Presentazione del Corso - azienda usl 12 versilia

Giornata di Formazione
addetti settore alimentare
18 novembre 2014
Sede ConfCommercio
Via L.Repaci - Viareggio
Nozioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari
preimballati e non preimballati
ASL12 Viareggio Dipartimento di Prevenzione
UFC Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria – Fabiano Fattorini
Riferimenti normativi
- sicurezza alimentare Oggi parliamo di :
Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari:
Decreto Legislativo nr 109/92
Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: Reg UE
1169/2011 ( NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA ) - Circolare Ministero dello
Sviluppo Economico Prot 0139304 del 31/07/2014
Riferimenti normativi
Norme Specifiche di settore
Etichettatura delle carni bovine - Reg CE 1760/2000, s.m.i.
Etichettatura del latte fresco pastorizzato - L.169/1989, s.m.i.
Etichettatura del miele - D.Lvo nr 179/2004
Etichettatura delle Uova - Reg CE 589/2008, s.m.i
Etichettatura dei prodotti da forno - Legge 580/1967 e DPR 187/2001
Cartello Unico ingredienti - D.M. Ministero Ind. Comm. Artig.to 20/12/1994
Reg UE 1169/2011 - D.lvo 109/92
Fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori
Etichettatura dei prodotti alimentari preimballati (ex
preconfezionati) e non preimballati (ex preincarto)
Introduzione
‰ Il Reg UE 1169/2011 contempla 55 articoli e 15 allegati ed entra in
vigore in tre distinti momenti :
¾ dal 1 gennaio 2014 obbligo dell’ informazione inerente - tenore in
materie grasse e rapporto collagene/proteine nelle carni macinate
(prodotti preimballati)
¾ dal 13 dicembre 2014 applicazione di tutti gli articoli del Reg UE
tranne la parte inerente “ La dichiarazione nutrizionale ”
¾ dal 13 dicembre 2016 obbligo delle informazioni relative
Dichiarazione Nutrizionale (applicazione totale del Reg. UE )
alla
Introduzione – consumatori finali
Cinquantaquattro articoli del Regolamento Comunitario
sono dedicati ai prodotti alimentari PREIMBALATI (ex
preconfezionati) destinati ai consumatori finali
UN solo l’articolo, il nr44, è dedicato ai prodotti Non
Preimballati (ex preincarto) e prodotti venduti sfusi ai
consumatori finali
Obblighi degli operatori della ristorazione
Il Reg UE 1169/2011, così come il D.lgs 109/92, si
applica anche alla ristorazione/mense fino a quando i
prodotti alimentari Preimballati e/o sfusi sono in fase di
immagazzinamento e cioè stoccati nell’impianto
frigorifero, armadio congelatore, locale destinato allo
stoccaggio alimenti, ecc.)
Importante
Al momento non vi sono disposizioni per quanto riguarda
I
prodotti/preparazioni gastronomiche
somministrazione ai clienti/avventori
in
fase
di
Perché il settore della ristorazione/bar caffetteria
deve rispettare il Reg Comunitario
Responsabilità - Reg UE 1169/11 art 8 paragrafo 5
Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare,
nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la
conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di
informazioni sugli alimenti …… attinenti alle loro attività
Responsabilità del settore bar/caffetteria
Responsabilità - Reg UE 1169/11 art 8 paragrafo 3
Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle
informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui
conoscono o presumono (di conoscere) , in base alla informazioni in loro
possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa
in materia di informazioni sugli alimenti ……
In pratica
Chi di professione esercita attività di bar caffetteria/ristoratore/ ecc.
non fornisce/utilizza alimenti non conformi ai requisiti inerenti
l’etichettatura.
Responsabilità e passaggio informazioni dei
prodotti venduti sfusi
Responsabilità - Reg UE 1169/11 art 8 paragrafo 6
Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), nell’ambito delle imprese
che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non
preimballati (cioè sfusi) destinati al C.F o alle collettività, siano
trasmesse all’OSA che riceve tali prodotti in modo che le
informazioni obbligatorie siano fornite al consumatore …..
