ad un atto normativo, ad una disposizione ordinaria o
ad una legislazione subordinata sarà ritenuto includere il riferimento a tale atto normativo,
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disposizione ordinaria o legislazione subordinata così come di volta in volta emendati, sostituiti o
nuovamente promulgati, nonché a ogni provvedimento o ordinanza di volta in volta emessi ai
sensi dell’atto normativo, della disposizione ordinaria o della legislazione subordinata in
questione.
DISPOSIZIONI OPERATIVE
3. Trasferimento dell’Attività
Alla Data di Decorrenza del Programma, l’Attività sarà trasferita e conferita a HLM, e sarà gestita in
base al presente Programma.
4. Trasferimento delle Polizze, delle Riserve e della Documentazione
4.1.
Con effetto a partire dalla Data di Decorrenza del Programma, le Polizze da trasferire (ad
eccezione delle Polizze Escluse), gli asset sottostanti alle Riserve Trasferite e la
Documentazione (eccetto quella relativa alle Polizze Escluse) saranno trasferiti e conferiti a HLM
ai sensi del presente Programma e in virtù dell’Ordinanza, senza nessun atto o strumento
ulteriore. HLM succederà, diventerà responsabile e titolare dell’integralità dei diritti, delle
discrezioni, delle autorità, dei benefici e dei poteri di HLE comunque esistenti alla Data di
Decorrenza del Programma, in base ai termini delle Polizze da trasferire (ad eccezione delle
Polizze Escluse), degli asset sottostanti alle Riserve Trasferite e alla Documentazione (eccetto
quella relativa alle Polizze Escluse). HLM subentrerà in tutte le difese, le domande principali e
riconvenzionali e i diritti di compensazione nei riguardi e ai sensi delle Polizze da trasferire (ad
eccezione delle Polizze Escluse), che sarebbero stati a disposizione di HLE.
4.2.
HLE e HLM adotteranno, rispettivamente, i provvedimenti e compiranno gli atti (compresa
l’esecuzione e la consegna di documenti) necessari per rendere effettivo o per perfezionare il
trasferimento e il conferimento a HLM delle Polizze da trasferire (ad eccezione delle Polizze
Escluse), degli asset sottostanti alle Riserve Trasferite e della Documentazione (eccetto quella
relativa alle Polizze Escluse), in base ai termini del presente Programma.
4.3.
Qualora venga effettuato un pagamento (compreso il versamento di un premio), acquisito un
bene o conferito un diritto a favore/da parte di/a HLE dopo la Data di Decorrenza del Programma
in relazione alle Polizze da trasferire (ad eccezione delle Polizze Escluse) e agli asset sottostanti
alle Riserve Trasferite, e qualora si tratti di un pagamento o di un bene maturato sulle suddette
Polizze da trasferire (ad eccezione delle Polizze Escluse) e sugli asset sottostanti alle Riserve
Trasferite, HLE riconosce che riceverà tale pagamento, bene o diritto in qualità di agente per
conto di HLM, si impegna ad informarne immediatamente HLM e, non appena ragionevolmente
possibile e, in ogni caso, entro e non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento, a corrispondere
l’importo del suddetto pagamento o (se legalmente abilitata in tal senso) a trasferire il bene o il
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diritto ricevuti a HML o conformemente alle sue istruzioni.
4.4.
A partire dalla Data di Decorrenza del Programma, chiunque sia titolare di una Polizza da
trasferire (eccetto le Polizze Escluse) acquisirà nei confronti di HLM, in sostituzione e con
l’esclusione di ogni diritto che possa avere (avuto) nei confronti di HLE ai sensi di tale Polizza da
trasferire (dalla quale HLE sarà interamente svincolata), gli stessi diritti che vantava nei confronti
di HLE ai sensi della Polizza da trasferire. Per quanto riguarda le Polizze da trasferire (eccetto le
Polizze Escluse) in base alle quali i premi o altre somme ad esse attribuibili o riferibili continuino
ad essere dovute, a partire dalla Data di Decorrenza del Programma, i premi o le altre somme
ulteriori o aggiuntive ad esse attribuibili o riferibili saranno dovute a HLM, in base alle relative
modalità e scadenze.
