2014.09.15 bozza nuova convenzione Olbia-A

BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
Repertorio n° …..
Raccolta anno 2014….
COMUNE DI OLBIA
CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA
LEGGE 765 DEL 6 AGOSTO 1967 E DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 1150
DEL 17 AGOSTO 1942 e s.m.i.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno Duemilaquattordici il giorno ________ del mese __________ avanti a
me ……………………….. in qualità di Segretario Generale del Comune di
Olbia e come tale autorizzato a rogare i contratti, senza l’assistenza di
testimoni, cui le parti contraenti rinunciano col mio consenso, si sono
presentati:
da un lato:
- L' ing ……………………… nato a …………………, il xx/xx/xxxx il quale
dichiara di intervenire a quest’atto non in proprio ma in nome e per conto del
COMUNE DI OLBIA, Codice Fiscale 91008330903, ch’egli qui rappresenta
nella sua qualità di ……………………, in esecuzione del Decreto del
Sindaco n. … del xx/xx/xxxx, che in copia si allega al presente atto sotto la
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
dall’altro:
- I Sigg. Michael Chan nato a Londra in data 9.08.1977 e residente in
……………………, e Wim Rits, nato a Merksem (Belgio) in data 14.06.1970
e residente in ……………………, i quali intervengono al presente atto non in
proprio, ma in qualità di rappresentanti legali della Innovation Arch sarl con
sede in 15, rue Edward Steichen L-2540, Lussemburgo,
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
PREMESSO
A) che Innovation Arch Sarl è società interamente controllata e di integrale
proprietà di Qatar Foundation Endowment. Entrambe risultano firmatarie
dell'Accordo sottoscritto in data 28 agosto 2014 con la Regione Autonoma
della Sardegna, che il Comune di Olbia dichiara di ben conoscere siccome
allegato alle istanze 15.09.2014 cui la presente accede.
B) precisamente tale area risulta distinta in Catasto al:
Foglio
Mapp.
ha
a
c
RD (€)
RA (€)
Che all’interno del Piano di Lottizzazione sono presenti aree precedentemente
cedute a favore del Comune di Olbia con atto … del … distinte in Catasto al:
Foglio
Mapp.
ha
a
c
RD (€)
RA (€)
Che le aree cedute con il vincolo di poter essere riperimetrate all’interno
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
dell’area individuata dall’unione di tutte le particelle sopra citate, al fine di una
migliore fruibilità e funzionalità della progettazione dell’area ospedaliera.
Che in data 31 maggio 1989 veniva stipulata la convenzione n° 1141/89
registrata a Tempio il 20.06.1989 n° 1081 serie I, per l’attuazione del piano
attuativo della zona G ……………………………………… e si stabiliva il
termine per la fine lavori delle urbanizzazioni al 31/05/1999;
che in data 31.07.2003 è stata stipulata tra Comune di Olbia e la Fondazione
Centro San Raffaele del Monte Tabor la convenzione urbanistica n° 2054 di
rep. Segretario Comunale nella quale si stabilivano i termini della fine lavori
alla data del 31.12.2005 ;------------------------------------------------------------con la stessa convenzione la soc.CESCANA srl si impegnava alla cessione
delle aree entro il 31/07/2004;--------------------------------------------------------che in data 16.12.2005 prot. 84282 la Fondazione Centro San Raffaele del
Monte Tabor richiedeva una ulteriore proroga dei termini con scadenza al
31.12.2010,
Che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 31
del 09.03.2006 ha
approvato la proroga al 31.12.2010, subordinando la stessa alle seguenti
condizioni :
1.
adeguamento computo estimativo opere di urbanizzazione;
2.
aggiornamento della polizza fideiussoria;
3.
presentazione di cronogramma lavori di urbanizzazione;
4.
