Il congedo matrimoniale in busta paga Paghe - UILTEC Biella

Alessandra Ranghetti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Paghe
Modalita` di calcolo
Il congedo matrimoniale in busta paga
Fabio Licari
- Consulente del lavoro
Disciplina
Tra le cause sospensive piu` ricorrenti del rapporto di lavoro si annovera il congedo matrimoniale.
Inizialmente, l’attenzione del legislatore e` stata rivolta ai soli impiegati pubblici e privati, per i
quali si introduce, con il R.D.L. n. 1334/1937, il diritto di richiedere un congedo straordinario
per contrarre matrimonio, non eccedente la durata di 15 giorni, durante il quale, i destinatari
della norma, sono considerati ad ogni effetto in servizio.
Successivamente, le parti sociali, con l’Accordo collettivo interconfederale del 31 maggio
1941, avente efficacia erga omnes, danno pieno compimento alla disciplina estendendo il
diritto al congedo straordinario per matrimonio anche agli operai e intermedi dipendenti da
aziende industriali, artigiane o cooperative riconoscendo, cosı`, un periodo di 8 giorni consecutivi per i quali viene garantita una retribuzione a carico della Cassa unica per gli assegni
familiari.
L’istituto in commento e` stato recepito definitivamente dalla contrattazione collettiva di
diritto comune che, fermi restando le possibili diversificazioni, lo ha esteso a tutti i lavoratori.
Il R.D.L. n. 1334/1937 a decorrere dal 16 dicembre 2010 e` stato abrogato dall’art. 1, c. 1,
D.Lgs. n. 212/2010. Al contrario, l’Accordo interconfederale, sopra citato, dove la contrattazione collettiva non abbia disciplinato l’istituto in commento, conserva, ancora oggi, la sua
piena efficacia.
Finalita` e ambito di applicazione
Celebrazione
del matrimonio
Trascrizione nei registri
di stato civile
La ratio dell’istituto e` riconducibile al rilevante ruolo sociale attribuito, costituzionalmente,
alla famiglia quale societa` naturale fondata sul matrimonio (artt. 29 e 31 Cost.) e alla
necessita` di favorire la personalita` del lavoratore protagonista in un’occasione particolarmente delicata, che contraddistingue l’inizio delle relazioni sociali e familiari.
La circostanza oggettiva che legittima la concessione del congedo straordinario e`, senza
dubbio, l’evento ‘‘matrimonio’’ in quanto tale. Pertanto, il diritto al congedo sara` giustificato
se strettamente correlato causalmente alla celebrazione dello stesso.
Poiche´, come specificato, il discrimine e` da ricondurre strettamente all’evento matrimonio,
occorrera` effettuare una valutazione, ai fini del diritto al congedo e al relativo trattamento
economico, se qualsiasi celebrazione, sia religiosa che civile, possa legittimare la concessione delle garanzie in commento.
Cio` che conta ai fini del congedo e` certamente il matrimonio effettuato con trascrizione nei
registri di stato civile. Pertanto, il lavoratore interessato, potra` ottenere la concessione del
congedo straordinario anche se effettua il rito religioso purche´ vi sia stata la celebrazione
valida anche per la trascrizione ai fini civili.
Non di rado, tuttavia, si assiste ad uno sdoppiamento temporale tra la celebrazione religiosa
(senza trascrizione) e quella civile.
Ovviamente, in tali casi, il lavoratore potra` ottenere la concessione del congedo una sola
volta e solo quando avra` effettuato il rito civile.
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Modalita` di calcolo
Orientamenti
giurisprudenziali
La giurisprudenza, nei casi di celebrazioni disgiunte (civile e religiosa) e che non coincidano
temporalmente, nega il congedo matrimoniale se il rito civile sia stato effettuato prima
dell’assunzione e quello religioso dopo la stessa.
Infine, poiche´ la validita` del congedo risiede nella trascrizione utile agli effetti civili, la
giurisprudenza riconosce la concessione di un ulteriore congedo matrimoniale nei casi di
divorzio, quando, venuti meno gli effetti civili del precedente matrimonio, il lavoratore passi
a nuove nozze.