In pratica
Un panificio artigianale, una laboratorio di pasticceria, un laboratorio
di pasta fresca artigianale, che fornisce i propri prodotti ad altri OSA
(bar, ristorante, negozio di generi alimentari) deve trasmettere le
pertinenti informazioni.
Che cos’ è l’etichetta e l’etichettatura dei
prodotti alimentari
L’etichetta e l’etichettatura rappresentano il primo contatto del
consumatore con il prodottoalimentare
E’ un contratto/accordo tra il produttore ed il cliente/consumatore
Scopo dell’etichettatura
-
Reg UE 1169/2011 art 1
La finalità dell’etichettatura consiste nel tutelare gli interessi del
consumatore, la lealtà dello scambio commerciale e la possibilità di
garantire la libera circolazioni degli alimenti all’interno dell’Unione
Europea.
Pratiche leali d’informazione -
Reg UE 1169/2011 art 7
Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore per quanto
riguarda le caratteristiche dell’alimento, in particolare
La natura dell’alimento
L’identità
Le proprietà
La composizione
La quantità
La durata di conservazione
Il paese di origine o il luogo di provenienza
Omissis..
non attribuiscono al prodotto effetti o proprietà che non possiede
Omissis
Alcune definizioni
Reg UE 1169/2011 art 2 - D.lvo 109/92
Alimento preimballato: (ex Preconfezionato) l’unità di vendita destinata a
essere presentata come tale al consumatore e alle collettività….
(Reg UE 1169711 art 2.2.e)
Es . Confezione Pizza surgelata, Pasta Barilla = PREIMBALLATO =
ex Preconfezione
---------------------------------------------------------Gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del C.F. o
preimballati x la vendita diretta non sono considerati ALIMENTO
PREIMBALLATO
e si chiamano Alimenti NON Preimballati (art 44 Reg UE 1169)
Es Conf.ne di biscotti di panificio artigianale = Non Preimballato =
ex Preincarto
Alimento non preimballato – ex preincarto
Confezione di Biscotti da panificio artigianale
Porzione di formaggio Preincartato
Alcune definizioni
Ingrediente : qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli
additivi e gli enzimi, e qualunque costituente di un ingrediente
composto , le sostanze che provocano allergie
Ingrediente composto: un ingrediente che è esso stesso il prodotto di
più ingredienti (es. mortadella impiegata per la produzione di ripieno
nei ravioli)
Cos’è un additivo alimentare
Def.ne DM 27/02/96 n.209 - Reg UE 1333/2008 art 3.a – Reg UE 1129/2011
Additivo alimentare: sostanza che non è usata tal quale come alimento
in sé, ma è utilizzata a scopo tecnologico nella fabbricazione,
trasformazione e preparazione di alimenti …. (Reg UE 1333/08 art 3.1.a)
--------------------------------------
¾
Gli Additivi Alimentari non sono consumati come alimenti … tranne
eccezione ……(Reg UE 1333/2008 art.3.g)
Un Additivo che è un alimento
Ravioli esselunga x ingredienti composti -mortadella
Alcune definizioni
Denominazione dell’alimento (legale, usuale, descrittiva)
Le Denominazioni
- Reg UE 1169/2011 art 9 + All.to II - D.lvo 109/92 art 3
La denominazione del prodotto
1) Legale = la denominazione di un alimento è stabilita da disposizioni Nazionali
o dalla U.E. (QUINDI DENOMINZIONE DISCIPLITA DA LEGGE)
Es. olio extra vergine di oliva, pasta di semola di grano duro, miele,
prosciutto di Parma, formaggio Gorgonzola, ecc
2) Usuale = una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai
consumatori dello Stato membro:
Es: pizza, gelato, ecc
Le denominazioni
3) Descrittiva = una denominazione che descrive l’alimento e se
necessario il suo uso ……..omissis
E’ associata ad un prodotto alimentare “nuovo/innovativo” frutto
della ricerca dell’azienda che l’ha creato, deve essere presente un
sintetica descrizione sulle caratteristiche del prodotto.
