Dispensa - Ordine Architetti Rimini

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini
Associazione Archirì
PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER GLI ARCHITETTI
E GLI INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI
ISCRITTI AD INARCASSA
CON NOTE SULLA GESTIONE SEPARATA INPS
SEMINARIO DI STUDIO PER L’AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
EcoArea 22 maggio 2014
Relatore: Arch. Massimiliano Sirotti
Architetto Delegato Inarcassa per la Provincia di Rimini
INARCASSA NEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO >
LA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA
>
I CONTRIBUTI
>
LE CONVENZIONI
>
INARCASSA NEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO >
Le leggi istitutive della previdenza italiana si collocano fra fine 1800 e inizi 1900, fino alla
metà del 1900 prevale il modello delle assicurazioni sociali.
1948 L’art. 38 della Costituzione repubblicana enuncia che a tutti i lavoratori siano
“preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia” : la previdenza sociale diviene un diritto costituzionale;
1952 (L. 218/1952) passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione (la
svalutazione post bellica aveva reso il sistema insostenibile);
1958 con la Legge n. 179 è istituita la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli
Ingegneri e Architetti (C.N.P.A.I.A.), Ente Pubblico a cui possono iscriversi tutti gli
architetti ed ingegneri ammessi all’esercizio della libera professione, compresi i
dipendenti; gli iscritti versano un contributo individuale in misura fissa;
1969 passaggio dal metodo di calcolo contributivo a quello retributivo (L. 153/1969),
sull’onda dell’euforia della crescita Italiana, si introducono la pensione sociale e
l’integrazione al trattamento minimo;
1971 la Legge n. 1046 esclude l’iscrizione di dipendenti e di esercenti altra attività, dal
1972 l’ente assume il nome di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli
Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (C.N.P.A.I.A.L.P.);
1981 la C.N.P.A.I.A.L.P. sostituisce al contributo fisso individuale il versamento di contributi
calcolati in misura percentuale sul reddito e sul volume d’affari;
1992 sull’onda di una drammatica emergenza finanziaria per il sistema paese e di fortissime
pressioni sul cambio della lira, prende avvio un lungo processo di riforma della previdenza
che durerà 20 anni. Con il varo in campo previdenziale della c.d. Riforma Amato, D.Lgs.
503/1992, vengono prese drastiche misure di riequilibrio dei conti pubblici.
Con la Legge 537/93 e con il D.Lgs. 509/94, la C.N.P.A.I.A.L.P. diviene Associazione con
personalità di diritto privato e assume la denominazione di INARCASSA.
1995 La Riforma Dini, legge 335/95, avvia la transizione al metodo contributivo e introduce
una netta distinzione tra 2 categorie di lavoratori:
- i dipendenti e alcune categorie di lavoratori autonomi (assicurati presso gli Enti Pubblici);
- i liberi professionisti(assicurati presso le Casse);
negli anni successivi, seguono:
Riforma Prodi, legge 449 del 27/12/1997;
Riforma Maroni, legge delega 243 del 23/08/2004;
Legge sul welfare, legge 247 del 24/12/2007;
ed in particolare la
Legge Finanziaria 2007, che impone alle Casse di previdenza privatizzate un saldo totale
positivo a 30 anni; la riforma di Inarcassa, in vigore dal 2010, interviene prevalentemente
sulle aliquote dei contributi ed apporta modeste variazioni alle prestazioni erogate;
per poi proseguire con:
Legge 102/2009 art. 22-ter comma 1 e 2;
1 Legge 122/2010 (di conversione D.L. 78/2010);
D.L. 98/2011, c.d. manovra estiva;
D.L. 138/2011, c.d. manovra di ferragosto;
fino alla
Riforma Fornero del 2011 (D.L. 201/2011) che impone alle Casse di previdenza privatizzate
la sostenibilità previdenziale a 50 anni, completando di fatto il passaggio al metodo
contributivo.
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ”Salva Italia”
Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici – Art. 24
1.
In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive
gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti
decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo
2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di
cinquanta anni.
Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni
dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero
nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1°
gennaio 2012:
a)
le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del prorata agli iscritti alle relative gestioni;
b)
un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati
nella misura dell’1 per cento.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive
maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità
è calcolata secondo il sistema contributivo.
2012 la riforma di Inarcassa, con l’adozione del nuovo Regolamento Generale di Previdenza
in vigore dal 2013, mantiene sostanzialmente inalterate le aliquote di contribuzione già
programmate e introduce il pro-rata (retributivo/contributivo) nel calcolo delle pensioni.
>
EVOLUZIONE DELLA CASSA INGEGNERI E ARCHITETTI
C.N.P.A.I.A.
1958>1971
Gli iscritti nel 1960 sono oltre 33.000 (16.757 liberi professionisti, 13.617 dipendenti e 3.101
ultra 65enni “pensionabili”) e crescono progressivamente fino a circa 44.000 unità nel 1971.
C.N.P.A.I.A.L.P.
1972>1994
A seguito delle nuove norme sull’iscrivibilità, nel 1972, gli associati scendono a 15.171 e
riprendono a crescere fino a 49.302 nel 1994.
Inarcassa
1995>
In meno di venti anni il numero degli associati passa dai 51.160 del 1995 ai 170.320 stimati
per il 2014: ingegneri 79.340 (u. 68.790, d. 10.550), architetti 90.980 (u. 55.860, d. 35.120).
2 >
RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI
L’attività di Inarcassa ed il suo rapporto con gli associati sono regolati dalle norme di legge
vigenti, dalle norme di statuto (Nuovo Statuto), e dai regolamenti: Regolamento Generale
di Previdenza (RGP) e regolamenti specifici per materia. Tutte le norme di interesse sono
integralmente consultabili e scaricabili dal sito www.inarcassa.it.
Per favorire la massima comunicazione tra l’associazione e i suoi associati, le informazioni su
Inarcassa e sulla posizione di ciascun iscritto possono essere ottenute attraverso il Call
center e il Sito Web dell’Associazione, in particolare tramite la sezione Inarcassa On line
che dà accesso a numerosi servizi.
RECAPITI CONTATTI E STRUMENTI DI INFORMAZIONE E SERVIZIO
SEDE INARCASSA
INDIRIZZO PEC
CENTRALINO
via Salaria n. 229 - 00199 Roma
[email protected]
06.852741
Le informazioni previdenziali e assistenziali, anche sulle singole pratiche, possono essere
richieste attraverso tre diversi strumenti:
CALL CENTER
INARCASSA RISPONDE
INARCASSA RICEVE
06 85274330
tramite Inarcassa On Line
tramite Inarcassa On Line
Altri recapiti utili:
DIREZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
fax 06.85274211
per iscrizioni, contributi, pensioni, mutui, sussidi e inabilità temporanea
NUMERO VERDE
800 248464
per M.AV. e pagamenti con bonifico
SITO WEB www.inarcassa.it
Il sito si compone di due livelli di accesso: area pubblica e Inarcassa On Line, area
riservata accessibile tramite Codice PIN e Password da iscritti, non iscritti e pensionati.
Oltre alla normativa di riferimento (Statuto, Regolamenti ecc.), dall’area pubblica è possibile
consultare e scaricare:
 INARCASSA NEWS
Newsletter mensile on line, inviata anche per e-mail agli associati che la richiedono
 INARCASSA WELFARE E PROFESSIONE
Trimestrale diffuso on line in versione telematica, spedito in stampa su richiesta
Dall’area pubblica è inoltre possibile scaricare i moduli per rapportarsi con Inarcassa.
Da Inarcassa On Line è possibile accedere ai servizi:


INAR-BOX
"casella postale" per la corrispondenza in formato elettronico spedita da
Inarcassa (esclusa quella in via raccomandata e quella per le pratiche avviate dai
professionisti agli uffici).
PENSIONE PRONTA CUD E CEDOLINO ELETTRONICO ON LINE PER I PENSIONATI
3 






PRESTITO D'ONORE
FINANZIAMENTO ON LINE IN CONTO INTERESSI
BOLLETTINI ON LINE*
RILASCIO DEL CERTIFICATO DEI VERSAMENTI*
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (non per le società)
CONTO CORRENTE ON LINE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO
FINANZIAMENTI IN CONVENZIONE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Da Inarcassa On Line è possibile effettuare:







VARIAZIONI ANAGRAFICHE (accessibile anche dai professionisti non iscritti)
CONSULTAZIONE DELL'ESTRATTO CONTO E DELLA POSIZIONE PERSONALE*
DICHIARAZIONE TELEMATICA (per i professionisti e per le società)*
RICHIESTA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ON LINE CON INARCASSA CARD
SIMULAZIONI DI CALCOLO PENSIONE
SIMULAZIONI DI CALCOLO DELL’ONERE DI RISCATTO
Ed è inoltre possibile accedere a:

INARCOMMUNITY social network mirato ad aumentare la visibilità degli Ingegneri e
degli Architetti, creare nuove opportunità di lavoro e accrescere il know how
professionale.
Nel rapporto coi propri associati, Inarcassa si impegna con la Carta dei Servizi al rispetto di
precisi standard qualitativi.
Carta dei Servizi 2012:
PROCEDIMENTO
ISTITUZIONALE
O TIPO DI CONTATTO
ISCRIZIONE
UFFICIO DI
RIFERIMENTO
TEMPI MASSIMI DI
EVASIONE
METODO DI
CALCOLO
PERCENTILE
Ufficio Iscrizioni
30 GG per il 90%
95% entro 60 gg.
99% entro 90 gg.
COMUNICAZIONE
DI AVVENUTA
ISCRIZIONE
CANCELLAZIONE
Ufficio Iscrizioni
7 GG per il 90%
data domanda
data chiusura
processo
data GIUNTA
data notifica
Ufficio Iscrizioni
e Ufficio
Posizioni
Previdenziali
Ufficio Iscrizioni
30 GG per il 90%
data domanda
data notifica
95% entro 60 gg.
99% entro 90 gg.
30 GG per il 90%
data domanda
data risposta
95% entro 60 gg.
99% entro 90 gg.
Ufficio Ciclo
Passivo
60 GG per il 90%
data domanda
data delibera
95% entro 90 gg.
99% entro 120 gg.
Ufficio Ciclo
Passivo
60 GG per il 90%
data domanda
data delibera
95% entro 120 gg.
99% entro 150 gg.
CORRISPONDENZA
GENERALE
ISCRIZIONI
LIQUIDAZIONE
TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
SENSIBILI (1)
LIQUIDAZIONE
TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
TRADIZIONALI (2)
95% entro 10 gg.
99% entro 15 gg.
4 PROCEDIMENTO
ISTITUZIONALE
O TIPO DI CONTATTO
CORRISPONDENZA
GENERALE
PRESTAZIONI
INVIO DEL CEDOLINO
AI PENSIONATI
INDENNITA’
MATERNITA’
COMUNICAZIONE
DEL
PENSIONAMENTO
O DELL’INDENNITÀ’
DI MATERNITA’
PAGAMENTO
PENSIONE E
INDENNITA’ DI
MATERNITA’
SUSSIDI
MUTUI
DICHIARAZIONI
TELEMATICHE
CERTIFICATO DI
REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA
(PROFESSIONISTI E
SOCIETA’)
CORRISPONDENZA
GENERALE
CONTRIBUTI
INVIO
CERTIFICAZIONE
DEI PAGAMENTI
EFFETTUATI
INVIO BOLLETTINI
MAV DALL’ISTITUTO
TESORIERE
ACQUISIZIONE DEI
PAGAMENTI
EFFETTUATI CON
BONIFICO (FUORI
M.AV.)
RISCATTI
RIMBORSO
CONTRIBUTI
UFFICIO DI
RIFERIMENTO
TEMPI MASSIMI DI
EVASIONE
METODO DI
CALCOLO
PPERCENTILE
Ufficio Ciclo
Passivo
Ufficio
Contabilità
Pensionati
Ufficio Ciclo
Passivo
Ufficio Ciclo
Passivo
30 GG per il 90%
data domanda
data risposta
95% entro 60 gg.
99% entro 90 gg.
data domanda
data delibera
data GIUNTA
data notifica
95% entro 90 gg.
99% entro 120 gg.
95% entro 10 gg.
99% entro 15 gg.
Entro il 25 del mese
di riferimento nel
100%
45 GG per il 90%
7 GG per il 90%
5 Ufficio
Contabilità
Pensionati
Ufficio
Assistenza agli
Iscritti
Ufficio
Assistenza agli
Iscritti
Direzione
Attività
Istituzionali
Ufficio Posizioni
Previdenziali
Fine del mese
successivo alla data
della delibera per il
100%
60 GG per il 90%
data domanda
data delibera
95% entro 90 gg.
99% entro 120 gg.
data domanda
data delibera
99% entro 90 gg.
7 GG per il 90%
data domanda
data invio
certificato
95% entro 15 gg.
99% entro 20 gg.
Ufficio Posizioni
Previdenziali
30 GG per il 90%
data domanda
data risposta
95% entro 60 gg.
99% entro 90 gg.
Ufficio Posizioni
Previdenziali
7 GG per il 90%
data domanda
data risposta
95% entro 15 gg.
99% entro 20 gg.
Direzione
Attività
Istituzionali
Ufficio
Amministrazione
e Bilancio (area
bilancio e
tesoreria)
Ufficio Ciclo
Passivo
25 GG per il 100%
data scadenza
data emissione
150 GG per il 90%
data domanda
data notifica
99% entro 180 gg.
Ufficio
Amministrazione
e Bilancio (area
bilancio e
tesoreria)
15 GG per il 90%
data richiesta
Direzione
Attività
Istituzionali data
mandato di
pagamento
99% entro 20 gg.
60 GG per il 95%
In tempo reale
30 GG per il 100%
PROCEDIMENTO
ISTITUZIONALE
O TIPO DI CONTATTO
CORRISPONDENZA
GENERALE
CONTABILITA'
PROFESSIONISTI
CORRISPONDENZA
GENERALE
CONTABILITA'
PENSIONATI
RICORSI
AMMINISTRATIVI
(DECISI)
COMUNICAZIONE
DELL’ESITO
DEL RICORSO
AMMINISTRATIVO
UFFICIO DI
RIFERIMENTO
TEMPI MASSIMI DI
EVASIONE
METODO DI
CALCOLO
PPERCENTILE
Ufficio
Amministrazione
e Bilancio (area
bilancio e
tesoreria)
Ufficio
Amministrazione
e Bilancio (area
bilancio e
tesoreria)
Ufficio Legale
30 GG per il 95%
data domanda
data
comunicazione
99% entro 45 gg.
30 GG per il 95%
data domanda
data
comunicazione
99% entro 45 gg.
90 GG per il 90%
data domanda
data delibera
95% entro 120 gg.
99% entro 150 gg.
Direzione
Attività
Istituzionali e
Ufficio Legale
10 GG per il 90%
data Consiglio
data notifica
95% entro 10 gg.
99% entro 15 gg.
CONTATTI E STRUMENTI per gli ARCHITETTI della PROVINCIA di RIMINI
A livello provinciale gli iscritti possono inoltre riferirsi a:
NODO PERIFERICO INARCASSA c/o O.A.P.P.C. Prov. RN
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini - Monica Calliari - 0541 709399
ARCHITETTO DELEGATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI
Arch. Massimiliano Sirotti - [email protected] - 0541 020507 - 328 6393291
ed accedere agli strumenti realizzati dal delegato in collaborazione con l’ordine:
INARCASSA FLASH
notiziario mensile del Delegato Inarcassa, diffuso via mail dall’Ordine Architetti P.P.C. agli
iscritti della Provincia di Rimini.
SEZIONE INARCASSA SUL PORTALE www.architettirimini.it
Spazio curato dal Delegato Inarcassa con:
- BREVI NOTE SULLA PREVIDENZA;
- FAQ le 100 domande più frequenti sulla previdenza e l’assistenza di Inarcassa;
- ARCHIVIO INARCASSA FLASH tutti i numeri di Inarcassa Flash a partire dal primo del marzo 2006.
>
SCOPO E FUNZIONAMENTO DI INARCASSA
Inarcassa provvede, in favore degli Architetti ed Ingegneri liberi professionisti, ai dettati
costituzionali in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
STATUTO Art. 1- Natura e Denominazione
1.1 - La “INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti Liberi Professionisti”, più brevemente INARCASSA, secondo le disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, è un Ente associativo senza scopo di lucro che
6 esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi
degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.
STATUTO Art. 3 – Scopo
3.1 - INARCASSA, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede
ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari,
individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti.
Inarcassa è finanziata dalle entrate contributive e dai proventi di gestione del patrimonio.
Gode di propria autonomia gestionale, nel rispetto dei vincoli dovuti alla sua attività di
interesse pubblico.
STATUTO Art. 5 - Entrate - Patrimonio – Investimenti
5.1 - Le entrate di INARCASSA sono costituite:

dalle contribuzioni obbligatorie soggettive ed integrative versate ai sensi
degli artt. 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza;

dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

da altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti normative.
7 5.2 - Il patrimonio di INARCASSA è costituito:


dai beni mobili ed immobili di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano.
STATUTO
Art. 6 - Riserva legale
6.1 - La Riserva legale, di cui all’art. 1, comma 4, lettera “c” del Decreto Legislativo 30
giugno 1994, n. 509, è costituita dal patrimonio netto di INARCASSA e dovrà avere misura
non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. Qualora, durante la vita
dell’Ente, l’ammontare risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo
adeguamento.
Gli associati gestiscono Inarcassa tramite propri rappresentanti eletti ogni 5 anni: i Delegati
Provinciali. Questi compongono il Comitato Nazionale dei Delegati, che elegge al proprio
interno il Consiglio di Amministrazione, che a sua volta elegge il Presidente, il Vice Presidente
e la Giunta Esecutiva.
Oltre che alla vigilanza della Corte dei Conti e alla COVIP, gli atti di Inarcassa sono soggetti al
controllo del Collegio dei Revisori, composto da 2 membri eletti all’interno del CND e da 3
nominati dai ministeri competenti (Giustizia, Economia e Finanze, Lavoro e Politiche Sociali.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo stabilite dal Codice Civile ed, in
particolare, riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili, effettua ispezioni e riscontri di
cassa, esamina i bilanci riferendone al Comitato Nazionale dei Delegati ed ai ministeri.
>
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
L’iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per gli ingegneri e gli architetti in possesso dei
requisiti previsti dallo statuto.
STATUTO
Art. 7 Iscrizione ad INARCASSA
7.1 - L’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che
esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente
riservata.
7.2 - Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con
carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un
tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro
subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
7.5 - Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme
di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o
comunque di altra attività esercitata.
7.6 - La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con
riferimento ai requisiti di continuità dell’esercizio professionale nell’ultimo
quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali,
entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.
7.7 - Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione
dichiarati inefficaci.
POSSESSO DI PARTITA IVA
La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta in ognuno dei seguenti casi:
 professionista titolare di partita IVA individuale e/o associativa
 professionista socio di società di professionisti (s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperative - i
cui soci sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali - aventi ad oggetto attività di
progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc.).
In caso di partita IVA individuale, la condizione è soddisfatta qualunque sia il relativo
codice di attività. Fa eccezione, esclusivamente, la partita IVA attribuita per "costruzioni
edilizie", il cui possesso può dar luogo all'iscrizione ad Inarcassa soltanto se l'interessato ha
dichiarato, agli Uffici del Ministero delle Finanze, di svolgere anche attività professionale.
NON ASSOGGETTAMENTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA
La condizione di non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria va verificata
esclusivamente in rapporto all'eventuale iscrizione in regime di "obbligatorietà" alle seguenti
Gestioni previdenziali:
 INPDAP
 INPDAI
 INPS / Fondo Lavoratori Dipendenti
 INPS / Gestione Esercenti Attività Commercianti
 INPS / Gestione Artigiani
 INPS / Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri, Coloni
 CASSE LIBERO-PROFESSIONALI (Cassa Geometri, EPPI, ENPALS, ecc.)
 ENASARCO (solo a determinate condizioni)
Il possesso dei requisiti d'iscrizione, anche per un periodo di tempo limitato, rende
obbligatoria l’iscrizione.
Essere titolare di pensione di altro Ente previdenziale non esclude dall’iscrizione ad
Inarcassa, in quanto col pensionamento cessa la contribuzione previdenziale presso l’Ente
erogatore della pensione.
8 Il computo dell’anzianità assicurativa utile alla pensione e la tutela previdenziale decorrono
dalla data di iscrizione.
Tutti i periodi di iscrizione, anche discontinui, concorrono alla formazione dell’anzianità
assicurativa.
La cancellazione da Inarcassa avviene per la perdita anche di un solo requisito di
iscrivibilità (chiusura della partita IVA, assoggettamento ad altra forma di previdenza
obbligatoria, cancellazione dall’albo professionale).
La perdita dei requisiti di iscrivibilità deve essere sempre comunicata dall'interessato con
tempestiva richiesta di cancellazione, per consentire ad Inarcassa l'aggiornamento della
posizione previdenziale, evitando future richieste di contributi non dovuti. In caso di
dimissioni dall'Ordine Professionale (o di decesso dell'iscritto) la cancellazione sarà
effettuata d'ufficio da Inarcassa.
In caso di esclusione temporanea (perdita temporanea di uno dei requisiti di iscrivibilità),
l'interessato deve produrre la stessa certificazione, indicando, nel caso di assoggettamento
ad altra forma di previdenza obbligatoria, la data di inizio e di cessazione del rapporto di
lavoro.
In caso di variazione di partita IVA, l'interessato deve comunicare con certificati o
autodichiarazione, la data di cessazione e il numero della nuova partita Iva con la data di
decorrenza.
Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
ISCRIZIONE
La legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, in
vigore dall'1/1/1996, ha istituito presso l'INPS una gestione separata per il trattamento
previdenziale dei compensi percepiti da soggetti che esercitano attività di lavoro
autonomo:
 soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività
subordinata all’iscrizione ad albi
 soggetti non tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di
appartenenza
 soggetti per i quali lo Statuto della Cassa previdenziale di categoria preveda condizioni
ostative all’iscrizione alla Cassa medesima
Gli Architetti ed Ingegneri tenuti ad iscriversi e contribuire alla Gestione Separata INPS
devono versare il contributo integrativo ad Inarcassa.
LA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA
>
In attuazione dell’art. 3 dello Statuto, INARCASSA eroga le seguenti prestazioni previdenziali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
pensione di vecchiaia unificata;
pensione di vecchiaia;
pensione di anzianità;
pensione contributiva;
pensione di inabilità ed invalidità;
pensione ai superstiti, di reversibilità o indirette.
9 Se non diversamente specificato le pensioni erogate da Inarcassa decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Gli iscritti ad Inarcassa possono anche esercitare la facoltà della totalizzazione, disciplinata
dal D.Lgs. n. 42/2006.
Accanto all’attività di previdenza, Inarcassa svolge quella di assistenza mirata alla sicurezza
sociale degli associati e allo sviluppo della professione, attraverso servizi fruibili sin
dall’iscrizione o con almeno 2 o 3 anni di anzianità:










>
indennità di maternità;
contributi per l’impianto dello studio;
assegni di studio;
sussidi;
mutui;
forme di tutela sanitaria;
provvidenze;
attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione (nel limite
dello 0,34 % del contributo integrativo);
ulteriori forme di attività di assistenza, individuate dal Comitato Nazionale dei
Delegati con delibera di integrazione dello Statuto;
attività integrative nell’ambito degli scopi di previdenza ed assistenza, utilizzando
fondi speciali.
PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA
RGP Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata
20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che
abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno
trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell’età
anagrafica di almeno settanta anni.
10 A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni
anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il
requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a
trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.
Al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici
di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di
vita, purché l’adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.
20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote
confluenti in unico trattamento unitario:
1)
la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012,
determinata secondo le modalità di cui all’art. 17;
2)
la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio
2013, determinata secondo quanto previsto dall’art. 26.
Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1,
anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013
sarà calcolata con le modalità di cui all’art. 26 del presente Regolamento. (ndr. Sistema di
calcolo contributivo)
20.3 – E’ facoltà dell’iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all’età pensionabile
ordinaria, l’erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del
sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima.
Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all’età pensionabile
ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è decurtata in base
alle percentuali indicate nella tabella M.
20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda.
IL MECCANISMO DI CALCOLO DELLA PENSIONE
A partire dall’anno 2013 viene modificato il metodo di calcolo della pensione con il
passaggio al contributivo pro rata e l’introduzione del nuovo istituto della pensione di
vecchiaia unificata.
In termini generali il metodo di calcolo previsto per la pensione di vecchiaia unificata si
applica anche agli altri trattamenti pensionistici, se non diversamente stabilito.
La pensione di vecchiaia unificata è costituita da due quote :
1.
quota relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo
vigente fino a tale data,
11 2.
quota contributiva, per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2013.
1.
La quota relativa ai periodi maturati fino al 2012, così composta:
a)
quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della riforma 2012, con le
seguenti precisazioni:

la media reddituale pensionabile è basata sui migliori 22 redditi degli ultimi 27
dichiarati rivalutati (il reddito relativo all’anno fiscale 2012 è l’ultimo reddito utile per il calcolo
della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è
computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un
massimo di quattro;

riduzione della quota retributiva in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3),
determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l’anticipo del
pensionamento rispetto all’età ordinaria;
b)
quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012,
per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo.
La quota retributiva di pensione si ottiene moltiplicando l’anzianità contributiva per la media
reddituale e per i coefficienti di rendimento, decrescenti per scaglioni di reddito. Ai fini del
calcolo della suddetta quota, per ciascuna annualità i redditi vengono presi in
considerazione nella misura massima del tetto pensionabile riportato nella tabella
corrispondente e rivalutati in base agli indici istat.
2.
La quota contributiva per le anzianità maturate a partire dal 1/1/2013
La quota contributiva di pensione tiene conto dell’ammontare dei contributi accreditati
sulla posizione assicurativa individuale fino al momento del pensionamento.
Nel calcolo entrano in gioco i seguenti due elementi:

il montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto pensionabile;

il coefficiente di trasformazione legato alla età alla data di maturazione del diritto a
pensione.
Il montante individuale è formato da:

contributo soggettivo;

contributo facoltativo;

parte del contributo integrativo, retrocesso in funzione dell’anzianità retributiva
maturata fino al 31/12/2012;

contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive.
Il montante contributivo è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso pari alla
variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla Cassa, con un valore
minimo dell’1,5%.
P = Q1a + Q1b + Q2 Q1a = quota di pensione retributiva ante 2013
Q1b = quota di pensione contributiva ante 2013
Q2 = quota contributiva post 2012
Q1a = Ar * Mr * Cr
Ar = anzianità contributiva degli anni in quota retributiva (anni e giorni)
Mr = media dei redditi scelti rivalutati
Cr = Coefficienti di rendimento corrispondenti agli scaglioni di reddito
Q1b = M * Ct
M = montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto pensionabile per gli anni in
quota contributiva
Ct = Coefficienti di trasformazione in base ad anno di nascita ed età di pensionamento
Q2= M*Ct
M = montante dei contributi accreditati post 2012
Ct = Coefficienti di trasformazione in base ad anno di nascita ed età di pensionamento
12 Con la cosiddetta retrocessione, il contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali
dal 2013 nella misura inversa dell’anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012:
50 % fino a 10 anni di anzianità in quota retributiva o pensionamento posticipato a 70 anni;
43,75 % per anzianità superiori a 10 anni e fino a 20 anni;
37,5 % per anzianità superiori a 20 anni e fino a 30 anni;
25 % per anzianità superiori a 30 anni o in caso di pensionato di altro ente
13 Clausola di salvaguardia
Poiché non è sempre vero l’assunto che la pensione retributiva è più generosa della
pensione contributiva, per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al
valore della pensione minima (€ 10.854 nel 2014), è prevista l’applicazione del metodo di
calcolo contributivo a tutta la vita lavorativa se più favorevole rispetto al pro-rata.
RGP Art. 30 – Pagamento delle pensioni
30.1 - Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima
mensilità è pagata nel mese di dicembre.
30.2 - Qualora l’ammontare annuo della pensione spettante ai sensi del presente
Regolamento sia inferiore a euro mille, la stessa è erogata in unica soluzione annuale
anticipata.
30.3 – La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai trattamenti integrativi di cui
all'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della
Legge 11 novembre 1971, n. 1046.
RGP Art. 25 – Prestazione supplementare
25.1 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia
unificata e della pensione contributiva, continuino l’esercizio della professione hanno diritto
alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d’iscrizione e
contribuzione.
25.2 - Tali prestazioni supplementari, reversibili, sono calcolate con le modalità descritte nel
relativo regolamento. Nel computo del montante individuale è esclusa la retrocessione del
contributo integrativo.
25.3 - Ferma restando la normativa precedente, la capitalizzazione dei contributi avviene con
le modalità disciplinate nell’art. 26 e trovano applicazione i coefficienti di trasformazione di
cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.
25.4 - La prestazione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla
maturazione del diritto.
>
NORME TRANSITORIE
Applicazione del calcolo pro-rata:
il calcolo pro rata di cui all’art. 20 comma 2, si applica agli iscritti che abbiano maturato
almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012, dal compimento del 70°
anno di età e con una anzianità contributiva di almeno 30 anni, anche qualora non
raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso
articolo.
Possono ancora andare in pensione di anzianità:
 gli iscritti che al 31/12/2012 avevano raggiunto quota 97 con almeno 58 anni d’età e 35
d’anzianità(condizioni essenziali l’aver presentato domanda entro il 31/12/2013 e si
cancellino dall’Albo entro i 6 mesi successivi alla data della domanda)
 gli iscritti che al 5/3/2010 avevano maturato almeno 55 anni d’età e 30 anni di
contribuzione(condizioni essenziali il presentare domanda entro 12 mesi
dall’1.1.2013 o dalla data di maturazione dei requisiti e si cancellino dall’Albo entro i
6 mesi successivi alla data della domanda)
Possono ancora andare in pensione a 65 anni e con 20 di anzianità:
 gli iscritti ante 29/1/1981se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015
Possono ancora ottenere le prestazioni previdenziali contributive:
 gli iscritti che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere
presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti); decorso tale termine, è
possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima
 gli iscritti che al 31/12/2012 avevano raggiunto quota 97 con almeno 58 anni d’età e 35
d’anzianità ( a condizione di presentare domanda entro il 31/12/2013 e cancellarsi
dall’Albo entro i 6 mesi successivi)
 gli iscritti che al 5/3/2010 avevano maturato almeno 55 anni d’età e 30 anni di
contribuzione(condizioni di presentare domanda entro 12 mesi dall’1.1.2013 o dalla
data di maturazione dei requisiti e cancellarsi dall’Albo entro i 6 mesi successivi).
Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
PENSIONE DI VACCHIAIA
Requisiti:
1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995