Soggetti destinatari
Fermi restando gli accordi collettivi aziendali e individuali, qualora garantiscano trattamenti migliorativi (secondo il principio del favor lavoratoris), la gestione operativa del congedo
matrimoniale soggiace ad una diversificazione di trattamento che, ancora oggi, e` la diretta
erede delle disposizioni introdotte dal R.D.L. n. 1334/1937 e dell’Aci 31 maggio 1941
infatti, benche´ la contrattazione collettiva nazionale di lavoro abbia esteso il diritto al
congedo a tutti i lavoratori (impiegati, quadri, dirigenti, operai, apprendisti), generalmente
riconoscendo una durata complessiva di 15 giorni di calendario, si dovra`, comunque
attentamente verificare il disposto dei singoli Ccnl, sia in termini di durata sia in relazione
al trattamento economico disciplinato, anche in funzione delle regole generali di seguito
proposte.
Impiegati - Quadri - Dirigenti
I lavoratori subordinati assunti con la categoria di impiegati, quadri e dirigenti hanno diritto a
un periodo di congedo straordinario, per contrarre matrimonio, di durata non superiore a 15
giorni di calendario. Durante tale periodo di astensione dal lavoro, tali soggetti saranno
considerati ad ogni effetto in servizio ricevendo il normale trattamento economico, a totale
carico del datore di lavoro.
Esempio 1
Impiegato
Ipotizziamo il caso di un impiegato che abbia contratto matrimonio l’11 maggio 2014,
richiedendo il congedo a partire dal 9 maggio 2014.
La durata del congedo e` di 15 giorni di calendario, pertanto, i giorni effettivi di godimento
sono 13.
La retribuzione lorda mensile e` E 1.500,00, il divisore giornaliero previsto e` 26.
Retribuzione giornaliera: E 1.500,00 / 26 = E 57,69
Retribuzione per congedo matrimoniale: E 57,69 3 13 = E 749,97
Operai - Apprendisti
Durata
Assegno a carico Inps
Il lavoratore subordinato avviato con la categoria di operaio, anche se assunto con un
contratto di apprendistato, dipendente da imprese riconducibili al settore industriale, artigianato o cooperative, avra` diritto, in occasione di matrimonio, alla concessione di un
congedo matrimoniale della durata di 8 giorni consecutivi, a condizione che il rapporto di
lavoro abbia avuto inizio da almeno 1 settimana.
Durante l’assenza per congedo, i lavoratori avranno diritto alla corresponsione di un assegno a carico Inps, pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata in caso di prestazione
lavorativa riferita a 7 giornate e, in ogni caso, non inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro.
L’assegno non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non rientra tra i soggetti
tenuti al versamento della contribuzione ai fine dell’assegno per il nucleo familiare
(Cuaf).
Si precisa che, ai fini del calcolo dell’assegno per congedo matrimoniale, poiche´ si deve fare
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Modalita` di calcolo
Retribuzione
di riferimento
Settimana corta
Apprendisti
Esempio 2
Operaio - Retribuzione
mensilizzata
riferimento alla retribuzione percepita per attivita` normalmente prestata alle dipendenze del
datore di lavoro, non dovranno considerarsi eventuali erogazioni che, ancorche´ percepite
dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, non siano connesse alla prestazione dell’attivita` lavorativa, ma al verificarsi di determinate circostanze (malattia, sospensione o
riduzione dell’attivita` lavorativa, ecc.), nonche´ a quelle erogazioni che influenzino la normale
retribuzione, incrementandone il valore come, a titolo esemplificativo, i compensi per lavoro
straordinario, ferie non godute, eventuali indennita` una tantum, etc.
Pertanto, in altri termini, la retribuzione che dovra` prendersi a riferimento per la determinazione del congedo corrispondera` alla normale retribuzione lorda mensile diviso 26 poiche´,
sia nei casi di assenze per malattia, infortunio, sospensione o riduzione dell’attivita` lavorativa sia nei casi di eventuali retribuzioni erogate a vario titolo, occorrera` sempre fare rifermento alla normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato
(Inps, circ. n. 320/1978).