Es: GRANCEREALE, la descrizione sarà : biscotto a base di cereali…
Grancereale
Prodotti preimballati, elenco indicazioni
obbligatorie
- Reg UE 1169/2011 art 9 + All.ti - D.lvo 109/92 art 3 – Reg UE 16/2012
a)
denominazione dell’alimento (legale, usuale, descrittiva) + se il caso
Indicazioni complementari di cui All.to III.
Es 1. alimento la cui conservazione è prolungata mediante gas d’imballaggio,
l’indicazione complementare sarà: “confez. in atm. Protettiva”
Es 2. Dolciumi contenenti acido glicirrizzico (p.3.2) l’indicazione sarà “ contiene
liquirizia” - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione….
Ed All.to VI
La denominazione dell’alimento è accompagnata da un’indicazione dello stato
fisico del prodotto
Es: In polvere, liofilizzato, surgelato, decongelato, ecc
Etichetta x atm protettiva
Alcune definizioni
Luogo di provenienza: qualunque luogo indicato come quello da cui
proviene l’alimento, ma che non è il paese di origine - Reg UE 1169/2011 art .
2.g) -
¾ Tecnicamente
è il luogo dove le materie prime sono lavorate ed
assemblate per produrre un prodotto finito
Paese di origine = Sono originarie di un paese le merci interamente
ottenute in tale paese come definito dal Reg CE 2913/92 art 23 e 26
•
-
Al momento il paese di origine è obbligatorio per:
le carni bovine
il miele
le uova - Ortofrutta
Latte fresco pastorizzato e latte fresco pastorizzato A.Q.
¾ Tale obbligo sarà esteso per: carni suine, ovicaprine, pollame, latte,
prodotti lattiero caseari, alimenti non trasformati
Paese di origine/Luogo di provenienza Particolarità
Reg UE 1169/2001 art 9 comma 1 .i) - art. 26.2.a)
Quello che è !!! e quello che sarà ….???
Mozzarella
Mozzarella
Etichettatura dei porodotti preimballati,
elenco indicazioni obbligatorie
- Reg UE 1169/2011 art 9 + All.to II
– Reg UE 16/2012
a) Denominazione dell’alimento
usuale, descrittiva
(Precedentemente detta Denominazione di Vendita)
= legale,
b) elenco degli ingredienti
c) Qualsiasi ingrediente o coadiuvante ecc…sostanze che provocano Allergie
d) la quantità di taluni ingredienti
e) La quantità netta dell’alimento
f) Il termine minimo di conservazione o data di scadenza
g) le condizioni particolari di conservazione e/o impiego
h) nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare (non
sussiste obbligo dell’indirizzo dello stab produzione)
Prodotti preimballati, elenco indicazioni
obbligatorie
- Reg UE 1169/2011 art 9 + All.to II - D.lvo 109/92 art 3 – Reg UE 16/2012
i) Il paese di origine o il luogo di provenienza
j) Le istruzioni per l’uso
k) Per le bevande …..omissis
l) Una dichiarazione nutrizionale – dal 13/012/2016
- numero del lotto di appartenenza (ai sensi del D.lvo 109/92) – NON previsto
dal Reg UE
- Il marchio CE x i prodotti di origine animale ove stabilito (Reg CE 853/04)
‰
Le indicazioni di cui sopra devono essere fornite in una o più lingue
ufficiali dell’Unione ( lingua Italiana obbligatorio + …….art 15.2)
Individuazione della VOCE “ Elenco ingredienti ”– art 18 Reg UE
1169/11 e D.Lgs 109/92 art 5.3
1.
L’elenco ingredienti reca un’intestazione o una indicazione che
consiste nella parola “ INGREDIENTI ”o la comprende”…..
2.
Es. Elenco Ingredienti……/ Ingredienti………………….
3.
L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine
decrescente …omissis
Etichetta degli ingredienti pasta Barilla
Omissione dell’elenco degli ingredienti
– art 19 Reg UE 1169/11, D.Lgs
109/92 art 7
1.
Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco ingredienti:
a)
I formaggi, il burro, e le creme di latte fermentati, purchè non
siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal
latte…omissis. NB il caglio ( o presame) è l’ ingrediente fondamentale per la
produzione dei formaggi ma non è un derivato del latte (enzima che si trova in
uno stomaco dei giovani ruminanti) per cui deve essere indicato come ingrediente
b)
Alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che
la denominazione dell’alimento sia identica alla denominazione
dell’ingrediente o consenta di determinare chiaramente la natura
dell’ingrediente: Es. Latte fresco pastorizzato
c)
Omissis
Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare
dall’elenco degli ingredienti – art 20 Reg UE 1169/11, D.Lgs 109/92 art 7
a)
L’ acqua quando è utilizzata, nel corso della fabbricazione, per
consentire la ricostruzione di un ingrediente utilizzato sottoforma
concentrata o disidratata; nel caso di liquido di copertura che non
è normalmente consumato
¾
NB L’acqua utilizzata per la produzione della pasta alimentare
deve comparire in etichetta come ingrediente
Etichetta degli ingredienti pasta Barilla
Una importante novità: le sostanze che
provocano allergie o intolleranze Reg UE – art 9 comma 1.c
-
; art 21.1.a ; Al.to II
In pratica cosa cambia……
Sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze
- Reg UE – art 9 comma 1.c ; art 21.1.a ; Al.to II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Cereali contenenti glutine: cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut,
o i loro ceppi e derivati tranne…omissis
Crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce, tranne…omissis
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia, tranne…
Latte e prodotti a base di latte, tranne…..omissis
Frutta a guscio quali mandorle, nocciole, noci, ecc..
Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
Anidride solforosa
Lupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi
Etichettatura di sostanze che provocano
allergie o intolleranze
- art 21. b) Rg UE 1169/2011
La denominazione della
sostanza o prodotto che provoca
allergie/intolleranza figura in etichetta ed è evidenziata attraverso
carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per es.
per dimensioni, stile o colore di sfondo
- Es.Pizza
Etichetta ravioli Esselunga x allergeni
Gli ingredienti composti usati nella
preparazione di un prodotto alimentare
Reg UE 1169/2011 All.to VII Parte E)
vediamo un Esempio
Sugo al pomodoro 1r es. x ingredienti composti
Es. pratico di un additivo che è anche un
allergene – sugo pomodoro e ricotta
Es.= Per la produzione di alcuni formaggi stagionati (es. grana
padano) può essere impiegato un conservante = E1105 - “Lisozima”
– derivato dell’ uovo che al tempo stesso è una sostanza che
provoca allergia QUINDI dovrà essere evidenziato in etichetta
¾ Vedi Esempio
Pomarola alla ricotta x lisozina es.2
Bustina di grana Padano Mensa
Etichettatura e presentazione dei prodotti
non preimballati (ex preincarto)
- art 44 Reg UE 1169/2011
Es. Biscotti prodotti preincartati da un panificio artigianale
Es Porzione di formaggio preincartata nel luogo di vendita
-
Prodotti Alimentari non Preimballati = Ove gli alimenti
siano posti in vendita al Consumatore Finale o alle
collettività senza preimballaggio o imballati sui luoghi
di vendita, è obbligatorio che questi rechino:
Etichettatura e presentazione dei prodotti
non preimballati
- art 44 Reg UE 1169/2011 e art 16 D.lvo 109/92
1.
Denominazione
descrittiva)
dell’alimento
2.
Elenco ingredienti
provocano allergie
con evidenziati i prodotti che
3.
Nome o ragione
alimentare/Marchio
sociale,
4.
La data di scadenza x la pasta fresca ripiena
Es. BISCOTTI preincartati in un panificio
(legale,
indirizzo
usuale,
dell’impresa
Prodotto Preimballato
Es .Pasta Barilla
1 Denominazione dell’alimento
Prodotto NON
Preimballato (Biscotti)
1) Denominazione dell’alimento
2 Elenco ingredienti
3 Allergeni
4 peso netto
2) Elenco ingredienti + Allergeni
evidenziati
5 TMC/Data di scadenza
6 Nome o ragione soc.le ed indirizzo
OSA (non sussiste obbligo dell’indirizzo dello stab produzione)
7 Lotto (ai sensi del D.Lvo 109/92)
8 Omissis
9 Dichiarazione nutrizionale (dal 2016)
10 Lingua Italiana + Comunitaria
11 Omisis…..
12 Omissis……
13 + Omissis
3) Nome ragione soc.