cessione aree standards contestualmente alle stipula nuova convenzione;
che in data 22/05/2006 atti di repertorio 2403 è stata stipulata una nuova
convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 8 della legge 765 del 06/08/1967 in
cui:
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
Il Comune di Olbia rendeva esecutivo il Piano Attuativo previsto sui terreni
sopra menzionati e costituito dagli allegati all’atto citato n.2054 del
31/07/2003,
Il Comune di Olbia (come già citato nel punto B delle premesse alla presente)
acquisiva a titolo gratuito in piena e assoluta proprietà le aree standard per
complessivi mq 72.838 (giusta quantificazione ed individuazione contenuta
nel Decreto Regionale n. 1054/u del 05/05/1989), distinte al catasto al
RD
RA
Fg
Mapp
ha
a
c
(€)
(€)
Ex 52
228
01
34
41
4,17
2,08
Ex 52
229
00
40
23
1,25
0,62
Ex 52
231
03
55
74
11,02
5,51
Ex 53
106
01
93
74
13,01
7,0
Ex 53
107
00
04
26
0,29
0,15
Acquisiva altresì a titolo gratuito in piena e assoluta proprietà l’area distinta al
catasto al F.44 mapp. 51 di mq 28.029; R.D. (€)28,95 – R.A. (€) 21,71. Tale
area risultava classificata nel PDF vigente come zona agricola “E”. Dagli
allegati grafici costituenti il piano di lottizzazione tale area veniva destinata
all’edificazione di un parcheggio.
Inoltre, a seguito di una più esatta quantificazione dei relativi tipi di
frazionamento, il Comune avrebbe acquisito entro mesi 6 dalla data della
stipula della convenzione mq 2500 (duemilacinquecento) per superficie
destinata alla viabilità. Secondo il testo della convenzione “l’individuazione
grafica delle aree (…) non è da considerarsi definitiva e pertanto sarà
possibile apportare tutte le modifiche necessarie per una migliore fruibilità e
funzionalità delle stesse”.
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
3. La Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor si obbligava a:
Presentare i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria muniti dei
necessari nulla osta, autorizzazioni e pareri, previsti da leggi e regolamenti
vigenti,
Cominciare i lavori entro i termini stabiliti dal cronoprogramma allegato alla
convenzione stessa alla lettera G,
Realizzare le reti idrica, di fognatura, di distribuzione energia elettrica,
illuminazione stradale e le canalizzazioni della rete telefonica;
Sistemare le aree a parcheggio secondo le caratteristiche di un progetto
esecutivo che avrebbe dovuto essere consegnato entro mesi tre dalla data della
stipula della convenzione,
Per quanto concerne gli allacciamenti idrico e fognario il Comune dava
consenso solo qualora gli stessi non avrebbero compromesso le reti comunali
esistenti, in alternativa la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor
avrebbe dovuto provvedere autonomamente;
Presentare la richiesta per il rilascio delle concessioni edilizie di tutti i
progetti,l’ultimazione dei lavori e il collaudo per conto dei tecnici del Comune
di Olbia al fine di ottenere il certificato di agibilità;
Effettuare
il
pagamento
degli
oneri
di
urbanizzazione
secondaria
all’Amministrazione Comunale in un’unica soluzione prima del rilascio delle
Concessioni Edilizie;
4. Si considerava puramente indicativa la morfologia dei tipi edilizi indicata nel
piano, che avrebbe potuto pertanto variare in sede di rilascio delle relative
Concessioni Edilizie;
5. Si vincolava l’utilizzazione delle aree e degli edifici a quanto previsto dalla
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
convenzione e dagli elaborati grafici. In particolare si vincolava la
destinazione dell’hotel congressisti per scopi strettamente collegati alle
finalità del centro ospedaliero nella sua più completa utilizzazione;
6. Si vincolava il lottizzante a eseguire tutte le opere e gli impianti entro il
termine
massimo
del
31/12/2010
secondo
quanto
indicato
dal
cronoprogramma allegato alla medesima convenzione;
7. Il lottizzante consegnava a favore del Comune di Olbia, fidejussione di
aggiornamento con durata di 12 (dodici) anni, di complessivi €6.232.788,53
(diconsieuro seimilioniduecentotrentaduemilasettecentottantotto/cinquantatre)
corrispondente al 100% dei costi complessivi delle opere di urbanizzazione
primaria, impegnandosi all’aggiornamento della fidejussione ogni 2 (due)
anni in relazione alle opere ancora da realizzarsi;
che in data 28/09/2010 la Fondazione Monte Tabor presentava progetto di
variante alla lottizzazione;
che il Consiglio Comunale ha adottato la variante al Piano di lottizzazione con
deliberazione C.C. n° 129 del 22/11/2010 e successiva approvazione
definitiva ad opera del Commissario Straordinario del Comune di Olbia con
deliberazione del 28/04/2011;
che la Convenzione Urbanistica di cui alla Variante al Piano di Lottizzazione
sopra citato non è stata sottoscritta dalle parti;
che Innovation Arch sarl, in ragione dell'Accordo sottoscritto con la Regione
Autonoma della Sardegna (meglio sopra richiamato) e in costanza della sua
esecutività, intende procedere con la realizzazione del complesso ospedaliero
già promosso dalla Fondazione San Raffaele Monte Tabor e, in tale veste, ha
presentato in data 16/09/2014 nuova variante al Piano di Lottizzazione (con
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
istanze cui il presente schema di convenzione accede), comprensiva
dell’ambito interessato dal successivo sviluppo delle aree adiacenti per il
completamento della struttura sanitaria, che sarà oggetto di successiva
procedura urbanistica/edilizia, composta dai seguenti elaborati:
……………………
……………………
……………………
……………………
che la presente convenzione è condizionata, oltre che alla vigenza ed
esecutività dell'Accordo sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna,
altresì al conseguimento, da parte della Innovation Arch sarl, della
disponibilità di tutte le aree e i fabbricati meglio sopra individuati;
Tutto ciò premesso, i comparenti, che verranno indicati nel proseguo anche
come "Comune", e “Proponente” .