In caso di settimana lavorativa corta, tenuto conto che il lavoratore che fruisce del congedo
matrimoniale, ha diritto alla stessa retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato, al
fine di evitare una disparita` di trattamento economico tra lavoratori di diversa categoria, il
guadagno medio giornaliero, ai fini della determinazione dell’assegno, dovra` essere sempre
calcolato dividendo la retribuzione complessiva del periodo di paga considerato per 26,
anche nel caso di lavoratori retribuiti a mese (Inps, circ. n. 665/1979).
Da tenere presente che sull’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps, occorre
effettuare una riduzione dello stesso pari ad una somma equivalente alla percentuale di
contribuzione a carico degli apprendisti (art. 26, legge n. 41/1986) che a decorrere dal 1º
gennaio 2007 e` pari a 5,84%.
Ipotizziamo il caso di un operaio che abbia contratto matrimonio l’11 maggio 2014, richiedendo il congedo a partire dal 9 maggio 2014.
La durata del congedo e` di 15 giorni di calendario, pertanto, i giorni effettivi di godimento
sono 13.
La retribuzione lorda mensile e` E 1.500,00, il divisore giornaliero previsto e` 26.
Retribuzione giornaliera: E 1.500,00 / 26 = E 57,69
Congedo matrimoniale c/Inps lordo: E 57,69 3 7 = E 403,83
Riduzione % Apprendisti: E 403,83 3 5,84% = E 23,58
Congedo matrimoniale c/Inps: E 403,83 - E 23,58 = E 380,25
Congedo matrimoniale c/Azienda: (E 57,69 3 13) - 403,83 = E 346,14
Esempio 3
Operaio - Retribuzione
oraria
Ipotizziamo il caso di un operaio che abbia contratto matrimonio l’11 maggio 2014, richiedendo il congedo a partire dal 9 maggio 2014.
La durata del congedo e` di 15 giorni di calendario, pertanto, le ore effettive di godimento
sono 88.
La retribuzione lorda oraria e` E 6,54, il divisore orario previsto e` 173 e il divisore giornaliero e`
26.
Retribuzione giornaliera: E 6,54 3 173 / 26 = E 43,52
Congedo matrimoniale c/Inps lordo: E 43,52 3 7 giorni = E 304,64
Riduzione % Apprendisti: E 304,64 3 5,84% = E 17,79
Congedo matrimoniale c/Inps: E 304,64 – E 17,79 = E 286,85
Congedo matrimoniale c/Azienda: (E 6,54 3 88 ore) – E 304,64 = E 270,88
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Modalita` di calcolo
Lavoratori extracomunitari
Requisiti necessari
Ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e alle loro famiglie e` garantita
parita` di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
Pertanto, anche per tali soggetti, spetta l’assegno per congedo matrimoniale e, qualora
contraggano matrimonio all’estero, oltre ad aver prestato la propria attivita` lavorativa presso
l’azienda, il lavoratore deve risultare regolarmente residente in Italia da prima del matrimonio, ed avere acquisito anche in Italia, a seguito della celebrazione, lo stato di coniugato.
Nei casi in cui il lavoratore sia cittadino di Stato che ammette la poligamia, la normativa
italiana prevede la corresponsione di un solo assegno per congedo matrimoniale, salvo i
casi di successivi matrimoni a seguito di morte del coniuge o divorzio.
Part-time
Limiti
Ai lavoratori a tempo parziale dovra` riconoscersi il congedo matrimoniale (Inps, circ. n. 67/
1989), determinando l’assegno solo per i giorni di congedo che coincidano con quelli nei
quali sia contrattualmente prevista la prestazione lavorativa e nel periodo massimo di 8
giornate di calendario.