indirizzo/marchio Ditta che
commercializza
4) data di scadenza per pasta fresca
ripiena
Prodotti che per loro natura sono venduti Sfusi
Il cartello unico degli ingredienti o registro/libro ingredienti
D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44
Cartello unico degli ingredienti
e/o
Libro Ingredienti
Prodotti venduti Sfusi
D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44
Il cartello o libro ingredienti è obbligatorio nei punti
vendita che commercializzano prodotti:
della gelateria
della pasticceria
della panetteria - pastifici artigianali
della gastronomia (comprese le macelleria e pescherie)
pizza e prodotti da forno
Cos’è il cartello unico ingredienti - D.M 20/12/1994
E’ uno schema/Tabella elaborato dal Ministero
Indus.Commercio Artigianato (1994) in cui gruppi di
prodotti alimentari hanno elencati i rispettivi ingredienti
Questo fu stilato allo scopo di uniformare e suggerire un
MODO di presentare i prodotti alimentari ed i propri
costituenti, ai Consumatori Finali
Esempi di cartello unico degli ingredienti o
libro/registro ingredienti
- Cartello con informazioni/etichettatura conforme/corretta
- Cartello con informazioni/etichettatura sbagliata
Etichetta corretta x prodotto da forno = cornetto
farcito con crema pasticcera
D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44
Denominazione dell’alimento = Cornetto farcito con crema pasticcera
Sfoglia: farina di grano tipo 00, acqua, sale marino, zucchero semolato
Farcitura: (crema pasticcera a partire da un semilavorato in polvere a cui si
aggiunge latte) zucchero, amido modficato, latte scremato in polvere, siero
di latte in polvere, ricotta ( siero di latte, latte vaccino), grassi vegetali
idrogenati,
addensanti:E578,E450i,E399ii),
amido,
lattosio,
sale,
coloranti:caroteni, riboflavina), aromi, proteine del latte, emulsionanti : E327),
zucchero, amido di mais
Etichetta sbagliata x prodotto da forno = cornetto
farcito con crema pasticcera
D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44
Denominazione dell’alimento = Cornetto farcito con crema pasticcera
a) Sfoglia: farina di grano, acqua, sale marino, zucchero
b) Farcitura: crema pasticcera
¾a)
Non
presente
= tipo di farina (00) e carattere di
evidenziato/grassetto in quanto sostanza che provoca allergia,
scrittura
¾b) Non presente ingredienti ed additivi utilizzati nella crema (semi lavorato in
polvere)
Errori di esposizione alla vendita
D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44
Una riflessione ……
A tutt’oggi molte attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (panificio,
gastronomia, pasticceria, pasta fresca, ..) non indicano su ogni specifica
tipologia di prodotto sfuso la DENOMINAZIONE dell’alimento (es. focaccia con
olive, bignè al cioccolato, ecc).
Questa mancanza non aiuta il CF nella consultazione del cartello unico
ingredienti o libro ingredienti, inoltre viola quanto disposto dalla Norma
Un buon esempio
Focaccia
Alle
Olive
vedi libro ingredienti
Un buon esempio
Tortellini di carne
Da consumarsi entro il 20/11
vedi libro ingredienti
Il marchio CE dei prodotti di origine
animale
IT
2227 S
CE
Il marchio CE dei prodotti di origine
animale
I prodotti di origine animale che devono riportare il marchio ovale CE in
etichetta e sui documenti commerciali sono:
Carne bovina, suina, ovicaprina, pollame, equina
Confezioni di pesce o preparazione a base di pesce
Confezione di molluschi bivalvi (cozze, vongole, ostriche, ecc.)
Preparazioni a base di carne ( Salumi, confezioni di sughi, confezioni di
hamburger, confezioni di carni cotte, ecc)
Confezione di latte fresco pastorizzato, UHT, ecc
Formaggi e prodotti a base di latte - PBL
Confezione di ovoprodotti.
