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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 231
DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROT. N. 0023391 / BILDF / VERCO2012020
- seduta pubblica -
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D.P.G.R. 28.05.1999 N. 4/L E S.M. CON CONTESTUALE
VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE
L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di ottobre (16.10.2014), alle ore 18.45 nella Sala Civica
della Rocca, a seguito di regolare avviso recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio
comunale.
Risultano presenti i Consiglieri comunali:
MOSANER ADALBERTO - Sindaco
ACCORSI MASSIMO – Presidente
LEONI VALTER
CHINCARINI FLAVIA
GIULIANI GIUSEPPE
LORENZI PATRICK
DAVES CARLO
MATTEOTTI PAOLO
ZUCCHELLI MARIO
PEDERZOLLI MAURO
BENINI MATTEO
ZAMBOTTI PIER GIORGIO
LORENZI EMANUELA
MATTEOTTI PIETRO
MORANDI GIORGIO
PESARIN ANGELO
MODENA CARLO
GRAZIOLI LUCA
DE PASCALIS FLAVIO
PASULO GIUSEPPE
BACCHIN FRANCESCOMARIA
Risultano assenti i Consiglieri comunali:
MORGHEN FABIO
BAZZANELLA FRANCA
STRAFFELINI CINZIA
BENINI LUCA
BENAMATI TOMASO
SANTONI GIANFRANCO
MALOSSINI MASSIMO
TRINCHIERI BENATTI CRISTIAN
GAIATTO GERARDO
e pertanto complessivamente presenti n. 21, assenti n. 9, componenti del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale – dott.ssa Lorenza Moresco.
Partecipano alla riunione gli Assessori Alberto Bertolini, Maria Flavia Brunelli, Renza Bollettin e
Alessio Zanoni.
Il sig. Massimo Accorsi nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
PRPCCDL20140034/ 1
^^^ Entrano i Consiglieri Benini Luca, Gaiatto, Bazzanella, Malossini, Morghen e Trinchieri Benatti: il
numero dei presenti sale a 27. ^^^
Relazione.
Il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m. all'art. 21, comma 1 prevede che il Consiglio comunale con
apposito provvedimento riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio.
In particolare, la lettera a) del precitato articolo 21, comma 1, prevede che venga riconosciuta
con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze passate
in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi
arbitrali e relative spese legali".
Viene riscontrata l’esistenza di un debito fuori bilancio riconducibile alla predetta fattispecie di
cui alla lett. a) art. 21 comma 1 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.. a seguito dell'emissione
della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 171/2014, depositata in data 09.05.2014, con cui
l'organo giudicante, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1967/2012 R.G., ha
accertato e dichiarato l'attuale esistenza della Fondazione stipendiaria don Pacifico Riccamboni e
l'entità del suo attuale patrimonio immobiliare e mobiliare, con condanna del Comune di Riva
del Garda al rilascio in favore della stessa degli immobili p.f. 3922, p.ed. 170 e p.ed. 1111 in CC
Riva del Garda, delle disponibilità finanziarie di cui alla resa del conto dd. 14.01.2010 e ordine
di bonifico dd. 03.02.2010 (queste ultime maggiorate di interessi legali dal 03.02.2010), al
versamento dei frutti percepiti per canoni di affitto e concessione d'uso dei fondi agricoli p.f.
3922 e p.ed. 1111 in CC Riva del Garda da giugno 2011 a giugno 2013 (maggiorati di interessi
legali dalle scadenze dei pagamenti fino all'effettivo soddisfo), nonché alla rifusione in favore
delle parti attrici Fondazione stipendiaria don Pacifico Riccamboni, Riccamboni Renzo,
Riccamboni Marisa delle spese di lite per la fase cautelare e per il giudizio di merito.