Nei casi di contratti a tempo parziale verticale con concentrazione, quindi, delle prestazioni
lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno, gli assegni spettano solamente
per le settimane in cui vi sia effettiva prestazione di attivita` lavorativa e in relazione alle ore
di lavoro prestate nelle stesse settimane.
Lavoratori domestici
Ai lavoratori domestici si garantisce un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni di
calendario (art. 15, legge n. 339/1958), oltre il corrispettivo in natura di vitto e alloggio, a
completo carico del datore di lavoro, secondo le retribuzioni fissate dalla contrattazione
collettiva di settore.
Decorrenza
Tempi di richiesta
Rinvio del godimento
Disciplina per
gli impiegati
Mancanza di disciplina
nei Ccnl
Secondo quanto disposto dall’Aci 31 maggio 1941, la richiesta del congedo matrimoniale
deve essere effettuata dal lavoratore nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 6
giorni dall’inizio dell’evento, salvo casi eccezionali.
Qualora, per ragioni organizzative o produttive ostative alla concessione, non sia possibile in
tutto o in parte il godimento del congedo all’epoca del matrimonio, allora lo stesso dovra`
essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio.
Con l’abrogazione del R.D.L. n. 1334/1937, anche per gli impiegati la disciplina del trattamento economico normativo del congedo e` rimessa alla contrattazione collettiva e, poiche´
il citato Aci disciplina solo gli operai occorrera`, necessariamente, verificare le disposizioni
dei singoli Ccnl.
Poiche´ il congedo spetta per contrarre matrimonio ed essendo la norma diretta a tutelare le
personali esigenze del lavoratore in occasione delle nozze, l’evento matrimonio deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del lavoratore e non il dies a quo dello
stesso.
Quindi, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 9150/2012), nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza nell’adempimento delle obbligazioni e nell’esecuzione del
contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), deve ritenersi che in assenza di una specifica disciplina
della contrattazione collettiva sulla decorrenza, il congedo straordinario non dovra` necessariamente decorrere dal giorno del matrimonio.
Tuttavia, dovranno contemperarsi le tutelate esigenze personali del lavoratore con le esigenze organizzative dell’impresa (che potrebbero giustificare una differente collocazione
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temporale del congedo ove siano gravi e comprovate) e, quindi, ne consegue che, il congedo per matrimonio, richiesto dal lavoratore con adeguato preavviso, spetti, laddove il
periodo richiesto sia ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle
nozze, cio` essendo sufficiente a mantenere il necessario nesso causale con l’evento.
Fac-simile richiesta congedo matrimoniale
Cognome e nome lavoratore
Via ....................
Citta` ...................
Luogo e data ...............
Codice fiscale ......................
Spett.le
Azienda.......................
....................................
Oggetto: richiesta congedo matrimoniale
Il/La sottoscritto/a ...................................... nato/a ....................... il ..................... assunto/a in data
................... con la mansione di ................................. corrispondente al livello ......, in relazione al Ccnl
di riferimento, con la presente comunica che in data ..................... contrarra` matrimonio.
Per quanto sopra, si richiede di poter fruire del congedo matrimoniale, dal ................. al .................,
cosı` come previsto dal sopra citato contratto collettivo nazionale di lavoro.
Certo di un vostro favorevole riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti.
In fede
........................
Adempimenti
Lavoratori
Datori di lavoro
Lavoratori disoccupati
Ferme restando le disposizioni contrattuali in materia di preavviso sopra citate, il lavoratore
interessato dal congedo matrimoniale dovra` documentare la celebrazione, presentando al
proprio datore di lavoro un certificato di matrimonio o una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. n. 445/2000 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli
estremi del matrimonio, entro i 60 giorni successivi dalla data di celebrazione del matrimonio (Inps, circ. n. 79/1982).
Ai fini della prova documentale in commento, si considera valido anche il certificato di stato
di famiglia, ogni qualvolta dallo stesso possano essere ricavati gli elementi essenziali del
certificato di matrimonio (Inps, circ. n. 2494/1968).
