05) SPA - caratteri e costituzione 13

Revisione e Ragioneria Societaria
1
Ragioneria Societaria
Lezione 5
La Società per Azioni
Caratteri e costituzione
Prof.ssa Anna Paris
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
Università degli Studi di Siena
[email protected]
A.A. 2013-2014
Premessa: le società di capitali
• Caratteristiche principali
• Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale (la società
risponde solamente con il proprio patrimonio).
• Gestione con metodo collegiale e principio maggioritario.
• Potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio.
• Tipologia:
• Società a Responsabilità Limitata;
• Società per Azioni;
• Società in Accomandita per Azioni.
2
Premessa: le società di capitali
S.p.A. e S.r.l. Uninominale
Il socio unico risponde illimitatamente quando:
- la società è insolvente;
- il capitale non è stato versato per intero;
- non è stato comunicato al registro delle
imprese l’unicità del socio.
3
Premessa: le società di capitali
LA PERSONALITÀ GIURIDICA
- DETERMINA UNA COMPLETA AUTONOMIA DELLA
SOCIETÀ DALLE PERSONE DEI SOCI
- SOCIETÀ E SOCIO SONO ENTI DISTINTI PER
PATRIMONIO E ATTIVITÀ
- SI ACQUISTA CON L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
4
Premessa: le società di capitali
QUOTA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN
FUNZIONE DEI SOCI
AZIONE SUDDIVISIONE PREVENTIVA ED ASTRATTA
DEL CAPITALE SOCIALE OPERATA
NELL’ATTO COSTITUTIVO
CIASCUN SOCIO DI UNA SRL È TITOLARE DI UNA
SOLA QUOTA
CIASCUN SOCIO DI UNA SPA PUÒ ESSERE TITOLARE
DI UNA O PIÙ AZIONI
5
Premessa: le società di capitali
NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
LA REGOLA DELLA
PROPORZIONALITÀ TRA VALORE
DEI CONFERIMENTI E QUOTE DI
PARTECIPAZIONE ASSEGNATE PUÒ
ESSERE DEROGATA
6
Premessa: le società di capitali
Società a responsabilità limitata
- Le quote di partecipazione sono assegnate ai soci in
misura proporzionale al conferimento
- I diritti spettano ai soci in misura proporzionale alla
partecipazione.
7
Premessa: le società di capitali
Società a responsabilità limitata
Tuttavia, si può verificare:
Socio “A”
Socio “B”
Socio “C”
Conferimenti
70.000 (70%)
15.000 (15%)
15.000 (15%)
Quota partec.
33%
33%
33%
In altri termini, i soci, nell’atto costitutivo, possono
prevedere partecipazioni non proporzionali al
conferimento (art. 2356) come attribuire a singoli soci
diritti particolari (vedi soci fondatori)
8
Premessa: le società di capitali
Società per azioni
- Il numero di azioni assegnate ai soci è proporzionale
alla parte di capitale sociale sottoscritto
Tuttavia, lo statuto può contemplare un’assegnazione di
azioni non proporzionale. Si verifica quindi una non
coincidenza tra valore contabile della partecipazione e
valore effettivo della stessa
Socio “A”
Socio “B”
Socio “C”
Capitale sottoscritto
140.000 (70%)
30.000 (15%)
30.000 (15%)
n. azioni
100.000 50%
80.000 40%
20.000 10%
9
Premessa: le società di capitali
“Nella S.p.A. per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le
azioni sono appartenute a una sola persona, questa
risponde illimitatamente quando i conferimenti non
siano stati effettuati secondo quanto previsto
dall'art. 2342 o fin quando non sia stata attuata la
pubblicità prescritta dall’art. 2362”. (art. 2325
c.c.)
10
Premessa: le società di capitali
“Nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera
partecipazione è appartenuta ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente quando i conferimenti
non siano stati effettuati secondo quanto previsto
dall'art. 2464 o fin quando non sia stata attuata la
pubblicità prescritta dall’art. 2470”. (art. 2462 c.c.)
11
Premessa: le società di capitali
“Nella S.A.P.A. i soci accomandatari
rispondono solidalmente e illimitatamente per
le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti
sono obbligati nei limiti della quota di
capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono
rappresentate da azioni”. (art. 2452 c.c.)