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
art.1
VALIDITA’ DELLE PREMESSE
La premessa fa parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto e
forma un unico ed inscindibile contesto.
art. 2
ATTUAZIONE DEL PIANO
I lottizzanti si impegnano nei confronti del Comune di Olbia ad attuare il
progetto del Piano di Lottizzazione sull’area meglio descritta in premessa, in
conformità alle norme della presente convenzione e secondo le previsioni
contenute negli elaborati e nelle tavole del Piano di lottizzazione.
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
art. 3
RIPARTIZIONE CARATTERISTICHE INSEDIATIVE
· Superficie Territoriale ambito Piano di Lottizzazione mq 347.619
· Superficie Fondiaria mq 246.742
· Superficie utile realizzabile mq 246.742
· Superficie Lorda in progetto mq 79.145, di cui mq 72.135 relativi ad
opere già in corso e/o concessionate e/o in progetto, e mq 7.010 di
superficie utile residua oggetto di successiva allocazione;
· Parcheggi richiesti mq 39.572
· Parcheggi in progetto mq 40.000 parte su aree di proprietà e parte su
aree in regime di concessione di diritto di superficie
· Superficie verde pubblico e pertinente viabilità pubblica mq 103.367
· Altezza massima ml 25
art. 4
CESSIONE DELLE AREE STANDARDS E A PARZIALE PERMUTA
Con il presente atto tra i PROPONENTE ed il Comune di Olbia, viene
stabilito che parte delle aree già cedute al Comune di Olbia, saranno oggetto
di nuova permuta (come inoltre già previsto nella variante al Piano di
Lottizzazione approvata in data 28/04/2011), secondo le modalità qui esposte.
La PROPONENTE come sopra generalizzata dichiara di voler cedere, come
in effetti cede, gratuitamente in piena ed assoluta proprietà al Comune di
Olbia, che in persona del suo legale rappresentante, accetta ed acquista, i
terreni siti in Olbia, contraddistinti al Catasto Terreni del Comune Censuario
di Olbia come di seguito riportato:
Foglio Mappale ha a ca RD € RA €
-8-
BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
……………
……………
……………
Per complessivi mq. 36.838 di superficie catastale;
Contestualmente il Comune di Olbia dichiara di voler cedere, come in effetti
cede, gratuitamente in piena ed assoluta proprietà a …………… , che in
persona del suo legale rappresentante, accetta ed acquista, i terreni siti in
Olbia, contraddistinti al Catasto Terreni del Comune Censuario di Olbia come
di seguito riportato:
Foglio Mappale ha a ca RD € RA €
……………
……………
……………
Per complessivi mq. 36.838 di superficie catastale;
In aggiunta, sempre secondo quanto stabilito all’interno della variante al Piano
di Lottizzazione approvata in data 28/04/2011, la PROPONENTE dichiara di
voler cedere al Comune di Olbia superfici aggiuntive (strada di accesso alle
aree a verde pubblico) contraddistinta al Catasto Terreni del Comune
Censuario di Olbia come di seguito riportato:
Foglio Mappale ha a ca RD € RA €
……………
Per complessivi mq. 2.500 di superficie catastale;
art. 5
ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
La PROPONENTE si impegna a presentare i progetti esecutivi muniti di tutti
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
i necessari nulla osta, autorizzazioni e pareri previsti da leggi e regolamenti
vigenti
e a farsi carico della successiva costruzione previo ritiro delle
concessioni edilizie per le opere di urbanizzazione relativamente a:
Parcheggio a nord della S.S. 125 e passerella sopraelevata di collegamento tra
il parcheggio stesso e la struttura ospedaliera
Aree a verde sita a sud del complesso ospedaliero (vedi tav. … allegato …)
Rete di distribuzione dell’energia elettrica e illuminazione stradale per la
viabilità interna al Piano di Lottizzazione
Rete idrica di distribuzione acqua per gli edifici interni al Piano di
Lottizzazione
Rete di raccolta delle acque meteoriche e disoleate per la viabilità interna e gli
edifici interni al Piano di Lottizzazione
Opere di fognatura e impianti di depurazione per gli edifici interni al Piano di
Lottizzazione.