Requisito contributivo: 20 anni di contributi

Requisito anagrafico (nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2015):
Donne: 64 anni e 9 mesi
Uomini: 66 anni e 3 mesi
2. Soggetti con primo accredito contributivo dal 1.1.1996

Requisito contributivo: 20 anni di contributi

Requisito anagrafico (nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2015):
14 a) Donne: 64 anni e 9 mesi
Uomini: 66 anni e 3 mesi
solo se l’importo non è inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale
b) 70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contribuzione “effettiva”
a prescindere dall’importo della pensione
Sistemi di calcolo:
Sistema retributivo pro-rata
 Lavoratori con 18 anni di contributi al 31.12.95 si compone di 2 quote:
•
Quota A: determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 e
sulla media delle retribuzioni dei 10 anni immediatamente precedenti la data di
pensionamento
•
Quota B: determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 alla
data di decorrenza della pensione e sulla media dei redditi degli ultimi 15 anni
Dal 1.1.2012 viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione
corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1.1.2012
Sistema di calcolo contributivo
 Lavoratori privi di anzianità al 31.12.1995 e
 Lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo
•
montante individuale = somma dei contributi di ciascun anno rivalutati
•
applicazione al montante contributivo del coefficiente di trasformazione in funzione
dell'età del lavoratore al momento della pensione
Sistema di calcolo misto
 Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995
•
La pensione viene calcolata con:
- il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31.12.1995
- il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1.1.1996
Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
PENSIONE ANTICIPATA
Requisiti:
1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995

Solo il requisito contributivo (periodo 1.1.2014– 31.12.2015):
Donne: 41 anni e 6 mesi
Uomini: 42 anni e 6 mesi
2. Soggetti in possesso di anzianità contributiva dal 1.1.1996
Se soddisfano alternativamente uno dei 2 requisiti:
15 
Requisito contributivo (periodo 1.1.2014 – 31.12.2015): 20 anni
di
contribuzione “effettiva” con esclusione di quella accreditata figurativamente a
qualsiasi titolo

Requisito anagrafico (periodo 1.1.2014 – 31.12.2015): 63 anni con prima rata di
pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale
>
PENSIONI DI INABILITA’ E DI INVALIDITA’
Regolamento accertamento inabilità e invalidità
Sono concesse in caso di inabilità e invalidità specifiche, ossia riferite all'attività
professionale di ingegnere o architetto, ed eventualmente revocate con la perdita dei
requisiti.
La domanda di pensione di inabilità e invalidità non può essere presentata da chi è già in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (Tabella I del RGP 2012).
Nel calcolo del loro ammontare si applicano le disposizioni previste per la Pensione di Vecchiaia
Unificata e per la Minima, incrementando l’anzianità contributiva di 10 anni sino al massimo di
35, con riferimento all’età pensionabile ordinaria. L’incremento dell’anzianità è riconosciuto a
chi rientra nella soglia di reddito prestabilita (per l'anno 2014 pari a € 27.250), calcolata
sulla media del triennio antecedente la domanda di pensione. L’incremento non è
riconosciuto ai titolari di un trattamento previdenziale d’inabilità erogato da un altro ente.
PENSIONE DI INABILITÀ
Spetta all’iscritto alle seguenti condizioni:


capacità all’esercizio della professione esclusa a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, sopravvenuti all’iscrizione in modo permanente e totale;
almeno 2 anni di iscrizione e contribuzione, anche non continuativi, tranne che in caso
d’infortunio;
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti
preesistano al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o
siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della
capacità professionale.
La Pensione di Inabilità è subordinata alla cancellazione dall’Albo.
PENSIONE DI INVALIDITÀ
Spetta all’iscritto alle seguenti condizioni:


capacità all’esercizio della professione ridotta a meno di un terzo in modo
continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo
l’iscrizione;
almeno 3 anni di iscrizione e contribuzione, anche non continuativi, tranne che in caso
d’infortunio;
16 L’ammontare della Pensione di Invalidità è pari al 70% della corrispondente Pensione di
Inabilità.
Il pensionato di invalidità che prosegua l'attività professionale e che maturi il diritto alla
Pensione di Vecchiaia Unificata o di Anzianità può chiedere in sostituzione la liquidazione di
tali trattamenti.
I trattamenti d’invalidità vengono trasformati d’ufficio in trattamenti di vecchiaia al
raggiungimento dei requisiti della pensione ordinaria, salvo che la prestazione già in
godimento sia di miglior favore.
La pensione di invalidità è sospesa se il reddito professionale del pensionato supera 2 volte
l’ammontare della pensione di invalidità erogata, ed è ripristinata in caso di rientro nel limite.
Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
PENSIONE DI INABILITA’
Requisiti:
•
Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa
di infermità o difetto fisico o mentale
•
5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di
presentazione della domanda
•
Cessazione di qualsiasi attività lavorativa
•
Cancellazione dagli albi professionali
Sistema di calcolo:
•
Misto inizio dell’attività lavorativa prima del 31.12.1995
•
Contributivo inizio dell’attività lavorativa dopo il 31.12.1995
Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
ASSEGNO DI INVALIDITA’
Requisiti:
•
Riduzione della capacità lavorativa a meno di un 1/3 a causa di infermità o difetto
fisico o mentale
•
5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di
presentazione della domanda
•
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa
Sistema di calcolo:
•
Misto inizio dell’attività lavorativa prima del 31.12.1995
•
Contributivo inizio dell’attività lavorativa dopo il 31.12.1995
17 >
PENSIONI DI REVERSIBILITA’ E INDIRETTE
PENSIONE DI REVERSIBILITA’
Le pensioni di Vecchiaia, Vecchiaia Unificata, Anzianità, Inabilità, Invalidità, la Prestazione
Supplementare e la Pensione Contributiva sono reversibili:
a)
al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile;
b)
ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, ai figli
maggiorenni studenti non oltre il compimento del 21° anno di età (scuola media superiore) o
del 26° (studio universitari e post universitari); il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro
ha diritto alla quota di pensione a condizione che l’insorgenza dell’inabilità sia antecedente il
decesso del pensionato o dell’assicurato.
La misura della pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione diretta percepita
dal defunto, o che gli sarebbe spettata, fino ad un massimo del 100%:


18 60% al coniuge;
20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, in caso di 2 o più figli il 40% è
ripartito tra loro in parti uguali.
In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai
figli nella seguente misura:




in caso di un solo figlio, 60% della pensione diretta;
in caso di 2 figli, 80% della pensione diretta in parti uguali;
in caso di 3 più figli, 100% della pensione diretta in parti uguali.
In presenza di figli con grave disabilità, la pensione è erogata nella misura del 100% , la
maggiorazione della quota di pensione, rispetto a quella ordinaria, è attribuita ai soli figli
disabili.
Dal 2013, nei casi in cui l’iscritto abbia contratto matrimonio ad una età superiore a 70 anni
con differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, la pensione è ridotta del 10% per ogni
anno mancante rispetto al numero di 10 anni di durata del matrimonio, tranne nei casi in cui
dal matrimonio sia nato almeno un figlio, e lo stesso sia minore di età, studente o inabile a
proficuo lavoro, avente diritto a pensione.
PENSIONE INDIRETTA
Spetta, agli stessi soggetti interessati dalla Pensione di Reversibilità e nella stessa misura, se
l'iscritto, defunto senza diritto a pensione, ha maturato al decesso almeno 2 anni di effettiva
iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, anche non consecutivi.
Se l'evento è causato da infortunio si prescinde dall'anzianità minima.
Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
PENSIONE AI SUPERSTITI
Requisiti:
•
Almeno 15 anni di contributi oppure almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione di
cui 3 nel quinquennio antecedente la data del decesso
Beneficiari:
•
Coniuge
•
Figli minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data della morte del
genitore
•
Nipoti minori se a totale carico degli ascendenti alla data di morte dei medesimi
•
Genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione e carico del defunto (in
assenza di coniuge, figli e nipoti)
•
Fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, e a carico del
defunto (in assenza di coniuge, figli, nipoti e genitori)
Sistema di calcolo:
19 (in percentuale sulla pensione spettante al de cuiuis al momento del decesso ovvero sulla
pensione in pagamento al pensionato deceduto)





60% solo coniuge
70% solo un figlio
80% coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge
100% coniuge e due o più figli / tre o più figli
15% per ogni altro familiare avente diritto diverso da coniuge, figli e nipoti
In base al possesso di altri redditi, rapportati al trattamento minimo annuo Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, la pensione ai superstiti liquidata dal 1.9.1995 è ridotta :
 Reddito = 3 volte > Riduzione =25%
 Reddito = 4 volte > Riduzione =40%
 Reddito = 5 volte > Riduzione = 50%
>
INTEGRAZIONE AL MINIMO
RGP - Art. 28
Per le pensioni che decorrono dal 2013, l’integrazione al minimo è concessa in misura non
superiore alla media dei 20 redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento,
fino al valore fissato per l’anno di decorrenza, pari per il 2014 a € 10.854.
L’integrazione (non prevista nel sistema pubblico col sistema di calcolo contributivo) non
spetta in caso di:






nucleo familiare con reddito ISEE superiore nel 2014 a € 30.350 (rivalutati) nell’anno
precedente la maturazione del diritto a pensione;
PVU a 70 anni senza il requisito dell’anzianità contributiva minima;
PVU anticipata;
Pensione di anzianità o Pensione contributiva;
Pensione di totalizzazione senza i requisiti per la PVU;
titolare di pensione di altro ente.
Per una maggiore gradualità nel passaggio al nuovo regime previdenziale, agli iscritti in
possesso di almeno 50 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2012 ed in
possesso dei requisiti ISEE, la pensione minima è calcolata in forma pro-rata.
In tal caso la quota di pensione minima per l’anzianità maturata fino a tutto il 2012 è
determinata secondo la formula Pm = Vo x Ar / At
dove:
Pm = Quota di pensione ante 2013
Vo = Valore della tabella O per il 2012, rivalutato all’anno di pensionamento
Ar = Anzianità in quota retributiva
At = Anzianità totale all’atto del pensionamento
La stessa modalità di calcolo è utilizzata anche per gli iscritti in data anteriore al
29.01.1981 che maturano 65 anni di età con 20 anni di iscrizione e contribuzione entro
3 anni dall’entrata in vigore del nuovo RGP; per essi il denominatore At non può essere
inferiore al valore previsto per l’anno di pensionamento (es. 2014 = 30 anni e 6 mesi).
CASI PARTICOLARI
Pensione di inabilità: la pensione minima è riconosciuta in misura intera;
Pensione di invalidità: è riconosciuto al 70% della pensione minima;
Pensione di reversibilità: la pensione minima è pari alla pensione minima maturata dal de
cuius ed è attribuita sulla base delle relative quote di reversibilità (60% al coniuge, 20% al primo figlio …) Pensione indiretta:
- la pensione minima è calcolata in trentesimi, pari all’anzianità maturata, con un minimo di
almeno venti trentesimi;
- la pensione minima è attribuita sulla base delle relative quote di reversibilità (60% al
coniuge, 20% al primo figlio …)
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Ai soli professionisti con Media Reddituale Pensionabile inferiore al valore della pensione
minima, non essendo vera in assoluto l’affermazione che il calcolo della pensione col
metodo retributivo comporti sempre un ritorno pensionistico maggiore di quello effettuato
con il sistema contributivo, anche alle anzianità maturate prima del 1.1.2013 verrà
applicato il sistema contributivo, se più favorevole per l’iscritto rispetto al metodo
retributivo.
>
RISCATTO E RICONGIUNZIONE
Riscatto e ricongiunzione sono facoltà esercitabili a discrezione dell’interessato presso l’Ente
previdenziale di appartenenza per aumentare gli anni di anzianità contributiva al fine di
anticipare il pensionamento e/o accrescere l’ammontare della pensione.
Tali facoltà generalmente comportano un costo corrispondente alla “riserva matematica”
necessaria per la copertura dei maggiori oneri gravanti sulla gestione per l’incremento
della pensione.
Ai fini del diritto e della misura del trattamento previdenziale, l’anzianità è computata in
funzione della collocazione temporale dei periodi riscattati o ricongiunti: periodi ante 2013
nella quota retributiva di pensione, i periodi post 2012 nella quota contributiva di pensione.
20 Le somme versate sono interamente deducibili dal reddito ai fini IRPEF senza limiti di
importo (art. 10 DPR 917/1986).
RISCATTO
RGP – Artt. 12 e 27 Regolamento riscatti Regolamento riscatti lavoro all’estero
Sono riscattabili il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura ed il
periodo di servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati e il servizio civile sostitutivo.
Il riscatto può essere totale o parziale, ma non è possibile riscattare più di una volta lo stesso
periodo (ad esempio presso due diversi enti di previdenza) ed in caso di più periodi
concomitanti, è riscattabile uno solo di essi.
Per esercitare la facoltà è necessario essere iscritti al momento della domanda, avere
un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi e non essere ancora
pensionato di Inarcassa.
Ai fini pensionistici il riconoscimento dell'onere versato ha effetto dalla data di
presentazione della domanda. L’onere di riscatto può essere rateizzato, il pagamento deve
essere completato entro la data di decorrenza della pensione.
I periodi di lavoro svolti all’estero che non danno origine a pensione e non sono
ricongiungibili in Italia possono essere riscattati presso Inarcassa.
RICONGIUNZIONE
Legge n. 42/1990
La ricongiunzione consente di trasferire sotto un unico ente tutti i contributi accreditati presso
diverse gestioni previdenziali per conseguire una pensione calcolata con le modalità
dell’ente presso il quale viene effettuata la ricongiunzione.
Il diritto alla ricongiunzione può essere esercitato presso l’ente di iscrizione oppure, al
compimento dell’età pensionabile, in una gestione diversa da quella di iscrizione. Salvo
eccezioni, la ricongiunzione non può essere parziale e può essere esercitata una sola
volta.
Non sono ricongiungibili i periodi di contribuzione già utilizzati ai fini pensionistici o
liquidati, né quelli maturati presso la GS Inps. I contributi versati all’estero sono
ricongiungibili in caso di convenzione tra l’INPS e la gestione estera di contribuzione; i
periodi di lavoro dipendente all'estero che non possono essere ricongiunti o totalizzati,
possono essere riscattati.
Presso Inarcassa, l’onere dipende dalla collocazione temporale del periodo da
ricongiungere.
1.
periodi fino al 31.12.2012: onere pari alla differenza tra il montante versato presso le
altre gestioni e la riserva matematica necessaria a coprire il pagamento della
maggio quota di pensione.
2. Periodi successivi al 1.1.2013: nessun onere per l’interessato in quanto l’operazione
consiste nel trasferimento da un ente all’altro del montante contributivo
accumulato.
21 La domanda deve essere presentata prima della liquidazione del trattamento pensionistico di
Inarcassa (la facoltà è attribuita anche ai superstiti, entro 2 anni dal decesso).
In caso di presentazione contestuale con la domanda di riscatto la ricongiunzione verrà
elaborata dopo la definizione del riscatto.
L’onere è rateizzabile (l’eventuale debito residuo al momento della decorrenza della
pensione può essere recuperato sulla pensione).
>
PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE
D.Lgs. n. 42/2006
La Totalizzazione è una alternativa gratuita alla ricongiunzione, che consente a chi non è
già titolare di un trattamento pensionistico di ottenere un’unica pensione cumulando i
contributi versati presso più gestioni in periodi non coincidenti; riguarda tutti e per intero
i periodi assicurativi: sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali, sia per quanto
riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Dal 2012 sono totalizzabili anche
periodi contributivi inferiori a 3 anni (L. 214/2011).
Le gestioni interessate calcolano la misura del trattamento ciascuna per la parte di propria
competenza e concorrono all'onere per le rispettive quote; il pagamento è effettuato
dall'INPS . Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata
presentata la domanda, che promuoverà poi il relativo procedimento.
Se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione i requisiti per il diritto ad autonoma pensione,
la pro-quota viene calcolata con il sistema di calcolo previsto presso quella gestione.
Le prestazioni conseguibili mediante la totalizzazione sono:



Pensione di Vecchiaia: età 65 anni con 20 di anzianità.
Pensione di Anzianità: 40 anni di anzianità.
Pensione di Inabilità e Pensione Indiretta ai superstiti in possesso dei requisiti
previsti nella gestione di iscrizione al momento dell'evento;
I requisiti di età e di anzianità sono elevati dal 2013 secondo quanto stabilito dal D.M. 6
dicembre 2011.
L’accesso alla pensione è soggetto a finestre e la decorrenza è differita tra 18 e 21
mesi, in base al tipo di pensione ed all’anno di maturazione.
Le pensioni dirette liquidate in totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e
nei limiti previsti dalle singole gestioni.
>
INDENNITA’ DI MATERNITA’
D.Lgs. n. 151/2001
Inarcassa riconosce alle libere professioniste iscritte il diritto all’indennità di maternità per i 5
mesi in caso di:

gravidanza e puerperio;
22 

adozione o affidamento, sia in caso di affidamento preadottivo che provvisorio; a
condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni se di
nazionalità straniera;
aborto spontaneo o terapeutico.
L’indennità di maternità è pari ai 5/12 dell’80 % del reddito professionale denunciato ai fini
IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.
L’indennità minima per il 2014 è pari a € 4.948.
L’importo massimo erogabile per il 2014 è pari a € 24.740.
Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
INDENNITA’ DI MATERNITA’ 23 Evento indennizzabile:
Parto, Adozione e Affidamento
Requisiti:
Non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie
Versamento dell’apposita aliquota dello 0,72%
3 mesi di contribuzione dell’apposita aliquota nei 12 mesi antecedenti i 2 mesi anteriori
all’evento indennizzabile
Astensione effettiva dal lavoro nel periodo in cui è erogata l’indennità
Importo dell’indennità:
80% del reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi calcolato sul reddito utile a fini
contributivi nei limiti del massimale
Durata dell’erogazione dell’indennità:
Parto: 5 mesi (2 antecedenti e 3 successivi)
Adozione/affidamento: 3 mesi successivi all’ingresso in famiglia
Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
INDENNITA’ DI PATERNITA’
Requisiti:
Morte o grave infermità della madre
Abbandono del figlio
Affidamento esclusivo del bambino al padre
3 mesi di contribuzione dell’apposita aliquota dello 0,72% nei 12 mesi antecedenti
l’insorgenza del diritto
Importo dell’indennità:
80% del reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi
Durata dell’erogazione dell’indennità:
Parto: 3 mesi successivi al parto o periodo residuo che sarebbe
spettato alla lavoratrice
Adozione/affidamento: 3 mesi successivi all’ingresso in famiglia, se la madre non ha
richiesto l’indennità
>
SUSSIDI
Regolamento per l'erogazione di sussidi
Legge n. 104/92
Il sussidio può essere richiesto dall’iscritto, il pensionato o il coniuge ed i parenti entro il
secondo grado, se conviventi e a carico. L’importo è concesso nei limiti dello stanziamento
annuale definito nel bilancio preventivo.
SUSSIDIO “ORDINARIO”
Consiste nell’erogazione di una somma “una tantum”, a fondo perduto per stato di grave
disagio economico contingente e momentaneo, non riconducibile ad infortuni o malattie
di lieve entità, né connesso a generica difficoltà lavorativa, riconosciuta in caso di:

posizione di regolarità previdenziale e reddito del nucleo familiare entro il limite
stabilito (limite di reddito 2013, valido per le domande presentate nel 2014, pari a €
42.944 + € 2.684 x familiare a carico).
SUSSIDIO PER I FIGLI CONVIVENTI CON DISABILITÀ GRAVI
Dal 2013 è riconosciuta una somma annuale liquidata con assegno mensile, richiedibile
alle seguenti condizioni:



posizione di regolarità previdenziale;
figli conviventi con grave disabilità, accertata ai sensi della L.104/92;
reddito del nucleo familiare entro il limite stabilito (limite di reddito 2013, valido per le
domande presentate nel 2014, pari a € 85.888).
L’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è
riconosciuto fino a:




cancellazione da Inarcassa del richiedente;
superamento del limite reddituale del nucleo familiare;
decesso del richiedente;
venir meno della grave disabilità del figlio, ai sensi della L.104/92.
>
MUTUI
Regolamento per l'ammissibilità ai mutui fondiari-edilizi Convenzione con la Banca Popolare di Sondrio.
Sono concessi da Inarcassa in convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di
Sondrio, per l'acquisto e/o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze
accessorie, destinate ad abitazioni non di lusso, studio professionale, abitazione e
studio.
Per accedere occorrono almeno 3 anni consecutivi di iscrizione e regolare
contribuzione alla data della richiesta.
Oltre che ai professionisti, anche riuniti in associazione o in società di professionisti, sono
concessi anche per la sede degli ordini professionali e dei sindacati di categoria.
24 >
ASSISTENZA SANITARIA
Dal momento dell’iscrizione, i pensionati di Inarcassa e i professionisti iscritti sono coperti
della Polizza Base “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”, a carico di Inarcassa.
A propria discrezione e con premio a proprio carico l’associato può ampliare la copertura
della polizza ed estenderla ai familiari, fra cui rientrano il convivente more uxorio ed i figli
fiscalmente a carico anche se non conviventi.
Per tutte le estensioni, il termine di adesione è generalmente fissato improrogabilmente al
28/02.
La Società Cattolica di Assicurazione, aggiudicataria della gara europea per il triennio 20122014, si occupa della gestione della polizza sanitaria Base e delle sue estensioni.
>
INDENNITA’ PER INABILITA’ TEMPORANEA
Regolamento Inabilità Temporanea
Dal 2011, all’iscritto ad Inarcassa che divenga temporaneamente e totalmente inabile
all’esercizio dell’attività professionale, è corrisposta un’indennità giornaliera per il periodo
di inabilità, a condizione che:




la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 gg. solari;
abbia maturato almeno 3 anni continuativi di iscrizione e contribuzione e sia in
regola con tutti gli adempimenti previsti (in caso d’infortunio si prescinde dall’anzianità di 3
anni);
resti iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività
professionale;
età inferiore a 65 anni di età al momento dell’insorgenza dell’evento.
La domanda, corredata da certificato a valenza medico legale redatto da medico di struttura
Pubblica o medico ASL, deve essere presentata entro 30 gg. dalla data dell’accertamento
medico dell’inabilità e comunque entro e non oltre i 50 giorni dalla data dell'evento.
La prestazione termina al compimento di 65 anni di età e non è cumulabile con altre
contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa anche in
convenzione.
Inarcassa, su parere favorevole del Sanitario di Fiducia, corrisponde, a partire dal primo
giorno successivo all’insorgenza dello stato di inabilità, un’indennità su base giornaliera
determinata sul reddito professionale medio prodotto nei 2 anni solari precedenti l’evento,
pari:


al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità;
all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.
L’indennità giornaliera minima per il 2014 è pari ad € 62 la massima è pari ad € 250.
L’indennità viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità
professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi. Inarcassa
25 può effettuare in qualsiasi momento controlli e revocare l’erogazione del l’indennità se
l’iscritto non viene giudicato più inabile.
Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
INDENNITA’ DI MALATTIA
Requisiti:
Eventi morbosi verificatisi dal 1.1.2012
Attività lavorativa al momento dell’evento morboso
Effettiva astensione dal lavoro durante il periodo di indennizzo
Esclusa per eventi di durata inferiore a 4 giorni
Requisito contributivo = accredito di contributi corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei
12 mesi precedenti l’evento
• Requisito reddituale = reddito individuale nell’anno solare precedente quello in cui è
iniziato l’evento di malattia, non superiore al 70% del massimale contributivo
Misura della prestazione:
•
•
•
•
•
•
•
Sulla base delle mensilità dei 12 mesi precedenti l’evento
Numero di giorni/annui indennizzabili compreso tra 20 e 61, massimo pari ad 1/6 della
durata del periodo lavoro considerato a fini contributivi.
>
PRESTITI D’ONORE PER I GIOVANI
Bando 2014 - Prestito d'onore
Per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani associati con
il finanziamento delle spese di avvio dell'organizzazione dello studio professionale, Inarcassa
indice annualmente un bando in convenzione con l'Istituto Tesoriere, che concederà il
finanziamento a proprio insindacabile giudizio.
La richiesta va inoltrata esclusivamente tramite Inarcassa ON line.
Possono accedere al Prestito d'onore:



>
gli iscritti con meno di 35 anni di età anche riuniti in studi associati e le
professioniste madri di figli in età prescolare o scolare fino all'età dell'obbligo.
in regola con tutti gli adempimenti verso Inarcassa;
che non abbiano già fruito di finanziamenti o contributi da Inarcassa.
FINANZIAMENTI ON LINE AGEVOLATI
Bando 2014 Finanziamento in conto interessi e Finanziamenti agevolati
Inarcassa eroga, in convenzione con l'Istituto Tesoriere, che concederà il finanziamento a
proprio insindacabile giudizio, finanziamenti in conto interessi con un tasso nominale annuo
agevolato per:
1.
2.
avvio dello studio professionale;
anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza di uno o più incarichi
professionali, da enti pubblici o similari e società private.
26 Alla richiesta, da inoltrarsi esclusivamente tramite Inarcassa ON line, sono ammessi gli
associati, anche riuniti in associazioni, che:




abbiano almeno 2 anni consecutivi di iscrizione,
siano in regola con tutti gli adempimenti previsti da Inarcassa;
non abbiano già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa;
abbiano dichiarato un volume di affari IVA superiore a € 15.000 nell’anno
antecedente a quello della domanda.
>
PROVVIDENZE PER CALAMITA’ NATURALI
Regolamento per la concessione di provvidenze per danni subiti a seguito di calamità
naturali
In caso di calamità naturali riconosciute con apposite ordinanze governative o
provvedimenti equivalenti, il CdA di Inarcassa delibera, valendosi del fondo in bilancio per
interventi straordinari, l’erogazione contributi a fondo perduto o reversibili senza interessi,
cumulabili tra loro e riconosciuti al netto di eventuali altri contributi o indennizzi pubblici o
privati per i medesimi danni.
Possono accedere alle provvidenze gli iscritti ad Inarcassa residenti o con studio
professionale nei territori interessati (alla data dell’evento calamitoso e di presentazione della
domanda) che abbiano subito danni ai beni strumentali.
>
FONDAZIONE INARCASSA
La Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa, nasce nel 2013
per porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela, promozione, sviluppo e
sostegno dell’architetto e dell’ingegnere che esercita la libera professione in forma
esclusiva, attraverso:





il monitoraggio delle attività legislative e normative che interessano la categoria,
ponendosi come interlocutore dei decisori istituzionali per intervenire sui procedimenti
legislativi;
l’offerta ai soci del servizio specialistico di ricerca, analisi e segnalazione ragionata di
bandi per i finanziamenti Europei;
lo sviluppo di attività on line per corsi di aggiornamento, consulenze legali e fiscali;
l’offerta ai soci di convenzioni favorevoli di acquisto di servizi e di prodotti;
l’organizzazione di eventi e incontri tematici.
L’iscrizione alla Fondazione è volontaria e costa 12 € l’anno. Il sito della Fondazione
www.fondazionearching.it è accessibile anche dal link sulla home page del sito di Inarcassa.
LE CONVENZIONI
>
Ad integrazione delle attività di assistenza e dei servizi offerti, sono a disposizione
convenzioni triennali con partner selezionati con gara europea, che gli iscritti che hanno la
facoltà di utilizzare con costo a proprio carico:
27 


convenzione Polizza Sanitaria Integrativa con CATTOLICA ASSICURAZIONI per
l’integrazione della copertura di base e l’estensione delle coperture familiari;
convenzione per la Polizza RC Professionale con la Società Willis Italia Spa (mercato
assicurativo Lloyd's);
fornitura di servizi finanziari in accordo con la Banca Popolare di Sondrio, Istituto
Tesoriere di Inarcassa.
Le convenzioni sono integralmente consultabili dalla home page del sito di Inarcassa.
>
PIANO SANITARIO INTEGRATIVO
La Società Cattolica di Assicurazione gestisce la polizza sanitaria in convenzione per il
triennio 2012-2014. Ciascun associato, con premio a proprio carico, può:


estendere la copertura della Polizza Base “Grandi Interventi e Gravi Eventi
Morbosi”, automatica per gli iscritti dal momento dell’iscrizione e a carico di
Inarcassa, sottoscrivendo il “Piano sanitario integrativo”,
estendere la copertura di cui dispone ai propri familiari (compresi il convivente
more uxorio ed i figli fiscalmente a carico anche se non conviventi).
L’estensione delle polizze è sempre annuale con scadenza al 28/02; il rinnovo avviene senza
interruzione della copertura.
>
ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE
Con l’introduzione dell’obbligo di legge della polizza di Responsabilità Civile per tutti i
professionisti, Inarcassa ha stipulato una convenzione assicurativa RC professionale a favore
dei propri associati con la Società Willis Italia Spa.
Gli associati che si rivolgono a Willis, possono accedere alla soluzione assicurativa
intermediata da Willis con i Lloyd’s di Londra e a tutti i servizi annessi (customer care,
gestione sinistri, ecc.), con la possibilità di ottenere, inoltre, specifiche coperture per le
fattispecie previste dal D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 (Progettista Esterno e Verificatore
Esterno).
La convenzione consente anche di attivare una polizza di tutela legale.
>
SERVIZI FINANZIARI
La Banca Popolare di Sondrio offre in convenzione a tutti gli associati:




Conto corrente ed Inarcassa Card (che permette anche, con opzione di rimborso
rateale, il versamento dei contributi on line e l’accesso facilitato a prestiti personali);
Prestiti personali e mutui;
Finanziamenti per contributi previdenziali, a 12 mesi con rimborso in rate mensili a
tasso fisso nominale annuo pari al BCE + 3,00 punti.
Finanziamenti on line con plafond massimo di € 103.000 per l’attività professionale e
per l’anticipo di costi da sostenere a fronte della committenza di incarichi professionali
(anche in aggiunta al finanziamento on line agevolato da Inarcassa).
28 Tutti i servizi finanziari erogati, pur nel rispetto dei requisiti richiesti da Inarcassa, sono
soggetti a screening bancario e concessi a discrezione della Banca.
>
SERVIZI per le CONVENZIONI
POLIZZE SANITARIE
06 4817260 / 06 4822567 / 06 85387302
fax 06 89280925
Linea dedicata Iaquinta Assicurazioni srl:
[email protected]
Numero verde Cattolica Assicurazioni (dall'Italia)
Linea diretta Cattolica Assicurazioni (dall'estero)
800 046499
015 2559641 fax 015 2559505
POLIZZA RC PROFESSIONALE
Numero verde Willis dedicato alla convenzione Inarcassa
800 992 920
Inarcassa Card e Finanziamenti On Line
dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 / 14.15-17.00
800 016318
29 Servizi da Inarcassa On line:


CONTO CORRENTE ON LINE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO
FINANZIAMENTI IN CONVENZIONE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO
I CONTRIBUTI
>
Le prestazioni previdenziali ed assistenziali stabilite nello Statuto sono erogate da Inarcassa
ai propri iscritti grazie al versamento di contributi:
contributo soggettivo, obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa;

contributo soggettivo, obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa;

contributo integrativo, obbligatorio per tutti i professionisti titolari di p. IVA iscritti
all’Albo e le Società di Ingegneria e di Professionisti;

contributo di maternità, obbligatorio per gli iscritti Inarcassa;

contributo di solidarietà, temporaneamente obbligatorio nel biennio 2013-2014 per i
pensionati di vecchiaia e di anzianità di Inarcassa.

eventuale contributivo soggettivo facoltativo;
>
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
RGP – Art. 2
Per la corretta determinazione dei contributi dovuti, tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri o
all’Albo degli Architetti P.P.C. devono comunicare ad INARCASSA i dati relativi all’anno
precedente di:

reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF;

volume di affari complessivo ai fini dell’IVA, compresa la quota parte per attività
professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA;
le società di professionisti e le società di ingegneria devono comunicare ad INARCASSA
i dati relativi all’anno precedente di:

volume di affari complessivo ai fini dell’IVA, compresa la quota parte per attività
professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.
Nella comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi degli
imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili
dichiarati.
La comunicazione deve essere fatta anche in caso di dichiarazioni fiscali non presentate
o negative.
Sono esonerati gli architetti ed ingegneri non iscritti ad INARCASSA privi di partita IVA
nell’anno in esame.
La comunicazione deve essere presentata tramite Inarcassa On line, direttamente o
mediante intermediari abilitati, entro il 31 ottobre dell'anno successivo, utilizzando le
credenziali di accesso attraverso la apposita sezione presente sul sito.
In caso di errore di compilazione la comunicazione può essere corretta fino allo scadere del
termine di presentazione.
A compilazione ultimata si genera il M.AV. per il pagamento dell’eventuale conguaglio.
>
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
D.Lgs 163/2006 (poi Codice dei Contratti Pubblici) – Art. 38
Oltre che per accedere alle prestazioni erogate da Inarcassa, la condizione di regolarità
rispetto agli obblighi previdenziali è richiesta dal Codice dei Contratti Pubblici che dispone
che “all’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario” (professionisti singoli o associati, società di
professionisti e società di ingegneria).
La regolarità deve sussistere alla data della richiesta da parte della Stazione Appaltante
che la verifica rivolgendosi ad Inarcassa.
Inarcassa On line consente, in condizioni di regolarità, il rilascio automatico della
certificazione di regolarità contributiva dell’iscritto(non ancora disponibile per le società) utile
a titolo informativo, ma privo di valore nei confronti della pubblica amministrazione e dei
privati gestori di pubblici servizi.
>
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
CONTRIBUTO SOGGETTIVO “OBBLIGATORIO”
E’ dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA ed è destinato ai fini della previdenza, cioè del
conseguimento della pensione, calcolato in misura del 14,5 % sul reddito professionale
30 netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente
dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno.
Dal 2013, il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a
concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella.
31 E' comunque dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA il contributo soggettivo minimo,
versato in misura ridotta del 50% dagli iscritti in pensione di vecchiaia, vecchiaia unificata,
invalidità o contributiva, commisurato in dodicesimi ai mesi nell’anno solare di effettiva
iscrizione ad INARCASSA.
Il contributo soggettivo minimo per il 2014 è pari a € 2.275.
Su questo contributo i giovani iscritti godono di alcune agevolazioni.
DEROGA AL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO
La recente modifica dell’art 4.3 del RGP concede a chi produce redditi inferiori al valore
corrispondente al contributo minimo soggettivo (per il 2014 = € 15.690) di chiedere la
deroga all'obbligo della contribuzione minima soggettiva e versare il contributo soggettivo
minimo solamente sul reddito effettivamente prodotto.
L’importo dovrà essere versato entro il 31 dicembre dell’anno successivo, dopo la
presentazione della dichiarazione on line (il contributo minimo integrativo e il contributo di
maternità andranno comunque versati entro il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno in corso).
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a
€ 15.690, l’importo del solo contributo minimo sarà maggiorato degli interessi
(BCE+4,50%) a decorrere dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).
La deroga all'obbligo della contribuzione minima soggettiva è concessa per un massimo di
5 anni, anche non continuativi, nell'arco della vita lavorativa.
Possono accedere alla deroga gli iscritti attivi, esclusi i giovani under 35 e i pensionati
contribuenti, in quanto già godono di agevolazioni contributive.
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi
minimi 2014. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in
compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’ importo residuo,
se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.
Procedura: dichiarazione da presentare a inizio anno (per il 2014 entro il 31.05.2014).
Conseguenze: riduzione dell’ anzianità previdenziale proporzionalmente al rapporto
contributo corrisposto/contributo minimo.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi,
indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare
domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di
ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Entro i successivi 5 anni, è data facoltà di integrare la contribuzione versando la differenza
tra contributo minimo e quanto effettivamente versato, annullando in tal modo le
conseguenze sull’anzianità contributiva e sull’ammontare della pensione.
CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO
Per incrementare volontariamente la pensione in base alla propensione al risparmio
previdenziale del singolo iscritto, in aggiunta al contributo soggettivo obbligatorio, dal 2013 è
possibile versare un contributo facoltativo completamente deducibile.
Inarcassa ha privilegiato questa soluzione rispetto alla costituzione di un piano di previdenza
complementare in base al D.Lgs. 252/2005, perseguendo lo stesso obiettivo con minori costi
di gestione.
Il contributo facoltativo per il 2014 può essere compreso tra un minimo di € 185 e un
massimo dell’8,5 % del reddito, fino al massimale contributivo (pari per il 2014 a €
121.350).
Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti
contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.
>
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Il contributo integrativo è versato a copertura delle attività di assistenza in favore degli
iscritti e corrisponde al 4% sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. Il
contributo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è assoggettabile
all’IRPEF.
E’ obbligatorio per tutti professionisti iscritti all’Albo titolari di partita IVA e per le società di
Ingegneria e di Professionisti.
Il contributo, esposto in fattura a carico del committente, deve essere versato ad INARCASSA
indipendentemente dall’effettivo incasso, l’obbligo di versamento persiste anche in caso di
facilitazioni fiscali.
Una quota inversamente proporzionale agli anni di iscrizione dell’associato ad Inarcassa ante
2013 è utilizzata a fini previdenziali (c.d. retrocessione).
32 Su questo contributo i giovani iscritti godono di alcune agevolazioni.
NORMA DI IMMINENTE ENTRATA IN VIGORE
Il contributo non si applica sulle fatture per lavori svolti all’estero.
Questa norma, che sana una distorsione introdotta con la “Legge di stabilità 2013” che ha
imposto ai liberi professionisti l’obbligo di caricare il contributo integrativo anche sulle fatture
per lavori svolti all’estero, entrerà in vigore dopo l’approvazione ministeriale. Fino ad
allora permane l’obbligo di esporre in fattura il contributo integrativo .
33 CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO
E' comunque dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA il contributo soggettivo minimo,
commisurato in dodicesimi ai mesi nell’anno solare di effettiva iscrizione ad INARCASSA.
Il contributo soggettivo minimo per il 2014 è pari a € 660.
Il contributo è versato in misura ridotta del 50% dagli iscritti in pensione di vecchiaia,
vecchiaia unificata,
RETROCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato
figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale, secondo
percentuali inversamente proporzionali all’anzianità contributiva maturata in quota
retributiva (ante 2013):
50% per coloro che abbiano maturato una anzianità fino a 10 anni, o che optino per il
pensionamento all’età di 70 anni;
43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità tra 10 e 20 anni;
37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità tra 20 e 30 anni;
25% per coloro che abbiano maturato una anzianità superiore a 30 anni, nonché ai titolari
di pensione di altro ente.
L’anzianità contributiva in quota retributiva, alla data del 31 dicembre 2012, è calcolata
senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.
Il contributo integrativo è retrocesso fino ad un massimale del volume di affari I.V.A.
determinato moltiplicando il massimale contributivo per il rapporto tra il Monte Volume di
Affari e il Monte Reddito Professionale degli iscritti ad Inarcassa. Il rapporto è determinato
con cadenza triennale. Il massimale per il primo triennio successivo al 2012 è pari a €
160.000.
Dalla necessità di attribuire la quota in retrocessione all’effettivo avente diritto, dal 2013 è
stato introdotto l’obbligo di applicare il contributo integrativo anche nelle fatture emesse
tra iscritti ad Inarcassa.
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AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI
Inarcassa prevede agevolazioni per 5 anni solari dalla prima iscrizione fino al 35° anno di
età sull’importo del contributo soggettivo e del contributo integrativo per chi si iscrive o si re
iscrive prima dei 35 anni di età, che dichiarano un reddito professionale IRPEF inferiore o
uguale ad un importo prefissato (per il 2014 pari a € 45.600).
AGEVOLAZIONI SUL CONTRIBUTO SOGGETTIVO