12
Della Società per Azioni (S.p.a.)
Art. 2325. Responsabilità
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio.
Art. 2326. Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l’indicazione di società per azioni.
Art. 2327. Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore
a 120.000 Euro.
13
S.p.a.: costituzione
• L’atto costitutivo deve contenere una serie di informazioni, come indicato
dall’art. 2328, tra cui:
• La denominazione sociale
• Il cognome e il nome o la denominazione dei soci e degli eventuali
promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi
• l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
• l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
• il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni;
• il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
• le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
• il sistema di amministrazione adottato;
• la durata della società;
• Importo approssimativo delle spese per la costituzione a carico della
società.
14
S.p.a.: costituzione
SIMULTANEA
PER PUBBLICA
SOTTOSCRIZIONE
↓
ATTO PUBBLICO
- INTERA SOTTOSCRIZIONE DEL CAP. SOCIALE
(MINIMO € 120.000);
- VERSAMENTO DI ALMENO DEL 25%
DEI CONFERIMENTI IN DENARO PRESSO UN
ISTITUTO DI CREDITO;
- RELAZIONE GIURATA DI STIMA PER I CONFERIMENTI
DI BENI IN NATURA E DI CREDITI;
- EVENTUALI AUTORIZZAZIONI, DOVUTE AL
PARTICOLARE OGGETTO;
15
S.p.a.: costituzione
La procedura (1/3)
STIPULAZIONE o PREDISPOSIZIONE
dell’atto costitutivo
(contratto o atto unilaterale)
presso un notaio per atto pubblico
CONTROLLO
del notaio al fine di garantire la legittimità dell’atto:
- regolarità del procedimento di costituzione;
- sussistenza delle indicazioni minime previste dalla legge;
- conformità alle leggi delle norme sull'organizzazione della
società, ecc. e delle clausole dell’atto
16
S.p.a.: costituzione
La procedura (2/3)
DEPOSITO (INVIO TELEMATICO)
dell’atto costitutivo e degli allegati presso l’Ufficio del Registro
delle Imprese da parte del notaio e
RICHIESTA CONTESTUALE DI ISCRIZIONE
da parte del notaio
(entro 20 gg dalla stipulazione dell’atto)
CONTROLLO
di regolarità formale della documentazione da parte dell’Ufficio
del RI (verifica, in particolare, che l’atto costitutivo sia un atto
pubblico, il capitale sia sottoscritto per intero, il versamento del
25% …, la presenza di allegati come specifiche autorizzazioni)
17
S.p.a.: costituzione
La procedura (3/3)
ISCRIZIONE
della società nel registro delle imprese
↓
ACQUISIZIONE della
PERSONALITÀ GIURIDICA
( NASCITA DELLA SOCIETÀ )
18
S.p.a.: costituzione
• Art. 2342. Conferimenti
Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione. Tali azioni sono però inalienabili e depositate presso la
società fino (…)
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera
o di servizi.
19
S.p.a.: costituzione
NEL CASO IN CUI VENGA MENO
LA PLURALITÀ DEI SOCI I
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
DEVONO ESSERE EFFETTUATI
ENTRO 90 gg.
20
S.p.a.: conferimenti in natura
LA RELAZIONE DI GIURATA DI STIMA DI UN ESPERTO
DESIGNATO DAL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO AVRÀ
SEDE LA SOCIETÀ
LA RELAZIONE DEVE CONTENERE LA DESCRIZIONE E IL
VALORE DEI BENI (DISGIUNTI O CONGIUNTI) E/O DEI
CREDITI CONFERITI
LA DATA DELLA RELAZIONE NON DEVE ESSERE ANTERIORE A
4 MESI RISPETTO A QUELLA DELL’ATTO DEL CONFERIMENTO
(Atto di Costituzione della società)
LA RELAZIONE DI STIMA È SOTTOPOSTA AL CONTROLLO
DEGLI AMMINISTRATORI ENTRO 6 MESI DALLA ISCRIZIONE
21
S.p.a.: conferimenti in natura
Se il valore reale dei beni conferiti
>
del valore attribuito dal perito?
Se il valore reale dei beni conferiti
<
del valore attribuito dal perito?