4.5.
A partire da e dopo la Data di Decorrenza del Programma, ogni titolare di una Polizza oggetto
del Trasferimento (eccetto le Polizze Escluse) acquisirà, in sostituzione delle responsabilità e
degli obblighi assunti nei confronti di HLE, le stesse responsabilità nei confronti di HLM.
4.6.
Salvo diversamente richiesto dal contesto, a partire dalla Data di Decorrenza del Programma,
tutti i riferimenti contenuti in una Polizza da trasferire (eccetto le Polizze Escluse) a HLE, al
Consiglio di Amministrazione di HLE, all’Attuario Incaricato di HLE o ad altri funzionari,
dipendenti o agenti di HLE, dovranno essere interpretati come riferimenti a HLM, al Consiglio di
Amministrazione di HLM, all’Attuario Incaricato di HLM o ad altri funzionari, dipendenti o agenti
di HLM. In particolare, ma senza alcun intento limitativo, a partire dalla Data di Decorrenza del
Programma, tutti i diritti e/o i doveri esercitabili o espressi come tali e le responsabilità a carico di
HLE, del Consiglio di Amministrazione di HLE, dell’Attuario Incaricato di HLE o di qualunque
altro funzionario, dipendente o agente di HLE in relazione ad una Polizza da trasferire (eccetto le
Polizze Escluse) o ad asset sottostanti alle Riserve Trasferite, saranno esercitabili da parte di o a
carico di HLM, del Consiglio di Amministrazione di HLM, dell’Attuario Incaricato di HLM o di
qualunque altro funzionario, dipendente o agente di HLM, a seconda dei casi.
5. Trasferimento di Responsabilità
5.1.
Con effetto a partire dalla Data di Decorrenza del Programma, ai sensi del presente Programma
e in virtù dell’Ordinanza, senza nessun atto o strumento ulteriore (ma fatti salvi i termini del
presente Programma e dell’Ordinanza), ogni Responsabilità (eccetto le responsabilità relative
alle Polizze Escluse) verrà trasferita e sarà a carico di HLM. Di conseguenza, HLE si intenderà
totalmente sollevata e HLM subentrerà in tutte le responsabilità connesse alla suddetta
Responsabilità Trasferita (eccetto le responsabilità relative alle Polizze Escluse). HLM terrà HLE
indenne da ogni responsabilità connessa alle Responsabilità Trasferite (eccetto le responsabilità
relative alle Polizze Escluse).
5.2.
HLE e HLM adotteranno, rispettivamente, i provvedimenti e compiranno gli atti (compresa
l’esecuzione e la consegna di documenti) necessari per rendere effettiva o per perfezionare
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l’assunzione da parte di HLM di tutte le Responsabilità Trasferite (eccetto quelle relative alle
Polizze Escluse) alle quali si riferisce il presente Programma.
5.3.
A partire da e dopo la Data di Decorrenza del Programma HLM adempierà per conto di HLE o, in
mancanza di ciò, terrà HLE indenne da:
5.3.1.
tutte le Responsabilità Trasferite (eccetto quelle relative alle Polizze Escluse) che (fermo
restando il precedente paragrafo 5.1) non siano o non possano essere trasferite alla Data
di Decorrenza del Programma, ai sensi di quest’ultimo o dell’Ordinanza, qualora tale
trasferimento non rientri nella giurisdizione della Corte o per qualunque altro motivo, finché
la Responsabilità Trasferita in oggetto non sia effettivamente trasferita o diventi di
competenza di HLM, in base ai termini del presente Programma e dell’Ordinanza; e
5.3.2.
fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente Programma, ogni altra responsabilità
(eccetto l’imposizione fiscale) maturata a partire dalla Data di Decorrenza del Programma
in relazione all’Attività Trasferita o direttamente derivante dal Trasferimento o da qualunque
documento eseguito per rendere quest’ultimo effettivo.
5.4.