La PROPONENTE realizzerà il depuratore in ottemperanza alle vigenti leggi
in materia di scarichi ed inquinamento dimensionandolo per gli edifici interni
al Piano di Lottizzazione.
Rete di telefonia e cablaggio per gli edifici interni al Piano di Lottizzazione.
art. 6
OPERE A CARICO DEL LOTTIZZANTE
Restano a carico del lottizzante le seguenti opere di allacciamento ai pubblici
servizi:
Allacciamento idrico alla rete pubblica. Il lottizzante dovrà presentare progetto
esecutivo che dimostri che l’allacciamento idrico non compromette il
fabbisogno cittadino.
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
·
Allacciamento fognario (o impianto di depurazione)
·
Allacciamento elettrico
·
Allacciamento telefonico
Cura e manutenzione delle aree in cessione a verde come riportato al
successivo articolo.
art. 7
IMPEGNI SULLE AREE IN CESSIONE
Tutte le seguenti aree in cessione saranno soggette a servitù per il passaggio
delle reti impiantistiche necessarie alle urbanizzazioni dell’area.
L’area denominata …, a sud del complesso ospedaliero (vedi tav. … allegato)
sarà sistemata a verde e provvista dell’apposita irrigazione.
L’area denominata … (vedi tav. … allegato) verrà ceduta come superficie
destinata alla viabilità per il collegamento tra l’area a verde e la strada statale
SS125.
L’area denominata … (vedi tav. … allegato), identificata con destinazione
funzionale zona E agricola nel PDF, sarà destinata a parcheggio. In tale area la
PROPONENTE si impegna a edificare un parcheggio a raso. La superficie a
parcheggio edificata in tale area concorre al soddisfacimento del parametro
urbanistico di cui all’art. 13.5 delle vigenti NTA del PDF per aree G con
destinazione AH. La PROPONENTE si impegna altresì a realizzare un
passaggio sopraelevato di collegamento tra il parcheggio e l’area dell’istituto
scientifico ospedaliero che scavalchi la strada statale SS125.
Al fine di gestire le aree a parcheggio, la PROPONENTE si impegna, entro la
fine dei lavori di realizzazione del parcheggio a raso, a presentare una proposta
di gestione dello stesso e a richiedere al Comune di Olbia il diritto di superficie
- 11 -
BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
per un periodo pari a 99 anni… (novantanove…) anni, che dovrà essere
regolata da apposita convenzione tra le parti. Il Comune, salvi comprovati e
inderogabili motivi di pubblico interesse che dovranno essere adeguatamente
allegati e comprovati in contraddittorio, assegnerà alla Proponente le aree e i
parcheggi in diritto di superficie per la durata sopra indicata (ovvero per una
durata differente determinata in contraddittorio).
art. 8
OPERE EDILIZIE
II lottizzante si obbliga a:
Presentare il progetto dei corpi edilizi munito di tutti i necessari nulla osta,
autorizzazioni e pareri, previsti da leggi e regolamenti vigenti e al ritiro delle
relative concessioni edilizie.
art. 9
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione secondaria, gli oneri e le
modalità di pagamento sono stabiliti dall'Amministrazione comunale per ogni
metro cubo edificato. L’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione
secondaria dovuti saranno versati a favore dell’Amministrazione Comunale in
un’unica soluzione prima del rilascio delle concessioni edilizie, salva la
facoltà per la Proponente di chiederne la rateizzazione a termini della vigente
normativa nazionale e regionale.