Sono due situazione da trattare
analogamente?
22
S.p.a.: conferimenti in natura
Se il valore reale dei beni conferiti
<
di oltre 1/5 a quello del conferimento,
(es. 500.000 in sede di conferimento
350.000 dopo la stima degli amministratori)
La società deve ridurre il capitale sociale
(CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DA PARTE DEL CDA)
- annullando le azioni (ciò sta ad indicare che il socio ha
deciso di veder ridurre la sua partecipazione), a meno che il
socio conferente:
A) versi la differenza in denaro;
B) receda dalla società.
23
S.p.a.: conferimenti in natura
Se il valore reale dei beni conferiti
<
di oltre 1/5 a quello del conferimento,
(es. 500.000 in sede di conferimento
350.000 dopo la stima degli amministratori)
Ovviamente, il socio può impugnare l’atto di controllo
del CdA entro 90 gg.
24
S.p.a.: costituzione
Fasi tipiche
1. Sottoscrizione del Capitale Sociale;
2. Versamento del 25% delle quote sottoscritte (e
dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni);
3. Conferimento di valori diversi dal danaro;
4. Richiamo delle ulteriori quote sottoscritte e loro
versamento;
5. Revisione della valutazione peritale dei beni e dei crediti
conferiti.
25
S.p.a.: costituzione
Il 15/10/n si costituisce una SpA con un capitale
sociale pari ad € 300.000 e con conferimenti di fondi
liquidi per € 100.000 e di beni per € 200.000; il 25%
del conferimento in denaro è versato in un c/c
bancario vincolato.
Il 20/10/n la SpA è iscritta nel Registro delle imprese.
Il 25/10/n il CdA delibera il richiamo di un 20% dei
conferimenti in denaro. I versamenti devono essere
effettuati entro il 31/12/n.
26
S.p.a.: costituzione
Capitale sociale
300.000
- Socio A conferisce beni
200.000 66,66%
- Impianti
140.000
- Computer
40.000
- Merci
20.000
- Socio B conferisce denaro 40.000 13,33%
- Socio C conferisce denaro 60.000 20,00%
27
S.p.a.: costituzione
Sottoscrizione del capitale azionario (sociale)
(Fase di diritto)
15/10
----------------- ----------------Azionisti
a Capitale sociale
c/sottoscrizioni
300.000
28
S.p.a.: costituzione
Versamento della percentuale vincolata
(25% conf. di denaro) 25% di € 100.000
(Fase di fatto)
15/10
----------------- ----------------Banca X c/c a Azionisti
c/sottoscrizioni
-
€ 10.000 da parte del socio B
€ 15.000 da parte del socio C
25.000
29
S.p.a.: costituzione
Conferimento beni (Fase di fatto)
15/10
----------------- ----------------Diversi
a Azionisti
c/sottoscrizioni
Impianti
Computer
Merci
200.000
140.000
40.000
20.000
Iscrizione della società nel registro imprese (20.10)
30
Situazione dei conti post iscrizione
della SpA nel Registro delle Imprese
(20 ottobre)
D Azionisti c/sott. A
300
25
D
Banca A
D Capitale sociale A
25
300
200
D Impianti
140
A
D Computer
40
A
D
20
Merci
A
31
S.p.a.: costituzione
Richiamo del 20% dei conferimenti di denaro (20% di €
100.000) da versare entro il 31.12 da parte del CdA
(Fase di diritto)
25/10
----------------- ----------------Azionisti c/
a Azionisti
percentuale c/sottoscrizioni
richiamata
20.000
32
S.p.a.: costituzione
Versamento della percentuale richiamata (fase di
fatto)
29/12
----------------- ----------------Banca X c/c a Azionisti c/
percentuale richiamata
20.000
33
S.p.a.: costituzione
Azionisti c/sottoscrizioni al 29.12
15.10
300.000
---------
25.000 15.10
200.000 15.10
20.000 25.10
--------55.000 (S)
34
S.p.a.: costituzione
STATO PATRIMONIALE al 29.12
Azionisti c/
sottoscrizioni 55.000 Capitale sociale 300.000
Impianti
140.000
Computer
40.000
Merci
20.000
Banca
45.000
35
S.p.a.: costituzione
10.01 - Richiamo del 55% dei conferimenti di denaro da parte
del Consiglio di Amministrazione. Versamento entro il 31.01
10/01
----------------- ----------------Azionisti c/ a Azionisti
percentuale c/sottoscrizioni
richiamata
31/01
---------------- ----------------Banca X c/c a Azionisti c/
percentuale
richiamata
55.000
55.000
36
Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono
inalienabili e sono depositate presso la società
Conferimento dei beni valutato € 140.000 il 15.04.