Qualora HLE abbia diritto a percepire una somma ai sensi dell’indennizzo di cui al paragrafo 5.3,
dovrà ricevere una somma pari alla responsabilità per cui è previsto l’indennizzo, fermo restando
che HLM non sarà tenuta a versare alcuna imposta diretta o indiretta in relazione alla suddetta
responsabilità soggetta a indennizzo.
6. Continuità
6.1.
Qualora,
alla
Data
di
Decorrenza
del
Programma,
esistano
procedure
giudiziarie,
semigiudiziarie, disciplinari, amministrative, di arbitrato o altri procedimenti intentati da o contro
HLE relativamente all’Attività Trasferita (eccetto le Polizze Escluse), detti procedimenti saranno
portati avanti da o contro HLM, fatta salva l’Ordinanza. A partire dalla Data di Decorrenza del
Programma, HLM subentrerà in tutte le difese, le domande principali e riconvenzionali e i diritti di
compensazione che sarebbero stati a disposizione di HLE in relazione a tali procedimenti.
6.2.
Qualora, a partire dalla Data di Decorrenza del Programma, qualunque soggetto autorizzato in
tal senso in virtù di una Polizza da trasferire, eserciti un’opzione concessa ai sensi di tale Polizza
e:
6.2.1. l’opzione preveda l’emissione di una Polizza nuova o sostitutiva; o
6.2.2.
l’Attuario Incaricato di HLM lo ritenga opportuno per conformarsi all’opzione di
emissione di una Nuova Polizza,
detta opzione sarà soddisfatta tramite l’emissione, da parte di HLM, di una o più Polizze
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conformi ai termini dell’opzione in questione o, qualora HLM non emetta, al momento
dell’esercizio di tale opzione, Polizze esattamente conformi a quella alla quale si riferisce
l’opzione, di una Polizza che l’Attuario Incaricato di HLM consideri la più affine possibile,
conformemente ai termini e alle condizioni applicabili in quel momento alle Polizze di HLM.
7. Polizze Escluse
7.1.
Le Polizze Escluse non saranno trasferite a HLM in base al presente Programma alla Data di
Decorrenza e, fatti salvi i paragrafi 5.3.1 e 7.2, le responsabilità riferite alle Polizze Escluse
rimarranno di competenza di HLE, in attesa del loro trasferimento.
7.2.
A partire dalla Data di Decorrenza, tutte le responsabilità di HLE riferibili alle Polizze Escluse
saranno integralmente riassicurate da HLM; a titolo di contropartita, HLE verserà a HLM tutti i
premi incassati in relazione alle Polizze Escluse a partire dalla Data di Decorrenza.
7.3.
Con effetto a partire dalla Data di Decorrenza, HLM sarà responsabile, a proprie spese, di tutti
gli aspetti amministrativi delle Polizze Escluse.
7.4.
A una data non anteriore alla Data di Decorrenza del Programma, ma corrispondente o
posteriore alla data in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
7.4.1.
in relazione ad una Polizza che rientri nella definizione di Polizza Esclusa di cui al
paragrafo (i), l’autorità di sorveglianza dello Stato membro che, in relazione alla Polizza
Esclusa, sia lo Stato membro di assunzione dell’impegno, abbia acconsentito (o si ritenga
abbia acconsentito) al Programma ai fini del Regolamento 1994;
7.4.2.
in relazione ad una Polizza che rientri nella definizione di Polizza Esclusa di cui al
paragrafo (ii) o (iii), essa sia stata trasferita su Ordinanza di Jersey o di Guernsey (a
seconda di casi);
7.4.3.
in relazione a qualunque Polizza Esclusa, HLE abbia acconsentito ad una sua specifica
novazione con HLM;
tutti i diritti e le responsabilità di cui a ciascuna delle suddette Polizze Escluse saranno trasferiti a HLM,
a condizione che HLE notifichi a HLM il trasferimento di tutte le Polizze Escluse e che queste ultime
siano trasferite conformemente al presente Programma. Ciascuna di tali Polizze sarà successivamente
gestita sotto ogni aspetto da HLM in base alle disposizioni del presente Programma, come se si
trattasse di una Polizza da trasferire, e le relative responsabilità saranno successivamente gestite sotto
ogni aspetto da HLM in base alle disposizioni del presente Programma, come se si trattasse di
Responsabilità Trasferite.
