1 Breve disamina della CTU depositata nel

Prof. Avv. Michele Rondinelli
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Breve disamina della CTU depositata nel Giudizio instaurato avanti al
Tribunale di Milano e rubricato al n. di R.G. 25335/2013 .
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La PAGLIANO ARREDAMENTI SRL ha intrattenuto diversi rapporti
commerciali con la Cassa di Risparmio di Alessandria, rapporti che sono continuati con la
Banca di Legnano all'esito della fusione con efficacia 13/02/2012 che ha interessato i due
istituti di credito menzionati. Tra tali rapporti rientra il conto corrente n. 16515 aperto
presso la filiale di Casale Monferrato. Attualmente, detto rapporto risulta continuato con la
Banca Popolare di Milano quale soggetto incorporante la Banca di Legnano.
Il rapporto di c/c n. 16515 è stato oggetto di analisi da parte del dott. Cotturri il
quale, su incarico di SDL CENTROSTUDI ha redatto una perizia econometrica utilizzata
nel giudizio indicato in epigrafe.
Questi i dati riportati nelle conclusioni della richiamata perizia:
n. conto
16515
Usura oggettiva Usura
soggettiva
€ 12.981,05
Anatocismo
€ 48.143,80
€ 222,82
Differenze da
ricalcolo 1
€ 61.347,67
Sia nell’atto di citazione che nel corso del giudizio, accanto alle doglianze relative ai
temi della usura oggettiva, usura soggettiva e anatocismo, era stata posta all’attenzione del
Giusdicente la questione della mancanza del contratto e, conseguentemente, quello della
mancata pattuizione di un tasso ultralegale.
Il riferimento normativo era dato dall’art. 117 TUB, del quale – per comodità del
lettore – si riporta il testo:
“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. (omissis)
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. Omissis (l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha soppresso il presente
comma).
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché' quelle che prevedono
tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:
1
Usura ogg. + usura ogg. + anatocismo.
1
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per
quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi (…)”.
Dal combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo richiamato consegue che in
mancanza di pattuizione delle condizioni ultralegali – il cui onere della prova è posto a
carico dell’istituto di credito, ancorché convenuto in giudizio – i tassi in concreto applicati
dall’istituto convenuto devono essere sostituiti con il tasso B.O.T.
A tal proposito, il Giudicente nella Ordinanza con cui disponeva la CTU svolgeva le
seguenti considerazioni: “a fronte delle contestazioni di parte attrice di difetto di specifiche pattuizioni
sottoscritte circa interessi e ogni altro costo e condizione del contratto di conto corrente, con relative eccezioni
di nullità (quali si rinvengono in citazione, pagg. 4, 15, 24 e in memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., pag. 2 e
che non vanno confuse con il mero assunto di non disporre di copia di contratto stipulato per iscritto), ricade
sulla parte convenuta l’onere di provare che sia intervenuta idonea pattuizione ex art. 117 TUB (si veda
anche Cass. 1679/09 circa rilevanza o meno estratti conto inviati)”.
Per parte attrice, in occasione della udienza di giuramento del CTU celebrata in data
6.5.2014, si provvedeva a nominare CTP il dott. Alessandro Cotturri che pure aveva redatto
la perizia di parte.
Nel corso delle operazioni peritali, il CTU – accertata la mancata pattuizione di
interessi ultralegali – procedeva a sostituire i tassi di interesse applicati dalla banca nella fase
esecutiva del rapporto con i tassi BOT ovvero con il tasso legale giungendo alla conclusione
per cui parte attrice ha diritto all’accredito di € 59.550,22 (se si applica il tasso BOT) ovvero
di € 58.028,93 (se si applica il tasso legale): vedasi al riguardo pag. 8 della bozza di relazione.
Tuttavia, nel confronto con i CTP, il CTU dott. Siniscalco non poteva che prendere
atto delle osservazioni del nostro CTP dott. Cotturri il quale, con nota del 2 settembre 2014,
sul punto osservava quanto segue: “in merito al ricalcolo degli interessi in base ai tassi BOT come
previsto dall’art. 117 TUB, la procedura adottata dal CTU mi trova favorevole in quanto per i rapporti
successivi al 1992 si usano i tassi BOT. Per quanto riguarda invece l’utilizzo di un secondo calcolo al tasso
legale non intravedo nessuna motivazione di Legge o procedurale in quanto il rapporto è stato analizzato
per un periodo successivo al 1992”.
Alla luce di tali osservazioni, il CTU Rag. Siniscalco ultimava i lavori peritali in data
25/09/2014 rassegnando le seguenti conclusioni: “in risposta al quesito, con i ricalcoli degli
interessi in base ai tassi BOT come previsto dall’art. 117 TUB, il CTU informa che il saldo finale del
conto corrente alla data dell’ultimo estratto conto in atti (30/06/2012) ammonta a € 60.624,27. L’attore
ha quindi diritto all’accredito della somma di € 59.550,22”.
Livorno/Brescia, 10/10/2014
Prof. Avv. Michele Rondinelli
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