Il valore reale dei beni conferiti
<
di oltre 1/5 a quello del conferimento
140.000 < 200.000
60.000 > 1/5 di 200.000
MINUSVALENZA DA APPORTO
?
è una voce del Patrimonio netto
37
Contabilizzazione del minor apporto
----------------- 15.04 ----------------Minusvalenza a
Diversi
da apporto
a
Impianti
a
Merci
60.000
45.000
15.000
La legge non indica i termini per l’esercizio delle varie azioni da parte
del socio e della società.
In ogni caso, il socio ha 90 gg. per impugnare l’atto a meno che
comunichi prima alla società la sua decisione.
Dopo i 90 gg la società può procedere a ridurre il capitale.
38
Contabilizzazione del minor apporto
----------------- 15.04 ----------------Minusvalenza a
Diversi
da apporto
a
Impianti
a
Merci
60.000
45.000
15.000
a) Riduzione del capitale sociale, a seguito della riduzione del valore
del conferimento del socio, supponendo che questi abbia
comunicato, ad esempio il 20.04, di restare nella società con una
partecipazione minore.
----------------- 29.06 ----------------Capit. sociale
a
Minusvalenza
da apporto
60.000
Il 29.06 rappresenta la data dell’assemblea in cui viene ridotto il C.S.
39
Il socio può:
b.1.) reintegrare la minusvalenza con un versamento in denaro
----------------- 29.06 ----------------Azionista
a
Minusvalenza
c/ reintegro
da apporto
60.000
(29.06 – è la data della comunicazione del socio)
----------------- 15.07 ----------------Banca X c/c
a
Azionista
c/ reintegro
60.000
40
b.2.) esercitare il diritto di recesso ricevendo i beni conferiti
----------------- 29.06 ----------------Capit. sociale a
Diversi
200.000
a
Minusvalenza
da apporto
60.000
a
Azionista c/
rimborso
140.000
(la data è quella dell’assemblea che delibera ma ancora meglio
è considerare i 90 gg. dalla data di registrazione nel RI)
I) ---------------- 29.06 ----------------Azionista c/
a
Diversi
rimborso
140.000
a
Impianti
95.000
a
Computer
40.000
a
Merci
5.000
II) ---------------- 03.07 ----------------Azionista c/
a
Banca X c/c
rimborso
140.000
41
Se l’atto costitutivo ha previsto l’assegnazione delle azioni agli altri
soci in misura non proporzionale ai conferimenti e i soci dichiarano
tutti in data 15.06 di sottoscrivere e poi versano il 30.06:
----------------- 15.06 ----------------Azionisti
a
Minusvalenza
c/ reintegro
da apporto
60.000
----------------- 30.06 ----------------Banca X c/c
a
Azionisti
c/ reintegro
60.000
Stato del capitale al 30.06
Impianti
Computer
Merci
Banca X c/c
95.000
40.000
5.000
160.000
Cap.sociale 300.000
42
DETERMINAZIONE dei VALORI di CONFERIMENTO di BENI in
NATURA o CREDITI SENZA RELAZIONE DI STIMA AI SENSI ART.
2343
(artt. 2343-ter e 2343-quater cod.civ.)
↓
possibilità di discostarsi dalla procedura “ordinaria” qualora
esista un parametro di riferimento chiaro e attendibile
(D. Lgs. 142/2008)
a) conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato
monetario, se il valore ad essi attribuito, ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al
quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati
nei 6 mesi precedenti il conferimento.
(art. 2343-ter, primo comma)
43
b) conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore
ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, corrisponda al valore
equo (fair value) ricavato da un bilancio approvato da non
oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a
condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in
ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento;
(art. 2343-ter, secondo comma)
SpA che adottano le disposizioni civilistiche
L'art. 2427-bis prevede in nota integrativa “informazioni
relative al valore equo 'fair value' degli strumenti finanziari.