IT
2227 S
CE
Marchio CE - Santini carni
Mozzarella
Mozzarella
Il Termine Minimo di Conservazione
D.lvo 109/92 art.10 e s.m.i; Reg UE 1169/2011art. 2.2.r) – All.to X
Il T.M.C. è la data fino a quando il prodotto alimentare conserva le
sue proprietà specifiche, esso è indicato con la dicitura:
“da consumarsi preferibilmente entro il” = quando la data comporta
l’indicazione del giorno; Es. = 15 06 2015
“da consumarsi preferibilmente entro fine” = negli altri casi;
Es. Giugno 2015 (si intende fino al 30 del mese)
Una volta superata tale data il prodotto è ancora commestibile, ma il
produttore non garantisce che esso abbia mantenuto inalterate le
caratteristiche organolettiche e specifiche.
Al momento non è prevista sanzione per chi pone in vendita alimenti
con TMC superato
Il Termine Minimo di Conservazione
D.lvo 109/92 art.10 e s.m.i; Reg UE 1169/2011 art. 2.2.r) – All.to X . d)
Il TMC non è obbligatorio per:
- Ortofrutticoli freschi,
- Vini liquorosi, spumanti, ecc
- I prodotto di panetteria e pasticceria che per loro natura
sono normalmente consumati entro 24 ore dalla
fabbricazione
- Gli aceti
- Gomme da masticare
- Ecc…
Data di scadenza
D.lvo 109/92; Reg UE 1169/11 art. 24 – All.to X) punto 2
Sui prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di
vista microbiologico deve figurare la dizione:
“ Da consumarsi entro ” (giorno, mese e eventuale anno)
E’ vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di
scadenza a partire dal giorno successivo a quello
indicato sulla confezione
Data di scadenza
_ D.lvo 109/92; Reg UE 1169/11art. 24) – All.to X Punto 2
Non è ammessa la generica informazione:
Scade il 15 12 2014
Scadenza del prodotto 15 12 2014
Ingrediente caratterizzante in etichetta
Reg UE 1169/11 art 22 - Punto b) c) All.to VIII - D.lgs 109/92 art 8
L’ingrediente caratterizzante (QUID = Dichiarazione Quantitativa
dell’Ingrediente)
Quando nella denominazione di vendita di un prodotto alimentare è
associato un ingrediente o un immagine RILEVANTE per la scelta
del consumatore, in etichetta deve comparire la quantità in % di tale
prodotto/sostanza.
Es. Yogurt e mirtilli neri = Ingredienti: Yogurt intero, mirtilli neri 8,6%,
zucchero
Es. Sanpellegrino l’ARANCIATA
(+ immagine di un’arancia)
Ingredienti: acqua, succo di arancia (15,7%), sciroppo di glucosio…
Es. Kinder cereali Ingredienti: Cioccolato finissimo al latte, ecc…….,
cereali 7,5%
Sugo scoglio
Dimensioni dei caratteri di stampa
art 12 e 13 Reg UE
1169/2011
Le informazioni/indicazioni obbligatorie sono stampate in modo da
assicurare chiara leggibilità, il carattere della lettera deve avere
altezza pari o superiore a 1,2 mm ( All.to IV )
Nel caso di imballaggi la cui superficie maggiore misura MENO di 80
cm2 la dimensione del carattere è pari a 0.9 mm
Seconda parte*
Alcuno esempi su norme e prodotti specifici
(* ultime 5 immagini )
Tracciabilità ed etichettatura della carne Bovina
Reg CE 1760/2000
Com’è fatta la marca auricolare
Le marche auricolari per Bovini, Ovi e Caprini, sono
realizzate in materiale plastico riportanti la sigla del
Paese (IT – FR – DE, ecc) + un codice alfanumerico
univoco che identifica l’animale dalla nascita fino alla
macellazione
Sono bi-faccia e vengono applicate al padiglione
auricolare dell’animale mediante una pinza, che lo fora,
e simultaneamente blocca le due facce della marca
Le marche auricolari Italiane
generalmente di colore giallo.
per
bovini
sono
Carne Bovina
Reg CE 1760/2000
Tracciabilità della carne bovina
Indicazioni Obbligatorie per la carne venduta a taglio,
preimballata, preconfezionata
Tracciabilità - etichetta della Carne Bovina
Etichettatura di un preincarto di
Carne Bovina
Etichettatura del latte fresco pastorizzato L.169/89
Dlvo 49/04
e del latte UHT
-
Etichettatura latte fresco A.Q.