art. 10
INIZIO LAVORI
II lottizzante una volta ritirata la concessione edilizia di cui all’art. 8 si
impegna a comunicare, contestualmente alla data di inizio lavori, le generalità
- 12 -
BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
e la residenza del tecnico incaricato alla direzione dei lavori delle opere di
urbanizzazione di cui all’art. 5
del
presente atto, esibendo altresì la
dichiarazione di accettazione del tecnico prescelto e l'esplicita affermazione di
presa d'atto della presente convenzione.
art. 11
COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le opere, gli impianti, i manufatti etc. saranno soggetti a collaudi, verifiche
ed ispezioni in corso d'opera a spese del lottizzante da parte degli organi
tecnici di controllo del Comune di Olbia o di tecnici designati dallo stesso, i
quali procederanno anche
al
collaudo definitivo, sempre a spese del
lottizzante, da effettuarsi entro mesi 6 (sei) dalla data di comunicazione di
ultimazione dei lavori, che deve risultare da apposito verbale.
art. 12
CERTIFICAZIONI DI COLLAUDO E AGIBILITÀ
Anche prima dell'avvenuto perfezionamento del procedimento di collaudo
definitivo favorevole delle opere di urbanizzazione potranno esser rilasciati i
certificati di ultimata costruzione e le licenze di abitabilità relative ai corpi
di fabbricato nel quale le opere di urbanizzazione sono state totalmente
eseguite, previa attestazione del Direttore dei lavori della regolare
esecuzione dei lavori.
Resta fermo che eventuali agibilità parziali di singoli edifici appartenenti al
complesso ospedaliero potranno essere concesse, qualora siano state
completate almeno le opere di urbanizzazione strettamente complementari
agli stessi, secondo l'attestazione del Direttore dei Lavori.
art. 13
- 13 -
BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
MODIFICHE OPERE ED IMPIANTI
Le opere, gli impianti, i manufatti da realizzare in esecuzione della presente
convenzione non potranno essere costruiti o modificati in difformità delle
prescrizioni
contenute nel piano, se non previa formale approvazione
Comunale. Mentre l'assetto urbanistico - salva la variante - è da considerarsi
vincolante, la morfologia dei tipi edilizi del piano allegato alla presente
convenzione è da considerarsi indicativa e potrà variare in sede di rilascio
della concessione o delle singole concessioni edilizie, entro le norme, gli
indici e i parametri ammessi dallo strumento vigente.
art. 14
NORME DI RINVIO AGLI ALLEGATI TECNICI
Per quanto non sia già previsto nella presente convenzione e nei suoi
allegati, l'esecuzione di ogni opera di urbanizzazione primaria e secondaria,
poste a carico del lottizzante, dovrà essere attuata sulla base di specifico
progetto esecutivo, con descrizione tecnica esecutiva e computo metrico
estimativo, previamente approvato a cura e spese del lottizzante, e che dovrà
essere previamente approvato dal Comune, e per quanto occorra dagli Enti
interessati (Regione, Soprintendenza, Enel, TELECOM ecc.) con diritto, per
il Comune di controllo in corso d'opera.
art. 15
OPERE EDILIZIE DA REALIZZARSI CONTESTUALMENTE ALLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
Le opere edilizie di cui all’art. 8 potranno essere avviate contestualmente
alla esecuzione delle opere di urbanizzazione secondo i tempi previsti da un
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
cronoprogramma che sarà predisposto - a suo insindacabile giudizio - dalla
PROPONENTE e sottoposto - per presa visione - al Comune di Olbia;
art. 16
SOSPENSIONI LAVORI
In caso di gravi inadempienze, da stabilirsi con relazione dell'Ufficio tecnico
Comunale
o di tecnici designati, del lottizzante
agli
obblighi
della
presente convenzione, il Dirigente del Settore Urbanistica, potrà sospendere
l’esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire nelle zone che
riterrà interessate alle inadempienze.
Il rilascio dei permessi di costruire e l'esecuzione dei lavori potranno
riprendere una volta avvenuto l'adempimento entro il termine fissato.