La causa civile n. 1967/2012 R.G. era stata promossa avanti al Tribunale di Rovereto dalla
Fondazione stipendiaria don Pacifico Riccamboni in persona del curatore speciale, da
Riccamboni Renzo e Riccamboni Marisa, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Dalla
Fior e Andrea Mantovani di Trento, con atto di citazione notificato al Comune di Riva del Garda
in data 20.12.2012 (ns. prot. n. 0034970 di pari data), allo scopo di accertare e dichiarare - previa
disapplicazione della delibera del Consiglio comunale n. 276 dd. 27.03.2009 – l'esistenza della
Fondazione, con richiesta di condanna del Comune al rilascio a favore della stessa degli
immobili p.f. 3922, p.ed. 107 e p.ed. 1111 CC Riva e delle disponibilità finanziarie di cui alla
resa del conto di data 14.01.2010 dell'allora amministratore geom. Fontana.
Il contenzioso trae origine dall'approvazione in data 27.03.2009 da parte del Consiglio comunale
di Riva del Garda della deliberazione n. 276 ad oggetto “Fondazione stipendiaria don Pacifico
Riccamboni: accertamento assenza requisito di fondazione per mancanza dello scopo di pubblica
utilità e la devoluzione del patrimonio al Comune di Riva del Garda ai sensi della L.R.
25.02.1982 n. 2”, con cui, conseguentemente a quanto espresso nei punti 1. e 2 del dispositivo, il
patrimonio immobiliare costituito dalle p.ed. 170, p.f. 3922 e p.ed. 1111 in C.C. Riva e mobiliare
dell'ente di fatto denominato "Fondazione Stipendiaria don Pacifico Riccamboni" veniva
accertato e dichiarato devoluto al patrimonio indisponibile del Comune di Riva del Garda, con
PRPCCDL20140034/ 2
assunzione della titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi della fondazione medesima e con
l’espresso vincolo di destinazione sociale e assistenziale di cui alla L.R. 25.02.1982 n. 2 art. 2,
quale Ente pubblico subentrato nelle funzioni e nei beni degli Enti Comunali di Assistenza
(sciolti con la L.R. 2 di data 25.02.1982).
Il giudizio di merito era stato preceduto dalla fase cautelare, con atto di sequestro ante causam
promosso avanti al Tribunale di Rovereto dalle medesime parti attrici in primo grado e notificato
al Comune in data 22.05.2012; il procedimento, iscritto sub n. 736/2012 R.G., è stato definito
con ordinanza del Tribunale di Rovereto depositata in data 13.11.2012, con cui è stato disposto il
sequestro cautelativo dei beni immobili p.f. 3922 e p.ed. 170 CC e p.ed. 1111 CC Riva, e
nominato quale custode giudiziario la sig.ra Marisa Riccamboni.
Il Comune di Riva del Garda è stato rappresentato e difeso in giudizio avanti al Tribunale di
Rovereto sia nella fase cautelare che in quella di merito dall'avvocato Luigi de Finis di Trento.
Con la precitata sentenza n. 171/2014, depositata in data 09.05.2014, munita di formula esecutiva
in data 28.05.2014, notificata all'ente in data 25.06.2014, il Tribunale di Rovereto,
definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1967/2012, ha accertato e dichiarato - previa
disapplicazione della delibera del Consiglio comunale n. 276 di data 27.03.2009 – che la
Fondazione stipendiaria don Pacifico Riccamboni è tutt'ora esistente, affermando inoltre che il
patrimonio della stessa è formato dagli immobili p.f. 3922, p.ed. 170 e p.ed. 1111 in CC Riva del
Garda e dalle disponibilità finanziarie di cui dalla resa del conto dd. 14.01.2010 e ordine di
bonifico dd. 03.02.2010, condannando il Comune di Riva del Garda a rilasciare alla Fondazione
attrice i suddetti immobili e disponibilità finanziarie, queste ultime maggiorate di interessi legali
dal 03.02.2010; ha inoltre condannato il Comune a versare alla Fondazione i frutti percepiti per
canoni d'affitto e canoni per concessione d'uso dei fondi agricoli p.f. 3922 e p.ed. 1111 in CC
Riva del Garda da giugno 2011 a giugno 2013, maggiorati degli interessi legali dalle scadenze
dei pagamenti fino all'effettivo soddisfo, respingendo la domanda di risarcimento danni della
parte attrice, come da tabella riepilogativa qui riportata:
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DI CUI