Etichettatura Latte UHT
Latte UHT
Il Miele
Il miele
Il miele è considerato l’ORO della natura ed è creato da un mirabile
insetto: l’ape
(Apis mellifera)
Le api vivono in colonia (alveare) composta da 30.000 – 70.000
individui, governati dall’ape REGINA che vive dai 4 ai 5 anni. Fin dalla
sua nascita è alimentata con una sostanza detta “Pappa Reale”.
Le api operaie (FEMMINE) vivono 5 – 6 settimane, alla loro nascita
sono alimentate per Tre giorni con Pappa Reale, poi con un misto di
polline e miele; assolvono a tutti i compiti dell’alveare
I Fuchi (MASCHI) non possiedo pungiglione ed il loro ruolo è quello di
fecondare l’APE REGINA, muoino dopo l’accoppiamento
Etichettatura del miele D.lvo 21/05/2004
n.179; L. 11/03/2006 n.81 art bis Circolare MiPAF 22/03/2005 e smi
1) Denominazione MIELE + origine floreale (millefiori, acacia, melata…)
o territoriale/topografica
2) Peso netto
3) Il nome ed indirizzo del produttore
4) Lotto
5) Sigillo di garanzia (fascetta capsula – vetro)
6) TMC
7) Paese di Origine (Italia – Ungheria – Argentina - ecc)
•
Per il miele di produzione Italiana l’obbligo di indicare in etichetta il
paese di origine è assolto attraverso la dizione “ Miele Italiano”
- Circolare MiPAF 31/05/20112 n.4
Etichetta miele di girasole
Etichettatura delle Uova Fresche
Reg CE 598/2008; Dec MiPAF 11/12/209
Principali indicazioni:
Le uova per il consumo sono classificate con la sigla “ CAT. A ”
Il T.M.C. ( pari a 28 giorni dalla data di deposizione )
Le uova sono considerate EXTRA FRESCHE fino al nono giorno dalla
deposizione
Le uova sono classificate in base al peso ( Piccole 53 g; Medie tra 53
g e 63 g; Grandi tra 63 g e 73 g; Grandissime sopra i 73 g )
Nome e indirizzo della ditta produttrice il n. delle uova (2, 4, 6, …180)
Nr del codice centro d’imballaggio - attribuito da MiPAF
Tipologia di allevamento (0 - 1 - 2 - 3) Assegnato dal Ser.Veterinario ASL
La spiegazione del codice del produttore (stampato sull’uovo) è fornita
sulla superficie esterna dell’imballaggio o al suo interno
Indicazione “ tenere le uova al fresco dopo l’acquisto ”
Leggere l’etichetta delle uova
Etichettatura dell’uovo
D.Lvo 267/03
a) Sul singolo uovo è riportato il codice alfa numerico attribuito dal Servizio
Veterinario che identifica il sito allevamento
2 IT 017 PI 026 A
+
b) Depositato il gg/mm - per le uova EXTRA FRESCHE
---------------------------------------------------------------------------------Legenda = 2 IT 017 PI 026 A
2 = Codice allevamento (Uova da allevamento a terra)
IT =
017 Codice Istat del comune di produzione (Fauglia)
PI = Provincia
026 = Nr progressivo assegnato all’allevamento dal Servizio Veterinario ASL
A = identifica lo specifico capannone/luogo ove sono stabulate le galline –
indicazione facoltativa
Nozioni di etichettatura
prodotti alimentari
Oggi abbiamo parlato di Sicurezza Alimentare
- Alcuni esempi di buona prassi igienica: Reg CE 852/04
- Etichettatura dei prodotti alimentari: D.Lvo nr 109/92
(in fase di decadenza applicativa)
- Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: Reg UE 1169/2011
- Etichettatura di alimenti specifici
Un saluto FF