Per i lavoratori extracomunitari regolarmente residenti in Italia, che contraggono matrimonio
all’estero, al fine di documentare la celebrazione si ritiene sufficiente che dalla certificazione
anagrafica rilasciata dal comune di residenza risulti che il lavoratore sia coniugato con la
persona di cui al certificato di matrimonio prodotto, rilasciato dall’autorita` estera.
L’esibizione di quest’ultimo e`, intanto, da considerare interruttiva del termine di presentazione dell’anzidetta documentazione anagrafica comprovante l’avvenuto matrimonio, cosı`
come, per i cittadini italiani, il certificato dell’autorita` religiosa (Inps, circ. n. 190/1992).
Come abbiamo sopra illustrato, al pagamento dell’assegno per il congedo matrimoniale,
anche per la quota, eventualmente, a carico dell’Inps, provvede il datore di lavoro che,
pertanto, in materia di adempimenti dovra` conservare la certificazione trasmessa dal dipendente per il termine prescrizionale di 5 anni.
Ai lavoratori disoccupati e` concesso l’assegno per congedo matrimoniale direttamente
erogato dall’Inps a condizione che possano vantare l’esistenza di un valido rapporto di
lavoro per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data di matrimonio allegando la
seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data
del matrimonio ovvero relativa documentazione;
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dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente
gli estremi del matrimonio;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta` relativa ad un rapporto di lavoro (come
lavoratore non avente titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
copia dell’ultima busta paga.
Tali soggetti dovranno presentare la richiesta direttamente all’Inps entro 1 anno dalla data
del matrimonio, utilizzando i canali telematici allo scopo predisposti.
Rapporti con altri trattamenti
Impossibilita`
di sovrapposizione
Infortunio sul lavoro
Come chiarito dall’Inps, l’evento costituito dal matrimonio, verificatosi in costanza di rapporto di lavoro, legittima il diritto del lavoratore a richiedere e percepire il corrispondente
trattamento economico e normativo per il congedo matrimoniale a condizione, ovviamente,
che il lavoratore non sia assente ingiustificatamente dal servizio, poiche´ si tratta di un diritto
soggettivo perfetto del lavoratore stesso (Inps, circ. n. 2610/1980).
Pertanto, il riconoscimento dell’assegno per congedo matrimoniale non puo` comportare
una sovrapposizione, per lo stesso periodo, con altri trattamenti di integrazione salariale
(malattia, maternita`, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, etc.) generando anche una
duplicazione del relativo trattamento economico.
Quindi, salvo il caso che il lavoratore decida di fruire del congedo in altro periodo, lo stesso
avra` diritto al trattamento economico per il solo congedo matrimoniale (Inps, circ. n. 248/
1992).
Nel caso di inabilita` per infortunio sul lavoro, l’Inail ha precisato che, in presenza delle
condizioni di legge, l’indennita` giornaliera di inabilita` deve necessariamente essere corrisposta senza «limiti di applicazione a fronte della contestuale presenza di altre forme
previdenziali o assistenziali poste a garanzia del lavoratore ed a carico di soggetti terzi».
Pur sussistendo la cumulabilita` tra prestazioni (infortunio e congedo matrimoniale) l’importo
complessivo non potra` essere superiore a quello che sarebbe spettato per lo stesso periodo a titolo di retribuzione.
Pertanto, l’assegno per congedo matrimoniale potra` essere corrisposto nella misura pari
alla differenza tra l’importo spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di indennita`
giornaliera di inabilita` temporanea (Inps, circ. n. 164/1997).
Effetti con altri istituti
Durante l’assenza per congedo matrimoniale, continuano a maturare tutti gli istituti di
retribuzione differita come ferie, permessi per riduzione orario di lavoro, trattamento di fine
rapporto, tredicesima, eventuali altre mensilita` aggiuntive.