ALLA RESA DEL CONTO DD. 14.01.2010 E
ORDINE DI BONIFICO DD. 03.02.2010
€ 45.198,91
INTERESSI LEGALI SU DISPONIBILITÀ
FINANZIARIE
DAL
03.02.2010
AL
31.12.2014*
€ 3.799,80
FRUTTI
PERCEPITI
PER
CANONI
D'AFFITTO E CANONI PER CONCESSIONE
D'USO DEI FONDI AGRICOLI P.F. 3922 E
P.ED. 1111 IN CC RIVA DA GIUGNO 2011 A
GIUGNO 2013
€ 2.732,40
INTERESSI
LEGALI
SU
FRUTTI
PERCEPITI PER CANONI D'AFFITTO E
CANONI PER CONCESSIONE D'USO DEI
FONDI AGRICOLI P.F. 3922 E P.ED. 1111 IN
CC RIVA PERIODO GIUGNO 2011 -
€ 159,14
PRPCCDL20140034/ 3
GIUGNO 2013 DA SCADENZE PAGAMENTI
AL 31.12.2014*
TOTALE
€ 51.890,25
*Gli interessi saranno puntualmente determinati fino alla data dell'effettivo pagamento ed
eventuali minori interessi dovuti in caso di anticipato pagamento rispetto alla data del
31.12.2014 costituiranno economia di spesa.
La medesima sentenza ha inoltre condannato il Comune di Riva del Garda alla rifusione delle
spese di lite sostenute dalle parti attrici Fondazione stipendiaria don Pacifico Riccamboni,
Riccamboni Renzo, Riccamboni Marisa, liquidate in € 4.500,00 per onorari e € 1.466,00 per
spese oltre accessori di legge (CPA 4%, spese generali 15%, IVA 22%) per la fase cautelare ed in
€ 11.000,00 per onorari e € 618,00 per spese oltre accessori di legge (CPA 4%, spese generali
15%, IVA 22%) per il giudizio di merito, cui vanno sommati Euro 284,00.= quale tassa di
registro della suddetta sentenza già versata da controparte, come comunicato dall'avvocato Dalla
Fior con nota di data 16.06.2014 (ns. prot. 00014591 di data 26.06.2014) e successiva
comunicazione di data 27.06.2014 (ns. prot. 00014853 di data 30.06.2014) e come da tabella
riepilogativa qui riportata:
ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA PER
FASE CAUTELARE
€ 4.500,00
ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA PER
GIUDIZIO DI MERITO
€ 11.000,00
TOTALE PARZIALE
€ 15.500,00
SPESE GENERALI 15%
CPA 4%
€ 2.325,00
€ 713,00
IVA 22%
€ 4.078,36
SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA PER FASE
CAUTELARE
€ 1.466,00
SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA PER
GIUDIZIO DI MERITO
€ 618,00
RIMBORSO TASSA DI REGISTRAZIONE
SENTENZA
€ 284,00
TOTALE
€ 24.984,36
Ciò premesso, considerato che:
–
con deliberazione della Giunta Municipale n. 1298 di data 15.07.2014 si è stabilito di
proporre appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Rovereto n. 171/2014 avanti alla
Corte di Appello di Trento, affidando l'assistenza e difesa legale dell'ente all'avvocato Luigi de
PRPCCDL20140034/ 4
Finis di Trento;
–
contestualmente alla proposizione dell'appello è stata proposta istanza di sospensione
della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado avanti alla Corte di Appello di
Trento e che l'udienza camerale per la discussione di tale questione è stata fissata al 20.11.2014;
–
la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 171/2014, depositata in data 09.05.2014, munita
di formula esecutiva in data 28.05.2014, è stata notificata all'ente in data 25.06.2014; il termine
di 120 giorni di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 31.12.1996 n. 669 (“Le amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti
l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla
notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad
esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto) viene quindi a scadere il 23.10.2014;
si precisa che:
–
per le motivazioni illustrate nella relazione riservata del Segretario Generale dott.ssa
Moresco di data 02.10.2014 prot. 00022094 si rende opportuno, nelle more della decisione della
Corte di Appello di Trento sulla questione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo
grado, procedere in via prudenziale al riconoscimento del debito fuori bilancio non soltanto per
gli importi delle spese legali (già richiesti da controparte a mezzo dell'avv. Dalla Fior con nota di
data 16.06.2014) ma anche per gli altri titoli economici di cui agli altri capi della sentenza n.