8. Assegnazione di asset e fondi
8.1.
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Alla Data di Decorrenza, gli asset che rappresentano le riserve tecniche, stabilite in base ai
Regolamenti (maltesi) sulle Attività Assicurative (Attività e Passività) (Legislazione Sussidiaria
403.16), saranno assegnati da HLM alle Polizze da trasferire.
8.2.
Polizze Unit-Linked
8.2.1.
Alla Data di Decorrenza, tutti i fondi Linked di HLE saranno trasferiti a HLM e diventeranno
fondi Linked di HLM; in altre parole, HLM deterrà gli stessi fondi Linked deenuti da HLE
immediatamente prima della Data di Decorrenza, in relazione alle Polizze Unit-Linked;
8.2.2.
Alla Data di Decorrenza, ad ogni Polizza Unit-Linked saranno assegnate delle quote nei
fondi Linked di HLM di cui al precedente paragrafo 8.2.1; le quote saranno dello stesso
tipo, importo e valore unitario di quelle assegnate alla Polizza Unit-Linked nel relativo
fondo Linked di HLE immediatamente prima della Data di Decorrenza.
9. Premi e Mandati
9.1.
A partire dalla Data di Decorrenza, tutti i premi e gli altri importi attribuibili o riferibili alle Polizze
da trasferire saranno dovuti a HML e dovranno essere incassati da HLM.
9.2.
Qualunque mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Decorrenza circa le modalità di
pagamento, da parte di HLE, di qualsiasi importo dovuto in riferimento ad una Polizza da
trasferire, continuerà a rimanere valida a partire dalla Data di Decorrenza. Resta inteso che,
qualora detto mandato riguardi una Banca Estera che non riconosca l’Ordinanza e non accetti le
istruzioni, HLE agirà conformemente al mandato o ad altre istruzioni in qualità di agente di HLM,
a condizione che venga dapprima messa in condizioni di farlo da HLM e purché HLM si faccia
carico dei relativi costi, fino all’ottenimento di un mandato o di istruzioni sostitutive.
9.3.
Qualunque mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Decorrenza (comprese, ma senza
alcun intento limitativo, le istruzioni impartite da un cliente ad una banca sotto forma di addebito
diretto o di ordine pendente) circa le modalità di pagamento, da parte di una banca o di un altro
intermediario, di premi o di altri importi dovuti in riferimento ad una Polizza da trasferire, entrerà
in vigore e resterà valido come se la banca o l’intermediario avesse provveduto e autorizzato
tale pagamento a HLM. Resta inteso che, qualora detto mandato riguardi una Banca Estera che
non riconosca l’Ordinanza e non accetti le istruzioni, HLE renderà conto a HLM di ogni
pagamento incassato in base al suddetto mandato e agirà in qualità di agente di HLM,
conformemente al mandato o ad altre istruzioni. HLM rimborserà a HLE tutti i costi da essa
sostenuti in tale qualità, fino all’ottenimento di un mandato o di istruzioni sostitutive, a condizione
che HLE, per quanto possibile, fornisca a HLM tutte le ricevute e la documentazione
giustificativa dei costi così sostenuti.
10. Protezione dei dati e altre procure
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A partire dalla Data di Decorrenza del Programma, i Documenti, che possono includere dati personali
tutelati ai sensi delle Leggi 1988 e 2003 sulla Protezione dei Dati, potranno essere utilizzati da HLM e
da ogni suo amministratore, dipendente, funzionario, attuario, agente o contraente, nella stessa misura
in cui venivano utilizzati da HLE e dai sui amministratori, funzionari, dipendenti, attuari, agenti o
contraenti prima del trasferimento, per qualunque scopo connesso alle Polizze da trasferire compresa,
in particolare, la loro amministrazione, e tutte le questioni ad esse pertinenti e conseguenti, senza che
sia richiesto il consenso dei singoli Assicurati in relazione a tale divulgazione, trasferimento e utilizzo.