In caso di grave e ripetuta inadempienza, il Comune, in alternativa con la
facoltà di eseguire le opere, potrà dichiarare la decadenza della presente
convenzione.
art. 17
UTILIZZAZIONE DELLE AREE
L'utilizzazione delle aree oggetto del piano avverrà con il rispetto di quanto
previsto nella presente convenzione, negli allegati ad essa e nelle norme
tutte citate nel contesto, ed esse aree, nonché gli edifici ed i manufatti
resteranno vincolati alle destinazioni di uso da essa convenzione e allegati e
norme previsti (che verranno trascritti nei pubblici RR.II).
art. 18
TERMINE ESECUZIONE DELLE OPERE
- 15 -
BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
II lottizzante si obbliga ad eseguire tutte le opere ed impianti a suo carico
entro il termine massimo del … secondo le fasi meglio riportate nel
cronoprogramma di cui all’art. 15.
art.19
GARANZIE
A
garanzia per il puntuale adempimento delle obbligazioni contenute
nella presente convenzione il lottizzante consegna, a favore del Comune di
Olbia, fideiussione …, per complessive € … corrispondenti al … dei costi
complessivi delle opere di urbanizzazione primaria, garanzia che si allega…
La fideiussione ha durata di …(…) anni (fermo restando che il termine per
l’utimazione delle opere è quello stabilito all’ art. 18 del presente atto) e
potrà essere svincolata dalla Amministrazione Comunale sola con apposita
annotazione di svincolo, contiene inoltre le seguenti clausole:
-
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
-
l’operatività della garanzia entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della
Amministrazione Comunale;
-
l’ente garantito è esonerato dall’osservanza del termine di cui al 1° comma
dell’art. 1957 del c.c. per espressa rinuncia preventiva del fideiussore;
-
mancata produzione di effetti nei confronti dell’Ente dell’omesso
pagamento dei premi da parte del debitore principale.
La fideiussione sarà aggiornata ogni … (…) anni in relazione alle opere
ancora da realizzarsi, le spese ed oneri della fideiussione sono a completo
carico del lottizzante.
- 16 -
BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
La Fideiussione contiene inoltre specifica clausola che estende la garanzia agli
eventuali costi di ripristino dello stato dei luoghi qualora il lottizzante risulti
inadempiente alle clausole
di convenzione e la stessa venga dalla
Amministrazione dichiarata decaduta.
L'amministrazione comunale disporrà, nel
corso del periodo stabilito, lo
svincolo parziale della cauzione in misura proporzionale al valore presunto
delle opere eseguite e collaudate dal Comune.
Il collaudo dovrà comunque avvenire entro giorni 60 (sessanta) dalla richiesta
da parte del lottizzante, fermo restando che il mancato adempimento da parte
dell’Amministrazione Comunale, significherà assenso.
La cauzione come sopra stabilita, e venutasi a determinare con l’applicazione
di quanto previsto al precedente comma, sarà incamerata dal Comune qualora
il lottizzante non provvedesse, nel termine di 10 anni dalla data di stipula del
presente atto, alla completa esecuzione delle opere di urbanizzazione stabilite
e contenute nella presente convenzione.
Il lottizzante si obbliga inoltre:
a) ad integrare il valore della garanzia fidejussoria, a richiesta del
Comune, sino alla concorrenza del 100% dei costi delle opere
ancora da eseguire.
b) ad reintegrare la fidejussione qualora essa venisse utilizzata, in
tutto o in parte dal comune, a seguito della inadempienza del
lottizzante.
art. 20
NORME DI RINVIO
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa
esplicito riferimento alle norme di Legge e di Regolamento vigenti in
materia, al Regolamento edilizio sanitario ed allo strumento urbanistico del
Comune di Olbia, alle Leggi urbanistiche ed alle Leggi e regolamenti della
Regione Sardegna.
art. 21
OBBLIGAZIONI DI NATURA PRIVATISTICA
La presente convenzione, oltre a disciplinare
e concretare gli impegni
derivanti dal Piano ed i tempi e modalità di attuazione, sancisce altresì
specifiche obbligazioni di natura meramente privatistica e per tanto non
limitati ai limiti
temporali di validità della presente convenzione che
debbono intendersi essenziali per il Comune di Olbia, così come previsto ai
successivi articoli la cui capitolazione acquista, seppure in un contesto più
ampio, un impegno autonomo ma aderente alle volontà negoziali del
lottizzante.
art. 22
VINCOLO DI DESTINAZIONE
Tutte le strutture, nessuna esclusa, saranno vincolate, senza limiti di tempo e
salve le eventuali varianti, alla specifica destinazione impressa nel piano
approvato, con la conseguenza che è fatto specifico divieto mutarne la
destinazione senza preventiva autorizzazione.
art. 23
STRUTTURE RICETTIVE
Quanto alle strutture ricettive, queste dovranno essere destinate per scopi
strettamente collegati alle finalità del centro ospedaliero nella sua più
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
completa utilizzazione, sia per quanto attiene all'assistenza sanitaria, alla
ricerca scientifica, a quella didattica, e a quant'altro rientrante nelle finalità
naturali dell'opificio, nonché per il personale e i collaboratori.