171/2014, procedendo comunque entro il termine del 23.10.2014 alla liquidazione delle spese
legali precitate;
–
la presente deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce
acquiescenza alcuna alla sentenza n. 171/2014 del Tribunale di Rovereto, né pregiudica la già
proposta impugnazione della stessa avanti alla Corte di Appello di Trento e la già presentata
istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza alla Corte di Appello di
Trento, come da principio affermato anche dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo
Regione Toscana nella delibera n. 132/2010/VSG del 20 ottobre 2010: "Alla sentenza passata in
giudicato, può essere equiparata la sentenza non ancora definitiva, ma dichiarata
provvisoriamente esecutiva, avverso la quale possono esperirsi mezzi di impugnazione. ....
(omissis)...Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da decreto
ingiuntivo o sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza e pertanto non esclude
l'ammissibilità di impugnative.".
Si ricorda infine che con deliberazione n. 2/2005/Cons., depositata in data 11.03.2005, la Corte
dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva si è espressa in merito alla
natura giuridica da attribuire alla deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, affermando che, "il riconoscimento del
debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, non lascia alcun
margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale" e che "il riconoscimento da
parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata
al mantenimento degli equilibri di bilancio".
Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale deve procedere ai sensi dell'articolo 21, comma 1
lettera a) del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m. al riconoscimento del sopra descritto debito fuori
bilancio derivante da "sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti
ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali", per l’importo di
PRPCCDL20140034/ 5
complessivi Euro 76.874,61.= a titolo di oneri derivanti dalla sentenza del Tribunale di Rovereto
n. 171/2014, come meglio precisato in premessa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai fini del finanziamento del debito fuori bilancio sopra indicato è necessario provvedere
mediante variazione di bilancio con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione quale maggiore
entrata in quanto trattasi del finanziamento di spesa corrente una tantum.
La variazione comporta pertanto maggiori spese correnti, quali spese una tantum, per
l’ammontare complessivo di Euro 76.874,61.= e maggiori entrate (avanzo di amministrazione)
per analogo importo come meglio specificato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
L’avanzo di amministrazione applicato complessivamente al bilancio di previsione, compresa la
quota della presente variazione, ammonta a Euro 4.009.214,61.= (di cui Euro 116.874,61.= a
finanziamento di spese una tantum), importo che risulta nei limiti dell’avanzo di
amministrazione complessivo risultante dal Rendiconto dell’esercizio 2013.
La presente variazione comporta modifiche agli stanziamenti relativi ai Programmi di cui alla
relazione previsionale e programmatica 2014-2016, come risultanti da apposito allegato (allegato
B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Brunelli, anche ai fini
della motivazione del presente atto.
Visto l'art. 14, comma 1, del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito con
modifiche dalla L. 28.02.1997 n. 30 ("Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non
economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro
entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine
il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.").
Visto l’art. 21, comma 1, del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m. che
prevede che il Consiglio comunale con apposito provvedimento riconosca la legittimità dei debiti
fuori bilancio.
Vista la relazione riservata del Segretario Generale dott.ssa Lorenza
Moresco dd. 02.10.2014 prot. n. 00022094, che si richiama a motivazione del presente atto.
Visto l'art. 23, comma 5 della L. 27.12.2002 n. 289, ai sensi del quale
PRPCCDL20140034/ 6
copia della presente deliberazione verrà inviata alla Procura generale della Corte dei conti.