Qualora a HLE sia stata concessa una procura in relazione ad una Polizza da trasferire dal suo titolare,
ai sensi delle Leggi 1988 e 2003 sulla Protezione dei Dati o altrimenti, a partire dalla Data di
Decorrenza del Programma, detta procura sarà ritenuta essere stata concessa a HLM o a qualunque
suo amministratore, funzionario, dipendente, attuario, agente o contraente.
11. Costi e spese
I costi connessi alla preparazione e alla negoziazione del Programma, alla sua presentazione al
Tribunale e alla sua attuazione saranno sostenuti da HLE, attingendo al fondo azionisti.
12. Data di Decorrenza del Programma
Il presente Programma entrerà in vigore alle ore 23.59 GMT della Data di Decorrenza.
13. Emendamenti, modifiche o aggiunte
13.1. Alla Data di Decorrenza del Programma o prima di essa, previa autorizzazione del Tribunale,
sarà possibile apportare al presente Programma emendamenti, modifiche e aggiunte (compresa
ogni ulteriore condizione o disposizione approvata o imposta dal Tribunale), previo accordo di
HLE e HLM. Resta inteso che la Banca Centrale dovrà essere stata informata in merito alla
proposta di emendamento, modifica o aggiunta e potrà comparire o essere ascoltata in
Tribunale.
13.2. Qualora, in qualunque momento dopo la data dell’Ordinanza, l’attuazione delle disposizioni del
presente Programma si riveli impossibile o impraticabile, HLM avrà la facoltà di rivolgersi al
Tribunale per essere autorizzata a modificarne i termini, a condizione che:
13.2.1.
detta richiesta sia accompagnata dalla relazione di un attuario indipendente attestante
che, a suo parere, il proposto emendamento non influirà negativamente sulle ragionevoli
aspettative né ridurrà la protezione conferita dal presente Programma ai titolari delle Polizze
da trasferire, delle Polizze Escluse e di tutti gli altri assicurati di HLM; e
13.2.2.
la Banca Centrale e HLE (se non precedentemente liquidata o comunque sciolta ai
sensi della Legge irlandese sulle Società) siano state informate di tale richiesta, che la Banca
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Centrale vi abbia acconsentito e che HLE possa comparire ed essere ascoltata in Tribunale.
13.3. Qualora, in qualsiasi momento dopo la data dell’Ordinanza, una Legge o norma fiscale sia
emendata, modificata o nuovamente promulgata e l’Attuario Incaricato di HLM ritenga che, in
seguito a tale emendamento, modifica o nuova promulgazione, le disposizioni del presente
Programma operino (o possano operare) in maniera sostanzialmente diversa da quella in cui
avrebbero continuato ad operare in assenza di tale emendamento o nuova promulgazione, HLM
avrà la facoltà di rivolgersi al Tribunale per essere autorizzata ad apportate al Programma la
modifica o l’aggiunta proposta da HLM e approvata dalla Banca Centrale, in quanto volta a
limitare la misura in cui le disposizioni del Programma dovrebbero o potrebbero operare in
maniera sostanzialmente diversa. Detta richiesta sarà accompagnata dalla relazione di un
attuario indipendente attestante che, a suo parere, la proposta modifica o aggiunta non influirà
negativamente sulle ragionevoli aspettative né ridurrà la protezione conferita dal presente
Programma ai titolari delle Polizze da trasferire, delle Polizze Escluse e di tutti gli altri assicurati
di HLM.
14. Legge applicabile
Il presente Programma sarà regolamentato ed interpretato in base alle leggi irlandesi.