Laddove se ne verificasse la necessità, il Comune di Olbia potrà chiedere di
utilizzare, eventuali sale congressi e sue pertinenze funzionali per effettuare
manifestazioni di carattere culturale-scientifico, con
l'obbligo
di
rimborsare, ove richiesto, le sole spese variabili al loro costo di produzione.
Ciò, in ogni caso, potrà avvenire dando un preavviso minimo di giorni 60
(sessanta) e compatibilmente con le disponibilità degli ambienti e con la
programmazione delle attività da parte della Proponente.
art. 24
STRUTTURE TERAPEUTICHE E SPORTIVE
Tutte le strutture terapeutiche, sia esse sportive che di altro genere, potranno
esser utilizzate, oltre che dai degenti, da terzi esterni richiedenti, mediante
apposita normativa che verrà all'uopo regolamentata dall'ente gestore.
art. 25
COLLABORAZIONE TRA LE PARTI
Tenuto conto della particolarità della struttura e della necessità di una
continua e costante collaborazione da parte dell'amministrazione Comunale,
per una
ottimizzazione
dei servizi ospedalieri nella loro interezza, la
PROPONENTE costituirà, ancor prima dell'entrata in funzione della
struttura, una commissione paritetica con il compito di esaminare ed
esprimere il proprio parere non vincolante in ordine alle finalità di cui sopra.
Tale commissione sarà composta da N. 6 rappresentanti, di cui 3 nominati
dal Sindaco di Olbia e, i rimanenti 3, dalla PROPONENTE.
- 19 -
BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
Art. 26
DESTINAZIONE DI ZONA
Le parti dichiarano che l’area oggetto del Piano di Lottizzazione è
classificata in zona “AH” per Attrezzature Sanitarie e Ospedaliere e parte in
zona “E” agricola (parcheggio a nord della S.S. 125), ed a tal fine
presentano il relativo certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data
… a firma del dirigente del Settore, certificato che si allega a quest’atto
sotto la lettera “…” per farne parte integrante e sostanziale.
Tali aree, attualmente con destinazione urbanistica “E”, saranno ridestinate
nel Piano Urbanistico Comunale ancora in fase di approvazione, in zone “GServizi Generali” con destinazione AH – Zona Ospedaliera.
Le aree appartenenti al futuro ambito di espansione del complesso
ospedaliero, ad oggi ricadenti in zona “E”, saranno anch’esse oggetto di
ridestinazione urbanistica in zone “G- Servizi Generali” con destinazione
AH – Zona Ospedaliera.
art. 27
CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Ogni controversia avente ad oggetto diritti soggettivi comunque derivanti
dall’interpretazione, dall’applicazione e dall’esecuzione di quanto previsto,
connesso o discendente dalla presente convenzione, ove di competenza del
giudice ordinario, sarà risolta da un Collegio arbitrale che deciderà in arbitrato
rituale secondo diritto. In particolare, tale Collegio sarà composto da tre
arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte in lite, ed il terzo,
con funzioni di Presidente, di comune accordo dagli arbitri così nominati,
ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania su istanza
di una delle parti.
La sede dell’arbitrato è fissata in Olbia.
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BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L.
art. 28
ESONERO CONSERVATORE
Le parti esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'obbligo
dell'ipoteca legale in sede di trascrizione del presente atto.
art. 29
SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono
poste a totale carico della PROPONENTE, che, ove previsto dalla vigente
normativa, richiederà l’esenzione ad essa spettante ai sensi della vigente
normativa.
Io Segretario Rogante, richiesto, ho ricevuto il presente atto che,
dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di n° … intere e parte della
…, che letto alle parti contraenti e che riconosciuto conforme alla volontà da
loro espressami, viene come appresso sottoscritto in segno di approvazione.
Per il COMUNE DI OLBIA
Per la ………………………..
II Segretario comunale.
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