Visto l’art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione
consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm. ed in particolare l’art. 16 del Regolamento
stesso relativo alle modalità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Visto il parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti in merito al
riconoscimento del debito fuori bilancio e alla contestuale variazione di bilancio n. 1, espresso in
data 03.10.2014 (prot. 00022248 di pari data).
Vista l’attestazione della copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione
contabile da parte del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 19, comma 1,
dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L,
modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005, n. 4/L.
Dato atto che sono stati previamente acquisiti i pareri stabiliti dall’art.
81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espressi ed inseriti nella
presente deliberazione, di cui formano parte integrante.
Sentito l'intervento del Sindaco, il quale chiede che il presente punto
venga trattato in seduta segreta, come da verbale di seduta.
Il Presidente dispone quindi la prosecuzione in seduta segreta.
^^^^^^^^^^
ore 20.54: esce il pubblico, il Messo comunale e l'Agente di Polizia Locale
^^^^^^^^^^
^^^ Durante la discussione escono i Consiglieri Zambotti, Bazzanella: il numero dei presenti
scende a 25. ^^^
Su invito dell'Assessore Brunelli.
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali e le dichiarazioni di voto.
^^^ Escono i Consiglieri, Grazioli, Lorenzi Emanuela, Modena, Pesarin e Matteotti Pietro: il
numero dei presenti scende a 20. ^^^
A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente
risultato:
- Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 20
- Consiglieri astenuti
: n. 2 (Pasulo, Bacchin)
- Consiglieri presenti ai fini della votazione : n. 18
PRPCCDL20140034/ 7
- voti favorevoli
contrari
n. 18
n. 0
DELIBERA
1. di riconoscere, per le motivazioni di cui alla relazione riservata del Segretario Generale
dott.ssa Lorenza Moresco dd. 02.10.2014 prot. n. 00022094, la legittimità del debito fuori
bilancio di cui all'art. 21, comma 1 lettera a) del DPGR 28.05.1999 n. 4/L e s.m., derivante
da "sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi,
transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali", descritto in premessa, per
l’ammontare complessivo di Euro 76.874,61.= a titolo di oneri derivanti dalla sentenza del
Tribunale di Rovereto n. 171/2014 come meglio precisato in premessa, come indicato nel
seguente prospetto:
Creditori
Descrizione del debito
Importo
Fondazione stipendiaria
don Pacifico Riccamboni
in persona del curatore
speciale,
Riccamboni
Renzo e Riccamboni
Marisa
rifusione spese legali a seguito € 24.984,36.=
sentenza Tribunale di Rovereto n.
171/2014, depositata in data
09.05.2014
Estremi
normativi
art. 21 comma 1
lett. a) DPGR
28.05.1999 n.
4/L e s.m.
rilascio disponibilità finanziarie di
cui alla resa del conto dd.
14.01.2010 maggiorate di interessi
legali dal 03.02.2010 fino al
31.12.2014*, frutti percepiti per
canoni di affitto e canoni per
concessione d'uso dei fondi
agricoli p.f. 3922 e p.ed. 1111 in € 51.890,25.=
CC Riva da giugno 2011 a giugno
2013, maggiorati degli interessi
legali
dalla
scadenze
dei
pagamenti fino al 31.12.2014* a
seguito sentenza Tribunale di
Rovereto n. 171/2014, depositata
in data 09.05.2014
TOTALE
Euro 76.874,61.=
*Gli interessi saranno puntualmente determinati fino alla data dell'effettivo pagamento ed
eventuali minori interessi dovuti in caso di anticipato pagamento rispetto alla data del
31.12.2014 costituiranno economia di spesa.