contributo soggettivo obbligatorio ridotto al 50 % fino a concorrenza del primo
scaglione di reddito pensionabile;
contributo minimo ridotto a 1/3.
Maturati 25 anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena,
Inarcassa versa con oneri a proprio carico una contribuzione figurativa, fino a
concorrenza della contribuzione piena per il periodo agevolato, che pareggia il montante
contributivo di chi ha beneficiato dell’agevolazione.
L’iscritto può aumentare ulteriormente il proprio montante contributivo versando a sua
volta l’importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell’agevolazione.
AGEVOLAZIONI SUL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

contributo integrativo minimo ridotto 1/3, fermo restando l’obbligo del suo intero
addebito alla committenza, la parte eccedente il minimo è dovuta integralmente.
L’iscritto può versare in qualsiasi momento l’importo corrispondente alla contribuzione
per la quale ha goduto dell’agevolazione, andando ad aumentare il montate contributivo a
far data dal momento in cui il versamento viene effettuato. In tal caso, qualora l’interessato
maturi i suddetti 25 anni di iscrizione a contribuzione piena e a condizione che la sua media
reddituale risulti uguale o inferiore ai limiti stabiliti, INARCASSA provvederà ad integrare il
montante maturato con un ulteriore importo, corrispondente alla contribuzione per la quale
egli avrebbe potuto godere dell’agevolazione.
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D. Lgs. n. 151 del 2001
CONTRIBUTO DI MATERNITA’
Il contributo di maternità, stabilito annualmente dal CdA sulla base delle previsioni di spesa,
finanzia l’indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità o di eventi ad
essa assimilati, è dovuto da tutti gli iscritti, compresi i pensionati attivi. L’importo per l’anno
2014 è pari a € 83.
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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Per il solo biennio 2013 – 2014 i pensionati di Inarcassa versano un contributo di solidarietà
pari all’1 % della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo che sale al 2 %. per i
pensionati attivi e per i pensionati di anzianità. Il contributo è riscosso in forma rateale
mediante trattenuta diretta sulla pensione mensile e non si applica sulle pensioni di inabilità,
invalidità, reversibilità e indiretta, e sui trattamenti pensionistici inferiori all’importo della
pensione minima.
34 Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS
CONTRIBITI
Aliquote contributive per l’anno 2014

22% per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o già
titolari di pensione

28% per gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata diversi dai liberi
professionisti + 0,72% (per il finanziamento di maternità, assegno per il nucleo
familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale)
27% per i liberi professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria
+ 0,72% (per il finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza
ospedaliera, malattia e congedo parentale)

La Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 491) porterà l'aliquota contributiva per gli Ingegneri
e gli Architetti iscritti alla GS INPS al 23,5% ed al 24%, rispettivamente nel 2015 e nel 2016,
in luogo del previsto 22%.
Massimale di reddito
L e aliquote contributive sono applicabili ai redditi conseguiti dall’iscritto alla Gestione
Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito stabilito per ciascun anno.
Massimale di reddito per il 2014= € 100.123,00
Minimale per l’accredito contributivo
L’accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito.
Se nell’anno non viene raggiunto il minimale, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in
proporzione al contributo versato.
Minimale per l’accredito contributivo per il 2014= € 15.516,00
Contributo minimo annuo richiesto per l’accredito dell’intero anno:

Iscritti che applicano l’aliquota del 22% : € 3.413,52

Iscritti che applicano l’aliquota del 27,72% : € 4.301,03

Iscritti che applicano l’aliquota del 28,72% : € 4.456,19
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PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Di norma si versano tramite il bollettino elettronico generato da “Gestione M.A.V.” dalla
propria area riservata su Inarcassa On line.
Il conguaglio del contributo soggettivo, del contributo integrativo è determinato l'anno
successivo a quello di riferimento, a seguito della presentazione della comunicazione
obbligatoria del reddito professionale e del volume di affari.
Salvo in caso di accesso alla deroga introdotta dal 2014, vi è l’obbligo di versare nell’anno
di riferimento i contributi minimi soggettivi ed integrativi che possono essere versati in 2
rate di pari importo al 30 giugno e al 30 settembre oppure, inoltrandone richiesta entro il 20
gennaio, essere versati in 6 rate bimestrali a partire da febbraio. Nelle stesse scadenze vi è
l’obbligo di versare il contributo di maternità.
35 L’importo dei contributi e la data di versamento per i nuovi iscritti sono quelli indicati nella
lettera di avvenuta iscrizione.
SCADENZE per gli iscritti

contributi minimi
30 giugno e 30 settembre – In alternativa è possibile aderire entro il 20.1 dell’anno di
riferimento al pagamento in 6 rate senza interessi a scadenza bimestrale, 1a rata a fine febbraio;

conguaglio dei contributi ed eventuale versamento del contributo soggettivo volontari
36 31 dicembre
SCADENZE per i liberi professionisti non iscritti:

contributo integrativo per l’anno precedente
31 agosto -.
In qualsiasi momento è possibile verificare la regolarità dei propri pagamenti: in “Gestione
M.A.V.” rimangono tutti gli eventuali bollettini emessi nel corso dell’anno per contributi non
regolarizzati o comunque non ancora contabilizzati.
MODALITA’ di pagamento
Tramite M.AV. in unica soluzione alle date di scadenza ordinaria.
In alternativa è possibile:




pagare con Inarcassa Card, anche in forma rateale.
rateizzare il versamento a conguaglio in 10 rate su 36 msi con l’interesse del 4,5%
(richiesta tramite Inarcassa On line dopo aver presentato la Comunicazione obbligatoria);
posticipare il versamento del conguaglio al successivo 30.04 con un interesse
dilatorio sui giorni trascorsi dalla scadenza alla data effettiva del versamento (l’importo
degli interessi sarà cumulato a uno dei pagamenti successivi; in caso di ritardo, le
sanzioni e gli interessi decorreranno dal giorno successivo alla data di regolare scadenza
fino al momento del pagamento). Il posticipo non è esercitabile da chi abbia già ottenuto
la rateazione del conguaglio grazie alle agevolazioni contributive 2013;
aderire alla deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo.
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SANZIONI
RGP – Artt. 1, 2 e 10
Le inadempienze alle regole per l’iscrizione, la comunicazione obbligatoria e il
versamento dei contributi comportano sanzioni.
Si dà luogo a sanzioni in caso di:
1.
omessa / ritardata domanda di iscrizione,
2.
3.
4.
omessa / ritardata / infedele comunicazione dei redditi con contribuzione non versata,
omessa / ritardata / infedele comunicazione dei redditi,
ritardato pagamento dei contributi.
Ai fini della riscossione INARCASSA può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli
imponibili legittimamente acquisita.
Inadempienza
1
Omessa/ritardata
domanda di
iscrizione
2
Omessa/ ritardata/
infedele
comunicazione dei
redditi con
contribuzione non
versata
3
Omessa/ ritardata/
infedele
comunicazione dei
redditi
4
Ritardato
pagamento dei
contributi
Sanzione intera
Domanda omessa: 100% contributi evasi
+ interessi di mora con iscrizione
d’ufficio;
Domanda ritardata: 50% contributi evasi
+ interessi di mora se la domanda è
effettuata oltre il termine di
presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno da cui decorre
l’iscrizione
40% dei contributi evasi + interessi di
mora dal 1° gennaio dell’anno di
scadenza della dichiarazione.
Condizioni:
- ritardo dichiarazione oltre la scadenza
e contestuale ritardo del versamento
oltre il 31 gennaio successivo
-no penale del punto 1
15% del contributo soggettivo minimo
dell’anno di riferimento.
Condizioni:
-ritardo oltre il 31 gennaio successivo
alla scadenza
15% dei contributi minimi/conguaglio +
interessi di mora dalla scadenza alla
data di pagamento.
Condizioni:
-ritardo oltre 30 giorni dalla scadenza;
-no penale del punto 2
Sanzione ridotta
37 7,5% del contributo soggettivo
minimo dell’anno di riferimento se il
ritardo nella presentazione è entro il
31 gennaio successivo alla
scadenza
3,75% dei contributi minimi e
conguaglio + interessi di mora dalla
scadenza alla data di pagamento.
Condizioni:
-ritardo entro 30 giorni dalla
scadenza;
-no penale del punto 2
E’ possibile ridurre l’ammontare delle sanzioni ricorrendo al Ravvedimento Operoso o
accettando l’Accertamento con Adesione
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RIDUZIONE DELLE SANZIONI
RGP – Artt. 13, 14 e 15
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Riduce del 70 % interessi e sanzioni sulle irregolarità non ancora accertate o non
ancora formalmente notificate dagli uffici competenti di INARCASSA, in caso di:

ritardata presentazione della domanda di iscrizione;


omessa, ritardata o infedele dichiarazione;
ritardato versamento della contribuzione.
Il Ravvedimento Operoso si attiva su richiesta dell’iscritto a cui fa seguitola comunicazione da
parte di Inarcassa dell’ammontare dell’importo dovuto e delle modalità di versamento con
l’eventuale piano di rateazione. La proposta è di fatto accettata dall’interessato con il
versamento, entro la scadenza indicata nella comunicazione, dell’intero importo o della prima
rata dell’eventuale rateazione del debito; diversamente la riduzione decade. La riduzione
decade anche col mancato versamento di almeno 3 rate.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Nei casi caso di provvedimento sanzionatorio notificato per:
a)
b)
c)
iscrizione d’ufficio o ritardata comunicazione di iscrivibilità,
omessa, ritardata o infedele dichiarazione,
omesso o ritardato versamento della contribuzione,
INARCASSA offre all’interessato la possibilità di ottenere la riduzione del 30% delle
sanzioni sui provvedimenti sanzionatori notificati comunicando scadenze e importi,
eventualmente rateizzati.
La proposta è di fatto accettata con il versamento dell’intero importo richiesto o della prima
rata dell’eventuale rateazione del debito, diversamente decade. La riduzione decade col
mancato versamento di almeno 3 rate.
Se l’associato non ha commesso violazioni negli ultimi 10 anni, le sanzioni previste per i punti
b) e c) sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 %.
CREDITORE APPARENTE
Qualora l’associato dimostri di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri
redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza,
non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all’omessa
comunicazione obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi e, in accordo con il
professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente
versata all’altro ente di previdenza, definito creditore apparente.
Se la contribuzione dovuta ad INARCASSA risulta superiore a quella versata e trasferita dal
creditore apparente, l’associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti,
maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni.
38