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APPENDICE 1
DEFINIZIONI
Attività Trasferita
designa l’attività assicurativa Vita svolta da HLE alla Data di Decorrenza del
Programma, comprensiva delle Polizze da trasferire, delle Riserve Trasferite, delle
ResponsabilitàTrasferite e dei Documenti (escludendo ogni altra attività);
Attuario Incaricato
di HLE
designa l’attuario di volta in volta incaricato da HLE ai sensi del Paragrafo 34 della
Legge 1989;
Attuario Incaricato
di HLM
designa l’attuario di volta in volta incaricato da HLM ai sensi dell’art. 22 della Legge
XVII di Malta del 1998 sulle Attività Assicurative;
Banca Centrale
designa la Banca Centrale d’Irlanda;
Banca Estera
designa qualunque banca, società di credito edilizio, istituto di credito o relativa filiale
situata ed operante in una giurisdizione diversa dalla Repubblica d’Irlanda;
Data di Decorrenza
del Programma
designa il 30 novembre 2014 o altra data che HLE e HLM potranno concordare e che
sia accettata dal Tribunale, alla quale entrerà in vigore il Programma;
Documenti
designa tutti i registri e i documenti di HLE relativi all’Attività Trasferita, compresi (ma
senza alcun intento limitativo) dati (che possono includere dati personali tutelati ai
sensi delle Leggi 1988 e 2003 sulla Protezione dei Dati), manuali, istruzioni, software di
quotazione interni, modelli attuariali, elenchi di clienti, informazioni commerciali, piani e
previsioni aziendali, documenti di conformità, prospetti e documenti relativi alle
commissioni, documenti contabili e fiscali (compresa IVA), corrispondenza, proposte,
documenti relativi alle polizze e richieste dei clienti;
Fondo Linked
designa qualunque fondo d’investimento unit-linked a disposizione dei titolari di polizze
unit-linked HLE o HLM (a seconda del contesto), al quale è direttamente collegata la
prestazione d’investimento di tali polizze;
Irlanda
designa l’Irlanda, escludendo l’Irlanda del Nord;
Legge di Guernsey
designa la Legge 2002 (Baliato di Guernsey) (e successive modifiche) sulle Attività
Assicurative;
Legge di Jersey
11
designa la Legge 1996 (Jersey) sulle Attività Assicurative;
Legge 1909
designa la Legge 1909 sulle Compagnie d’Assicurazioni;
Legge 1936
designa la Legge 1936 sulle Assicurazioni;
Legge 1989
designa la Legge 1989 sulle Assicurazioni;
Leggi
designa le Leggi 1909-2009 sulle Assicurazioni, tutti i regolamenti emanati ai sensi di
tali Leggi e i regolamenti in materia di assicurazione, emessi ai sensi della Legge 1972
delle Comunità Europee;
Ordinanza
designa l’ordinanza emessa (o, a seconda dei casi, che deve essere emessa) dal
Tribunale per autorizzare il presente Programma ai sensi del Paragrafo 13 della Legge
1909 e dell’art. 35 dei Regolamenti 1994, e le ulteriori ordinanze che le parti
richiederanno e che il Tribunale riterrà adeguate ai sensi del Paragrafo 36 della Legge
1989;
Ordinanza di Guernsey designa un’ordinanza emessa dalla Royal Court di Guernsey al fine di autorizzare il
Programma per Guernsey, ai sensi del Paragrafo 44 della Legge di Guernsey e
qualunque ordinanza (compresa qualunque ordinanza successiva e accessoria)
relativa al Programma per Guernsey, emessa dalla Royal Court in base alla Legge di
Guernsey;
Ordinanza di Jersey
designa un’ordinanza emessa dalla Royal Court di Jersey al fine di autorizzare il
Programma per Jersey ai sensi dell’art. 27 e dell’Allegato 2 della Legge di Jersey e
qualunque ordinanza (compresa qualunque ordinanza successiva e accessoria)
relativa al Programma per Jersey, emessa dalla Royal Court in base alla Legge di
Jersey;
Polizza
ha il significato attribuito nel Paragrafo 3 della Legge 1936;
Polizza di Guernsey
designa qualunque Polizza di HLE, inclusa nell’Attività Trasferita svolta all’interno del
Baliato di Guernsey o che coinvolge tale territorio o relativa alle Polizze da trasferire,
che sia stata emessa ai sensi delle leggi di Guernsey o a favore di un residente nel
Bailato di Guernsey e che la Royal Court di Guernsey abbia il potere di trasferire in