PRPCCDL20140034/ 8
2. di disporre la secretazione della relazione riservata del Segretario Generale dott.ssa Moresco
di data 02.10.2014 prot. 00022094 a tutela degli interessi di natura processuale dell'Ammini­
strazione comunale, fino all'esaurimento di tutti i gradi del giudizio in corso;
3. di approvare per i motivi meglio espressi in premessa, la variazione n. 1 al Bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2014, (GRUPPO N. 5) di cui all’allegato A) che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare le contestuali variazioni agli stanziamenti dei Programmi riferiti alla Relazione
previsionale e programmatica 2014-2016, come risultanti dall’allegato B) che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di cui al punto 1. di Euro
76.874,61.= mediante imputazione al seguente intervento del bilancio dell’esercizio
finanziario che presenta adeguata disponibilità:
• Euro 76.874,61.=
intervento 1.01.02.08
6. di dare atto che la presente deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio non co­
stituisce acquiescenza alla sentenza n. 171/2014 del Tribunale di Rovereto, né pregiudica la
già proposta impugnazione della stessa avanti alla Corte di Appello di Trento (come afferma­
to nella delibera n. 132/2010/VSG del 20 ottobre 2010 della Corte dei Conti - Sezione regio­
nale di Controllo Regione Toscana riportata in premessa) e la già presentata istanza di so­
spensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado alla Corte di Appello
di Trento;
7. di inviare copia della presente deliberazione alla Procura generale della Corte dei conti, come
stabilito dall’articolo 23, comma 5 della L. 27 dicembre 2002 n. 289;
8. di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che
avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il
periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L,
ed entro i 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione ai sensi dell’art. 6 della L.P.
dd. 10.09.1973 n. 42; nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un
interesse concreto ed attuale.
Accertata inoltre l’opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente
provvedimento, al fine di consentire l'esecuzione della sentenza nei termini di legge, come
meglio precisato in premessa e nella relazione riservata del Segretario Generale dott.ssa Moresco
di data 02.10.2014 prot. 00022094, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRPCCDL20140034/ 9
A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente
risultato:
- Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 20
- Consiglieri astenuti
: n. 2 (Pasulo, Bacchin)
- Consiglieri presenti ai fini della votazione : n. 18
- voti favorevoli n. 18
contrari
n. 0
delibera
di dichiarare la presente deliberazione, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L.
n. 2 allegati (Allegato A - Allegato B)
s-sc-pf
PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO
SETTORE 1 – AREA DELLA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, si attesta che la
proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che sotto
il profilo tecnico-amministrativo, per quanto di competenza, è regolare.
Lì, 6 ottobre 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Lorenza Moresco
SETTORE 4 – AREA DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, si attesta che la
proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che sotto
il profilo tecnico-amministrativo, per quanto di competenza, è regolare.
Lì, 6 ottobre 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Paolo Faitelli
PRPCCDL20140034/ 10
PARERE CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, e dell’art. 4,
comma 1, del Regolamento di Contabilità, si attesta che la proposta della sopraesposta
deliberazione è stata debitamente esaminata e che sotto il profilo contabile è regolare.
lì, 6 ottobre 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Paolo Faitelli
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato
con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005, n. 4/L si attesta la copertura
finanziaria della spesa.
lì, 6 ottobre 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Paolo Faitelli
PRPCCDL20140034/ 11
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Massimo Accorsi
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lorenza Moresco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo
certifica
che il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo comunale e all'Albo pretorio
informatico, nei modi di legge, dal 20.10.2014 al 30.10.2014 ai sensi dell’art. 79 D.P.Reg.
1.02.2005, n. 3/L, con avviso che eventuali opposizioni possono essere formulate alla Giunta
Municipale (art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992) ai sensi del precitato art. 79, comma 5.
lì, 20 ottobre 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lorenza Moresco
PRPCCDL20140034/ 12
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
 dichiarata immediatamente eseguibile per l’urgenza, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del
D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, e non è stata oggetto di presentazione di opposizioni, entro il
periodo di pubblicazione, ai sensi del precitato art. 79, comma 5;
è divenuta esecutiva il 16.10.2014
lì, 3 novembre 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Lorenza Moresco
PRPCCDL20140034/ 13
PRPCCDL20140034/ 14