44
oppure
b) conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale sovrapprezzo, corrisponda al valore equo (fair
value) risultante dalla valutazione, precedente di non oltre 6
mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri
generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto
del conferimento, effettuata da un esperto che sia
indipendente dalle parti e dotato di adeguata professionalità.
(art. 2343-ter, secondo comma)
45
Mancato versamento da parte dei soci
Art. 2344. Mancato pagamento delle quote
In tal caso gli amministratori possono:
a) mediante azione giudiziaria, costringere all’adempimento il
socio moroso;
b) offrire, in relazione alla percentuale di partecipazione alla
società, le azioni agli altri azionisti per un corrispettivo non
inferiore al versamento ancora dovuto;
c) far vendere le azioni non versate a rischio e per conto del
socio moroso per poi dichiararlo decaduto dallo status di
socio;
- Le azioni non vendute devono essere estinte con la
corrispondente riduzione del capitale.
Il socio moroso nei versamenti non può esercitare il proprio
diritto di voto.
46
Vendita delle azioni del socio moroso
Due possibili casistiche:
1. le azioni vengono vendute ad un prezzo superiore al loro
valore di sottoscrizione
Banca X c/c
a
a
a
a
a
Diversi
Azionisti c/sott. rich.
Spese rimborsabili
Int. attivi di mora
Riserva sovrapprezzo
azioni
…
…
…
…
…
47
Dichiarazione di decadimento del socio moroso
Nel caso il socio venisse dichiarato decaduto dal suo status e
le azioni non possono essere vendute, si procede ad
estinguerle con la corrispondente riduzione del capitale :
…
Capitale Sociale
a Azionisti c/sott. rich.
…
48
Atto costitutivo
1. il nome, … dei soci e il numero delle azioni assegnate
a ciascuno;
2. la denominazione e il Comune della sede e di
eventuali sedi secondarie;
3. l’attività che costituisce oggetto sociale;
4. l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello
versato;
5. il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni,
le loro caratteristiche e le modalità di emissione e di
circolazione;
6. il valore dei crediti e dei beni in natura conferiti;
7. le norme di ripartizione dell’utile;
8. gli eventuali benefici accordati ai promotori ed ai
soci fondatori;
49
Atto costitutivo
9. il sistema di amministrazione adottato, il numero
degli amministratori e poteri, indicando quali hanno
la rappresentanza;
10. il numero componenti il collegio sindacale;
11. i primi amministratori e sindaci, ovvero dei
componenti del consiglio di soeveglianza e, quando
previsto, del soggetto al quale è demandato il
controllo contabile;
12. l’importo globale delle spese per la costi-tuzione;
13. la durata o, se la società è costituita a tempo
indeterminato, il periodo di tempo – non superiore
ad un anno – per esercitare il diritto di recesso.
50
Statuto
parte integrante dell’atto costitutivo e, pertanto, deve
essere ad esso allegato
NORME RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE, AL
FUNZIONAMENTO ED ALLO SCIOGLIMENTO
PREVALENZA DELLA NORMA DELLO STATUTO RISPETTO
A QUELLA DELL’ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI
CONTRASTO
51
COSTITUZIONE PER PUBBLICA
SOTTOSCRIZIONE
PROMOTORI
redazione e sottoscrizione del programma
oggetto capitale sociale principali disposizione dell’atto cost. eventuale partecipazione agli utili dei promotori
termine entro il quale l’atto costitutivo deve essere stipulato.
deposito del programma
presso un notaio
52
raccolta delle sottoscrizioni
per atto pubblico o scrittura privata
versamento del 25% entro un termine non superiore ad un
mese dopo l’integrale sottoscrizione
assemblea dei sottoscrittori nei 20 gg successivi al termine
per il versamento del 25%
per
- accertare l’esistenza delle condizioni richieste
per la costit.one
- deliberare sul contenuto atto costit.ivo
- deliberare sulla riserva di partecipazione
agli utili a favore dei promotori
- nominare amministratori e sindaci;
e per stipulare l’atto costitutivo.
53