base alla Legge di Guernsey;
Polizza di Jersey
designa qualunque Polizza HLE inclusa nell’Attività Trasferita svolta a/da Jersey (così
come questa espressione è interpretata ai fini della Legge di Jersey) e che la Royal
Court di Jersey abbia il potere di trasferire in base alla Legge di Jersey;
Polizza esclusa
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designa:
(i)
qualunque Polizza da trasferire di cui qualsiasi autorità normativa AEE
competente non abbia autorizzato la cessione ai sensi dell’art. 35(2)(a) del
Regolamento 1994 o si ritenga che possa averla respinta ai sensi dell’art. 35(2)(b) del
Regolamento 1994 o che, per qualsiasi motivo, non possa essere trasferita alla Data di
Decorrenza del Programma; e
(ii)
qualunque Polizza di Jersey (nella misura e fintanto che il Programma per
Jersey non abbia ottenuto la necessaria approvazione del Tribunale e non diventi
effettivo in base ai relativi termini); e
(iii)
qualunque Polizza di Guernsey (nella misura e fintanto che il Programma per
Guernsey non abbia ottenuto la necessaria approvazione del Tribunale e non diventi
effettivo in base ai relativi termini);
Polizza da trasferire
designa ciascuna Polizza Unit Linked e ciascuna Polizza assicurativa di protezione del
credito in relazione alle quali HLE ha assunto una responsabilità:
14.1.1.0.1.
in vigore alla Data di Decorrenza del Programma; o
14.1.1.0.2.
non in vigore alla Data di Decorrenza del Programma, ma in
relazione alla quale esiste a tale data una (potenziale) responsabilità;
e i diritti, i poteri, gli obblighi e le responsabilità di HLE ai sensi o in virtù di tali Polizze.
Polizze assicurative
a tutela del credito
designa l’assicurazione sulla vita e la componente per invalidità permanente di
ciascuna polizza assicurativa di protezione del credito sottoscritta da HLE e Catalina
Insurance Ireland Limited;
Polizze Unit-Linked
designa i contratti collegati (in base al significato attribuito nel Regolamento 1994)
emessi da HLE e in vigore alla data di Decorrenza del Programma.
Programma
designa il presente Programma nella sua forma originale o con qualunque modifica,
aggiunta o condizione approvata o imposta dal Tribunale:
Programma per
Guernsey
designa il programma di trasferimento a HLM dell’Attività Trasferita in relazione alle
Polizze di Guernsey, da presentare alla Royal Court di Guernsey ai sensi del Paragrafo
44(1) della Legge di Guernsey;
Programma per Jersey designa il programma di trasferimento a HLM dell’Attività Trasferita svolta da HLE
a/da Jersey, da presentare alla Royal Court di Jersey ai sensi dell’art. 27 e
dell’Allegato 2 della Legge di Jersey;
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Regolamento
1994
designa il Regolamento Quadro 1994 (Assicurazioni Vita) delle Comunità Europee;
Responsabilità
Trasferite
designa tutti i debiti, gli obblighi e le responsabilità di qualunque natura di HLE alla
Data di Decorrenza del Programma, derivanti, assegnate o attribuibili dalle/alle Polizze
da trasferire, alle Riserve Trasferite o ai Documenti, in base a principi contabili e
attuariali generalmente accettati;
Riserve Trasferite
designa, in relazione alle Polizze da trasferire:
(i)
Tutti gli asset collegati (in base al significato attribuito nel Regolamento
1994) detenuti o direttamente attribuibili alle Polizze Unit-Linked, ma
escludendo, a scanso di equivoci, le riserve matematiche detenute per i
contratti collegati (in base al significato attribuito nel Regolamento 1994)
eccedenti la passività unitaria (in base al significato attribuito nel
Regolamento 1994); e
(ii)
gli asset che rappresentano costi di competenza o passività in relazione a
determinate Polizze da trasferire, compresi (ma senza alcun intento
limitativo), premi, pagamenti e saldi dovuti in relazione alle Polizze da
trasferire detenute da HLE immediatamente prima della Data di
Decorrenza del Programma.
Trasferimento
designa il trasferimento dell’Attività Trasferita;
Tribunale
designa l’Alta Corte irlandese.
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