Particolarita`
Congedo ridotto
Il lavoratore che fruisca solo parzialmente di un congedo matrimoniale riconosciuto dal
contratto collettivo, benche´ l’anticipata ripresa lavorativa sia allo stesso imputabile come
libera iniziativa, integra comunque un parziale inadempimento addebitabile al datore di
lavoro, il quale dovra` corrispondere la retribuzione per i giorni non fruiti, poiche´ si configura
certamente una legittima rinunzia limitata al godimento del congedo non estendibile, tuttavia, al relativo trattamento economico che resta dovuto nel caso di prestazione lavorativa
espletata nel periodo corrispondente (Cass. n. 1935/1991).
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Estinzione del rapporto di lavoro
Licenziamento
Dimissioni
Nell’ambito della cessazione del rapporto di lavoro in ragione del congedo matrimoniale,
occorre brevemente ricordare che le clausole di qualsiasi genere disposte da contratto, sia
esso individuale o collettivo, sono da considerarsi nulle.
Sono altresı` considerati nulli i licenziamenti in conseguenza del matrimonio e comunque nel
periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e fino ad 1
anno dopo la celebrazione.
Anche per le dimissioni vi e` la medesima tutela e, pertanto, fermo restando che la lavoratrice confermi le stesse in sede protetta presso la Dtl sono da considerarsi nulle quelle
presentate nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e fino ad 1 anno dopo la celebrazione (art. 35, c. 4, D.Lgs. n. 198/2006).
Aspetti contributivi e fiscali
Qualora il trattamento economico per congedo matrimoniale sia integralmente erogato a
carico del datore di lavoro, sara` soggetto ad imposizione contributiva ai sensi dell’art. 12,
legge n. 153/1969 e a prelievo fiscale secondo la disciplina dettata dal Testo unico delle
imposte sui redditi.
Tuttavia, ferma restando la concorrenza nella base imponibile ai fini Irpef, nei casi in cui sia
prevista l’erogazione dell’assegno per congedo a carico dell’Inps, anticipato dal datore di
lavoro, lo stesso non concorre a formare la base imponibile ai fini contributivi.
Le erogazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di congedo matrimoniale e anticipate
per conto dell’Inps, dovranno essere trattate con l’ordinario metodo del conguaglio gestito
con il sistema UniEmens utilizzando in codice «L051» allo scopo predisposto.
Riflessi sul Libro unico del lavoro
Per la compilazione del cedolino paga, si prenderanno a riferimento gli esempi precedentemente illustrati.
Esempio 1
Si ipotizza il caso di un impiegato che presti l’attivita` lavorativa a tempo pieno. La retribuzione lorda su base mensile e` E 1.500,00.
Le giornate di congedo matrimoniale godute sono 13 nell’arco dei 15 giorni di spettanza;
l’aliquota per la trattenuta previdenziale, a carico del lavoratore, e` pari al 9,19%; il lavoratore
non ha familiari a carico.
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Modalita` di calcolo
Impiegato mensilizzato con l’esplicitazione dei giorni di assenza per congedo matrimoniale
Busta paga
Impiegato mensilizzato senza esplicitazione dei giorni di assenza per congedo matrimoniale
Busta paga
Esempio 2
Si ipotizza il caso di un operaio che presti l’attivita` lavorativa a tempo pieno. La retribuzione
lorda su base mensile per il tempo pieno e` E 1.500,00; le giornate di congedo matrimoniale
godute sono 13 nell’arco dei 15 giorni di spettanza; l’aliquota per la trattenuta previdenziale,
a carico del lavoratore, e` pari al 9,19%; il lavoratore non ha familiari a carico.
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Modalita` di calcolo
Operaio mensilizzato con l’esplicitazione dei giorni di assenza per congedo matrimoniale
Busta paga
Esempio 3
Si ipotizza il caso di un operaio che presti l’attivita` lavorativa a tempo pieno. La retribuzione
lorda su base oraria per il tempo pieno e` E 6,54; le ore di congedo matrimoniale godute
sono 88 nell’arco dei 15 giorni di spettanza; le ore lavorative nel mese interessato sono 168;
l’aliquota per la trattenuta previdenziale, a carico del lavoratore, e` pari al 9,19%; il lavoratore
non ha familiari a carico.
Operaio con paga oraria
Busta paga
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